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ordinanza 20 settembre 1999; Pres. Barchetti, Rel. Scoditti; Fusillo (Avv. V. Notarnicola) c. Soc....

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ordinanza 20 settembre 1999; Pres. Barchetti, Rel. Scoditti; Fusillo (Avv. V. Notarnicola) c. Soc. Progetto Serre (Avv. D'Elia, G. Notarnicola, Resta) Source: Il Foro Italiano, Vol. 123, No. 1 (GENNAIO 2000), pp. 295/296-297/298 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23195327 . Accessed: 24/06/2014 21:17 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 185.44.78.105 on Tue, 24 Jun 2014 21:17:35 PM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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ordinanza 20 settembre 1999; Pres. Barchetti, Rel. Scoditti; Fusillo (Avv. V. Notarnicola) c. Soc.Progetto Serre (Avv. D'Elia, G. Notarnicola, Resta)Source: Il Foro Italiano, Vol. 123, No. 1 (GENNAIO 2000), pp. 295/296-297/298Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23195327 .

Accessed: 24/06/2014 21:17

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PARTE PRIMA

creto dell'8 maggio 1999. Il giudizio di opposizione prosegue nelle forme dell'art. 447 bis c.p.c., stante la natura locativa del

la controversia, in ragione del rapporto presupposto dal titolo

giudiziale in executivis azionato.

Attesa la ratio e la finalità della normativa applicata, devono

essere notiziati gli organi deputati al controllo degli adempi menti fiscali in oggetto per quanto di rispettiva competenza.

TRIBUNALE DI BARI; ordinanza 20 settembre 1999; Pres.

Barchetti, Rel. Scoditti; Fusillo (Aw. V. Notarnicola) c. Soc. Progetto Serre (Aw. D'Elia, G. Notarnicola, Resta).

TRIBUNALE DI BARI;

Procedimenti cautelari — Denuncia di nuova opera — Rigetto del pretore — Reclamo alla corte di appello — Dichiarazione

d'incompetenza — Riassunzione avanti il tribunale — Am

missibilità — Estremi (Cod. civ., art. 1171; cod. proc. civ., art. 50, 669 terdecies, 703).

L'ordinanza, con la quale la corte d'appello dichiara inammis

sibile il reclamo avverso provvedimento pretorile reiettivo di

denuncia di nuova opera, perché proposto a giudice diverso

dal competente tribunale, legittima il soccombente a riassu

mere, con altro reclamo, il procedimento avanti il medesimo

tribunale, determinando così, ai sensi dell'art. 50 c.p.c., la

translatio iudicii innanzi ad esso. (1)

(1) Pur presupponendo la natura impugnatoria dei reclami cautelari

(e, quindi, anche di quello definito con la riprodotta ordinanza), il Tri bunale di Bari ha completamente ignorato la questione di fondo posta dalla vicenda controversa e concernente, in primis et ante omnia, la verifica della invocabilità, nel caso in esame, del principio secondo cui la tempestiva proposizione del gravame a giudice incompetente impedi sce la decadenza dall'impugnazione, determinando la c.d. translatio iu dicii. Il principio, finora variamente delineato in giurisprudenza (tra le più recenti, Cass. 10 ottobre 1997, n. 9867, Foro it., 1998, I, 83, con nota di richiami), è stato riconsiderato dalla successiva Cass. 24 settembre 1998, n. 9554, id., Rep. 1998, voce Appello civile, n. 12, che ha ritenuto di poter riconoscere effetto conservativo al gravame proposto a giudice incompetente a condizione che l'organo adito, ben ché territorialmente incompetente, fosse ugualmente giudicante in se condo grado e potesse quindi disporre la rimessione della causa al giu dice competente, onde consentire la riassunzione avanti a lui ai sensi dell'art. 50 c.p.c. E, la or ricordata prospettazione, che sembra ridurre l'effetto conservativo ai soli casi di proposizione di appello a giudice incompetente ratione loci, ma dotato di potestas iudicandi di secondo

grado identica a quella del giudice (territorialmente) competente, con

corrispondente limitazione ai soli anzidetti casi della possibilità di trans latio iudicii [ritenuta, invece, generalmente invocabile in dottrina da

Rascio, In tema di competenza funzionale, in Riv. dir. proc., 1993, 136 ss., spec. 165 s., testo e note, e da M. Acone, Regolamento di

competenza (dir. proc. civ.), voce del l'Enciclopedia giuridica Treccani, Roma, XXVI, 18], ben si coordina con l'ormai costante orientamento

giurisprudenziale che nega l'applicabilità del ricordato principio nei casi di incompetenza per grado. A partire, infatti, da Cass. 9 dicembre 1981, n. 6515, Foro it., 1982, I, 1997, con osservazioni critiche di G. Balena

(cui adde R. Oriani, Il nuovo testo dell'art. 38 c.p.c., id., 1991, V, 334 ss., spec. 336) secondo cui «la riassunzione è istituto processuale che trova applicazione nell'ambito dello stesso grado del processo ed è concettualmente diverso dall'istituto processuale dell'impugnazione», la giurisprudenza ha ripetutamente ritenuto che la trasmigrazione del

processo d'impugnazione instaurato avanti giudice incompetente può aver luogo solo fra giudici di pari grado e non tra giudici di grado diverso. Viene, così, in rilievo, dopo sez. un. 19 gennaio 1987, n. 413, id., 1988, I, 2676, con nota di richiami [secondo cui, in base a fonda mentali principi generali, non appare ammissibile che l'osservanza del criterio della competenza funzionale per gradi, qual è — in ogni tipo di procedimento — quella del giudice dell'impugnazione (rispondente a evidenti ragioni di ordine pubblico processuale tanto da fare afferma re che l'organo investito dell'impugnazione diverso da quello predeter minato dalla legge sarebbe addirittura privo di giurisdizione), possa es sere sostanzialmente sanata attraverso il meccanismo preclusivo del 1° comma dell'art. 428 c.p.c. cui è organicamente e inscindibilmente colle

gata la disposizione del 2° comma sulle modalità di riassunzione della

causa], App. Roma 2 aprile 1990, id., 1990, I, 2279, con nota di richia

Ii Foro Italiano — 2000.

Con ricorso depositato in data 8 aprile 1999 Fusillo Nicola

proponeva innanzi al Pretore del circondario di Bari, sez. di

Noci, denuncia della nuova opera iniziata e non completata dalla

Progetto Serra s.r.l., con sede in Noci alla via Gorizia 10, chie

dendo il divieto di continuazione con ordine di demolizione per la parte in violazione del disposto dell'art. 907 c.c. Esponeva il ricorrente di essere proprietario e possessore dell'appartamen to e della terrazza siti in Noci alla via Altamura n. 2, piani terzo e quarto, e che dall'epoca dell'acquisto dell'immobile (13

gennaio 1967) aveva esercitato senza interruzione alcuna la ser

vitù di veduta diretta sul fondo confinante, visibile dal fondo

servente; adduceva che era stata intrapresa la costruzione in ade

renza delle strutture di un edificio destinato a raggiungere l'al

tezza della terrazza del Fusillo in violazione della distanza lega le di cui all'art. 907 c.c. Disposta la comparizione delle parti, veniva assunta prova testimoniale, nel corso della quale Luzzo

Vincenzo dichiarava che il Fusillo era possessore di una terraz

za con cucina, che permetteva l'affaccio sul suolo contiguo, men

tre Albanese Francesco dichiarava di aver visto il Fusillo sulla

terrazza de qua fin dagli anni 1965-1966-1967. Il pretore, rite

nendo che l'acquisto della servitù di veduta dal parapetto di

un lastrico solare presuppone la permanente e normale destina

zione all'affaccio dell'opera, circostanza questa non ravvisabile

mi che, con dovizia di argomentazioni, ha escluso l'applicazione della translatio iudicii in caso di incompetenza per grado. La or citata pro nuncia di appello è stata, poi, confermata da Cass. 25 marzo 1993, n. 3586, id., Rep. 1993, voce Arbitrato, n. 133, che ha ribadito l'inap plicabilità della regola dell'art. 50 c.p.c. allorché l'impugnazione sia stata proposta a giudice incompetente per grado; e l'orientamento della or citata Cass. n. 3586 del 1993 è stato assai di recente confermato da Cass. 12 giugno 1999, n. 5814, in questo fascicolo, I, 327, con nota di richiami, che ha escluso ogni possibilità di translatio iudicii, ex art. 50 c.p.c. (e di conseguente impedimento della decadenza dalla impu gnazione), nel caso di incompetenza per grado.

La or ricordata tendenza giurisprudenziale, che si ricollega al fonda mentale studio di Attardi, Sulla traslazione del processo dal giudice incompetente a quello competente, in Riv. dir. proc., 1951, 142 ss., spec. 160 ss. (di recente disatteso da Rascio, op. loc. cit., e da M.

Acone, op. loc. cit.), è stata, come detto, completamente ignorata dal Tribunale di Bari, che in un caso emblematico di incompetenza per grado, non ha esitato a propalare la soluzione riassunta in massima senza porsi alcun dubbio e, soprattutto, senza spendere nemmeno una

parola a proposito delle implicazioni sulla questione in esame della evi denziata problematica. Né a fornire una qualche giustificazione alla so luzione propugnata dalla riportata ordinanza poteva e può valere l'as sioma dei giudici baresi per i quali «l'art. 50 ha portata generale in

quanto prevede la regola della prosecuzione dell'originario rapporto pro cessuale presso il giudice ad quem nel caso di declaratoria di incompe tenza da parte del giudice adito». A parte, infatti, la constatazione che la giurisprudenza dianzi ricordata (ignorata, però, dai ridetti giudici ba

resi), escludendo, nel caso d'incompetenza per grado, l'utilizzabilità del l'art. 50 c.p.c., ne ha comunque negato la generalizzata e indiscrimina ta invocabilità, affermata, invece, dalla ricordata ordinanza, sta di fat to che anche l'or riprodotto assioma dei giudici baresi (che si ricollega, pure nella sua formulazione letterale, alla prospettazione di Rasoio, op. cit., 165, secondo cui «l'art. 50 prevede un meccanismo di portata ge nerale, che non è limitato dalla norma stessa a particolari ipotesi di

incompetenza») non trova adeguato riscontro nella interpretazione del

ripetuto art. 50. A prescindere, infatti, da ogni considerazione circa la possibilità di invocarne tout court le previsioni in relazione a provve dimenti, come l'ordinanza in rassegna (per definizione provvisori e in suscettibili di impugnazione in Cassazione; Cass. 26 maggio 1999, n. 5118, e 11 febbraio 1999, n. 1161, Foro it., 1999, I, 2535, con osserva zioni di M.O. Civinini), diversi dalle sentenze (cui pure A. Proto Pisa

ni, Lezioni di diritto processuale civile, Napoli, 1999, 290, sembra ave re esclusivo riguardo) espressamente considerate dalla norma, è fin troppo evidente che l'interpretazione del ridetto art. 50 propalata dai giudici baresi non coincide con quella accolta dalla Corte di cassazione. Men

tre, infatti, per Cass. 11 aprile 1996, n. 3355, Foro it., 1997, I, 115, il ripetuto art. 50 ha «un'ampia portata» perché, oltre ad aver riguardo al regolamento di competenza, «comprende anche le pronunzie emesse in sede di ricorso ordinario per cassazione ai sensi dell'art. 382 c.p.c.», per Cass. 30 gennaio 1998, n. 974, id., 1998, I, 1497, la «valenza gene rale» del medesimo art. 50 è costituita dalla riferibilità della norma «sia alle sentenze con cui la Corte di cassazione (in sede di regolamento o di ricorso ordinario) sancisce la competenza di un giudice diverso da quello adito, sia alle sentenze con cui il giudice adito nel merito dichiari la propria incompetenza, provvedendo — anche senza necessità di istanza di parte in tal senso — ad indicare il giudice ritenuto compe tente, sia, infine, alle sentenze con cui il giudice di appello, riconosciuta

l'incompetenza del giudice adito in primo grado, indichi quello che ri tiene competente».

Cos'altro aggiungere? [C.M. Barone]

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

nel caso di specie per l'occasionalità dell'attività di affaccio e

la prevalente funzione di protezione del parapetto, rigettava la

richiesta di provvedimenti interdittali. Proponeva quindi recla

mo Fusillo Nicola innanzi alla Corte d'appello di Bari con atto

depositato in data 11 giugno 1999. Con ordinanza di data 15

luglio 1999 l'autorità adita dichiarava la propria incompetenza, essendo competente il Tribunale di Bari. Con atto depositato in data 24 agosto 1999 il Fusillo proponeva l'odierno reclamo.

Si costituiva la Progetto Serre s.r.l. proponendo eccezioni di

rito e di merito. Il reclamo merita accoglimento. In particolare prive di pregio

sono le eccezioni di rito sollevate dalla convenuta, per le se

guenti ragioni. Il presente reclamo costituisce translatio iudicii

del procedimento instaurato innanzi alla corte d'appello, e con

clusosi con ordinanza declinatoria della competenza, dato il prin

cipio generale espresso dall'art. 50 c.p.c., il quale, sebbene col

locato nell'ambito delle norme relative al regolamento di giuris dizione e di competenza, ha portata generale, in quanto prevede la regola della prosecuzione dell'originario rapporto processua le presso il giudice ad quem nel caso di declaratoria di incompe tenza da parte del giudice adito. Ne segue che correttamente

è stata eseguita la notifica di reclamo e pedissequo decreto da

parte del reclamante presso il domicilio eletto nell'atto di costi

tuzione innanzi alla corte d'appello. (Omissis)

I

TRIBUNALE DI TORINO; sentenza 7 giugno 1999; Giud. Dot

ta; Comitato difesa consumatori (Aw. Bin) c. Soc. Citroen

Italia (Aw. Squinzi, Garelli) e Soc. Auto Jet.

TRIBUNALE DI TORINO; i t a • Hi foco fr\r\ en

Contratto in genere, atto e negozio giuridico — Contratti dei

consumatori — Azione inibitoria — Legittimazione attiva

(Cod. civ., art. 1469 sexìes). Contratto in genere, atto e negozio giuridico — Contratti dei

consumatori — Azione inibitoria — Legittimazione passiva

(Cod. civ., art. 1469 sexies). Contratto in genere, atto e negozio giuridico — Contratti dei

consumatori — Compravendita di autovetture — Garanzia — Perdita — Abusività — Esclusione (Cod. civ., art. 1469 bis, 1469 sexies).

Contratto in genere, atto e negozio giuridico — Contratti dei

consumatori — Compravendita di autovetture — Garanzia

c.d. anticorrosione — Delimitazione — Abusività — Esclu

sione (Cod. civ., art. 1469 bis, 1469 sexies). Contratto in genere, atto e negozio giuridico — Contratti dei

consumatori — Compravendita di autovetture — Inadempi mento del consumatore — Diritto del professionista di tratte

nere la caparra ricevuta — Abusività — Esclusione — Condi

zioni (Cod. civ., art. 1385, 1469 bis, 1469 sexies).

È legittimata ad esperire l'azione inibitoria, prevista dall'art.

1469 sexies c.c., un'associazione che ha quale scopo statuta

rio la difesa dei consumatori, conta un elevato numero di

iscritti e ha sedi locali in numerose regioni. (1) Va riconosciuta, in relazione all'azione inibitoria prevista dal

l'art. 1469 sexies c.c., la legittimazione passiva del professio nista che predispone e raccomanda l'adozione di condizioni

generali di contratto. (2)

(1-12) Sulla scia delle prime decisioni rese dal Tribunale di Palermo — sent. 2 giugno 1998, Foro it., 1999,1, 358, con nota di A. Palmieri, L'esordio dell'inibitoria ordinaria: il «repulisti» delle condizioni gene rali di contratto (ovvero tutto ciò che non è bilanciato è abusivo) (non ché, Contratti, 1999, 694, con nota di A. Giuffrida-E. Fortunato, Contratti di viaggio e clausole vessatorie), e 3 febbraio 1999, Foro it.,

1999, I, 2085, con nota di A. Palmieri, Il controllo giudiziario delle

clausole abusive, tra sentieri impervi e (la tentazione di) sortite avventu

rose (nonché, Corriere giur., 1999, 588, con nota di R. Conti, Contro

versie nei servizi pubblici: l'azione inibitoria collettiva fra problemi di

giurisdizione e poteri del giudice; Danno e resp., 1999, 683, con nota

di M. Granieri, Finché la barca va .. . clausole vessatorie e responsa

II Foro Italiano — 2000.

Non è abusiva la clausola, contenuta nelle condizioni generali di un contratto di compravendita di autovetture, in virtù del

la quale il consumatore non può valersi della garanzia accor

data per il caso di cattivo funzionamento del bene venduto,

qualora il prodotto sia stato smontato, modificato o ripara to, anche in parte, fuori della rete assistenziale del costruttore ovvero sia stato carrozzato da terzi senza autorizzazione del

venditore. (3) Non è abusiva la clausola, contenuta nelle condizioni generali

di un contratto di compravendita di autovetture, in virtù del

la quale l'ampia garanzia accordata per il caso di perforazio ne della carrozzeria provocata dalla corrosione è subordinata

all'assolvimento, da parte del consumatore, di determinati one

ri, al fine di evitare un aggravamento dello stato del bene

coperto dalla garanzia ed una dilatazione della stessa fino a

ricomprendere eventi che sfuggono ad ogni possibilità di con

trollo. (4) Non è abusiva la clausola, contenuta nelle condizioni generali

di un contratto di compravendita di autovetture, con la qua

le, ove il consumatore non adempia l'obbligo di pagare il prez zo, si attribuisce al professionista il diritto di trattenere la

caparra ricevuta, posto che ad essa fa da contraltare, in caso

di mancata consegna del bene entro due mesi dalla scadenza del termine pattuito, il conferimento al consumatore della fa coltà di revocare l'ordinazione, ottenendo la restituzione del

doppio della caparra versata. (5)

bilità del vettore marittimo-, Contratti, 1999, 773, con nota di C. Pozzi, Trasporto marittimo e clausole vessatorie) — approdano a sentenza al tre due controversie promosse da associazioni rappresentative di consu matori al fine di inibire ai professionisti l'utilizzazione di clausole abu sive inserite nelle condizioni generali di contratto predisposte per la re

golamentazione uniforme dei loro rapporti con la clientela. Entrambi i giudizi definiti dalle pronunce in epigrafe erano stati pre

ceduti dal (vano) tentativo di ottenere la concessione del provvedimento inibitorio cautelare previsto dall'art. 1469 sexies, cpv., c.c.: cfr. Trib.

Torino, ord. 16 agosto 1996 (procedimento Citroen), e 14 agosto 1996

(procedimento Fiat), entrambe riportate — assieme ad analogo provve dimento reso il 4 ottobre 1996 (procedimento Rover) — in Foro it., 1997, I, 287, con nota di G.M. Armone, Inibitoria collettiva e clausole vessatorie: prime disavventure applicative dell'art. 1469 sexies c.c.

♦ * *

Le clausole abusive e l'inibitoria: verso una riallocazione (ma a quale prezzo?) dei rischi nei contratti di massa.

1. - La contrattazione standardizzata e il ruolo-chiave dell'inibitoria. Non era ancora trascorso molto tempo da quando la 1. 52/96 aveva

provveduto, in attuazione della direttiva 93/13/Cee sulle clausole abusi ve nei contratti stipulati con i consumatori, a inserire nel titolo II del libro IV del codice civile, il nuovo capo XIV bis, che già le associazioni dei consumatori manifestavano segni di attivismo. Le associazioni rap presentative dei consumatori, infatti, rappresentano la prima e fonda mentale categoria di entità soggettive metaindividuali (1), nelle cui mani l'art. 1469 sexies c.c. consegna uno strumento d'importanza cruciale nel quadro delle policies di protezione del consumatore, sul versante

dell'attività contrattuale (2).

(1) Gli altri legittimati sono le associazioni rappresentative dei pro fessionisti e le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (su cui, cfr. V. Napoli, in Commentario al capo XIV bis c.c.: dei con tratti del consumatore a cura di C.M. Bianca-F.D. Busnelli, in Nuove

leggi civ., 1997, 1277); a quanto consta, peraltro, essi non hanno assun to alcuna iniziativa.

(2) Sull'azione inibitoria collettiva prevista dalla disciplina dei con tratti dei consumatori, v. B. Spagna Musso, in Clausole vessatorie e contratto del consumatore a cura di E. Cesaro, Padova, 1996, I, 518; G.L. Calvi, ibid., 522; G.M. Armone, in La nuova disciplina delle clausole vessatorie a cura di A. Barenghi, Napoli, 1996, 221; Id., Azione inibitoria in materia di clausole abusive ed effettività della tutela pre ventiva dei consumatori, in AA.VV., Tendenze evolutive nella tutela del consumatore, Napoli, 1998, 1; A. Bellelli, in Commentario al ca

po XIVbis c.c.: dei contratti del consumatore, cit., 1260; F. Tomma

seo, in Le clausole vessatorie nei contratti con i consumatori a cura di G. Alpa-S. Patti, Milano, 1997, I, 755; M. Libertini, Prime rifles sioni sull'azione inibitoria dell'uso di clausole vessatorie (art. 1469 sexies

c.c.), in Contratto e impr.-Europa, 1996, 555; Id., L'azione inibitoria collettiva in materia di clausole vessatorie (art. 1469 sexies c.c.), in Di ritto privato 1996 - Condizioni generali e clausole vessatorie, 197; C.

Ferri, L'azione inibitoria prevista dall'art. 1469 sexies c.c., in Riv. dir.

proc., 1996, 936; F. Danovi, L'azione inibitoria in materia di clausole

vessatorie, ibid., 1046; G. Tarzia, La tutela inibitoria contro le clausole

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