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ordinanza 16 aprile 2002, n. 123 (Gazzetta ufficiale, 1aserie speciale, 24 aprile 2002, n. 17);...

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ordinanza 16 aprile 2002, n. 123 (Gazzetta ufficiale, 1 a serie speciale, 24 aprile 2002, n. 17); Pres. Ruperto, Est. Bile; interv. Pres. cons. ministri. Ord. Trib. Trapani 12 marzo 2001 e Trib. Sant'Angelo dei Lombardi 7 maggio 2001 (due) (G.U., 1 a s.s., nn. 27 e 32 del 2001) Source: Il Foro Italiano, Vol. 125, No. 5 (MAGGIO 2002), pp. 1265/1266-1273/1274 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23198323 . Accessed: 28/06/2014 10:09 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 91.220.202.97 on Sat, 28 Jun 2014 10:09:43 AM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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ordinanza 16 aprile 2002, n. 123 (Gazzetta ufficiale, 1 a serie speciale, 24 aprile 2002, n. 17);Pres. Ruperto, Est. Bile; interv. Pres. cons. ministri. Ord. Trib. Trapani 12 marzo 2001 e Trib.Sant'Angelo dei Lombardi 7 maggio 2001 (due) (G.U., 1 a s.s., nn. 27 e 32 del 2001)Source: Il Foro Italiano, Vol. 125, No. 5 (MAGGIO 2002), pp. 1265/1266-1273/1274Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23198323 .

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Page 2: ordinanza 16 aprile 2002, n. 123 (Gazzetta ufficiale, 1aserie speciale, 24 aprile 2002, n. 17); Pres. Ruperto, Est. Bile; interv. Pres. cons. ministri. Ord. Trib. Trapani 12 marzo

1265 GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE '266

I

CORTE COSTITUZIONALE; ordinanza 16 aprile 2002, n.

123 (Gazzetta ufficiale, la serie speciale, 24 aprile 2002, n.

17); Pres. Ruperto, Est. Bile; interv. Pres. cons, ministri.

Ord. Trib. Trapani 12 marzo 2001 e Trib. Sant'Angelo dei

Lombardi 7 maggio 2001 (due) (G.U., la s.s., nn. 27 e 32 del

2001).

CORTE COSTITUZIONALE;

Giurisdizione civile — Urbanistica ed edilizia — Giudizi di risarcimento —

D.leg. n. 80 del 1998 e 1. n. 205 del 2000 —

Questioni manifestamente inammissibili di costituzionalità

(Cost., art. 76; 1. 15 marzo 1997 n. 59, delega al governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti loca

li, per la riforma della pubblica amministrazione e per la sem

plificazione amministrativa, art. 11; d.leg. 31 marzo 1998 n.

80, nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rap

porti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdi zione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione ammini

strativa, emanate in attuazione dell'art. 11, 4° comma, 1. 15

marzo 1997 n. 59, art. 34; 1. 21 luglio 2000 n. 205, disposi zioni in materia di giustizia amministrativa, art. 7).

Sono manifestamente inammissibili, per omessa motivazione

sulla inapplicabilità del nuovo testo della norma, come so

stituito dall'art. 7 /. n. 205 del 2000, ai giudizi di risarci

mento in materia urbanistica ed edilizia, iniziati nel periodo dal 1° luglio 1998 al 9 agosto 2000, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 34 d.leg. 31 marzo 1998 n. 80, in rife rimento all'art. 76 Cost. (1)

(1-3) La grande attesa di un riscatto della giurisdizione ordinaria dal trend legislativo di progressivo svuotamento di competenze a vantaggio della giurisdizione amministrativa, divenuta, ormai, giudice specializ zato delle controversie in cui sia parte la pubblica amministrazione (e,

quanto alla materia urbanistico-edilizia, anche dei «soggetti equipara ti»), si conclude (per il momento?) in un nulla di fatto, alla luce delle due ordinanze della Corte costituzionale, emesse alla fine di un evi dente travaglio (le questioni, fissate per la camera di consiglio del 5 di cembre 2001, sono state decise solo in data 10 aprile 2002), che forse lasciava presagire ben più penetranti analisi sulla mutata concezione del riparto di giurisdizione, sicché è forte l'impressione che alla fine si sia deciso «per non decidere».

Il banco di prova del nuovo sistema per blocchi di materie al co

spetto del titolo IV della Costituzione, era stato accuratamente prepa rato da Trib. Roma 16 novembre 2000, Corriere giur., 2001, 72, con

argomentazioni condivise in larga prevalenza dalla dottrina (Carbone, È costituzionale il nuovo riparto di giurisdizione?, ibid., 79; Proto Pi

sani, Verso il superamento della giurisdizione amministrativa?, in Foro

it., 2001, V, 21; Piccione, li nuovo riparto di giurisdizione «a Costitu zione invariata»: l'oblio dell'art. 103 Cost., in Giur. costit., 2001, 855; Ruoppolo, Profili costituzionali sulla giurisdizione e suI processo am

ministrativo, in Giust. civ., 2000, I, 551. Maggiore cautela esprime Ti

scini, La giurisdizione esclusiva tra (vecchi e nuovi) sospetti di illegit timità costituzionale, in Riv. dir. proc., 2001, 801).

Nel frattempo, però, si è affermato un orientamento delle sezioni

unite, che appare molto più consolidato di quanto la Corte costituzio nale mostri di credere: fermo restando che alle controversie iniziate

prima dell'entrata in vigore del d.leg. 31 marzo 1998 n. 80, si applica il vecchio criterio di riparto delle giurisdizioni, basato sul dualismo di ritto-interesse (ove non fosse già configurabile una giurisdizione esclu

siva; in materia urbanistico-edilizia, per l'art. 16 1. 28 gennaio 1977 n. 10 e per l'art. 11 1. 7 agosto 1990 n. 241: v. Cass. 17 dicembre 2001, n.

15939, Foro it., Mass., 1280, e 22 febbraio 2002, n. 2624, inedita; in

materia di concessione di pubblici servizi, per l'art. 5 1. 6 dicembre 1971 n. 1034: v. Cass. 27 marzo 2001, n. 129/SU, ibid., 357, in extenso, Urbanistica e appalti, 2001, 1093, con nota di Conti), e che quelle ini ziate dal 10 agosto 2000 sono attribuite secondo il criterio della materia

sancito dagli art. 33 e 34 d.leg. 80/98, come sostituiti dall'art. 7 1.

205/00, nel periodo intermedio, le cause in materia urbanistica sono re

golate dal vecchio testo dell'art. 34 (v. Cass., ord. 21 giugno 2001, n.

8506, Foro it., 2001, I, 2472, con nota di Benini-Gili), mentre per

quelle astrattamente riconducibili alla materia dei pubblici servizi, dopo la dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 33 d.leg. 80/98 (Corte cost. 17 luglio 2000, n. 292, id., 2000, I, 2393), torna applicabile il tra

dizionale criterio di riparto (Cass. 6 aprile 2001, n. 149/SU, id., 2002,1,

501, con nota di richiami di Artale e osservazioni di Benini, cui adde, Cass. 21 marzo 2001, n. 127/SU, id., Mass., 222, in extenso. Urbanisti

ca e appalti, 2001, 1091, con nota di Conti, ed in seguito Cass. 8 ago sto 2001, n. 10957, Foro it., 2002, I, 787, con nota di Dalfino; 17 lu

glio 2001, n. 9651, id., Mass., 824, nonché ord. 23 gennaio 2002, n.

Ill, ibid., 1 A).

li. Foro Italiano — 2002 — Parte I-25.

II

CORTE COSTITUZIONALE; ordinanza 16 aprile 2002, n. 122 (Gazzetta ufficiale, la serie speciale, 24 aprile 2002, n.

17); Pres. Ruperto, Est. Bile; Soc. Tosirom c. Comune di

Roma; interv. Pres. cons, ministri. Ord. Trib. Roma 16 no

vembre 2000 (G.U., la s.s., n. 10 del 2001).

Giurisdizione civile — Urbanistica ed edilizia — Giudizi di risarcimento —

D.leg. n. 80 del 1998 e 1. n. 205 del 2000 —

Questione manifestamente inammissibile di costituzionali

tà (Cost., art. 3, 24, 25, 100, 102, 103, 111, 113; d.leg. 31 marzo 1998 n. 80, art. 34; 1. 21 luglio 2000 n. 205, art. 7).

E manifestamente inammissibile, per omessa specificazione della norma applicabile nel giudizio di risarcimento in mate

ria urbanistica ed edilizia, iniziato nel periodo dal 1° luglio 1998 al 9 agosto 2000, la questione di legittimità costituzio

nale dell'art. 34 d.leg. 31 marzo 1998 n. 80, in riferimento

agli art. 3, 24, 25, 100, 102, 103, 111 e 113 Cost. (2)

La denuncia del Tribunale di Roma ha perso allora gran parte della sua incisività, essendo il giudizio a quo iniziato in periodo intermedio, ed essendo di contro palese, nelle stesse argomentazioni dell'ordinanza di rimessione, il maggiore effetto dirompente nella concezione stessa delle giurisdizioni, del nuovo testo dell'art. 34 alla luce delle radicali innovazioni apportate dalla 1. 205/00 al processo amministrativo, sicché il giudice amministrativo appare ora dotato di tutti gli strumenti idonei ad affrontare un giudizio sul rapporto, alternativo al giudizio civile, ba sta che sia parte in giudizio un'amministrazione od un soggetto equipa rato.

L'attesa era almeno quella di una pronuncia, indotta dalle ordinanze

di altri tribunali, di incostituzionalità per eccesso di delega, sulla falsa

riga di Corte cost. 292/00, anche per ovviare alla disarmonia venutasi a creare rispetto alla materia parallela dei pubblici servizi, di cui all'art. 33. Ipotesi minore che, invece, neppure si è verificata.

La Consulta, però, è attesa ad un nuovo esame della questione del l'eccesso di delega, proposta dalla Cassazione con due ordinanze (la

più recente, Cass., ord. 11 dicembre 2001, n. 15641, ibid., 1255, ripro duce sostanzialmente Cass., ord. 21 giugno 2001, n. 8506, cit.: en

trambe in giudizi aventi ad oggetto il risarcimento contro il comune per inadempimento a convenzione di lottizzazione), e sarà interessante ri

scontrare se la puntigliosa verifica della motivazione in tema di rile

vanza, mostrata nell'ordinanza che ha dichiarato la manifesta inammis

sibilità delle questioni sollevate dai Tribunali di Trapani e Sant'Angelo dei Lombardi, sarà praticata dalla Corte costituzionale nei confronti

della Suprema corte. Peraltro, non è neppure chiaro se dietro il formali

smo dell'ordinanza si possa intuire un vero disaccordo del giudice delle

leggi sull'orientamento delle sezioni unite, sul problema di diritto in

tertemporale (su cui qualche dubbio, in verità, era stato espresso in dot

trina: v. Conti, nota a Cass. 127/SU/01, cit., e Benini, osservazioni a

Cass. 149/SU/01, cit.). Del resto, non sarebbe il primo contrasto sul

l'applicazione delle regole di riparto delle giurisdizioni detta'e dal

d.leg. 80/98: si ricorda infatti che alla tesi delle sezioni unite, pe cui la

giurisdizione in materia di concorsi interni nel pubblico impiego priva tizzato appartiene al giudice ordinario, trattandosi di atti di gestione i

nerenti al rapporto di lavoro già costituito (Cass. 22 marzo 2001, n.

128/SU, ibid., 1306, in extenso, Giust. civ., 2001, I, 1975; 10 dicembre

2001, n. 15602, Foro it., Mass., 1251; 21 febbraio 2002, n. 2514, e 27 febbraio 2002, n. 2964, inedite), estranei alla previsione dell'art. 68

d.leg. 3 febbraio 1993 n. 29 (v. ora l'art. 63, 4° comma, d.leg. 30 marzo 2001 n. 165) che riserva al giudice amministrativo le controversie in

materia di concorsi per l'assunzione di dipendenti delle pubbliche am

ministrazioni, sembra contrapporsi l'attribuzione alla giurisdizione amministrativa per il concorso c.d. misto con quota di riserva a perso nale interno, quale presupposto interpretativo atto ad escludere una di

sparità di tutela giurisdizionale (Corte cost., ord. 4 gennaio 2001, n. 2, Giur. costit., 2001, 4), trattandosi, sia per gli esterni che per gli interni, di procedura concorsuale di assunzione alla qualifica indicata nel bando

per la costituzione del rapporto. Mentre pendono questioni concernenti l'eccesso di delega a propo

sito dell'art. 34 (sollevate anche da giudici di merito: oltre all'ordinan

za del Tribunale di Bologna, riportata in epigrafe, v. Trib. Firenze 10

maggio 2001, G.U., la s.s., n. 33 del 2001; Trib. Firenze 18 giugno 2001, id., n. 40 del 2001; Trib. Vicenza 23 novembre 2001, id., n. 10

del 2002; Trib. Verona 15 dicembre 2001, id., n. 7 del 2002), non si ha

notizia di altre censure riguardo alla stessa norma (o all'art. 33), nel te

sto sostituito dall'art. 7 1. n. 205 del 2000, analoghe a quelle sollevate

dal Tribunale di Roma: sembra prevalere un atteggiamento quiescente dei giudici ordinari al nuovo trend, semmai più propensi a ritagliarsi

spazi marginali di giurisdizione con interventi caso per caso (v., ad es.,

Cass., ord. 22 novembre 2001, n. 14848, Foro it., 2002, I, 752), con

maggior cautela rispetto a quanto lasciasse presagire la ricostruzione

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1267 PARTE PRIMA 1268

Ill

TRIBUNALE DI BOLOGNA; ordinanza 6 dicembre 2001; Pres. Ziniti, Rei. Montanari; Comune di Bologna e altro c.

Drudi e altri.

Giurisdizione civile — Urbanistica ed edilizia — D.leg. n. 80 del 1998 — Giurisdizione esclusiva del giudice ammini strativo — Eccesso di delega

— Questione non manifesta

mente infondata di costituzionalità (Cost., art. 76, 77; 1. 15

marzo 1997 n. 59, art. 11; d.leg. 31 marzo 1998 n. 80, art. 34,

35).

Non è manifestamente infondata la questione di legittimità co

stituzionale degli art. 34, 1° e 2° comma, e 35, 1° comma,

d.leg. n. 80 del 1998, per eccesso rispetto alla delega confe rita dall'art. Il, 4° comma, lett. gj, I. n. 59 del 1997, nella

parte in cui il combinato disposto dei citati articoli del d.leg. n. 80 del 1998 non si limita ad estendere alle controversie sui

diritti patrimoniali conseguenziali, ivi comprese quelle relati

ve al risarcimento del danno, la giurisdizione generale di le

gittimità o esclusiva già spettante al giudice amministrativo

in materia di edilizia ed urbanistica, ma istituisce una nuova

figura di giurisdizione esclusiva, in riferimento agli art. 76 e

77, 1° comma, Cost. (3)

panurbanistica contenuta in Cass. 14 luglio 2000, n. 494/SU, id., 2001, I, 2475 (ribadita dalla premessa di Cass. 15641/01, cit., ma dalla quale sembra prendere le distanze anche il Consiglio di Stato: v., in tema di azioni possessorie, Cons. Stato, sez. IV, 28 agosto 2001, n. 4826, che sarà riportata in un prossimo fascicolo): viene da chiedersi se la tutela del diritto alla salute, che viene in considerazione nell'ordinanza di ri messione del Tribunale di Bologna, in reazione a scelte di gestione del

territorio, in particolare con riguardo alla programmazione relativa al traffico veicolare sul territorio comunale, non costituisca, come la tu tela di altri diritti primari, un limite intrinseco al sistema di riparto ba sato su blocchi di materie, atteso che l'espletamento di pubblici servizi, e più in generale, l'esercizio di attività discrezionale, è sempre stato ri tenuto recessivo ove venisse in questione un diritto primario dell'indi viduo. Il criterio di riparto fondato sulle situazioni giuridiche soggettive non ha impedito al giudice ordinario fin dalla fine degli anni settanta

(Cass. 6 ottobre 1979, n. 5172, id., 1979, I, 2302; in seguito, Cass. 21 dicembre 1990, n. 12133, id., Rep. 1990, voce Giurisdizione civile, n.

156; 17 gennaio 1991, n. 400, id., Rep. 1991, voce Energia elettrica, n.

8) di adottare misure, anche a carattere cautelare, a tutela della salute e dell'ambiente salubre, pur se le attività dalle quali si paventasse un pe ricolo per i beni primari, fossero espletate in attuazione di provvedi menti amministrativi.

* * *

La riportata ordinanza 123/02 — nella parte in cui, sia pure in termi ni meramente ipotetici (e con proposizioni anticipate, perfino nella formulazione letterale, nelle osservazioni di S. Benini a Cass., sez. un., 6 aprile 2001, n. 149/SU, Foro it., 2002, I, 501, con nota di richiami di G. Artale), sembra ventilare una certa interpretazione della 1. 205/00

che, con esclusivo riferimento alla materia dell'edilizia ed urbanistica di cui all'art. 34 d.leg. 80/98, parrebbe estenderne l'applicazione anche ai processi in corso alla data dell'entrata in vigore della stessa legge

suggerisce alcune brevi riflessioni. La Corte costituzionale ha, invero, escluso l'esistenza di un orienta

mento sul punto consolidato del «giudice regolatore della giurisdizio ne» (che è, poi, anche e soprattutto il giudice della nomofilachia), in

quanto tale giudice, a parere di essa corte, nell'esaminare la questione della retroattività della 1. 205/00, «ha una sola volta preso espressa mente in esame l'argomento desumibile dall'art. 45, 18° comma, d.leg. 80/98 (peraltro in via complementare e con esclusivo riguardo all'art. 33 del decreto n. 80)».

Ma le enunciazioni della sentenza verosimilmente tenuta presente dalla Consulta (Cass., sez. un., 6 aprile 2001, n. 149/SU, pres. Vela, est.

Vittoria, cit., che, con specifico riguardo al vecchio testo dell'art. 33

d.leg. 80/98 concernente le controversie relative ai pubblici servizi, già dichiarato incostituzionale da Corte cost. 292/00, id., 2000, I, 2393, ha riconosciuto l'insussistenza, nella 1. 205/00, di disposizioni idonee a trasferire, con efficacia retroattiva, al giudice amministrativo, le cause instaurate successivamente al 30 giugno 1998 ma prima del 10 agosto 2000), sono state costantemente e consapevolmente confermate dalle

pronunzie successive (ex multis, fra le più recenti, Cass., sez. un., 14

gennaio 2002, n. 362, pres. Marvulli, est. Preden, non massimata, e 28 novembre 2001, n. 15139, pres. Grossi, est. Salmè, id., Mass., 1207).

La giurisprudenza delle sezioni unite è, quindi, a dir poco consoli data nel riconoscere, quantomeno con riferimento alle controversie

Il Foro Italiano — 2002.

I

Ritenuto che il Tribunale di Trapani — il quale in preceden za, con ordinanza del 30 novembre 1999, aveva sollevato que stione di legittimità costituzionale dell'art. 34, 1° comma, d.leg. 31 marzo 1998 n. 80 (nuove disposizioni in materia di organiz zazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'art. 11,4° comma, 1.

15 marzo 1997 n. 59), in relazione all'art. 76 Cost., per eccesso

rispetto alla delega conferita dall'art. 11, 4° comma, lett. g), 1.

15 marzo 1997 n. 59 (delega al governo per il conferimento di

funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della

pubblica amministrazione e per la semplificazione amministra

tiva), ed a cui questa corte aveva restituito gli atti con ordinanza

n. 12 del 23 gennaio 2001, per una nuova valutazione della rile

vanza alla luce dell'art. 7 della sopravvenuta 1. 21 luglio 2000 n.

205 (disposizioni in materia di giustizia amministrativa) — ha riproposto la questione con ordinanza del 12 marzo 2001, rite

nendo che il problema della devoluzione o meno del giudizio alla giurisdizione ordinaria deve essere deciso, ai sensi dell'art.

5 c.p.c., in base alla normativa vigente al momento della propo sizione della domanda, ossia in base all'art. 34 d.leg. n. 80 del

1998 nel testo originario, e non a quello successivamente ripro dotto dall'art. 7 citata 1. n. 205 del 2000;

che l'ordinanza è stata resa nel corso di una causa promossa — tra il 1° luglio 1998 e il 9 agosto 2000 — da un privato con tro un comune per ottenere il risarcimento del danno derivante

da un'occupazione appropriativa; che, ad avviso del giudice rimettente, l'art. 34 d.leg. n. 80 del

1998, nel testo originario — devolvendo alla giurisdizione

esclusiva del giudice amministrativo le controversie aventi per

oggetto gli atti, i provvedimenti e i comportamenti delle ammi

nistrazioni pubbliche in materia urbanistica ed edilizia, ed in particolare le controversie concernenti il risarcimento del danno

derivante da occupazione appropriativa — ha violato i criteri di

rettivi fissati dalla legge di delega, che prevedeva l'estensione

della giurisdizione amministrativa, in materia edilizia e urbani stica, alle controversie concernenti diritti patrimoniali conse

quenziali, comprese quelle relative al risarcimento del danno,

astrattamente riconducibili ai pubblici servizi, l'irretroattività della 1. 205/00. Né la stabilità di tale indirizzo è convincentemente attenuabile con il rilievo che, solo nella pronuncia 149/SU, la Suprema corte abbia diffusamente esaminato le implicazioni dell'art. 45, 18° comma, d.leg. 80/98, attesoché, per principio acquisito (S. Evangelista, La professio nalità dei magistrati della Corte suprema di cassazione, id., 1999, V, 167, spec. 171-174), il valore del precedente della Cassazione giustifica l'impiego della motivazione per relationem ogniqualvolta non si deli

neino, come nella specie, serie e gravi ragioni per discostarsi dalle pre gresse acquisizioni.

Ove, poi, con l'ordinanza in rassegna, la Consulta intendesse suggeri re un'ipotetica interpretazione delle disposizioni della 1. 205/00 in parte qua — prefigurandone addirittura le possibili basi argomentative —

allora si determinerebbe una singolare e, francamente, non consentita «invasione di campo».

Come ricorda A. Vela (La Corte suprema di cassazione oggi, id., 1987, V, 215, 219), infatti, se è vero che l'avvento della Corte costitu zionale «ha profondamente inciso sull'intera giurisprudenza, immet tendovi principi nuovi», è altresì vero che «formalmente non ne è ri sultata modificata l'attribuzione della nomofilachia in via esclusiva alla

Cassazione, perché i rapporti fra tale corte e le magistrature di merito sono rimasti quelli di prima, mentre nessuna possibilità ha la Corte co stituzionale di influire direttamente sulla giurisprudenza di quelle magi strature. Può dirsi che il dibattito fra i giudici dei vari ordini e gradi sull'interpretazione delle leggi si sia arricchito dell'apporto prestigioso della Corte costituzionale. Ma è pur sempre la Cassazione l'ultima a

stabilire, con la formulazione dei principi di diritto, quale sia il 'diritto vivente' e persino quali siano gli effetti delle sentenze della Corte co stituzionale sul sistema normativo». E gli or riprodotti rilievi appaiono talmente incontestabili da essere condivisi appieno anche dalla Consul ta, la quale non perde occasione per ribadire l'intangibilità e la rilevan za costituzionale della funzione nomofilattica della Cassazione, affer

mando, nitidamente (cons., ad es., sent. 27 luglio 1989, n. 456, id., 1990, 1, 18), che il controllo incidentale di legittimità costituzionale delle leggi e degli atti aventi forza di legge «riguarda la compatibilità delle leggi denunziate con i principi della Costituzione, e non può, quindi, in alcun modo sostanziarsi in una revisione, in grado ulteriore, delle interpretazioni offerte dalla Corte di cassazione». [A. Barone]

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

ma non consentiva l'istituzione di una nuova giurisdizione esclusiva;

che è intervenuto il presidente del consiglio dei ministri, rap

presentato e difeso dall'avvocatura generale dello Stato, con

cludendo per l'infondatezza della questione in quanto è possi bile interpretare la norma denunciata in modo da ricondurla nei

limiti della delega; che il Tribunale di Sant'Angelo dei Lombardi, con due sepa

rate ordinanze del 7 maggio 2001, di identico testuale tenore, ha

parimenti sollevato questione di legittimità costituzionale del

l'art. 34 d.leg. n. 80 del 1998 in relazione all'art. 76 Cost., per eccesso rispetto alla delega conferita dall'art. 11, 4° comma, lett. g), 1. n. 59 del 1997, nella parte in cui sottrae al giudice or

dinario e devolve alla giurisdizione esclusiva del giudice ammi

nistrativo le cause su diritti soggettivi connessi a comportamenti materiali della pubblica amministrazione in procedure finaliz

zate alla gestione del territorio; che le ordinanze sono state rese nel corso di cause proposte

— tra il 1° luglio 1998 e il 9 agosto 2000 — da privati contro un

comune, per ottenere il risarcimento dei danni derivanti da oc

cupazioni di suoli disposte per un quinquennio in esecuzione di

piani di zona, divenute illegittime per il decorso del termine, du

rante il quale, malgrado la realizzazione dell'opera pubblica e la

conseguente irreversibile trasformazione dei suoli, non era in

tervenuto alcun decreto di esproprio;

che, ad avviso del giudice rimettente, il problema della de

voluzione o meno delle controversie in esame alla giurisdizione ordinaria deve essere deciso, ai sensi dell'art. 5 c.p.c., in base

alla normativa vigente al momento della proposizione delle do

mande, ossia in base all'art. 34 d.leg. n. 80 del 1998 nel testo

originario, e non in quello riprodotto dall'art. 7 della sopravve nuta 1. n. 205 del 2000;

che, secondo il rimettente, la legge di delega prevedeva l'e

stensione della giurisdizione amministrativa, in materia edilizia

e urbanistica, alle controversie concernenti diritti patrimoniali

consequenziali, comprese quelle sul risarcimento del danno, os

sia ai diritti di contenuto patrimoniale nascenti dall'esercizio

della giurisdizione di legittimità su atti e provvedimenti, ma non

consentiva l'istituzione di una nuova giurisdizione esclusiva cui

potessero essere devoluti i diritti nascenti da fatti e comporta menti, quali i diritti alla restituzione del bene occupato senza

titolo o al risarcimento del danno derivante da occupazione ille

gittima o da accessione invertita; che in entrambi i giudizi è intervenuto il presidente del consi

glio dei ministri, rappresentato e difeso dall'avvocatura generale dello Stato, chiedendo la dichiarazione di infondatezza della

questione, per gli stessi motivi svolti nell'atto d'intervento nel

giudizio scaturito dall'ordinanza del Tribunale di Trapani. Considerato che i giudizi possono essere riuniti, in quanto i

rimettenti prospettano sostanzialmente la medesima questione; che — secondo i giudici rimettenti — nei giudizi innanzi ad essi

pendenti la giurisdizione è regolata dall'art. 34 d.leg. 31 marzo

1998 n. 80 (nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdi zione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione ammini strativa, emanate in attuazione dell'art. 11, 4° comma, 1. 15

marzo 1997 n. 59), nel testo originario avente valore di legge in

senso sostanziale, e non nel testo, avente invece valore di legge in senso formale, risultante dalla sostituzione disposta dall'art. 7

1. 21 luglio 2000 n. 205 (disposizioni in materia di giustizia amministrativa), in quanto si tratta di giudizi promossi a partire dal 1° luglio 1998 (data di inizio dell'operatività della giurisdi zione esclusiva istituita dal medesimo art. 34 d.leg. n. 80) e

pendenti al 10 agosto 2000 (data di entrata in vigore della 1. n.

205); che a sostegno di tale affermazione i giudici si limitano a ri

chiamare l'art. 5 c.p.c., secondo cui la giurisdizione si determi

na in base alla legge vigente al momento della proposizione della domanda e i mutamenti successivi della legge sono irrile

vanti; che essi quindi non prendono in esame la diversa opzione in

terpretativa secondo cui l'art. 7 della sopravvenuta 1. n. 205 del

2000 — sostituendo il testo dell'art. 34 (nonché degli art. 33 e

35) all'interno del d.leg. n. 80 del 1998 — avrebbe non solo tra

sformato la natura di tali norme, da leggi in senso materiale a

leggi in senso formale (così affrancandole dal vizio di eccesso

di delega, per il quale questa corte aveva dichiarato l'incostitu

II Foro Italiano — 2002.

zionalità dell'art. 33 del decreto: sentenza n. 292 del 2000, Foro

it., 2000, I, 2393), ma anche disciplinato direttamente la giu risdizione per i giudizi innanzi indicati (così derogando al prin cipio posto dall'art. 5 c.p.c.);

che a quest'ultimo risultato potrebbe condurre il coordina

mento del nuovo testo degli articoli del decreto n. 80 del 1998

introdotto dalla 1. n. 205 del 2000 con le altre disposizioni del

decreto rimaste immutate, ed in particolare con l'art. 45, 18°

comma, il quale —

pur dopo la sostituzione dell'art. 34 operata dalla legge del 2000 — continua a disporre che «le controversie

di cui agli art. 33 e 34 del presente decreto sono devolute al

giudice amministrativo a partire dal 1° luglio 1998»; che per effetto di questa interpretazione la giurisdizione sa

rebbe nella specie regolata dall'art. 34 nel nuovo testo, norma

avente natura di legge in senso formale, nei confronti della

quale la questione di legittimità costituzionale per eccesso di

delega non avrebbe potuto essere proposta; che la valutazione dell'attendibilità di tale soluzione inter

pretativa sarebbe stata necessaria, anche in ragione del difetto, sul punto, di un orientamento consolidato del giudice regolatore della giurisdizione;

che questi infatti — esaminando il rapporto fra il testo origi nario del decreto n. 80 del 1998 e quello modificato dalla 1. n.

205 del 2000, per determinare, ai fini del riparto di giurisdizio ne, l'ambito temporale di applicabilità di ciascuno di essi — ha una sola volta preso espressamente in esame l'argomento desu

mibile dall'art. 45, 18° comma (peraltro in via complementare e

con esclusivo riguardo all'art. 33 del decreto n. 80), e successi

vamente ha sempre risolto il problema alla stregua dell'art. 5

c.p.c. senza più considerare il citato 18° comma, né specificare le ragioni di tale mancata considerazione;

che pertanto le ordinanze — in quanto affette da insufficiente

motivazione sulla rilevanza della questione — devono essere

dichiarate manifestamente inammissibili.

Visti gli art. 26, 2° comma, 1. 11 marzo 1953 n. 87 e 9, 2°

comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte

costituzionale.

Per questi motivi, la Corte costituzionale, riuniti i giudizi, di chiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 34 d.leg. 31 marzo 1998 n. 80 (nuove di

sposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro

nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle contro

versie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in

attuazione dell'art. 11, 4° comma, 1. 15 marzo 1997 n. 59), sol

levate, in riferimento all'art. 76 Cost., dai Tribunali di Trapani

(limitatamente al 1° comma) e di Sant'Angelo dei Lombardi, con le ordinanze indicate in epigrafe.

II

Ritenuto che il Tribunale di Roma, con ordinanza emessa il

16 novembre 2000, ha sollevato — in riferimento agli art. 3, 24,

25, 100, 102, 103, 111 e 113 Cost. — la questione di legittimità costituzionale dell'art. 34 d.leg. 31 marzo 1998 n. 80 (nuove di sposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro

nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle contro

versie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in

attuazione dell'art. 11, 4° comma, 1. 15 marzo 1997 n. 59), nella

parte in cui devolve alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie dipendenti da provvedimenti, atti

e comportamenti della pubblica amministrazione in materia ur

banistica ed edilizia; che l'ordinanza è stata resa in un giudizio promosso

— dopo

il 1° luglio 1998 e prima del 10 agosto 2000 — da un privato contro un comune, per ottenere il risarcimento del danno deri

vante dal mancato rilascio di un certificato di abitabilità; che, secondo il giudice rimettente, la controversia, attesa la

latitudine assunta dalla materia urbanistico-edllizia, sarebbe at

tribuita alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ma tale ampliamento delle attribuzioni del giudice amministra

tivo colliderebbe con il carattere necessariamente circoscritto

delle ipotesi di giurisdizione esclusiva, ammesse non per bloc

chi di materie, ma per specifiche categorie di controversie ca

ratterizzate dalla compresenza, difficilmente districabile, delle

due posizioni soggettive tradizionali del diritto soggettivo e del

l'interesse legittimo;

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PARTE PRIMA 1272

che in particolare la sottrazione al giudice ordinario delle

controversie sui diritti nell'intera materia urbanistico-edilizia —

rappresentando non un'eccezione, ma uno stravolgimento del

sistema — finirebbe per connotare il giudice amministrativo

come giudice speciale o straordinario vietato dalla Costituzione; che inoltre si verificherebbe una disparità di trattamento dei

cittadini di fronte alla legge, per l'assoggettamento a due giu

risdizioni, una delle quali non godrebbe di adeguate garanzie costituzionali di autonomia e indipendenza;

che è intervenuto il presidente del consiglio dei ministri, rap

presentato e difeso dall'avvocatura generale dello Stato, rile

vando preliminarmente l'inammissibilità della questione, in

quanto al giudizio sarebbe ratione temporis applicabile l'art. 34

nel testo originario del d.leg. n. 80 del 1998, e non la riprodu zione della norma ad opera dell'art. 7 della sopravvenuta 1. 21

luglio 2000 n. 205 (disposizioni in materia di giustizia ammini strativa), e in subordine la sua infondatezza, essendo il titolo IV

della parte seconda della Costituzione ispirato non al principio di unità della giurisdizione, ma all'intento di conservare le giu risdizioni c.d. «storiche», con affidamento del sistema di riparto alla discrezionalità del legislatore ordinario.

Considerato che il Tribunale di Roma denuncia genericamente l'art. 34 d.leg. 31 marzo 1998 n. 80 (nuove disposizioni in mate

ria di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministra

zioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e

di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'art.

11,4° comma, 1. 15 marzo 1997 n. 59), senza specificare se in

tenda impugnare —

quale norma applicabile al giudizio de quo — il testo originario della disposizione o il nuovo testo intro

dotto dall'art. 7 1. 21 luglio 2000 n. 205 (disposizioni in materia di giustizia amministrativa), entrata in vigore il 10 agosto 2000;

che al riguardo il dispositivo dell'ordinanza menziona lette

ralmente «l'art. 34 d.leg. n. 80 del 1998», senza ulteriori preci

sazioni, e la motivazione sottolinea che «l'art. 34 è stato ripro dotto dall'art. 7 1. n. 205 del 2000, che è entrato in vigore suc

cessivamente all'instaurazione del presente giudizio», con un

richiamo al dato temporale che potrebbe rimandare all'art. 5

c.p.c. e alla conseguente inapplicabilità della 1. n. 205 ai giudizi in corso;

che invece argomenti a favore dell'impugnazione del nuovo

testo possono trarsi dal ripetuto riferimento dell'ordinanza «al

legislatore del 1998 e del 2000»; che la mancata specificazione dell'oggetto del giudizio di co

stituzionalità si risolve in difetto di motivazione sulla rilevanza; che pertanto la questione è manifestamente inammissibile.

Visti gli art. 26, 2° comma, 1. 11 marzo 1953, n. 87 e 9, 2°

comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte

costituzionale.

Per questi motivi, la Corte costituzionale dichiara la manife

sta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 34 d.leg. 31 marzo 1998 n. 80 (nuove disposizioni in

materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle ammini

strazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro

e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione del

l'art. 11, 4° comma, 1. 15 marzo 1997 n. 59), sollevata, in rife

rimento agli art. 3, 24, 25, 100, 102, 103, 111 e 113 Cost., dal

Tribunale di Roma, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Ili

(Omissis). Ai fini della decisione sulla rilevanza della solle vanda questione di costituzionalità dell'art. 34 d.leg. 80/98 oc

corre individuare la norma attributiva della competenza giu risdizionale da applicare alla controversia in esame.

Il collegio ritiene che tale norma sia l'art. 34 d.leg. 80/98 poi ché norma in vigore al momento della proposizione della do

manda e rientrando la controversia de qua tra quelle «aventi per

oggetto gli atti, i provvedimenti e i comportamenti delle ammi

nistrazioni pubbliche ... in materia urbanistica» devolute con il

menzionato art. 34 ed il successivo art. 35 alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

La vigenza del menzionato art. 34 al momento della proposi zione del ricorso e la sua applicabilità anche a seguito dell'en

trata in vigore della 1. 205/00 derivano dai principi fissati dal l'art. 11 delle disposizioni sulla legge in generale e dall'art. 5

c.p.c.

Il Foro Italiano — 2002.

Il ricorso cautelare è stato, infatti, depositato il 28 febbraio

2000 e, quindi, nel vigore del d.leg. 80/98 ed anteriormente al

l'entrata in vigore della 1. 21 luglio 2000 n. 205 (in vigore dal

10 agosto 2000).

Indipendentemente dall'interpretazione che si dia all'art. 7 di

quest'ultima legge, è evidente come in base al principio fissato

dall'art. 5 c.p.c. nessuna rilevanza può avere lo ius superveniens che eventualmente fissi, con nuovi criteri, la giurisdizione ap

plicabile al giudizio pendente. A nulla rileva, poi, che l'art. 7 1. 205/00, pur formalmente

modificando l'art. 34 d.leg. n. 80 del 1998, abbia, nella sostan

za, ripetuto integralmente il contenuto di tale norma attribuen

dole veste ed efficacia di legge formale.

In ossequio al generale principio fissato dall'art. 11 delle di

sposizioni sulla legge in generale, l'art. 7 1. 205/00 non può, in

fatti, avere efficacia retroattiva e conferire valore di legge for

male all'art. 34 d.leg. 80/98.

Il menzionato art. 7 può solo far sì che il contenuto del prece dente art. 34 d.leg. n. 80 del 1998 abbia valore di legge formale

per l'avvenire, e cioè per il periodo successivo alla propria en

trata in vigore, restando la disciplina precedente, e cioè l'art. 34

d.leg. n. 80 del 1998, ancorché di tenore identico all'art. 7 1.

205/00, sottoponibile alle censure di illegittimità costituzionale

alle quali il legislatore delegato si è esposto per le ragioni che si

esporranno in prosieguo.

L'applicabilità del menzionato art. 34 alla presente controver

sia si evince anche dall'interpretazione che di tale norma ha of

ferto la Suprema corte di legittimità. Con la sentenza n. 494/SU del 14 luglio 2000 (Foro it., 2001,

I, 2475), le sezioni unite della Corte di cassazione hanno rite

nuto che l'assolutezza, la laconicità e l'estrema latitudine della

definizione della materia urbanistica offerta dall'art. 34 d.leg. 80/98 permetta di ricomprendere nell'espressione «tutti gli

aspetti dell'uso del territorio» contenuta in tale norma la totalità

di tali usi, nessuno escluso e, quindi, da un lato, la disciplina normativa e/o pianificatoria proveniente dalla pubblica ammini

strazione; dall'altro aspetti di utilizzazione concreta del territo

rio da parte della pubblica amministrazione.

La causa petendi della spiegata domanda cautelare riguarda la

disciplina del traffico imposta dal comune su parte del territorio

comunale, l'asserita inadeguatezza di tale disciplina rispetto alle

prescrizioni contenute nel decreto ministeriale 21 aprile 1999

n.163 e nella 1. 447/95 a tutela del diritto alla salute, la lesione

di tale diritto con conseguente petitum di condanna dell'ammi

nistrazione all'adozione delle misure previste nei citati provve dimenti a tutela della salute dei cittadini.

La causa petendi ed il petitum riguardano, quindi, le scelte di

gestione del territorio operate dall'ente locale e quelle even

tualmente da imporre a tale ente in materia di traffico, cioè una

attività di programmazione relativa al traffico veicolare sul ter

ritorio comunale e la sua concreta attuazione. L'art. 34, 1°

comma, d.leg. 80/98 non è stato toccato dalla sentenza 292/00

(id., 2000, I, 2393) con la quale la Corte costituzionale ha di

chiarato la parziale incostituzionalità dell'art. 33 dello stesso

decreto in relazione all'art. 76 Cost, per eccesso di delega con

riferimento all'art. 11,4° comma, lett. g) 1. 59/97. Da qui la ri

levanza nel presente giudizio della questione di legittimità co

stituzionale interessante anche l'art. 34, 1° e 2° comma, e 35, 1°

comma, d.leg. 80/98, sempre in riferimento agli art. 76 e 77, 1°

comma, Cost, per eccesso rispetto alla delega conferita con

l'art. 11,4° comma, lett. g), 1. 15 marzo 1997 n. 59.

Trattasi di questione già sollevata anche dalle sezioni unite

della Suprema corte di legittimità, con ordinanze 25 maggio

2000, n. 43/SU (ibid., 2143) e 21 giugno 2001, n. 8506 (id., 2001, I, 2472), nonché dai Tribunali di Roma, Trapani, Firenze e Sant'Angelo dei Lombardi.

Circa la non manifesta infondatezza della questione, giova notare che, con la citata sentenza 292/00, esaminando la que stione di legittimità costituzionale, per eccesso di delega, del già menzionato art. 33 d.leg. 80/98, la Corte costituzionale ha indi

viduato finalità e ambito dell'art. 11, 4° comma, lett. g), della

legge di delega n. 59 del 1997 ritenendo:

a) che il compito assegnato al legislatore delegato fosse

quello di procedere alla «estensione» della giurisdizione di cui

era già titolare il giudice amministrativo in materia di edilizia, urbanistica e servizi pubblici, concentrando dinanzi a lui non

solo la fase del controllo di legittimità dell'azione amministrati

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

va, ma anche quella della riparazione, evitando la necessità di

instaurare un successivo separato giudizio innanzi al giudice or

dinario e rendendo piena ed effettiva la tutela del cittadino;

b) che oggetto normativamente individuato di tale estensione, ai fini della cennata concentrazione, erano «i diritti patrimoniali

conseguenziali», in esso compreso il risarcimento del danno;

c) che le tre materie dell'edilizia, dell'urbanistica e dei servi zi pubblici costituivano l'ambito all'interno del quale la giuris dizione amministrativa doveva essere estesa.

Realizzando un ampliamento delle ipotesi di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo non consentito dall'art. 11, 4° comma, lett. g), 1. n. 59 del 1997, e sconfinando, quindi, dal

fisiologico riempimento della norma delegante, l'art. 33 d.leg. 80/98 è stato dalla Corte costituzionale ritenuto viziato per ec

cesso di delega. Ad avviso di questo collegio anche gli art. 34, 1° e 2° comma,

e 35, 1° comma, d.leg. n. 80 del 1998 esorbitano, per ragioni

analoghe, dall'ambito della delega. Le predette norme, nel loro combinato disposto, non si limi

tano, infatti, ad estendere alle controversie aventi ad oggetto di

ritti patrimoniali conseguenziali la giurisdizione di legittimità o esclusiva, già spettante al giudice amministrativo in materia di

edilizia ed urbanistica, ma istituiscono una nuova figura di giu

risdizione, esclusiva e piena, che abbraccia l'intero ambito delle

controversie aventi ad oggetto atti, provvedimenti e comporta menti (e, quindi, l'intera gamma delle condotte positive, espres se con atti formali o con attività materiali, ovvero omissive) delle amministrazioni pubbliche in materia urbanistica ed edili zia.

Ambito che appare suscettivo di tendenziale estensione in ra

gione dell'amplissima definizione della materia urbanistica data

dall'art. 34 d.leg. 80/98, definizione non compresa nella delega con conseguente ulteriore esorbitanza del legislatore delegato dai limiti della stessa.

Costituisce riprova di tale esorbitanza anche la compromis sione operata dall'art. 34 d.leg. 80/98 della ratio della norma

delegante. Secondo quanto rinvenibile anche dell'esame dei lavori pre

paratori la finalità di tale norma era, infatti, rappresentata solo

dall'obiettivo di concentrare dinanzi ad un solo organo giudizia rio le controversie investenti lo stesso rapporto tra il privato e la

pubblica amministrazione, semplificare e dare unicità al proces

so, superando il criterio di riparto della giurisdizione fondato

sulla distinzione tra diritti ed interessi e rendendo così effettiva

e piena la tutela giudiziaria riconosciuta al privato. Per questi motivi, dichiara l'inammissibilità: a) del reclamo proposto dal p.m.;

b) del ricorso cautelare avanzato nei confronti della giunta del

comune di Bologna per difetto di procura. Visto l'art. 23 1. 11 marzo 1953 n. 87, dichiara rilevante e non

manifestamente infondata la questione di legittimità costituzio

nale degli art. 34, 1° e 2° comma, e 35, 1° comma, d.leg. 31

marzo 1998 n. 80, in riferimento agli art. 76 e 77, 1° comma,

Cost., per eccesso rispetto alla delega conferita dall'art. 11, 4°

comma, lett. g), 1. 15 marzo 1997 n. 59 e conseguentemente solleva d'ufficio la relativa questione di legittimità costituzio

nale.

Il Foro Italiano — 2002.

CORTE COSTITUZIONALE; sentenza 16 aprile 2002, n. 120 (Gazzetta ufficiale, 1

'* serie speciale, 24 aprile 2002, n.

17); Pres. Ruperto, Est. Neppi Modona; interv. Pres. cons,

ministri. Orci. Trib. Busto Arsizio 1° dicembre 2000, Trib.

Latina 14 febbraio 2001\ Trib. Savona 16 maggio 2001 e

Trib. Bergamo 17 luglio 2001 (G.U., la s.s., nn. 7, 18, 36 e 40

del 2001).

Giudizio immediato — Richiesta di giudizio abbreviato — Termini — Decorrenza — Incostituzionalità (Cost., art. 24; cod. proc. pen., art. 458).

E incostituzionale l'art. 458, 1° comma, c.p.p., nella parte in

cui prevede che il termine entro cui l'imputato può chiedere

il giudizio abbreviato decorre dalla notificazione del decreto

di giudizio immediato, anziché dall'ultima notificazione, al

l'imputato o al difensore, rispettivamente del decreto ovvero

dell 'avviso della data fissata per il giudizio immediato. ( 1 )

(1) La pronuncia in epigrafe perviene, al culmine di un laborioso iti

nerario costellato di arresti interpretativi di segno opposto, ad un incisi

vo intervento manipolatore sui congegni di accesso al rito abbreviato in

sede di conversione del giudizio immediato e, in specie, sui dispositivi cronologici posti a presidio di tale accesso: una rilettura pregnante della tutela costituzionale del diritto di difesa induce la corte, re melius per pensa, anche alla luce delle nuove architetture del giudizio abbreviato

poste in opera dalla c.d. «legge Carotti» (1. 16 dicembre 1999 n. 479), all'odierna svolta, diagnosticando, infine, l'insufficienza di una mera sbiadita presenza virtuale del difensore tecnico e propiziando, invece,

spazi e tempi per un suo intervento effettivo. L'insoddisfazione per le scelte legislative compiute, in ordine alla morfologia degli archi tempo rali ai fini della conversione del giudizio immediato in giudizio abbre

viato, già da tempo era stata, invero, messa a fuoco in dottrina (per una

compiuta ricostruzione dei termini del dibattito, cfr., per tutti, Rivello, Il giudizio immediato, Padova, 1993, 224 ss.) alla luce dell'impianto originario del codice del 1988: il primitivo testo dell'art. 456, 3° com

ma, c.p.p. prevedevate .il.decreto di giudizio immediato fosse oggetto di notifica all'imputato almeno venti giorni prima della data fissata per il giudizio; il successivo 5° comma stabiliva, inoltre, che entro il mede simo termine l'avviso della data fissata per il giudizio dovesse esser notificato al difensore; l'art. 458, 1° comma, c.p.p. fissava, infine, per l'imputato, l'originario termine decadenziale di sette giorni, decorrenti dalla data di notifica del decreto di giudizio immediato, al fine della

proposizione della richiesta .di giudizio abbreviato, da depositare in

cancelleria unitamente alla prova dell'avvenuta notifica della richiesta medesima al pubblico ministero. La particolare concatenazione della

cronologia di tali adempimenti rendeva verosimile l'ipotesi che la noti

fica al difensore ex art. 456, 5° comma, c.p.p. potesse addirittura per venire allorché il termine per proporre richiesta di giudizio abbreviato

fosse già spirato; il congegno finiva, in tal senso, per porre interamente a carico dell'imputato l'onere'di prendere tempestivi contatti con il

proprio difensore, immediatamente dopo la notifica del decreto di giu dizio immediato, al fine di valutare l'opportunità delle scelte difensive

da compiere. Che l'asfitticità di tali coordinate cronologiche si tradu

cesse, comunque, in risicate macchinosità nell'esercizio del diritto di

difesa, censurabili alla luce dell'art. 24 Cost., era d'altronde emerso, in

giurisprudenza, sin dalla prima stagione di vigore del codice del 1988, sfociando in dubbi di costituzionalità rimessi allo scrutinio del giudice delle leggi; la corte aveva, tuttavia, sistematicamente escluso che tali scelte normative fossero costituzionalmente viziate, respingendo, per tanto, le numerose censure che avevano coinvolto gli art. 456 e 458

c.p.p. (cfr. Corte cost. 28 dicembre 1990, n. 588, Foro it., Rep. 1991, voce Giudizio immediato, n. 27; 24 maggio 1991, n. 225, ibid., nn. 28, 29; 16 luglio 1991, n. 355, id., Rep. 1992, voce cit., n. 16; 10 febbraio

1994, n. 36, id., Rep. 1994, voce cit., n. 8; 6 maggio 1997, n. 122, id.,

Rep. 1997, voce cit., nn. 8-11, su cui cfr., anche per una ricapitolazione dei termini della problematica, D'Orazi, Il termine per la richiesta di

rito abbreviato a seguito del decreto di giudizio immediato, in Cass.

pen., 1997, 2955 ss., e Marini, Conversione del giudizio immediato in

abbreviato e congruità del termine, in Giur. costit., 1997, 1446 ss.). La

radicale palingenesi del giudizio abbreviato, inscenata dalla 1. n. 479

del 1999 (su cui cfr., per tutti, Negri, Il «nuovo» giudizio abbreviato:

un diritto dell 'imputato tra nostalgie inquisitorie e finalità di economia

processuale, in II processo penale dopo la riforma del giudice unico a

cura di Peroni, Padova, 2000, 441 ss.), acuiva vistosamente i dubbi cir

ca la congruità, rispetto all'art. 24 Cost., del «vecchio» sistema dei

termini ai fini della conversione del rito: la delicatezza delle scelte tat

tiche da compiere, e la nuova configurazione del giudizio abbreviato

quale opzione dell'imputato ormai affrancata tanto dal consenso del

pubblico ministero che dalla preliminare prognosi di decidibilità «allo

stato degli atti», rendeva non più dilazionabile un intervento volto a ga rantire effettività alla difesa tecnica. Assumeva, in tal senso, le vesti di

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