ordinanza 26 luglio 2002, n. 409 (Gazzetta ufficiale, 1 a serie speciale, 31 luglio 2002, n. 30);Pres. Ruperto, Est. Vaccarella; D'Ambrogio c. Soc. F.lli Elia, Soc. Step (Avv. Pacifici). Ord. Trib.Torino 10 novembre 2001 (G.U., 1 a s.s., n. 11 del 2002)Source: Il Foro Italiano, Vol. 125, No. 10 (OTTOBRE 2002), pp. 2545/2546-2549/2550Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23196815 .
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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE
cui risponde, in via generale, l'istituto della connessione; e ciò a
prescindere dal rilievo che tali disparità di trattamento vanno
ascritte non alle norme oggi impugnate, ma a quelle che regola no gli effetti della connessione stessa (segnatamente, l'art. 13, 2° comma, c.p.p.);
che per quanto concerne poi l'asserita violazione dell'art. 97, 1° comma, Cost., è costante giurisprudenza di questa corte che
il principio del buon andamento della pubblica amministrazione,
pur essendo riferibile anche agli organi dell'amministrazione
della giustizia, attiene esclusivamente alle leggi concernenti
l'ordinamento degli uffici giudiziari e il loro funzionamento
sotto l'aspetto amministrativo, mentre è del tutto estraneo al
l'esercizio della funzione giurisdizionale, che nel frangente vie
ne in rilievo (cfr., ex plurimis, ordinanze n. 30 del 2000, id.,
Rep. 2000, voce Prova testimoniale, n. 11; n. 152 del 2000, id.,
2001, I, 813; n. 490 del 2000, id., Rep. 2001, voce Procedi
mento civile, n. 39); che deve altresì escludersi la violazione dell'art. 111 Cost.: il
principio della ragionevole durata del processo, sancito dalla
norma costituzionale invocata a seguito delle modifiche operate dall'art. 1 1. cost. 23 novembre 1999 n. 2, deve essere infatti
letto — alla luce dello stesso richiamo al connotato di «ragione
volezza», che compare nella formula normativa — in correla
zione con le altre garanzie previste dalla Carta costituzionale, a
cominciare da quella relativa al diritto di difesa (art. 24 Cost.); che il legislatore conserva, quindi, ampia discrezionalità nella
definizione della disciplina processuale, salvo il divieto di scelte prive di valida ragione giustificativa, ora anche sotto il profilo della durata dei processi (v. ordinanza n. 32 del 2001, ibid., n.
180); che, in tale prospettiva, non può essere ritenuta contrastante
con il parametro costituzionale in discorso né la previsione della
composizione comunque collegiale del tribunale militare, trat
tandosi di scelta suggerita dall'accennata finalità di «migliore
comprensione» dei fatti oggetto di giudizio; né la correlata pre visione, nel rito militare, dell'udienza preliminare anche in rap
porto a reati di limitata gravità, avendo detta udienza, di per sé, la valenza di una garanzia per l'imputato;
che, pertanto, la questione di costituzionalità deve essere di
chiarata manifestamente infondata.
Visti gli art. 26, 2° comma, 1. 11 marzo 1953 n. 87 e 9, 2°
comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale.
Per questi motivi, la Corte costituzionale dichiara la manife
sta infondatezza della questione di legittimità costituzionale
dell'art. 261 c.p. mil. pace e dell'art. 2 1. 7 maggio 1981 n. 180
(modifiche all'ordinamento giudiziario militare di pace), «come
richiamato» dagli art. 271 e 272 c.p. mil. pace, sollevata, in rife
rimento agli art. 3, 1° comma, 97, 1° comma, e 111 Cost., dal
Tribunale militare di Roma con l'ordinanza in epigrafe.
CORTE COSTITUZIONALE; ordinanza 26 luglio 2002, n. 409 (Gazzetta ufficiale, la serie speciale, 31 luglio 2002, n.
30); Pres. Ruperto, Est. Vaccarella; D'Ambrogio c. Soc.
F.lli Elia, Soc. Step (Avv. Pacifici). Orci. Trib. Torino 10 no
vembre 2001 (G.U., la s.s., n. 11 del 2002).
Autoservizi — Autotrasporto di cose per conto terzi — Con
tratto di trasporto — Forma scritta —
Interpretazione au
tentica — Questioni manifestamente inammissibili di co
stituzionalità (Cost., art. 3, 77; cod. civ., art. 1678; 1. 6 giu
gno 1974 n. 298, istituzione dell'albo nazionale degli autotra
sportatori di cose per conto di terzi, disciplina degli autotra
sporti di cose e istituzione di un sistema di tariffe a forcella
per i trasporti di merci su strada, art. 26; d.l. 29 marzo 1993 n.
82, misure urgenti per il settore dell'autotrasporto di cose per conto di terzi, art. 1; 1. 27 maggio 1993 n. 162, conversione in
Il Foro Italiano — 2002.
legge, con modificazioni, del d.l. 29 marzo 1993 n. 82; d.l. 3
luglio 2001 n. 256, interventi urgenti nel settore dei trasporti, art. 3; 1. 20 agosto 2001 n. 334, conversione in legge, con mo
dificazioni, del d.l. 3 luglio 2001 n. 256).
Sono manifestamente inammissibili, l'una per la palese irrile
vanza (in quanto risulta che il rapporto tra l'attore nel giudi zio a quo e il primo dei convenuti si era esaurito prima del
l'entrata in vigore della disposizione interpretata dalla nor
ma denunciata) e l'altra in ragione del difetto assoluto di
motivazione circa la rilevanza (in quanto l'ordinanza di ri
messione ha omesso di precisare fino a quale data si sia pro tratto il rapporto tra l'attore e il secondo dei convenuti e di
pronunciarsi sulla qualificazione giuridica dello stesso, sì che
non vi è certezza sull'applicabilità nel giudizio a quo della
disposizione interpretata dalla norma denunciata), le questio ni di legittimità costituzionale dell'art. 3 d.l. 3 luglio 2001 n.
256, convertito, con modificazioni, in l. 20 agosto 2001 n.
334, in virtù del quale l'ultimo comma dell'art. 26 l. 6 giugno 1974 n. 298, come modificato dall'art. 1 d.l. 29 marzo 1993
n. 82, convertito, con modificazioni, in l. 27 maggio 1993 n.
162, si interpreta nel senso che la prevista annotazione, sulla
copia del contratto di trasporto, dei dati relativi agli estremi
dell'iscrizione all'albo e dell'autorizzazione al trasporto di
cose per conto di terzi possedute dal vettore, nonché la con
seguente nullità del contratto privo di tali annotazioni, non
comportano l'obbligatorietà della forma scritta del contratto
di trasporto, ma rilevano soltanto nel caso in cui per la sti
pula di tale contratto le partì abbiano scelto la forma scritta, in riferimento agli art. 3 e 77 Cost. (1)
Ritenuto che, in sede di decisione di un processo civile di
primo grado, il giudice onorario aggregato del Tribunale di To
rino, con ordinanza emessa il 10 novembre 2001 (Foro it., 2002,
I, 1558), ha sollevato questione di legittimità costituzionale del
l'art. 3 d.l. 3 luglio 2001 n. 256 (interventi urgenti nel settore
dei trasporti), convertito, con modificazioni, dalla 1. 20 agosto 2001 n. 334, a norma del quale l'ultimo comma dell'art. 26 1. 6
giugno 1974 n. 298 — come modificato dall'art. 1 d.l. 29 marzo
1993 n. 82, convertito, con modificazioni, dalla 1. 27 maggio 1993 n. 162 —, «si interpreta nel senso che la prevista annota
zione sulla copia del contratto di trasporto dei dati relativi agli estremi dell'iscrizione all'albo e dell'autorizzazione al trasporto di cose per conto di terzi possedute dal vettore, nonché la con
(1) Si infrange contro uno scoglio procedurale il primo tentativo di vanificare l'interpretazione autentica della disposizione introdotta dal d.l. 82/93, concernente gli oneri formali nel contratto di trasporto di co se su strada. La Corte costituzionale, a fronte della compresenza nel
giudizio a quo di rapporti giuridici distinti, ancorché facenti capo ad un unico autotrasportatore, ha in pratica scisso in due questioni, di identico
contenuto, quella originariamente sollevata dal provvedimento di ri messione (Trib. Torino, ord. 10 novembre 2001, Foro it., 2002,1, 1558, con nota di A. Palmieri); tuttavia, entrambe le parti prese separata mente in considerazione, focalizzate sulle singole relazioni — una delle
quali, peraltro, già terminata all'epoca in cui era entrato in vigore il d.l. 82/93 — intrattenute con ciascuno dei committenti, hanno rivelato vizi tali da precludere l'esame nel merito.
Rimane così intatto il regime sancito dal d.l. 256/01, che (sconfes sando la soluzione accolta dalla prevalente giurisprudenza di merito: alle pronunce segnalate nella citata annotazione, adde Trib. Macerata 8
gennaio 2001, id., Rep. 2001, voce Trasporto (contratto di), n. 17, che
ammette, conseguentemente all'invalidità del contratto per carenza dei
requisiti formali essenziali, l'esperibilità dell'azione di arricchimento onde ottenere il pagamento del controvalore dei trasporti effettuati, il cui ammontare può anche non corrispondere alla tariffa obbligatoria prevista dalla legge) ripristina ex tunc la regola della libertà di forma, riferendo la comminatoria di nullità soltanto alle ipotesi in cui le parti convengano di redigere il contratto per iscritto ed omettano di inserirvi
le prescritte annotazioni (fermo restando che — come ha puntualizzato Trib. Tortona 18 marzo 2000, ibid., n. 18 — non può ritenersi suffi
ciente l'indicazione dell'iscrizione dell'autotrasportatore all'albo na
zionale, in quanto devono comunque essere menzionati sul documento
gli estremi dell'autorizzazione al trasporto per conto terzi). La partita,
però, non può considerarsi definitivamente chiusa: altri giudici si sono rivolti alla Consulta affinché si pronunci sulla costituzionalità della
medesima norma (cfr. Trib. Vallo della Lucania, ord. 25 gennaio 2002 e Trib. Genova, ord. 9 aprile 2002, G.U., la s.s., nn. 21 e 25 del 2002
[per quel che concerne la questione sollevata dal giudice campano, l'u dienza pubblica di discussione è stata fissata in data 8 ottobre 2002]).
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2547 PARTE PRIMA 2548
seguente nullità del contratto privo di tali annotazioni, non
comportano l'obbligatorietà della forma scritta del contratto di
trasporto previsto dall'art. 1678 c.c., ma rilevano soltanto nel
caso in cui per la stipula di tale contratto le parti abbiano scelto
la forma scritta», per asserito contrasto, da un lato, con l'art. 3
Cost, «sia per irragionevole disparità di trattamento, sia per ma
nifesta illogicità» e, dall'altro lato, con l'art. 77 Cost., stante la
«carenza dei presupposti della necessità e dell'urgenza, requisiti di validità costituzionale richiesti per l'emanazione di un de
creto legge»; che la questione è stata sollevata in un giudizio nel quale
D'Ambrogio Francesco, titolare dell'omonima ditta individuale
di trasporti, aveva convenuto, innanzi al Tribunale di Torino, la
F.lli Elia s.r.l. e la Step s.r.l. narrando «di aver intrattenuto con
la F.lli Elia dapprima — dal 16 agosto 1983 al settembre 1992
— ed in seguito con la Step, dal settembre 1992 in avanti, un
rapporto di appalto di servizi di trasporto autoveicoli» in ordine
all'esecuzione del quale lamentava violazioni tariffarie degli art.
8 e 10 d.m. 18 novembre 1982 e chiedendo la restituzione dei
rimborsi da lui effettuati in favore delle convenute per spese as
sicurative abnormi e fuori mercato, nonché delle spese sostenute
per percorsi a vuoto dell'autocarro attrezzato per trasporto vei
coli; che, riferisce il giudice a quo, le convenute si erano costituite
in giudizio contestando la natura di appalto del rapporto inter
corso con l'attore e, tra le altre eccezioni e difese, eccependo la
nullità, per difetto di forma scritta, del contratto d'appalto di
trasporti ex art. 13 d.m. 18 novembre 1982; che il giudice a quo rileva come appaia fondata l'eccezione di
nullità dei contratti di trasporto oggetto di causa per difetto di
forma scritta ad substantiam prescritta — alla stregua dell'uni
voca interpretazione fornita dalla giurisprudenza di merito —
dalla disposizione di cui all'ultimo comma dell'art. 26 1. 6 giu
gno 1974 n. 298, aggiunto dall'art. 1 d.l. 29 marzo 1993 n. 82,
convertito, con modificazioni, dalla 1. 27 maggio 1993 n. 162,
secondo cui «al momento della conclusione del contratto di au
totrasporto di cose per conto di terzi, a cura di chi effettua il tra
sporto, sono annotati nella copia del contratto di trasporto da
consegnare al committente, pena la nullità del contratto stesso, i
dati relativi agli estremi dell'attestazione di iscrizione all'albo e
dell'autorizzazione al trasporto di cose per conto di terzi rila
sciati dai competenti comitati provinciali dell'albo nazionale
degli autotrasportatori (...), da cui risulti il possesso dei pre scritti requisiti di legge»;
che, ad avviso del giudice a quo, la norma denunciata di ille
gittimità costituzionale (art. 3 d.l. 3 luglio 2001 n. 256, conver
tito, con modificazioni, dalla 1. 20 agosto 2001 n. 334), retroat
tiva perché di interpretazione autentica, comporterebbe il rigetto della suddetta eccezione, in quanto la nullità del contratto privo delle prescritte annotazioni riguarderebbe solo i contratti per i
quali sia stata scelta dalle parti la forma scritta;
che, dipendendo la validità dei contratti oggetto del giudizio a
quo dall'applicazione della norma denunciata, la questione di
legittimità costituzionale risulterebbe, ad avviso del rimettente,
rilevante ai fini della decisione della causa; che l'art. 3 d.l. 3 luglio 2001 n. 256 realizzerebbe una ingiu
stificata disparità di trattamento tra coloro che, non avendo ef
fettuato le annotazioni richieste dall'art. 26, ultimo comma, 1. 6
giugno 1974 n. 298, hanno stipulato il contratto verbalmente (e non subiranno alcuna conseguenza) e coloro che, avendo scelto
la forma scritta, se ne vedranno dichiarare la nullità;
che, inoltre, la norma interpretativa esibirebbe una ratio anti
tetica rispetto a quella della norma interpretata, la quale ultima
si prefiggeva — mediante l'obbligo, sancito a pena di nullità, di
annotare sul contratto gli estremi della iscrizione all'albo e del
l'autorizzazione — lo scopo di scoraggiare e reprimere il feno
meno dell'utilizzo di vettori abusivi, laddove la norma inter
pretativa, consentendo ad libitum la forma verbale per il con
tratto di autotrasporto, facilita proprio quel fenomeno dell'abu
sivismo che la norma interpretata intendeva combattere;
che, in particolare, vi sarebbe una evidente illogicità e con
traddizione nel sistema provocata dall'addizione della norma
denunciata in quanto, all'assoluta libertà di scelta per le parti tra
forma verbale o scritta per il contratto di autotrasporto, si con
trapporrebbe, una volta concordata la forma scritta, la rigida
prescrizione di annotare sul contratto, a pena di nullità dello
stesso, gli estremi dell'iscrizione all'albo e dell'autorizzazione,
Il Foro Italiano — 2002.
così scoraggiando i contraenti dal concludere per iscritto il con
tratto di autotrasporto; che il rimettente denuncia altresì la norma interpretativa (in
trodotta con decreto legge) per contrasto con l'art. 77 Cost, «per carenza dei presupposti della necessità e dell'urgenza, requisiti di validità costituzionale richiesti per l'emanazione di un de
creto legge», non esistendo alcuna situazione legittimante il ri
corso allo strumento eccezionale della decretazione d'urgenza, tenuto conto che la norma interpretativa ha inciso su una dispo sizione entrata in vigore ben otto anni prima e per la quale l'ur
genza neppure «potrebbe giustificarsi su un eventuale più re
cente contrasto giurisprudenziale in quanto esiste univoco
orientamento interpretativo della giurisprudenza in materia»;
che si è costituita la Step s.r.l., convenuta nel giudizio a quo,
per sostenere le ragioni di illegittimità costituzionale già pro
spettate dal giudice rimettente, in particolare richiamando la
pressoché unanime interpretazione fornita dai giudici di merito
dell'art. 26 1. 6 giugno 1974 n. 298, nel senso della necessità
che il contratto di autotrasporto di cose per conto di terzi rivesta
la forma scritta ad substantiam; sottolineando che la nullità del
contratto determina l'inapplicabilità al rapporto delle tariffe di
trasporto c.d. «a forcella» e la possibilità che il mittente chieda
al vettore la restituzione, a norma dell'art. 2033 c.c., dei corri
spettivi pagati in esecuzione del contratto nullo; osservando che
l'azione sussidiaria di arricchimento senza causa non sarebbe
esperibile, secondo l'orientamento della Corte di cassazione, da
colui che, come il vettore nella specie, col proprio consenso ab
bia giustificato lo squilibrio economico a favore dell'altra parte ed a proprio danno e che, comunque, l'azione ex art. 2041 c.c.
non potrebbe comportare l'applicazione diretta della disciplina
tariffaria; insistendo sul rilievo che, per effetto della norma in
terpretativa denunciata, verrebbero trattate in modo disomoge neo situazioni omogenee, posto che, nel caso di contratto di au
totrasporto stipulato per iscritto, la nullità conseguirebbe alla
mancata annotazione dei requisiti indicati dalla legge, mentre
nell'ipotesi di contratto stipulato verbalmente lo stesso sarebbe
valido, senza alcuna plausibile ragione differenziatrice e con un
vulnus — determinato dalla portata retroattiva della norma — al
principio di affidamento delle parti; che inoltre, ad avviso della Step s.r.l., la norma denunciata,
della cui natura interpretativa sarebbe lecito dubitare, dovrebbe
esser censurata — secondo profili immediatamente conseguenti a quelli evidenziati dal rimettente — anche con riguardo al pa rametro dell'art. 41 Cost., per le ripercussioni che l'illogica di
sparità di trattamento avrebbe sul piano economico, come im
mediata conseguenza della violazione dell'art. 3 Cost, con il fa
vorire le imprese che optino deliberatamente per la conclusione
di un contratto nullo al fine di non osservare la disciplina tarif
faria, nonché con riguardo al parametro degli art. 101, 102 e 104
Cost, in quanto il legislatore avrebbe imposto al giudice un'in
terpretazione dal giudice stesso sistematicamente respinta, e
quindi prevaricato la funzione giurisdizionale mediante l'utiliz
zo del piano astratto delle fonti normative al fine di ingerirsi nella risoluzione delle concrete fattispecie in giudizio;
che la Step s.r.l. ha successivamente depositato una memoria
illustrativa nella quale ha, da un lato, richiamato la sentenza n.
525 del 2000 di questa Corte (icl., 2000, I, 3397), e, dall'altro, richiamato altre ordinanze di giudici di merito che hanno rimes
so la medesima questione alla Corte costituzionale, ovvero so
speso il giudizio in attesa della pronuncia sulla legittimità co
stituzionale o, ancora, interpretato la norma denunciata nel sen
so della non retroattività.
Considerato che dall'ordinanza di rimessione risulta che il
rapporto tra l'attore D'Ambrogio ed una convenuta (la F.lli Elia
s.r.l.) si era protratto dal 16 agosto 1983 al settembre 1992, e
pertanto non era ad esso applicabile l'ultimo comma dell'art. 26
1. 6 giugno 1974 n. 298, in quanto entrato in vigore soltanto il
29 marzo 1993;
che, relativamente al rapporto intrattenuto dal D'Ambrogio con l'altra convenuta (la Step s.r.l.) «dal settembre 1992 in
avanti», il rimettente, da un lato, omette di precisare fino a
quale data (in particolare, se posteriore al 29 marzo 1993) tale
rapporto si sarebbe protratto e, dall'altro lato, omette di pronun ciarsi sul punto
— decisivo ai fini dell'applicabilità, sia pure ad
una parte soltanto dei trasporti effettuati, della norma introdotta
il 29 marzo 1993 — della qualificazione giuridica del rapporto stesso, limitandosi il rimettente a riferire quella prospettata dal
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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE
l'attore («appalto di servizi di trasporti») e, genericamente, la contestazione del convenuto;
che difetta, pertanto, la rilevanza della questione quanto alla causa tra la D'Ambrogio s.r.l. e la F.lli Elia s.r.l., così come de ve ritenersi del tutto inadeguato l'esame della rilevanza com
piuto dal rimettente quanto alla causa D'Ambrogio-Step s.r.l., essendo evidente che la denunciata incostituzionalità della nor
ma interpretativa presuppone la certa applicabilità nel giudizio a
quo della norma interpretata; che, conseguentemente, le questioni di legittimità costituzio
nale vanno dichiarate manifestamente inammissibili, quanto alla
prima causa, per la sua palese irrilevanza e, quanto alla seconda
causa, per difetto assoluto di motivazione circa la rilevanza. Visti gli art. 26, 2° comma, 1. 11 marzo 1953 n. 87 e 9, 2°
comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale.
Per questi motivi, la Corte costituzionale dichiara manifesta
mente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale
dell'art. 3 d.l. 3 luglio 2001 n. 256 (interventi urgenti nel settore
dei trasporti), convertito, con modificazioni, dalla 1. 20 agosto 2001 n. 334, sollevate, in relazione agli art. 3 e 77 Cost., dal
Tribunale di Torino con l'ordinanza in epigrafe.
CORTE COSTITUZIONALE; ordinanza 17 luglio 2002, n. 357 (Gazzetta ufficiale, 1" serie speciale, 24 luglio 2002, n. 29); Pres. Ruperto, Est. Mezzanotte. Orci. App. Milano 14
ottobre 1997 (G.U., la s.s., n. 46 del 2001).
Servitù — Servitù coattive — Condotti per la fornitura di
gas metano — Obbligo di dare passaggio
— Omessa pre visione — Questione manifestamente infondata di costitu
zionalità (Cost., art. 3, 42; cod. civ., art. 1033).
E manifestamente infondata la questione di legittimità costitu
zionale dell'art. 1033 c.c., nella parte in cui non prevede
l'obbligo di dare passaggio, analogo a quello dovuto alle
condotte di acque, a tubi o ad altri condotti per la fornitura di
gas metano, in riferimento agli art. 3 e 42 Cost. ( 1 )
(1) La questione di legittimità costituzionale era stata sollevata da
App. Milano, ord. 14 ottobre 1997, massimata (con la data 12 dicembre
1997) in Foro it.. Rep. 1998, voce Servitù, n. 14 (e annotata da A. Ca
ruso, Sulla servitù di metanodotto, in Corriere giur., 1998, 1063). La corte ambrosiana si pronunciava in sede di rinvio, nel procedi
mento in cui Cass. 13 ottobre 1992, n. 11130, Foro it., Rep. 1993, voce
cit., n. 10 (per esteso, Riv. giur. edilizia, 1993, I, 238), sul presupposto che le norme relative alle servitù coattive hanno carattere di diritto sin
golare e non sono pertanto suscettibili di interpretazione analogica, aveva cassato la pronuncia di merito con cui era stata costituita una servitù di metanodotto. L'applicazione estensiva dell'art. 1033 c.c., in tema di servitù di acquedotto, al passaggio di tubi per la fornitura di gas metano è stata esclusa da Cass. 25 gennaio 1992, n. 820, Foro it., Rep. 1992, voce cit., n. 3 (annotata da C. Marti, A proposito di interpreta zione estensiva e servitù di gasdotto, in Riv. dir. agr., 1992, li, 323). Dal canto-proprio, Cass. 16 gennaio 1986, n. 207, Foro it., Rep. 1986, voce Telefono, n. 5, ha escluso che la società concessionaria del servi zio telefonico, al fine dell'installazione sul fondo altrui di linee ed im
pianti, possa invocare la disciplina sulla costituzione di servitù coattive, trattandosi di disposizioni speciali, non estensibili all'infuori dei casi
espressamente considerati. Può segnalarsi altresì Cass. 23 marzo 1992, n. 3573, id., Rep. 1993,
voce Espropriazione per p.i., n. 378 (annotata da G. Chiné, Brevi cenni in tema di occupazione appropriativa: modo di acquisto anche di ser vitù pubbliche?, in Giust. civ., 1993, 1, 175), secondo cui, in caso di
mancata emanazione del decreto di espropriazione di un fondo nel cui sottosuolo sia stato installato un metanodotto, alla scadenza del biennio di occupazione legittima non può considerarsi costituita una servitù se condo i principi della c.d. occupazione appropriativa, i quali non risul
II Foro Italiano — 2002.
Ritenuto che, con ordinanza in data 14 ottobre 1997 (Foro it.,
Rep. 1998, voce Servitù, n. 14), pervenuta a questa corte l'8 no
vembre 2001, la Corte d'appello di Milano, quale giudice di
rinvio, ha sollevato, in riferimento agli art. 3, 1° comma, e 42, 2° comma, Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art.
1033 c.c., nella parte in cui «non prevede anche l'obbligo di da re passaggio, analogo a quello dovuto alle condotte di acque, a
tubi o ad altri condotti per la fornitura di gas metano»; che il rimettente premette che la Corte di cassazione, con
sentenza n. 1 ! 130 del 1992 (id., Rep. 1993, voce cit., n. 10), nel
cassare, con rinvio, la sentenza con la quale era stata accolta la
domanda delle attrici ed era stata costituita una servitù coattiva
di «metanodotto» in favore del fondo delle stesse, ha affermato
il seguente principio di diritto: «qualora non ricorrano le speci fiche figure di servitù coattive previste dal codice civile, negli art. da 1033 a 1057, ovvero da leggi speciali
— e, nella specie, invocandosi una servitù di 'metanodotto', non legislativamente
prevista, si rientrava in tale ipotesi — non può essere invocata
la disciplina degli art. 1032 ss. c.c., trattandosi di disposizioni
speciali, non estensibili all'infuori dei casi espressamente con
siderati»; che, ad avviso del giudice a quo nell'interpretazione imposta
dalla Corte di cassazione, l'art. 1033 c.c. contrasterebbe, in pri mo luogo, con l'art. 3 Cost., in quanto, essendo identici i «biso
gni della vita» soddisfatti dall'acqua e dall'energia termica in
genere, essendo le esigenze di fruizione dell'una e dell'altra
egualmente diffuse nella popolazione, sussistendo identità di
interesse pubblico tra la fruizione in massa dell'acqua corrente
proveniente dal pubblico acquedotto e la fruizione del gas meta
no (energia pulita e meno costosa) attinto alla rete pubblica
(meglio controllabile e più idonea, rispetto agli impianti auto
nomi, a garantire l'incolumità dei singoli), non essendo dissi
mili le opere necessarie alla conduzione dell'acqua e del gas metano, e non potendosi ormai ravvisare una maggiore perico losità delle condutture del gas rispetto a quelle dell'acqua, attesa
l'avanzata tecnologia e le specifiche prescrizioni legislative di
sicurezza delle condutture del metano e dei relativi impianti, il
fatto che siano diversamente tutelate le esigenze di approvvi
gionamento dell'acqua e del metano sarebbe lesivo del principio di eguaglianza;
che la medesima disposizione contrasterebbe altresì con l'art.
42, 2° comma, Cost., giacché limiterebbe diversamente il diritto
di proprietà dei singoli, rendendolo coercibile ai fini di utilità
tano applicabili in materia di acquisto da parte dell'ente pubblico co struttore di un diritto reale parziario; sicché, a danno del proprietario del fondo asservito, si configura un illecito di tipo permanente, desti nato a perdurare fino a che non venga meno la situazione abusiva, con la rimozione dell'impianto, con la cessazione del suo esercizio, ovvero con la sopravvenienza di titolo idoneo all'insorgenza del diritto di ser vitù (contratto, provvedimento amministrativo, sentenza del giudice or
dinario); v., inoltre, Cass. 15 luglio 1986, n. 4567, Foro it., 1988, 1, 930, con nota di S. Afeltra, secondo cui l'emanazione in corso di cau sa del provvedimento impositivo della relativa servitù coattiva determi na l'improponibilità della domanda con la quale il proprietario del fon
do, occupato di fatto per installarvi condutture per la distribuzione di
gas per usi domestici, chiede la rimozione del manufatto. In materia di servitù, la Consulta è intervenuta per dichiarare l'inco
stituzionalità dell'art. 1052, 2° comma, c.c., nella parte in cui non pre vede che il passaggio coattivo a favore di fondo non intercluso possa essere concesso dall'autorità giudiziaria quando riconosca che la do manda risponde alle esigenze di accessibilità (di cui alla legislazione relativa ai portatori di handicap) degli edifici destinati ad uso abitativo: v. Corte cost. 10 maggio 1999, n. 167, id., 1999,1, 2164 (annotata da F.
Gazzoni, Disabili e tutela reale, in Riv. not., 1999, 978; P. Perlingieri,
Principio «personalista», «funzione sociale della proprietà» e servitù coattiva di passaggio, in Rass. dir. civ., 1999, 688; P. Vitucci, Il pas saggio coattivo e le persone handicappate, in Giur. costit., 1999, 1615; G. Serges, Anacronismo legislativo, eguaglianza sostanziale e diritti
sociali, in Giur. it., 2000, 684; A. Palmieri, Accesso all'abitazione e
tutela dei disabili: nuovi orizzonti per l'art. 1052 c.c., in Corriere
giur., 2000, 177; M. Roberti, La servitù coattiva per fondo non inter cluso: nuove prospettive degli interessi generali, in Nuove leggi civ., 2000, 150; M. Rossetti, Tutela della salute e servitù coattive, in Riv.
giur. circolaz. e trasp., 1999, 687; B. Cavallo, Servitù coattiva di pas
saggio a favore di un fondo non intercluso ed esigenze dei portatori di
handicap, in Nuova giur. civ., 1999, 1, 822; A. Scarpa, Portatori di
handicap e passaggio coattivo: traguardo o punto di partenza?, in Rass. locazioni, 1999, 521).
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