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ordinanza 19 giugno 1998, n. 220 (Gazzetta ufficiale, 1aserie speciale, 1° luglio 1998, n. 26);...

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ordinanza 19 giugno 1998, n. 220 (Gazzetta ufficiale, 1 a serie speciale, 1° luglio 1998, n. 26); Pres. Granata, Est. Zagrebelsky; Pret. Brescia c. Corte costituzionale. Conflitto di attribuzione Source: Il Foro Italiano, Vol. 121, No. 11 (NOVEMBRE 1998), pp. 3063/3064-3065/3066 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23192420 . Accessed: 28/06/2014 08:24 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 46.243.173.21 on Sat, 28 Jun 2014 08:24:18 AM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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Page 1: ordinanza 19 giugno 1998, n. 220 (Gazzetta ufficiale, 1aserie speciale, 1° luglio 1998, n. 26); Pres. Granata, Est. Zagrebelsky; Pret. Brescia c. Corte costituzionale. Conflitto di

ordinanza 19 giugno 1998, n. 220 (Gazzetta ufficiale, 1 a serie speciale, 1° luglio 1998, n. 26);Pres. Granata, Est. Zagrebelsky; Pret. Brescia c. Corte costituzionale. Conflitto di attribuzioneSource: Il Foro Italiano, Vol. 121, No. 11 (NOVEMBRE 1998), pp. 3063/3064-3065/3066Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23192420 .

Accessed: 28/06/2014 08:24

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3063 PARTE PRIMA 3064

Le difficoltà di carattere procedimentale prospettate dal ri

mettente trovano peraltro soluzione negli stessi strumenti pro cessuali che consentono l'assunzione dei mezzi di prova fuori

della circoscrizione del tribunale attraverso delega al giudice mi

norile del luogo: ciò vale ad escludere che la concreta applica zione delle norme censurate possa involgere questioni di costitu

zionalità. 3. - Questa corte ha avuto più volte occasione di affermare

che rientra nelle valutazioni discrezionali del legislatore non so

lo la conformazione generale degli istituti processuali, ma an

che, in particolare, la determinazione delle competenze e la ri

partizione della giurisdizione, purché effettuate nei limiti della

ragionevolezza (tra le tante, sentenze nn. 451 del 1997, Foro

it., 1998, I, 1377; 429 del 1991, id., 1992, I, 2908; 193 del 1987, id., 1988, I, 2802; ordinanze nn. 139 del 1997, id., Rep. 1997, voce Competenza penale, n. 41; 63 del 1997, ibid., voce Proce

dimenti cautelari, n. 41, e 7 del 1997, ibid., voce Procedimento

civile, n. 360). Una volta affidata la cognizione dell'azione in esame al giu

dice che per composizione e specificità di competenze risulta

più idoneo a dare risposta alle complesse esigenze del minore, si appalesa non irragionevole la scelta del legislatore di lasciar

operare i criteri determinativi della competenza territoriale se

condo le regole generali previgenti; tanto più in relazione ad

un'azione, come quella in oggetto, che presenta elementi di na

tura tipicamente contenziosa e che non può essere ricondotta

al genus dei procedimenti modificativi, ablativi o restitutivi del

la potestà genitoriale — invocati dal rimettente quale tertium

comparationis — i quali costituiscono espressione della catego ria dei provvedimenti di volontaria giurisdizione, né ai provve dimenti in materia di adozione e affidamento, i cui presupposti di fatto — e specificamente lo stato di abbandono — impedi scono ogni comparazione.

Del resto l'unica azione che presenta caratteristiche peraltro

speculari a quella in esame è l'opposizione al riconoscimento

di figlio naturale, prevista nel 4° comma dell'art. 250 c.c., ri

spetto alla quale opera lo stesso criterio ordinario del foro del

convenuto per la determinazione della competenza territoriale

del tribunale per i minorenni. Deve quindi escludersi la sussi

stenza della lamentata disparità di trattamento di situazioni as

seritamente identiche sotto il profilo sostanziale, poiché la di

versa natura delle azioni considerate giustifica l'assenza di uni

formità processuale dei vari procedimenti, nei quali si impone

comunque la valutazione dell'interesse del minore, appunto at

tribuita al giudice minorile.

Per questi motivi, la Corte costituzionale dichiara non fonda

ta la questione di legittimità costituzionale degli art. 18 c.p.c., 274 c.c. e 38 disp. att. c.c., sollevata, in riferimento agli art.

3, 1° comma, 31, 1° e 2° comma, e 24, 1° comma, Cost., dal

Tribunale per i minorenni di Torino con l'ordinanza in epigrafe.

vo modello di processo minorile, in Foro it., 1998, V, 124 ss.; alcuni

argomenti di questo scritto sono anticipati in Id., Procedura camerale e tutela degli interessi dei minori, id., 1996, V, 65 ss.; cfr. anche Id., Usi ed abusi della procedura camerale ex art. 737 ss. c.p.c., in Riv. dir. civ., 1990, I, 393 ss.).

Nel contesto di una complessiva rivisitazione del giudizio civile di nanzi al tribunale per i minorenni — o di un più limitato intervento sul procedimento di cui all'art. 274 c.c. — potranno, allora, trovare soluzione anche le problematiche relative alla competenza territoriale, in relazione alle quali il luogo di residenza del minore non potrà non costituire un criterio di attribuzione «forte», in quanto certamente più rispondente all'interesse del minore medesimo. [F. De Santis]

Il Foro Italiano — 1998.

CORTE COSTITUZIONALE; ordinanza 19 giugno 1998, n. 220 (<Gazzetta ufficiale, la serie speciale, 1° luglio 1998, n. 26); Pres. Granata, Est. Zagrebelsky; Pret. Brescia c. Corte co

stituzionale. Conflitto di attribuzione.

Corte costituzionale — Conflitto tra poteri dello Stato — Pre

supposti oggettivi — Riesame di precedente decisione della

Corte costituzionale — Inammissibilità (Cost., art. 137; 1. 11

marzo 1953 n. 87, norme sulla costituzione e sul funziona

mento della Corte costituzionale, art. 23, 37, 38).

È inammissibile, per mancanza di materia di conflitto tra pote

ri, il ricorso proposto da un pretore tendente ad ottenere, attraverso la richiesta di una pronuncia sulla spettanza delle

attribuzioni, un riesame dì precedente pronuncia della Corte

costituzionale. (1)

Ritenuto che il Pretore di Brescia ha sollevato conflitto di

attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti della Corte co

stituzionale, in relazione all'ordinanza 25 luglio 1997, n. 278, Foro it., 1997, I, 3095, con la quale è stato dichiarato inammis

sibile il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Sta

to proposto dal medesimo pretore nei confronti delle due came

re del parlamento, con riferimento all'art. 1, commi 181, 182

e 183, 1. 23 dicembre 1996 n. 662 (misure di razionalizzazione

della finanza pubblica), e all'art. 1, 6° comma, 1. 28 novembre 1996 n. 608 (conversione in legge, con modificazioni, del d.l.

1° ottobre 1996 n. 510, recante disposizioni urgenti in materia

di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito

e nel settore previdenziale); che il ricorrente, riconosciuta «la competenza esclusiva della

Corte costituzionale a decidere sull'ammissibilità del conflitto»

a suo tempo sollevato e precisato di non chiedere l'annullamen

to dell'ordinanza della corte stessa — a meno che questa non

ritenga autonomamente di doverla revocare — precisa di conte

stare alla corte «di aver privato ... di effettività il giudizio

per conflitto di attribuzione tra autorità giudiziaria e potere le

gislativo», essendosi impedito, per motivi non inerenti alla stretta

ammissibilità, lo svolgimento del giudizio di merito, mentre il giudizio di ammissibilità del conflitto è, ai sensi della 1. 11 mar

zo 1953 n. 87, limitato all'esame di pochi, essenziali elementi:

la configurabilità degli organi in conflitto quali poteri dello Sta

to; la sussistenza di un conflitto in atto, di rilievo costituziona

(1) Il Pretore di Brescia aveva proposto un ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri in riferimento a determinati atti legislativi, soste nendo l'avvenuta lesione delle prerogative costituzionalmente ricono sciute alla magistratura. La corte ha dichiarato inammissibile tale ricor so per inidoneità degli atti impugnati a formare oggetto di conflitto tra poteri, osservando, in particolare, che solo eccezionalmente un atto avente forza di legge può costituire oggetto di conflitto, mentre in que sto caso l'ordinamento appresta, per il giudice, lo specifico strumento

dell'impugnazione di una legge in via incidentale (Corte cost., ord. 25 luglio 1997, n. 278, Foro it., 1997, I, 3095, con nota di richiami). Con il successivo ricorso il Pretore di Brescia chiedeva in sostanza alla corte di riconoscere al giudice il potere di ricorrere contro il legislatore attra verso lo strumento del conflitto tra poteri, anche quando risulti possibi le l'instaurazione di un giudizio in via incidentale, essendo i due stru menti «concorrenti e non antagonisti». La Corte costituzionale dichiara l'inammissibilità del ricorso richiamandosi al disposto dell'art. 137, 3° comma, Cost., il quale esclude qualsiasi forma di impugnazione contro le decisioni della Corte costituzionale.

In proposito, di recente, la corte ha affermato che l'esclusione della

possibilità di impugnare le decisioni della Corte costituzionale, di cui all'art. 137, 3° comma, Cost., preclude in modo assoluto ogni tipo di gravame diretto a contrastare, annullare o riformare, in tutto o in

parte, le decisioni della corte, impedendo qualsiasi tipo di impugnazio ne, qualunque sia lo strumento con il quale è richiesto il sindacato sulle decisioni. Conseguentemente, ha dichiarato inammissibile, in quanto di retto a censurare il modo in cui si è concretamente esplicata la giurisdi zione costituzionale, il ricorso per conflitto di attribuzione proposto dalle regioni Puglia e Lombardia nei confronti delle decisioni con cui la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili le richieste di refe rendum abrogativo relative al riordinamento del ministero della sanità, alla previsione di funzioni statali di indirizzo e coordinamento, alle atti vità promozionali all'estero delle regioni, alla loro partecipazione alle attività dell'Unione europea ed ai poteri statali di direttiva per le fun zioni amministrative delegate alle regioni (Corte cost. 26 febbraio 1998, n. 29, id., 1998, I, 1363, con nota di richiami ed osservazioni di Rom

boli, È ammissibile un conflitto contro la Corte costituzionale?).

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

le; l'esistenza delle attribuzioni costituzionali che si assumono

violate e la loro appartenenza al potere ricorrente; che il pretore chiede alla corte di «risolvere il conflitto propo

sto, dichiarando che spetta all'autorità giudiziaria il potere di

ricorrere contro il legislatore per conflitto di attribuzione», an

che se risulti contestualmente possibile sollevare questioni inci dentali di legittimità costituzionale della legge ritenuta invasiva

delle attribuzioni del potere giudiziario, essendo i due strumenti

di garanzia costituzionale «concorrenti e non antagonisti». Considerato che a norma dell'art. 37, 3° e 4° comma, 1. 11

marzo 1953 n. 87, questa corte è ora chiamata a deliberare in

camera di consiglio e senza contraddittorio se il ricorso propo sto nei suoi riguardi, in relazione all'ordinanza suddetta, sia

ammissibile in quanto esista la materia di un conflitto la cui

risoluzione spetti alla sua competenza; che la Corte costituzionale, nell'ordinanza n. 278 del 1997,

cit., ha ritenuto che il conflitto riguardava, per una parte, atti

legislativi «evidentemente inidonei a ledere la sfera delle attri

buzioni costituzionali del giudice ricorrente, recando esclusiva

mente una disciplina sostanziale di diritti in materia pensionisti ca» e, per un'altra parte, «norme, disciplinanti direttamente l'e

sercizio della giurisdizione, di cui il giudice è chiamato o può essere chiamato a fare applicazione per definire giudizi innanzi

a sé pendenti», cosicché «per l'eventualità che il giudice stesso

dubiti della legittimità costituzionale delle norme medesime (an che sotto il profilo della possibile lesione della propria sfera

di attribuzioni), l'ordinamento appresta un rimedio diverso dal

conflitto, vale a dire la questione incidentale di legittimità costi

tuzionale, eventualmente sollevata dal giudice d'ufficio a nor

ma degli art. 1 1. cost. n. 1 del 1948 e 23 1. n. 87 del 1953»; che nella stessa ordinanza questa corte ha negato la sussisten

za, nella specie, delle «ragioni eccezionali di situazioni non più reversibili né sanabili» che, nella sentenza n. 161 del 1995, id.,

1995, I, 1701, l'avevano indotta, in vista della tempestività del

la garanzia costituzionale di diritti fondamentali, a riconoscere

al giudice il potere di sollevare conflitto di attribuzione in rela

zione ad atti legislativi, in quanto il giudice ricorrente già dispo neva della possibilità di attivare il giudizio di legittimità costitu zionale in via incidentale, possibilità — si può aggiungere —

in concreto ripetutamente utilizzata; che il ricorrente lamenta che, con l'ordinanza censurata, la

Corte costituzionale si sia pronunciata nella sede del giudizio di ammissibilità svolgendo considerazioni estranee a tale sede,

considerazioni le quali avrebbero dovuto essere riservate, even

tualmente, alla successiva trattazione del conflitto e che, in tal

modo, si sarebbe «privato di effettività» il giudizio per conflit

to di attribuzione, in quanto la garanzia costituzionale di tale

rimedio non consiste nella «mera ricorribilità» ma nel «concre

to svolgimento del giudizio di merito»;

che il ricorrente afferma di non contestare la competenza esclu

siva di questa corte a decidere sull'ammissibilità del conflitto

ed esplicitamente esclude che il ricorso miri all'annullamento

della predetta ordinanza n. 278 del 1997, cit., di questa corte,

rimettendo a quest'ultima, «nell'esercizio delle sue attribuzioni

costituzionali», la valutazione in ordine alla necessità di revo

carla e di procedere a un nuovo esame di ammissibilità del ri

corso già dichiarato inammissibile; che viceversa il presente ricorso, al di là delle intenzioni del

ricorrente, non può non essere inteso come rivolto a ottenere,

oltre che una pronuncia sulla spettanza delle attribuzioni conte

state, anche l'eliminazione dell'atto che ha determinato il con

flitto, non fosse altro perché, qualora mai questa corte affer

masse che non le spetta, in sede di giudizio di ammissibilità,

di svolgere le considerazioni portate a motivazione dell'ordinanza

n. 278 del 1997, cit., questa dovrebbe essere annullata, a norma

dell'art. 38 1. n. 87 del 1953; che, disponendo l'art. 137, 3° comma, Cost., che «contro le

decisioni della Corte costituzionale non è ammessa alcuna impu

gnazione» e configurandosi il ricorso in questione, per l'appun

to, come strumento per ottenere, attraverso una pronuncia sulla

spettanza delle attribuzioni, un riesame dell'ordinanza n. 278 del

1997 ed eventualmente il suo annullamento, deve negarsi, a nor

ma dell'art. 37, 4° comma, 1. n. 87 del 1953, che esista la mate

ria di un conflitto, che spetti alla competenza di questa corte;

che nelle considerazioni che precedono resta assorbito l'esa

me di ogni altro motivo dedotto dal ricorrente.

Per questi motivi, la Corte costituzionale dichiara inammissi

bile il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dal Pretore di Brescia con il ricorso indicato in epigrafe.

Il Foro Italiano — 1998.

CORTE COSTITUZIONALE; sentenza 19 giugno 1998, n. 219

(Gazzetta ufficiale, la serie speciale, 1° luglio 1998, n. 26); Pres. Granata, Est. Ruperto; Ulisse ed altri (Avv. Loren

zoni), Papaldo ed altri (Aw. Abbamonte, De Camelis) c.

Min. bilancio; interv. Pres. cons, ministri (Avv. dello Stato

Braguglia). Ord. Tar Lazio 25 novembre 1996, e 9 dicembre 1996 (tre) (G.U., la s.s., nn. 18, 30 e 39 del 1997).

Mezzogiorno e aree depresse (provvedimenti per il) — Agensud — Personale transitato nei ruoli statali — Trattamento eco

nomico — Questioni infondate di costituzionalità (Cost., art.

3, 36, 38; d.leg. 3 aprile 1993 n. 96, trasferimento delle com petenze dei soppressi dipartimento per gli interventi straordi

nari nel Mezzogiorno e agenzia per la promozione dello svi

luppo del Mezzogiorno, a norma dell'art. 3 1. 19 dicembre

1992 n. 488, art. 14, 14 bis; d.l. 8 febbraio 1995 n. 32, dispo sizioni urgenti per accelerare la concessione delle agevolazioni alle attività gestite dalla soppressa agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, per la sistemazione del rela

tivo personale, nonché per l'avvio dell'intervento ordinario

nelle aree depresse del territorio nazionale; 1. 7 aprile 1995

n. 104, conversione in legge del d.l. 8 febbraio 1995 n. 32, art. 1).

Sono infondate le questioni di legittimità costituzionale degli art. 1, 2° comma, l. 7 aprile 1995 n. 104, 14, 4° comma,

e 14 bis, 1° comma, lett. b), e 3° e 4° comma, d.leg. 3 aprile 1993 n. 96 (nel testo introdotto dal d.l. 8 febbraio 1995 n.

32, convertito in l. 7 aprile 1995 n. 104), nella parte in cui

rideterminano in senso peggiorativo il trattamento economico

dei dirigenti della disciolta agenzia per la promozione dello

sviluppo del Mezzogiorno-Agensud successivamente inseriti nei

ruoli dell'amministrazione statale e stabiliscono un indiffe

renziato limite all'assegno personale in godimento, in riferi mento agli art. 3, 36 e 38 Cost. (1)

Diritto. — 1. - Il Tar del Lazio, con quattro distinte ordinan

ze, dubita della legittimità costituzionale dell'art. 1, 2° comma,

1. 7 aprile 1995 n. 104, nonché degli art. 14, 4° comma, e 14

bis, 1° comma, lett. ti), e 3° e 4° comma, d.leg. 3 aprile 1993

n. 96.

La denunciata normativa è censurata nella parte in cui fa

salvi gli effetti dei decreti legge, succedutisi nel tempo, attraver

so i quali è stata attuata, in tempi diversi, una decurtazione

della retribuzione spettante al personale della soppressa agenzia

per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno (Agensud),

allorché, secondo la prospettazione, il personale stesso era già

transitato nelle amministrazioni statali.

In particolare le norme citate lederebbero: 1) l'art. 3 Cost.,

per irragionevolezza, là dove prevedono una cospicua riduzione

della retribuzione operata, dapprima limitando i criteri di calco

lo dell'assegno ad personam destinato a colmare la differenza

tra il trattamento percepito presso l'Agensud e quello erogato

dalle amministrazioni di destinazione, e successivamente impo

nendo un «tetto» all'assegno medesimo (nel limite massimo di

(1) L'ordinanza di rimessione Tar Lazio, sez. Ili, 22 gennaio 1997, n. 135, è massimata in Foro it., Rep. 1997, voce Mezzogiorno (provve dimenti), n. 21. La corte rigetta le questioni di costituzionalità prospet tate nei confronti delle disposizioni che non conservano a favore del

personale della disciolta Agensud transitato nei ruoli dell'amministra

zione statale il trattamento stipendiale privilegiato in precedenza goduto ma lo allineano a quello spettante agli altri dipendenti statali nella me

desima posizione; gli istituti tradizionali del pubblico impiego (divieto di reformatio in peius e conservazione del c.d. maturato economico) invocati a sostegno della questione di costituzionalità sono disattesi dal

la corte in uno spirito di ridimensionamento della loro portata che tiene

conto sia della nuova prospettiva sotto la quale il rapporto di lavoro

presso le pubbliche amministrazioni viene considerato dopo la sua «pri vatizzazione» sia del vantaggio conseguito nella specie dai dipendenti di un ente disciolto ai quali è stata comunque assicurata la conservazio

ne del posto di lavoro. Per ogni riferimento sul divieto di reformatio in peius e sul maturato

economico, v. Cons. Stato, sez. VI, 20 febbraio 1998, n. 179, in questo

fascicolo, III, 582, con nota di richiami. Sulla riforma dell'intervento

straordinario nel Mezzogiorno attuata con il d.leg. 96/93 che ha evitato

il referendum abrogativo proposto nei confronti della disciplina previ

gente, v. Cass., uff. centr. referendum, ord. 7 aprile 1993, id., 1993,

I, 1009.

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