ordinanza 19 gennaio 1995, n. 21 (Gazzetta ufficiale, 1 a serie speciale, 25 gennaio 1995, n. 4);Pres. Casavola, Est. Cheli; Corte conti c. Governo della repubblica. Conflitto di attribuzioniSource: Il Foro Italiano, Vol. 118, No. 5 (MAGGIO 1995), pp. 1413/1414-1415/1416Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23189961 .
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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE
zionale ed in quanto tale di esclusiva competenza del legislatore statale.
Secondo la consolidata giurisprudenza di questa corte è pre clusa alle regioni la possibilità non solo di riprodurre ma anche
di richiamare nelle loro leggi norme statali che dispongono in
materia di giurisdizione, innanzitutto in quanto tale materia esula dalle competenze regionali, essendo oggetto di riserva di legge statale ai sensi dell'art. 108 Cost., ed in secondo luogo perché
quand'anche, come nel caso, la norma regionale è riproduttiva della norma statale contenuta nell'art. 11, 13° comma, d.p.r. 30 dicembre 1972 n. 1035, ciò comporta un'indebita novazione
della fonte (sent. nn. 303 del 1994, Foro it., 1994, I, 3273; 210
del 1993, id., 1993,1, 1747; 505 e 489 del 1991, id., 1992,1, 998). Per questi motivi, la Corte costituzionale dichiara la illegitti
mità costituzionale dell'art. 20, 8° comma, 1. reg. Sardegna 4
aprile 1989 n. 13 (recte 6 aprile 1989 n. 13), (disciplina regiona le delle assegnazioni e gestione degli alloggi di edilizia residen ziale pubblica).
II
Fatto. — Nel corso di due giudizi riuniti, proposti avverso
le ordinanze sindacali di annullamento delle assegnazioni di al
loggi di edilizia economica e popolare, il Pretore di Oristano, con ordinanza del 9 marzo 1994, ha sollevato questione di legit timità costituzionale dell'art. 20, 8° comma, 1. reg. Sardegna 4 aprile 1989 n. 12 (recte 6 aprile 1989 n. 13), recante la disci
plina regionale delle assegnazioni e gestione degli alloggi di edi
lizia residenziale pubblica, che, nel prevedere che il provvedi mento del sindaco sia impugnabile secondo il procedimento di
cui agli ultimi tre commi dell'art. 11 d.p.r. 30 dicembre 1972
n. 1035, e cioè con ricorso al pretore, violerebbe l'art. 108 Cost,
e quindi la riserva di legge statale ivi prevista, essendo precluso alla legge regionale di dettare norme in materia processuale e
di giurisdizione. Diritto. — 1. - È stata sollevata questione di legittimità costi
tuzionale, in riferimento all'art. 108 Cost., dell'art. 20, 8° com
ma, 1. reg. Sardegna 4 aprile 1989 n. 12 (recte: 6 aprile 1989
n. 13), il quale prevede che avverso l'ordinanza del sindaco di
annullamento dell'assegnazione di alloggio di edilizia residen
ziale pubblica è ammesso ricorso secondo il procedimento pre visto dagli ultimi tre commi dell'art. 11 d.p.r. n. 1035 del 1972.
Si sostiene dal giudice rimettente che la norma impugnata viola il principio della riserva di legge statale in materia giuris
dizionale, esorbitando dalla sfera della potestà legislativa re
gionale. 2. - La questione è infondata. Secondo la costante giurispru
denza costituzionale è precluso alle regioni di dettare norme che, come quella impugnata, prevedano rimedi giurisdizionali o di
spongano in ordine a poteri o facoltà dell'autorità giudiziaria, in quanto la materia processuale è riservata dall'art. 108 Cost,
alla esclusiva competenza del legislatore statale (v. ex plurimis sentenze nn. 210 e 113 del 1993, Foro it., 1993, I, 1747 e 2437; 505 e 489 del 1991, id., 1992, I, 998; 594 del 1990, id., 1991, I, 1969; 727 del 1988, id., Rep. 1988, voce Registro, n. 329; 81 del 1976, id., 1976, I, 1160).
La violazione del suddetto parametro costituzionale non può nemmeno essere esclusa sulla base del rilievo che la norma re
gionale impugnata si è limitata a fare rinvio alla normativa sta
tale contenuta nell'art. 11, commi 13°, 14° e 15°, d.p.r. 30
forme processuali della corte, in Regioni, 1989, 377; Panizza, Organiz zazione e funzionamento della Corte costituzionale, in Aggiornamenti in tema di processo costituzionale (1987-1989), a cura di Romboli, Tori
no, 1990, 10 ss.; Siclari, Aspetti problematici del processo costituzio nale nell'ultimo triennio, in La giustizia costituzionale a una svolta, a cura di Romboli, Torino, 1991, 245) che ha consentito che le stesse
siano firmate solamente da due giudici (il presidente e l'estensore) e
che si riducono ad uno quando le due figure coincidono (v. ad esempio sentenze 100, 104 e 106/95), non abbia avuto solo un valore meramente
formale, ma abbia inciso anche sul modo di approvare le decisioni.
In conclusione, si può dire che, date le premesse, in fondo poteva anche andare peggio (che dire infatti se con la seconda decisione la
corte avesse dichiarato infondata la questione avente ad oggetto una
disposizione dichiarata incostituzionale due mesi prima?), anche se vi
cende come questa certamente non giovano comunque all'immagine in
terna ed internazionale del nostro giudice delle leggi.
R. Romboli
Il Foro Italiano — 1995.
r. Romboli
dicembre 1972 n. 1035, perché le regioni in nessun caso posso no emanare leggi in materie soggette a riserva di legge statale,
comportando ciò un'indebita novazione della fonte con la forza
e le conseguenze che ne derivano (sentenze nn. 210 del 1993,
cit.; 615 del 1987, id., Rep. 1988, voce Regione, n. 144; 203 del 1987, id., 1987, I, 2910; 128 del 1963, id., 1963, I, 1858).
Per questi motivi, la Corte costituzionale, dichiara la illegitti mità costituzionale dell'art. 20, 8° comma, 1. reg. Sardegna 4
aprile 1989 n. 12 (recte: 6 aprile 1989 n. 13), recante la discipli na regionale delle assegnazioni e gestione degli alloggi di edili
zia residenziale pubblica.
CORTE COSTITUZIONALE; ordinanza 19 gennaio 1995, n.
21 (Gazzetta ufficiale, la serie speciale, 25 gennaio 1995, n.
4); Pres. Casavola, Est. Cheli; Corte conti c. Governo della
repubblica. Conflitto di attribuzioni.
Corte costituzionale — Conflitto di attribuzioni tra poteri dello
Stato — Corte dei conti — Controllo preventivo sugli atti
del governo — Ammissibilità (Cost., art. 77, 100; 1. 11 marzo
1953 n. 87, norme sulla costituzione e sul funzionamento del
la Corte costituzionale, art. 37; d.l. 15 maggio 1993 n. 143,
disposizioni in materia di legittimità dell'azione amministrati va, art. 7; d.l. 17 luglio 1993 n. 232, disposizioni in materia di legittimità dell'azione amministrativa, art. 7; d.l. 14 set
tembre 1993 n. 359, disposizioni in materia di legittimità del
l'azione amministrativa, art. 7; d.l. 15 novembre 1993 n. 453,
disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte
dei conti, art. 7; 1. 14 gennaio 1994 n. 19, conversione in
legge, con modificazioni, del d.l. 15 novembre 1993 n. 453, art. 1; 1. 14 gennaio 1994 n. 20, disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti, art. 3, 8).
È ammissibile il ricorso per conflitto di attribuzioni proposto dalla Corte dei conti nei confronti del governo della repubbli ca in relazione alla sottrazione del d.m. del tesoro 22 giugno 1993 n. 242632 al controllo preventivo della Corte dei conti
concretatasi nell'omesso invio dell'originale del provvedimen to, al connesso comportamento del governo consistente nella
modifica dell'art. 7, 10° comma, d.l. 17 luglio 1993 n. 232 ed alla connessa illegittimità costituzionale degli art. 3, 13°
comma, 8, 1° comma, l. 14 gennaio 1994 n. 20. (1)
(1) Il d.l. 232/93, nello stabilire su quali atti si esercita il controllo
preventivo della Corte dei conti, escludeva espressamente «gli enti che
svolgono la loro attività nelle materie contemplate nell'art. 1 d.l.c.p.s. 17 luglio 1947 n. 691» (art. 7, 10° comma). Decaduto per decorrenza dei termini il suddetto d.l., nei successivi d.l. 359/93 e 453/93, tale
disposizione era sostituita dalla seguente: «Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli atti ed ai provvedimenti emanati nelle
materie monetaria, creditizia, mobiliare e valutaria» (art. 7, 10° com
ma). Il d.l. 453/93 veniva convertito con 1. 19/94, che però sopprimeva l'art. 7, il quale veniva riprodotto nell'art. 3 della legge di pari data
n. 20 del 1994, che al 13° comma stabilisce l'inapplicabilità della dispo sizione «ai provvedimenti emanati nelle materie monetaria, creditizia, mobiliare e valutaria» e all'art. 8 prevede che «restano validi gli atti
e provvedimenti adottati, nonché le attività poste in essere e le pronun ce giurisdizionali rese e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti
giuridici sorti» sulla base dei d.l. non convertiti, nonché di quello (453/93) convertito, con le modificazioni sopra dette. Per riferimenti, cfr. D'Auria, in Foro it., 1994, III, 196 e I, 3309.
Per la legittimazione della Corte dei conti, in sede di controllo, ad
essere parte di un conflitto tra poteri dello Stato v. Corte cost. 14 luglio 1989, n. 406, cit.
Da rilevare come sia nel caso della ord. 21/95, che in quello della
ord. 118/95, non è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale che riporta l'ordinanza della corte, il ricorso della Corte dei conti e del comitato
promotore. Sui precedenti e sull'importanza della pubblicazione del ri
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1415 PARTE PRIMA 1416
Ritenuto che con ricorso depositato in data 26 ottobre 1994, la Corte dei conti, in persona del suo presidente — in attuazio
ne della determinazione n. 135/9 del 12 agosto 1993 adottata
dalla stessa corte, sezione del controllo sugli atti del governo — ha sollevato conflitto di attribuzione contro il governo della
repubblica, in persona del presidente del consiglio dei ministri, in relazione «alla sottrazione del decreto del ministro del tesoro
22 giugno 1993 n. 242632 al controllo preventivo della Corte
dei conti, concretatasi nell'omesso invio dell'originale del prov
vedimento, in violazione dell'art. 100, 2° comma, Cost, e del
l'art. 7, 1° comma, d.l. n. 143 del 1993 e dell'art. 7, 10° com
ma, d.l. n. 232 del 1993; al connesso comportamento del gover
no, consistente nella modifica dell'art. 7, 10° comma, d.l. n.
232 del 1993, in violazione sia dell'art. 77, 2° comma, che del
l'art. 100, 2° comma, Cost.; alla connessa illegittimità costitu
zionale — sotto vari profili, e in subordine — degli art. 3, 13°
comma, e 8, 1° comma, 1. n. 20 del 1994, per violazione degli art. 77, 2° e 3° comma, e 100, 2° comma, Cost.»;
che la ricorrente chiede a questa corte di voler dichiarare:
«a) che spetta alla Corte dei conti, sezione di controllo sugli atti del governo, la competenza a controllare il decreto del mi
nistro del tesoro 22 giugno 1993 n. 242632, previa, se necessa
ria, la proposizione, dinanzi a se stessa, della questione di legit timità costituzionale dell'art. 3, 13° comma, e dell'art. 8, 1°
comma, 1. 14 gennaio 1994 n. 20, per violazione dell'art. 100, 2° comma, Cost.; b) che, ai sensi degli art. 77, 2° comma, e 100, 2° comma, Cost., non spetta al governo il potere si sosti
tuire l'art. 7, 10° comma, d.l. n. 232 del 1993 con l'art. 7, 10° comma, d.l. n. 359 e n. 453 del 1993; c) in subordine alla
richiesta sub b), nella contestata ipotesi che si qualificasse la
1. n. 20 del 1994 come legge di conversione, dichiarare l'illegitti mità costituzionale degli art. 3, 13° comma, e 8, 1° comma, 1. n. 20 del 1994 per violazione dell'art. 77, 3° comma, Cost.».
Considerato che ai sensi dell'art. 37, 3° e 4° comma, 1. 11
marzo 1953 n. 87, questa corte è chiamata preliminarmente a
decidere con ordinanza in camera di consiglio, senza contrad
dittorio, se esista la materia di un conflitto la cui soluzione spetti alla sua competenza, con riferimento alla presenza dei presup
posti, soggettivi e oggettivi, richiamati nel 1° comma dello stes
so articolo;
che, per quanto concerne i presupposti soggettivi, va ricono
sciuta alla Corte dei conti, nell'esercizio della funzione di con
trollo preventivo di legittimità sugli atti del governo, la legitti mazione a sollevare il conflitto, dal momento che tale funzione,
per quanto ausiliare, risulta caraterizzata dalla piena autonomia
dell'organo investito del suo esercizio (v. sent. 406 del 1989, Foro it., Rep. 1989, voce Legge, n. 33);
che il ricorso viene proposto nei confronti del governo, in
persona del presidente del consiglio dei ministri, in considera
zione del fatto che il comportamento del ministro del tesoro,
oggetto di censura, è inteso riferito alla responsabilità collegiale del governo connessa all'interpretazione dell'art. 7, 10° com
ma, d.l. 17 luglio 1993 n. 232, nonché all'adozione del nuovo
testo di tale articolo da parte dei d.l. 14 settembre 1993 n. 359
e 15 novembre 1993 n. 453;
che, per quanto concerne i presupposti oggettivi, il ricorso
denuncia la lesione di una sfera di attribuzioni determinata da
norme costituzionali, in quanto riferita al potere di controllo
preventivo di legittimità sugli atti del governo spettante alla Corte
dei conti ai sensi dell'art. 100, 2° comma, Cost.;
che, pertanto, in questa fase delibativa, il ricorso va dichiara
to ammissibile, salva e impregiudicata la pronuncia definitiva
anche sul punto relativo all'ammissibilità.
Per questi motivi, la Corte costituzionale dichiara ammissibi
le, ai sensi dell'art. 37 1. 11 marzo 1953, il ricorso per conflitto
di attribuzioni di cui in epigrafe, proposto dalla Corte dei conti contro il governo della repubblica;
corso, anche ai fini di un controllo sull'operato della corte, v. Tarchi, II conflitto di attribuzioni fra poteri dello Stato, in Aggiornamenti in tema di processo costituzionale (1990-1992), a cura di Romboli, Torino, 1993, 258 ss.
In tema di conflitti tra poteri dello Stato, v., da ultimo, Corte cost. 23 novembre 1994, n. 403 e ord. 2 giugno 1994, n. 217, in questo fasci
colo, I, 1423, con nota di richiami e osservazioni di Malfatti.
Il Foro Italiano — 1995.
dispone che la cancelleria della corte dia immediata comuni
cazione della presente ordinanza all'organo ricorrente e che, a
cura dello stesso ricorrente, il ricorso e l'ordinanza siano notifi
cati al governo della repubblica, in persona del presidente del
consiglio dei ministri, entro il termine di trenta giorni dalla co
municazione.
CORTE COSTITUZIONALE; sentenza 19 gennaio 1995, n. 19
(Gazzetta ufficiale, la serie speciale, 25 gennaio 1995, n. 4); Pres. Casavola, Est. Vari; imp. Zolli. Ord. G.i.p. Trìb. Udine
9 febbraio 1994 (G.U., la s.s., n. 21 del 9 febbraio 1994).
Amnistia, indulto e grazia — Amnistia tributaria — Concorso
di persone nel reato — Inefficacia dell'effetto estintivo —
Questione infondata di costituzionalità (Cost., art. 3; d.p.r. 20 gennaio 1992 n. 23, concessione di amnistia per reati tri
butari, art. 1).
È infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art.
1, 1° e 2° comma, d.p.r. 20 gennaio 1992 n. 23, nella parte in cui non prevede — ed anzi implicitamente esclude — che, ai fini dell'applicazione dell'amnistia, la definizione dei pe riodi di imposta secondo le disposizioni del titolo VI della
l. 30 dicembre 1991 n. 412, giovi anche nei confronti dei con
correnti nei reati previsti in materia di imposte sui redditi ed
imposte sul valore aggiunto, in riferimento all'art. 3 Cost. (1)
(1) Con la presente sentenza la Corte costituzionale interviene su una delle questioni interpretative più ostiche, fra quelle connesse all'applica zione del provvedimento di amnistia per reati tributari di cui al d.p.r. 23/92 (la sentenza è riportata anche in Corriere trib., 1995, 745, con nota di commento di Drigani).
Diversamente da quanto precisato nell'ambito del precedente provve dimento di clemenza, in quest'ultima occasione il legislatore ha infatti omesso di stabilire espressamente (questo il testo dell'art. 2, 4° comma,
d.p.r. 43/83, relativo alla precedente amnistia per reati tributari), che «l'amnistia si applica anche nei confronti dei concorrenti nel reato». Già nelle prime note di commento alla nuova amnistia del 1992, si era
perciò delienato il dubbio in ordine alla possibilità di estendere gli effet ti estintivi conseguenti alla definizione del connesso contenzioso tribu tario anche a coloro che avessero operato quali concorrenti esterni con il soggetto attivo del reato tributario formalmente contestato. Muoven do da una considerazione diretta dei disposto di cui all'art. 182 c.p. (a norma del quale: «salvo che la legge non disponga altrimenti l'estin zione del reato o della pena ha effetto soltanto per coloro ai quali la causa di estinzione si riferisce»), alcuni autori avevano perciò opinato in senso contrario all'ammissibilità di una estensione degli effetti estin tivi dell'amnistia: v. infatti Caraccigli, in Legislazione pen., 1992, 243; Drigani (e Corso), Amnistia per reati tributari, in Corriere trib., 1992, suppl. al n. 20, circolare n. 1, XXI. Di diverso avviso si era invece
pronunciato chi aveva ritenuto che una conclusione siffatta avrebbe ob
bligato anche eventuali concorrenti alla presentazione di una autonoma dichiarazione integrativa, con ovvie difficoltà di individuazione dei dati
all'uopo necessari (essendo riferibili a persona diversa da quella formal mente interessata dal provvedimento di condono) ed ingiustificato ar ricchimento del fisco; sulla scorta di ciò, si era pertanto reputato lecito concludere nel senso di una rilevanza oggettiva e generale dell'avvenuta attivazione della procedura di condono (e della conseguente eventuale definizione delle pendenze di ordine tributario) con ulteriore rilevanza comune a tutti gli eventuali correi dell'efficacia estintiva dell'amnistia: a favore di questa tesi, v. Giordanengo - Feno, L'amnistia per i reati
previsti in materia di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto. Profili interpretrativi, in Fisco, 1992, 4619, nonché Cerqua, Condono
fiscale: l'amnistia scotta anche per i «concorrenti» nel reato, in Sole 24 Ore del 22 aprile 1994. Per un quadro della questione e delle varie
opinioni al riguardo, v. altresì Traversi, L'amnistia per i reati tributa
ri, in Caraccioli - Giarda - Lanzi, Diritto e procedura penale tributa
ria, Padova, 1994, 252 ss.
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