ordinanza 26 giugno 2003; Pres. Mariani; Associazione Mamme antifasciste del Leoncavallo per icentri sociali autogestiti - Onlus (Avv. Munari, Pezzi, De Michele) c. Soc. L'Orologio (Avv.Lombardi, Pisapia)Source: Il Foro Italiano, Vol. 127, No. 4 (APRILE 2004), pp. 1251/1252-1253/1254Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23199169 .
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PARTE PRIMA
unite penali di questa corte (rispettivamente con le sentenze 19
novembre 2001, n. 14541, id., Rep. 2001, voce Acque pubbli
che, n. 67, e 28 gennaio 1998, Budini, id.. Rep. 1998. voce Mi
sure cautelari personali, n. 217). In materia di sanzioni amministrative relative alla circolazio
ne stradale l'art. 201 cod. strada prevede che il verbale di ac
certamento, ove non abbia potuto avere luogo la contestazione
immediata, deve essere notificato entro centocinquanta giorni dall'accertamento o dall'identificazione del trasgressore, prov vedendosi con le modalità previste dal codice di procedura ci
vile. In caso contrario l'obbligo di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue (art. 201, ultimo comma).
Nel caso di specie il pretore ha accertato che una parte dei
verbali di contestazione risultavano notificati ai sensi dell'art. 8
1. n. 890 del 1982, per compiuta giacenza, sulla base cioè della
normativa dichiarata incostituzionale con sentenza n. 346 del
1998 della Corte costituzionale, ed ha pertanto accolto l'opposi zione in relazione a tali verbali, ritenendo l'invalidità delle noti
fiche effettuate.
Tale statuizione risulta conforme ai principi sopra esposti, dovendo il giudice, in base ad essi, in sede di opposizione, di fronte alla deduzione dell'invalidità della notificazione dei ver
bali di accertamento, valutare — come ha fatto — la regolarità della loro notifica facendo applicazione della sentenza dichiara
tiva dell'illegittimità costituzionale della normativa in base alla
quale essa fu effettuata. Il rapporto non può, infatti, considerarsi
«esaurito», essendo consentita la deduzione dell'invalidità della
notifica dei verbali con opposizione successiva alla notifica
della cartella emessa per l'esazione delle sanzioni conseguenti alla violazione contestata.
La mancanza di responsabilità dell'amministrazione per l'es
sersi così verificata una nullità non emergente dalla normativa
in vigore all'epoca della notifica, non può condurre a conclu
sioni diverse, prescindendo il meccanismo delle pronunce di in
costituzionalità da giudizi di responsabilità nell'applicazione delle norme in seguito dichiarate incostituzionali.
Il ricorso va pertanto rigettato.
CORTE D'APPELLO DI MILANO; ordinanza 26 giugno 2003; Pres. Mariani; Associazione Mamme antifasciste del
Leoncavallo per i centri sociali autogestiti - Onlus (Avv. Mu
nari, Pezzi, De Michele) c. Soc. L'Orologio (Avv. Lombar
di, Pisapia).
CORTE D'APPELLO DI MILANO;
Esecuzione provvisoria e sospensione dell'esecuzione —
Sentenza appellata — Sospensione dell'efficacia esecutiva — Gravi motivi — Configurabilità — Fattispecie (Cod. proc. civ., art. 283).
Sussistono gravi motivi per sospendere la provvisoria esecuto
rietà di una sentenza che abbia disposto il rilascio di un im
mobile, qualora la sua esecuzione esponga l'appellante ad un
pregiudizio speciale e sproporzionato, consistente nell'im
possibilità di continuare a svolgere un'attività di valore so
ciale e di utilità culturale che soddisfa i bisogni primari della
persona, riconosciuti e tutelati dall'ordinamento (nella spe cie, si trattava di un immobile adibito a «centro sociale»). ( 1 )
( 1) Nella fattispecie il rilascio riguardava un immobile occupato abu sivamente dal noto centro sociale Leoncavallo. Sulla base di analoghe considerazioni, Trib. Milano 27 giugno 1990, Foro it.. 1991, II, 175, ha riconosciuto l'applicabilità dell'attenuante dei motivi di particolare valore morale o sociale in relazione al reato di resistenza a pubblico uf ficiale commesso da giovani frequentatori dello stesso centro sociale in occasione dello sgombero forzato di altri immobili, abusivamente oc
cupati in precedenza (in margine a tale vicenda, v. anche Tar Lombar
II Foro Italiano — 2004.
Ritenuto che, nel decidere sulla chiesta inibitoria, occorre te
nere conto dei contrapposti interessi delle parti, e quindi del
l'interesse della proprietà ad ottenere l'immediato rilascio del
l'ex stamperia di via Watteau 7 e di quello dell'associazione
appellante a non subire un pregiudizio sproporzionato dall'ese
cuzione della sentenza impugnata e ad ottenere il differimento
della riconsegna almeno fino alla pronuncia della sentenza di
appello; ritenuto che non sembra che L'Orologio s.r.l. abbia un im
dia, sez. I, 26 luglio 1994, n. 743, id., Rep. 1995, voce Requisizioni, n.
6, e Trib. amm. reg., 1994,1, 3627). L'ordinanza in epigrafe si inserisce nell'orientamento giurispruden
ziale secondo cui, nella valutazione dei «gravi motivi» che possono giustificare la sospensiva ai sensi dell'art. 283 c.p.c. (come novellato dalla 1. 353/90), la delibazione della probabile fondatezza della decisio
ne impugnata abbia una rilevanza minima, se non addirittura nulla.
Nello stesso ordine di idee, v. App. Milano 5 maggio 2000, Foro it.,
Rep. 2002, voce Esecuzione provvisoria, n. 5; App. Firenze 23 aprile 1997, id., Rep. 1998, voce Appello civile, n. 86 (e Giur. il., 1998. 1408, secondo la quale i gravi motivi cui fa riferimento l'art. 283 c.p.c. non
attengono né al probabile esito positivo dell'appello, né all'effetto con
seguente ex lege alla provvisoria esecuzione della sentenza impugnata, ma devono consistere in un ulteriore effetto pregiudizievole che derivi dall'attesa della pronunzia di secondo grado); App. Milano 28 novem bre 1995, Foro it., Rep. 1997, voce Esecuzione provvisoria, n. 15, in tema di tutela del marchio (secondo la quale i gravi motivi di cui alla citata norma sono ravvisabili o nella grave erroneità della sentenza im
pugnata o nella irreparabilità dei pregiudizi, non suscettibili di ristoro
per equivalente pecuniario, che il soccombente dimostri possano deri
vargli dalla sua esecuzione); nonché, App. Milano, ord. 18 dicembre
1996, Questione giustizia, 1997, 236, con commento di R. Rordorf
(secondo cui, anche alla luce della modifica dell'originaria locuzione «fondati motivi» in quella «gravi motivi», intervenuta nel corso dei la vori parlamentari sulla riforma processuale ex I. 353/90. gli elementi da delibare in sede di sospensiva non devono riguardare il merito della
controversia, salvo il caso di erroneità evidente della pronunzia appel lata, ma «soprattutto ... conseguenze della decisione», e cioè il peri colo che dall'eventuale esecuzione di essa possa derivare per l'appel lante un danno «potenzialmente irreversibile»).
Di diverso avviso, nel senso che ai fini della configurabilità dei gravi motivi in discorso si deve considerare anche il c.d. fumus boni iuris, ovvero la probabile fondatezza (o meno) dell'appello, oltre che l'esi
genza di contemperare i contrapposti interessi delle parti, v., invece,
App. Bari 28 gennaio 1999, Foro it.. Rep. 2000, voce cit., n. 9 (la qua le, in presenza del fumus, ritiene sussistenti i gravi motivi per l'inibito ria nel caso in cui l'esecuzione — riguardante nella specie il rilascio di un immobile promesso in vendita — possa determinare nella sfera pa trimoniale dell'appellante ripercussioni negative non proporzionate al
vantaggio della controparte); App. Lecce-Taranto 22 gennaio 1999.
ibid., n. 6; App. Venezia 26 aprile 1996, id., Rep. 1998, voce Assicura
zione (contratto), n. 213 (e Arch, circolai., 1998, 461, con nota di G.B.
Agrizzi); App. Firenze 21 dicembre 1995, Foro it., Rep. 1996, voce
Appello civile, n. 64; 19 novembre 1995, ibid., voce Esecuzione provvi soria, n. 10 (riportata per esteso in Toscana giur., 1996, 335, con nota di G. Sbaraglio, secondo la quale i gravi motivi di cui all'art. 283
c.p.c. vanno valutati sia con riferimento alle ragioni di merito dell'im
pugnazione, ancorché con cognizione sommaria, sia tenendo presente una valutazione comparativa della reciproca posizione delle parti); Trib. Roma 31 ottobre 2000. Foro it., Rep. 2001, voce cit., n. 9, e, da
ultimo, App. Bari, ord. 31 gennaio 2003, Rass. locazioni, 2003, 275, con nota di V. Amendolagine (che, nell'ipotesi di sentenza di rilascio
riguardante un immobile abitativo, considera rilevante, oltre alla con trovertibilità dei motivi della pronunzia impugnata, la «estrema diffi coltà» per l'appellante di reperire un'altra abitazione, attesa la penuria e l'alto costo degli appartamenti offerti in locazione).
V. anche App. Napoli 10 dicembre 1997, Foro it., Rep. 2000, voce
cit., n. 11, che ha sospeso, ritenendo sussistenti gravi motivi, l'esecu zione di una sentenza di condanna dell'Enel alla demolizione di una cabina di trasformazione realizzata davanti ad una proprietà privata, in considerazione dell'impossibilità o, comunque, dell'estrema difficoltà di garantire in altro modo, in tempi ragionevolmente brevi, il servizio
pubblico di erogazione dell'energia elettrica, e della sproporzione tra il
grave pregiudizio pubblico a ciò conseguente ed il danno derivante al
privato dal ritardo nell'esecuzione. In dottrina, per la rilevanza anche del profilo del fumus boni iuris,
nell'ottica di un inquadramento dell'inibitoria ex art. 283 e 351 c.p.c. nell'ambito della tutela cautelare, strumentale rispetto alla sentenza
(d'appello) a cognizione piena, v„ in particolare, A. Proto Pisani, La nuova disciplina del processo civile, Napoli, 1991, 196: Id., Appunti sul valore della cognizione piena, in Foro it., 2002, V, 65, spec. § 6; non
ché, tra gli altri, S. Chiarloni, in Provvedimenti urgenti per il processo civile a cura di G. Tarzia-F. Cipriani, Padova. 1992, 162; C. Consolo
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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE
pellente e urgente bisogno di riottenere la disponibilità dell'im
mobile, e ciò sia valutando la sua condotta pregressa (sin dal
1994 la società, pur sporgendo le dovute denunce, ha tollerato la
presenza del centro sociale e si è dimostrata disponibile a locare
o alienare il complesso o a partecipare alle soluzioni via via
esaminate dal comune di Milano e da altri enti), sia le sue attuali
difese, in cui mancano elementi concreti sul punto; ritenuto che l'immediato rilascio in esecuzione della sentenza
impugnata esporrebbe invece l'associazione appellante ad uno
speciale e sproporzionato pregiudizio, in quanto sembra di poter osservare, sia pur con i limiti della delibazione sommaria con
naturata alla presente sede: — che nell'immobile si svolgono anche attualmente, per ini
ziativa, impulso e prestazioni volontarie e gratuite anche di ap
partenenti all'associazione appellante, attività sociali, umanita
rie, assistenziali, ricreative, ecc., di cui beneficia una gran
quantità di soggetti, eterogenea quanto a età, censo, ideologia, colorazione politica, nazionalità, ecc.;
— che a tali attività, pur con le contraddizioni e i limiti con
cui vengono concretamente espletate, non possono negarsi valo
re sociale ed utilità culturale (impegno umanitario, volontariato
sociale, cura degli «ultimi», dibattiti, concerti, spettacoli, mani
festazioni, ecc. soddisfano bisogni primari della persona, rico
nosciuti e tutelati dall'ordinamento, e dovrebbero svolgersi nel
rispetto delle prescrizioni di legge in materia, in piena libertà
anche morale e in luoghi e strutture messi a disposizione dagli enti cui compete la cura dei relativi interessi pubblici. Mentre, nell'odierna fattispecie, pare verosimile una quotidiana inot
temperanza a una serie di precetti amministrativi in tema di ri
unione di persone, pubblici spettacoli, preparazione pasti, refe
zione, ristorazione, diritti Siae, ecc., pur senza sconfinamenti —
salvo elementi contrari che però non si rinvengono nelle carte
processuali — nell'illecito penale e senza implicazione di re
sponsabilità penali, amministrative o civili della proprietà del
l'immobile); — che l'immediato rilascio, in mancanza di luoghi e strutture
alternative all'immobile di via Watteau 7, comporterebbe la re
pentina interruzione delle attività fino ad oggi svolte anche dal
l'associazione appellante e il disordinato disperdersi non solo
F.P. Luiso-B. Sassani, Commentario alla riforma del processo civile, Milano, 1996, 277; G. Tarzia, Lineamenti del nuovo processo di cogni zione, Milano, 1996, 253.
Sull'argomento cfr., inoltre, C. Ferri, In tema di esecutorietà della
sentenza e inibitoria, in Riv. dir. proc., 1993, 558; A. Converso, Il
processo di appello dinanzi alla corte d'appello, in Giur. it., 1999, 663; B. Sassani, Appello (dir. proc. civ.). voce dell' Enciclopedia del
diritto, Milano, 1999, aggiornamento III, 178; G. Monteleone, Esecu
zione provvisoria, voce del Digesto civ., Torino, aggiornamento 2000, 365; C. Mandriou, Diritto processuale civile, 14" ed., Torino, 2003,
II, 305 ss. Per riferimenti sulla sospensione, per «gravi motivi», dell'esecuzione
dell'ordinanza di convalida di sfratto tardivamente impugnata ai sensi dell'art. 668 c.p.c., v. Pret. Torre Annunziata-Gragnano, ord. 13 feb
braio 1995, Foro it., 1995,1, 2313, con nota di richiami. In tema di so
spensione ex art. 283 c.p.c. dell'esecutorietà del lodo arbitrale, v. inve
ce. da ultimo, App. Bari 11 febbraio 2003, id., 2003,1, 906. Sull'inibitoria dell'esecutorietà delle sentenze emesse con il rito spe
ciale del lavoro (nonché di quelle pronunziate con il rito speciale loca
tizio ex art. 447 bis c.p.c., da esso mutuato) ai sensi dell'art. 431 c.p.c. (che, peraltro, prevede la sospensione dell'esecuzione «quando dalla
stessa possa derivare all'altra parte gravissimo danno»), v. anche, nel
senso dell'irrilevanza dell'aspetto concernente la probabile fondatezza
dell'appello, Trib. Roma 28 giugno 1999, id., Rep. 1999, voce Lavoro e
previdenza (controversie), n. 197 (e Mass. giur. lav., 1999, 1243, con
nota di Tatarelli). In ordine alle condizioni per la sospensione dell'esecuzione della
sentenza d'appello impugnata per cassazione, ex art. 373 c.p.c. («qua lora dall'esecuzione possa derivare grave e irreparabile danno»), v., da
ultimo, App. Lecce 8 agosto 1997, Foro it.. Rep. 1999, voce Esecuzio ne provvisoria, n. 7; App. L'Aquila 23 gennaio 1996, id., Rep. 1997, voce cit., n. 13; Trib. Torre Annunziata 13 marzo 1997, id., 1997, I,
3426, con nota di richiami.
Circa i limiti di operatività della regola della provvisoria esecutività
ex lege delle sentenze di primo grado, introdotta dalla riforma proces suale del 1990-1995 (art. 282 c.p.c. novellato ex 1. 353/90), cfr., nel
senso che soltanto le sentenze di condanna sono provvisoriamente ese
cutive, Cass. 12 luglio 2000, n. 9236, id., 2001, I, 159, con nota di G.
SCARSELU.
Il Foro Italiano — 2004.
dei suoi volontari ma soprattutto del gran numero di utenti,
fruitori, frequentatori, ecc., privati dei servizi sino ad ora goduti e colpiti, alla fin fine, nelle possibilità di estrinsecazione della persona e della personalità in una struttura organizzata e secon
do modalità collaudate e soddisfacenti, come sin qui offerto —
pur con le contraddizioni e i limiti di cui si è detto — dal centro
sociale; — che la sospensione dell'esecutorietà della sentenza impu
gnata, e quindi il differimento del rilascio nella medesima fis
sato, all'esito del giudizio di appello sembra poter anche favori
re una soluzione bonaria della vicenda, secondo le varie tracce e
proposte seguite dal 1994 ad oggi; ritenuto che, per le suesposte considerazioni, ricorrono gravi
motivi per sospendere, fino alla pronuncia della sentenza d'ap
pello. l'esecutorietà della decisione di primo grado.
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE; decreto 13 feb braio 2004; Giud. Scarpa; ric. Senatore (Avv. Alfano).
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE;
Usucapione — Usucapione speciale per la piccola proprietà rurale — Riconoscimento della proprietà — Procedimento — Presupposti — Affissione all'albo comunale — Notifica ai titolari di diritti reali (Cod. civ., art. 1159 bis; 1. 10 mag gio 1976 n. 346, usucapione speciale per la piccola proprietà rurale, art. 1, 3).
Deve essere rigettato il ricorso per il riconoscimento dell'ac
quisto della proprietà di un bene per usucapione speciale ai
sensi dell'art. 1159 bis c.c., qualora il ricorrente non abbia
curato la pubblicazione dell'istanza, mediante affissione al
l'albo dell'ufficio giudiziario adito e del comune dove è si tuato il fondo, e non abbia provveduto a notificarla a coloro
che nei registri immobiliari figurino come titolari di diritti
sull'immobile, nonché a coloro che abbiano trascritto contro
l'istante o suoi danti causa domanda giudiziale diretta a ri
vendicare diritti reali sul bene. (1)
(1) Nella vigenza dell'analoga disciplina dettata dalla 1. 14 novembre 1962 n. 1610, v. Cass. 23 maggio 1972, n. 1582, Foro it., 1972,1, 2432, con nota di richiami, secondo cui il giudice non può dichiarare impro cedibile l'istanza per l'omissione delle pubblicità previste, ma deve as
segnare un termine al ricorrente per il loro compimento. Non constano
invece precedenti in termini dopo l'entrata in vigore della 1. 10 maggio 1976 n. 346.
Su aspetti processuali connessi, fra le sentenze della Corte di cassa zione dell'ultimo decennio, cfr. Cass. 12 settembre 2003, n. 13423, id., Mass., 1302, secondo la quale il decreto di riconoscimento della pro prietà rurale per l'usucapione speciale di cui alla 1. 346/76 non è idoneo a passare in cosa giudicata e conferisce una presunzione del diritto di
proprietà a favore del beneficiario del provvedimento fino a quando, in
caso di opposizione, non sia stata emessa una pronuncia di accerta
mento della proprietà; 28 gennaio 2000, n. 975, id., Rep. 2000, voce
Usucapione, n. 19, secondo la quale coloro che figurano nei registri immobiliari come titolari di diritti reali sugli immobili, cui non sia stata
notificata la richiesta di riconoscimento della proprietà, possono far
valere i loro pretesi diritti reali sui beni oggetto del decreto giudiziale in conflitto con la situazione in questo riconosciuta sia nell'ambito di
un giudizio contenzioso, chiedendo la disapplicazione del provvedi mento di riconoscimento della proprietà, sia proponendo, in via princi
pale o incidentale, una ordinaria azione di nullità di quel provvedi mento; 28 giugno 2000, n. 8789, id., Rep. 2001, voce Agricoltura, n.
120, e Dir. e giur. agr. e ambiente, 2001, 100, secondo la quale l'oppo sizione alla richiesta di riconoscimento o al decreto di accoglimento in
staura un procedimento di cognizione secondo lo schema predisposto in
materia di decreto ingiuntivo, nel quale non rilevano i vizi del procedi mento concluso con l'emanazione del decreto opposto e valgono invece
le regole del processo ordinario, con la conseguenza che in esso devono
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