ordinanza 26 maggio 2006, n. 210 (Gazzetta ufficiale, 1 a serie speciale, 31 maggio 2006, n. 22);Pres. Marini, Est. Gallo; Capra c. Soc. Gest Line e altri; interv. Pres. cons. ministri (Avv. delloStato). Ord. Comm. trib. prov. Genova 18 luglio 2005 (G.U., 1 a s.s., n. 52 del 2005)Source: Il Foro Italiano, Vol. 129, No. 7/8 (LUGLIO-AGOSTO 2006), pp. 1963/1964-1967/1968Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23202086 .
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PARTE PRIMA 1964
siva allo Stato, sono in contrasto con il riparto di competenze
legislative delineato nel titolo V della Costituzione senza peral tro essere in alcun modo legittimanti delle previsioni di cui agli art. 8 e 9 d.p.r. n. 670 del 31 agosto 1972. Deve pertanto dichia
rarsi l'illegittimità costituzionale degli art. 3, 4, 5 e 7 1. prov. autonoma di Trento 15 marzo 2005 n. 4 (azioni ed interventi di
solidarietà internazionale della provincia autonoma di Trento),
per violazione dell'art. 117, 2° comma, lett. a), Cost.
Per questi motivi, la Corte costituzionale dichiara l'illegitti mità costituzionale degli art. 3, 4, 5 e 7 1. prov. autonoma di
Trento 15 marzo 2005 n. 4 (azioni ed interventi di solidarietà
internazionale della provincia autonoma di Trento).
CORTE COSTITUZIONALE; ordinanza 26 maggio 2006, n. 210 (Gazzetta ufficiale, la serie speciale, 31 maggio 2006, n.
22); Pres. Marini, Est. Gallo; Capra c. Soc. Gest Line e altri;
interv. Pres. cons, ministri (Avv. dello Stato). Orci. Comm.
trib. prov. Genova 18 luglio 2005 (G.U., 1J s.s., n. 52 del
2005).
Tributi in genere — Contribuente residente all'estero —
Notifica della cartella di pagamento — Disciplina — Que stione manifestamente inammissibile di costituzionalità
(Cost., art. 1, 3, 24; d.p.r. 29 settembre 1973 n. 600, disposi zioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui
redditi, art. 58, 60; d.p.r. 29 settembre 1973 n. 602, disposi zioni sulla riscossione delle imposte sul reddito, art. 26).
E manifestamente inammissibile la questione dì legittimità co
stituzionale del combinato disposto degli art. 26, ultimo
comma, d.p.r. 29 settembre 1973 n. 602, 58, 1° comma e se
condo periodo del 2° comma, e 60, 1° comma, lett. c) ed e),
d.p.r. 29 settembre 1973 n. 600, nella parte in cui non preve dono che la notificazione della cartella di pagamento sia ese
guita, nei confronti del contribuente residente all'estero, in
viando alla sua residenza, risultante anagraficamente, l'atto
di notifica o quanto meno la raccomandata contenente l'avvi
so di avvenuto deposito dell'atto nella casa comunale, in rife rimento agli art. 1, 3 e 24 Cost. (1)
(1) I. - Con ordinanza 2 gennaio 2001 la Commissione tributaria re
gionale della Puglia (G.U., la s.s., n. 15 del 2001) sollevò questione di
legittimità costituzionale dell'art. 60, 1° comma, lett./), d.p.r. 29 set tembre 1973 n. 600, nella parte in cui, senza prevedere alcuna forma di notizia della notificazione o dell'atto, dispone l'inapplicabilità dell'art. 142 c.p.c., anche nell'ipotesi di notificazione di atti a cittadini italiani residenti all'estero che, regolarmente iscritti all'anagrafe degli italiani residenti all'estero (Aire), sono di residenza conosciuta o facilmente conoscibile usando l'ordinaria diligenza.
II. - La Corte costituzionale, con ord. 18 dicembre 2001, n. 417, Fo ro it., 2003, 1. 429, con nota di richiami, respinse la questione come manifestamente inammissibile in quanto il vizio denunciato non era ri conducibile alla disposizione impugnata, precisando al contempo che la censurata illegittimità delle modalità di notificazione è il risultato di un articolato disposto normativo, costituito:
— dall'art. 58, 1° comma, d.p.r. n. 600 del 1973 (a tenore del quale, «agli effetti dell'applicazione delle imposte sui redditi, ogni soggetto si intende domiciliato in un comune dello Stato»);
— dall'art. 58, 2° comma, stesso d.p.r., che, mentre per le persone fi siche residenti nello Stato individua quale domicilio fiscale il comune nella cui anagrafe sono iscritte, per quelle non residenti, indica quale domicilio fiscale il comune, necessariamente ricompreso nel territorio dello Stato, ove si è prodotto il reddito soggetto a tassazione ovvero il reddito più elevato;
Il Foro Italiano — 2006.
Ritenuto che, nel corso di un giudizio tributario — nel quale una contribuente aveva impugnato alcune cartelle di pagamento
per Irpef e Tosap —
promosso nei confronti del comune di Ge
nova, della agenzia delle entrate-ufficio di Genova e della s.p.a. Gest Line, concessionaria del servizio per la riscossione dei tri
buti, la Commissione tributaria provinciale di Genova, con or
dinanza depositata il 18 luglio 2005, ha sollevato, in riferimento
agli art. 1, 3 e 24 Cost., questione di legittimità degli art. 58. 1°
e 2° comma (recte: 1° comma e secondo periodo del 2° com
ma), e 60. 1° comma, lett. c) ed e), d.p.r. 29 settembre 1973 n.
600 (disposizioni comuni in materia di accertamento delle im
poste sui redditi), nella parte in cui regolano le modalità delle
— dall'art. 60, 1° comma, lett. c), stesso d.p.r., il quale dispone che, salvo il caso di consegna a mani proprie del destinatario, la notificazio ne degli atti tributari deve avvenire «nel domicilio fiscale del destinata
rio»; — dall'art. 60, 1° comma, lett. e), stesso d.p.r., che, per l'ipotesi
in cui nel comune dove deve essere eseguita la notificazione non vi
sia né l'abitazione né l'ufficio né l'azienda del contribuente, dispone che l'avviso del deposito prescritto dall'art. 140 c.p.c. sia affisso nel
l'albo del comune stesso e la notificazione ai fini della decorrenza del
termine per ricorrere si abbia per eseguita nell'ottavo giorno successivo a quello di affissione.
III. - Nella consapevolezza di questo precedente, Comm. trib. prov. Genova, ord. 18 luglio 2005, Dir. e pratica trib., 2005, II, 139 —
chiamata a pronunciarsi su una fattispecie concernente la notificazione di una cartella di pagamento — ha nuovamente sollevato questione di
legittimità della disciplina della notifica degli atti tributari al contri
buente residente all'estero, individuandone la fonte nelle medesime di
sposizioni indicate dalla Consulta (i.e., gli art. 58, 1° e 2° comma, e 60, 1° comma, lett. c ed e).
IV. - Questa, però, per la seconda volta, giudica errato il quadro normativo sottoposto al suo esame, rilevando che i dubbi di costituzio nalità avrebbero dovuto investire il complesso di norme costituito, oltre che dalle disposizioni censurate, anche dall'art. 60, 1° comma, lett. f). d.p.r. n. 600 del 1973.
V. - La Consulta non si limita a respingere in limine la questione, ma — affermando che la conoscibilità da parte del contribuente degli atti a
lui destinati è garantita dalla Costituzione ed è richiesta, sia pure con norma non applicabile alle notificazioni di atti tributari, dallo statuto dei diritti del contribuente, nonché dal principio, proprio dell'ordina mento comunitario, di non discriminazione tra residenti e non residenti che si trovino in una situazione comparabile — lascia trasparire una
qualche «propensione» all'accoglimento della questione, laddove cor rettamente riproposta.
VI. - Sulle problematiche relative alla costituzionalità della discipli na delle notifiche di atti tributari al contribuente residente all'estero, v.
nota a Corte cost. 417/01, cit.; più di recente, cfr. Cass. 23 giugno 2003, n. 9922, Foro it., Rep. 2003, voce Tributi in genere, n. 1427, e Riv. giur. trib., 2003. 913, con nota di Basilavecchia; Corriere trib., 2003, 2905, con nota di Bruzzone; Dir. e giustizia, 2003, fase. 28, 23, con nota di Genovese, ove si rileva l'inesistenza di un obbligo legale di
spedizione al contribuente residente all'estero dell'avviso con lettera raccomandata e si sostiene che il principio affermato da Corte cost. 23 settembre 1998, n. 346 (Foro it., 1998, I, 2601, con nota di Caponi; Corriere trib., 1998, 3055, con nota di Bruzzone; Corriere giur., 1998,
1428, con nota di Caponi e Conte; Cons. Stato, 1998, II, 1563 (m), con nota di Murra; Guida al dir., 1998, fase. 39, 22, con nota di Fiorini) in relazione alle notifiche eseguite a mezzo della posta — per cui «la fun zione propria della notificazione è quella di portare l'atto a conoscenza del destinatario, al fine di consentire l'instaurazione del contraddittorio e l'effettivo esercizio del diritto di difesa» — deve essere contemperato coi criteri propri dell'ordinamento fiscale e, più in particolare, col con cetto di «domicilio fiscale», che, pur essendo inteso ad agevolare l'amministrazione finanziaria nella notificazione degli accertamenti, non lede il diritto di difesa del contribuente. Sempre ad avviso della
Suprema corte, queste conclusioni mantengono la loro validità anche
dopo l'entrata in vigore della 1. 27 luglio 2000 n. 212 (c.d. statuto del
contribuente), secondo la quale «restano ferme le disposizioni in mate ria di notifica degli atti tributari» (art. 6, 1° comma).
VII. - L'esigenza di assicurare l'effettiva conoscenza degli atti tri butari da parte dei destinatari era stata considerata dalla stessa ammini strazione finanziaria, che aveva instaurato la prassi (cfr. min. fin., nota 10 marzo 1995, prot. 3955, inedita, e ris. 30 ottobre 1995, n. 259/E, Dir. e pratica trib., 1996, I, 627) di portare a conoscenza dei contri buenti residenti all'estero gli atti di natura fiscale contestualmente alla loro rituale notificazione in Italia.
Vili. - Su questa linea si colloca min. fin., ciré. 27 gennaio 2000, n.
16/E, Fisco, 2000. 1709, che ha disposto che nei casi in cui destinatario dell'atto (avviso di accertamento, richiesta istruttoria, ecc.) sia un sog
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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE
notificazioni in materia tributaria nei confronti dei cittadini re
sidenti all'estero (recte: delle predette disposizioni del d.p.r. n.
600 del 1973 in combinato disposto con l'art. 26, ultimo com
ma, d.p.r. 29 settembre 1973 n. 602, recante «disposizioni sulla
riscossione delle imposte sul reddito»); che la commissione rimettente premette, in punto di fatto: a)
che la contribuente chiede la dichiarazione di nullità della noti
ficazione delle cartelle esattoriali impugnate e di prescrizione dei crediti vantati dagli enti convenuti; b) che la stessa contri
buente deduce di essere residente negli Stati uniti d'America, di
essere iscritta nell'anagrafe dei cittadini italiani residenti all'e
stero (Aire) del comune di Genova e di aver appreso casual
mente, in mancanza di notificazioni od altri avvisi, che, a causa
dei debiti tributari risultanti dalle predette cartelle, pendeva pro cedimento di esecuzione forzata su un immobile di sua proprietà sito in Genova, e che «le notificazioni di legge» erano state ese
guite presso un immobile in Genova, da lei precedentemente alienato sin dal 1992; c) che la notificazione delle cartelle im
pugnate era stata eseguita nell'«ultima residenza» della contri
buente nel territorio dello Stato «da tempo venuta meno addi
rittura con l'alienazione dell'immobile di cui si tratta»; d) che
tale notificazione si era risolta «in un mero deposito alla casa
comunale non seguito nemmeno dalla spedizione di un avviso
con lettera raccomandata» e, pertanto, le cartelle non erano di
fatto pervenute a conoscenza della destinataria; che la stessa rimettente premette, in punto di diritto; a) che le
modalità di notificazione delle cartelle seguite nella specie «ap
paiono conformi» alle norme «che disciplinano le notificazioni
in materia tributaria al cittadino residente all'estero»; b) che,
tuttavia, è dubbia la conformità di tali norme a Costituzione; c) che analoghe questioni di legittimità costituzionale sono già state sollevate davanti alla Corte costituzionale e da questa deci
se nel senso della manifesta inammissibilità, con le ordinanze
nn. 242 e 417 del 2001 (Foro it., Rep. 2002, voce Riscossione
delle imposte, n. 125, e id., 2003, I, 429); d) che in particolare, con quest'ultima pronuncia, la corte avrebbe dichiarato la que stione manifestamente inammissibile, perché proposta in esclu
sivo riferimento all'art. 60, 1° comma, lett. f), stesso d.p.r. n.
600 del 1973, mentre le norme regolanti le modalità delle noti
ficazioni in materia tributaria nei confronti dei cittadini residenti
all'estero vanno individuate negli art. 58, 1° e 2° comma, e 60,
1° comma, lett. c) ed e), d.p.r. n. 600 del 1973;
che, ad avviso del giudice a quo, tali norme violerebbero: a) l'art. 24 Cost., perché non assicurerebbero l'effettiva conoscen
za dell'atto al destinatario della notificazione e, quindi, pregiu dicherebbero l'esercizio del suo diritto di difesa; b) l'art. 3
Cost., per l'irragionevole disparità dì trattamento che determi
nerebbero tra i cittadini destinatari di notificazioni residenti al
l'estero con residenza conoscibile in base alle risultanze anagra fiche — come nella specie, in cui la residenza all'estero della
contribuente era «giuridicamente ben not[a] all'amministrazio
ne» o comunque conoscibile mediante «le opportune ricerche
anagrafiche» —, in quanto solo per i destinatari di notificazioni
di atti in materia tributaria non è prevista né la notificazione
getto non residente nel territorio dello Stato, l'ufficio operativo che ha
emanato l'atto stesso deve contestualmente darne comunicazione al de
stinatario medesimo all'indirizzo del paese estero di residenza, con av
viso da inoltrare per posta ordinaria (sempre che l'indirizzo estero del
contribuente sia reperibile attraverso l'Aire o sulla base di altre infor
mazioni in possesso dell'ufficio), precisando che tale comunicazione ha
soltanto finalità informative ed è, quindi, assolutamente priva degli ef
fetti legali che discendono, invece, esclusivamente dal compimento delle formalità di cui all'art. 60 d.p.r. 600/73.
IX. - Per quanto attiene alla procedura di notifica delle cartelle di pa
gamento, lo stesso ministero ha precisato che essa coincide con quella
prevista per gli atti emessi dagli uffici dell'amministrazione finanziaria,
poiché l'art. 26 d.p.r. 29 settembre 1973 n. 602 richiama l'art. 60 d.p.r. 600/73. «Ne deriva — così la circ. 16/E, cit. — che, anche per le car
telle di pagamento, di qualunque natura sia il credito iscritto a ruolo, la
notifica a soggetti residenti all'estero va eseguita in Italia presso il do
micilio fiscale del contribuente, come individuato dagli art. 58 e 59
d.p.r. 600/73», ma «il competente concessionario della riscossione, se
conosce l'indirizzo del debitore, provvederà, subito dopo aver eseguito la notifica ai sensi dell'art. 60 d.p.r. n. 600 del 1973, ad inviargli la re
lativa comunicazione, con le modalità sopra illustrate a proposito degli atti tributari emanati dagli uffici del dipartimento».
Il Foro Italiano — 2006.
dell'atto presso la residenza estera, né l'invio dell'avviso del
l'avvenuto deposito dell'atto stesso nella casa comunale («o l'atto di notifica [...] o quanto meno la raccomandata conte
nente l'avviso di avvenuto deposito»); c) il principio della so
vranità popolare affermato dall'art. 1 Cost., perché sarebbero
ispirate ad una concezione del contribuente come «suddito», in
stato di «soggezione» rispetto alle pretese dell'amministrazione
finanziaria; che è intervenuto in giudizio il presidente del consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall'avvocatura generale dello
Stato, concludendo per l'inammissibilità e, comunque, per l'in
fondatezza della questione; che, per la difesa erariale, la sollevata questione sarebbe
inammissibile; a) in primo luogo, per insufficiente descrizione
della fattispecie, perché il rimettente ha omesso di indicare sia
la data di iscrizione della contribuente nell'Aire, sia quella di
notificazione delle cartelle di pagamento impugnate, con la con
seguenza che tali omissioni non consentono alla corte di verifi
care l'anteriorità di detta iscrizione rispetto alla notificazione
delle cartelle e, quindi, la rilevanza della questione; b) in secon
do luogo, per aberratio ictus, perché il giudice a quo non ha de
nunciato l'art. 60, 1° comma, lett. /), d.p.r. n. 600 del 1973 che,
stabilendo l'inapplicabilità dell'art. 142 c.p.c. (concernente la
notificazione a persona non residente, né dimorante, né domici
liata nella repubblica) alle notificazioni degli avvisi e degli altri
atti in materia tributaria da notificarsi al contribuente, impedisce l'invio al contribuente residente all'estero di copia dell'atto o di
una raccomandata contenente l'avviso di deposito dell'atto stes
so nella casa comunale; che comunque, ad avviso della stessa difesa dello Stato, la
questione sarebbe infondata: a) perché la denunciata disparità di
trattamento dei cittadini destinatari di notificazioni di atti in
materia tributaria residenti all'estero è esclusa sia dalla specifi cità di detta materia che, in ragione del dovere dei cittadini di
concorrere alle spese pubbliche sancito dall'art. 53 Cost., giusti fica la speciale disciplina della notificazione degli atti tributari
nel territorio dello Stato ove si è prodotto il reddito, sia dalla fa
coltà riconosciuta al cittadino residente all'estero, anche succes
sivamente all'istituzione dell'Aire, di eleggere domicilio presso una persona od un ufficio nel comune del proprio domicilio fi
scale, ai sensi dell'art. 60, 1° comma, lett. d), d.p.r. n. 600 del
1973, risultando in tal modo garantita anche al contribuente re
sidente all'estero la conoscibilità degli atti tributari; b) perché l'evocato art. 1 Cost, è parametro ictu oculi non pertinente, po tendo ad esso contrapporsi la «valenza etico-sociale» del ri
chiamato art. 53, 1° comma, Cost.
Considerato che la Commissione tributaria provinciale di Ge
nova dubita, in riferimento agli art. 1, 3 e 24 Cost., della legit timità del combinato disposto degli art. 26, ultimo comma, d.p.r. 29 settembre 1973 n. 602 (disposizioni sulla riscossione delle
imposte sul reddito), 58, 1° comma e secondo periodo del 2°
comma, e 60, 1° comma, lett. c) ed e), d.p.r. 29 settembre 1973
n. 600 (disposizioni comuni in materia di accertamento delle
imposte sui redditi), nella parte in cui non è previsto che la noti
ficazione della cartella di pagamento sia eseguita, nei confronti
del contribuente residente all'estero, inviando alla sua residen
za, risultante anagraficamente, «l'atto di notifica [...] o quanto meno la raccomandata contenente l'avviso di avvenuto deposito dell'atto nella casa comunale»;
che, in particolare, il giudice a quo — chiamato a decidere,
previo accertamento della validità della notificazione delle car
telle di pagamento impugnate, sulla prescrizione dei crediti con
esse fatti valere — censura espressamente le seguenti disposi zioni del d.p.r. n. 600 del 1973; a) l'art. 58, 1° comma, il quale stabilisce che «agli effetti dell'applicazione delle imposte sui
redditi ogni soggetto s'intende domiciliato in un comune dello
Stato»; b) il secondo periodo del 2° comma dello stesso art. 58.
per il quale le persone fisiche non residenti nel territorio dello
Stato «hanno il domicilio fiscale nel comune in cui si è prodotto il reddito o, se il reddito è prodotto in più comuni, nel comune
in cui si è prodotto il reddito più elevato»; c) l'art. 60, 1° com
ma, lett. c), secondo cui, «salvo il caso di consegna dell'atto o
dell'avviso in mani proprie, la notificazione deve essere fatta
nel domicilio fiscale del destinatario»; d) l'art. 60, 1° comma,
lett. e), il quale prevede che, quando nel comune del domicilio
fiscale «non vi è abitazione, ufficio o azienda del contribuente»,
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PARTE PRIMA
la notificazione è eseguita mediante deposito di copia dell'atto
nella casa comunale ed affissione dell'avviso di deposito nel
l'albo dello stesso comune e, «ai fini della decorrenza del ter
mine per ricorrere, si ha per eseguita nell'ottavo giorno succes
sivo a quello di affissione»; che dalla motivazione dell'ordinanza di rimessione si desume
agevolmente che lo stesso giudice a quo ha inteso censurare,
pur senza espressamente indicarlo, anche l'ultimo comma del
l'art. 26 d.p.r. n. 602 del 1973;
che, infatti, tale ultimo comma dell'art. 26 stabilisce che «per
quanto non è regolato dal presente articolo si applicano le di
sposizioni dell'art. 60» d.p.r. n. 600 del 1973 e, quindi, rende
applicabili, nell'ipotesi della notificazione della cartella di pa
gamento al contribuente residente all'estero — non contemplata
dagli altri commi dello stesso art. 26 e in relazione alla quale è
stata sollevata la questione —, le censurate lett. c) ed e) del 1°
comma del richiamato art. 60 e, attraverso queste, anche le altre
disposizioni censurate;
che, per la commissione rimettente, le denunciate disposizioni non prevedono, per l'ipotesi in cui la residenza estera sia cono
scibile in base alle risultanze anagrafiche, che la notificazione
sia eseguita mediante invio di copia della cartella alla residenza
estera del contribuente e neppure che a quest'ultimo sia data
notizia della notificazione effettuata ai sensi dell'art. 60, 1°
comma, lett. e), d.p.r. n. 600 del 1973;
che, pertanto, tali omissioni si porrebbero in contrasto: a) con
l'art. 24 Cost., perché pregiudicherebbero l'esercizio del diritto
di difesa del destinatario della notificazione, non assicurandogli l'effettiva conoscenza dell'atto; b) con l'art. 3 Cost., perche' determinerebbero un'ingiustificata disparità di trattamento tra
cittadini residenti all'estero, con residenza conoscibile in base
alle risultanze anagrafiche, destinatari di notificazioni di atti non
tributari, per i quali la disciplina vigente garantirebbe l'effettiva
conoscenza degli atti, e gli stessi cittadini destinatari di notifica
zioni di atti tributari, per i quali invece detta conoscenza non sa
rebbe garantita; c) con il principio della sovranità popolare af
fermato dall'art. I Cost., perché presupporrebbero uno stato di
soggezione del contribuente alle pretese dell'amministrazione
finanziaria;
che la difesa erariale ha eccepito l'inammissibilità della que stione per insufficiente descrizione della fattispecie, in quanto il
rimettente avrebbe omesso di indicare le date di iscrizione della
contribuente nell'anagrafe dei cittadini italiani residenti all'este
ro (Aire) e di notificazione delle cartelle di pagamento impu
gnate, precludendo così alla corte la verifica dell'anteriorità di
detta iscrizione rispetto alla notificazione delle cartelle e, quin di, il controllo in ordine alla rilevanza della questione medesi
ma;
che l'eccezione è infondata, perché il giudice a quo afferma
che la notificazione delle cartelle è stata regolarmente eseguita «all'ultima residenza [. ..] nel territorio dello Stato» della con
tribuente, «mentre» la residenza estera di quest'ultima «era giu ridicamente ben not[a] all'amministrazione (o doveva esser
notja] con le opportune ricerche anagrafiche [...])» e. pertanto, dà per accertata l'anteriorità dell'iscrizione nell'Aire della stes
sa contribuente rispetto alla notificazione delle cartelle; che la sollevata questione è manifestamente inammissibile,
perché non ricomprende fra le norme censurate e richiamate
dall'art. 26, ultimo comma, d.p.r. n. 602 del 1973 l'art. 60, 1°
comma, lett./), d.p.r. n. 600 del 1973, il quale, unitamente alla
lett. c) dello stesso comma, evidenzia l'intenzione del legislato re di non prendere affatto in considerazione luoghi di notifica
zione degli atti tributari diversi da quello del domicilio fiscale in
un comune dello Stato, stabilendo che alla notificazione degli atti tributari non si applica l'art. 142 c.p.c., e cioè proprio la
norma che riguarda il caso, oggetto di esame, della notificazione
di atti a persona che non ha residenza, dimora o domicilio nello
Stato e non vi ha eletto domicilio;
che, in mancanza dell'espressa esclusione disposta dalla ci
tata lett .fi del 1° comma dell'art. 60, il citato art. 142 c.p.c. sa
rebbe stato applicabile, nella specie, in virtù del generale ri
chiamo, contenuto nell'alinea del 1° comma dello stesso art. 60, alle «norme stabilite dagli art. 137 ss. c.p.c.»;
che, in particolare, solo la dichiarazione di incostituzionalità
della non censurata lett. /) del 1° comma dell'art. 60, oltre che
delle censurate lett. c) ed e) dello stesso comma, renderebbe ap
II Foro Italiano — 2006.
plicabili le forme di notificazione previste dall'art. 142 c.p.c. e,
quindi, potrebbe assicurare al contribuente — del quale risulti
anagraficamente la residenza all'estero — la conoscibilità degli atti allo stesso destinati, garantita dagli evocati parametri costi
tuzionali e richiesta, sia pure con norma non applicabile alle
notificazioni di atti tributari, dallo statuto dei diritti del contri
buente (1° comma dell'art. 6 1. 27 luglio 2000 n. 212, recante
«disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente»), nonché dal principio, proprio dell'ordinamento comunitario, di
non discriminazione tra residenti e non residenti che si trovino
in una situazione comparabile; che, pertanto, i dubbi d'illegittimità costituzionale sollevati
dal rimettente con riguardo alle norme che disciplinano le mo
dalità di notificazione della cartella di pagamento al contri
buente residente all'estero avrebbero dovuto investire il com
plesso di norme costituito, oltre che dalle disposizioni censura
te, anche dal predetto art. 60, 1° comma, lett. f), d.p.r. n. 600 del
1973, come già affermato da questa corte con l'ordinanza n. 417
del 2001, cit., con riferimento ad analoga questione in tema di
notificazione dell'avviso di accertamento al contribuente resi
dente all'estero ed iscritto nell'Aire;
che l'omessa denuncia dell'art. 60, 1° comma, lett./), d.p.r. n.
600 del 1973 si risolve nell'incompleta e, dunque, erronea indi
cazione delle norme oggetto di censura e comporta, secondo la
costante giurisprudenza di questa corte (v., ex plurimis, ordi
nanze nn. 96 del 2004, id., 2004, I, 1665, e 417 del 2001 cit.), la manifesta inammissibilità della questione;
che la richiesta del rimettente di una pronuncia additiva di
retta ad introdurre, con riguardo ai contribuenti residenti all'e
stero che non abbiano eletto domicilio in Italia, forme di notifi
cazione degli atti tributari diverse da quelle previste dall'art.
142 c.p.c. rende, comunque, manifestamente inammissibile la
questione, perché le modalità di notificazione suggerite dal giu dice a quo (invio alla residenza estera della cartella di paga mento o, in alternativa, dell'avviso di deposito nella casa del
comune del domicilio fiscale) non costituiscono, per la loro ati
picità, scelta costituzionalmente obbligata, restando riservata
alla discrezionalità del legislatore ogni determinazione in pro
posito (v., ex plurimis, sentenza n. 199 del 1996, id.. Rep. 1997, voce Sanzioni amminis ative e depenalizzazione, n. 176: ordi
nanza n. 185 del 2006). Visti gli art. 26, 2° comma, 1. 11 marzo 1953 n. 87 e 9, 2°
comma, delle norme integrative per i giudizi avanti alla Corte
costituzionale.
Per questi motivi, la Corte costituzionale dichiara la manife
sta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale
del combinato disposto degli art. 26, ultimo comma, d.p.r. 29
settembre 1973 n. 602 (disposizioni sulla riscossione delle im
poste sul reddito), 58, 1° comma e secondo periodo del 2°
comma, e 60, 1° comma, lett. c) ed e), d.p.r. 29 settembre 1973
n. 600 (disposizioni comuni in materia di accertamento delle
imposte sui redditi), sollevata, in riferimento agli art. 1, 3 e 24
Cost., dalla Commissione tributaria provinciale di Genova con
l'ordinanza in epigrafe.
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