ordinanza 18 marzo 2004, n. 99 (Gazzetta ufficiale, 1 a serie speciale, 24 marzo 2004, n. 12);Pres. Zagrebelsky, Est. Contri; Wwf Italia e altra c. Regione Campania e altri; interv. Pres.cons. ministri (Avv. dello Stato Mari). Ord. Tar Campania 10 aprile 2003 (G.U., 1 a s.s., n. 35del 2003)Source: Il Foro Italiano, Vol. 127, No. 6 (GIUGNO 2004), pp. 1659/1660-1663/1664Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23199210 .
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1659 PARTE PRIMA
Cost.), sussistono le condizioni per rinviare la trattazione
dell'istanza cautelare all'udienza stabilita per l'esame del
merito del ricorso. (1)
Ritenuto che con ricorso notificato il 25 febbraio 2004, depo sitato il 2 marzo 2004 e iscritto al n. 27 del registro ricorsi del
2004, il presidente del consiglio dei ministri, rappresentato e di
feso dall'avvocatura generale dello Stato, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 1. reg. Marche 23 dicem
bre 2003 n. 29 (norme concernenti la vigilanza sull'attività edi
lizia nel territorio regionale); che l'avvocatura dello Stato lamenta la violazione degli art. 3,
5, 51, 81, 117, 2° e 3° comma, 119, 127, 2° comma, e 134 Cost.; che il ricorrente ha chiesto che, ai sensi dell'art. 9, 4° comma,
1. 5 giugno 2003 n. 131 (disposizioni per l'adeguamento del
l'ordinamento della repubblica alla 1. cost. 18 ottobre 2001 n.
3), sia sospeso l'art. 4, 6° comma, 1. reg. n. 29 del 2003, rite
nendo che ricorrano i presupposti per l'adozione del provvedi mento cautelare richiesto;
che nel giudizio si è costituita la regione Marche, la quale so
stiene che non ricorrano le condizioni per la sospensione della
norma impugnata; che, in prossimità della camera di consiglio fissata per il
giorno 24 marzo 2004 per trattare l'istanza cautelare dell'art. 4
1. reg. n. 29 del 2003, la regione ha depositato una memoria
nella quale espone le proprie argomentazioni in ordine alla in
sussistenza dei presupposti per l'adozione del provvedimento; che, successivamente, il ricorrente ha depositato atto nel
quale, in considerazione, in particolare, della prossimità dell'u
dienza stabilita per la trattazione nel merito dei ricorsi in mate
(1) Nello stesso senso la Corte costituzionale si è espressa con le ord. 8 aprile 2004, nn. 118 e 117, G.U., la s.s., n. 15 del 2004, le quali ave vano ad oggetto, rispettivamente, la I. reg. Friuli-Venezia Giulia 11 di cembre 2003 n. 22, contenente divieto di sanatoria eccezionale delle
opere abusive, e la 1. reg. Toscana 4 dicembre 2003 n. 55, relativa al l'accertamento di conformità delle opere edilizie eseguite in assenza di titoli abilitativi, in totale o parziale difformità o con variazioni essen
ziali, nel territorio regionale. In tutte e tre le ipotesi (compresa quella in
epigrafe) la rinuncia, da parte del governo, era giustificata dalla pros simità dell'udienza stabilita per la trattazione nel merito dei ricorsi in materia di «condono edilizio», fissata per 1' 11 maggio 2004.
Con ord. 8 aprile 2004, n. 116, ibid., la corte ha seguito la stessa so luzione per un'ipotesi in cui le regioni Campania, Marche, Toscana e
Emilia-Romagna avevano impugnato un atto legislativo statale (art. 32 d.l. 30 settembre 2003 n. 269, convertito, con modificazioni, in 1. 24 novembre 2003 n. 326). La rinuncia delle regioni è giustificata come «restituzione di gentilezza», in considerazione cioè dell'analogo com
portamento tenuto dal governo nelle questioni di cui alle ordinanze so
pra richiamate. Trattasi delle prime applicazioni (o non applicazioni) del nuovo pote
re riconosciuto alla Corte costituzionale nei giudizi in via diretta sugli statuti regionali e sulle leggi statali e regionali dalla recente legge La
Loggia, nella parte in cui ha modificato l'art. 35 1. 87/53. L'art. 9, 4°
comma, 1. 131/03 prevede infatti il potere della Corte costituzionale di
sospendere d'ufficio (il che non esclude ovviamente l'istanza di parte, come accaduto nei casi in esame) l'efficacia delle disposizioni legisla tive impugnate, qualora ritenga «che l'esecuzione dell'atto impugnato o di parti di esso possa comportare il rischio di un irreparabile pregiu dizio all'interesse pubblico o all'ordinamento giuridico della repubbli ca, ovvero il rischio di un pregiudizio grave ed irreparabile per i diritti dei cittadini».
Anche se la ragione di tale disposizione è all'evidenza legata all'a bolizione del controllo preventivo sulle leggi regionali — un'analoga necessità finora non era infatti mai stata sentita nei confronti della leg ge statale — in questo caso il legislatore si è ispirato al principio di
«parità delle armi», introducendo appunto il medesimo potere della corte di sospensione anche nei riguardi delle disposizioni di legge sta tale impugnate.
In ordine all'art. 9, 4° comma, 1. 131/03 ed al potere della corte di
sospendere l'efficacia della legge impugnata, v. Caretti, Il contenzioso costituzionale. Commento dell'art. 9 l. 131/03, in Stato, regioni, enti locali tra innovazione e continuità. Scritti sulla riforma del titolo V della Costituzione, Torino, 2003, 81 ss.; Malfatti-Panizza-Romboli, Giustizia costituzionale, Torino, 2003, 181 ss.; Romboli, Il sistema dei controlli sullo statuto e sulle leggi regionali, in La revisione costituzio nale del titolo V tra nuovo regionalismo e federalismo a cura di G.F. Ferrari e Parodi, Padova, 2003, 258 ss.; Lamarque, in L'attuazione del nuovo titolo V, parte seconda, della Costituzione. Commento alla
legge «La Loggia», Torino, 2004, sub art. 9, 230 ss.; Ruggeri-Spadaro, Lineamenti di giustizia costituzionale, Torino, 2004, 214. [R. Romboli]
Il Foro Italiano — 2004.
ria di «condono edilizio», fissata per la data dell'11 maggio 2004, rinuncia alla immediata decisione sulla istanza cautelare
presentata avverso l'art. 4, 6° comma, 1. reg. Marche.
Considerato che deve prendersi atto della rinuncia presentata,
per il ricorrente, dall'avvocatura generale dello Stato all'imme
diata pronuncia sull'istanza cautelare dalla stessa formulata nei
confronti dell'art. 4, 6° comma, 1. reg. Marche 23 dicembre
2003 n. 29 (norme concernenti la vigilanza sull'attività edilizia
nel territorio regionale); che sussistono le condizioni per il rinvio della trattazione del
l'istanza cautelare indicata all'udienza stabilita per l'esame del
merito del ricorso.
Per questi motivi, la Corte costituzionale dispone il rinvio
dell'esame dell'istanza di sospensione indicata in epigrafe al
l'udienza pubblica del giorno 11 maggio 2004, già fissata per la trattazione del giudizio di legittimità costituzionale della 1. reg. Marche 23 dicembre 2003 n. 29 (norme concernenti la vigilanza sull'attività edilizia nel territorio regionale).
CORTE COSTITUZIONALE; ordinanza 18 marzo 2004, n. 99 (Gazzetta ufficiale, la serie speciale, 24 marzo 2004, n.
12); Pres. Zagrebelsky, Est. Contri; Wwf Italia e altra c.
Regione Campania e altri; interv. Pres. cons, ministri (Avv. dello Stato Mari). Ord. Tar Campania 10 aprile 2003 (G.U., la s.s., n. 35 del 2003).
Regione in genere e regioni a statuto ordinario — Campania — Calendario venatorio — Anticipazione del periodo di
apertura — Carenza di motivazione sulla rilevanza —
Questione manifestamente inammissibile di costituzionali tà (Cost., art. 117; 1. 11 febbraio 1992 n. 157, norme per la
protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio, art. 18; 1. reg. Campania 10 aprile 1996 n. 8, norme
per la protezione della fauna selvatica e disciplina dell'attività
venatoria in Campania, art. 16; 1. reg. Campania 26 luglio 2002 n. 15, legge finanziaria regionale per l'anno 2002, art.
49).
E manifestamente inammissibile, per difetto di motivazione in
ordine alla rilevanza, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 49, 1° comma, lett. e), l. reg. Campania 26 luglio 2002 n. 15, nella parte in cui prevede l'anticipazione dell'a
pertura della caccia al 1° settembre, in luogo della terza do
menica di settembre originariamente prevista nella lett. a) dell'art. 16, 1° comma, l. reg. Campania 10 aprile 1996 n. 8,
per le specie ivi elencate (quaglia, tortora, merlo, allodola,
starna, pernice rossa, coniglio selvatico, lepre comune, fa
giano), in relazione all'art. 18 l. 11 febbraio 1992 n. 157, in
riferimento all'art. 117, 1° e 2° comma, lett. sj, Cost. (1)
(1) La Corte costituzionale rileva come il giudice a quo non tenga adeguatamente conto del contenuto del complessivo deliberato regio nale, sulla base del quale potrebbe dubitarsi della rilevanza dell'ecce zione di costituzionalità sollevata.
Lo stesso art. 49, 1° comma, 1. reg. Campania 15/02, ma con riguardo alla lett./), è stato dichiarato incostituzionale da Corte cost. 15 ottobre
2003, n. 311 (Foro it., 2004, I, 13, con nota di richiami), nella parte in cui prorogava la stagione venatoria per la caccia di diverse specie di animali oltre i termini previsti dall'art. 18 1. 157/92.
Corte cost. 4 luglio 2003, nn. 227 e 226, id., 2003, I, 2882, con nota di richiami, hanno dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 38, 2° com
ma, 1. reg. Puglia 21 maggio 2002 n. 7, nella parte in cui individuava le
specie di uccelli cacciabili dalla terza domenica di settembre all'ultimo
giorno di febbraio, in contrasto con l'art. 18 1. 11 febbraio 1992 n. 157
che, recependo la normativa comunitaria in materia, determina i periodi di caccia vietando l'attività venatoria oltre il termine del 31 gennaio, e
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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE
Ritenuto che nel corso di un giudizio promosso dall'Asso
ciazione italiana per il World Wide Fund for Nature - Onlus
(Wwf Italia) contro la regione Campania (con l'intervento ad
adiuvandum della Lega antivivisezione e ad opponendum del
l'Unione nazionale delle associazioni venatorie nonché di Del
la Pietra Giuseppe ed altri) per l'annullamento, previa so
spensione, del calendario venatorio della regione Campania per l'annata 2002-2003, il Tar Campania, sede di Napoli, ha solle vato, con ordinanza del 10 aprile 2003, questione di legittimità costituzionale dell'art. 49, 1° comma, lett. e), 1. reg. Campania 26 luglio 2002 n. 15 (legge finanziaria regionale per l'anno
2002), ovvero dell'art. 16, 1° comma, lett. a), 1. reg. Campania 10 aprile 1996 n. 8 (norme per la protezione della fauna selva
tica e disciplina dell'attività venatoria in Campania), come mo
dificato dal suddetto art. 49, 1° comma, lett. e), 1. campana n.
15 del 2002, per contrasto con l'art. 117, 2° comma, lett. s),
Cost., in relazione all'art. 18 1. 11 febbraio 1992 n. 157 (norme
per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il pre lievo venatorio), nonché per contrasto con l'art. 117, 1° com
ma, Cost., in relazione alla direttiva 79/409/Cee del consiglio del 2 aprile 1979;
che il suddetto art. 49, 1° comma, lett. e), 1. campana n. 15 del
2002 ha modificato l'art. 16 1. reg. n. 8 del 1996 prevedendo
l'anticipazione dell'apertura della caccia al 1° settembre, in
luogo della terza domenica di settembre originariamente previ sta nella lett. a) del predetto art. 16 per le specie ivi elencate
(quaglia, tortora, merlo, allodola, starna, pernice rossa, ecc.); che la norma censurata, nel fissare il termine di apertura del
l'esercizio venatorio per alcune specie al 1° settembre dell'an
no, senza prevedere il parere dell'Istituto nazionale per la fauna
selvatica (Infs), amplierebbe la durata della stagione venatoria
oltre i limiti consentiti dalla legge nazionale, sia sotto il profilo dell'entità complessiva della stagione venatoria, sia sotto il pro filo del superamento dei periodi dell'anno, prima ed oltre i quali si svolge ancora o si inizia l'attività riproduttiva dell'avifauna, che la normativa nazionale considera invalicabili, violando, in
direttamente, anche la normativa comunitaria (in particolare l'art. 7.4 della direttiva 79/409/Cee);
che il tribunale rimettente premette che la controversia ha ad
oggetto il calendario venatorio per l'annata 2002-2003 assunto
dall'amministrazione regionale — con la delibera di giunta n.
3628 del 26 luglio 2002 — in attuazione dell'art. 24 1. reg. n. 8
del 1996; che il calendario venatorio campano indicava tra l'altro, nella
sua originaria formulazione, al 1° cpv., lett. a), le specie caccia
bili dal 1° al 15 settembre 2002 (colombaccio, ghiandaia, merlo,
quaglia, tortora; ed un solo capo per specie in tutto il periodo
per; starna, lepre comune, fagiano); che con decreto presidenziale n. 4004 del 28 agosto 2002 il
Tar ha disposto la sospensione dell'atto impugnato, confermata
con l'ordinanza collegiale n. 4022 del 4 settembre del 2002; che il rimettente riferisce che, con delibera n. 4063 dell'11
settembre 2002, la giunta regionale della Campania avrebbe
dell'art. 29, 2°, 4°, 7° e 9° comma, 1. prov. Trento 9 dicembre 1991 n.
24, come sostituito dall'art. 32 1. prov. Trento 23 febbraio 1998 n. 3, nella parte in cui prevedeva specie cacciabili diverse e periodi venatari
più ampi rispetto a quelli stabiliti dall'art. 181. 11 febbraio 1992 n. 157
e non prevedeva l'obbligatorietà del parere dell'Infs (Istituto nazionale
per la fauna selvatica) preliminarmente all'adozione di provvedimenti sulla regolazione della caccia.
Per l'affermazione secondo cui la disciplina statale rivolta alla tutela
dell'ambiente e dell'ecosistema può incidere sulla materia della caccia,
pur riservata alla potestà legislativa regionale, ove l'intervento dello
Stato sia rivolto a garantire standard minimi e uniformi di tutela della
fauna, trattandosi di limiti unificanti che rispondono a esigenze ricon
ducibili ad ambiti riservati alla competenza esclusiva statale ai sensi
dell'art. 117, 2° comma, lett. s), Cost., v. Corte cost. 20 dicembre 2002, n. 536, ibid., 688, con nota di richiami e osservazioni di Lombardi, di
Ferrara e di Olivetti Rason, la quale ha dichiarato incostituzionale la
1. reg. Sardegna 7 febbraio 2002 n. 5, che consentiva l'attività venatoria
(per le specie cacciabili di cui all'art. 48 1. reg. 29 luglio 1998 n. 23) dalla terza domenica di settembre fino al 28 febbraio dell'anno succes
sivo, in relazione all'art. 18 1. 11 febbraio 1992 n. 157, ai sensi del
quale i termini devono comunque essere contenuti tra il 1° settembre ed
il 31 gennaio.
Il Foro Italiano — 2004.
modificato il calendario venatario allegato alla delibera n. 3628
del 26 luglio 2002, sostituendo il 1° cpv., lett. a), del primo de
liberato, nel senso che le specie colombaccio, ghiandaia, merlo,
quaglia e tortora sono considerate cacciabili dall'8 al 15 settem
bre 2002 (e non più, come nella originaria delibera, dal 1° al 15
settembre 2002), con integrale conferma, per il resto, della pri ma delibera del 26 luglio 2002;
che il Tar riferisce che avverso la nuova determinazione il
Wwf Italia ha proposto motivi aggiunti e che è intervenuta la 1.
reg. Campania 26 luglio 2002 n. 15, la quale, all'art. 49, ha mo
dificato l'art. 16 1. reg. n. 8 del 1996, prevedendo, tra l'altro,
l'anticipazione dell'apertura della caccia al 1° settembre, in
luogo della terza domenica di settembre originariamente previ sta;
che il rimettente riferisce altresì di aver evidenziato, nella
motivazione dell'ordinanza di sospensione n. 4022 del 4 set
tembre 2002, che il complessivo meccanismo procedimentale
previsto dalla 1. reg. n. 8 del 1996 — e in particolare dall'art. 24
della suddetta legge, che prevede l'adozione del calendario ve
natorio entro il 15 giugno dell'anno e comunque entro un termi
ne ragionevole e compatibile con le esigenze di regolamenta zione e disciplina preventive della stagione venatoria — non
consentiva una immediata operatività della novella legislativa,
per cui, in presenza di un calendario venatorio già adottato nel
luglio 2002 sulla base della legge regionale allora vigente, la
nuova norma anticipatoria dell'apertura della caccia per talune
specie cacciabili avrebbe potuto trovare concreta applicazione solo per il successivo calendario venatorio, relativo all'annata
2003-2004; che, tuttavia, la giunta regionale, nella successiva delibera n.
4063 dell' 11 settembre 2002, avrebbe richiamato al primo «vi
sto» del preambolo motivazionale, proprio l'art. 49 1. reg. n. 15
del 2002, «che modifica i periodi di caccia stabiliti dall'art. 161. reg. n. 8 del 1996 per alcune specie della fauna presenti in
Campania»; che il rimettente considera pertanto rilevante la questione di
legittimità costituzionale, prospettata dal Wwf, ma che ritiene
«di proporre anche d'ufficio», dell'art. 49, 1° comma, lett. e), 1.
reg. Campania n. 15 del 2002, in quanto quest'ultima disposi zione integrerebbe la base giuridica del complessivo deliberato
regionale costituito dalla delibera n. 3628 del 26 luglio 2002
come modificata dalla successiva delibera n. 4063 dell' 11 set
tembre 2002; che il Tar Campania sottolinea che in base alla 1. reg. n. 8 del
1996 l'anticipazione del calendario venatorio al 1° settembre
costituiva l'eccezione, sottoposta a previo provvedimento auto
rizzatorio regionale, sentito l'Istituto nazionale per la fauna sel
vatica (Infs), come d'altra parte previsto dall'art. 18, 2° comma, 1. statale n. 157 del 1992, mentre nel sistema introdotto dalla 1.
reg. n. 15 del 2002 diviene la regola, esclusa ogni autorizzazio
ne specifica sul punto; che la legge regionale violerebbe pertanto l'art. 18, 2° com
ma, 1. statale n. 157 del 1992, in base al quale il termine iniziale
della terza domenica di settembre può essere modificato per determinate specie in relazione a situazioni ambientali delle di
verse realtà territoriali su autorizzazione regionale previo parere dell'Infs;
che ha depositato atto d'intervento il World Wide Fund for
Nature - Onlus (Wwf Italia), ricorrente nel giudizio a quo, per chiedere l'accoglimento della questione di costituzionalità sol
levata dal Tar Campania, richiamando, in particolare, le pronun ce di questa corte n. 536 del 2002 (Foro it., 2003,1, 688), n. 226
e n. 227 del 2003 (ibid., 2882), nelle quali si è sottolineato che
la tutela dell'ambiente è un valore costituzionalmente protetto in funzione del quale lo Stato può dettare standard uniformi di
tutela della fauna sull'intero territorio nazionale;
che ha depositato atto d'intervento il presidente del consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'avvocatura generale dello Stato, al fine di sostenere la fondatezza della questione di
legittimità sollevata dal Tar Campania, richiamando quanto già
esposto in relazione ad altra questione riguardante il medesimo
atto legislativo, discussa all'udienza pubblica del 4 febbraio
{recte: 25 marzo) 2003 (reg. ric. n. 71 del 2002) in seguito ad impugnazione in via diretta del presidente del consiglio dei mi
nistri; che hanno depositato atto d'intervento Della Pietra Giuseppe
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PARTE PRIMA 1664
ed altri, intervenienti ad opponendum nel giudizio a quo, per chiedere che la questione sollevata dal Tar Campania sia dichia rata infondata, sottolineando, tra l'altro, che il calendario vena torio sottoposto al vaglio del Tar rimettente aveva esaurito la sua vita giuridica alla fine del gennaio 2003, con conseguente palese cessazione della materia del contendere, e che comunque era stato modificato da successivi atti regionali sui quali non
avrebbe inciso la disposizione censurata che, anche secondo il
rimettente, avrebbe potuto trovare concreta applicazione solo
per il futuro e non rispetto al calendario venatorio già adottato
per la stagione 2002-2003; che in prossimità dell'udienza pubblica il Wwf Italia ha de
positato memoria, insistendo per l'accoglimento della questione di costituzionalità sollevata dal Tar Campania, richiamando, in
particolare, la sentenza di questa corte n. 311 del 2003 (id., 2004, I, 13), con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costi tuzionale della previsione contenuta nella norma regionale og getto del presente giudizio che prorogava al «28 febbraio» l'ori
ginario termine del «31 gennaio» per l'esercizio della caccia di
diverse specie (art. 49, 1° comma, lett./, 1. reg. campana n. 15 del 2002).
Considerato che la questione di legittimità costituzionale ha ad oggetto l'art. 49, 1° comma, lett. e), 1. reg. Campania 26 lu
glio 2002 n. 15 (legge finanziaria regionale per l'anno 2002), il quale ha modificato l'art. 16 1. reg. 10 aprile 1996 n. 8 (norme
per la protezione della fauna selvatica e disciplina dell'attività
venatoria in Campania), prevedendo l'anticipazione dell'apertu ra della caccia al 1° settembre, in luogo della terza domenica di
settembre originariamente prevista nella lett. a) del predetto art. 16 per le specie ivi elencate (quaglia, tortora, merlo, allodola, starna, pernice rossa, coniglio selvatico, lepre comune, fagiano);
che il Tar Campania, sede di Napoli, giudice rimettente, ritie ne che la norma censurata contrasti con l'art. 117, 2° comma, lett. 5), Cost., in relazione all'art. 18 1. 11 febbraio 1992 n. 157
(norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), il quale, per le specie sopra considerate,
prevede la terza domenica di settembre come termine iniziale
per l'attività venatoria, modificabile con autorizzazione regio nale, previo parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica,
per determinate specie in relazione a situazioni ambientali delle diverse realtà territoriali;
che la norma censurata sarebbe altresì in contrasto con l'art.
117, 1° comma, Cost., in relazione alla direttiva 79/409/Cee del
consiglio del 2 aprile 1979; che il giudice rimettente ritiene che l'art. 49 1. campana 26
luglio 2002 n. 15, non trovi applicazione rispetto al calendario venatorio campano per la stagione 2002-2003, approvato dalla
giunta regionale con la delibera n. 3628 del 26 luglio 2002 (ap provazione del calendario venatorio 2002/2003), di cui si chiede l'annullamento nel giudizio a quo con riferimento, tra l'altro, alla previsione contenuta nel 1° cpv., lett. a), che indica le spe cie cacciabili dal 1° settembre al 15 settembre 2002 (colombac cio, ghiandaia, merlo, quaglia, tortora; ed un solo capo per spe cie in tutto il periodo per: starna, lepre comune, fagiano);
che, secondo il giudice a quo, l'art. 49, 1° comma, lett. e), 1.
reg. Campania n. 15 del 2002 sarebbe però richiamato al primo «visto» del preambolo motivazionale della successiva delibera della giunta regionale n. 4063 dell'11 settembre 2002, che avrebbe modificato il calendario venatorio allegato alla delibera n. 3628 del 26 luglio 2002, sostituendo il 1° cpv., lett. a), del primo deliberato, nel senso che le specie colombaccio, ghian daia, merlo, quaglia e tortora sono considerate cacciabili dall'8 al 15 settembre 2002, con integrale conferma, per il resto, della
prima delibera del 26 luglio 2002; che, a giudizio del rimettente, la questione di legittimità co
stituzionale sarebbe rilevante, in quanto la norma censurata in
tegrerebbe il presupposto giuridico del complessivo deliberato
regionale costituito dalla delibera n. 3628 del 26 luglio 2002, come modificata dalla successiva delibera n. 4063 dell'11 set tembre 2002;
che, tuttavia, il giudice a quo, nel richiamare la delibera n. 4063 dell'I 1 settembre 2002, annette ad essa il contenuto di una
precedente delibera della giunta regionale del 9 settembre 2002 n. 4039 (riformulazione calendario venatorio annata 2002-2003 in esecuzione sentenza Tar n. 4022 del 4 settembre 2002), la
Il Foro Italiano — 2004.
quale, richiamando al primo 'visto' del preambolo motivazio
nale l'art. 49, 1° comma, lett. e), 1. reg. Campania n. 15 del
2002, sostituiva la previsione contenuta nel 1° cpv., lett. a), della delibera n. 3628 del 2002, stabilendo che potessero essere
cacciate dall'11 settembre 2002 le specie colombaccio, ghian daia, merlo, quaglia e tortora;
che avverso tale delibera il Wwf Italia, ricorrente nel giudizio a quo, ha proposto motivi aggiunti con atto del 10 settembre
2002, chiedendone l'annullamento anche in relazione alla parte in cui essa consentiva la caccia delle specie sopra menzionate
dall'8 (recte: 11) settembre 2002; che la suddetta previsione è stata modificata dalla giunta re
gionale campana con la delibera n. 4063 dell'11 settembre 2002
(delibera regionale 4039 del 9 settembre 2002 - differimento
termini), la quale prevede, diversamente da quanto si evince
dall'ordinanza di rimessione, il differimento al 15 settembre
2002 dell'inizio dell'attività venatoria «per tutte le specie cac ciabili ad eccezione del cinghiale per il quale l'apertura resta
fissata il 2 ottobre 2002»; che anche avverso questa delibera il Wwf Italia, ricorrente nel
giudizio a quo, ha proposto motivi aggiunti con atto del 5 no vembre 2002, chiedendone l'annullamento in quanto essa, pur allineando la data di apertura della stagione venatoria alla terza domenica di settembre (come previsto dal citato art. 181. statale n. 157 del 1992), richiama la rimanente parte del calendario ve natorio regionale, oggetto di ulteriori censure nel procedimento
pendente davanti al Tar Campania; che, dunque, il giudice rimettente, nel motivare sulla rilevan
za della questione, pur citando la delibera n. 4063 dell' 11 set tembre 2002, non tiene conto del contenuto di essa, che prevede l'apertura della caccia nel territorio regionale a partire dal 15 settembre 2002 (coincidente con la terza domenica del mese), in conformità con quanto previsto dalla normativa nazionale, fa cendo invece esplicito e motivato riferimento al contenuto della delibera n. 4039 del 9 settembre 2002;
che l'erronea considerazione del contenuto del complessivo deliberato regionale costituito dalla delibera n. 3628 del 26 lu
glio 2002 come modificata dalle richiamate successive delibere inficia la ricostruzione proposta dal giudice a quo per sostenere la rilevanza della questione;
che la motivazione sulla rilevanza appare pertanto carente, in assenza di qualsiasi riferimento alla previsione, contenuta nella citata delibera n. 4063 dell'11 settembre 2002, del differimento al 15 settembre 2002 dell'inizio dell'attività venatoria nel terri torio campano.
Per questi motivi, la Corte costituzionale dichiara la manife sta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 49, 1° comma, lett. e), 1. reg. Campania 26 luglio 2002 n. 15 (legge finanziaria regionale per l'anno 2002), sollevata, in riferimento all'art. 117, 1° e 2° comma, lett. 5), Cost., dal Tar
Campania, sede di Napoli, con l'ordinanza in epigrafe.
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