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ordinanza 25 gennaio 1984, n. 8 (Gazzetta ufficiale 10 febbraio 1984, n. 32); Pres. Elia, Rel....

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ordinanza 25 gennaio 1984, n. 8 (Gazzetta ufficiale 10 febbraio 1984, n. 32); Pres. Elia, Rel. Reale; Ghelli c. Min. finanze; interv. Pres. cons. ministri. Ord. Pret. Empoli 28 luglio 1982 (Gazz. uff. 23 febbraio 1983, n. 53) Source: Il Foro Italiano, Vol. 107, No. 3 (MARZO 1984), pp. 639/640-643/644 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23175845 . Accessed: 24/06/2014 21:56 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 185.2.32.121 on Tue, 24 Jun 2014 21:56:47 PM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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ordinanza 25 gennaio 1984, n. 8 (Gazzetta ufficiale 10 febbraio 1984, n. 32); Pres. Elia, Rel.Reale; Ghelli c. Min. finanze; interv. Pres. cons. ministri. Ord. Pret. Empoli 28 luglio 1982(Gazz. uff. 23 febbraio 1983, n. 53)Source: Il Foro Italiano, Vol. 107, No. 3 (MARZO 1984), pp. 639/640-643/644Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23175845 .

Accessed: 24/06/2014 21:56

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PARTE PRIMA

rita violazione del diritto di difesa. In sostanza, dopo avere ricordato quanto dispone l'art. 38, 2° e 4° comma, Cost. — cioè, che i lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati i mezzi adeguati alle loro esigenze per vecchiaia, invalidità, super stiti, e che a tali compiti si deve provvedere con organi ed istituti predisposti o « integrati » dallo Stato — si afferma che

l'impugnato art. 13 1. n. 1338 del 1962, pur mirando ad attuare il menzionato precetto costituzionale, in realtà pone condizioni tanto onerose, da rendere impossibile l'applicazione dell'istituto.

Valgono pertanto, nei confronti di questo motivo, gli stessi

argomenti in precedenza esposti a riguardo della censura formula ta in riferimento all'art. 24 Cost.

18. - La norma impugnata contrasterebbe altresì, secondo il Tribunale di Torino, con l'art. 36, 1° comma, Cost., « nella parte in cui la prova scritta con data certa è richiesta per la misura della retribuzione percepita anche quando il lavoratore non assuma di avere percepito una retribuzione superiore al minimo

previsto dalla contrattazione collettiva » o assuma addirittura di averne percepito una « inferiore o nessuna retribuzione ». La

censura, cosi com'è formulata, non è di facile intelligenza. Si afferma anzitutto che «in forza dell'art. 36, 1° comma, Cost., le retribuzioni minime previste dai contratti collettivi sono applica bili anche ai rapporti di lavoro le cui parti non aderiscano ai sindacati stipulanti » e si conclude nel senso che, comunque, « occorre... fare riferimento, anche ai fini dell'istituto di cui all'art. 13 1. cit., non già alla misura della retribuzione effettiva mente percepita dal lavoratore ma a quella minima di contratta zione collettiva che egli avrebbe avuto diritto a percepire». Ora, venendo in questione l'ammontare della retribuzione, valgono anche qui le considerazioni già fatte in proposito al § 15.

Per questi motivi, la Corte costituzionale riuniti i giudizi di cui alle ordinanze in epigrafe: a) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, 4° e 5° comma, 1. 12

agosto 1962 n. 1338, sollevata dal Pretore di Padova in riferimen to agli art. 24 e 38 Cost, con ordinanza emessa il 18 settembre 1979 (r.o. n. 989/79); b) dichiara non fondata, nei sensi di cui in

motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, 5° comma, 1. 12 agosto 1962 n. 1338, sollevata dal Pretore di Arezzo in riferimento agli art. 3 e 24 Cost., dal Tribunale di Torino in riferimento agli art. 3, 1° e 2° comma, 24, 1° e 2°

comma, 38, 2° e 4° comma, e 36, 1° comma, Cost, e dal Pretore di Torino in riferimento agli art. 3, 24 e 38 Cost., con le ordinanze emesse, rispettivamente, il 31 gennaio 1978 (r.o. 149/78), il 22 ottobre 1980 (r.o. 827/80) ed il 27 maggio 1981 (r.o. 599/81).

Ili

Svolgimento del processo. — Con ricorso depositato il 20 aprile 1978 Franco Frascaroli conveniva avanti il Pretore di Bologna —

sezione lavoro — l'I.n.p.s. ed esponeva di aver lavorato dal 1° settembre 1947 al 30 giugno 1952 alle dipendenze della ditta Celli Achille senza che venisse costituita la relativa posizione assicura tiva.

Essendo intervenuta la prescrizione per il pagamento dei con tributi previdenziali esponeva di aver chiesto, per il tramite dell'ex datore di lavoro Celli, di essere autorizzato a costituirsi una rendita vitalizia. Il ricorso veniva notificato anche al Celli che rimaneva contumace

L'I.n.p.s., che già in sede amministrativa aveva respinto la richiesta avanzata dal Celli si costituiva eccependo l'improcedibi lità dell'azione giudiziaria e nel merito la mancanza di prove certe previste dall'art. 13 1. 12 agosto 1962 n. 1338.

Il pretore, espletata l'istruttoria accoglieva la domanda del ricorrente.

Avverso la sentenza n. 1019/78 proponeva gravame l'I.n.p.s. con ricorso depositato il 14 ottobre 1978 ribadendo gli argomenti già proposti. Il Frascaroli resisteva al gravame.

Con decisione 18 aprile-9 maggio 1979 l'adito tribunale acco

glieva l'appello deUT.n.p.s. e rigettava la domanda del Frascaroli. Contro tale sentenza quest'ultimo ha proposto ricorso per

cassazione con due mezzi. Resiste l'I.n.p.s. con controricorso. Motivi della decisione. — (Omissis). Col secondo mezzo il

ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 13 1.

1338/62 e fa presente che la dizione letterale del 4° e 5° comma del predetto articolo fa chiaramente intendere che i due comma non si identificano; che il 4° pretende la esibizione di documenti di data certa e il 5° vuole che il lavoratore « fornisca » le prove indicate nel comma precedente; che il significato che le norme

giuridiche attribuiscono al verbo « esibire » è quelllo di presenta re un atto al magistrato mentre « fornire » ha un significato più ampio per cui non può esservi dubbio che « fornire le prove »

comprende anche le prove orali.

Anche tale motivo è infondato. L'art. 13 1. 1338/62 dispone che: « il datore di lavoro che abbia omesso di versare contributi

per rassicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti e

che non possa più versarli per sopravvenuta prescrizione ai sensi

dell'art. 55 r.d.l. 4 ottobre 1927 può chiedere all'Istituto nazionale

della previdenza sociale di costituire, nei casi previsti dal succes

sivo 4° comma, una rendita vitalizia reversibile pari alla pensione o quote di pensione adeguata dell'assicurazione obbligatoria che

spetterebbe al lavoratore dipendente in relazione ai contributi

omessi... ».

Il 4° e il 5° comma successivi dispongono: « Il datore di

lavoro è ammesso ad esercitare la facoltà concessagli dal presente articolo su esibizione all'Istituto nazionale della previdenza sociale

di documenti di data certa, dai quali possa evincersi la effettiva esistenza e la durata del rapporto di lavoro, nonché la misura della retribuzione corrisposta al lavoratore interessato ».

« Il lavoratore, quando non possa ottenere dal datore di lavoro

la costituzione della rendita, a norma del presente articolo, può

egli stesso sostituirsi al datore di lavoro, salvo di diritto al

risarcimento del danno, a condizioni che fornisca all'Istituto

nazionale della previdenza sociale le prove del rapporto di lavoro e della retribuzione indicata dal comma precedente ».

La prevalente giurisprudenza di questa corte ritiene che il

rigore di detta norma riflette non soltanto il mezzo di prova in

sé, ma anche le forme del mezzo di prova, per cui il richiesto

documento con data certa non è surrogabile con altre fonti

probatorie da parte del giudice nell'esercizio dei poteri previsti dall'art. 421 c.p.c.

In riguardo a tale ultimo articolo è stato altresì puntualizzato che laddove detto articolo consente al giudice di ammettere mezzi di prova fuori dai limiti del codice civile, esso si riferisce ai limiti stabiliti dal detto codice in via generale alla prova testimo niale (art. 2721, 2722, 2723) e non già a quelli stabiliti dall'ordi

namento per determinati negozi in ordine alla forma, sia ad

probationem che ad substantiam (Cass. 22 aprile 1976, n. 1435, Foro it., 1976, I, 1498; 18 aprile 1978, n. 1870, id., Rep. 1978, voce Lavoro e previdenza (controversie), n. 347; 17 ottobre 1978, n. 4658, ibid., n. 181).

Non ignora questo collegio che con altra pronuncia di questa sezione (cfr. Cass. 1537/80, id., 1981, I, 2823) si è ritenuto che

allorquando detta facoltà viene esercitata dal lavoratore, questi

può provare la esistenza e la durata del rapporto di lavoro, nonché la misura della retribuzione con qualsiasi mezzo di prova, in considerazione della quasi impossibilità del lavoratore di

premunirsi della prova documentale del rapporto di lavoro. Tale interpretazione del 5° comma dell'art. 13 1. 12 agosto 1962

n. 1338 non può essere condivisa stante di rigore che pervade la

normativa in esame e che è stato opportunamente posto dn luce dalla prevalente giurisprudenza di questo Supremo collegio.

Sotto il profilo giuridico è agevole rilevare che il chiaro

significato letterale della suddetta disposizione, nell'indicare i

mezzi di prova che il lavoratore deve offrire all'I.n.p.s. al fine della costituzione della rendita, si riporta al 4° comma, in base al

quale le prove sono costituite da « documenti di data certa ». Sotto il profilo logico ovvero della logica interna della norma

ossia della ratio, si palesa piuttosto apodittica l'affermazione secondo cui il lavoratore è normalmente sprovvisto di documenta zione riguardante il rapporto lavorativo.

È da ritenersi invece piuttosto plausibile che il lavoratore

agevolmente dispone delle buste paga o dei prospetti di paga, oltre che dei documenti provenienti da enti previdenziali e del libretto di lavoro.

In base a questa normale evenienza è certo che il datore di

lavoro e il lavoratore, quanto all'onere probatorio in esame, sono stati posti sullo stesso piano ed è evidente la volontà del

legislatore di evitare, con un regime di prova più rigorosa di

quello ordinario previsto dall'art. 2697 c.c. possibili azioni fraudo lenti da parte di entrambi (cfr. Cass. 2867/80, id., Rep. 1980, voce cit., nn. 340, 349).

Per tutte le considerazioni che precedono il ricorso deve essere

rigettato. (Omissis)

I

CORTE COSTITUZIONALE; ordinanza 25 gennaio 1984, n. 8

(Gazzetta ufficiale 1° febbraio 1984, n. 32); Pres. Elia, Rei.

Reale; Ghelli c. Min. finanze; interv. Pres. cons, ministri. Orci. Pret. Empoli 28 luglio 1982 (Gazz. uff. 23 febbraio 1983, n. 53).

Corte costituzionale — Questione inammissibile di costituziona lità — Fattispecie di provvedimento d'urgenza in tema di di

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

fetto di poteri cautelari dei giudici tributari (Cost., art. 3, 24, 53, 113; cod. proc. civ., art. 700, 702; d.p.r. 29 settembre 1973 n. 602, disposizioni sulla riscossione delle imposte sul

reddito, art. 15, 39).

É manifestamente inammissibile la questione di legittimità costi

tuzionale sollevata dal pretore, adito ante causam, contestual

mente all'emanazione del provvedimento d'urgenza ex art. 700

c.p.c. (nella specie, il pretore adito ex art. 700 c.p.c. aveva

sospeso l'efficacia esecutiva dell'iscrizione a ruolo di un'imposta ed aveva contestualmente sollevato questione di legittimità

costituzionale, in riferimento agli art. 3, 24, 2" comma, 53 e

113 Cost., degli art. 15, 1" comma, e 39 d.p.r. 602/73 nella

parte in cui le norme denunciate non prevedono poteri cautela

ri in capo alle commissioni tributarie). (1)

II

CORTE COSTITUZIONALE; ordinanza 10 ottobre 1983, n. 304

(Gazzetta ufficiale 19 ottobre 1983, n. 288); Pres. Elia, Rei.

Reale; Reeves e altri c. Soc. S.i.p.; interv. Pres. cons, ministri.

Ord. Pret. Sampierdarena 4 marzo 1976 (Gazz. uff. 9 giugno

1976, n. 151).

Corte costituzionale — Questione inammissibile di costituzio

nalità — Fattispecie di provvedimento d'urgenza in tema di

autoriduzione di tariffe telefoniche (Cost., art. 3, 23, 41, 53;

cod. proc. civ., art. 700, 702; d.p.r. 29 marzo 1973 n. 156,

disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di

telecomunicazioni, art. 304).

È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costi

tuzionale sollevata dal pretore adito ante causam, contestual

mente con l'emanazione del provvedimento d'urgenza ex art.

700 c.p.c. (nella specie, il pretore adito ex art. 700 c.p.c. aveva

ripristinato in via cautelare l'interrotto servizio telefonico ed

aveva contestualmente sollevato questione di legittimità costitu

zionale, in riferimento agli art. 3, 23, 41, 2° e 3" comma, 53, 1"

comma, Cost., dell'art. 304 d.p.r. 156/73). (2)

III

CORTE COSTITUZIONALE; ordinanza 10 ottobre 1983, n. 303

(Gazzetta ufficiale 19 ottobre 1983, n. 288); Pres. Elia, Rei.

Reale; Pozzi c. Soc. S.i.p.; interv. Pres. cons, ministri. Ord.

Pret. Gallarate 23 febbraio 1976 (Gazz. uff. 9 giugno 1976, n.

151).

Corte costituzionale — Regolamento di giurisdizione — Succes

sivo rilievo di questione inammissibile di costituzionalità —

Fattispecie di procedimento d'urgenza in tema di autoriduzione

delle tariffe telefoniche (Cost., art. 23; cod. proc. civ., art. 41,

367, 700; d.p.r. 29 marzo 1973 n. 156, art. 304).

È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costi

tuzionale sollevata dal pretore, adito in via d'urgenza ex art.

700 c.p.c., dopo la proposizione di ricorso per regolamento di

giurisdizione, quando le norme sospette di incostituzionalità

(nella specie, art. 304 d.p.r. 156/73) rilevino proprio per la

risoluzione della questione di giurisdizione. (3)

(1-4) La prima, la seconda e la quarta ordinanza in epigrafe si

inseriscono in un indirizzo, oramai consolidato, secondo cui il giudice

adito ante causam ai sensi dell'art. 700 c.p.c. non è legittimato a

sollevare questioni di legittimità costituzionale dopo che, accogliendo

il ricorso ex art. 700, ha ex lege esaurito i propri poteri giuris

dizionali. Nello stesso senso v., oltre a Corte cost. 22 luglio 1976, n.

186 (Foro it., 1976, I, 2033), richiamata nella motivazione di tutti i

provvedimenti in epigrafe, anche le più recenti Corte cost., ord. 22

giugno 1983, n. 183, e 8 giugno 1983, n. 159, id., 1983, I, 2608 e

1798, con nota di richiami e osservazioni di A. Proto Pisani.

La terza ordinanza in epigrafe tocca il problema relativo ai

rapporti tra sospensione per regolamento di giurisdizione e legittima

zione del giudice di merito a sollevare questioni di legittimità

costituzionale, e lo risolve — nel senso oramai consolidato —

secondo cui la proposizione del regolamento di giurisdizione priva il

giudice di merito del potere di sollevare questioni di legittimità costituzionale che si riferiscano proprio a norme che rilevano per la

soluzione della questione di giurisdizione: v. molto chiaramente nello

stesso senso, richiamate in motivazione, Corte cost. n. 186/76, cit., 14

aprile 1980, n. 43, id., 1980, I, 1261 e 30 luglio 1981, n. 173, id.,

1981, I, 2617, 2624-5 e, specie nella motivazione di tali decisioni, il

richiamo di altri precedenti. È da notare che in tutti i provvedimenti che si riportano si era

domandato ai pretori adi'ti ante causam di emanare provvedimenti d'urgenza ex art. 700 c.p.c. previa la disapplicazione di norme ordinarie di dubbia costituzionalità; in conformità di un orientamento oramai costante la corte ha evitato di prendere posizione sulla

Il Foro Italiano — 1984 — Parte I-42.

IV

CORTE COSTITUZIONALE; ordinanza 29 settembre 1983, n. 286 (Gazzetta ufficiale 12 ottobre 1983, n. 284); Pres. Elia, Rei.

Bucciarelli Ducci; Bonamassa e altra c. Ufficio del lavoro di

Bologna; interv. Pres. cons, ministri. Ord. Pret. Bologna 11 set

tembre-29 dicembre 1980 (Gazz. uff. 20 maggio 1981, n. 137).

Corte costituzionale — Questione inammissibile di costituzio

nalità — Fattispecie di provvedimento d'urgenza (Cost., art. 3,

4, 24, 35, 38, 134; 1. cost. 9 febbraio 1948 n. 1, norme sui

giudizi di legittimità costituzionale e sulle garanzie d'indipen denza della Corte costituzionale, art. 1; cod. proc. civ., art. 700,

702; 1. 11 marzo 1953 n. 87, norme sulla costituzione e sul

funzionamento della Corte costituzionale, art. 23; 1. 2 aprile 1968 n. 482, disciplina generale delle assunzioni obbligatorie

presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private, art. 6).

Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal giudice, adito ante causam, dopo l'emanazione del provvedimento d'urgenza ex art. 700 c.p.c.

(nella specie, il pretore, dopo avere affermato il diritto dei

privi di vista ad essere inclusi negli elenchi di cui all'art. 19 l.

482/68, aveva con successiva ordinanza rimesso alla Corte

costituzionale questioni di legittimità costituzionale: a) dell'art.

23, 2° comma, l. 87/53, in riferimento all'art. 134 Cost., in

quanto non legittima il giudice del procedimento d'urgenza a

sollevare questioni di legittimità costituzionale ritenute rilevanti

per il giudizio di merito; b) dell'art. 6, 2° comma, l. 482/68, in

riferimento agli art. 3, 4, 35 e 38 Cost., in quanto esclude che i

privi della vista possano essere iscritti negli elenchi di cui

all'art. 19 della stessa legge). (4)

I

Ritenuto che, con ordinanza in data 28 luglio 1982, il Pretore

di Empoli ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli art. 15, 1° comma, e 39 d.p.r. 29 settembre 1973 n. 602, in relazione

agli art. 3, 24, 2° comma, 53 e 113 Cost., laddove le norme denun

ciate non prevederebbero poteri cautelari da parte delle commis

sioni tributarie; che tale questione è stata sollevata contestualmente all'emana

zione del provvedimento di urgenza ex art. 700 c.p.c., senza avere

nello stesso tempo provveduto ex art. 702 c.p.c.; e che pertanto il

giudizio sottoposto all'esame del giudice a quo doveva considerar

si esaurito.

Considerato che questioni analoghe erano già state dichiarate

inammissibili con la sentenza n. 186 del 1976 (Foro it., 1976, I,

2033) e manifestamente inammissibili con le ordinanze nn. 117

del 1982 e 304 del 1983; che non sussistono motivi perché la corte debba discostarsi da

tale orientamento giurisprudenziale. Visti gli art. 26, 2° comma, 1. 11 marzo 1953 n. 87 e 9, 2°

comma, delle norme integrative per i giudizi innanzi la Corte

costituzionale.

Per questi motivi, la Corte costituzionale dichiara manifesta

mente inammissibile la questione dì legittimità costituzionale v degli art. 15, 1° comma, e 39 d.p.r. 29 settembre 1973 n. 602,

sollevata, in riferimento agli art. 3, 24, 2° comma, 53 e 113 Cost.,

con l'ordinanza di cui in epigrafe.

legittimità costituzionale o no di una tale disapplicazione: v. i

riferimenti nella nota di richiami a Corte cost., ord. 8 giugno 1983, n.

159, cit., id., 1983, I, 1798. Sulla infondatezza della questione di legittimità costituzionale rela

tiva al difetto di poteri cautelari del giudice tributario e del giudice ordinario in materia di sospensione della riscossione coattiva delle

imposte, v. Corte cost., ord. 29 giugno 1983, n. 198 e 13 giugno 1983, n. 168, id., 1983, I, 2605; 29 marzo 1983, n. 80, ibid., 1789; sent. 1°

aprile 1982, n. 63, id., 1982, I, 1216, tutte con note di richiami e

osservazioni di A. Proto Pisani. Sulla vicenda della autoriduzione delle tariffe telefoniche, e sui

connessi problemi di giurisdizione, v., da ultimo, Cass. 20 luglio 1983, nn. 4995, 4991, 4990 e iPret. Roma 21 luglio 1983, id., 1983, I, 2114, con nota di richiami di C. M. Barone, nonché Corte cost., ord.

177/82 (richiamata nella motivazione della prima e della seconda

ordinanza in epigrafe), in Giur. costit., 1982, I, 1105, che ha

dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 304 d.p.r. 156/73 per gli stessi motivi che sono alla base delle riportate ord. 8/84, 304/83 e 286/83.

Pret. Bologna, ord. 11 settembre - 29 dicembre 1980 è massimata in

Foro it., 1982, I, 608, con nota di richiami. Sulle assunzioni obbligatorie ex 1. 482/68, v., da ultimo, Corte cost. 29 settembre 1983, n. 279, id.,

1983, I, 2946, con nota di richiami sulle varie questioni di costituzio

nalità sollevate in ordine alla disciplina delle assunzioni obbligatorie.

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PARTE PRIMA

II

Ritenuto che con l'ordinanza indicata in epigrafe il Pretore di

Sampierdarena ha sollevato questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 304 d.p.r. 29 marzo 1973 n. 156, che

stabiliva un nuovo meccanismo per la determinazione delle tariffe

telefoniche, per contrasto con gli art. 3, 23 e 41, 2° e 3° comma, e 53, 1° comma, Cost.;

che tale questione è stata sollevata contestualmente all'emana

zione del provvedimento di urgenza ex art. 700 c.p.c., senza avere nello stesso tempo provveduto ex art. 702 c.p.c.; e che pertanto il

giudizio sottoposto all'esame del giudice a quo doveva conside

rarsi esaurito.

Considerato che identica questione è già stata dichiarata inam

missibile con sentenza n. 186 del 1976 (Foro it., 1976, I, 2033) e

manifestamente inammissibile con ordinanza n. 117 del 1982; che non sussistono motivi perché la corte debba discostarsi dal

proprio orientamento giurisprudenziale. Visti gli art. 26, 2° comma, 1. 11 marzo 1953 n. 87 e 9, 2°

comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla corte. Per questi motivi, la Corte costituzionale dichiara la manifesta

inammissibilità della questione di legittimità costituzionale del

l'art. 304 d.p.r. 29 marzo 1973 n. 156, in riferimento agli art. 3,

23, 41, 2° e 3° comma, e 53, 1° comma, Cost., sollevata dal

Pretore di Sampierdarena con l'ordinanza di cui in epigrafe.

III

Ritenuto che con ordinanza datata 23 febbraio 1976, il Pretore del Gallarate, adito ex art. 700 c.p.c. in ordine all'aumento delle

tariffe telefoniche, ha sollevato questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 304 d.p.r. 29 marzo 1973 n. 156, per contrasto con l'art. 23 Cost.;

che, nel corso del procedimento a quo, era stata presentata istanza di sospensione, per essere stato proposto ricorso per cassazione per regolamento preventivo di giurisdizione.

Considerato che questa corte, con numerose pronunce, ha più volte ribadito che è inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata dopo la proposizione del ricorso per

regolamento di giurisdizione, segnatamente quando le norme so

spette di incostituzionalità rilevino proprio per la risoluzione del

la questione di giurisdizione; che tale orientamento è stato affermato in una fattispecie

identica a quella sottoposta al giudizio della corte con la sentenza n. 186 del 1976 (Foro it., 1976, I, 2033) ed anche più recente mente ribadito con le sentenze nn. 43 del 1980 (id., 1980, I,

1261) e 173 del 1981 {id., 1981, I, 2624); che non sussistono motivi perché la corte debba discostarsi dal

proprio orientamento giurisprudenziale. Visti gli art. 26, 2° comma, 1. 11 marzo 1953 n. 87 e 9, 2°

comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla corte.

Per questi motivi, la Corte costituzionale dichiara la manifesta

inammissibilità della questione di legittimità costituzionale del l'art. 304 d.p.r. 29 marzo 1973 n. 156, con riferimento all'art. 23

Cost., sollevata dal Pretore di Gallarate con l'ordinanza di cui in

epigrafe.

IV

Considerato che il Pretore di Bologna, con ordinanza 12 settembre 1980, ha dichiarato, a norma dell'art. 700 c.p.c., che sussiste il diritto dei ricorrenti Pasquale Bonamassa e Francesca Indelicato ad essere inclusi, quali privi della vista, nell'elenco

degli invalidi di cui all'art. 19 1. 2 aprile 1968 n. 482 (disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le p.a. e le aziende

private), e si è riservato di provvedere con altra ordinanza sul

l'ulteriore corso del procedimento, senza fissare il termine peren torio per l'inizio del giudizio di merito, imposto dall'art. 702, 2°

comma, c.p.c.; rilavato che lo stesso pretore con ordinanza 29 dicembre 1980

— a scioglimento della precedente riserva — ha sollevato,

d'ufficio, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 23, 2°

comma, 1. 11 marzo 1953 n. 87 (norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), in riferimento agli art. 134 e 24, 1° comma, Cost, e all'art. 1 1. cost. 9 febbraio 1948 n.

1 (norme sui giudizi di legittimità costituzionale e sulle garanzie di indipenza della Corte costituzionale); e dell'art. 6, 2° comma, 1. n. 482 del 1968, in riferimento agli art. 3, 1° comma, 4, 1°

comma, 35, 1° comma, 38, 4° comma, Cost.; rilevato che il pretore, dopo aver emanato il provvedimento di

urgenza, ha il solo obbligo — prescritto dal citato art. 702, 2°

comma, c.p.c. — di fissare il termine perentorio per l'inizio della

causa di merito e non è legittimato a sollevare questioni di

legittimità costituzionale dato che non è pendente il giudizio di

merito sul quale debbano esplicare influenza tali questioni.

Ritenuto, pertanto, che le questioni di legittimità costituzionale

proposte dal Pretore di Bologna sono manifestamente inammissi

bili, secondo la costante giurisprudenza di questa corte (sent. n.

186 del 1976, Foro it., 1976, I, 2033; ord. n. 183 del 1983, id.,

1983, I, 2608). Per questi motivi, la Corte costituzionale dichiara manifesta

mente inammissibili le questioni, proposte dal Pretore di Bologna con l'ordinanza in epigrafe, concernenti la legittimità costituziona

le dell'art. 23, 2° comma, 1. 11 marzo 1953 n. 87 (norme sulla

costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), in

riferimento agli art. 134 e 24, 1° comma, Cost. ell. cost. 9

febbraio 1948 n. 1 (norme sui giudizi di legittimità costituzionale

e sulle garanzie d'indipendenza della Corte costituzionale) e

dell'art. 6, 2° comma, 1. 2 aprile 1968 n. 482 (disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le p.a. e le aziende private) in

riferimento agli art. 3, 1° comma, 4, 1° comma, 35, 1° comma, 38, 4° comma, Cost.

CORTE COSTITUZIONALE; sentenza 21 dicembre 1983, n. 341

(Gazzetta ufficiale 28 dicembre 1983, n. 355); Pres. Elia, Rei.

Paladin; Suppa (Aw. Grassi) c. Comune di Mira (Aw. For

lati); interv. Pres. cons, ministri (Aw. dello Stato Angelini

Rota). Ord. T.A.R. Veneto 5 luglio ,1976 i(Gazz. uff. 16 febbraio

1977, n. 44).

Sanitario — Condotto — Determinazione di stipendio minimo —

Questione infondata di costituzionalità (Cost., art. 5, 81; r.d. 3

marzo 1934 n. 383, t.u. legge comunale e provinciale, art. 156; r.d. 27 luglio 1934 n. 1265, t.u. leggi sanitarie, art. 55, 63; 1. 15

febbraio 1963 n. 151, modificazioni degli art. 41, 66 e 67 t.u.

delle 1. sanitarie 27 luglio 1934 n. 1265, art. 3).

È infondata la questione di legittimità costituzionale, in riferimen to agli art. 5 e 81, 4° comma, Cost., dell'art. 3 l. 15 febbraio 1963

n. 151, nella parte in cui stabilisce che gli stipendi minimi dei

medici e veterinari condotti non possono essere inferiori allo

stipendio degli impiegati dello Stato aventi diritto al coeffi ciente 271. ( 1)

(1) L'ordinanza di rimessione 5 luglio 1976 del T.A.R. Veneto è massimata in Foro it., 1977, III, 455, con nota di richiami.

La sentenza, per la parte che riguarda la pretesa violazione dell'au tonomia comunale di cui all'art. 5 Cost., conferma un proprio prece dente: Corte cost. 20 giugno 1977, n. 118 (id., 1977, I, 2094, con nota di richiami e 2417, con nota di Chiti) aveva escluso l'incostituzio nalità dell'aggancio allo stipendio degli impiegati statali aventi diritto all'allora coefficiente 271, dello stipendio minimo dei medici condotti, in riferimento agli art. 3, 5 e 128 Cost., in particolare sotto il profilo della (pretesa) violazione della garanzia costituzionale dell'autonomia dei comuni. Allora la motivazione fu incentrata soprattutto sul limite di tale garanzia nei confronti di esigenze statali da considerarsi

prevalenti: « il principio dell'autonomia comunale non può com

portare una autonoma e ingiustificata eliminazione di ogni potestà di intervento statale, sul piano legislativo, nell'ambito dei principi gene rali e nel perseguimento di quei fini che lo Stato riconosce come

propri anche nell'articolazione che si esprime a livello delle ammi nistrazioni locali »; in questa prospettiva, era parso pertinente il richiamo ad un altro precedente della stessa Corte costituzionale: sent. 28 marzo 1969, n. 52, id., 1969, I, 1047, con nota di richiami (annotata da Grosso e Berti, in Giur. costit., 1969, 605 e

609; v. anche La Torre, in Aron, it., 1969, 393), che aveva escluso

l'incostituzionalità, per la (pretesa) violazione della garanzia co stituzionale dell'autonomia dei comuni e delle province, dell'art. 4 1. 27 giugno 1942 n. 851, che consente alle province solo in via transitoria e per casi tassativamente prestabiliti, di scegliere e nomi nare il proprio segretario generale, e degli art. 23 e 46 1. 8 giugno 1962 n. 604, secondo cui i segretari provinciali sono nominati in base a concorso. La sentenza che ora si riporta, alla motivazione di allora, aggiunge un'altra considerazione: l'autonomia costituzionalmente ga rantita dei comuni (e delle province) può essere limitata anche per le esigenze di assicurare una omogeneità di trattamento dei loro dipen denti, in vista dell'attuazione delle norme costituzionali sulla retribu zione dei lavoratori; sono evidenti, in questa aggiunta, i riflessi dell'esperienza della contrattazione collettiva nel pubblico impiego (a tal proposito cfr. la nota di richiami a T.A.R. Lazio, sez. I, 1° ottobre 1983, n. 890 e 16 giugno 1982, n. 591, in Foro it., 1983, III, 325-329), sviluppatasi nel frattempo, la quale, in nome del principio di uguaglianza nel trattamento retributivo di prestazioni uguali, indi pendentemente dalle caratteristiche dei singoli enti, perseguita attra verso la unicità della trattativa e del decreto presidenziale che ne recepisce gli esiti, sicuramente ha avuto una valenza negativa nei confronti dell'autonomia di tali enti: v. adesso la legge quadro

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