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ordinanza 20 giugno 1983; Giud. Sforza; Soc. Il Riscatto e altri (Avv. Salvati) c. Soc. Italscai...

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ordinanza 20 giugno 1983; Giud. Sforza; Soc. Il Riscatto e altri (Avv. Salvati) c. Soc. Italscai (Avv. Ziccardi) e Soc. Comfai (Avv. Robolotti) Source: Il Foro Italiano, Vol. 106, No. 9 (SETTEMBRE 1983), pp. 2299/2300-2303/2304 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23177028 . Accessed: 24/06/2014 20:08 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 194.29.185.145 on Tue, 24 Jun 2014 20:08:49 PM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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ordinanza 20 giugno 1983; Giud. Sforza; Soc. Il Riscatto e altri (Avv. Salvati) c. Soc. Italscai(Avv. Ziccardi) e Soc. Comfai (Avv. Robolotti)Source: Il Foro Italiano, Vol. 106, No. 9 (SETTEMBRE 1983), pp. 2299/2300-2303/2304Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23177028 .

Accessed: 24/06/2014 20:08

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2299 PARTE PRIMA 2300

misura della erogazione, non va seguito un secondo iter ammini

strativo, ma si può adire direttamente l'a.g.o. E ove si consideri

che questa, qualora sia chiamata, a seguito dell'esito negativo del

procedimento amministrativo o dopo che siano trascorsi 180

giorni dalla data di presentazione del ricorso amministrativo, ad

accertare l'esistenza dei presupposti per l'erogazione della presta zione a carico dell'istituto, può — se richiesta — procedere anche

alla liquidazione della pensione e alla conseguenziale condanna

dell'Ln.p.s al pagamento delle relative somme, è agevole conclu

dere che qualsiasi eventuale doglianza in ordine all'omesso (se

condo) esperimento amministrativo è destituita di fondamento

giuridico. (Omissis)

I

PRETURA DI MILANO; ordinanza 20 giugno 1983; Giud. Sfor

za; Soc. Il Riscatto e altri (Avv. Salvati) c. Soc. Italscai (Avv.

Ziccardi) e Soc. Comfai (Avv. Robolotti).

PRETURA DI MILANO;

Provvedimenti di urgenza — Vendita di edificio appartenente a

società immobiliare — Prelazione all'acquisto — Legittimazio ne ad agire — Fattispecie (Cod. proc. civ., art. 81, 700; 1.

22 aprile 1982 n. 168, misure fiscali per lo sviluppo dell'edi

lizia abitativa, art. 1, 2). Provvedimenti di urgenza — Vendita di edificio appartenente a

società immobiliare — Prelazione dei conduttori — Fattispecie

(Cod. proc. civ., art. 700; 1. 22 aprile 1982 n. 168).

Provvedimenti di urgenza — Locazione — Obblighi del condut

tore — Vendita della cosa locata — Visite dei potenziali ac

quirenti — Limiti (Cod. proc. civ., art. 700).

Provvedimenti di urgenza — Manifesto contenente frasi offen

sive — Eliminazione — Ammissibilità (Cod. proc. civ., art.

700).

Non è legittimata ad agire in via cautelare, per avanzare pretese in ordine alla prelazione prevista dall'art. 1, 3" comma, l. n.

168/82 nel caso di vendita di immobili di proprietà di imprese

immobiliari, la società cooperativa incaricata di trattarne l'ac

quisto da parte dei conduttori degli alloggi offerti in vendita.

(1) Va respinta, per difetto di pericolo di danno imminente ed

irreparabile, nonché per insussistenza del diritto che si intende

tutelare, la richiesta di sospensione delle trattative di compra vendita in corso con terzi relativamente ad immobili di proprie tà di una società immobiliare, proposta, ai sensi dell'art. 700

c.p.c., dai conduttori degli immobili al fine di poter esercitare

la prelazione di cui all'art. 1, 3" comma, l. n. 168/82. (2) È inammissibile la richiesta del proprietario di un immobile lo

cato offerto in vendita di provvedimento urgente ex art. 700

c.p.c. tendente ad imporre al conduttore di acconsentire alla

visita di un numero illimitato di potenziali acquirenti ripetu tamente e per un tempo prolungato. (3)

Va ordinata la eliminazione della espressione « società immobilia

re tra le più disinvolte » dal manifesto con il quale il comitato

degli inquilini di alcuni stabili appartenenti ad una società

immobiliare contestino il comportamento di questa nell'attua

zione della vendita frazionata degli stabili stessi. (4)

(1-2, 5) Le due ordinanze, che, a quanto consta, sono le prime in tema di prelazione ex art. 1 1. n. 168/82 (c.d. legge Formica) (Le leggi, 1982, 602), si soffermano in particolare sulle seguenti questioni: a) la titolarità del diritto di prelazione, che viene riconosciuto ai soli conduttori degli immobili compravenduti, attribuendosi alle cooperative contemplate dell'art. 2, 2° comma, di detta legge soltanto la funzione di

consentire, in quanto acquirenti degli immobili ed al pari di qualsiasi persona fisica (anche diversa dal conduttore), l'applicazione delle

agevolazioni fiscali previste dal 1° comma dell'articolo (che sono diverse ed ulteriori rispetto a quelle dell'art. 1); b) i presupposti del diritto di prelazione in questione, che non è collegato al solo fatto della appartenenza degli immobili alle categorie di soggetti indicati dall'art. 1 1. n. 168/82 (imprese immobiliari e di assicurazione, enti

pubblici previdenziali, ecc.), ma presuppone l'esercizio da parte del

proprietario alienante della facoltà di avvalersi dei benefici fiscali previsti dalla stessa disposizione; c) la inapplicabilità, all'ipotesi di

prelazione introdotta dalla 1. n. 168/82, delle regole stabilite dalla 1. n.

392/78 per la prelazione in caso di vendita degli immobili (peraltro, solo per gli immobili locati, ad uso non abitativo e qualora l'attività esercitata dal conduttore comporti contatto diretto con il pubblico degli utenti o dei consumatori), in particolare per quanto riguarda le modalità della comunicazione del prezzo e delle condizioni di vendita

(la c.d. denuntiatio). In dottrina, sull'argomento, v. G. Gaffuri, in Nuove leggi civ..

II

PRETURA DI MILANO; ordinanza 27 aprile 1983; Giud. Sfor

za; Agnoli + 150 (Avv. E. De Carolis) c. Soc. Assicurazioni

generali (Avv. Bassani, Riva).

Provvedimenti di urgenza — Vendita di edificio appartenente a

società di assicurazione — Prelazione dei conduttori — Fat

tispecie (Cod. proc. civ., art. 700; 1. 22 aprile 1982 n. 168, art. 1).

Va respinto il ricorso proposto ex art. 700 c.p.c. dagli inquilini di

immobili di proprietà di una società assicuratrice i quali lamentano che nel procedere alla vendita degli immobili stessi

la proprietà abbia violato l'art. 1, 3° comma, l. n. 168/82, che

riconosce loro un diritto di prelazione, non avendo comunicato

il prezzo e le condizioni di vendita con le modalità prescritte dalla l. n. 392/78, ed avendo imposto un prezzo di vendita

« ingiusto ed iniquo » perché non ancorato a criteri obiet

tivi. (5)

I

La cooperativa s.r.l. Il Riscatto in quanto mandataria di

conduttori degli alloggi siti in Milano, in stabili di proprietà della

s.p.a. Italscai, nonché numerosi conduttori in proprio, costituitisi

nel corso del provvedimento con atto di intervento in data 12

maggio 1983, chiedono che questo pretore, per effetto del ricono

scimento in capo agli stessi ricorrenti di un diritto di prelazione nel trasferimento delle unità immobiliari in parola, ordini alla

prefata Italscai nonché alla mandataria soc. Comfai incaricata

della vendita, di sospendere le trattative coi terzi acquirenti

quanto meno sino a che esse non siano « avviate e concluse ».

1) Si rileva, in via pregiudiziale, che la cooperativa II Riscatto

non è legittimata all'azione. Infatti, essa non ha alcuna veste giu ridica per avanzare pretese in ordine alla prelazione nella com

pravendita unicamente ai conduttori come singoli, così come di

spone la 1. 22 aprile 1982 n. 168, al 3° comma. A proposito, il

riferimento alla cooperativa contenuto all'art. 2, 2° comma, lett. c, stessa legge va messo in relazione al 1° comma dello stesso

articolo ed ai benefici quivi previsti, e non già anche al diritto

di esercitare la prelazione. Evidentemente, la cooperativa è un

terzo rispetto al rapporto sostanziale presupposto dalla legge e

cioè la locazione di immobili ad uso abitativo, né il mandato

ricevuto a trattare l'acquisto modifica tale posizione legittimando detta cooperativa ad agire in sostituzione dei conduttori mede

simi. Poiché la figura del sostituto processuale non trova ingresso nella legge, si deve concludere nel senso di negare alla coopera tiva la facoltà di agire in tutela di diritti che non le apparten

gono, in quanto attribuiti ai beni individuali soggetti di cui alla

citata norma. L'intervento di conduttori in causa ha, peraltro, consentito di instaurare un valido rapporto processuale rendendo

possibile l'esame delle ulteriori questioni sottoposte alla decisione.

2) Il ricorso va innanzitutto dichiarato inammissibile per difetto

di un pericolo di danno imminente ed irreparabile. Il requisito della irreparabilità del danno valuto dall'art. 700 c.p.c. non può considerarsi sussistente, se l'ordinamento appronti una tutela volta ad impedire la perdita del diritto o a recuperarlo interamente al

patrimonio dell'interessato. Nel caso di specie, i ricorrenti mostra no di ritenere che la prelazione di cui alla 1. 168 sia assistita dal

retratto, cioè dal mezzo esperibile verso terzi acquirenti destinato

proprio ad impedire il consolidamento del diritto di proprietà

1983, 1 ss. (secondo cui la prelazione in esame non è assistita da diritto di riscatto, né è possibile applicare in via analogica la disciplina della 1. n. 392/78, e l'unica forma di tutela ipotizzabile per il conduttore è quella risarcitoria; e, d'altra parte, non potendosi integrare in via interpretativa il testo dell'art. 1 1. n. 168/82, che è norma eccezionale, nel silenzio della legge non sarebbe neppure lecito negare i benefìci fiscali al venditore che non abbia rispettato il diritto di prelazione dell'inquilino); D. (Bravi, Una nuova fattispecie di prelazione relativamente agli immobili urbani, in Arch, locazioni, 1982, 203 (il quale sembra di avviso opposto a Pret. Milano per quanto riguarda la possibilità dell'esercizio della prelazione da parte di cooperativa con i requisiti previsti dell'art. 14 1. n. 601/73). V. inoltre, sulla inesistenza di un obbligo dell'ente alienante in ordine alla prelazione ex 1. n. 168/82, la breve osservazione di D. (Piombo in nota a Corte cost. 5 maggio 1983, n. 128, Foro it., 1983, I, 1498 (in tema di prelazione ex art. 38 1. 392/78).

(3) Sul c.d. diritto di visita dell'immobile offerto in vendita, v. Cass. 17 settembre 1981, n. 5147, Foro it., 1982, I, 2587, con nota di richiami.

(4) Non constano precedenti in termini. Per riferimenti sul tema della tutela ex art. 700 c.p.c. della

personalità (nella specie, politica) di enti soggettivi, v. Pret. Roma 11 maggio 1981 (4 ord.), 6 maggio 1981 (2 ord.) e 30 aprile 1981, Foro it., 1981, I, 1737, con nota di richiami di R. (Pardolesi.

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

trasferito in spregio della prelazione. Deriva da ciò l'inutilità di

emanare provvedimenti provvisori a cautela di un diritto che non

si può perdere perché realizzabile anche successivamente al fatto

che appare capace, senza riuscirvi, di lederlo, dato che la vendita

sarebbe inefficace nei confronti del conduttore beneficiario della

prelazione. Se poi, come sostiene la difesa dei resistenti, la prelazione in

parola non fosse assistita dal retratto, occorrerebbe ammettere che

l'interesse del conduttore a rendersi proprietario dell'alloggio che

abita non assurge, allo stato della legislazione, a livello di pieno diritto se non nei suoi riflessi patrimoniali. In altre parole, il

danno conseguente alla violazione della prelazione sarebbe recu

perabile unicamente sotto il profilo risarcitorio con logica esclu

sione che si possa riconoscere a tale danno la qualifica di

irreparabile. Per quanto riguarda l'imminenza nella verificazione

del danno, verrebbe in considerazione il pericolo di perdere

l'alloggio ai fini abitativi, ma si osserva che il conduttore è

sufficientemente protetto dalla vigente legislazione locativa sia in

sede di accertamento sia in sede di esecuzione, cosi che detto

pericolo non riveste certamente un carattere di attualità.

3) Può darsi per implicito, benché questo aspetto non sia

chiaramente evidenziato nel ricorso introduttivo, che la richiesta

di sospendere le vendite trovi la sua finalità nell'intento di

rendere effettivo l'esercizio della prelazione (intento, come si è

osservato, praticabile per altere vie); tuttavia, dal testo del ricorso

sembrerebbe piuttosto che la richiesta sia volta a tutelare un

generico diritto « all'avviamento e conclusione delle trattative » in

sé riguardate come autonomo diritto del potenziale acquirente.

Anche sotto questo profilo, il ricorso è infondato. È indub

biamente vero, che l'art. 700 c.p.c. attribuisce al pretore ampio

potere discrezionale di dettare provvedimenti in via di urgenza che fuoriescono dagli schemi tipici dei mezzi cautelari, ma in ogni caso occorre che sia rispettato, affinché detto potere non si

trasformi nell'arbitrio, il rapporto di strumentalità necessaria tra

la cautela adottata ed il diritto da far valere nel successivo

giudizio di merito. È evidente quindi che se il diritto in sé non

esiste, non esiste nemmeno la giuridica possibilità per il pretore di

emettere misure a cautela di situazioni non perfette.

Un provvedimento che assuma il contenuto richiesto comporte

rebbe la compressione della libertà negoziale sin qui riconosciuta

al venditore nel sistema. Tale libertà di trattare ed anche conclu

dere con persone diverse dal conduttore non può essere negata nemmeno quando il medesimo conduttore assuma di godere della

prelazione, perché costui non può pretendere di essere l'esclusiva

controparte e di impedire che si « avviino e concludano » le

trattative coi terzi potenziali interessati.

Nel caso di specie, inoltre, vi è la prova in atti, che la Italscai

e la Comfai hanno concretamente e sia pure in maniera informale

avviato trattative coi conduttori (tra i quali molti hanno concluso)

ponendoli a conoscenza e dei prezzi e delle altre condizioni della

vendita. Pertanto i ricorrenti dispongono degli elementi sufficienti

per effettuare controproposte, pur osservandosi che il concetto di

prelazione sembra escludere quello di trattative, essendo legato

alla accettazione pura e semplice della proposta. Non va infine trascurato che il provvedimento cautelare mira

ad un risultato essenzialmente pratico e pertanto deve essere

suscettibile di esecuzione in senso tecnico. Al contrario, il prov

vedimento richiesto consisterebbe in un ordine infungibile di non

fare che incide sul comportamento delle resistenti e non si vede

come potrebbe trovare attuazione concreta.

4) Le considerazioni dianzi svolte sono di per sé sufficienti al

rigetto del ricorso, e pertanto si rende irrivelante la questione di

costituzionabilità sollevata dai ricorrenti, che, pur se decisa in

modo favorevole alla tesi degli stessi, non influirebbe sulla

decisione della precedente procedura, la cui infondatezza deriva

in via logicamente pregiudiziale dalla carenza dei presupposti

processuali di cui all'art. 700 c.p.c.

5) Per completezza, appare opportuno rilevare, con espresso richiamo alle argomentazioni già svolte da questo pretore in

ordinanza dep. il 27 aprile 1983, che non sussiste nemmeno il

fumus boni iuris vantato dai ricorrenti a vedere riconosciuta

l'esistenza di un diritto alla prelazione nel caso di specie. Nella

prospettazione data dagli stessi ricorrenti nell'atto introduttivo,

essa prelazione appare più legata alla posizione di conduttore in

quanto tale, che non ai presupposti concretamente previsti dal

provvedimento normativo in esame. Se l'intento di dare una

generalizzazione alla prelazione per rafforzare la posizione dei

conduttori è palese, non corrisponde evidentemente a criteri di

corretta interpretazione giuridica staccare l'eventuale beneficio dal

complesso degli altri requisiti cui esso è collegato. Al proposito i

ricorrenti mostrano di ritenere, che il diritto alla prelazione

competa ai conduttori solo in quanto la proprietà degli immobili

appartenga alle categorie di enti indicati nel 1° comma del l'art. 1 1. 168.

Tale impostazione trascura il fatto che: 1) la 1. 168 ha carattere eccezionale e quindi non si presta ad alcun generalizzazione, in

quanto stabilisce uno stretto legame tra i risultati contingenti che

si prefigge e i mezzi che intende suscitare per realizzarli concre tamente (smobilizzo di capitali investiti in immobili di enti, rilancio della edilizia); 2) l'eccezionalità della legge evidenziata dalla temporaneità dei benefici accordati; 3) la legge attribuisce una facoltà e non un obbligo per detti enti di avvalersi dei

benefici fiscali e solo in tal caso scatta il diritto alla prelazione nonché l'obbligo degli enti di effettuare i reinvestimenti; 4) la

scelta operata dagli enti non è suscettibile di controllo da parte dei conduttori; 5) effettivamente, alcuni conduttori beneficeranno della prelazione ed altri non, a secondo delle scelte operate dagli enti proprietari. Tale differenza, seppure criticabile sul piano della

politica legislativa, è peraltro correlata ad una diversità di pre

supposti e di effetti e pertanto sfugge ad un giudizio di incostitu

zionalità per violazione del principio di eguaglianza; 6) sulle varie

istanze proposte dalla soc. Comfai in controricorso si osserva

quanto segue; a) il diritto di far visitare gli alloggi in occasione

della vendita compete al proprietario, come è costante affermazio

ne della giurisprudenza. È peraltro giurisprudenza più volte

confermata da questo pretore che non è ammissibile la richiesta

di un procedimento cautelare diretto a consentire la visita ripe tutamente e per un tempo prolungato, per un numero illimitato di

persone, perché l'intendimento del proprietario di vendere l'al

loggio non può diminuire in misura consistente il diritto del

conduttore a godere dello stesso, influendo sulla sua vita privata. Difettano pertanto gli estremi della urgenza ed irreparabilità del

danno, che invece possono ritenersi sussistenti quando il venditore

fornisca la prova che la visita deve essere effettuata da persona determinata con seria volontà di acquistare, b) per quanto

riguarda il manifesto allegato agli atti di causa che la cooperativa Il Riscatto nonché il comitato inquilini ha fatto affiggere sui muri

di edifici della ricorrente e stabili vicini, non vi è la prova che la

loro materiale affissione comporti un impedimento per le vendite,

dal punto di vista del contenuto, i manifesti contengono frasi e

valutazione che non possono non essere considerate legittime

espressioni del pensiero e di una forma di lotta indubbiamente

esasperata e dal bene oggetto della vendita e dal clima di

tensione che si è verificato. Si ritiene invece che l'espressione « società immobiliare tra le più disinvolte » riferita alla Comfai sia

scorretta e vada senz'altro eliminata dal detto manifesto e da ogni

altro testo, c) non sussistono elementi sufficienti per affermare che

la s.r.l. cooperativa II Riscatto abbia svolto attività tale da

disturbare la Comfai nello svolgimento del suo mandato. Pur

essendo talvolta discutibili le prese di posizioni di tale cooperati

va, esse non costituiscono peraltro un fatto illecito meritevole di

sanzione. Parimenti non è provato che la medesima cooperativa si

sia resa responsabile di atti di distruzione e vandalismo, per i

quali eventualmente potranno essere chiesti i danni.

II

I ricorernti, con ricorso ex art. 700 c.p.c., hanno chiesto che

questo pretore ordinasse alla s.p.a. Assicurazioni generali « la

immediata cessazione delle vendite o promesse di vendita degli immobili condotti in locazione dai 151 proponenti il ricorso ».

Lamentando in fatto, senza peraltro trarre alcuna conseguenza da

tale premessa sul piano della domanda giudiziaria, che l'istituto

IPI di Torino aveva posto in essere una campagna di vendita con

modalità scorrette e fastidiose per gli inquilini; i ricorrenti

medesimi assumevano che le Assicurazioni generali, nel procedere alla vendita degli stabili di loro proprietà nell'ambito della 1. 22

aprile 1982 n. 168, erano incorse in ripetute violazioni del

provvedimento legislativo che, all'art. 1, 3° comma, prevede il

diritto di prelazione in favore del conduttore nel caso in cui gli enti e le imprese ivi previste intendano trasferire gli immobili

locati. I motivi delle lagnanze possono riassumersi, con riferimen

to alla parte in diritto del ricorso, nn. dall'I al 3, come segue: 1)

parte degli inquilini non è stata posta in grado di esercitare la

prelazione in quanto si sono impegnati ad acquistare l'immobile

in epoca anteriore all'invio della lettera raccomandata 22 dicem

bre 1982 con la quale era stato comunicato il prezzo di vendita;

2) la comunicazione del prezzo di vendita e delle condizioni di

vendita non è avvenuta con le modalità della 1. 392/78 che deve

ritenersi applicabile in via analogica; 3) le Assicurazioni generali non hanno rispettato il diritto di prelazione in quanto hanno

imposto unilateralmente, arbitrariamente ed esosamente un prezzo che è palesemente ingiusto ed iniquo. A dire dei ricorrenti,

infatti, la legge persegue scopi sociali, per la cui realizzazione

concreta il prezzo di vendita non può essere rimesso alla deter

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2303 PARTE PRIMA 2304

minazione unilaterale del venditore, ma ancorato a criteri obietti

vi, richiamandosi in particolare quelli contenuti nella 1. n. 392, che ancora deve ritenersi applicabile sul punto in via analogica;

inoltre, il prezzo non tiene conto dello stato di carente manuten

zione degli stabili in questione.

I motivi addotti a sostegno del ricorso sono palesemente privi di fondamento. Occorre osservare preliminarmente che la 1. 22

aprile 1982 n. 168 concede al conduttore una forma di tutela del

tutto marginale rispetto a quello che si pone come l'obiettivo

prioritario del provvedimento, consistente nel favorire lo sviluppo dell'edilizia abitativa e la costruzione di nuove case dì abitazione

mediante lo smobilizzo del patrimonio immobiliare tenuto dagli enti indicati nei primi due comma dell'art. 1 1. cit. La normativa

in parola, dunque, pur comportando evidenti benefici anche per i

conduttori che siano nella possibilità di acquistare gli immobili, va letta tenendosi conto delle finalità ora evidenziate, e non certo

come integrazione della normativa attualmente in vigore in tema

di locazioni urbane. Dato il suo valore eccezionale, pertanto, non

si vede come possa sostenersi l'applicazione in via analogica della

disciplina sull'equo canone, che ha portata generale nella regola mentazione delle locazioni, e ancor meno non si vede come si

possa pretendere l'applicazione, sempre in via analogica, di una

parte di questa legge, dettata per le locazioni di immobili

commerciali, alla fattispecie qui in discussione relativa a situazio

ni coinvolgenti locazioni di immobili ad uso abitativo. Ad inte

grazione di tali rilievi di ordine sistematico, si richiama l'art. 14

sulla legge in generale, che vieta il ricorso all'analogia nell'inter

pretazione delle norme eccezionali, come le presenti, in quanto costituiscono una deviazione per fini particolari dei principi

generali in materia locativa, dove la prelazione in favore del

conduttore di immobili a scopi abitativi non è affatto prevista. Al

la luce di tale premessa, i rilievi dei ricorrenti ai punti 1 e 2 si manifestano come infondati; quanto al punto 1, inoltre, appare difficilmente comprensibile il motivo per il quale gli inquilini che hanno già stipulato le compravendite o i preliminari di vendita si lagnino di avere fatto ciò, prima di avere ricevuto la comuni cazione. Evidentemente, tale comunicazione si giustifica solo se il

proprietario intenda vendere l'immobile a terzi, ma, se stipula direttamente con il conduttore, viene meno la ragione stessa che

impone il rispetto della formalità della comunicazione, e lo scopo della legge, quello di favorire l'acquisizione della proprietà da

parte degli inquilini che vi abitano, risulta pienamente raggiunto. Quanto al punto due, la copiosa documentazione prodotta dal

ricorrente dimostra che la proprietà ha effettuato la comunicazio

ne contenente le indicazioni del prezzo e delle altre condizioni di

vendita. Si osserva che la legge non richiede alcuna formalità spe cifica, tantomeno la notifica tramite ufficiale giudiziario; d'altra

parte, è del tutto pacifico che i conduttori ricorrenti sono venuti

a conoscenza di tali comunicazioni addirittura rispondendo, in

molti casi, con controproposte la cui validità ai fini dell'esercizio

del diritto di prelazione non può essere oggetto di esame in

questa sede.

Occorre osservare, peraltro, che i ricorrenti pongono soprattutto l'accento del ricorso sull'argomentazione sopra riassunta al n. 3. Non si vede, al proposito, in base a quale norma positiva essi

pretendano di poter concorrere nella determinazione del prezzo di vendita. La legge nulla dice su questo punto e si ritiene che la

prelazione debba essere esercitata alle condizioni indicate dal

venditore nella comunicazione di cui alla comma 3° della legge in esame. È evidente, infatti, che una limitazione nel potere contrat tuale del venditore sarebbe stata indicata con chiarezza dal

legislatore. Se questi avesse inteso di predisporre criteri obiettivi

per la determinazione di un prezzo « giusto ed equo » delle

abitazioni, cosi come ha fatto per i canoni di locazione, non

avrebbe certo omesso di dettare esplicitamente le modalità di

calcolo. Per le ragioni innanzi dette, ogni riferimento alla legge sull'equo canone e ai criteri in essa contenuti è fuori luogo e

contrario al sistema. Va ancora ricordato, che la legge attribuisce una facoltà al venditore di ricorrere alla prelazione, non un

correlativo diritto al conduttore, a cui, fra l'altro, non è nemmeno

concesso l'esercizio del riscatto. Tale facoltà è chiaramente legata ai benefici fiscali che vengono concessi dalla legge nel caso in cui

gli enti, invece di cercare liberamente gli acquirenti sul mercato, offrano gli immobili prioritariamente ai conduttori, liberi detti enti di non avvalersi dei benefici e di non sottostare ad alcuna limitazione nella ricerca del contraente.

Tale chiara volontà legislativa non può essere alterata dal

giudice ordinario, trattandosi di una scelta che viene effettuata in sede politica. In definitiva, non si riconosce ai contraenti il diritto di pretendere che il prezzo di vendita venga ancorato a criteri obiettivi desumibili in primo luogo dalla legge sull'equo canone o che tenga conto dello stato degli immobili; di conse

guenza, va disattesa la domanda diretta ad impedire che la cam

pagna di vendita in atto prosegua. Per quanto riguarda il controricorso avanzato dalle Assicurazio

ni generali contro comportamenti degli inquilini diretti a creare

ostacoli agli incaricati alle vendite e a creare uno stato di

diffidenza in eventuali acquirenti degli immobili, non si esclude

che taluni di questi comportamenti abbiano effettivamente le

caratteristiche di illecito rilevabile anche in sede civile. Si osserva,

tuttavia, che la generecità della lagnanza non consente di indivi

duare negli attuali ricorrenti gli autori dei fatti lamentati, che

pertanto non possono essere a loro imputati. Pertanto, anche

il controricorso deve essere respinto.

I

PRETURA DI ROMA; ordinanza 13 giugno 1983; Giud. Pre

den; Di Luzio e altri (Avv. C. Di Luzio) c. Corte dei conti. PRETURA DI ROMA;

Provvedimenti d'urgenza — Circolo ricreativo unitario dei di

pendenti della Corte dei conti — Elezioni degli organi diret

tivi indette da! presidente della corte — Dedotta violazione

dello statuto del circolo — Domanda di sospensione delle ele

zioni — Ricorrenti non presentatori di liste — Mancanza di

lesione di interesse (Cod. proc. civ., art. 700; 1. 20 maggio 1970 n. 300, norme sulla tutela della libertà e dignità dei la

voratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei

luoghi di lavoro e norme sul collocamento, art. 11; 1. 29 marzo

1983 n. 93, legge quadro sul pubblico impiego, art. 23).

Va respinta, per mancanza di una concreta lesione di interesse, la

domanda di provvedimento urgente inteso alla sospensione delle

elezioni degli organi direttivi del circolo ricreativo unitario dei

dipendenti della Corte dei conti, indette dal presidente della

corte con asserita violazione della disciplina statutaria del circo

lo stesso circa i termini di presentazione delle liste, se i

ricorrenti non hanno presentato, sia pure in ritardo, proprie liste elettorali. (1)

II

PRETURA DI ROMA; ordinanza 7 giugno 1983; Giud. Pre

den; Di Luzio e altri (Avv. C. Di Luzio) c. Corte dei conti.

Provvedimenti d'urgenza — Circolo ricreativo unitario dei di

pendenti della Corte dei conti — Elezione degli organi diret

tivi indetta dal presidente della corte — Dedotta violazione

dello statuto del circolo — Domanda di sospensione delle ele

zioni — Giurisdizione ordinaria (Cod. civ., art. 36; cod. proc. civ., art. 700; 1. 20 maggio 1970 n. 300, art. 11; 1. 29 marzo

1983 n. 93, art. 23).

Il giudice ordinario è munito di giurisdizione sulla domanda di

provvedimento urgente con la quale si chiede la sospensione delle elezioni degli organi direttivi del circolo ricreativo unitario

dei dipendenti della Corte dei conti, indette dal presidente della

corte con asserita violazione della disciplina statutaria del

circolo stesso, che ha natura di associazione privata. (2)

(1-2) La violazione di disposizioni dello statuto del circolo ricreativo unitario dei dipendenti della Corte dei conti, costituito ai sensi dell'art. 11 statuto dei lavoratori, reso applicabile al pubblico impiego dall'art. 23 1. 29 marzo 1983 n. 93 (legge quadro sul pubblico impiego), era stata dedotta dai ricorrenti, ma come uno degli elementi da cui desumere che il presidente della corte, investito del potere di indire le elezioni degli organi direttivi del circolo da una disposizione transitoria dello statuto del circolo medesimo, per il modo in cui vi aveva provveduto aveva leso — cosi si esprime il ricorso — « diritti dei lavoratori della Corte dei conti e delle organizzazioni sindacali e del

tempo libero, diritti tutti derivanti dall'art. 11 statuto dei lavoratori, applicabile per espresso disposto dell'art. 25 1. 29 marzo 1983 n. 93 ». I ricorrenti avevano dichiarato di agire quali dipendenti della Corte dei conti e quali rappresentanti delle organizzazoini sindacali e del tempo libero (sezioni sindacali aziendali C.g.i.l. e U.i.1., circolo aziendale A.r.c.i.), e non avevano dedotto alcuna lesione di proprie prerogative associative, né comunque speso la qualità di soci del nuovo circolo ricreativo unitario; lo stesso pretore, nel disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei rappresentanti provvisori del circolo (ord. 7 giugno 1983), l'aveva motivata con « la legittimazione a contraddire dell'organismo del quale si vuoie impedire l'attuazione delle elezioni dirette a costituirne gli organi ». Il che, in questi termini, è certamente esatto.

Ma per il resto il tema del contendere è stato stravolto, e ne è prova il fatto che le due ordinanze non menzionino neppure una volta

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