ordinanza 18 giugno 1997, n. 187 (Gazzetta ufficiale, 1 a serie speciale, 25 giugno 1997, n. 26);Pres. Granata, Est. Mirabelli; imp. Scamacca della Bruca; interv. Pres. giunta reg. Sicilia. Ord.Pret. Catania-Acireale 19 dicembre 1995 (G.U., 1 a s.s., n. 40 del 1996)Source: Il Foro Italiano, Vol. 121, No. 4 (APRILE 1998), pp. 1039/1040-1041/1042Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23193194 .
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1039 PARTE PRIMA 1040
legittima negli stessi limiti, in applicazione dell'art. 27 1. 11 marzo
1953 n. 87.
Per questi motivi, la Corte costituzionale dichiara l'illegitti mità costituzionale dell'art. 24, 1° comma, d.p.r. 24 maggio 1988 n. 203 (attuazione delle direttive Cee nn. 80/779, 82/884,
84/360, 85/203 concernenti norme in materia di qualità dell'a
ria, relativamente a specifici agenti inquinanti, e di inquinamen to prodotto dagli impianti industriali, ai sensi dell'art. 15 1. 16
aprile 1987 n. 183), nella parte in cui stabilisce, per le violazioni
ivi previste e punite, «la pena dell'arresto da due mesi a due
anni e dell'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni»
anziché «la pena dell'arresto da due mesi a due anni o dell'am
menda da lire cinqucentomila a lire due milioni»; dichiara, ai
sensi dell'art. 27 1. 11 marzo 1953 n. 87, l'illegittimità costitu
zionale dell'art. 25, 5° comma, d.p.r. 24 maggio 1988 n. 203, nella parte in cui stabilisce, per le violazioni ivi previste e puni
te, «la pena dell'arresto da due mesi a due anni e dell'ammenda
da lire cinquecentomila a lire due milioni» anziché «la pena dell'arresto da due mesi a due anni o dell'ammenda da lire cin
quecentomila a lire due milioni».
CORTE COSTITUZIONALE; ordinanza 18 giugno 1997, n. 187
(Gazzetta ufficiale, la serie speciale, 25 giugno 1997, n. 26); Pres. Granata, Est. Mirabelli; imp. Scamacca della Bruca; interv. Pres. giunta reg. Sicilia. Ord. Pret. Catania-Acireale
19 dicembre 1995 (G.U., la s.s., n. 40 del 1996).
Sicilia — Edilizia — Impianti prefabbricati ad uso non abitati
vo e ad una sola elevazione — Disciplina autorizzatola —
Questione manifestamente infondata di costituzionalità (Cost., art. 3, 25; 1. 28 febbraio 1985 n. 47, norme in materia di
controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie, art. 20; 1. reg. sic. 10 agosto 1985 n. 37, nuove norme in materia di controllo dell'attività
urbanistico-edilizia, riordino urbanistico e sanatoria delle opere
abusive, art. 5; 1. reg. sic. 15 maggio 1986 n. 26, norme inte
grative della 1. reg. sic. 10 agosto 1985 n. 37, art. 5).
È manifestamente infondata, per erroneità del presupposto in
terpretativo da cui muove il giudice a quo, la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 5 l. reg. sic. 10 agosto 1985
n. 37, come modificato dall'art. 5 I. reg. sic. 15 maggio 1986 n. 26, nella parte in cui, per l'ipotesi di impianti prefabbricati ad una sola elevazione non adibiti ad uso abitativo, prevede l'autorizzazione del sindaco in sostituzione della concessione
edilizia, in riferimento agli art. 3 e 25, 2° comma, Cost. (1)
(1) La mancata violazione del monopolio normativo statale in mate ria penale e del principio di uguaglianza deriva dalla interpretazione letterale della norma regionale che, per le opere che presentino determi nate caratteristiche richiede la sola autorizzazione del sindaco escluden do la necessità della concessione edilizia, in conformità delle regole espres se dalla legislazione dello Stato (Corte cost. 22 ottobre 1996, n. 355, Foro it., 1997, I, 2057, e 29 gennaio 1996, n. 14, id., 1996, I, 1538).
Per la stessa questione sollevata in precedenza nel medesimo giudizio dallo stesso giudice era stata disposta dalla corte la restituzione degli atti (ord. 17 luglio 1995, n. 327, ibid., 1109) per un riesame della rile vanza costituzionale alla luce della sopravvenuta 1. 23 dicembre 1994 n. 724 che all'art. 39 consente di sanare gli abusi edilizi ultimati entro il 31 dicembre 1993, con la conseguente estinzione del reato previsto dall'art. 20 1. 47/85.
Sulla necessità della autorizzazione edilizia in luogo della concessione in relazione all'interpretazione dell'espressione «impianto di prefabbri cati ad una sola elevazione non adibiti ad uso abitativo» di cui all'art. 5 1. reg. sic. 26/86, v. Cons, giust. amm. sic., sez. riun., 14 novembre 1995, n. 473, id., Rep. 1996, voce Sicilia, n. 229, secondo cui illegitti mamente viene ordinata la demolizione dei manufatti potendo essere
applicata la sanzione pecuniaria prevista per le opere eseguite in assenza di autorizzazione; 17 gennaio 1995, n. 765, id., Rep. 1995, voce cit.,
Il Foro Italiano — 1998.
Ritenuto che nel corso di un procedimento penale a carico
di un imputato della contravvenzione prevista e punita dall'art.
20, 1° comma, lett. b), 1. n. 47 del 1985, per avere realizzato
senza concessione «una base aeroportuale costituita da un ca
pannone di mq. 494 nonché da una pista di mq. 900 circa per l'esercizio industriale dell'attività di trasporto aereo di persone e merci», il Pretore di Catania, sezione distaccata di Acireale, con ordinanza emessa il 19 dicembre 1995 (pervenuta alla Corte
costituzionale il 19 agosto 1996), ha sollevato, in riferimento
agli art. 25, 2° comma, e 3 Cost., questione di legittimità costi
tuzionale dell'art. 5 1. reg. sic. 10 agosto 1985 n. 37 (nuove norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, riordino urbanistico e sanatoria delle opere abusive) — come
modificato dall'art. 6 (esattamente dall'art. 5) 1. reg. sic. 15
maggio 1986 n. 26 —, nella parte in cui prevede che l'autorizza
zione del sindaco sostituisce la concessione per l'impianto di
prefabbricati ad una sola elevazione non adibiti ad uso abitativo; che per la stessa questione, in precedenza sollevata nel mede
simo giudizio dallo stesso giudice con ordinanza del 27 aprile
1993, era stata disposta la restituzione degli atti per un nuovo
esame della rilevanza (ordinanza n. 327 del 1995), giacché era
sopravvenuta la 1. 23 dicembre 1994, n. 724, che consente di
sanare gli abusi edilizi ultimati entro il 31 dicembre 1993 (art.
39), con la conseguente estinzione del reato; che il Pretore di Catania ritiene tuttora rilevante la questione,
avendo l'imputato chiesto la sanatoria per un tipo di abuso edi
lizio diverso da quello oggetto di contestazione, sicché il reato
non sarebbe estinto, e solleva nuovamente la questione di legit timità costituzionale, con le motivazioni già espresse nella pre cedente ordinanza, cui si riporta e che allega in copia;
che il giudice rimettente ritiene che la norma denunciata con
sentirebbe in Sicilia la costruzione, con l'autorizzazione del sin
daco, di capannoni realizzati con strutture prefabbricate, i quali
implicano una trasformazione urbanistica ed edilizia del territo
rio, mentre nel restante territorio nazionale sarebbe necessaria
la concessione edilizia;
che, ad avviso del pretore, la norma denunciata sarebbe in
contrasto con l'art. 25, 2° comma, Cost., giacché la sottrazione
al regime della concessione determinerebbe l'irrilevanza penale di condotte che, in base alla legge statale, costituiscono reato, incidendo così sul principio di riserva di legge statale in materia
penale. Inoltre, si determinerebbe anche una violazione del prin
cipio di eguaglianza (art. 3 Cost.) per la disparità di trattamen
to tra i cittadini, che, per una medesima condotta, sarebbero
sanzionati penalmente nel restante territorio nazionale, ma non
lo sarebbero, senza alcuna giustificazione, nella sola regione si
ciliana; che la regione siciliana è intervenuta nel giudizio, eccependo
l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale, per ché il procedimento doveva ritenersi sospeso a seguito della pre sentazione dell'istanza di sanatoria edilizia da parte dell'impu tato, e chiedendo nel merito che la questione sia dichiarata in fondata.
Considerato che l'eccezione di inammissibilità proposta dalla
regione siciliana non può essere accolta, giacché il giudice ri
mettente ha motivato — con valutazioni dei fatti di causa che
n. 350, secondo il quale la deroga al normale regime concessorio si
ricollega sia all'uso non abitativo che alle caratteristiche delle costruzio ni che devono essere realizzate prima dell'installazione sul suolo e inol tre necessariamente di modeste dimensioni; Tar Sicilia, sez. Catania, 26 settembre 1991, n. 697, id., Rep. 1992, voce cit., n. 283, che ha escluso l'applicabilità del regime autorizzatorio ad un capanno di note voli dimensioni destinato a ricovero attrezzi.
Sul nuovo regime autorizzatorio in materia edilizia, vedi la nota a Cons. Stato, sez. V, 9 dicembre 1997, n. 1479, in questo fascicolo, parte terza.
In ordine all'affermazione del principio della competenza esclusiva dello Stato a legiferare in materia penale, v., da ultimo, Corte cost. 22 giugno 1995, n. 273, Foro it., 1996, I, 1191, e 13 giugno 1995, n. 234, id., 1995, I, 2759, con nota di richiami di Paone.
In dottrina, con specifico riguardo al rapporto tra i reati edilizi com messi nella regione siciliana e la lesione della riserva di legge statale in materia penale, v. Piergallini, La potestà penale delle regioni, oggi: approfondimenti, reticenze e suggestioni di una recente sentenza costi tuzionale, in Riv. it. dir. e proc. pen., 1990, 1574; Musco, Sistema penale e legge regionale, in Giur. costit., 1990, 838; Travi, Il condono edilizio in Sicilia e il limite della materia penale, in Regioni, 1987, 129.
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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE
non spetta alla corte riesaminare (da ultimo, sentenze nn. 340, 239 e 28 del 1996), Foro it., 1997, I, 2410, 707, 1671) — in ordine alla persistente rilevanza della questione di legittimità co
stituzionale non essendo la domanda di condono presentata dal
l'imputato idonea ad estinguere il reato, in quanto relativa ad un tipo di abuso edilizio diverso da quello oggetto della conte stazione penale;
che la questione di legittimità costituzionale è, tuttavia, mani
festamente infondata, essendo erronea la premessa interpretati va delineata dal giudice rimettente, che vorrebbe consentita dal
la norma regionale denunciata la costruzione, con l'autorizza
zione anziché con la concessione edilizia, di edifici ad uso non
abitativo ad una sola elevazione realizzati con strutture prefab bricate;
che, invece, la espressione «impianto di prefabbricati ad una
sola elevazione non adibiti ad uso abitativo», deve essere inter
pretata secondo il suo significato letterale e tenendo conto del
contesto nel quale è collocata; si tratta, difatti, di «impianto» di prefabbricati che, evidentemente, siano del tutto realizzati
prima dell'installazione sul suolo e, in quanto tali, necessaria
mente di modeste dimensioni, mentre non può trattarsi di edifi
ci, sia pure ad una sola elevazione, costruiti con strutture pre
fabbricate, mediante l'utilizzazione di una tecnica costruttiva
che non implica limiti dimensionali e consente di realizzare edi
fici idonei a determinare una trasformazione urbanistica del ter
ritorio; che «l'impianto di prefabbricati» è compreso, nella disposi
zione denunciata, in un elenco di opere per le quali è richiesta
l'autorizzazione anziché la concessione edilizia, giacché si tratta
sempre di opere di modeste dimensioni e tali da non determina
re un nuovo o maggiore carico urbanistico;
che, del resto, la giurisprudenza amministrativa ha interpre tato l'art. 5 1. reg. sic. 10 agosto 1985 n. 37 nel senso che l'e
spressione «impianto di prefabbricati ad una sola elevazione non
adibiti ad uso abitativo» si riferisce a costruzioni prefabbricate di modeste dimensioni, assemblate negli stabilimenti delle im
prese produttrici, adagiate sul suolo e facilmente rimovibili, tali
da non alterare stabilmente l'assetto del territorio, rimanendo
così esclusa la realizzazione di capannoni, per la quale si rende
necessaria la concessione edilizia; che anche la prassi amministrativa, secondo quanto risulta
dagli orientamenti espressi per l'adozione dei provvedimenti di
autorizzazione o di concessione edilizia in applicazione della di
sposizione denunciata (circolare dell'assessorato regionale terri
torio e ambiente 20 luglio 1992 n. 2/92), considera necessaria
la concessione edilizia per i prefabbricati relativi a capannoni industriali o commerciali, mentre l'autorizzazione riguarda sol
tanto l'impianto di modesti volumi già prefebbricati in stabili
mento ed aventi facilità di impianto e disimpianto, tali da non
comportare oneri di rilievo in termini urbanistici; che l'art. 5 1. reg. sic. n. 37 del 1985, comprendendo tra le
opere soggette alla sola autorizzazione quelle che non determi
nano un nuovo carico urbanistico, non è in contrasto con i prin
cipi della legislazione dello Stato;
che, essendo erroneo il presupposto interpretativo dal quale muove il dubbio di legittimità costituzionale, la questione deve
essere dichiarata manifestamente infondata.
Visti gli art. 26, 2° comma, 1. 11 marzo 1953 n. 87 e 9, 2°
comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale.
Per questi motivi, la Corte costituzionale dichiara la manife
sta infondatezza della questione di legittimità costituzionale del
l'art. 5 1. reg. sic. 10 agosto 1985 n. 37 (nuove norme in materia
di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, riordino urbanisti
co e sanatoria delle opere abusive), come modificato dall'art.
5 1. reg. sic. 15 maggio 1986 n. 26, sollevata, in riferimento
agli art. 25, 2° comma, e 3 Cost., dal Pretore di Catania, sezio
ne distaccata di Acireale, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
li Foro Italiano — 1998.
CORTE DI CASSAZIONE; sezione I civile; sentenza 1° aprile 1998, n. 3366; Pres. Cantillo, Est. Benini, P.M. Mele (conci, diff.); Di Benedetto (Avv. Aguglia) c. Min. finanze; Min. finanze c. Di Benedetto. Dichiara inammissibile ricorso av verso Comm. trib. II grado Palermo 29 marzo 1996.
CORTE DI CASSAZIONE;
Tributi in genere — Commissioni tributarie — Decisione della commissione di secondo grado — Pubblicazione anteriore al 1° aprile 1996 — Ricorso per cassazione — Inammissibilità
(D.leg. 31 dicembre 1992 n. 546, disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al governo contenuta nel l'art. 30 1. 30 dicembre 1991 n. 413, art. 75; d.l. 30 agosto 1993 n. 331, armonizzazione delle disposizioni in materia di
imposte sugli olì minerali, sull'alcole, sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati e in materia di Iva con quelle recate da
direttive Cee e modificazioni conseguenti a detta armonizza
zione, nonché disposizioni concernenti la disciplina dei centri
autorizzati di assistenza fiscale, le procedure dei rimborsi di
imposta, l'esclusione dall'Ilor dei redditi di impresa fino al l'ammontare corrispondente al contributo diretto lavorativo, l'istituzione per il 1993 di un'imposta erariale straordinaria su taluni beni ed altre disposizioni tributarie, art. 69; 1. 29
ottobre 1993 n. 427, conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 30 agosto 1993 n. 331, art. 1; d.l. 8 agosto 1996 n.
437, disposizioni urgenti in materia di imposizione diretta ed
indiretta, di funzionalità dell'amministrazione finanziaria, di
gestioni fuori bilancio, di fondi previdenziali e di contenzioso
tributario, art. 12; 1. 24 ottobre 1996 n. 556, conversione in
legge, con modificazioni, del d.l. 8 agosto 1996 n. 437, art. 1).
Alla stregua dell'art. 75, 1° comma, d.leg. 31 dicembre 1992 n. 546, come modificato dall'art. 69 d.l. 30 agosto 1993 ri.
331, convertito, con modificazioni, nella l. 29 ottobre 1993 n. 427, e dall'art. 12 d.l. 8 agosto 1996 n. 437, convertito, con modificazioni, nella l. 24 ottobre 1996 n. 556, è inammis sibile il ricorso per cassazione direttamente proposto avverso la decisione della commissione tributaria di secondo grado che sia stata pubblicata — ovvero il cui dispositivo sia stato
depositato in segreteria — prima del 1° aprile 1996. (1)
Svolgimento del processo. — Il procedimento amministrativo
di delimitazione del demanio marittimo, sollecitato da Di Bene
detto Giovanni, proprietario di terreni confinanti con la spiaggia tirrenica nel territorio di Termini Imerese, si era concluso con ver
bale 20 novembre 1981, approvato dal competente direttore ma
rittimo, di concerto con l'intendente di finanza con cui si conte
stava che parte del terreno risultante agli atti catastali di pertinenza del demanio marittimo, era invece di proprietà Di Benedetto.
La richiesta di consequenziale rettifica degli atti catastali ve
niva però disattesa dall'Ute di Palermo con provvedimento del
28 gennaio 1988, contro il quale Di Benedetto Giovanni propo neva ricorso dinanzi alla Commissione di primo grado di Paler
mo, che annullava il provvedimento. Avverso la decisione pro
poneva appello l'Ute, assumendo che il procedimento discipli
(1) Si consolida l'orientamento della Cassazione in punto di impu gnazione delle decisioni delle commissioni tributarie di secondo grado depositate in segreteria (anche nel solo dispositivo) prima della data di insediamento delle nuove commissioni tributarie provinciali e regio nali (1° aprile 1996). Ad avviso della Suprema corte, avverso tali deci sioni possono essere esperite le impugnazioni previste dal d.p.r. 26 otto bre 1972 n. 636 (e, quindi, innanzi alla Commissione tributaria centrale ovvero alla corte di appello), con esclusione del ricorso per cassazione
(previsto, invece, dall'art. 62 d.leg. 31 dicembre 1992 n. 546 come mez zo di impugnazione delle decisioni delle commissioni tributarie regionali).
In tali termini, v. — oltre a Cass. 20 marzo 1998, nn. 2941 e 2933, inedite, ove però si considerano impugnabili con il vecchio rito anche le decisioni pubblicate (non già prima, ma) entro il 1° aprile 1996 —
Cass. 1° dicembre 1997, n. 12170, Foro it., Mass., 1183; 4 novembre
1997, n. 10793, ibid., 1068; ord. 7 aprile 1997, n. 267, ibid., 1262; 12 novembre 1996, n. 9911, id., Rep. 1996, voce Tributi in genere, n. 1653; 22 agosto 1996, n. 7754, ibid., n. 1654; analogamente, ma con riferimento alle precedenti date di insediamento delle nuove com missioni tributarie, v. Cass. 5 settembre 1996, n. 8088, ibid., n. 1656; 9 luglio 1996, n. 6250, ibid., n. 1655, e 28 dicembre 1994, n. 11245, id., Rep. 1994, voce cit., n. 1256.
Sul punto, v. P. Centore, Le regole per appellare le decisioni di secondo grado durante il regime transitorio, in Corriere trib., 1996, 2153; C. Glendi, Reiterato il decreto: «leggere» modifiche al regime transitorio, ibid., 1925; F. Napolitano, Come orientarsi nel regime tran
sitorio, ibid., 1411.
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