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ordinanza 26 giugno 2003; Pres. Mariani; Associazione Mamme antifasciste del Leoncavallo per i...

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ordinanza 26 giugno 2003; Pres. Mariani; Associazione Mamme antifasciste del Leoncavallo per i centri sociali autogestiti - Onlus (Avv. Munari, Pezzi, De Michele) c. Soc. L'Orologio (Avv. Lombardi, Pisapia) Source: Il Foro Italiano, Vol. 127, No. 4 (APRILE 2004), pp. 1251/1252-1253/1254 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23199169 . Accessed: 24/06/2014 20:51 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 185.2.32.58 on Tue, 24 Jun 2014 20:51:43 PM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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ordinanza 26 giugno 2003; Pres. Mariani; Associazione Mamme antifasciste del Leoncavallo per icentri sociali autogestiti - Onlus (Avv. Munari, Pezzi, De Michele) c. Soc. L'Orologio (Avv.Lombardi, Pisapia)Source: Il Foro Italiano, Vol. 127, No. 4 (APRILE 2004), pp. 1251/1252-1253/1254Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23199169 .

Accessed: 24/06/2014 20:51

Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at .http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp

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PARTE PRIMA

unite penali di questa corte (rispettivamente con le sentenze 19

novembre 2001, n. 14541, id., Rep. 2001, voce Acque pubbli

che, n. 67, e 28 gennaio 1998, Budini, id.. Rep. 1998. voce Mi

sure cautelari personali, n. 217). In materia di sanzioni amministrative relative alla circolazio

ne stradale l'art. 201 cod. strada prevede che il verbale di ac

certamento, ove non abbia potuto avere luogo la contestazione

immediata, deve essere notificato entro centocinquanta giorni dall'accertamento o dall'identificazione del trasgressore, prov vedendosi con le modalità previste dal codice di procedura ci

vile. In caso contrario l'obbligo di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue (art. 201, ultimo comma).

Nel caso di specie il pretore ha accertato che una parte dei

verbali di contestazione risultavano notificati ai sensi dell'art. 8

1. n. 890 del 1982, per compiuta giacenza, sulla base cioè della

normativa dichiarata incostituzionale con sentenza n. 346 del

1998 della Corte costituzionale, ed ha pertanto accolto l'opposi zione in relazione a tali verbali, ritenendo l'invalidità delle noti

fiche effettuate.

Tale statuizione risulta conforme ai principi sopra esposti, dovendo il giudice, in base ad essi, in sede di opposizione, di fronte alla deduzione dell'invalidità della notificazione dei ver

bali di accertamento, valutare — come ha fatto — la regolarità della loro notifica facendo applicazione della sentenza dichiara

tiva dell'illegittimità costituzionale della normativa in base alla

quale essa fu effettuata. Il rapporto non può, infatti, considerarsi

«esaurito», essendo consentita la deduzione dell'invalidità della

notifica dei verbali con opposizione successiva alla notifica

della cartella emessa per l'esazione delle sanzioni conseguenti alla violazione contestata.

La mancanza di responsabilità dell'amministrazione per l'es

sersi così verificata una nullità non emergente dalla normativa

in vigore all'epoca della notifica, non può condurre a conclu

sioni diverse, prescindendo il meccanismo delle pronunce di in

costituzionalità da giudizi di responsabilità nell'applicazione delle norme in seguito dichiarate incostituzionali.

Il ricorso va pertanto rigettato.

CORTE D'APPELLO DI MILANO; ordinanza 26 giugno 2003; Pres. Mariani; Associazione Mamme antifasciste del

Leoncavallo per i centri sociali autogestiti - Onlus (Avv. Mu

nari, Pezzi, De Michele) c. Soc. L'Orologio (Avv. Lombar

di, Pisapia).

CORTE D'APPELLO DI MILANO;

Esecuzione provvisoria e sospensione dell'esecuzione —

Sentenza appellata — Sospensione dell'efficacia esecutiva — Gravi motivi — Configurabilità — Fattispecie (Cod. proc. civ., art. 283).

Sussistono gravi motivi per sospendere la provvisoria esecuto

rietà di una sentenza che abbia disposto il rilascio di un im

mobile, qualora la sua esecuzione esponga l'appellante ad un

pregiudizio speciale e sproporzionato, consistente nell'im

possibilità di continuare a svolgere un'attività di valore so

ciale e di utilità culturale che soddisfa i bisogni primari della

persona, riconosciuti e tutelati dall'ordinamento (nella spe cie, si trattava di un immobile adibito a «centro sociale»). ( 1 )

( 1) Nella fattispecie il rilascio riguardava un immobile occupato abu sivamente dal noto centro sociale Leoncavallo. Sulla base di analoghe considerazioni, Trib. Milano 27 giugno 1990, Foro it.. 1991, II, 175, ha riconosciuto l'applicabilità dell'attenuante dei motivi di particolare valore morale o sociale in relazione al reato di resistenza a pubblico uf ficiale commesso da giovani frequentatori dello stesso centro sociale in occasione dello sgombero forzato di altri immobili, abusivamente oc

cupati in precedenza (in margine a tale vicenda, v. anche Tar Lombar

II Foro Italiano — 2004.

Ritenuto che, nel decidere sulla chiesta inibitoria, occorre te

nere conto dei contrapposti interessi delle parti, e quindi del

l'interesse della proprietà ad ottenere l'immediato rilascio del

l'ex stamperia di via Watteau 7 e di quello dell'associazione

appellante a non subire un pregiudizio sproporzionato dall'ese

cuzione della sentenza impugnata e ad ottenere il differimento

della riconsegna almeno fino alla pronuncia della sentenza di

appello; ritenuto che non sembra che L'Orologio s.r.l. abbia un im

dia, sez. I, 26 luglio 1994, n. 743, id., Rep. 1995, voce Requisizioni, n.

6, e Trib. amm. reg., 1994,1, 3627). L'ordinanza in epigrafe si inserisce nell'orientamento giurispruden

ziale secondo cui, nella valutazione dei «gravi motivi» che possono giustificare la sospensiva ai sensi dell'art. 283 c.p.c. (come novellato dalla 1. 353/90), la delibazione della probabile fondatezza della decisio

ne impugnata abbia una rilevanza minima, se non addirittura nulla.

Nello stesso ordine di idee, v. App. Milano 5 maggio 2000, Foro it.,

Rep. 2002, voce Esecuzione provvisoria, n. 5; App. Firenze 23 aprile 1997, id., Rep. 1998, voce Appello civile, n. 86 (e Giur. il., 1998. 1408, secondo la quale i gravi motivi cui fa riferimento l'art. 283 c.p.c. non

attengono né al probabile esito positivo dell'appello, né all'effetto con

seguente ex lege alla provvisoria esecuzione della sentenza impugnata, ma devono consistere in un ulteriore effetto pregiudizievole che derivi dall'attesa della pronunzia di secondo grado); App. Milano 28 novem bre 1995, Foro it., Rep. 1997, voce Esecuzione provvisoria, n. 15, in tema di tutela del marchio (secondo la quale i gravi motivi di cui alla citata norma sono ravvisabili o nella grave erroneità della sentenza im

pugnata o nella irreparabilità dei pregiudizi, non suscettibili di ristoro

per equivalente pecuniario, che il soccombente dimostri possano deri

vargli dalla sua esecuzione); nonché, App. Milano, ord. 18 dicembre

1996, Questione giustizia, 1997, 236, con commento di R. Rordorf

(secondo cui, anche alla luce della modifica dell'originaria locuzione «fondati motivi» in quella «gravi motivi», intervenuta nel corso dei la vori parlamentari sulla riforma processuale ex I. 353/90. gli elementi da delibare in sede di sospensiva non devono riguardare il merito della

controversia, salvo il caso di erroneità evidente della pronunzia appel lata, ma «soprattutto ... conseguenze della decisione», e cioè il peri colo che dall'eventuale esecuzione di essa possa derivare per l'appel lante un danno «potenzialmente irreversibile»).

Di diverso avviso, nel senso che ai fini della configurabilità dei gravi motivi in discorso si deve considerare anche il c.d. fumus boni iuris, ovvero la probabile fondatezza (o meno) dell'appello, oltre che l'esi

genza di contemperare i contrapposti interessi delle parti, v., invece,

App. Bari 28 gennaio 1999, Foro it.. Rep. 2000, voce cit., n. 9 (la qua le, in presenza del fumus, ritiene sussistenti i gravi motivi per l'inibito ria nel caso in cui l'esecuzione — riguardante nella specie il rilascio di un immobile promesso in vendita — possa determinare nella sfera pa trimoniale dell'appellante ripercussioni negative non proporzionate al

vantaggio della controparte); App. Lecce-Taranto 22 gennaio 1999.

ibid., n. 6; App. Venezia 26 aprile 1996, id., Rep. 1998, voce Assicura

zione (contratto), n. 213 (e Arch, circolai., 1998, 461, con nota di G.B.

Agrizzi); App. Firenze 21 dicembre 1995, Foro it., Rep. 1996, voce

Appello civile, n. 64; 19 novembre 1995, ibid., voce Esecuzione provvi soria, n. 10 (riportata per esteso in Toscana giur., 1996, 335, con nota di G. Sbaraglio, secondo la quale i gravi motivi di cui all'art. 283

c.p.c. vanno valutati sia con riferimento alle ragioni di merito dell'im

pugnazione, ancorché con cognizione sommaria, sia tenendo presente una valutazione comparativa della reciproca posizione delle parti); Trib. Roma 31 ottobre 2000. Foro it., Rep. 2001, voce cit., n. 9, e, da

ultimo, App. Bari, ord. 31 gennaio 2003, Rass. locazioni, 2003, 275, con nota di V. Amendolagine (che, nell'ipotesi di sentenza di rilascio

riguardante un immobile abitativo, considera rilevante, oltre alla con trovertibilità dei motivi della pronunzia impugnata, la «estrema diffi coltà» per l'appellante di reperire un'altra abitazione, attesa la penuria e l'alto costo degli appartamenti offerti in locazione).

V. anche App. Napoli 10 dicembre 1997, Foro it., Rep. 2000, voce

cit., n. 11, che ha sospeso, ritenendo sussistenti gravi motivi, l'esecu zione di una sentenza di condanna dell'Enel alla demolizione di una cabina di trasformazione realizzata davanti ad una proprietà privata, in considerazione dell'impossibilità o, comunque, dell'estrema difficoltà di garantire in altro modo, in tempi ragionevolmente brevi, il servizio

pubblico di erogazione dell'energia elettrica, e della sproporzione tra il

grave pregiudizio pubblico a ciò conseguente ed il danno derivante al

privato dal ritardo nell'esecuzione. In dottrina, per la rilevanza anche del profilo del fumus boni iuris,

nell'ottica di un inquadramento dell'inibitoria ex art. 283 e 351 c.p.c. nell'ambito della tutela cautelare, strumentale rispetto alla sentenza

(d'appello) a cognizione piena, v„ in particolare, A. Proto Pisani, La nuova disciplina del processo civile, Napoli, 1991, 196: Id., Appunti sul valore della cognizione piena, in Foro it., 2002, V, 65, spec. § 6; non

ché, tra gli altri, S. Chiarloni, in Provvedimenti urgenti per il processo civile a cura di G. Tarzia-F. Cipriani, Padova. 1992, 162; C. Consolo

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

pellente e urgente bisogno di riottenere la disponibilità dell'im

mobile, e ciò sia valutando la sua condotta pregressa (sin dal

1994 la società, pur sporgendo le dovute denunce, ha tollerato la

presenza del centro sociale e si è dimostrata disponibile a locare

o alienare il complesso o a partecipare alle soluzioni via via

esaminate dal comune di Milano e da altri enti), sia le sue attuali

difese, in cui mancano elementi concreti sul punto; ritenuto che l'immediato rilascio in esecuzione della sentenza

impugnata esporrebbe invece l'associazione appellante ad uno

speciale e sproporzionato pregiudizio, in quanto sembra di poter osservare, sia pur con i limiti della delibazione sommaria con

naturata alla presente sede: — che nell'immobile si svolgono anche attualmente, per ini

ziativa, impulso e prestazioni volontarie e gratuite anche di ap

partenenti all'associazione appellante, attività sociali, umanita

rie, assistenziali, ricreative, ecc., di cui beneficia una gran

quantità di soggetti, eterogenea quanto a età, censo, ideologia, colorazione politica, nazionalità, ecc.;

— che a tali attività, pur con le contraddizioni e i limiti con

cui vengono concretamente espletate, non possono negarsi valo

re sociale ed utilità culturale (impegno umanitario, volontariato

sociale, cura degli «ultimi», dibattiti, concerti, spettacoli, mani

festazioni, ecc. soddisfano bisogni primari della persona, rico

nosciuti e tutelati dall'ordinamento, e dovrebbero svolgersi nel

rispetto delle prescrizioni di legge in materia, in piena libertà

anche morale e in luoghi e strutture messi a disposizione dagli enti cui compete la cura dei relativi interessi pubblici. Mentre, nell'odierna fattispecie, pare verosimile una quotidiana inot

temperanza a una serie di precetti amministrativi in tema di ri

unione di persone, pubblici spettacoli, preparazione pasti, refe

zione, ristorazione, diritti Siae, ecc., pur senza sconfinamenti —

salvo elementi contrari che però non si rinvengono nelle carte

processuali — nell'illecito penale e senza implicazione di re

sponsabilità penali, amministrative o civili della proprietà del

l'immobile); — che l'immediato rilascio, in mancanza di luoghi e strutture

alternative all'immobile di via Watteau 7, comporterebbe la re

pentina interruzione delle attività fino ad oggi svolte anche dal

l'associazione appellante e il disordinato disperdersi non solo

F.P. Luiso-B. Sassani, Commentario alla riforma del processo civile, Milano, 1996, 277; G. Tarzia, Lineamenti del nuovo processo di cogni zione, Milano, 1996, 253.

Sull'argomento cfr., inoltre, C. Ferri, In tema di esecutorietà della

sentenza e inibitoria, in Riv. dir. proc., 1993, 558; A. Converso, Il

processo di appello dinanzi alla corte d'appello, in Giur. it., 1999, 663; B. Sassani, Appello (dir. proc. civ.). voce dell' Enciclopedia del

diritto, Milano, 1999, aggiornamento III, 178; G. Monteleone, Esecu

zione provvisoria, voce del Digesto civ., Torino, aggiornamento 2000, 365; C. Mandriou, Diritto processuale civile, 14" ed., Torino, 2003,

II, 305 ss. Per riferimenti sulla sospensione, per «gravi motivi», dell'esecuzione

dell'ordinanza di convalida di sfratto tardivamente impugnata ai sensi dell'art. 668 c.p.c., v. Pret. Torre Annunziata-Gragnano, ord. 13 feb

braio 1995, Foro it., 1995,1, 2313, con nota di richiami. In tema di so

spensione ex art. 283 c.p.c. dell'esecutorietà del lodo arbitrale, v. inve

ce. da ultimo, App. Bari 11 febbraio 2003, id., 2003,1, 906. Sull'inibitoria dell'esecutorietà delle sentenze emesse con il rito spe

ciale del lavoro (nonché di quelle pronunziate con il rito speciale loca

tizio ex art. 447 bis c.p.c., da esso mutuato) ai sensi dell'art. 431 c.p.c. (che, peraltro, prevede la sospensione dell'esecuzione «quando dalla

stessa possa derivare all'altra parte gravissimo danno»), v. anche, nel

senso dell'irrilevanza dell'aspetto concernente la probabile fondatezza

dell'appello, Trib. Roma 28 giugno 1999, id., Rep. 1999, voce Lavoro e

previdenza (controversie), n. 197 (e Mass. giur. lav., 1999, 1243, con

nota di Tatarelli). In ordine alle condizioni per la sospensione dell'esecuzione della

sentenza d'appello impugnata per cassazione, ex art. 373 c.p.c. («qua lora dall'esecuzione possa derivare grave e irreparabile danno»), v., da

ultimo, App. Lecce 8 agosto 1997, Foro it.. Rep. 1999, voce Esecuzio ne provvisoria, n. 7; App. L'Aquila 23 gennaio 1996, id., Rep. 1997, voce cit., n. 13; Trib. Torre Annunziata 13 marzo 1997, id., 1997, I,

3426, con nota di richiami.

Circa i limiti di operatività della regola della provvisoria esecutività

ex lege delle sentenze di primo grado, introdotta dalla riforma proces suale del 1990-1995 (art. 282 c.p.c. novellato ex 1. 353/90), cfr., nel

senso che soltanto le sentenze di condanna sono provvisoriamente ese

cutive, Cass. 12 luglio 2000, n. 9236, id., 2001, I, 159, con nota di G.

SCARSELU.

Il Foro Italiano — 2004.

dei suoi volontari ma soprattutto del gran numero di utenti,

fruitori, frequentatori, ecc., privati dei servizi sino ad ora goduti e colpiti, alla fin fine, nelle possibilità di estrinsecazione della persona e della personalità in una struttura organizzata e secon

do modalità collaudate e soddisfacenti, come sin qui offerto —

pur con le contraddizioni e i limiti di cui si è detto — dal centro

sociale; — che la sospensione dell'esecutorietà della sentenza impu

gnata, e quindi il differimento del rilascio nella medesima fis

sato, all'esito del giudizio di appello sembra poter anche favori

re una soluzione bonaria della vicenda, secondo le varie tracce e

proposte seguite dal 1994 ad oggi; ritenuto che, per le suesposte considerazioni, ricorrono gravi

motivi per sospendere, fino alla pronuncia della sentenza d'ap

pello. l'esecutorietà della decisione di primo grado.

TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE; decreto 13 feb braio 2004; Giud. Scarpa; ric. Senatore (Avv. Alfano).

TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE;

Usucapione — Usucapione speciale per la piccola proprietà rurale — Riconoscimento della proprietà — Procedimento — Presupposti — Affissione all'albo comunale — Notifica ai titolari di diritti reali (Cod. civ., art. 1159 bis; 1. 10 mag gio 1976 n. 346, usucapione speciale per la piccola proprietà rurale, art. 1, 3).

Deve essere rigettato il ricorso per il riconoscimento dell'ac

quisto della proprietà di un bene per usucapione speciale ai

sensi dell'art. 1159 bis c.c., qualora il ricorrente non abbia

curato la pubblicazione dell'istanza, mediante affissione al

l'albo dell'ufficio giudiziario adito e del comune dove è si tuato il fondo, e non abbia provveduto a notificarla a coloro

che nei registri immobiliari figurino come titolari di diritti

sull'immobile, nonché a coloro che abbiano trascritto contro

l'istante o suoi danti causa domanda giudiziale diretta a ri

vendicare diritti reali sul bene. (1)

(1) Nella vigenza dell'analoga disciplina dettata dalla 1. 14 novembre 1962 n. 1610, v. Cass. 23 maggio 1972, n. 1582, Foro it., 1972,1, 2432, con nota di richiami, secondo cui il giudice non può dichiarare impro cedibile l'istanza per l'omissione delle pubblicità previste, ma deve as

segnare un termine al ricorrente per il loro compimento. Non constano

invece precedenti in termini dopo l'entrata in vigore della 1. 10 maggio 1976 n. 346.

Su aspetti processuali connessi, fra le sentenze della Corte di cassa zione dell'ultimo decennio, cfr. Cass. 12 settembre 2003, n. 13423, id., Mass., 1302, secondo la quale il decreto di riconoscimento della pro prietà rurale per l'usucapione speciale di cui alla 1. 346/76 non è idoneo a passare in cosa giudicata e conferisce una presunzione del diritto di

proprietà a favore del beneficiario del provvedimento fino a quando, in

caso di opposizione, non sia stata emessa una pronuncia di accerta

mento della proprietà; 28 gennaio 2000, n. 975, id., Rep. 2000, voce

Usucapione, n. 19, secondo la quale coloro che figurano nei registri immobiliari come titolari di diritti reali sugli immobili, cui non sia stata

notificata la richiesta di riconoscimento della proprietà, possono far

valere i loro pretesi diritti reali sui beni oggetto del decreto giudiziale in conflitto con la situazione in questo riconosciuta sia nell'ambito di

un giudizio contenzioso, chiedendo la disapplicazione del provvedi mento di riconoscimento della proprietà, sia proponendo, in via princi

pale o incidentale, una ordinaria azione di nullità di quel provvedi mento; 28 giugno 2000, n. 8789, id., Rep. 2001, voce Agricoltura, n.

120, e Dir. e giur. agr. e ambiente, 2001, 100, secondo la quale l'oppo sizione alla richiesta di riconoscimento o al decreto di accoglimento in

staura un procedimento di cognizione secondo lo schema predisposto in

materia di decreto ingiuntivo, nel quale non rilevano i vizi del procedi mento concluso con l'emanazione del decreto opposto e valgono invece

le regole del processo ordinario, con la conseguenza che in esso devono

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