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ordinanza 18 dicembre 2001, n. 417 (Gazzetta ufficiale, 1aserie speciale, 27 dicembre 2001, edizione...

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ordinanza 18 dicembre 2001, n. 417 (Gazzetta ufficiale, 1 a serie speciale, 27 dicembre 2001, edizione straordinaria); Pres. Ruperto, Est. Marini; De Salve c. Ufficio imposte dirette di Maglie e altra; interv. Pres. cons. ministri. Ord. Comm. trib. reg. Puglia 2 gennaio 2001 (G.U., 1 a s.s., n. 15 del 2001) Source: Il Foro Italiano, Vol. 126, No. 2 (FEBBRAIO 2003), pp. 429/430-431/432 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23198820 . Accessed: 24/06/2014 20:28 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 195.78.108.51 on Tue, 24 Jun 2014 20:28:57 PM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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ordinanza 18 dicembre 2001, n. 417 (Gazzetta ufficiale, 1 a serie speciale, 27 dicembre 2001,edizione straordinaria); Pres. Ruperto, Est. Marini; De Salve c. Ufficio imposte dirette diMaglie e altra; interv. Pres. cons. ministri. Ord. Comm. trib. reg. Puglia 2 gennaio 2001 (G.U.,1 a s.s., n. 15 del 2001)Source: Il Foro Italiano, Vol. 126, No. 2 (FEBBRAIO 2003), pp. 429/430-431/432Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23198820 .

Accessed: 24/06/2014 20:28

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

CORTE COSTITUZIONALE; ordinanza 18 dicembre 2001, n. 417 (Gazzetta ufficiale, la serie speciale, 27 dicembre 2001, edizione straordinaria); Pres. Ruperto, Est. Marini; De Salve c.

Ufficio imposte dirette di Maglie e altra; interv. Pres. cons,

ministri. Ord. Comm. trib. reg. Puglia 2 gennaio 2001 (G.U., la

s.s., n. 15 del 2001).

Tributi in genere — Cittadini italiani residenti all'estero e iscritti all'Aire — Notificazione di atti — Modalità —

Questione manifestamente inammissibile di costituzionali tà (Cost., art. 3, 24; cod. proc. civ., art. 142; d.p.r. 29 settem

bre 1973 n. 600, disposizioni comuni in materia di accerta mento delle imposte sui redditi, art. 60).

È manifestamente inammissibile, per erronea indicazione della

norma censurata, la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 60, 1° comma, lett. f), d.p.r. 29 settembre 1973 n.

600, nella parte in cui, senza che sia prevista alcuna forma di

notizia della notificazione o dell'atto, dispone l'inapplicabi lità dell'art. 142 c.p.c. per il cittadino italiano che ha trasfe rito all'estero la propria residenza, anche nel caso in cui la

residenza di quest'ultimo sia conosciuta o facilmente cono

scibile con l'ordinaria diligenza per essere il medesimo

iscritto all'anagrafe degli italiani residenti all'estero (Aire), in riferimento agli art. 3 e 24 Cost. (1)

( 1 ) La Corte costituzionale rileva come l'effetto censurato dal giudi ce a quo sia il risultato di un articolato disposto normativo (art. 58, 1° e 2° comma, 60, 1° comma, lett. c e e, d.p.r. 600/73) e come pertanto il vizio denunciato non sia riconducibile alla disposizione impugnata. Per la dichiarazione di manifesta inammissibilità di questioni di costituzio nalità in quanto i giudici a quibus non avevano esattamente individuato la disposizione di legge o il parametro costituzionale, v. Corte cost., ord. 28 dicembre 2001, n. 446, G.U., 1" s.s., n. 1 del 2002; 18 dicembre

2001, n. 417, id., 27 dicembre 2001, edizione straordinaria; 20 novem bre 2000, n. 514, Foro it., Rep. 2001, voce Alimenti e bevande, n. 33; 20 luglio 2000, n. 312, ibid., voce Competenza penale, n. 38; 7 aprile 2000, n. 97, id.. Rep. 2000, voce Ingiunzione (procedimento per), n. 11; 10 maggio 1999, n. 163, ibid., voce Privilegio, n. 18.

Analoga questione — ora riproposta con particolare riferimento al l'avvenuta istituzione dell'Aire — era stata dichiarata, implicitamente, infondata da Corte cost. 26 giugno 1974, n. 189, id., 1974,1, 2580, con nota di richiami, la quale, nel dichiarare l'incostituzionalità degli art.

38, lett. e), d.p.r. 29 gennaio 1958 n. 645 e 32, lett. c), d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 636, aveva espressamente escluso la parte enunciata con le pa role «compreso quello previsto dalla lett./)», che si riferisce all'ipotesi in cui, nel comune ove deve eseguirsi la notificazione, non vi sia abita

zione, ufficio o azienda del contribuente, dovendosi in tal caso effettua re la notifica come se egli fosse irreperibile. Ad avviso della corte, in tale ipotesi, non può essere addossato all'amministrazione finanziaria l'onere di ricercarlo fuori dal domicilio fiscale. Successivamente la corte ha ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 60, 1° comma, lett. e) ed/), d.p.r. 600/73, nella

parte in cui, in tema di notificazione di avvisi di accertamento per Invim a straniero residente all'estero, di cui sia noto all'amministrazio ne finanziaria il luogo di residenza, escludono l'applicazione dell'art. 142 c.p.c., o non prevedono, quanto meno, la comunicazione al contri buente del deposito dell'atto presso la casa comunale, mediante avviso da spedirsi al luogo di residenza (ord. 30 novembre 1989, n. 511, id.,

Rep. 1989, voce Tributi in genere, n. 609). Sulla notifica di atti in materia tributaria a cittadini italiani all'estero,

v. Cass. 25 settembre 1996, n. 8456, id., Rep. 1996, voce Registro (im

posta), n. 128, secondo cui, in tema di imposta di registro, la notifica dell'avviso di accertamento di maggior valore relativo alla compraven dita di un immobile a persona non residente, né dimorante, né domici liata nella repubblica, effettuata all'estero tramite il consolato d'Italia, è inesistente, dovendosi effettuare, ai sensi dell'art. 60, 1° comma, lett.

e), d.p,r. 600/73, nel comune di stipulazione o formazione dell'atto; Comm. trib. centrale 12 dicembre 1988, n. 8456, id., Rep. 1989, voce Tributi in genere, n. 626, secondo cui se un contribuente, residente al

l'estero, nell'atto di compravendita risulta domiciliato nel luogo di re sidenza dei parenti, legittimamente l'ufficio del registro ha provveduto a far effettuare la notifica dell'avviso di accertamento di valore a tale

indirizzo, a nulla rilevando che il parente consegnatario dell'atto non avesse il requisito della convivenza; Cass. 15 luglio 1986, n. 4562, id..

Rep. 1987, voce cit., n. 570, secondo cui la notificazione dell'accerta mento d'imposta, che venga effettuata mediante consegna dell'atto in

luogo od a persona non corrispondenti a quelli stabiliti dalla legge, ma che abbiano pur sempre qualche riferimento o collegamento col desti natario (nella specie, a mani della madre del contribuente, presso la re sidenza che aveva prima del suo trasferimento all'estero) non è inesi

stente, ma viziata da nullità, la quale è sanabile per effetto della tempe

11 Foro Italiano — 2003.

Ritenuto che, con ordinanza del 2 gennaio 2001, la Commis

sione tributaria regionale di Bari, nel corso di un giudizio d'ap pello, avente ad oggetto una controversia sulla validità della

notificazione degli avvisi di accertamento, ha sollevato, in rife rimento agli art. 3 e 24 Cost., questione di legittimità costituzio nale dell'art. 60, 1° comma, lett. f), d.p.r. 29 settembre 1973 n.

600 (disposizioni comuni in materia di accertamento delle im poste sui redditi), nella parte in cui, senza prevedere alcuna

forma di notizia della notificazione o dell'atto, dispone l'inap plicabilità dell'art. 142 c.p.c., anche nell'ipotesi di notificazione di atti a cittadini italiani residenti all'estero i quali, regolar mente iscritti all'anagrafe degli italiani residenti all'estero

stiva impugnazione dell'atto notificato, che evidenzia il raggiungi mento dello scopo della notificazione medesima.

Per l'affermazione secondo cui la notificazione dell'avviso di accer tamento al contribuente, ai sensi dell'art. 60, 1° comma, lett. e), d.p.r. 600/73, il quale deroga in materia all'art. 140 c.p.c., è ritualmente ese

guita, quando nel comune nel quale deve eseguirsi non vi è abitazione, ufficio o azienda del contribuente, mediante affissione dell'avviso del

deposito prescritto dall'art. 140 cit. nell'albo comunale, senza necessità di spedizione della raccomandata e senza che l'ufficio sia tenuto al

l'espletamento di ricerche, v. Cass. 25 gennaio 2002, n. 906, id., Mass., 84.

In ordine alla notifica di atti, ex art. 60 d.p.r. 600/73, v. Cass. 23

aprile 1999, n. 250/SU, id., 1999,1, 2228, con nota di richiami e osser vazioni di Iozzo, commentata da Berruti, in Giust. civ., 1999,1, 1976, e da Sacchettini, in Guida al dir., 1999, fase. 19, 32, e, con riguardo alle notificazioni a persone giuridiche, Cass. 17 giugno 1999, n. 5994, Foro it., 2001,1, 302, con nota di richiami.

Sull'applicazione della 1. 470/88, istitutiva dell'Aire, al fine delle modalità di notificazione degli atti, v. Cass. 10 maggio 2002, n. 6737, id., 2002, I, 3393, la quale ha ritenuto che, sebbene la disciplina degli adempimenti anagrafici dovuti dai cittadini italiani che trasferiscano al l'estero la propria residenza risulti improntata al principio dell'acquisi zione anche del dato costituito dall'indirizzo del destinatario e della di

sponibilità del medesimo attraverso i registri dell'Aire, il difetto di ri sultanze anagrafiche relative ad esso, ancorché imputabile, in via prio ritaria, ad inerzia del destinatario di una notificazione, non legittima, per ciò solo, il notificante al ricorso alle formalità di notificazione di cui all'art. 143 c.p.c., che resta, invece, subordinato all'esito negativo di ulteriori ricerche eseguibili con l'impiego dell'ordinaria diligenza presso l'ufficio consolare di cui all'art. 6 1. 470/88, costituendo tale uf ficio non solo il tramite istituzionale attraverso il quale il contenuto in formativo dell'adempimento degli obblighi di dichiarazione del cittadi no all'estero perviene alle amministrazioni competenti alla tenuta dei menzionati registri, ma anche l'organo cui competono poteri sussidiari di accertamento e rilevazione, intesi a porre rimedio alle lacune infor mative derivanti dall'inerzia suddetta; Cons. Stato, sez. IV, ord. 19 no vembre 1995, n. 1888, id., Rep. 1996, voce Atto amministrativo, n. 304, che ha ritenuto rituale la notificazione di un provvedimento ai sensi dell'art. 139 c.p.c. (cioè nel domicilio del destinatario), anziché ai sensi dell'art. 142, 3° comma, c.p.c. (cioè a mezzo dell'autorità consolare), ove il soggetto interessato, pur lavorando da anni all'estero, abbia mantenuto la residenza nel comune di origine ed abbia quindi omesso di comunicare alla competente autorità consolare di risiedere all'estero, come prescritto dalla 1. 470/88.

Sui rapporti tra legislazione tributaria ed avvenuta iscrizione all'Ai

re, v. pure Comm. trib. reg. Emilia-Romagna 27 marzo 2000, id.. Rep. 2000, voce Redditi (imposte), n. 537, commentata da Grimaldi, in Cor riere trib., 2000, 1747, e da Cotroneo, in Tributi, 2000, 421; Comm. trib. prov. Modena 9 febbraio 1999, Foro it., Rep. 1999, voce cit., n.

395, commentata da Cotroneo, in Tributi, 1999, 108, da Tazzioli, in Riv. giur. trib., 1999, 785, e da Corda, in Fisco, 1999, 4018, secondo

cui, ai sensi dell'art. 2, 2° comma, t.u. delle imposte sui redditi, i con cetti di residenza e di domicilio sono previsti anche in possibile alter nativa tra loro, al fine dell'attribuzione della residenza fiscale; l'iscri zione all'Aire non è sufficiente per perdere la soggettività passiva d'imposta, nel caso in cui si mantengono nello Stato il centro dei propri affari e interessi e/o la dimora; G.i.p. Trib. Modena 9 marzo 1999, Foro

it., Rep. 2000, voce cit., n. 536, commentata da Cerrato, in Riv. dir.

trib., 2000, IV, 3, secondo cui, ai sensi dell'art. 2, 2° comma, d.p.r. 22 dicembre 1986 n. 917, una persona fisica iscritta alle anagrafi della po polazione residente all'estero (Aire), e che non dimori in Italia per la

maggior parte del periodo d'imposta, può essere considerata residente

ai fini tributari, e sottoposta a imposizione in Italia sui redditi ovunque prodotti, purché abbia il domicilio in Italia, inteso come il centro prin

cipale degli interessi patrimoniali e familiari; Comm. trib. prov. Bellu no 1° ottobre 1997, Foro it., Rep. 1998, voce Sanità pubblica, n. 556, secondo cui non è assoggettabile all'imposta sul servizio sanitario na zionale un cittadino italiano residente all'estero ed iscritto all'anagrafe speciale Aire, per cui, nel caso di avvenuto pagamento, l'imposta va rimborsata.

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PARTE PRIMA 432

(Aire), sono di residenza conosciuta o facilmente conoscibile usando l'ordinaria diligenza;

che, come si legge nell'ordinanza di rimessione, gli avvisi di accertamento erano stati notificati — avendo il destinatario tra

sferito la propria residenza all'estero e pur risultando il mede

simo regolarmente iscritto all'Aire — ai sensi del 1° comma, lett. e), dell'art. 60 d.p.r. n. 600 del 1973, presso il suo domici lio fiscale e, non essendo stata ivi rinvenuta né l'abitazione né

l'ufficio né l'azienda dello stesso, mediante affissione dell'av viso del deposito prescritto dall'art. 140 c.p.c. nell'albo del co

mune;

che, stante il mancato pagamento dei tributi indicati negli atti sopra menzionati, erano stati successivamente notificati a mani

del contribuente avvisi di mora, oggetto di tempestiva impu

gnativa di fronte alla competente commissione tributaria pro vinciale, che l'aveva rigettata;

che, interposto appello dal contribuente, la commissione tri

butaria regionale sollevava, di ufficio, questione di legittimità costituzionale del citato art. 60, 1° comma, lett./), d.p.r. n. 600

del 1973, ritenendo irragionevole e lesiva del diritto di difesa la norma censurata nella parte in cui, senza prevedere alcuna for

ma di notizia della notificazione o dell'atto, esclude l'applica bilità dell'art. 142 c.p.c., anche nel caso in cui la residenza este

ra del contribuente risulti dalla sua iscrizione all'Aire e sia quindi conosciuta o facilmente conoscibile usando l'ordinaria

diligenza; che il rimettente, dato per acquisito che l'appellante nel giu

dizio a quo non aveva avuto alcuna effettiva conoscenza degli avvisi di accertamento e pur dichiarando di non ignorare l'o

rientamento della Corte costituzionale secondo cui le deroghe

apportate dall'art. 60 d.p.r. n. 600 del 1973 al codice di proce dura civile sono dirette ad agevolare l'amministrazione finan

ziaria, esonerandola dall'onere di ricerche al di fuori del domi

cilio fiscale (sentenza n. 189 del 1974, Foro it., 1974, I, 2580; ordinanza n. 511 del 1989, id., Rep. 1989, voce Tributi in gene re, n. 609), rileva che, a partire dall'entrata in vigore della 1. 27 ottobre 1988 n. 470 (anagrafe e censimento degli italiani all'e

stero), istitutiva dell'Aire, l'indirizzo estero dei cittadini iscritti ad essa risulta facilmente conoscibile;

che, per tale motivo, sempre ad avviso del rimettente, non

sussiste alcuna ragione che, «senza che sia prevista altra forma

di notizia dell'atto e/o della notificazione, giustifichi l'inappli cabilità dell'art. 142 c.p.c.»;

che, richiamando altra pronunzia di questa corte, la Commis

sione tributaria regionale di Bari nota come il diritto di difesa del destinatario di un atto non può ridursi «ad una garanzia di

conoscibilità puramente teorica dell'atto notificatogli» e come

«funzione propria della notificazione è quella di portare l'atto a

conoscenza del destinatario, al fine di consentire l'instaurazione

del contraddittorio e l'effettivo esercizio del diritto di difesa» (sentenza n. 346 del 1998, id., 1998,1, 2601);

che, secondo quanto rilevato dal rimettente, mentre il codice di procedura civile appresta idonee garanzie di effettiva cono

scibilità dell'atto notificato al cittadino iscritto all'Aire, questi,

per gli accertamenti tributari, se privo di qualsiasi legame con la

madre patria, pur avendo una residenza estera facilmente cono

scibile, viene irragionevolmente parificato ai destinatari assolu

tamente irreperibili; che l'irragionevolezza di tale disciplina, conclude il rimet

tente, è riconosciuta da una circolare emessa dalla stessa ammi

nistrazione finanziaria con la quale, rilevata l'esigenza di assi

curare ai soggetti non residenti nel territorio dello Stato una co

noscenza effettiva degli atti tributari loro diretti, si dispone che gli uffici che abbiano emanato l'atto ne diano comunicazione, tramite la posta ordinaria, al destinatario al suo indirizzo estero

reperibile presso l'Aire o comunque conosciuto dall'ammini

strazione stessa (circolare n. 16 del 27 gennaio 2000);

che, con atto del 28 aprile 2001, è intervenuto nel giudizio il presidente del consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dal l'avvocatura generale dello Stato, concludendo per l'inammis

sibilità o, comunque, per l'infondatezza della questione; che, ad avviso dell'avvocatura, la questione sarebbe in primo

luogo inammissibile per difetto di motivazione sulla rilevanza, avendo l'ordinanza omesso di chiarire se, al momento della no

tifica degli avvisi di accertamento, il contribuente fosse o meno

iscritto all'Aire; che, secondo l'interveniente difesa, la questione sarebbe, co

II Foro Italiano — 2003.

munque, infondata, in quanto, anche successivamente all'istitu

zione dell'Aire, non sarebbero venute meno le peculiari esigen ze dell'amministrazione finanziaria in materia di notificazione degli atti, già in passato evidenziate dalla Corte costituzionale e

non potendosi, da ultimo, trascurare che l'art. 60 d.p.r. n. 600

del 1973, consentendo al contribuente trasferitosi all'estero l'e

lezione di domicilio, assicurerebbe un'idonea conoscibilità degli atti tributari che lo riguardano.

Considerato che il rimettente ritiene l'art. 60, 1° comma, lett.

f), d.p.r. 29 settembre 1973 n. 600 (disposizioni comuni in mate ria di accertamento delle imposte sui redditi), in contrasto con

gli art. 3 e 24 Cost, nella parte in cui, senza che sia prevista al

cuna forma di notizia della notificazione o dell'atto, dispone

l'inapplicabilità dell'art. 142 c.p.c. — per il cittadino italiano che ha trasferito all'estero la propria residenza — anche nel ca

so in cui la residenza di quest'ultimo sia conosciuta o facil

mente conoscibile con l'ordinaria diligenza per essere il mede

simo iscritto all'anagrafe degli italiani residenti all'estero

(Aire); che, in realtà, la censurata illegittimità delle modalità di noti

ficazione è il risultato di un articolato disposto normativo, co

stituito: — dall'art. 58, 1° comma, d.p.r. n. 600 del 1973, a tenore del

quale, «agli effetti dell'applicazione delle imposte sui redditi, ogni soggetto si intende domiciliato in un comune dello Stato»;

— dall'art. 58, 2° comma, stesso d.p.r., che, mentre per le

persone fisiche residenti nello Stato individua quale domicilio

fiscale il comune nella cui anagrafe sono iscritte, per quelle non

residenti indica quale domicilio fiscale il comune, necessaria mente ricompreso nel territorio dello Stato, ove si è prodotto il

reddito soggetto a tassazione ovvero il reddito più elevato; — dall'art. 60, 1° comma, lett. c), stesso d.p.r., il quale di

spone che, salvo il caso di consegna a mani proprie del destina

tario, la notificazione degli atti tributari deve avvenire «nel do

micilio fiscale del destinatario»; — dall'art. 60, 1° comma, lett. e), stesso d.p.r., che, per l'i

potesi in cui nel comune dove deve essere eseguita la notifica

zione non vi sia né l'abitazione né l'ufficio né l'azienda del

contribuente, dispone che l'avviso del deposito prescritto dal

l'art. 140 c.p.c. sia affisso nell'albo del comune stesso e la noti

ficazione ai fini della decorrenza del termine per ricorrere si ab

bia per eseguita nell'ottavo giorno successivo a quello di affis

sione;

che, tale essendo il quadro normativo, il rimettente, nel solle

vare la questione in esclusivo riferimento all'art. 60, 1° comma, lett. f), del citato decreto presidenziale, viene in effetti a censu

rare una norma alla quale non è ascrivibile il vizio di costituzio

nalità da lui lamentato; che l'erronea indicazione della norma censurata comporta,

secondo la costante giurisprudenza di questa corte, la manifesta

inammissibilità della questione sollevata (cfr. sentenza n. 361

del 1998, ibid., 3441, e ordinanza n. 56 del 1999, id., Rep. 1999, voce Dibattimento penale, n. 193).

Visti gli art. 26, 2° comma, 1. 11 marzo 1953 n. 87 e 9, 2°

comma, delle norme integrative per i giudizi avanti alla Corte

costituzionale.

Per questi motivi, la Corte costituzionale dichiara la manife

sta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale

dell'art. 60, 1° comma, lett./), d.p.r. 29 settembre 1973 n. 600

(disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), sollevata, in riferimento agli art. 3 e 24 Cost., dalla Commissione tributaria regionale di Bari con l'ordinanza di cui in epigrafe.

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