+ All Categories
Home > Documents > ordinanza 19 dicembre 2003, n. 366 (Gazzetta ufficiale, 1aserie speciale, 24 dicembre 2003, n. 51);...

ordinanza 19 dicembre 2003, n. 366 (Gazzetta ufficiale, 1aserie speciale, 24 dicembre 2003, n. 51);...

Date post: 28-Jan-2017
Category:
Upload: phamduong
View: 212 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
3
ordinanza 19 dicembre 2003, n. 366 (Gazzetta ufficiale, 1 a serie speciale, 24 dicembre 2003, n. 51); Pres. Chieppa, Est. Finocchiaro; Istituto per l'edilizia sociale della provincia autonoma di Bolzano c. Comune di Bolzano e altri; interv. Provincia autonoma di Bolzano (Avv. Panunzio). Ord. Cass. 27 dicembre 2002 (G.U., 1 a s.s., n. 11 del 2003) Source: Il Foro Italiano, Vol. 127, No. 4 (APRILE 2004), pp. 1001/1002-1003/1004 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23199124 . Accessed: 28/06/2014 13:57 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 185.31.195.114 on Sat, 28 Jun 2014 13:57:56 PM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
Transcript

ordinanza 19 dicembre 2003, n. 366 (Gazzetta ufficiale, 1 a serie speciale, 24 dicembre 2003, n.51); Pres. Chieppa, Est. Finocchiaro; Istituto per l'edilizia sociale della provincia autonoma diBolzano c. Comune di Bolzano e altri; interv. Provincia autonoma di Bolzano (Avv. Panunzio).Ord. Cass. 27 dicembre 2002 (G.U., 1 a s.s., n. 11 del 2003)Source: Il Foro Italiano, Vol. 127, No. 4 (APRILE 2004), pp. 1001/1002-1003/1004Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23199124 .

Accessed: 28/06/2014 13:57

Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at .http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp

.JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range ofcontent in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new formsof scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected].

.

Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to IlForo Italiano.

http://www.jstor.org

This content downloaded from 185.31.195.114 on Sat, 28 Jun 2014 13:57:56 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

CORTE COSTITUZIONALE; ordinanza 19 dicembre 2003, n. 366 (Gazzetta ufficiale, la serie speciale, 24 dicembre 2003, n. 51); Pres. Chieppa, Est. Finocchiaro; Istituto per l'edilizia sociale della provincia autonoma di Bolzano c. Co mune di Bolzano e altri; interv. Provincia autonoma di Bolza

no (Avv. Panunzio). Ord. Cass. 27 dicembre 2002 (G.U., la

s.s., n. 11 del 2003).

Trentino-Alto Adige — Provincia di Bolzano — Espropria zione per pubblico interesse — Indennità — Valutazione del bene — Disciplina — Questione manifestamente inammissibile di costituzionalità (Cost., art. 3, 5, 42; 1. cost. 26 febbraio 1948 n. 5, statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, art. 4, 8; 1. prov. Bolzano 15 aprile 1991 n. 10, espro priazione per causa di pubblica utilità per tutte le materie di competenza provinciale, art. 8; 1. prov. Bolzano 30 gennaio 1997 n. 1, disposizioni per la formazione del bilancio di pre visione per l'anno finanziario 1997 e per il triennio 1997 1999 e norme legislative collegate (legge finanziaria 1997), art. 18; d.l. 11 luglio 1992 n. 333, misure urgenti per il risa namento della finanza pubblica, art. 5 bis\ 1. 8 agosto 1992 n. 359, conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 11 lu glio 1992 n. 333).

È manifestamente inammissibile, per difetto di motivazione sulla rilevanza, la questione di legittimità costituzionale del

l'art. 8, 1° comma, l. prov. Bolzano 15 aprile 1991 n. 10, co

me modificato dall'art. 18 l. prov. Bolzano 30 gennaio 1997 n. 1, in riferimento agli art. 3, 5 e 42 Cost., e agli art. 4 e 8 l.

cost. 26 febbraio 1948 n. 5. (1)

(I) L'art. 8, 1° comma, 1. prov. Bolzano 15 aprile 1991 n. 10, espro priazione di pubblica utilità per tutte le materie di competenza provin ciale, attribuisce destinazione edificabilc (e quindi un criterio privile giato di determinazione dell'indennità in caso di espropriazione per pubblica utilità, rispetto alle aree inedificabili, che sono indennizzate a valore agricolo) alle aree aventi vocazione edificatoria di fatto, indi

pendentemente dagli strumenti urbanistici (quindi indipendentemente dall'edificabilità legale), in contrasto con l'art. 5 bis 1. 359/92 (o alme no secondo l'interpretazione giurisprudenziale che ne è offerta del 3° e 4° comma).

Secondo il giudice rimettente (Corte di cassazione, sez. I) ciò viole rebbe gli art. 3, 5 e 42 Cost., nonché, con riferimento agli art. 4 ed 8 dello statuto speciale, l'art. 5 bis, 3° comma, 1. statale 8 agosto 1992 n.

359, costituente norma fondamentale di riforma economico-sociale. La fattispecie oggetto del giudizio della Cassazione rimettente ri

guardava un'area destinata a verde pubblico, in parte idonea a recepire nel sottosuolo — limitatamente al cinquanta per cento dell'estensione — la costruzione di garage privati.

L'ordinanza di rimessione non si diffondeva in motivazione sulla circostanza della realizzabilità — pur prevista dallo strumento urbani stico — di parcheggi privati interrati: il che inducendo la Consulta a di chiarare la manifesta inammissibilità della questione per insufficiente motivazione sulla rilevanza (in motivazione, sono richiamate Corte cost. 14 novembre 2000, n. 495, Foro it., Rep. 2001, voce Procedi mento civile, n. 165; 23 marzo 2001, n. 83, ibid., voce Corte costituzio nale, n. 34; 26 giugno 2002, n. 287, id., Rep. 2002, voce Locazione, nn.

118, 119), faceva seriamente dubitare che nella specie difettasse il re

quisito dell'edificabilità legale, che nella ricostruzione teorica da cui

(in linea con la giurisprudenza della Cassazione; ma alla luce del com binato disposto degli art. 1, 9 e 37 del nuovo t.u. la tesi deve essere ri

meditata) muoveva il giudice rimettente, è condizione necessaria e suf ficiente a determinare l'applicabilità del criterio proprio delle aree edi

ficabilc a prescindere da ogni questione di rilevanza dell'edificabilità di fatto: le costruzioni nel sottosuolo richiedono infatti la concessione

edilizia, sia pure gratuita (in tal senso, oltre a Cons. Stato, sez. II, 1°

giugno 1994, n. 538/94, id., Rep. 1995, voce Edilizia e urbanistica, n.

607, la giurisprudenza penale, per cui la costruzione sotto il livello del suolo non si sottrae al regime concessorio per la sua idoneità a ledere il bene tutelato dalia legislazione urbanistica: Cass. 16 marzo 1988, Far

ris, id., Rep. 1989, voce cit., n. 384; 11 dicembre 1992, Pinto, id.. Rep. 1994, voce cit., n. 392), e di edificabilità legale si deve parlare, secondo il pensiero delle sezioni unite, agli effetti dell'applicabilità dell'art. 5

bis, 1° comma, 1. 359/92, ogni qualvolta sia consentito un intervento che richieda concessione o autorizzazione edilizia (si legge nella moti vazione di Cass. 23 aprile 2001, n. 172/SU, id., 2002,1, 151, con nota di S. Benini, che l'edificabilità comprende tutte quelle forme di tra sformazione del suolo che siano riconducibili alla nozione tecnica di

edificazione, e che siano come tali soggette al regime autorizzatorio ex art. 1 1. 10/77; in particolare, sulla presenza del requisito dell'edificabi lità ogni volta che, per l'attuazione della destinazione urbanistica del

fondo, sia necessario un titolo abilitativo alla costruzione, Cass. 5 di cembre 2001, n. 15419, id., Rep. 2002, voce Espropriazione perp.i., n.

142).

Il Foro Italiano — 2004.

Ritenuto che la Corte di cassazione, investita del ricorso pro

posto dall'Istituto per l'edilizia sociale della provincia autono ma di Bolzano contro la sentenza della Corte d'appello di Bol zano di determinazione dell'indennità per l'espropriazione di un terreno di sua proprietà da parte del comune di Bolzano, ha sol

levato questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, 1° comma, 1. prov. Bolzano 15 aprile 1991 n. 10 (espropriazione di pubblica utilità per tutte le materie di competenza regionale),

Riguardo al rapporto tra la legislazione delle province autonome in materia espropriativa, ed il carattere di norma di riforma economico sociale dell'art. 5 bis 1. 8 agosto 1992 n. 359, l'ordinanza della rimet tente Corte di cassazione muoveva dal presupposto dell'inapplicabilità, in via sostitutiva alle norme provinciali, dell'art. 5 bis (come invece Cass. 11 febbraio 2003, n. 1978, id., 2003,1, 1787, con nota di S. Beni

Nl). L'ordinanza di rimessione veicolava l'art. 5 bis come norma fonda

mentale costituente limite alla potestà legislativa provinciale secondo lo statuto speciale, ma non si poneva il problema della riforma del titolo

V, ed in particolare della potestà legislativa delle regioni speciali e pro vince autonome, che in virtù dell'art. 10 1. cost. 18 ottobre 2001 n. 3,

vengono a fruire della clausola di miglior favore ove, in virtù della ri forma del titolo V, si configuri a vantaggio delle regioni ordinarie una

maggiore autonomia («per le parti in cui prevedono forme di autonomia

più ampie rispetto a quelle già attribuite»: Corte cost. 20 dicembre

2002, n. 536, ibid., 688, con nota di R. Ferrara; 13 febbraio 2003, n.

48, ibid., 1638, in motivazione; 28 marzo 2003, n. 91, ibid., 2911, in

motivazione): sulla competenza legislativa in materia di espropriazione non si registrano al momento indicazioni della giurisprudenza costitu zionale. Anche se considerata materia a sé stante dallo statuto della re

gione Trentino-Alto Adige, e non contemplata dal 2° e 3° comma del nuovo art. 117 Cost., non sembra potersi ricondurre l'espropriazione alla potestà regionale esclusiva. Essendo submateria funzionale all'ur banistica e quindi, oggi, strumento del «governo del territorio», sarebbe

soggetta a potestà concorrente ex art. 117, 3° comma: riguardo alle re

gioni ad autonomia speciale, tuttavia, non è più configurabile il limite della norma statale di riforma economico-sociale, il problema permane perché comunque, nell'esercizio del potere legislativo delle regioni a statuto speciale. La questione di costituzionalità dell'art. 8, 1° comma, 1. prov. Bolzano 10/91, non potrebbe oggi confrontarsi con l'art. 5 bis 1. 359/92 (sul tema, v. W. Gasparri, Politiche di bilancio e individuazio ne delle norme fondamentali sull'indennizzo espropriativo, in Giur. co

stit., 1995, 1201; M.R. Morelli, La «cedevolezza» della legislazione regionale esclusiva alla legge nazionale successiva di grande riforma: tra abrogazione e incostituzionalità sopravvenuta, in Giust. civ., 1995, I, 1736; L. Cassetti, L'indennità di espropriazione ed il limite delle norme fondamentali di riforma economico-sociale, in Riv. giur. am

biente, 1996, 265; S. Mangiameli, Norme fondamentali delle riforme economico-sociali e indennizzo espropriativo, in Giur. costit., 1999, 2337): del che si è reso interprete il nuovo testo unico sull'espropria zione che all'art. 5 — inizialmente dichiarava le proprie norme come norme fondamentali impegnative per le autonomie, oggi invece (dopo le modifiche apportate dal d.leg. 27 dicembre 2002 n. 302 e dopo il comunicato di rettifica del 28 luglio 2003) — riconosce alle regioni a statuto speciale le condizioni di miglior autonomia, rispetto allo statuto, tuttavia affermando l'applicabilità del testo unico fino all'autonomo esercizio della potestà legislativa in materia da parte delle stesse. Speci ficamente a proposito delle province autonome, richiama la speciale procedura di adeguamento di cui agli art. 4 e 8 d.p.r. 31 agosto 1972 n. 670 e 2 d.leg. 16 marzo 1992 n. 266. Ancora in via di ipotesi, potrebbe prospettarsi la tesi che, in considerazione dell'incidenza dell'espropria zione sul diritto di proprietà, e della fissazione dei criteri di determina zione dell'indennità (il diritto alla quale si sostituisce a quello domini cale per effetto del provvedimento ablativo), riconduce la questione sollevata dal giudice a quo alla materia «livelli essenziali delle presta zioni concernenti i diritti civili e sociali», ascritta dall'art. 117, 2°

comma, lett. m) (v., a tal proposito, la prospettazione di D.M. Traina,

Riforma del titolo V della Costituzione e testo unico in materia di

espropriazione, in Le istituzioni del federalismo, 2002, 435 s.). Se la questione concernente la determinazione dell'indennità di

esproprio debba essere intesa come limite minimo di prestazione atti nente a diritti, potrebbe allora sostenersi che tale minimo statale sia

rappresentato dall'art. 5 bis 1. 359/92: e dunque lascerebbe la possibilità di livelli più elevati di prestazioni, che le regioni sarebbero libere di ri conoscere ai propri amministrati. ,

In generale, sul testo unico sull'espropriazione e la riforma del titolo

V, M. Bassani, I tormenti deI federalismo urbanistico, fra autonomia e

principi fondamentali delle leggi dello Stato, in Riv. giur. edilizia,

2002,1, 1004; M. Muti, Il testo unico sull'espropriazione per pubblica utilità: prime riflessioni sul riparto di competenze legislative alla luce

della riforma del titolo V della Costituzione, in Riv. amm., 2002, 169; A. Ruggeri, Le modifiche al titolo V della parte seconda della Costitu

zione - Le regioni speciali, in Foro it., 2001, V, 203; S. Veneziano, Il nuovo testo unico sugli espropri ed il giudice amministrativo (sicilia no), in Cons. Stato, 2002, II, 303. [S. Benini]

This content downloaded from 185.31.195.114 on Sat, 28 Jun 2014 13:57:56 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

1003 PARTE PRIMA 1004

come modificato dall'art. 18 1. prov. Bolzano 30 gennaio 1997 n. 1, in riferimento agli art. 3, 5 e 42 Cost., nonché con riferi mento agli art. 4 e 8 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (1. cost. 26 febbraio 1948 n. 5);

che, secondo la corte rimettente, la norma provinciale non ri chiede, ai fini del riconoscimento del carattere edificatorio dei suoli, la ricorrenza delle possibilità legali di edificazione, previ ste dagli strumenti urbanistici, ma considera sufficienti le possi bilità effettive di edificazione ricavabili da un complesso di qualità e caratteristiche obiettive, desumibili da una serie di elementi certi ed inequivoci indicati dalla stessa disposizione legislativa, attestanti comunque la sua concreta attitudine alla

edificabilità e, perciò, recependo, in definitiva, il criterio c.d. della edificabilità di fatto, che sarebbe sufficiente a garantire l'applicazione del privilegiato criterio di indennizzo commisu rato alla metà della somma tra il prezzo di mercato in una libera

contrattazione di compravendita ed il prezzo agricolo, restando

applicabile il criterio agricolo tabellare soltanto per le aree site al di fuori dei centri abitati o prive di potenzialità edificatorie;

che la norma censurata si pone, per il giudice a quo, in con

trasto con l'art. 5 bis, introdotto dalla 1. 8 agosto 1992 n. 359, di

conversione del d.l. 11 luglio 1992 n. 333 (misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica), qualificabile come norma fondamentale di riforma economico-sociale, che costituisce un

limite all'esercizio delle competenze legislative della regione Trentino-Alto Adige ed esige generalizzata applicazione in tutto il territorio dello Stato nella parte in cui, ai fini dell'applicazio ne del sistema di indennizzo delle aree fabbricabili, esige il re quisito c.d. della edificabilità legale, ovvero la necessità che il carattere edificatorio sia previsto dallo strumento urbanistico, costituendo l'edificabilità di fatto criterio suppletivo o integrati vo in presenza del detto requisito;

che nel giudizio si è costituita la provincia autonoma di Bol zano, chiedendo dichiararsi l'infondatezza della questione sol levata;

considerato che il giudice rimettente non dà adeguata motiva

zione sulla rilevanza della questione nel giudizio a quo, tenuto conto che, nella specie, si trattava di indennizzare l'esproprio di un'area destinata dallo strumento urbanistico a verde pubblico, e tuttavia in parte idonea a recepire nel sottosuolo la costruzione

di garage privati, e che dunque non è chiara la ragione per cui

egli non ritenga comunque la ricorrenza del requisito dell'edifi cabilità legale, che secondo l'interpretazione da cui egli stesso muove sarebbe di per sé sufficiente all'applicazione del sistema indennitario delle aree fabbricabili, senza fare autonomo ricorso a quella vocazione edificatoria del terreno desunta da elementi

obiettivi, da cui il rimettente fa derivare il dubbio di legittimità costituzionale della legge provinciale;

che il difetto di motivazione sulla rilevanza induce a dichiara re la questione manifestamente inammissibile (ordinanze n. 495 del 2000, Foro it., Rep. 2001, voce Procedimento civile, n. 165; n. 83 del 2001, ibid., voce Corte costituzionale, n. 34; n. 287 del

2002, id., Rep. 2002, voce Locazione, nn. 118, 119). Per questi motivi, la Corte costituzionale dichiara la manife

sta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, 1° comma, 1. prov. Bolzano 15 aprile 1991 n. 10 (espropriazione di pubblica utilità per tutte le materie di com petenza regionale), come modificato dall'art. 18 1. prov. Bolza

no 30 gennaio 1997 n. 1, sollevata, in relazione agli art. 3, 5 e

42 Cost., e agli art. 4 e 8 dello statuto speciale per il Trentino

Alto Adige (I. cost. 26 febbraio 1948 n. 5), dalla Corte di cassa zione con l'ordinanza in epigrafe.

Il Foro Italiano — 2004.

CORTE COSTITUZIONALE; sentenza 1° ottobre 2003, n. 303 (Gazzetta ufficiale, la serie speciale, 8 ottobre 2003, n. 40); Pres. Chieppa, Est. Mezzanotte; Regione Marche (Avv.

Grassi), Regione Toscana (Avv. Vacchi, Bora, Lorenzoni), Regione Umbria (Avv. Falcon, Pedetta), Provincia autono ma di Trento (Avv. Falcon, Manzi), Regione Emilia Romagna (Avv. Falcon, Manzi, Dani), Provincia autonoma

di Bolzano (Avv. Riz, Panunzio), Regione Campania (Avv. Cocozza), Regione Basilicata, Regione Lombardia (Avv. Ca ravita di Toritto, Luciani), Comune di Vercelli (Avv. Ci mellaro, Rienzi) c. Pres. cons, ministri (Avv. dello Stato Co

sentino).

Regione in genere e regioni a statuto ordinario — Lavori pubblici — Competenza esclusiva delle regioni — Esclu sione (Cost., art. 117; 1. 21 dicembre 2001 n. 443, delega al governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi

strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività pro duttive).

Economia nazionale e programmazione economica — Com petenze legislative statali — Disciplina dell'esercizio di funzioni amministrative su materie di potestà legislativa concorrente — Questione infondata di costituzionalità (Cost., art. 117, 118; 1. 21 dicembre 2001 n. 443, art. 1).

Economia nazionale e programmazione economica — Legge regionale — Previsione di regolamenti governativi — Ma teria di competenza regionale — Incostituzionalità (Cost., art. 117, 118; d.p.r. 21 dicembre 1999 n. 554, regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994 n. 109 e successive modificazioni; 1. 21 dicem bre 2001 n. 443, art. 1).

Economia nazionale e programmazione economica — Infra strutture e insediamenti produttivi strategici — Approva zione dei progetti — Ruolo delle regioni — Incostituzio nalità (Cost., art. 117, 118; 1. 21 dicembre 2001 n. 443, art. 1; 1. 1° agosto 2002 n. 166, disposizioni in materia di infrastrut ture e trasporti, art. 13).

Economia nazionale e programmazione economica — Pro vincia di Trento — Violazione di competenze più ampie ri spetto a quelle statutarie — Questione inammissibile di costituzionalità (Cost., art. 117, 118; 1. cost. 18 ottobre 2001 n. 3, modifiche al titolo V della parte seconda della Costitu

zione, art. 10; 1. 21 dicembre 2001 n. 443, art. 1). Economia nazionale e programmazione economica — Infra

strutture e insediamenti produttivi strategici — Indivi duazione — Ruolo consultivo delle singole regioni — Que stione infondata di costituzionalità nei sensi di cui in moti vazione (Cost., art. 117, 118, 119; 1. 21 dicembre 2001 n. 443, art. 1).

Economia nazionale e programmazione economica — Com

petenze statali — Individuazione delle grandi opere —

Questione infondata di costituzionalità (Cost., art. 117, 118,

119; 1. 21 dicembre 2001 n. 443, art. 1; 1. 1° agosto 2002 n. 166, art. 13).

Economia nazionale e programmazione economica — Lavo

ri pubblici — Lesione della potestà legislativa delle regioni — Questione inammissibile di costituzionalità (Cost., art. 117, 118, 119; 1. 21 dicembre 2001 n. 443, art. 1).

Economia nazionale e programmazione economica — Opere

pubbliche — Rispetto della normativa europea in tema di evidenza pubblica — Questione infondata di costituziona lità (Cost., art. 117; 1. 21 dicembre 2001 n. 443, art. 1).

Economia nazionale e programmazione economica — Infra strutture e insediamenti produttivi strategici — Tutela cautelare — Limitazione al pagamento di provvisionale —

Questione inammissibile di costituzionalità (Cost., art. 117; 1. 21 dicembre 2001 n. 443, art. 1).

Economia nazionale e programmazione economica — Infra strutture e insediamenti produttivi strategici — Ruolo meramente consultivo delle regioni — Questione infonda ta di costituzionalità (Cost., art. 117, 118; 1. 21 dicembre 2001 n. 443, art. 1; 1. 1° agosto 2002 n. 166, art. 13).

Economia nazionale e programmazione economica — Modi fiche al testo unico in materia edilizia — Delega al governo — Questione infondata di costituzionalità (Cost., art. 117, 118; 1. 21 dicembre 2001 n. 443, art. 1).

Economia nazionale e programmazione economica — Com petenza legislativa residuale — Questione infondata di co

This content downloaded from 185.31.195.114 on Sat, 28 Jun 2014 13:57:56 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions


Recommended