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ordinanza 26 maggio 2006, n. 210 (Gazzetta ufficiale, 1aserie speciale, 31 maggio 2006, n. 22);...

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ordinanza 26 maggio 2006, n. 210 (Gazzetta ufficiale, 1 a serie speciale, 31 maggio 2006, n. 22); Pres. Marini, Est. Gallo; Capra c. Soc. Gest Line e altri; interv. Pres. cons. ministri (Avv. dello Stato). Ord. Comm. trib. prov. Genova 18 luglio 2005 (G.U., 1 a s.s., n. 52 del 2005) Source: Il Foro Italiano, Vol. 129, No. 7/8 (LUGLIO-AGOSTO 2006), pp. 1963/1964-1967/1968 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23202086 . Accessed: 25/06/2014 07:07 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 185.2.32.46 on Wed, 25 Jun 2014 07:07:01 AM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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Page 1: ordinanza 26 maggio 2006, n. 210 (Gazzetta ufficiale, 1aserie speciale, 31 maggio 2006, n. 22); Pres. Marini, Est. Gallo; Capra c. Soc. Gest Line e altri; interv. Pres. cons. ministri

ordinanza 26 maggio 2006, n. 210 (Gazzetta ufficiale, 1 a serie speciale, 31 maggio 2006, n. 22);Pres. Marini, Est. Gallo; Capra c. Soc. Gest Line e altri; interv. Pres. cons. ministri (Avv. delloStato). Ord. Comm. trib. prov. Genova 18 luglio 2005 (G.U., 1 a s.s., n. 52 del 2005)Source: Il Foro Italiano, Vol. 129, No. 7/8 (LUGLIO-AGOSTO 2006), pp. 1963/1964-1967/1968Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23202086 .

Accessed: 25/06/2014 07:07

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PARTE PRIMA 1964

siva allo Stato, sono in contrasto con il riparto di competenze

legislative delineato nel titolo V della Costituzione senza peral tro essere in alcun modo legittimanti delle previsioni di cui agli art. 8 e 9 d.p.r. n. 670 del 31 agosto 1972. Deve pertanto dichia

rarsi l'illegittimità costituzionale degli art. 3, 4, 5 e 7 1. prov. autonoma di Trento 15 marzo 2005 n. 4 (azioni ed interventi di

solidarietà internazionale della provincia autonoma di Trento),

per violazione dell'art. 117, 2° comma, lett. a), Cost.

Per questi motivi, la Corte costituzionale dichiara l'illegitti mità costituzionale degli art. 3, 4, 5 e 7 1. prov. autonoma di

Trento 15 marzo 2005 n. 4 (azioni ed interventi di solidarietà

internazionale della provincia autonoma di Trento).

CORTE COSTITUZIONALE; ordinanza 26 maggio 2006, n. 210 (Gazzetta ufficiale, la serie speciale, 31 maggio 2006, n.

22); Pres. Marini, Est. Gallo; Capra c. Soc. Gest Line e altri;

interv. Pres. cons, ministri (Avv. dello Stato). Orci. Comm.

trib. prov. Genova 18 luglio 2005 (G.U., 1J s.s., n. 52 del

2005).

Tributi in genere — Contribuente residente all'estero —

Notifica della cartella di pagamento — Disciplina — Que stione manifestamente inammissibile di costituzionalità

(Cost., art. 1, 3, 24; d.p.r. 29 settembre 1973 n. 600, disposi zioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui

redditi, art. 58, 60; d.p.r. 29 settembre 1973 n. 602, disposi zioni sulla riscossione delle imposte sul reddito, art. 26).

E manifestamente inammissibile la questione dì legittimità co

stituzionale del combinato disposto degli art. 26, ultimo

comma, d.p.r. 29 settembre 1973 n. 602, 58, 1° comma e se

condo periodo del 2° comma, e 60, 1° comma, lett. c) ed e),

d.p.r. 29 settembre 1973 n. 600, nella parte in cui non preve dono che la notificazione della cartella di pagamento sia ese

guita, nei confronti del contribuente residente all'estero, in

viando alla sua residenza, risultante anagraficamente, l'atto

di notifica o quanto meno la raccomandata contenente l'avvi

so di avvenuto deposito dell'atto nella casa comunale, in rife rimento agli art. 1, 3 e 24 Cost. (1)

(1) I. - Con ordinanza 2 gennaio 2001 la Commissione tributaria re

gionale della Puglia (G.U., la s.s., n. 15 del 2001) sollevò questione di

legittimità costituzionale dell'art. 60, 1° comma, lett./), d.p.r. 29 set tembre 1973 n. 600, nella parte in cui, senza prevedere alcuna forma di notizia della notificazione o dell'atto, dispone l'inapplicabilità dell'art. 142 c.p.c., anche nell'ipotesi di notificazione di atti a cittadini italiani residenti all'estero che, regolarmente iscritti all'anagrafe degli italiani residenti all'estero (Aire), sono di residenza conosciuta o facilmente conoscibile usando l'ordinaria diligenza.

II. - La Corte costituzionale, con ord. 18 dicembre 2001, n. 417, Fo ro it., 2003, 1. 429, con nota di richiami, respinse la questione come manifestamente inammissibile in quanto il vizio denunciato non era ri conducibile alla disposizione impugnata, precisando al contempo che la censurata illegittimità delle modalità di notificazione è il risultato di un articolato disposto normativo, costituito:

— dall'art. 58, 1° comma, d.p.r. n. 600 del 1973 (a tenore del quale, «agli effetti dell'applicazione delle imposte sui redditi, ogni soggetto si intende domiciliato in un comune dello Stato»);

— dall'art. 58, 2° comma, stesso d.p.r., che, mentre per le persone fi siche residenti nello Stato individua quale domicilio fiscale il comune nella cui anagrafe sono iscritte, per quelle non residenti, indica quale domicilio fiscale il comune, necessariamente ricompreso nel territorio dello Stato, ove si è prodotto il reddito soggetto a tassazione ovvero il reddito più elevato;

Il Foro Italiano — 2006.

Ritenuto che, nel corso di un giudizio tributario — nel quale una contribuente aveva impugnato alcune cartelle di pagamento

per Irpef e Tosap —

promosso nei confronti del comune di Ge

nova, della agenzia delle entrate-ufficio di Genova e della s.p.a. Gest Line, concessionaria del servizio per la riscossione dei tri

buti, la Commissione tributaria provinciale di Genova, con or

dinanza depositata il 18 luglio 2005, ha sollevato, in riferimento

agli art. 1, 3 e 24 Cost., questione di legittimità degli art. 58. 1°

e 2° comma (recte: 1° comma e secondo periodo del 2° com

ma), e 60. 1° comma, lett. c) ed e), d.p.r. 29 settembre 1973 n.

600 (disposizioni comuni in materia di accertamento delle im

poste sui redditi), nella parte in cui regolano le modalità delle

— dall'art. 60, 1° comma, lett. c), stesso d.p.r., il quale dispone che, salvo il caso di consegna a mani proprie del destinatario, la notificazio ne degli atti tributari deve avvenire «nel domicilio fiscale del destinata

rio»; — dall'art. 60, 1° comma, lett. e), stesso d.p.r., che, per l'ipotesi

in cui nel comune dove deve essere eseguita la notificazione non vi

sia né l'abitazione né l'ufficio né l'azienda del contribuente, dispone che l'avviso del deposito prescritto dall'art. 140 c.p.c. sia affisso nel

l'albo del comune stesso e la notificazione ai fini della decorrenza del

termine per ricorrere si abbia per eseguita nell'ottavo giorno successivo a quello di affissione.

III. - Nella consapevolezza di questo precedente, Comm. trib. prov. Genova, ord. 18 luglio 2005, Dir. e pratica trib., 2005, II, 139 —

chiamata a pronunciarsi su una fattispecie concernente la notificazione di una cartella di pagamento — ha nuovamente sollevato questione di

legittimità della disciplina della notifica degli atti tributari al contri

buente residente all'estero, individuandone la fonte nelle medesime di

sposizioni indicate dalla Consulta (i.e., gli art. 58, 1° e 2° comma, e 60, 1° comma, lett. c ed e).

IV. - Questa, però, per la seconda volta, giudica errato il quadro normativo sottoposto al suo esame, rilevando che i dubbi di costituzio nalità avrebbero dovuto investire il complesso di norme costituito, oltre che dalle disposizioni censurate, anche dall'art. 60, 1° comma, lett. f). d.p.r. n. 600 del 1973.

V. - La Consulta non si limita a respingere in limine la questione, ma — affermando che la conoscibilità da parte del contribuente degli atti a

lui destinati è garantita dalla Costituzione ed è richiesta, sia pure con norma non applicabile alle notificazioni di atti tributari, dallo statuto dei diritti del contribuente, nonché dal principio, proprio dell'ordina mento comunitario, di non discriminazione tra residenti e non residenti che si trovino in una situazione comparabile — lascia trasparire una

qualche «propensione» all'accoglimento della questione, laddove cor rettamente riproposta.

VI. - Sulle problematiche relative alla costituzionalità della discipli na delle notifiche di atti tributari al contribuente residente all'estero, v.

nota a Corte cost. 417/01, cit.; più di recente, cfr. Cass. 23 giugno 2003, n. 9922, Foro it., Rep. 2003, voce Tributi in genere, n. 1427, e Riv. giur. trib., 2003. 913, con nota di Basilavecchia; Corriere trib., 2003, 2905, con nota di Bruzzone; Dir. e giustizia, 2003, fase. 28, 23, con nota di Genovese, ove si rileva l'inesistenza di un obbligo legale di

spedizione al contribuente residente all'estero dell'avviso con lettera raccomandata e si sostiene che il principio affermato da Corte cost. 23 settembre 1998, n. 346 (Foro it., 1998, I, 2601, con nota di Caponi; Corriere trib., 1998, 3055, con nota di Bruzzone; Corriere giur., 1998,

1428, con nota di Caponi e Conte; Cons. Stato, 1998, II, 1563 (m), con nota di Murra; Guida al dir., 1998, fase. 39, 22, con nota di Fiorini) in relazione alle notifiche eseguite a mezzo della posta — per cui «la fun zione propria della notificazione è quella di portare l'atto a conoscenza del destinatario, al fine di consentire l'instaurazione del contraddittorio e l'effettivo esercizio del diritto di difesa» — deve essere contemperato coi criteri propri dell'ordinamento fiscale e, più in particolare, col con cetto di «domicilio fiscale», che, pur essendo inteso ad agevolare l'amministrazione finanziaria nella notificazione degli accertamenti, non lede il diritto di difesa del contribuente. Sempre ad avviso della

Suprema corte, queste conclusioni mantengono la loro validità anche

dopo l'entrata in vigore della 1. 27 luglio 2000 n. 212 (c.d. statuto del

contribuente), secondo la quale «restano ferme le disposizioni in mate ria di notifica degli atti tributari» (art. 6, 1° comma).

VII. - L'esigenza di assicurare l'effettiva conoscenza degli atti tri butari da parte dei destinatari era stata considerata dalla stessa ammini strazione finanziaria, che aveva instaurato la prassi (cfr. min. fin., nota 10 marzo 1995, prot. 3955, inedita, e ris. 30 ottobre 1995, n. 259/E, Dir. e pratica trib., 1996, I, 627) di portare a conoscenza dei contri buenti residenti all'estero gli atti di natura fiscale contestualmente alla loro rituale notificazione in Italia.

Vili. - Su questa linea si colloca min. fin., ciré. 27 gennaio 2000, n.

16/E, Fisco, 2000. 1709, che ha disposto che nei casi in cui destinatario dell'atto (avviso di accertamento, richiesta istruttoria, ecc.) sia un sog

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

notificazioni in materia tributaria nei confronti dei cittadini re

sidenti all'estero (recte: delle predette disposizioni del d.p.r. n.

600 del 1973 in combinato disposto con l'art. 26, ultimo com

ma, d.p.r. 29 settembre 1973 n. 602, recante «disposizioni sulla

riscossione delle imposte sul reddito»); che la commissione rimettente premette, in punto di fatto: a)

che la contribuente chiede la dichiarazione di nullità della noti

ficazione delle cartelle esattoriali impugnate e di prescrizione dei crediti vantati dagli enti convenuti; b) che la stessa contri

buente deduce di essere residente negli Stati uniti d'America, di

essere iscritta nell'anagrafe dei cittadini italiani residenti all'e

stero (Aire) del comune di Genova e di aver appreso casual

mente, in mancanza di notificazioni od altri avvisi, che, a causa

dei debiti tributari risultanti dalle predette cartelle, pendeva pro cedimento di esecuzione forzata su un immobile di sua proprietà sito in Genova, e che «le notificazioni di legge» erano state ese

guite presso un immobile in Genova, da lei precedentemente alienato sin dal 1992; c) che la notificazione delle cartelle im

pugnate era stata eseguita nell'«ultima residenza» della contri

buente nel territorio dello Stato «da tempo venuta meno addi

rittura con l'alienazione dell'immobile di cui si tratta»; d) che

tale notificazione si era risolta «in un mero deposito alla casa

comunale non seguito nemmeno dalla spedizione di un avviso

con lettera raccomandata» e, pertanto, le cartelle non erano di

fatto pervenute a conoscenza della destinataria; che la stessa rimettente premette, in punto di diritto; a) che le

modalità di notificazione delle cartelle seguite nella specie «ap

paiono conformi» alle norme «che disciplinano le notificazioni

in materia tributaria al cittadino residente all'estero»; b) che,

tuttavia, è dubbia la conformità di tali norme a Costituzione; c) che analoghe questioni di legittimità costituzionale sono già state sollevate davanti alla Corte costituzionale e da questa deci

se nel senso della manifesta inammissibilità, con le ordinanze

nn. 242 e 417 del 2001 (Foro it., Rep. 2002, voce Riscossione

delle imposte, n. 125, e id., 2003, I, 429); d) che in particolare, con quest'ultima pronuncia, la corte avrebbe dichiarato la que stione manifestamente inammissibile, perché proposta in esclu

sivo riferimento all'art. 60, 1° comma, lett. f), stesso d.p.r. n.

600 del 1973, mentre le norme regolanti le modalità delle noti

ficazioni in materia tributaria nei confronti dei cittadini residenti

all'estero vanno individuate negli art. 58, 1° e 2° comma, e 60,

1° comma, lett. c) ed e), d.p.r. n. 600 del 1973;

che, ad avviso del giudice a quo, tali norme violerebbero: a) l'art. 24 Cost., perché non assicurerebbero l'effettiva conoscen

za dell'atto al destinatario della notificazione e, quindi, pregiu dicherebbero l'esercizio del suo diritto di difesa; b) l'art. 3

Cost., per l'irragionevole disparità dì trattamento che determi

nerebbero tra i cittadini destinatari di notificazioni residenti al

l'estero con residenza conoscibile in base alle risultanze anagra fiche — come nella specie, in cui la residenza all'estero della

contribuente era «giuridicamente ben not[a] all'amministrazio

ne» o comunque conoscibile mediante «le opportune ricerche

anagrafiche» —, in quanto solo per i destinatari di notificazioni

di atti in materia tributaria non è prevista né la notificazione

getto non residente nel territorio dello Stato, l'ufficio operativo che ha

emanato l'atto stesso deve contestualmente darne comunicazione al de

stinatario medesimo all'indirizzo del paese estero di residenza, con av

viso da inoltrare per posta ordinaria (sempre che l'indirizzo estero del

contribuente sia reperibile attraverso l'Aire o sulla base di altre infor

mazioni in possesso dell'ufficio), precisando che tale comunicazione ha

soltanto finalità informative ed è, quindi, assolutamente priva degli ef

fetti legali che discendono, invece, esclusivamente dal compimento delle formalità di cui all'art. 60 d.p.r. 600/73.

IX. - Per quanto attiene alla procedura di notifica delle cartelle di pa

gamento, lo stesso ministero ha precisato che essa coincide con quella

prevista per gli atti emessi dagli uffici dell'amministrazione finanziaria,

poiché l'art. 26 d.p.r. 29 settembre 1973 n. 602 richiama l'art. 60 d.p.r. 600/73. «Ne deriva — così la circ. 16/E, cit. — che, anche per le car

telle di pagamento, di qualunque natura sia il credito iscritto a ruolo, la

notifica a soggetti residenti all'estero va eseguita in Italia presso il do

micilio fiscale del contribuente, come individuato dagli art. 58 e 59

d.p.r. 600/73», ma «il competente concessionario della riscossione, se

conosce l'indirizzo del debitore, provvederà, subito dopo aver eseguito la notifica ai sensi dell'art. 60 d.p.r. n. 600 del 1973, ad inviargli la re

lativa comunicazione, con le modalità sopra illustrate a proposito degli atti tributari emanati dagli uffici del dipartimento».

Il Foro Italiano — 2006.

dell'atto presso la residenza estera, né l'invio dell'avviso del

l'avvenuto deposito dell'atto stesso nella casa comunale («o l'atto di notifica [...] o quanto meno la raccomandata conte

nente l'avviso di avvenuto deposito»); c) il principio della so

vranità popolare affermato dall'art. 1 Cost., perché sarebbero

ispirate ad una concezione del contribuente come «suddito», in

stato di «soggezione» rispetto alle pretese dell'amministrazione

finanziaria; che è intervenuto in giudizio il presidente del consiglio dei

ministri, rappresentato e difeso dall'avvocatura generale dello

Stato, concludendo per l'inammissibilità e, comunque, per l'in

fondatezza della questione; che, per la difesa erariale, la sollevata questione sarebbe

inammissibile; a) in primo luogo, per insufficiente descrizione

della fattispecie, perché il rimettente ha omesso di indicare sia

la data di iscrizione della contribuente nell'Aire, sia quella di

notificazione delle cartelle di pagamento impugnate, con la con

seguenza che tali omissioni non consentono alla corte di verifi

care l'anteriorità di detta iscrizione rispetto alla notificazione

delle cartelle e, quindi, la rilevanza della questione; b) in secon

do luogo, per aberratio ictus, perché il giudice a quo non ha de

nunciato l'art. 60, 1° comma, lett. /), d.p.r. n. 600 del 1973 che,

stabilendo l'inapplicabilità dell'art. 142 c.p.c. (concernente la

notificazione a persona non residente, né dimorante, né domici

liata nella repubblica) alle notificazioni degli avvisi e degli altri

atti in materia tributaria da notificarsi al contribuente, impedisce l'invio al contribuente residente all'estero di copia dell'atto o di

una raccomandata contenente l'avviso di deposito dell'atto stes

so nella casa comunale; che comunque, ad avviso della stessa difesa dello Stato, la

questione sarebbe infondata: a) perché la denunciata disparità di

trattamento dei cittadini destinatari di notificazioni di atti in

materia tributaria residenti all'estero è esclusa sia dalla specifi cità di detta materia che, in ragione del dovere dei cittadini di

concorrere alle spese pubbliche sancito dall'art. 53 Cost., giusti fica la speciale disciplina della notificazione degli atti tributari

nel territorio dello Stato ove si è prodotto il reddito, sia dalla fa

coltà riconosciuta al cittadino residente all'estero, anche succes

sivamente all'istituzione dell'Aire, di eleggere domicilio presso una persona od un ufficio nel comune del proprio domicilio fi

scale, ai sensi dell'art. 60, 1° comma, lett. d), d.p.r. n. 600 del

1973, risultando in tal modo garantita anche al contribuente re

sidente all'estero la conoscibilità degli atti tributari; b) perché l'evocato art. 1 Cost, è parametro ictu oculi non pertinente, po tendo ad esso contrapporsi la «valenza etico-sociale» del ri

chiamato art. 53, 1° comma, Cost.

Considerato che la Commissione tributaria provinciale di Ge

nova dubita, in riferimento agli art. 1, 3 e 24 Cost., della legit timità del combinato disposto degli art. 26, ultimo comma, d.p.r. 29 settembre 1973 n. 602 (disposizioni sulla riscossione delle

imposte sul reddito), 58, 1° comma e secondo periodo del 2°

comma, e 60, 1° comma, lett. c) ed e), d.p.r. 29 settembre 1973

n. 600 (disposizioni comuni in materia di accertamento delle

imposte sui redditi), nella parte in cui non è previsto che la noti

ficazione della cartella di pagamento sia eseguita, nei confronti

del contribuente residente all'estero, inviando alla sua residen

za, risultante anagraficamente, «l'atto di notifica [...] o quanto meno la raccomandata contenente l'avviso di avvenuto deposito dell'atto nella casa comunale»;

che, in particolare, il giudice a quo — chiamato a decidere,

previo accertamento della validità della notificazione delle car

telle di pagamento impugnate, sulla prescrizione dei crediti con

esse fatti valere — censura espressamente le seguenti disposi zioni del d.p.r. n. 600 del 1973; a) l'art. 58, 1° comma, il quale stabilisce che «agli effetti dell'applicazione delle imposte sui

redditi ogni soggetto s'intende domiciliato in un comune dello

Stato»; b) il secondo periodo del 2° comma dello stesso art. 58.

per il quale le persone fisiche non residenti nel territorio dello

Stato «hanno il domicilio fiscale nel comune in cui si è prodotto il reddito o, se il reddito è prodotto in più comuni, nel comune

in cui si è prodotto il reddito più elevato»; c) l'art. 60, 1° com

ma, lett. c), secondo cui, «salvo il caso di consegna dell'atto o

dell'avviso in mani proprie, la notificazione deve essere fatta

nel domicilio fiscale del destinatario»; d) l'art. 60, 1° comma,

lett. e), il quale prevede che, quando nel comune del domicilio

fiscale «non vi è abitazione, ufficio o azienda del contribuente»,

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PARTE PRIMA

la notificazione è eseguita mediante deposito di copia dell'atto

nella casa comunale ed affissione dell'avviso di deposito nel

l'albo dello stesso comune e, «ai fini della decorrenza del ter

mine per ricorrere, si ha per eseguita nell'ottavo giorno succes

sivo a quello di affissione»; che dalla motivazione dell'ordinanza di rimessione si desume

agevolmente che lo stesso giudice a quo ha inteso censurare,

pur senza espressamente indicarlo, anche l'ultimo comma del

l'art. 26 d.p.r. n. 602 del 1973;

che, infatti, tale ultimo comma dell'art. 26 stabilisce che «per

quanto non è regolato dal presente articolo si applicano le di

sposizioni dell'art. 60» d.p.r. n. 600 del 1973 e, quindi, rende

applicabili, nell'ipotesi della notificazione della cartella di pa

gamento al contribuente residente all'estero — non contemplata

dagli altri commi dello stesso art. 26 e in relazione alla quale è

stata sollevata la questione —, le censurate lett. c) ed e) del 1°

comma del richiamato art. 60 e, attraverso queste, anche le altre

disposizioni censurate;

che, per la commissione rimettente, le denunciate disposizioni non prevedono, per l'ipotesi in cui la residenza estera sia cono

scibile in base alle risultanze anagrafiche, che la notificazione

sia eseguita mediante invio di copia della cartella alla residenza

estera del contribuente e neppure che a quest'ultimo sia data

notizia della notificazione effettuata ai sensi dell'art. 60, 1°

comma, lett. e), d.p.r. n. 600 del 1973;

che, pertanto, tali omissioni si porrebbero in contrasto: a) con

l'art. 24 Cost., perché pregiudicherebbero l'esercizio del diritto

di difesa del destinatario della notificazione, non assicurandogli l'effettiva conoscenza dell'atto; b) con l'art. 3 Cost., perche' determinerebbero un'ingiustificata disparità di trattamento tra

cittadini residenti all'estero, con residenza conoscibile in base

alle risultanze anagrafiche, destinatari di notificazioni di atti non

tributari, per i quali la disciplina vigente garantirebbe l'effettiva

conoscenza degli atti, e gli stessi cittadini destinatari di notifica

zioni di atti tributari, per i quali invece detta conoscenza non sa

rebbe garantita; c) con il principio della sovranità popolare af

fermato dall'art. I Cost., perché presupporrebbero uno stato di

soggezione del contribuente alle pretese dell'amministrazione

finanziaria;

che la difesa erariale ha eccepito l'inammissibilità della que stione per insufficiente descrizione della fattispecie, in quanto il

rimettente avrebbe omesso di indicare le date di iscrizione della

contribuente nell'anagrafe dei cittadini italiani residenti all'este

ro (Aire) e di notificazione delle cartelle di pagamento impu

gnate, precludendo così alla corte la verifica dell'anteriorità di

detta iscrizione rispetto alla notificazione delle cartelle e, quin di, il controllo in ordine alla rilevanza della questione medesi

ma;

che l'eccezione è infondata, perché il giudice a quo afferma

che la notificazione delle cartelle è stata regolarmente eseguita «all'ultima residenza [. ..] nel territorio dello Stato» della con

tribuente, «mentre» la residenza estera di quest'ultima «era giu ridicamente ben not[a] all'amministrazione (o doveva esser

notja] con le opportune ricerche anagrafiche [...])» e. pertanto, dà per accertata l'anteriorità dell'iscrizione nell'Aire della stes

sa contribuente rispetto alla notificazione delle cartelle; che la sollevata questione è manifestamente inammissibile,

perché non ricomprende fra le norme censurate e richiamate

dall'art. 26, ultimo comma, d.p.r. n. 602 del 1973 l'art. 60, 1°

comma, lett./), d.p.r. n. 600 del 1973, il quale, unitamente alla

lett. c) dello stesso comma, evidenzia l'intenzione del legislato re di non prendere affatto in considerazione luoghi di notifica

zione degli atti tributari diversi da quello del domicilio fiscale in

un comune dello Stato, stabilendo che alla notificazione degli atti tributari non si applica l'art. 142 c.p.c., e cioè proprio la

norma che riguarda il caso, oggetto di esame, della notificazione

di atti a persona che non ha residenza, dimora o domicilio nello

Stato e non vi ha eletto domicilio;

che, in mancanza dell'espressa esclusione disposta dalla ci

tata lett .fi del 1° comma dell'art. 60, il citato art. 142 c.p.c. sa

rebbe stato applicabile, nella specie, in virtù del generale ri

chiamo, contenuto nell'alinea del 1° comma dello stesso art. 60, alle «norme stabilite dagli art. 137 ss. c.p.c.»;

che, in particolare, solo la dichiarazione di incostituzionalità

della non censurata lett. /) del 1° comma dell'art. 60, oltre che

delle censurate lett. c) ed e) dello stesso comma, renderebbe ap

II Foro Italiano — 2006.

plicabili le forme di notificazione previste dall'art. 142 c.p.c. e,

quindi, potrebbe assicurare al contribuente — del quale risulti

anagraficamente la residenza all'estero — la conoscibilità degli atti allo stesso destinati, garantita dagli evocati parametri costi

tuzionali e richiesta, sia pure con norma non applicabile alle

notificazioni di atti tributari, dallo statuto dei diritti del contri

buente (1° comma dell'art. 6 1. 27 luglio 2000 n. 212, recante

«disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente»), nonché dal principio, proprio dell'ordinamento comunitario, di

non discriminazione tra residenti e non residenti che si trovino

in una situazione comparabile; che, pertanto, i dubbi d'illegittimità costituzionale sollevati

dal rimettente con riguardo alle norme che disciplinano le mo

dalità di notificazione della cartella di pagamento al contri

buente residente all'estero avrebbero dovuto investire il com

plesso di norme costituito, oltre che dalle disposizioni censura

te, anche dal predetto art. 60, 1° comma, lett. f), d.p.r. n. 600 del

1973, come già affermato da questa corte con l'ordinanza n. 417

del 2001, cit., con riferimento ad analoga questione in tema di

notificazione dell'avviso di accertamento al contribuente resi

dente all'estero ed iscritto nell'Aire;

che l'omessa denuncia dell'art. 60, 1° comma, lett./), d.p.r. n.

600 del 1973 si risolve nell'incompleta e, dunque, erronea indi

cazione delle norme oggetto di censura e comporta, secondo la

costante giurisprudenza di questa corte (v., ex plurimis, ordi

nanze nn. 96 del 2004, id., 2004, I, 1665, e 417 del 2001 cit.), la manifesta inammissibilità della questione;

che la richiesta del rimettente di una pronuncia additiva di

retta ad introdurre, con riguardo ai contribuenti residenti all'e

stero che non abbiano eletto domicilio in Italia, forme di notifi

cazione degli atti tributari diverse da quelle previste dall'art.

142 c.p.c. rende, comunque, manifestamente inammissibile la

questione, perché le modalità di notificazione suggerite dal giu dice a quo (invio alla residenza estera della cartella di paga mento o, in alternativa, dell'avviso di deposito nella casa del

comune del domicilio fiscale) non costituiscono, per la loro ati

picità, scelta costituzionalmente obbligata, restando riservata

alla discrezionalità del legislatore ogni determinazione in pro

posito (v., ex plurimis, sentenza n. 199 del 1996, id.. Rep. 1997, voce Sanzioni amminis ative e depenalizzazione, n. 176: ordi

nanza n. 185 del 2006). Visti gli art. 26, 2° comma, 1. 11 marzo 1953 n. 87 e 9, 2°

comma, delle norme integrative per i giudizi avanti alla Corte

costituzionale.

Per questi motivi, la Corte costituzionale dichiara la manife

sta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale

del combinato disposto degli art. 26, ultimo comma, d.p.r. 29

settembre 1973 n. 602 (disposizioni sulla riscossione delle im

poste sul reddito), 58, 1° comma e secondo periodo del 2°

comma, e 60, 1° comma, lett. c) ed e), d.p.r. 29 settembre 1973

n. 600 (disposizioni comuni in materia di accertamento delle

imposte sui redditi), sollevata, in riferimento agli art. 1, 3 e 24

Cost., dalla Commissione tributaria provinciale di Genova con

l'ordinanza in epigrafe.

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