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ordinanza 25 novembre 2004, n. 361 (Gazzetta ufficiale, 1aserie speciale, 1° dicembre 2004, n. 47);...

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ordinanza 25 novembre 2004, n. 361 (Gazzetta ufficiale, 1 a serie speciale, 1° dicembre 2004, n. 47); Pres. Onida, Est. Vaccarella; Lucchese (Avv. Merlo) c. Provincia regionale di Messina e altri; interv. Regione siciliana (Avv. dello Stato Zotta). Ord. Tar Sicilia, sez. Catania, 14 novembre 2003 (G.U., 1 a s.s., n. 17 del 2004) Source: Il Foro Italiano, Vol. 128, No. 5 (MAGGIO 2005), pp. 1319/1320-1323/1324 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23200596 . Accessed: 25/06/2014 07:46 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 195.78.109.162 on Wed, 25 Jun 2014 07:46:55 AM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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Page 1: ordinanza 25 novembre 2004, n. 361 (Gazzetta ufficiale, 1aserie speciale, 1° dicembre 2004, n. 47); Pres. Onida, Est. Vaccarella; Lucchese (Avv. Merlo) c. Provincia regionale di Messina

ordinanza 25 novembre 2004, n. 361 (Gazzetta ufficiale, 1 a serie speciale, 1° dicembre 2004, n.47); Pres. Onida, Est. Vaccarella; Lucchese (Avv. Merlo) c. Provincia regionale di Messina e altri;interv. Regione siciliana (Avv. dello Stato Zotta). Ord. Tar Sicilia, sez. Catania, 14 novembre2003 (G.U., 1 a s.s., n. 17 del 2004)Source: Il Foro Italiano, Vol. 128, No. 5 (MAGGIO 2005), pp. 1319/1320-1323/1324Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23200596 .

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Page 2: ordinanza 25 novembre 2004, n. 361 (Gazzetta ufficiale, 1aserie speciale, 1° dicembre 2004, n. 47); Pres. Onida, Est. Vaccarella; Lucchese (Avv. Merlo) c. Provincia regionale di Messina

PARTE PRIMA

CORTE COSTITUZIONALE; ordinanza 25 novembre 2004, n. 361 (Gazzetta ufficiale, la serie speciale, 1° dicembre 2004,

n. 47); Pres. Onida, Est. Vaccarella; Lucchese (Avv. Mer

lo) c. Provincia regionale di Messina e altri; interv. Regione siciliana (Avv. dello Stato Zotta). Ord. Tar Sicilia, sez■ Ca

tania, 14 novembre 2003 (G.U., la s.s., n. 17 del 2004).

Sicilia — Elezioni provinciali — Assegnazione dei seggi re sidui — Criteri — Questione manifestamente inammissi bile di costituzionalità (Cost., art. 3, 51; 1. reg. Sicilia 9 maggio 1969 n. 14, elezioni dei consigli delle province regio

nali, art. 18; 1. reg. Sicilia 1° settembre 1993 n. 26, nuove

norme per l'elezione con suffragio popolare del presidente della provincia regionale. Norme per l'elezione dei consigli delle province regionali, per la composizione ed il funziona

mento degli organi di amministrazione di detti enti. Norme

modificative ed integrative al t.u. approvato con d.leg. pres.

reg. 20 agosto 1960 n. 3 ed alla 1. reg. 26 agosto 1992 n. 7,

art. 14).

E manifestamente inammissibile, in quanto proposta in modo

contraddittorio, la questione di legittimità costituzionale del

l'art. 18, n. 3, 2° comma, quarto e quinto periodo, l. reg. Si

cilia 9 maggio 1969 n. 14, come modificato dall'art. 14, 2°

comma, l. reg. Sicilia 1° settembre 1993 n. 26, nella parte in

cui, per le elezioni provinciali, dispone l'assegnazione dei

seggi residuati non secondo la graduatoria delle liste in fun

zione del miglior quoziente ed in ragione della disponibilità dei seggi per collegio, ma partendo dai collegi con popola zione legale meno numerosa e passando via via agli altri in

ordine crescente di popolazione, in riferimento agli art. 3 e

51 Cost. (1)

( 1 ) I. - La Corte costituzionale giudica la questione di costituziona

lità sollevata manifestamente inammissibile, in quanto il giudice pro

spetta la necessità di salvaguardare due esigenze che, a giudizio della

corte, non sono congiuntamente perseguibili: quella, da un lato, di ri

spettare «la graduatoria delle liste in funzione del miglior quoziente» e

quella, dall'altro, di assegnare i seggi «in ragione della loro disponibi lità per collegio».

Sui criteri di assegnazione dei seggi residui, nelle elezioni dei consi

glieri delle amministrazioni delle province siciliane, v. Tar Sicilia, sez.

I, 18 dicembre 1991, n. 613, Foro it., Rep. 1992, voce Sicilia, n. 100, secondo cui gli art. 3 e 18 1. reg. sic. 14/69 consentono che all'attribu zione dei seggi restanti possano concorrere, in ragione di maggiori resti

riportati, non soltanto le liste che, in sede di prima assegnazione abbia no conseguito almeno un seggio, ma anche le liste che, nella stessa se

de, non abbiano conseguito alcun seggio; sez. Catania 18 novembre

1980, n. 1115, id., Rep. 1981, voce cit., n. 15, secondo cui l'art. 18 1.

reg. sic. 14/69 va interpretato nel senso che l'assegnazione di ulteriori

seggi deve essere reiterata, fino ad esaurimento, al collegio meno po

poloso in assoluto non essendo contemplato dalla legge un ritorno in

dietro, verso i collegi di maggiore popolazione, del meccanismo di as

segnazione degli ultimi seggi rimasti, rientrando nella previsione del

legislatore una presenza di collegi tali da assorbire, nel loro arco quan titativamente decrescente per popolazione, i singoli seggi residui.

Per la manifesta infondatezza della questione di legittimità costitu zionale dell'art. 1, 1° e 2° comma, 1. 23 febbraio 1995 n. 43 e dell'art. 15 1. 17 febbraio 1968 n. 108, in relazione alla disciplina dell'assegna zione dei seggi nelle elezioni regionali, nel caso di mancato raggiungi mento del quoziente a livello circoscrizionale da parte di una lista, v. Tar Basilicata 26 ottobre 2000, id., Rep. 2001, voce Elezioni, n. 118. il

quale ha ritenuto ragionevole che, nel caso di mancato raggiungimento del quoziente, i seggi residui siano assegnati sulla base di un nuovo

quoziente alle liste provinciali che abbiano conseguito le maggiori cifre elettorali.

Nel senso che, nel procedimento previsto dall'art. 11, 4° comma, 1.

reg. Lazio 7 gennaio 1987 n. 5 per le elezioni nelle associazioni inter

comunali. l'attribuzione dei seggi residui in favore delle liste che hanno i maggiori resti va effettuata considerando resti anche quelli delle liste che non abbiano raggiunto il quoziente elettorale, v. Cons. Stato, sez.

V, 7 febbraio 1990, n. Ill, id., Rep. 1990, voce cit., n. 60. Per la dichiarazione di inammissibilità, non potendosi la corte sosti

tuire in una scelta riservata al legislatore, della questione di legittimità costituzionale degli art. I e 5 1. 4 agosto 1993 n. 277, nella parte in cui,

prevedendo che l'attribuzione dei seggi assegnati con metodo propor zionale sia effettuata a livello nazionale e solo tra i partiti che hanno ottenuto almeno il quattro per cento dei voti a livello nazionale, esclu dono la possibilità di partecipare con successo a tale ripartizione da

parte delle liste che rappresentano minoranze linguistiche riconosciute, v. Corte cost. 14 dicembre 1993, n. 438, id., 1995, I, 759, con nota di

richiami, commentata da Carrozza, in Regioni, 1994, 1701.

Il Foro Italiano — 2005.

Ritenuto che, nel corso del giudizio elettorale promosso da

Giuseppe Lucchese davanti al Tar Sicilia, sezione staccata di

Catania, per ottenere l'annullamento delle operazioni elettorali

per il rinnovo del consiglio della provincia regionale di Messi

na, svoltesi nei giorni 25 e 26 maggio 2003 e conclusesi con la

proclamazione degli eletti di cui al verbale dell'ufficio elettorale

provinciale in data 11 giugno 2003, l'adito tribunale, con ordi

nanza del 14 novembre 2003, ha sollevato questione di legitti mità costituzionale, in riferimento agli art. 3 e 51, 1° comma,

Cost., dell'art. 18, n. 3, 2° comma, quarto e quinto periodo, 1.

reg. siciliana 9 maggio 1969 n. 14 (elezione dei consigli delle

province regionali), e successive modificazioni, introdotte dal

l'art. 14, 2° comma, 1. reg. 1° settembre 1993 n. 26 (nuove nor

me per l'elezione con suffragio popolare del presidente della

provincia regionale. Norme per l'elezione dei consigli delle

province regionali, per la composizione ed il funzionamento de

gli organi di amministrazione di detti enti. Norme modificative

ed integrative al t.u. approvato con d.leg. pres. reg. 20 agosto 1960 n. 3, ed alla 1. reg. 26 agosto 1992 n. 7), nella parte in cui

«dispone l'assegnazione dei seggi residuati non secondo la gra duatoria delle liste in funzione del miglior quoziente ed in ra

gione della disponibilità dei seggi per collegio, ma partendo dai

collegi 'con popolazione legale meno numerosa' e passando via

via agli altri in 'ordine crescente di popolazione'»; che il giudice rimettente premette, in fatto, che il ricorrente ha

partecipato alla competizione elettorale quale candidato della li

sta «Democratici di sinistra» nel collegio n. 1 (Messina sud) e

che tale lista — alla quale sono stati attribuiti, in sede provin

ciale, tre seggi, non avendo conseguito quozienti interi — ha

partecipato alla distribuzione dei seggi residui, a norma dell'art.

18, n. 3,1. reg. n. 14 del 1969; che la lista medesima, pur avendo raggiunto nel collegio di

Messina sud il suo più alto quoziente, non ha conquistato alcun

seggio in tale collegio, ma ha ottenuto i tre seggi in altri collegi, ove ha riportato quozienti di gran lunga inferiori, per effetto del

criterio introdotto dall'art. 14, 2° comma, 1. reg. n. 26 del 1993,

il quale, sostituendo il quarto e il quinto periodo del 2° comma

dell'art. 18, n. 3, 1. reg. n. 14 del 1969, dispone che «gli even

tuali seggi residui verranno attribuiti a partire dal collegio con

popolazione legale meno numerosa, seguendo la graduatoria de

crescente delle parti centesimali fino all'attribuzione di tutti i

seggi spettanti al collegio. Quindi si passa all'attribuzione degli altri seggi residui a quei collegi che seguono il primo secondo

l'ordine crescente di popolazione, fino all'esaurimento dei seggi attribuiti a ciascuna lista in sede provinciale»;

che, poiché il ricorrente sostiene che uno dei tre seggi attri

buiti, in sede provinciale, alla lista «Democratici di sinistra»

Per l'affermazione secondo cui i due sistemi elettorali (quello statale

disciplinato dalla 1. 25 marzo 1993 n. 81 e quello regionale, disciplinato dalla 1. reg. 1° settembre 1993 n. 26), pur se formalmente diversi, con ducono a risultati non sostanzialmente difformi, anche se il sistema statale sembra meglio assicurare l'auspicata governabilità dell'ente lo

cale; sicché la legislazione regionale non può ritenersi avere introdotto

deroghe, non giustificate e non razionali, all'ordinamento elettorale

statale, v. Cons, giust. amm. sic. 22 dicembre 1995, n. 380, Foro it.,

Rep. 1996, voce Sicilia, n. 78. II. - Sotto l'aspetto processuale, da notare come una delle parti co

stituite aveva fatto rilevare che alcuni degli intervenuti nel processo co

stituzionale si erano costituiti nel giudizio a quo dopo che lo stesso era

stato sospeso a seguito della rimessione della questione di costituzio nalità. La corte aveva sempre dichiarato inammissibile l'intervento di

quanti, pur non avendo assunto la veste formale di parte nel processo a

quo, sostenevano di essere legittimi contraddittori, escludendo la pro

pria competenza a sindacare gli eventuali vizi del contraddittorio del

giudizio principale o la presenza in capo alla parte di un interesse ad

agire nello stesso (v., ad esempio, Corte cost., ord. 8 giugno 1994, n.

226, id., 1994,1, 2332, con nota di richiami e osservazioni di Piombo, la

quale ha dichiarato inammissibile l'intervento nel processo costituzio

nale di un soggetto intervenuto nel giudizio a quo dopo che lo stesso era stato sospeso).

Con la decisione in epigrafe invece la corte ha respinto l'eccezione della parte ritenendo ammissibile l'intervento nel processo costituzio nale dei controinteressati, «a prescindere dal momento della (ed anche

dalla) loro costituzione in quel giudizio, in quanto destinatari, quali controinteressati, della notifica dell'atto introduttivo del giudizio ed es

sendo, per converso, l'intervento precluso a chi non riveste la qualità di

parte nel giudizio a quo».

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

avrebbe dovuto essere assegnato al collegio n. 1, con conse

guente sua elezione, per avere la medesima lista riportato in tale

collegio un quoziente più elevato, è evidente la rilevanza della

questione di legittimità costituzionale della citata norma di leg

ge; che, quanto alla non manifesta infondatezza, il giudice a quo

osserva che la norma in questione favorisce i candidati delle cir

coscrizioni minori, mentre il resto della disciplina (art. 18 1. reg. n. 14 del 1969) —

prevedendo formule matematiche intese a

omogeneizzare in un'unica graduatoria i risultati conseguiti da

ciascuna lista nei vari collegi («si moltiplica per cento il numero

dei voti riportati in sede collegiale da ciascuna lista alla quale, in sede provinciale, sono stati assegnati uno o più seggi e il ri

sultato si divide per il totale dei voti conseguiti nell'ambito

della circoscrizione collegiale dalle liste ammesse al riparto dei

seggi. Quindi si moltiplica tale risultato per il numero dei seggi assegnato al collegio diviso cento») —

salvaguarderebbe gli in

teressi di tutti i candidati attraverso la formazione di «una gra duatoria rapportata alla medesima base percentuale (100), con la

determinazione di un quoziente che rappresenta, per un verso, il

valore proporzionale dell'apporto arrecato dai candidati di una

lista in ambito collegiale per il conseguimento dei seggi conqui stati dalla medesima lista su base provinciale, per altro verso il

valore elettorale di ciascuna lista in ciascun collegio «relativiz

zato» con l'analogo «valore» collegiale delle altre «liste»;

che il «correttivo», per il quale i seggi residui vengono attri

buiti partendo dal collegio con popolazione legale meno nume

rosa, potrebbe togliere ogni significato alla «omogeneizzazione» dei risultati di ciascuna lista nei vari collegi, penalizzando un

migliore risultato elettorale e premiando, invece, un risultato

deteriore, per cui viene ad essere irragionevolmente depoten ziato il principio di maggiore rappresentatività (relativa), che

deve presiedere all'assegnazione dei seggi; che risulterebbe violato, da tale «correttivo», il principio di

uguaglianza, inteso come canone di coerenza e ragionevolezza, che l'art. 3 Cost, impone al legislatore, nonché il precetto del

l'art. 51, 1° comma, Cost., il quale ribadisce il principio di

uguaglianza per quanto concerne l'accesso ai pubblici uffici e

alle cariche elettive; che si è ritualmente costituito il ricorrente nel giudizio a quo,

il quale, facendo proprie le argomentazioni contenute nell'ordi

nanza di rimessione, sostiene che la norma censurata determina

un'iniqua distorsione della reale incidenza proporzionale dei ri

sultati conseguiti dalle varie liste nei collegi in cui è suddiviso il

territorio provinciale, in quanto l'assegnazione dei seggi resi

duali non avviene, come sarebbe logico, in base alla graduatoria delle liste in funzione del miglior quoziente e in ragione della

disponibilità dei seggi per ciascun collegio, ma partendo dai

collegi con popolazione legale meno numerosa, così stravolgen do oltre il limite della ragionevolezza il principio di maggiore

rappresentatività (relativa);

che, quanto all'ammissibilità della questione, il ricorrente os

serva che viene chiesta una pronuncia meramente demolitoria,

ancorché parziale, rientrante pienamente nei poteri della Corte

costituzionale, dal momento che, eliminato il «correttivo» che

impone di partire dai collegi con popolazione legale meno nu

merosa e che distorce irragionevolmente i risultati elettorali, re

sta all'interno della norma impugnata un criterio ragionevole ed

esaustivo, che porta alla formazione di un'unica graduatoria

(per tutta la provincia) dei quozienti elettorali riportati da cia

scuna lista nei vari collegi, sicché del tutto ragionevolmente si

verrebbero ad assegnare i seggi residui scorrendo tale graduato

ria, che esprime valori percentuali omogenei, in funzione del

l'effettivo valore decrescente del risultato di ciascuna lista in

ciascun collegio; che sono altresì intervenuti Francesco Concetto Calanna e al

tri sedici componenti del consiglio della provincia regionale di

Messina, controinteressati nel giudizio a quo, i quali hanno

chiesto, in via principale, che la questione di legittimità costitu

zionale sia dichiarata inammissibile perché, così come formu

lata dal giudice rimettente, essa lascerebbe residuare, in caso di

accoglimento, una normativa non autosufficiente, che richiede

rebbe un successivo intervento del legislatore in una materia

(quale appunto quella elettorale) in cui l'esistenza di una nor

mativa è costituzionalmente necessaria;

che l'inammissibilità discenderebbe anche da ciò, che l'asse

gnazione dei seggi residui deve tener conto sia del numero dei

Il Foro Italiano — 2005.

seggi residui da assegnare in ogni singolo collegio, sia del nu

mero dei seggi attribuiti, in sede provinciale, a ciascuna lista (e cioè della rappresentatività territoriale dell'eligendo consiglio

provinciale e della rappresentatività politica dei risultati eletto

rali), cosicché il rispetto di tali fondamentali valori costituzio

nali comporta necessariamente che le operazioni di assegnazio ne dei seggi residui non possano che avere inizio da un collegio determinato; l'eliminazione di siffatto criterio non consentireb

be l'applicazione della normativa residua, ragion per cui il giu dice rimettente avrebbe dovuto indicare un criterio alternativo, costituzionalmente obbligato;

che, sotto altro profilo, i deducenti sostengono che la questio ne è inammissibile, dal momento che essa implica il sindacato

di una scelta di politica legislativa rimessa alla discrezionalità

del legislatore, non deducibile in sede di giudizio di costituzio

nalità, in quanto, proprio perché le operazioni di attribuzione dei

seggi residui debbono necessariamente partire da uno dei collegi

sub-provinciali, l'individuazione del collegio iniziale non può che essere rimessa alla discrezionalità del legislatore;

che, anteriormente alle modifiche introdotte dall'art. 14 1. reg. n. 26 del 1993, la normativa della 1. reg. n. 14 del 1969 prescri veva che si partisse dal collegio con popolazione più numerosa

e che anche tale criterio — capovolto perché faceva sì che le

forze politiche minori conseguivano rappresentatività più che

proporzionale nei collegi più piccoli e minore rappresentatività nei collegi più grossi

— comportava che candidati con quo

ziente elettorale maggiore fossero postergati a candidati della

stessa lista aventi quoziente elettorale minore;

che, nel merito, la questione sarebbe manifestamente infon

data perché: a) formulata in termini ipotetici, in quanto il la

mentato effetto distorsivo è solo eventuale e fortuito, dipendente non da difetti di struttura normativa, ma da accidenti di mero

fatto; b) i quozienti riportati dalle varie liste nei singoli collegi

sub-provinciali sono calcolati in base a dati specifici di ciascun

collegio, sicché, essendo omogenei e raffrontabili fra loro solo

quelli dello stesso collegio, non anche quelli degli altri collegi, la formazione di un'unica graduatoria generale dei quozienti di

lista di tutti i collegi non sarebbe logicamente possibile e costi

tuirebbe violazione del principio di eguaglianza, sotto il profilo della ragionevolezza; c) il quoziente ottenuto in un collegio più

popoloso è solo apparentemente superiore, in quanto risultato

della moltiplicazione della percentuale dei voti riportati dalla li

sta nel collegio con il numero dei seggi assegnati al medesimo

collegio; d) i candidati dei collegi più popolosi hanno maggior facilità a conseguire un quoziente intero, dato il maggior nume

ro di seggi da assegnare, e pertanto il lamentato (preteso) svan

taggio in sede di ripartizione dei resti compenserebbe i vantaggi di cui godono per il conseguimento di un quoziente intero;

che, infine, la ragionevolezza della soluzione prescelta dal le

gislatore regionale è dimostrata anche dalla circostanza che per l'elezione della camera dei deputati l'art. 83, 1° comma, n. 4,

d.p.r. 30 marzo 1957 n. 361 (approvazione del t.u. delle leggi recanti norme per l'elezione della camera dei deputati), come

modificato dall'art. 5 1. 4 agosto 1993 n. 277 (nuove norme per l'elezione della camera dei deputati), prevede un sistema analo

go di attribuzione dei seggi «a partire dalla circoscrizione di

minore dimensione demografica»; che è intervenuto Antonino Orazio Michele Faraci, anch'egli

candidato eletto al consiglio della provincia regionale di Messi

na, per chiedere che sia emessa declaratoria d'inammissibilità

della questione, in quanto la pronuncia chiesta alla Corte costi

tuzionale si risolverebbe in un inammissibile intervento di tipo

sostitutivo, che inciderebbe nella sfera di discrezionalità del le

gislatore, sovrapponendo alla scelta da esso operata fra più pos sibili soluzioni un diverso assetto di interessi;

che le censure del giudice a quo sembrano muovere dall'idea

che il sistema elettorale criticato è irrazionale, perché non è

espressione di pura proporzionalità, senza considerare che il

principio proporzionalistico non è stato elevato a principio co

stituzionale e che sono possibili anche all'interno di un sistema

elettorale proporzionale discostamenti o attenuazioni in base a

valutazioni discrezionali e ragionevoli del legislatore; che la questione, inoltre, è infondata perché il principio di

eguaglianza, sancito dall'art. 51 Cost., non pone un obbligo di

trattamento proporzionalistico dei candidati, ma impedisce di

incidere sull'elettorato passivo in modo discriminatorio con

normative non dotate dei caratteri della generalità e dell'astrat

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PARTE PRIMA 1324

tezza, sicché «non si vede come possa ledere tale principio un

criterio di ripartizione e di assegnazione dei seggi oggettiva mente predeterminato, che opera in modo eguale per tutti i can

didati»; che è intervenuto, altresì, il presidente della regione siciliana,

rappresentato e difeso dall'avvocatura generale dello Stato, per chiedere che la questione sia dichiarata inammissibile per man

canza del requisito di incidentalità della stessa, dal momento

che l'eventuale pronuncia di accoglimento verrebbe a concreta

re di per sé la tutela chiesta al giudice a quo; che, nel merito, la questione è infondata, perché la norma im

pugnata tende ad assicurare maggiore rappresentatività ai pic coli partiti: infatti, partendo dai collegi con popolazione meno

numerosa, i seggi residui vengono attribuiti prima ai partiti più

grossi, che hanno maggiori resti, e così via fino ai collegi con

popolazione più numerosa, ove ai piccoli partiti, con resti mino

ri, vengono attribuiti i seggi restanti, che sono così assegnati ai

candidati che hanno riportato più voti e sono maggiormente

rappresentativi del partito; che il sistema elettorale delineato dalla legge regionale, pur se

diverso da quello previsto dalla legge statale 25 marzo 1993 n.

81 (elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale), porta a ri

sultati non sostanzialmente difformi, sicché non può ritenersi

che il legislatore regionale, nell'esercizio della potestà legislati va primaria in materia elettorale, giusta gli art. 14 e 15 dello

statuto della regione siciliana (approvato con r.d.leg. 15 maggio 1946 n. 455, convertito in legge costituzionale dalla 1. cost. 26

febbraio 1948 n. 2), abbia dettato norme irrazionali in violazio

ne dell'art. 51 Cost. (Corte cost. n. 108 del 1969, Foro it., 1969,

I, 2079); che non può ritenersi violato il principio di eguaglianza, atte

so che la particolare disciplina in esame è sorretta da motivi

adeguati e ragionevoli e comunque correlati a peculiari condi

zioni locali; che, nell'imminenza del giudizio, hanno depositato memoria

gli intervenienti Calanna e altri, ribadendo quanto dedotto nel

l'atto di intervento, e sottolineando gli effetti distorsivi che, ri

spetto al criterio della rappresentatività territoriale, per il quale

l'assegnazione dei seggi ai vari collegi avviene in funzione

della popolazione ivi residente, verrebbero prodotti dall'attribu

zione dei seggi secondo il criterio del più elevato quoziente elettorale conseguito dai candidati delle singole liste;

che ha depositato memoria (tempestivamente consegnata al

l'ufficio postale) anche il Lucchese, eccependo l'inammissibi

lità degli avversi interventi, in quanto svolti da soggetti costi

tuitisi nel giudizio a quo dopo la rimessione alla Corte costitu

zionale della questione di legittimità costituzionale e, quindi,

dopo la sospensione del giudizio; contestando l'eccezione di

inammissibilità della questione per difetto di incidentalità; insi

stendo perché la questione venga dichiarata fondata.

Considerato che il Tar Sicilia, sezione staccata di Catania,

dubita, in riferimento agli art. 3 e 51 Cost., della legittimità co

stituzionale dell'art. 18, n. 3, 2° comma, quarto e quinto perio do, 1. reg. sic. 9 maggio 1969 n. 14 (elezione dei consigli delle

province regionali), e successive modificazioni, introdotte dal

l'art. 14, 2° comma, 1. reg. 1° settembre 1993 n. 26 (nuove nor

me per l'elezione con suffragio popolare del presidente della

provincia regionale. Norme per l'elezione dei consigli delle

province regionali, per la composizione ed il funzionamento de

gli organi di amministrazione di detti enti. Norme modificative

ed integrative al t.u. approvato con d.leg. pres. reg. 20 agosto 1960 n. 3, ed alla 1. reg. 26 agosto 1992 n. 7), nella parte in cui

«dispone l'assegnazione dei seggi residuati non secondo la gra duatoria delle liste in funzione del miglior quoziente ed in ra

gione della disponibilità dei seggi per collegio, ma partendo dai collegi 'con popolazione legale meno numerosa' e passando via

via agli altri in 'ordine crescente di popolazione'»; che deve respingersi l'eccezione d'inammissibilità della que

stione per difetto del carattere incidentale sollevata dalla regio ne siciliana, in quanto il petitum dell'azione proposta dal Luc

chese è distinto e separato dalla questione di legittimità costitu

zionale, la quale concorre a formare esclusivamente la causa

petendi dell'azione stessa (sentenze n. 263 del 1994, id., 1994, I, 2312, e n. 244 del 1996, id., 1996, I, 2968) ed a consentirne l'accoglimento (sentenza n. 349 del 1985, id.. Rep. 1986, voce

Previdenza sociale, nn. 721, 1051);

Il Foro Italiano — 2005.

che deve, altresì, respingersi l'eccezione di inammissibilità

degli interventi spiegati dai controinteressati nel giudizio a quo, essendo costoro parti del giudizio stesso — a prescindere dal

momento della (e anche dalla) loro costituzione in quel giudizio — in quanto destinatari, quali controinteressati, della notifica

dell'atto introduttivo del giudizio ed essendo, per converso,

l'intervento precluso a chi non riveste la qualità di parte nel

giudizio a quo\ che la questione di legittimità costituzionale è manifesta

mente inammissibile, in quanto l'esigenza espressa dallo stesso

rimettente, allorché chiede che l'assegnazione dei seggi residui

avvenga anche «in ragione della disponibilità dei seggi del col

legio», implica necessariamente che tale assegnazione, per l'esaurimento dei seggi disponibili in un collegio, possa avveni

re sacrificando il candidato di una lista che, pure, abbia conse

guito un quoziente elettorale migliore (nel collegio «esaurito»)

rispetto al candidato della medesima lista che, in altro collegio, abbia conseguito un quoziente elettorale meno elevato e, tutta

via, si veda assegnare un seggio perché il suo quoziente è mi

gliore di quello conseguito dai candidati di altre liste tra quelle che hanno ancora diritto all'attribuzione di seggi;

che, in sintesi, l'esigenza di rispettare la rappresentatività ter

ritoriale del consiglio provinciale — e, pertanto, che i consiglie

ri eletti provengano dai collegi nel numero a ciascuno di questi

assegnato in base alla popolazione ivi residente — comporta

inevitabilmente che il sistema proporzionale di ripartizione dei

seggi tra le liste si coordini, per l'assegnazione ai candidati dei

seggi spettanti a ciascuna lista, con il criterio della ripartizione

per collegio dei seggi; che, conseguentemente, la circostanza che — a prescindere

dalla (pretesa) omogeneità (e confrontabilità) dei quozienti con

seguiti dai candidati di una medesima lista nei vari collegi (quo zienti che si ottengono anche attraverso la moltiplicazione per il

numero dei seggi assegnati a ciascun collegio) — il candidato di

una lista risulti, nel suo collegio, non eletto (per essere stati i

seggi attribuiti a candidati di altre liste o perché aventi quo ziente più elevato o perché, negli altri collegi, la lista ha già

conseguito tutti i seggi ad essa spettanti) costituisce un (inelimi

nabile) inconveniente di mero fatto, connesso all'esigenza di ri

spettare la rappresentatività della popolazione dei singoli colle

gi; che, pertanto, è manifestamente inammissibile una questione

di legittimità costituzionale che prospetti, da un lato, l'esigenza di rispettare scrupolosamente «la graduatoria delle liste in fun

zione del miglior quoziente» e, dall'altro lato, l'incompatibile

esigenza di assegnare i seggi «in ragione della loro disponibilità

per collegio», senza in alcun modo indicare la soluzione che

consentirebbe di soddisfare integralmente entrambe le suddette

esigenze. Per questi motivi, la Corte costituzionale dichiara la manife

sta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 18, n. 3, 2° comma, quarto e quinto periodo, 1. reg. si

ciliana 9 maggio 1969 n. 14 (elezione dei consigli delle provin ce regionali), e successive modificazioni, introdotte dall'art. 14,

2° comma, 1. reg. 1° settembre 1993 n. 26 (nuove norme per l'elezione con suffragio popolare del presidente della provincia

regionale. Norme per l'elezione dei consigli delle province re

gionali, per la composizione ed il funzionamento degli organi di

amministrazione di detti enti. Norme modificative ed integrative al t.u. approvato con d.leg. pres. reg. 20 agosto 1960 n. 3, ed

alla 1. reg. 26 agosto 1992 n. 7), sollevata, in riferimento agli art. 3 e 51 Cost., dal Tar Sicilia, sezione staccata di Catania, con

l'ordinanza in epigrafe.

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