ordinanza 20 febbraio 1985; Giud. Giorgio; Soc. Intercorn (Avv. Bocchi, Boggi) c. Lusenti (Avv.Cuoghi)Source: Il Foro Italiano, Vol. 108, No. 10 (OTTOBRE 1985), pp. 2797/2798-2801/2802Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23178241 .
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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE
che, nella specie, appaiono invero difficilmente ravvisabili) ex art.
39, 40 e 24, 1° comma, Cosit.
Sussistono giusti motivi per dichiarare compensate le spese del
procedimento tra il Leonardi ed il convenuto istituto, mentre gli atti vanno rimessi al dirigente della sezione lavoro di questa
pretura perché, previa designazione di un giudice di quella
sezione, disponga nuova convocazione delle parti (organizzazione sindacale ed I.n.p^.). (Omissis)
I
PRETURA DI MIRANDOLA; ordinanza 20 febbraio 1985; Giud. Giorgio; Soc. Intercom (Avv. Bocchi, Boggi) c. Lusenti
(Aw. Cuoghi).
PRETURA DI MIRANDOLA;
Provvedimenti di urgenza — Società in accomandita semplice —
Revoca dell'amministratore unico — Ammissibilità (Cod. proc.
civ., art. 700).
Può disporsi con provvedimento d'urgenza la revoca dalla carica
di amministratore unico di società in accomandita semplice dell'unico socio accomandatario. (1)
II
PRETURA DI ROMA; ordinanza 15 gennaio 1985; Giud. Set
timi; Soc. Lecablock (Avv. Niccolini) c. Tiraboschi (Avv.
Morabito).
Provvedimenti di urgenza — Società per azioni — Amministratore
revocato — Consegna dei documenti contabili all'amministratore
in carica — Ammissibilità (Cod. proc. civ., art. 700).
Può ordinarsi con provvedimento d'urgenza all'amministratore
revocato di consegnare immediatamente all'amministratore in
carica i documenti contabili pertinenti all'attività sociale. (2)
I
Il ricarso è fondato e marita accoglimento. Preliminarmente, va
liiioordato ohe, per giurisprudenza costante, ai fini dell'emissione
del provvedimento cautelare :ex art. 700 c.p.c., occorre: 1) che il
richiedente agisca per la tutela di un diritto che possa essere
fatto valere iin via ordinaria; 2) che detto diritto non possa essere
tutelato da altro provvedimento cautelare; e 3) che esso sia
sorretto dal c.d. fumus boni iuris-, 4) che esso, a causa del
protrarsi del giudizio, sia minacciato, per fondati motivi, da un
pregiudizio imminente ed irreparabile. Orbene, nel oaso di specie,
indubbiamente, la ricorrente, nella sua veste di socia accoman
dante della ditta « Cerealfiocco Lusanti dii Rino Lusenti & C.
s.a.s. » ben può agire in via ordinaria per chiedere al competente
(1-2) Sui provvedimenti d'urgenza in materia societaria v. la rasse
gna redazionale in Foro it., 1985, I, 287 (ed ivi in special modo l'ord.
29 ottobre 1984, giud. Settimi, « gemella » di quella che qui si
riporta). Adde, in tema di revoca di amministratore di società di
persone, Trib. Roma 5 marzo 1982, id., Rep. 1983, voce Provvedi
menti di urgenza, n. 204; Pret. Roma 22 aprile 1977, id., Rep. 1978,
voce Società, n. 163; Pret. Montebelluna 30 gennaio 1975, id., Rep.
1977, voce Provvedimenti di urgenza, n. 77; Pret. Codogno 31 gennaio
1975, ibid., n. 78; Pret. Piombino 5 ottobre 1979, id., Rep. 1980, voce
cit., n. 133 (ove il giudicante ha ritenuto altresì nominabile ex art. 700
c.p.c. un amministratore giudiziario, in sostituzione di quello revocato,
con ragionamento dunque opposto rispetto a quello del Pretore di
Mirandola, che ha invece ritenuto non avere il giudice una simile
facoltà). Cfr. anche Pret. Biancavilla 12 ottobre 1981, id., Rep. 1982, voce
cit., n. 150, che ha concesso al socio di società di persone, che
intendeva recedere, di ottenere l'inventario dei beni sociali; Pret.
Terralba 28 aprile 1980, id., Rep. 1980, voce cit., n. 131, che ha
dichiarato priva di effetto la clausola statutaria che prevedeva l'unani
mità dei consensi per le assemblee straordinarie.
Cfr., inoltre, in tema di quote di s.r.l., Pret. Roma 18 aprile 1978,
id., 1978, I, 2658; Pret. Roma 21 maggio 1974 e 23 febbraio 1974,
id., 1974, I, 2503 (sul punto v. anche Cagnasso, in Riv. dir. civ ,
1985, II, 225, spec. 227). V. altresì' le recenti rassegne di Pappalardo, Provvedimenti di
urgenza in tema di assemblee di società, in Impresa, 1985, 494;
Bonaccorsi, La tutela cautelare d'urgenza nella recente giurisprudenza
della Pretura di Roma, in Società, 1985, 365, Tommaseo, Provve
dimenti d'urgenza e diritto delle società, id., 1984, 144; Lugaro, I
provvedimenti d'urgenza in materia societaria, id., 1983, 1263.
tribunale la « revoca » della carica d'i amministratore del socio
accomandatario per una giusta causa, ai sensi dell'art. 2259 c.c.
Infatti, la Suprema corte ha avuto modo di affermare più volte
che itn virtù degli art. 2315 e 2293 c.c. la facoltà di chiedere la
revoca per giusta causa ex art. 2259 c.c. dell 'amministratore
spetta a qualunque socio di una società di persone e, quindi, anche al socio accomandante, qualora si tratti di una società in
accomandita semplice (Oaiss. 12 agosto 1976, Foro it., Rep. 1976, voce Società, e. 146; 9 luglio 1957, in. 2735, id., 1957, I, 1416).
Peraltro, manca nell'ipotesi in esame un rimedio cautelare tipico, atto a soddisfare la domanda del ricorrente. Invero, non è
applicabile il rimedio cautelare di cui all'art. 2409 c.c.; esso,
infatti, è operante solo per le società per azioni e per le società
di capitali ed è insuscettibile — ex art. 14 disp. prel. al c.c. — di
essere esteso analogicamente alle società di1 persone, come già
opinato da alcuni giudici di merito (Pret. Milano 19 febbraio
1979, id., Rep. 1982, voce cit., n. 153; Pret. Milano 23 marzo
1981, ibid., in. 154; Pret. Piombino 5 ottobre 1979, id., Rep. 1980, vooe Provvedimenti d'urgenza, n. 133). Peraltro, è ormai preva lente nella giurisprudenza di merito l'orientamento secondò cui
ben può il socio accomandante chiedere la revoca ex art. 700
c.p.c. del socio accomandatario amministratore (tra gli altri: Trib.
Torino 19 novembre 1977, id., Rep. 1979, voce Società, n. 133; Pret. Piombino 5 ottobre 1979, cit.; Pret. Vigevano 25 febbraio
1966, id., 1966, I, 982; Pret. Udine 2 aprile 1964, id., Rep. 1964, voce cit., n. 107; Trib. Torino 12 ottobre 1981, id., Rep. 1983, vooe oit., n. 450; nonché le ulteriori sentenze richiamate dal
procuratore della ditta ricorrente). A questo punto, il giudicante ritiene di far rilevare la propria adesione all'orientamento (diffuso tra i giudici di merito e prevalente in dottrina, se pur non
condiviso dalla Suprema corte), secondo cui ben può una società
di persone assumere la veste di socia accomandante in una
società 'in accomandita semplice (come è appunto accaduto nel
caso di specie).
Sussistono, peraltro, gli ulteriori presupposti del c.d. fumus boni iuris e del c.d. periculum in mora. Invero — quante alla
sussistenza del fumus boni iuris — risulta incontestabilmente
dagli aitti che Lusenti Rino ha chiesto ed ottenuto dal sig.
presidiente del Tribunale di Modena un provvedimento di se
questro conservativo immobiliaire nei confronti della ditta Cereal
fioeeo, in relazione ad un'azione promossa dalla Trafimex s.r.l. di
Novara nei confronti di esso Lusenti, quale fideiussore per il
pagamento di un credito vantato da detta impresa nei confronti
della ditta Cerealfioeeo. Orbene, l'avviso di detta azione cautelare
pone indubbiamente .il Lusenti in una situazione di grave conflit
to diinteressi con la società di cui è amministratore, tanto più se
si considera che il resistente — con scrittura privata del 16
febbraio 1983 allegata in atti dalla ditta ricorrente (sub 8) e non
contestata minimamente dal Lusenti — aveva espressamente ri
nunciato al diritto di regresso o di surroga nei confronti della
s.a.s. Cerealfioeeo per i debiti gravanti su quest'ultima nei con
fronti della Trafimex s.pja. Senza contare che, nonostante la
precaria situazione economica della ditta Oerealfiocco s.a.s., il
Lusenti ha preteso dal procuratore della OereaMiocco il 7 dicembre
1984 la somma di lire 13.000.000 a tìtolo di «prestito per soci»
(come risulta dal documento non contestato di cui sub 2), tra le
produzioni di parte ricorrente), in violazione del disposto norma
tivo di cui all'art. 2256 c.c. e dopo aver anche ottenuto nel 1984
(apparentemente in violazione della norma appena citata) da
parte dalia Cereailfioooo con quattro operazioni « di1 giroconto » la
copertura di propri debiti personali per un importo complessivo molto ingenite (almeno lire 94.886.000). (Omissis)
Tanto premesso, va disposta in via provvisoria la revoca dalla
carica di amministratore della società in accomandita semplice « Cerealfioeeo s.ajs. di Lusenti Rino & C. » di Rino Lusenti.
Provvederanno, peraltro, i soci a rimediare alla situazione di
vuoto amministrativo determinato da questo provvedimento. Inve
ro, da un canto il ricorrente non ha chiesto la nomina di un
amministratore temporaneo giudiziario1; peraltro, a parere dello
scrivente un provvedimento del genere sarebbe comunque inam
missibile (nonostante qualche .giudice di merito abbia ritenuto il
■contrario: es. Pret. Udine 2 aprile 1964, cit.).
Infatti, l'art. 2259 c.c. contempla esclusivamente la possibilità
per il giudice di adottare un provvedimento di revoca o non pure
quello 'sostitutivo dell'amministratore. Inoltre, anche a voler rite
nere estensibile analogicamente il disposto normativo dell'art.
1105 ex. (come sembrerebbe aver opinato la Suprema corte:
sent. 7 maggio 1963, n. 1113, id., Rep. 1963, voce cit., n. 176) il
provvedimento adottato ai -sensi' di detta norma appartiene al
genus dei provvedimenti di giurisdizione volontaria (come ha
sostenuto autorevole dottrina in subiecta materia). Ed è noto che
Il Foro Italiano — 1985 — Parte I-180.
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2799 PARTE PRIMA 2800
l'art. 700 c.p.e. consente al pretore d'i assicurare gli effetti di un
giudizio contenzioso di merito, ma non quelli di un procedimento dì volontaria giurisdizione.
Tenuto conto della particolare importanza degli interessi eco nomici delle parti coinvolte nel presente procedimento, va asse
gnato un breve termine perentorio per La riassunzione della causa dinanzi al giudice competente per il merito [ossia giorni quindici dalla comunicazione died presente provvedimento].
Poiché a p. 8 della sua comparsa di risposta il procuratore del resistente ha, tea l'altro, evidenziato che « (...) all'ingresso nella Carealfiocoo del socio Intercom sja.s. f'< convenuto che le auto,
apparentemente intestate alla Cerealfiocco s„a.s. per ragioni fisca
li, potessero essere usate dal convenuto e dai suoi familiari, quali effettivi proprietari delle vetture stesse (...) », producendo a conforto del proprio assunto anche un documento, va ordinata alla cancelleria la tnamis&ione di copia di questa ordinanza; di detto documento e della p. 8 della memoria di costituzione del Lusenti al sig. direttore dele imposte dirette di Mirandola ed al
sig. intendente di finanza dii Modena per quanto di rispettiva competenza in relazione all'apparente frodte fiscale sopra eviden ziata.
Per questi motivi, sciogliendo la riserva che precede, dispone in via provvisoria la revoca di Lusenti Rino dalla carica di' ammi nistratore unico della società « Cerealfiocco s.a.s. di Lusenti Rimo & C. », con sede in Cavezzo; concede tonnine perentorio alle parti di giorni quindici dalla comunicazione del presente provvedimen to per la riassunzione della causa dinanzi ai giudice competente per il merito; ordina altresì la trasmissione dei documenti indicati nella parte motiva di questo provvedimento al sig. direttore delle
imposte dirette di Mirandola ed al sig. intendente di finanza di Modena per quanto idi rispettiva competenza in relazione all'ap parente frode fiscale commessa dai soci dell'impresa sopra men
zionata, con riferimento alle autovetture, apparentemente intestate alla stessa; (omissis)
II
Fatto. — Con ricorso depositato il 31 dicembre 1984, Mario Mattioli, nella qualità d'amministratore unico della Lecablock
s.p-a., premesso che nel corso dell'assemblea svoltasi il 27 di cembre 1984 i soci rappresentanti la totalità del capitale sociale avevano deliberato la sua nomina ad amministratore unico previa revoca del precedente amministratore unico Mattia Tiraboschi e che successivamente questi s'ara rifiutato di passargli le consegne nonostante ripetute richieste, adiva il pretore onde ottenerne, con 'provvedimento ex art. 700 cp,c., ordine d'immediata consegna di tutta la documentazione attinente all'amministrazione della Leca block sp;a. nei confronti del Tiraboschi e cosi prevenire l'immi nente ed irreparahiile pregiudizio causato alla società stessa dalla mancata gestione dell'attività e del patrimonio sociali, ad opera del soggetto legittimato, in periodo di particolare difficoltà.
Ritualmente notificatisi ricorso e pedissequo decreto di fissa zione dell'udienza di comparizione, si costituiva il Tiraboschi
depositando comparsa con la quale chiedeva rigettarsi l'avverso ricorso stante l'invalidità delia delibera assemblearne posta alla base di esso in quanto adottata da soggetti privi della qualità di soci iin una riunione informale non convocata da esso deducante
quale amministratore e senza che la revoca del precedente e la nomina d'un nuovo amministratore fosse all'ordine del giorno. (Omissis)
Diritto. — Nelle note depositate il resistente solleva varie accezioni non prospettate nella comparsa d'i costituzione né ogget to di discussione in udienza che, non lessandosi su di esse svolto il contraddittorio, non potrebbero esser prese in considerazione; le relative questioni debbono, tuttavia, formare egualmente ogget to di trattazione in quanto attengono ai presupposti1 d'esperibilità dell'azione ex art. 700 c.p.c. il cui accertamento va comunque effettuato d'ufficio.
Si sostiene dal resistente che il ricorrente sarebbe privo d'inte resse ad agire non essendo titolare d'alcun diritto soggettivo da far vaiare nel susseguente giudizio di merito e tanto mano d'un diritto esposto al pericolo d'imminente irreparabile pregiudizio giacché, ise mai, diritti da tutelare avrebbero potuto far valere i
soci e -non il preteso amministratore loro mandatario.
La tesi è 'infondata, in quanto non tien conto della netta distinzione tira le persone dei soci e la società, persona giuridica titolare d'autonomi diritti, in nome e par conto della quale il ricorrente espressamente dichiara d'agire 'nell'atto introduttivo; ciò
posto, non può dubitarsi ohe la società abbia il diritto, assoluto
potrebbe dirsi', di svolgere la propria attività e quindi d'essere amministrata e d'esserlo da chi sia investito formalmente dai
celiati.vii poteri (si moti che, iscrittasi lo stesso 27 dicembre 1984
la delibera di nomina del Mattioli, nessuna attività può esser
legittimamente svolta dal Tiraboschi), mentre il rifiuto opposto dal revocato amministratore ai passaggio delle consegne, impe dendo al nuovo amministratore di disporre della necessaria do
cumentazione, pone un ostacolo iion superabile all'esercizio delle
sue funzioni da parte di quest'ultimo e, conseguentemente, allo
stesso svolgimento delie attività sociali.
D'altro canto, neppure potrebbe dubitarsi delia sussistenza d'un
diritto soggettivo ad amministrare in capo a chi formalmente
risulti (nominato alla carica d'amministratore, diritto strettamente
connesso all'obbligo d'amministrare, e di ben amministrare, per il
cui mancato adempimento sorgono a carico della persona investi ta della funzione responsabilità non solo civili ma anche penali ed amministrative.
È proprio il riflesso cosi del pericolo d'un danno conseguente ai mancato svolgimento dell'attività, insuscettibile o difficilmente suscettibile di valutazione ai fini del ristoro per equivalente (né sembra il caso di soffermarsi ad illustrare la varietà delle ipotesi in
proposito evidenziate dalla giurisprudenza con riferimento all'ine
secuzione o inesatta esecuzione dei contratti in corso, ala man
cata stipulazione di nuovi contratti attivi o passivi, ai rapporti con le maestranze, alle stesse scelte di politica finanziaria spesso della
massima urgenza), come nel pericolo d'infrazione alile numerose di
sposizioni delle leggi penali ed amministrative in materia, cui pos sono conseguire soprattutto per l'amministratore danni evidente mente non riparabili, a giustificare nel caso di specie il ricorso al
procedimento ex art. 700 c.p.c. Del pari infondata è la tesi del resistente per cui la controver
sia, essendosi chiesta la consegna di beni e documenti, avrebbe ad oggetto il possesso (e la proprietà, tenuto conto delle cessioni delle azioni a terzi da parte dei pretesi socà1 partecipanti all'as semblea in discussione) dell'azienda, onde il ricorso ex art. 700
c.p.c. non sarebbe stato esperibile giacché si sarebbe dovuto agire a mezzo della procedura tipica diel sequestro giudiziario dell'a zienda stessa e dei documenti ex art. 670, rwi. 1 e 2, c.p.c.
IL evidente, infatti1, che nella specie non sussiste alcuna contro versia sulla proprietà e sul possesso dell'azienda, entrambi incon testabilmente spettanti alla società ricorrente: la proprietà dell'a
zienda, appartenente alla società, è infatti cosa diversa dalla titolarità delle azioni, appartenenti ai singoli soci, né comunque l'amministratóre, decaduto o in carica che sia, sarebbe attivamen te o passivamente legittimato a far valere diritti di terzi (pretesi titolari delle azioni in un giudizio di revànidica ad esise relativo; né si discute in quella sede del possesso dell'azienda, giacché lo stesso resistente '(che ne è stato, sin quando in carica, semplice detentore nomine alieno, ove si voglia far riferimento alla figura del mandatario, o piuttosto non ha avuto con essa alcun autono mo rapporto di fatto, ove più precisamente si faccia riferimento alla natura del rapporto organico) anche costituendosi non ha
posto ini essere opposizione alcuna, rilevante ex art. 1141 c.c., al
possesso della società attrice, della quale assume essere tutt'ora il
legittimo amministratore ed in nome e per conto delia quale, pertanto, continuerebbe a disporre dìei vari elementi dell'aziendìa (beni e documenti).
Come già evidenziato, l'azione tende, invero, all'esecuzione della delibera assembleare del 27 dicembre 1984 ed all'attuazione del diritto della società a svolgere la propria attività a mezzo del
soggetto all'uopo designato mediante inibizione giuridica e mate
riale, attraverso la privazione dèlia disponibilità diei necessari
strumenti, della prosecuzione d'una diversa attività da parte dell'amministratore revocato.
Eccepisce tuttavia il resistente l'invalidità della summenzionata deliberazione e ne chiede l'incidentale accertamento a sostegno della invocata reiezione del' ricorso nel merito.
Onde deciderne al riguardo, sembra opportuno brevemente rias sumere l'iter di formazione della contestata delibera prescindendo dai suoi pur significativi precedenti. Sulla Gazzetta ufficiale n. 339 in data 11 dicembre 1984 veniva pubblicato, a richiesta dell'amministratore unico Tiraboschi', l'avviso di convocazione dell'assemblea della sjp.a. Lecablock, per il 27 dicembre 1984 ore 06.00 in prima convocazione e per il 28 dicembre 1984 ore 16.00 in seconda convocazione, in Roma, via Crescenzio n. 63, onde discutere le materie all'ordine del giorno: 1) elezione del collegio sindacalle e 2) varie ed eventuali. Dalla sommaria istruttoria svolta è risultato che il 27 dicembre 1984 alle ore 06.00 conveni vano, innanzi al portone chiuso di' via Crescenzio n. 63, i soci Ennio Geracchi e Renato Ceracchi, titolari dtella totalità delle azioni della sjp.a. Lecablock, e vari altri soggetti interessati alle adottando 'deliberazioni (notninandi membri del nuovo collegio sindacale e nominando nuovo amministratore); dopo aver invano
Il Foro Italiano —• 1085.
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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE
atteso che sindaci ed amministratore in carica si presentassero e
dopo aver ripetutamente suonato sia al citofono aia (approfittando dell'apertura del portone da parte d'un terzo) alila porta dtell'ap partamento del Tiraboschi, i suddetti soci decidevano di tenere sul ^posto l'assemblea (davanti ail portone o nell'adiacente bar di
via Crescenzio n. 61) e deliberavano la revooa del titolare in carica dell'organo amministrativo ie la sua sostituzione con il
Mattioli nonché la nomina dei nuovi componenti dell'organo di'
controllo. Del che si redigeva verbale e lo stesso giorno la
nomina del nuovo amministratore e dei nuovi sindaci veniva iscritta alla cancelleria commerciale.
Orbene, tenuto conto della tripartizione delle cause d'invalidità
delle deliberazioni assembleari a seconda che ne determinino
l'inesistenza o la nullità o l'annullabilità, tripartizione che a
partire da Cass. 20 aprile 1961, n. 883 (Foro it., 1961, I, 1711) trova concorde la prevalente giurisprudenza, potrebbero solo le
cause d'inesistenza formare forse oggetto d'un accertamento inci
dentale in questo giudizio, ma l'argomento non neoessita di più
approfondita disamina poiché cause siffatte non si ravvisano nel
caso di specie. Invero, se una deliberazione può essere considerata inesistente
ove venga adottata al di fuori di qualsivoglia convocazione, o
con il voto di persone il cui intervento sia precluso od escluso, o
con un numero insufficiente di voti, la deliberazione in esame
non può essere considerata tale: v'è stata, infatti1, una regolare oonvocazione ad opera dell'amministratore all'epoca in carica, né
si può fondatamente sostenere che la svolta assemblea sia da
considerare diversa ed autonoma, rispetto a quella convocata, sol
perché i convocati presentatisi, trovato chiuso l'appartamento nel
quale l'assemblea presumibilmente si sarebbe dovuta svolgere (se
vuoisi, la convocazione pubblicata indicava solo genericamente il
palazzo di via Crescenzio n. 63), l'abbian tenuta innanzi o vicino al palazzo, certo essendo che la indisponibilità sopravvenuta dei
looali non rende nulla la convocazione dell'assemblea e che il
trasferimento di questa altrove (ma non sembra il caso di specie)
può 'rendere, al di più, annullabili le delibere ad istanza degli aventi diritto che dimostrino di non aver potuto partecipare all'assemblea a causa di tale trasferimento; le delibere, poi, sono
state adottate all'unanimità dagl'i unici soggetti che — quali titolari delle stesse, come risulta adeguatamente provato ai fini
della presente sommaria delibazione, e, comunque, quali titolari'
del diritto di pegno sulle stesse, come risulta non contestato ove
se 'ne vogliano considerare efficaci gli atti di trasferimento —
potevano vantare il diritto di voto in assemblea ed in più
rappresentavano l'intero capitale sociale (si noti che nel verbale
dell'assemblea tenutasi il 30 ottobre 1984, lo stesso resistente,
quale presidente, ebbe ad evidenziare essere « interamente rappre sentato tutto il- capitale sociale di lire 900.000.000 negli azionisti
signori Ennio e Renato Caracchi che sono presenti » e ciò ben
dopo la stipula dei dedotti negozi di cessione).
Non è da ritenere neppure che gli eventuali vizi dèi quali sia
affetta la deliberazione in esame possano determinarne la nullità, ciò non tanto in base alla sola interpretazione dell'art. 2379 c.c.
ristretta al tenore ieteraie della norma e riferita ai soli casi
d'impossibilità ed illiceità dell'oggetto della delibera, ma anche
con riferimento alla più lata interpretazione che, tuttavia, richiede
non la violazione di qualsivoglia norma cogente bensì il contrasto
con norme dettate a tutela dell'interesse generale trascendente
quello del singolo socio — ed a maggior ragione delle persone fisiche legate alla società dal solo rapporto organico — o dirette ad impedire una deviazione dallo scopo economico — peraltro dal contratto di società: non è, infatti, riscontrabile, nell'oggetto della deliberazione in esame, alcun vizio riconducibile all'una od
all'altra o ad entrambe le prospettate possibili interpretazioni della norma.
D'altronde, che la deliberazione in esame sia nulla od annulla
bile — io ipotesi' — non è questione di1 rilievo, ai' fini del
presente procedimento, ove si consideri il sistematico collegamen to operato dal legislatore tra gli art. 2377, 2378, 2379 ex:., onde
■unitariamente regolare la materia dell'invalidità delle deliberazioni
assembleari, con la predisposizione d'un'unioa forma d'impugna
zione e con la separata menzione di specifiche ipotesi di nullità
al solo fine di dichiarare ad -esse applicabili, in. deroga alla
disposta disciplina generale e quindi precludendo un'interpreta zione estensiva, le norme degli art. 1421, 1422, 1423 c.c.; ove si
tenga conto di ciò ed in particolare delle motivazioni, afferenti
l'interesse generale e la .tutela dei' terzi, che hanno indotto il
legislatore a concentrare nel tribunale la competenza a decidere
in materia ed a regolare specificamente la procedura da seguire onde ottenerne le decisioni, dtevesi escludere che il solo richiamo
all'art. 1421 ex. contenuto nell'art. 2379 c.c. possa, ih deroga alia
stabilita disciplina speciale — che va, per contro, essa stessa
ricondotta all'eccezione prevista proprio dall'art. 1421 c.c. facendo
salve le diverse disposizioni di legge — legittimare La deliberazio
ne della questione e la dichiarazione della nullità da parte d'un
giudice incompetente e, quindi, La sua proponibilità in via d'ecce
zione.
A tutela di quanti siano legittimati a far valere vizi delle
deliberazioni assembleari tali da giustificane la dichiarazione di
nullità e l'annullamento delle deliberazioni stesse, infatti, l'ordi
namento appresta Io specifico ed unico mezzo dell'impugnazione nella forma dell'art. 2378 c.c. con ciò escludendo, stante la
specialità della predisposta normativa ed il suo carattere deroga torio rispetto alla disciplina generale, la possibilità di far valere
gli stessi vizi altrimenti, in via d'azione come in via d'eccezione.
Ove oosi non fosse, infatti, verrebbero lesi, sul piano sostanzia
le, l'esigenza di rendere stabilii1 nel più breve tempo possibile, nell'interesse generale come in quello dei terzi e della stessa
società, gli atti direttivi della vite e dell'attività di quest'ultima
(esigenza tradotta, tra l'ateo, dall'art. 2377 ex. nel termine
trimestrale d'impugnazione che è di decadenza e non di prescri zione) e, sul piamo processuale, le disposizioni relative alla
competenza cosi a conoscere delia controversia come, in partico lare, ad adottare provvedimenti sospensivi1 delHefficacia della deli
berazione; ammettendo, invero, la proponibilità dell'eccezione di
nullità o d'annullabilità della deliberazione in giudizi promossi al fine d'ottenere l'esecuzione o l'attuazione della delibera stessa, si verrebbe a riconoscere al giudice adito, qualunque esso fosse e
quindi in contrasto con la specifica attribuzione di competenza
operata dall'art. 2378 c.c., un potere formale e sostanziale di
sospensione dell'efficacia di tale delibera.
Non essendo, dunque, meritevoli di accoglimento, per gli espo sti motivi, le eccezioni del resistente ed essendosi già evidenziati il fumus boni iuris della domanda da proporre in sede di merito
ed il pericolo di pregiudizio irreparabile all'attività della società,
impedita nello stesso perseguimento dallo scopo sociale che è la
ragione unica della sua esistenza, ed tanche alla persona dell'attua
le amministratore, il ricorso va accolto.
Per questi motivi, Visti gli aut. 700 ss. c,p.c., ordina al
Tiraboschi Mattia di consegnare immediatamente a Mattioli Ma
rio, nella sua qualità di nuovo amministratore della s.p.a. Leca
block, tutti i beni, i documenti e la contabilità della menzionata
società, ivi inclusi i libretti di conto corrente bancario e quan t'altro attinente all'amministrazione della società medesima; (o
missis)
PRETURA DI ROMA; ordinanza 16 febbraio 1985; Giud.
Giuliani; Di Lazzaro e altri c. Cooperativa edilizia « Prima
casa sul fiume ».
PRETURA DI ROMA;
Provvedimenti di urgenza — Edilizia economica e popolare —
Cooperativa edilizia — Diniego di ammissione in qualità di
socio — Tutela cautelare — Ammissibilità (Cod. proc. civ., art.
700; r.d. 28 aprile 1938 n. 1165, t.u. sull'edilizia popolare ed
economica, art. 93, 94).
Va accolta l'istanza dì provvedimento cautelare urgente avanzata
contro la delibera del consiglio d'amministrazione di una coo
perativa edilizia per la costruzione e l'acquisto di case econo
miche e popolari, ma non fruente di contributo statale, con cui si negava, a soggetti in possesso dei requisiti previsti dallo
statuto in conformità alla normativa in materia, l'ammissione
alla cooperativa stessa in qualità di soci. (1)
(1) Non constano precedenti in termini. Ma sul principio secondo il
quale il consiglio di amministrazione di cooperativa edilizia a contributo erariale non ha potere discrezionale in merito all'ammissione di nuovi so ci, v. Cons. Stato, sez. IV, 29 marzo 1977, n. 269, Foro it., Rep. 1977, vo ce Edilizia popolare ed economica, n. 180; nonché, in motivazione, Cons. Stato, sez. IV, 28 aprile 1972, n. 313, id., 1972, III, 197; e sull'applicabilità alle cooperative edilizie '
private ' della normativa
prevista per quelle che fruiscono di contributo statale, v., tra le più recenti, Cass. 14 gennaio 1981, n. 326, id., Rep. 1981, voce cit., n. 80; 1° aprile 1981, n. 1849, ibid., n. 64; 4 marzo 1977, n. 874, id., Rep. 1977, voce cit., n. 64, per esteso in Dir. fallim., 1977, LI, 448. con nota di G. Grassani, Osmosi normativa fra cooperative edilizie private e a contributo erariale?
In generale, sui poteri del consiglio di amministrazione nelle cooperati ve, cfr. Le società cooperative, a cura di A. Rinaudo, Milano, 1982,
Il Foro Italiano — 1985.
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