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ordinanza 2 dicembre 2002; Pres. ed est. Di Paola; imp. De Matteis

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ordinanza 2 dicembre 2002; Pres. ed est. Di Paola; imp. De Matteis Source: Il Foro Italiano, Vol. 126, No. 4 (APRILE 2003), pp. 205/206-207/208 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23198302 . Accessed: 25/06/2014 03:53 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 195.34.79.228 on Wed, 25 Jun 2014 03:53:45 AM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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Page 1: ordinanza 2 dicembre 2002; Pres. ed est. Di Paola; imp. De Matteis

ordinanza 2 dicembre 2002; Pres. ed est. Di Paola; imp. De MatteisSource: Il Foro Italiano, Vol. 126, No. 4 (APRILE 2003), pp. 205/206-207/208Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23198302 .

Accessed: 25/06/2014 03:53

Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at .http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp

.JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range ofcontent in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new formsof scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected].

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Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to IlForo Italiano.

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GIURISPRUDENZA PENALE

preso atto che l'interessato risulta mantenere una condotta re

golare (cfr. relazione redatta dagli educatori del carcere di Pisa

in data 12 febbraio 2003); visto il parere favorevole espresso dal direttore; rilevato tuttavia che ai sensi dell'art. 53 bis ord. penit. il tem

po trascorso dal detenuto in permesso è computato ad ogni ef

fetto nella durata delle misure restrittive della libertà personale, e che, pertanto, il permesso dev'essere considerato una forma di

esecuzione della pena attuabile esclusivamente nel territorio

dello Stato italiano, essendo possibile l'esecuzione all'estero di

sentenze penali italiane solo nei casi di cui all'art. 742 c.p.p.; ritenuto altresì che, alla luce di quanto dispone l'art. 30 ter,

3° comma, ord. penit., la fruizione del beneficio premiale debba

essere seguita dagli educatori e dagli assistenti sociali in colla

borazione con gli operatori sociali del territorio, cosa che evi

dentemente non sarebbe possibile là dove il detenuto godesse del permesso all'estero (cfr., per un caso analogo relativo all'af

fidamento in prova al servizio sociale, Cass., sez. I, 3 febbraio

1988, Virga, Foro it., Rep. 1989, voce Ordinamento penitenzia rio, n. 61 );

rilevato, infine, che il diritto di Sofri Adriano a partecipare all'udienza in questione potrà essere adeguatamente «tutelato», ove il medesimo avanzi apposita richiesta in tal senso alle com

petenti autorità, mediante la sua traduzione all'estero.

Per questi motivi, dichiara inammissibile l'istanza di che

trattasi.

TRIBUNALE DI BARI; ordinanza 2 dicembre 2002: Pres. ed

est. Di Paola; imp. De Matteis.

TRIBUNALE DI BARI;

Difensore e difesa penale —

Investigazioni difensive — Ac

cesso ai luoghi — Partecipazione personale dell'imputato o indagato — Ammissibilità (Cod. proc. pen., art. 391

sexies). Difensore e difesa penale

— Investigazioni difensive — Ac

cesso ai luoghi — Partecipazione personale dell'imputato o indagato — Diniego illegittimo — Conseguenze (Cod.

proc. pen., art. 178, 391 sexies).

Non sussistendo divieti normativi, deve ritenersi in facoltà del

l'imputato o del sottoposto alle indagini presenziare perso nalmente all'attività di investigazione difensiva consistente

nell'accesso ai luoghi allo scopo di consentire la ricerca e

l'individuazione degli elementi di prova favorevoli. (1)

L'illegittimo diniego della facoltà dell'imputato o dell'inda

gato dì partecipare all'espletamento dell'atto di investiga zione difensiva consistente in un accesso a luoghi genera una

nullità, per violazione del diritto di difesa, riconducibile al

l'art. 178, 1° comma, lett. c), c.p.p.: tale nullità travolge, in

via derivata, il successivo decreto che dispone il giudizio, e

comporta la regressione del procedimento alla fase in cui è

intervenuta la nullità. (2)

(1-2) Non constano precedenti editi in termini. Il principio di cui alla

prima massima fa leva sulla tassatività della previsione dell'art. 391

bis, 8° comma, c.p.p., ove solo con riferimento all'assunzione di infor mazioni si fa divieto di assistere al compimento dell'atto al sottoposto alle indagini, alla persona offesa dal reato e alle altre parti private. Cir

ca la ratio di tale norma, cfr., per tutti, Frigo, L'attività difensiva da

fonti dichiarative, in Processo penale: il nuovo ruolo del difensore a

cura di Filippi, Padova, 2001, 200; Gualtieri, Le investigazioni del di

fensore, Padova, 2002, 157 ss.; Parlato, Le nuove disposizioni in ma

teria di indagine difensiva, Torino, 2001. 69; Triggiani, Le investiga zioni difensive, Milano, 2002, 304 ss.; in ordine alla tassatività della

fattispecie e alla natura di lex imperfecta propria della previsione nor

mativa, sfornita di espresso apparato sanzionatorio per il caso di inos

servanza, cfr.. in vario senso, Bernardi, Le attività di indagine, in Dir.

pen. e proc., 2001, 212; Bricchetti-Randazzo, Le indagini della difesa

dopo la I. 7 dicembre 2000 n. 397, Milano, 2001. 101; Dì Chiara, Le

linee prospettiche del «difendersi ricercando»: luci e ombre delle

«nuove» investigazioni difensive, in Legislazione pen., 2002, 14.

Il Foro Italiano — 2003.

Premesso che nel corso dell'udienza preliminare la difesa

dell'imputato De Matteis aveva rivolto istanza all'ufficio del

giudice dell'udienza preliminare affinché fosse autorizzato,

presso gli uffici dell'Inpdap di Bari (ente che lo aveva negato), l'accesso del consulente tecnico nominato dalla difesa dell'im

putato, dei difensori dell'imputato e dell'imputato stesso per l'esecuzione di rilievi delle cose esistenti al primo ed al secondo

piano degli uffici dell'Inpdap siti in via Oberdan in Bari (in

particolare, per visionare i corpi illuminati installati in quei luo

ghi); che il giudice aveva consentito l'accesso ai detti luoghi,

escludendo dai soggetti autorizzati l'imputato, in ragione della

mancanza di indicazione espressa nel corpo del titolo VI bis del

codice di rito della persona dell'indagato come soggetto auto

rizzato a presenziare alle attività investigative difensive; rilevato che l'eccezione di nullità del provvedimento pronun

ciato dal g.u.p. presso il Tribunale di Bari in data 22 dicembre

2001, sollevata dalla difesa nell'udienza preliminare del 18

marzo 2002 e reiterata in questa sede, è fondata, in quanto il di

vieto di accesso all'imputato è stato motivato in relazione ad un

profilo che non appare indicativo né di una prescrizione cogente insita nell'ambito delle disposizioni contenute nel titolo VI bis

c.p.p., né di una volontà legislativa desumibile attraverso l'in

terpretazione sistematica delle disposizioni della 1. 397/00, che

ha introdotto le norme che disciplinano l'istituto delle indagini difensive;

considerato, al riguardo, che in relazione al dato testuale delle

norme più volte richiamate, deve osservarsi come il legislatore abbia previsto espressamente solo il divieto per l'indagato (così come per la persona offesa e per le altre parti private) di assiste

re all'attività di assunzione delle informazioni disciplinata dal

l'art. 391 bis c.p.p.; che tale tecnica legislativa depone nel senso

di ritenere logicamente tutelata la posizione dell'indagato in

tutte le ipotesi diverse da quella ora ricordata, tutela che evi

dentemente si realizza attraverso il diritto dell'indagato di esse

re presente alle differenti attività investigative svolte con la fi

nalità di ricercare mezzi di prova a suo favore; che la norma in

cui è regolata espressamente l'attività investigativa indicata

dalla difesa del De Matteis (ossia, l'accesso ai luoghi finalizzato

all'esecuzione di attività di visione di luoghi e cose o di descri

zione e rilevazione tecnica degli stessi oggetti) non prevede li

mitazione alcuna alla presenza dell'indagato nello svolgimento di tale attività, limitazione che invece è posta in relazione ai

soggetti abilitati alla redazione del verbale delle operazioni svolte (difensore, suo sostituto, ausiliari indicati nell'art. 391 bis

c.p.p.), ed inoltre contiene la previsione della possibile presenza di altri soggetti nel corso delle operazioni (soggetti che devono

esser indicati nel detto verbale e che devono sottoscrivere il

verbale stesso); rilevato, per altro verso, che l'interpretazione logico-sistema

tica delle norme che disciplinano l'attività investigativa pone in

rilievo da un lato l'assoluta preminenza del valore attribuito dal

legislatore al diritto costituzionalmente garantito per l'indagato di ricercare ed assumere gli elementi di prova idonei a dimo

strare la propria innocenza, dall'altro la necessità di contempe rare tale diritto con differenti posizioni soggettive di rango co

stituzionale equivalente (quali ad esempio l'inviolabilità del

domicilio, la tutela della riservatezza); che, conseguentemente, la concreta realizzazione dell'interesse costituzionalmente, ga rantito all'esercizio del diritto di difesa da parte dell'indagato

richiede, tra le altre condizioni, quella della partecipazione di

retta dell'indagato alle attività di investigazione difensive, per consentire la ricerca e l'individuazione degli elementi di prova favorevoli con l'ausilio determinante ed imprescindibile del

soggetto che può essere depositario di conoscenze esclusive;

che il pericolo di compromissione di altri diritti costituzional

mente protetti, è assicurato attraverso specifiche previsioni di

rette a regolare le modalità di esercizio del diritto alle indagini difensive (si pensi, oltre al richiamato divieto di partecipazione

dell'indagato all'assunzione delle informazioni da parte del

proprio difensore, evidentemente diretto a garantire la genuinità

dell'acquisizione probatoria, alle disposizioni che limitano in

modo tassativo l'accesso presso domicili privati contenute nel

l'art. 391 septies c.p.p.); che nella fattispecie sottoposta alla va

lutazione del collegio non emergono condizioni tali da far ri

tenere che la presenza dell'indagato nel corso dell'accesso pres

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PARTE SECONDA

so luoghi quali gli uffici dell'ente pubblico su indicato, potesse

porre in pericolo o violare posizioni o diritti di rango co

stituzionale equivalente a quello concernente il diritto di difesa;

ritenuto, pertanto, che la mancata partecipazione dell'impu tato alle operazioni concernenti l'attività difensiva di investiga zione integra la violazione del disposto dell'art. 178, 1° comma,

lett. c), c.p.p., violazione che deve ritenersi effettivamente pre

giudicante l'esercizio del diritto di difesa, poiché oggetto del

l'attività investigativa era quello relativo all'individuazione e

descrizione delle cose che costituirono oggetto dell'attività ma

teriale di esecuzione di lavori, in relazione ai quali secondo la

prospettazione accusatoria l'imputato De Matteis avrebbe fal

samente documentato in atti pubblici l'avvenuta esecuzione ed

il relativo collaudo in epoca diversa da quella storicamente av

venuta;

considerato, in relazione a quest'ultimo profilo, che l'esecu

zione dei rilievi indicati dalla difesa dell'imputato nel corso

della fase dell'udienza preliminare avrebbe potuto in astratto

consentire all'imputato di fornire al giudice elementi di fatto

(natura e qualità dei materiali impiegati, caratteristiche delle ap

parecchiature installate, modalità di esecuzione delle attività di

installazione) idonei a sostenere la tesi difensiva, volta a dimo

strare l'avvenuta esecuzione dei lavori di appalto nell'epoca at

testata negli atti pubblici sottoscritti dall'imputato De Matteis;

ritenuto, infine, quanto alle conseguenze della declaratoria di

nullità del provvedimento pronunciato dal giudice per l'udienza

preliminare, che la nullità di tale provvedimento comporta la

nullità degli atti successivi di cui la difesa chiede la relativa de

claratoria d'invalidità (decreto di rinvio a giudizio), atteso che

risulta il rapporto di dipendenza tra il provvedimento che deve

essere dichiarato nullo e il decreto di rinvio a giudizio; pur rico

noscendosi che non si tratta di nullità di un atto tipicamente

propulsivo del procedimento, risulta chiaro che il risultato del

l'attività investigativa che si sarebbe dovuta svolgere, una volta

a disposizione della difesa, avrebbe potuto influire sulla pro nuncia del provvedimento conclusivo dell'udienza preliminare, inducendo a differenti valutazioni l'organo giudicante, così co

me avrebbe potuto essere considerato dalla difesa dell'attuale

imputato per richiedere riti alternativi che solo in quella sede

potevano essere ammessi;

considerato, pertanto, che in ragione della pronuncia di nullità

del provvedimento emesso dal giudice per l'udienza preliminare e dell'invalidità degli atti conseguenti, opera la regressione del

procedimento nella fase e nel grado in cui è intervenuta la nul

lità, non trovando applicazione la disciplina dell'art. 185, 4°

comma, c.p.p., che concerne la dichiarazione di nullità relativa

alle prove, dal momento che l'attività investigativa da svolgersi nel corso delle indagini preliminari è finalizzata alla ricerca

della prova, che solo nel dibattimento può legittimamente for

marsi; in ogni caso, nella fattispecie sottoposta alla valutazione

del collegio non risulta la violazione di norma che disciplina le

modalità di assunzione di una prova in concreto assunta o

espletata, bensì è stata accertata la violazione di una norma che

tutela la partecipazione e l'accesso dell'imputato all'attività di

ricerca della prova, attività che in concreto non è stata per que sto motivo svolta dalla difesa.

Il Foro Italiano — 2003.

I

TRIBUNALE DI PALERMO; decreto 15 maggio 2002; Pres.

ed est. Balsamo; Catalano.

TRIBUNALE DI PALERMO;

Misure di prevenzione —

Appartenenza ad organizzazione mafiosa — Impresa a partecipazione mafiosa — Rilevanza — Fattispecie (L. 31 maggio 1965 n. 575, disposizioni contro

la mafia, art. 1).

Le misure di prevenzione personali e patrimoniali sono appli cabili all'imprenditore titolare di una c.d. impresa a parteci

pazione mafiosa, dal momento che questi è da considerare a

tutti gli effetti un partecipe del reato associativo sanzionato dall'art. 416 bis c.p., il quale incrimina una fattispecie delit

tuosa a forma libera. (1)

II

TRIBUNALE DI PALERMO; decreto 15 maggio 2002; Pres.

ed est. Balsamo; Buscemi.

Misure di prevenzione — Indizi di appartenenza ad orga nizzazione mafiosa — Dichiarazioni rese dai collaboratori

di giustizia al pubblico ministero — Utilizzabilità — Fatti specie (L. 27 dicembre 1956 n. 1423, misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la

pubblica moralità, art. 4; 1. 31 maggio 1965 n. 575, art. 1).

Dal momento che il procedimento volto all'applicazione di mi

sure di prevenzione è costruito in maniera autonoma rispetto all'accertamento processuale della colpevolezza dell'impu tato, in esso sono irrilevanti i limiti stabiliti dalla legge per la

formazione della prova in dibattimento, e sono quindi piena mente utilizzabili per la decisione anche le dichiarazioni rese

dai collaboratori di giustizia al pubblico ministero, sempre che, alla luce del principio del contraddittorio, al proposto sia attribuita la facoltà di contestarne le risultanze. (2)

(1-2) 1. -1 due provvedimenti in epigrafe meritano di essere segnalati perché si sforzano di ricostruire, alla luce dell'evoluzione giurispru denziale in materia, un organico quadro interpretativo in ordine sia al l'ambito di riferibilità della normativa in materia di prevenzione anti

mafia, sia alla tipologia di indizi che possono essere posti a fondamento del provvedimento restrittivo.

Con riferimento alla massima sub 1), il tribunale ha esaminato la va rietà dei moduli organizzativi, enucleati nella prassi applicativa, con cui la criminalità mafiosa si è gradatamente inserita nel tessuto economico

siciliano, distinguendo tra impresa mafiosa, direttamente intestata e ge stita dal mafioso-imprenditore, impresa di proprietà del mafioso, che

opera tramite un prestanome attraverso la scissione tra titolarità formale e titolarità reale, ed impresa a partecipazione mafiosa; in quest'ultima, in particolare, si assiste ad una commistione di elementi, dal momento che un imprenditore indirizza la propria iniziativa in un settore econo mico per perseguire un proprio specifico lucro, ma al tempo stesso uti

lizza, riciclandoli, capitali di provenienza illecita e contribuisce, consape volmente, a rafforzare l'ingerenza di Cosa nostra nel mercato, ricevendo in cambio una c.d. protezione attiva, che consente alla sua impresa di ot tenere una posizione di forza nel settore economico di riferimento.

Sulla base di questi presupposti, e muovendo dalla premessa che nel caso di specie il proposto sia indiziato di aver partecipato proprio a

quest'ultima tipologia di impresa, il tribunale, al fine di valutare l'ap plicabilità delle chieste misure di prevenzione personali e patrimoniali, fa propri alcuni principi più volte affermati dalla Suprema corte.

Anzitutto, possono considerarsi a tutti gli effetti partecipi dell'asso ciazione mafiosa gli imprenditori che, o perché contitolari dell'impresa, o perché prestanome, contribuiscono ad assicurare un maggiore con trollo delle attività produttive giacché questo costituisce uno scopo per seguito in via prioritaria da Cosa nostra (cfr., citata in motivazione. Cass. 30 gennaio 1990, Abbattista, Foro it.. Rep. 1991, voce Ordine

pubblico (reati), n. 28, e, per esteso, Cass, pen., 1990, I, 1709, con nota di De Liguori), anche nel caso in cui la molla che ha spinto l'impren ditore ad avvicinarsi al sodalizio criminale sia rappresentata dall'esi

genza di sfuggire alle pressioni esercitate dalla malavita locale (così, citata nel provvedimento, Cass. 25 agosto 1994, Amato, inedita); più precisamente, il discrimine tra la partecipazione dell'imprenditore col luso o strumentale al reato associativo ed il concorso esterno nel mede simo reato viene individuato nell'effettiva compenetrazione al sodalizio criminale, che integra gli estremi della partecipazione, da un lato, e nel fatto di avere esclusivamente fornito consapevolmente un contributo tale da rafforzare l'associazione nel perseguimento delle sue finalità,

pur non condividendole pienamente, che rileverebbe invece come con corso esterno, dall'altro (cfr., citata in motivazione, Cass. 5 gennaio

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