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ordinanza 15 gennaio 2003, n. 2 (Gazzetta ufficiale, 1aserie speciale, 22 gennaio 2003, n. 3); Pres....

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ordinanza 15 gennaio 2003, n. 2 (Gazzetta ufficiale, 1 a serie speciale, 22 gennaio 2003, n. 3); Pres. Chieppa, Est. Marini; Enpaf (Avv. Ciccotti) c. Conforti. Ord. Trib. Roma-Ostia 25 ottobre 2001 (G.U., 1 a s.s., n. 10 del 2002) Source: Il Foro Italiano, Vol. 127, No. 1 (GENNAIO 2004), pp. 29/30-31/32 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23199620 . Accessed: 25/06/2014 05:52 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 91.229.229.162 on Wed, 25 Jun 2014 05:52:54 AM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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ordinanza 15 gennaio 2003, n. 2 (Gazzetta ufficiale, 1 a serie speciale, 22 gennaio 2003, n. 3);Pres. Chieppa, Est. Marini; Enpaf (Avv. Ciccotti) c. Conforti. Ord. Trib. Roma-Ostia 25 ottobre2001 (G.U., 1 a s.s., n. 10 del 2002)Source: Il Foro Italiano, Vol. 127, No. 1 (GENNAIO 2004), pp. 29/30-31/32Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23199620 .

Accessed: 25/06/2014 05:52

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

dente in favore del sindacato, essenzialmente durevole, in

quanto di norma si protrae per tutta la durata del mandato sinda

cale, onde l'originario rapporto di lavoro entra in una fase di so

spensione non essendo dovute né la prestazione lavorativa dal

dipendente, né la retribuzione dal datore di lavoro; che soltanto nel caso dell'aspettativa sindacale il sindacato,

come beneficiario della prestazione di c.d. lavoro sindacale, è

tenuto a corrispondere all'Inail il premio assicurativo computato sull'indennità erogata al lavoratore sindacalista, in quanto que sta corte, con la ricordata sentenza n. 171 del 2002, ha dichia

rato l'illegittimità costituzionale — non solo dell'art. 4 d.p.r. n.

1124 del 1965, nella parte in cui non prevede tali lavoratori tra i

beneficiari della tutela assicurativa — ma (correlativamente) anche dall'art. 9 medesimo d.p.r., nella parte in cui non prevede tra gli obbligati al pagamento del premio assicurativo le orga nizzazioni sindacali per conto delle quali i lavoratori in aspetta tiva sindacale svolgano attività previste dall'art. 1;

che, pertanto, la posizione dei lavoratori in permesso sinda

cale, nella fattispecie sopra descritta, non è assimilabile a quella dei lavoratori in aspettativa sindacale, e le rilevate differenze fra

le due non comparabili fattispecie giustificano, allo stato, una

disciplina differenziata, senza che sia violato il principio di

eguaglianza (art. 3 Cost.); che neppure è violato il principio di adeguatezza della tutela

previdenziale in caso di infortunio subito dal lavoratore (art. 38,

2° comma. Cost.) considerato che — come già affermato da

questa corte (sentenze n. 26 del 2000, id., Rep. 2000, voce In

fortuni sul lavoro, n. 143, e n. 310 del 1994, id., Rep. 1994, vo

ce cit., n. 102) — il nostro attuale sistema di sicurezza sociale

non si è ancora evoluto nel senso della piena socializzazione del

rischio di qualsiasi attività latamente riferibile ad una prestazio ne di lavoro, quale appunto è l'occasionale ed episodico svol

gimento di attività sindacale;

che, pertanto, la sollevata questione di legittimità costituzio

nale è manifestamente infondata.

Per questi motivi, la Corte costituzionale dichiara la manife

sta infondatezza della questione di legittimità costituzionale

dell'art. 4 d.p.r. 30 giugno 1965 n. 1124 (t.u. delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e

le malattie professionali) sollevata, in riferimento agli art. 3 e 38

Cost., dalla Corte d'appello di Firenze con l'ordinanza indicata

in epigrafe.

II

(Omissis)

CORTE COSTITUZIONALE; ordinanza 15 gennaio 2003, n.

2 (Gazzetta ufficiale, la serie speciale, 22 gennaio 2003, n. 3);

Pres. Chieppa, Est. Marini; Enpaf (Avv. Ciccotti) c. Confor

ti. Ord. Trib. Roma-Ostia 25 ottobre 2001 (G.U., 1J s.s., n. 10

del 2002).

Previdenza e assistenza sociale — Enti previdenziali pubbli

ci — Dismissione del patrimonio immobiliare — Vendita frazionata — Diritto di prelazione del conduttore — Eser

cizio — Proroga del contratto fino al perfezionamento

della vendita — Mancata previsione — Questione manife

stamente inammissibile di costituzionalità (Cost., art. 3, 47;

d.leg. 16 febbraio 1996 n. 104, attuazione della delega confe

rita dall'art. 3, 27° comma, 1. 8 agosto 1995 n. 335, in materia

di dismissioni del patrimonio immobiliare degli enti previ denziali pubblici e di investimenti degli stessi in campo im

mobiliare, art. 6; d.l. 25 settembre 2001 n. 351, disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del pa

trimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni

di investimento immobiliare, art. 3; 1. 23 novembre 2001 n.

Il Foro Italiano — 2004.

410, conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 25 set

tembre 2001 n. 351).

E manifestamente inammissibile la questione di legittimità co

stituzionale dell'art. 6, 5° e 6° comma, d.leg. 16 febbraio 1996 n. 104 e dell'art. 3 d.l. 25 settembre 2001 n. 351, con

vertito, con modificazioni, nella l. 23 novembre 2001 n. 410,

in materia di dismissione del patrimonio immobiliare degli enti pubblici previdenziali, nella parte in cui non prevedono la proroga del contratto di locazione, fino alla conclusione

della procedura di vendita, a favore del conduttore che abbia

inteso, avendone il diritto, esercitare la prelazione, consen

tendo in tal modo all'ente proprietario di ottenere il rilascio

dell'immobile per finita locazione, in riferimento agli art. 3 e

47, 2° comma, Cost. (1)

Ritenuto che il Tribunale di Roma, sezione distaccata di

Ostia, nel corso di un procedimento di convalida di sfratto per finita locazione, con ordinanza emessa il 25 ottobre 2001 (Foro

it., Rep. 2002, voce Previdenza sociale, n. 246), ha sollevato, in

riferimento agli art. 3 e 47, 2° comma, Cost., questione di legit timità costituzionale dell'art. 6, 5° e 6° comma, d.leg. 16 feb

braio 1996 n. 104 (attuazione della delega conferita dall'art. 3,

27° comma, 1. 8 agosto 1995 n. 335, in materia di dismissioni

del patrimonio immobiliare degli enti previdenziali pubblici e di

investimenti degli stessi in campo immobiliare), e dell'art. 3 d.l. 25 settembre 2001 n. 351 (disposizioni urgenti in materia di pri vatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pub blico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobilia

re), convertito, con modificazioni, dopo l'ordinanza di rimes

sione, in 1. 23 novembre 2001 n. 410, «nella parte in cui non

prevedono a favore del soggetto che abbia inteso, avendone il

diritto, esercitare la prelazione, di permanere nell'immobile,

prorogando la scadenza del contratto di locazione fino alla con

clusione della procedura, e sempre che non intervengano ina

dempimenti del conduttore, nel caso in cui la procedura di ven

dita abbia tempi più lunghi rispetto alla scadenza del contratto

in ordine alla quale [...] il locatore abbia formalizzato tempe stiva disdetta»;

che le norme impugnate — ad avviso del rimettente — con

trasterebbero innanzitutto con il generale canone di ragionevo

lezza, in quanto lo sfratto del conduttore che abbia manifestato,

ricorrendone i presupposti, la volontà di esercitare il diritto di

prelazione si porrebbe obiettivamente in contrasto con la ratio

legis, intesa a favorire, anche in ossequio al dettato costituziona

le, l'acquisto della proprietà da parte del conduttore medesimo;

che la situazione del conduttore che abbia esercitato il diritto

di prelazione sarebbe, inoltre, deteriore — con conseguente violazione del principio di eguaglianza

— rispetto a quella del

conduttore che non abbia esercitato tale diritto, in quanto in

(1) L'ordinanza di rimessione è massimata in Foro it., Rep. 2002, voce Previdenza sociale, n. 246, e riportata, per esteso, in Arch, loca

zioni, 2002, 268, e Temi romana, 2001, 22, con nota di Giandotti.

La corte, a parte la carente descrizione della fattispecie (con conse

guente difetto di motivazione sulla rilevanza nel giudizio a quo della

questione sollevata) da parte del giudice rimettente, osserva come la

pronunzia additiva da quest'ultimo invocata introdurrebbe una forma di

tutela diversa e «sicuramente rimessa alla discrezionalità del legislato re», rispetto a quella risarcitoria già esistente per la violazione del do

vere di correttezza contrattuale, quale deve qualificarsi, secondo la pro

spettazione dello stesso rimettente, il comportamento tenuto nella spe cie dall'ente locatore.

Circa l'ambito di operatività della prelazione all'acquisto prevista dal d.leg. 104/96 a favore dei conduttori di unità immobiliari ad uso re

sidenziale di proprietà degli enti pubblici previdenziali, v. Cass. 12 ot

tobre 2001, n. 12494, Foro it., Rep. 2002, voce Locazione, n. 209 (e

Giust. civ., 2002, I, 676, secondo la quale il diritto di prelazione non

può ritenersi sussistente qualora il rapporto di locazione sia cessato

anteriormente all'entrata in vigore della normativa anzidetta). In tema di locazioni abitative stipulate come locatore da un ente pub

blico previdenziale, v. anche, con riferimento alla misura del canone

locativo in caso di accordo in deroga all'equo canone ex art. 11, 2°

comma, d.l. 333/92 (come convertito nella 1. 359/92), Cass. 16 ottobre

2002, n. 14684, Foro it., 2003,1, 868.

In dottrina, cfr. R. Colagrande, La dismissione del patrimonio im

mobiliare degli enti pubblici previdenziali, in Nuove leggi civ., 2002,

242; nonché i commenti al d.l. 351/01 ed alla legge di conversione

410/01 di O. Forlenza-N. Arquilla, in Guida al dir., 2001, fase. 38,

32, e fase. 48, 1.

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PARTE PRIMA

quest'ultimo caso l'ente proprietario sarebbe tenuto (art. 6, 6°

comma) a condizionare la vendita dell'immobile a terzi all'ob

bligo dell'acquirente al rinnovo del contratto alla prima scaden

za;

che, in definitiva, la norma censurata si spiegherebbe solo con

il fatto che il legislatore non avrebbe mai potuto immaginare che un ente pubblico avrebbe potuto agire con tale «eclatante

scorrettezza contrattuale» da azionare lo sfratto per finita loca

zione nei confronti di un conduttore non moroso e titolare del

diritto di prelazione; che si è costituito in giudizio l'Enpaf

— Ente nazionale di

previdenza per i farmacisti, attore nel giudizio a quo, conclu

dendo per l'inammissibilità o comunque per l'infondatezza

della questione; che preliminarmente la parte costituita osserva che, attraverso

la questione di legittimità costituzionale, il rimettente intende

rebbe in realtà censurare la condotta — asseritamente scorretta — di essa attrice, in tal modo utilizzando lo strumento del giu dizio di costituzionalità per finalità ad esso estranee;

che, sotto altro aspetto, la questione sarebbe irrilevante, in

quanto la lesione dei principi costituzionali prospettata dal ri

mettente non deriverebbe dalla sola esecuzione dello sfratto, ma

dal completamento della procedura di dismissione del patrimo nio immobiliare, i cui tempi non sarebbero regolati da alcuna

disposizione legislativa; che, ancora in via preliminare, l'Enpaf assume che, a seguito

della trasformazione dell'ente in fondazione di diritto privato, esso non sarebbe più destinatario della disciplina dettata dal

d.leg. n. 104 del 1996 né tanto meno di quella successiva, con

tenuta nel d.l. n. 351 del 2001, convertito nella 1. n. 410 del

2001, cosicché sarebbe venuto meno qualsiasi suo obbligo di

alienazione del patrimonio immobiliare;

che, in ogni caso, l'ordinanza sarebbe carente di motivazione

riguardo ai denunciati vizi di legittimità costituzionale;

che, nel merito, la questione sarebbe infondata in quanto la

pronuncia richiesta dal rimettente — in virtù della quale l'ente

locatore non potrebbe più esercitare il diritto di recesso una

volta che, attivata la procedura di alienazione del cespite, il

conduttore avesse esercitato il diritto di prelazione —

comporte rebbe un'inammissibile limitazione dei diritti del proprietario, garantiti dall'art. 42, 2° comma, Cost.

Considerato che il rimettente dubita della legittimità costitu

zionale delle norme denunciate nella parte in cui non prevedono la proroga del contratto di locazione in favore del conduttore

«che abbia inteso, avendone il diritto, esercitare la prelazione», in tal modo consentendo all'ente proprietario del bene di ottene

re il rilascio dell'immobile per finita locazione; che siffatto comportamento del locatore è, dallo stesso rimet

tente, qualificato in termini di «eclatante scorrettezza contrat

tuale»;

che, proprio sulla base di tale qualificazione, appare evidente

come — secondo il medesimo rimettente — la situazione giuri dica vantata dal conduttore possa trovare tutela negli ordinari rimedi risarcitori predisposti dall'ordinamento per l'ipotesi di violazione del dovere di correttezza;

che, dunque, la pronuncia additiva invocata dal rimettente in trodurrebbe una tutela diversa da quella risarcitoria già esistente e sicuramente rimessa alla discrezionalità del legislatore;

che, sotto altro aspetto, la descrizione della fattispecie oggetto del giudizio a quo risulta comunque carente, non essendo chiaro se il locatore abbia effettivamente esercitato il diritto di prela zione ovvero se abbia solo manifestato, in forme non giuridica mente vincolanti, l'intenzione di esercitarlo;

che la questione va, pertanto, dichiarata in relazione ad en

trambi i cennati profili manifestamente inammissibile.

Per questi motivi, la Corte costituzionale dichiara la manife sta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale

dell'art. 6, 5° e 6° comma, d.leg. 16 febbraio 1996 n. 104 (at tuazione della delega conferita dall'art. 3, 27° comma, 1. 8 ago sto 1995 n. 335, in materia di dismissioni del patrimonio immo biliare degli enti previdenziali pubblici e di investimenti degli stessi in campo immobiliare), e dell'art. 3 d.l. 25 settembre 2001 n. 351 (disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e

valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di svilup po dei fondi comuni di investimento immobiliare), convertito, con modificazioni, in 1. 23 novembre 2001 n. 410, sollevata, in riferimento agli art. 3 e 47, 2° comma. Cost., dal Tribunale di

Roma, sezione distaccata di Ostia, con l'ordinanza in epigrafe.

Il Foro Italiano — 2004.

CORTE COSTITUZIONALE; sentenza 18 dicembre 2002, n.

529 (Gazzetta ufficiale, la serie speciale, 27 dicembre 2002, edizione straordinaria); Pres. Chieppa, Est. Onida; interv.

Pres. cons, ministri. Ord. G.i.p. Trib. Firenze 9 novembre

2001 (G.U., la s.s., n. 12 del 2002).

Incidente probatorio — Esame di teste minorenne — Limiti — Questione infondata di costituzionalità (Cost., art. 2, 3; cod. pen., art. 571; cod. proc. pen., art. 392).

Incidente probatorio — Esame di teste minorenne — Audi

zione protetta — Limiti — Questione inammissibile di co stituzionalità (Cost., art. 2, 3; cod. pen., art. 571; cod. proc.

pen., art. 398).

E infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art.

392, comma 1 bis, c.p.p., nella parte in cui non prevede che si

possa procedere con incidente probatorio all'assunzione

della testimonianza di un minore di sedici anni qualora si

proceda per delitti diversi da quelli ivi indicati, sempre che il

teste sia persona offesa, in riferimento agli art. 2 e 3 Cost. (1) E inammissibile, per essere stata giudicata contestualmente in

fondata la questione di legittimità costituzionale della norma

che ne costituisce il presupposto di applicazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 398, comma 5 bis, c.p.p., nella parte in cui non prevede che, in sede di incidente pro batorio, si possa procedere all'assunzione della testimonian

za di un minore di sedici anni nelle forme della c.d. audizione

protetta anche qualora si proceda per delitti diversi da quelli ivi indicati, in riferimento agli art. 2 e 3 Cost. (2)

(1-2) I. - La sentenza, commentata da Camaldo e Di Paolo in Cass.

pen., 2003, 870, e da Di Chiara, in Dir. pen. e proc., 2003, 172, con ferma l'indirizzo interpretativo della Consulta, secondo cui la maggiore protezione garantita all'infrasedicenne in sede di incidente probatorio ai sensi degli art. 392, comma 1 bis, e 398, comma 5 bis, c.p.p. trova sì

giustificazione nella maggiore vulnerabilità del minore, ma soprattutto nella particolare natura dei reati contro la libertà sessuale menzionati dalle norme citate, nei quali più elevato è il rischio di rimozione del l'accaduto da parte del teste minorenne e dunque di alterazione della

genuinità della prova. Pertanto, le eventuali lacune di tale disciplina possono sfociare in

una declaratoria di illegittimità costituzionale quando il reato escluso concerne la sfera sessuale, così come accaduto con il reato di corruzio ne di minorenne (art. 609 quinquies c.p.), che, fino a Corte cost. 9 lu

glio 1998, n. 262 (Foro it., 1999,1, 63, con nota di Dì Chiara), pur giu stificando l'incidente probatorio in base all'art. 392, comma 1 bis, non era ricompreso nel catalogo dei reati che consentivano l'audizione

protetta ex art. 398, comma 5 bis (ad analoghe conclusioni, la corte do vrebbe del resto verosimilmente pervenire se, sempre con riguardo al reato di corruzione di minorenne, venisse portata alla sua evidenza la lacuna contenuta nell'art. 498, comma 4 ter, c.p.p., introdotto dall'art.

13, 6° comma, 1. 3 agosto 1998 n. 269, dove la speciale disciplina del l'esame del minorenne in dibattimento mediante l'uso di un vetro spec chio e di un impianto citofonico non si estende appunto al reato previ sto dall'art. 609 quinquies c.p.).

1 dubbi di costituzionalità sono invece infondati quando, con l'obiet tivo di garantire una protezione rafforzata del minore, tendano ad allar

gare le ipotesi di incidente probatorio e di audizione protetta a reati che non sono di per sé assimilabili ai reati sessuali, con conseguente, ma

ingiustificata deroga al principio di assunzione dibattimentale della

prova. Tale principio, enunciato da Corte cost. 9 maggio 2001, n. 114

(id., 2001, I, 2423, con nota di Dì Chiara) a proposito del reato di mal trattamenti in famiglia o verso fanciulli (art. 572 c.p.), viene oggi riba dito per il reato di abuso di mezzi di correzione o di disciplina (art. 571

c.p.): neanche tale fattispecie delittuosa è equiparabile ai reati suddetti, cosicché non può dirsi irragionevole la scelta del legislatore di non estenderle la speciale disciplina contenuta nell'art. 392 c.p.p.

II. - In generale, sui limiti applicativi della disciplina in parola, cfr. Trib. min. L'Aquila 15 maggio 2000, id., 2000, II, 433, secondo cui le norme sull'audizione protetta si applicano anche quando l'esame è condotto dal giudice minorile, e G.i.p. Trib. Varese 23 febbraio 1999, id., Rep. 1999, voce Incidente probatorio, n. 11, e Foro ambrosiano, 1999. 182, con nota di M. Turconi, a parere del quale il giudice non è

obbligato, nei procedimenti per i reati di violenza sessuale, ad accoglie re la richiesta di incidente probatorio per l'assunzione della testimo nianza della persona minore degli anni sedici.

III. - In base al principio enunciato nella seconda massima, poi, la di chiarazione di infondatezza della questione relativa all'art. 392 rende inammissibile quella inerente l'art. 398. comma 5 bis, giacché la caren za dei presupposti per accedere all'incidente probatorio priva di rile vanza i dubbi concernenti le modalità del suo svolgimento.

Tuttavia, come la stessa corte ha avuto cura di precisare, l'irrilevanza

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