ordinanza 19 giugno 1998, n. 220 (Gazzetta ufficiale, 1 a serie speciale, 1° luglio 1998, n. 26);Pres. Granata, Est. Zagrebelsky; Pret. Brescia c. Corte costituzionale. Conflitto di attribuzioneSource: Il Foro Italiano, Vol. 121, No. 11 (NOVEMBRE 1998), pp. 3063/3064-3065/3066Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23192420 .
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3063 PARTE PRIMA 3064
Le difficoltà di carattere procedimentale prospettate dal ri
mettente trovano peraltro soluzione negli stessi strumenti pro cessuali che consentono l'assunzione dei mezzi di prova fuori
della circoscrizione del tribunale attraverso delega al giudice mi
norile del luogo: ciò vale ad escludere che la concreta applica zione delle norme censurate possa involgere questioni di costitu
zionalità. 3. - Questa corte ha avuto più volte occasione di affermare
che rientra nelle valutazioni discrezionali del legislatore non so
lo la conformazione generale degli istituti processuali, ma an
che, in particolare, la determinazione delle competenze e la ri
partizione della giurisdizione, purché effettuate nei limiti della
ragionevolezza (tra le tante, sentenze nn. 451 del 1997, Foro
it., 1998, I, 1377; 429 del 1991, id., 1992, I, 2908; 193 del 1987, id., 1988, I, 2802; ordinanze nn. 139 del 1997, id., Rep. 1997, voce Competenza penale, n. 41; 63 del 1997, ibid., voce Proce
dimenti cautelari, n. 41, e 7 del 1997, ibid., voce Procedimento
civile, n. 360). Una volta affidata la cognizione dell'azione in esame al giu
dice che per composizione e specificità di competenze risulta
più idoneo a dare risposta alle complesse esigenze del minore, si appalesa non irragionevole la scelta del legislatore di lasciar
operare i criteri determinativi della competenza territoriale se
condo le regole generali previgenti; tanto più in relazione ad
un'azione, come quella in oggetto, che presenta elementi di na
tura tipicamente contenziosa e che non può essere ricondotta
al genus dei procedimenti modificativi, ablativi o restitutivi del
la potestà genitoriale — invocati dal rimettente quale tertium
comparationis — i quali costituiscono espressione della catego ria dei provvedimenti di volontaria giurisdizione, né ai provve dimenti in materia di adozione e affidamento, i cui presupposti di fatto — e specificamente lo stato di abbandono — impedi scono ogni comparazione.
Del resto l'unica azione che presenta caratteristiche peraltro
speculari a quella in esame è l'opposizione al riconoscimento
di figlio naturale, prevista nel 4° comma dell'art. 250 c.c., ri
spetto alla quale opera lo stesso criterio ordinario del foro del
convenuto per la determinazione della competenza territoriale
del tribunale per i minorenni. Deve quindi escludersi la sussi
stenza della lamentata disparità di trattamento di situazioni as
seritamente identiche sotto il profilo sostanziale, poiché la di
versa natura delle azioni considerate giustifica l'assenza di uni
formità processuale dei vari procedimenti, nei quali si impone
comunque la valutazione dell'interesse del minore, appunto at
tribuita al giudice minorile.
Per questi motivi, la Corte costituzionale dichiara non fonda
ta la questione di legittimità costituzionale degli art. 18 c.p.c., 274 c.c. e 38 disp. att. c.c., sollevata, in riferimento agli art.
3, 1° comma, 31, 1° e 2° comma, e 24, 1° comma, Cost., dal
Tribunale per i minorenni di Torino con l'ordinanza in epigrafe.
vo modello di processo minorile, in Foro it., 1998, V, 124 ss.; alcuni
argomenti di questo scritto sono anticipati in Id., Procedura camerale e tutela degli interessi dei minori, id., 1996, V, 65 ss.; cfr. anche Id., Usi ed abusi della procedura camerale ex art. 737 ss. c.p.c., in Riv. dir. civ., 1990, I, 393 ss.).
Nel contesto di una complessiva rivisitazione del giudizio civile di nanzi al tribunale per i minorenni — o di un più limitato intervento sul procedimento di cui all'art. 274 c.c. — potranno, allora, trovare soluzione anche le problematiche relative alla competenza territoriale, in relazione alle quali il luogo di residenza del minore non potrà non costituire un criterio di attribuzione «forte», in quanto certamente più rispondente all'interesse del minore medesimo. [F. De Santis]
Il Foro Italiano — 1998.
CORTE COSTITUZIONALE; ordinanza 19 giugno 1998, n. 220 (<Gazzetta ufficiale, la serie speciale, 1° luglio 1998, n. 26); Pres. Granata, Est. Zagrebelsky; Pret. Brescia c. Corte co
stituzionale. Conflitto di attribuzione.
Corte costituzionale — Conflitto tra poteri dello Stato — Pre
supposti oggettivi — Riesame di precedente decisione della
Corte costituzionale — Inammissibilità (Cost., art. 137; 1. 11
marzo 1953 n. 87, norme sulla costituzione e sul funziona
mento della Corte costituzionale, art. 23, 37, 38).
È inammissibile, per mancanza di materia di conflitto tra pote
ri, il ricorso proposto da un pretore tendente ad ottenere, attraverso la richiesta di una pronuncia sulla spettanza delle
attribuzioni, un riesame dì precedente pronuncia della Corte
costituzionale. (1)
Ritenuto che il Pretore di Brescia ha sollevato conflitto di
attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti della Corte co
stituzionale, in relazione all'ordinanza 25 luglio 1997, n. 278, Foro it., 1997, I, 3095, con la quale è stato dichiarato inammis
sibile il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Sta
to proposto dal medesimo pretore nei confronti delle due came
re del parlamento, con riferimento all'art. 1, commi 181, 182
e 183, 1. 23 dicembre 1996 n. 662 (misure di razionalizzazione
della finanza pubblica), e all'art. 1, 6° comma, 1. 28 novembre 1996 n. 608 (conversione in legge, con modificazioni, del d.l.
1° ottobre 1996 n. 510, recante disposizioni urgenti in materia
di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito
e nel settore previdenziale); che il ricorrente, riconosciuta «la competenza esclusiva della
Corte costituzionale a decidere sull'ammissibilità del conflitto»
a suo tempo sollevato e precisato di non chiedere l'annullamen
to dell'ordinanza della corte stessa — a meno che questa non
ritenga autonomamente di doverla revocare — precisa di conte
stare alla corte «di aver privato ... di effettività il giudizio
per conflitto di attribuzione tra autorità giudiziaria e potere le
gislativo», essendosi impedito, per motivi non inerenti alla stretta
ammissibilità, lo svolgimento del giudizio di merito, mentre il giudizio di ammissibilità del conflitto è, ai sensi della 1. 11 mar
zo 1953 n. 87, limitato all'esame di pochi, essenziali elementi:
la configurabilità degli organi in conflitto quali poteri dello Sta
to; la sussistenza di un conflitto in atto, di rilievo costituziona
(1) Il Pretore di Brescia aveva proposto un ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri in riferimento a determinati atti legislativi, soste nendo l'avvenuta lesione delle prerogative costituzionalmente ricono sciute alla magistratura. La corte ha dichiarato inammissibile tale ricor so per inidoneità degli atti impugnati a formare oggetto di conflitto tra poteri, osservando, in particolare, che solo eccezionalmente un atto avente forza di legge può costituire oggetto di conflitto, mentre in que sto caso l'ordinamento appresta, per il giudice, lo specifico strumento
dell'impugnazione di una legge in via incidentale (Corte cost., ord. 25 luglio 1997, n. 278, Foro it., 1997, I, 3095, con nota di richiami). Con il successivo ricorso il Pretore di Brescia chiedeva in sostanza alla corte di riconoscere al giudice il potere di ricorrere contro il legislatore attra verso lo strumento del conflitto tra poteri, anche quando risulti possibi le l'instaurazione di un giudizio in via incidentale, essendo i due stru menti «concorrenti e non antagonisti». La Corte costituzionale dichiara l'inammissibilità del ricorso richiamandosi al disposto dell'art. 137, 3° comma, Cost., il quale esclude qualsiasi forma di impugnazione contro le decisioni della Corte costituzionale.
In proposito, di recente, la corte ha affermato che l'esclusione della
possibilità di impugnare le decisioni della Corte costituzionale, di cui all'art. 137, 3° comma, Cost., preclude in modo assoluto ogni tipo di gravame diretto a contrastare, annullare o riformare, in tutto o in
parte, le decisioni della corte, impedendo qualsiasi tipo di impugnazio ne, qualunque sia lo strumento con il quale è richiesto il sindacato sulle decisioni. Conseguentemente, ha dichiarato inammissibile, in quanto di retto a censurare il modo in cui si è concretamente esplicata la giurisdi zione costituzionale, il ricorso per conflitto di attribuzione proposto dalle regioni Puglia e Lombardia nei confronti delle decisioni con cui la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili le richieste di refe rendum abrogativo relative al riordinamento del ministero della sanità, alla previsione di funzioni statali di indirizzo e coordinamento, alle atti vità promozionali all'estero delle regioni, alla loro partecipazione alle attività dell'Unione europea ed ai poteri statali di direttiva per le fun zioni amministrative delegate alle regioni (Corte cost. 26 febbraio 1998, n. 29, id., 1998, I, 1363, con nota di richiami ed osservazioni di Rom
boli, È ammissibile un conflitto contro la Corte costituzionale?).
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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE
le; l'esistenza delle attribuzioni costituzionali che si assumono
violate e la loro appartenenza al potere ricorrente; che il pretore chiede alla corte di «risolvere il conflitto propo
sto, dichiarando che spetta all'autorità giudiziaria il potere di
ricorrere contro il legislatore per conflitto di attribuzione», an
che se risulti contestualmente possibile sollevare questioni inci dentali di legittimità costituzionale della legge ritenuta invasiva
delle attribuzioni del potere giudiziario, essendo i due strumenti
di garanzia costituzionale «concorrenti e non antagonisti». Considerato che a norma dell'art. 37, 3° e 4° comma, 1. 11
marzo 1953 n. 87, questa corte è ora chiamata a deliberare in
camera di consiglio e senza contraddittorio se il ricorso propo sto nei suoi riguardi, in relazione all'ordinanza suddetta, sia
ammissibile in quanto esista la materia di un conflitto la cui
risoluzione spetti alla sua competenza; che la Corte costituzionale, nell'ordinanza n. 278 del 1997,
cit., ha ritenuto che il conflitto riguardava, per una parte, atti
legislativi «evidentemente inidonei a ledere la sfera delle attri
buzioni costituzionali del giudice ricorrente, recando esclusiva
mente una disciplina sostanziale di diritti in materia pensionisti ca» e, per un'altra parte, «norme, disciplinanti direttamente l'e
sercizio della giurisdizione, di cui il giudice è chiamato o può essere chiamato a fare applicazione per definire giudizi innanzi
a sé pendenti», cosicché «per l'eventualità che il giudice stesso
dubiti della legittimità costituzionale delle norme medesime (an che sotto il profilo della possibile lesione della propria sfera
di attribuzioni), l'ordinamento appresta un rimedio diverso dal
conflitto, vale a dire la questione incidentale di legittimità costi
tuzionale, eventualmente sollevata dal giudice d'ufficio a nor
ma degli art. 1 1. cost. n. 1 del 1948 e 23 1. n. 87 del 1953»; che nella stessa ordinanza questa corte ha negato la sussisten
za, nella specie, delle «ragioni eccezionali di situazioni non più reversibili né sanabili» che, nella sentenza n. 161 del 1995, id.,
1995, I, 1701, l'avevano indotta, in vista della tempestività del
la garanzia costituzionale di diritti fondamentali, a riconoscere
al giudice il potere di sollevare conflitto di attribuzione in rela
zione ad atti legislativi, in quanto il giudice ricorrente già dispo neva della possibilità di attivare il giudizio di legittimità costitu zionale in via incidentale, possibilità — si può aggiungere —
in concreto ripetutamente utilizzata; che il ricorrente lamenta che, con l'ordinanza censurata, la
Corte costituzionale si sia pronunciata nella sede del giudizio di ammissibilità svolgendo considerazioni estranee a tale sede,
considerazioni le quali avrebbero dovuto essere riservate, even
tualmente, alla successiva trattazione del conflitto e che, in tal
modo, si sarebbe «privato di effettività» il giudizio per conflit
to di attribuzione, in quanto la garanzia costituzionale di tale
rimedio non consiste nella «mera ricorribilità» ma nel «concre
to svolgimento del giudizio di merito»;
che il ricorrente afferma di non contestare la competenza esclu
siva di questa corte a decidere sull'ammissibilità del conflitto
ed esplicitamente esclude che il ricorso miri all'annullamento
della predetta ordinanza n. 278 del 1997, cit., di questa corte,
rimettendo a quest'ultima, «nell'esercizio delle sue attribuzioni
costituzionali», la valutazione in ordine alla necessità di revo
carla e di procedere a un nuovo esame di ammissibilità del ri
corso già dichiarato inammissibile; che viceversa il presente ricorso, al di là delle intenzioni del
ricorrente, non può non essere inteso come rivolto a ottenere,
oltre che una pronuncia sulla spettanza delle attribuzioni conte
state, anche l'eliminazione dell'atto che ha determinato il con
flitto, non fosse altro perché, qualora mai questa corte affer
masse che non le spetta, in sede di giudizio di ammissibilità,
di svolgere le considerazioni portate a motivazione dell'ordinanza
n. 278 del 1997, cit., questa dovrebbe essere annullata, a norma
dell'art. 38 1. n. 87 del 1953; che, disponendo l'art. 137, 3° comma, Cost., che «contro le
decisioni della Corte costituzionale non è ammessa alcuna impu
gnazione» e configurandosi il ricorso in questione, per l'appun
to, come strumento per ottenere, attraverso una pronuncia sulla
spettanza delle attribuzioni, un riesame dell'ordinanza n. 278 del
1997 ed eventualmente il suo annullamento, deve negarsi, a nor
ma dell'art. 37, 4° comma, 1. n. 87 del 1953, che esista la mate
ria di un conflitto, che spetti alla competenza di questa corte;
che nelle considerazioni che precedono resta assorbito l'esa
me di ogni altro motivo dedotto dal ricorrente.
Per questi motivi, la Corte costituzionale dichiara inammissi
bile il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dal Pretore di Brescia con il ricorso indicato in epigrafe.
Il Foro Italiano — 1998.
CORTE COSTITUZIONALE; sentenza 19 giugno 1998, n. 219
(Gazzetta ufficiale, la serie speciale, 1° luglio 1998, n. 26); Pres. Granata, Est. Ruperto; Ulisse ed altri (Avv. Loren
zoni), Papaldo ed altri (Aw. Abbamonte, De Camelis) c.
Min. bilancio; interv. Pres. cons, ministri (Avv. dello Stato
Braguglia). Ord. Tar Lazio 25 novembre 1996, e 9 dicembre 1996 (tre) (G.U., la s.s., nn. 18, 30 e 39 del 1997).
Mezzogiorno e aree depresse (provvedimenti per il) — Agensud — Personale transitato nei ruoli statali — Trattamento eco
nomico — Questioni infondate di costituzionalità (Cost., art.
3, 36, 38; d.leg. 3 aprile 1993 n. 96, trasferimento delle com petenze dei soppressi dipartimento per gli interventi straordi
nari nel Mezzogiorno e agenzia per la promozione dello svi
luppo del Mezzogiorno, a norma dell'art. 3 1. 19 dicembre
1992 n. 488, art. 14, 14 bis; d.l. 8 febbraio 1995 n. 32, dispo sizioni urgenti per accelerare la concessione delle agevolazioni alle attività gestite dalla soppressa agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, per la sistemazione del rela
tivo personale, nonché per l'avvio dell'intervento ordinario
nelle aree depresse del territorio nazionale; 1. 7 aprile 1995
n. 104, conversione in legge del d.l. 8 febbraio 1995 n. 32, art. 1).
Sono infondate le questioni di legittimità costituzionale degli art. 1, 2° comma, l. 7 aprile 1995 n. 104, 14, 4° comma,
e 14 bis, 1° comma, lett. b), e 3° e 4° comma, d.leg. 3 aprile 1993 n. 96 (nel testo introdotto dal d.l. 8 febbraio 1995 n.
32, convertito in l. 7 aprile 1995 n. 104), nella parte in cui
rideterminano in senso peggiorativo il trattamento economico
dei dirigenti della disciolta agenzia per la promozione dello
sviluppo del Mezzogiorno-Agensud successivamente inseriti nei
ruoli dell'amministrazione statale e stabiliscono un indiffe
renziato limite all'assegno personale in godimento, in riferi mento agli art. 3, 36 e 38 Cost. (1)
Diritto. — 1. - Il Tar del Lazio, con quattro distinte ordinan
ze, dubita della legittimità costituzionale dell'art. 1, 2° comma,
1. 7 aprile 1995 n. 104, nonché degli art. 14, 4° comma, e 14
bis, 1° comma, lett. ti), e 3° e 4° comma, d.leg. 3 aprile 1993
n. 96.
La denunciata normativa è censurata nella parte in cui fa
salvi gli effetti dei decreti legge, succedutisi nel tempo, attraver
so i quali è stata attuata, in tempi diversi, una decurtazione
della retribuzione spettante al personale della soppressa agenzia
per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno (Agensud),
allorché, secondo la prospettazione, il personale stesso era già
transitato nelle amministrazioni statali.
In particolare le norme citate lederebbero: 1) l'art. 3 Cost.,
per irragionevolezza, là dove prevedono una cospicua riduzione
della retribuzione operata, dapprima limitando i criteri di calco
lo dell'assegno ad personam destinato a colmare la differenza
tra il trattamento percepito presso l'Agensud e quello erogato
dalle amministrazioni di destinazione, e successivamente impo
nendo un «tetto» all'assegno medesimo (nel limite massimo di
(1) L'ordinanza di rimessione Tar Lazio, sez. Ili, 22 gennaio 1997, n. 135, è massimata in Foro it., Rep. 1997, voce Mezzogiorno (provve dimenti), n. 21. La corte rigetta le questioni di costituzionalità prospet tate nei confronti delle disposizioni che non conservano a favore del
personale della disciolta Agensud transitato nei ruoli dell'amministra
zione statale il trattamento stipendiale privilegiato in precedenza goduto ma lo allineano a quello spettante agli altri dipendenti statali nella me
desima posizione; gli istituti tradizionali del pubblico impiego (divieto di reformatio in peius e conservazione del c.d. maturato economico) invocati a sostegno della questione di costituzionalità sono disattesi dal
la corte in uno spirito di ridimensionamento della loro portata che tiene
conto sia della nuova prospettiva sotto la quale il rapporto di lavoro
presso le pubbliche amministrazioni viene considerato dopo la sua «pri vatizzazione» sia del vantaggio conseguito nella specie dai dipendenti di un ente disciolto ai quali è stata comunque assicurata la conservazio
ne del posto di lavoro. Per ogni riferimento sul divieto di reformatio in peius e sul maturato
economico, v. Cons. Stato, sez. VI, 20 febbraio 1998, n. 179, in questo
fascicolo, III, 582, con nota di richiami. Sulla riforma dell'intervento
straordinario nel Mezzogiorno attuata con il d.leg. 96/93 che ha evitato
il referendum abrogativo proposto nei confronti della disciplina previ
gente, v. Cass., uff. centr. referendum, ord. 7 aprile 1993, id., 1993,
I, 1009.
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