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ordinanza 17 luglio 2002, n. 357 (Gazzetta ufficiale, 1aserie speciale, 24 luglio 2002, n. 29);...

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Page 1: ordinanza 17 luglio 2002, n. 357 (Gazzetta ufficiale, 1aserie speciale, 24 luglio 2002, n. 29); Pres. Ruperto, Est. Mezzanotte. Ord. App. Milano 14 ottobre 1997 (G.U., 1as.s., n. 46

ordinanza 17 luglio 2002, n. 357 (Gazzetta ufficiale, 1 a serie speciale, 24 luglio 2002, n. 29);Pres. Ruperto, Est. Mezzanotte. Ord. App. Milano 14 ottobre 1997 (G.U., 1 a s.s., n. 46 del 2001)Source: Il Foro Italiano, Vol. 125, No. 10 (OTTOBRE 2002), pp. 2549/2550-2551/2552Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23196816 .

Accessed: 28/06/2014 08:41

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

l'attore («appalto di servizi di trasporti») e, genericamente, la contestazione del convenuto;

che difetta, pertanto, la rilevanza della questione quanto alla causa tra la D'Ambrogio s.r.l. e la F.lli Elia s.r.l., così come de ve ritenersi del tutto inadeguato l'esame della rilevanza com

piuto dal rimettente quanto alla causa D'Ambrogio-Step s.r.l., essendo evidente che la denunciata incostituzionalità della nor

ma interpretativa presuppone la certa applicabilità nel giudizio a

quo della norma interpretata; che, conseguentemente, le questioni di legittimità costituzio

nale vanno dichiarate manifestamente inammissibili, quanto alla

prima causa, per la sua palese irrilevanza e, quanto alla seconda

causa, per difetto assoluto di motivazione circa la rilevanza. Visti gli art. 26, 2° comma, 1. 11 marzo 1953 n. 87 e 9, 2°

comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte

costituzionale.

Per questi motivi, la Corte costituzionale dichiara manifesta

mente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale

dell'art. 3 d.l. 3 luglio 2001 n. 256 (interventi urgenti nel settore

dei trasporti), convertito, con modificazioni, dalla 1. 20 agosto 2001 n. 334, sollevate, in relazione agli art. 3 e 77 Cost., dal

Tribunale di Torino con l'ordinanza in epigrafe.

CORTE COSTITUZIONALE; ordinanza 17 luglio 2002, n. 357 (Gazzetta ufficiale, 1" serie speciale, 24 luglio 2002, n. 29); Pres. Ruperto, Est. Mezzanotte. Orci. App. Milano 14

ottobre 1997 (G.U., la s.s., n. 46 del 2001).

Servitù — Servitù coattive — Condotti per la fornitura di

gas metano — Obbligo di dare passaggio

— Omessa pre visione — Questione manifestamente infondata di costitu

zionalità (Cost., art. 3, 42; cod. civ., art. 1033).

E manifestamente infondata la questione di legittimità costitu

zionale dell'art. 1033 c.c., nella parte in cui non prevede

l'obbligo di dare passaggio, analogo a quello dovuto alle

condotte di acque, a tubi o ad altri condotti per la fornitura di

gas metano, in riferimento agli art. 3 e 42 Cost. ( 1 )

(1) La questione di legittimità costituzionale era stata sollevata da

App. Milano, ord. 14 ottobre 1997, massimata (con la data 12 dicembre

1997) in Foro it.. Rep. 1998, voce Servitù, n. 14 (e annotata da A. Ca

ruso, Sulla servitù di metanodotto, in Corriere giur., 1998, 1063). La corte ambrosiana si pronunciava in sede di rinvio, nel procedi

mento in cui Cass. 13 ottobre 1992, n. 11130, Foro it., Rep. 1993, voce

cit., n. 10 (per esteso, Riv. giur. edilizia, 1993, I, 238), sul presupposto che le norme relative alle servitù coattive hanno carattere di diritto sin

golare e non sono pertanto suscettibili di interpretazione analogica, aveva cassato la pronuncia di merito con cui era stata costituita una servitù di metanodotto. L'applicazione estensiva dell'art. 1033 c.c., in tema di servitù di acquedotto, al passaggio di tubi per la fornitura di gas metano è stata esclusa da Cass. 25 gennaio 1992, n. 820, Foro it., Rep. 1992, voce cit., n. 3 (annotata da C. Marti, A proposito di interpreta zione estensiva e servitù di gasdotto, in Riv. dir. agr., 1992, li, 323). Dal canto-proprio, Cass. 16 gennaio 1986, n. 207, Foro it., Rep. 1986, voce Telefono, n. 5, ha escluso che la società concessionaria del servi zio telefonico, al fine dell'installazione sul fondo altrui di linee ed im

pianti, possa invocare la disciplina sulla costituzione di servitù coattive, trattandosi di disposizioni speciali, non estensibili all'infuori dei casi

espressamente considerati. Può segnalarsi altresì Cass. 23 marzo 1992, n. 3573, id., Rep. 1993,

voce Espropriazione per p.i., n. 378 (annotata da G. Chiné, Brevi cenni in tema di occupazione appropriativa: modo di acquisto anche di ser vitù pubbliche?, in Giust. civ., 1993, 1, 175), secondo cui, in caso di

mancata emanazione del decreto di espropriazione di un fondo nel cui sottosuolo sia stato installato un metanodotto, alla scadenza del biennio di occupazione legittima non può considerarsi costituita una servitù se condo i principi della c.d. occupazione appropriativa, i quali non risul

II Foro Italiano — 2002.

Ritenuto che, con ordinanza in data 14 ottobre 1997 (Foro it.,

Rep. 1998, voce Servitù, n. 14), pervenuta a questa corte l'8 no

vembre 2001, la Corte d'appello di Milano, quale giudice di

rinvio, ha sollevato, in riferimento agli art. 3, 1° comma, e 42, 2° comma, Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art.

1033 c.c., nella parte in cui «non prevede anche l'obbligo di da re passaggio, analogo a quello dovuto alle condotte di acque, a

tubi o ad altri condotti per la fornitura di gas metano»; che il rimettente premette che la Corte di cassazione, con

sentenza n. 1 ! 130 del 1992 (id., Rep. 1993, voce cit., n. 10), nel

cassare, con rinvio, la sentenza con la quale era stata accolta la

domanda delle attrici ed era stata costituita una servitù coattiva

di «metanodotto» in favore del fondo delle stesse, ha affermato

il seguente principio di diritto: «qualora non ricorrano le speci fiche figure di servitù coattive previste dal codice civile, negli art. da 1033 a 1057, ovvero da leggi speciali

— e, nella specie, invocandosi una servitù di 'metanodotto', non legislativamente

prevista, si rientrava in tale ipotesi — non può essere invocata

la disciplina degli art. 1032 ss. c.c., trattandosi di disposizioni

speciali, non estensibili all'infuori dei casi espressamente con

siderati»; che, ad avviso del giudice a quo nell'interpretazione imposta

dalla Corte di cassazione, l'art. 1033 c.c. contrasterebbe, in pri mo luogo, con l'art. 3 Cost., in quanto, essendo identici i «biso

gni della vita» soddisfatti dall'acqua e dall'energia termica in

genere, essendo le esigenze di fruizione dell'una e dell'altra

egualmente diffuse nella popolazione, sussistendo identità di

interesse pubblico tra la fruizione in massa dell'acqua corrente

proveniente dal pubblico acquedotto e la fruizione del gas meta

no (energia pulita e meno costosa) attinto alla rete pubblica

(meglio controllabile e più idonea, rispetto agli impianti auto

nomi, a garantire l'incolumità dei singoli), non essendo dissi

mili le opere necessarie alla conduzione dell'acqua e del gas metano, e non potendosi ormai ravvisare una maggiore perico losità delle condutture del gas rispetto a quelle dell'acqua, attesa

l'avanzata tecnologia e le specifiche prescrizioni legislative di

sicurezza delle condutture del metano e dei relativi impianti, il

fatto che siano diversamente tutelate le esigenze di approvvi

gionamento dell'acqua e del metano sarebbe lesivo del principio di eguaglianza;

che la medesima disposizione contrasterebbe altresì con l'art.

42, 2° comma, Cost., giacché limiterebbe diversamente il diritto

di proprietà dei singoli, rendendolo coercibile ai fini di utilità

tano applicabili in materia di acquisto da parte dell'ente pubblico co struttore di un diritto reale parziario; sicché, a danno del proprietario del fondo asservito, si configura un illecito di tipo permanente, desti nato a perdurare fino a che non venga meno la situazione abusiva, con la rimozione dell'impianto, con la cessazione del suo esercizio, ovvero con la sopravvenienza di titolo idoneo all'insorgenza del diritto di ser vitù (contratto, provvedimento amministrativo, sentenza del giudice or

dinario); v., inoltre, Cass. 15 luglio 1986, n. 4567, Foro it., 1988, 1, 930, con nota di S. Afeltra, secondo cui l'emanazione in corso di cau sa del provvedimento impositivo della relativa servitù coattiva determi na l'improponibilità della domanda con la quale il proprietario del fon

do, occupato di fatto per installarvi condutture per la distribuzione di

gas per usi domestici, chiede la rimozione del manufatto. In materia di servitù, la Consulta è intervenuta per dichiarare l'inco

stituzionalità dell'art. 1052, 2° comma, c.c., nella parte in cui non pre vede che il passaggio coattivo a favore di fondo non intercluso possa essere concesso dall'autorità giudiziaria quando riconosca che la do manda risponde alle esigenze di accessibilità (di cui alla legislazione relativa ai portatori di handicap) degli edifici destinati ad uso abitativo: v. Corte cost. 10 maggio 1999, n. 167, id., 1999,1, 2164 (annotata da F.

Gazzoni, Disabili e tutela reale, in Riv. not., 1999, 978; P. Perlingieri,

Principio «personalista», «funzione sociale della proprietà» e servitù coattiva di passaggio, in Rass. dir. civ., 1999, 688; P. Vitucci, Il pas saggio coattivo e le persone handicappate, in Giur. costit., 1999, 1615; G. Serges, Anacronismo legislativo, eguaglianza sostanziale e diritti

sociali, in Giur. it., 2000, 684; A. Palmieri, Accesso all'abitazione e

tutela dei disabili: nuovi orizzonti per l'art. 1052 c.c., in Corriere

giur., 2000, 177; M. Roberti, La servitù coattiva per fondo non inter cluso: nuove prospettive degli interessi generali, in Nuove leggi civ., 2000, 150; M. Rossetti, Tutela della salute e servitù coattive, in Riv.

giur. circolaz. e trasp., 1999, 687; B. Cavallo, Servitù coattiva di pas

saggio a favore di un fondo non intercluso ed esigenze dei portatori di

handicap, in Nuova giur. civ., 1999, 1, 822; A. Scarpa, Portatori di

handicap e passaggio coattivo: traguardo o punto di partenza?, in Rass. locazioni, 1999, 521).

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2551 '

PARTE PRIMA 2552

sociale solo nel caso dell'acqua e non anche nel caso del meta

no.

Considerato che il rimettente sollecita una pronuncia con la

quale l'ambito di operatività dell'art. 1033 c.c., che prevede la

costituzione coattiva della servitù di acquedotto, sia esteso a

comprendere la possibilità di costituire coattivamente la servitù

di metanodotto; che tale richiesta è formulata sulla base del rilievo che l'ener

gia termica costituirebbe oggi un bisogno della vita al pari del

l'acqua e della ritenuta insussistenza di qualsivoglia compo nente di maggior pericolosità nel trasporto attraverso condutture

del gas metano rispetto al trasporto dell'acqua; che le situazioni poste a raffronto dal giudice a quo non pos

sono essere ritenute a tal punto omogenee da imporre, quale soluzione costituzionalmente obbligata, l'estensione della pos sibilità di costituire coattivamente anche la servitù di gasdotto;

che, infatti, pur tenendo conto, come invita a fare il rimetten

te, del fatto che la distribuzione del gas metano tende ad intensi

ficarsi sempre più, anche per la molteplicità degli impieghi di cui tale fonte di energia è suscettibile, vale ad escludere la pro

spettata identità di situazioni il rilievo che le utilità conseguibili

dall'impiego del metano, a differenza di quelle connesse alla

utilizzazione dell'acqua, possono essere acquisite anche con al

tre fonti di energia; sicché non appare irragionevole la valuta

zione che il legislatore ha compiuto allorché ha previsto la co

stituzione coattiva della servitù di acquedotto e non anche di

metanodotto; che alla affermazione di un diritto alla costituzione di servitù

coattiva di metanodotto non può certo pervenirsi considerando

questa quale soluzione necessitata derivante dalla scelta del le

gislatore di favorire la diffusione del gas metano;

che, se tale indirizzo legislativo non può essere negato, ed è

anzi ravvisabile in molteplici atti normativi (v., in particolare, 1.

29 settembre 1964 n. 847; 1. 28 novembre 1980 n. 784, art. 11; d.l. 31 agosto 1987 n. 364, convertito, con modificazioni, dalla

1. 29 ottobre 1987 n. 205, art. 3; d.leg. 23 maggio 2000 n. 164), da esso non è possibile desumere anche la scelta di un modello

coercitivo nella disciplina dei rapporti tra fondi vicini che solo il

legislatore potrebbe introdurre (come fece a coronamento di un

programma di elettrificazione generalizzato del paese) e che non

può essere assunto da questa corte come costituzionalmente

vincolato proprio a causa dell'esistenza di fonti di energia alter

native, di modalità tecniche di approvvigionamento del gas me

tano diverse dal trasporto attraverso condutture e, infine, della

possibilità di giungere al medesimo risultato mediante atti di

esercizio dell'autonomia privata; che, pertanto, la questione deve essere dichiarata manifesta

mente infondata.

Visti gli art. 26, 2° comma, 1. 11 marzo 1953 n. 87 e 9, 2°

comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte

costituzionale.

Per questi motivi, la Corte costituzionale dichiara la manife

sta infondatezza della questione di legittimità costituzionale

dell'art. 1033 c.c., sollevata, in riferimento agli art. 3 e 42 Cost., dalla Corte d'appello di Milano, con l'ordinanza indicata in

epigrafe.

Il Foro Italiano — 2002.

CORTE COSTITUZIONALE; ordinanza 12 luglio 2002, n.

340 (Gazzetta ufficiale, la serie speciale, 17 luglio 2002, n.

28); Pres. Ruperto, Est. Bile; Soc. Rete ferroviaria italiana;

interv. Pres. cons, ministri. Ord. Trib. Firenze 10 maggio 2001, 18 giugno 2001 e Cass. 9 marzo 2001 (G.U., la s.s., nn.

33, 40 e 45 del 2001).

Giurisdizione civile — Urbanistica ed edilizia — D.leg. n. 80

del 1998 e 1. n. 205 del 2000 — Nuova ipotesi di giurisdi zione amministrativa esclusiva — Eccesso di delega legis lativa — «Ius superveniens»

— Applicabilità

— Mancata

verifica — Questioni manifestamente inammissibili di co

stituzionalità (Cost., art. 76, 77; 1. 15 marzo 1997 n. 59, de

lega al governo per il conferimento di funzioni e compiti alle

regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica ammini

strazione e per la semplificazione amministrativa, art. 11;

d.leg. 31 marzo 1998 n. 80, nuove disposizioni in materia di

organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni

pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di

giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'art,

ì 1, 4° comma, 1. 15 marzo 1997 n. 59, art. 34, 35; 1. 21 luglio 2000 n. 205, disposizioni in materia di giustizia amministrati va, art. 7).

Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli art. 34 e 35, 1° comma, d.leg. 31 marzo

1998 n. 80, per insufficiente motivazione sulla rilevanza de

terminata dalla mancata verifica della applicabilità del nuovo

testo delle disposizioni, come sostituito dall'art. 7 /. 21 luglio 2000 n. 205, ai giudizi di risarcimento in materia urbanistica

ed edilizia iniziati fra il 1° luglio 1998 ed il 9 agosto 2000, in

riferimento agli art. 76 e 77 Cost. (1)

(1) I. - Anche l'ordinanza delle sezioni unite (Cass., ord. 21 giugno 2001, n. 8506, Foro it., 2001, 1, 2472, con nota di Bf.nini-Gili), insieme a due ordinanze del Tribunale di Firenze, non è sfuggita alla dichiara zione di manifesta inammissibilità per insufficiente motivazione sulla rilevanza della questione di costituzionalità dell'art. 34 d.leg. 31 marzo 1998 n. 80, per eccesso di delega, analogamente a quanto ritenuto con l'ord. 16 aprile 2002, n. 123, id., 2002, I, 1265, con nota di richiami e osservazioni di A. Barone, nonché Urbanistica e appalti, 2002, 648, con nota di Andreis, Danno e resp., 2002, 736, con nota di Palmieri, e Corriere giur., 2002, 876, con nota di Carbone.

La Consulta insiste sulla necessità di verificare la diversa opzione interpretativa dell'art. 34 d.leg. 31 marzo 1998 n. 80, come sostituito dall'art. 7 1. 21 luglio 2000 n. 205, ancorata allo scrutinio della pro spettabilità della incidenza della nuova disposizione, introdotta da leg ge ordinaria, sui giudizi in corso, in deroga all'art. 5 c.p.c.

In sede di commento dell'ordinanza n. 123 del 2002 si era sottoli neato come la pretesa della Corte costituzionale di suggerire (indican done anche le possibili basi argomentative) un'interpretazione delle di

sposizioni della 1. 205/00 in parte qua antitetica a quella propugnata dalle sezioni unite, con specifico riguardo ai giudizi astrattamente ri conducibili alla materia dei servizi pubblici, con indirizzo già allora

consolidato, costituisse «una singolare e, francamente, non consentita invasione di campo». Il rilievo vale a maggior ragione oggi rispetto alla

riportata ordinanza, nella quale la stessa pretesa della corte disvela contorni ancor più marcati.

II. - E perciò doveroso avvertire che, come ricordato sulle colonne di

questa ultracentenaria rivista da un autorevole ex presidente della Con sulta (R. Granata, Corte di cassazione e Corte costituzionale nella dialettica tra controllo ermeneutico e controllo di legittimità - Linee evolutive delta giurisprudenza costituzionale, in Foro it., 1998, I, 15), dopo un periodo di conflitto con la Cassazione iniziato nel 1965 — (pe riodo) durante il quale la Consulta rivendicò la titolarità di una funzio ne ermeneutica autonoma, esercitabile «indipendentemente da quello che era lo stato della giurisprudenza al riguardo» — i rapporti fra le due corti si composero a seguito della decisione della Corte costituzionale di far propria l'intuizione ascarelliana del «diritto vivente», come pa rametro del giudizio di costituzionalità.

Per Ascarelli (Giurisprudenza costituzionale e teoria dell'inter

pretazione, in Riv. dir. proc., 1957, 351 ss.), se la norma esiste come tale solo nel momento dell'applicazione — essendoci prima di essa so lamente un testo polisenso — allora la corte, chiamata a valutare la co stituzionalità della legge, si trova di fronte non un'astratta disposizione legislativa, bensì il fatto storico di una consolidata applicazione (giudi ziaria o amministrativa). In presenza di un «diritto vivente», dunque, il

giudice costituzionale non è più titolare di una libertà interpretativa della disposizione impugnata, ma deve assumerla nel suo significato applicato (Pugiotto, La problematica del «diritto vivente» nella giuris

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