+ All Categories
Home > Documents > ordinanza 22 maggio 1987, n. 187 (Gazzetta ufficiale, 1aserie speciale, 10 giugno 1987, n. 24);...

ordinanza 22 maggio 1987, n. 187 (Gazzetta ufficiale, 1aserie speciale, 10 giugno 1987, n. 24);...

Date post: 31-Jan-2017
Category:
Upload: ngophuc
View: 213 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
4
ordinanza 22 maggio 1987, n. 187 (Gazzetta ufficiale, 1 a serie speciale, 10 giugno 1987, n. 24); Pres. Ferrari, Rel. Borzellino; Pacino c. Min. finanze; Frezza c. Università degli studi di Napoli; Min. poste e telecomunicazioni c. Ambrosio; Morciano c. Min. poste e telecomunicazioni; Russo c. Min. finanze; Passanisi c. U.s.l. 27 di Augusta; Fortuna c. Min. difesa. Ord. T.A.R. Sicilia, sez. Catania, 10 gennaio 1985 (G.U., ... Source: Il Foro Italiano, Vol. 110, No. 7/8 (LUGLIO-AGOSTO 1987), pp. 1957/1958-1961/1962 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23179666 . Accessed: 28/06/2014 13:22 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 193.142.30.154 on Sat, 28 Jun 2014 13:22:49 PM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
Transcript
Page 1: ordinanza 22 maggio 1987, n. 187 (Gazzetta ufficiale, 1aserie speciale, 10 giugno 1987, n. 24); Pres. Ferrari, Rel. Borzellino; Pacino c. Min. finanze; Frezza c. Università degli

ordinanza 22 maggio 1987, n. 187 (Gazzetta ufficiale, 1 a serie speciale, 10 giugno 1987, n. 24);Pres. Ferrari, Rel. Borzellino; Pacino c. Min. finanze; Frezza c. Università degli studi di Napoli;Min. poste e telecomunicazioni c. Ambrosio; Morciano c. Min. poste e telecomunicazioni; Russoc. Min. finanze; Passanisi c. U.s.l. 27 di Augusta; Fortuna c. Min. difesa. Ord. T.A.R. Sicilia, sez.Catania, 10 gennaio 1985 (G.U., ...Source: Il Foro Italiano, Vol. 110, No. 7/8 (LUGLIO-AGOSTO 1987), pp. 1957/1958-1961/1962Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23179666 .

Accessed: 28/06/2014 13:22

Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at .http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp

.JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range ofcontent in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new formsof scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected].

.

Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to IlForo Italiano.

http://www.jstor.org

This content downloaded from 193.142.30.154 on Sat, 28 Jun 2014 13:22:49 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

Page 2: ordinanza 22 maggio 1987, n. 187 (Gazzetta ufficiale, 1aserie speciale, 10 giugno 1987, n. 24); Pres. Ferrari, Rel. Borzellino; Pacino c. Min. finanze; Frezza c. Università degli

1957 GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE 1958

I

CORTE COSTITUZIONALE; ordinanza 22 maggio 1987, n. 187

(Gazzetta ufficiale, la serie speciale, 10 giugno 1987, n. 24); Pres. Ferrari, Rei. Borsellino; Pacino c. Min. finanze; Frez za c. Università degli studi di Napoli; Min. poste e telecomuni

cazioni c. Ambrosio; Morciano c. Min. poste e

telecomunicazioni; Russo c. Min. finanze; Passanisi c. U.s.l. 27 di Augusta; Fortuna c. Min. difesa. Ord. T.A.R. Sicilia, sez. Catania, 10 gennaio 1985 (G.U., la serie speciale, n. 35 del 1986); T.A.R. Campania 18 giugno 1985 (G.U., la serie

speciale, n. 50 del 1986); Cons. Stato, sez. VI, 2 maggio 1986

(G.U., la serie speciale, n. 3 del 1987); T.A.R. Puglia, sez.

Lecce, 6 novembre 1985 (due) (G.U., la serie speciale, n. 8

del 1987); T.A.R. Sicilia, sez. Catania, 14 maggio 1986 (G.U., la serie speciale, n. 8 del 1987); T.A.R. Lazio 23 dicembre 1985 (G.U., la serie speciale, n. 8 del 1987).

CORTE COSTITUZIONALE;

Impiegato dello Stato e pubblico — Sanzioni disciplinari — De

stituzione di diritto — Condanna penale — Mancanza del pro cedimento disciplinare — Questioni manifestamente inammissibili di costituzionalità (Cost., art. 3, 4, 24, 35, 97; d.l.c.p.s. 4 apri le 1947 n. 207, trattamento giuridico ed economico del perso nale civile non di ruolo in servizio nelle amministrazioni dello

Stato, art. 7; d.p.r. 10 gennaio 1957, n. 3, statuto degli impie gati civili dello Stato, art. 85; 1. 13 maggio 1975 n. 157, esten sione delle norme dello statuto degli impiegati civili dello Stato di cui al d.p.r. 10 gennaio 1957 n. 3, e successive modificazioni e integrazioni, agli operai dello Stato, compresi quelli delle am ministrazioni ad ordinamento autonomo, art. 1; d.p.r. 20 di

cembre 1979 n. 761, stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali, art. 57).

Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità co

stituzionale degli art. 7 d.l. c.p.s. 4 aprile 1947 n. 270, 85 d.p.r. 10 gennaio 1957 n. 3, 57, lett. a), d.p.r. 20 dicembre 1979 n.

761, 1 l. 13 maggio 1975 n. 157, nella parte in cui prevedono la destituzione di diritto del pubblico impiegato condannato con sentenza passata in giudicato, con esclusione del procedi mento disciplinare, in riferimento agli art. 3, 4, 24, 35 e 97 Cost. (1)

II

CORTE COSTITUZIONALE; sentenza 19 dicembre 1986, n. 270

(Gazzetta ufficiale, la serie speciale, 24 dicembre 1986, n. 60); Pres. La Pergola, Rei. Borzellino; Procida (Avv. Moscari

ni) c. Min. poste e telecomunicazioni ed altro; Trani (Avv. M. Del Re) c. Min. difesa; Curto c. Min. grazia e giustizia; Addo nizio (Avv. Rossano) c. Min. lavoro; Ligutti c. U.s.l. n. 4 -

Albenganese; Coco (Aw. Correale) c. Min. poste e telecomu

nicazioni; Dessolis (Avv. Batistoni Ferrara) c. Min. interno; Branca (Avv. Batistoni Ferrara) c. Min. interno; Visotto (Avv. Lorenzoni) c. Provveditore studi di Venezia ed altro; Monti

glio (Avv. Funari) c. U.s.l. n. 76 di Casal Monferrato; Comu ne di Palermo c. Commissione prov. controllo di Palermo ed

altro; Messina c. Min. pubblica istruzione; Pasquale c. Min.

poste e telecomunicazioni; Pini c. Comune di Pieve d'Olmi; Ungaro c. Comune di Milano; interv. Pres. cons, ministri (Aw. dello Stato Vittoria). Ord. T.A.R. Abruzzo 30 giugno - 7 ot tobre 1981 (G.U. n. 102 del 1982); Cons. Stato, sez. IV, 24 novembre 1981 - 8 giugno 1982, n. 337 (G.U. n. 81 del 1983); T.A.R. Liguria 27gennaio 1983 (G.U. n. 315 del 1983); T.A.R.

(1-2) Le ordinanze di rimessione decise con l'ord. n. 187/87 sono pub blicate nelle Gazzette ufficiali indicate e T.A.R. Sicilia 10 gennaio 1985, in Giur. costit., 1986, II, 812; le ordinanze decise con la sent. n. 270/86 sono, nell'ordine, in Foro it., 1982, III, 457, con nota di richiami; id., 1984, III, 51, con nota di richiami; id., Rep. 1984, voce Impiegato dello Stato, n. 974 e in Giur. costit., 1983, II, 1915; Foro it., Rep. 1984, voce cit., n. 973 e in Trib. amm. reg., 1984, I, 687; Foro it., Rep. 1985, voce Sanitario, n. 89 e in Giur. costit., 1985, II, 72; Foro it., 1984, III, 369, con nota di richiami; Giur. costit., 1986, II, 25 e 26; ibid., 519; id., 1985, II, 1152; id., 1986, II, 272; ibid., 519; ibid., 518; ibid., 811.

Per ogni riferimento in materia v. la citata nota di richiami in Foro it., 1984, III, 369.

Per altri riferimenti in ordine alla sospensione cautelare dal servizio che, normalmente, precede la destituzione in parola, v. T.A.R. Emilia

II Foro Italiano — 1987 — Parte 7-129.

Campania, sez. II, 12 luglio - 22 dicembre 1983 (G.U. n. 301

del 1984); T.A.R. Liguria 8 marzo - 10 maggio 1984 (G.U. n. 42 bis del 1985); Cons. Stato, ad. plen., 7 maggio - 29 giu

gno 1984, n. 15 (G.U. n. 47 bis del 1985); T.A.R. Liguria 14

giugno 1984 (due) (G.U., la serie speciale, nn. 2 e 3 del 1986); T.A.R. Veneto 24 gennaio 1985 (G.U., la serie speciale, n.

27 del 1986); T.A.R. Piemonte 14 febbraio 1985 (G.U., n. 279 bis del 1985); T.A.R. Sicilia 29 marzo 1985 (G.U., la serie speciale, n. 16 del 1986) e 18 giugno 1985 (G.U., la serie spe ciale, n. 15 del 1986); T.A.R. Campania 3 aprile 1985 (G.U., la serie speciale, n. 23 del 1986); T.A.R. Lombardia 7 giugno 1985 (G.U., la serie speciale, n. 22 del 1986) e 12 luglio 1985

(G.U., la serie speciale, n. 28 del 1986).

Impiegato dello Stato e pubblico — Sanzioni disciplinari — De

stituzione di diritto — Condanna penale — Esclusione di ogni valutazione e graduazione — Questioni inammissibili di costi

tuzionalità (Cost., art. 3, 4, 24, 35, 97, 113; r.d. 3 marzo 1934

n. 383, t.u. della legge comunale e provinciale, art. 247; 1. 27

giugno 1942 n. 851, modificazioni al t.u. della legge comunale e provinciale, approvato con r.d. 3 marzo 1934 n. 383, concer nente il nuovo stato giuridico dei segretari comunali e provin ciali; d.p.r. 10 gennaio 1957 n. 3, art. 85; 1. 5 marzo 1961 n. 90, stato giuridico degli operai dello Stato, art. 41; d.p.r. 20 dicembre 1979 n. 761, art. 57; d.p.r. 25 ottobre 1981 n.

737, sanzioni disciplinari per il personale della amministrazione di pubblica sicurezza, art. 8).

Sono inammissibili, perché involgono valutazioni riservate alla esclusiva competenza del legislatore, le questioni di legittimità costituzionale degli art. 85 d.p.r. 10 gennaio 1957 n. 3, 41 l. 5 marzo 1961 n. 90, 8, 1° comma, lett. b), d.p.r. 25 ottobre 1981 n. 737, nonché dell'art. 247 r.d. 3 marzo 1934 n. 383, nel testo sostituito con l. 27 giugno 1942 n. 851, e dell'art.

57, lett. &), d.p.r. 20 dicembre 1979 n. 761, nella parte in cui

prevedono la destituzione di diritto del pubblico impiegato con dannato con sentenza passata in giudicato, con esclusione del

procedimento disciplinare e di ogni facoltà di valutazione e gra duazione da parte dell'amministrazione, in riferimento agli art.

3, 4, 24, 35, 97 e 113 Cost. (2)

I

Ritenuto che i giudizi nel corso dei quali le riferite ordinanze sono state emesse vertono sui provvedimenti di destituzione di diritto di pubblici dipendenti, adottati, in forza delle norme im

pugnate, dalle amministrazioni di appartenenza a seguito di con danna penale (passata in giudicato), riportata dai dipendenti medesimi per i reati rispettivamente di corruzione, furto di asse

gno bancario, tentata truffa aggravata, falsità in atti, peculato e tentato furto;

che le denunciate norme violerebbero i precetti costituzionali

riportati, in quanto la destituzione di diritto, in tali disposizioni prevista senza alcun procedimento disciplinare atto a valutare in concreto le caratteristiche del commesso reato, la personalità del

delinquente, il danno per il prestigio dell'amministrazione, cree rebbe una irragionevole ingiustificata (omogeneità sanzionatoria) ed irrazionale equiparazione relativamente a comportamenti di

versificati; nonché tra diverse ipotesi di reato, anche più gravi, previste da norme in base alle quali è però necessario un previo procedimento disciplinare; ovvero tra il delitto tentato e il delitto

consumato, ovvero ancora tra il delitto commesso da un operaio rispetto a quello commesso da un impiegato;

che le suddette norme, per la mancanza del procedimento di

sciplinare, sarebbero in contrasto, altresì, con il diritto alla dife

sa, il principio di imparzialità e buon andamento

dell'amministrazione, a danno, comunque, della tutela del lavoro;

Romagna 28 ottobre 1986, n. 553, id., 1987, III, 204, con nota di richia mi; in ordine alla disciplina applicabile al personale non di ruolo dello Stato, v. T.A.R. Emilia-Romagna 27 ottobre 1986, n. 558, ibid., 160, con nota di richiami.

Sulle pronunzie di inammissibilità delle questioni di costituzionalità che comportano valutazioni politiche spettanti al legislatore e sulle esortazio ni a quest'ultimo da parte della Corte costituzionale, v. Corte cost. 5 novembre 1984, n. 245, id., 1985, I, 14, con nota di richiami di Romboli, cui adde Corte cost. 3 marzo 1986, n. 39, id., 1986, I, 2385.

This content downloaded from 193.142.30.154 on Sat, 28 Jun 2014 13:22:49 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

Page 3: ordinanza 22 maggio 1987, n. 187 (Gazzetta ufficiale, 1aserie speciale, 10 giugno 1987, n. 24); Pres. Ferrari, Rel. Borzellino; Pacino c. Min. finanze; Frezza c. Università degli

1959 PARTE PRIMA 1960

che nei presenti giudizi non si sono costituite le parti né è inter

venuta l'avvocatura dello Stato; considerato che gli odierni incidenti concernono questioni iden

tiche o comunque connesse, talché appare opportuna la relativa

riunione; che questa corte con la sentenza n. 270 del 1986 ha dichiarato

inammissibili, in relazione agli art. 3, 4, 24, 35, 97 e 113 Cost., le questioni di legittimità costituzionale degli art. 85 d.p.r. 10

gennaio 1957 n. 3 (statuto degli impiegati civili dello Stato); 41

1. 5 marzo 1961 n. 90 (stato giuridico degli operai dello Stato);

8, 1° comma, lett. b), d.p.r. 25 ottobre 1981 n. 737 (sanzioni

disciplinari per il personale dell'amministrazione di pubblica sicu

rezza), nonché dell'art. 247 r.d. 3 marzo 1934 n. 383 (testo unico

legge comunale e provinciale) nel testo sostituito con 1. 27 giugno 1942 n. 851 e dell'art. 57, lett. a), d.p.r. 20 dicembre 1979 n.

761 (stato giuridico del personale delle U.s.l.), aventi tutte per

oggetto, nei rispettivi ambiti, la destituzione di diritto del dipen dente pubblico condannato, per determinati reati, con sentenza

passata in giudicato; che le odierne ordinanze di rimessione ripropongono, per argo

menti, profili e parametri, questioni assolutamente identiche a

quelle già prese in esame con la citata sentenza n. 270, coinvol

gendo questa volta, oltre agli art. 85 d.p.r. n. 3 del 1957, 57

d.p.r. n. 761 del 1979, anche gli art. 1 1. 13 maggio 1975 n. 157

(che ha sostituito la normativa di cui alla citata 1. 5 marzo 1961

n. 90 sullo stato giuridico degli operai dello Stato) e 7 d.l. c.p.s. 4 aprile 1947 n. 207 (trattamento giuridico ed economico del per sonale civile non di ruolo in servizio nelle amministrazioni dello

Stato), disposizioni queste riproducenti anch'esse, ovvero richia

manti, quelle sulla destituzione di diritto;

che, pertanto, non ravvisandosi validi motivi o argomentazioni nuove tali da indurre questa corte a modificare il proprio orienta

mento, va dichiarata la manifesta inammissibilità delle sollevate

questioni. Visti gli art. 26, 2° comma, 1. 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle

norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Per questi motivi, la Corte costituzionale, riuniti i giudizi, di

chiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità

costituzionale degli art. 7 d.l.c.p.s. 4 aprile 1947 n. 207 (tratta

mento giuridico ed economico del personale civile non di ruolo

in servizio nelle amministrazioni dello Stato), 85 d.p.r. 10 gen

naio 1957 n. 3 (statuto degli impiegati civili dello Stato), 57, lett.

a), d.p.r. 20 dicembre 1979 n. 761 (statuto giuridico del personale

delle U.s.l.), 1 1. 13 maggio 1975 n. 157 (estensione delle norme

dello statuto degli impiegati civili dello Stato di cui al d.p.r. 10

gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni e integrazioni, agli

operai dello Stato, compresi quelli delle amministrazioni ad ordi

namento autonomo), sollevate, con le ordinanze in epigrafe, in

riferimento agli art. 3, 4, 24, 35 e 97 Cost.

II

Diritto. — 1. - Le ordinanze in epigrafe sollevano identiche

o connesse questioni di legittimità costituzionale concernenti le

medesime, ovvero correlate, disposizioni di legge. I giudizi van

no, pertanto, riuniti ai fini di un'unica pronuncia. 2.a - Per l'art. 85, lett'.a), d.p.r. 10 gennaio 1957 n. 3 (statuto

degli impiegati civili dello Stato) l'impiegato incorre nella destitu

zione di diritto, escluso cioè il procedimento disciplinare, allor

ché abbia subito condanna, passata in giudicato, per taluno dei

reati indicati espressamente nella menzionata norma.

L'art. 41, poi, 1. 5 marzo 1961 n. 90 (stato giuridico degli ope

rai dello Stato) stabilisce che la disposizione è applicabile anche

al personale operaio.

Analoga disciplina, tuttora vigente, già recava l'art. 247 t.u.

della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934 n. 383, sostituito

dalla 1. 27 giugno 1942 n. 851, nei confronti dei segretari comu

nali, dei segretari provinciali, nonché degli impiegati e salariati

degli enti locali. Normativa identica nei contenuti a quella dell'art. 85 d.p.r.

n. 3/57 concerne i dipendenti delle U.s.l. (art. 57, lett. a, d.p.r.

20 dicembre 1979 n. 761: stato giuridico del personale delle U.s.l.).

2.b - Il Consiglio di Stato, sez. IV (ord. n. 725/82) e i T.A.R.

dell'Abruzzo (ord. n. 7/82), della Liguria (ord. 526/83, 1156/84), della Campania (ord. 591/84, 885/85), della Sicilia (ord. 783,

843/84), del Piemonte (ord. 373/81), della Lombardia (ord. 162,

Il Foro Italiano — 1987.

201/86) hanno denunciato il complesso di norme qui riferite, rav

visando contrasto nell'istituto della destituzione di diritto con i

parametri di cui agli art. 3, 4, 24, 35, 97, 113 Cost., variamente

proposti con le rispettive ordinanze.

Concordemente per i giudici remittenti l'assenza di un procedi mento disciplinare comporterebbe l'impossibilità di valutare le sin

gole fattispecie per i fini di idonea corrispondente sanzione (non esclusa anche la destituzione). Per contro, a fronte per i fatti

ascritti della irrogazione sul piano penale di pene anche modiche, addirittura seguite talvolta dalla concessione dei benefici di legge, si configura sul piano amministrativo l'applicazione automatica

della massima sanzione espulsiva. In ordine alla condanna riportata per il mero tentativo del de

litto, viene dedotto specifico dubbio di irrazionale equilibrio e

dall'adunanza plenaria del Consiglio di Stato (ord. n. 1162/84) e dal T.A.R. per il Veneto (ord. n. 69/86), nella considerazione

che la normativa di cui si controverte non reca distinzione veru

na, ai richiamati fini sanzionatori, con il delitto consumato, quando invece tratterebbesi di figure criminose autonome e quindi a sé

stanti, per oggettività e struttura.

Il T.A.R. della Liguria (ord. 606 e 607/805) poi, in presenza della norma che prevede specificamente la destinazione di diritto

per tutto il personale dipendente dell'amministrazione della pub blica sicurezza, quando sia incorso nella pena accessoria dell'in

terdizione temporanea dai pubblici uffici (art. 8, lett. b, d.p.r. 25 ottobre 1981 n. 737), prospetta dubbi consimili ai precedenti

riportati sopra, rimarcandosi, ex art. 3 e 97 Cost., l'impossibilità di valutazione e di graduazione in rapporto sempre alla gravità dei fatti seguiti da condanna.

3.a - Va chiarito a questo punto che, nel loro intreccio di con

tenuti, le ordinanze ravvisano violata, intanto, la tutela del lavo

ro, ancorché gli invocati parametri — art. 4 e 35 Cost. — rivestano

sol connotato di lettura introduttiva d'ogni altra specifica dispo

sizione (sentenze 52 e 105 del 1985, Foro it., 1985, I, 633 e 2864).

Ancora, secondo taluno dei remittenti sussisterebbe contrasto

col diritto di difesa e in apodittica derivazione da questo con

la tutela giuridizionale avverso la p.a. (art. 24 e 113 Cost.) senza

che, peraltro, siasi posta attenzione di sorta, cosi l'avvocatura

dello Stato, sugli elementi di protezione dispiegati e dispiegabili,

in concreto, nel pregresso procedimento penale; a tacer poi che

il provvedimento destitutorio resta pur sempre impugnabile nel

l'area della corretta applicazione della norma che ne è fondamento.

3.b - Ma i rilievi si incentrano essenzialmente sulla contraddi

zione che si assume palese con i principi contenuti nell'art. 3 Cost.,

per la irrazionalità del descritto sistema normativo, appiattito sulla

massima sanzione di stato e perciò fonte di irrazionale, abnorme,

squilibrio in rapporto a sanzioni, per gli identici fatti, irrogate

dal giudice penale secondo criteri — all'incontro — valutativi nella

graduazione della pena. E con ciò resterebbe, altresì', compro

messo il buon andamento amministrativo protetto ex art. 97 Cost.

Inoltre, sempre ex art. 3 Cost, sotto il profilo circoscritto di

una ingiustificata disparità, è stata prospettata l'irragionevolezza

normativa sia in relazione ad un raffronto esegetico col lavoro

privato; sia — all'interno del sistema — per l'indistinto accorpa

mento tra i soggetti colpiti: impiegati ovvero operai.

4.a - Orbene, devesi subito rilevare che non sembra acquistare

particolare significazione, nei termini della causa, la diversità tra

il rapporto pubblico di impiego e quello privato di lavoro; per

quanto entrambi abbiano — in ordine alle prestazioni sinallag

matiche che ne conseguono — connotazioni tendenzialmente rav

vicinabili per obblighi e diritti, va considerato che i pubblici

impiegati si contraddistinguono per essere al servizio esclusivo della

nazione. Tale tipica caratteristica, posta nell'art. 98 Cost., li iden

tifica vincolandoli ad una peculiare doverosità di comportamento

rispetto ad ogni altra categoria di lavoratori dipendenti (onde la

riserva di legge ex art. 51 Cost, per la individuazione, in condi

zioni di uguaglianza, dei requisiti attitudinali per l'accesso agli

uffici). All'interno del rapporto poi, si osserva, sotto un'ottica siste

matica, che la categoria del personale operaio è stata vieppiù resa

contigua, nei diritti e negli obblighi, a quella impiegatizia, per effetto già della 1. 13 maggio 1975 n. 157 (estensione delle norme

sullo stato degli impiegati civili dello Stato agli operai). Ed ora,

più compiutamente in virtù della 1. 11 luglio 1980 n. 312 (nuovo

assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello

Stato) che ha addirittura con gli art. 2 e 4 (fatte salve nei profili

professionali giusta il d.p.r. 29 dicembre 1984 n. 1219 solo le

This content downloaded from 193.142.30.154 on Sat, 28 Jun 2014 13:22:49 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

Page 4: ordinanza 22 maggio 1987, n. 187 (Gazzetta ufficiale, 1aserie speciale, 10 giugno 1987, n. 24); Pres. Ferrari, Rel. Borzellino; Pacino c. Min. finanze; Frezza c. Università degli

GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

tipologie delle prestazioni) rese unitarie le qualifiche funzionali

operaie con quelle del personale impiegatizio esecutivo ed ausiliario.

4.b - Tuttavia, in termini più ampi di quelli dei quali sin qui si è discusso, l'esame della questione porta a considerare che l'or

dinamento appare vieppiù tendenziale, oggi, verso l'esclusione di

sanzioni rigide, non graduate — cioè — in rapporto al caso con

creto occorso. Tutto ciò ovviamente, in adempimento del princi

pio di uguaglianza, non può impingere nella mera area punitiva

penale bensì' incide largamente anche nel campo amministrativo

(sentenze n. 95 del 1967, id., 1967, I, 2237, e n. 50 del 1980,

id., 1980, I, 1258). Il che, comunque, non porta a doversi espungere senz'altro

sintomatiche e ben individuate previsioni inerenti a fattispecie di

estrema gravità intrinseca; tali, in altre parole, da rendere inelut

tabile — nell'assenza, cioè, di ulteriori margini di scelta sanzio

natoria alternativa — l'adozione vincolata della misura espulsiva, sulla base delle verifiche definitive disposte nel pregresso proces so penale.

Ma non può neppure affermarsi, con un richiamo che suonasse

conferma a trascorsa e superata giurisprudenza, che non sussiste, in ogni altra ipotesi, l'esigenza obiettiva di un procedimento va

lutativo della compatibilità del dipendente con le sue specifiche attribuzioni in seno alla p.a. di appartenenza, sulla scorta di pon derato esame dell'illecito commesso, che potrà anche risolversi

nella irrogazione della massima sanzione destitutoria, ovvero d'altra

di minor rigore, nella comparazione del caso concreto con le astrat

te ipotesi vulnerate.

4.c - Del resto la potestà disciplinare, nelle sue forme proprie,

opera in sfera diversa da quella che inerisce al magistero penale, tant'è che di regola anche le formule assolutorie, fatta eccezione

della pronuncia perché il fatto non sussiste, ovvero l'imputato non lo ha commesso, non precludono ingresso all'azione disci

plinare. Mediante tale azione, ferma l'autorità del giudicato quanto al

l'accertamento dei fatti (art. 28 c.p.p.), viene in positivo rilievo — a fronte dell'unico e perciò indistinguibile interesse sociale pe nalmente perseguito — la tutela propria e caratteristica dell'am

ministrazione pubblica. È noto, infatti, come questa si rivolga, attraverso l'opera dei dipendenti, al soddisfacimento di compiti e di interessi pur generali ma individuati nell'ambito delle finalità

collettive da conseguire: necessita, adunque, di un sistema san

zionatorio esclusivo, articolato nelle sue misure per i diversi mo

delli di comportamento dal dipendente infranti.

Cosi ricondotto l'atto illecito perpetrato — e a diverso titolo

colpito dal giudice penale — nell'area del procedimento discipli nare e delle valutazioni ivi esperibili, correlativamente si configu ra — per quanto sin qui esposto — l'esigenza di adozione di

criteri normativi idonei alla commisurazione delle misure sanzio

natone conseguenti alla irrevocabile condanna penale; tanto, non

per un diffuso interesse al giusto procedimento, che sfugge a cen

sure d'ordine costituzionale (sentenza 234 del 1985, id., Rep. 1985, voce Edilizia popolare, nn. 51-53), bensì, si ribadisce, quale esi

genza — ex art. 3 Cost. — di adeguatezza tra illecito e irroganda sanzione.

Il che coinvolge predisposizione fuori da ogni indeterminatez

za, con discrimine, quando del caso, tra reati consumati ovvero

tentati (di ciò rinvenendosi traccia positiva sol per il personale ferroviario ai sensi della 1. 26 marzo 1958 n. 425, art. 123); inol

tre — e ciò in relazione anche alla specifica destituzione automa

tica del personale tutto di polizia per qualsivoglia condanna seguita da interdizione temporanea — tra fatti commessi a causa ovvero

in connessione delle attribuzioni ed altri che dalla attività pubbli ca del soggetto esulino.

Né è a sottacersi, a tali precisi scopi di riequilibrio normativo

aderente ai principi costituzionali, l'obiettiva sussistenza ordina

mentale, nello status del dipendente, di intreccio della figura im

piegatizia con quella del funzionario; come anche della nozione

di pubblico ufficiale e di incaricato di pubblico servizio, che —

propria dell'area penale — sovente non coincide coi principi, sia

funzionali che di gerarchia, poiché identificata — in tal sede —

solo per lo stretto esercizio esterno dell 'imperituri in confronto

dei terzi.

5. - A tutti gli assentiti effetti per razionalizzare un sistema, che appare stemperato oggi — sovente — nell'indistinto, è il legis latore chiamato ad apprestare omogenei e ben identificati rimedi

esaustivi, secondo principi che in nuce si rinvengono già nei ter mini essenziali dettati dalla legge-quadro sul pubblico impiego (29

li Foro Italiano — 1987.

marzo 1983 n. 93: art. 1, 2, n. 7, 4, 22), diretta all'intero com

parto in discorso, ivi compreso il personale delle regioni. Poiché

vanno operate, infatti, delle scelte nell'ambito di soluzioni coe

renti per corrispondere alle varie esigenze qui prospettate, non

è dato alla corte provvedere in tali sensi, nella sfera, cioè, di

complessi, la cui enunciata, avvertita estensione è di per sé dimo

strativa di una serie di previsioni che soltanto il parlamento può ed è in grado di effettuare compiutamente. E la corte auspica al riguardo che il legislatore proceda anche all'attenta riconside

razione dei valori oggetto di tutela.

Per questi motivi, la Corte costituzionale, riuniti i giudizi, di

chiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale de

gli art. 85 d.p.r. 10 gennaio 1957 n. 3 (statuto degli impiegati

civili dello Stato); 41 1. 5 marzo 1961 n. 90 (stato giuridico degli operai dello Stato); 8, 1° comma, lett. b), d.p.r. 25 ottobre 1981

n. 737 (sanzioni disciplinari per il personale dell'amministrazione

di pubblica sicurezza), nonché dell'art. 247 r.d. 3 marzo 1934

n. 383 (t.u. della legge comunale e provinciale) nel testo sostituito

con 1. 27 giugno 1942 n. 851 e dell'art. 57, lett a), d.p.r. 20 di

cembre 1979 n. 761 (stato giuridico del personale delle U.s.l.)

sollevata, in relazione agli art. 3, 4, 24, 35, 97, 113 Cost., con

le ordinanze in epigrafe.

CORTE COSTITUZIONALE; sentenza 22 maggio 1987, n. 181

(Gazzetta ufficiale, la serie speciale, 27 maggio 1987, n. 22); Pres. La Pergola, Est. Andrioli; Genghini Gaucci (Aw. Espo

sito, Latagliata, Giannini) c. Banco di Roma; interv. Pres.

cons, ministri (Avv. dello Stato Favara). Ord. Trìb. Roma 11

febbraio 1986 (G.U., la serie speciale, n. 38 del 1986).

Liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordi

naria — Amministrazione straordinaria delle grandi imprese in

crisi — Formazione dello stato passivo — Mancata previsione dell'intervento dell'impresa debitrice — Incostituzionalità (Cost., art. 3, 24; r. d. 16 marzo 1942 n. 267, disciplina del fallimento, art. 209; d.l. 30 gennaio 1979 n. 26, provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, art.

1; 1. 3 aprile 1979 n. 95, conversione in legge, con modificazio

ni, del d.l. 30 gennaio 1979 n. 26, art. unico).

Liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordi

naria — Amministrazione straordinaria delle grandi imprese in

crisi — Impugnazione dello stato passivo — Decorrenza del

termine dal deposito in cancelleria dell'elenco dei crediti — Que stione inammissibile di costituzionalità (R.d. 16 marzo 1942 n.

267, art. 100, 209; d.l. 30 gennaio 1979 n. 26, art. 1; 1. 3 aprile 1979 n. 95, art. unico).

È illegittimo, per violazione degli art. 3 e 24 Cost., l'art. 209, 2° comma, r.d. 16 marzo 1942 n. 267, applicato all'ammini

strazione straordinaria delle grandi imprese in crisi in virtù del

l'art. 1,5° comma, I. 3 aprile 1979 n. 95 di conversione del

d.l. 30 gennaio 1979 n. 26, nella parte in cui non prevede che

l'imprenditore individuale o gli amministratori della società o

della persona giuridica soggetti ad amministrazione straordina

ria siano sentiti dal commissario con riferimento alla formazio ne dell'elenco dei crediti indicato nello stesso art. 209 l. fall. (1)

È inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art.

100 r.d. 16 marzo 1942 n. 267, nella parte in cui non prevede che il termine per l'impugnazione dello stato passivo prende a decorrere dal deposito dello stesso nella cancelleria del tri

bunale. (2)

(1-2) L'ordinanza di rimessione è massimata in Foro it., Rep. 1986, voce Liquidazione coatta aministrativa, n. 69 ed è riportata per esteso

(con la data dell'I 1 aprile 1986) in Temi romana, 1986, 96, con nota di Di Gravio.

La scarna motivazione della decisione in epigrafe costituisce l'applica zione alla procedura di amministrazione straordinaria dei principi affer

mati, per la procedura fallimentare, in materia di impugnazione di crediti ammessi da Corte cost. 25 luglio 1984, n. 222, Foro it., 1984, I, 2408, che, nel dichiarare infondata, in riferimento all'art. 24 Cost., la questio ne di legittimità costituzionale dell'art. 100 1. fall, nella parte in cui non

prevede la legittimazione all'impugnazione da parte del fallito, ha osser

This content downloaded from 193.142.30.154 on Sat, 28 Jun 2014 13:22:49 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions


Recommended