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ordinanza 25 settembre 2006; Giud. Mangano; Geraci (Avv. Di Pietropaolo) c. Soc. Rai-Radiotelevisione italiana (Avv. Geremia, Lax, Esposito)Source: Il Foro Italiano, Vol. 129, No. 12 (DICEMBRE 2006), pp. 3509/3510-3511/3512Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23201816 .
Accessed: 28/06/2014 10:11
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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE
menti prefallimentari e i conseguenti fallimenti iniziati prima del 16 luglio, mentre l'interpretazione restrittiva (e quindi l'am
pliamento dell'applicazione delle vigenti disposizioni) comporti diversità di trattamento, a seconda che la sentenza di fallimento
sia stata pronunciata anteriormente o dopo il 16 luglio. L'argo mento è suggestivo, ma pare privo di pregio. La disposizione transitoria non ha infatti come scopo quello di favorire l'ugua
glianza del trattamento a parità di condizioni, quale quella del
deposito della istanza di fallimento prima del 16 luglio. Ha, in
vece, nelle intenzioni del legislatore palesate dalla relazione,
altro scopo, quello cioè di evitare il concorso dannoso o diffi
coltoso di discipline diverse e, quindi, solo sotto questo profilo la questione deve essere esaminata.
D'altra parte è noto che qualunque disciplina transitoria si
presta a essere censurata per la difformità di trattamento in casi
simili. Il punto è, però, individuare quali siano i criteri per ac
certare identità o diversità dei casi. I criteri sono solo quelli le
gali — salve eventuali censure di incostituzionalità ex art. 3
Cost. — e nulla vieta al legislatore di individuare il criterio uni
ficante nella data della pronuncia e deposito della sentenza, an
ziché nella data di presentazione della domanda di fallimento,
posto che, comunque, anche le definizioni anteriori all'entrata
in vigore della riforma, nel caso, non modificano sostanzial
mente la tutela dei creditori, ma solo realizzano quella tutela
con forme e strumenti parzialmente diversi. Del resto, secondo
la stessa ottica, analoga diversità di trattamento si verifichereb
be per le persone fisiche dichiarate fallite dopo il 16 luglio sulla
base del fatto causale della presentazione o meno della istanza
del creditore, prima o dopo tale data: e, questa volta, con effetti
indubbiamente gravi e non recuperabili, quale quello derivante,
tra gli altri, dell'istituto della esdebitazione, che si applichereb be a taluni e si dovrebbe negare ad altri. Il fatto è che la succes
sione delle norme nel tempo provoca sempre delle diversità di
trattamento cosicché non può essere questo il criterio determi
nante; nel caso, comunque, più grave sarebbe la diversità di
trattamento per chi fallendo dopo il 16 luglio non potrebbe ac
cedere ai benefici della nuova disciplina, intesa dal legislatore come più adeguata e garantista rispetto a quella previgente.
Pertanto il collegio ritiene di dovere accogliere la tesi che
consente il più ampio ambito di applicazione della nuova disci
plina fallimentare.
Quanto alle modalità di comunicazione e pubblicazione della
sentenza, pur ritenendo il collegio per quanto prima esposto, che
la disciplina previgente si debba applicare anche per queste formalità, per mero tuziorismo, essendo già garantista la disci
plina vigente, si dispone che la cancelleria provveda a notifi
carla (e non a comunicarla quindi) alla società debitrice e a tra
smettere l'estratto della sentenza all'ufficio del registro delle
imprese di Pistoia, secondo quanto prevede il vigente art. 17 1.
fall. Quanto alla nomina del curatore, la persona scelta dal colle
gio, per la sua lunga e valida esperienza nel settore delle proce dure concorsuali, offre le migliori garanzie di correttezza ed ef
ficienza (art. 28 1. fall.).
Il Foro Italiano — 2006.
TRIBUNALE DI ROMA; ordinanza 25 settembre 2006; Giud.
Mangano; Geraci (Avv. Di Pietropaolo) c. Soc. Rai
Radiotelevisione italiana (Avv. Geremia, Lax, Esposito).
TRIBUNALE DI ROMA;
Provvedimenti di urgenza — «Fiction» televisiva — Perso
naggio di fantasia — Persona reale — Riferimento non
univoco — Inibitoria cautelare — Esclusione (Cod. proc. civ., art. 700).
Non sussistono i presupposti per accogliere il ricorso con cui
un magistrato, adducendo il pericolo di subire un grave pre
giudizio all'onore e alla reputazione per la sua possibile
identificazione con un personaggio di fantasia nel contesto di
una fiction televisiva (nella specie, su Giovanni Falcone), chiede in via d'urgenza di inibirne la messa in onda, se non
previa eliminazione delle sequenze nelle quali compare o si fa
riferimento a detto personaggio, il quale si contrappone alla
figura eroica del protagonista assumendo il ruolo del giudice
negativo, posto che tale rappresentazione non è univocamente
riferibile alla persona dell'istante, il cui nome viene menzio nato più volte e con modalità tali da escludere ogni rischio di
sovrapposizione. ( 1 )
Premesso in fatto. — Con ricorso depositato il 6 settembre
2006 e notificato con il provvedimento di fissazione dell'udien
za il 15 settembre 2006, Vincenzo Geraci ha chiesto, ai sensi
dell'art. 700 c.p.c., che venga ordinato alla Rai di eliminare
dalla fiction su Giovanni Falcone tutte le sequenze nelle quali
(1) Nell'imminenza della programmazione della fiction televisiva
(poi trasmessa su Raiuno il 1° e il 2 ottobre 2006) che raccontava gli episodi più salienti degli ultimi anni di vita di Giovanni Falcone, ne era stato chiesto il blocco (o, quantomeno, il taglio di alcune scene), per via della presenza di un personaggio dal nome inventato, un magistrato raf
figurato in maniera particolarmente negativa, il cui percorso professio nale richiamava, per certi aspetti, quello del ricorrente. La tutela caute lare è stata negata, pur in presenza di almeno un indice di riconoscibi
lità, facendo leva sulle ripetute citazioni del nome dell'istante, anche in concomitanza della rappresentazione delle condotte tenute dal perso naggio di fantasia, potenzialmente idonee a generare confusione.
Ben differente era stato l'esito di un'analoga vertenza, instaurata an ch'essa dall'odierno ricorrente e concernente l'opera cinematografica su Giovanni Falcone, realizzata nel 1993, in epoca molto vicina ai fatti
narrati; in quella circostanza, infatti, il tribunale capitolino (con ordi nanza del 2 novembre 1993, inedita; poi confermata in sede di reclamo da Trib. Roma 2 febbraio 1994, Foro it., 1994, I, 1936; annotata da U.
Izzo, La critica per immagini: un diritto virtuale?, in Dir. informazione e informatica, 1994, 343; V. Mariconda, Opera cinematografica e tu tela dell'onore, in Dir. ind., 1994, 1023), ordinò l'eliminazione di al cune scene considerate di carattere denigratorio (segnatamente, quelle in cui si offriva una visione fortemente negativa del magistrato rappre sentato, inducendo lo spettatore a credere che egli avesse tenuto un
comportamento ingannevole ed ipocrita). Sempre in relazione alle stes se vicende, Trib. Roma 26 febbraio 1997, Foro it., 1997, I, 1958, ha ritenuto diffamatorio il contenuto di un articolo pubblicato su un setti manale secondo cui il magistrato in questione era stato bollato come «Giuda» da un suo collega, escludendo la sussistenza della scriminante del diritto di satira (in quanto l'inequivoco riferimento al tradimento si
palesava del tutto eccentrico rispetto all'intento satirico complessiva mente perseguito nell'articolo) e del diritto di cronaca (in quanto il
giornalista si era basato soltanto sul richiamo alle affermazioni di un
terzo, ancorché provvisto di sufficiente attendibilità, senza aver altri menti accertato l'oggettiva verità del proprio assunto).
Per la liceità di uno sceneggiato televisivo basato su fatti di cronaca nera che, per la loro eccezionalità ed efferatezza, necessitano di essere ricordati e tramandati, v. Trib. Roma 1° febbraio 2001, id.. Rep. 2001, voce Persona fisica, n. 115, che ha escluso la possibilità di invocare il diritto all'oblio rispetto a vicende per le quali non sia venuto meno
l'interesse del pubblico. La legittimità della ricostruzione televisiva di
episodi di cronaca giudiziaria, anche a notevole distanza di tempo dallo
svolgimento dei fatti, è stata riconosciuta da Trib. Roma 8, 20. 21 e 27
novembre 1996, id., Rep. 1997, voce cit., nn. 95-100 (al riguardo, v. G.
Cassano, Soluzioni controverse di casi concernenti i diritti della per sonalità nelle trasmissioni televisive, in Dir. famiglia, 1999, 147; A.
Masaracchia, Sul c.d. «diritto all'oblio», in Giur. costit.. 1997, 3018; L. Crippa, Il diritto all'oblio: alla ricerca di un'autonoma definizione, in Giust. civ., 1997, I, 1990; A. Savini, Diritto all'oblio e diritto alla
storia, in Dir. autore, 1997, 381). Sulla diversa ipotesi concernente la rappresentazione scenica di un
personaggio fittizio cui venga assegnato il nome di persona reale, v. S.
Longhini, L'utilizzo del nome altrui attribuito a soggetto di fantasia in
ambito «fiction» e cinematografico, id., 2005, 460.
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PARTE PRIMA
compare o si fa riferimento al personaggio di Rosario Lo Mona
co, con inibizione della messa in onda del filmato senza la pre via eliminazione delle scene suddette.
A fondamento della domanda cautelare il ricorrente, sostituto
procuratore generale presso la Corte di cassazione e già collega di Giovanni Falcone nel pool di Palermo, ha dedotto di essere
venuto a conoscenza che nello scorso mese di maggio 2006. in
occasione dell'anniversario della strage di Capaci è stata pre sentata in anteprima, dopo la proiezione a bordo della c.d. «nave
della legalità» in viaggio da Civitavecchia a Palermo, una fic tion su Giovanni Falcone, la cui trasmissione televisiva sarebbe
programmata per i primi giorni di ottobre e che risulterebbe
gravemente offensiva del suo onore e della sua reputazione. In
fatti, nel contesto del filmato sarebbe rappresentato accanto a
Falcone e a Borsellino e agli altri magistrati del pool un magi strato (Rosario Lo Monaco) nella cui figura sarebbe riconosci
bile la persona del ricorrente, raffigurato come un traditore di
Falcone, vicino a personalità politiche conniventi con la mafia e
determinato a portare a termine il progetto politico di delegitti mare Falcone e il suo lavoro.
La Rai-Radiotelevisione italiana si costituiva, eccependo pre liminarmente la nullità del ricorso cautelare per la omessa indi
cazione della causa di merito e, in via principale, chiedendo il
rigetto della domanda cautelare per la mancanza di corrispon denza della persona dell'attore con il personaggio dello sceneg
giato.
Analoghe eccezioni proponeva la Palomar s.p.a., produttrice del filmato, intervenuta in giudizio ad adiuvandum delle ragioni della convenuta.
All'udienza del 22 settembre 2002, dopo la visione del film
precedentemente consegnato dalla parte intervenuta su supporto
meccanico, esperita la discussione, il giudice designato, si riser
vava la decisione.
Osserva in diritto. — Preliminarmente deve essere respinta l'eccezione di nullità della domanda cautelare, allegata dalla
convenuta e dall'interveniente, in ragione della mancata indica
zione nella domanda dell'oggetto della causa di merito. A parte il riferimento alla salvezza del diritto al risarcimento, espressa nel ricorso, si osserva che la formulazione novellata dell'art.
669 octies c.p.c. ha notevolmente attenuato il carattere di neces
saria strumentalità del procedimento cautelare, prevedendo
espressamente l'adozione ante causam di misure anticipatorie della pronuncia di merito e, pertanto, completamente satisfatto
rie del diritto azionato. Tale si configurerebbe la misura cautela
re inibitoria richiesta dal ricorrente, la quale, pertanto, non è in
ficiata da alcuna nullità.
Passando a considerare il merito della controversia, va preci sato che il giudizio riguarda esclusivamente la versione com
pleta del filmato, che tanto la Rai quanto la Palomar indicano
come oggetto di prossima presentazione e successiva program mazione sulle reti televisive. Nessun rilievo assume nel presente
giudizio la (eventuale) difformità della versione definitiva ri
spetto alla versione in progress o comunque ridotta (80' in luo
go dei 200') che la Palomar dichiara essere stata oggetto di
proiezione nel corso delle celebrazioni in occasione dell'anni
versario della morte di Falcone e che, per la natura esclusiva
mente cautelare del presente procedimento, non forma oggetto dell'accertamento e della cognizione di questo giudice.
Tanto premesso, si osserva che il nucleo della decisione è co
stituito dalla riferibilità oggettiva del personaggio di Rosario Lo
Monaco alla persona del ricorrente, in relazione alla circostanza
della menzione nel contesto del filmato del nome di Vincenzo
Geraci come soggetto e protagonista autonomo delle vicende
raffigurate. Rosario Lo Monaco, nel linguaggio romanzato del filmato, è
il personaggio negativo, contrapposto alla figura eroica di Fal
cone, nella struttura manichea della sceneggiatura. In questa raffigurazione anche grossolana di «giudice negati
vo» il personaggio Lo Monaco, il quale agisce condotte che sto
ricamente sono state del ricorrente (elezione al Csm, mancato
voto a Falcone nella contesa con Antonino Meli per l'ufficio
istruzione di Palermo), è presentato anche come autore proba bile di condotte delittuose (la fuga di notizie circa le intenzioni
investigative di Rocco Chinnici ai danni della famiglia Salvo) e
di connivenze mafiose (rappresentate con il gesto-simbolo del
bacio all'on. Lima, mutuato da indagini giudiziarie successive a
quelle in oggetto).
Il Foro Italiano — 2006.
Orbene, posto che, pur se sulla base di parametri di giudizio meno rigorosi di quelli utilizzati per la rappresentazione docu
mentaristica o per la cronaca di fatti della nostra storia recente,
anche una rappresentazione romanzata, per il contenuto infor
mativo che si accompagna al contenuto artistico-creativo del
l'opera, può essere fonte di effetti lesivi dell'onore di una per sona, tanto più se essa sia destinata ad un prodotto di ampia e
capillare diffusione, quale lo sceneggiato televisivo, tuttavia,
perché ciò si verifichi è necessario che il personaggio oggetto della rappresentazione drammatica abbia una valenza univoca di
riconoscibilità.
Ad avviso di questo giudice, la menzione di Vincenzo Geraci
come protagonista delle vicende oggetto del filmato destinato
alla televisione, per le modalità concrete con cui essa ricorre
nell'opera in oggetto, è idonea ad escludere l'univoca riferibilità
della rappresentazione del personaggio Lo Monaco alla persona del ricorrente.
È ben vero che Vincenzo Geraci, al contrario degli altri magi strati che in quegli anni erano impegnati a Palermo in indagini
giudiziarie relative a fatti criminali collegati all'organizzazione mafiosa e che nell'opera filmica agiscono per mezzo di inter
preti che ne riproducono anche le sembianze fisiche, non com
pare nello sceneggiato, ma è soltanto menzionato, con una pre senza scenica sicuramente meno efficace. Tuttavia, contraria
mente a quanto ritiene la difesa del ricorrente, che nel corso
della discussione ha denunciato l'incongruità delle menzioni del
suo nome inserite nel contesto del filmato, le diverse citazioni
del ricorrente valgono ad escluderne l'identificazione con la fi
gura del personaggio Lo Monaco.
Infatti, esse si accompagnano a notizie veritiere (magistrato di
Palermo, appartenente alla corrente di Magistratura indipen
dente, candidato e quindi eletto quale componente del Csm) e i
dentificative dell'esatta configurazione della persona del ricor
rente. Ma soprattutto, Vincenzo Geraci è nominato dai protago nisti del filmato anche in presenza del personaggio Lo Monaco
e, comunque, in coincidenza con quei passaggi nei quali le con
dotte del personaggio Lo Monaco hanno maggior rischio di so
vrapposizione con la figura del ricorrente.
Se, infatti, l'indice di riconoscibilità della persona del ricor
rente nel personaggio di Rosario Lo Monaco è essenzialmente
insito nel fatto che Vincenzo Geraci era l'unico magistrato di
Palermo eletto a far parte del Csm durante la consiliatura che
decise la nomina di consigliere istruttore a Palermo, la menzio
ne di Vincenzo Geraci e della verità storica che lo riguarda, tal
volta coincidente (... Lo Monaco si candida al Csm «come ha
fatto Geraci» ...) talvolta differenziata (Geraci. come altri com
ponenti ugualmente nominati nella stessa sequenza, esprime voto contrario a Falcone, mentre Lo Monaco si astiene, guada
gnandosi nel film l'invettiva del personaggio Falcone e della
moglie), proprio nelle scene del film dedicate alla candidatura di
Lo Monaco e al voto da lui espresso in occasione della candi
datura di Falcone per la successione a Caponnetto, esclude vali
damente la temuta sovrapposizione. Si tratta, del resto, delle due sequenze di cui il ricorrente
chiede il taglio nella domanda subordinata e ridotta, rispetto alla
domanda introdotta con il ricorso cautelare, sequenze la cui ef
ficacia identificativa della persona di Vincenzo Geraci risulta,
pertanto, adeguatamente evitata.
Per le ragioni esposte, la domanda cautelare deve essere re
spinta. La soccombenza comporta la condanna del ricorrente al pa
gamento delle spese processuali che, in favore del resistente e
della parte intervenuta, si liquidano in complessivi euro 3.800,
di cui euro 320 per spese, euro 840 per diritti e euro 2.640 oltre
Iva e Cap.
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