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ordinanza 16 aprile 1982; Giud. istr. Casson; imp. Almirante

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ordinanza 16 aprile 1982; Giud. istr. Casson; imp. Almirante Source: Il Foro Italiano, Vol. 106, No. 7/8 (LUGLIO-AGOSTO 1983), pp. 331/332-335/336 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23175377 . Accessed: 28/06/2014 07:45 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 46.243.173.43 on Sat, 28 Jun 2014 07:45:14 AM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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ordinanza 16 aprile 1982; Giud. istr. Casson; imp. AlmiranteSource: Il Foro Italiano, Vol. 106, No. 7/8 (LUGLIO-AGOSTO 1983), pp. 331/332-335/336Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23175377 .

Accessed: 28/06/2014 07:45

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PARTE SECONDA

essendo sufficiente che si pongano in essere le condizioni per ché l'esercizio della prostituzione avvenga » (Cass. 9 ottobre 1970,

Francesconi, id., Rep. 1971, voce cit., n. 16).

Né può dirsi che non vada punito il Cavagnolo poiché a an

che egli tossicodipendente e si è recato a Milano per acquistare, anche lui, sostanze stupefacenti. Tale esclusione non può essere

operata sia perché la lettera della norma chiaramente afferma:

« chiunque favorisca...» senza esclusione alcuna, sia anche in

base allo spirito della legge che se è molto benevola — non pu nendo attività precedentemente punite — con chi acquista, de

tiene sostanze stupefacenti per sé (art. 80) è altrettanto severa

con chiunque — compreso quindi il tossicodipendente — aiuti,

agevoli l'uso delle sostanze suddette. Di ciò non si è mai dubi

tato e nell'applicazione concreta, ad esempio, degli art. 71-72

1. 685, che puniscono « chiunque acquista, pone in vendita, cede,

distribuisce sostanze stupefacenti viene ritenuto colpevole —

come è d'altronde logico — anche il tossicodipendente che ac

quista, pone in vendita, cede, distribuisce droghe per uso per sonale non terapeutico di terzi». 11 Supremo collegio, sempre

per il reato di favoreggiamento della prostituzione ha affermato

che: « Ogni fiancheggiamento che si presta alla prostituta in ogni caso e comunque esplicato, è sempre vietato e pertanto la pro stituta che dà nella propria abitazione ospitalità ad altra prosti tuta per convegni amorosi, è sempre responsabile di favoreggia mento » (Cass. 4 marzo 1964, D'Onofrio, id., Rep. 1964, voce

cit., n. 51). Non può essere, infine, esclusa la punibilità del Ca

vagnolo per il fatto che il Caligaris ed il Furia avrebbero potuto

egualmente raggiungere Milano, con altri mezzi, anche senza il

passaggio in auto dato dall'imputato. A parte il fatto che sep

pure in astratto la possibilità di recarsi a Milano con altri mezzi

poteva esistere, è possibile, in concreto, che quel giorno e al

l'ora del viaggio non ci fossero più « treni o autobus » che an

dassero a Milano oppure che il Caligaris e il Furia, ritenessero

più conveniente recarsi in automobile, anziché in treno, vi è da

osservare che per aversi il favoreggiamento di cui all'art. 76 non

è necessaria un'attività del favoreggiatore essenziale e determi

nante, ma è sufficiente una condotta che, appunto, aiuti, agevoli, renda più facile l'uso di sostanze stupefacenti. È interessante

notare che il Supremo collegio ha affermato, per il favoreggia mento della prostituzione, che: « anche quando senza l'opera fa

voreggiatrice del soggetto attivo lo scopo della prostituzione avreb

be potuto essere raggiunto altrimenti, il favoreggiamento (accom

pagnamento della prostituta nei luoghi ove sarebbero agevolati

gli incontri) è ugualmente punibile » (Cass. 25 marzo 1964, Vin

cenzi, ibid., n. 44).

Costituisce, senz'altro, favoreggiamento anche il fatto che Ca

vagnolo abbia acconsentito che Furia e Caligaris facessero uso,

più volte, di sostanze stupefacenti nella sua autovettura. Anche

per tale comportamento, che ha reso più facile e agevole l'uso

di sostanze stupefacenti, valgono tutte le argomentazioni sopra

svolte. Inoltre l'art. 76, 4° comma, 1. 685 afferma che: « Le stesse

pene si applicano a chiunque, fuori delle ipotesi di cui al pre

cedente art. 73, favorisce l'uso delle sostanze stupefacenti ». Tale

articolo appare chiaramente una norma residuale volutamente

generica per poter colpire tutti i comportamenti non tassativa

mente e minuziosamente elencati nell'art. 73. Dalla frase inciden

tale « fuori delle ipotesi di cui al precedente art. 73 » emerge

che il legislatore ha ritenuto anche i comportamenti previsti nell'art. 73, compresi nella nozione di favorire (d'altronde il ti

tolo dell'art. 73 è « agevolazione dolosa dell'uso di sostanze stu

pefacenti »), anche se per politica legislativa e per la maggior

gravità e diffusione li ha indicati specificatamente in un articolo

separato, comminando, per gli stessi, pene più gravi di quelle

previste dall'art. 76. In sostanza le fattispecie previste nell'art.

73 se non fossero state elencate ed inserite nel suddetto articolo

sarebbero state punite in base al generico art. 76.

Nell'art. 73 si legge: « Alla stessa pena è assoggettato chiunque, avendo la disponibilità di un veicolo a ciò idoneo lo adibisce

o consente che altri lo adibisca a luogo di convegno abituale di

persone che ivi si diano all'uso di sostanze stupefacenti». È

questo un caso più ampio di quello di cui ci si occupa, essendo

richiesti per la punizione elementi, quali l'adibire il veicolo, ido

neo a luogo di convegno abituale per uso di sostanze stupefacenti, non richiesti per la punizione ex art. 76 e proprio per ciò le

pene dei due articoli sono diverse. Orbene se il caso più ampio, ma dello stesso genere, di quello posto in essere dall'imputato ha trovato uno specifico collocamento nell'art. 73 è evidente,

per quanto già detto, che il fatto minore de quo — acconsentire

l'uso ripetuto, 2 o 3 volte, di sostanze stupefacenti sulla propria autovettura — rientra perfettamente nell'ipotesi delittuosa più lie

ve prevista dall'art. 76, 4° comma. (Omissis)

I

TRIBUNALE DI VENEZIA; ordinanza 16 aprile 1982; Giud.

istr. Casson; imp. Almirante.

TRIBUNALE DI VENEZIA; !

V-U5HU31UU curupcc — rmiaiiicmu curupcu — —

Immunità nel territorio nazionale — Questione non manifesta

mente infondata di costituzionalità (Cost., art. 2, 3, 68, 112,

138; 1. 3 maggio 1966 n. 437, ratifica ed esecuzione del trat

tato che istituisce un Consiglio unico ed una Commissione

unica delle Comunità europee e del protocollo sui privilegi e le immunità, con atto finale e decisione dei rappresentanti dei governi, firmati a Bruxelles 1*8 aprile 1965: protocollo, art. 10).

Non è manifestamente infondata (e se ne rimette quindi l'esame

alla Corte costituzionale) la questione di legittimità costituzio

nale della l. 3 maggio 1966 n. 437, nella parte in cui, introdu

cendo nell'ordinamento italiano il disposto dell'art. 10, lett. a), del protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità

europee sottoscritto a Bruxelles in data 8 aprile 1965, estende

ai membri del parlamento europeo, nel territorio nazionale, la

prerogativa dell'inviolabilità di cui all'art. 68, 2" comma, Cost., in riferimento agli art. 3, 68, 112 e 138 Cost. (1)

II

PRETURA DI TRIESTE; ordinanza 18 dicembre 1982; Giud. De Nicolò; imp. Cecovini.

Comunità europee — Parlamento europeo — Componenti —

Immunità nel territorio nazionale — Questione non manifesta mente infondata di costituzionalità (Cost., art. 2, 3, 68; 1. 3

maggio 1966 n. 437, art. 1, 2; 1. 6 aprile 1977 n. 150, appro vazione ed esecuzione dell'atto relativo all'elezione dei rappre sentanti nell'assemblea a suffragio universale diretto, firmato a Bruxelles il 20 settembre 1976, allegato alla decisione del

Consiglio delle Comunità europee, adottata a Bruxelles in pari data: atto, art. 1, 2).

Non è manifestamente infondata (e se ne rimette quindi l'esame alla Corte costituzionale) la questione di legittimità costituzio nale degli art. 1 e 2 l. 3 maggio 1966 n. 437 e degli art. 1 e 2 l. 6 aprile 1977 n. 150 nella parte in cui, introducendo nell'or dinamento italiano il disposto dell'art. 10, lett. a), del proto collo sui privilegi e sulle immunità della Comunità europee, sottoscritto a Bruxelles in data 8 aprile 1965, estendono ai membri del parlamento europeo, nel territorio nazionale, le immunità riconosciute ai membri del parlamento italiano dal l'art. 68, 2° comma. Cost., in riferimento agli art. 2 e 3 Cost. (2)

(1-2) Le ordinanze riportate si allineano a Proc. rep. Trib. Roma 14 aprile 1980, Foro it., Rep. 1981, voce Comunità europee, nn. 179, 180, che ha, peraltro, ritenuto direttamente disapplicabile la norma ora sottoposta al vaglio della corte senza provocarne il previo con trollo di legittimità costituzionale.

La questione è, per certi versi, assimilabile a quella sollevata dal l'ordinanza Trib. Roma 31 gennaio 1983, id., 1983, II. 141, con nota di richiami, circa l'insindacabilità dei componenti del Consiglio supe riore della magistratura per le opinioni espresse nell'esercizio delle loro funzioni, sancita con semplice legge ordinaria (art. 5 1. 3 gen naio 1981 n. 1), e recentemente decisa da Corte cost. 3 giugno 1983, n. 148, in questo fascicolo, I, 1800, con nota di Gironi e Pulitanò.

Per particolari problemi di diritto processuale connessi con la pre rogativa dell'inviolabilità dei membri del parlamento italiano Trib. Roma 31 luglio 1981, Foro it., 1982, II, 384, con osservazioni e ri chiami di R. Moretti e nota adesiva di P. Tonini, secondo cui va pro sciolto in istruttoria a norma dell'art. 152, 2° comma, c.p.p., il parla mentare per il quale la Camera non abbia ancora concesso l'autorizza zione a procedere, ove sussista la prova che egli non ha commesso il fatto, nonché App. Napoli 23 dicembre 1980, id., 1981, II, 384, con nota di richiami di E. Gironi, secondo cui la sentenza istruttoria di non doversi procedere pronunziata nei confronti di un membro del parlamento a seguito di diniego dell'autorizzazione a procedere non impedisce il successivo esercizio dell'azione penale qualora l'au torizzazione non sia più necessaria per la sopravvenuta cessazione della qualità di parlamentare, con l'ulteriore affermazione dell'irrile vanza esterna delle motivazioni addotte dalla Camera a sostegno del diniego di concessione dell'autorizzazione a procedere, in nessun modo vincolanti per l'eventuale successivo giudizio dell'a.g.

Alle note di richiami pubblicate in calce alle due decisioni da ultimo citate si rinvia per i precedenti della Corte costituzionale e per la bibliografia in tema di autorizzazione a procedere e di immunità parlamentari in generale.

Proc. rep. Trib. Roma 14 aprile 1980, cit., è annotata criticamente da Zecchino, Immunità dei membri del parlamento europeo e art. 3 Cost., in Giur. merito, 1981, 776, il quale, opinando per il carattere non eccezionale delle guarentigie previste dall'art. 68 Cost, per i membri del parlamento italiano, ne ritiene legittima l'esten

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GIURISPRUDENZA PENALE

I

Fatto. — Con comunicazione giudiziaria in data 21 giugno 1980

Almirante Giorgio — membro del parlamento italiano e del par lamento europeo — veniva indiziato del reato di favoreggiamento

aggravato nei confronti di Cicuttini Carlo, imputato di strage. Il 15 luglio 1980 la procura generale di Venezia richiedeva

l'autorizzazione a procedere nei confronti di Almirante sia al

parlamento italiano che al parlamento europeo. Mentre il 1° luglio 1981 il parlamento italiano concedeva l'auto

rizzazione a procedere, a tutt'oggi alcuna notizia in merito alla

richiesta autorizzazione è pervenuta da parte del parlamento eu

ropeo. Diritto. — L'art. 10, lett. a, del protocollo sui privilegi e sulle

immunità della Comunità europea, firmato a Bruxelles in data

8 aprile 1965, sancisce che i membri dell'assemblea « beneficiano

nel territorio nazionale delle immunità riconosciute ai membri

del parlamento del loro paese ».

La norma di provenienza comunitaria testé citata è in vigore nell'ordinamento giuridico italiano non in virtù della c.d. « im

missione automatica», ma in virtù della 1. 3 maggio 1966 n. 437, che ha reso esecutivo il protocollo allegato al trattato firmato l'8

aprile 1965 e sulla quale pertanto può cadere il controllo di le

gittimità costituzionale.

La norma di cui all'art. 10 del protocollo, di dubbia legittimità

costituzionale, non potendo essere disapplicata, va ritualmente

impugnata davanti alla corte competente. Tale norma, avendo natura e forza di legge ordinaria, costitui

sce fonte di produzione del diritto di rango sub-costituzionale, che deve ritenersi, pertanto, inidonea ad operare innovativamente

nell'ambito delle norme della Costituzione.

Va d'altro canto rilevato che l'art. 68, 2° comma, Cost, è nor

ma di carattere eccezionale (e quindi insuscettibile di applicazio ne estensiva), in quanto sancisce deroghe — di rilevante entità —

al diritto comune che sono in contrasto con taluni principi fissati

dalla Costituzione, per cui ogni integrazione dell'art. 68 deve

ritenersi consentita solo mediante legge formalmente costitu

zionale.

Inoltre, il privilegio ex art. 68, 2° comma, Cost, di cui godono i membri del parlamento italiano costituisce indubbiamente una

deroga a numerosi principi di carattere costituzionale quali il

sione soggettiva anche con leggi di rango non costituzionale e, indi

viduando la ratio della garanzia nella tutela del libero esercizio della funzione parlamentare e dell'integrità dell'organo, esprime l'avviso che

analoga ratio, riconducibile ad interessi costituzionalmente apprezza bili, ricorra per il parlamento europeo in ragione della sua natura di ente internazionale sovrano, in quanto espressione diretta della volontà

popolare, sede del confronto tra le diverse forze politiche e titolare di funzioni di controllo politico globale.

Il medesimo provvedimento, con esplicita riserva per la diretta

disapplicazione della norma senza la sua previa sottoposizione al va

glio della Corte costituzionale, è, invece, adesivamente commentato

da Seminara, L'immunità parlamentare dei membri del parlamento europeo, in Riv. it. dir. e proc. pen., 1982, 128, il quale, pur ricono scendo l'identità della ratio sottesa all'art. 68, 2° comma, Cost., ed

all'art. 10, lett. a), del protocollo sui privilegi e sulle immunità delle

Comunità europee, ritiene insuscettibile di estensione analogica, per il suo carattere « costitutivo », la previsione del citato art. 68 e si schiera per l'incostituzionalità della norma sindacata in quanto lesiva

dell'esigenza di tutela dei diritti inviolabili dei consociati garantiti dall'art. 2 Cost, e, relativamente ai parlamentari europei con cittadi nanza italiana, illegittimamente introdotta con legge ordinaria in vio lazione del principio costituzionale di eguaglianza dei cittadini di

fronte alla legge penale. Per il carattere eccezionale del disposto dell'art. 68 Cost., con con

seguente divieto di una sua interpretazione analogica, e contro l'esten

sione della sua sfera di efficacia soggettiva con legge non formalmente

costituzionale, attesa la natura derogatoria a fondamentali principi costituzionali (es., principio d'eguaglianza) del regime delle immunità, v. Traversa, Immunità parlamentare, voce dell 'Enciclopedia del dì

ritto, 1970, XX, 180 ss. Contra, per una costruzione dell'immunità par lamentare come istituto di diritto comune estensibile analogicamente a tutti i membri degli organi sovrani-o costituzionali, v. Barile, La

Corte costituzionale - implicazioni pratiche, in Giur. costit., 1957, 920

ss. (il quale richiama l'analogo orientamento espresso da Orlando,

Immunità parlamentari ed organi sovrani, in Riv. dir. pubbl., 1933,

I, 34 e da S. Romano, Principi di diritto costituzionale generale,

Milano, 1946, 234). Sul parlamento europeo in generale vedi Pocar, Parlamento europeo,

voce deWEnciclopedia del diritto, 1981, XXXI, 859; Vinci, Il parla mento europeo, Firenze, 1980; AA. W., Parlamento europeo, forze

politiche e diritti dei cittadini, Milano, 1979; Papisca, Verso il nuovo

parlamento europeo. Milano, 1979; Ginestet, Il parlamento europeo,

Puma, Milano, 1979 e Romanelli-Grimaldi, Il parlamento europeo,

Padova, 1977.

Il Foro Italiano — 1983 — Parte 11-25.

principio di eguaglianza (art. 3), quello della sottoposizione al

giudice naturale precostituito per legge (art. 25), quello della fe

deltà alla repubblica e della osservanza delle leggi (art. 54),

quello della soggezione dei giudici soltanto alla legge (art. 101),

quello della autonomia e indipendenza della magistratura nel concreto esercizio del potere giurisdizionale (art. 104), quello della obbligatorietà dell'azione penale (art. 112).

La tassatività delle ipotesi di cui all'art. 68 Cost, non può che

ritenersi assoluta — sia in relazione ai soggetti beneficiari che

ai provvedimenti di polizia o dell'autorità giudiziaria ivi previ sti — essendo tipico del concetto medesimo di prerogativa l'at

tribuzione di una condizione particolare a soggetti determinati di modo che qualsiasi ampliamento dei soggetti titolari si tra

durrebbe necessariamente in una integrazione che, modificando

la previsione costituzionale, potrebbe operarsi solamente con legge costituzionale.

D'altra parte, il legislatore stesso — in relazione alle prero

gative dei giudici della Corte costituzionale — si è reso conto

della notevole rilevanza e della delicatezza di una deroga, rectius:

di un ampliamento della sfera di applicabilità delle disposizioni dell'art. 68, 2° comma, Cost, e lo ha sancito in leggi formalmente

costituzionali (9 febbraio 1948 n. 1 e 11 marzo 1953 n. 1).

Peraltro, anche sotto un profilo storico, sociale e politico ap

pare del tutto ingiustificata l'estensione delle prerogative di cui

all'art. 68 Cost, a soggetti estranei all'ordinamento parlamentare

italiano, in quanto tale estensione contrasterebbe con la ratio

stessa della norma costituzionale che mira a garantire l'indipen

denza, l'integrità e il libero esercizio della funzione parlamentare

rispetto a provvedimenti di polizia o dell'autorità giudiziaria det

tati da valutazioni politiche, nell'ambito dei rapporti tra i diversi

« poteri » dello Stato italiano.

L'art. 10 del protocollo citato contrasta in particolare con l'art.

112 Cost., perché indubbiamente monca rimane nel caso di spe cie l'azione penale, iniziata, ma che non può essere proseguita da questo giudice istruttore.

Peraltro, devesi rilevare come, sostenendo la violazione dell'art.

3 Cost, in relazione agli art. 68, 2° comma, e 138 Cost., non si

ponga in discussione il potere del parlamento di ampliare la sfera

soggettiva di applicazione dell'art. 68, 2° comma, ma solamente

si dubiti della legittimità costituzionale di un tale ampliamento sancito con le forme della legge ordinaria e non con quelle di

cui all'art. 138 Cost.

In ordine poi ad altri tentativi di giustificazione delle limita

zioni di sovranità in funzione di un adeguamento a norme di

carattere internazionale, si ritiene che nulla concretamente atte

sta che l'art. 11 Cost, sia più che una disposizione costituzionale

di indirizzo — che lascia perciò impregiudicata la ripartizione delle competenze legislative — soprattutto in uno Stato di diritto

e a Costituzione rigida quale quello italiano, ove occorrerebbe

tutta una serie di dimostrazioni univoche e concordanti per poter ritenere fondata la c.d. « autorizzazione preventiva » dell'art. 11

Cost, a innovare nel campo delle fonti di produzione del diritto.

D'altra parte, codesta corte già con sentenza del 27 dicembre

1973, n. 183 (Foro it., 1974, I, 314) ha ritenuto che « in base al

l'art. 11 Cost, sono state consentite limitazioni di sovranità unica

mente per il conseguimento delle finalità » proprie di ogni tratta

to (e, nel caso di specie, devesi escludere la sussistenza di tale

presupposto, poiché si verte in materia che certamente non con

trasta con le finalità della Comunità economica europea, ma che

deve ritenersi a questa organizzazione internazionale del tutto

estranea, in quanto ci si trova qui di fronte non solo ad un ob

bligo per questo giudice di procedere penalmente, ma altresì ad

un diritto dell'indiziato di pervenire al giudizio al fine di vedere

accertata o meno la propria penale responsabilità).

Inoltre, nel caso in questione non sussiste il presupposto del

l'art. 11 Cost, («in condizioni di parità con gli altri Stati»):

infatti, per quanto riguarda ad esempio la Francia, il 30 dicem

bre 1976 il Consiglio costituzionale francese ha deciso che: « se

il preambolo della Costituzione del 1946, confermato da quello della Costituzione del 1958, dispone che, sotto riserva di recipro

cità, la Francia consente alle limitazioni di sovranità necessarie

all'organizzazione e alla difesa della pace, nessuna disposizione di natura costituzionale autorizza trasferimenti di tutta o parte della sovranità nazionale a qualsiasi organizzazione internaziona

le » e che « se un impegno internazionale comporta una clausola

contraria alla Costituzione, l'autorizzazione a ratificarlo o appro varlo non può intervenire che dopo revisione della Costituzione ».

L'ampia interpretazione dell'art. 11 Cost. — qui contestata —

rischia di aprire una breccia nella saldezza dell'apparato costitu

zionale, potendosi ritenere sufficiente una legge ordinaria per incidere nella struttura costituzionale dello Stato.

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PARTE SECONDA

Infine, devesi appena accennare come a sostegno della legit timità costituzionale della norma in questione non possa farsi

ricorso nemmeno all'art. 10 Cost., in quanto non esiste una spe cifica norma internazionale generalmente riconosciuta in materia, né la norma pacta sunt servanda può ritenersi sufficiente all'af

fermazione della tesi dell'esautorazione del parlamento quale

organo legislativo costituzionale in materie incidenti contempo raneamente nel nostro ordinamento giuridico interno e nei rap

porti internazionali dello Stato italiano con altri Stati od orga nizzazioni internazionali.

II

Rilevato in fatto che con atto di querela depositato il 18 ago sto 1982 Renzo De Vidovich, lamentando che nel corso di un

pubblico comizio tenutosi in Trieste da Manlio Cecovini per conto del partito politico denominato « Lista per Trieste » il co

miziante avrebbe proferito espressioni lesive del proprio onore, chiedeva che fosse promosso un procedimento penale per il rea to p. e p. dall'art. 595 c.p.;

che, procedutosi agli opportuni atti istruttori, si rende ora

necessario contestare l'addebito al Cecovini con mandato di com

parizione;

che Manlio Cecovini risulta investito del mandato di parla mentare all'assemblea degli Stati riuniti nella Comunità europea;

che, pertanto, va richiesta prima dell'emissione del mandato di comparizione l'autorizzazione a procedere, e ciò a norma del l'art. 15 c.p.p. siccome interpretato dalla Corte costituzionale

(con sentenza 28 gennaio 1970, n. 9, Foro it., 1970, I, 714);

che detta autorizzazione è prevista dall'art. 10, lett. a), del

protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee dell'8 aprile 1965, reso esecutivo con 1. 3 maggio 1966 n. 437 ed

espressamente richiamato dall'art. 4, 2° comma, dell'atto relativo

all'elezione dei rappresentanti nell'assemblea a suffragio univer sale diretto allegato alla decisione d. 20 settembre 1976 ed ap

provato con 1. 6 aprile 1977 n. 150.

Osservato in diritto che si palesa non manifestamente infon

data, rispetto agli art. 2 e 3 Cost., la questione di legittimità co stituzionale della 1. 6 aprile 1977 n. 150, nella parte in cui intro

duce nell'ordinamento italiano — in virtù del richiamo all'art. 10, lett. a), del protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comu

nità europee dell'8 aprile 1965 — la completa equiparazione delle

immunità concesse ai membri del parlamento europeo rispetto a quelle previste per i parlamentari della repubblica, con parti colare riferimento alla autorizzazione evidentemente necessaria

per procedere anche nei confronti dei parlamentari europei;

che, infatti, tale istituto si pone in contrasto sia con il ricono scimento dei diritti inviolabili dell'uomo (tra i quali vi è indub biamente quello della persona offesa da un reato di vedere punito l'offensore) sia con il principio di uguaglianza e di pari respon sabilità penale dei cittadini, e ciò senza alcuna ragionevolezza, posto che l'esigenza sottesa da detto istituto (evidentemente quel la di garantire l'ordinato svolgimento dell'attività assembleare e di porlo al riparo da strumentalizzazioni arbitrarie e persecuto rie) pare imporre un inadeguato sacrificio delle norme costitu zionali testé citate, sacrificio che in un caso del tutto analogo ha indotto la Corte costituzionale a dichiarare l'illegittimità della relativa norma (l'art. 16 c.p.p., concernente l'autorizzazione a

procedere per reati commessi in servizio di polizia, dichiarato illegittimo dalla Corte costituzionale con sentenza 6 giugno 1963, n. 94, id., 1963, I, 1089, con specifico riferimento all'art. 28 Cost., ma non senza un puntuale rilievo — in motivazione — sul prin cipio di uguaglianza, al quale la norma impugnata apportava una non ragionevole eccezione);

che la suesposta esigenza, quando esistente, dovrebbe venire adeguatamente comparata con le norme costituzionali di riferi mento e dovrebbe pertanto avere riconoscimento normativo a livello costituzionale, come è avvenuto per i membri del parla mento italiano con l'art. 68 Cost, (disposizione di cui è pacifica l'inammissibilità d'applicazione analogica) e per i giudici della

Corte costituzionale con l'art. 3 1. cost. 9 febbraio 1948 n. 1, con

ciò dimostrando il legislatore inequivocabilmente che in subiecta materia i principi fondamentali posti dagli art. 2 e 3 Cost, pos sono essere limitati — in casi eccezionali ed in considerazione

di particolarissimi status soggettivi — soltanto da norme di ran

go costituzionale (il che, va sottolineato, è stato ampiamente condiviso dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 94 del 1963

dianzi citata, ove si legge che le forme di autorizzazione a pro cedere previste dall'art. 68 Cost, e dall'art. 3 1. cost. n. 1/48

« devono ritenersi forme del tutto particolari, disposte dalla Co

stituzione a tutela della piena autonomia di organi costituzionali »);

che, infatti, nessuna consimile prerogativa è prevista per i mem

bri dei consigli regionali o provinciali o comunali né addirittura

per il capo dello Stato (tranne che per gli atti funzionali di que

st'ultimo, dei quali l'art. 90 Cost, sancisce espressamente l'irre

sponsabilità);

che un adeguato sostegno costituzionale alle immunità con

cesse ai parlamentari europei non pare potersi neppure ravvisare

negli art. 10 e 11 Cost. — eccezion fatta per quei parlamentari

che non siano cittadini italiani (ed anche in tal caso non senza

perplessità) — posto che né l'adeguamento automatico alle nor

me di diritto internazionale generalmente riconosciute né le li

mitazioni di sovranità in condizioni paritarie possono comunque

consentire la violazione dei principi fondamentali del nostro or

dinamento (come la Corte costituzionale ha avuto già occasione

di affermare: ad es. con sent. 18 giugno 1979, n. 48, id., 1979,

I, 1644, in relazione all'art. 10 Cost, e con sent. 27 dicembre 1973,

n. 183, id., 1974, I, 314, in relazione all'art. 11 Cost.), fra i quali

principi indubbiamente rientrano quelli posti dagli art. 2 e 3 Cost.;

che la questione è altresì rilevante per il procedimento in cor

so, dovendosi ora richiedere l'autorizzazione a procedere al par

lamento europeo, che risulta essere in sessione (la Corte di giu

stizia delle Comunità europee ha deciso, con sentenza del 12

maggio 1964, che la sessione non conosce soluzione di continuità

nell'arco dell'intera legislatura).

I

PRETURA DI PONTASSIEVE; sentenza 11 novembre 1982

Giud. Benini; imp. Casserini e Chiti. PRETURA DI PONTASSIEVE;

EiUllUla C UI uaiuauwa luwuoiliuiuuv «i pai 11 invtauu ui vur

ficio — Assenza di modifiche architettoniche e di destinazione

d'uso — Lavori di restauro e risanamento conservativo — Con

figurabilità — Concessione edilizia — Esclusione — Autoriz

zazione sindacale (L. 5 agosto 1978 n. 457, norme per l'edilizia

residenziale, art. 31, 48; d.l. 23 gennaio 1982 n. 9, norme per l'edilizia residenziale e provvidenze in materia di sfratti, art.

7; 1. 25 marzo 1982 n. 94, conversione in 1., con modificazioni,

del d.l. 23 gennaio 1982 n. 9, art. unico). Edilizia e urbanistica — Lavori di restauro e risanamento conser

vativo in assenza di autorizzazione sindacale — Reato — In

sussistenza (L. 28 gennaio 1977 n. 10, norme per la edificabilità

dei suoli, art. 17; d.l. 23 gennaio 1982 n. 9, art. 7; 1. 25 marzo

1982 n. 94, art. unico).

La ricostruzione di parti rilevanti di un edificio colonico con in

teressamento delle strutture, purché non si realizzi una modi

fica della tipologia architettonica e dell'uso potenziale dell'im

mobile, è da intendersi attività di restauro e risanamento con

servativo e, come tale, soggetta non a concessione edilizia, ma

a mera autorizzazione sindacale ai sensi degli art. 31, lett. b), e 48 l. 5 agosto 1978 n. 457 e 7 d.l. 23 gennaio 1982 n. 9, con

vertito in l. 25 marzo 1982 n. 94. (1) L'aver eseguito, in mancanza di autorizzazione sindacale, lavori

di restauro e risanamento conservativo non è attività penalmen te sanzionabile, perché il fatto non è previsto dalla legge co

me reato. (2)

II

PRETURA DI PIETRASANTA; sentenza 3 giugno 1982; Giud.

Carletti; imp. Mancini.

Edilizia e urbanistica — Lavori di ristrutturazione del tetto di un edificio — Aumento di volume — Parziale modifica della

(1-4, 6-7) lln ordine al problema della rilevanza penale nel caso di svolgimento dei lavori edilizi senza l'autorizzazione del sindaco, la giurisprudenza (formatasi a proposito dei lavori di manutenzione stra ordinaria cui oggi — con la vigenza del d.l. n. 9/82 — devono assi milarsi i lavori di demolizione nonché di restauro o risanamento con servativo) è tutt'ora oscillante, affermandosi alle volte la sussistenza della contravvenzione di cui all'art. 17, lett. a), 1. n. 10/77, alle volte la sussistenza della più grave ipotesi di cui alla lett. b), o, infine, la

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