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ordinanza 16 giugno 1982; Giud. Bajardi; Bizzarri e Rampi c. Soc. Rizzoli editore

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ordinanza 16 giugno 1982; Giud. Bajardi; Bizzarri e Rampi c. Soc. Rizzoli editore Source: Il Foro Italiano, Vol. 107, No. 2 (FEBBRAIO 1984), pp. 615/616-617/618 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23175621 . Accessed: 28/06/2014 18:00 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 46.243.173.84 on Sat, 28 Jun 2014 18:00:39 PM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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Page 1: ordinanza 16 giugno 1982; Giud. Bajardi; Bizzarri e Rampi c. Soc. Rizzoli editore

ordinanza 16 giugno 1982; Giud. Bajardi; Bizzarri e Rampi c. Soc. Rizzoli editoreSource: Il Foro Italiano, Vol. 107, No. 2 (FEBBRAIO 1984), pp. 615/616-617/618Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23175621 .

Accessed: 28/06/2014 18:00

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PARTE PRIMA

Svolgimento del processo. — Con atto in data 30 giugno 1982 i

carabinieri di Sondrio elevavano contravvenzione per violazione dell'art. 32, 1° comma, 1. 24 dicembre 1979 n. 990 a Malgesini Al berto. Fattone rapporto alla prefettura di Sondrio, questa emetteva

ordinanza ingiunzione in data 25 gennaio 1983, prot. n. 1367/82 con la quale si comminava a carico di Antonio Franco Malgesini,

padre del minore Alberto, in qualità di persona tenuta alla

sorveglianza del figlio, la sanzione amministrativa di lire 600.000.

Tale provvedimento veniva notificato al ricorrente in data 11

febbraio 1983 e contro di esso il Malgesini proponeva ricorso in

opposizione il 28 febbraio 1983, assumendo: a) che il proprio

figlio Malgesini Alberto, minore, era stato sorpreso dal nucleo

operativo della compagnia carabinieri di Sondrio alla guida del

motoveicolo Vespa Piaggio 75, telaio 6506, veicolo privo di

assicurazione obbligatoria ex art. 32 1. 24 dicembre 1969 n. 990;

b) che gli agenti accertatori della suddetta infrazione avevano

provveduto a contestare immediatamente la contravvenzione al

solo minore; c) che la violazione non era stata contestata al

ricorrente, nella sua qualità di rappresentante legale del minore, entro il termine previsto dal 2° comma dell'art. 14 1. 689/81.

Concludeva, pertanto, per la declaratoria di illegittimità del

provvedimento prefettizio opposto e di estinzione dell'obbligazio ne di pagare la somma ivi indicata. (Omissis)

Motivi della decisione. — La domanda è fondata e va accolta.

Il ricorrente lamenta la omessa notificazione degli estremi della

violazione entro il termine previsto dal 2° comma dell'art. 14 1.

689/81. Tale circostanza, in effetti, risulta pacifica tra le parti; l'autorità amministrativa tuttavia assume che tale notifica non

fosse necessaria, dal momento che la contravvenzione è stata

contestata immediatamente al trasgressore e cioè al minore Mal

gesini Alberto. Detta contestazione si appaleserebbe legittimo atto

propedeutico all'emissione di una valida ordinanza-ingiunzione nei

confronti di chi è tenuto alla sorveglianza del minore (art. 2 1.

cit.): innanzitutto perché il contravventore materiale fu proprio il

Malgesini Alberto, al quale venne immediatamente contestata in

modo rituale la violazione (in quanto persona idonea a riconosce

re e ad apprendere gli effetti dell'atto); in secondo luogo perché la legge non prevede la notifica degli estremi dell'infrazione a

« chi era tenuto alla sorveglianza dell'incapace » ma soltanto alle

persone che siano obbligate in solido al pagamento della somma

dovuta per la violazione. Dal momento che l'esercente la potestà non è ricompreso nel novero dei soggetti previsti dall'art. 6 1.

689/81, nessuna notifica doveva essere eseguita nei confronti del

ricorrente. Si adombra, infine, il sospetto di incostituzionalità

dell'art. 14 1. cit. nella parte in cui non prevede la notifica degli estremi della violazione ai soggetti obbligati diversi dall'autore

della violazione (come nel caso in parola) e dagli obbligati in

solido, essendo in tal modo ingiustificatamente limitato, nella fase

iniziale del procedimento amministrativo, il diritto alla difesa. Le

tesi suesposte, benché dettagliatamente argomentate, non appaiono conformi al dettato della legge. Occorre infatti preliminarmente

sgombrare il campo da possibili equivoci interpretativi: le perso ne « tenute alla sorveglianza dell'incapace » sono indicate dalla

legge come direttamente responsabili del fatto.

Ciò si evince con chiarezza dalla lettera dell'art. 2, 2° comma, 1. 689/81 che recita: « .. . della violazione risponde chi era tenuto

alla sorveglianza dell'incapace », laddove appare perspicua la

riferibilità, ai soggetti tenuti alla sorveglianza, della trasgressione

posta in essere dai « sorvegliati » e non la semplice sostituzione

nella responsabilità per il pagamento della sanzione.

Il trasgressore della violazione amministrativa è, dunque, nel

caso di specie, il genitore esercente la potestà, e cioè la persona che ha omesso di esercitare la necessaria vigilanza sull'incapace.

La diretta e unica (v. art. 2 1. cit.) responsabilità dell'esercente

la potestà, che si radica nello schema ben noto della culpa in

vigilando è assunto confortato dalla opinione della dottrina nella

materia de qua. È, infatti, stato conformemente ritenuto che

1114; v., anche, nello stesso commentario, Patti, ibid., 1165, 1169, il

quale sostiene che la violazione va contestata immediatamente ai

soggetti tenuti alla sorveglianza in quanto trasgressori (dell'obbligo di

sorveglianza); Vercellone, Prime osservazioni sulla applicazione ai

minorenni della l. 24 novembre 1981 n. 689 «modifiche al sistema

penale», in Giur. it., 1982, IV, 110; Siniscalco, in Legislazione

pen., 1982, 209, 216, sub art. 2. Dubitativamente sul punto Bertoni, Lattanzi, Lupo, Violante,

Modifiche al sistema penale. Legge 24 novembre 1981 n. 689,

Milano, 1982, 168. Nel senso invece che l'art. 2, 2° comma, 1. 689/81

assoggetta le persone che esercitano la sorveglianza sull'incapace alla

sanzione v. Di Nanni, Vacca, Fusco, Depenalizzazione e sanzioni

amministrative, Napoli, 1982, 55.

Anfibia, infine, la posizione di Ragonesi, Principi generali e

procedimento in tema di sanzioni amministrative pecuniarie, in Riv.

giur. circolaz. e trasp., 1983, 1%, 198, 200.

« secondo la concezione tradizionale la sanzione amministrativa

poteva colpire qualsiasi fosse l'età (salvo il diritto al risarcimento

nei confronti di chi fosse tenuto alla sorveglianza o alla tutela); secondo la 1. 689/81 non risponde il minorenne ma soltanto e

direttamente per responsabilità propria chi è tenuto alla sorve

glianza dell'incapace », salva la prova liberatoria di cui all'ultima

parte del capoverso dell'art. 2 1. cit.

La lettura dell'art. 2 1. 689/81 e quella degli art. 2046, 2047 e

2048 c.c. sottolineano vieppiù i contorni del principio, coma

sopra enucleato, in tema di responsabilità nel campo dell'illecito

amministrativo. Il testo delle norme civilistiche (in particolare gli art. 2046 e

2047, 2° comma) consente di ritenere che il loro scopo sia quello di tutelare il danneggiato, per cui la responsabilità della persona tenuta alla sorveglianza dell'incapace si aggiunge a quella dell'au

tore del fatto dannoso. In capo a quest'ultimo, nonostante la minore età, possono riscontrarsi tutti i presupposti per la configu razione della responsabilità civile, tanto è vero che il genitore esercente la potestà ed il figlio minore possono rispondere del danno cagionato dall'illecito di quest'ultimo in via solidale (Cass. 21 dicembre 1968, n. 4046, Foro it., Rep. 1968, voce Responsabili tà civile, n. 259; 5 dicembre 1974, n. 4027, id., Rep. 1974, voce

cit., n. 101). Al contrario l'art. 2 1. cit. esclude espressamente la responsabi

lità del minore in ordine all'assoggettabilità dello stesso alla sanzione amministrativa e « mostra di voler perseguire una finali tà di prevenzione degli illeciti punendo i soggetti tenuti alla

sorveglianza ». Peraltro può sottolinearsi, anche se la sede non consente che un breve cenno, l'incongruità derivante dall'assoluta mancanza di responsabilità del minore in ordine alla sanzione amministrativa e la sua assoggettabilità, al contrario, alla sanzione civile ed a quella penale.

In considerazione di quanto sopra esposto risulta palese, nel caso che ci occupa, l'inosservanza del disposto di cui all'art. 14, 2° comma, 1. 689/81, poiché non è stata effettuata alcuna tempe stiva notifica all'unico trasgressore (il ricorrente) della violazione amministrativa prevista dall'art. 32 1. 990/69.

Conseguentemente deve trovare applicazione l'ultimo capoverso del citato art. 14, per cui l'obbligazione di pagare la somma relativa alla violazione in parola si è estinta nei confronti del ricorrente per omessa notifica dei relativi estremi nei termini

prescritti. Vanno pertanto dichiarati l'illegittimità e il conseguente annul

lamento dell'ordinanza prefettizia opposta. (Omissis)

PRETURA DI ROMA; ordinanza 16 giugno 1982; Giud. Bajardi; Bizzarri e Rampi c. Soc. Rizzoli editore.

PRETURA DI ROMA;

Provvedimenti di urgenza —

fotografie raccapriccianti —

delle copie e dei negativi —

700).

Pubblicazione su un periodico di

Sequestro delle fotografie originali, Ammissibilità (Cod. proc. civ., art.

Va disposto, in parziale accoglimento dell'istanza di chi lamenti

la pubblicazione su un periodico, a solo fine di lucro ed a

notevole distanza di tempo dal fatto di cronaca cui si riferisco no, di fotografìe raccapriccianti e idonee a turbare il comune sentimento della morale (nella specie, si trattava di due imma

gini del corpo decomposto di Alfredo Rampi — il bambino

tragicamente perito in un pozzo di Vernicino — scattate al

momento del suo recupero), il sequestro delle fotografie origina li, delle copie e dei relativi negativi. (1)

'(1) 'Non constano precedenti (ma la memoria corre all'impietosa pubblicazione delle fotografie del cadavere di Aldo Moro in obito rio; e, per altro verso, alla tragica odissea del neonato brasiliano, ricostruita sulle prime pagine dei quotidiani del 18 dicembre 1982 — dopo vani tentativi della madre di farlo ricoverare in ospedale —

dinnanzi alle telecamere di un'emittente di Rio de Janeiro). Il sintetico provvedimento si richiama, implicitamente, all'art. 15 1.

47/48, ma non precisa quale diritto s'intenda cautelare. Potrebbe trattarsi di quello riconosciuto (da A. De Cupis, I diritti della

personalità2, in Trattato, già diretto da Cicu e Messineo, continuato da Mengoni, Milano, 1982, 325-26) ai congiunti sull'« immagine della salma del defunto in considerazione del loro sentimento di pietà familiare ».

In proposito, può essere utile ricordare che la problematica ineren te « la défense de la vie privée » fu tenuta a battesimo, in Francia, dal « caso Rachel »: il ritratto (non si era ancora in epoca di * click facile ') della grande attrice sul letto di morte fu pubblicato senza il consenso della sorella, che citò in giudizio il disegnatore. Il Tribunal

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

Premesso in fatto che i signori Franca Bizzarri e Ferdinando

Rampi con ricorso ex art. 700 c.p.c. chiedevano al Pretore di

Roma il sequestro del numero 24 del settimanale « Oggi » e

l'adozione di ogni altro provvedimendo idoneo a fare cessare

l'abuso derivato dalla pubblicazione di alcune fotografìe relative

al ritrovamento del corpo del figlio Alfredino morto tragicamente un anno prima in un pozzo a Vermicino, fotografìe che per il

loro contenuto erano raccapriccianti; che la Rizzoli ritualmente

citata rimaneva contumace; che nel corso del procedimento gli istanti precisavano la domanda con la richiesta del sequestro

degli atti e documenti produttivi del danno, nonché della pubbli cazione dell'emananda ordinanza e della trasmissione degli atti

alla procura della repubblica.

Osserva in diritto: il ricorso è parzialmente fondato ed in tali

limiti va accolto. Esclusa la possibilità del sequestro in sede civile

della rivista, sulla base della costante giurisprudenza, si deve

osservare quanto segue. Le fotografie oggetto della doglianza sono

sostanzialmente due: in una appare una massa quasi informe di

carne decomposta circondata di ghiaccio sintetico e .nell'altra si

vede un minatore che regge una sacca di plastica che conterrebbe

i resti del bambino. Da un esame sommario quale quello effettua

to in fase di urgenza, le fotografie appaiono raccapriccianti nel

senso indicato dalla previsione normativa ed idonee a turbare il

comune sentimento della morale. Questa pubblicazione è precedu ta da una nota anonima nella quale si sostiene che esse vengono

pubblicate in esclusiva e rappresentano un documento che la

cronaca non può ignorare (sic!). Queste affermazioni lungi da

costituire un'esimente alla pubblicazione, dimostrano i criteri con i

quali la rivista si è procurata il materiale (in esclusiva, e quindi verosimilmente verso un adeguato compenso da parte di una

persona che non agiva disinteressatamente a difesa della libertà

di cronaca), e con i quali ha voluto pubblicarlo senza alcuna

ragione scientifica, di cronaca, di un qualsiasi motivo morale,

religioso, politico, che giustificasse almeno parzialmente la pubbli

cazione, che appare invece dettata soltanto da fini di lucro, rafforzati dal fatto del richiamo contenuto in copertina « Vermi

civil de la Seine {sentenza 16 giugno 1858, D.P., 1858.3.62) accolse la

domanda, dichiarando che « le droit de s'opposer à une telle

reproduction était absolu; qu'il avait son principe dans le respect que commande des families et qu'il ne saurait ètre méconnu sans froisser les sentiments les plus intimes et les plus respectables de la nature et de la pieté domestique » (di un altro attentato alla pace di

spoglie mortali illustri dava notizia Ercole Graziadei, raccontando —

nel corso di una tavola rotonda del 1971 — le disavventure

giudiziarie cui era andato incontro, in Germania, il reporter che aveva fotografato la salma di Bismarck: ne dà testimonianza R.

Lindon, Une création prétorienne: Les droits de la personalité, Paris, 1974, 10 nota 1). A più di un secolo di distanza, Trib. gr. inst. Paris 11 gennaio 1977 (D.S., 1977-1984, con nota adesiva di R. Lindon; J.C.P., 1977.11.18711, con commento critico di D. Ferrier) ha ritenu to che: 1) « il diritto al rispetto della vita privata si estende oltre la morte a quello della spoglia mortale: non si può, senza il consenso della famiglia, riprodurre e pubblicizzare i tratti d'una persona sul suo letto di morte, quale che sia stata la celebrità del defunto »; 2) « nel pubblicare la fotografia di un celebre attore [J. Gabin] sul suo letto di morte, all'insaputa della famiglia e senza il suo consenso, l'editore d'un settimanale travalica i suoi diritti d'informatore e arreca ai diritti della famiglia una lesione che le necessità della sua

professione, non possono giustificare ». Sulla base di questa ' doppia

motivazione ' (che Ferrier, cit., ascrive alla consapevolezza dei

giudici circa la fragilità dell'idea di vita privata post mortem) si è

provveduto, nel solco della tutela forte introdotta dalla loi 70-643 del 17 luglio 1970 (su cui v., per tutti, P. Cendon, Profili della tutela della vita privata in Francia, in Riv. dir. civ., 1982, I, 76, 89 ss.) al

sequestro del numero incriminato di « Paris-lMatch ». A tale decisione si è poi affiancata la condanna penale irrogata da Cass. 21 ottobre

1980, D.S., 1981.72, con nota di R. Lindon. E il quadro delle modalità repressive è completato da App. Paris 26 aprile 1983, id., 1983.376, che ha sanzionato la solita — e lugubre — fotografia in morte con un sostanzioso risarcimento del danno morale sofferto dalla vedova. Un atteggiamento giudiziale sin troppo rigido? Lindon, nella nota richiamata da ultimo, risponde che, « à la verité, la presse de sensation ou d'indiscrétion passe trop souvent et trop gravement la mesure ». Difficile dissentire.

Ma ugualmente difficile raccordare tale presa di posizione alla massima di Trib. gr. inst. Paris 18 maggio 1981, J.C.P., 1982, IV, 363, che recita: « nel quadro di una catastrofe di interesse pubblico il giornalista non eccede il diritto all'informazione del pubblico riproducendo senza autorizzazione e malgrado l'interdizione di un

fratello di una vittima, la fotografia di quest'ultima che non permette la sua identificazione né rivela la natura delle lesioni che ne hanno

provocato il decesso ».

Sulla vicenda penale relativa alla tragedia di Alfredino Rampi, v.

Trib. Roma 4 luglio 1983, in questo fascicolo, II, 75.

Il Foro Italiano — 1984 — Parte I-40.

cino: le foto che non avevate mai visto » e dall'essere trascorso

un lungo periodo di tempo dal fatto di cronaca, e che è comple tamente priva di utilità sociale. La possibilità che la rivista

ripubblichi queste fotografie, proprio per il fatto di essere state

pubblicate « a freddo » e gratuitamente adesso, induce ad autoriz

zare il sequestro presso la rivista « Oggi » delle fotografie origi nali, delle copie, dei negativi. 11 predetto sequestro non incide

minimamente sulla libertà di stampa ma si limita a colpire i

mezzi con i quali è stato realizzato l'illecito. Non si ritiene invece

di disporre la pubblicazione dell'ordinanza sulla rivista per l'effet

to esclusivamente repressivo che questa pronuncia avrebbe, senza

poter attenuare le conseguenze del fatto dannoso. Poiché dagli atti appare l'esistenza di un reato, si dispone la trasmissione della

presente ordinanza, di copia del ricorso e dei verbali di udienza

nonché della rivista, alla procura della repubblica di Roma.

Per questi motivi, autorizza il sequestro delle fotografie origina li, delle copie e dei negativi relativi (p. 56 e 57 del n. 24 del 16

giugno 1982 della rivista « Oggi ») nei confronti della Rizzoli

editore; dispone a cura della cancelleria la trasmissione degli atti

alla procura della repubblica di Roma ai sensi dell'art. 3 c.p.p.; fìssa per l'instaurazione del giudizio di merito il termine di giorni centoventi.

Rivista di giurisprudenza costituzionale e civile Corte costituzionale — Ordinanza di rimessione — Difetto di

motivazione in ordine alla rilevanza — Questione manifesta mente inammissibile di costituzionalità (Cost., art. 3; 1. 11 mar zo 1953 n. 87, norme sulla costituzione e sul funzionamento

della Corte costituzionale, art. 23; 1. 24 novembre 1981 n. 689, modifiche al sistema penale, art. 54).

Pena — Reato di competenza del tribunale nella sola fattispecie

aggravata — Aggravanti ritenute successivamente insussistenti o elise dalle attenuanti — Applicazione delle sanzioni sostitu tive — Esclusione — Questione manifestamente inammissibile di costituzionalità (Cost., art. 3; 1. 24 novembre 1981 n. 689, art. 54).

È manifestamente inammissibile la questione di legittimità co

stituzionale sollevata con un'ordinanza priva di qualsiasi moti

vazione in ordine alla rilevanza nel giudizio a quo e sfornita

altresì di elementi di fatto che consentano di desumerla. (1) È manifestamente inammissibile la questione di legittimità co

stituzionale dell'art. 54 1. 24 novembre 1981 n. 689, nella parte in cui non prevede la possibilità di applicare le sanzioni sosti

tutive della pena detentiva, in caso di reati appartenenti alla com

petenza del tribunale nella sola fattispecie aggravata, quando le circostanze aggravanti siano successivamente ritenute insussi

stenti o elise in sede di giudizio di comparazione con le atte

nuanti. (2)

Corte costituzionale; ordinanza 25 gennaio 1984, n. 13 (Gaz zetta ufficiale 1° febbraio 1984, n. 32); Pres. Elia, Rei. Gallo;

Tani; interv. Pres. cons, ministri. Ord. Trib. Livorno 21 dicembre 1981 (Gazz. uff. 5 maggio 1982, n. 212).

(1-2) L'ordinanza di rimessione Trib. Livorno 21 dicembre 1981 è massimata in Foro it., 1982, II, 546.

Per altra decisione di manifesta inammissibilità per difetto di mo tivazione sulla rilevanza, cfr. Corte cost. 9 dicembre 1982, n. 212, id., 1982, I, 1485, con nota di richiami.

Questo filone giurisprudenziale si è molto infittito nel corso del

1983, ricevendo una valutazione in parte adesiva e in parte critica da

Pizzorusso, L'attività della Corte costituzionale nella sessione 1982 83, id., 1983, V, 195. Cfr. peraltro la risposta di Elia, Conferenza stampa del presidente della Corte costituzionale, in questo fascicolo, V, 33, § 7 e 12.

Va segnalato che fra le prime tredici decisioni depositate dalla corte nel 1984 sono presenti tre ordinanze (in aggiunta a quella ripor tata, le nn. 6 e 7) che dichiarano la manifesta inammissibilità per di fetto di motivazione sulla rilevanza.

Per un quadro delle questioni di legittimità costituzionale sollevate sulla 1. n. 689/81, recante modifiche al sistema penale, v. Pret. Fo

ligno 5 novembre 1982 e Pret. iPalestrina 13 ottobre 1982, Foro it., 1983, II, 496, ed i precedenti ivi richiamati.

Alla udienza del 16 settembre 1983 la Corte costituzionale ha trat tato alcune tra le questioni proposte con le ordinanze sopra richia

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