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ordinanza 17 luglio 1998, n. 280 (Gazzetta ufficiale, 1aserie speciale, 26 agosto 1998, n. 34);...

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ordinanza 17 luglio 1998, n. 280 (Gazzetta ufficiale, 1 a serie speciale, 26 agosto 1998, n. 34); Pres. Granata, Est. Vari; Stocco ed altro c. Soc. Agenzia generale Sai di Vidale e Minicelli ed altro. Ord. Pret. Bassano del Grappa 11 aprile 1997 (G.U., 1 a s.s., n. 36 del 1997) Source: Il Foro Italiano, Vol. 121, No. 12 (DICEMBRE 1998), pp. 3463/3464-3465/3466 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23192727 . Accessed: 28/06/2014 10:31 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 193.105.245.71 on Sat, 28 Jun 2014 10:31:04 AM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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Page 1: ordinanza 17 luglio 1998, n. 280 (Gazzetta ufficiale, 1aserie speciale, 26 agosto 1998, n. 34); Pres. Granata, Est. Vari; Stocco ed altro c. Soc. Agenzia generale Sai di Vidale e Minicelli

ordinanza 17 luglio 1998, n. 280 (Gazzetta ufficiale, 1 a serie speciale, 26 agosto 1998, n. 34);Pres. Granata, Est. Vari; Stocco ed altro c. Soc. Agenzia generale Sai di Vidale e Minicelli edaltro. Ord. Pret. Bassano del Grappa 11 aprile 1997 (G.U., 1 a s.s., n. 36 del 1997)Source: Il Foro Italiano, Vol. 121, No. 12 (DICEMBRE 1998), pp. 3463/3464-3465/3466Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23192727 .

Accessed: 28/06/2014 10:31

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3463 PARTE PRIMA 3464

alle nuove regole introdotte dalla 1. n. 267 del 1997, in base

al dato meramente occasionale che al momento di entrata in

vigore della legge le dichiarazioni fossero già state acquisite me

diante lettura, ovvero, pur essendo già stato disposto il rinvio

a giudizio, non si fosse ancora proceduto all'esame del dichia rante. In sostanza, i rimettenti vorrebbero ripristinare integral mente nei procedimenti in corso la disciplina antecedente alla

riforma del 1997, e conseguentemente mantenere ferma la già intervenuta acquisizione delle precedenti dichiarazioni, ovvero, se il dichiarante non è ancora stato sottoposto all'esame, proce dere, in caso di rifiuto di rispondere, all'acquisizione mediante lettura.

Occorre al riguardo considerare che la disciplina risultante

dal contestuale intervento della corte sugli art. 513, 2° comma, e 210 c.p.p. incide su entrambi i termini di riferimento delle censure rivolte alle norme transitorie: il meccanismo di acquisi zione, previa contestazione, di singoli contenuti narrativi delle

precedenti dichiarazioni delinea, infatti, una disciplina diversa sia da quella antecedente al 1997, che prevedeva l'acquisizione delle precedenti dichiarazioni mediante la loro lettura integrale, sia da quella introdotta dalla 1. n. 267 del 1997, che subordina va l'acquisizione al consenso delle parti.

Si impone pertanto la restituzione degli atti ai giudici rimet

tenti, perché valutino se le questioni sollevate sulle norme tran sitorie conservano la loro rilevanza, oppure se risultano supera te alla luce della disciplina che ora permette di recuperare me diante il sistema delle contestazioni singoli contenuti narrativi delle dichiarazioni rese in precedenza.

Per questi motivi, la Corte costituzionale, riuniti i giudizi: 1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 513, 2° com

ma, ultimo periodo, c.p.p. nella parte in cui non prevede che,

qualora il dichiarante rifiuti o comunque ometta in tutto o in

parte di rispondere su fatti concernenti la responsabilità di altri

già oggetto delle sue precedenti dichiarazioni, in mancanza del l'accordo delle parti alla lettura si applica l'art. 500, commi 2 bis e 4, c.p.p.;

2) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 210 c.p.p. nella

parte in cui non ne è prevista l'applicazione anche all'esame

dell'imputato nel medesimo procedimento su fatti concernenti la responsabilità di altri, già oggetto delle sue precedenti dichia razioni rese all'autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria su

delega del pubblico ministero;

3) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 238, 4° com

ma, c.p.p. nella parte in cui non prevede che, qualora in dibat timento la persona esaminata a norma dell'art. 210 c.p.p. rifiu ti o comunque ometta in tutto o in parte di rispondere su fatti concernenti la responsabilità di altri già oggetto delle sue prece denti dichiarazioni, in mancanza di consenso dell'imputato alla utilizzazione si applica l'art. 500, commi 2 bis e 4, c.p.p.;

4) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzio nale dell'art. 513, 2° comma, c.p.p., sollevate, in riferimento all'art. 3 Cost., sotto il profilo della disparità di trattamento in relazione al 1° comma dello stesso articolo, dal Tribunale di San Remo e dal Tribunale di Savona con le ordinanze in

epigrafe;

5) dichiara inammissibile la questione di legittimità costitu zionale dell'art. 514 c.p.p., sollevata, in riferimento agli art.

3, 24, 101 e 112 Cost., dal Tribunale di San Remo; 6) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzio

nale dell'art. 238, commi 2 bis e 4, c.p.p., sollevata, in riferi mento agli art. 3, 101, 2° comma, e 111 Cost., dal Tribunale di Perugia con l'ordinanza in epigrafe;

7) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzio nale dell'art. 210, 4° comma, c.p.p., sollevate, in riferimento

agli art. 2, 3, 24, 25, 2° comma, 101, 2° comma, 102, 1° com

ma, 111 e 112 Cost., dal Tribunale di Bergamo, dal Tribunale militare di Torino e dal Tribunale di Trani, con le ordinanze in epigrafe;

8) ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Torino, al Tribunale per i minorenni di Bologna, al Tribunale di Cagliari, al Tribunale di San Remo, al Tribunale di Savona e al Tribuna le di Trani in relazione alle questioni di legittimità costituziona le dell'art. 6, 2° e 5° comma, 1. 7 agosto 1997 n. 267 (modifica delle disposizioni del codice di procedura penale in tema di va lutazione delle prove), sollevate, in riferimento agli art. 3, 24, 101, 2° comma, 111, 1° comma, e 112 Cost., con le ordinanze in epigrafe.

Il Foro Italiano — 1998.

CORTE COSTITUZIONALE; ordinanza 17 luglio 1998, n. 280 (Gazzetta ufficiale, la serie speciale, 26 agosto 1998, n. 34); Pres. Granata, Est. Vari; Stocco ed altro c. Soc. Agenzia

generale Sai di Vidale e Minicelli ed altro. Ord. Pret. Bassano del Grappa 11 aprile 1997 (G.U., la s.s., n. 36 del 1997).

Agenzia (contratto di) e agente di commercio — Indennità di

fine rapporto — Derogabilità a sfavore del subagente di assi

curazione — Questione manifestamente inammissibile di co stituzionalità (Cost., art. 3; cod. civ., art. 1751, 1753).

È manifestamente inammissibile, trattandosi di mera questione

interpretativa, da risolvere sulla base dei canoni ermeneutici

generali, e rimanendo quindi estranea al sindacato affidato alla Corte costituzionale, la questione di legittimità costitu

zionale dell'art. 1753 c.c., nella parte in cui consente alle nor me collettive, agli usi o alle pattuizioni individuali di deroga re alla disciplina posta dall'art. 1751 c.c. in tema di indennità di fine rapporto, a svantaggio del subagente di assicurazione, in riferimento all'art. 3 Cost. (1)

(1) La questione sollevata dal Pretore di Bassano del Grappa (l'ordi nanza resa in data 11 aprile 1997, Foro it., Rep. 1997, voce Agenzia (contratto), n. 34, può leggersi in Arch, civ., 1997, 1075) è stata liqui data in poche battute dalla Corte costituzionale, con una decisione di carattere processuale, che non va a risolvere la questione nel merito, ma sanziona un vizio insito nell'ordinanza di rimessione (sui presuppo sti e le conseguenze delle pronunce di manifesta inammissibilità, v. T. Groppi, Le ordinanze di manifesta infondatezza e manifesta inammissi bilità, in II processo costituzionale: la tipologia delle decisioni, in Foro it., 1998, V, 148 ss.). Nella circostanza, la Consulta ha evidenziato co me ci si trovasse al cospetto di un quesito al quale si poteva rispondere con l'impiego dei comuni criteri ermeneutici (sicché il giudice a quo non avrebbe nemmeno dovuto sollevare la questione di legittimità costi tuzionale: cfr. Corte cost., ord. 20 dicembre 1996, n. 405, id., 1997, I, 976) e si è astenuta, pertanto, dal fornire indicazione circa il signifi cato da attribuire alla disposizione censurata (non sono infrequenti, tut tavia, le ipotesi in cui la Corte costituzionale è intervenuta direttamente sull'interpretazione delle norme sottoposte al suo esame, al fine di ren derle compatibili con i principi della Carta fondamentale: da ultimo, v. Corte cost. 23 aprile 1998, n. 138, id., 1998, I, 2060).

Rimane, dunque, affidato alla giurisprudenza ordinaria il compito di chiarire se, tra le conseguenze della scarsa comunicabilità tra agente di assicurazione e disciplina codicistica del rapporto di agenzia (al pun to che, sulle norme dettate dal codice, prevalgono non solo i contratti collettivi, ma anche, in via sussidiaria rispetto ad essi, gli usi: in tal senso, G. Trioni, Il contratto di agenzia, Padova, 1994, 35; sulle pro blematiche relative all'agente di assicurazione, v. E. Colombini, Agen zie di assicurazione: dal passato alle prospettive dell'avvenire, in Arch, civ., 1996, 843), rientri anche la derogabilità, a svantaggio del subagen te di assicurazione, della disciplina posta dall'art. 1751 c.c. in tema di indennità di scioglimento del rapporto.

L'ultimo comma della citata disposizione, a seguito della modifica apportata dal d.leg. 303/91 attuativo della direttiva 86/653/Cee, sanci sce espressamente l'inderogabilità in peius delle disposizioni ivi conte nute; pur con qualche dissenso, si ritengono, generalmente, ammissibili eventuali accordi, individuali o collettivi, che prevedano un trattamento più favorevole rispetto a quello risultante dall'applicazione della norma di legge: cfr. Pret. Forlì 17 febbraio 1997, e Pret. Piacenza 7 gennaio 1997, Foro it., Rep. 1997, voce cit., nn. 28, 29 (e Lavoro giur., 1997, 383, con nota di D. Zavailoni); Pret. Milano 7 gennaio 1997, Pret. Torino 19 marzo 1996, e Pret. Milano 17 dicembre 1996, Foro it., Rep. 1997, voce cit., nn. 30-33 (e Mass. giur. lav., 1997, 717, con nota di F. Bortólotti); Pret. Reggio Emilia 5 gennaio 1996, Foro it., Rep. 1996, voce cit., n. 26 (e Arch, civ., 1996, 901); Pret. Viterbo-Civita Castellana 1° dicembre 1994, Foro it., Rep. 1995, voce cit., n. 40 (e Mass. giur. lav., 1995, 107, con nota di M.A. Rossi; Orient, giur. lav., 1995, 192, con nota di C. Fossati; Contratti, 1995, 403, con nota di R. Baldi; Riv. it. dir. lav., 1995, II, 772, con nota di F. Toffoletto).

Ciò, tuttavia, non vale, secondo l'opinione prevalente (v. A.D. Can dian, Statuto speciale dell'agente di assicurazione (art. 1753 c.c.) e mo difiche alla disciplina codicistica del rapporto agenziale (d.leg. 10 set tembre 1991 n. 303), in Dir. ed economia assicuraz., 1994, 739, il quale fornisce un quadro delle varie posizioni dottrinali), ad impedire una diversa regolamentazione per i rapporti tra compagnie assicurative ed agenti; l'accordo economico attualmente vigente, dal canto proprio, pur presentando qualche discrasia con la disciplina dell'art. 1751 c.c., rico nosce un'indennità di risoluzione in un congruo numero di casi, talvol ta sovrapponibili a quelli previsti dalla legge. Peraltro, posto che tale accordo non si applica ai subagenti, occorre comunque verificare se per questi ultimi valgano le medesime considerazioni riferibili agli agen ti, in ordine alle peculiarità dell'attività di agenzia nel settore assicurativo.

Al riguardo, deve osservarsi che la Suprema corte, pur non prenden do posizione in maniera esplicita sul punto, allorquando è stata chia

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

Ritenuto che il Pretore di Bassano del Grappa con ordinanza

emessa I'll aprile 1997 ed iscritta al r.o. n. 508 del 1997 —

nel corso di un giudizio civile promosso da due subagenti di

assicurazione per ottenere dal preponente il pagamento dell'in

dennità sostitutiva del preavviso e dell'indennità di cessazione

del rapporto — ha sollevato questione di legittimità costituzio

nale dell'art. 1753 c.c., per contrasto con l'art. 3 Cost., «nella

parte in cui consente alle norme collettive, agli usi o alle pattui zioni individuali di derogare all'art. 1751 c.c. a sfavore del su

bagente di assicurazione»;

che, ad avviso del rimettente, la disposizione denunciata, nel

lo stabilire che le norme dettate in materia di agenzia dal codice

civile si applicano anche agli agenti di assicurazione, «in quanto non siano derogate dalle norme corporative o dagli usi e in quan to siano compatibili con la natura dell'attività assicurativa», avrebbe invertito «l'ordine di precedenza stabilito dagli art. 1, 7 e 8 delle preleggi», ponendo in posizione subordinata le nor

me codicistiche e, conseguentemente, «declassando» l'art. 1751

c.c. da norma imperativa a dispositiva, tanto da consentirne

la deroga da parte di disposizioni collettive, di usi e di pattui zioni individuali;

che, secondo il giudice a quo, essendo l'art. 1753 c.c. diretta

mente applicabile al rapporto di subagenzia assicurativa e ve

nendo in rilievo anche per tale rapporto «la ratio sottostante

al riconoscimento legislativo di un'indennità di scioglimento del

contratto», ne deriverebbe, proprio in virtù dei rilevati effetti

discriminatori della disposizione denunciata, una ingiustificata

disparità di trattamento del subagente di assicurazione rispetto ad ogni altro agente o subagente;

che, a suo avviso, tale disparità di trattamento sarebbe da

«ritenersi giustificata» nei confronti dell'agente di assicurazio

ne, «figura che presenta peculiarità che la differenziano da quella

degli agenti operanti in diversi settori», mentre, «non altrettan

to può invece dirsi per i subagenti assicurativi».

Considerato che il giudice a quo nell'assumere, da un lato,

l'applicabilità del denunciato art. 1753 c.c. anche ai subagenti di assicurazione nega, poi, contraddittoriamente, la sussistenza,

per questi ultimi, di quella eadem ratio che dovrebbe, invece,

sorreggerne l'affermata applicabilità;

che, in questi termini, quella prospettata dal giudice a quo si pone, in realtà, come mera questione interpretativa, da risol

vere sulla base dei canoni ermeneutici generali, e che, quindi, rimane estranea al sindacato affidato alla corte, alla quale non

spetta, infatti, valutare l'incertezza in ordine all'applicabilità delle

norme, bensì eliminare le norme eventualmente viziate;

che, quindi, la questione di costituzionalità sollevata dal Pre

tore di Bassano del Grappa è manifestamente inammissibile.

Visti gli art. 26, 2° comma, 1. 11 marzo 1953 n. 87 e 9, 2°

comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte

costituzionale.

Per questi motivi, la Corte costituzionale dichiara la manife

sta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale

dell'art. 1753 c.c., sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dal

Pretore di Bassano del Grappa con l'ordinanza in epigrafe in

dicata.

mata a decidere su una fattispecie in cui un agente assicurativo ed un

subagente avevano concordato l'esclusione dell'indennità di fine rap

porto (a fronte, peraltro, di un più favorevole regime per le provvigio

ni), si è espressa per l'inderogabilità della disciplina posta dall'art. 1751

c.c., nel solco dell'orientamento giurisprudenziale formatosi sul testo

previgente di tale disposizione: cfr. Cass. 15 giugno 1994, n. 5795, Foro

it., 1995, I, 1281. In altra occasione, il Supremo collegio ha cassato

la pronuncia di merito che aveva negato, sull'erroneo presupposto del

l'applicabilità dell'accordo collettivo del 1941 (che, invece, non aveva

mai acquistato forza di legge, non rientrando tra i contratti collettivi

e gli accordi economici corporativi rimasti in vigore ai sensi dell'art.

43 d.leg.lgt. 369/44), il riconoscimento dell'indennità di risoluzione al

subagente: cfr. Cass. 24 novembre 1987, n. 8661, id., Rep. 1987, voce

cit., n. 55.

Il Foro Italiano — 1998.

CORTE COSTITUZIONALE; sentenza 17 luglio 1998, n. 268

(<Gazzetta ufficiale, la serie speciale, 22 luglio 1998, n. 29); Pres. Granata, Est. Mirabelli; Saraval c. Commissione per le provvidenze ai perseguitati politici o razziali e loro familia

ri superstiti. Ord. Corte conti, sez. Ili giurisdiz. centr., 28

febbraio 1997 (G.U., la s.s., n. 44 del 1997).

Perseguitati politici e razziali — Assegno di benemerenza —

Commissione di esame delle domande — Composizione —

Rappresentante dell'unione delle comunità ebraiche — Esclu

sione — Incostituzionalità (Cost., art. 3; 1. 10 marzo 1955

n. 96, provvidenze a favore dei perseguitati politici antifasci

sti o razziali e dei loro familiari superstiti, art. 8; 1. 8 novem

bre 1956 n. 1317, aggiunte e modifiche alla 1. 10 marzo 1955

n. 96, art. 4; 1. 22 dicembre 1980 n. 932, integrazioni e modi

fiche alla legislazione recante provvidenze a favore dei perse

guitati politici antifascisti e razziali, art. 4).

È incostituzionale l'art. 8 l. 10 marzo 1955 n. 96, come sostitui

to prima dall'art. 4 l. 8 novembre 1956 n. 1317, e poi dal

l'art. 4 I. 22 dicembre 1980 n. 932, nella parte in cui non

prevede che, della commissione istituita per esaminare le do

mande per conseguire i benefici che la stessa legge prevede a favore dei perseguitati politici antifascisti o razziali, faccia

parte anche un rappresentante dell'unione delle comunità ebrai

che italiane. (1)

(1) Sull'assegno di benemerenza, oltre alla sentenza in epigrafe, cfr. Corte conti, sez. riunite, 1° aprile 1998, n. 9/qm (in questo fascicolo, III, 633): ad entrambe le pronunce si riferisce la nota di N. Colaianni che segue.

* * *

Perseguitati razziali e rappresentatività dell'unione delle comunità ebraiche.

I. - Le decisioni — per coincidenza emesse nel sessantesimo anniver sario della promulgazione delle prime leggi razziali (non abbastanza rie

vocato, a quel che pare, sulla stampa: v., tuttavia, Il manifesto del 2 settembre 1998 con un'ampia intervista, tra l'altro, al presidente del l'unione delle comunità ebraiche) — avviano a superamento il proble ma dell'atteggiamento di «chiusura», in particolare da parte dell'appo sita commissione ministeriale, verso il riconoscimento delle provvidenze previste dalla legge in favore dei perseguitati politici e razziali.

Il massimo organo di giustizia contabile, infatti, ha per un verso ri solto la questione di massima relativa al concetto di «atti di violenza», attribuendogli un significato che, andando «oltre la fisicità e la corpo reità delle sevizie» (indicate in alternativa ai primi nel testo legislativo, riportato in motivazione), abbraccia anche la violenza morale e allarga così l'area della tutela; per altro verso, denunciando di incostituzionali tà la stessa composizione della commissione, ha mirato a risolvere la

«questione di testa» verosimilmente all'origine dell'interpretazione re strittiva e consistente nella composizione stessa della commissione, monca di un rappresentante delle vittime delle persecuzioni razziali ed incapace quindi di attingere da competenze esterne all'apparato amministrativo

(secondo un'esigenza manifestata dal legislatore con riguardo ai perse guitati politici antifascisti, di cui sono presenti tre esponenti nella stessa

commissione) il contributo della «diretta conoscenza delle vicende per secutorie».

II. - A questa incongruenza ha posto rimedio la Corte costituzionale, che non ha esitato a bollare di irragionevolezza l'esercizio della discre zionalità da parte del legislatore in un settore finora, a quanto consta,

impermeabile all'intervento razionalizzatore, quale la composizione del le commissioni ministeriali. Estremamente utile s'è mostrato al riguardo il tertium comparationis costituito dall'affine commissione per le prov videnze agli ex deportati nei campi di sterminio nazisti K.Z.

(Konzentrazion-Zone), in cui accanto a quelli delle associazioni dei de

portati politici è prevista la presenza anche di un rappresentante dell'u nione delle comunità israelitiche. Da questa distinta rappresentanza la corte induce esattamente la specificità delle situazioni persecutorie e quindi la distinzione tra le due categorie dei perseguitati antifascisti e dei per

seguitati razziali: esse non costituiscono due specie dell'unico gertus dei

perseguitati politici, sì da poter ritenere il carattere unitario della rap

presentanza attribuita all'associazione nazionale perseguitati politici an

tifascisti con conseguente assorbimento della rappresentanza dei perse

guitati razziali, ma appunto due categorie distinte e bisognevoli di di

stinte rappresentanze. L'alto spessore della motivazione, peraltro, si coglie, al di là della

mera comparazione, nella consapevolezza della specificità della vicenda

persecutoria degli ebrei: dapprima nei diritti, come si rileva, e poi nelle vite e, quindi, rientrante nella politica di annientamento degli ebrei d'Eu

ropa (che sostituì negli anni 1933-1945 quella di espulsione, a sua volta

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