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ordinanza 17 luglio 1986; Pres. e rel. Ragni; D'Amico c. Cassa rurale ed artigiana di Civitella...

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ordinanza 17 luglio 1986; Pres. e rel. Ragni; D'Amico c. Cassa rurale ed artigiana di Civitella Alfedena Source: Il Foro Italiano, Vol. 110, No. 11 (NOVEMBRE 1987), pp. 3183/3184-3185/3186 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23179144 . Accessed: 28/06/2014 09:36 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 46.243.173.116 on Sat, 28 Jun 2014 09:36:03 AM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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ordinanza 17 luglio 1986; Pres. e rel. Ragni; D'Amico c. Cassa rurale ed artigiana di CivitellaAlfedenaSource: Il Foro Italiano, Vol. 110, No. 11 (NOVEMBRE 1987), pp. 3183/3184-3185/3186Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23179144 .

Accessed: 28/06/2014 09:36

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3183 PARTE PRIMA 3184

come proveniente da «Il Corriere della Sera», avendo lasciato

la collaborazione con il quotidiano «La Repubblica», deve affer

marsi l'ininfluenza di simili circostanze per individuare la forma

zione di un unico gruppo editoriale.

Il passaggio di un redattore, di un direttore da un quotidiano all'altro può essere determinato da una pluralità di ragioni diver

se da quelle prospettate dall'attore. Può essere valido indizio, in

vece, della formazione di un unico gruppo la constatazione che

il passaggio (nel caso di specie l'ingresso in Rizzoli di Giorgio Fattori) sia stato conseguenza della determinazione autonoma di

Fiat (tramite Sadip) e non una scelta della proprietà Gemina, nel

l'ambito della quale Sadip non ha una quota di controllo. Ma

un tale meccanismo di nomina non è stato né dimostrato, né,

minimamente, prospettato.

Eguali considerazioni potrebbero svolgersi circa la posizione del

direttore Scardocchia, con l'ulteriore rilievo che appare non con

divisibile apporre ad una giornalista una sorta di etichetta di ap

partenenza (Fiat) tale da determinare la qualificazione di

appartenenza non solo del quotidiano in cui lavora («La Stam

pa»), ma anche di quelli cui ha collaborato in precedenza. Valutazioni diverse sarebbero indotte dalla eventuale comunanza

di redazioni, collaborazioni, ecc., fenomeni opposti a quelli ora

esaminati.

Per completezza deve, infine, valutarsi l'ultimo argomento at

tinente alle dichiarazioni rese dal presidente della Fiat sintomati

che — si assume — di «chi postula la effettiva disponibilità delle

testate»: «al di là del Ticino abbiamo dovuto intervenire per met

tere ordine. Era un preciso dovere morale della classe imprendi trice italiana e non ci siamo sottratti al bisogno».

Una tale dichiarazione è di per sé (e ovviamente) inidonea a

costituire una prova certa dell'assetto oggettivo della proprietà Gemina. Peraltro, la stessa interpretazione è tutt'altro che univo

ca. È incontestato che Fiat, tramite Sadip, partecipi in maniera

rilevante in Gemina, cosi pure che Gemina abbia partecipato al

«salvataggio» della Rizzoli Editore e che attualmente ne detenga il controllo. Ma da questo non discende la violazione dei limiti

anti-concentrazione.

Inoltre, non può certo trascurarsi che la seconda proposizione fa riferimento non alla Fiat, ma esplicitamente all'imprenditoria italiana.

In conclusione: l'assetto proprietario della Gemina non con

sente di affermare — tenuto conto dei parametri normativi cui

il giudice deve attenersi — che essa è controllata da Sadip. Essa

detiene una quota che non consente il controllo di diritto, né

il controllo di fatto non essendo constatabile una situazione di

polverizzazione del capitale sociale, ovvero di assenteismo degli altri soci. Il patto di sindacato, di per sé, non consente a Sadip di far prevalere le proprie determinazioni a prescindere dal con

senso degli altri partecipanti. La composizione degli organi amministrativi non è significati

va dell'avvenuta acquisizione del loro controllo da parte di Sa

dip, non avendo essa la maggioranza né del consiglio di

amministrazione, né della direzione del sindacato. (Omissis)

TRIBUNALE DI SULMONA; ordinanza 17 luglio 1986; Pres.

e rei. Ragni; D'Amico c. Cassa rurale ed artigiana di Civitella Alfedena.

TRIBUNALE DI SULMONA;

Società — Assemblea — Rinnovo delle cariche sociali — Voto

con schede prestampate — Sospensione dell'esecuzione — Fat

tispecie (Cod. civ., art. 2378).

Va sospesa l'esecuzione della deliberazione di assemblea di socie

tà (nella specie cassa rurale ed artigiana) di rinnovo delle cari

che sociali, quando le relative votazioni abbiano avuto luogo con schede sulle quali erano prestampati i nomi dei candidati. (1)

(1) Non risultano precedenti in termini. Sul provvedimento di sospen sione dell'esecuzione delle deliberazioni impugnate ex art. 2378 c.c., v. in generale: F. Di Sabato, Manuale delle società, 1984, 386; G. Ferri, La società, 1981, 479; G. Fré, Società per azioni, in Commentario, a cura di Scialoja e Branca, 1982, 416. In particolare sulla sospensione dell'esecuzione delle deliberazioni assembleari di società di capitali aventi ad oggetto la revoca e la nomina dei membri del consiglio di amministra

li. Foro Italiano — 1987.

1) Il sistema di votazione con schede che portano già stampati i nomi delle persone per le quali si propone di votare non è certo

il modo più idoneo ed efficace per assicurare quella sacrosanta

libertà di espressione che deve essere tutelata in tutti i paesi de

mocratici ed in tutte le sedi ove le manifestazioni di volontà (il

voto) hanno valore deliberativo dalla sede del congresso di Wa

shington alla camera dei comuni di Londra, sino alla più mode

sta assemblea di soci di una cassa rurale qui in Italia;

zione, cfr. Trib. Monza 28 settembre 1981, Foro it., Rep. 1982, voce

Società, n. 224, che si è pronunciata sull'inammissibilità; di segno oppo sto Trib. Roma 21 dicembre 1952, id., 1952, I, 1612, ed in Dir. fallim., 1952, II, 61, con nota contraria sul punto di R. Provinciali, Presupposti del procedimento di sospensione di delibere assembleari; Trib. Avezzano 19 luglio 1974, Foro it., Rep. 1976, voce cit., n. 245; Trib. Chieti 23

ottobre 1975, ibid., n. 243, e in Giur. comm., 1976, II, 349, con nota di C. Zaganelli, Sulla sospensione di delibere di nomina di amministra

tori di società per azioni e cooperative. Sul tema la dottrina più autorevo le si è pronunciata per la non sospendibilità dell'esecuzione della delibera

assembleare con la quale si revocano i vecchi e si nominano i nuovi am ministratori: cfr. W. Bigiavi, Nuovi orizzonti in tema di sospensione di delibera assembleare e di sindacati azionari, in Foro it., 1953, I, 727; A. Brunetti, Trattato di diritto delle società, Milano, 1958, II, 328; A.

Donati, L'invalidità delle deliberazioni di assemblea delle società anoni

me, Milano, 1937, 23; A. Pavone La Rosa, La rinnovazione delle delibe

razioni assembleari invalide, in Banca borsa, ecc., 1954, I, 893, nota 51. Il provvedimento che si riporta merita ulteriori attenzioni in quanto

parrebbe dare per scontata l'ammissibilità del voto segreto, problema sul

quale è tuttora vivo un dibattito apertosi fin sotto il vigore del previgente codice di commercio del 1882 (vedi oltre lett. b).

a) Il sistema del voto segreto è ricorrente negli statuti delle società di

capitali di modeste dimensioni e a ristretta compagine sociale, ed ancor

più nelle società cooperative segnatamente per la nomina delle cariche sociali (sulla diffusione di tale sistema di votazione nella prassi statutaria delle società anonime francesi del secolo scorso, cfr. A. Lefebre - Teil

lard, La société anonime aux XIX siècle, 1985, 372-373, la quale ricorda che a norma del § 22 della instruction belga del 1841 Io scrutinio segreto era obbligatorio per la nomina degli amministratori).

In generale, la clausola ricorre in quelle società nelle quali la persona del socio assume maggiore rilievo (per legge nella società cooperativa; di fatto nelle piccole società di capitali) e nelle quali l'amministratore deve necessariamente (cooperative, art. 2535 c.c.; casse rurali ed artigia ne, art. 10 t.u. 26 agosto 1937 n. 1706) o normalmente (società a respon sabilità limitata, art. 2487 c.c.) rivestire lo status di socio.

La clausola si giustifica col fatto che il voto segreto nel garantire e

proteggere il socio da ogni palese ed occulto tentativo di condizionamen to lo esime anche dal dare spiegazioni in ordine al proprio voto.

b) Come s'è detto, il problema dell'ammissibilità della votazione a scru tinio segreto era stato già affrontato dagli scrittori sotto la vigenza del codice di commercio, che in massima parte si erano espressi a favore del voto segreto: cfr. per tutti Donati, op. cit.; U. Navarrini, Delle società e delle associazioni commerciali, 2a ed., s.d., sub n. 402; C. Vi

vante, Trattato di diritto commerciale, 3a ed., s.d., II, 297, sub 506.

c) La dottrina e la giurisprudenza, formatesi sotto il vigore del codice civile del 1942, hanno evidenziato orientamenti diversi in ordine all'adot tabilità per le delibere assembleari del sistema di votazione a scrutinio

segreto in luogo del voto palese. La dottrina in larga parte si è pronunciata per l'ammissibilità, cfr. A.

Asquini, In tema di voto segreto e di altre questioni, in Giur. merito, 1970, I, 499; Brunetti, op. cit.; M. Citrolo, Sulla votazione a scrutinio

segreto nelle assemblee delle società per azioni, in Vita not., 1980 1024; G. Ferri, Le società, in Trattato di dir. civ., diretto da F. Vassalli, 1971; Fré, op. cit.; A. Giuliani, Convocazione di assemblea fuori sede. Nomina del segretario. «Subdeleghe» e votazione segreta, in Riv. not., 1970, 497 ss.; A. Graziani, Diritto delle società, 1962, 331; E. Maschio, Il punto sulla questione della deliberazione assembleare di società di capi tali (e di cooperative) a voto segreto in genere e per la nomina delle cariche sociali in specie, in Riv. società, 1972, 979, (sulle cooperative in particolare viene svolta una considerazione alla nota 11 di p. 911); F. Messineo, Manuale di diritto civile e commerciale, 1958, III, parte la, tomo 1°, 438; V. Salandra, Manuale di diritto commerciale, 1949, 302; P. Trimarchi, Invalidità delle deliberazioni d'assemblea di s.p.a., 1958, 97. In senso contrario, cfr. G. Minervini, Gli amministratori delle

s.p.a., 1956, 21; G. Romano Pavoni, Le delibere dell'assemblee delle

società, 1951, 204; G. Sena, Il voto nell'assemblea delle società per azio ni, 1967, 423 ss.; e, da ultimo, G. Cottino, Diritto commerciale, 1987, I, 2, 420-421.

La giurisprudenza è orientata in modo costante verso l'inammissibilità del voto segreto: cfr. Trib. Trieste 26 settembre 1984, Foro it., Rep. 1985, voce cit., n. 436; Trib. Vicenza 19 giugno 1984, ibid., n. 437; Trib. Milano 27 settembre 1982, id., Rep. 1984, voce cit., n. 487; Trib. Ascoli Piceno 17 dicembre 1975, id., Rep. 1976, voce cit., n. 230 (che nel respingere l'istanza di omologazione dell'atto costitutivo di una società cooperativa ha espres so il principio secondo il quale «nelle società commerciali il voto deve essere

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

2) tale sistema è stato invece adottato nell'assemblea tenuta

il 27 aprile 1986 per il rinnovo delle cariche sociali e ciò compor ta un'inevitabile compressione di quella libertà pur se ognuno dei votanti aveva la concreta possibilità di cancellare uno dei no

mi stampati e sostituirlo con altro. Ma tale possibilità non può

equivalere a ristabilire gli equilibri su cui si fonda la libertà; è

invece solo una riprova di quella compressione giacché, se tale

possibilità non vi fosse stata, non si potrebbe parlare di compres sione di libertà, ma mancanza totale di libertà;

3) i risultati delle votazioni che si sono avuti nell'assemblea

del 27 aprile 1986 non possono pertanto ritenersi un sicuro ri

scontro della libera espressione dei soci; né la dedotta «prassi» riesce a restituire tale riscontro;

4) il sistema delle votazioni con schede su cui non sia già stam

pato alcun nome è il più legittimo e rassicurante;

5) alla votazione hanno partecipato anche gli amministratori

le cui funzioni erano cessate per scadenza del termine, come han

no dichiarato oggi gli stessi amministratori presenti in udienza, e da ciò discende il legittimo sospetto di violazione della norma

contenuta negli art. 2487, 2° comma, e 2385 2° comma, c.c. con

riferimento alla norma di cui all'art. 25 dello statuto della cassa

rurale approvato nell'assemblea del 25 aprile 1982 nella parte in

cui è detto che gli amministratori devono astenersi dal votare in

ogni deliberazione riguardante operazioni nelle quali essi siano

direttamente interessati;

6) quegli amministratori per effetto della prorogatio disciplina

sempre espresso in modo da consentire l'individuazione del votante»); Trib. Milano 5 maggio 1970, id., Rep. 1970, voce cit., nn. 211, 285, 291, e in Riv. not., 1970, 497, con nota di A. Giuliani, Convocazione di assemblea, cit.; App. Firenze 14 gennaio 1965, Foro it., 1965, I, 317, con nota di richiami. Nella opposta direzione si orientano App. Milano 18 ottobre 1968, id., 1969, I, 506; ed implicitamente (riconoscendo all'as semblea nel silenzio della legge o dello statuto sociale, il diritto di decisio ne sul sistema di votazione da adottare) Trib. Montepulciano 15 novembre

1962, id., Rep. 1963, voce cit., n. 189.

d) Si mostra sfavorevole al sistema del voto segreto quella giurispru denza che, nell'accogliere il criterio del verbale analitico, chiede che tale

analiticità non si arresti all'elencazione dei partecipanti all'assemblea, ma

si estenda anche all'indicazione, in sede di resoconto della votazione, di

coloro che hanno votato a favore, di quanti hanno votato contro, e di

chi infine si è astenuto dal voto: in tal senso cfr. App. Genova 23 maggio

1980, ibid., 1980, I, 2876, in motivazione; e circolare Trib. Genova 15

dicembre 1979, ibid., V, 86 (non giunge a tanto la proposta modificata

di quinta direttiva comunitaria, che pure è incline ad una impostazione analitica del verbale d'assemblea; cfr., sullo specifico punto, G. Niccoli

ni, Il funzionamento dell'assemblea di società per azioni nella proposta

modificata di quinta direttiva, id., 1987, IV, 205).

e) Impone il voto segreto nelle votazioni relative alle cariche sociali

collegiali delle cooperative giornalistiche l'art. 6, 6° comma (vedi anche

i successivi commi 8° e 9°) 1. 5 agosto 1981 n. 416 (Le leggi, 1981, 1404) sulla quale vedi M. Buoncristiano, in Nuove leggi civ., 1983, 538, che

segnala come si tratti del secondo riconoscimento normativo del voto se

greto (il primo rintracciandolo nell'art. 10, 3° comma, r.d. n. 1706/37, il quale peraltro riguarda solo le votazioni del consiglio di amministrazio

ne delle casse rurali ed artigiane) e rileva come a suo giudizio la norma

della 1. n. 416/81, data la sua ampiezza e l'incidenza sulla materia stretta

mente societaria, risolva il segnalato contrasto di opinioni circa la legitti mità del voto segreto in senso negativo, «dovendosi da essa desumere

a contrario che in assenza di una espressa disposizione lo scrutinio segre to non sia ammissibile».

f) In argomento vedi per ulteriori indicazioni Casi e materiali di dir.

comm., 1, Società per azioni, 1974, 450 ss., ove a p. 454 è riportata la sect. 137 del Companies Act britannico del 1948 (ora divenuta sect.

373.1 del Companies Act del 1985), che sanziona con la nullità la norma

statutaria che esclude il diritto di chiedere la votazione per scrutinio se

greto nelle assemblee chiamate a deliberare su argomenti diversi dalla

nomina del presidente dell'assemblea e dal rinvio della riunione.

g) Il voto segreto trova comune applicazione in assemblee diverse da

quelle societarie ed in particolare nelle assemblee legislative (camera dei

deputati e senato). Sull'opportunità che tale sistema di votazione venga

mantenuto, da qualche anno è acceso il dibattito, rinfocolato negli ultimi

tempi, tra le forze politiche. Da un lato gli «abrogazionisti» additano

il voto segreto come il pericoloso detonatore che più volte ha causato

«lo scoppio» dei fragili equilibri politici tra governo e maggioranza, dal

l'altro i difensori del voto segreto scorgono in esso il fondamentale stru

mento di protezione e di garanzia dei singoli parlamentari contro l'invadenza

degli apparati di partito. In argormento, cfr. B. Pezzini, La questione del voto segreto in parlamento, in Dir. e società, 1985, 159; M.L. Maz

zani Honorati, Parlamento: il nodo del voto segreto, in Quaderni costi

tuzionali, 1984, 143; A. Palanza, La questione del voto segreto, in

Democrazia e diritto, 1982, fase. 6, 153.

Il Foro Italiano — 1987.

ta dal 2° comma dell'art. 2385 c.c. dovevano ritenersi ancora

investiti dalla carica di amministratori prima delle votazioni giac ché tale investitura cessa, in ossequio a questa norma, dal mo

mento in cui il consiglio d'amministrazione è stato ricostituito, cioè dal momento successivo allo spoglio dei voti alla proclama zione dei nuovi eletti;

7) tanto premesso, riconosciuta cioè l'attualità delle loro fun

zioni a quegli amministratori c.d. «uscenti» prima della votazio

ne, tali amministratori uscenti dovevano astenersi dal votare ai

sensi dell'art. 25 dello statuto posto che votare su schede pre

stampate su cui era scritto il loro nome equivale a votare in ope razioni nelle quali essi erano personalmente interessati;

8) poiché la sospensione dell'efficacia della deliberazione impu

gnata, sospensione che si vuole ordinare, non pregiudica gli inte

ressi della cassa rurale perché, come s'è detto, gli amministratori

restano in carica a tutti gli effetti (ex art. 2385, 2° comma, c.c.) sino a quando sarà validamente ricostituito il consiglio di ammi

nistrazione e tanto si accerterà in corso di causa;

9) considerato infine che nel caso opposto di rigetto dell'istan

za di sospensione gli interessi dell'attore sarebbero in parte vani

ficati perché la carica di amministratori dura tre anni (art. 24, 3° comma, statuto cassa rurale) e la durata della causa principale è incerta (ancorché di non difficile soluzione).

Per questi motivi, accoglie l'istanza dell'attore dell'I 1 giugno 1986 e per l'effetto sospende l'esecuzione della deliberazione as

sembleare del 27 aprile 1986 sino all'esito del giudizio di merito.

Rimette le parti dinanzi al giudice istruttore designato.

PRETURA DI ROMA; ordinanza 15 giugno 1987; Giud. Set

timi; Soc. Play Press e Ferri c. Soc. edizioni Leti.

PRETURA DI ROMA;

Provvedimenti di urgenza — Diritto d'autore — Testate di riviste — Tutela — Fattispecie (Cod. civ., art. 2598; cod. proc. civ., art. 700; 1. 22 aprile 1941 n. 633, protezione del diritto d'auto

re e di altri diritti connessi al suo esercizio, art. 100, 102, 156).

Posto che il titolo o la testata di una rivista formati da parole di uso comune sono meritevoli di tutela unicamente quando dalla combinazione delle parole o per la originalità nella scelta

delle stesse si formi un quid novi tale da conferire al titolo

od alla testata quella efficacia individualizzante che consenta

l'immediata ed inequivoca identificazione dell'opera cui ineri

scono, va accolta la richiesta, avanzata in via d'urgenza dalla

casa editrice del periodico «Ciao!», di diffidare la società edi

trice della testata «Ciao 2001», dal minacciare azioni giudizia rie per illecito concorrenziale. (1)

Fatto. — La s.r.l. Play Press in persona del suo legale rappre sentante Mario Ferri e questi in proprio quale direttore responsa bile del periodico denominato «Ciao!» — avendo recentemente

(1) La chiara individuazione dei criteri che devono sottendere la disa

mina delle controversie in tema di confondibilità tra testate giornalistiche consente al Pretore di Roma di pervenire a conclusioni di segno opposto in occasione di due fattispecie apparentemente molto simili. Infatti, una

dozzina di giorni prima, era stata respinta la richiesta, avanzata dalla

società titolare della testata «Metal Poster», d'inibire l'uso della testata

«Metal Shock» per un periodico d'analogo contenuto (Pret. Roma, ord.

8 giugno 1987, giud. Settimj, Soc. ed. Leti c. Soc. BBM e soc. ADP).

Sull'argomento v., da ultimo, Pret. Roma, ord. 3 luglio 1986, Foro it.,

1986, I, 3171, con nota di richiami. Il provvedimento in epigrafe compie

un'indagine completa ed esauriente sul dato lessicale costituente il titolo

della rivista sia in correlazione alla materia trattata nella stessa (su tale

relazione, v., anche se resa su una materia in parte differente, Cass. 8

novembre 1986, n. 6557, id., Rep. 1986, voce Concorrenza (disciplina), n. 51), sia con riguardo alla efficacia individualizzante attribuibile ai ter

mini adottati ed alla loro composizione (conformemente, v. Pret. Milano

13 giugno 1983, ibid., n. 62), sia infine applicando il principio per cui

nel giudizio di confondibilità di testate si deve aver riguardo oltre che

al titolo anche ai caratteri tipografici impiegati (sulla funzione della c.d.

veste tipografica, v. Pret. Milano 29 ottobre 1984, ibid., n. 63). Per osservazioni concernenti il giudizio di confondibilità in relazione

al tipo di pubblico cui il prodotto si rivolge, v. Trib. Parma 14 marzo

1985, ibid., nn. 69, 72, e in Foro pad., 1986, I, 120, con nota di M.

Franzosi.

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