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ordinanza 19 luglio 2004, n. 242 (Gazzetta ufficiale, 1aserie speciale, 28 luglio 2004, n. 29);...

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ordinanza 19 luglio 2004, n. 242 (Gazzetta ufficiale, 1 a serie speciale, 28 luglio 2004, n. 29); Pres. Zagrebelsky, Est. Contri; Iasella c. Pieri; interv. Pres. cons. ministri. Ord. Trib. La Spezia 16 ottobre 2003 (G.U., 1 a s.s., n. 8 del 2004) Source: Il Foro Italiano, Vol. 127, No. 10 (OTTOBRE 2004), pp. 2637/2638-2639/2640 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23199037 . Accessed: 28/06/2014 17:47 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 91.213.220.163 on Sat, 28 Jun 2014 17:47:17 PM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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Page 1: ordinanza 19 luglio 2004, n. 242 (Gazzetta ufficiale, 1aserie speciale, 28 luglio 2004, n. 29); Pres. Zagrebelsky, Est. Contri; Iasella c. Pieri; interv. Pres. cons. ministri. Ord.

ordinanza 19 luglio 2004, n. 242 (Gazzetta ufficiale, 1 a serie speciale, 28 luglio 2004, n. 29);Pres. Zagrebelsky, Est. Contri; Iasella c. Pieri; interv. Pres. cons. ministri. Ord. Trib. La Spezia16 ottobre 2003 (G.U., 1 a s.s., n. 8 del 2004)Source: Il Foro Italiano, Vol. 127, No. 10 (OTTOBRE 2004), pp. 2637/2638-2639/2640Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23199037 .

Accessed: 28/06/2014 17:47

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

Infine, con il d.l. n. 51 del 2002, convertito, con modificazio

ni, nella 1. n. 106 del 2002, il legislatore ha introdotto il proce dimento di convalida del provvedimento di accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica. Ed è su questa disci

plina che si appuntano le censure dei rimettenti.

5. - Il percorso della presente decisione è interamente segnato dalla sentenza n. 105 del 2001 (Foro it., 2001, I, 2701). Questa corte si occupò, in quella circostanza, del trattenimento presso i

centri di permanenza temporanea ed assistenza, misura che, ai

sensi dell'art. 14, 4° comma, d.leg. n. 286 del 1998, viene di

sposta dal questore ed è soggetta a convalida da parte del giudi ce sentito l'interessato, con cessazione di ogni effetto in caso di

diniego di convalida o di mancata convalida entro il termine di

quarantotto ore. Si dolevano allora i rimettenti che l'accompa

gnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica, al quale era finalizzato il trattenimento, sfuggisse al controllo dell'auto

rità giudiziaria, con conseguente violazione dell'art. 13 Cost.

La corte condivise innanzitutto la premessa dalla quale pro cedevano i rimettenti che l'accompagnamento alla frontiera a

mezzo di forza pubblica investisse la libertà personale e fosse

quindi misura assistita dalle garanzie previste dall'art. 13 Cost,

al pari del trattenimento. Il controllo del giudice su quest'ultima

misura, osservò la corte, doveva estendersi anche all'accompa

gnamento coattivo poiché l'autorità giudiziaria avrebbe dovuto

portare il suo esame sui motivi che avevano indotto l'ammini

strazione procedente a disporre quella peculiare modalità ese

cutiva dell'espulsione amministrativa consistente, appunto, nel

l'accompagnamento alla frontiera a mezzo di forza pubblica. Un

controllo, precisò questa corte, da intendersi nella sua accezione

più piena, secondo quanto imposto dal precetto costituzionale di

cui all'art. 13 Cost.

La sentenza n. 105 del 2001 non investì l'accompagnamento alla frontiera in sé, ma lo considerò quale logico presupposto del trattenimento. Tuttavia, quanto in essa affermato già prean nunciava la soluzione di un'eventuale questione di legittimità costituzionale che avesse avuto ad oggetto l'accompagnamento alla frontiera quale autonoma misura non legata al trattenimento

presso i centri di permanenza temporanei. L'esigenza di colma

re un vuoto di tutela ha indotto il legislatore ad intervenire con

il d.l. n. 51 del 2002, il cui art. 2 prevedeva l'obbligo del que store di comunicare il provvedimento con il quale è disposto

l'accompagnamento alla frontiera immediatamente e, comun

que, entro quarantotto ore dalla sua adozione all'ufficio del pro curatore della repubblica presso il tribunale territorialmente

competente. A sua volta, il procuratore della repubblica, verifi

cata la sussistenza dei requisiti, doveva procedere alla convalida

del provvedimento entro le quarantotto ore successive alla co

municazione. La norma si chiudeva disponendo che: «Il prov vedimento è immediatamente esecutivo». Le modifiche appor tate in sede di conversione, con la 1. n. 106 del 2002, hanno ri

guardato anzitutto l'autorità giudiziaria preposta alla convalida — non più il procuratore della repubblica bensì il tribunale, in

composizione monocratica, territorialmente competente — e,

poi, la previsione della immediata esecutività del provvedi mento con il quale è disposto l'accompagnamento alla frontiera, la quale è ora inserita, come autonomo inciso, subito dopo la

prevista comunicazione del provvedimento al giudice e prima della disciplina della convalida.

6. - Il procedimento regolato dall'art. 13, comma 5 bis, con

travviene ai principi affermati da questa corte nella sentenza so

pra ricordata: il provvedimento di accompagnamento alla fron

tiera è eseguito prima della convalida da parte dell'autorità giu diziaria. Lo straniero viene allontanato coattivamente dal terri

torio nazionale senza che il giudice abbia potuto pronunciarsi sul provvedimento restrittivo della sua libertà personale. E,

quindi, vanificata la garanzia contenuta nel 3° comma dell'art.

13 Cost., e cioè la perdita di effetti del provvedimento nel caso

di diniego o di mancata convalida ad opera dell'autorità giudi ziaria nelle successive quarantotto ore. E insieme alla libertà

personale è violato il diritto di difesa dello straniero nel suo nu

cleo incomprimibile. La disposizione censurata non prevede, in

fatti, che questi debba essere ascoltato dal giudice, con l'assi

stenza di un difensore. Non è certo in discussione la discrezio

nalità del legislatore nel configurare uno schema procedimentale caratterizzato da celerità e articolato sulla sequenza provvedi mento di polizia-convalida del giudice. Vengono qui, d'altron

II Foro Italiano — 2004.

de, in considerazione la sicurezza e l'ordine pubblico suscetti

bili di esser compromessi da flussi migratori incontrollati. Tut

tavia, quale che sia lo schema prescelto, in esso devono realiz

zarsi i principi della tutela giurisdizionale; non può, quindi, es

sere eliminato l'effettivo controllo sul provvedimento de liber

tate, né può essere privato l'interessato di ogni garanzia difensi

va.

Le censure svolte dai rimettenti non possono infine essere su

perate facendo ricorso alla tesi del c.d. «doppio binario» di tu

tela per lo straniero: convalida soltanto «cartolare» del provve dimento di accompagnamento alla frontiera e successivo ricorso

sul decreto di espulsióne con adeguate garanzie difensive. Sa

rebbe infatti elusa la portata prescrittiva dell'art. 13 Cost., giac ché il ricorso sul decreto di espulsione (art. 13, 8° comma) non

garantisce immediatamente e direttamente il bene della libertà

personale su cui incide l'accompagnamento alla frontiera.

Per questi motivi, la Corte costituzionale, riuniti i giudizi:

1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 13, comma 5

bis, d.leg. 25 luglio 1998 n. 286 (t.u. delle disposizioni concer

nenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione

dello straniero), introdotto dall'art. 2 d.l. 4 aprile 2002 n. 51 (di

sposizioni urgenti recanti misure di contrasto all'immigrazione clandestina e garanzie per soggetti colpiti da provvedimenti di

accompagnamento alla frontiera), convertito, con modificazioni, nella 1. 7 giugno 2002 n. 106, nella parte in cui non prevede che

il giudizio di convalida debba svolgersi in contraddittorio prima dell'esecuzione del provvedimento di accompagnamento alla

frontiera, con le garanzie della difesa;

2) dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di le

gittimità costituzionale dell'art. 13, 4° e 5° comma, citato d.leg. 25 luglio 1998 n. 286 e dell'art. 13, 4° comma, stesso d.leg. n.

286 del 1998, come sostituito dall'art. 12, 1° comma, lett. c), 1.

30 luglio 2002 n. 189 (modifica alla normativa in materia di

immigrazione e di asilo), sollevate, in riferimento agli art. 13, 24 e 111 Cost., dal Tribunale di Roma, con le ordinanze indicate

in epigrafe.

CORTE COSTITUZIONALE; ordinanza 19 luglio 2004, n. 242 (Gazzetta ufficiale, la serie speciale, 28 luglio 2004, n. 29); Pres. Zagrebelsky, Est. Contri; Iasella c. Pieri; interv.

Pres. cons, ministri. Ord. Trib. La Spezia 16 ottobre 2003

(G.U., la s.s., n. 8 del 2004).

Locazione — Immobili adibiti ad abitazione — Legge 431/98 — Canone — Contratto non registrato

— Nullità — Dirit

to del conduttore alla ripetizione dei canoni — Questione manifestamente inammissibile di costituzionalità (Cost., art. 3; 1. 9 dicembre 1998 n. 431, disciplina delle locazioni e

del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo, art. 13). »

È manifestamente inammissibile, non avendo il giudice a quo

compiuto il doveroso tentativo di individuare una interpreta zione adeguatrice della norma denunciata, la questione di le

gittimità costituzionale dell'art. 13, 1° e 2° comma, l. 9 di

cembre 1998 n. 431, nella parte in cui tali disposizioni, ri

spettivamente, sanciscono la nullità parziale del contratto di

locazione come conseguenza della sua mancata registrazione e riconoscono il diritto del conduttore a ripetere le somme

versate in eccedenza rispetto al canone risultante dal con

tratto registrato, in riferimento all'art. 3, 1° comma, Cost. (1)

(1) L'ordinanza di rimessione, Trib. La Spezia 16 ottobre 2003, è

riportata in Foro it., 2004,1, 279. La Corte costituzionale, rilevando l'omessa verifica da parte del giu

dice a quo («pur consapevole della possibilità di un'esegesi della nor

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2639 PARTE PRIMA 2640

Ritenuto che il Tribunale di La Spezia, con ordinanza emessa

il 16 ottobre 2003 (Foro it., 2004. I, 279), ha sollevato, in rife

rimento all'art. 3, 1° comma, Cost., questione di legittimità co

stituzionale dell'art. 13, 1° e 2° comma, 1. 9 dicembre 1998 n.

431 (disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adi biti ad uso abitativo), nella parte in cui tali disposizioni «sanci scono (art. 13, 1° comma) la nullità parziale del contratto di lo

cazione come conseguenza della sua mancata registrazione e ri

conoscono di conseguenza (art. 13, 2° comma) il diritto del

conduttore a ripetere le somme versate in eccedenza rispetto al

canone del contratto registrato»; che il giudice a quo, dopo aver descritto la fattispecie al suo

esame, qualificandola come un'ipotesi di simulazione relativa,

reputa inapplicabile la disciplina dell'art. 1414 c.c., in quanto l'art. 13 1. n. 431 del 1998 stabilisce la nullità di ogni pattuizio ne volta a determinare un importo del canone superiore a quello risultante dal contratto scritto e registrato ed esclude quindi la

possibilità di attribuire effetti al contratto non registrato, sebbe

ne realmente voluto dalle parti; che, ad avviso del rimettente, sarebbe irragionevole ed in

contrasto con il principio di eguaglianza una siffatta previsione, in quanto la sanzione di nullità del contratto dissimulato e la

conseguente proponibilità dell'azione di ripetizione dell'inde

bito determinerebbero effetti pregiudizievoli solo per il locatore, tenuto al rimborso della differenza tra i due canoni, mentre il

conduttore non solo trarrebbe dalla frode fiscale il vantaggio di

vedersi praticato un canone inferiore ai prezzi correnti di mer

cato ma beneficerebbe anche della restituzione di parte dei ca

noni, ancorché liberamente concordati; che il giudice a quo richiama l'interpretazione sostenuta da

una parte della giurisprudenza di merito e della dottrina — se

condo cui la mancata registrazione del contratto non darebbe

luogo a nullità ma a semplice inefficacia, sanabile con un adem

pimento fiscale anche tardivo — sottolineandone l'irrilevanza ai

fini della decisione, poiché nella specie le parti non hanno prov veduto alla registrazione, con la conseguenza che il conduttore,

pur avendo partecipato alla frode fiscale senza contribuire a sa

narla, avrebbe comunque diritto alla ripetizione delle somme in

danno del locatore; che è intervenuto nel giudizio il presidente del consiglio dei

ministri, rappresentato e difeso dall'avvocatura generale dello

Stato, sostenendo l'infondatezza della questione; che la difesa erariale osserva come l'obbligo di denunciare al

fisco il reddito derivante dalla locazione sia posto a carico sol tanto del locatore, onde è perfettamente logico che egli solo su

bisca le conseguenze della nullità, finalizzata ad evitare la sti

pulazione di patti in frode alla legge; che inoltre, sottolinea l'avvocatura, la disposizione in esame

è posta a tutela dell'interesse erariale alla registrazione del con

tratto, in funzione del successivo prelievo fiscale sugli incre

menti patrimoniali del reddito del locatore, e pertanto le conse

guenze derivanti dal mancato assolvimento dell'obbligo di natu ra fiscale si pongono su un piano distinto rispetto ai diritti delle

parti nascenti dal contratto.

Considerato che le censure del Tribunale di La Spezia inve stono l'art. 13, 1° e 2° comma, 1. 9 dicembre 1998 n. 431, il

quale sancisce la nullità delle pattuizioni volte a determinare un

importo del canone superiore a quello risultante dal contratto scritto e registrato e consente al conduttore di chiedere la resti tuzione delle somme indebitamente corrisposte;

che, ad avviso del rimettente, la predetta norma si porrebbe in

contrasto con'l'art. 3 Cost., poiché la previsione in essa conte nuta di nullità parziale del contratto di locazione, come conse

guenza della sua mancata registrazione, e il contestuale ricono

ma diversa da quella risultante dal suo tenore letterale . . .») della prati cabilità d'interpretazioni tali da porre la normativa impugnata «al ripa ro dai prospettati dubbi di costituzionalità» (praticabilità avvalorata dalla diversità delle opzioni ermeneutiche riscontrabili in giurispruden za e in dottrina: al riguardo, cfr. la nota di D. Piombo a Trib. Verona 2 dicembre 2002, id., 2003, I, 2496), si riferisce in particolare, sia pure non menzionando gli estremi della pronunzia, alla posizione assunta dalla Corte di cassazione con la sentenza 27 ottobre 2003, n. 16089, id., 2004, I. 1155, con osservazioni di D. Piombo (annotata anche, favore volmente, da N. Izzo, in Giusi, civ., 2004, I, 969; nonché, con accenti critici, da A. Scarpa, in Rass. locazioni, 2004, 130, e da F. Petrolati, in Arch, locazioni, 2004, 456).

Il Foro Italiano — 2004.

scimento del diritto del conduttore di ripetere le somme versate

in eccedenza rispetto al canone del contratto scritto e registrato determinerebbero effetti pregiudizievoli soltanto per il locatore

e sarebbero quindi lesivi del principio di eguaglianza, oltre che

irragionevoli; che il giudice a quo, pur consapevole della possibilità di una

esegesi della norma diversa da quella risultante dal suo tenore

letterale, omette tuttavia di verificare se siano consentite inter

pretazioni tali da porre la norma stessa al riparo dai prospettati dubbi di costituzionalità;

che le diverse tesi riscontrabili in giurisprudenza circa la na

tura e gli effetti della registrazione del contratto di locazione e

la corrispondente pluralità di opinioni sostenute in dottrina di

mostrano l'ampiezza delle possibilità ermeneutiche in ordine al

testo normativo in esame, tali da consentire al giudice la scelta

di un'interpretazione conforme a Costituzione, anche tenuto

conto della giurisprudenza di legittimità successivamente inter

venuta; che pertanto la questione deve dichiararsi manifestamente

inammissibile, non avendo il giudice a quo compiuto il dovero

so tentativo d'individuare un'interpretazione adeguatrice della

norma denunciata.

Visti gli art. 26, 2° comma, 1. 11 marzo 1953 n. 87 e 9, 2°

comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte

costituzionale.

Per questi motivi, la Corte costituzionale dichiara la manife

sta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale

dell'art. 13, 1° e 2° comma, 1. 9 dicembre 1998 n. 431 (discipli na delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo), sollevata, in riferimento all'art. 3, 1° comma, Cost., dal Tribunale di La Spezia con l'ordinanza in epigrafe.

CORTE COSTITUZIONALE; sentenza 15 luglio 2004, n. 224 (Gazzetta ufficiale, la serie speciale, 21 luglio 2004, n.

28); Pres. Zagrebelsky, Est. Marini; Albo. Ord. App. Geno

va 29 agosto 2003 (G.U., la s.s., n. 48 del 2003).

Fallimento — Riabilitazione civile — Sentenza — Reclamo

alla corte d'appello — Termine — Decorrenza — Incosti tuzionalità (Cost., art. 3, 24; r.d. 16 marzo 1942 n. 267, di

sciplina del fallimento, art. 144).

E incostituzionale l'art. 144, ultimo comma, l. fall., nella parte in cui prevede che il termine per la proposizione del reclamo alla corte d'appello avverso la sentenza resa dal tribunale nel procedimento di riabilitazione decorra dall'affissione della sentenza anziché dalla sua comunicazione. (1)

(1) Dopo che negli ultimi anni erano risultati vani gli accessi alla Corte costituzionale sugli aspetti sostanziali della riabilitazione (cfr. Corte cost., ord. 20 giugno 2002, n. 267, Foro it., Rep. 2002, voce Fal

limento, n. 614; 6 dicembre 2000, n. 549, id., 2001,1, 1459, entrambe a

proposito dei requisiti sostanziali e temporali di accoglimento del ricor

so), ecco che sul versante processuale muta lo scenario. Il filone giurisprudenziale al quale si è richiamato il giudice delle

leggi per pronunciare la dichiarazione d'incostituzionalità dell'art. 144, ultimo comma, 1. fall, è ben noto — come peraltro risulta dalla motiva zione ove è descritto il denso tracciato di precedenti sparsi qua e là al l'interno della legge fallimentare — in quanto porta a negare che il di ritto di difesa delle parti coinvolte nel procedimento di riabilitazione, possa reputarsi assicurato laddove il termine per proporre reclamo con tro la sentenza emessa dal tribunale possa decorrere dall'affissione del

provvedimento, evento nella sostanza desueto e comunque privo di ef fettività, anziché dalla sua formale comunicazione.

Va segnalato che la pronuncia non va nella direzione solo della tutela del fallito, posto che si estende a chiunque; in verità non si pone il pro

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