ordinanza 14 gennaio 1997, n. 9 (Gazzetta ufficiale, 1 a serie speciale, 22 gennaio 1997, n. 4);Pres. Granata, Est. Ruperto; Pannella ed altri c. Senato della repubblica, Camera dei deputati,Presidente della repubblica, Presidente del senato e Presidente della camera. Conflitto diattribuzioniSource: Il Foro Italiano, Vol. 120, No. 2 (FEBBRAIO 1997), pp. 365/366-367/368Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23192084 .
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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE
I
CORTE COSTITUZIONALE; ordinanza 14 gennaio 1997, n.
9 (Gazzetta ufficiale, la serie speciale, 22 gennaio 1997, n.
4); Pres. Granata, Est. Ruperto; Pannella ed altri c. Senato
della repubblica, Camera dei deputati, Presidente della repub
blica, Presidente del senato e Presidente della camera. Con
flitto di attribuzioni.
Corte costituzionale — Conflitto di attribuzione tra poteri dello
Stato — Finanziamento pubblico dei partiti — Approvazione e promulgazione della legge — Difetto di legittimazione del
ricorrente — Inammissibilità (Cost., art. 75, 134; 1. 11 marzo
1953 n. 87, norme sulla costituzione e sul funzionamento del
la Corte costituzionale, art. 37; 1. 25 maggio 1970 n. 352, norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla ini
ziativa legislativa del popolo, art. 36, 37; 1. 2 gennaio 1997
n. 2, norme per la regolamentazione della contribuzione vo
lontaria ai movimenti o partiti politici).
È inammissibile, per difetto di legittimazione dei ricorrenti, il
conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, sollevato dal
comitato promotore del referendum abrogativo della legge sul
finanziamento pubblico dei partiti nei confronti del senato
della repubblica, della camera dei deputati, del presidente della
repubblica, del senato e della camera dei deputati, in ordine
alla approvazione e promulgazione della l. 2 gennaio 1997
n. 2, contenente norme per la regolamentazione della contri
buzione volontaria ai movimenti o partiti politici. (1)
II
CORTE COSTITUZIONALE; ordinanza 8 ottobre 1996, n. 338
(Gazzetta ufficiale, la serie speciale, 16 ottobre 1996, n. 42); Pres. ed est. Ferri; Pannella ed altri c. Senato della repubbli
ca, Camera dei deputati. Conflitto di attribuzioni.
Corte costituzionale — Conflitto di attribuzione tra poteri dello
Stato — Finanziamento pubblico dei partiti — Rinuncia del
ricorrente — Estinzione (Cost., art. 75, 134; 1. 11 marzo 1953
n. 87, art. 37; 1. 25 maggio 1970 n. 352, art. 37).
Nella fase di ammissibilità del conflitto di attribuzione tra pote
(1-2) Il comitato promotore del referendum per l'abrogazione di al cune disposizioni della legge sul finanziamento pubblico dei partiti (1. 2 maggio 1974 n. 195 e successive modificazioni) — dichiarato ammissi bile da Corte cost., ord. 4 febbraio 1993, n. 30, Foro it., 1993, I, 647, con nota di richiami e osservazioni di Romboli e svoltosi con esito posi tivo, il 18 aprile 1993 — sollevava ricorso contro l'approvazione da
parte della commissione permanente del senato prima, e contro quella definitiva del parlamento e la promulgazione da parte del presidente della repubblica della relativa legge poi, in quanto si sarebbe illegittima mente riprodotta una normativa contro la quale si era espresso, con
effetto abrogativo, il corpo elettorale.
Rispetto al primo ricorso il comitato promotore ha ritenuto, ancor
prima del giudizio di ammissibilità dello stesso, di rinunciare, per cui la corte ha dichiarato l'estinzione del processo (ord. 338/96).
Nello stesso senso la corte si era espressa con ord. 9 ottobre 1991, n. 379 (id., 1992, I, 656, con nota di richiami) a proposito della rinun cia del ministro della giustizia al ricorso avanzato nei confronti del pre sidente della repubblica e di quello del consiglio dei ministri in ordine alla concessione delia grazia al brigatista Renato Curcio. Per gli aspetti processuali di tale pronuncia, v. Tarchi, Il conflitto di attribuzioni tra
poteri dello Stato, in Aggiornamenti in tema di processo costituzionale
(1990-1992) a cura di Rómboli, Torino, 1993, 305 ss. Più recentemente
la corte ha dichiarato l'estinzione di un giudizio per conflitto di attribu
zioni a seguito di rinuncia del ricorrente, presentata però dopo la fase
di ammissibilità e prima di quella di merito ed accettata dalla contro
parte (v. sent. 25 luglio 1995, n. 383, Foro it., 1996, I, 771, con nota
di richiami, resa in una fattispecie in cui ricorrente era il comitato pro motore di referendum abrogativo).
Sui ricorsi successivamente ripresentati dallo stesso comitato promo tore, la Corte costituzionale con l'ordinanza 9/97 ha escluso la legitti mazione del comitato, rilevando come il riconosciuto carattere di «po tere dello Stato» in capo al medesimo, cessa con la proclamazione del
risultato del referendum, per cui «relativamente alle vicende ulteriori, non permane la titolarità medesima in capo ai firmatari della richiesta
di referendum» ed avvertendo che la disciplina approvata dal legislato
II Foro Italiano — 1997.
ri dello Stato, deve dichiararsi l'estinzione, a seguito della
rinuncia del ricorrente, del processo relativo al conflitto solle
vato dal comitato promotore del referendum abrogativo della
legge sul finanziamento pubblico dei partiti nei confronti del
l'atto di approvazione, da parte della prima commissione per manente del senato in sede deliberante, della proposta di leg
ge recante norme per la regolamentazione della contribuzione volontaria ai movimenti o partiti politici. (2)
I
Ritenuto che i soggetti, i quali avevano a suo tempo rappre sentato il comitato promotore del referendum abrogativo in ma
teria di finanziamento pubblico dei partiti, svoltosi il 18 aprile 1993 e conclusosi con la pubblicazione in Gazzetta ufficiale (n. 30 del 5 giugno 1993; Foro it., 1993, I, 647) del d.p.r. 5 giugno 1993 n. 173, hanno sollevato, con ricorso depositato il 21 di
cembre 1996, conflitto di attribuzione nei confronti del senato
della repubblica e della camera dei deputati, in relazione alla
delibera del 20 dicembre 1996 con cui la prima commissione
permanente del senato, in sede deliberante, ha definitivamente
approvato la proposta di legge recante «norme per la regola mentazione della contribuzione volontaria ai movimenti o parti ti politici»;
che — secondo i ricorrenti — al comitato promotore spetta il potere di agire al fine di assicurare il rispetto della volontà
manifestata dalla frazione del corpo elettorale promotrice della
consultazione, della quale questa corte ha in più occasioni af
fermato l'assimibilità ad un potere dello Stato;
che, infatti, dalla natura del referendum, quale atto fonte
dell'ordinamento, deriverebbe il principio, secondo cui il potere
legislativo popolare, non solo elimina dall'ordinamento la di
sposizione oggetto del referendum, ma anche impedisce al par lamento di disciplinare la materia in senso contrario a quanto risultato dalla consultazione popolare, e che da tale vincolo di
scenderebbe appunto la potestà dei promotori di attivare sem
pre il controllo della corte sui provvedimenti legislativi successi
vi al referendum.
che sotto il profilo oggettivo la delibera impugnata sarebbe
già lesiva della sfera di attribuzioni dei promotori, anche se, in assenza della firma del capo dello Stato, non è ancora ulti
mata la fase del controllo;
re rimane soggetta all'ordinario sindacato di legittimità costituzionale sulle leggi.
Per il riconoscimento al comitato promotore del referendum della natura di «potere dello Stato», ai fini della legittimazione a sollevare conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, v. Corte cost., ord. 2
giugno 1995, n. 226, e sent. 10 maggio 1995, n. 161, id., 1995, I, 2015 e 1700, con note di richiami.
In ordine alla legittimità o meno dell'introduzione, da parte del legis latore, di una disciplina identica o assai simile a quella abrogata dal
corpo elettorale attraverso referendum, la giurisprudenza costituzionale
parrebbe orientata nel secondo senso: v. Corte cost. 22 ottobre 1990, n. 468, id., 1991, I, 1041, e 4 febbraio 1993, n. 32, id., 1993, I, 646, con nota di richiami.
In dottrina, v., di recente, Paladin, Le fonti de! diritto italiano, Bo
logna, 1996, 273 ss., e gli autori ivi citati, il quale osserva come resta
comunque, da un lato, da esaminare il rapporto tra la nuova disciplina e quella abrogata, al fine di valutare se rispondano alla stessa o a diver sa ratio, dall'altro, da individuare il tempo entro il quale sarebbe pre cluso un intervento del legislatore riproduttivo della legge abrogata. Sul
secondo problema l'autore indica due possibili soluzioni (dichiarando di preferire la seconda): a) il termine di cinque anni, in analogia con
l'art. 38 1. 352/70 che vieta per tale periodo la riproposizione di quesiti referendari non accolti dal corpo elettorale; b) il momento del rinnovo
della camera, produttivo di una situazione politicamente nuova rispetto a quella esistente al momento della consultazione referendaria. Sul pun
to, v. pure Ruggeri, Fonti e norme nell'ordinamento e nell'esperienza costituzionale, Torino, 1993, 211 ss., il quale parla, per l'ipotesi di un
ripristino della legge abrogata, di «un caso evidente di frode alla Costi
tuzione». In ordine alla natura di fonte del diritto del referendum abrogativo
ed alla efficacia dello stesso v. pure Pizzorusso, Fonti del diritto, in
Commentario Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1977, 286 ss.; Zagre
belsky, Il sistema costituzionale delle fonti del diritto, Torino, 1984, 193 ss.; G.M. Salerno, Il referendum, Padova, 1992, 196 ss.; Crisa
fulli, Lezioni di diritto costituzionale, Padova, 1993, II, 116 ss.
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PARTE PRIMA
che il contenuto dell'atto impugnato, configurando una sorta
di reintroduzione del finanziamento pubblico nella forma della
destinazione di una percentuale del gettito fiscale, si porrebbe in contraddizione con l'esito referendario, così violando l'art.
75 Cost.; che conclusivamente essi hanno chiesto a questa corte di di
chiarare ammissibile il conflitto e di accogliere il ricorso, annul
lando conseguentemente la delibera, previa sospensiva di questa in via preliminare;
che con successivo ricorso, depositato l'8 gennaio 1997, i me
desimi soggetti hanno sollevato conflitto altresì nei confronti
dei presidenti del senato della repubblica e della camera dei de
putati nonché delle rispettive assemblee e del presidente della
repubblica in relazione, oltre che alla citata delibera ed a quel
la, in pari data e di analogo contenuto, della camera dei depu
tati, anche al messaggio di trasmissione del presidente della ca
mera al presidente del senato in data 20 dicembre 1996, al mes
saggio di trasmissione del presidente del senato al presidente della repubblica in data 21 dicembre 1996, all'atto di promulga zione del suddetto testo da parte dello stesso presidente della
repubblica in data 3 gennaio 1997, alla legge recante «norme
per la regolamentazione della contribuzione volontaria ai movi
menti o partiti politici» (pubblicata nella Gazzetta ufficiale n.
5 dell'8 gennaio 1997), con particolare riguardo agli art. 1, 2,
3, 4, 8 e 10. Considerato che il secondo ricorso viene a ricomprendere nel
suo contenuto anche il primo ed è, pertanto, possibile provve dere con unica ordinanza;
che la corte è chiamata a stabilire in camera di consiglio, senza contraddittorio, se ricorrano i presupposti soggettivi ed
oggettivi di ammissibilità del conflitto, sintetizzati dall'art. 37
1. 11 marzo 1953 n. 87, nell'espressione «materia del conflitto»; che dunque va preliminarmente verificato se sussista la legit
timazione dei ricorrenti, quali rappresentanti del comitato pro
motore; che questa corte ha più volte riconosciuto agli elettori in nu
mero non inferiore a 500 mila, sottoscrittori della richiesta di
referendum — dei quali i promotori sono competenti a dichia
rare la volontà in sede di conflitto — la titolarità, nell'àmbito
della procedura referendaria, di una funzione costituzionalmen
te rilevante e garantita, in quanto essi attivano la sovranità po
polare nell'esercizio dei poteri referendari e concorrono con al
tri organi e poteri al realizzarsi della consultazione popolare
(cfr. ordinanze n. 118 e n. 226 del 1995, id., 1995, I, 1403,
2015; n. 1 e n. 2 del 1979, id., 1979, I, 289; n. 17 del 1978,
id., 1978, I, 545; nonché sentenze n. 161 del 1995, id., 1995,
I, 1701, e n. 69 del 1978, id., 1978, I, 1601); che, tuttavia, la conseguentee assimilazione ad un «potere dello
Stato» ai fini di cui agli art. 134 Cost, e 37 1. 11 marzo 1953
n. 87, non si traduce affatto — come invece sottende la pro
spettazione del ricorso — nella costituzione d'un organo di per manente controllo, come tale in grado d'interferire direttamen
te sulla volontà del parlamento a garanzia di un corretto rap
porto tra i risultati del referendum e gli ulteriori sviluppi
legislativi, bensì trova il suo naturale limite nella conclusione
del procedimento referendario (cfr. ordinanza 27 luglio 1988); che, con la proclamazione dei risultati e l'abrogazione delle
disposizioni oggetto del referendum, ex art. 36 e 37 1. n. 352
del 1970, si esaurisce il procedimento rispetto al quale sussiste
appunto la titolarità dell'anzidetto potere, sicché, relativamente
alle vicende ulteriori, non permane la titolarità medesima in ca
po ai firmatari della richiesta di referendum, in rappresentanza dei quali agiscono nella specie i ricorrenti;
che, d'altra parte, la normativa successivamente emanata dal
legislatore è pur sempre soggetta all'ordinario sindacato di le
gittimità costituzionale, e quindi permane comunque la possibi lità di un controllo di questa corte in ordine all'osservanza —
da parte del legislatore stesso — dei limiti relativi al dedotto
divieto di formale o sostanziale ripristino della normativa abro
gata dalla volontà popolare; che il conflitto va dunque dichiarato inammissibile per difet
to di legittimazione dei ricorrenti, restando assorbito ogni altro
profilo. Per questi motivi, la Corte costituzionale dichiara l'inammis
sibilità del ricorso per conflitto di attribuzione presentato dai
signori Giacinto Pannella detto Marco, Rita Bernardini, Rober
to Cicciomessere con atto depositato l'8 gennaio 1997.
Il Foro Italiano — 1997.
II
Ritenuto che i rappresentanti del comitato promotore del re
ferendum abrogativo in materia di finanziamento pubblico dei
partiti politici, svoltosi il 18 aprile 1993, hanno sollevato con
flitto di attribuzione nei confronti del senato della repubblica e della camera dei deputati, in relazione all'atto di approvazio ne del 1° agosto 1996, da parte della prima commissione per manente del senato in sede deliberante, della proposta di legge recante «norme per la regolamentazione della contribuzione vo
lontaria ai movimenti o partiti politici»;
che, con atto depositato il 28 settembre 1996, i medesimi rap
presentanti hanno dichiarato di rinunciare al ricorso; che la corte è stata convocata in camera di consiglio per deli
berare ai sensi degli art. 37 1. 11 marzo 1953 n. 87 e 26 delle
norme integrative per i giudizi avanti alla Corte costituzionale.
Considerato che la rinuncia, in questa fase, determina la ne
cessità di dichiarare, con assoluta precedenza, l'estinzione del
processo. Per questi motivi, la Corte costituzionale dichiara estinto il
processo.
CORTE COSTITUZIONALE; sentenza 10 gennaio 1997, n. 2
(Gazzetta ufficiale, la serie speciale, 15 gennaio 1997, n. 3); Pres. Granata, Est. Guizzi; Pres. cons, ministri (Avv. dello
Stato O. Russo) c. Regione siciliana (Avv. Castaldi).
Sicilia — Osservatorio epidemiologico regionale — Borse di stu
dio — Proroga — Incostituzionalità (Cost., art. 3, 51, 97; 1. reg. sic. 3 novembre 1993 n. 30, norme in tema di pro
grammazione sanitaria e di organizzazione territoriale delle
unità sanitarie locali, art. 47; 1. reg. sic. 21 aprile 1995 n.
38, recepimento del d.leg. 7 dicembre 1993 n. 517 e norme
sul personale dei servizi di guardia medica notturna e festiva
e medicina dei servizi. Proroga delle borse di studio osserva
torio epidemiologico, art. 7).
È incostituzionale l'art. 6 I. reg. approvata dall'assemblea re
gionale siciliana il 24 marzo 1996, nella parte in cui proroga al 31 dicembre 1997 le borse di studio già contemplate dalla
I. reg. sic. 21 aprile 1995 n. 38, facendo riferimento alla si
tuazione esistente alla data del 30 giugno 1994. (1)
(1) La 1. reg. sic. 30/93 aveva previsto la istituzione di borse di stu
dio, in attesa del riordino dell'osservatorio epidemiologico e le stesse erano poi state prorogate di un anno dalla 1. reg. sic. 38/95.
La Corte costituzionale rileva come trattasi, nel caso di specie, di una legge-provvedimento, diretta cioè a destinatari determinati, la qua le rappresenta un modo surrettizio per conferire nuovi assegni di stu
dio, eludendo le normali procedure di selezione e produce uno snatura mento del significato attribuito dalla legge alla borsa di studio.
In ordine al rispetto del criterio della selezione attraverso il pubblico concorso del personale inquadrabile nei ruoli della regione siciliana, v., di recente, Corte cost. 2 novembre 1996, n. 372, nel prossimo fascicolo, con nota di richiami, che ha dichiarato, tra l'altro, infondata la que stione di costituzionalità dell'art. 21 1. reg. approvata dall'assemblea
regionale siciliana il 24 marzo 1996, nella parte in cui consente l'appli cazione della 1. reg. sic. 27 dicembre 1985 n. 53 anche al personale, già in servizio all'epoca presso l'opera universitaria di Palermo, diverso da quello statale dipendente dell'opera stessa o in posizione di comando
presso di essa, cui adde Corte conti, sez. contr. reg. sic., 23 maggio 1995, n. 18, Foro it., Rep. 1995, voce Sanitario, n. 353, secondo cui il procedimento di selezione del direttore del centro per la formazione
permanente e l'aggiornamento del personale del servizio sanitario (Cef pas), anche se non rigidamente vincolato all'osservanza delle puntuali regole prescritte per i pubblici concorsi, deve comunque conformarsi ai principi generali che disciplinano la materia e, in particolare, all'ob
bligo, connaturato al concetto stesso di selezione, che la scelta del mi
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