+ All Categories
Home > Documents > ordinanza 14 ottobre 1998; Pres. Ingargiola, Rel. Balsamo; ric. Panzeca

ordinanza 14 ottobre 1998; Pres. Ingargiola, Rel. Balsamo; ric. Panzeca

Date post: 30-Jan-2017
Category:
Upload: lekien
View: 212 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
3
ordinanza 14 ottobre 1998; Pres. Ingargiola, Rel. Balsamo; ric. Panzeca Source: Il Foro Italiano, Vol. 122, No. 5 (MAGGIO 1999), pp. 355/356-357/358 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23193513 . Accessed: 28/06/2014 17:16 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 91.213.220.176 on Sat, 28 Jun 2014 17:16:36 PM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
Transcript
Page 1: ordinanza 14 ottobre 1998; Pres. Ingargiola, Rel. Balsamo; ric. Panzeca

ordinanza 14 ottobre 1998; Pres. Ingargiola, Rel. Balsamo; ric. PanzecaSource: Il Foro Italiano, Vol. 122, No. 5 (MAGGIO 1999), pp. 355/356-357/358Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23193513 .

Accessed: 28/06/2014 17:16

Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at .http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp

.JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range ofcontent in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new formsof scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected].

.

Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to IlForo Italiano.

http://www.jstor.org

This content downloaded from 91.213.220.176 on Sat, 28 Jun 2014 17:16:36 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

Page 2: ordinanza 14 ottobre 1998; Pres. Ingargiola, Rel. Balsamo; ric. Panzeca

PARTE SECONDA

TRIBUNALE DI PALERMO; ordinanza 14 ottobre 1998; Pres.

Ingargiola, Rei. Balsamo; ric. Panzeca.

Misure cautelari personali — Computo dei termini di durata — Contestazione «a catena» — Fattispecie (Cod. proc. pen., art. 297).

Nel caso in cui, per effetto della declaratoria di incompetenza da parte del giudice del dibattimento, il procedimento penale

regredisca alla fase delle indagini preliminari, ai fini dell'indi viduazione del limite temporale entro cui deve realizzarsi la

desumibilità dagli atti dei reati connessi, presi in considera

zione da una seconda ordinanza coercitiva, deve farsi riferi mento all'originario decreto che aveva disposto il giudizio per il fatto connesso (che aveva formato oggetto della prima or

dinanza custodiale) e non al provvedimento di analogo conte

nuto successivamente emesso. (1)

(Omissis). Ciò posto, osserva il collegio che l'appello non può trovare accoglimento, poiché non ricorrono, nel caso in esame, i presupposti cui è subordinata l'applicabilità della disciplina

prevista dall'art. 297, 3° comma, c.p.p. In proposito, occorre premettere che l'ambito di operatività

di tale disposizione risulta sensibilmente ampliato a seguito del

la modificazione del dettato normativo compiuta con l'art. 12

1. 8 agosto 1995 n. 332.

Le regole contenute nel testo originario erano, infatti, esplici tamente riferite alla sola ipotesi in cui per uno stesso fatto, ben

ché diversamente circostanziato o qualificato, fosse stata emes

sa una pluralità di ordinanze applicative della medesima misura

cautelare.

Tuttavia il prevalente orientamento giurisprudenziale aveva

riconosciuto la configurabilità dei fenomeno della contestazione

a catena, disciplinato dall'art. 297, 3° comma, c.p.p., anche

con riferimento al caso in cui nei confronti del medesimo sog

getto fosse stato emesso un ulteriore provvedimento restrittivo

della libertà per fatti già acquisiti agli atti al momento dell'e

missione della prima ordinanza applicativa della misura caute

lare (v., per tutte, Cass. 1° dicembre 1993, Prete, Foro it., Rep.

1994, voce Misure cautelari personali, n. 356; 15 aprile 1991,

Falanga, id., Rep. 1992, voce cit., nn. 358, 359). Si era quindi affermato che, qualora la reiterazione delle con

testazioni derivasse da colpevole inerzia del requirente nella ve

rifica della sussistenza o della consistenza degli indizi in ordine

ai fatti per ultimi contestati, la decorrenza dei termini di custo

dia cautelare doveva avere inizio dalla data di esecuzione del

primo provvedimento restrittivo della libertà (cfr. Cass. 31 gen

(1) Non constano precedenti giurisprudenziali editi. In generale, sul l'art. 297, 3" comma, c.p.p., quale modificato dall'art. 12, 1° comma, 1. 8 agosto 1995 n. 332, v., in dottrina, Ambrosoli, in AA.VV., Nuove norme sulle misure cautelari e sul diritto di difesa a cura di Amodio, Milano, 1996, 60; Bargis, Commento all'art. 12 l. 8 agosto 1995 n.

332, in Legislazione pen., 1995, 686; Conti, La radiografia della nuova normativa su misure cautelari e diritto di difesa, in Guida al dir., 1995, fase. 33, 53; D'Ambrosio, La riforma dell'8 agosto 1995, in Dir. pen. e proc., 1995, 1157; Grevi, Il nuovo art. 297, 3° comma, c.p.p., di

fronte alla Corte costituzionale: una sentenza deludente ed elusiva, in Gazzetta giuridica, 1996, fase. 19, 4; Kalb, in Codice di procedura pe nale commentato a cura di Giarda e Spangher, Milano, 1997, III, 1159, sub art. 297; Scella, Commento all'art. 12 l. 8 agosto 1995 n.

332, in AA.VV., Modifiche al codice di procedura penale. Nuovi diritti della difesa e riforma della custodia cautelare, Padova, 1995, 158; Id., La disciplina delle contestazioni a catena tra sospetti di incostituzionali tà e discrezionalità del legislatore, in Dir. pen. e proc., 1996, 838.

Cass., sez. un., 25 giugno 1997, Atene, richiamata in motivazione

(Foro it., 1997, II, 593, con nota di richiami), ha statuito che il divieto della c.d. contestazione «a catena», previsto dall'art. 297, 3° comma, c.p.p., trova applicazione anche nell'ipotesi in cui le plurime ordinanze coercitive per reati connessi siano emesse nell'ambito di distinti proce dimenti, con l'unico limite dettato dal criterio della desumibilità dagli atti.

Corte cost. 28 marzo 1996, n. 89, pure richiamata in motivazione

(id., Rep. 1996, voce Misure cautelari personali, nn. 314, 315), ha rico nosciuto la legittimità costituzionale dell'art. 297, 3° comma, c.p.p. in relazione ad una questione sollevata dal Tribunale di Milano (G.i.p. Trib. Milano, ord. 13 settembre 1995, id., 1995, II, 733).

Il Foro Italiano — 1999.

naio 1994, Loiero, id., Rep. 1994, voce cit., n. 415; 2 dicembre

1991, Belfiore, id., Rep. 1992, voce Libertà personale dell'im

putato, n. 3). Era stato, invece, escluso che ricorresse l'ipotesi della conte

stazione a catena laddove si fosse in presenza di una pluralità di fatti delittuosi, formanti oggetto di separati provvedimenti restrittivi emessi in successione tra loro, e non vi fossero ele

menti per affermare in modo incontestabile che gli indizi origi nariamente a disposizione dell'autorità giudiziaria fossero già tali da consentire l'emissione di un unico provvedimento caute

lare (v. Cass. 1° dicembre 1993, Prete, cit.; 22 dicembre 1992,

Morales, id., Rep. 1993, voce Misure cautelari personali, n. 408; 25 febbraio 1992, Mazzuoccolo, ibid., n. 411).

Il nuovo testo dell'art. 297, 3° comma, c.p.p. ha espressa mente esteso l'ambito del fenomeno della contestazione a cate

na all'ipotesi in cui le ordinanze che dispongono la medesima

misura riguardino fatti diversi, purché gli stessi siano stati rea

lizzati anteriormente all'emissione della prima ordinanza e ri

sultino connessi per la conflgurabilità del concorso formale, della

continuazione o del nesso teleologico, stabilendo che in presen za di tale situazione i termini di durata della misura decorrono

dal giorno in cui è stata eseguita la prima ordinanza e vanno

commisurati all'imputazione più grave. Il legislatore ha inoltre subordinato l'applicabilità della disci

plina in esame alla circostanza che i fatti diversi, legati dai pre visti vincoli di connessione, siano desumibili dagli atti prima che sia disposto il rinvio a giudizio per il fatto costituente og

getto dell'originaria ordinanza cautelare.

La Suprema corte (Cass., sez. un., 25 giugno 1997, Atene,

id., 1997, II, 593) ha evidenziato che la regola, posta dall'art.

297, 3° comma, c.p.p., della retrodatazione della misura caute

lare applicata successivamente ad altra di identico tipo, nei con

fronti dello stesso soggetto ed in relazione al medesimo fatto

o a fatti diversi purché commessi anteriormente alla prima ordi

nanza e caratterizzati da connessione procedimentale, si applica anche a situazioni cautelari relative a procedimenti diversi; resta

esclusa l'applicabilità di tale regola quando la nuova misura

è stata adottata per un fatto connesso a quello del procedimen to per il quale è stato disposto il rinvio a giudizio, ma non

desumibile dagli atti prima del rinvio stesso.

La suddetta pronunzia delle sezioni unite ha chiarito che la

desumibilità dagli atti deve risalire ad epoca anteriore al dispo sto rinvio a giudizio ai fini dell'applicazione dell'art. 297, 3°

comma, secondo periodo, c.p.p., e ad epoca anteriore all'emis

sione della prima ordinanza cautelare ai fini dell'applicazione del primo periodo della stessa norma. Ha altresì specificato che

non è sufficiente che entro i limiti temporali di cui al primo ed al secondo periodo del 3° comma dell'art. 297 c.p.p. sia

stata acquisita la mera notizia del fatto-reato, essendo invece

indispensabile che sussista il quadro legittimante l'adozione del

la misura cautelare sin dall'epoca dell'emissione della prima or

dinanza ovvero dall'epoca del rinvio a giudizio. La Corte costituzionale (sent. 25-28 marzo 1996, n. 89, id.,

Rep. 1996, voce cit., nn. 314, 315) ha riconosciuto la legittimità costituzionale della nuova normativa, nella quale si riscontra

l'intento di comprimere entro spazi sicuri il termine di durata

massima delle misure cautelari, impedendo la diluizione dei ter

mini in ragione dell'episodico concatenarsi di più fattispecie cau

telari. La corte ha altresì sottolineato che l'individuazione del

rinvio a giudizio (disposto per il fatto cui si riferisce l'originaria ordinanza cautelare) come momento processuale rilevante ai fi

ni dell'inapplicabilità della regola della retrodatazione dei ter

mini per i fatti non ancora emersi dagli atti appare perfetta mente simmetrica rispetto all'art. 303 c.p.p. (che scandisce i

termini massimi di durata delle misure in funzione delle diverse

fasi processuali) e risulta aderente all'intento del legislatore di

impedire che, nel corso delle indagini, le contestazioni cautelari

plurime per fatti connessi ricevano un diverso trattamento, sul

piano della durata delle misure, a seconda che l'indagato riesca o meno a provare l'artificiosa diluizione nel tempo delle singole ordinanze. Infatti l'introduzione di parametri certi e predeter minati si appalesa come un'opzione del tutto coerente rispetto all'avvertita esigenza di porre limiti obiettivi ed ineludibili alla

durata dei provvedimenti che incidono sulla libertà personale.

This content downloaded from 91.213.220.176 on Sat, 28 Jun 2014 17:16:36 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

Page 3: ordinanza 14 ottobre 1998; Pres. Ingargiola, Rel. Balsamo; ric. Panzeca

GIURISPRUDENZA PENALE

La nuova disciplina dettata dall'art. 297 c.p.p. sfugge a qual siasi censura di irragionevolezza, posto che è la stessa Costitu

zione ad imporre la previsione di termini di durata delle misure

cautelari ed a presupporre così l'inconferenza delle esigenze che

dovessero residuare al di là di un limite temporale certo ed in

valicabile. Ciò premesso, deve rilevarsi che, nel caso di specie, non può

farsi luogo alla scarcerazione del Panzeca in forza del disposto

dell'art. 297, 3° comma, c.p.p., difettando il necessario presup

posto della desumibilità dagli atti, al momento del rinvio a giu

dizio disposto per il reato previsto dall'art. 416 bis c.p. (che

aveva formato oggetto del provvedimento coercitivo del 20 marzo

1995), di un quadro probatorio avente caratteristiche e consi

stenza tali da legittimare l'adozione della misura custodiale per

i fatti cui attiene l'ordinanza cautelare dell'8 giugno 1998.

Sul punto, va osservato che, laddove per effetto della decla

ratoria di incompetenza da parte del giudice del dibattimento

il procedimento regredisca alla fase delle indagini preliminari,

ai fini dell'individuazione del limite temporale entro cui deve

realizzarsi la desumibilità dagli atti dei reati presi in considera

zione dalla seconda ordinanza coercitiva deve farsi riferimento

all'originario decreto che aveva disposto il giudizio per il fatto

connesso (che aveva formato oggetto della prima ordinanza cu

stodiale), e non al provvedimento di analogo contenuto succes

sivamente emesso.

Tale soluzione, infatti, risulta conforme alla ratio dell'art.

297, 3° comma, c.p.p., che mira a delimitare il termine di dura

ta massima delle misure cautelari entro un ambito temporale

individuabile con certezza sulla base di dati oggettivi e predeter

minati. La finalità in questione resterebbe del tutto irrealizzata qua

lora il limite cronologico entro cui deve acquisirsi un quadro

probatorio legittimante l'adozione della misura cautelare fosse

suscettibile di modificarsi in dipendenza di eventi futuri ed in

certi, potenzialmente verificabili in ogni fase del procedimento.

Sul punto, deve osservarsi che l'incompetenza per materia può

essere rilevata, su richiesta di parte o di ufficio, in ogni stato

e grado del processo (tranne che nelle ipotesi di incompetenza

«per eccesso» o per connessione), anche sulla base degli ele

menti emersi ovvero delle nuove contestazioni compiute nel cor

so del dibattimento.

Se la declaratoria di incompetenza per materia, e la conse

guente emissione di un nuovo decreto di rinvio a giudizio, com

portassero una modificazione del termine entro cui, ai fini del

l'operatività della disciplina della «contestazione a catena», de

ve essere acquisito un quadro probatorio legittimante l'adozione

della misura cautelare, ne deriverebbe una persistente incertezza

in ordine all'applicabilità o meno del disposto dell'art. 297, 3°

comma, c.p.p., e quindi in ordine alla determinazione del ter

mine di durata della misura cautelare.

Si tratta, all'evidenza, di un risultato assolutamente incompa

tibile con le finalità che stanno alla base della normativa in esame.

Concettualmente non dissimile, seppure con le differenze con

nesse alla fissazione di un termine per la deducibilità della rela

tiva eccezione, è la situazione conseguente alla declaratoria di

incompetenza per altra causa.

L'interpretazione teleologica dell'art. 297, 3° comma, c.p.p.

conduce quindi a ravvisare nell'originario decreto che aveva di

sposto il giudizio, il limite cronologico oggettivo, predetermina

to ed ineludibile, entro cui deve realizzarsi la desumibilità dagli

atti dei reati connessi.

A non dissimili conclusioni si perviene sulla base del paralle

lismo (enucleato dalle sopra menzionate pronunzie della Corte

costituzionale e della Cassazione a sezioni unite) tra l'art. 297,

3° comma, e l'art. 303 c.p.p.

Il 2° comma di quest'ultima disposizione, infatti, stabilisce

che, nel caso in cui, a seguito di annullamento con rinvio da

parte della Corte di cassazione o per altra causa, il procedimen

to regredisca ad una fase o ad un grado di giudizio diversi ov

vero sia rinviato ad altro giudice, dalla data del provvedimento

che dispone il regresso o il rinvio ovvero dalla sopravvenuta

esecuzione della custodia cautelare decorrono di nuovo i termi

ni di durata massima fissati dal 1° comma della stessa norma

con riferimento a ciascuna fase processuale.

Il Foro Italiano — 1999.

Si tratta di una previsione legislativa che tende ad evitare che

la regressione del procedimento determini la cessazione delle mi

sure cautelari, qualora i termini di durata delle stesse siano an

cora in corso alla data del provvedimento che dispone la re

gressione. Sulla base del disposto dell'art. 303, 2° comma, c.p.p., l'an

nullamento del decreto che ha disposto il giudizio, ed il conse

guente regresso del procedimento alla fase delle indagini preli

minari, non comportano il superamento del termine di durata

massima della custodia cautelare stabilito con riguardo alla stessa

fase.

È, del resto, pacifico nella giurisprudenza di legittimità che

soltanto la mancata emissione, e non l'invalidità degli atti me

diante i quali si realizza il passaggio da una fase processuale

all'altra, può dar luogo alla perdita di efficacia della custodia

cautelare per superamento dei termini previsti per la prima di

dette fasi (Cass. 13 febbraio 1995, Greco, id., Rep. 1995, voce

cit., n. 443). Analogamente, deve escludersi che, ai fini del disposto del

l'art. 297, 3° comma, c.p.p., la regressione del procedimento alla fase delle indagini preliminari possa determinare la perdita di efficacia della misura coercitiva qualora i connessi reati in

relazione ai quali essa è stata applicata non fossero desumibili

dagli atti al momento dell'originario decreto che disponeva il

giudizio. Si tratta, per le suesposte ragioni, di una situazione

del tutto dissimile (quanto alla ratio di disciplina normativa)

da quella della mancata emissione del decreto di rinvio a giudi

zio, e quindi insuscettibile di soggiacere ad una medesima rego lamentazione giuridica. (Omissis)

TRIBUNALE DI SALA CONSILINA; sentenza 14 ottobre 1998;

Giud. ind. prel. Flora; imp. Carucci e altri.

TRIBUNALE DI SALA CONSILINA;

Ricettazione, incauto acquisto e riciclaggio — Riciclaggio — Rea

to — Esclusione — Fattispecie (Cod. pen., art. 648 bis).

Non integra gli estremi del reato di riciclaggio, di cui all'art.

648 bis c.p., la condotta di chi, sostituendo o trasferendo de

naro, beni o altre utilità di provenienza delittuosa o compien

do operazioni finalizzate ad ostacolare l'identificazione di detta

provenienza, non agisce con la finalità di «ripulire» il bene. (1)

(1) La sentenza in epigrafe interviene sul problema del concorso for

male tra il reato di ricettazione e quello di riciclaggio aderendo al prin

cipio, sancito da Cass. 1° ottobre 1996, Pagano, Foro it., 1998, II,

116, con nota di La Spina, e Giust. pen., 1997, III, 559, con nota

di Archidiacono, citata in motivazione, per il quale l'elemento diffe

renziale tra le due fattispecie, a fronte della sostanziale identità delle

due condotte delittuose, consiste nella finalità di «ripulire» il bene per

seguita dall'autore del reato di cui all'art. 648 bis c.p. Le difficoltà di coordinamento tra le fattispecie di riciclaggio, ricetta

zione e favoreggiamento reale si posero all'attenzione della giurispru denza sin dall'introduzione, nel codice penale, della prima versione del

l'art. 648 bis c.p., rubricato come «Sostituzione di denaro o valori pro

venienti da rapina aggravata o sequestro di persona a scopo di estorsione»

(art. 3 d.l. 21 marzo 1978 n. 59, convertito in 1. 18 maggio 1978 n.

191). Sul punto, Cass. 15 aprile 1986, Ghezzi, Foro it., Rep. 1988,

voce Ricettazione, n. 16, e, per esteso, Cass. pen., 1988, 859, e, ancora,

16 marzo 1987, Mammoliti, Foro it., Rep. 1988, voce cit., n. 13; con

riferimento alla qualificazione di «reato a consumazione anticipata» della

prima formulazione dell'art. 648 bis c.p., v. Cass. 5 dicembre 1991,

Monteleone, id., Rep. 1992, voce cit., n. 32, e 15 maggio 1986, Catan

zaro, id., Rep. 1987, voce cit., n. 24.

L'intervento del legislatore nel 1990 (1. 19 marzo 1990 n. 55), inciden

This content downloaded from 91.213.220.176 on Sat, 28 Jun 2014 17:16:36 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions


Recommended