ordinanza 20 giugno 1983; Giud. Sforza; Soc. Il Riscatto e altri (Avv. Salvati) c. Soc. Italscai(Avv. Ziccardi) e Soc. Comfai (Avv. Robolotti)Source: Il Foro Italiano, Vol. 106, No. 9 (SETTEMBRE 1983), pp. 2299/2300-2303/2304Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23177028 .
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2299 PARTE PRIMA 2300
misura della erogazione, non va seguito un secondo iter ammini
strativo, ma si può adire direttamente l'a.g.o. E ove si consideri
che questa, qualora sia chiamata, a seguito dell'esito negativo del
procedimento amministrativo o dopo che siano trascorsi 180
giorni dalla data di presentazione del ricorso amministrativo, ad
accertare l'esistenza dei presupposti per l'erogazione della presta zione a carico dell'istituto, può — se richiesta — procedere anche
alla liquidazione della pensione e alla conseguenziale condanna
dell'Ln.p.s al pagamento delle relative somme, è agevole conclu
dere che qualsiasi eventuale doglianza in ordine all'omesso (se
condo) esperimento amministrativo è destituita di fondamento
giuridico. (Omissis)
I
PRETURA DI MILANO; ordinanza 20 giugno 1983; Giud. Sfor
za; Soc. Il Riscatto e altri (Avv. Salvati) c. Soc. Italscai (Avv.
Ziccardi) e Soc. Comfai (Avv. Robolotti).
PRETURA DI MILANO;
Provvedimenti di urgenza — Vendita di edificio appartenente a
società immobiliare — Prelazione all'acquisto — Legittimazio ne ad agire — Fattispecie (Cod. proc. civ., art. 81, 700; 1.
22 aprile 1982 n. 168, misure fiscali per lo sviluppo dell'edi
lizia abitativa, art. 1, 2). Provvedimenti di urgenza — Vendita di edificio appartenente a
società immobiliare — Prelazione dei conduttori — Fattispecie
(Cod. proc. civ., art. 700; 1. 22 aprile 1982 n. 168).
Provvedimenti di urgenza — Locazione — Obblighi del condut
tore — Vendita della cosa locata — Visite dei potenziali ac
quirenti — Limiti (Cod. proc. civ., art. 700).
Provvedimenti di urgenza — Manifesto contenente frasi offen
sive — Eliminazione — Ammissibilità (Cod. proc. civ., art.
700).
Non è legittimata ad agire in via cautelare, per avanzare pretese in ordine alla prelazione prevista dall'art. 1, 3" comma, l. n.
168/82 nel caso di vendita di immobili di proprietà di imprese
immobiliari, la società cooperativa incaricata di trattarne l'ac
quisto da parte dei conduttori degli alloggi offerti in vendita.
(1) Va respinta, per difetto di pericolo di danno imminente ed
irreparabile, nonché per insussistenza del diritto che si intende
tutelare, la richiesta di sospensione delle trattative di compra vendita in corso con terzi relativamente ad immobili di proprie tà di una società immobiliare, proposta, ai sensi dell'art. 700
c.p.c., dai conduttori degli immobili al fine di poter esercitare
la prelazione di cui all'art. 1, 3" comma, l. n. 168/82. (2) È inammissibile la richiesta del proprietario di un immobile lo
cato offerto in vendita di provvedimento urgente ex art. 700
c.p.c. tendente ad imporre al conduttore di acconsentire alla
visita di un numero illimitato di potenziali acquirenti ripetu tamente e per un tempo prolungato. (3)
Va ordinata la eliminazione della espressione « società immobilia
re tra le più disinvolte » dal manifesto con il quale il comitato
degli inquilini di alcuni stabili appartenenti ad una società
immobiliare contestino il comportamento di questa nell'attua
zione della vendita frazionata degli stabili stessi. (4)
(1-2, 5) Le due ordinanze, che, a quanto consta, sono le prime in tema di prelazione ex art. 1 1. n. 168/82 (c.d. legge Formica) (Le leggi, 1982, 602), si soffermano in particolare sulle seguenti questioni: a) la titolarità del diritto di prelazione, che viene riconosciuto ai soli conduttori degli immobili compravenduti, attribuendosi alle cooperative contemplate dell'art. 2, 2° comma, di detta legge soltanto la funzione di
consentire, in quanto acquirenti degli immobili ed al pari di qualsiasi persona fisica (anche diversa dal conduttore), l'applicazione delle
agevolazioni fiscali previste dal 1° comma dell'articolo (che sono diverse ed ulteriori rispetto a quelle dell'art. 1); b) i presupposti del diritto di prelazione in questione, che non è collegato al solo fatto della appartenenza degli immobili alle categorie di soggetti indicati dall'art. 1 1. n. 168/82 (imprese immobiliari e di assicurazione, enti
pubblici previdenziali, ecc.), ma presuppone l'esercizio da parte del
proprietario alienante della facoltà di avvalersi dei benefici fiscali previsti dalla stessa disposizione; c) la inapplicabilità, all'ipotesi di
prelazione introdotta dalla 1. n. 168/82, delle regole stabilite dalla 1. n.
392/78 per la prelazione in caso di vendita degli immobili (peraltro, solo per gli immobili locati, ad uso non abitativo e qualora l'attività esercitata dal conduttore comporti contatto diretto con il pubblico degli utenti o dei consumatori), in particolare per quanto riguarda le modalità della comunicazione del prezzo e delle condizioni di vendita
(la c.d. denuntiatio). In dottrina, sull'argomento, v. G. Gaffuri, in Nuove leggi civ..
II
PRETURA DI MILANO; ordinanza 27 aprile 1983; Giud. Sfor
za; Agnoli + 150 (Avv. E. De Carolis) c. Soc. Assicurazioni
generali (Avv. Bassani, Riva).
Provvedimenti di urgenza — Vendita di edificio appartenente a
società di assicurazione — Prelazione dei conduttori — Fat
tispecie (Cod. proc. civ., art. 700; 1. 22 aprile 1982 n. 168, art. 1).
Va respinto il ricorso proposto ex art. 700 c.p.c. dagli inquilini di
immobili di proprietà di una società assicuratrice i quali lamentano che nel procedere alla vendita degli immobili stessi
la proprietà abbia violato l'art. 1, 3° comma, l. n. 168/82, che
riconosce loro un diritto di prelazione, non avendo comunicato
il prezzo e le condizioni di vendita con le modalità prescritte dalla l. n. 392/78, ed avendo imposto un prezzo di vendita
« ingiusto ed iniquo » perché non ancorato a criteri obiet
tivi. (5)
I
La cooperativa s.r.l. Il Riscatto in quanto mandataria di
conduttori degli alloggi siti in Milano, in stabili di proprietà della
s.p.a. Italscai, nonché numerosi conduttori in proprio, costituitisi
nel corso del provvedimento con atto di intervento in data 12
maggio 1983, chiedono che questo pretore, per effetto del ricono
scimento in capo agli stessi ricorrenti di un diritto di prelazione nel trasferimento delle unità immobiliari in parola, ordini alla
prefata Italscai nonché alla mandataria soc. Comfai incaricata
della vendita, di sospendere le trattative coi terzi acquirenti
quanto meno sino a che esse non siano « avviate e concluse ».
1) Si rileva, in via pregiudiziale, che la cooperativa II Riscatto
non è legittimata all'azione. Infatti, essa non ha alcuna veste giu ridica per avanzare pretese in ordine alla prelazione nella com
pravendita unicamente ai conduttori come singoli, così come di
spone la 1. 22 aprile 1982 n. 168, al 3° comma. A proposito, il
riferimento alla cooperativa contenuto all'art. 2, 2° comma, lett. c, stessa legge va messo in relazione al 1° comma dello stesso
articolo ed ai benefici quivi previsti, e non già anche al diritto
di esercitare la prelazione. Evidentemente, la cooperativa è un
terzo rispetto al rapporto sostanziale presupposto dalla legge e
cioè la locazione di immobili ad uso abitativo, né il mandato
ricevuto a trattare l'acquisto modifica tale posizione legittimando detta cooperativa ad agire in sostituzione dei conduttori mede
simi. Poiché la figura del sostituto processuale non trova ingresso nella legge, si deve concludere nel senso di negare alla coopera tiva la facoltà di agire in tutela di diritti che non le apparten
gono, in quanto attribuiti ai beni individuali soggetti di cui alla
citata norma. L'intervento di conduttori in causa ha, peraltro, consentito di instaurare un valido rapporto processuale rendendo
possibile l'esame delle ulteriori questioni sottoposte alla decisione.
2) Il ricorso va innanzitutto dichiarato inammissibile per difetto
di un pericolo di danno imminente ed irreparabile. Il requisito della irreparabilità del danno valuto dall'art. 700 c.p.c. non può considerarsi sussistente, se l'ordinamento appronti una tutela volta ad impedire la perdita del diritto o a recuperarlo interamente al
patrimonio dell'interessato. Nel caso di specie, i ricorrenti mostra no di ritenere che la prelazione di cui alla 1. 168 sia assistita dal
retratto, cioè dal mezzo esperibile verso terzi acquirenti destinato
proprio ad impedire il consolidamento del diritto di proprietà
1983, 1 ss. (secondo cui la prelazione in esame non è assistita da diritto di riscatto, né è possibile applicare in via analogica la disciplina della 1. n. 392/78, e l'unica forma di tutela ipotizzabile per il conduttore è quella risarcitoria; e, d'altra parte, non potendosi integrare in via interpretativa il testo dell'art. 1 1. n. 168/82, che è norma eccezionale, nel silenzio della legge non sarebbe neppure lecito negare i benefìci fiscali al venditore che non abbia rispettato il diritto di prelazione dell'inquilino); D. (Bravi, Una nuova fattispecie di prelazione relativamente agli immobili urbani, in Arch, locazioni, 1982, 203 (il quale sembra di avviso opposto a Pret. Milano per quanto riguarda la possibilità dell'esercizio della prelazione da parte di cooperativa con i requisiti previsti dell'art. 14 1. n. 601/73). V. inoltre, sulla inesistenza di un obbligo dell'ente alienante in ordine alla prelazione ex 1. n. 168/82, la breve osservazione di D. (Piombo in nota a Corte cost. 5 maggio 1983, n. 128, Foro it., 1983, I, 1498 (in tema di prelazione ex art. 38 1. 392/78).
(3) Sul c.d. diritto di visita dell'immobile offerto in vendita, v. Cass. 17 settembre 1981, n. 5147, Foro it., 1982, I, 2587, con nota di richiami.
(4) Non constano precedenti in termini. Per riferimenti sul tema della tutela ex art. 700 c.p.c. della
personalità (nella specie, politica) di enti soggettivi, v. Pret. Roma 11 maggio 1981 (4 ord.), 6 maggio 1981 (2 ord.) e 30 aprile 1981, Foro it., 1981, I, 1737, con nota di richiami di R. (Pardolesi.
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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE
trasferito in spregio della prelazione. Deriva da ciò l'inutilità di
emanare provvedimenti provvisori a cautela di un diritto che non
si può perdere perché realizzabile anche successivamente al fatto
che appare capace, senza riuscirvi, di lederlo, dato che la vendita
sarebbe inefficace nei confronti del conduttore beneficiario della
prelazione. Se poi, come sostiene la difesa dei resistenti, la prelazione in
parola non fosse assistita dal retratto, occorrerebbe ammettere che
l'interesse del conduttore a rendersi proprietario dell'alloggio che
abita non assurge, allo stato della legislazione, a livello di pieno diritto se non nei suoi riflessi patrimoniali. In altre parole, il
danno conseguente alla violazione della prelazione sarebbe recu
perabile unicamente sotto il profilo risarcitorio con logica esclu
sione che si possa riconoscere a tale danno la qualifica di
irreparabile. Per quanto riguarda l'imminenza nella verificazione
del danno, verrebbe in considerazione il pericolo di perdere
l'alloggio ai fini abitativi, ma si osserva che il conduttore è
sufficientemente protetto dalla vigente legislazione locativa sia in
sede di accertamento sia in sede di esecuzione, cosi che detto
pericolo non riveste certamente un carattere di attualità.
3) Può darsi per implicito, benché questo aspetto non sia
chiaramente evidenziato nel ricorso introduttivo, che la richiesta
di sospendere le vendite trovi la sua finalità nell'intento di
rendere effettivo l'esercizio della prelazione (intento, come si è
osservato, praticabile per altere vie); tuttavia, dal testo del ricorso
sembrerebbe piuttosto che la richiesta sia volta a tutelare un
generico diritto « all'avviamento e conclusione delle trattative » in
sé riguardate come autonomo diritto del potenziale acquirente.
Anche sotto questo profilo, il ricorso è infondato. È indub
biamente vero, che l'art. 700 c.p.c. attribuisce al pretore ampio
potere discrezionale di dettare provvedimenti in via di urgenza che fuoriescono dagli schemi tipici dei mezzi cautelari, ma in ogni caso occorre che sia rispettato, affinché detto potere non si
trasformi nell'arbitrio, il rapporto di strumentalità necessaria tra
la cautela adottata ed il diritto da far valere nel successivo
giudizio di merito. È evidente quindi che se il diritto in sé non
esiste, non esiste nemmeno la giuridica possibilità per il pretore di
emettere misure a cautela di situazioni non perfette.
Un provvedimento che assuma il contenuto richiesto comporte
rebbe la compressione della libertà negoziale sin qui riconosciuta
al venditore nel sistema. Tale libertà di trattare ed anche conclu
dere con persone diverse dal conduttore non può essere negata nemmeno quando il medesimo conduttore assuma di godere della
prelazione, perché costui non può pretendere di essere l'esclusiva
controparte e di impedire che si « avviino e concludano » le
trattative coi terzi potenziali interessati.
Nel caso di specie, inoltre, vi è la prova in atti, che la Italscai
e la Comfai hanno concretamente e sia pure in maniera informale
avviato trattative coi conduttori (tra i quali molti hanno concluso)
ponendoli a conoscenza e dei prezzi e delle altre condizioni della
vendita. Pertanto i ricorrenti dispongono degli elementi sufficienti
per effettuare controproposte, pur osservandosi che il concetto di
prelazione sembra escludere quello di trattative, essendo legato
alla accettazione pura e semplice della proposta. Non va infine trascurato che il provvedimento cautelare mira
ad un risultato essenzialmente pratico e pertanto deve essere
suscettibile di esecuzione in senso tecnico. Al contrario, il prov
vedimento richiesto consisterebbe in un ordine infungibile di non
fare che incide sul comportamento delle resistenti e non si vede
come potrebbe trovare attuazione concreta.
4) Le considerazioni dianzi svolte sono di per sé sufficienti al
rigetto del ricorso, e pertanto si rende irrivelante la questione di
costituzionabilità sollevata dai ricorrenti, che, pur se decisa in
modo favorevole alla tesi degli stessi, non influirebbe sulla
decisione della precedente procedura, la cui infondatezza deriva
in via logicamente pregiudiziale dalla carenza dei presupposti
processuali di cui all'art. 700 c.p.c.
5) Per completezza, appare opportuno rilevare, con espresso richiamo alle argomentazioni già svolte da questo pretore in
ordinanza dep. il 27 aprile 1983, che non sussiste nemmeno il
fumus boni iuris vantato dai ricorrenti a vedere riconosciuta
l'esistenza di un diritto alla prelazione nel caso di specie. Nella
prospettazione data dagli stessi ricorrenti nell'atto introduttivo,
essa prelazione appare più legata alla posizione di conduttore in
quanto tale, che non ai presupposti concretamente previsti dal
provvedimento normativo in esame. Se l'intento di dare una
generalizzazione alla prelazione per rafforzare la posizione dei
conduttori è palese, non corrisponde evidentemente a criteri di
corretta interpretazione giuridica staccare l'eventuale beneficio dal
complesso degli altri requisiti cui esso è collegato. Al proposito i
ricorrenti mostrano di ritenere, che il diritto alla prelazione
competa ai conduttori solo in quanto la proprietà degli immobili
appartenga alle categorie di enti indicati nel 1° comma del l'art. 1 1. 168.
Tale impostazione trascura il fatto che: 1) la 1. 168 ha carattere eccezionale e quindi non si presta ad alcun generalizzazione, in
quanto stabilisce uno stretto legame tra i risultati contingenti che
si prefigge e i mezzi che intende suscitare per realizzarli concre tamente (smobilizzo di capitali investiti in immobili di enti, rilancio della edilizia); 2) l'eccezionalità della legge evidenziata dalla temporaneità dei benefici accordati; 3) la legge attribuisce una facoltà e non un obbligo per detti enti di avvalersi dei
benefici fiscali e solo in tal caso scatta il diritto alla prelazione nonché l'obbligo degli enti di effettuare i reinvestimenti; 4) la
scelta operata dagli enti non è suscettibile di controllo da parte dei conduttori; 5) effettivamente, alcuni conduttori beneficeranno della prelazione ed altri non, a secondo delle scelte operate dagli enti proprietari. Tale differenza, seppure criticabile sul piano della
politica legislativa, è peraltro correlata ad una diversità di pre
supposti e di effetti e pertanto sfugge ad un giudizio di incostitu
zionalità per violazione del principio di eguaglianza; 6) sulle varie
istanze proposte dalla soc. Comfai in controricorso si osserva
quanto segue; a) il diritto di far visitare gli alloggi in occasione
della vendita compete al proprietario, come è costante affermazio
ne della giurisprudenza. È peraltro giurisprudenza più volte
confermata da questo pretore che non è ammissibile la richiesta
di un procedimento cautelare diretto a consentire la visita ripe tutamente e per un tempo prolungato, per un numero illimitato di
persone, perché l'intendimento del proprietario di vendere l'al
loggio non può diminuire in misura consistente il diritto del
conduttore a godere dello stesso, influendo sulla sua vita privata. Difettano pertanto gli estremi della urgenza ed irreparabilità del
danno, che invece possono ritenersi sussistenti quando il venditore
fornisca la prova che la visita deve essere effettuata da persona determinata con seria volontà di acquistare, b) per quanto
riguarda il manifesto allegato agli atti di causa che la cooperativa Il Riscatto nonché il comitato inquilini ha fatto affiggere sui muri
di edifici della ricorrente e stabili vicini, non vi è la prova che la
loro materiale affissione comporti un impedimento per le vendite,
dal punto di vista del contenuto, i manifesti contengono frasi e
valutazione che non possono non essere considerate legittime
espressioni del pensiero e di una forma di lotta indubbiamente
esasperata e dal bene oggetto della vendita e dal clima di
tensione che si è verificato. Si ritiene invece che l'espressione « società immobiliare tra le più disinvolte » riferita alla Comfai sia
scorretta e vada senz'altro eliminata dal detto manifesto e da ogni
altro testo, c) non sussistono elementi sufficienti per affermare che
la s.r.l. cooperativa II Riscatto abbia svolto attività tale da
disturbare la Comfai nello svolgimento del suo mandato. Pur
essendo talvolta discutibili le prese di posizioni di tale cooperati
va, esse non costituiscono peraltro un fatto illecito meritevole di
sanzione. Parimenti non è provato che la medesima cooperativa si
sia resa responsabile di atti di distruzione e vandalismo, per i
quali eventualmente potranno essere chiesti i danni.
II
I ricorernti, con ricorso ex art. 700 c.p.c., hanno chiesto che
questo pretore ordinasse alla s.p.a. Assicurazioni generali « la
immediata cessazione delle vendite o promesse di vendita degli immobili condotti in locazione dai 151 proponenti il ricorso ».
Lamentando in fatto, senza peraltro trarre alcuna conseguenza da
tale premessa sul piano della domanda giudiziaria, che l'istituto
IPI di Torino aveva posto in essere una campagna di vendita con
modalità scorrette e fastidiose per gli inquilini; i ricorrenti
medesimi assumevano che le Assicurazioni generali, nel procedere alla vendita degli stabili di loro proprietà nell'ambito della 1. 22
aprile 1982 n. 168, erano incorse in ripetute violazioni del
provvedimento legislativo che, all'art. 1, 3° comma, prevede il
diritto di prelazione in favore del conduttore nel caso in cui gli enti e le imprese ivi previste intendano trasferire gli immobili
locati. I motivi delle lagnanze possono riassumersi, con riferimen
to alla parte in diritto del ricorso, nn. dall'I al 3, come segue: 1)
parte degli inquilini non è stata posta in grado di esercitare la
prelazione in quanto si sono impegnati ad acquistare l'immobile
in epoca anteriore all'invio della lettera raccomandata 22 dicem
bre 1982 con la quale era stato comunicato il prezzo di vendita;
2) la comunicazione del prezzo di vendita e delle condizioni di
vendita non è avvenuta con le modalità della 1. 392/78 che deve
ritenersi applicabile in via analogica; 3) le Assicurazioni generali non hanno rispettato il diritto di prelazione in quanto hanno
imposto unilateralmente, arbitrariamente ed esosamente un prezzo che è palesemente ingiusto ed iniquo. A dire dei ricorrenti,
infatti, la legge persegue scopi sociali, per la cui realizzazione
concreta il prezzo di vendita non può essere rimesso alla deter
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2303 PARTE PRIMA 2304
minazione unilaterale del venditore, ma ancorato a criteri obietti
vi, richiamandosi in particolare quelli contenuti nella 1. n. 392, che ancora deve ritenersi applicabile sul punto in via analogica;
inoltre, il prezzo non tiene conto dello stato di carente manuten
zione degli stabili in questione.
I motivi addotti a sostegno del ricorso sono palesemente privi di fondamento. Occorre osservare preliminarmente che la 1. 22
aprile 1982 n. 168 concede al conduttore una forma di tutela del
tutto marginale rispetto a quello che si pone come l'obiettivo
prioritario del provvedimento, consistente nel favorire lo sviluppo dell'edilizia abitativa e la costruzione di nuove case dì abitazione
mediante lo smobilizzo del patrimonio immobiliare tenuto dagli enti indicati nei primi due comma dell'art. 1 1. cit. La normativa
in parola, dunque, pur comportando evidenti benefici anche per i
conduttori che siano nella possibilità di acquistare gli immobili, va letta tenendosi conto delle finalità ora evidenziate, e non certo
come integrazione della normativa attualmente in vigore in tema
di locazioni urbane. Dato il suo valore eccezionale, pertanto, non
si vede come possa sostenersi l'applicazione in via analogica della
disciplina sull'equo canone, che ha portata generale nella regola mentazione delle locazioni, e ancor meno non si vede come si
possa pretendere l'applicazione, sempre in via analogica, di una
parte di questa legge, dettata per le locazioni di immobili
commerciali, alla fattispecie qui in discussione relativa a situazio
ni coinvolgenti locazioni di immobili ad uso abitativo. Ad inte
grazione di tali rilievi di ordine sistematico, si richiama l'art. 14
sulla legge in generale, che vieta il ricorso all'analogia nell'inter
pretazione delle norme eccezionali, come le presenti, in quanto costituiscono una deviazione per fini particolari dei principi
generali in materia locativa, dove la prelazione in favore del
conduttore di immobili a scopi abitativi non è affatto prevista. Al
la luce di tale premessa, i rilievi dei ricorrenti ai punti 1 e 2 si manifestano come infondati; quanto al punto 1, inoltre, appare difficilmente comprensibile il motivo per il quale gli inquilini che hanno già stipulato le compravendite o i preliminari di vendita si lagnino di avere fatto ciò, prima di avere ricevuto la comuni cazione. Evidentemente, tale comunicazione si giustifica solo se il
proprietario intenda vendere l'immobile a terzi, ma, se stipula direttamente con il conduttore, viene meno la ragione stessa che
impone il rispetto della formalità della comunicazione, e lo scopo della legge, quello di favorire l'acquisizione della proprietà da
parte degli inquilini che vi abitano, risulta pienamente raggiunto. Quanto al punto due, la copiosa documentazione prodotta dal
ricorrente dimostra che la proprietà ha effettuato la comunicazio
ne contenente le indicazioni del prezzo e delle altre condizioni di
vendita. Si osserva che la legge non richiede alcuna formalità spe cifica, tantomeno la notifica tramite ufficiale giudiziario; d'altra
parte, è del tutto pacifico che i conduttori ricorrenti sono venuti
a conoscenza di tali comunicazioni addirittura rispondendo, in
molti casi, con controproposte la cui validità ai fini dell'esercizio
del diritto di prelazione non può essere oggetto di esame in
questa sede.
Occorre osservare, peraltro, che i ricorrenti pongono soprattutto l'accento del ricorso sull'argomentazione sopra riassunta al n. 3. Non si vede, al proposito, in base a quale norma positiva essi
pretendano di poter concorrere nella determinazione del prezzo di vendita. La legge nulla dice su questo punto e si ritiene che la
prelazione debba essere esercitata alle condizioni indicate dal
venditore nella comunicazione di cui alla comma 3° della legge in esame. È evidente, infatti, che una limitazione nel potere contrat tuale del venditore sarebbe stata indicata con chiarezza dal
legislatore. Se questi avesse inteso di predisporre criteri obiettivi
per la determinazione di un prezzo « giusto ed equo » delle
abitazioni, cosi come ha fatto per i canoni di locazione, non
avrebbe certo omesso di dettare esplicitamente le modalità di
calcolo. Per le ragioni innanzi dette, ogni riferimento alla legge sull'equo canone e ai criteri in essa contenuti è fuori luogo e
contrario al sistema. Va ancora ricordato, che la legge attribuisce una facoltà al venditore di ricorrere alla prelazione, non un
correlativo diritto al conduttore, a cui, fra l'altro, non è nemmeno
concesso l'esercizio del riscatto. Tale facoltà è chiaramente legata ai benefici fiscali che vengono concessi dalla legge nel caso in cui
gli enti, invece di cercare liberamente gli acquirenti sul mercato, offrano gli immobili prioritariamente ai conduttori, liberi detti enti di non avvalersi dei benefici e di non sottostare ad alcuna limitazione nella ricerca del contraente.
Tale chiara volontà legislativa non può essere alterata dal
giudice ordinario, trattandosi di una scelta che viene effettuata in sede politica. In definitiva, non si riconosce ai contraenti il diritto di pretendere che il prezzo di vendita venga ancorato a criteri obiettivi desumibili in primo luogo dalla legge sull'equo canone o che tenga conto dello stato degli immobili; di conse
guenza, va disattesa la domanda diretta ad impedire che la cam
pagna di vendita in atto prosegua. Per quanto riguarda il controricorso avanzato dalle Assicurazio
ni generali contro comportamenti degli inquilini diretti a creare
ostacoli agli incaricati alle vendite e a creare uno stato di
diffidenza in eventuali acquirenti degli immobili, non si esclude
che taluni di questi comportamenti abbiano effettivamente le
caratteristiche di illecito rilevabile anche in sede civile. Si osserva,
tuttavia, che la generecità della lagnanza non consente di indivi
duare negli attuali ricorrenti gli autori dei fatti lamentati, che
pertanto non possono essere a loro imputati. Pertanto, anche
il controricorso deve essere respinto.
I
PRETURA DI ROMA; ordinanza 13 giugno 1983; Giud. Pre
den; Di Luzio e altri (Avv. C. Di Luzio) c. Corte dei conti. PRETURA DI ROMA;
Provvedimenti d'urgenza — Circolo ricreativo unitario dei di
pendenti della Corte dei conti — Elezioni degli organi diret
tivi indette da! presidente della corte — Dedotta violazione
dello statuto del circolo — Domanda di sospensione delle ele
zioni — Ricorrenti non presentatori di liste — Mancanza di
lesione di interesse (Cod. proc. civ., art. 700; 1. 20 maggio 1970 n. 300, norme sulla tutela della libertà e dignità dei la
voratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei
luoghi di lavoro e norme sul collocamento, art. 11; 1. 29 marzo
1983 n. 93, legge quadro sul pubblico impiego, art. 23).
Va respinta, per mancanza di una concreta lesione di interesse, la
domanda di provvedimento urgente inteso alla sospensione delle
elezioni degli organi direttivi del circolo ricreativo unitario dei
dipendenti della Corte dei conti, indette dal presidente della
corte con asserita violazione della disciplina statutaria del circo
lo stesso circa i termini di presentazione delle liste, se i
ricorrenti non hanno presentato, sia pure in ritardo, proprie liste elettorali. (1)
II
PRETURA DI ROMA; ordinanza 7 giugno 1983; Giud. Pre
den; Di Luzio e altri (Avv. C. Di Luzio) c. Corte dei conti.
Provvedimenti d'urgenza — Circolo ricreativo unitario dei di
pendenti della Corte dei conti — Elezione degli organi diret
tivi indetta dal presidente della corte — Dedotta violazione
dello statuto del circolo — Domanda di sospensione delle ele
zioni — Giurisdizione ordinaria (Cod. civ., art. 36; cod. proc. civ., art. 700; 1. 20 maggio 1970 n. 300, art. 11; 1. 29 marzo
1983 n. 93, art. 23).
Il giudice ordinario è munito di giurisdizione sulla domanda di
provvedimento urgente con la quale si chiede la sospensione delle elezioni degli organi direttivi del circolo ricreativo unitario
dei dipendenti della Corte dei conti, indette dal presidente della
corte con asserita violazione della disciplina statutaria del
circolo stesso, che ha natura di associazione privata. (2)
(1-2) La violazione di disposizioni dello statuto del circolo ricreativo unitario dei dipendenti della Corte dei conti, costituito ai sensi dell'art. 11 statuto dei lavoratori, reso applicabile al pubblico impiego dall'art. 23 1. 29 marzo 1983 n. 93 (legge quadro sul pubblico impiego), era stata dedotta dai ricorrenti, ma come uno degli elementi da cui desumere che il presidente della corte, investito del potere di indire le elezioni degli organi direttivi del circolo da una disposizione transitoria dello statuto del circolo medesimo, per il modo in cui vi aveva provveduto aveva leso — cosi si esprime il ricorso — « diritti dei lavoratori della Corte dei conti e delle organizzazioni sindacali e del
tempo libero, diritti tutti derivanti dall'art. 11 statuto dei lavoratori, applicabile per espresso disposto dell'art. 25 1. 29 marzo 1983 n. 93 ». I ricorrenti avevano dichiarato di agire quali dipendenti della Corte dei conti e quali rappresentanti delle organizzazoini sindacali e del tempo libero (sezioni sindacali aziendali C.g.i.l. e U.i.1., circolo aziendale A.r.c.i.), e non avevano dedotto alcuna lesione di proprie prerogative associative, né comunque speso la qualità di soci del nuovo circolo ricreativo unitario; lo stesso pretore, nel disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei rappresentanti provvisori del circolo (ord. 7 giugno 1983), l'aveva motivata con « la legittimazione a contraddire dell'organismo del quale si vuoie impedire l'attuazione delle elezioni dirette a costituirne gli organi ». Il che, in questi termini, è certamente esatto.
Ma per il resto il tema del contendere è stato stravolto, e ne è prova il fatto che le due ordinanze non menzionino neppure una volta
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