ordinanza 22 maggio 1987, n. 187 (Gazzetta ufficiale, 1 a serie speciale, 10 giugno 1987, n. 24);Pres. Ferrari, Rel. Borzellino; Pacino c. Min. finanze; Frezza c. Università degli studi di Napoli;Min. poste e telecomunicazioni c. Ambrosio; Morciano c. Min. poste e telecomunicazioni; Russoc. Min. finanze; Passanisi c. U.s.l. 27 di Augusta; Fortuna c. Min. difesa. Ord. T.A.R. Sicilia, sez.Catania, 10 gennaio 1985 (G.U., ...Source: Il Foro Italiano, Vol. 110, No. 7/8 (LUGLIO-AGOSTO 1987), pp. 1957/1958-1961/1962Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23179666 .
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1957 GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE 1958
I
CORTE COSTITUZIONALE; ordinanza 22 maggio 1987, n. 187
(Gazzetta ufficiale, la serie speciale, 10 giugno 1987, n. 24); Pres. Ferrari, Rei. Borsellino; Pacino c. Min. finanze; Frez za c. Università degli studi di Napoli; Min. poste e telecomuni
cazioni c. Ambrosio; Morciano c. Min. poste e
telecomunicazioni; Russo c. Min. finanze; Passanisi c. U.s.l. 27 di Augusta; Fortuna c. Min. difesa. Ord. T.A.R. Sicilia, sez. Catania, 10 gennaio 1985 (G.U., la serie speciale, n. 35 del 1986); T.A.R. Campania 18 giugno 1985 (G.U., la serie
speciale, n. 50 del 1986); Cons. Stato, sez. VI, 2 maggio 1986
(G.U., la serie speciale, n. 3 del 1987); T.A.R. Puglia, sez.
Lecce, 6 novembre 1985 (due) (G.U., la serie speciale, n. 8
del 1987); T.A.R. Sicilia, sez. Catania, 14 maggio 1986 (G.U., la serie speciale, n. 8 del 1987); T.A.R. Lazio 23 dicembre 1985 (G.U., la serie speciale, n. 8 del 1987).
CORTE COSTITUZIONALE;
Impiegato dello Stato e pubblico — Sanzioni disciplinari — De
stituzione di diritto — Condanna penale — Mancanza del pro cedimento disciplinare — Questioni manifestamente inammissibili di costituzionalità (Cost., art. 3, 4, 24, 35, 97; d.l.c.p.s. 4 apri le 1947 n. 207, trattamento giuridico ed economico del perso nale civile non di ruolo in servizio nelle amministrazioni dello
Stato, art. 7; d.p.r. 10 gennaio 1957, n. 3, statuto degli impie gati civili dello Stato, art. 85; 1. 13 maggio 1975 n. 157, esten sione delle norme dello statuto degli impiegati civili dello Stato di cui al d.p.r. 10 gennaio 1957 n. 3, e successive modificazioni e integrazioni, agli operai dello Stato, compresi quelli delle am ministrazioni ad ordinamento autonomo, art. 1; d.p.r. 20 di
cembre 1979 n. 761, stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali, art. 57).
Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità co
stituzionale degli art. 7 d.l. c.p.s. 4 aprile 1947 n. 270, 85 d.p.r. 10 gennaio 1957 n. 3, 57, lett. a), d.p.r. 20 dicembre 1979 n.
761, 1 l. 13 maggio 1975 n. 157, nella parte in cui prevedono la destituzione di diritto del pubblico impiegato condannato con sentenza passata in giudicato, con esclusione del procedi mento disciplinare, in riferimento agli art. 3, 4, 24, 35 e 97 Cost. (1)
II
CORTE COSTITUZIONALE; sentenza 19 dicembre 1986, n. 270
(Gazzetta ufficiale, la serie speciale, 24 dicembre 1986, n. 60); Pres. La Pergola, Rei. Borzellino; Procida (Avv. Moscari
ni) c. Min. poste e telecomunicazioni ed altro; Trani (Avv. M. Del Re) c. Min. difesa; Curto c. Min. grazia e giustizia; Addo nizio (Avv. Rossano) c. Min. lavoro; Ligutti c. U.s.l. n. 4 -
Albenganese; Coco (Aw. Correale) c. Min. poste e telecomu
nicazioni; Dessolis (Avv. Batistoni Ferrara) c. Min. interno; Branca (Avv. Batistoni Ferrara) c. Min. interno; Visotto (Avv. Lorenzoni) c. Provveditore studi di Venezia ed altro; Monti
glio (Avv. Funari) c. U.s.l. n. 76 di Casal Monferrato; Comu ne di Palermo c. Commissione prov. controllo di Palermo ed
altro; Messina c. Min. pubblica istruzione; Pasquale c. Min.
poste e telecomunicazioni; Pini c. Comune di Pieve d'Olmi; Ungaro c. Comune di Milano; interv. Pres. cons, ministri (Aw. dello Stato Vittoria). Ord. T.A.R. Abruzzo 30 giugno - 7 ot tobre 1981 (G.U. n. 102 del 1982); Cons. Stato, sez. IV, 24 novembre 1981 - 8 giugno 1982, n. 337 (G.U. n. 81 del 1983); T.A.R. Liguria 27gennaio 1983 (G.U. n. 315 del 1983); T.A.R.
(1-2) Le ordinanze di rimessione decise con l'ord. n. 187/87 sono pub blicate nelle Gazzette ufficiali indicate e T.A.R. Sicilia 10 gennaio 1985, in Giur. costit., 1986, II, 812; le ordinanze decise con la sent. n. 270/86 sono, nell'ordine, in Foro it., 1982, III, 457, con nota di richiami; id., 1984, III, 51, con nota di richiami; id., Rep. 1984, voce Impiegato dello Stato, n. 974 e in Giur. costit., 1983, II, 1915; Foro it., Rep. 1984, voce cit., n. 973 e in Trib. amm. reg., 1984, I, 687; Foro it., Rep. 1985, voce Sanitario, n. 89 e in Giur. costit., 1985, II, 72; Foro it., 1984, III, 369, con nota di richiami; Giur. costit., 1986, II, 25 e 26; ibid., 519; id., 1985, II, 1152; id., 1986, II, 272; ibid., 519; ibid., 518; ibid., 811.
Per ogni riferimento in materia v. la citata nota di richiami in Foro it., 1984, III, 369.
Per altri riferimenti in ordine alla sospensione cautelare dal servizio che, normalmente, precede la destituzione in parola, v. T.A.R. Emilia
II Foro Italiano — 1987 — Parte 7-129.
Campania, sez. II, 12 luglio - 22 dicembre 1983 (G.U. n. 301
del 1984); T.A.R. Liguria 8 marzo - 10 maggio 1984 (G.U. n. 42 bis del 1985); Cons. Stato, ad. plen., 7 maggio - 29 giu
gno 1984, n. 15 (G.U. n. 47 bis del 1985); T.A.R. Liguria 14
giugno 1984 (due) (G.U., la serie speciale, nn. 2 e 3 del 1986); T.A.R. Veneto 24 gennaio 1985 (G.U., la serie speciale, n.
27 del 1986); T.A.R. Piemonte 14 febbraio 1985 (G.U., n. 279 bis del 1985); T.A.R. Sicilia 29 marzo 1985 (G.U., la serie speciale, n. 16 del 1986) e 18 giugno 1985 (G.U., la serie spe ciale, n. 15 del 1986); T.A.R. Campania 3 aprile 1985 (G.U., la serie speciale, n. 23 del 1986); T.A.R. Lombardia 7 giugno 1985 (G.U., la serie speciale, n. 22 del 1986) e 12 luglio 1985
(G.U., la serie speciale, n. 28 del 1986).
Impiegato dello Stato e pubblico — Sanzioni disciplinari — De
stituzione di diritto — Condanna penale — Esclusione di ogni valutazione e graduazione — Questioni inammissibili di costi
tuzionalità (Cost., art. 3, 4, 24, 35, 97, 113; r.d. 3 marzo 1934
n. 383, t.u. della legge comunale e provinciale, art. 247; 1. 27
giugno 1942 n. 851, modificazioni al t.u. della legge comunale e provinciale, approvato con r.d. 3 marzo 1934 n. 383, concer nente il nuovo stato giuridico dei segretari comunali e provin ciali; d.p.r. 10 gennaio 1957 n. 3, art. 85; 1. 5 marzo 1961 n. 90, stato giuridico degli operai dello Stato, art. 41; d.p.r. 20 dicembre 1979 n. 761, art. 57; d.p.r. 25 ottobre 1981 n.
737, sanzioni disciplinari per il personale della amministrazione di pubblica sicurezza, art. 8).
Sono inammissibili, perché involgono valutazioni riservate alla esclusiva competenza del legislatore, le questioni di legittimità costituzionale degli art. 85 d.p.r. 10 gennaio 1957 n. 3, 41 l. 5 marzo 1961 n. 90, 8, 1° comma, lett. b), d.p.r. 25 ottobre 1981 n. 737, nonché dell'art. 247 r.d. 3 marzo 1934 n. 383, nel testo sostituito con l. 27 giugno 1942 n. 851, e dell'art.
57, lett. &), d.p.r. 20 dicembre 1979 n. 761, nella parte in cui
prevedono la destituzione di diritto del pubblico impiegato con dannato con sentenza passata in giudicato, con esclusione del
procedimento disciplinare e di ogni facoltà di valutazione e gra duazione da parte dell'amministrazione, in riferimento agli art.
3, 4, 24, 35, 97 e 113 Cost. (2)
I
Ritenuto che i giudizi nel corso dei quali le riferite ordinanze sono state emesse vertono sui provvedimenti di destituzione di diritto di pubblici dipendenti, adottati, in forza delle norme im
pugnate, dalle amministrazioni di appartenenza a seguito di con danna penale (passata in giudicato), riportata dai dipendenti medesimi per i reati rispettivamente di corruzione, furto di asse
gno bancario, tentata truffa aggravata, falsità in atti, peculato e tentato furto;
che le denunciate norme violerebbero i precetti costituzionali
riportati, in quanto la destituzione di diritto, in tali disposizioni prevista senza alcun procedimento disciplinare atto a valutare in concreto le caratteristiche del commesso reato, la personalità del
delinquente, il danno per il prestigio dell'amministrazione, cree rebbe una irragionevole ingiustificata (omogeneità sanzionatoria) ed irrazionale equiparazione relativamente a comportamenti di
versificati; nonché tra diverse ipotesi di reato, anche più gravi, previste da norme in base alle quali è però necessario un previo procedimento disciplinare; ovvero tra il delitto tentato e il delitto
consumato, ovvero ancora tra il delitto commesso da un operaio rispetto a quello commesso da un impiegato;
che le suddette norme, per la mancanza del procedimento di
sciplinare, sarebbero in contrasto, altresì, con il diritto alla dife
sa, il principio di imparzialità e buon andamento
dell'amministrazione, a danno, comunque, della tutela del lavoro;
Romagna 28 ottobre 1986, n. 553, id., 1987, III, 204, con nota di richia mi; in ordine alla disciplina applicabile al personale non di ruolo dello Stato, v. T.A.R. Emilia-Romagna 27 ottobre 1986, n. 558, ibid., 160, con nota di richiami.
Sulle pronunzie di inammissibilità delle questioni di costituzionalità che comportano valutazioni politiche spettanti al legislatore e sulle esortazio ni a quest'ultimo da parte della Corte costituzionale, v. Corte cost. 5 novembre 1984, n. 245, id., 1985, I, 14, con nota di richiami di Romboli, cui adde Corte cost. 3 marzo 1986, n. 39, id., 1986, I, 2385.
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1959 PARTE PRIMA 1960
che nei presenti giudizi non si sono costituite le parti né è inter
venuta l'avvocatura dello Stato; considerato che gli odierni incidenti concernono questioni iden
tiche o comunque connesse, talché appare opportuna la relativa
riunione; che questa corte con la sentenza n. 270 del 1986 ha dichiarato
inammissibili, in relazione agli art. 3, 4, 24, 35, 97 e 113 Cost., le questioni di legittimità costituzionale degli art. 85 d.p.r. 10
gennaio 1957 n. 3 (statuto degli impiegati civili dello Stato); 41
1. 5 marzo 1961 n. 90 (stato giuridico degli operai dello Stato);
8, 1° comma, lett. b), d.p.r. 25 ottobre 1981 n. 737 (sanzioni
disciplinari per il personale dell'amministrazione di pubblica sicu
rezza), nonché dell'art. 247 r.d. 3 marzo 1934 n. 383 (testo unico
legge comunale e provinciale) nel testo sostituito con 1. 27 giugno 1942 n. 851 e dell'art. 57, lett. a), d.p.r. 20 dicembre 1979 n.
761 (stato giuridico del personale delle U.s.l.), aventi tutte per
oggetto, nei rispettivi ambiti, la destituzione di diritto del dipen dente pubblico condannato, per determinati reati, con sentenza
passata in giudicato; che le odierne ordinanze di rimessione ripropongono, per argo
menti, profili e parametri, questioni assolutamente identiche a
quelle già prese in esame con la citata sentenza n. 270, coinvol
gendo questa volta, oltre agli art. 85 d.p.r. n. 3 del 1957, 57
d.p.r. n. 761 del 1979, anche gli art. 1 1. 13 maggio 1975 n. 157
(che ha sostituito la normativa di cui alla citata 1. 5 marzo 1961
n. 90 sullo stato giuridico degli operai dello Stato) e 7 d.l. c.p.s. 4 aprile 1947 n. 207 (trattamento giuridico ed economico del per sonale civile non di ruolo in servizio nelle amministrazioni dello
Stato), disposizioni queste riproducenti anch'esse, ovvero richia
manti, quelle sulla destituzione di diritto;
che, pertanto, non ravvisandosi validi motivi o argomentazioni nuove tali da indurre questa corte a modificare il proprio orienta
mento, va dichiarata la manifesta inammissibilità delle sollevate
questioni. Visti gli art. 26, 2° comma, 1. 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle
norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Per questi motivi, la Corte costituzionale, riuniti i giudizi, di
chiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità
costituzionale degli art. 7 d.l.c.p.s. 4 aprile 1947 n. 207 (tratta
mento giuridico ed economico del personale civile non di ruolo
in servizio nelle amministrazioni dello Stato), 85 d.p.r. 10 gen
naio 1957 n. 3 (statuto degli impiegati civili dello Stato), 57, lett.
a), d.p.r. 20 dicembre 1979 n. 761 (statuto giuridico del personale
delle U.s.l.), 1 1. 13 maggio 1975 n. 157 (estensione delle norme
dello statuto degli impiegati civili dello Stato di cui al d.p.r. 10
gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni e integrazioni, agli
operai dello Stato, compresi quelli delle amministrazioni ad ordi
namento autonomo), sollevate, con le ordinanze in epigrafe, in
riferimento agli art. 3, 4, 24, 35 e 97 Cost.
II
Diritto. — 1. - Le ordinanze in epigrafe sollevano identiche
o connesse questioni di legittimità costituzionale concernenti le
medesime, ovvero correlate, disposizioni di legge. I giudizi van
no, pertanto, riuniti ai fini di un'unica pronuncia. 2.a - Per l'art. 85, lett'.a), d.p.r. 10 gennaio 1957 n. 3 (statuto
degli impiegati civili dello Stato) l'impiegato incorre nella destitu
zione di diritto, escluso cioè il procedimento disciplinare, allor
ché abbia subito condanna, passata in giudicato, per taluno dei
reati indicati espressamente nella menzionata norma.
L'art. 41, poi, 1. 5 marzo 1961 n. 90 (stato giuridico degli ope
rai dello Stato) stabilisce che la disposizione è applicabile anche
al personale operaio.
Analoga disciplina, tuttora vigente, già recava l'art. 247 t.u.
della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934 n. 383, sostituito
dalla 1. 27 giugno 1942 n. 851, nei confronti dei segretari comu
nali, dei segretari provinciali, nonché degli impiegati e salariati
degli enti locali. Normativa identica nei contenuti a quella dell'art. 85 d.p.r.
n. 3/57 concerne i dipendenti delle U.s.l. (art. 57, lett. a, d.p.r.
20 dicembre 1979 n. 761: stato giuridico del personale delle U.s.l.).
2.b - Il Consiglio di Stato, sez. IV (ord. n. 725/82) e i T.A.R.
dell'Abruzzo (ord. n. 7/82), della Liguria (ord. 526/83, 1156/84), della Campania (ord. 591/84, 885/85), della Sicilia (ord. 783,
843/84), del Piemonte (ord. 373/81), della Lombardia (ord. 162,
Il Foro Italiano — 1987.
201/86) hanno denunciato il complesso di norme qui riferite, rav
visando contrasto nell'istituto della destituzione di diritto con i
parametri di cui agli art. 3, 4, 24, 35, 97, 113 Cost., variamente
proposti con le rispettive ordinanze.
Concordemente per i giudici remittenti l'assenza di un procedi mento disciplinare comporterebbe l'impossibilità di valutare le sin
gole fattispecie per i fini di idonea corrispondente sanzione (non esclusa anche la destituzione). Per contro, a fronte per i fatti
ascritti della irrogazione sul piano penale di pene anche modiche, addirittura seguite talvolta dalla concessione dei benefici di legge, si configura sul piano amministrativo l'applicazione automatica
della massima sanzione espulsiva. In ordine alla condanna riportata per il mero tentativo del de
litto, viene dedotto specifico dubbio di irrazionale equilibrio e
dall'adunanza plenaria del Consiglio di Stato (ord. n. 1162/84) e dal T.A.R. per il Veneto (ord. n. 69/86), nella considerazione
che la normativa di cui si controverte non reca distinzione veru
na, ai richiamati fini sanzionatori, con il delitto consumato, quando invece tratterebbesi di figure criminose autonome e quindi a sé
stanti, per oggettività e struttura.
Il T.A.R. della Liguria (ord. 606 e 607/805) poi, in presenza della norma che prevede specificamente la destinazione di diritto
per tutto il personale dipendente dell'amministrazione della pub blica sicurezza, quando sia incorso nella pena accessoria dell'in
terdizione temporanea dai pubblici uffici (art. 8, lett. b, d.p.r. 25 ottobre 1981 n. 737), prospetta dubbi consimili ai precedenti
riportati sopra, rimarcandosi, ex art. 3 e 97 Cost., l'impossibilità di valutazione e di graduazione in rapporto sempre alla gravità dei fatti seguiti da condanna.
3.a - Va chiarito a questo punto che, nel loro intreccio di con
tenuti, le ordinanze ravvisano violata, intanto, la tutela del lavo
ro, ancorché gli invocati parametri — art. 4 e 35 Cost. — rivestano
sol connotato di lettura introduttiva d'ogni altra specifica dispo
sizione (sentenze 52 e 105 del 1985, Foro it., 1985, I, 633 e 2864).
Ancora, secondo taluno dei remittenti sussisterebbe contrasto
col diritto di difesa e in apodittica derivazione da questo con
la tutela giuridizionale avverso la p.a. (art. 24 e 113 Cost.) senza
che, peraltro, siasi posta attenzione di sorta, cosi l'avvocatura
dello Stato, sugli elementi di protezione dispiegati e dispiegabili,
in concreto, nel pregresso procedimento penale; a tacer poi che
il provvedimento destitutorio resta pur sempre impugnabile nel
l'area della corretta applicazione della norma che ne è fondamento.
3.b - Ma i rilievi si incentrano essenzialmente sulla contraddi
zione che si assume palese con i principi contenuti nell'art. 3 Cost.,
per la irrazionalità del descritto sistema normativo, appiattito sulla
massima sanzione di stato e perciò fonte di irrazionale, abnorme,
squilibrio in rapporto a sanzioni, per gli identici fatti, irrogate
dal giudice penale secondo criteri — all'incontro — valutativi nella
graduazione della pena. E con ciò resterebbe, altresì', compro
messo il buon andamento amministrativo protetto ex art. 97 Cost.
Inoltre, sempre ex art. 3 Cost, sotto il profilo circoscritto di
una ingiustificata disparità, è stata prospettata l'irragionevolezza
normativa sia in relazione ad un raffronto esegetico col lavoro
privato; sia — all'interno del sistema — per l'indistinto accorpa
mento tra i soggetti colpiti: impiegati ovvero operai.
4.a - Orbene, devesi subito rilevare che non sembra acquistare
particolare significazione, nei termini della causa, la diversità tra
il rapporto pubblico di impiego e quello privato di lavoro; per
quanto entrambi abbiano — in ordine alle prestazioni sinallag
matiche che ne conseguono — connotazioni tendenzialmente rav
vicinabili per obblighi e diritti, va considerato che i pubblici
impiegati si contraddistinguono per essere al servizio esclusivo della
nazione. Tale tipica caratteristica, posta nell'art. 98 Cost., li iden
tifica vincolandoli ad una peculiare doverosità di comportamento
rispetto ad ogni altra categoria di lavoratori dipendenti (onde la
riserva di legge ex art. 51 Cost, per la individuazione, in condi
zioni di uguaglianza, dei requisiti attitudinali per l'accesso agli
uffici). All'interno del rapporto poi, si osserva, sotto un'ottica siste
matica, che la categoria del personale operaio è stata vieppiù resa
contigua, nei diritti e negli obblighi, a quella impiegatizia, per effetto già della 1. 13 maggio 1975 n. 157 (estensione delle norme
sullo stato degli impiegati civili dello Stato agli operai). Ed ora,
più compiutamente in virtù della 1. 11 luglio 1980 n. 312 (nuovo
assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello
Stato) che ha addirittura con gli art. 2 e 4 (fatte salve nei profili
professionali giusta il d.p.r. 29 dicembre 1984 n. 1219 solo le
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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE
tipologie delle prestazioni) rese unitarie le qualifiche funzionali
operaie con quelle del personale impiegatizio esecutivo ed ausiliario.
4.b - Tuttavia, in termini più ampi di quelli dei quali sin qui si è discusso, l'esame della questione porta a considerare che l'or
dinamento appare vieppiù tendenziale, oggi, verso l'esclusione di
sanzioni rigide, non graduate — cioè — in rapporto al caso con
creto occorso. Tutto ciò ovviamente, in adempimento del princi
pio di uguaglianza, non può impingere nella mera area punitiva
penale bensì' incide largamente anche nel campo amministrativo
(sentenze n. 95 del 1967, id., 1967, I, 2237, e n. 50 del 1980,
id., 1980, I, 1258). Il che, comunque, non porta a doversi espungere senz'altro
sintomatiche e ben individuate previsioni inerenti a fattispecie di
estrema gravità intrinseca; tali, in altre parole, da rendere inelut
tabile — nell'assenza, cioè, di ulteriori margini di scelta sanzio
natoria alternativa — l'adozione vincolata della misura espulsiva, sulla base delle verifiche definitive disposte nel pregresso proces so penale.
Ma non può neppure affermarsi, con un richiamo che suonasse
conferma a trascorsa e superata giurisprudenza, che non sussiste, in ogni altra ipotesi, l'esigenza obiettiva di un procedimento va
lutativo della compatibilità del dipendente con le sue specifiche attribuzioni in seno alla p.a. di appartenenza, sulla scorta di pon derato esame dell'illecito commesso, che potrà anche risolversi
nella irrogazione della massima sanzione destitutoria, ovvero d'altra
di minor rigore, nella comparazione del caso concreto con le astrat
te ipotesi vulnerate.
4.c - Del resto la potestà disciplinare, nelle sue forme proprie,
opera in sfera diversa da quella che inerisce al magistero penale, tant'è che di regola anche le formule assolutorie, fatta eccezione
della pronuncia perché il fatto non sussiste, ovvero l'imputato non lo ha commesso, non precludono ingresso all'azione disci
plinare. Mediante tale azione, ferma l'autorità del giudicato quanto al
l'accertamento dei fatti (art. 28 c.p.p.), viene in positivo rilievo — a fronte dell'unico e perciò indistinguibile interesse sociale pe nalmente perseguito — la tutela propria e caratteristica dell'am
ministrazione pubblica. È noto, infatti, come questa si rivolga, attraverso l'opera dei dipendenti, al soddisfacimento di compiti e di interessi pur generali ma individuati nell'ambito delle finalità
collettive da conseguire: necessita, adunque, di un sistema san
zionatorio esclusivo, articolato nelle sue misure per i diversi mo
delli di comportamento dal dipendente infranti.
Cosi ricondotto l'atto illecito perpetrato — e a diverso titolo
colpito dal giudice penale — nell'area del procedimento discipli nare e delle valutazioni ivi esperibili, correlativamente si configu ra — per quanto sin qui esposto — l'esigenza di adozione di
criteri normativi idonei alla commisurazione delle misure sanzio
natone conseguenti alla irrevocabile condanna penale; tanto, non
per un diffuso interesse al giusto procedimento, che sfugge a cen
sure d'ordine costituzionale (sentenza 234 del 1985, id., Rep. 1985, voce Edilizia popolare, nn. 51-53), bensì, si ribadisce, quale esi
genza — ex art. 3 Cost. — di adeguatezza tra illecito e irroganda sanzione.
Il che coinvolge predisposizione fuori da ogni indeterminatez
za, con discrimine, quando del caso, tra reati consumati ovvero
tentati (di ciò rinvenendosi traccia positiva sol per il personale ferroviario ai sensi della 1. 26 marzo 1958 n. 425, art. 123); inol
tre — e ciò in relazione anche alla specifica destituzione automa
tica del personale tutto di polizia per qualsivoglia condanna seguita da interdizione temporanea — tra fatti commessi a causa ovvero
in connessione delle attribuzioni ed altri che dalla attività pubbli ca del soggetto esulino.
Né è a sottacersi, a tali precisi scopi di riequilibrio normativo
aderente ai principi costituzionali, l'obiettiva sussistenza ordina
mentale, nello status del dipendente, di intreccio della figura im
piegatizia con quella del funzionario; come anche della nozione
di pubblico ufficiale e di incaricato di pubblico servizio, che —
propria dell'area penale — sovente non coincide coi principi, sia
funzionali che di gerarchia, poiché identificata — in tal sede —
solo per lo stretto esercizio esterno dell 'imperituri in confronto
dei terzi.
5. - A tutti gli assentiti effetti per razionalizzare un sistema, che appare stemperato oggi — sovente — nell'indistinto, è il legis latore chiamato ad apprestare omogenei e ben identificati rimedi
esaustivi, secondo principi che in nuce si rinvengono già nei ter mini essenziali dettati dalla legge-quadro sul pubblico impiego (29
li Foro Italiano — 1987.
marzo 1983 n. 93: art. 1, 2, n. 7, 4, 22), diretta all'intero com
parto in discorso, ivi compreso il personale delle regioni. Poiché
vanno operate, infatti, delle scelte nell'ambito di soluzioni coe
renti per corrispondere alle varie esigenze qui prospettate, non
è dato alla corte provvedere in tali sensi, nella sfera, cioè, di
complessi, la cui enunciata, avvertita estensione è di per sé dimo
strativa di una serie di previsioni che soltanto il parlamento può ed è in grado di effettuare compiutamente. E la corte auspica al riguardo che il legislatore proceda anche all'attenta riconside
razione dei valori oggetto di tutela.
Per questi motivi, la Corte costituzionale, riuniti i giudizi, di
chiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale de
gli art. 85 d.p.r. 10 gennaio 1957 n. 3 (statuto degli impiegati
civili dello Stato); 41 1. 5 marzo 1961 n. 90 (stato giuridico degli operai dello Stato); 8, 1° comma, lett. b), d.p.r. 25 ottobre 1981
n. 737 (sanzioni disciplinari per il personale dell'amministrazione
di pubblica sicurezza), nonché dell'art. 247 r.d. 3 marzo 1934
n. 383 (t.u. della legge comunale e provinciale) nel testo sostituito
con 1. 27 giugno 1942 n. 851 e dell'art. 57, lett a), d.p.r. 20 di
cembre 1979 n. 761 (stato giuridico del personale delle U.s.l.)
sollevata, in relazione agli art. 3, 4, 24, 35, 97, 113 Cost., con
le ordinanze in epigrafe.
CORTE COSTITUZIONALE; sentenza 22 maggio 1987, n. 181
(Gazzetta ufficiale, la serie speciale, 27 maggio 1987, n. 22); Pres. La Pergola, Est. Andrioli; Genghini Gaucci (Aw. Espo
sito, Latagliata, Giannini) c. Banco di Roma; interv. Pres.
cons, ministri (Avv. dello Stato Favara). Ord. Trìb. Roma 11
febbraio 1986 (G.U., la serie speciale, n. 38 del 1986).
Liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordi
naria — Amministrazione straordinaria delle grandi imprese in
crisi — Formazione dello stato passivo — Mancata previsione dell'intervento dell'impresa debitrice — Incostituzionalità (Cost., art. 3, 24; r. d. 16 marzo 1942 n. 267, disciplina del fallimento, art. 209; d.l. 30 gennaio 1979 n. 26, provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, art.
1; 1. 3 aprile 1979 n. 95, conversione in legge, con modificazio
ni, del d.l. 30 gennaio 1979 n. 26, art. unico).
Liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordi
naria — Amministrazione straordinaria delle grandi imprese in
crisi — Impugnazione dello stato passivo — Decorrenza del
termine dal deposito in cancelleria dell'elenco dei crediti — Que stione inammissibile di costituzionalità (R.d. 16 marzo 1942 n.
267, art. 100, 209; d.l. 30 gennaio 1979 n. 26, art. 1; 1. 3 aprile 1979 n. 95, art. unico).
È illegittimo, per violazione degli art. 3 e 24 Cost., l'art. 209, 2° comma, r.d. 16 marzo 1942 n. 267, applicato all'ammini
strazione straordinaria delle grandi imprese in crisi in virtù del
l'art. 1,5° comma, I. 3 aprile 1979 n. 95 di conversione del
d.l. 30 gennaio 1979 n. 26, nella parte in cui non prevede che
l'imprenditore individuale o gli amministratori della società o
della persona giuridica soggetti ad amministrazione straordina
ria siano sentiti dal commissario con riferimento alla formazio ne dell'elenco dei crediti indicato nello stesso art. 209 l. fall. (1)
È inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art.
100 r.d. 16 marzo 1942 n. 267, nella parte in cui non prevede che il termine per l'impugnazione dello stato passivo prende a decorrere dal deposito dello stesso nella cancelleria del tri
bunale. (2)
(1-2) L'ordinanza di rimessione è massimata in Foro it., Rep. 1986, voce Liquidazione coatta aministrativa, n. 69 ed è riportata per esteso
(con la data dell'I 1 aprile 1986) in Temi romana, 1986, 96, con nota di Di Gravio.
La scarna motivazione della decisione in epigrafe costituisce l'applica zione alla procedura di amministrazione straordinaria dei principi affer
mati, per la procedura fallimentare, in materia di impugnazione di crediti ammessi da Corte cost. 25 luglio 1984, n. 222, Foro it., 1984, I, 2408, che, nel dichiarare infondata, in riferimento all'art. 24 Cost., la questio ne di legittimità costituzionale dell'art. 100 1. fall, nella parte in cui non
prevede la legittimazione all'impugnazione da parte del fallito, ha osser
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