ordinanza 2 agosto 1997; Giud. Cruciani; Soc. Sege c. Soc. StarnetSource: Il Foro Italiano, Vol. 121, No. 3 (MARZO 1998), pp. 923/924-927/928Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23192338 .
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PARTE PRIMA
ni e Resta Ada nei confronti di Mastrocristino Vito, con atto
di citazione notificato il 26 giugno 1995, nonché sulla domanda
riconvenzionale proposta da Mastrocristino Vito nei confronti
di Resta Giovanni e Resta Ada, così provvede: rigetta la do
manda principale; dichiara improponibile la domanda riconven
zionale; dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio.
I
TRIBUNALE DI ROMA; ordinanza 2 agosto 1997; Giud. Cru
ciane Soc. Sege c. Soc. Starnet.
TRIBUNALE DI ROMA; o o « o
Marchio — Contraffazione — Internet — Nome di dominio — Preuso — Irrilevanza (Cod. proc. civ., art. 700; r.d. 21
giugno 1942 n. 929, testo delle disposizioni legislative in ma teria di marchi registrati, art. 11).
La violazione di un marchio (nella specie: Porta Portese) perpe trata mercé il suo impiego quale domain name di un sito In
ternet, non è esclusa dalla circostanza che tale utilizzo sia
avvenuto previa autorizzazione dell'apposita autorità prepo sta alla registrazione dei nomi di dominio, né dal fatto che
il titolare del marchio non abbia in precedenza registrato presso detta autorità il medesimo nome. (1)
II
TRIBUNALE DI MILANO; ordinanza 22 luglio 1997; Pres. Ciampi, Rei. Rosa; Soc. Logica c. Soc. Amadeus Marketing e Soc. Amadeus Marketing Italia.
Provvedimenti di urgenza — Marchio — Contraffazione — In
ternet — Nome di dominio — Fattispecie (Cod. proc. civ., art. 669 terdecies; r.d. 21 giugno 1942 n. 929, art. 11).
L'utilizzo di un domain name per la denominazione di un sito
Internet, destinato ad ospitare offerte di servizi commerciali
di varia natura provenienti da terzi, va inibito, in quanto co
stituisce violazione del marchio registrato da una società ope rante nel settore dei servizi turistici e alberghieri, solo limita tamente all'offerta, in quel sito, di servizi di natura turistica e alberghiera. (2)
III
TRIBUNALE DI MILANO; ordinanza 10 giugno 1997; Giud.
Marangoni; Soc. Amadeus Marketing e Soc. Amadeus Mart
keting Italia c. Soc. Logica.
Provvedimenti di urgenza — Marchio — Contraffazione — In
ternet — Nome di dominio — Fattispecie (Cod. proc. civ., art. 669 octies, 700; r.d. 21 giugno 1942 n. 929, art. 11).
Va inibito, in quanto integra contraffazione del marchio Ama
deus, l'utilizzo della denominazione Amadeus.lt quale domain
name di un sito Internet destinato ad ospitare offerte di servi
zi commerciali di natura analoga a quelli prestati dalla socie
tà titolare del marchio predetto. (3)
(1-3) I. - Le ordinanze si iscrivono in quello che sembrerebbe deli nearsi come un nuovo filone giurisprudenziale in tema di tutela della proprietà intellettuale (su cui v., per un aggiornato quadro teorico d'in sieme, i contributi raccolti in Diritto ed economia della proprietà intel lettuale a cura di Clerico e Rizzello, Padova, 1998), scaturito dalla necessità di risolvere conflitti tra i tradizionali segni distintivi delle im
prese e i domain names che designano i siti aperti nell'ambito della rete Internet (una descrizione accurata della natura e dei modi di utiliz
II Foro Italiano — 1998.
I
La ricorrente Sege s.r.l. risulta titolare del marchio «Porta
Portese», oltre che della omonima testata giornalistica. Dette
circostanze emergono dalla documentazione prodotta e non so
no state contestate dalla società resistente, che tuttavia ritiene
di poter utilizzare nell'ambito del servizio Internet il dominio
«Porta Portese», in quanto mai utilizzato in precedenza dalla
società titolare e perché attinente ad attività commerciale che
assume diversa da quella esercitata dalla ricorrente.
zo del c.d. ciberspazio si trova in Corte federale Usa, distretto orientale della Pennsylvania, 11 giugno 1996, Foro it., Rep. 1996, voce Diritto
comparato, n. 296, e Riv. dir. ind., 1997, II, 233, con nota di Cucinot
ta, e Dir. informazione e informatica, 1996, 604, con nota di Zeno
Zencovich). È apparso subito chiaro, sin dalle prime pronunce edite in merito
all'innovativa questione (Trib. Modena 23 ottobre 1996, e Trib. Bari 24 luglio 1996, Foro it., 1997, I, 2316, con nota di richiami), che il nodo cruciale della stessa dovesse individuarsi nella possibilità, o no, di qualificare gli stessi domain names come segni distintivi dell'impresa (in senso negativo si è pronunciato Trib. Bari 24 luglio 1996, cit.).
Le pronunce odierne avvalorano l'assunto secondo il quale il c.d. nome di dominio non può ritenersi una semplice casella postale o indi rizzo elettronico, ma deve invece reputarsi come segno distintivo suscet tibile di entrare in conflitto con altri segni «tipici» quali, in particolare, il marchio (v. Magni, Spolidoro, La responsabilità degli operatori in Internet: profili interni e internazionali, in Dir. informazione e infor matica, 1997, 65 ss.).
A favore di tale tesi milita, in primo luogo, la considerazione che il nome di dominio, pur essendo un segno «necessario», nel senso che esso è indispensabile per garantire la presenza di un certo soggetto nella rete e che lo stesso deve essere composto rispettando i vincoli tecnici
imposti dalla rete medesima, è comunque liberamente prescelto dal sog getto interessato. In secondo luogo, va considerato che quest'ultimo tende a far coincidere la denominazione del proprio sito Internet con i segni distintivi che lo identificano o che identificano i suoi prodotti o servizi, al fine di sviluppare al meglio le potenzialità commerciali del l'accesso in rete (Frassi, Internet e segni distintivi, in Riv. dir. ind., 1997, II, 182).
In tal senso, osserva l'ordinanza milanese sub III, il domain name assume una qualche «affinità» con l'insegna, sulla base della considera zione che il sito Internet costituisce il luogo «virtuale» ove l'imprendi tore contatta il cliente fino a concludere con esso il contratto (sul diver so — ma connesso — problema della tutela del consumatore in tale mercato virtuale, v. Redolfi, Reti telematiche e commercio elettronico: la tutela dei consumatori, in Dir. ind., 1997, 245 ss.).
II. - La vicenda oggetto delle ordinanze milanesi si caratterizza per la peculiare natura dell'attività di provider, svolta dalla società resisten te. Il provider affitta presso un gestore di servizi di telecomunicazione una o più linee dedicate (ad Internet), offrendole a sua volta — gene ralmente dietro corrispettivo — ai singoli utenti «finali» (sul punto, nonché sulla distinzione tra Internet Access Providers, che si limitano a offrire l'accesso alla rete, e Internet Services Providers, i quali offro no anche servizi aggiuntivi di editoria elettronica o di cessione di spazi pubblicitari, v. Stabile, La pubblicità in Internet, ibid., 693 ss., non ché Besia, Offerta di connessione ad Internet e pubblicità ingannevole, in Riv. dir. ind., 1997, II, 202, n. 17). Nella specie, per identificare un proprio sito accessibile agli utenti Internet, il provider utilizza una denominazione corrispondente al marchio registrato da altra società, operante nel settore dei servizi turistici e alberghieri. La particolarità del caso sta peraltro nel fatto che il sito Internet coinvolto nella contro versia non offre servizi commerciali della stessa società resistente, ma di altri soggetti, che se ne avvalgono, appunto, come provider. Que st'ultimo opera dunque, per mezzo del sito Amadeus, come semplice veicolo di offerte altrui (tra le quali anche quelle di servizi alberghieri e turistici, naturalmente), svolgendo solo in via mediata un'attività affi ne a quella delle società ricorrenti.
Ciò non toglie (per il giudice cui si chiede tutela cautelare in prime cure, così come per quello del successivo reclamo) che sussista un profi lo di affinità tra le rispettive attività commerciali delle parti in causa, tale da giustificare il giudizio di confondibilità tra marchio e domain name in questione. In particolare, il giudice del reclamo precisa che in tanto è possibile parlare di affinità tra l'attività della società resisten te e quella delle ricorrenti, in quanto la prima si pone, in via strumenta le, come «fase (preliminare ma insostituibile per l'abbonato dell'odier na reclamante) del procedimento tecnico» attraverso il quale viene ero gato il servizio cennato (sul problema cfr., in generale, Cass. 15 maggio 1997, n. 4295, Foro it., Mass., 396; 21 marzo 1995, n. 3247, id.. Rep. 1996, voce Concorrenza (disciplina), n. 127, e Riv. dir. ind., 1995, II, 345, con nota di Levi; App. Milano 19 maggio 1995, Foro it., Rep. 1996, voce Marchio, n. 112, e Giur. dir. ind., 1995, 1028; 16 dicembre 1994, Foro it., Rep. 1996, voce cit., n. 136, e Giur. dir. ind., 1995,
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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE
Preliminarmente, deve essere disattesa l'eccezione di imcom
petenza per territorio sollevata dalla convenuta che ha indicato
il Tribunale di Velletri ex art. 19 c.p.c., dovendosi ritenere la
competenza del giudice adito ex art. 20 c.p.c., in quanto foro
ove è avvenuto il fatto lesivo.
Nel merito si osserva che l'identità della denominazione «Porta
Portese» implica oggettivamente e per se stessa una situazione
di sicura confondibilità per gli utenti, anche tenuto conto della
sostanziale assimilabilità dei servizi resi al pubblico dalle due
società.
A nulla può rilevare che la Naming Authority, organizzazio ne che presiede alla registrazione dei domini, abbia autorizzato
l'uso del dominio Porta Portese, dal momento che detti provve dimenti non hanno alcuna potestà di limitare i diritti dei terzi
0 di attenuarne la tutela.
Ritenuta così la sussistenza del fumus, sotto il profilo del
periculum deve rilevarsi che l'enorme potenzialità diffusiva del
messaggio Internet, che nel caso di specie deve ritenersi atto
a ingenerare confusione negli utenti, e la trascurabile garanzia fornita dalla convenuta circa l'attuale sospensione temporanea dell'utilizzo del sito — che comunque resta per gli utenti indivi
duato come «Porta Portese» e come tale idoneo, di per sé, a
ingenerare confusione — dal momento che il servizio può, in
ogni momento, essere ripristinabile ad esclusiva iniziativa della
società resistente, integrano gli elementi del dedotto periculum. Vanno accolte pertanto le domande cautelari di cui ai nn.
1 e 3 del ricorso: la prima di inibitoria all'utilizzo della denomi
nazione Porta Portese e la seconda relativa alla pubblicazione del dispositivo del provvedimento.
Deve invece essere rigettata la domanda di cui al n. 2, nei
confronti della Naming Authority, regolarmente citata e non
costituita in giudizio, in quanto non avente contenuto cautelare.
II
Il ricorso depositato da Amadeus Marketing s.a. e A.M. Ita
lia s.r.l. il 25 maggio 1997 allegava — quali causae petendi della
domanda cautelare — la contraffazione delle registrazioni di
753; Trib. Como 6 maggio 1995, Foro it., Rep. 1996, voce cit., n.
137, e Giur. dir. ind., 1995, 985). Peraltro, valutando la stretta correlazione tra contraffazione e affini
tà dell'attività svolta, si perviene ad un ridimensionamento dell'inibito
ria concessa in prime cure, limitandola al solo utilizzo del sito Amadeus
per l'offerta di servizi di natura turistica. Tale sito potrà dunque essere
ancora utilizzato, ma solo per l'offerta di servizi di natura diversa.
III. - La mancanza di una regolamentazione autoritativa delle attività
svolte su Internet deve considerarsi una conseguenza della natura di
«ordine spontaneo» assunta sin dalla sua nascita dalla «rete di reti»
(per alcuni spunti in tale prospettiva, V. Petroni, L'ordine spontaneo va protetto, in II Sole 24 Ore del 2 gennaio 1998, 4).
La tendenza ad autoregolarsi della rete stessa (sulla quale cfr. le os
servazioni di Bariatti, Internet e il diritto internazionale privato: aspetti relativi alla disciplina del diritto d'autore, in Annali it. dir. autore, 1996,
65, la quale esclude peraltro l'attuale configurabilità di consuetudini
all'interno della rete) può cogliersi nell'emersione di pratiche spontanee dirette a garantire la correttezza dei rapporti commerciali che vi trova
no la loro sede «virtuale». Rientra in tale novero, in particolare, la Naming Authority preposta
alla registrazione dei domain names dei siti Internet, sulla base di un
apposito protocollo contenente regole obiettive da rispettare nella scelta
dei nomi.
Peraltro, deve seriamente dubitarsi dell'idoneità di tale protocollo a
regolare i conflitti che insorgano in occasione dell'utilizzo degli spazi telematici (cfr., sul punto, Cerina, Internet: nuova frontiera per il di
ritto dei marchi?, in Dir. ind., 1996, 554). Anche le normative nazionali in materia di tutela della proprietà in
tellettuale, del resto, mostrano in modo evidente i loro limiti nel 'gover no' dei problemi posti dal carattere globale della rete (sull'inadeguatez za dei tradizionali principi di territorialità adottati nella risoluzione del
le controversie in tema di marchi, v. Cerina, Contraffazione di marchio
sul World Wide Web e questioni di giurisdizione, nota a U.S. District
Court del Southern District di New York 9 settembre 1996, id., 1997,
299), avvertendosi ormai in modo ineludibile l'adozione di un'ottica
sovranazionale per regolare i conflitti sopra descritti (per una rassegna critica delle iniziative internazionali in materia, v. Frassi, op. cit., 186
ss.). [N. Cosentino]
Il Foro Italiano — 1998.
marchio (tutte contenenti la parola «Amadeus») in titolarità di
Amadeus Marketing s.a. (per il brevetto italiano 561579 ved.
doc. 2 ric.), nonché la concorrenza sleale in danno delle ricor
renti sostanzialmente sotto tutti i profili (confusorietà, appro
priazione pregi, scorrettezza) indicati dall'art. 2598 c.c.
Il provvedimento (qui) reclamato ha motivato sul profilo del
la contraffazione, superando le contestazioni sulla novità e ca
pacità distintiva dei marchi attorei e positivamente acclarando
la «parziale identità o comunque ... affinità tra le rispettive attività commerciali delle parti in causa».
In fatto, è pacifico che Logica s.r.l. — titolare di sito Inter
net — usa la denominazione di sito (domain name) Amadeus.lt, a fronte delle risalenti registrazioni di marchio su evocate. Sot
to quest'ultimo profilo va, anzitutto, sottolineata l'inconsisten
za dell'argomento (ribadito in sede di reclamo) della pretesa assenza di novità del marchio delle ricorrenti (reclamate), sia
avuto riferimento alla compresenza di altri domain names «Ama
deus» sia all'asserita anteriorità dell'uso (del domain name) in
capo a Logica. È evidente, infatti, che la causa petendi dedotta
(diritto di marchio) renda del tutto irrilevante l'accertmento dei
rapporti (anche cronologici) tra le varie donominazioni che uti
lizzino «Amadeus», la problematica spostandosi, piuttosto, sui
presupposti della contraffazione del marchio, privativa che va
al di là dell'utilizzazione talematica.
Quanto alla capacità distintiva dei marchi attorei, è da riba
dire l'opacità (e quindi, addirittura, la «forza») dai segni avuto (proprio) particolare riferimento alla denominazione «Amadeus», che «prescinde totalmente da qualsiasi richiamo alla denomina
zione generica dei servizi cui attiene» (così, esattamente, l'ordi
nanza impugnata). La reclamante afferma, inoltre, l'idoneità distintiva (cioè dif
ferenziale) della particella o suffisso «It» che accompagna il
nome «Amadeus» nel proprio domain name, ma — ancora una
volta — la prospettiva argomentativa sembra in larga misura
prescindere dalla teorica del marchio, rinviando a prezzi e rego lamentazioni del servizio Internet (che conoscerebbe una molte
plicità di nomi di dominio distinti solo per tali particelle) del tutto indifferenti alla privativa vantata dalle ricorrenti, che —
vale ribadire — trascende l'ambito dell'utilizzazione telematica.
È, poi, fuori discussione che nella denominazione (domain na
me) adottata da Logica il «cuore» del segno non può che essere
individuato proprio nel mome «Amadeus», costitutivo della pri vativa attorea.
Rileva la reclamante che «a seguito del provvedimento (del
giudice delegato: n.d. est.) ... è stato eliminato proprio il link
relativo a "viaggi e turismo" senza che ciò abbia in alcun modo
influito sull'attività di Logica . . .». Quantunque l'affermazione non riceva ulteriore approfondi
mento tecnico ad opera dell'esponente, gli esatti termini dell'«ade
guamento» della resistente (qui) reclamante al provvedimento di inibitoria subito si palesano alla luce della precisazione per la quale si tratta del solo link sulla homegage, ripetuta (nella
parte concernente le varie voci consultabili nel sito) sulla sini
stra dello schermo per comodità dell'utente ed a fini pubblicita ri. Non risulta, dunque, che sia stata espunta dal sito la possibi lità di consultare le pagine concernenti imprese prestatrici di
servizi turistici vari (viaggi, prenotazioni, ecc.), che costituisce
la ragione della domanda cautelare delle ricorrenti-reclamate non
ché elemento che ha portato quella difesa e il giudice delegato
(nell'ordinanza ora impugnata) ad affermare la contraffazione
del marchio «Amadeus».
Nodo concettuale centrale della vertenza è, appunto, l'inter
ferenza giuridica (cioè rilevante ai fini della tutela assicurata
dalla normativa sul marchio) tra l'attività prestata da Logica e quella delle ricorrenti, affermandosi dalla difesa reclamante
«che i servizi offerti da Logica s.r.l. nulla hanno a che vedere
con i viaggi e l'attività a questi connessi . . .» ed ulteriormente
precisandosi che — a parte l'attività nel campo dell'informatica
risultante dal certificato Ccia e dalle fatture in atti — Logica
svolge funzione di «Provider» Internet, «vendendo» dunque pa
gine o abbonamenti.
Al di là del link dell' homegage, le copie di videate prodotte dalle ricorrenti attestano la possibilità per coloro che abbiano
avuto accesso al sito «Amadeus.lt» di accedere a siti spacifica mente deputati ad informazioni e pubblicazioni di servizi di na
tura turistica, anche con facoltà di prenotazione telematica (on
line reservation) avuto particolare riguardo al sito ihr, Travel
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PARTE PRIMA
Europe, ecc. L'interferenza con l'attività di parte ricorrente è,
quindi, indiscutibile, ma è incontestabile che la prestazione dei
servizi turistici (rectius: strumentali all'individuazione del pre statore del servizio alberghiero, di trasporto, ecc., ed alla relati
va contrattazione) non fa direttamente capo a Logica, cosicché
il giudice delegato nel (qui) reclamato provvedimento ha parla to di accesso alle prenotazioni in via mediata, comunque giusti ficato dall'affinità (tra attività) richiesta dalla normativa sui mar
chi per riconoscere lo ius excludendi proprio della privativa ri
spetto all'imprenditore che utilizzi il medesimo (ad un affine)
segno distintivo (art. 1 1. marchi). Il collegio ritiene di pervenire — nei limiti che verranno indi
cati — a conclusioni coincidenti con quelle dell'ordinanza im
pugnata, ma il tema sopra tratteggiato merita un qualche ap
profondimento.
È, invero, inoppugnabile che Logica non fornisce direttamen
te servizi turistici (nel lato sensu suaccennato, comprensivo di
attività strumentali alla prestazione turistica in se e per se) e,
dunque, la forma «mediata» di accesso al servizio di prenota zione (che è sicuramente quello che maggiormente viene in rilie
vo ai fini di causa), cui si accenna nell'impugnato provvedimen
to, non risolve ma pone la problematica della valutazione giuri dica dall'attività realmente riferibile all'odierna reclamante avuto
riguardo alla suindicata normativa sul marchio di impresa. La teorica dell'affinità dei prodotti o servizi si è ormai atte
stata su alcune affermazioni giurisprudenziali sostanzialmente
costanti, che hanno riguardo all'identità dei bisogni che i pro dotti (o servizi) sono volti a soddisfare, alla medesimezza della
clientela destinataria (intesa come categoria o subcategoria so
ciale), all'intrinseca natura dei beni o servizi (cfr. — tra le me
no datate — Cass. 19 marzo 1991, n. 2942, Foro it., Rep. 1991, voce Marchio, n. 66), criteri a fronte dei quali da oltre un de
cennio si è affacciata l'idea che rilievo decisivo può assumere
in concreto la circostanza «dalla ricollegabilità alla medesima
fonte produttiva, in rapporto con la normale capacità e tenden
ze espansive dell'attività inprenditoriale» (Cass. 24 ottobre 1983, n. 6244, id., 1984, I, 123; v. — più di recente — Cass. 22 gen naio 1993, n. 782, id., Rep. 1993, voce cit., n. 91, che non
ritiene tale costruzione alternativa ai criteri tradizionali; copio sa, sul punto, la giurisprudenza di merito romana e milanese
degli anni '80 e '90). Il collegamento di strumentalità tra il servizio reso dall'asseri
to contraffattore e quello effettuato (autonomamente) da altro
imprenditore, direttamente e specificamente concorrente con il
titolare del marchio, non esclude ma implica l'affinità dei servi
zi, volta che in concreto ricorrano le circostanze richiamate dal
l'indicata giurisprudenza, come è nel caso di specie dove — co me è pacifico — l'utente Internet può accedere ai siti di preno tazione («ihr» e gli altri suaccennati) sia direttamente — in quanto vi sia abilitato all'interno della rete telematica — sia attraverso il cito «Amadeus.lt» di Logica, in quanto cliente di tale provi der (e per tale via abilitato all'accesso in Internet): dunque, il servizio di Logica — rispetto all'utente che sia interessato a quei servizi turistici — si pone come fase (preliminare ma insostitui
bile per l'abbonato dell'odierna reclamante) del procedimento tecnico attraverso il quale trova soddisfazione l'indicato bisogno.
Sotto altro aspetto, la potenzialità diffusiva dell'attività delle ricorrenti — cui ha riguardo la giurisprudenza più recente nel
giudizio sull'affinità tra prodotti o servizi — implica un concre
to rischio di confusione dei segni, nel senso della ricollegabilità del domain name di Logica (Amadeus.lt) alle ricorrenti medesi
me, alle quali non sembra astrattamente preclusa la possibilità di assumere la veste di provider nel settore turistico.
È, nondimeno, solo in riferimento a tale settore che può esser
confermata l'inibitoria disposta con l'ordinanza 9/10 giugno 1997 emessa dal giudice delegato, invece genericamente preclusiva del l'uso di Amadeus.lt quale domain name di Logica. Tale am
piezza del contenuto dell'inibitoria appare incoerente alle circo stanze allegate a fondamento della domanda cautelare, costan temente ed univocamente intesa ad evidenziare l'operatività delle ricorrenti nel settore dei servizi turistici, lamentando l'interfe renza dal segno adottato da Logica proprio in quel settore.
La concreta esecuzione «tecnica» dalla più limitata inibitoria
qui disposta non rientra nell'oggetto del giudizio, ma eventual mente di un procedimento ex art. 669 duodecies c.p.c. in caso
Il Foro Italiano — 1998.
di inadempimento dell'attuale reclamante. Si tratta, comunque, di precludere l'accesso, attraverso il sito Amadeus.lt, a servizi
di prenotazione e turistici in genere ed alle correlative informa
zioni telematiche, mentre sembra assai meno realistico (dal pun to di vista tecnico-commerciale) concepire la possibilità per Lo
gica di acquisire la gestione di altro sito — con diverso domain
name — specificamente concernente il settore turistico.
Il parziale accoglimento del reclamo concerne, dunque, la ti
pologia del contenuto dell'inibitoria comunque concessa alle ri
correnti, cosicché le spese dell'intero procedimento cautelare van
no rimessa al giudizio di merito.
Non ricorrono i presupposti dalla pubblicazione del provve dimento — richiesta in via incidentale dalla (qui) reclamata es
sendo stata l'ordinanza del giudice delegato negativa sul punto — in quanto non è in atti la prova dalla diffusività nel pubblico dal pericolo di danno derivante dalla lamentata contraffazione.
Ili
Ritenuto che il ricorso proposto dalla Amadeus Marketing s.a. e dalla Amadeus Marketing Italia s.r.l. appare fondato sot
to il profilo della contraffazione del marchio Amadeus di cui
le ricorrenti risultano titolari da parte della resistente Logica s.r.l. che ha utilizzato quale domain name del proprio sito In
ternet la denominazione Amadeus.lt; che infatti non sembra fondatamente contestabile che il do
main name nella specie assuma anche un carattere distintivo
dell'utilizzatore del sito — atto a concorrere all'identificazione
del medesimo e dei servizi commerciali da esso offerti al pubbli co a mezzo dell'interconnessione di reti (Internet) — con qual che apparente affinità con la figura dell'insegna, in quanto il
sito stesso spesso configura di fatto il luogo (virtuale) ove l'im
prenditore contatta il cliente fino a concludere con esso il con
tratto; che nel caso di specie non sembra contestabile — giudicare
dalla produzione documentale raffigurante le varie schermate
richiamabili dall'utente nei siti delle rispettive parti — che nel
l'ambito del sito Amadeus.lt sia possibile accedere (anche) a
servizi di prenotazione viaggi e soggiorni turistici — sia pure in via mediata — e che pertanto vi sia un aspetto di parziale identità o comunque di affinità tra le rispettive attività com
merciali della parti in causa; che sussiste confondibilità tra la denominazione Amadeus.lt
— ove la particella it deve ritenersi priva di attitudine distinti
va, in quanto relativa alla mera localizzazione geografica pro pria dell'elaboratore cui il sito appartiene — e il marchio di
proprietà delle ricorrenti, richiamato nella sua interezza e privo di significative differenziazioni nella denominazione adottata dalla resistente;
che allo stato non sembrano dotate di concreto fondamento le deduzioni della resistente circa la mancanza di novità e di
capacità distintiva del marchio della ricorrente;
che, infatti, per un verso le denominazioni indicate dalla resi stente quali in ipotesi distruttive del marchio in questione non risultano opportunamente definite né sotto il profilo temporale — la registrazione del marchio delle ricorrenti risulta depositata nel 1987 — né rispetto all'eventuale identità/affinità tra i pro dotti o servizi offerti;
che d'altra parte, sotto il profilo dell'originalità, il segno di
stintivo registrato prescinde totalmente da qualsiasi richiamo al la denominazione generica dei servizi cui attiene;
che pertanto deve essere accolta la richiesta di inibitoria all'u so del termine Amadeus da parte della resistente nella domina zione del sito Internet ad essa riconducibile, sussistendo sia il
fumus boni iuris del diritto affermato dalle resistenti così come innanzi specificato, sia il periculum in mora connesso alla pro secuzione dell'utilizzazione da parte della resistente della deno minazione di cui sopra, atta a determinare l'ulteriore aggravarsi di un danno di incerta quantificazione all'esito del giudizio di merito e pertanto di per stesso di natura irreparabile;
che tuttavia non può essere accolta la richiesta di pubblica zione dell'emanando provvedimento cautelare, attenendo tale facoltà ad un profilo meramente risarcitorio e pertanto concedi bile solo in sede di giudizio di merito.
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