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ordinanza 15 giugno 1987; Giud. Settimj; Soc. Play Press e Ferri c. Soc. edizioni Leti

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ordinanza 15 giugno 1987; Giud. Settimj; Soc. Play Press e Ferri c. Soc. edizioni Leti Source: Il Foro Italiano, Vol. 110, No. 11 (NOVEMBRE 1987), pp. 3185/3186-3189/3190 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23179145 . Accessed: 28/06/2014 17:42 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 193.105.245.179 on Sat, 28 Jun 2014 17:42:10 PM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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Page 1: ordinanza 15 giugno 1987; Giud. Settimj; Soc. Play Press e Ferri c. Soc. edizioni Leti

ordinanza 15 giugno 1987; Giud. Settimj; Soc. Play Press e Ferri c. Soc. edizioni LetiSource: Il Foro Italiano, Vol. 110, No. 11 (NOVEMBRE 1987), pp. 3185/3186-3189/3190Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23179145 .

Accessed: 28/06/2014 17:42

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

2) tale sistema è stato invece adottato nell'assemblea tenuta

il 27 aprile 1986 per il rinnovo delle cariche sociali e ciò compor ta un'inevitabile compressione di quella libertà pur se ognuno dei votanti aveva la concreta possibilità di cancellare uno dei no

mi stampati e sostituirlo con altro. Ma tale possibilità non può

equivalere a ristabilire gli equilibri su cui si fonda la libertà; è

invece solo una riprova di quella compressione giacché, se tale

possibilità non vi fosse stata, non si potrebbe parlare di compres sione di libertà, ma mancanza totale di libertà;

3) i risultati delle votazioni che si sono avuti nell'assemblea

del 27 aprile 1986 non possono pertanto ritenersi un sicuro ri

scontro della libera espressione dei soci; né la dedotta «prassi» riesce a restituire tale riscontro;

4) il sistema delle votazioni con schede su cui non sia già stam

pato alcun nome è il più legittimo e rassicurante;

5) alla votazione hanno partecipato anche gli amministratori

le cui funzioni erano cessate per scadenza del termine, come han

no dichiarato oggi gli stessi amministratori presenti in udienza, e da ciò discende il legittimo sospetto di violazione della norma

contenuta negli art. 2487, 2° comma, e 2385 2° comma, c.c. con

riferimento alla norma di cui all'art. 25 dello statuto della cassa

rurale approvato nell'assemblea del 25 aprile 1982 nella parte in

cui è detto che gli amministratori devono astenersi dal votare in

ogni deliberazione riguardante operazioni nelle quali essi siano

direttamente interessati;

6) quegli amministratori per effetto della prorogatio disciplina

sempre espresso in modo da consentire l'individuazione del votante»); Trib. Milano 5 maggio 1970, id., Rep. 1970, voce cit., nn. 211, 285, 291, e in Riv. not., 1970, 497, con nota di A. Giuliani, Convocazione di assemblea, cit.; App. Firenze 14 gennaio 1965, Foro it., 1965, I, 317, con nota di richiami. Nella opposta direzione si orientano App. Milano 18 ottobre 1968, id., 1969, I, 506; ed implicitamente (riconoscendo all'as semblea nel silenzio della legge o dello statuto sociale, il diritto di decisio ne sul sistema di votazione da adottare) Trib. Montepulciano 15 novembre

1962, id., Rep. 1963, voce cit., n. 189.

d) Si mostra sfavorevole al sistema del voto segreto quella giurispru denza che, nell'accogliere il criterio del verbale analitico, chiede che tale

analiticità non si arresti all'elencazione dei partecipanti all'assemblea, ma

si estenda anche all'indicazione, in sede di resoconto della votazione, di

coloro che hanno votato a favore, di quanti hanno votato contro, e di

chi infine si è astenuto dal voto: in tal senso cfr. App. Genova 23 maggio

1980, ibid., 1980, I, 2876, in motivazione; e circolare Trib. Genova 15

dicembre 1979, ibid., V, 86 (non giunge a tanto la proposta modificata

di quinta direttiva comunitaria, che pure è incline ad una impostazione analitica del verbale d'assemblea; cfr., sullo specifico punto, G. Niccoli

ni, Il funzionamento dell'assemblea di società per azioni nella proposta

modificata di quinta direttiva, id., 1987, IV, 205).

e) Impone il voto segreto nelle votazioni relative alle cariche sociali

collegiali delle cooperative giornalistiche l'art. 6, 6° comma (vedi anche

i successivi commi 8° e 9°) 1. 5 agosto 1981 n. 416 (Le leggi, 1981, 1404) sulla quale vedi M. Buoncristiano, in Nuove leggi civ., 1983, 538, che

segnala come si tratti del secondo riconoscimento normativo del voto se

greto (il primo rintracciandolo nell'art. 10, 3° comma, r.d. n. 1706/37, il quale peraltro riguarda solo le votazioni del consiglio di amministrazio

ne delle casse rurali ed artigiane) e rileva come a suo giudizio la norma

della 1. n. 416/81, data la sua ampiezza e l'incidenza sulla materia stretta

mente societaria, risolva il segnalato contrasto di opinioni circa la legitti mità del voto segreto in senso negativo, «dovendosi da essa desumere

a contrario che in assenza di una espressa disposizione lo scrutinio segre to non sia ammissibile».

f) In argomento vedi per ulteriori indicazioni Casi e materiali di dir.

comm., 1, Società per azioni, 1974, 450 ss., ove a p. 454 è riportata la sect. 137 del Companies Act britannico del 1948 (ora divenuta sect.

373.1 del Companies Act del 1985), che sanziona con la nullità la norma

statutaria che esclude il diritto di chiedere la votazione per scrutinio se

greto nelle assemblee chiamate a deliberare su argomenti diversi dalla

nomina del presidente dell'assemblea e dal rinvio della riunione.

g) Il voto segreto trova comune applicazione in assemblee diverse da

quelle societarie ed in particolare nelle assemblee legislative (camera dei

deputati e senato). Sull'opportunità che tale sistema di votazione venga

mantenuto, da qualche anno è acceso il dibattito, rinfocolato negli ultimi

tempi, tra le forze politiche. Da un lato gli «abrogazionisti» additano

il voto segreto come il pericoloso detonatore che più volte ha causato

«lo scoppio» dei fragili equilibri politici tra governo e maggioranza, dal

l'altro i difensori del voto segreto scorgono in esso il fondamentale stru

mento di protezione e di garanzia dei singoli parlamentari contro l'invadenza

degli apparati di partito. In argormento, cfr. B. Pezzini, La questione del voto segreto in parlamento, in Dir. e società, 1985, 159; M.L. Maz

zani Honorati, Parlamento: il nodo del voto segreto, in Quaderni costi

tuzionali, 1984, 143; A. Palanza, La questione del voto segreto, in

Democrazia e diritto, 1982, fase. 6, 153.

Il Foro Italiano — 1987.

ta dal 2° comma dell'art. 2385 c.c. dovevano ritenersi ancora

investiti dalla carica di amministratori prima delle votazioni giac ché tale investitura cessa, in ossequio a questa norma, dal mo

mento in cui il consiglio d'amministrazione è stato ricostituito, cioè dal momento successivo allo spoglio dei voti alla proclama zione dei nuovi eletti;

7) tanto premesso, riconosciuta cioè l'attualità delle loro fun

zioni a quegli amministratori c.d. «uscenti» prima della votazio

ne, tali amministratori uscenti dovevano astenersi dal votare ai

sensi dell'art. 25 dello statuto posto che votare su schede pre

stampate su cui era scritto il loro nome equivale a votare in ope razioni nelle quali essi erano personalmente interessati;

8) poiché la sospensione dell'efficacia della deliberazione impu

gnata, sospensione che si vuole ordinare, non pregiudica gli inte

ressi della cassa rurale perché, come s'è detto, gli amministratori

restano in carica a tutti gli effetti (ex art. 2385, 2° comma, c.c.) sino a quando sarà validamente ricostituito il consiglio di ammi

nistrazione e tanto si accerterà in corso di causa;

9) considerato infine che nel caso opposto di rigetto dell'istan

za di sospensione gli interessi dell'attore sarebbero in parte vani

ficati perché la carica di amministratori dura tre anni (art. 24, 3° comma, statuto cassa rurale) e la durata della causa principale è incerta (ancorché di non difficile soluzione).

Per questi motivi, accoglie l'istanza dell'attore dell'I 1 giugno 1986 e per l'effetto sospende l'esecuzione della deliberazione as

sembleare del 27 aprile 1986 sino all'esito del giudizio di merito.

Rimette le parti dinanzi al giudice istruttore designato.

PRETURA DI ROMA; ordinanza 15 giugno 1987; Giud. Set

timi; Soc. Play Press e Ferri c. Soc. edizioni Leti.

PRETURA DI ROMA;

Provvedimenti di urgenza — Diritto d'autore — Testate di riviste — Tutela — Fattispecie (Cod. civ., art. 2598; cod. proc. civ., art. 700; 1. 22 aprile 1941 n. 633, protezione del diritto d'auto

re e di altri diritti connessi al suo esercizio, art. 100, 102, 156).

Posto che il titolo o la testata di una rivista formati da parole di uso comune sono meritevoli di tutela unicamente quando dalla combinazione delle parole o per la originalità nella scelta

delle stesse si formi un quid novi tale da conferire al titolo

od alla testata quella efficacia individualizzante che consenta

l'immediata ed inequivoca identificazione dell'opera cui ineri

scono, va accolta la richiesta, avanzata in via d'urgenza dalla

casa editrice del periodico «Ciao!», di diffidare la società edi

trice della testata «Ciao 2001», dal minacciare azioni giudizia rie per illecito concorrenziale. (1)

Fatto. — La s.r.l. Play Press in persona del suo legale rappre sentante Mario Ferri e questi in proprio quale direttore responsa bile del periodico denominato «Ciao!» — avendo recentemente

(1) La chiara individuazione dei criteri che devono sottendere la disa

mina delle controversie in tema di confondibilità tra testate giornalistiche consente al Pretore di Roma di pervenire a conclusioni di segno opposto in occasione di due fattispecie apparentemente molto simili. Infatti, una

dozzina di giorni prima, era stata respinta la richiesta, avanzata dalla

società titolare della testata «Metal Poster», d'inibire l'uso della testata

«Metal Shock» per un periodico d'analogo contenuto (Pret. Roma, ord.

8 giugno 1987, giud. Settimj, Soc. ed. Leti c. Soc. BBM e soc. ADP).

Sull'argomento v., da ultimo, Pret. Roma, ord. 3 luglio 1986, Foro it.,

1986, I, 3171, con nota di richiami. Il provvedimento in epigrafe compie

un'indagine completa ed esauriente sul dato lessicale costituente il titolo

della rivista sia in correlazione alla materia trattata nella stessa (su tale

relazione, v., anche se resa su una materia in parte differente, Cass. 8

novembre 1986, n. 6557, id., Rep. 1986, voce Concorrenza (disciplina), n. 51), sia con riguardo alla efficacia individualizzante attribuibile ai ter

mini adottati ed alla loro composizione (conformemente, v. Pret. Milano

13 giugno 1983, ibid., n. 62), sia infine applicando il principio per cui

nel giudizio di confondibilità di testate si deve aver riguardo oltre che

al titolo anche ai caratteri tipografici impiegati (sulla funzione della c.d.

veste tipografica, v. Pret. Milano 29 ottobre 1984, ibid., n. 63). Per osservazioni concernenti il giudizio di confondibilità in relazione

al tipo di pubblico cui il prodotto si rivolge, v. Trib. Parma 14 marzo

1985, ibid., nn. 69, 72, e in Foro pad., 1986, I, 120, con nota di M.

Franzosi.

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3187 PARTE PRIMA 3188

espletato le formalità relative alla registrazione della detta testata

ed avendo ricevuto, a seguito di ciò, dalla s.r.l. edizioni Leti, diffida ad astenersi dal farne uso, con minaccia, in caso contra

rio, di azioni giudiziarie per assunto illecito concorrenziale da

imitazione confusoria della testata del periodico denominato «Ciao

2001» — ha chiesto, ex art. 700 c.p.c., ordinarsi alla s.r.l. edizio

ni Leti d'astenersi dal provocar loro «molestie concernenti la pre tesa tutela del marchio "Ciao 2001" in ordine alla programmata

pubblicazione del periodico "Ciao!"» con ogni consequenziale

pronunzia.

Costituendosi, la soc. edizioni Leti, preliminarmente contestata

«l'esperibilità del provvedimento ex art. 700 c.p.c. in un caso

di astensione a difendersi in futuro» e per tal motivo eccepita l'inammissibilità del ricorso proposto nei suoi confronti, ha riba

dito nel merito il proprio convincimento circa il carattere confu

sorio e quindi illecitamente concorrenziale dell'uso della testata

«Ciao!», che la controparte si ripromette di fare per un periodico dello stesso genere di quello denominato «Ciao 2001» edito da

essa deducente, ed ha, pertanto, chiesto respingersi comunque l'av

verso ricorso nonché, in via riconvenzionale e sempre ex art. 700

c.p.c., inibirsi alla controparte stessa l'uso della detta testata.

(Omissis) Diritto. — Il ricorso principale va, anzitutto, considerato inam

missibile sulla base d'una serie di questioni preliminari sollevate, in parte, dalla resistente — la cui trattazione anche del merito

non implica affatto rinunzia alle eccezioni su rito, né accettazio

ne in tal senso del contraddittorio, ma costituisce indeclinabile

esigenza di completa difesa oltre che necessaria motivazione della

proposta domanda riconvenzionale — e comunque rilevabile tut

te d'ufficio in quanto attinenti all'accertamento dei presupposti e delle condizioni dell'azione.

Va, cosi, anzitutto rilevato il difetto di legittimazione attiva

del Mario Ferri in proprio quale direttore responsabile del realiz

zando periodico denominato «Ciao!»: ciò non tanto perché, co

me pur sarebbe possibile recependo autorevoli tesi prospettate in

dottrina ed in precedenti giurisprudenziali, non si voglia conside

rare il direttore d'un giornale o d'una pubblicazione periodica

quale autore di tal genere d'opera collettiva in luogo dell'editore,

quanto piuttosto perché, dovendo siffatta notoriamente comples sa questione esser risolta caso per caso sulla base di riscontri obiet

tivi attinenti essenzialmente all'indicazione ed all'organizzazione

dell'opera, nella specie non si rinviene in atti prova alcuna in

base alla quale riconoscere al Ferri lo svolgimento di tali qualifi canti attività laddove, particolarmente nella fase prodromica al

l'inizio delle pubblicazioni, le stesse debbono presumersi poste in essere dall'editore che ha promosso l'iniziativa ed apprestato i mezzi per la sua realizzazione; d'altro canto, il Ferri, se non

può allo stato esser considerato autore dell'opera collettiva, nep

pure può essere considerato autore del titolo della stessa e quindi,

per quel che qui maggiormente interessa, legittimato ad agire on

de ottenere la tutela dei diritti morali ed economici eventualmen te di sua competenza, giacché non solo l'autore dell'opera

dell'ingegno e particolarmente di quella collettiva non sempre e

non necessariamente è anche autore del titolo della stessa, ma

anche difetta nella specie qualsiasi prova circa l'ideazione della

testata «Ciao!» da parte del Ferri nella dedotta qualità di diretto

re responsabile dell'editando periodico, piuttosto che in quella d'amministratore dell'editrice s.r.l. Play Press o comunque da

parte di quest'ultima, in favore della quale valgono, nella fase

di formazione dell'opera antecedente alla pubblicazione, le già richiamate presunzioni quanto all'ideazione ed all'organizzazione.

Va, poi, in secondo luogo rilevato il difetto d'interesse ad agire d'entrambi i ricorrenti in ordine alla tutela d'un diritto — morale

e d'utilizzazione economica della testata «Ciao!» — non ancora

venuto ad esistenza o, se vuoisi, il difetto di quella condizione

dell'azione che richiede al momento della decisione l'esistenza del

diritto per la cui tutela è stata promossa l'azione: dall'essere il

titolo solo un accessorio dell'opera dell'ingegno deriva, infatti, che il primo non può trovar tutela antecedentemente alla realiz

zazione della seconda, evento il cui verificarsi, particolarmente

per i giornali e le pubblicazioni periodiche, può essere ricollegato — anche volendo aderire alle tesi dottrinali e giurisprudenziali

più elastiche senza, tuttavia, contestare indirizzi più restrittivi che

10 ravvisano unicamente nell'effettiva pubblicazione ed ordinaria

distribuzione — a situazioni di fatto nelle quali si riscontrino quan to meno l'intervenuto apprestamento del primo numero, il lancio

attraverso un'adeguata campagna pubblicitaria intesa a portare

11 Foro Italiano — 1987.

a conoscenza del pubblico l'esistenza e la prossima disponibilità

dell'opera individuata da quel determinato titolo, l'intrapresa d'una

contemporanea campagna per gli abbonamenti; nella specie, per

contro, non risulta provato in alcun modo che le indicate attività,

costituenti il quid minimum per ritenere giuridicamente esistente

l'opera e quindi meritevole di tutela il titolo, siano state poste in essere, giacché in atti si rinvengono solo la documentazione

relativa all'iscrizione nel registro della stampa, fatto rilevante ai

soli fini amministrativi ed univocamente considerato inidoneo al

diverso fine di cui trattasi, ed un fac-simile in formato ridotto

della prevista copertina del primo numero, oggetto del quale non

si conosce l'uso né, in particolare, se abbia avuto diffusione tra

il pubblico a scopo propagandistico (il che, d'altronde, non sa

rebbe stato, da soio, adempimento sufficiente).

Va, infine, rilevato che difetta nella specie uno degli essenziali

presupposti d'esperibilità del particolare strumento processuale uti

lizzato: pur ammesso e non concesso, invero, che diffide e mi

nacce d'azioni giudiziarie o la stessa proposizione effettiva di queste ultime possano costituire un pregiudizio giuridicamente rilevante

e non solo delle molestie prive di sostanziali conseguenze sulla

possibilità d'esercizio del diritto in contestazione, è comunque da

escludere che tale pregiudizio, praticamente traducentesi nella ne

cessità di difesa stragiudiziale e giudiziale, possa esser considera

to irreparabile. Se per gli esposti motivi il ricorso principale è, dunque, da

considerare inammissibile, lo stesso non merita, comunque, acco

glimento nel merito.

Come s'è già accennato, infatti, il titolo dell'opera dell'inge

gno in genere e la testata del giornale o della pubblicazione perio dica in specie costituiscono solo un accessorio dell'opera

dell'ingegno cui ineriscono e non possono esser considerati essi

stessi opere dell'ingegno, di guisa che la ratio della loro tutela

va ravvisata non tanto nel valore intellettuale degli stessi, in ef

fetti di regola non riscontrabile e comunque autonomamente irri

levante, quanto piuttosto nella funzione ch'essi svolgono d'identificare l'opera, il giornale o la pubblicazione, distinguen doli dai prodotti consimili; ne deriva che il titolo o la testata

formati da parole di uso comune debbono esser considerati meri

tevoli di tutela ove la singola parola rappresenti, o dalla combi

nazione di più parole si formi, un quid novi, un qualcosa

d'originale, idoneo a conferire al titolo od alla testata stessi quel l'efficacia individualizzante che, consentendo l'immediata ed ine

quivoca identificazione dell'opera cui ineriscono, costituisce

l'evidenziata unica ragione della protezione loro accordata dal

l'ordinamento.

Ciò stante, ove trattasi di titoli di testate complessi alla cui

formazione concorrano elementi generici unitamente ad elementi

specifici — intesi gli uni come espressivi del concetto sul quale

s'impernia la locuzione e gli altri come qualificativi di quel con

cetto — la tutela può ritenersi estensibile a tutte le singole com

ponenti del titolo o della testata medesima, oltre che a questi nella loro integrale formulazione, unicamente allorché gli elemen

ti generici, distintamente considerati, presentino anch'essi, ad un'in

dagine sintetica, quel carattere di novità che li renda idonei a

differenziare anche da soli l'opera alla quale detti tiolo o testata

si riferiscono da quelle similari; tale ipotesi, pertanto, non si veri

fica allorché gli elementi generici risultino espressivi del contenu

to, o della finalità, o del modo di essere dell'opera — evenienza

frequente nella stampa periodica laddove sussista la necessità d'e

videnziare lo specifico argomento trattato, che ben può essere

comune ad altre pubblicazioni specializzate e va comunque espres samente manifestato onde richiamare l'attenzione di quella deter

minata e limitata parte del pubblico che all'argomento stesso

s'interessa, o la natura della pubblicazione — ma è tipicamente riscontrabile allorché gli elementi generici, lungi da riferimenti

contenutistici e/o strutturali e frutto di pura fantasia, risultino

espressivi d'un'idea solo per originale ed intelligente traslato ri

collegabile al contenuto od ai destinatari d'elezione dell'opera stessa.

Orbene, è esattamente siffatta ipotesi quella che il caso in esa me prospetta: devesi, infatti, considerare che nella testata «Ciao 2001» l'elemento generico «Ciao!» — poiché indubbiamente rap presenta un modo nuovo ed originale di denominare un periodi co, trattandosi di vocabolo non indicativo per connessionie diretta

né del contenuto o delle finalità né del modo d'essere o dei desti

natari dell'opera, quindi il frutto d'una scelta fantasiosa, e poi ché nel contempo indirettamente evoca il mondo dei giovani,

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

trattandosi di saluto cordialmente semplice ed informale ad esso

proprio, quindi la cerchia dei potenziali lettori — risulta idoneo di per sé solo a caratterizzare l'intera testata e ad individualizzare

la pubblicazione cui questa inerisce, ciò anche indipendentemente dall'ulteriore elemento specifico «2001», già meno originale nella

sua essenza temporale pur volendosene tener presente l'astratto

significato di proiezione nel futuro, che non ha carattere necessa

rio ed integrativo ma accessorio ed aggiuntivo. Che ciò sia non solo in teoria ma anche nella realtà Io dimostra

l'ampia documentazione prodotta dalla soc. edizioni Leti, nella

quale il periodico in questione viene sinteticamente indicato con

il solo vocabolo «Ciao» e lo lascia inoltre presumere, sulla base

dell'/c/ quodplerumque accidit, la presenza sul mercato da diciot

to anni di quel solo periodico la cui testata complessa ben può essersi effettivamente ridotta, nell'indicazione abitualmente data

ne da distributori ed acquirenti al detto solo vocabolo «Ciao»; d'altro canto, se da più parti si è ritenuto in giurisprudenza ed

in dottrina che il titolo generico possa nel tempo divenire specifi co per la notorietà acquisita dall'opera, onde un vocabolo non

individualizzante ha finito per esser tale relativamente ad un'ope ra determinata, a maggior ragione l'elemento caratteristico d'una

testata complessa, ove di per se stesso dotato dei requisiti della

novità e dell'originalità ma anche ove privo di essi, può nelle

stesse condizioni svolgere da solo la funzione distintiva propria del tutto e da solo esser pertanto meritevole di tutela.

Da quanto sin qui esposto appare evidente, dunque, che un

eventuale uso della programmata testata «Ciao!» da parte della

soc. Play Press costituirebbe violazione degli art. 100 e 102 1.

22 aprile 1941 n. 633, anche in relazione all'art. 2598 cc., per

riproduzione e/o imitazione della testata «Ciao 2001», tra l'altro

semplicemente nota come «Ciao», appartenente alla s.r.l. edizio

ni Leti; ciò tanto più ove si consideri che entrambe le pubblica

zioni, almeno per quanto è dato desumere dalle copie di «Ciao

2001» e dal fac-simile della copertina di «Ciao!», tratterebbero

i medesimi argomenti e sarebbero dirette alla medesima cerchia

di pubblico, nella quale l'identità e/o la rilevante similitudine delle

testate non potrebbe non ingenerare confusione con conseguente sviamento di clientela e perdita dei vantaggi di un pluriennale avviamento in danno della soc. edizioni Leti, questi si notoria

mente integranti un pregiudizio irreparabile. Le conclusioni alle quali si è come sopra pervenuti quanto al

l'infondatezza nel merito del ricorso, per altri versi inammissibi

le, proposto dalla soc. Play Press, valgono, a contrario, a

dimostrare la fondatezza del ricorso proposto in via riconvenzio

nale dalla soc. edizioni Leti, la cui richiesta di inibitoria nei con

fronti della controparte, pienamente giustificata dal carattere

preventivo oltre che repressivo attribuito alla detta misura dal

l'art. 156 1. 22 aprile 1941 n. 633, merita quindi accoglimento.

PRETURA DI FORLÌ'; sentenza 10 aprile 1987; Giud. Cilento;

Mengozzi (Avv. Dolcini) c. Camera di commercio, industria,

artigianato e agricoltura di Forlì.

PRETURA DI FORLÌ';

Titoli di credito — Assegno bancario — Sottrazione e falsifica

zione — Protesto — Traente apparente — Richiesta di cancel

lazione dall'elenco dei protesti — Ammissibilità (L. 12 febbraio

1955 n. 77, pubblicazione degli elenchi dei protesti cambiari,

art. 3; 1. 12 giugno 1973 n. 349, modificazioni alle norme dei

protesti delle cambiali e degli assegni bancari, art. 12).

Il traente apparente di un assegno bancario illecitamente sottrat

to e contraffatto, per il quale sia stato levalo protesto, può

chiedere al giudice la cancellazione del proprio nome dall'elen

co dei protesti destinato alla pubblicazione. (1)

(1) Sullo stesso argomento, dello stesso giudice, v. Pret. Forlì 8 maggio

1986, Foro it., 1987, I, 290. Con tale ordinanza il giudicante sollevò que stione di legittimità costituzionale dell'art. 3 1. 77/55, nella parte in cui

condiziona l'esercizio del diritto del debitore di ottenere la cancellazione

del proprio nome dall'elenco dei protestati — a seguito del pagamento del titolo — all'osservanza di termini eccessivamente brevi.

È da notare che la sentenza in epigrafe è stata emanata a seguito di

un giudizio ordinario di merito che ha confermato un provvedimento ex

Il Foro Italiano — 1987 — Parte I-206.

Diritto. — (Omissis). Prima dell'entrata in vigore della 1. 349/73

il problema di accordare adeguata tutela al debitore cambiario

al fine di evitargli il danno, palesemente e incontestabilmente ir

reparabile, derivantegli nel caso di ingiusta pubblicazione del pro testo elevato a suo nome, era stato variamente risolto dai pretori in sede di procedimento ex art. 700 c.p.c., essendo il provvedi mento cautelare ovviamente necessario per evitare la pubblicazio ne del protesto. Coloro che ritenevano ammissibile tale

procedimento nei confronti dell'ente pubblico C.C.I.A.A. valu

tavano caso per caso le ragioni addotte dal ricorrente evidenzian

do di regola gli elementi riconducibili ad ipotesi di illegittimità o erroneità del protesto. Ora il problema più non si pone, nel

senso che il legislatore del '73 ha opportunamente previsto la fa

coltà di ottenere la cancellazione del nome del debitore cambiario

dall'elenco dei protesti destinato alla pubblicazione sull'apposito bollettino edito dalla C.C.I.A.A.; e ciò in due distinte ipotesi:

a) nel caso in cui il debitore esegua il pagamento della cambiale

entro cinque giorni dalla levata del protesto: b) nel caso in cui

si è proceduto illegittimamente o erroneamente alla levata del pro testo. Altrettanto opportunamente, anche se — come si dirà me

glio in seguito — con palesi incompletezze e gravi anomalie, il

medesimo legislatore ha istituito un apposito procedimento da

vanti il presidente del tribunale, procedimento a forme semplifi cate al massimo e a cognizione estremamente sommaria. Qui è

opportuno rilevare che la facoltà di chiedere la cancellazione dal

l'elenco dei protesti nella seconda delle sopra indicate ipotesi può esercitarsi in relazione a protesti elevati sia su cambiali o vaglia cambiari sia su assegni bancari: perché la norma ipotizza caso

di illegittimità o erroneità del protesto riferibili a entrambe le

categorie di titoli, e perché costituisce un comma aggiunto all'art.

3 1. 12 febbraio 1955 n. 77 che disciplina la pubblicazione degli elenchi dei protesti cambiari menzionando espressamente, al 1°

comma, gli assegni bancari.

Quid iuris nel caso, che qui interessa, di protesto elevato dopo la denuncia di furto e non pagato perché «la firma di traenza

non era conforme a quella depositata»? Le questioni che si pon

gono sono varie e complesse e conviene cosi riassumerle:

a) Posizione soggettiva del debitore cambiario sulla base del

disposto dell'art. 12 1. 349/73. Sul punto il giudicante ritiene in

contestabile che la possibilità ivi prevista che un organo giurisdi zionale emani un provvedimento che produce l'effetto di evitare

la pubblicazione del protesto determini, per ciò stesso, una chiara

posizione di diritto soggettivo pieno a favore del debitore quale

portatore esclusivo dell'interesse tutelato che è, appunto, quello di vedere il suo nome escluso nella pubblicazione degli elenchi

dei protesti cambiari. Ciò è molto chiaro nell'ipotesi del paga

art. 700 c.p.c., con il quale il medesimo giudice aveva disposto in via

cautelare la sospensione della pubblicazione del protesto (sulla possibilità di ottenere ex art. 700 c.p.c. la sospensione della pubblicazione del prote sto sul bollettino ufficiale della camera di commercio, v. — per la tesi

negativa, ma supportate da argomentazioni diverse — Pret. Roma 28

febbraio 1986 e 5 novembre 1984, ibid., e la nota di Salme, Sull'applica bilità dell'art. 700 c.p.c. alla pubblicazione dei protesti cambiari, id., 1973,

I, 1273). Il problema affrontato in questa sede è quello se possa anche il traente

di un assegno bancario ottenere dal giudice la sospensione della pubblica zione, e — in caso di risposta affermativa — in qual modo. La questione non è oziosa, in quanto l'art. 12 1. 349/73 parla di «debitore che esegue il pagamento di una cambiale o di un vaglia cambiario», senza far men

zione degli assegni bancari. In proposito la giurisprudenza non è uniforme, sostenendosi da una

parte che è possibile che il traente di assegno bancario chieda la cancella

zione del proprio nome dall'elenco dei protesti (App. Lecce 28 febbraio

1979, id., Rep. 1979, voce Titoli di credito, n. 81; Trib. Taranto 20 mar

zo 1979, ibid., n. 82; App. Reggio Calabria 27 gennaio 1981, id., 1981,

I, 594) e dall'altra che questa norma trova applicazione solo per la cam

biale, e non anche per l'assegno bancario (Trib. Napoli 12 febbraio 1983,

id., Rep. 1984, voce cit., n. 51). Nel perdurare delle oscillazioni giurisprudenziali vi è stata anche un'or

dinanza di rimessione alla Corte costituzionale (Pret. Borgo S. Lorenzo

28 maggio 1979, id., 1980, I, 551; mentre altra corte di merito riteneva

la questione manifestamente infondata: App. Ancona 13 agosto 1981,

id., 1983, I, 784) che ha portato all'ordinanza della Consulta n. 183 del

9 giugno 1983, ibid., 2608, con cui si è rigettata l'istanza per difetto

di legittimazione del giudice a quo (il quale prima aveva concesso la so

spensione e poi si era domandato se era giusto che la legge gli vietasse

di concederla [!]). La questione è dunque ancora aperta.

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