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ordinanza 24 luglio 2000, n. 346 (Gazzetta ufficiale, 1aserie speciale, 2 agosto 2000, n. 32); Pres....

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ordinanza 24 luglio 2000, n. 346 (Gazzetta ufficiale, 1 a serie speciale, 2 agosto 2000, n. 32); Pres. Mirabelli, Est. Neppi Modona; imp. De Lorenzo (Avv. Grosso, Pansini). Ord. Trib. Roma 9 dicembre 1999 (G.U., 1 a s.s., n. 11 del 2000) Source: Il Foro Italiano, Vol. 124, No. 2 (FEBBRAIO 2001), pp. 433/434-435/436 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23197529 . Accessed: 28/06/2014 11:58 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 185.31.195.118 on Sat, 28 Jun 2014 11:58:03 AM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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ordinanza 24 luglio 2000, n. 346 (Gazzetta ufficiale, 1 a serie speciale, 2 agosto 2000, n. 32);Pres. Mirabelli, Est. Neppi Modona; imp. De Lorenzo (Avv. Grosso, Pansini). Ord. Trib. Roma 9dicembre 1999 (G.U., 1 a s.s., n. 11 del 2000)Source: Il Foro Italiano, Vol. 124, No. 2 (FEBBRAIO 2001), pp. 433/434-435/436Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23197529 .

Accessed: 28/06/2014 11:58

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

CORTE COSTITUZIONALE; ordinanza 24 luglio 2000, n. 346 (Gazzetta ufficiale, la serie speciale, 2 agosto 2000, n.

32); Pres. Mirabelli, Est. Neppi Modona; imp. De Lorenzo

(Avv. Grosso, Pansini). Orci. Trib. Roma 9 dicembre 1999

(G.U., la s.s., n. 11 del 2000).

Governo — Collegio per i reati ministeriali — Funzioni di giudice dell'udienza preliminare e decisione di rinvio a giudizio — Incompatibilità — Mancata previsione —

Questione manifestamente inammissibile di costituzionali tà (Cost., art. 3, 27, 111; 1. cost. 16 gennaio 1989 n. 1, modi

fiche degli art. 96, 134 e 135 Cost, e della 1. cost. 11 marzo

1953 n. 1, e norme in materia di procedimenti per i reati di cui

all'art. 96 Cost., art. 7, 9; 1. 5 giugno 1989 n. 219, nuove

norme in tema di reati ministeriali e di reati previsti dall'art.

90 Cost.).

E manifestamente inammissibile, per difetto di motivazione in

ordine alla rilevanza, la questione di legittimità costituzionale

della l. 5 giugno 1989 n, 219, nella parte in cui non prevede

l'incompatibilità del collegio per i reati ministeriali a svolge re la funzione di giudice dell'udienza preliminare ed a di

sporre il rinvio a giudizio dell'imputato, in riferimento agli art. 3, 27, 2° comma, 111 Cost, e 9 I. cost. 16 gennaio 1989 n.

1■ (1)

(1) Il giudice a quo lamentava che, specie a seguito dell'entrata in

vigore del nuovo codice di procedura penale e soprattutto delle senten ze della Corte costituzionale sull'art. 34 c.p.p., tendenti ad introdurre

l'incompatibilità del giudice che in precedenza avesse espresso valuta zioni di merito sulla medesima regiudicanda, l'attuale disciplina del

collegio per i reati ministeriali, che riconosce allo stesso funzioni inqui renti e poi anche quelle di svolgere la funzione di g.u.p. e di disporre il rinvio a giudizio dell'imputato, pare porsi in contrasto con il principio d'imparzialità del giudice e del giusto processo.

In particolare, il giudice impugnava il «diritto vivente», derivante dalla costante interpretazione fornita in proposito dalla Corte di cassa zione della 1. 219/89. Per tale giurisprudenza, nel senso che spetta al

collegio istituito ai sensi della 1. n. 1 del 1989 la funzione di g.u.p. competente a pronunciarsi sul rinvio a giudizio ed è manifestamente in

fondata la questione di costituzionalità dell'art. 34, 3° comma, c.p.p., nella parte in cui non prevede l'incompatibilità a svolgere la funzione

di g.u.p. dei componenti del collegio per i reati ministeriali che hanno in precedenza compiuto attività di indagine, richiesto l'autorizzazione a

procedere e quindi sostanzialmente svolto funzioni di p.m., in quanto lo

stesso legislatore costituzionale, nell'istituire, con la 1. cost. 1/89, il

collegio per i reati ministeriali e nell'attribuirgli funzioni tanto inqui renti quanto giurisdizionali, ha preventivamente escluso l'ipotizzabilità di una causa d'incompatibilità nei confronti dei componenti del colle

gio che, dopo avere esaurito la fase delle indagini preliminari, richiesta e ottenuta l'autorizzazione a procedere proceda all'udienza preliminare, v. Cass. 17 febbraio 1999, De Lorenzo, Foro it., Rep. 1999, voce Go

vernon. 5; 15 giugno 1998, Buda, ibid., voce Astensione, ricusazione, n. 68; 10 ottobre 1997, Prandini, id., Rep. 1998, voce cit., n. 92; 19

febbraio 1997, Gratini, ibid., n. 56, commentata da Cossignani, in Giur.

it., 1998, 1010, e da Rivello, in Cass, pen., 1998, 1137; Trib. Roma 6

febbraio 1997, Foro it., Rep. 1997, voce Governo, n. 10. Per la diversa

interpretazione secondo cui deve invece ritenersi che il collegio per i reati ministeriali cessi le proprie funzioni una volta concessa l'autoriz zazione a procedere e quindi debba trasmettere, ai sensi dell'art. 3, 2°

comma, 1. 219/89, gli atti al p.m. perché prosegua il procedimento se condo le norme ordinarie e quindi richieda ex art. 416 c.p.p. il rinvio a

giudizio al g.u.p. competente, v. Trib. Napoli 23 marzo 1998, id., Rep. 1999, voce cit., n. 6, commentata da Gaito, in Giur. it., 1998, 2380; Trib. Roma 2 marzo e 10 gennaio 1996, Foro it., Rep. 1997, voce cit., nn. 15 e 13.

In ordine alla duplice veste, inquirente e giudicante, che verrebbe ad

assumere il collegio per i reati ministeriali nella 1. cost. 1/89 e ancora di

più nella 1. 219/89, v. pure Cass. 10 maggio 1999, Diliberto, id., 2000,

II, 339, con nota di richiami di Iacoboni, che ha dichiarato ammissibile

l'impugnazione avverso il provvedimento con cui il collegio per i reati

ministeriali, investito di una richiesta di archiviazione su un'ipotesi di

reato ministeriale, restituisca gli atti al p.m. con richiesta di iscrivere il

nominativo del ministro nel registro di cui all'art. 335 c.p.p. anche in

relazione ad altra ipotesi di reato.

Sull'attività del collegio per i reati ministeriali, v. Trib. Roma, ord. 6

luglio 1995, e decr. 24 febbraio 1995, id., 1996, II, 78, con nota di ri

chiami; Cass. 4 marzo 1994, Prandini, id., 1994, II, 681, con nota di ri

chiami, commentata da Carcano, in Cass. pen., 1994, 2717, e da Del

l'Anno, in Giust. pen., 1994, III, 301, la quale ha affermato la compe tenza del collegio allo svolgimento di specifici atti istruttori nei con

fronti di imputati ministri, successivi alla richiesta alla camera dell'au

II Foro Italiano — 2001.

Ritenuto che con ordinanza emessa il 9 dicembre 1999 il Tri

bunale di Roma ha sollevato, in riferimento agli art. 3, 27, 2°

comma, 111 Cost, e 9 1. cost. 16 gennaio 1989 n. 1 (modifiche

degli art. 96, 134 e 135 Cost, e della 1. cost. 11 marzo 1953 n. 1, e norme in materia di procedimenti per i reati di cui all'art. 96

Cost.), questione di legittimità costituzionale della 1. 5 giugno 1989 n. 219 (nuove norme in tema di reati ministeriali e di reati

previsti dall'art. 90 Cost.), nella parte in cui non prevede l'in

compatibilità del collegio per i reati ministeriali ad emettere il

decreto che dispone il giudizio; che nell'udienza del 9 dicembre 1999 il rimettente —

pre messo che procede per il reato di corruzione continuata com

messo nel luglio 1991 nei confronti di imputati rinviati a giudi zio con decreto del collegio per i reati ministeriali del 24 luglio 1998 — ha sollevato, a seguito di eccezione della difesa, la que stione di costituzionalità sul presupposto che dalla declaratoria

d'illegittimità costituzionale deriverebbe la nullità del decreto

che ha disposto il giudizio e, quindi, la regressione del giudizio alla fase dell'udienza preliminare;

che il rimettente ritiene che il legislatore costituzionale, pro babilmente a causa della lunga procedura di approvazione della

legge, non aveva tenuto conto della imminente entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale, e si era perciò limitato a

istituire, con l'art. 7 1. cost. n. 1 del 1989, un collegio che aveva

le stesse funzioni del g.i. nel codice di procedura penale del

1930, senza che si ponesse, quindi, alcun problema di compe tenza o d'incompatibilità;

che, secondo il giudice a quo, tale sistema è stato sovvertito a

seguito dell'entrata in vigore del nuovo codice di procedura pe nale e della scomparsa della figura del g.i., nonché delle senten

ze con le quali la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegitti mità dell'art. 34 c.p.p. tutte le volte in cui non era prevista l'in

compatibilità del giudice che in precedenza avesse espresso va

lutazioni di merito sulla medesima regiudicanda; che nell'attuale disciplina la previsione che il collegio per i

reati ministeriali svolga funzioni inquirenti, sia pure con la ga ranzia della formazione collegiale del giudice, e possa poi deci

dere del rinvio a giudizio, è in contrasto con il principio costitu

zionale dell'imparzialità del giudice; che ad avviso del tribunale rimettente, tuttavia, il contrasto

non discende dalle disposizioni della 1. cost. n. 1 del 1989, bensì

dalla disciplina dettata dalla 1. n. 219 del 1989 o, meglio, dal

l'interpretazione che di essa ha dato la Corte di cassazione; che infatti, secondo il tribunale, la legge costituzionale — che

all'art. 9, 4° comma, dispone che dopo l'autorizzazione dell'as

semblea il procedimento continui «secondo le norme vigenti» — e la legge ordinaria — che all'art. 3, 1° comma, si limita a

ribadire quella disposizione — indurrebbero a ritenere che la ri

chiesta di rinvio a giudizio debba essere rivolta al g.u.p.; che peraltro la Corte di cassazione, con giurisprudenza co

stante, ha ritenuto che competente a proseguire il procedimento sia il collegio per i reati ministeriali, escludendo che detta fun

zione spetti al g.u.p. del tribunale ordinario; che a parere del giudice a quo la 1. n. 219 del 1989, interpre

tata alla stregua del diritto vivente, viola i principi costituzionali

di eguaglianza (art. 3 Cost.) e di presunzione di non colpevolez za (art. 27, 2° comma, Cost.), comportando una diminuzione di

garanzia per gli imputati giudicati in udienza preliminare dal

collegio di cui all'art. 7 1. cost. n. 1 del 1989, «in quanto impe disce loro di esercitare il diritto di chiedere e di ottenere, in

modo imparziale, l'applicazione della pena o il giudizio abbre

viato», nonché il principio del giusto processo (art. Ill Cost.), in quanto il collegio per i reati ministeriali ha funzioni di p.m. e

di giudice; che si è costituito in giudizio l'ex ministro imputato nel pro

torizzazione a procedere ed alla decisione sulla richiesta di rinvio a

giudizio. In ordine agli interventi della Corte costituzionale sull'art. 34 c.p.p.,

in tema d'incompatibilità del giudice, v. Corte cost. 26 luglio 2000, nn.

370, 368, 367, G.U., la s.s., n. 32 del 2000; 10 maggio 2000, n. 132,

id., n. 21 del 2000; 27 aprile 2000, n. 123, id., n. 19 del 2000; 22 feb

braio 2000, n. 65, id., n. 10 del 2000; 17 giugno 1999, n. 241, Foro it.,

1999,1, 2420, con nota di richiami e osservazioni di Di Chiara.

In ordine a situazioni d'incompatibilità del giudice, v., pure, Corte

cost. 31 maggio 2000, n. 168, e 20 aprile 2000, n. 113, id., 2000, I, 2425 e 1743, con note di richiami e osservazioni di Scarselli e di Di

Chiara.

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435 PARTE PRIMA - 436

cedimento a quo, concludendo per l'accoglimento della que stione;

che nella memoria di costituzione la difesa della parte rileva

che la 1. cost. n. 1 del 1989, istituendo lo speciale collegio co

stituito presso ciascuna sede di corte d'appello (art. 7), ha inteso

giurisdizionalizzare e rafforzare, attraverso la previsione della

collegialità, esclusivamente le garanzie del procedimento mini

steriale nella fase istruttoria, assegnando a un organo collegiale la delicata funzione di preventivo «filtro giurisdizionale» della

notitia criminis\ che di conseguenza, ad avviso della parte, l'autorizzazione a

procedere segna, nel disegno della legge costituzionale, l'ultimo

momento del regime procedimentale speciale, come è dimo

strato dai lavori preparatori; che la 1. n. 219 del 1989, attuativa della legge costituzionale,

ha dettato una serie di norme che chiariscono che al collegio è

attribuita una funzione — essenziale — di p.m. (cui si connette il potere di disporre d'ufficio l'archiviazione) e una funzione —

accessoria — di g.i.p. (competente a disporre l'incidente pro batorio, l'archiviazione, la riapertura delle indagini);

che la legge (art. 3, 1° comma), ha altresì chiarito che con il

ricevimento degli atti provenienti dall'organo politico si con

clude definitivamente la fase delle indagini assegnate al collegio e si attiva il rito ordinario;

che pertanto, come la richiesta di emissione del decreto che

dispone il giudizio deve essere presentata dal p.m., così la com

petenza a celebrare l'udienza preliminare dovrebbe essere rico nosciuta al g.i.p. del tribunale ordinario;

che l'opposta interpretazione, che affida al collegio la cele brazione dell'udienza preliminare, comporta o che la possibilità di fruire di patteggiamento e giudizio abbreviato è esclusa per i

ministri e per i «laici» concorrenti nel reato a questi attribuito,

oppure che nei confronti di tali soggetti i riti alternativi possono essere celebrati da un giudice che ha esercitato funzioni di p.m.;

che, nonostante ciò, il diritto vivente attribuisce la competen za funzionale di g.u.p. al collegio di cui all'art. 7 1. cost. n. 1 del

1989; che tale interpretazione conduce a soluzioni inaccettabili dal

punto di vista della coerenza dei principi affermati, legittimando un sistema che trascura completamente l'esigenza, ineludibile, che il giudice sia terzo e perciò imparziale;

che, ad avviso della parte costituita, la disciplina denunciata si pone in contrasto con l'attuale testo dell'art. Ill Cost., non

potendosi ipotizzare che la corte ne dichiari «la conformità alla norma costituzionale previgente, ignorando l'attualità del con trasto con la norma modificata»;

che inoltre — in riferimento agli art. 3 e 24 Cost., «parametri fondanti, a proposito d'imparzialità del giudice, il principio del giusto processo», nonché in riferimento all'art. 101 Cost., «che,

garantendo l'imparzialità del giudice, postula la passività pro cessuale di costui» — non è rintracciabile nel sistema una valida

ragione per riservare ai ministri una posizione di svantaggio nell'esercizio dei propri diritti nel processo;

che la parte conclude che la tutela dei principi costituzionali evocati non potrebbe comunque essere assicurata attraverso il ricorso agli istituti dell'astensione e della ricusazione, in quanto la situazione in esame attiene alla sequenza di funzioni di p.m. e di giudice attribuite alla stessa persona fisica, di modo che, ri correndo la regola, o comunque l'esigenza, di cui all'art. 34, 3°

comma, c.p.p., si impone l'adozione di un criterio generale che sancisca tale causa di incompatibilità;

che in sede di discussione i difensori della parte hanno ulte riormente sviluppato le ragioni a sostegno dell'illegittimità co stituzionale della disciplina censurata.

Considerato che la questione di costituzionalità sollevata dal Tribunale di Roma, quale giudice del dibattimento, riguarda la mancata previsione dell'incompatibilità del collegio per i reati ministeriali a svolgere la funzione di g.u.p. e a disporre il rinvio a giudizio dell'imputato;

che, in punto di rilevanza, nell'ordinanza di rimessione si af ferma che l'accoglimento della questione determinerebbe la re

gressione del procedimento in corso alla fase dell'udienza pre liminare;

che, come questa corte ha già rilevato nell'ordinanza n. 36 del 1999 (Foro it., Rep. 1999, voce Astensione, ricusazione, n. 55), il diritto vivente esclude che i provvedimenti adottati dal giudi ce che versa in una situazione d'incompatibilità siano affetti da

Il Foro Italiano — 2001.

nullità, in quanto le cause d'incompatibilità non incidono sui

requisiti di capacità del giudice, costituendo invece motivo di

ricusazione, da far valere nei termini e nei modi previsti dal

l'apposita procedura (v. in proposito anche la sentenza n. 473

del 1993, id., 1995,1, 421); che il giudice rimettente non chiarisce in base a quale princi

pio o regola processuale l'accoglimento della questione deter

minerebbe la regressione del procedimento alla fase ormai esau

rita dell'udienza preliminare, tanto più che dall'ordinanza di ri

messione neppure risulta che la parte abbia tempestivamente at

tivato, nel corso del procedimento avanti al collegio per i reati

ministeriali la procedura di ricusazione del giudice ritenuto in

compatibile; che il difetto di motivazione sulla rilevanza comporta che la

questione deve essere dichiarata manifestamente inammissibile.

Per questi motivi, la Corte costituzionale dichiara la manife

sta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale

della 1. 5 giugno 1989 n. 219, sollevata, in riferimento agli art.

3, 27, 2° comma, 111 Cost, e 9 1. cost. 16 gennaio 1989 n. 1, dal

Tribunale di Roma, con l'ordinanza in epigrafe.

CORTE COSTITUZIONALE; sentenza 23 dicembre 1999, n. 457 (Gazzetta ufficiale, la serie speciale, 29 dicembre 1999, n. 52); Pres. Vassalli, Est. Zagrebelsky; Corte dei conti

(Avv. Lubrano) c. Pres. cons, ministri (Avv. dello Stato Fiu

mara). Conflitto di attribuzione.

Corte dei conti — Enti pubblici — Controllo sulla gestione finanziaria — Esclusione del controllo amministrativo e di

regolarità contabile dei singoli atti — Violazione delle at tribuzioni della Corte dei conti — Esclusione (Cost., art.

100; d.leg. 30 gennaio 1999 n. 19, riordino del Consiglio na zionale delle ricerche, art. 9; d.leg. 30 gennaio 1999 n. 27, ri ordino dell'Agenzia spaziale italiana-Asi, a norma degli art.

11,1° comma, e 18, 1° comma, 1. 15 marzo 1997 n. 59, art. 9;

d.leg. 30 gennaio 1999 n. 36, riordino dell'Ente per le nuove

tecnologie, l'energia e l'ambiente-Enea, a norma degli art. 11, 1° comma, e 18, 1° comma, 1. 15 marzo 1997 n. 59, art. 11).

Non spetta alla Corte dei conti, sezione di controllo sugli enti, esercitare il controllo sulla gestione finanziaria del Cnr, del l'Asi e dell'Enea in forma diversa da quella prevista dai

d.leg. 30 gennaio 1999 n. 19, n. 27 e n. 36, a norma dei quali tale controllo si esercita esclusivamente sui conti consuntivi dei menzionati enti in funzione della relazione annuale al

parlamento, con esclusione del controllo amministrativo e di

regolarità contabile sui singoli atti di gestione. (1)

(1) Corte dei conti, controllo successivo sulla gestione e conflitti di attribuzione fra poteri dello Stato.

1.1. - La Corte costituzionale ritorna, con la sentenza in epigrafe, sul tema dell'impugnabilità degli atti legislativi mediante lo strumento del «conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato» (il relativo ricorso è

pubblicato in G.U., la serie speciale, 22 settembre 1999, n. 38). Il tema fu introdotto, la prima volta, nel 1989, in relazione alla norma della 1. 400/88 (art. 16, 1° comma) che aveva sottratto i decreti legge e i decreti

legislativi al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti e che la stessa corte ritenne, perciò, lesiva della sua competenza costitu zionale — ex art. 100, 2° comma, Cost. — a riscontrare la legittimità degli «atti del governo» e, fra questi, in primis, dei decreti legge e dei decreti legislativi (il ricorso per conflitto di attribuzione della Corte dei

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