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ordinanza 14 gennaio 1997, n. 9 (Gazzetta ufficiale, 1aserie speciale, 22 gennaio 1997, n. 4); Pres....

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ordinanza 14 gennaio 1997, n. 9 (Gazzetta ufficiale, 1 a serie speciale, 22 gennaio 1997, n. 4); Pres. Granata, Est. Ruperto; Pannella ed altri c. Senato della repubblica, Camera dei deputati, Presidente della repubblica, Presidente del senato e Presidente della camera. Conflitto di attribuzioni Source: Il Foro Italiano, Vol. 120, No. 2 (FEBBRAIO 1997), pp. 365/366-367/368 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23192084 . Accessed: 28/06/2014 11:11 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 91.238.114.11 on Sat, 28 Jun 2014 11:11:37 AM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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ordinanza 14 gennaio 1997, n. 9 (Gazzetta ufficiale, 1 a serie speciale, 22 gennaio 1997, n. 4);Pres. Granata, Est. Ruperto; Pannella ed altri c. Senato della repubblica, Camera dei deputati,Presidente della repubblica, Presidente del senato e Presidente della camera. Conflitto diattribuzioniSource: Il Foro Italiano, Vol. 120, No. 2 (FEBBRAIO 1997), pp. 365/366-367/368Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23192084 .

Accessed: 28/06/2014 11:11

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

I

CORTE COSTITUZIONALE; ordinanza 14 gennaio 1997, n.

9 (Gazzetta ufficiale, la serie speciale, 22 gennaio 1997, n.

4); Pres. Granata, Est. Ruperto; Pannella ed altri c. Senato

della repubblica, Camera dei deputati, Presidente della repub

blica, Presidente del senato e Presidente della camera. Con

flitto di attribuzioni.

Corte costituzionale — Conflitto di attribuzione tra poteri dello

Stato — Finanziamento pubblico dei partiti — Approvazione e promulgazione della legge — Difetto di legittimazione del

ricorrente — Inammissibilità (Cost., art. 75, 134; 1. 11 marzo

1953 n. 87, norme sulla costituzione e sul funzionamento del

la Corte costituzionale, art. 37; 1. 25 maggio 1970 n. 352, norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla ini

ziativa legislativa del popolo, art. 36, 37; 1. 2 gennaio 1997

n. 2, norme per la regolamentazione della contribuzione vo

lontaria ai movimenti o partiti politici).

È inammissibile, per difetto di legittimazione dei ricorrenti, il

conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, sollevato dal

comitato promotore del referendum abrogativo della legge sul

finanziamento pubblico dei partiti nei confronti del senato

della repubblica, della camera dei deputati, del presidente della

repubblica, del senato e della camera dei deputati, in ordine

alla approvazione e promulgazione della l. 2 gennaio 1997

n. 2, contenente norme per la regolamentazione della contri

buzione volontaria ai movimenti o partiti politici. (1)

II

CORTE COSTITUZIONALE; ordinanza 8 ottobre 1996, n. 338

(Gazzetta ufficiale, la serie speciale, 16 ottobre 1996, n. 42); Pres. ed est. Ferri; Pannella ed altri c. Senato della repubbli

ca, Camera dei deputati. Conflitto di attribuzioni.

Corte costituzionale — Conflitto di attribuzione tra poteri dello

Stato — Finanziamento pubblico dei partiti — Rinuncia del

ricorrente — Estinzione (Cost., art. 75, 134; 1. 11 marzo 1953

n. 87, art. 37; 1. 25 maggio 1970 n. 352, art. 37).

Nella fase di ammissibilità del conflitto di attribuzione tra pote

(1-2) Il comitato promotore del referendum per l'abrogazione di al cune disposizioni della legge sul finanziamento pubblico dei partiti (1. 2 maggio 1974 n. 195 e successive modificazioni) — dichiarato ammissi bile da Corte cost., ord. 4 febbraio 1993, n. 30, Foro it., 1993, I, 647, con nota di richiami e osservazioni di Romboli e svoltosi con esito posi tivo, il 18 aprile 1993 — sollevava ricorso contro l'approvazione da

parte della commissione permanente del senato prima, e contro quella definitiva del parlamento e la promulgazione da parte del presidente della repubblica della relativa legge poi, in quanto si sarebbe illegittima mente riprodotta una normativa contro la quale si era espresso, con

effetto abrogativo, il corpo elettorale.

Rispetto al primo ricorso il comitato promotore ha ritenuto, ancor

prima del giudizio di ammissibilità dello stesso, di rinunciare, per cui la corte ha dichiarato l'estinzione del processo (ord. 338/96).

Nello stesso senso la corte si era espressa con ord. 9 ottobre 1991, n. 379 (id., 1992, I, 656, con nota di richiami) a proposito della rinun cia del ministro della giustizia al ricorso avanzato nei confronti del pre sidente della repubblica e di quello del consiglio dei ministri in ordine alla concessione delia grazia al brigatista Renato Curcio. Per gli aspetti processuali di tale pronuncia, v. Tarchi, Il conflitto di attribuzioni tra

poteri dello Stato, in Aggiornamenti in tema di processo costituzionale

(1990-1992) a cura di Rómboli, Torino, 1993, 305 ss. Più recentemente

la corte ha dichiarato l'estinzione di un giudizio per conflitto di attribu

zioni a seguito di rinuncia del ricorrente, presentata però dopo la fase

di ammissibilità e prima di quella di merito ed accettata dalla contro

parte (v. sent. 25 luglio 1995, n. 383, Foro it., 1996, I, 771, con nota

di richiami, resa in una fattispecie in cui ricorrente era il comitato pro motore di referendum abrogativo).

Sui ricorsi successivamente ripresentati dallo stesso comitato promo tore, la Corte costituzionale con l'ordinanza 9/97 ha escluso la legitti mazione del comitato, rilevando come il riconosciuto carattere di «po tere dello Stato» in capo al medesimo, cessa con la proclamazione del

risultato del referendum, per cui «relativamente alle vicende ulteriori, non permane la titolarità medesima in capo ai firmatari della richiesta

di referendum» ed avvertendo che la disciplina approvata dal legislato

II Foro Italiano — 1997.

ri dello Stato, deve dichiararsi l'estinzione, a seguito della

rinuncia del ricorrente, del processo relativo al conflitto solle

vato dal comitato promotore del referendum abrogativo della

legge sul finanziamento pubblico dei partiti nei confronti del

l'atto di approvazione, da parte della prima commissione per manente del senato in sede deliberante, della proposta di leg

ge recante norme per la regolamentazione della contribuzione volontaria ai movimenti o partiti politici. (2)

I

Ritenuto che i soggetti, i quali avevano a suo tempo rappre sentato il comitato promotore del referendum abrogativo in ma

teria di finanziamento pubblico dei partiti, svoltosi il 18 aprile 1993 e conclusosi con la pubblicazione in Gazzetta ufficiale (n. 30 del 5 giugno 1993; Foro it., 1993, I, 647) del d.p.r. 5 giugno 1993 n. 173, hanno sollevato, con ricorso depositato il 21 di

cembre 1996, conflitto di attribuzione nei confronti del senato

della repubblica e della camera dei deputati, in relazione alla

delibera del 20 dicembre 1996 con cui la prima commissione

permanente del senato, in sede deliberante, ha definitivamente

approvato la proposta di legge recante «norme per la regola mentazione della contribuzione volontaria ai movimenti o parti ti politici»;

che — secondo i ricorrenti — al comitato promotore spetta il potere di agire al fine di assicurare il rispetto della volontà

manifestata dalla frazione del corpo elettorale promotrice della

consultazione, della quale questa corte ha in più occasioni af

fermato l'assimibilità ad un potere dello Stato;

che, infatti, dalla natura del referendum, quale atto fonte

dell'ordinamento, deriverebbe il principio, secondo cui il potere

legislativo popolare, non solo elimina dall'ordinamento la di

sposizione oggetto del referendum, ma anche impedisce al par lamento di disciplinare la materia in senso contrario a quanto risultato dalla consultazione popolare, e che da tale vincolo di

scenderebbe appunto la potestà dei promotori di attivare sem

pre il controllo della corte sui provvedimenti legislativi successi

vi al referendum.

che sotto il profilo oggettivo la delibera impugnata sarebbe

già lesiva della sfera di attribuzioni dei promotori, anche se, in assenza della firma del capo dello Stato, non è ancora ulti

mata la fase del controllo;

re rimane soggetta all'ordinario sindacato di legittimità costituzionale sulle leggi.

Per il riconoscimento al comitato promotore del referendum della natura di «potere dello Stato», ai fini della legittimazione a sollevare conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, v. Corte cost., ord. 2

giugno 1995, n. 226, e sent. 10 maggio 1995, n. 161, id., 1995, I, 2015 e 1700, con note di richiami.

In ordine alla legittimità o meno dell'introduzione, da parte del legis latore, di una disciplina identica o assai simile a quella abrogata dal

corpo elettorale attraverso referendum, la giurisprudenza costituzionale

parrebbe orientata nel secondo senso: v. Corte cost. 22 ottobre 1990, n. 468, id., 1991, I, 1041, e 4 febbraio 1993, n. 32, id., 1993, I, 646, con nota di richiami.

In dottrina, v., di recente, Paladin, Le fonti de! diritto italiano, Bo

logna, 1996, 273 ss., e gli autori ivi citati, il quale osserva come resta

comunque, da un lato, da esaminare il rapporto tra la nuova disciplina e quella abrogata, al fine di valutare se rispondano alla stessa o a diver sa ratio, dall'altro, da individuare il tempo entro il quale sarebbe pre cluso un intervento del legislatore riproduttivo della legge abrogata. Sul

secondo problema l'autore indica due possibili soluzioni (dichiarando di preferire la seconda): a) il termine di cinque anni, in analogia con

l'art. 38 1. 352/70 che vieta per tale periodo la riproposizione di quesiti referendari non accolti dal corpo elettorale; b) il momento del rinnovo

della camera, produttivo di una situazione politicamente nuova rispetto a quella esistente al momento della consultazione referendaria. Sul pun

to, v. pure Ruggeri, Fonti e norme nell'ordinamento e nell'esperienza costituzionale, Torino, 1993, 211 ss., il quale parla, per l'ipotesi di un

ripristino della legge abrogata, di «un caso evidente di frode alla Costi

tuzione». In ordine alla natura di fonte del diritto del referendum abrogativo

ed alla efficacia dello stesso v. pure Pizzorusso, Fonti del diritto, in

Commentario Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1977, 286 ss.; Zagre

belsky, Il sistema costituzionale delle fonti del diritto, Torino, 1984, 193 ss.; G.M. Salerno, Il referendum, Padova, 1992, 196 ss.; Crisa

fulli, Lezioni di diritto costituzionale, Padova, 1993, II, 116 ss.

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PARTE PRIMA

che il contenuto dell'atto impugnato, configurando una sorta

di reintroduzione del finanziamento pubblico nella forma della

destinazione di una percentuale del gettito fiscale, si porrebbe in contraddizione con l'esito referendario, così violando l'art.

75 Cost.; che conclusivamente essi hanno chiesto a questa corte di di

chiarare ammissibile il conflitto e di accogliere il ricorso, annul

lando conseguentemente la delibera, previa sospensiva di questa in via preliminare;

che con successivo ricorso, depositato l'8 gennaio 1997, i me

desimi soggetti hanno sollevato conflitto altresì nei confronti

dei presidenti del senato della repubblica e della camera dei de

putati nonché delle rispettive assemblee e del presidente della

repubblica in relazione, oltre che alla citata delibera ed a quel

la, in pari data e di analogo contenuto, della camera dei depu

tati, anche al messaggio di trasmissione del presidente della ca

mera al presidente del senato in data 20 dicembre 1996, al mes

saggio di trasmissione del presidente del senato al presidente della repubblica in data 21 dicembre 1996, all'atto di promulga zione del suddetto testo da parte dello stesso presidente della

repubblica in data 3 gennaio 1997, alla legge recante «norme

per la regolamentazione della contribuzione volontaria ai movi

menti o partiti politici» (pubblicata nella Gazzetta ufficiale n.

5 dell'8 gennaio 1997), con particolare riguardo agli art. 1, 2,

3, 4, 8 e 10. Considerato che il secondo ricorso viene a ricomprendere nel

suo contenuto anche il primo ed è, pertanto, possibile provve dere con unica ordinanza;

che la corte è chiamata a stabilire in camera di consiglio, senza contraddittorio, se ricorrano i presupposti soggettivi ed

oggettivi di ammissibilità del conflitto, sintetizzati dall'art. 37

1. 11 marzo 1953 n. 87, nell'espressione «materia del conflitto»; che dunque va preliminarmente verificato se sussista la legit

timazione dei ricorrenti, quali rappresentanti del comitato pro

motore; che questa corte ha più volte riconosciuto agli elettori in nu

mero non inferiore a 500 mila, sottoscrittori della richiesta di

referendum — dei quali i promotori sono competenti a dichia

rare la volontà in sede di conflitto — la titolarità, nell'àmbito

della procedura referendaria, di una funzione costituzionalmen

te rilevante e garantita, in quanto essi attivano la sovranità po

polare nell'esercizio dei poteri referendari e concorrono con al

tri organi e poteri al realizzarsi della consultazione popolare

(cfr. ordinanze n. 118 e n. 226 del 1995, id., 1995, I, 1403,

2015; n. 1 e n. 2 del 1979, id., 1979, I, 289; n. 17 del 1978,

id., 1978, I, 545; nonché sentenze n. 161 del 1995, id., 1995,

I, 1701, e n. 69 del 1978, id., 1978, I, 1601); che, tuttavia, la conseguentee assimilazione ad un «potere dello

Stato» ai fini di cui agli art. 134 Cost, e 37 1. 11 marzo 1953

n. 87, non si traduce affatto — come invece sottende la pro

spettazione del ricorso — nella costituzione d'un organo di per manente controllo, come tale in grado d'interferire direttamen

te sulla volontà del parlamento a garanzia di un corretto rap

porto tra i risultati del referendum e gli ulteriori sviluppi

legislativi, bensì trova il suo naturale limite nella conclusione

del procedimento referendario (cfr. ordinanza 27 luglio 1988); che, con la proclamazione dei risultati e l'abrogazione delle

disposizioni oggetto del referendum, ex art. 36 e 37 1. n. 352

del 1970, si esaurisce il procedimento rispetto al quale sussiste

appunto la titolarità dell'anzidetto potere, sicché, relativamente

alle vicende ulteriori, non permane la titolarità medesima in ca

po ai firmatari della richiesta di referendum, in rappresentanza dei quali agiscono nella specie i ricorrenti;

che, d'altra parte, la normativa successivamente emanata dal

legislatore è pur sempre soggetta all'ordinario sindacato di le

gittimità costituzionale, e quindi permane comunque la possibi lità di un controllo di questa corte in ordine all'osservanza —

da parte del legislatore stesso — dei limiti relativi al dedotto

divieto di formale o sostanziale ripristino della normativa abro

gata dalla volontà popolare; che il conflitto va dunque dichiarato inammissibile per difet

to di legittimazione dei ricorrenti, restando assorbito ogni altro

profilo. Per questi motivi, la Corte costituzionale dichiara l'inammis

sibilità del ricorso per conflitto di attribuzione presentato dai

signori Giacinto Pannella detto Marco, Rita Bernardini, Rober

to Cicciomessere con atto depositato l'8 gennaio 1997.

Il Foro Italiano — 1997.

II

Ritenuto che i rappresentanti del comitato promotore del re

ferendum abrogativo in materia di finanziamento pubblico dei

partiti politici, svoltosi il 18 aprile 1993, hanno sollevato con

flitto di attribuzione nei confronti del senato della repubblica e della camera dei deputati, in relazione all'atto di approvazio ne del 1° agosto 1996, da parte della prima commissione per manente del senato in sede deliberante, della proposta di legge recante «norme per la regolamentazione della contribuzione vo

lontaria ai movimenti o partiti politici»;

che, con atto depositato il 28 settembre 1996, i medesimi rap

presentanti hanno dichiarato di rinunciare al ricorso; che la corte è stata convocata in camera di consiglio per deli

berare ai sensi degli art. 37 1. 11 marzo 1953 n. 87 e 26 delle

norme integrative per i giudizi avanti alla Corte costituzionale.

Considerato che la rinuncia, in questa fase, determina la ne

cessità di dichiarare, con assoluta precedenza, l'estinzione del

processo. Per questi motivi, la Corte costituzionale dichiara estinto il

processo.

CORTE COSTITUZIONALE; sentenza 10 gennaio 1997, n. 2

(Gazzetta ufficiale, la serie speciale, 15 gennaio 1997, n. 3); Pres. Granata, Est. Guizzi; Pres. cons, ministri (Avv. dello

Stato O. Russo) c. Regione siciliana (Avv. Castaldi).

Sicilia — Osservatorio epidemiologico regionale — Borse di stu

dio — Proroga — Incostituzionalità (Cost., art. 3, 51, 97; 1. reg. sic. 3 novembre 1993 n. 30, norme in tema di pro

grammazione sanitaria e di organizzazione territoriale delle

unità sanitarie locali, art. 47; 1. reg. sic. 21 aprile 1995 n.

38, recepimento del d.leg. 7 dicembre 1993 n. 517 e norme

sul personale dei servizi di guardia medica notturna e festiva

e medicina dei servizi. Proroga delle borse di studio osserva

torio epidemiologico, art. 7).

È incostituzionale l'art. 6 I. reg. approvata dall'assemblea re

gionale siciliana il 24 marzo 1996, nella parte in cui proroga al 31 dicembre 1997 le borse di studio già contemplate dalla

I. reg. sic. 21 aprile 1995 n. 38, facendo riferimento alla si

tuazione esistente alla data del 30 giugno 1994. (1)

(1) La 1. reg. sic. 30/93 aveva previsto la istituzione di borse di stu

dio, in attesa del riordino dell'osservatorio epidemiologico e le stesse erano poi state prorogate di un anno dalla 1. reg. sic. 38/95.

La Corte costituzionale rileva come trattasi, nel caso di specie, di una legge-provvedimento, diretta cioè a destinatari determinati, la qua le rappresenta un modo surrettizio per conferire nuovi assegni di stu

dio, eludendo le normali procedure di selezione e produce uno snatura mento del significato attribuito dalla legge alla borsa di studio.

In ordine al rispetto del criterio della selezione attraverso il pubblico concorso del personale inquadrabile nei ruoli della regione siciliana, v., di recente, Corte cost. 2 novembre 1996, n. 372, nel prossimo fascicolo, con nota di richiami, che ha dichiarato, tra l'altro, infondata la que stione di costituzionalità dell'art. 21 1. reg. approvata dall'assemblea

regionale siciliana il 24 marzo 1996, nella parte in cui consente l'appli cazione della 1. reg. sic. 27 dicembre 1985 n. 53 anche al personale, già in servizio all'epoca presso l'opera universitaria di Palermo, diverso da quello statale dipendente dell'opera stessa o in posizione di comando

presso di essa, cui adde Corte conti, sez. contr. reg. sic., 23 maggio 1995, n. 18, Foro it., Rep. 1995, voce Sanitario, n. 353, secondo cui il procedimento di selezione del direttore del centro per la formazione

permanente e l'aggiornamento del personale del servizio sanitario (Cef pas), anche se non rigidamente vincolato all'osservanza delle puntuali regole prescritte per i pubblici concorsi, deve comunque conformarsi ai principi generali che disciplinano la materia e, in particolare, all'ob

bligo, connaturato al concetto stesso di selezione, che la scelta del mi

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