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ordinanza 15 ottobre 1999, n. 938; Pres. Carboni, Est. Tommasini; Lega nazionale dilettanti della...

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ordinanza 15 ottobre 1999, n. 938; Pres. Carboni, Est. Tommasini; Lega nazionale dilettanti della Figc (Avv. Persichelli, Medugno, Raimondi) c. N.f.c. Orlandina (Avv. Saitta) e altra. Annulla Tar Sicilia, sede Catania, sez. III, ord. 16 settembre 1999, n. 1949 Source: Il Foro Italiano, Vol. 122, No. 12 (DICEMBRE 1999), pp. 581/582-595/596 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23195271 . Accessed: 25/06/2014 05:39 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 91.229.229.162 on Wed, 25 Jun 2014 05:39:16 AM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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ordinanza 15 ottobre 1999, n. 938; Pres. Carboni, Est. Tommasini; Lega nazionale dilettantidella Figc (Avv. Persichelli, Medugno, Raimondi) c. N.f.c. Orlandina (Avv. Saitta) e altra.Annulla Tar Sicilia, sede Catania, sez. III, ord. 16 settembre 1999, n. 1949Source: Il Foro Italiano, Vol. 122, No. 12 (DICEMBRE 1999), pp. 581/582-595/596Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23195271 .

Accessed: 25/06/2014 05:39

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GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA

e nei limiti della presente cognizione, non priva di fondamento

la pretesa dell'Ina, riconosciuta dalla ordinanza impugnata, di

non considerarsi vincolata, fino al momento su indicato, alla

c.d. passivity rule e che, a tutela di tale pretesa ed al fine di

evitarne nelle more del giudizio di merito l'irreparabile, grave

pregiudizio, è necessario sospendere così gli effetti, ritenuti dal

la Consob, dell'art. 35, lett. c), del regolamento come gli effetti

della comunicazione Consob 2 ottobre 1999, n. 990715 nei soli

limiti in cui vincolano ai comportamenti di cui all'art. 104, 1°

comma, d.leg. 24 febbraio 1998 n. 58 anteriormente alla pre sentazione dell'offerta «completa» di cui all'art. 37, 2° comma, del regolamento e all'art. 102 del decreto legislativo;

considerato che, pur attese le valutazioni dei vari interessi

coinvolti, che le parti hanno sottolineato, queste non sono ido

nee a sovrapporsi alla valutazione, effettuati con forza ed effi

cacia di legge, nella sede costituzionalmente competente, nei sensi

sopra indicati; considerato che per quanto sopra può invece escludersi, allo

stato, la natura lesiva dell'art. 37, 1° comma, del regolamento

Consob, comunque inidoneo, di per sé, a produrre il danno

di cui all'art. 21 1. 6 dicembre 1971 n. 1034; considerato che debbono essere riservate al merito del giudi

zio i necessari approfondimenti anche delle ulteriori argomenta zioni esposte dalle parti.

Per questi motivi, accoglie in parte, con le precisazioni e nei

limiti in motivazione, gli appelli proposti ed a tal fine conferma

la sospensione dell'efficacia del solo art. 35, lett. c), del regola mento Consob 14 maggio 1999, n. 11971 nonché della comuni

cazione Consob 2 ottobre 1999, n. 990715.

II

Ritenuto che l'eccezione di difetto di giurisdizione non sem

bra fondata ben potendo intendersi l'espressione «pubblici ser

vizi. . . afferenti. . . al mercato mobiliare» di cui all'art. 33 d.leg. n. 80 del 1998 come riferita anche all'ampia funzione regolatri ce spettante alla Consob;

— che non appare condivisibile la tesi del difetto di legitti mazione degli amministratori in quanto gli stessi rappresentano a tutti gli effetti la società;

— che la nota della Consob del 2 ottobre 1999, fornendo

una interpretazione autentica del regolamento 14 maggio 1999, n. 11971 emanato dalla stessa Consob, che è anche competente a verificarne l'osservanza, pur non integrando la figura tipica del provvedimento amministrativo, costituisce un pronunciamento idoneo a vincolare la condotta della società ricorrente, la quale,

pertanto, anche in relazione agli inevitabili riflessi immediati

sulla propria posizione nel mercato, è titolare di una posizione

soggettiva qualificata per chiederne il sindacato in sede giurisdi

zionale; — che, pertanto, assume rilievo la censura di illegittimità de

rivata mossa alla nota predetta a causa dell'allegata illegittimità del citato regolamento;

— che non appare, ad un primo esame, infondata la dedotta

violazione degli art. da 102 a 104 del testo unico finanziario, da parte del combinato disposto degli art. 35, lett. c), e 37, 1° comma, del regolamento, nella parte in cui istituisce la co

municazione preventiva dell'intenzione di presentare l'offerta (co siddetta prima comunicazione), indipendentemente dalla formu

lazione del documento di offerta di cui all'art. 102, 2° comma, del testo unico finanziario in quanto, così disponendo, le nor

me regolamentari di cui sopra, secondo la corretta interpreta zione della stessa Consob, riconnettono le limitazioni di cui al

l'art. 104 ad atti privi de «le informazioni necessarie per con

sentire ai destinatari di pervenire a un fondato giudizio sul

l'offerta»; — che la potestà regolamentare conferita dall'art. 103 non

sembra consentire una modifica del procedimento di offerta nella

parte direttamente disciplinata dalla legge; — che sussiste un danno grave ed irreparabile, e che, pertan

to, ricorrono i presupposti per l'accoglimento dell'istanza cau

telare con riguardo sia al regolamento in parte qua e sia, per

conseguenza alla nota del 2 ottobre 1999.

Per questi motivi, il Tribunale amministrativo regionale del

Lazio, sezione I, accoglie la suindicata domanda incidentale di

sospensione e, per l'effetto, sospende l'efficacia del regolamen to Consob 14 maggio 1999, n. 11971, nei limiti indicati in moti vazione, nonché della nota Consob 2 ottobre 1999.

Il Foro Italiano — 1999.

I

CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA; ordinanza 15 ottobre 1999, n. 938; Pres. Carboni, Est. Tommasini; Lega nazionale dilettanti del

la Figc (Avv. Persichelli, Medugno, Raimondi) c. N.f.c.

Orlandina (Avv. Saitta) e altra. Annulla Tar Sicilia, sede

Catania, sez■ III, ord. 16 settembre 1999, n. 1949.

CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA; ordinanza 15 ottobre 1999, n. 938;

Sport — Federazioni nazionali sportive — Lega dilettanti Figc — Esclusione di società dal campionato — Sospensione del

provvedimento — Esclusione (L. 23 marzo 1981 n. 91, norme

in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti).

Va annullata, per carenza del fumus, l'ordinanza cautelare con

la quale è stata disposta l'ammissione, con riserva, della N.f.c. Orlandino al campionato nazionale dilettanti. (1)

II

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SI CILIA; sede di Catania; sezione III; ordinanza 7 ottobre 1999, n. 2147; Pres. Campanella, Est. Anastasi; N.f.c. Orlandina

(Avv. Librizzi) c. Comitato nazionale per l'attività interre

gionale, Lega nazionale dilettanti della Figc (Aw. Persichel

li, Medugno, Tamburello) e altra.

Sport — Federazioni nazionali sportive — Lega dilettanti Figc — Esclusione di società dal campionato — Sospensione del

provvedimento ed ammissione con riserva al campionato —

Inottemperanza — Nomina di commissari «ad acta» (L. 23

marzo 1981 n. 91).

Va rinnovato l'ordine già impartito con precedente ordinanza

cautelare ineseguita con la quale è stata disposta l'ammissio

ne, con riserva, della N.f.c. Orlandina al campionato nazio

nale dilettanti e, perdurando l'inottemperanza da parte della

Lega nazionale dilettanti, vanno nominati commissari ad acta

che provvedano a modificare il calendario del campionato con

l'inserimento della suddetta società come diciannovesima squa dra e la previsione delle necessarie giornate di recupero. (2)

III

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SI CILIA; sede di Catania; sezione III; ordinanza 16 settembre

1999, n. 1949; Pres. Campanella, Est. Messina; N.f.c. Or

landina (Aw. Librizzi) c. Comitato nazionale per l'attività

interregionale, Lega nazionale dilettanti della Figc (Aw. Per

sichelli, Medugno, Tamburello) e altra.

Sport — Federazioni nazionali sportive — Lega dilettanti Figc — Esclusione di società dal campionato — Sospensione del

provvedimento ed ammissione con riserva al campionato (L. 23 marzo 1981 n. 91).

Va ordinata in via d'urgenza l'ammissione, con riserva, della

N.f.c. Orlandina al campionato nazionale dilettanti, anche in

eccedenza rispetto all'organico prefissato. (3)

(1-3) Di nuovo alla ribalta delle cronache giuridiche la querelle sulla

impugnabilità dinanzi all'autorità giudiziaria dei provvedimenti emessi

dalle federazioni sportive nei confronti dei propri iscritti; non si discute

più sulla giurisdizione (riservata al giudice amministrativo finché non

interverrà la privatizzazione anche in questo campo) ma continua il brac

cio di ferro sulla carenza assoluta di potestà giurisdizionale (che è que stione attinente al merito, secondo Cass. 21 luglio 1998, n. 7132, Foro

it., Rep. 1998, voce Sport, n. 47; 29 settembre 1997, n. 9550, id., Rep.

1997, voce cit., n. 28) in presenza delle clausole compromissorie che

affidano ad organi interni alle federazioni il compito di dirimere le con

troversie con gli iscritti: come si evince dalla ord. n. 2147 in epigrafe, la Figc e la sua lega dilettanti de plano si rifiutano di dare esecuzione

ai provvedimenti giurisdizionali cautelari mandando avanti il campio nato e rendendo praticamente impossibile la realizzazione del diritto

della società ricorrente che fosse riconosciuto in sede giurisdizionale. Per ogni riferimento sulle problematiche relative all'assoggettamento

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PARTE TERZA

I

Ritenuto che le ragioni del mancato accoglimento della istan

za della N.f.c. Orlandina possono ben desumersi nel contesto

delle valutazioni svolte nei comunicati ufficiali n. 4 del 6 agosto 1999 e n. 9 del 3 settembre 1999;

— che in quest'ultimo comunicato emerge altresì il criterio

ispiratore delle determinazioni della Lega nazionale dilettanti

con il richiamo alla «necessità di assicurare l'equilibrio geogra fico nell'ambito del girone 'primo'»;

— che nel ricorso introduttivo di primo grado non esistono

specifiche censure sui criteri adottati dalla Lega nella scelta ope rata a favore della polisportiva Torretta, anche alla luce di quanto contenuto nel comunicato ufficiale n. 10 pubblicato il 6 agosto 1998.

Per questi motivi, il Consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana in sede giurisdizionale accoglie l'appello in

epigrafe e per l'effetto annulla l'ordinanza impugnata.

II

1. - Ritenuto che — in considerazione delle perduranti incer

tezze e distorsioni interpretative in ordine alla sussistenza della

giurisdizione amministrativa nella materia in questione, nono

stante la puntuale e reiterata ricostruzione del sistema effettuata

essenzialmente con le ben note sentenze di Cass., sez. un., 26

ottobre 1989, n. 4399 (Foro it., 1990, I, 899); 9 maggio 1986, nn. 3091 e 3092 (id., 1986, I, 1257 e 1251), nonché di Cons. Stato, sez. VI, 30 settembre 1995, n. 1050 (id., 1996, III, 275), che ha confermato l'orientamento di questa terza sezione for

mulato con le ordinanze cautelari n. 802 del 1993 (id., Rep. 1993, voce Giustizia amministrativa, nn. 697, 707, 955 e voce

Sport, n. 24) e n. 929 del 1993 (id., 1994, III, 512), a sua volta confermata da Cass., sez. un., 29 settembre 1997, n. 9550 (id., Rep. 1998, voce Giustizia amministrativa, n. 945) — appare necessario precisare ancora una volta, ed in parte approfondire, le molteplici e correlate ragioni di tale consolidato orientamento

giurisprudenziale e dottrinario, che, negli stretti limiti che qui rilevano, possono sintetizzarsi nei seguenti enunciati motivatori.

delle federazioni sportive alla potestà giurisdizionale allorché si contro verta sui diritti soggettivi e gli interessi legittimi incisi dai provvedimenti adottati, si vedano, oltre alle citazioni in motivazione dell'ord. n. 2147, Cons. Stato, sez. VI, 30 settembre 1995, n. 1050, id., 1996, III, 275, con nota di G. Vronu; nonché Tar Toscana, sez. I, 13 maggio 1999, n. 293, inedita (che ritiene sussistere la competenza delle commissioni

disciplinari federali per le sanzioni disciplinari a carico del procuratore sportivo); Tar Emilia-Romagna, sez. I, 4 maggio 1998, n. 178, Foro it., Rep. 1998, voce Giuoco e scommessa, n. 9 (per i provvedimenti disciplinari inflitti dall'ente nazionale corse ippiche che si ritengono ri servati alla cognizione del giudice amministrativo); Cons. Stato, sez. VI, 18 marzo 1998, n. 313, ibid., voce Sport, n. 45, e Pret. Roma 19 settembre 1997, ibid., n. 46 (che ribadiscono la doppia natura pub blica e privata delle federazioni affiliate al Coni); Tar Marche 30 gen naio 1998, n. 87, ibid., n. 48 (che ritiene non soggetta alla giurisdizione amministrativa la vertenza sulla distribuzione delle cariche interne); Trib. Roma 20 settembre 1996, ibid., n. 65, e Riv. dir. sport, 1997, 546, con nota di Naccarato (che, parimenti, ritiene non soggetta alla giuri sdizione ordinaria la questione concernente le condizioni di regolarità delle competizioni sportive); Cons. Stato, sez. VI, 16 settembre 1998, n. 1257, Foro it., Rep. 1998, voce cit., n. 68; Trib. Roma 21 luglio 1997, ibid., n. 69; Tar Valle d'Aosta 27 maggio 1997, n. 70, id., Rep. 1997, voce cit., n. 43 (che ritengono soggetto alla giurisdizione ammini strativa l'esame del provvedimento di esclusione di società dal campio nato e di revoca dell'affiliazione alla federazione); in dottrina, R. Ca prioli, L'autonomia normativa delle federazioni sportive, Napoli, 1997; C. Persichelli, Le materie arbitrabili all'interno delle competenze della giurisdizione sportiva, in Riv. dir. sport, 1996, 702; C. Sica, Caso Ca tania: la giurisprudenza fa «pressing», ibid., 124.

L'ordinanza n. 2147 in epigrafe si segnala, oltre che per la puntuale disamina di tutte le problematiche in discussione e l'ampia rassegna della giurisprudenza in materia, anche per la determinazione dei poteri dei commissari ad acta nominati per l'esecuzione del provvedimento cautelare, argomento sul quale cfr. G. Albenzio, L'esecuzione delle sentenze del giudice del lavoro nei confronti della pubblica amministra zione, in questo fascicolo, I, 3475.

Il Foro Italiano — 1999.

A) Costituiscono, innanzi tutto, ius receptum i principi giuris

prudenziali, variamente formulati, secondo cui: 1) le federazio

ni sportive, pur avendo natura e struttura di associazioni priva te, partecipano tuttavia della natura pubblicistica del Coni, per ché di questo sono «organi», secondo il testuale disposto dell'art.

5 1. 16 febbraio 1942 n. 426, dell'art. 2 d.p.r. 2 agosto 1978

n. 530, e dell'art. 2 d.p.r. 28 marzo 1986 n. 157 (c.d. tesi della

«doppia natura»), come risulta anche comprovato dall'attribu

zione alle stesse dell'autonomia normativa che si estrinseca nel

l'emanazione di norme regolamentari di carattere organizzato

rio, tendenti ad un fine coincidente con quello istituzionale del

Coni; 2) di guisa che, nell'applicazione di tali norme regola

mentari, possono adottare provvedimenti idonei anche a pro durre modificazioni nelle posizioni soggettive nel settore di com

petenza, affievolendo tali posizioni in interessi legittimi, posto che non può negarsi rilevanza per l'ordinamento generale a sif

fatte disposizioni delle federazioni sportive che disciplinano il

conferimento ai privati dello status di soggetti dell'organizza zione sportiva, o la compressione di esso, ed in particolare alle

disposizioni che regolano la soggezione degli affiliati e dei tesse

rati alle sanzioni disciplinari che su tale status vengono ad inci

dere; 3) con la conseguenza che il controllo sul corretto eserci

zio di tale potere rientra nella giurisdizione del giudice ammini strativo (fra le numerose pronunzie che, pur con qualche diversità

di accenti o con marginali differenze di ricostruzione dogmati ca, hanno costantemente affermato i principi sopra riassunti, si vedano: Cons. Stato, sez. VI, 6 marzo 1973, n. 80, id., Rep. 1973, voce Sport, n. 10; Cass., sez. un., 26 ottobre 1989, n.

4399, cit.; Tar Lazio, sez. Ili, 13 ottobre 1980, n. 882, id.,

1981, III, 459; 23 agosto 1985, n. 1286, id., Rep. 1986, voce

cit., n. 39; 18 gennaio 1986, n. 103, id., 1987, III, 174; 20 ago sto 1987, n. 1449, id., Rep. 1988, voce cit., n. 44; 25 maggio 1989, n. 1079, id., Rep. 1989, voce cit., nn. 41-43; 6 maggio 1991, n. 651, id., Rep. 1992, voce cit., n. 49; 16 luglio 1991, n. 986, ibid., nn. 42, 43; Trib. Trani 17 aprile 1981, id., 1982, I, 1419, confermata da App. Bari 8 febbraio 1984, id., Rep. 1984, voce cit., n. 20; Pret. Novara 15 dicembre 1979, id., 1980,

I, 2341). B) Allo stesso modo delle federazioni sportive, che struttural

mente nascono come associazioni di secondo grado non ricono

sciute (art. 36 ss. c.c.) acquisendo quindi, come si è detto, la

qualità di organi del Coni, anche le leghe, previste e disciplinate dalle norme regolamentari organizzative di qualche federazione

(come la Figc, ed altre), sono strutturalmente delle associazioni

(di secondo grado), non riconosciute, in quanto raggruppano in forma privatistica le società sportive, affiliate ad una federa

zione, che partecipano ai campionati di una determinata serie

(mentre le federazioni, in base ai loro statuti ed all'art. 14, 1°

comma, I. 91/81, costituiscono associazioni di secondo grado più ampie, in quanto raggruppano tutte le società, le associa zioni e gli altri organismi vari ad esse affiliati). Tuttavia, non

può disconoscersi alle varie leghe (così come per le federazioni, ed alla stregua degli stessi principi cui si è accennato) anche la natura di organi dei più ampi organi complessi costituiti dalle

Federazioni, come tali, quindi, assistiti dal particolare rapporto di immedesimazione organica che rende imputabili all'organo complesso «federazioni» i loro atti, e ciò in base agli stessi dati testuali delle varie normative regolamentari delle singole federa zioni (c.d. «carte federali»). La tesi della «doppia natura» an che delle leghe (che appare del tutto condivisibile, anche tenuto conto che il nostro ordinamento conosce molteplici figure di

organi complessi, vale a dire risultanti da una pluralità di orga ni coordinati in vista di un determinato fine: c.d. «organi di

organi») è stata affermata da Tar Lazio, sez. Ili, 12 dicembre

1987, n. 2126, id., 1989, III, 40 (punto 8 della motivazione), con riferimento in particolare alle leghe calcistiche, ed è stata recentemente ribadita da questa terza sezione del Tar Sicilia Catania con ordinanza n. 802 del 13-14 settembre 1993, cit.

(che ha ordinato la riammissione, con riserva, del «Club calcio Catania s.p.a.» al campionato di calcio di serie CI dal quale era stato escluso dalla Lega professionisti serie C).

C) Più recentemente, con la menzionata sentenza 1050/95 della VI sezione del Consiglio di Stato (punto 2b della motivazione) la giurisdizione del giudice amministrativo in materia di provve dimenti di diniego (espliciti o impliciti) dell'iscrizione (o del rin

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GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA

novo dell'iscrizione), e quindi di esclusione, di società sportive

dalla categoria dei partecipanti ad un determinato campionato

sportivo è stata riaffermata nei termini che seguono: (omissis).

D) Ma in realtà, come tutti i provvedimenti negativi di esclu

sione da concorsi e gare contrattuali, anche siffatte esclusioni

da un campionato sportivo si carica essenzialmente di una pe culiare valenza sanzionatoria.

Che tutti i provvedimenti di esclusione di cui trattasi costitui

scano dei provvedimenti sanzionatori, in quanto riconducibili

nell'ampio genus della categoria giuridica della sanzione, non

sembra possa revocarsi in dubbio, ove si consideri che, in sede

di teoria generale, la figura della sanzione viene comunemente

delineata come un generico o più ampio (rispetto alla «coercibi

lità» ed alla «coazione») atteggiamento od effetto di reazione

dell'ordinamento giuridico nei confronti della trasgressione o

violazione di una norma. In particolare, secondo un orienta

mento presente nella dottrina ed assolutamente prevalente nella

giurisprudenza, la nozione di sanzione amministrativa in senso

ampio sarebbe caratterizzata, rispetto ad ogni altro strumento

dell'amministrazione, da due elementi: il primo attinente al con

tenuto, e rappresentato dall'incidenza sfavorevole rispetto ad

un interesse del destinatario; il secondo di ordine funzionale,

e costituito dalla relazione con la violazione di un precetto da

parte di un soggetto privato. Di guisa che il provvedimento san

zionatorio, per quanto concerne l'ordine degli effetti, sarebbe

un provvedimento con contenuto ablatorio che, rispetto ai prov

vedimenti ablatori tipici, si differenzierebbe per la relazione con

l'accertamento di una infrazione.

Proseguendo in quest'ordine di idee, deve poi ritenersi, in

particolare che il provvedimento di rifiuto o di diniego di iscri

zione (o di rinnovo di iscrizione) ad un campionato sportivo

(o, più semplicemente, provvedimento di esclusione da un cam

pionato) si connoti ulteriormente quale sanzione disciplinare

espulsiva. Non si può, invero, disconoscere che l'esclusione di cui si

discute costituisca anche espressione del potere disciplinare, e

cioè del potere dell'amministrazione di colpire con sanzioni de

terminate la violazione da parte di soggetti privati degli obbli

ghi assunti al momento di essere ammessi a far parte di una

istituzione, alla quale, quindi, essi sono legati da un particolare

rapporto cui accede un rapporto di speciale supremazia nei loro

confronti, ed in particolare allorché tale comportamento possa

pregiudicare la buona attuazione del rapporto amministrativo

principale. Ove si consideri, poi, che nell'ambito delle sanzioni discipli

nari occorre distinguere tra quelle c.d. «d'ordine» e quelle c.d.

«espulsive», a seconda che non producano ovvero producano

la cessazione del rapporto principale al quale il potere discipli

nare accede, in quanto si risolvono nell'esclusione del soggetto

dall'organizzazione o istituzione di appartenenza (destituzione

dei pubblici dipendenti, espulsione degli studenti dalle scuole

pubbliche, esclusione dalle pubbliche biblioteche, ecc.), non sem

bra che possano configurarsi argomenti validi per impedire la

sussunzione del provvedimento di esclusione da un campionato

nel novero delle sanzioni disciplinari di tipo espulsivo.

Così come, invero, la misura della revoca dell'affiliazione di

una società sportiva costituisce la tipica sanzione espulsiva dal

l'ordinamento sportivo, l'esclusione da un campionato, pur ri

vestendo una gravità minore rispetto al venir meno dello stesso

inserimento della società sportiva in quell'ordinamento, e quin

di all'estinzione del rapporto (generico) di appartenenza a que

sto, costituisce pur sempre una misura sanzionatoria espulsiva — marcatamente affine alla revoca dell'affiliazione — in quan

to implica la cessazione del rapporto (specifico) di appartenenza

della stessa società alla peculiare e più ristretta organizzazione

costituita di tutte le altre società sportive partecipanti a quel

determinato campionato (e quindi anche la cessazione dell'ap

partenenza alla lega eventualmente costituita in seno alla fede

razione sportiva per raggruppare, organizzare e disciplinare le

società sportive partecipanti ad un determinato campionato).

E) Le conclusioni alle quali si è fin qui pervenuti in ordine

alla natura della esclusione dai campionati come sanzione disci

plinare espulsiva non possono, poi, essere rimesse in discussio

ne argomentando sulla base dell'espresso riconoscimento nor

II Foro Italiano — 1999.

mativo alle federazioni sportive — effettuato con l'art. 14, 2°

comma, 1. 91/81 — dell'«autonomia tecnica, organizzativa e

di gestione, sotto la vigilanza del Coni»; autonomia nell'ambito

della quale si vorrebbero attrarre gli atti di esclusione di cui

trattasi, nel tentativo (in realtà realizzabile soltanto, come si

vedrà, riconducendo la materia nell'ambito dell'autonomia tec

nica) di eliminarne ogni rilevanza esterna sul piano dell'ordina

mento giuridico generale.

L'inconsistenza, invero, di siffatta prospettazione emerge con

evidenza dai rilievi che seguono.

E\) Appare indubbiamente impensabile una configurazione o qualificazione degli atti di esclusione di cui trattasi come atti

rientranti nella sfera dell'autonomia tecnica delle federazioni stes

se (che costituisce un fenomeno ed una categoria giuridica on

tologicamente diversi da quelli dell'autonomia organizzativa),

privi, quindi, di rilevanza esterna sul piano giuridico, e sottrat

ti, come tali, alla giurisdizione statale.

Per confutare un simile assunto — frequentemente affiorante

anche in dichiarazioni più o meno ufficiali od ufficiose di espo nenti delle federazioni ed in scritti difensivi, nell'ambito delle

sempre più frequenti controversie in materia — appare suffi

ciente, invero, procedere ad una riassuntiva rilevazione e rico

gnizione dei principi alla stregua dei quali è possibile definire,

innanzitutto, l'area concettuale dell'autonomia tecnica delle fe

derazioni (nella quale soltanto, come si specificherà meglio ap

presso, deve ravvisarsi la vera e propria autonomia sportiva), e quindi l'area residuale della loro autonomia organizzativa e

gestionale. Per delineare la nozione di autonomia tecnica occorre preli

minarmente osservare che l'ordinamento sportivo, nella parte in cui non è costituito da normazione statale o regionale (per la quale, ovviamente, non si pone alcun problema peculiare), consta di un'articolazione di disposizioni dirette a regolamenta re sia l'aspetto autorganizzativo dei soggetti pubblici preposti allo specifico settore (statuti, regolamenti organici); sia i rap

porti di tali soggetti con gli altri soggetti privati facenti parte

dell'organizzazione sportiva (norme disciplinanti le modalità di

ammissione delle persone fisiche e giuridiche all'organizzazione e di esclusione dalla stessa, i diritti e i doveri di tali soggetti, la relazione di supremazia speciale e di correlata soggezione);

sia i rapporti intersoggettivi tra privati associati nelle federazio

ni (trasferimenti di atleti; cosiddetto vincolo; rapporti patrimo

niali); sia aspetti tecnici dell'attività agonistica (svolgimento delle

gare; omologazione dei risultanti; designazioni arbitrali; in defi

nitiva tutto l'apprestamento indispensabile per effettuare quella

comparazione ed esaltazione dei valori che è l'essenza del feno

meno sportivo agonistico). Un gruppo a sé è costituito, infine, dalle norme volte a disci

plinare gli strumenti interni di risoluzione delle controversie, in

sorgenti nell'applicazione del complesso regolamentare di cui

si è fatto cenno (norme che pongono ulteriori peculiari proble

mi, ma che qui non rilevano).

Ora, nell'ambito dell'ordinamento sportivo, non appare ac

quistare rilevanza per l'ordinamento generale, in quanto desti

nato ad operare solo all'interno dello specifico settore al quale

si riferisce, quel complesso di regole di carattere tecnico preor dinato a disciplinare il modo di essere dell'attività agonistica, e cioè, ad apprestare i parametri strumentali e logici per proce dere a quelle verifiche comparative dei valori individuali e col

lettivi, che costituiscono il fine della competizione sportiva (così

Tar Lazio, sez. Ili, 15 luglio 1985, n. 1099, id., Rep. 1986,

voce cit., n. 30). Tali regole si atteggiano, in realtà, come vere e proprie nor

me interne, destinate a restare circoscritte, quanto alla loro ope

ratività diretta, non solo al settore sportivo, in senso generale,

ma addirittura alle singole sezioni nelle quali si articola tale set

tore, a seconda della specifica materia agonistica, essendo ogni

federazione, in cui si organizza il Coni, depositaria del potere

di dettare le norme tecniche e sportive per l'esercizio dello sport

controllato (art. 5 1. 16 febbraio 1942 n. 426).

Tale produzione regolamentare, destinata a porre criteri di

identificazione o di valutazione della gara sportiva, si inquadra

agevolmente in tutto quel complesso di disposizioni interne, ben

conosciute anche in altri settori della pubblica amministrazione,

che non assumono il carattere di norme giuridiche per l'ordina

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PARTE TERZA

mento generale e la cui violazione non dà, quindi, luogo a ri

corso alla giustizia amministrativa ai sensi dell'art. 26 r.d. 26

giugno 1924 n. 1054, e degli art. 2 e 3 1. 6 dicembre 1971 n. 1034.

«Regolamenti interni» li qualifica la stessa norma dell'art.

5 1. 426/42 e l'aggettivazione non è senza significato, ove raf

frontata con la potestà regolamentare di cui godono tutte le

persone giuridiche pubbliche e che è fonte secondaria di produ

zione normativa (così, ancora, Tar Lazio, sez. Ili, 1099/85, cit.).

Alla stregua dei suesposti principi, dunque, non può non co

gliersi la differenza di fondo che vi è, in realtà, tra tutela del

l'attività sportiva in sé considerata (da riguardarsi quest'ultima

come interesse primario tutelabile attraverso la salvaguardia de

gli status soggettivi che consentono l'accesso a tale attività) e

tutela dei semplici risultati dell'attività medesima (risultati nel

cui novero rientrano, naturalmente, anche le classifiche di set

tore).

Questa seconda forma di tutela, in particolare, si attua, come

si è detto, attraverso una serie di regole tecniche, di fatto indif

ferenti per l'ordinamento generale e, perciò, sostanzialmente pri

ve, a tale livello, di «giuridicità», dotate di un carattere di di

screzionalità eccezionalmente ampio e costituenti, in effetti, sol

tanto uno schema comportamentale interno per il conseguimento di semplici interessi specifici di settore (cfr. Tar Lazio, sez. Ili,

20 agosto 1987, n. 1449, cit.; nello stesso senso, come si è visto,

la precedente sentenza 1099/85 della stessa sezione).

Ora, tra queste norme, per così dire paragiuridiche, rientra

no, appunto, tutte quelle che incidono sul solo risultato dell'at

tività sportiva (e quindi, come si è detto, anche sulle classifi

che), mirando essenzialmente a salvaguardare, anche in prospet

tiva, la semplice regolarità e correttezza di tali risultati, cioè

della mera vicenda sportiva in sé e per sé considerata.

L'autonomia sportiva, quindi, acquisisce la sua consistenza

e la sua specifica valenza soltanto con riferimento alle cennate

norme o regole tecniche (che stabiliscono, con comandi e divie

ti, il modo di svolgimento delle gare e quindi di porre in essere

i molteplici gesti atletici dei vari sport, nonché le punizioni spor

tive immediatamente applicabili dagli arbitri alle squadre e/o

agli atleti per singole infrazioni di tali regole), ed altri atti appli cativi delle stesse regole (designazioni arbitrali, applicazione delle

predette punizioni per infrazioni o falli di gioco, verbali e refer

ti di gara, omologazione dei risultanti, classifiche, ecc.), sicché

soltanto in tale ambito si manifesta l'irrilevanza (o «rilevanza

negativa») di siffatta autonomia rispetto all'ordinamento giuri

dico generale (si veda, sul punto, Tar Sicilia, sede Catania, sez.

Ili, ord. 929/93, cit.). Non si vede, quindi, come si possa immaginare di ricondurre

gli atti di esclusione da un campionato nell'ambito della disci

plina tecnica delle attività ludiche, dettata con i cennati regola menti sportivi non già per la tutela dell'attività sportiva in sé

considerata, ma esclusivamente per quella dei semplici risultati

dell'attività medesima.

E2) Né, poi, l'irrilevanza sul piano giuridico di siffatta esclu

sione potrebbe essere in alcun modo sostenuta qualificando tale

misura sanzionatoria come esplicazione dell'autonomia organiz zativa delle federazioni (e, ove esistenti, delle leghe).

Ed invero, premesso che tale autonomia organizzativa è stata

ontologicamente diversa da quella tecnica (nella quale non può

dissolversi) e che la figura generale dell'autonomia giuridica de

gli enti pubblici si estrinseca in una pluralità di forme (normati

va, istituzionale, organizzatoria gestionale, contabile, finanzia

ria, ecc.) e costituisce indice e misura della capacità degli enti

di agire nel mondo giuridico, per il raggiungimento delle pro

prie finalità, con un margine di libertà più o meno ampio, oc

corre in sintesi rilevare, sul filo dei principi generali, che col

termine autonomia organizzativa (in senso stretto o proprio) si

designa la peculiare potestà attribuita alle varie figure soggetti ve pubblicistiche (enti, e, come si è precedentemente accennato,

organi-soggetti, ovvero organi-enti, come le federazioni sporti

ve) al fine di provvedere ad ordinare i propri uffici, a discipli nare l'attività, a procurarsi e ad organizzare i beni e i servizi

di cui hanno bisogno per il raggiungimento delle proprie finalità.

Conseguentemente, se è vero che la determinazione degli or

ganici, l'organizzazione di campionati, gare e manifestazioni spor

tive, nonché l'iscrizione agli stessi, costituisce materia ricompre

li Foro Italiano — 1999.

sa nell'ambito dell'autonomia organizzativa pubblicistica (in

quanto organi del Coni) delle varie federazioni sportive, è al

trettanto vero che, non solo i provvedimenti di revoca dell'affi

liazione di una società sportiva a federazione e quelli di radia

zione di tesserati, ma anche gli atti di esclusione da un determi

nato campionato esulano, oltre che dall'area concettuale e

dall'ambito ontologico e contenutistico dell'autonomia tecnica

o sportiva, anche da quelli propri dell'autonomia organizzativa

pubblicistica delle federazioni; e ciò per la semplice quanto de

cisiva ragione che trattasi di provvedimenti sanzionatori che,

in quanto privano di gran parte del suo contenuto il rapporto

giuridico amministrativo di affiliazione, estinguendo diritti o fa

coltà ricompresi nella sfera giuridica generale delle società spor

tive, ed impedendo loro lo svolgimento ed il raggiungimento

dell'oggetto sociale fissato nello statuto, incidono per definizio

ne, e quindi necessariamente ed incontestabilmente, sul piano

dell'ordinamento giuridico generale e non su quello interno del

l'ordinamento sportivo (in tal senso, ancora, Tar Sicilia, sede

Catania, sez. Ili, ord. 929/93, cit.). Non si può, quindi, seriamente sostenere che escludere una

società sportiva da un campionato costituisca funzionalmente

la stessa cosa di ammetterla od iscriverla, e che, per ciò stesso,

costituisca attività di organizzazione del campionato.

£3) Né, infine, la natura sanzionatoria dell'atto di esclusione

da un campionato potrebbe contestarsi qualificando tale figura

come mera esplicazione dell'autonomia di gestione e quindi del

la capacità di diritto privato delle federazioni e delle leghe.

Se, infatti, costituisce principio generale del nostro ordina

mento quello in base al quale la pubblica amministrazione ha

la potestà di avvalersi, al pari di ogni altro soggetto giuridico, dei mezzi giuridici posti a disposizione dal diritto privato, e ciò

anche per la realizzazione indiretta di alcuni (non certamente

di tutti) interessi pubblici, pretermettendo i mezzi pubblicistici

corrispondenti, tuttavia è da tener presente che, in tal caso, es

sa, per il solo fatto che ricorre a mezzi privatistici (che sono

fondamentalmente predisposti per la realizzazione di interessi

secondari di carattere patrimoniale), deve collocare in primo pia

no nella sua considerazione, allorché si determina all'azione,

un interesse soggettivo (come soggetto giuridico a sé stante),

secondario, patrimoniale, lasciando nello sfondo l'interesse pub blico generale. Non si può, quindi, ammettere, nei casi dubbi,

una configurabilità come rapporto privatistico di rapporti ai quali

dia luogo l'attività amministrativa avente in primo piano ed in

diretta ed immediata considerazione l'interesse pubblico genera

le, senza diretta considerazione di un eventuale interesse sogget tivo patrimoniale. E ciò in quanto la normalità è rappresentata dal fatto che l'amministrazione agisca come centro di poteri

pubblicistici e non come soggetto giuridico pari ad ogni altro soggetto giuridico, e quindi utilizzando mezzi pubblicistici che,

per definizione, sono collocati dall'ordinamento in posizione di

supremazia o prevalenza, sia pure potenziale, rispetto ai sogget ti privati.

In altri termini, dunque, la facoltà dell'amministrazione di

scegliere se agire con i mezzi del diritto privato può essere eser

citata solo quando si tratti di attività strumentale o accessoria

rispetto alle finalità pubbliche.

Deve, quindi, ritenersi preclusa alla pubblica amministrazio

ne la possibilità di operare con strumenti privatistici nell'eserci

zio di funzioni naturalmente amministrative, qual è indubbia

mente il mantenimento della disciplina all'interno della propria

organizzazione. Come si è già accennato, invero, il potere disci

plinare si fonda, nel diritto pubblico, sul rapporto di suprema zia speciale intercorrente fra la pubblica amministrazione ed i

soggetti privati che ad essa risultano legati da un particolare

rapporto giuridico amministrativo che genera un nesso di «ap

partenenza» all'organizzazione. E quando sussiste un tale rap

porto di supremazia speciale non può farsi luogo, ovviamente, ad atti di diritto privato.

Conseguentemente, una volta riconosciuta alle federazioni spor tive natura (anche) pubblicistica quali organi (organi-enti) del

Coni (ed alle leghe natura di organi dei più ampi organi com

plessi costituiti dalle federazioni), non si vede come si possa

negare agli atti con i quali i predetti enti irrogano sanzioni di

sciplinari espulsive (quindi, non soltanto le revoche di affilia

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GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA

zioni e le radiazioni, ma, anche le esclusioni da campionati, nonché le altre sanzioni espulsive per così dire «minori» che non sono oggetto della presente indagine) natura di provvedi menti soggettivamente ed oggettivamente amministrativi, non

potendosi in realtà, per quanti sforzi dialettici si faccia, conte stare che trattasi di esplicazioni del potere disciplinare, il quale

proprio perché fondato sul rapporto di supremazia di cui si è

detto, non può mai concretizzarsi in atti di diritto privato.

F) L'affermata rilevanza, anche al di fuori dell'ordinamento

sportivo delle norme regolamentari delle federazioni sportive che

disciplinano il conferimento ai privati dello status di soggetti

dell'organizzazione sportiva e la sua compressione, e quindi la

piena rilevanza sul piano dell'ordinamento giuridico generale

(del quale costituiscono, quindi, fonti di produzione, a norma

dell'art. 2, 2° comma, disp. prel. c.c.), deriva dalla loro intrin

seca giuridicità per così dire «esterna», in quanto sorretta sui

principi fondamentali del nostro ordinamento che assume fra

i compiti principali dello Stato quello di riconoscere e garantire «i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle forma

zioni sociali ove si svolge la sua personalità» (art. 2 Cost.) (la

spiegazione in tali termini della rilevanza esterna delle norme

regolamentari delle federazioni sportive è costante nella giuris

prudenza amministrativa: si vedano, fra le altre, Tar Lazio, sez.

Ili, 25 maggio 1989, n. 1079, cit., e 26 aprile 1986, n. 1641, ibid., nn. 31, 41-43). (Omissis)

Il diritto di associazione si manifesta, infatti, non solo come

libertà dell'associazione, bensì anche come libertà nell'associa

zione, e quindi in altri termini, non solo come libertà di asso

ciarsi, bensì anche come libertà di entrare e permanere nell'as

sociazione (in presenza dei prescritti requisiti) posto che è lo

stesso art. 2 Cost, a riconoscere e garantire tutti i diritti inviola

bili anche alle «formazioni sociali».

Non si deve dimenticare, infatti, che l'ordinamento giuridico

statale, in quanto ordinamento sovraordinato agli ordinamenti

minori esistenti nel suo ambito, nel riconoscere la loro esistenza

(attribuendo loro, in alcuni casi, la qualifica di soggetto), ha

consentito, implicitamente o esplicitamente, ai soggetti privati di farne parte, e nel far ciò li ha garantiti circa la correttezza

dell'azione dell'ordinamento minore. Di fronte ad una attività

«scorretta» dell'ordinamento minore, l'ordinamento giuridico sta

tale, sovraordinato, è quindi tenuto anche ad offrire ai soggetti che fanno parte di tale ordinamento minore (ma che sono, pri ma di tutto, soggetti dell'ordinamento giuridico statale), i rime

di giurisdizionali necessari per rendere effettiva la garanzia dei

diritti inviolabili contenuta nell'art. 2 Cost. Conseguentemente, non si può non riconoscere in capo ai soggetti appartenenti an

che ad un ordinamento giuridico minore o particolare uno spe cifico interesse alla legittimità dell'azione di tale ordinamento

e quindi il diritto di invocare l'intervento dell'ordinamento sta

tale sovraordinato (diritto, che l'art. 24, 1° comma, Cost, non

limita o circoscrive in alcun modo) affinché il proprio interesse

riceva una specifica tutela (in tal senso, Tar Lazio, sez. Ili, 8 marzo 1982, n. 311, id., 1983, III, 117, punto 2.2.2. della

motivazione). Del resto, tale principio riceve attuazione in vari dati testuali

del nostro ordinamento. Basti pensare, infatti, all'art. 23 c.c.

che prevede la possibilità degli associati di ottenere l'annulla

mento delle deliberazioni dell'assemblea dell'associazione con

trarie alla legge, all'atto costitutivo o allo statuto; agli art. 1107

e 1109 c.c., che attribuiscono ai partecipanti alla comunione,

dissenzienti, il diritto di impugnare sia il regolamento che, in

alcuni casi, le deliberazioni della maggioranza; all'art. 1137 c.c.,

che prevede l'impugnativa, da parte dei condomini dissenzienti, delle deliberazioni dell'assemblea condominiale; all'art. 2377 c.c.,

che consente ai soci assenti o dissenzienti delle società per azio

ni di impugnare le deliberazioni assembleari contrarie alla legge o all'atto costitutivo; e così via.

Con riferimento specifico, poi, alla già rilevata e peculiare circostanza che ciascuna federazione sportiva determina la crea

zione di un particolare ordinamento sportivo, deve ancora os

servarsi che la presenza di ordinamenti particolari nell'ambito

più generale dell'ordinamento giuridico statale non è certamen

te fenomeno eccezionale (basti pensare, ad esempio, all'ordina

mento militare o all'ordinamento scolastico), e che Papparte

li. Foro Italiano — 1999.

nenza ad uno di essi non può mai provocare la caducazione

della tutela giurisdizionale statale (giurisprudenza assolutamen

te pacifica: cfr., fra altre, Tar Lazio, sez. Ili, 22 ottobre 1979, n. 680, id., 1981, III, 52).

Alla stregua delle considerazioni che precedono, dunque, le

questioni che non possono assolutamente restare confinate nel

l'ordinamento sportivo e nell'ambito dei rimedi propri della giu stizia sportiva, e che non possono, quindi, mai sfuggire alla

cognizione della giurisdizione statale, sono quelle che coinvol

gono il diritto di associazione nella sua duplice estrinsecazione

di libertà della associazione e quindi libertà di associarsi, e di

libertà nell'associazione, e quindi di permanere nell'associazio

ne; vale a dire, per quanto qui rileva, l'ingresso e la legittima

permanenza non soltanto nell'ordinamento sportivo incentrato

sulla specifica associazione o formazione sociale costituita da

una determinata federazione sportiva, ma anche — oltre tutto

per l'evidente analogia con l'affiliazione e la revoca dell'affilia

zione, rispettivamente previste dal 3° e 6° comma dell'art. 10

1. 91/81 — in quelle ulteriori associazioni o formazioni sociali

di secondo grado (leghe) a loro volta associate alla più ampia associazione complessa costituita da una determinata federazio

ne, vale a dire in organizzazioni (strutturalmente più ristrette

delle federazioni ma, ove previste, qualitativamente più rilevan

ti rispetto all'inserimento nell'orbita più ampia e generica ma

per così dire «neutra» dell'ordinamento sportivo, in quanto co

stituiscono la misura ed il contenuto concreto di tale inserimen

to e lo qualificano) composte da tutte le società sportive parte

cipanti ad un determinato campionato. Per quanto concerne, in particolare, le esclusioni dai campio

nati, non si può in alcun modo disconoscere, invero, che, allo

stesso modo dell'affiliazione delle società sportive ad un ordi

namento sportivo, nonché della sanzione espulsiva della revoca

di tale affiliazione, anche le iscrizioni delle stesse società ad un

determinato campionato (e, ove esistente, alla relativa lega) non

ché le sanzioni espulsive dell'esclusione da tale campionato (va riamente qualificabili e denominate anche come diniego o rifiu

to di iscrizione) attengono non alla disciplina dell'attività spor tiva ma alla ben diversa disciplina dell'accesso a tale attività

che non può tollerare altri criteri e principi se non quelli valo

rizzati a livello costituzionale (art. 2, 18 e 24 Cost.), tenuto

conto soprattutto della circostanza che le federazioni sportive, come risulta espressamente dagli stessi statuti e dalle altre «car

te federali», agiscono non in regime di concorrenza ma di mo

nopolio, in quanto sono le uniche associazioni abilitate ad or

ganizzare, su tutto il territorio nazionale e con il previsto rico

noscimento ufficiale, una determinata attività sportiva ed i relativi

campionati. Sotto altro aspetto, poi, non va trascurato che l'obiettiva e

concreta portata di tali sanzioni espulsive da campionati, e le

ghe relative, assume un rilievo sostanziale anche con riguardo allo status soggettivo di affiliato, in quanto paralizza tutte le

facoltà ad esso inerenti in misura tale da determinare una effet

tiva e grave cesura o perdita di contenuti del rapporto stesso, con conseguente lesione del bene della vita ad esso correlato

(in tal senso, in generale, Tar Lazio, sez. III, 20 agosto 1987, n. 1449, cit.).

A conclusione di tutto l'itinerario argomentativo sin qui per

corso, si può, dunque, affermare che anche gli interessi sostan

ziali connessi all'iscrizione ed alla legittima permanenza delle

società sportive in un campionato ed in una lega assurgono alla

consistenza di interessi tutelati dalla giurisdizione statale, e più

precisamente (atteso il non contestabile potere di supremazia

speciale attribuito dall'ordinamento alle federazioni) di interessi

legittimi, come tali rientranti nella giurisdizione del giudice am

ministrativo.

Non sembra potersi dubitare, invero, che, allorché il regime delle esclusioni o dei dinieghi di iscrizione si estrinseca attraver

so atti autoritativi in grado di recidere o alterare stabilmente

il rapporto sottostante, instaurato a tutela dell'interesse prima rio all'esercizio dell'attività sportiva nell'ambito degli assetti or

dinamentali, allora ci si trova di fronte a veri e propri provvedi menti amministrativi lesivi della sfera giuridica degli interessati e, perciò, sottoposti al sindacato del giudice amministrativo (così,

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PARTE TERZA

ancora fra le tante, Tar Lazio, sez. Ili, 20 agosto 1987, n. 1449,

cit.). 2. - Ritenuto altresì, a cagione della pervicace reiterazione

di simili eccezioni da parte delle federazioni sportive e delle le ghe, di dover nuovamente riaffermare l'assoluta inconfigurabi lità ed infondatezza dell'asserito difetto assoluto di giurisdizio ne in forza delle clausole compromissorie stabilite dai vari sta

tuti federali (c.d. vincolo di giustizia: nella specie quello di cui

all'art. 24, 2° comma, dello statuto della Figc), essendo palese la loro illegittimità ove si consideri: a) che l'ordinamento spor tivo nazionale, pur essendo dotato di ampi poteri di autono

mia, di autarchia e di autodichia, è derivato da quello generale dello Stato, per cui il citato «vincolo di giustizia» può libera

mente operare o nell'ambito strettamente tecnico-sportivo, co

me tale irrilevante per l'ordinamento dello Stato, ovvero nel

l'ambito in cui ciò sia consentito dall'ordinamento dello Stato, e cioè in quello dei diritti disponibili; b) e che tale vincolo non

può, invece, operare nell'ambito degli interessi legittimi proprio

perché, a causa del loro intrinseco collegamento con un interes

se pubblico e in forza dei principi sanciti dall'art. 113 Cost., tali situazioni soggettive sono insuscettibili di formare oggetto di una rinunzia preventiva generale e temporalmente illimitata

alla tutela giurisdizionale (cfr., fra le tante, Cons. Stato, sez.

VI, 1050/95, cit.; Cass., sez. un., 3091/86, cit.; Tar Lazio, sez.

Ili, 18 gennaio 1989, n. 43, id., Rep. 1989, voce cit., n. 40; 8 febbraio 1988, n. 135, id., Rep. 1988, voce cit., nn. 43, 48,

52; 26 aprile 1986, n. 1641, cit.). 3. - Ritenuto che la predetta domanda di esecuzione della

menzionata ordinanza di questa sezione n. 1949 del 16 settem

bre 1999, in epigrafe (con la quale era stata accolta la domanda

di sospensione dell'efficacia del provvedimento negativo impu

gnato) risulta fondata, non avendo l'intimata Lega nazionale

dilettanti della Figc ottemperato a tutt'oggi alla predetta ordi

nanza di sospensione, la cui esecuzione doveva essere ovvia

mente effettuata mediante la predisposizione di un nuovo ed

idoneo calendario del girone primo del campionato nazionale

dilettanti di calcio, in modo da rendere integralmente ed imme

diatamente operativa la disposta ammissione, con riserva della

ricorrente società sportiva al predetto campionato per la corren

te stagione 1999/2000, anche in eccedenza, eventualmente, ri

spetto all'organico prefissato di diciotto squadre. (Omissis) 11. - Ritenuto, inoltre, che nei casi in cui l'ordinanza di so

spensione del provvedimento o del silenzio-rifiuto impugnato non sia di per sé «autoesecutiva» e cioè sufficiente a garantire l'effettività della tutela dell'interesse fatto valere dal ricorrente, ovvero nei casi in cui (come nella fattispecie) l'amministrazione

rifiuti o eluda l'esecuzione dell'ordinanza cautelare, l'interessa

to ben può adire nuovamente il giudice amministrativo chieden

do l'emanazione (come nella specie) dei provvedimenti ritenuti

idonei (e consentiti dal sistema) per assicurare l'esecuzione della

sospensione, con le forme stabilite per l'ordinario giudizio di

sospensione del quale la domanda stessa rappresenta nulla più che una fase integrativa (cfr., fra altre: Cons. Stato, ad. plen., 27 aprile 1982, n. 6, id., 1982, III, 229, punto 6 della motiva

zione; ord. 1° giugno 1983, n. 14, id., 1984, III, 72; ad. plen. 5 settembre 1984, n. 17, id., 1985, III, 51, punto 1 della moti

vazione; sez. VI 3 aprile 1985, n. 119, id., Rep. 1985, voce

Giustizia amministrativa, n. 497); e considerato che ben può il giudice amministrativo, in sede di giudizio di ottemperanza ex art. 37 1. n. 1034 del 1971, direttamente o per mezzo di com

missario ad acta da lui nominato, porre in essere provvedimenti di vario tipo (costitutivi, certificativi, dichiarativi di obblighi a carico dell'amministrazione, ecc.) e adempimenti vari che sia

no strumentalmente necessari per realizzare concretamente gli effetti scaturenti dalla ordinanza cautelare da eseguire (cfr., an

cora, ad. plen. 6/82, cit., che estende alle ordinanze cautelari

la possibilità di adottare tali provvedimenti già affermata per le sentenze di ottemperanza dalla stessa adunanza plenaria con

sentenza n. 23 del 14 luglio 1978, id., 1978, III, 449) sicché

l'effettività della tutela interinale può essere realizzata mediante

strumenti diversi e ampiamente eccedenti la pura e semplice pa ralisi degli effetti del provvedimento o del silenzio-rifiuto, im

pugnato, e quindi anche imponendo all'autorità amministrativa

la tenuta di determinati comportamenti considerati necessari per

Il Foro Italiano — 1999.

la realizzazione della tutela giurisdizionale, e quindi degli effetti

sostanziali della pronuncia cautelare (cfr., ad. plen., ord. 14/83,

cit., e le ordinanze di questo Tar sopra indicate sub 4). 12. - Precisato ulteriormente, al riguardo, che la predetta ese

cuzione delle ordinanze di sospensione di provvedimenti negati vi o di comportamenti omissivi deve necessariamente realizzar

si, per definizione, in forma specifica e non generica, dato che,

come si è succintamente accennato, consiste nell'emanazione delle

statuizioni giurisdizionali necessarie per assicurare coattivamen

te, e quindi concretamente l'ordine di sospensione non eseguito

spontaneamente dall'amministrazione, che avrebbe dovuto ot

temperare all'ordinanza mediante una nuova e provvisoria effu

sione di attività amministrativa finalizzata alla realizzazione (con altri atti) del c.d. effetto conformativo (od obbligo di confor

marsi) alla pronunzia del giudice amministrativo; e che in sede

dogmatica e sistematica, il delineato meccanismo di esecuzione

in forma specifica delle ordinanze cautelari in genere e, in parti

colare, di quelle di sospensione di provvedimenti negativi o di

silenzi-rifiuti (e quindi concernenti interessi legittimi pretensivi) trova la sua base giuridica essenzialmente in un duplice ordine

di argomentazioni:

A) il dovere della pubblica amministrazione di provvedere re

golando (ex novo o per la prima volta) interinalmente la situa

zione oggetto dell'assetto di interessi disposto con il provvedi mento negativo od il comportamento omissivo sospeso con re

mand — dovere la cui reviviscenza o riaffermazione, come già detto sub 5, ha «titolo» nel provvedimento cautelare del giudice amministrativo che, in un certo senso, viene a trovare la preesi stente potestà attribuita all'autorità amministrativa — non può che avere per contenuto un obbligo di fare la cui esecuzione

coattiva ad opera (esclusiva) del giudice amministrativo, stante

l'analogia con gli obblighi contrattuali di fare, o di non fare, coercibili in forma specifica, e cioè attraverso la consecuzione

dello stesso oggetto dedotto in obbligazione (art. 2931 e 2933

c.c.; art. 612 ss. c.p.c.), deve necessariamente realizzarsi in for

ma anch'essa specifica e cioè mediante la sostituzione di prov vedimenti cautelari di esecuzione del giudice amministrativo (di rettamente o a mezzo di commissari ad acta) a quelli che la

pubblica amministrazione inadempiente avrebbe dovuto emana

re, stante la già ricordata esecutività immediata delle ordinanze

cautelari;

B) ed invero, la giurisdizione del giudice amministrativo in

sede cautelare, ed in particolare quella esercitata nella fase di

esecuzione delle ordinanze di sospensione alle quali l'autorità

amministrativa non ha ottemperato, ha caratteri del tutto ana

loghi a quelli del giudizio di ottemperanza o di esecuzione del

giudicato previsto e disciplinato dall'art. 27, n. 4, t.u. Cons.

Stato approvato con r.d. 26 giugno 1924 n. 1054, e dall'art. 37 1. 6 dicembre 1971 n. 1034, istitutiva dei Tar. E poiché, co

m'è noto, il giudizio di ottemperanza o di esecuzione del giudi cato costituisce, per espressa previsione normativa del predetto art. 27, n. 4, una delle ipotesi tipiche (ed anzi, com'è altresì

risaputo, la più importante) nelle quali il giudice amministrati

vo ha giurisdizione di legittimità estesa al merito, anche la giu risdizione cautelare deve ricondursi nell'ambito della giurisdi zione di merito, caratterizzata, com'è altresì risaputo, dal pote re del giudice amministrativo di riformare o sostituire i

provvedimenti impugnati (art. 26, 2° comma, 1. 6 dicembre 1971

n. 1034; si veda anche l'art. 45, 2° comma, ultimo inciso, r.d.

26 giugno 1924 n. 1054). Su tale ricostruzione del sistema in

materia la giurisprudenza amministrativa si è ormai assoluta

mente consolidata dopo la già ricordata fondamentale pronun zia dell'ad. plen. 6/82 (cfr., fra le tante, Cons. Stato, sez. VI,

350/87, id., 1988, III, 16, e 701/89, id., Rep. 1989, voce Istru

zione pubblica, n. 182), con l'adesione della più autorevole

dottrina.

13. - Ritenuto, inoltre, che non può condividersi l'ulteriore

assunto, formulato nell'ambito di una corrente di pensiero, per così dire, intermedia od eclettica (recentemente delineatasi sia

in dottrina che in giurisprudenza), secondo cui, pur afferman

dosi in linea di principio la sospendibilità dei provvedimenti ne gativi e dei silenzi-rifiuti, il potere del giudice amministrativo in materia dovrebbe essere subordinato a varie condizioni nega tive (fra le quali quelle, sopra cennate e confutate, della esclu

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Page 8: ordinanza 15 ottobre 1999, n. 938; Pres. Carboni, Est. Tommasini; Lega nazionale dilettanti della Figc (Avv. Persichelli, Medugno, Raimondi) c. N.f.c. Orlandina (Avv. Saitta) e altra.

GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA

sione dell'attribuzione in sede cautelare di una utilità eguale o

superiore rispetto a quella conseguibile con la sentenza di acco

glimento del ricorso, e della imprescindibile mancanza di irre

versibilità degli effetti della pronunzia cautelare sulla situazione

controversa e quindi sugli interessi pubblici sottesi e coinvolti), mentre l'operatività dell'obbligo dell'amministrazione di esegui re l'ordinanza di sospensione e quindi di provvedere nuovamen

te ed interinalmente, nonché la stessa ammissibilità della even

tuale ulteriore fase cautelare di esecuzione coattiva in primo

grado, pur riconosciute in limiti così ristretti, resterebbero ulte

riormente subordinate alla condicio iuris risolutiva della propo sizione dell'appello avverso l'ordinanza cautelare di primo gra

do; e ciò perché, come pure incisivamente affermato da un'au

torevole dottrina, se perfino la pronunzia cognitoria del Tar

è dichiarata esecutiva, cioè immediatamente efficace, dall'art.

33 1. 1034/71, senza che la proposizione dell'appello possa inci

dere su tale efficacia (a meno che il Consiglio di Stato non

sospenda con ordinanza l'esecutività della sentenza), tanto più ciò dovrà ritenersi per le misure cautelari il cui fondamento stesso

risiede nel modificare subito il regime giuridico delle parti, te

nuto conto, oltretutto, che alla pubblica amministrazione non

può consentirsi la scelta tra l'ottemperanza immediata e l'attesa

dell'esito dell'appello già proposto o da proporre, in quanto

una simile facoltà equivarrebbe a dire che per una larga parte

degli interessi pretensivi la cautela è tanto attenuata da risulta

re, quando contrastata da una difesa accanita dell'amministra

zione, in parte inesistente, e ciò in violazione dell'art. 113, 1°

e 2° comma, Cost. (Omissis)

15.1. - Precisato ancora in proposito che secondo un recente

orientamento giurisprudenziale sostenuto dalla V sezione del Con

siglio di Stato (si veda l'ordinanza n. 1210 del 21 giugno 1996,

id., Rep. 1997, voce Giustizia amministrativa, n. 761) la tutela

degli interessi pretensivi che si assumono lesi da provvedimenti amministrativi di rigetto può essere efficacemente realizzata in

sede cautelare non già con ordinanze propulsive, bensì «me

diante l'adozione di misure d'urgenza di contenuto positivo, de

terminate autonomamente dal giudice, intese ad anticipare in

via meramente interinale, la produzione degli effetti del provve

dimento richiesto dall'interessato e negato dall'amministrazio

ne». (Omissis) 15.3. - Rilevato che, alla stregua di tale recente orientamento

del Consiglio di Stato, le predette «misure d'urgenza di conte

nuto positivo determinate autonomamente dal giudice» sareb

bero le uniche ammissibili per la tutela cautelare nei confronti

dei provvedimenti negativi, nonostante eliminino direttamente

e totalmente (anche se provvisoriamente) ogni residuo margine

di discrezionalità dell'amministrazione, e siano quindi molto più

incisive delle misure «propulsive» (c.d. remand: rinvio) che si

limitano ad ordinare all'autorità amministrativa il riesame della

situazione controversa tenendo conto dei motivi del ricorso rite

nuti fondati ad un primo esame.

15.4. - Considerato, altresì, che la Corte di giustizia delle Co

munità europee, con sentenza del 9 novembre 1995 emessa nella

causa C-465/93 (c.d. caso «Atlanta»), id., Rep. 1996, voce Unio

ne europea, nn. 842, 843, ha affermato (in sintesi) che l'art.

189 del trattato Ce consente al giudice nazionale di concedere

provvedimenti cautelari che modifichino o disciplinino i rap

porti giuridici controversi in ordine a provvedimenti ammini

strativi nazionali fondati su regolamenti comunitari, e che con

seguentemente, come pure affermato da autorevole dottrina, la

tutela cautelare avverso provvedimenti negativi basati sul diritto

interno non può risultare diversa e meno incisiva rispetto a quella

ammessa nei confronti dei predetti provvedimenti amministrati

vi attuativi di atti comunitari, e ciò in applicazione dell'art. 113,

2° comma, Cost, che riconosce solennemente la tutela giurisdi

zionale senza alcuna esclusione o limitazione a particolari mezzi

di impugnazione o per determinate categorie di atti ammini

strativi. 16. - Ricordato che i suesposti principi ed in particolare quel

lo della eseguibilità, anche con mezzi coercitivi, quale «conno

tato proprio e indefettibile del tipo di tutela richiesto con la

domanda cautelare» (così testualmente, Cons. Stato, ad. plen.,

17/84, cit., punto 1 della motivazione), sono stati recentemente

affermati ed ulteriormente precisati anche dalla Corte costitu

ii Foro Italiano — 1999.

zionale con le sentenze n. 419 dell'8 settembre 1995 (id., 1995,

I, 2641), e n. 435 del 15 settembre 1995 (ibid.). (Omissis) 18. - Considerato che — pur dovendo ritenersi in linea di

principio, che, in mancanza (come nella specie) di un termine

giudiziale espressamente assegnato dal giudice amministrativo

per l'esecuzione delle ordinanze cautelari, l'amministrazione de

ve ottemperare a tali pronunzie giurisdizionali, in relazione alla

maggiore o minore urgenza delle varie situazioni, o immediata

mente, o, comunque, entro e non oltre il termine — implicito — di trenta giorni dalla loro comunicazione o notificazione, e ciò in applicazione analogica dell'art. 2, 3° comma, 1. 7 ago sto 1990 n. 241, e dell'art. 2, 3° comma, 1. reg. 30 aprile 1991

n. 10 — appare tuttavia opportuno in tali casi di mancata asse

gnazione di un termine preciso procedere espressamente all'as

segnazione all'autorità amministrativa inadempiente di un nuo

vo termine per l'ottemperanza, la cui decorrenza infruttuosa de

terminerà automaticamente l'inizio del procedimento di

esecuzione giudiziale a mezzo di commissario ad acta, così co

me appresso specificato. 19. - Rilevata, pertanto, la necessità di nominare, per la pre

detta ipotesi di ulteriore inottemperanza della pubblica ammini

strazione, due commissari ad acta col mandato (meglio specifi cato nel dispositivo che segue) di provvedere all'esecuzione del

la predetta ordinanza cautelare 1949/99, precisandosi che a

seguito della acquisizione di efficacia della nomina dei commis

sari (che si verificherà non appena scaduto infruttuosamente il

nuovo brevissimo termine assegnato all'autorità amministrativa

con il dispositivo della presente ordinanza), gli organi dell'am

ministrazione verranno esautorati ope iudicis dalle loro normali

attribuzioni, nei limiti strettamente necessari per l'adempimento della pronunzia cautelare non eseguita spontaneamente, in quanto viene a determinarsi una vera e propria carenza sopravvenuta di potestà dell'amministrazione inadempiente, che, nei limiti cen

nati, non può più validamente disporre degli interessi conside

rati (Cons, giust. amm. sic. 21 dicembre 1982, n. 92, id., Rep.

1983, voce Giustizia amministrativa, nn. 207, 343, 713, 768,

784, 796, 804, punto 3 della motivazione; Cons. Stato, sez. VI,

19 gennaio 1995, n. 41, id., 1995, III, 129). 20. - Considerato che l'inottemperanza della Lega nazionale

dilettanti della Figc alla predetta ordinanza cautelare 1949/99

ha reso ancor più difficile sul piano della realizzazione pratica e più onerosa per le altre società partecipanti al campionato nazionale dilettanti, girone primo — essendo ormai trascorse

a tutt'oggi cinque giornate di campionato (5, 12, 19 e 26 set

tembre, e 3 ottobre 1999) e non soltanto le prime due giornate

(5 e 12 settembre 1999) di gare già effettuate al momento della

decisione e del deposito della ripetuta ordinanza n. 1949 del

15-16 settembre 1999) — anche la soluzione meno drastica, adot

tata dal tribunale con tale pronunzia cautelare, della ammissio

ne della società sportiva ricorrente al campionato in questione anche in soprannumero o in eccedenza rispetto all'organico del

le squadre prefissato; di guisa che si rende a questo punto ne

cessario disporre che l'ammissione o inserimento della società

sportiva ricorrente nel predetto girone primo del campionato

nazionale dilettanti venga concretamente realizzata mediante la

predisposizione di un separato calendario aggiuntivo ed integra

tivo che fermo restando il calendario ufficiale originario predi

sposto dalla Lega nazionale dilettanti della Figc, tenga conto

soltanto delle partite che la ricorrente N.f.c. Orlandina dovrà

disputare, in turni infrasettimanali, con tutte le diciotto squadre delle società sportive già iscritte al predetto girone primo del

campionato nazionale dilettanti, secondo i criteri e le modalità

operative specificati nel dispositivo che segue. (Omissis)

22. - Considerato altresì che la mancata esecuzione, da parte

della Lega nazionale dilettanti della Figc, integrerebbe gli estre

mi del reato previsto e punito dall'art. 328 c.p. (rifiuto di atti

d'ufficio. Omissione) o, quantomeno, gli estremi materiali del

reato di inosservanza dei provvedimenti dell'autorità, previsto

e punito dall'art. 650 c.p., e/o degli altri reati che il giudice

penale riterrà di ravvisare.

23. - Ritenuto ancora, in proposito, che tale reato assumereb

be una connotazione di particolare gravità in quanto, attraverso

il disconoscimento (sia pure implicito) del valore e della autori

tà delle pronunzie giurisdizionali, verrebbe ad essere vulnerato

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Page 9: ordinanza 15 ottobre 1999, n. 938; Pres. Carboni, Est. Tommasini; Lega nazionale dilettanti della Figc (Avv. Persichelli, Medugno, Raimondi) c. N.f.c. Orlandina (Avv. Saitta) e altra.

PARTE TERZA

e calpestato non soltanto il principio del primato della funzione

giurisdizionale nel momento interpretativo ed applicativo delle

norme dell'ordinamento ma lo stesso fondamento dello Stato

di diritto, e verrebbe conseguentemente ad essere leso, in modo

intollerabile, anche il prestigio di tutta la magistratura ammini

strativa.

24. - Considerato, pertanto, che dinanzi ad un eventuale com

portamento omissivo della resistente Lega nazionale dilettanti

della Figc, il tribunale — e per esso i commissari ad acta —

non potrebbe sottrarsi all'obbligo, stabilito dall'art. 331, 4° com

ma, nuovo c.p.p., di inviare denunzia di reato al competente

procuratore della repubblica, trasmettendogli copia autentica della

presente ordinanza e della precedente ordinanza 1949/99 non

eseguita dalla predetta amministrazione.

25. - Considerato, infine, che il tribunale non potrebbe altresì

esimersi, a norma dell'art. 53 r.d. 12 luglio 1934 n. 1214, dal

l'obbligo di inviare rapporto alla procura generale della Corte

dei conti, trasmettendole copia dei predetti atti, dato che l'inse

diamento dei commissari ad acta comporterà una responsabilità amministrativa (ai sensi dell'art. 52 citato r.d. 1214/34 e degli art. 82 e 83 r.d. 18 novembre 1923 n. 2440) per il danno deri

vante all'amministrazione intimata dall'onere finanziario per il

pagamento ai predetti commissari del compenso e delle spese

per la loro attività, così come stabilito nel dispositivo che segue. 26. - Considerato, poi, che nei casi più gravi di mancato adem

pimento dell'amministrazione all'obbligo di ottemperare alla pro nunzia cautelare, il giudice amministrativo può e deve disporre l'intervento della forza pubblica per superare opposizioni mate

riali all'esecuzione dell'ordinanza cautelare (cfr., fra le altre, Tar Lombardia, sez. Ili, ord. n. 11 del 10-13 ottobre 1986,

id., Rep. 1987, voce cit., n. 715, e Tar Sicilia, sede Catania, sez. Ili, ord. 929/93, cit., punto 13 della motivazione; nello

stesso senso, Pret. Roma 25 febbraio 1980, id., Rep. 1981, voce

Provvedimenti di urgenza, n. 171, e Pret. Parma 13 febbraio

1992, id., Rep. 1992, voce cit., n. 125) e ciò anche in applica zione analogica dell'art. 613 c.p.c. che autorizza l'ufficiale giu diziario a «farsi assistere dalla forza pubblica» nel procedimen to di esecuzione forzata degli obblighi di fare e di non fare.

27. - Precisato infine che, come già sopra accennato, la do

manda di esecuzione coattiva dell'ordinanza di sospensione apre una mera fase «integrativa» dell'unico giudizio cautelare, essen

do incontestabile la compenetrazione o identità sostanziale di

tale fase di esecuzione dell'ordinanza cautelare e di quella, pre

cedente, di emanazione della stessa ordinanza non eseguita spon taneamente (e doverosamente) dall'amministrazione, atteso il ca

rattere rigorosamente unitario del giudizio cautelare nel quale non sono indentificabili procedimenti distinti di cognizione e

di esecuzione, in quanto il potere cautelare implica anche la

capacità del giudice di assicurare l'attuazione della misura cau telare con gli ordinari rimedi (cfr., fra altre, ad. plen. 6/82,

punto 6 della motivazione; 17/84, punto 1 della motivazione; sez. VI 119/85; Tar Lazio, sez. I, 823/85; Cass., sez. un.,

2149/95, id., Rep. 1997, voce Giustizia amministrativa, n. 773, e Corte cost. n. 419 e n. 435 del 1995, tutte già citate nei para

grafi precedenti); e che, conseguentemente, la presente ordinan za cautelare integra a tutti gli effetti la precedente ordinanza

cautelare di questa sezione 1949/99, cit., non soltanto, ed ov

viamente, per l'emanazione delle idonee misure coercitive del

l'intervento sostitutivo disposto con la prima ordinanza, bensì

anche per l'ulteriore conferma di tale statuizione con l'attribu

zione di un nuovo brevissimo termine per l'esecuzione sponta nea (così come specificato in dispositivo), di guisa che, quanto meno in relazione a quest'ultima statuizione la presente ordi nanza assume una valenza giuridica autonoma dalla precedente

per tutti gli effetti sostanziali e processuali. Per questi motivi, (omissis)

III

Ritenuto che appare destituita di fondamento l'eccezione di

difetto assoluto di giurisdizione, come già statuito da Cons. Stato, sez. VI, 1050/95 (Foro it., 1996, III, 275), confermata da Cass.,

Il Foro Italiano — 1999.

sez. un., 9550/97 (id., Rep. 1998, voce Giustizia amministrati

va, n. 945); visto l'art. 21 1. 1034/71; rilevato che da un lato non è stato impugnato soltanto il «si

lenzio», ma anche il «verbale e/o provvedimento» di non am

missione;

considerato che nella produzione documentale della lega na

zionale dilettanti non si rinviene il provvedimento della giunta esecutiva della lega con il quale sono state esaminate le doman

de e accertati i requisiti per le ammissioni al campionato nazio

nale dilettanti (l'esistenza di tale provvedimento si ricava dal

l'ultimo capoverso del comunicato ufficiale n. 10, che espressa mente prevede «l'esame delle domande e l'accertamento dei

requisiti» da parte di detta giunta esecutiva); ritenuto che il diritto di ogni soggetto ad ottenere la risposta

da parte della pubblica amministrazione alle proprie istanze non

può in alcun caso essere disconosciuto; ritenuto che l'atto con cui si esamina e si rigetta un'istanza

— e che va in questo caso identificato con il predetto atto non

prodotto — deve essere comunicato ai destinatari dell'atto, se

condo principi giurisprudenziali elaborati già da epoca anterio

re all'emanazione della 1. 241/90, e che, comunque, questo atto

doveva essere prodotto in giudizio per illuminare il decidente; ritenuto che l'omessa produzione del ripetuto atto costituisce

comportamento processuale valutabile ex art. 116, 2° comma,

c.p.c.;

ritenuto, in definitiva, che il ricorso è fondato sotto il profilo del difetto di motivazione e dell'omesso doveroso riscontro del

l'istanza presentata dalla N.f.c. Orlandina; ritenuto che sussiste, altresì, il periculum in mora, delineato

a p. 4 del ricorso, e che, pertanto, deve essere accolta l'istanza

cautelare in esame, con conseguente ammissione con riserva della

N.f.c. Orlandina al campionato nazionale dilettanti, anche even

tualmente in eccedenza rispetto all'organico prefissato. Per questi motivi, il Tribunale amministrativo regionale della

Sicilia, sezione staccata di Catania, sez. Ili, accoglie la doman

da di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato con il ricorso descritto in epigrafe, come precisato in motivazione.

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CALABRIA; sezione di Reggio Calabria; sentenza 28 ottobre

1999, n. 1374; Pres. ed est. Ravalli; Cananzi e altri (Avv. Barrile, Serranò) c. Comune di Gioia Tauro (Aw. Macino).

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CALABRIA; sezione di Reggio Calabria; sentenza 28 ottobre

Comune e provincia — Consiglieri comunali — Dimissioni di almeno la metà — Condizioni per lo scioglimento — Esclu sione —

Surroga dei dimissionari (L. 8 giugno 1990 n. 142, ordinamento delle autonomie locali, art. 31, 39; 1. 15 maggio 1997 n. 127, misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo, art. 5).

Le dimissioni di almeno la metà dei consiglieri comunali non danno luogo ad un 'ipotesi di scioglimento del consiglio quan do non siano contestuali né contemporanee ed è pertanto le

gittima la surroga dei consiglieri stessi. (1)

(1) Nella sentenza in epigrafe, il Tar Calabria, sezione di Reggio Ca labria, affronta il tema, già oggetto di numerose pronunce giurisdizio nali e di alcuni interventi legislativi, relativo alle dimissioni ultra dimi dium dei consiglieri comunali ed ai rapporti tra l'istituto della surroga dei consiglieri dimessisi e lo scioglimento del consiglio comunale.

Il testo originario dell'art. 39, 1° comma, lett. b), n. 2, 1. 142/90 indicava, quale ipotesi di scioglimento del consiglio comunale per im

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