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ordinanza 23 maggio 2002, n. 216 (Gazzetta ufficiale, 1aserie speciale, 29 maggio 2002, n. 21);...

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ordinanza 23 maggio 2002, n. 216 (Gazzetta ufficiale, 1 a serie speciale, 29 maggio 2002, n. 21); Pres. Ruperto, Est. Capotosti; S.A. e altri, A.A. e altro, G.L. e altri, M.R. e altro, F.F. e altro, Regione Toscana; interv. Pres. cons. ministri. Ord. Tar Lazio, sez. III, 5 luglio 2000 (ventidue) (G.U., 1 a s.s., nn. 33, 38 e 39 del 2001) Source: Il Foro Italiano, Vol. 125, No. 9 (SETTEMBRE 2002), pp. 2217/2218-2223/2224 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23197762 . Accessed: 28/06/2014 12:37 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 185.31.194.117 on Sat, 28 Jun 2014 12:37:29 PM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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Page 1: ordinanza 23 maggio 2002, n. 216 (Gazzetta ufficiale, 1aserie speciale, 29 maggio 2002, n. 21); Pres. Ruperto, Est. Capotosti; S.A. e altri, A.A. e altro, G.L. e altri, M.R. e altro,

ordinanza 23 maggio 2002, n. 216 (Gazzetta ufficiale, 1 a serie speciale, 29 maggio 2002, n. 21);Pres. Ruperto, Est. Capotosti; S.A. e altri, A.A. e altro, G.L. e altri, M.R. e altro, F.F. e altro,Regione Toscana; interv. Pres. cons. ministri. Ord. Tar Lazio, sez. III, 5 luglio 2000 (ventidue)(G.U., 1 a s.s., nn. 33, 38 e 39 del 2001)Source: Il Foro Italiano, Vol. 125, No. 9 (SETTEMBRE 2002), pp. 2217/2218-2223/2224Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23197762 .

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Page 2: ordinanza 23 maggio 2002, n. 216 (Gazzetta ufficiale, 1aserie speciale, 29 maggio 2002, n. 21); Pres. Ruperto, Est. Capotosti; S.A. e altri, A.A. e altro, G.L. e altri, M.R. e altro,

GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

specializzazione, comporta altresì come conseguenza l'esten

sione della dichiarazione d'incostituzionalità, ai sensi dell'art.

27, secondo periodo, 1. 11 marzo 1953 n. 87, alla norma —

avente portata e ratio corrispondenti, e perciò affetta dallo stes

so vizio — che, parallelamente, dispone il divieto di accedere al

corso di formazione specifica in medicina generale per chi sia in

possesso di diploma di specializzazione o di dottorato di ricerca

(art. 24, 1° comma, stesso d.leg. n. 368 del 1999). Per questi motivi, la Corte costituzionale, riuniti i giudizi: a) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 34, 4° com

ma, d.leg. 17 agosto 1999 n. 368 (attuazione della direttiva

93/16/Cee in materia di libera circolazione dei medici e di reci proco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e

delle direttive 97/50/Ce, 98/2I/Ce, 98/63/Ce e 99/46/Ce che modificano la direttiva 93/16/Cee);

b) dichiara, ai sensi dell'art. 27, secondo periodo, 1. 11 marzo

1953 n. 87, l'illegittimità costituzionale dell'art. 24, 1° comma, medesimo d.leg. n. 368 del 1999, nella parte in cui esclude dal

l'accesso al corso di formazione specifica in medicina generale i

possessori di diploma di specializzazione di cui all'art. 20 del

medesimo decreto, o di dottorato di ricerca.

CORTE COSTITUZIONALE; ordinanza 23 maggio 2002, n.

216 (Gazzetta ufficiale, la serie speciale, 29 maggio 2002, n.

21); Pres. Ruperto, Est. Capotosti; S.A. e altri, A.A. e altro, G.L. e altri, M.R. e altro, F.F. e altro, Regione Toscana; in

terv. Pres. cons, ministri. Ord. Tar Lazio, sez. Ili, 5 luglio 2000 (ventidue) (G.U., la s.s., nn. 33, 38 e 39 del 2001).

Sanità pubblica — Medici universitari — Attività assisten

ziale esclusiva — Termine perentorio per l'esercizio o il

rinnovo dell'opzione — Questione di costituzionalità —

«Ius superveniens» — Restituzione degli atti al giudice «a

quo» (Cost., art. 3, 97; 1. 30 novembre 1998 n. 419, delega al

governo per la razionalizzazione del servizio sanitario nazio

nale e per l'adozione di un testo unico in materia di organiz zazione e funzionamento del servizio sanitario nazionale.

Modifiche al d.leg. 30 dicembre 1992 n. 502, art. 6; d.leg. 21

dicembre 1999 n. 517, disciplina dei rapporti fra servizio sa nitario nazionale ed università, a norma dell'art. 6 1. 30 no

vembre 1998 n. 419, art. 3, 5; d.leg. 28 luglio 2000 n. 254, di

sposizioni correttive ed integrative del d.leg. 19 giugno 1999

n. 229, per il potenziamento delle strutture per l'attività libe

ro-professionale dei dirigenti sanitari). Sanità pubblica

— Medici universitari — Opzione per l'at

tività assistenziale non esclusiva — Attribuzione di incari

chi di direzione — Esclusione — Questione di costituzio

nalità — «Ius superveniens» — Restituzione degli atti al

giudice «a quo» (Cost., art. 33, 76; 1. 30 novembre 1998 n.

419, art. 6; d.leg. 21 dicembre 1999 n. 517, art. 3, 5; d.leg. 28

luglio 2000 n. 254).

Vanno restituiti al giudice a quo gli atti relativi alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, 7° ed 8° comma, d.leg. n. 517 del 1999 — nella parte in cui stabilisce un termine pe rentorio entro il quale i medici universitari esercitano o rin

novano l'opzione per l'esercizio di attività assistenziale in

tramuraria (c.d. attività assistenziale esclusiva) ovvero di at

tività libero-professionale extramuraria, disponendo che, in

mancanza di comunicazione, si intende effettuata l'opzione

per l'attività assistenziale esclusiva — in riferimento agli art.

3 e 97 Cost., a causa della sopravvenienza, rispetto alle ordi

nanze di rimessione, di atti legislativi e regolamentari in

fluenti sul quadro normativo di riferimento e di Corte cost. n.

71 del 2001. (1)

(1-2) I. - Con l'ordinanza in epigrafe la Corte costituzionale ha di

sposto la restituzione degli atti al giudice a quo, affinché provveda ad

Il Foro Italiano — 2002.

Vanno restituiti al giudice a quo gli atti relativi alla questione di legittimità costituzionale degli art. 3 e 5, 7° comma (non ché commi da 1 a 6 e da 8 a 11), d.leg. n. 517 del 1999 —

nella parte in cui stabiliscono il divieto di attribuire al medi

co universitario, il quale non abbia scelto l'attività assisten

ziale esclusiva, la direzione delle strutture e dei programmi

finalizzati alla compenetrazione dell'attività sanitaria assi

stenziale e di quella didattica e di ricerca scientifica — in ri

ferimento agli art. 33 e 76 Cost., a causa della sopravvenien za, rispetto alle ordinanze di rimessione, di atti legislativi e

regolamentari influenti sul quadro normativo di riferimento e

di Corte cost. n. 71 del 2001. (2)

«un nuovo esame dei termini delle questioni di legittimità costituzio nale e della loro perdurante rilevanza», a fronte dell'entrata in vigore di atti legislativi e regolamentari influenti in maniera significativa sul

quadro normativo considerato dalle ordinanze di rimessione. Nel corso di giudizi promossi da docenti universitari delle facoltà di

medicina e chirurgia, la sezione III del Tar Lazio ha denunciato la con trarietà degli art. 3 e 5 d.leg. 21 dicembre 1999 n. 517 al dettato costi

tuzionale, sotto il duplice profilo della violazione dei principi di coe renza e ragionevolezza dell'ordinamento, nonché di buon andamento dell'amministrazione (art. 5, 7° ed 8° comma, d.leg. n. 517, cit., in rife rimento agli art. 3 e 97 Cost.) e della violazione del principio dell'auto nomia universitaria e dei principi e criteri direttivi della legge delega n. 419 del 1998 (art. 3 e 5, commi da 1 a 11, d.leg. n. 517, cit., in riferi mento agli art. 33 e 76 Cost.).

Con riguardo al primo dei prospettati motivi di censura, il giudice rimettente ha osservato che la fissazione di un termine perentorio entro il quale i medici universitari esercitano o rinnovano l'opzione per l'esercizio di attività assistenziale intramuraria (c.d. attività assisten ziale esclusiva) ovvero di attività libero-professionale extramuraria e la contestuale previsione che, in mancanza di comunicazione, si intende effettuata l'opzione per l'attività assistenziale esclusiva (v. art. 5, 7° e 8° comma, d.leg. n. 517, cit.), sono destinate ad incidere in senso nega tivo sul principio di compenetrazione tra attività assistenziale ed attività

didattico-scientifica, se ad esse non si accompagna la preventiva identi ficazione delle strutture destinate allo svolgimento dell'attività assi stenziale intramuraria.

Viene riproposta, dunque, la questione che qualche tempo fa aveva determinato il sorgere di orientamenti contrastanti in seno alla giuris prudenza di merito adita per il rilascio di misura cautelare d'urgenza volta ad ottenere la sospensione dell'efficacia del termine — previsto dall'art. 15 quater d.leg. n. 502 del 1992, aggiunto dall'art. 13 d.leg. n. 229 del 1999 — per l'esercizio dell'opzione da parte dei medici dipen denti (domande da intendersi più correttamente come dirette all'accer tamento dell'insussistenza in capo ai medici dell'obbligo di effettuare la scelta entro il termine di legge).

Infatti, dalla normativa in materia non emergeva con chiarezza se l'effettiva predisposizione delle strutture, degli spazi, dei locali, nonché la fissazione di orari, regole e tariffe per il concreto svolgimento del l'attività professionale fossero adempimenti che le aziende sanitarie dovessero espletare dopo l'esercizio dell'opzione — perché soltanto a

seguito della manifestazione di volontà da parte dei medici, l'ammini strazione poteva essere in grado di organizzare l'attività ospedaliera e

quella libero-professionale — ovvero se occorresse che l'attivazione ed

organizzazione fossero compiute prima dell'opzione, sì che i medici non corressero il rischio di non poter esercitare di fatto l'attività profes sionale in assenza di spazi adeguati. V. Trib. Bassano del Grappa, ord. 21 dicembre 1999, Trib. La Spezia, ord. 28 ottobre 1999 e Trib. Geno

va, ord. 27 ottobre 1999, Foro it., 2000, I, 1485 (le prime due in senso favorevole ai medici ricorrenti, la terza in senso sfavorevole), con nota di richiami. Peraltro, Trib. Verona 11 febbraio 2000, id., Rep. 2000, voce Sanitario, n. 387, e Giust. civ., 2000, I, 1552, aveva rilevato che l'esercizio dell'opzione per il rapporto di lavoro esclusivo presuppone va l'avvenuta stipulazione del nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro per la dirigenza sanitaria, destinato a disciplinarne aspetti fon

damentali, non potendosi obbligare il medico ad effettuare una scelta irrevocabile di tale importanza nell'ignoranza delle complessive condi zioni economico-normative nelle quali deve svolgersi in futuro l'atti vità professionale.

V., inoltre, Trib. Frosinone 14 marzo 2000* Foro it., Rep. 2000, voce

cit., n. 389, e Nuovo dir., 2000, 469, secondo cui l'apposizione del ter mine per l'esercizio dell'opzione fra attività medica intra ed extramura ria per i dirigenti sanitari ospedalieri è costituzionalmente compatibile, nell'esercizio del potere discrezionale del legislatore e nell'ambito della scelta di politica sanitaria per l'attuazione del principio program matico dell'art. 32 Cost., con esclusione quindi del sindacato di merito dell'autorità giurisdizionale; inoltre, il rapporto fra il medico ed il ser vizio sanitario nazionale non si pone su di un piano paritetico contrattuale, ma attiene ad un servizio di pubblico impiego nel cui am bito è collocata la scelta «ideologica» opzionale (pertanto, è stata rite nuta improponibile la prospettata eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c.).

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Page 3: ordinanza 23 maggio 2002, n. 216 (Gazzetta ufficiale, 1aserie speciale, 29 maggio 2002, n. 21); Pres. Ruperto, Est. Capotosti; S.A. e altri, A.A. e altro, G.L. e altri, M.R. e altro,

PARTE PRIMA 2220

Ritenuto che il Tar Lazio, sezione III, con ventidue ordinanze del 5 luglio 2000 (pervenute alla corte il 21 giugno, il 20 ed il

24 agosto del 2001), nel corso di giudizi promossi da docenti

universitari delle facoltà di medicina e chirurgia (infra: medici

universitari), solleva questione di legittimità costituzionale delle

seguenti disposizioni del d.leg. 21 dicembre 1999 n. 517 (disci plina dei rapporti fra servizio sanitario nazionale ed università, a

norma dell'art. 6 I. 30 novembre 1998 n. 419): art. 5, 8° comma,

Cfr., peraltro, Corte cost., ord. 3 luglio 2002, n. 309 (G.U. n. 27 del

2002), che, in ragione della sopravvenienza di norme idonee ad incidere sulla regolamentazione del problema in parola, ha disposto la restitu zione ai giudici a quibus degli atti relativi alla questione di legittimità costituzionale degli art. 15 quater, 15 quinquies, 2° comma, lett. a), e 10° comma, 15 sexies d.leg. n. 502 del 1992, 72 1. 23 dicembre 1998 n. 448 ed 1 d.leg. 2 marzo 2000 n. 49, in riferimento agli art. 3, 4, 32, 35, 76 e 97 Cost.

Con specifico riferimento ai medici universitari, v. Cons. Stato, sez. VI, ord. caut., 24 marzo 2000, n. 1431, Foro it., Rep. 2000, voce Istru zione pubblica, n. 268, commentata in Lavoro nelle p.a., 2000, 362, da M. Montini, Medici universitari ed attività libero-professionale, se condo cui dall'interpretazione sistematica degli art. 5, 7° comma, d.leg. 21 dicembre 1999 n. 517, 5 quinquies, 2° comma, lett. a), b), c) e d), d.leg. 30 dicembre 1992 n. 502 e 72, 11° comma, 1. 23 dicembre 1998 n. 448 si desume che l'ente di appartenenza dei dirigenti sanitari (nella specie, appunto, universitari) che optino per l'esercizio della libera at tività professionale intramoenia è obbligato ad individuare le strutture aziendali all'interno delle quali deve essere esercitata l'attività mede sima (o le soluzioni alternative di cui all'art. 72, 11° comma, 1. n. 448 del 1998, cit.); peraltro, nella fase di passaggio al nuovo sistema, la concreta disponibilità delle strutture può anche seguire l'esercizio delle

opzioni, atteso che esse vanno approntate tenendo conto del numero ef fettivo di opzioni esercitate per l'attività inframuraria e della tipologia di specializzazioni dei dirigenti sanitari che abbiano in concreto optato per l'attività stessa, fermo restando l'obbligo dell'amministrazione di

predisporre in tempi ragionevoli le strutture e i servizi (con la medesi ma pronuncia il Consiglio di Stato ha anche ritenuto manifestamente

infondata, con riferimento agli art. 3 e 97 Cost., la questione di costitu zionalità della normativa).

Nel senso che non è manifestamente infondata l'eccezione di illegit timità costituzionale dell'art. 5, 8° comma, d.leg. 21 dicembre 1999 n.

517, giacché il termine ivi previsto a carico dei medici universitari per la formulazione dell'opzione tra rapporto di lavoro esclusivo e attività extramoenia appare in contrasto con l'art. 97 Cost, sotto il profilo della manifesta irragionevolezza e contraddittorietà con il sistema normativo in cui si colloca, e che, conseguentemente, la fissazione del termine pe rentorio deve essere sospesa in via cautelare, v. Tar Lazio, sez. Ili, ord. 8 marzo 2000, n. 2U2, Foro it., Rep. 2000, voce Sanitario, n. 397, e Guida a! dir., 2000, fase. 11,91, con nota di A. Merlo.

Cons. Stato, sez. VI, ord. caut., 24 marzo 2000, n. 1432, Foro it., Rep. 2000, voce cit., n. 392, e Giusi, civ., 2000, I, 1554, ha affermato la

giurisdizione del giudice amministrativo in ordine alla controversia re lativa all'esercizio del diritto di opzione a favore dell'attività libero

professionale da parte dei dirigenti medici universitari. In relazione al secondo dei profili di illegittimità delineati, la confi

gurazione dell'opzione per l'attività assistenziale esclusiva quale requi sito per l'attribuzione degli incarichi di direzione dei programmi di cui al 4° comma dell'art. 5 d.leg. n. 517, cit., pregiudica, a giudizio del Tar Lazio, il su indicato principio della compenetrazione tra attività sanita ria assistenziale ed attività didattica e di ricerca scientifica, poiché as

soggetta l'attività assistenziale svolta dal medico universitario alle de terminazioni organizzative del direttore generale dell'azienda ospeda liero-universitaria, in violazione del principio dell'autonomia universi taria.

Sarebbero, altresì, violati i principi ed i criteri direttivi contenuti nel l'art. 6, 1° comma, lett. b) (e c), legge delega 30 novembre 1998 n. 419, poiché la marginale rilevanza dei compiti attribuiti agli organi univer sitari non garantirebbe lo svolgimento delle attività assistenziali «fun zionali alle esigenze della didattica e della ricerca» e la «coerenza fra l'attività assistenziale e le esigenze della formazione e della ricerca».

II. - In precedenza. Corte cost., ord. 11 dicembre 2001, n. 394 (G.U., la s.s., n. 49 del 2001), richiamata in motivazione, aveva già ordinato la restituzione degli atti al giudice a quo per un nuovo esame delle mede sime questioni di legittimità costituzionale, in riferimento alle stesse norme, nonché all'art. 5, 12° comma, d.leg. n. 517, cit., in quanto con tenente una disciplina dell'opzione tra rapporto di lavoro a tempo pieno ed a tempo definito difforme rispetto alla regolamentazione offerta dal l'ordinamento universitario e poiché dalla scelta per uno di tali rapporti sarebbe derivato un diverso status del medico universitario (v., tra le ordinanze di rimessione, Tar Lazio, sez. Ili, ord. 29 marzo 2000, n. 2704, Foro it., Rep. 2000, voce Sanità pubblica, n. 622).

Inoltre, con la sentenza n. 71 del 16 marzo 2001 (anch'essa richia mata in motivazione), id., 2002, I, 661, nel dichiarare la illegittimità

Il Foro Italiano — 2002.

in riferimento agli art. 3 e 97 Cost.; art. 5, 7° comma, in riferi

mento agli art. 33 e 76 Cost.; art. 5, commi da 1 a 6 e da 8 a 11, nonché art. 3 —

quest'ultimo nella parte in cui non prevede una

partecipazione diretta degli organi universitari nelle scelte delle

aziende ospedaliero-universitarie in materia di collegamento tra

le attività di assistenza, didattica e ricerca — in riferimento agli art. 33 e 76 Cost.;

che le ordinanze, con argomentazioni sostanzialmente identi

costituzionale dell'art. 15 novies, 2° comma, d.leg. 30 dicembre 1992 n. 502, aggiunto dall'art. 13 d.leg. 19 giugno 1999 n. 229, nella parte in cui dispone la cessazione del personale medico universitario, di cui al l'art. 102 d.p.r. 11 luglio 1980 n. 382, dallo svolgimento delle ordinarie attività assistenziali, nonché dalla direzione delle strutture assistenziali, al raggiungimento dei limiti massimi di età ivi indicati, in assenza della

stipula dei protocolli di intesa tra università e regioni previsti dalla stessa norma ai fini della disciplina delle modalità e dei limiti per l'uti lizzazione del suddetto personale universitario per specifiche attività assistenziali strettamente connesse all'attività didattica e di ricerca, la stessa corte aveva rilevato la stretta connessione o compenetrazione esistente tra attività di assistenza ospedaliera ed attività didattico scientifica affidata al personale medico universitario.

11 nesso funzionale tra queste attività «non preclude certo al legisla tore di modulare in concreto, nell'esercizio della sua discrezionalità, ampiezza e modalità di svolgimento dell'attività assistenziale dei medi ci universitari, eventualmente anche in funzione dell'età dei docenti. Ciò che non può invece ritenersi consentito — pena la violazione del

generale criterio di ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost., oltre che del

principio del buon andamento tutelato dall'art. 97 Cost. — è la scissio ne tra l'uno e l'altro settore di attività, con la conseguente creazione di

figure di docenti medici destinati ad un insegnamento privo del sup porto della necessaria attività assistenziale». Del resto, la natura neces sariamente teorico-pratica dell'insegnamento medico, a livello sia uni versitario sia post-universitario, è stata ribadita anche dalla normativa in tema di reciproco riconoscimento dei diplomi medici, resa operante nel nostro ordinamento con d.leg. 17 agosto 1999 n. 368, in attuazione della direttiva 93/16/Cee e successive modificazioni (decreto in rela zione al quale Corte cost. 29 maggio 2002, n. 219, in questo fascicolo, I, 2213, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 34, 4° comma, laddove preclude totalmente a chi abbia già conseguito un diploma di

specializzazione l'accesso ad un nuovo curriculum formativo e ad un nuovo titolo di specializzazione, che a sua volta costituisce condizione

imprescindibile per lo svolgimento di una specifica attività professio nale medica, nonché dell'art. 24, 1° comma, nella parte in cui esclude dall'accesso al corso di formazione specifica in medicina generale i

possessori di diploma di specializzazione o di dottorato di ricerca, sotto il profilo della violazione del diritto allo studio sancito dall'art. 34

Cost.). V. anche Corte cost. 16 maggio 1997, n. 134, id., 1997, I, 2387, che

ha ritenuto infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art.

4, 7° comma, 1. 30 dicembre 1991 n. 412, nella parte in cui, prevedendo che i professori universitari a tempo pieno della facoltà di medicina in seriti nel sistema dell'assistenza ospedaliera pubblica possano svolgere attività libero-professionale anche extramurale, non estende questa pos sibilità pure a tutti gli altri professori universitari parimenti a tempo pieno, in riferimento agli art. 3 e 97 Cost.

III. - La normativa sopravvenuta alle ordinanze di rimessione, a se

guito e per effetto della quale la corte ha ordinato la restituzione degli atti al giudice a quo, è costituita dal d.leg. 28 luglio 2000 n. 254, che ha modificato l'art. 15 quinquies, 10° comma, d.leg. 30 dicembre 1992 n. 502 — al quale rinvia l'art. 5, 7° comma, d.leg. n. 517 del 1999 — con sentendo ai medici, nel testo così vigente, «in caso di carenza di struttu re e spazi idonei alle necessità connesse allo svolgimento delle attività

libero-professionali in regime ambulatoriale, limitatamente alle mede sime attività e fino al 31 luglio 2003, l'utilizzazione del proprio studio

professionale con le modalità previste dall'atto di indirizzo e coordi namento di cui al decreto del presidente del consiglio dei ministri 27 marzo 2000» e disponendo, altresì, che resta fermo «per l'attività libe

ro-professionale in regime di ricovero, quanto disposto dall'art. 72, 11°

comma, 1. 23 dicembre 1998 n. 448». In seguito, sono intervenuti, dapprima, l'art. 71,1° comma, d.leg. 30

marzo 2001 n. 165, secondo cui «cessano di produrre effetti», tra gli altri, l'art. 35 d.p.r. 20 dicembre 1979 n. 761, ai sensi del quale il rap porto di lavoro del personale medico può essere a tempo pieno o a tem

po definito, norma applicabile anche ai professori universitari che svol

gono attività assistenziale, in forza dell'espresso richiamo contenuto nell'art. 102, 8° comma, d.p.r. 11 luglio 1980 n. 382; successivamente, l'atto di indirizzo e coordinamento approvato con d.p.c.m. 24 maggio 2001, recante le linee guida concernenti i protocolli di intesa da stipula re tra regioni e università per lo svolgimento delle attività assistenziali delle università nel quadro della programmazione sanitaria nazionale e

regionale, il quale, tra l'altro, stabilisce le direttive riguardanti le mo dalità della collaborazione tra tali enti, allo scopo di assicurare l'inte

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

che, censurano l'art. 5, 8° comma, d.leg. n. 517 del 1999, il

quale stabilisce un termine perentorio entro il quale i medici

universitari esercitano o rinnovano l'opzione —

prevista dal 7°

comma — per l'esercizio di attività assistenziale intramuraria

(c.d. attività assistenziale esclusiva), ovvero di attività libero

professionale extramuraria, disponendo che, in mancanza di

comunicazione, si intende effettuata l'opzione per l'attività as

sistenziale esclusiva;

grazione delle attività assistenziali, didattiche e di ricerca, fissando, inoltre, gli indirizzi per l'organizzazione interna delle aziende ospeda liero-universitarie [cfr., peraltro, l'art. 1 d.l. 7 febbraio 2002 n. 8, con vertito in 1. 4 aprile 2002 n. 56, proroga di disposizioni relative ai me dici a tempo definito, farmaci, formazione sanitaria, ordinamenti didat tici universitari e organi amministrativi della Croce rossa (testo coordi nato in Le leggi, 2002, II, 68), che ha modificato l'art. 15 bis, 3° com

ma, d.leg. n. 502 del 1992, stabilendo che «a far data dal 31 dicembre 2002 sono soppressi i rapporti di lavoro a tempo definito per la dirigen za sanitaria»].

V., inoltre, lo schema di disegno di legge (riordino del rapporto di lavoro dei medici del servizio sanitario nazionale) esaminato, in via

preliminare, dal consiglio dei ministri il 24 maggio 2002, contenente

disposizioni — applicabili anche ai medici universitari, professori uni versitari di prima o seconda fascia e ricercatori, che svolgono attività assistenziale presso le aziende ospedaliere di cui all'art. 2 d.leg. n. 517 del 1999 o presso strutture assistenziali pubbliche o private accreditate, ove previsto dagli accordi fra regione e università — relative alla diri

genza medica delle aziende sanitarie e degli altri enti ed istituti sanitari

pubblici, secondo cui: — il rapporto di lavoro è unico e a tempo pieno e può essere a carat

tere esclusivo o non esclusivo; le due tipologie di rapporto sono, a do

manda, reversibili e consentono la direzione di strutture semplici e

complesse (v. art. 1,1° comma); — le regioni disciplinano l'attività libero-professionale del personale

medico in base ai seguenti principi fondamentali: a) il dirigente medi

co, fuori dall'impegno di servizio, può svolgere, all'interno delle strutture aziendali o anche all'esterno delle stesse in strutture a tal fine convenzionate con l'azienda, attività libero-professionale individuale o in équipe, regolata con modalità che assicurino all'azienda almeno il

recupero di tutti gli oneri sostenuti; l'attività libero-professionale può essere svolta solo dopo aver assicurato il volume di prestazioni e il nu mero di ore di attività individuali o in équipe, previsti dal programma aziendale di cui alla lett. c) concordati con le organizzazioni sindacali della dirigenza sanitaria firmatarie dell'accordo nazionale. I compensi percepiti per le attività professionali sono assimilati a reddito di lavoro

dipendente; b) fuori dalle strutture aziendali, oltre alle attività libero

professionali di cui alla lett. a), al dirigente medico a rapporto esclusivo sono consentite le consulenze nonché le altre attività occasionali e al

dirigente medico a rapporto non esclusivo sono consentite tutte le atti vità libero-professionali che non configurino un rapporto di lavoro di

pendente o determinino un conflitto di interessi con le attività istituzio nali. Le tariffe professionali di tali attività sono assoggettate esclusiva mente alle prescrizioni dell'ordine professionale di appartenenza; le ta riffe non possono, neanche in parte, essere poste a carico del servizio sanitario nazionale; c) l'attività libero-professionale all'interno delle strutture aziendali di cui alla lett. a) è svolta prioritariamente sulla base del programma dell'azienda per l'eliminazione delle liste di attesa rife rite a prestazioni i cui tempi di attesa risultino superiori a quelli stabiliti dalle regioni sulla base dell'accordo fra il governo e le regioni sancito dalla conferenza Stato-regioni in data 14 febbraio 2002; ci) la disciplina regionale riserva alla disciplina contrattuale nazionale la definizione dei criteri generali: per la determinazione delle tariffe delle attività libe

ro-professionali di cui alla lett. a); per la costituzione di appositi orga nismi aziendali di verifica del rispetto della prevalenza dell'attività istituzionale nei confronti di quella libero-professionale e del rispetto dei piani di attività previsti dal programma aziendale di cui alla lett. c);

per l'individuazione di penalizzazioni in caso di violazioni delle dispo sizioni su indicate e di quelle regionali in materia di attività libero

professionale (v. art. 1, 2° comma); — sono fatte salve le norme che disciplinano in via transitoria gli

attuali rapporti di lavoro (v. art. 4). Intanto, è all'esame della commissione igiene e sanità del senato in

sede referente il disegno di legge n. 397, presentato in data 5 luglio 2001, contenente la proposta di abrogazione del 4° comma dell'art. 15

quater d.leg. 30 dicembre 1992 n. 502, inerente l'irreversibilità della

scelta del medico in ordine all'esclusività del rapporto di lavoro.

Per la ricostruzione del precedente quadro normativo di riferimento

in tema di attività libero-professionale dei medici dipendenti, v. D.

Dalfino, Attività libero-professionale ed incompatibilità dei medici di

pendenti dal servizio sanitario nazionale, in Foro it., 2000, 1, 1367.

V., inoltre, Corte cost. 15 febbraio 2000, n. 63, ibid., 1361, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli art. 2 e 4, 1° comma, d.l.

20 giugno 1997 n. 175, recante disposizioni urgenti in materia di atti

vità libero-professionale della dirigenza sanitaria del servizio sanitario

li Foro Italiano — 2002.

che, ad avviso dei rimettenti, la norma, fissando il succitato

termine indipendentemente dalla individuazione delle strutture

destinate allo svolgimento dell'attività assistenziale intramura

ria, si porrebbe in contrasto con gli art. 3 e 97 Cost., in quanto la

loro preventiva identificazione configurerebbe un presupposto

dell'opzione e, proprio per questo, la disposizione inciderebbe

negativamente sulla compenetrazione tra attività assistenziale ed

attività didattico-scientifica, in violazione dei principi di coe renza e ragionevolezza dell'ordinamento, nonché di buon an

damento dell'amministrazione;

che, secondo il Tar, l'art. 5, 7° comma, d.leg. n. 517 del 1999

e le disposizioni ad esso sottese e connesse — ossia i commi da

Ia6eda8all — nonché l'art. 3, nella parte riguardante l'or

ganizzazione interna delle aziende ospedaliero-universitarie, violerebbe gli art. 33 e 76 Cost.;

che, in particolare, la configurazione dell'opzione per l'atti

vità assistenziale esclusiva quale requisito per l'attribuzione de

gli incarichi di direzione dei programmi di cui al 4° comma della norma impugnata pregiudicherebbe la compenetrazione tra

attività sanitaria assistenziale ed attività didattica e di ricerca

scientifica, assoggettando l'attività assistenziale svolta dal me

dico universitario alle determinazioni organizzative del direttore

generale dell'azienda ospedaliero-universitaria, in violazione

del principio dell'autonomia universitaria;

che, ad avviso del Tar, agli organi dell'università sarebbero

stati attribuiti compiti marginali nel coordinamento degli inte

ressi concernenti l'insegnamento e la ricerca scientifica, tenuto

conto sia dei poteri attribuiti al direttore del dipartimento, sia

della circostanza che questi risponde della programmazione e

della gestione delle risorse al direttore generale e sarebbe tenuto

a privilegiare le esigenze dell'attività assistenziale rispetto a

quelle dell'attività didattica e scientifica, così da non garantire lo svolgimento delle attività assistenziali «funzionali alle esi

genze della didattica e della ricerca», in violazione dell'art. 6, 1° comma, lett. b), 1. 30 novembre 1998 n. 419;

che, secondo i giudici a quibus, «la normativa delegata in

materia di opzione» (ossia l'art. 5, commi da 1 a 6 e da 8 a 11, nonché l'art. 3 d.leg. n. 517 del 1999 in parte qua) violerebbe

gli art. 33 e 76 Cost., dal momento che il divieto di attribuire al

medico universitario, il quale non abbia scelto l'attività assi

stenziale esclusiva, la direzione delle strutture e dei programmi finalizzati alla integrazione di queste attività non garantirebbe «la coerenza fra l'attività assistenziale e le esigenze della for

mazione e della ricerca» (art. 6, 1° comma, lett. b e c, 1. n. 419

del 1998), modificando lo stato giuridico del personale univer

sitario, in violazione dei principi e dei criteri direttivi della leg ge delega;

che il presidente del consiglio dei ministri, rappresentato e di

feso dall'avvocatura generale dello Stato, è intervenuto in tutti i

giudizi — fatta eccezione per quello instaurato con l'ordinanza

iscritta al n. 750 del registro ordinanze del 2001 — con separati atti di contenuto sostanzialmente coincidente, chiedendo che le

questioni siano dichiarate inammissibili e comunque infondate;

che, ad avviso della difesa erariale, il d.leg. 28 luglio 2000 n.

254, attribuendo ai medici universitari la facoltà di esercitare

l'attività libero-professionale intramuraria in regime ambulato

riale presso i propri studi, nei casi di carenza di strutture e di

spazi idonei all'interno delle aziende ospedaliero-universitarie, inciderebbe sulla fondatezza delle censure riferite all'art. 5, 8°

comma, d.leg. n. 517 del 1999;

che, secondo l'interveniente, detta norma, fissando un termi

ne perentorio per l'esercizio dell'opzione in esame, non sarebbe

nazionale, convertito, senza modificazioni, in 1. 7 agosto 1997 n. 272, ed ha risolto i giudizi per conflitto di attribuzione sorti a seguito del

l'emanazione del d.m. 25 febbraio 1997, recante disposizioni relative

alla determinazione di termini e sanzioni per eventuali inadempienze

degli amministratori delle Usi e delle aziende ospedaliere, promossi con ricorsi delle province autonome di Trento e di Bolzano; 20 luglio 1999, n. 330, ibid., 1364, secondo cui è infondata la questione di legit timità costituzionale dell'art. 4, 3° comma, 1. 23 dicembre 1994 n. 724, nella parte in cui stabilisce la sospensione, a decorrere dal 1° gennaio 1996, della corresponsione dell'indennità di tempo pieno, limitata

mente al quindici per cento del suo importo, per il personale dipendente dal servizio sanitario nazionale, che esercita l'attività libero

professionale all'esterno delle strutture sanitarie pubbliche, in riferi mento agli art. 3, 4 e 36 Cost. [D. Dalfino]

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Page 5: ordinanza 23 maggio 2002, n. 216 (Gazzetta ufficiale, 1aserie speciale, 29 maggio 2002, n. 21); Pres. Ruperto, Est. Capotosti; S.A. e altri, A.A. e altro, G.L. e altri, M.R. e altro,

2223 PARTE PRIMA 2224

legata da alcun nesso con il 7° comma, e, comunque, i medici

universitari, allorquando effettuano la scelta, sono consapevoli

degli effetti che ne derivano;

che, ad avviso dell'avvocatura, le censure riferite all'art. 5, 7°

comma, cit., ed alle disposizioni ad esso sottese, sarebbero in

fondate, in quanto gli incarichi di direzione dei programmi del

4° comma sono stati ragionevolmente riservati ai medici univer

sitari i quali, scegliendo il rapporto esclusivo, assicurano piena

disponibilità per la loro realizzazione, ed inoltre le norme cen

surate non violerebbero il principio di compenetrazione tra atti

vità assistenziale ed attività didattica e di ricerca, poiché i medi

ci universitari che scelgono il rapporto non esclusivo continuano

a svolgere l'attività di ricerca e didattica strumentale rispetto a

quella assistenziale;

che, secondo la difesa erariale, le censure riferite all'art. 76

Cost, sarebbero infondate, dato che la legge delega ha inteso

rafforzare la collaborazione tra università e servizio sanitario

nazionale; che nei giudizi instaurati con le ordinanze di rimessione

iscritte ai nn. 592, 722, 724, 749 e 752 del registro ordinanze

dell'anno 2001, si sono costituiti i ricorrenti nei processi princi

pali, facendo sostanzialmente proprie le conclusioni del Tar, nonché deducendo, con alcuni atti, il contrasto delle norme im

pugnate con parametri costituzionali ulteriori rispetto a quelli indicati dalle ordinanze di rimessione;

che nel giudizio promosso dall'ordinanza iscritta al n. 718 del

registro ordinanze dell'anno 2001 si è altresì costituita la regio ne Toscana —

parte nel processo a quo —, chiedendo che le

questioni siano dichiarate inammissibili e comunque infondate.

Considerato che l'identità delle norme impugnate, delle cen

sure proposte e dei parametri costituzionali invocati, nonché la

coincidenza delle argomentazioni svolte nelle ordinanze di ri

messione rendono opportuna la riunione dei giudizi;

che, nel decidere identiche questioni sollevate dallo stesso

Tar Lazio, questa corte, con ordinanza n. 394 del 2001, ha af

fermato che gli atti legislativi e regolamentari, nonché la sen

tenza n. 71 del 2001 (Foro it., 2002, I, 661), sopravvenuti alle

ordinanze di rimessione, hanno influito sul complessivo quadro normativo di riferimento nel quale si iscrivono i molteplici pro fili delle questioni di legittimità costituzionale, richiedendo, conseguentemente, un nuovo esame da parte dei giudici a qui bus dei termini delle questioni e della loro perdurante rilevanza;

che le argomentazioni svolte in detta ordinanza conservano

validità anche in relazione ai provvedimenti di rimessione og

getto del presente giudizio;

che, alla luce delle modificazioni sopra indicate, gli atti de

vono essere restituiti ai rimettenti, affinché procedano ad un

nuovo esame della perdurante rilevanza delle questioni. Per questi motivi, la Corte costituzionale, riuniti i giudizi, or

dina la restituzione degli atti al Tar Lazio, sezione III.

I

CORTE COSTITUZIONALE; ordinanza 23 maggio 2002, n. 210 (Gazzetta ufficiale, la serie speciale, 29 maggio 2002, n.

21); Pres. Vari, Est. Flick; Cellula; interv. Pres. cons, mini

stri. Ord. Assise Agrigento 4 maggio 2001 (G.U., la s.s., n. 33

del 2001).

Patrocinio dei non abbienti — Parte civile ammessa al bene

ficio — Revoca della costituzione di parte civile — Recu

pero delle spese anticipate — Mancata previsione

— Que stione manifestamente inammissibile di costituzionalità

(Cost., art. 97; 1. 30 luglio 1990 n. 217, istituzione del patro cinio a spese dello Stato per i non abbienti, art. 12, 14).

E manifestamente inammissibile, per palese irrilevanza nel giu dizio a quo. la questione di legittimità costituzionale degli art.

Il Foro Italiano — 2002.

12, 2° comma, e 14, 3° comma, I. 30 luglio 1990 n. 217, nella

parte in cui, a fronte della scelta immotivata di revoca della

costituzione di parte civile ammessa al benefìcio del patroci nio a spese dello Stato, non prevedono la possibilità per l'e

rario di recuperare dall 'imputato condannato le spese antici

pate a favore della parte civile ammessa al benefìcio, in rife rimento all'art. 97 Cost. (1)

II

CORTE COSTITUZIONALE; ordinanza 10 maggio 2002, n. 186 (Gazzetta ufficiale, la serie speciale, 15 maggio 2002, n.

19); Pres. Vari, Est. Mezzanotte; interv. Pres. cons, ministri.

Ord. Trib. Torino 26 ottobre 2000 (G.U., la s.s., n. 16 del

2001).

Patrocinio dei non abbienti — Patrocinio gratuito — Difen

sore in processo civile — Liquidazione degli onorari —

Mancata previsione — Questione manifestamente inam

missibile di costituzionalità (Cost., art. 3, 36; 1. 30 luglio 1990 n. 217, art. 1, 12).

E manifestamente inammissibile, in quanto la richiesta del giu dice trascende la competenza della Corte costituzionale, la

questione di legittimità costituzionale degli art. 1 e 12 I. 30

luglio 1990 n. 217, nella parte in cui non estendono al difen sore nominato dalla commissione per il gratuito patrocinio nel procedimento civile per separazione personale dei coniugi il diritto alla liquidazione del compenso per l'attività svolta, in riferimento agli art. 3 e 36 Cost. (2)

(1) La Corte costituzionale, contrariamente a quanto avviene comu

nemente, non fa valere in questa occasione il principio di economia

processuale e, dopo aver affermato che la questione appare palesemente irrilevante per la decisione del processo principale, passa a sottolineare

ugualmente altri profili che pure produrrebbero la manifesta inammis sibilità della stessa eccezione (vizio logico in cui sarebbe incorso il

giudice e, con riguardo all'impugnazione degli art. 1 e 4 d.m. 3 novem bre 1990 n. 327, assenza di forza di legge dell'atto impugnato).

In tema di recupero, da parte dello Stato, delle spese anticipate a se

guito di ammissione al gratuito patrocinio, v. Cass. 26 gennaio 1999, Pesce, Foro it., Rep. 1999, voce Patrocinio dei non abbienti, n. 34, se condo cui le spese anticipate dallo Stato devono essere recuperate nei confronti del soccombente, a norma dell'art. 17 1. 217/90, anche se si tratta dello stesso soggetto ammesso al beneficio, in quanto la funzione

dell'anticipazione delle spese da parte dello Stato, nell'ambito della c.d. «prenotazione a debito», è effettuata in vista di un successivo recu

pero in quanto la finalità della legge è quella di rendere possibile l'esercizio del diritto di difesa — costituzionalmente garantito — anche al non abbiente, ma non di accollarsi definitivamente le spese dovute da colui che poi risulti soccombente; Corte cost. 30 marzo 1992, n. 144, id., Rep. 1992, voce Patrocinio gratuito, nn. 9, 10, che ha ritenuto in fondata la questione di costituzionalità dell'art. 6 1. 217/90, nella parte in cui prevede il compimento di indagini e di controlli successivi in or dine al reddito del soggetto ammesso al beneficio del gratuito patroci nio nel processo penale e il potere di revoca del beneficio stesso in caso di accertamento dello stato di abbienza del beneficiario, con i conse

guenti effetti recuperatori, e manifestamente inammissibile quella degli art. 3 e 4 1. 217/90, nella parte in cui non prevedono la facoltà di recu

pero da parte dello Stato delle spese di patrocinio anticipate, nel caso di successiva cessazione dello stato di non abbienza.

(2) La Corte costituzionale si era espressa in termini analoghi con l'ord. 25 luglio 2000, n. 355, G.U., la s.s., n. 32 del 2000, a proposito del diverso trattamento economico riservato ai consulenti tecnici nomi nati nei giudizi in cui trova applicazione la disciplina del gratuito pa trocinio di cui al r.d. 30 dicembre 1923 n. 3282 rispetto a quelli ope ranti nelle controversie individuali di lavoro ed in quelle in materia di

previdenza ed assistenza obbligatoria, per le quali, ai sensi dell'art. 14 1. 533/73, l'ammissione al gratuito patrocinio produce l'effetto dell'an

ticipazione, a carico dello Stato, dei compensi spettanti ai consulenti tecnici d'ufficio, nonché con l'ord. 16 giugno 2000, n. 200, Foro it., 2000, I, 3037, con nota di richiami, che ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione di costituzionalità dell'art. 1 r.d. 3282/23, nella parte in cui considera onorifico nelle cause civili il patrocinio a favore dei poveri. In entrambi i casi, come in quello risolto con l'ordi nanza in epigrafe, la corte rileva come la disciplina del gratuito patro cinio dei poveri e quella del patrocinio a spese dello Stato, pur ponen dosi entrambe come attuative dell'art. 24, 3° comma, Cost., danno luo

go a due sistemi tra loro diversi, i quali non possono pertanto essere uniformati attraverso una sentenza del giudice costituzionale, ma solo con l'intervento del legislatore.

Il legislatore, come ricorda la stessa corte, è in effetti intervenuto,

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