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ordinanza 17 dicembre 2003; Pres. Gatto, Rel. Casaburi; de Seta (Avv. Krogh) c. Soc. Paravia Bruno...

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ordinanza 17 dicembre 2003; Pres. Gatto, Rel. Casaburi; de Seta (Avv. Krogh) c. Soc. Paravia Bruno Mondadori (Avv. Piscicelli, Cavallari, Ferrari), Soc. Franco Di Mauro editore (Avv. Fiorentino, Pascariello) Source: Il Foro Italiano, Vol. 127, No. 2 (FEBBRAIO 2004), pp. 615/616-623/624 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23200485 . Accessed: 28/06/2014 13:47 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 193.142.30.234 on Sat, 28 Jun 2014 13:47:09 PM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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Page 1: ordinanza 17 dicembre 2003; Pres. Gatto, Rel. Casaburi; de Seta (Avv. Krogh) c. Soc. Paravia Bruno Mondadori (Avv. Piscicelli, Cavallari, Ferrari), Soc. Franco Di Mauro editore (Avv.

ordinanza 17 dicembre 2003; Pres. Gatto, Rel. Casaburi; de Seta (Avv. Krogh) c. Soc. ParaviaBruno Mondadori (Avv. Piscicelli, Cavallari, Ferrari), Soc. Franco Di Mauro editore (Avv.Fiorentino, Pascariello)Source: Il Foro Italiano, Vol. 127, No. 2 (FEBBRAIO 2004), pp. 615/616-623/624Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23200485 .

Accessed: 28/06/2014 13:47

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PARTE PRIMA

dicata, determinata in base ai valori monetari attuali, equo risto

ro in relazione al danno all'immagine prodotto sul mercato ai

danni dell'attrice, ed avendo come riferimento per la liquidazio ne la somma di lire 100.000.000 che la stessa difesa de I viaggi del Ventaglio ha indicato come idonea a ristorare il danno che

assumeva di aver subito in forza dell'esecuzione del provvedi mento cautelare ottenuto da Bluvacanze.

Provvedimenti conclusivi. L'esito della lite e la conferma dei

presupposti per il provvedimento cautelare determinano natu

ralmente il rigetto dell'istanza da ultimo citata, formulata dalla

s.p.a. I viaggi del Ventaglio.

Quanto alla domanda di Bluvacanze di inibire, a conferma

dell'ordinanza collegiale 13 giugno 2001, alle società convenute

il proseguimento dei comportamenti escludenti concordati, la

corte ritiene di doversi limitare ad affermare che all'epoca in cui

l'ordinanza cautelare è stata emessa sussistevano i presupposti

per ordinare la cessazione del comportamento escludente attuato

nei confronti di Bluvacanze per tutte e tre le società convenute, escludendosi per Hotelplan la fondatezza dell'ordine di riapertu ra dei codici clienti delle agenzie di Bluvacanze (non essendo

mai intervenuta una materiale chiusura di detti codici ad opera di tale società). Non ritiene invece la corte di poter rinnovare la

pronuncia inibitoria allo stato attuale, in quanto i rapporti con

trattuali sui quali l'inibitoria allora pronunciata si fondava non

risultano essere, allo stato attuale e per quanto a conoscenza di

questa corte, più in corso.

TRIBUNALE DI NAPOLI; ordinanza 17 dicembre 2003; Pres. Gatto, Rei. Casaburi; de Seta (Avv. Krogh) c. Soc. Paravia

Bruno Mondadori (Avv. Piscicelli, Cavallari, Ferrari), Soc. Franco Di Mauro editore (Avv. Fiorentino, Pascariel

lo).

TRIBUNALE DI NAPOLI;

Diritti d'autore — Diritti di utilizzazione economica — Mi sure cautelari — Sequestro — Questione manifestamente

infondata di costituzionalità (Cost., art. 21; 1. 22 aprile 1941 n. 633, protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio, art. 161).

E manifestamente infondata la questione di legittimità costitu

zionale dell'art. 161 l. 22 aprile 1941 n. 633, nella parte in

cui, assicurando l'effettiva tutela dei diritti di utilizzazione economica sulle opere dell'ingegno, prevede la misura cau telare del sequestro degli stampati, in riferimento all'art. 21, 3° comma, Cost. (1)

(1) I. - L'ordinanza in rassegna del Tribunale di Napoli (adottata ai sensi dell'art. 669 terdecies c.p.c., in sede di reclamo avverso un prov vedimento cautelare adottato ante causam) si discosta, consapevol mente, dall'orientamento espresso dalla giurisprudenza maggioritaria, in materia dei limiti al sequestro cautelare degli stampati. È infatti tut tora prevalente l'insegnamento secondo cui «va respinta la richiesta di

sequestro di una pubblicazione in via cautelare urgente, ove non si rav visi la sussistenza di alcuno dei delitti previsti dalla legge sulla stampa cui rinvia l'art. 21 Cost.»: v. Pret. Verona 18 ottobre 1991, Foro it., 1992,1, 2287, con nota di richiami.

In tal senso anche la (scarsa) giurisprudenza edita successiva, pur se deve rilevarsi che, nella gran parte dei casi, non si poneva la questione della tutela del diritto patrimoniale d'autore; di contro, era in discus sione il diritto all'onore e alla reputazione, che si assumevano lesi dalle altrui pubblicazioni (di cui era chiesto il sequestro). V. infatti Trib. Roma 2 novembre 1994, id., Rep. 1995, voce Provvedimenti di urgen za, n. 78; Trib. Perugia 17 giugno 1995, ibid., n. 124 (secondo cui i li miti a cui l'art. 21, 3° comma, Cost, subordina la concessione del se

questro di pubblicazioni a stampa trovano applicazione anche in caso di

Il Foro Italiano — 2004.

In fatto. — Con ricorso depositato il 13 ottobre 2003 la Fran

co Di Mauro editore esponeva: — che nell'imminenza dell'anno giubilare 2000 aveva com

missionato al prof. Cesare de Seta la stesura di un saggio origi nale, da inserirsi in un'opera collettiva di carattere storico

letterario, «Itinera sacra: i luoghi della fede e dell'arte»; — che il de Seta aveva percepito lire trenta milioni quale cor

rispettivo per la cessione di ogni diritto relativo alla sua mono

grafia, intitolata «Architettura cristiana in Italia», ciò in forza di

contratto stipulato con la forma scritta di legge; — che però nell'ottobre 2003 l'editore Paravia Bruno Mon

dadori ha edito il volume a firma del prof, de Seta dal titolo

«Architetture della fede in Italia», che riproduce pedissequa mente la precedente monografia;

— che la diffusione di tale volume viola il diritto di distribu

zione e quello alla utilizzazione economica dell'opera, ormai

ceduti all'editore ricorrente.

adozione di provvedimenti d'urgenza interdittivi ex art. 700 c.p.c.); Trib. Napoli 15 dicembre 1997, id., Rep. 1998, voce Stampa ed edito

ria, n. 5; Trib. Milano 22 novembre 1999, id., Rep. 2000, voce Diritti

d'autore, n. 166 (gli ultimi due provvedimenti sono stati richiamati an che dall'ordinanza in rassegna).

II. - Il provvedimento milanese ha però precisato che può ammettersi l'inibitoria di proseguire nella stampa o ristampa di un libro, giacché tale provvedimento non appare né strutturalmente né funzionalmente

equiparabile al sequestro di stampati. Tale medesimo principio era già stato espresso da Pret. Roma 31

marzo 1992, id., Rep. 1994, voce cit., n. 249; Pret. Foggia 30 ottobre

1992, id., Rep. 1993, voce Provvedimenti d'urgenza, n. 67; Trib. Mila no 26 settembre 1994, id., Rep. 1996, voce Diritti d'autore, n. 131.

Vanno richiamati anche i provvedimenti cautelari adottati a fronte della commercializzazione di opere pubblicate in saggio gratuito: v. Pret. Roma, ord. 12 febbraio 1993 e Pret. Torino, ord. 17 settembre

1991, id., 1993, I, 2370; la misura dell'inibitoria è stata disposta anche a fronte di riproduzione integrale o di blocchi significativi di testi at tuata con macchine fotocopiatrici in copisterie: v. Pret. Verona 23 mar zo 1992, id., 1992,1, 2563; Pret. Firenze 28 agosto 1991, ibid., 1604.

III. - La giurisprudenza ha anche segnalato che l'art. 21,3° comma. Cost, non può essere invocato in ogni caso, per escludere il sequestro di

qualunque stampato. Così Trib. Modena 1° luglio 1998, id., Rep. 2001, voce cit., n. 166, ha senz'altro ritenuto ammissibile il sequestro di un album per la raccolta di figurine contenenti il ritratto di calciatori, os servando che l'album è appunto un semplice raccoglitore, non uno strumento di informazione e manifestazione del pensiero.

Lo stesso tribunale partenopeo, di recente, ha sottoposto l'art. 21, 3°

comma, Cost, ad una interpretazione «evolutiva» e, sostanzialmente, restrittiva, affermando: «Ogniqualvolta si pone un possibile contrasto tra il principio di libertà di manifestazione del pensiero, espressamente previsto dalla Costituzione, e quello di tutela degli altri diritti della per sona, deve procedersi ad un giudizio di comparazione e di prevalenza, alla stregua dei criteri previsti dalla legge o desumibili dai principi del

l'ordinamento; qualora si ritengano prevalenti gli altri diritti della per sona, la loro tutela deve essere piena, ed in particolare deve ritenersi ammissibile la tutela cautelare, tipica ed atipica, comprensiva quest'ul tima del sequestro e dell'inibitoria» (nella specie il tribunale, in sede di tutela cautelare atipica ex art. 700 c.p.c., ha disposto l'inibitoria della

ristampa o della riedizione, nonché della commercializzazione delle

copie non ancora vendute, di un libro ritenuto lesivo, per il suo conte

nuto, dell'onore del ricorrente): così Trib. Napoli 17 dicembre 2001

(richiamata anche dall'ordinanza in rassegna), id., Rep. 2002, voce Provvedimenti di urgenza, n. 36 (per esteso, Dir. informazione e infor matica, 2001, 893).

IV. - Sulle misure cautelari a tutela del diritto patrimoniale d'autore, v., con riferimento all'assetto anteriore alle novelle del 2000 e del

2003, Marchetti-Ubertazzi, Commentario breve al diritto della con

correnza, Padova, 1997, 2000. Sulla novella di cui alla 1. 18 agosto 2000 n. 248, v. Bonelli, Le nuo

ve norme a tutela del diritto d'autore: un primo commento alla l. 248/00, in Dir. ind., 2000, 391; sul d.leg. 68/03, che ha apportato ulte riori modifiche alle norme qui richiamate, v. Policella, Le principali novità in materia di diritto d'autore introdotte dal d.leg. 68/03, id., 2003, 372.

V. - Quello in rassegna costituisce uno dei primi provvedimenti editi adottati dalle neoistituite sezioni specializzate per la proprietà indu striale ed intellettuale, di cui al d.leg. 27 giugno 2003 n. 168 (emanato in attuazione della delega contenuta nell'art. 16 1. 12 dicembre 2002 n.

273), competenti anche in materia di diritto d'autore. V., sulla legge delega, Casaburi, Le sezioni distrettuali della proprietà intellettuale ed industriale. Perché poi non sì dica «peccato!», ibid., 207, e, sul decreto 168/03, dello stesso autore, L'istituzione delle sezioni specializzate per la proprietà industriale ed intellettuale: (prime) istruzioni per l'uso, ibid., 405.

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

Pertanto chiedeva disporsi, in via cautelare, il sequestro delle

copie pubblicate, anche giacenti presso distributori e librerie, nonché delle attrezzature utilizzate per la pubblicazione e ripro duzione del testo; chiedeva ancora inibirsi qualsiasi attività che

potesse essere pregiudizievole al diritto di utilizzazione econo

mica dell'opera e della stessa immagine dell'editore.

Si costituiva il solo resistente de Seta, il quale eccepiva l'i

nammissibilità del ricorso, ai sensi dell'art. 21 Cost., e comun

que la mancanza dei requisiti per la concessione delle misure ri

chieste.

Il g.d., con ordinanza del 5 novembre 2003, inibiva l'ulteriore

stampa e pubblicazione del volume delle parti resistenti, e di

sponeva altresì il richiesto sequestro, sia delle copie edite che

delle apparecchiature specificamente ed esclusivamente desti

nate alla pubblicazione e riproduzione del testo.

Il prof, de Seta, con atto del 18 novembre 2003, ha proposto

reclamo, chiedendo — ad integrale riforma del provvedimento edito — il rigetto della domanda cautelare, per i motivi che sa

ranno esposti in prosieguo. Anche Paravia Bruno Mondadori s.p.a., già contumace innan

zi al g.d., proponeva reclamo con atto del 5 dicembre 2003,

chiedendo a sua volta la revoca delle misure cautelari.

All'udienza innanzi al collegio del 10 dicembre 2003 si co

stituiva Franco Di Mauro editore, e chiedeva il rigetto del re

clamo.

All'esito il procedimento veniva riservato in decisione.

In diritto. — 1. - In via pregiudiziale va rilevato che il recla

mo incidentale di Paravia Bruno Mondadori s.p.a., parte già contumace innanzi al g.d., è — in quanto tale — inammissibile.

Infatti tale atto è stato depositato in cancelleria in data 5 di

cembre, ma non è stato notificato alle altre parti, ed anzi nean

che è stata chiesta la fissazione di un termine per tale adempi mento.

Né può dirsi che la costituzione di tutte le parti valga a sanare

tale vizio dirimente. Ciò in quanto —

per costante giurispruden za —- la costituzione della parte destinataria di un atto può sana

re eventuali nullità, ma non certo l'inesistenza stessa della noti

ficazione.

Peraltro — nella specie —• l'atto della Paravia Bruno Monda

dori ben può qualificarsi, anziché reclamo, memoria difensiva,

atteso che tale parte, resistente (contumace) già innanzi al g.d. ha ricevuto rituale notifica del reclamo del prof, de Seta (alle

cui difese ha prestato piena adesione, ampliando peraltro i moti

vi di doglianza avverso il provvedimento reclamato, v. infra). 2.a. - Autore e (nuovo) editore affermano il contrasto delle

misure cautelari chieste, e concesse dal g.d., con il divieto posto dall'art. 21, 3° comma, Cost.; tale norma consente il sequestro della stampa soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressa mente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la

legge prescriva per l'indicazione dei responsabili. Ne consegue, sintetizzando al massimo la posizione del de

Seta e del suo nuovo editore, che il giudice non potrebbe proce dere in alcun caso a sequestro per motivi civilistici, in quanto la

riserva di legge è chiaramente limitata ad ipotesi di violazione

della legge penale. Tale prospettazione difensiva non è senza riscontri giurispru

denziali; così Trib. Milano 22 novembre 1999 (Foro it., Rep.

2000, voce Diritti d'autore, n. 166), ha affermato che «la libertà

di manifestazione del pensiero a mezzo stampa non può essere

compressa da misure cautelari civili (nella specie, sequestro de

gli esemplari stampati o inibitoria dell'ulteriore diffusione) se

non nei casi in cui la legge espressamente le autorizzi e sempre che a mezzo degli stampati sia stato commesso un delitto; può,

invece, ammettersi inibitoria di proseguire nella stampa o ri

stampa del libro, giacché tale provvedimento non appare né

strutturalmente né funzionalmente equiparabile al sequestro di

stampati». Per completezza deve ancora riconoscersi che altri provvedi

menti hanno ritenuto che il divieto costituzionale non è limitato

al sequestro in senso tecnico, come invece ritenuto dal provve dimento milanese citato, ma si estende anche all'inibitoria; di

versamente, dovrebbe ritenersi che il concetto di sequestro im

plicherebbe l'idea secondo la quale la Costituzione ha previsto e

tutelato la sola manifestazione del pensiero, e non anche la dif

fusione del pensiero manifestato, v. Trib. Napoli 15 dicembre

1997 (caso Avanti]), (id., Rep. 1998, voce Stampa ed editoria,

n. 5).

Il Foro Italiano — 2004.

2.b. - Il tribunale, tuttavia, reputa che nel caso di specie il ri

chiamo all'art. 21, 3° comma, Cost, sia fuorviante; ciò per mol

teplici ragioni. Potrebbe essere sufficiente il rilievo che sequestro e inibitoria

non sono qui misure atipiche, disposte ai sensi dell'art. 700

c.p.c., ma provvedimenti cautelari espressamente previsti ri

spettivamente dagli art. 161 e 163 1. dir. autore, nel testo recen

temente rinovellato dalla 1. 18 agosto 2000 n. 248 (l'art. 163 è

stato ulteriormente rinovellato dal recentissimo d.leg. 68/03). Il procedimento è ormai quello cautelare uniforme, come di

sciplinato dagli art. 669 bis ss. c.p.c.; ciò conformemente a

quanto già previsto per l'inibitoria e sequestro previsti dagli art.

61 e 63 1. marchi, 81 e 83 1. invenzioni (nella prospettiva del

nuovo codice per i diritti di proprietà industriale ed intellettuale,

il cui progetto è stato reso noto di recente, tali misure saranno

anche formalmente unificate). La parte reclamante, quindi, a ben guardare, prospetta la que

stione di illegittimità costituzionale degli art. 161 e 163 1. dir. autore cit., per contrasto con l'art. 21, 3° comma. Cost (ma ciò

solo implicitamente: non vi è stata una specifica eccezione al ri

guardo, ed anzi sia de Seta che Paravia Bruno Mondadori mai

hanno richiamato le norme citate della 1. dir. autore). Il tribunale, di contro, reputa

— in linea di principio — che, a

fronte di una richiesta cautelare fondata su una specifica norma

di legge ordinaria, non possa invocarsi l'assetto normativo che

risulterebbe dall'ipotesi d'incostituzionalità di quella norma.

In altri termini giammai può assicurarsi, ma anche negarsi

(come nella specie) la tutela cautelare di una situazione che pre

suppone una questione di incostituzionalità.

Né quest'ultima potrebbe essere sollevata dal giudice della

cautela, atteso che la sommarietà e la rapidità che contraddistin

guono il procedimento cautelare sono in intimo, radicale contra

sto, con i tempi necessariamente richiesti dal giudizio inciden

tale di costituzionalità (che comporta anche la sospensione del

procedimento); v. Trib. Milano 31 luglio 2000, id., Rep. 2001, voce Corte costituzionale, n. 37; Trib. Alba 31 dicembre 1999,

id., Rep. 2000, voce Provvedimenti di urgenza, n. 31.

2.c. - La delicatezza della questione di principio prospettata dal reclamante rende tuttavia opportuna l'espressa affermazione

della manifesta infondatezza di ogni dubbio sulla costituziona

lità degli art. 161 e 163 1. dir. autore, rispetto all'art. 21, 3°

comma, Cost, cit., anche laddove si ritenesse che tale norma

esplichi la sua efficacia anche in relazione ai rapporti discipli nati dalla legge sul diritto d'autore.

Questo tribunale ha già in passato indagato sull'esatta portata

precettiva della norma costituzionale surrichiamata: v. Trib.

Napoli 17 dicembre 2001, id., Rep. 2002, voce cit., n. 36 (ri chiamata, pur se non espressamente, da Paravia Bruno Monda

dori). S'impone in particolare una lettura inteipretativa della

norma

costituzionale, anche storica ed evolutiva, che tenga conto del

l'ordinamento nel suo complesso e, soprattutto, delle mutate

esigenze sociali.

Va allora escluso — come ritenuto dall'ordinanza citata —

che la centralità, incontestata, del principio di libertà di manife

stazione del pensiero si risolva, sempre e comunque, nella pre valenza di tale valore rispetto a qualunque altro, quasi che il co

stituente abbia inteso — ex ante, in astratto, e una volta per tut

te, affermare tale priorità, con soccombenza di qualsiasi altro di

ritto o interesse confliggente. Di contro, anche la libertà in oggetto può incontrare, in con

creto, dei limiti, beninteso derivanti — in forza della rigidità della Carta costituzionale — esclusivamente da altre norme co

stituzionali o di pari rango. Pertanto ogni qualvolta si pone un possibile contrasto tra il

principio di libertà di manifestazione del pensiero e quello di tutela degli altri diritti della persona, deve procedersi ad un giu

dizio di comparazione e di prevalenza, alla stregua dei criteri

previsti dalla legge o desumibili dai principi dell'ordinamento; qualora si ritengano prevalenti gli altri diritti della persona, la

loro tutela deve essere piena, e quindi deve ritenersi ammissibile

la tutela cautelare, tipica ed atipica, comprensiva quest'ultima del sequestro e dell'inibitoria.

Il testo costituzionale non va infatti interpretato — in modo

solo apparentemente letterale — nel senso che sia ammissibile

esclusivamente il sequestro penale, e limitatamente ai delitti che

espressamente prevedono tale misura.

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PARTE PRIMA

Di contro il tribunale reputa che la riserva costituzionale sia

soddisfatta, e che il sequestro possa essere disposto dal giudice civile, qualora questo sia investito della cognizione di fatti inte

granti gli estremi di un delitto commesso a mezzo della stampa: in tale novero possono ben rientrare anche i delitti previsti dal

capo III, sez. II1. dir. autore.

2.d. - Vi è di più. A ben guardare la norma costituzionale in oggetto, se corret

tamente interpretata, nulla ha a che vedere con gli istituti pro cessuali pure in esame della legge sul diritto d'autore.

Il divieto di sequestro, a tutela della libertà di manifestazione

del pensiero, opera essenzialmente in un ambito intimamente

«pubblicistico», a tutela appunto di situazioni giuridiche sog

gettive qualificate — prima che «diritti» — «libertà»: il legis latore costituente, all'indomani del ripristino della democrazia, ha voluto tutelare essenzialmente e in primo luogo la libertà

«politica» d'informazione, se si preferisce i diritti di critica e di cronaca (non a caso il riferimento è alla «stampa», dovendo

considerarsi che, all'epoca della elaborazione della Costituzio

ne, la stampa — in primo luogo giornalistica

— rappresentava

se non l'unico il prevalente «terreno» di diffusione del pensie ro).

Ne consegue che la libertà in parola può collidere, essenzial

mente, con l'altrui diritto all'onore e alla reputazione; il reato di

riferimento (il cui accertamento, anche incidentale, da parte del

giudice civile, può giustificare l'adozione di un provvedimento di sequestro) è quello ex art. 595 c.p.; si è già visto, peraltro, che non sempre la libertà di informazione prevale sugli altri di

ritti pure costituzionalmente tutelati.

Di contro, e specularmente, la preclusione prevista dall'art.

21,3° comma, Cost, non ha ragione di operare, e non opera, in

relazione alle situazioni giuridiche regolate dalla legge sul di

ritto d'autore, vale a dire in primo luogo il diritto morale, ma

anche patrimoniale d'autore.

Qui infatti non vi è questione — se non in via del tutto indi

retta — di libertà di manifestazione del pensiero ma, semmai, di

tutela della proprietà intellettuale.

Beninteso, la disciplina del diritto d'autore (patrimoniale co

me morale, pur se quest'ultima nella specie non viene in rilievo) non si pone in contrasto, anche solo potenziale, con la libertà di

manifestazione del pensiero; quest'ultima è anzi garantita pro

prio dalla vigenza — e dalla corretta applicazione

— della pri ma disciplina.

Tuttavia il diritto d'autore (con tale espressione si indicano,

sinteticamente, le situazioni giuridiche di cui — in primo luogo — alla 1. 633/41) è conformato dalla legge prescindendo dal suo

contenuto ideologico, che invece è proprio quello considerato dal principio costituzionale di libertà di manifestazione del pen siero.

Così l'art. 1 1. dir. autore afferma in via generale la tutela

delle opere dell'ingegno qualunque ne sia il modo o la forma di

espressione, purché abbiano «carattere creativo»; tale ultima

previsione certamente prescinde da ogni giudizio, estetico certo, ma anche — viene da dire prima ancora —

ideologico, di conte nuto.

Ciò è tanto più vero per la disciplina della «protezione della utilizzazione economica dell'opera»: la legge delimita il conte nuto del diritto patrimoniale sulle opere dell'ingegno, dando

ampio rilievo anche alla regolamentazione pattizia. Non avrebbe alcuna giustificazione, sistematica ma prima an

cora razionale, il divieto di sequestro, se non nei limiti angusti della previsione costituzionale, a tutela di diritti che — nono

stante le indubbie peculiarità — sono pur sempre patrimoniali. Diversamente opinando una norma, posta dal legislatore co

stituente a garanzia della libertà di espressione (l'art. 21 Cost, è stato definito «pietra angolare» dell'ordine democratico da Corte cost. 17 aprile 1969, n. 84 , id., 1969, I, 1376), rischia di divenire ostacolo insormontabile alla piena ed effettiva tutela di situazioni giuridiche pur previste e riconosciute specificamente dalla legge.

E appena il caso di ricordare il rilievo cruciale, per l'effetti vità della tutela giurisdizionale, delle misure cautelari; limitarne

l'applicabilità, negandola per taluni settori (i diritti derivanti dagli stampati) si risolverebbe — esso sì — in un diniego di

giustizia, in violazione del fondamentale canone di cui all'art. 24 Cost.

Ogni ingiustificata limitazione della tutela giurisdizionale del

Il Foro Italiano — 2004.

diritto d'autore, inoltre, costituisce un inammissibile ostacolo

allo sviluppo della cultura e della ricerca scientifica e tecnica, che pure è promosso dalla Repubblica, ciò in violazione del

principio fondamentale espresso dall'art. 9 Cost.

Cultura (e quindi arte, letteratura ...) e ricerca scientifica ri

chiedono infatti per progredire, lo si ribadisce, la vigenza e l'ef

fettività delle norme che ne garantiscono e tutelano i diritti (an

che) patrimoniali connessi.

Infine ogni limitazione delle misure cautelari (sequestro ed

inibitoria) a tutela dei diritti di proprietà intellettuale (diritto d'autore compreso) si porrebbe in irrimediabile contrasto con

gli obblighi internazionali assunti dall'Italia, non solo a livello

comunitario.

Vanno così richiamati gli accordi TRIPs, recepiti con d.leg. 198/96, che — all'art. 50 —

prevedono e disciplinano le «misu

re provvisorie» senza consentire alcuna delle limitazioni che di

scenderebbero nel nostro paese, secondo l'interpretazione qui

rigettata, dall'art. 21, 3° comma, Cost.

3 .a. - Tuttavia, nel merito, il reclamo è fondato e va accolto.

Con riferimento al fumus boni iuris, il provvedimento recla

mato muove dal rilievo che il prof, de Seta, in forza dell'art. 5

del contratto di edizione, ha ceduto all'editore Di Mauro tutti i

diritti di esclusiva, di stampa, autorizzazione e vendita, ivi com

presi l'utilizzabilità dello scritto in ogni forma. Pertanto il giu dice di prime cure ha ritenuto che «il trasferimento dall'autore

alla casa editrice del saggio realizzato per quest'ultima abbia

interessato la globalità dei diritti di utilizzazione economica e

che pertanto è irrilevante che, a differenza della monografia edita da Paravia Bruno Mondadori, il saggio sia inserito in

un'opera collettiva per bibliofili, a tiratura limitata, essendo

chiaro che proprio la onnicomprensività della cessione consente

all'editore di scegliere di stampare l'opera in tutte le possibili edizioni».

Una volta rilevato, in fatto, che «il volume pubblicato dalla

Paravia Bruno Mondadori dal titolo 'Architetture della fede in

Italia' effettivamente per ben ventidue capitoli su ventinove ri

produce il saggio 'Architettura cristiana in Italia' inserito alle

pag. 93 e 172 del volume 'Itinera sacra' utilizzando altresì lo

stesso criterio espositivo», il g.d. ha disposto le misure cautelari

richieste.

Il reclamo del prof, de Seta muove dal rilievo, essenzialmente

di fatto, che il saggio della Paravia Bruno Mondadori è il frutto

dell'approfondimento, rielaborazione ed integrazione del con

tributo pubblicato con la Di Mauro; mentre poi il primo testo è

di carattere scientifico, per un pubblico di «addetti ai lavori», il

secondo — quello edito dall'originario ricorrente — è essen

zialmente di carattere divulgativo. Di conseguenza il de Seta nega che, in forza del contratto, ha

ceduto all'editore Di Mauro anche i diritti derivanti dall'elabo

razione della sua opera. La Paravia Bruno Mondadori, invece, non si limita a tale ar

gomento, ma sottopone il contratto ad una penetrante disamina, e ne assume la nullità, nella parte in cui prevede la cessione dei diritti di pubblicazione separata in volume autonomo del saggio del prof, de Seta. Ciò essenzialmente in quanto tale cessione, al di fuori della violazione dello schema legale del contratto di

edizione, rimette ad una scelta del tutto discrezionale dell'edito re la decisione circa la (eventuale) pubblicazione separata del

saggio stesso, oltretutto senza previsione di corrispettivo. 3 .b. - Va subito rilevato che il de Seta, con il contratto inter

venuto con l'editore Di Mauro (non datato) ha assunto in primo

luogo l'incarico di curatore e coordinatore dell'opera poi inti

tolata «Itinera sacra» (sottotitolo: «i luoghi della fede e dell'ar

te»); contestualmente si è impegnato anche alla stesura di un

saggio originale, da inserirsi nell'opera collettiva.

L'art. 5 del contratto, con riferimento al saggio del de Seta

(non interessa qui il ruolo di questi come curatore dell'opera collettiva), prevede che l'autore «cede alla Franco Di Mauro

editore s.r.l. i diritti esclusivi di stampa, pubblicazione e vendita

per l'Italia e l'estero in tutte le lingue del saggio stesso ... nella cessione sono compresi la utilizzabilità economica dello scritto in ogni forma e così, a titolo esemplificativo, i diritti di: ripro duzione, diretta e/o indiretta, a mezzo stampa o con qualsiasi altro mezzo, in volume e/o in opuscolo, di traduzione e pubbli cazione in altre lingue. La proprietà dell'opera, e in essa del

saggio monografico del prof, de Seta, è della Franco Di Mauro editore s.r.l.».

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Page 5: ordinanza 17 dicembre 2003; Pres. Gatto, Rel. Casaburi; de Seta (Avv. Krogh) c. Soc. Paravia Bruno Mondadori (Avv. Piscicelli, Cavallari, Ferrari), Soc. Franco Di Mauro editore (Avv.

GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

Va subito segnalato che l'eccezione di nullità della clausola

in oggetto, che in sede cautelare si risolve pur sempre in difetto

di fumus boni iuris, prospettata da Paravia Bruno Mondadori,

non può essere presa in esame.

Si è già detto che tale parte non può essere considerata recla

mante, ma solo resistente, pur se in realtà il suo interesse coin

cide con quello del reclamante de Seta; la sua posizione può es

sere equiparata a quella dell'interveniente ad adiuvandum, di

cui all'art. 105, cpv., c.p.c. Pertanto tale parte non può allargare il thema decidendum, estendendolo a questioni neanche pro

spettate dal reclamante (e d'altronde vi è da dubitare della legit timazione dell'editore, anche in un eventuale giudizio di merito,

a formulare un'eccezione proponibile — evidentemente — dalle

sole parti del contratto).

Certamente, invece, come ritenuto da autore e nuovo editore,

l'alienazione del diritto di utilizzazione spettante all'autore non

si estende ai diritti dipendenti dalle eventuali elaborazioni e tra

sformazioni cui l'opera è suscettibile, ai sensi dell'art. 119, 4°

comma, 1. dir. autore; il riferimento è anche, sotto un profilo si

stematico, alle «modificazioni ed aggiunte che costituiscono un

rifacimento sostanziale dell'opera originale», di cui all'art. 4 1.

cit., e al diritto dell'autore, di cui all'art. 18, 3° comma, di in trodurre modificazioni all'opera.

La legge — art. 119, 5° comma, cit. — vuole evitare il gene

rale (e generico) trasferimento di tutti i diritti di utilizzazione, ed impone, in sostanza, di interpretare restrittivamente i con

tratti relativi.

Nel caso di specie può senz'altro affermarsi che la cessione

alla Di Mauro non era estesa anche alle rielaborazioni dell'ope ra (ammessa la liceità di una tale cessione).

Il giudizio diventa allora di fatto. Il tribunale rileva che — effettivamente — i due saggi sono

ampiamente sovrapponibili. La struttura è la stessa: l'esame, essenzialmente cronologico,

di un certo numero di edifici religiosi realizzati in Italia dalla antichità all'epoca moderna (ciò pure se solo il volume Paravia

Bruno Mondadori è diviso in capitoli: ma l'ordine espositivo è

il medesimo nelle due opere). D'altronde anche il testo è ampiamente coincidente; la più

parte delle modifiche, numerose ma comunque nell'economia

complessiva del libro di modesta incidenza quantitativa, è es

senzialmente formale, espositiva (pur se non mancano aggiunte o rifacimenti contenutistici).

Tanto si evince anche visivamente anche dal semplice esame

della copia del volume Paravia Bruno Mondadori esibito dal re

clamante, che porta evidenziate le parti riscritte.

Peraltro il saggio nell'opera della Di Mauro presenta un appa

rato critico estremamente ridotto (quarantotto note in tutto, ma

esclusivamente contenenti rinvìi bibliografici). Sicuramente più articolato, pur se nel complesso sempre mo

desto, è invece l'apparato di note in calce ad ogni capitolo del

volume Paravia Bruno Mondadori.

Quest'ultimo presenta anche dei capitoli nuovi (ma come già

dedotto il saggio Di Mauro non è diviso in capitoli), sette in

tutto, quattro dei quali, in chiusura del volume, riservati ad ar

chitetture contemporanee; anche il capitolo sulla basilica di San

Pietro in Vaticano è del tutto rifatto, mentre quello sul battistero

di San Giovanni a Firenze presenta significativi rifacimenti ed

ampliamenti. Pertanto su duecentoundici pagine in totale del volume Para

via Bruno Mondadori quelle nuove o rifatte integralmente occu

pano poco meno di sessanta pagine: circa un quarto del totale,

misura certo significativa. Neanche può trascurarsi l'apparato iconografico, pure trascu

rato dal reclamante (ed invece sicuramente scelto dal prof, de

Seta): trattandosi di saggio in materia di storia dell'arte e del

l'architettura, costituisce un elemento determinante per la valu

tazione dell'opera, di cui costituisce parte integrante.

Proprio le immagini prescelte, infatti, pur se a volte coinci

denti, «distanziano» i due saggi (prescindendo, evidentemente,

da ogni giudizio di qualità tecnica delle riproduzioni, evidente mente ben maggiore nel volume Di Mauro, che presenta imma

gini quasi sempre a colori e anche di notevoli dimensioni). Il saggio Di Mauro è accompagnato, essenzialmente, da ri

produzioni «spettacolari» e suggestive, che accrescono il pregio

complessivo dell'opera; quello Paravia Bruno Mondadori, in

vece, è più attento ai profili didattici e didascalici: (planimetrie, assonometrie, sezioni).

Il Foro Italiano — 2004.

Ciò d'altronde corrisponde al diverso «spirito» che caratteriz

za le opere, e che sarà esaminato in prosieguo. In definitiva, quindi, non mancano elementi per affermare la

sufficiente originalità del volume Paravia Bruno Mondadori,

sotto il profilo della rielaborazione creativa.

Ciò specie ove si consideri che gli «aggiornamenti» e le rie

laborazioni di un'opera scientifica vanno apprezzate con una

maggior larghezza rispetto a quelle apportate, ad esempio, ad un

romanzo o ad una raccolta di poesie; pertanto — ai fini delle

norme sopra richiamate — potrebbero essere sufficienti modifi

che e aggiunte che pure non si sostanziano in una radicale inno

vazione del testo.

Tuttavia il collegio reputa che non è questo l'elemento deci

sivo ai fini della decisione del reclamo: il giudizio in questione, infatti, è estremamente complesso

— trattandosi di un'ipotesi «limite» — ed è opportuno riservarlo ad un eventuale giudizio di merito, a cognizione piena.

4.a. - Il profilo veramente decisivo, ai fini dell'accoglimento del reclamo, attiene al periculum in mora, la cui configurabilità nella specie è stata contestata sia dal de Seta che dal nuovo

editore.

Il primo giudice ha di contro ritenuto che «la circolazione del

volume 'Architetture della fede in Italia' a basso costo non solo

sottrae una quota di mercato attuale e/o futura in danno della ri

corrente, che si vede così limitare o addirittura precludere i di

versi sfruttamenti del saggio stesso, ma provoca anche una le

sione alla sua immagine imprenditoriale». Va subito rilevato che, in materia di proprietà intellettuale, il

periculum in mora, benché spesso sussistente, non deve essere

riconosciuto sempre, quasi fosse in re ipsa (come peraltro da

taluno senz'altro affermato). Una tale formula stereotipata, priva di contenuto, nasconde

un sostanziale difetto di motivazione, v. Trib. Napoli 5 luglio

2001 (in materia di marchi), id., Rep. 2002, voce Procedimenti

cautelari, n. 61.

Gli art. 161 e 163 1. dir. autore cit. (come le norme corrispon

denti della legge marchi e di quella invenzioni) nulla dicono cir

ca la «misura» e la «qualità» del pericolo necessario e suffi

ciente per la concessione della tutela cautelare (il sequestro in

dustrialistico, è appena il caso di ricordarlo, non coincide affatto

con quello conservativo). Il riferimento allora è alla figura archetipale di misura caute

lare, quella atipica e sussidiaria dell'art. 700 c.p.c. che richiede,

come noto, l'accertaménto di un pregiudizio imminente e irre

parabile nelle more del giudizio ordinario per il diritto cautelan

do.

Non va trascurata, in particolare, proprio la strumentalità

della misura cautelare rispetto al giudizio di merito, proponendo o in corso.

La giurisprudenza ha sempre visto con sfavore la concessione

della misura cautelare atipica (qualunque ne sia il contenuto) a

fronte di un rischio di danno solo patrimoniale; ciò in quanto

quest'ultimo non è mai irreparabile. Il rigore del principio è stato peraltro attenuato, anche e pro

prio con riferimento alla tutela della proprietà intellettuale ed

industriale, affermandosi che la tutela cautelare è ammissibile

anche a fronte di un pregiudizio patrimoniale, purché vi sia un

quid pluris; ad esempio sequestro e soprattutto inibitoria posso

no concedersi a fronte di un danno ancora in itinere, suscettibile

di ulteriori, ed imprevedibili o incontrollabili sviluppi. Può essere sufficiente anche la sola difficoltà di quantificare

il danno nel successivo giudizio di merito, essendo in genere in

soddisfacente la liquidazione equitativa. Tali principi sono stati utilizzati dalla giurisprudenza anche in

materia di tutela cautelare del diritto patrimoniale di autore (di

ritto di utilizzazione dell'editore). V., ad esempio, Trib. Napoli 21 maggio 1991 (id., Rep. 1992,

voce Provvedimenti di urgenza, n. 143); qui la tutela cautelare è

stata concessa a fronte della massiccia immissione sul mercato,

a basso prezzo, di un numero elevato (ma non controllabile, an

che per la violazione della normativa Siae) di copie di un volu

me da parte del vecchio editore, pur se i diritti su quell'opera

erano stati trasferiti (legittimamente) ad altro editore. Da qui

quindi il concreto rischio di saturazione del mercato stesso, con

conseguente pregiudizio patrimoniale per gli aventi diritto.

4.b. - Nel caso di specie la tutela cautelare è stata concessa a

fronte di diritti cautelandi precisamente dedotti dalla ricorrente

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PARTE PRIMA 624

Di Mauro, che ha indicato, quale oggetto del successivo giudi zio di merito, l'azione per «l'accertamento del suo diritto e

l'interdizione dell'ulteriore continuazione della violazione già avvenuta (art. 156 1. dir. autore) oltre che per la rimozione e/o distruzione delle copie del libro illecitamente diffuse, degli ap parecchi all'uopo utilizzati, e per il risarcimento dei danni eco

nomici e d'immagine ad essa arrecati (art. 158 1. dir. autore)».

Questi quindi i diritti cautelandi, suscettibili — nella pro spettazione difensiva, accolta dal primo giudice

— di pregiudi zio medio tempore; si tratta di diritti patrimoniali, connessi alla

prospettata azione risarcitoria.

Potrebbe subito rilevarsi che il danno lamentato non è affatto

irreparabile, nel senso sopra evidenziato, e che non vi è il ri

schio di difficoltà di quantificazione, in quanto (qualunque cri terio di liquidazione voglia adottarsi) sarà ben possibile accerta re il numero di copie diffuse e vendute dalla Paravia Bruno

Mondadori (alcun timore al riguardo è stato avanzato dalla Di

Mauro). Vi è di più: neanche è seriamente prospettabile alcun rischio

di pregiudizio economico per la Di Mauro, derivante dalla dif fusione dell'altro volume.

Quella della ricorrente, infatti, costituisce un'edizione raffi

nata, nelle intenzioni, di elevata qualità formale (anche quanto ai materiali), in copie numerate, destinata essenzialmente ai bi

bliofili (ma potrebbe anche essere considerato una sorta di inve

stimento, quale l'acquisto di un oggetto prezioso). Da qui il costo, elevatissimo: 877 euro.

Il testo della Paravia Bruno Mondadori, di contro, è un'edi

zione economica, in brossura e di scarso pregio formale: costa solo 20 euro. Si tratta di un testo, tuttavia, palesemente destinato non tanto agli studiosi, o alla formazione universitaria, quanto di alta divulgazione scientifica.

Pertanto, con riferimento al primo libro, sia il contributo del

prof, de Seta, come quello degli altri collaboratori, sia gli stessi contenuti dei testi, giocano —

agli occhi dei possibili acquirenti — un ruolo secondario, rispetto al dedotto pregio formale del volume stesso, al più alla alta qualità delle immagini.

Di contro, con riferimento al testo Paravia Bruno Mondadori,

gli acquirenti saranno attratti dal contenuto dichiarato (v. quarta di copertina) e soprattutto dal prestigio scientifico dell'autore, tra i più celebri storici italiani dell'architettura.

Quindi, come dedotto dal reclamante, i due libri sono desti nati a segmenti di mercato assolutamente non coincidenti: chi

acquista l'uno di norma non è attratto dall'altro (o, viceversa, in

ipotesi, potrebbe essere interessato all'acquisto di entrambi; il volume Paravia Bruno Mondadori si presta anche ad essere uti lizzato come una sorta di guida turistica, il che è impossibile per l'altro libro, non fosse altro che per le dimensioni).

Non a caso, d'altronde, non sembra esservi una rilevante dif ferenza del numero di copie edite dell'uno e dell'altro volume, nonostante la differenza notevolissima di valore.

Neanche può prescindersi da una valutazione comparativa degli interessi in gioco: da questo punto di vista la Di Mauro non può certo limitarsi a ipotizzare la «possibilità» di una suc cessiva edizione economica del saggio del de Seta (il che appare improbabile, atteso che la Di Mauro, notoriamente, edita solo volumi «preziosi»).

A fronte di tale illazione, vi è un pregiudizio economico, ma anche e soprattutto all'immagine, sicuro e attuale, in relazione alle misure già disposte, per Paravia Bruno Mondadori e so

prattutto per il prof, de Seta, che si trovano, sostanzialmente,

equiparati a contraffattori (è stato addirittura disposto il seque stro delle apparecchiature per la stampa).

Né dalla diffusione della nuova edizione del saggio, va rile vato in conclusione, può derivare alcun pregiudizio all'immagi ne del primo editore, come invece prospettato dal provvedi mento impugnato.

Di contro, la pubblicazione di tale saggio in un volume auto

nomo, da parte di un editore a sua volta prestigioso, si risolve in una valorizzazione dell'opera collettiva della Di Mauro, che

quel saggio (rectius: la versione originaria) contiene, ciò in

quanto ne risulta confermata la serietà del contenuto scientifico

(che si aggiunge, evidentemente, ai prevalenti pregi formali).

Il Foro Italiano — 2004.

I

TRIBUNALE DI BRINDISI; ordinanza 12 agosto 2003; Pres.

Sardiello, Rei. Marzo; B. c. G.

TRIBUNALE DI BRINDISI;

Separazione di coniugi — Procedimento — Provvedimenti

nell'interesse dei coniugi e della prole emanati dal giudice istruttore — Reclamo al collegio — Ammissibilità — Condizioni (Cod. proc. civ., art. 669 terdecies, 700, 708).

Iprovvedimenti nell'interesse dei coniugi e della prole emanati

dal giudice istruttore non hanno natura cautelare e perciò non sono in linea di principio reclamatili al collegio, ma i

provvedimenti che il medesimo istruttore, nel contesto delle

funzioni e dei poteri regolati dall'art. 708 c.p.c., adotta in via

di urgenza al fine di fare fronte con tempestività a situazioni di pericolo imminente di un danno grave ed irreparabile pro

spettato da taluna delle parti, hanno natura cautelare e per ciò sono reclamatili al collegio. (1)

II

TRIBUNALE DI VERONA; ordinanza 20 febbraio 2003; Pres. Creazzo, Rei. Fontana; F. c. C.

Separazione di coniugi — Procedimento — Provvedimenti

nell'interesse dei coniugi e della prole emanati dal giudice istruttore — Reclamo al collegio — Inammissibilità (Cod.

proc. civ., art. 669 terdecies, 708).

Separazione di coniugi — Procedimento — Provvedimenti

nell'interesse dei coniugi e della prole emanati dal giudice istruttore — Reclamo al collegio — Esclusione — Que stione manifestamente infondata di costituzionalità (Cost., art. 3, 24, 29, 30; cod. proc. civ., art. 708).

I provvedimenti emanati dal giudice istruttore ai sensi dell'art.

708 c.p.c. nel giudizio di separazione non hanno natura cau

telare e perciò non sono reclamatili al collegio. (2) E manifestamente infondata la questione di legittimità costitu

zionale dell'art. 708, 4° comma, c.p.c., nella parte in cui non

prevede che i provvedimenti del giudice istruttore siano su

scettitili di reclamo al collegio, in riferimento agli art. 3, 24, 29 e 30 Cost. (3)

(1-3) Le ordinanze si possono leggere in Foro it., 2003, I, 3156, con nota di F. Cipriani, Ancora sull'impugnabilità dei provvedimenti «nel l'interesse dei coniugi e della prole».

Se ne riproducono le massime per pubblicare la nota di C.M. Cea.

* * *

Il problema del controllo dei provvedimenti nell'interesse dei

coniugi e della prole tra omissioni e formalismi.

I. - Lette le motivazioni delle ordinanze riportate in epigrafe, sono

sempre più convinto che il diniego di giustizia che si sta perpetrando in settori consistenti della tutela sommaria (attraverso il disconoscimento della garanzia dell'impugnazione) stia assumendo risvolti, oltre che

sconcertanti, persino paradossali. Basti pensare alla decisione adottata da Trib. Brindisi 12 agosto

2003, in epigrafe. L'acritica adesione alla tesi dominante induce a negare la natura

cautelare dei provvedimenti nell'interesse dei coniugi e della prole e, conseguentemente. ì'esperibilità del reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c.

Sennonché, la consapevolezza dell'iniquità di tale soluzione suscita una sorta di ravvedimento operoso del collegio brindisino, di tal che si

giunge ad ipotizzare che, nel processo di separazione, vi sia spazio per la pronuncia di provvedimenti urgenti ex art. 700 c.p.c., la cui incon troversa natura cautelare ne garantisce, per la parte incisa, la possibilità di controllo nelle forme previste dall'art. 669 terdecies c.p.c.

A tacer d'altro, così opinando, si finisce per ignorare il requisito della residualità e sussidiarietà delle misure cautelari atipiche, la cui

applicabilità, nel giudizio di separazione (nonché in quello di divorzio) è irrimediabilmente compromessa dalla previsione di provvedimenti sommari tipici, quali sono quelli che vengono emessi dal presidente del tribunale prima, dal giudice istruttore poi.

Non senza dimenticare il vistoso contrasto con i dettami della logica,

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