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ordinanza 17 dicembre 1999, n. 450 (Gazzetta ufficiale, 1aserie speciale, 22 dicembre 1999, n. 51);...

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ordinanza 17 dicembre 1999, n. 450 (Gazzetta ufficiale, 1 a serie speciale, 22 dicembre 1999, n. 51); Pres. Vassalli, Est. Santosuosso; Favaretto (Avv. Cabibbo) c. Inps (Avv. De Angelis); interv. Pres. cons. ministri (Avv. dello Stato Stipo). Ord. Pret. Venezia 13 febbraio 1998 (G.U., 1 a s.s., n. 20 del 1998) Source: Il Foro Italiano, Vol. 123, No. 4 (APRILE 2000), pp. 1055/1056-1057/1058 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23194516 . Accessed: 28/06/2014 07:37 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 91.220.202.116 on Sat, 28 Jun 2014 07:37:37 AM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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Page 1: ordinanza 17 dicembre 1999, n. 450 (Gazzetta ufficiale, 1aserie speciale, 22 dicembre 1999, n. 51); Pres. Vassalli, Est. Santosuosso; Favaretto (Avv. Cabibbo) c. Inps (Avv. De Angelis);

ordinanza 17 dicembre 1999, n. 450 (Gazzetta ufficiale, 1 a serie speciale, 22 dicembre 1999, n.51); Pres. Vassalli, Est. Santosuosso; Favaretto (Avv. Cabibbo) c. Inps (Avv. De Angelis); interv.Pres. cons. ministri (Avv. dello Stato Stipo). Ord. Pret. Venezia 13 febbraio 1998 (G.U., 1 a s.s.,n. 20 del 1998)Source: Il Foro Italiano, Vol. 123, No. 4 (APRILE 2000), pp. 1055/1056-1057/1058Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23194516 .

Accessed: 28/06/2014 07:37

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Page 2: ordinanza 17 dicembre 1999, n. 450 (Gazzetta ufficiale, 1aserie speciale, 22 dicembre 1999, n. 51); Pres. Vassalli, Est. Santosuosso; Favaretto (Avv. Cabibbo) c. Inps (Avv. De Angelis);

1055 PARTE PRIMA 1056

di termini per la definizione agevolata delle situazioni e penden ze tributarie, per la soppressione della ritenuta sugli interessi,

premi ed altri frutti derivanti da depositi e conti correnti inter

bancari, nonché altre disposizioni tributarie) — convertito, con

modificazioni, nella 1. 24 marzo 1993 n. 75 — «nella parte in

cui prevede che restino in vigore, fino al 31 dicembre 1993 le

tariffe d'estimo e le rendite già determinate in esecuzione del

d.m. 20 gennaio 1990, relativamente all'applicazione delle im

poste diverse da quelle dirette»; che l'incidente di costituzionalità è stato proposto nel corso

del giudizio instaurato, con distinti ricorsi successivamente riu

niti, da taluni contribuenti avverso gli avvisi di liquidazione di

imposta ed irrogazione di sanzioni emessi dall'ufficio del regi stro di Pontedera, «con i quali venivano ricalcolati in base alla

1. 13 maggio 1988 n. 154, i valori di due immobili compraven duti nel corso dell'anno 1993 tra le parti ricorrenti, rispetto a

quelli dichiarati in atto, e conseguentemente ricalcolate le mag

giori imposte dovute ai fini Invim ed imposta di registro»; che delle parti del giudizio a quo — tutte destinatarie, a quel

che risulta, della notificazione dell'ordinanza di rimessione, ad

eccezione del resistente ufficio del registro di Pontedera — si

sono costituiti soltanto taluni ricorrenti, per sentir dichiarare

l'illegittimità costituzionale della disposizione denunciata; che è intervenuto, altresì, il presidente del consiglio dei mini

stri, rappresentato e difeso dall'avvocatura generale dello Stato, il quale — riservandosi «di svolgere opportune deduzioni con

successiva memoria» — ha chiesto che la sollevata questione di costituzionalità «sia dichiarata inammissibile o sia comunque

rigettata per infondatezza o manifesta infondatezza»;

che, con memorie illustrative depositate in prossimità dell'u

dienza, sia le parti private costituite, che la parte pubblica inter

venuta hanno, argomentatamente, ribadito le conclusioni in pre cedenza rassegnate.

Considerato che l'ordinanza con la quale viene sollevata que stione incidentale di legittimità costituzionale deve essere notifi

cata, quando non ne sia stata data lettura nel pubblico dibatti

mento, alle parti in causa (art. 23 1. 11 marzo 1953 n. 87) e

deve essere trasmessa alla corte con la prova delle comunicazio

ni prescritte, nonché delle notificazioni (art. 1 delle norme inte

grative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale) «destinate

ad assicurare la conoscenza dell'ordinanza da parte dei soggetti che possono costituirsi per esercitare il loro diritto di difesa an

che nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale» (ord. n. 104 del 1999, id., 1999, I, 1374);

che l'ordinanza di rimessione trasmessa a questa corte diver

ge, nel contenuto, da quella che consta essere stata notificata

ai ricorrenti nel giudizio principale ed al presidente del consiglio dei ministri;

che la rilevata divergenza investe, segnatamente, parte della motivazione nella quale il rimettente argomenta in ordine al «du

plice profilo» (punto d dell'ordinanza) del prospettato contra

sto della denunciata disposizione con gli art. 3 e 53 Cost.: parte motiva compiutamente sviluppata soltanto nel testo dell'ordi nanza (punti d-1 e d-2) che risulta notificato alle predette parti;

che, inoltre, risulta omesso nei confronti dell'ufficio del regi stro di Pontedera, parte convenuta nel giudizio principale, l'es

senziale adempimento della notificazione di copia della predetta ordinanza;

che, a cagione della evidenziata inottemperanza degli adempi menti rimessi al giudice a quo, la questione deve essere dichia

rata manifestamente inammissibile non potendosi procedere al

relativo giudizio (ord. n. 104 del 1999, cit.; n. 395 del 1997,

id., 1998, I, 957; n. 372 del 1995, id., 1996, I, 772; n. 202 del 1983, id., 1983, I, 2604).

Per questi motivi, la Corte costituzionale dichiara la manife

sta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale

dell'art. 2 d.l. 2 gennaio 1993 n. 16 (disposizioni in materia di imposte sui redditi e sui trasferimenti di immobili di civile

abitazione, di termini per la definizione agevolata delle situazio ni e pendenze tributarie, per la soppressione della ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti derivanti da depositi e conti cor renti interbancari, nonché altre disposizioni tributarie), conver

tito, con modificazioni, nella 1. 24 marzo 1993 n. 75, sollevata, in riferimento agli art. 3 e 53, 2° comma, Cost., dalla Commis sione tributaria provinciale di Pisa con l'ordinanza in epigrafe.

Il Foro Italiano — 2000.

CORTE COSTITUZIONALE; ordinanza 17 dicembre 1999, n.

450 (Gazzetta ufficiale, la serie speciale, 22 dicembre 1999, n. 51); Pres. Vassalli, Est. Santosuosso; Favaretto (Aw. Ca

bibbo) c. Inps (Avv. De Angelis); interv. Pres. cons, ministri

(Avv. dello Stato Stipo). Orci. Pret. Venezia 13 febbraio 1998

(G.U., la s.s., n. 20 del 1998).

Previdenza e assistenza sociale — Anzianità contributiva — Mag

giorazione — Titolari di pensioni di invalidità — Esclusione — Questione manifestamente inammissibile di costituzionali tà (Cost., art. 3, 32, 38; 1. 23 luglio 1991 n. 223, norme in

materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoc

cupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, av

viamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato

del lavoro, art. 27).

È manifestamente inammissibile, per difetto di motivazione sul

la rilevanza, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 27 l. 23 luglio 1991 n. 223, nella parte in cui non estende

ai titolari di pensione di invalidità il beneficio della maggiora zione dell'anzianità contributiva ivi previsto in favore dei la

voratori non invalidi, in riferimento agli art. 3, 32 e 38 Cost. (1)

Ritenuto che nel corso di un giudizio promosso nei confronti

dell'Inps, avente ad oggetto il riconoscimento del diritto alla

corresponsione del trattamento anticipato di anzianità, il Preto

re di Venezia, con ordinanza emessa il 27 novembre 1995, solle vava in riferimento agli art. 3, 32 e 38 Cost., questione di legit timità costituzionale dell'art. 27 1. 23 luglio 1991 n. 223 (norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoc

cupazione, attuazione delle direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro) nella parte in cui non estende ai titolari di pensione d'invalidità il beneficio della maggiorazione dell'anzianità con tributiva ivi previsto in favore dei lavoratori non invalidi;

che a giudizio del rimettente, secondo l'ordinamento vigente, informato ai principi dell'alternatività ed unitarietà dei tratta

menti pensionistici, il lavoratore che ottiene la pensione d'inva lidità a carico dell'Inps, non può in alcun caso sostituirla con altra prestazione relativa a diverso evento protetto, ed i contri

(1) La stessa questione era stata sollevata dallo stesso giudice, nel l'ambito del medesimo procedimento, nel 1995 e dichiarata manifesta mente inammissibile dalla Corte costituzionale per difetto di motivazio ne in ordine alla rilevanza (ord. 27 dicembre 1996, n. 424, Foro il., 1997, I, 974, con nota di richiami, dove si faceva notare che forse una lettura degli atti processuali del giudizio a quo avrebbe potuto agevol mente risolvere i dubbi sulla rilevanza sollevati dalla corte). Successiva mente (febbraio 1998) il Pretore di Venezia ha nuovamente sollevato la stessa questione, provvedendo a integrare la precedente ordinanza con riguardo agli elementi segnalati dalla corte e la parte privata inte ressata ha nuovamente spiegato intervento nel giudizio costituzionale. La Corte costituzionale (dicembre 1999), attentissima alle specificità del caso concreto, ha però ritenuto nuovamente incompleta la motivazione in punto di rilevanza, indicando una serie di elementi che ancora do vranno essere specificati da parte dell'autorità giudiziaria rimettente (status del soggetto interessato nel rapporto di lavoro, esatta situazione di in validità o inabilità del soggetto stesso, passaggi procedurali compiuti a seguito dell'istanza di prepensionamento). Da prevedere pertanto che adesso la navette continuerà con un'ulteriore ordinanza integrativa, con la speranza che la corte (presumibilmente nel 2001-2002) questa volta ritenga la motivazione sulla rilevanza adeguata e decida finalmente nel merito l'eccezione di costituzionalità (nel frattempo il giudizio sarà ri masto comunque sospeso e la legge eventualmente incostituzionale ap plicata per sei-sette anni). Non resta che ribadire ancora di più l'osser vazione fatta in nota a Corte cost. 424/96, relativamente all'utilizzo degli atti del giudizio principale ed al significato dell'obbligo della tra smissione degli stessi alla corte unitamente all'ordinanza di rinvio.

Nel senso che, con riferimento alla questione dell'applicabilità delle disposizioni sul pensionamento anticipato (c.d. prepensionamento) di cui all'art. 16 1. 23 aprile 1981 n. 155 ai lavoratori titolari di pensione di invalidità — di cui era già ipotizzabile una soluzione positiva, in relazione al tenore letterale della previsione di legge e al fine di sottrar re la norma a probabile incostituzionalità per violazione del principio di uguaglianza e di quello di solidarietà di cui all'art. 38 Cost. — l'art. 1, 4° comma, 1. 31 maggio 1984 n. 193, che, chiarendo la precedente disposizione senza sostituirla, prevede che il trattamento di prepensio namento è esteso ai lavoratori titolari di pensione di invalidità (con corresponsione agli stessi di un supplemento di pensione, commisurato alle mensilità mancanti al raggiungimento della normale età pensionabi le), deve considerarsi norma di interpretazione autentica — e come tale naturalmente retroattiva — l'intenzione del legislatore al riguardo po

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

buti versati precedentemente o successivamente, conferiscono ad

esso il solo diritto a supplementi della pensione in godimento; che la mancata estensione ai titolari di pensione d'invalidità

dei benefici previsti dalla norma impugnata in favore dei lavo

ratori non invalidi, riserverebbe alla categoria di lavoratori più

bisognosi di tutela un trattamento meno favorevole in contrasto

con i principi costituzionali di cui agli art. 3, 32 e 38 Cost.; che con ord. n. 424 del 1996 (Foro it., 1997, I, 974), questa

corte dichiarava la manifesta inammissibilità della questione di

cui sopra, atteso il difetto di motivazione del provvedimento di rimessione sulla rilevanza;

che con successivo provvedimento del 13 febbraio 1998, il

Pretore di Venezia, nello stesso giudizio originario, ha nuova

mente sollevato la questione di legittimità costituzionale preci

sando, ad integrazione della precedente ordinanza di rimessio

ne, che il ricorrente risultava, al momento del pensionamento,

dipendente di una delle imprese industriali destinatarie della pre videnza di cui alla norma impugnata; e che l'anzianità contri

butiva era di misura superiore a quella prevista dalla legge; che nel giudizio davanti alla Corte costituzionale si è costitui

to il ricorrente, concludendo nella prima memoria per l'accogli mento della questione, mentre nella seconda memoria, deposi tata in prossimità dell'udienza pubblica, per una pronuncia in

terpretativa nel senso della mutabilità del titolo pensionistico; che nel giudizio è intervenuto anche il presidente del consiglio

dei ministri, rappresentato e difeso dall'avvocatura generale dello

Stato, insistendo per la declaratoria di inammissibilità o di in

fondatezza della sollevata questione. Considerato che questa corte nella precedente ordinanza n.

424 del 1996, cit., fece anche riferimento alla sua costante giuris

prudenza (sent. n. 193 del 1995, id., 1995, I, 2379; ord. n. 327

del 1994, id., Rep. 1995, voce Tributi in genere, n. 1740), se

condo cui la non adeguata motivazione dell'ordinanza di rimes

sione sulle circostanze di fatto, ovvero su di un punto decisivo

della controversia, impedisce di valutare la rilevanza della que stione di legittimità costituzionale;

che, nonostante il giudice a quo abbia nella sua seconda ordi

tendo dedursi anche implicitamente dal contenuto del testo normativo, v. Cass. 18 settembre 1995, n. 9858, id., Rep. 1995, voce Previdenza sociale, n. 716.

Sui limiti di spettanza dei benefici del prepensionamento ai lavoratori

già titolari della pensione di invalidità, v. pure Cass. 22 luglio 1992, n. 8820, id., Rep. 1993, voce cit., n. 707.

Per l'affermazione secondo cui, nel vigente ordinamento previdenzia le non esiste un principio generale di immutabilità del titolo della pen sione, pertanto, non essendovi alcuna specifica norma, deve ritenersi consentita la conversione della pensione o dell'assegno di invalidità in

pensione di anzianità, atteso altresì che l'art. 1, 10° comma, 1. 222/84 si è limitato a regolamentare espressamente (ma non esclusivamente) la trasformazione dell'assegno di invalidità in pensione di vecchiaia, senza peraltro escludere l'ipotizzabilità, col concorso dei necessari re

quisiti, di una conversione in pensione di anzianità, v. Cass. 20 feb braio 1998, n. 1821, id., Rep. 1998, voce cit., n. 594.

La questione di costituzionalità dell'art. 27 1. 223/91 è stata dichiara ta infondata e manifestamente infondata, sotto diversi profili attinenti in particolare al diverso trattamento riservato ai lavoratori rispetto a

quello delle lavoratrici: v. Corte cost., ord. 16 dicembre 1996, n. 397, id., Rep. 1997, voce cit., n. 877; 24 luglio 1996, n. 308, ibid., n. 878; 8 marzo 1996, n. 64, id., Rep. 1996, voce cit., n. 696; 25 luglio 1994, n. 345, id., Rep. 1994, voce cit., n. 430.

In tema di legittimità costituzionale della disciplina sul prepensiona mento, v. Corte cost. 20 luglio 1999, n. 327, id., 2000, I, 366, con nota di richiami.

Per la dichiarazione di manifesta inammissibilità, nel corso del 1999, di questioni di costituzionalità per insufficiente motivazione in ordine alla rilevanza, v. Corte cost., ord. 23 dicembre 1999, n. 460, G.U., la s.s., n. 52 del 1999; 17 dicembre 1999, n. 455, id., n. 51 del 1999; 1° dicembre 1999, n. 440, id., n. 49 del 1999; 29 ottobre 1999, n. 409, id., n. 44 del 1999; 28 luglio 1999, nn. 377 e 367, id., n. 31 del 1999; 16 luglio 1999, nn. 317, 314 e 300, id., n. 29 del 1999; 9 luglio 1999, n. 289, id., n. 28 del 1999; 30 giugno 1999, n. 282, Foro il., 1999, I, 3118, con nota di richiami; 30 giugno 1999, n. 274, G.U., la s.s., n. 27 del 1999; 11 giugno 1999, nn. 237 e 236, id., n. 24 del 1999; 3 giugno 1999, nn. 222, 212, 211, 210, id., n. 23 del 1999; 25 maggio 1999, n. 194, id., n. 22 del 1999; 18 maggio 1999, n. 174, id., n. 21 del 1999; 10 maggio 1999, nn. 158 e 157, id., n. 20 del 1999; 18 marzo

1999, n. 72, id., n. 12 del 1999; 4 marzo 1999, nn. 55 e 53, id., n. 10 del 1999; 19 febbraio 1999, n. 36, id., n. 8 del 1999; 5 febbraio

1999, n. 19, id., n. 6 del 1999. [R. Romboli]

Il Foro Italiano — 2000.

nanza integrato il primo provvedimento di rimessione, non ri

sultano tuttavia ancora chiariti elementi necessari per decidere

la questione costituzionale; il primo dei quali è lo status del

soggetto interessato per quanto riguarda la permanenza del suo

rapporto di lavoro alla data (non indicata) della concessione della pensione di invalidità e soprattutto al momento della suc

cessiva istanza di prepensionamento; che inoltre non risulta l'esatta situazione di invalidità o inabi

lità del soggetto stesso, tenuto conto del quadro normativo in

materia pensionistica (in modo specifico dell'art. 1, 4° comma, 1. 31 maggio 1984 n. 193, dell'art. 1, 10° comma, e art. 2, 1° e 5° comma, 1. 12 giugno 1984 n. 222); né risulta se la pro

posta istanza di prepensionamento sia stata seguita dall'adem

pimento dei vari passaggi procedurali previsti dalla legge per rendere operativo l'esercizio di detta facoltà;

che infine la motivazione dell'ordinanza è carente — anche ai fini della rilevanza — in ordine sia alla prima richiesta di

ottenere un supplemento della misura della pensione di invalidi

tà senza sostituire il titolo di detta pensione, sia alle successive

precisazioni della parte in corrispondenza della evoluzione giu

risprudenziale in materia di mutamento del titolo pensionistico

(Cass. n. 8820 del 1992, id., Rep. 1993, voce Previdenza socia

le, n. 707; n. 5299 del 1993, ibid., n. 561; n. 9858 del 1995,

id., Rep. 1995, voce cit., n. 716; n. 1821 del 1998, id., Rep. 1998, voce cit., n. 594);

che, pertanto, la questione deve essere dichiarata manifesta

mente inammissibile.

Per questi motivi, la Corte costituzionale dichiara la manife

sta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale

dell'art. 27 1. 23 luglio 1991 n. 223 (norme in materia di cassa

integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazio ne delle direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro

e altre disposizioni in materia di mercato del lavoro), sollevata, in riferimento agli art. 3, 32 e 38 Cost., dal Pretore di Venezia

con l'ordinanza di cui in epigrafe.

CORTE COSTITUZIONALE; sentenza 22 ottobre 1999, n. 392

(iGazzetta ufficiale, la serie speciale, 27 ottobre 1999, n. 43); Pres. Granata, Est. Vari; Regione Lombardia (Avv. Cara

vita di Toritto) c. Pres. cons, ministri. Conflitto di attri

buzione.

Regione in genere e regioni a statuto ordinario — Lombardia — Consiglio regionale — Deliberazioni di spesa per viaggi all'estero di consiglieri e funzionari regionali — Presidente

e componenti dell'ufficio di presidenza — Danno erariale —

Procuratore regionale della Corte dei conti — Atto di citazio

ne — Spettanza allo Stato — Esclusione — Annullamento

(Cost., art. 5, 117, 118, 119, 121, 122, 123; 1. 22 maggio 1971 n. 339, approvazione, ai sensi dell'art. 123, 2° comma,

Cost., dello statuto della regione Lombardia; 1. 6 dicembre

1973 n. 853, autonomia contabile e funzionale dei consigli

regionali delle regioni a statuto ordinario; 1. 14 gennaio 1994

n. 20, disposizioni in materia di giurisdizione e controllo del

la Corte dei conti, art. 1).

Non spetta allo Stato, e per esso alla procura regionale della

Corte dei conti per la Lombardia, di convenire in giudizio

per responsabilità, con atto di citazione che va pertanto an

nullato, il presidente del consiglio regionale della Lombardia

ed i componenti pro tempore dell'ufficio di presidenza del

consiglio stesso, in relazione all'approvazione, da parte del

l'ufficio di presidenza, di deliberazioni di spesa con le quali sono state autorizzate missioni di consiglieri e funzionari re

gionali in vari paesi europei ed extraeuropei. (1)

(1) La sentenza dirime il conflitto di attribuzione sollevato da una

regione in relazione all'atto di citazione, emesso da una procura regio nale della Corte dei conti, col quale alcuni componenti dell'ufficio di

presidenza del consiglio regionale (il presidente del consiglio regionale

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