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ordinanza 18 giugno 1997, n. 187 (Gazzetta ufficiale, 1aserie speciale, 25 giugno 1997, n. 26);...

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ordinanza 18 giugno 1997, n. 187 (Gazzetta ufficiale, 1 a serie speciale, 25 giugno 1997, n. 26); Pres. Granata, Est. Mirabelli; imp. Scamacca della Bruca; interv. Pres. giunta reg. Sicilia. Ord. Pret. Catania-Acireale 19 dicembre 1995 (G.U., 1 a s.s., n. 40 del 1996) Source: Il Foro Italiano, Vol. 121, No. 4 (APRILE 1998), pp. 1039/1040-1041/1042 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23193194 . Accessed: 25/06/2014 08:12 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 62.122.79.69 on Wed, 25 Jun 2014 08:12:28 AM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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ordinanza 18 giugno 1997, n. 187 (Gazzetta ufficiale, 1 a serie speciale, 25 giugno 1997, n. 26);Pres. Granata, Est. Mirabelli; imp. Scamacca della Bruca; interv. Pres. giunta reg. Sicilia. Ord.Pret. Catania-Acireale 19 dicembre 1995 (G.U., 1 a s.s., n. 40 del 1996)Source: Il Foro Italiano, Vol. 121, No. 4 (APRILE 1998), pp. 1039/1040-1041/1042Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23193194 .

Accessed: 25/06/2014 08:12

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1039 PARTE PRIMA 1040

legittima negli stessi limiti, in applicazione dell'art. 27 1. 11 marzo

1953 n. 87.

Per questi motivi, la Corte costituzionale dichiara l'illegitti mità costituzionale dell'art. 24, 1° comma, d.p.r. 24 maggio 1988 n. 203 (attuazione delle direttive Cee nn. 80/779, 82/884,

84/360, 85/203 concernenti norme in materia di qualità dell'a

ria, relativamente a specifici agenti inquinanti, e di inquinamen to prodotto dagli impianti industriali, ai sensi dell'art. 15 1. 16

aprile 1987 n. 183), nella parte in cui stabilisce, per le violazioni

ivi previste e punite, «la pena dell'arresto da due mesi a due

anni e dell'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni»

anziché «la pena dell'arresto da due mesi a due anni o dell'am

menda da lire cinqucentomila a lire due milioni»; dichiara, ai

sensi dell'art. 27 1. 11 marzo 1953 n. 87, l'illegittimità costitu

zionale dell'art. 25, 5° comma, d.p.r. 24 maggio 1988 n. 203, nella parte in cui stabilisce, per le violazioni ivi previste e puni

te, «la pena dell'arresto da due mesi a due anni e dell'ammenda

da lire cinquecentomila a lire due milioni» anziché «la pena dell'arresto da due mesi a due anni o dell'ammenda da lire cin

quecentomila a lire due milioni».

CORTE COSTITUZIONALE; ordinanza 18 giugno 1997, n. 187

(Gazzetta ufficiale, la serie speciale, 25 giugno 1997, n. 26); Pres. Granata, Est. Mirabelli; imp. Scamacca della Bruca; interv. Pres. giunta reg. Sicilia. Ord. Pret. Catania-Acireale

19 dicembre 1995 (G.U., la s.s., n. 40 del 1996).

Sicilia — Edilizia — Impianti prefabbricati ad uso non abitati

vo e ad una sola elevazione — Disciplina autorizzatola —

Questione manifestamente infondata di costituzionalità (Cost., art. 3, 25; 1. 28 febbraio 1985 n. 47, norme in materia di

controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie, art. 20; 1. reg. sic. 10 agosto 1985 n. 37, nuove norme in materia di controllo dell'attività

urbanistico-edilizia, riordino urbanistico e sanatoria delle opere

abusive, art. 5; 1. reg. sic. 15 maggio 1986 n. 26, norme inte

grative della 1. reg. sic. 10 agosto 1985 n. 37, art. 5).

È manifestamente infondata, per erroneità del presupposto in

terpretativo da cui muove il giudice a quo, la questione di

legittimità costituzionale dell'art. 5 l. reg. sic. 10 agosto 1985

n. 37, come modificato dall'art. 5 I. reg. sic. 15 maggio 1986 n. 26, nella parte in cui, per l'ipotesi di impianti prefabbricati ad una sola elevazione non adibiti ad uso abitativo, prevede l'autorizzazione del sindaco in sostituzione della concessione

edilizia, in riferimento agli art. 3 e 25, 2° comma, Cost. (1)

(1) La mancata violazione del monopolio normativo statale in mate ria penale e del principio di uguaglianza deriva dalla interpretazione letterale della norma regionale che, per le opere che presentino determi nate caratteristiche richiede la sola autorizzazione del sindaco escluden do la necessità della concessione edilizia, in conformità delle regole espres se dalla legislazione dello Stato (Corte cost. 22 ottobre 1996, n. 355, Foro it., 1997, I, 2057, e 29 gennaio 1996, n. 14, id., 1996, I, 1538).

Per la stessa questione sollevata in precedenza nel medesimo giudizio dallo stesso giudice era stata disposta dalla corte la restituzione degli atti (ord. 17 luglio 1995, n. 327, ibid., 1109) per un riesame della rile vanza costituzionale alla luce della sopravvenuta 1. 23 dicembre 1994 n. 724 che all'art. 39 consente di sanare gli abusi edilizi ultimati entro il 31 dicembre 1993, con la conseguente estinzione del reato previsto dall'art. 20 1. 47/85.

Sulla necessità della autorizzazione edilizia in luogo della concessione in relazione all'interpretazione dell'espressione «impianto di prefabbri cati ad una sola elevazione non adibiti ad uso abitativo» di cui all'art. 5 1. reg. sic. 26/86, v. Cons, giust. amm. sic., sez. riun., 14 novembre 1995, n. 473, id., Rep. 1996, voce Sicilia, n. 229, secondo cui illegitti mamente viene ordinata la demolizione dei manufatti potendo essere

applicata la sanzione pecuniaria prevista per le opere eseguite in assenza di autorizzazione; 17 gennaio 1995, n. 765, id., Rep. 1995, voce cit.,

Il Foro Italiano — 1998.

Ritenuto che nel corso di un procedimento penale a carico

di un imputato della contravvenzione prevista e punita dall'art.

20, 1° comma, lett. b), 1. n. 47 del 1985, per avere realizzato

senza concessione «una base aeroportuale costituita da un ca

pannone di mq. 494 nonché da una pista di mq. 900 circa per l'esercizio industriale dell'attività di trasporto aereo di persone e merci», il Pretore di Catania, sezione distaccata di Acireale, con ordinanza emessa il 19 dicembre 1995 (pervenuta alla Corte

costituzionale il 19 agosto 1996), ha sollevato, in riferimento

agli art. 25, 2° comma, e 3 Cost., questione di legittimità costi

tuzionale dell'art. 5 1. reg. sic. 10 agosto 1985 n. 37 (nuove norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, riordino urbanistico e sanatoria delle opere abusive) — come

modificato dall'art. 6 (esattamente dall'art. 5) 1. reg. sic. 15

maggio 1986 n. 26 —, nella parte in cui prevede che l'autorizza

zione del sindaco sostituisce la concessione per l'impianto di

prefabbricati ad una sola elevazione non adibiti ad uso abitativo; che per la stessa questione, in precedenza sollevata nel mede

simo giudizio dallo stesso giudice con ordinanza del 27 aprile

1993, era stata disposta la restituzione degli atti per un nuovo

esame della rilevanza (ordinanza n. 327 del 1995), giacché era

sopravvenuta la 1. 23 dicembre 1994, n. 724, che consente di

sanare gli abusi edilizi ultimati entro il 31 dicembre 1993 (art.

39), con la conseguente estinzione del reato; che il Pretore di Catania ritiene tuttora rilevante la questione,

avendo l'imputato chiesto la sanatoria per un tipo di abuso edi

lizio diverso da quello oggetto di contestazione, sicché il reato

non sarebbe estinto, e solleva nuovamente la questione di legit timità costituzionale, con le motivazioni già espresse nella pre cedente ordinanza, cui si riporta e che allega in copia;

che il giudice rimettente ritiene che la norma denunciata con

sentirebbe in Sicilia la costruzione, con l'autorizzazione del sin

daco, di capannoni realizzati con strutture prefabbricate, i quali

implicano una trasformazione urbanistica ed edilizia del territo

rio, mentre nel restante territorio nazionale sarebbe necessaria

la concessione edilizia;

che, ad avviso del pretore, la norma denunciata sarebbe in

contrasto con l'art. 25, 2° comma, Cost., giacché la sottrazione

al regime della concessione determinerebbe l'irrilevanza penale di condotte che, in base alla legge statale, costituiscono reato, incidendo così sul principio di riserva di legge statale in materia

penale. Inoltre, si determinerebbe anche una violazione del prin

cipio di eguaglianza (art. 3 Cost.) per la disparità di trattamen

to tra i cittadini, che, per una medesima condotta, sarebbero

sanzionati penalmente nel restante territorio nazionale, ma non

lo sarebbero, senza alcuna giustificazione, nella sola regione si

ciliana; che la regione siciliana è intervenuta nel giudizio, eccependo

l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale, per ché il procedimento doveva ritenersi sospeso a seguito della pre sentazione dell'istanza di sanatoria edilizia da parte dell'impu tato, e chiedendo nel merito che la questione sia dichiarata in fondata.

Considerato che l'eccezione di inammissibilità proposta dalla

regione siciliana non può essere accolta, giacché il giudice ri

mettente ha motivato — con valutazioni dei fatti di causa che

n. 350, secondo il quale la deroga al normale regime concessorio si

ricollega sia all'uso non abitativo che alle caratteristiche delle costruzio ni che devono essere realizzate prima dell'installazione sul suolo e inol tre necessariamente di modeste dimensioni; Tar Sicilia, sez. Catania, 26 settembre 1991, n. 697, id., Rep. 1992, voce cit., n. 283, che ha escluso l'applicabilità del regime autorizzatorio ad un capanno di note voli dimensioni destinato a ricovero attrezzi.

Sul nuovo regime autorizzatorio in materia edilizia, vedi la nota a Cons. Stato, sez. V, 9 dicembre 1997, n. 1479, in questo fascicolo, parte terza.

In ordine all'affermazione del principio della competenza esclusiva dello Stato a legiferare in materia penale, v., da ultimo, Corte cost. 22 giugno 1995, n. 273, Foro it., 1996, I, 1191, e 13 giugno 1995, n. 234, id., 1995, I, 2759, con nota di richiami di Paone.

In dottrina, con specifico riguardo al rapporto tra i reati edilizi com messi nella regione siciliana e la lesione della riserva di legge statale in materia penale, v. Piergallini, La potestà penale delle regioni, oggi: approfondimenti, reticenze e suggestioni di una recente sentenza costi tuzionale, in Riv. it. dir. e proc. pen., 1990, 1574; Musco, Sistema penale e legge regionale, in Giur. costit., 1990, 838; Travi, Il condono edilizio in Sicilia e il limite della materia penale, in Regioni, 1987, 129.

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

non spetta alla corte riesaminare (da ultimo, sentenze nn. 340, 239 e 28 del 1996), Foro it., 1997, I, 2410, 707, 1671) — in ordine alla persistente rilevanza della questione di legittimità co

stituzionale non essendo la domanda di condono presentata dal

l'imputato idonea ad estinguere il reato, in quanto relativa ad un tipo di abuso edilizio diverso da quello oggetto della conte stazione penale;

che la questione di legittimità costituzionale è, tuttavia, mani

festamente infondata, essendo erronea la premessa interpretati va delineata dal giudice rimettente, che vorrebbe consentita dal

la norma regionale denunciata la costruzione, con l'autorizza

zione anziché con la concessione edilizia, di edifici ad uso non

abitativo ad una sola elevazione realizzati con strutture prefab bricate;

che, invece, la espressione «impianto di prefabbricati ad una

sola elevazione non adibiti ad uso abitativo», deve essere inter

pretata secondo il suo significato letterale e tenendo conto del

contesto nel quale è collocata; si tratta, difatti, di «impianto» di prefabbricati che, evidentemente, siano del tutto realizzati

prima dell'installazione sul suolo e, in quanto tali, necessaria

mente di modeste dimensioni, mentre non può trattarsi di edifi

ci, sia pure ad una sola elevazione, costruiti con strutture pre

fabbricate, mediante l'utilizzazione di una tecnica costruttiva

che non implica limiti dimensionali e consente di realizzare edi

fici idonei a determinare una trasformazione urbanistica del ter

ritorio; che «l'impianto di prefabbricati» è compreso, nella disposi

zione denunciata, in un elenco di opere per le quali è richiesta

l'autorizzazione anziché la concessione edilizia, giacché si tratta

sempre di opere di modeste dimensioni e tali da non determina

re un nuovo o maggiore carico urbanistico;

che, del resto, la giurisprudenza amministrativa ha interpre tato l'art. 5 1. reg. sic. 10 agosto 1985 n. 37 nel senso che l'e

spressione «impianto di prefabbricati ad una sola elevazione non

adibiti ad uso abitativo» si riferisce a costruzioni prefabbricate di modeste dimensioni, assemblate negli stabilimenti delle im

prese produttrici, adagiate sul suolo e facilmente rimovibili, tali

da non alterare stabilmente l'assetto del territorio, rimanendo

così esclusa la realizzazione di capannoni, per la quale si rende

necessaria la concessione edilizia; che anche la prassi amministrativa, secondo quanto risulta

dagli orientamenti espressi per l'adozione dei provvedimenti di

autorizzazione o di concessione edilizia in applicazione della di

sposizione denunciata (circolare dell'assessorato regionale terri

torio e ambiente 20 luglio 1992 n. 2/92), considera necessaria

la concessione edilizia per i prefabbricati relativi a capannoni industriali o commerciali, mentre l'autorizzazione riguarda sol

tanto l'impianto di modesti volumi già prefebbricati in stabili

mento ed aventi facilità di impianto e disimpianto, tali da non

comportare oneri di rilievo in termini urbanistici; che l'art. 5 1. reg. sic. n. 37 del 1985, comprendendo tra le

opere soggette alla sola autorizzazione quelle che non determi

nano un nuovo carico urbanistico, non è in contrasto con i prin

cipi della legislazione dello Stato;

che, essendo erroneo il presupposto interpretativo dal quale muove il dubbio di legittimità costituzionale, la questione deve

essere dichiarata manifestamente infondata.

Visti gli art. 26, 2° comma, 1. 11 marzo 1953 n. 87 e 9, 2°

comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte

costituzionale.

Per questi motivi, la Corte costituzionale dichiara la manife

sta infondatezza della questione di legittimità costituzionale del

l'art. 5 1. reg. sic. 10 agosto 1985 n. 37 (nuove norme in materia

di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, riordino urbanisti

co e sanatoria delle opere abusive), come modificato dall'art.

5 1. reg. sic. 15 maggio 1986 n. 26, sollevata, in riferimento

agli art. 25, 2° comma, e 3 Cost., dal Pretore di Catania, sezio

ne distaccata di Acireale, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

li Foro Italiano — 1998.

CORTE DI CASSAZIONE; sezione I civile; sentenza 1° aprile 1998, n. 3366; Pres. Cantillo, Est. Benini, P.M. Mele (conci, diff.); Di Benedetto (Avv. Aguglia) c. Min. finanze; Min. finanze c. Di Benedetto. Dichiara inammissibile ricorso av verso Comm. trib. II grado Palermo 29 marzo 1996.

CORTE DI CASSAZIONE;

Tributi in genere — Commissioni tributarie — Decisione della commissione di secondo grado — Pubblicazione anteriore al 1° aprile 1996 — Ricorso per cassazione — Inammissibilità

(D.leg. 31 dicembre 1992 n. 546, disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al governo contenuta nel l'art. 30 1. 30 dicembre 1991 n. 413, art. 75; d.l. 30 agosto 1993 n. 331, armonizzazione delle disposizioni in materia di

imposte sugli olì minerali, sull'alcole, sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati e in materia di Iva con quelle recate da

direttive Cee e modificazioni conseguenti a detta armonizza

zione, nonché disposizioni concernenti la disciplina dei centri

autorizzati di assistenza fiscale, le procedure dei rimborsi di

imposta, l'esclusione dall'Ilor dei redditi di impresa fino al l'ammontare corrispondente al contributo diretto lavorativo, l'istituzione per il 1993 di un'imposta erariale straordinaria su taluni beni ed altre disposizioni tributarie, art. 69; 1. 29

ottobre 1993 n. 427, conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 30 agosto 1993 n. 331, art. 1; d.l. 8 agosto 1996 n.

437, disposizioni urgenti in materia di imposizione diretta ed

indiretta, di funzionalità dell'amministrazione finanziaria, di

gestioni fuori bilancio, di fondi previdenziali e di contenzioso

tributario, art. 12; 1. 24 ottobre 1996 n. 556, conversione in

legge, con modificazioni, del d.l. 8 agosto 1996 n. 437, art. 1).

Alla stregua dell'art. 75, 1° comma, d.leg. 31 dicembre 1992 n. 546, come modificato dall'art. 69 d.l. 30 agosto 1993 ri.

331, convertito, con modificazioni, nella l. 29 ottobre 1993 n. 427, e dall'art. 12 d.l. 8 agosto 1996 n. 437, convertito, con modificazioni, nella l. 24 ottobre 1996 n. 556, è inammis sibile il ricorso per cassazione direttamente proposto avverso la decisione della commissione tributaria di secondo grado che sia stata pubblicata — ovvero il cui dispositivo sia stato

depositato in segreteria — prima del 1° aprile 1996. (1)

Svolgimento del processo. — Il procedimento amministrativo

di delimitazione del demanio marittimo, sollecitato da Di Bene

detto Giovanni, proprietario di terreni confinanti con la spiaggia tirrenica nel territorio di Termini Imerese, si era concluso con ver

bale 20 novembre 1981, approvato dal competente direttore ma

rittimo, di concerto con l'intendente di finanza con cui si conte

stava che parte del terreno risultante agli atti catastali di pertinenza del demanio marittimo, era invece di proprietà Di Benedetto.

La richiesta di consequenziale rettifica degli atti catastali ve

niva però disattesa dall'Ute di Palermo con provvedimento del

28 gennaio 1988, contro il quale Di Benedetto Giovanni propo neva ricorso dinanzi alla Commissione di primo grado di Paler

mo, che annullava il provvedimento. Avverso la decisione pro

poneva appello l'Ute, assumendo che il procedimento discipli

(1) Si consolida l'orientamento della Cassazione in punto di impu gnazione delle decisioni delle commissioni tributarie di secondo grado depositate in segreteria (anche nel solo dispositivo) prima della data di insediamento delle nuove commissioni tributarie provinciali e regio nali (1° aprile 1996). Ad avviso della Suprema corte, avverso tali deci sioni possono essere esperite le impugnazioni previste dal d.p.r. 26 otto bre 1972 n. 636 (e, quindi, innanzi alla Commissione tributaria centrale ovvero alla corte di appello), con esclusione del ricorso per cassazione

(previsto, invece, dall'art. 62 d.leg. 31 dicembre 1992 n. 546 come mez zo di impugnazione delle decisioni delle commissioni tributarie regionali).

In tali termini, v. — oltre a Cass. 20 marzo 1998, nn. 2941 e 2933, inedite, ove però si considerano impugnabili con il vecchio rito anche le decisioni pubblicate (non già prima, ma) entro il 1° aprile 1996 —

Cass. 1° dicembre 1997, n. 12170, Foro it., Mass., 1183; 4 novembre

1997, n. 10793, ibid., 1068; ord. 7 aprile 1997, n. 267, ibid., 1262; 12 novembre 1996, n. 9911, id., Rep. 1996, voce Tributi in genere, n. 1653; 22 agosto 1996, n. 7754, ibid., n. 1654; analogamente, ma con riferimento alle precedenti date di insediamento delle nuove com missioni tributarie, v. Cass. 5 settembre 1996, n. 8088, ibid., n. 1656; 9 luglio 1996, n. 6250, ibid., n. 1655, e 28 dicembre 1994, n. 11245, id., Rep. 1994, voce cit., n. 1256.

Sul punto, v. P. Centore, Le regole per appellare le decisioni di secondo grado durante il regime transitorio, in Corriere trib., 1996, 2153; C. Glendi, Reiterato il decreto: «leggere» modifiche al regime transitorio, ibid., 1925; F. Napolitano, Come orientarsi nel regime tran

sitorio, ibid., 1411.

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