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ordinanza 27 marzo 1987, n. 86 (Gazzetta ufficiale, 1aserie speciale, 1° aprile 1987, n. 14); Pres....

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ordinanza 27 marzo 1987, n. 86 (Gazzetta ufficiale, 1 a serie speciale, 1° aprile 1987, n. 14); Pres. La Pergola, Rel. Casavola; Forti c. I.n.p.s. Ord. Trib. Firenze 26 maggio 1986 (G.U., 1 a serie speciale, n. 48 del 1986) Source: Il Foro Italiano, Vol. 110, No. 7/8 (LUGLIO-AGOSTO 1987), pp. 1981/1982-1985/1986 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23179676 . Accessed: 28/06/2014 14:11 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 91.223.28.163 on Sat, 28 Jun 2014 14:11:55 PM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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Page 1: ordinanza 27 marzo 1987, n. 86 (Gazzetta ufficiale, 1aserie speciale, 1° aprile 1987, n. 14); Pres. La Pergola, Rel. Casavola; Forti c. I.n.p.s. Ord. Trib. Firenze 26 maggio 1986

ordinanza 27 marzo 1987, n. 86 (Gazzetta ufficiale, 1 a serie speciale, 1° aprile 1987, n. 14);Pres. La Pergola, Rel. Casavola; Forti c. I.n.p.s. Ord. Trib. Firenze 26 maggio 1986 (G.U., 1 aserie speciale, n. 48 del 1986)Source: Il Foro Italiano, Vol. 110, No. 7/8 (LUGLIO-AGOSTO 1987), pp. 1981/1982-1985/1986Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23179676 .

Accessed: 28/06/2014 14:11

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

Invece il 2° comma sanziona non già l'omissione (della sostan

ziale richiesta di trascrizione e quindi) del pagamento del tributo, ma semplicemente il ritardo della richiesta della formalità della

trascrizione non soggetta ad imposta. Il caso di specie deve quindi farsi rientrare nella previsione di

cui al 2° comma del citato art. 17, trattandosi di controversia

tributaria concernente il caso di un notaio che, dopo aver pagato, in sede di registrazione, l'imposta patrimoniale ipotecaria su un

atto pubblico di trasferimento immobiliare (per il quale la trascri zione era obbligatoria, data la natura dell'atto), aveva omesso

la «tempestiva» richiesta di formalità di trascrizione da rivolgersi al conservatore dei registri immobiliari.

Né alcuna controindicazione può desumersi dal richiamo del

l'art. 2671 c.c. che la Commissione centrale ha operato a soste

gno della propria tesi.

Dopo aver onerato il notaio (o altro pubblico ufficiale), che

ha ricevuto o autenticato l'atto soggetto a trascrizione, dell'ob

bligo di curare che questa avvenga nel più breve tempo possibile, tale norma stabilisce che lo stesso è tenuto al risarcimento del danno in caso di ritardo, salva l'applicazione delle pene pecunia rie previste dalle leggi speciali, se lascia trascorrere trenta giorni dalla data dell'atto ricevuto o autenticato.

Il termine di trenta giorni si riferisce all'obbligo di indole fisca le imposto al pubblico ufficiale verso lo Stato, alla cui inosser

vanza consegue l'applicazione delle pene pecuniarie previste dalle

leggi speciali. Detto termine ha certamente carattere essenziale, avuto riguar

do al preminente interesse pubblico di certezza dei rapporti giuri dici immobiliari, ma solo nel senso che il ritardo oltre tale termine del compimento dell'atto equivale ad omissione dell'adempimen to prescritto.

Ma che si tratti di omissione di richiesta di trascrizione ovvero di omissione di richiesta di formalità di trascrizione (non soggetta ad imposta) è questione la cui soluzione non è minimamente in fluenzata dal disposto dell'art. 2671 c.c. ma dalla disciplina e normativa sopra richiamata.

La decisione impugnata va pertanto cassata con rinvio della controversia alla Commissione tributaria centrale. (Omissis)

CORTE COSTITUZIONALE; ordinanza 27 marzo 1987, n. 86

(Gazzetta ufficiale, la serie speciale, 1° aprile 1987, n. 14); Pres. La Pergola, Rei. Casavola; Forti c. I.n.p.s. Ord. Trib. Firenze 26 maggio 1986 (G.U., la serie speciale, n. 48 del 1986).

Previdenza sociale — Pensione di vecchiaia I.n.p.s. — Contitola rità di pensione diretta I.n.p.g.i. — Integrazione al minimo —

Questione manifestamente inammissibile di costituzionalità

(Cost., art. 3, 38; 1. 12 agosto 1962 n. 1338, disposizioni per il miglioramento dei trattamenti di pensione della assicurazione

obbligatoria, art. 2).

È manifestamente inammissibile, perché già dichiarata fondata con precedente sentenza, la questione di legittimità costituzio nale dell'art. 2, 2° comma, lett. a), /. 12 agosto 1962 n. 1338, nella parte in cui esclude il diritto all'integrazione aI minimo della pensione di vecchiaia erogata dall'I.n.p.s. per chi sia an che titolare di pensione diretta a carico dell'I.n.p.g.i. (1)

(1) Con sentenza 6 dicembre 1985, n. 314, Foro it., 1986, I, 1795, con nota di richiami, e in Nuove leggi civ., 1986, 1207, con nota di V. Trevisi, la corte ha esteso la dichiarazione di incostituzionalità della nor ma a tutte le situazioni di doppia titolarità pensionistica che precludeva no il diritto all'integrazione al minimo.

L'I.n.p.s. ha preso atto della portata estensiva di tale sentenza rilevan do peraltro che essa è applicabile ai periodi antecedenti al 1° ottobre 1983 (dovendosi, per i successivi, applicare la nuova disciplina introdotta dall'art. 6 d.l. 12 settembre 1983 n. 463, convertito in 1. 11 novembre 1983 n. 638) con la deliberazione del consiglio di amministrazione e la circolare della direzione generale, che di seguito si riportano:

A) Deliberazione n. 17 del 20 febbraio 1987.

11 consiglio di amministrazione delibera: 1) che, in applicazione dell'art. 2 1. n. 1338/62 come modificato per

effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 314/85, hanno titolo all'integrazione al trattamento minimo tutte le pensioni, dirette e indirette

Il Foro Italiano — 1987.

Ritenuto che il Tribunale di Firenze, sezione lavoro, con ordi

nanza del 26 maggio 1986, ha denunciato l'illegittimità costitu

zionale dell'art. 2, 2° comma, lett. a), 1. 12 agosto 1962 n. 1338

(disposizioni per il miglioramento dei trattamenti di pensione del

l'assicurazione obbligatoria), nella parte in cui esclude il diritto

all'integrazione al minimo della pensione di vecchiaia erogata dal

o di riversibilità, a carico del F.P.L.D. a prescindere dalla presenza di

qualsiasi altra pensione; 2) che l'integrazione al trattamento minimo per effetto della sentenza

n. 314/85 si riferisce a periodi precedenti al 1° ottobre 1983, data dalla

quale ai fini del permanere del diritto alla integrazione trova applicazione la nuova disciplina dell'art. 6 1. n. 638/83;

3) che il diritto alla integrazione per effetto della sentenza n. 314/85 è riconosciuto a domanda degli interessati, successiva alla sentenza stessa, a condizione che alla data di presentazione non sia intervenuta sentenza

negativa del diritto passata in giudicato, ovvero sia stato compiuto un atto tipicamente processuale ovvero non sia decorso, dalla data del prov vedimento definitivo di assegnazione della pensione non integrata, il ter mine decennale per la proposizione dell'azione giudiziaria;

4) che nel caso di più pensioni integrate al trattamento minimo per effetto della sentenza n. 314, dal 1° ottobre 1983, in applicazione del

disposto di cui all'art. 6, 3° comma, 1. n. 638/83, ha diritto all'integra zione o alla cristallizzazione della integrazione solo la pensione indicata in via prioritaria dal predetto 3° comma mentre l'altra o le altre pensioni integrate al trattamento minimo devono essere ricondotte nell'importo della pensione non integrata spettante alla data del 30 settembre 1983;

5) che per il pagamento delle somme dovute per effetto della sentenza n. 314/85 trova applicazione la prescrizione quinquennale;

6) che sulle somme dovute a titolo di arretrati devono essere corrisposti gli interessi a far tempo dal 121° giorno successivo a quello di presenta zione della domanda rivolta ad ottenere l'applicazione della sentenza n. 314/85.

B) Circolare n. 60117 A.G.O./55 del 9 marzo 1987.

Con la presente circolare si illustra la portata della sentenza n. 314 del 3-6 dicembre 1985 con la quale la Corte costituzionale si è ancora una volta pronunciata sulla normativa che, anteriormente alla emanazio ne della 1. n. 638/83, regolava il diritto all'integrazione al trattamento minimo delle pensioni a carico del F.P.L.D. nei confronti dei titolari di più pensioni.

Detta normativa (art. 2, 2° comma, lett. a, 1. n. 1338/62; art. 23 1. n. 153/69 e art. 2 bis 1. n. 114/74) come modificata da precedenti senten ze emanate dalla Corte costituzionale sulla materia, disponeva, com'è no to, che l'integrazione in parola era dovuta o meno a seconda delle varie situazioni di contitolarità.

L'intera materia dell'integrazione al trattamento minimo dal 1° ottobre 1983 è stata poi regolamentata ex novo dall'art. 6 1. n. 638/83, a norma del quale l'integrazione totale o parziale: spetta o meno esclusivamente in funzione del reddito i.r.p.e.f. posseduto dal pensionato; è conservata nella misura in essere alla data di cessazione dal diritto nel caso di pen sioni già integrate che, successivamente, perdano il diritto all'integrazione per superamento dei limiti di reddito da parte del titolare; spetta, comun que, su un solo trattamento pensionistico.

Le complesse e molteplici questioni connesse alla pratica attuazione della sentenza, come anticipato con messaggio del servizio prestazioni A.G.O. n. 02695 in data 13 febbraio 1986, sono state sottoposte agli organi deliberanti dell'istituto per le decisioni di competenza.

Nella seduta del 20 febbraio 1987 il consiglio di amministrazione dell'i stituto tenuto conto degli orientamenti espressi dai ministeri vigilanti sulle connesse questioni giuridiche e finanziarie, ha assunto la allegata delibe razione n. 17 (all. n. 1) per la cui attuazione le sedi si atterranno ai criteri che seguono.

1. - Contenuto e campo di applicazione della sentenza n. 314. — Nel l'articolato dispositivo della sentenza n. 314/85 la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, 2° comma, lett. a, 1. n. 1338/62 con riferimento alle specifiche situazioni di contitolarità oggetto delle ordinanze di rimessione esaminate (punto 1); la corte, inol tre, avvalendosi della facoltà ad essa riconosciuta dall'art. 27 1. n. 87/53, ha dichiarato, altresì, l'illegittimità derivata dello stesso art. 2, 2° com ma, lett. a, nelle parti non dichiarate incostituzionali dal precedente pun to 1 e dalle sentenze già emanate nel passato con riferimento alla stessa norma (punto 2) nonché, infine, ha dichiarato l'illegittimità drivata del l'art. 23 1. 30 aprile 1969 n. 153 (punto 3).

Nella interezza del suo dispositivo, pertanto, la sentenza n. 314 ha eliso totalmente dalla normativa previgente alla 1. n. 638/83 la disposizione che limitava il diritto alla integrazione al trattamento minimo delle pen sioni a carico del F.P.L.D., in presenza di altre pensioni.

In conseguenza, in applicazione della pronuncia costituzionale, le pen sioni dei lavoratori dipendenti, sia dirette che ai superstiti, hanno diritto alla integrazione al trattamento minimo anche in coesistenza con le altre pensioni che, secondo la normativa dichiarata incostituzionale, erano pre clusive del diritto stesso.

Per effetto della sentenza n. 314/85 potrà, quindi, anche verificarsi che il titolare di più pensioni di importo inferiore al trattamento minimo

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1983 PARTE PRIMA 1984

l'I.n.p.s. a chi sia già titolare di altra pensione diretta a carico

dell'I.n.p.g.i. (Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti

italiani). Considerato che la norma è stata già dichiarata illegittima, sot

to ogni profilo, da questa corte con precedente sentenza n. 314

del 3 dicembre 1985 (Foro it., 1986, I, 1795).

possa beneficiare, fino alla data di applicazione della normativa di cui

all'art. 6 1. n. 638/83 (1° ottobre 1983), di più integrazioni al trattamento

minimo. Tale è il caso, ad esempio, di titolare di pensione di reversibilità

a carico del F.P.L.D. che benefici anche di pensione diretta a carico dello

stesso fondo o delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi, anch'essa

di importo inferiore al trattamento minimo. In tale ipotesi, in applicazio ne della normativa previgente alla 1. n. 638/83, la pensione diretta risulta

già integrata al trattamento minimo (art. 23 1. n. 153/69) mentre la pen sione di reversibilità, già corrisposta nell'importo da calcolo, è integrabile anch'essa al trattamento minimo per effetto della sentenza n. 314/85.

Altra ipotesi di diritto a più integrazioni concerne il titolare di due pen sioni di reversibilità a carico del F.P.L.D. ambedue di importo inferiore

al trattamento minimo. Secondo la normativa previgente alla 1. n. 638/83, non era dovuta alcuna integrazione qualora l'importo complessivo delle

pensioni superasse l'importo del trattamento minimo (in caso contrario, era dovuta una integrazione parziale fino a concorrenza dell'importo stesso);

per effetto della sentenza n. 314, invece, sono integrabili al trattamento

minimo entrambe le pensioni di reversibilità.

2. - Coordinamento con la normativa di cui all'art. 6 l. n. 638/83. — In presenza di più pensioni integrate al minimo, la situazione pensioni stica degli interessati è da coordinare dal 1° ottobre 1983 con la disciplina introdotta dalla 1. n. 638/83 che da tale data, come già detto, regolamen ta ex novo il diritto all'integrazione al trattamento minimo.

Secondo il preciso dettato dell'art. 6, 3° comma, 1. n. 638, nel caso

di concorso di due o più pensioni l'integrazione al trattamento minimo

è dovuta una sola volta e spetta sul trattamento pensionistico indicato

in via prioritaria dallo stesso 3° comma.

Nell'ipotesi, quindi, di due o più pensioni integrate al trattamento mi

nimo al 30 settembre 1983, soltanto la pensione avente titolo all'integra zione a norma del 3° comma deve continuare ad essere corrisposta

nell'importo del trattamento minimo ovvero in quello «cristallizzato» alla

data di cessazione del diritto alla integrazione, a seconda della situazione

di reddito del pensionato; l'altra o le altre pensioni integrate al minimo

secondo la previgente normativa devono essere ricondotte nell'importo della pensione non integrata spettante alla data del 30 settembre 1983

(p. 4 della D.C.A. n. 17/87).

Riguardo a quest'ultimo aspetto si sottolinea, infatti, che non opera

sull'altra o sulle altre pensioni integrate la cristallizzazione del trattamen

to minimo erogato al 30 settembre 1983 in quanto tale istituto è riferito

espressamente ai casi di cessazione dal diritto alla integrazione per supe

ramento dei limiti di reddito e non può quindi estendersi ai casi di cessa

zione conseguenti al principio di unicità della integrazione enunciato dal

3° comma dell'art. 6.

L'applicazione in detti termini della normativa di cui all'art. 6 1. n.

638/83 è stata già effettuata in relazione alla coesistenza, alla data del

30 settembre 1983, di pensione a carico della A.G.O. o delle gestioni

speciali per i lavoratori autonomi integrata al trattamento minimo con

pensione, anch'essa integrata al trattamento minimo, a carico dei Fondi

speciali di previdenza gestiti dall'istituto ovvero di più pensioni integrate

al trattamento minimo a carico dei fondi stessi (1).

Le istruzioni relative alla disciplina di tali situazioni sono state imparti

te con la circolare n. 70 P.M. - 112 F.P. - 60106 A.G.O. - 1029 E.A.D.

dell'8 agosto 1985, cui si fa rinvio per analogia di attuazione.

Si evidenzia inoltre che la presenza di più pensioni integrate al tratta

mento minimo alla data del 30 settembre 1983 per effetto della sentenza

n. 314/85, può determinare il trasferimento della «cristallizzazione» già

in essere dal 1° ottobre 1983 sul trattamento minimo in godimento al

l'epoca. Ed infatti, secondo il disposto del punto 3, seconda parte, della delibe

razione consiliare n. 41 del 17 febbraio 1984 illustrato nella circolare n.

60095 A.G.O. del 7 marzo 1984, nel caso di titolare di più pensioni di

importo inferiore al minimo, una delle quali integrata (ad esempio, pen

sione diretta a carico di una delle gestioni speciali per i lavoratori e auto

nomi integrata al trattamento minimo a norma dell'art. 23 1. n. 153/69

e pensione ai superstiti a carico del F.P.L.D., non integrata), qualora

il pensionato possedesse redditi superiori ai limiti di legge, si doveva pro

cedere, comunque, alla cristallizzazione del trattamento minimo in essere,

(1) È noto, infatti, che la disciplina previgente alla legge n. 638/85

per le pensioni dei fondi speciali di previdenza gestiti dall'I.n.p.s. non

poneva condizioni e limiti per l'integrazione al minimo di dette pensioni,

ad eccezione del fondo per il personale di volo (per il quale non è previ

sto un trattamento minimo di pensione) e del fondo autoferrotramvieri

(per il quale nella materia trovava applicazione la stessa disciplina limita

tiva vigente per le pensioni dell'assicurazione generale obbligatoria).

Il Foro Italiano — 1987.

e che, in forza dell'art. 30 della stessa 1. n. 398 del 1984, il

predetto art. 3 trova applicazione anche riguardo agli imputati nei cui confronti, alla data di entrata in vigore della predetta

legge, siano già stati emessi provvedimenti di cattura o di arresto

o che, comunque, a tale data, si trovino in stato di custodia cau

telare, purché siano trascorsi sei mesi — termine, nel caso di spe

cie, non «prorogato» dall'art. 1 1. 25 gennaio 1985 n. 7, e, quindi, ormai decorso — dalla pubblicazione della 1. n. 398 del 1984 nel

la Gazzetta ufficiale;

non trovando applicazione il disposto del 3° comma dell'art. 6. In pre

senza, ora, di più pensioni integrate al minimo al 30 settembre 1983, nella stessa situazione di reddito la cristallizzazione del trattamento mini

mo erogato al 30 settembre 1983 deve operare sul trattamento pensioni stico indicato in via prioritaria dal citato 3° comma (nell'esempio citato,

quindi, deve essere trasferita sulla pensione ai superstiti a carico della

A.G.O.). Sempre con riferimento ai criteri di applicazione dell'art. 6 della citata

1. n. 638/83, si coglie l'occasione per fornire più complete indicazioni

circa l'esatta portata del disposto di cui al comma 11 bis del predetto articolo, secondo il quale la disciplina dell'art. 6 non si applica alle pen sioni ai superstiti con più titolari (2).

Detto disposto è da interpretare nel senso che le pensioni ai superstiti con più titolari sono da integrare, comunque, al trattamento minimo,

prescindendo dal requisito del reddito, e che delle stesse non deve tenersi

conto ai fini dell'applicazione del 3° comma dell'art. 6.

L'accertamento del diritto alla integrazione secondo la disciplina del

l'art. 6 opera, invece, integralmente nei confronti dell'altra o delle altre

eventuali pensioni di cui godano i contitolari. Per queste ultime, quindi, a seconda della situazione reddituale del pensionato, comprensiva della

quota parte di pensione ai superstiti, è dovuta l'integrazione totale o par ziale o la cristallizzazione del trattamento minimo già erogato e ciò, nel

caso di titolarità di più pensioni oltre quella ai superstiti con più titolari,

su un solo trattamento e, precisamente, su quello prioritario indicato dal

3° comma dell'art. 6. 3. - Effetti temporali della sentenza n. 314/85. — 3.1. Applicazione

d'ufficio. — Le precedenti sentenze di incostituzionalità di norme di leg

ge in materia di diritto alla integrazione già pronunciate dalla Corte costi

tuzionale hanno comportato il riconoscimento d'ufficio del diritto alla

integrazione alle pensioni in pagamento alla data della sentenza con effet

to dal primo giorno del mese successivo a quello di pubblicazione della

sentenza stessa sulla Gazzetta ufficiale, nonché alle pensioni in corso di

liquidazione a tale data, con effetto dalla decorrenza originaria. La sentenza n. 314 presenta, però, la particolarità di essere intervenuta

allorquando la norma dichiarata incostituzionale non ha più applicazione dal 1° ottobre 1983 in quanto sostituita dalla discipina introdotta dal

l'art. 6 1. n. 638/83.

In conseguenza, il riconoscimento d'ufficio del diritto alla integrazione deve essere evidentemente limitato ai casi in cui la pensione avente titolo

alla integrazione al trattamento minimo per periodi anteriori al 1° otto

bre 1983 per effetto della sentenza n. 314, non sia stata ancora liquidata, ovvero sia stata liquidata dopo la data di pubblicazione della sentenza

sulla Gazzetta ufficiate, data della quale la norma dichiarata incostituzio

nale ha cessato di avere efficacia (12 dicembre 1985). Solo in tali casi, l'integrazione al trattamento minimo è dovuta d'uffi

cio senza alcuna limitazione temporale e, cioè, fin dall'origine. Nei confronti delle pensioni cosi integrate deve, poi, applicarsi a tutti

gli effetti la già richiamata disciplina di cui all'art. 6 della 1. n. 638/83

e, conseguentemente, la pensione stessa può conservare il diritto alla inte

grazione o spettare nell'importo cristallizzato, a seconda del reddito del

pensionato, ovvero essere ricondotta nell'importo da calcolo spettante al

30 settembre 1983, qualora debba applicarsi il 3° comma dell'art. 6.

3.2. - Applicazione a domanda degli interessati. — Al di fuori della

ipotesi esposta al precedente punto 3.1. la quasi totalità delle pensioni aventi titolo alla integrazione al minimo fino al 30 settembre 1983 per

effetto della sentenza n. 314/85 risulta già liquidata alla data della sen

tenza stessa.

Conseguentemente, secondo quanto disposto al punto 3 della D.C.A.

n. 17, il diritto ai conguagli a titolo di integrazione per i periodi anteriori

al 1° ottobre 1983 è riconosciuto a domanda degli interessati, presentata

o da presentare successivamente alla data della pronuncia della Corte co

stituzionale.

3.2.1. - Condizione di pendenza del rapporto previdenziale. — Il consi

glio di amministrazione, confermando l'orientamento già manifestato in

precedenti occasioni, ha stabilito al punto 3 che condizione per l'accogli

mento della domanda è che alla data di presentazione il rapporto previ

denziale possa considerarsi pendente.

Infatti, per principio di pacifica giurisprudenza di legittimità, costitu

zionale ed ordinaria, le sentenze dichiarative di illegittimità di una norma

(2) L'ipotesi può riferirsi anche alla titolarità di più pensioni, come

nel caso di figli superstiti di ambedue i genitori.

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

di legge, quali provvedimenti di accertamento costitutivo, hanno efficacia retroattiva su tutte le situazioni giuridiche suscettibili di diversa regola mentazione in quanto non ancora consolidate od intangibili; sono quindi escluse dagli effetti temporali retroattivi le situazioni giuridiche già esau rite. Ciò può verificarsi: per effetto di sentenza negativa del diritto alla

integrazione passata in giudicato; di atti negoziali ad effetti interamente esauriti (transazione, rinuncia); di atti amministrativi definitivi per i qua li, cioè, non sia proponibile azione giudiziaria essendo decorso il prescrit to termine decennale per l'esperibilità della domanda giudiziale.

Riguardo a tale ultimo aspetto, tenuto conto che l'esistenza della nor ma impeditiva — poi dichiarata incostituzionale — costituisce mero im

pedimento di fatto e non ostacolo giuridico all'esercizio del diritto o al decorso dei termini di prescrizione e di decadenza, il consiglio d'ammini strazione ha ritenuto utile puntualizzare che il termine decennale per l'e

speribilità dell'azione giudiziaria (art. 47 d.p.r. n. 639/70) è da calcolare con riferimento all'originario provvedimento di liquidazione della pensio ne non integrata e precisamente dalla scadenza teorica dei termini previsti dall'art. 46 del richiamato d.p.r. 639/70 per l'esperimento della preventi va procedura amministrativa (360 giorni complessivi tenuto conto dei ter mini per la proposizione dei due gradi di ricorso amministrativo e dei relativi termini previsti per la decisione) o dalla scadenza effettiva dei termini stessi, se precedente a quella teorica.

Per quanto concerne l'originario provvedimento, esso è da individuare, in conformità al criterio stabilito dal consiglio di amministrazione (ai fini della ammissibilità della rinuncia alla domanda di pensione), con la deli berazione n. 269 del 4 dicembre 1981, nell'atto giuridicamente valido a dimostrare la titolarità della pensione e cioè nella comunicazione di liqui dazione contenente i dati di calcolo della pensione e la relativa decorrenza.

Tale comunicazione, per la generalità delle pensioni liquidate con la

procedura automatizzata a carico del F.P.L.D. è attualmente rappresen tata dal Mod. TE 08 e, per le pensioni non meccanizzate, ovvero per quelle meccanizzate liquidate anteriormente alla istituzione di tale model

lo, dalle apposite equipollenti comunicazioni predisposte dalle sedi (3). Si ritiene utile ricordare che, nel caso di integrazione già corrisposta

e poi revocata nel corso dell'erogazione della pensione, assume rilevanza ai fini di che trattasi la data del provvedimento con cui è stata disposta la revoca della integrazione, o in mancanza, la data da cui l'interessato ha avuto cognizione della riduzione dell'importo della pensione.

Premesso ciò, il consiglio d'amministrazione ha ritenuto, altresì, che l'utile decorso del termine per la esperibilità dell'azione giudiziaria richie de il compimento di una atto tipicamente processuale e non negoziale e che, inoltre, avendo il termine natura decadenziale, lo stesso non è

soggetto ad interruzione o sospensione. Pertanto, nessuna rilevanza assu mono ai fini che qui interessano eventuali richieste amministrative (istan ze, domande, ricorsi) presentate anteriormente alla data della sentenza n. 314/85, anche se inoltrate prima della scadenza del termine per la

proposizione dell'azione giudiziaria, se non siano state seguite dalla tem

pestiva e rituale azione giudiziaria (4). In conclusione, le domande intese a ottenere l'integrazione al tratta

mento minimo per effetto della sentenza in argomento, sono accoglibili a condizione che alla data di presentazione — sempreché non si siano verificate altre situazioni di esaurimento del rapporto previdenziale (ri nuncia, transazione, ecc.) — risulti pendente azione giudiziaria ovvero non siano ancora trascorsi i termini per la sua proposizione, come innan zi specificato; in tale ultimo caso, ai fini della pendenza del rapporto non è, ovviamente, necessario che il giudizio sia effettivamente intentato.

In tutti gli altri casi, e cioè allorquando alla data di richiesta degli arretrati successiva a quella della sentenza n. 314/85 risulti infruttuosa mente decorso il termine per la proposizione dell'azione giudiziaria, o si siano verificate le altre situazioni di definitività del provvedimento di

diniego della integrazione, il rapporto previdenziale deve considerarsi a tutti gli effetti esaurito e, conseguentemente, la domanda non è accoglibile.

3.2.2. - Limite di prescrizione dei ratei pregressi ed interessi legali. —

I conguagli a titolo di integrazione al trattamento minimo in caso di ac coglimento delle domande sono dovuti, secondo quanto previsto ai punti 5 e 6 della D.C.A. n. 17 del 20 febbraio 1987, nei limiti della prescrizione quinquennale dei ratei di cui all'art. 129 r.d. n. 1827/35 e con diritto alla corresponsione degli interessi legali di cui agli art. 46 e 47 d.p.r. n. 639/70.

Riguardo al limite di prescrizione, il consiglio di amministrazione, te nuto conto dei pareri espressi in proposito dai ministeri vigilanti, ha quindi ritenuto di confermare i criteri già adottati in occasione delle precedenti pronunce della Corte costituzionale (D.C.A. n. 235 del 30 ottobre 1981).

Il periodo di prescrizione decorre dalla data della domanda di applica zione della sentenza e, in presenza di atti interruttivi, può retroagire ulte riormente.

Gli interessi legali sono da corrispondere nel caso di pagamento delle somme dovute dopo oltre 120 giorni dalla data di presentazione della relativa domanda, a decorrere dal 121° giorno dalla data stessa.

(3) V. circolare n. 53585 A.G.O. del 22 gennaio 1982. (4) V. messaggio del Ramo legale n. 07923 del 2 marzo 1987.

Il Foro Italiano — 1987.

4. - Ricorsi amministrativi avverso la misura della pensione non inte

grata ed azioni giudiziarie in essere alla data delta sentenza. — Come

già fatto presente, a far tempo dal 12 dicembre 1985, giorno successivo a quello di pubblicazione della sentenza n. 314/85, ha cessato di avere efficacia nella sua interezza la normativa preclusiva del diritto alla inte

grazione al trattamento minimo delle pensioni A.O.O. previgente alla 1. n. 633/83.

Da tale momento, quindi, la normativa caducata non può essere appli cata con riferimento ai ricorsi amministrativi intesi ad ottenere la integra zione delle pensioni A.G.O. per i periodi precedenti al 1° ottobre 1983, non ancora definiti alla predetta data del 12 dicembre 1985, in quanto non può negarsi la integrazione al minimo a norma della disposizione dichiarata illegittima.

Ciò premesso, in conformità dei criteri stabiliti dalla delibera consilia

re, secondo cui gli effetti retroattivi della sentenza si applicano alle richie ste inoltrate successivamente alla data della sentenza e a condizione che il rapporto previdenziale non sia esaurito alla data stessa, per quanto riguarda le pratiche in argomento deve farsi riferimento a tutti i fini alla data del 12 dicembre 1985, giorno successivo a quello di pubblicazione della sentenza. Pertanto, la situazione di pendenza del rapporto previden ziale deve essere accertata con riferimento alla predetta data, sulla base dei criteri dettati al precedente punto 3.2.1. e, sussistendo le condizioni ivi previste, con lo stesso riferimento temporale devono calcolarsi i limiti di prescrizione delle differenze di rate e gli eventuali interessi legali dal 121° giorno.

Quanto ai giudizi in corso, gli stessi saranno definiti mediante richiesta di declaratoria di cessazione della materia del contendere, previa adozio ne del provvedimento amministrativo di riconoscimento del diritto alla

integrazione al trattamento minimo, sussistendo le condizioni previste nella

presente circolare, e del conseguenziale pagamento degli arretrati nei limi ti della prescrizione quinquennale e della corresponsione degli interessi

legali a decorrere dal 121° giorno dalla data di pubblicazione della sentenza.

Riguardo, poi, alle spese ed alle competenze processuali, la difesa del l'istituto motiverà al giudicante le ragioni che giustificano una compensa zione quanto meno parziale delle stesse in considerazione del

comportamento legittimo assunto dall'istituto fino alla declaratoria di in costituzionalità e ai tempi tecnici occorrenti per l'applicazione in concreto della suddetta sentenza n. 314/85.

Per quanto riguarda il trattamento fiscale degli arretrati maturati per effetto della sentenza in esame, si fa presente che gli stessi devono, com'è noto, essere assoggettati ad i.r.p.e.f. con il regime speciale della tassazio ne separata, ex art. 12 e 13 d.p.r. n. 597/73 (v. lettera-circ. n. 736 del 10 novembre 1983).

Con successiva comunicazione saranno impartite le istruzioni operative necessarie per il ricalcolo delle pensioni in conformità della sentenza in oggetto.

CORTE COSTITUZIONALE; sentenza 27 marzo 1987, n. 79

(Gazzetta ufficiale, la serie speciale, 1° aprile 1987, n. 14); Pres. La Pergola, Rei. Gallo; interv. Pres. cons, ministri. Ord. Comm. trib. I grado Milano 28 settembre 1978 (G.U. n. 36 del 1980).

Tributi locali — I.I.o.r. — Redditi da immobili posseduti da per sone giuridiche — Tassazione separata — Esclusione — Que stione infondata di costituzionalità (Cost., art. 76; 1. 9 ottobre 1971 n. 825, delega al governo per la riforma tributaria, art.

4; d.p.r. 29 settembre 1973 n. 597, istituzione e disciplina del

l'imposta sul reddito delle persone fisiche, art. 40; d.p.r. 29 settembre 1973 n. 598, istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, art. 5; d.p.r. 29 settembre 1973 n. 599, istituzione e disciplina dell'imposta locale sui redditi, art. 4, 6).

È infondata la questione di legittimità costituzionale del combi nato disposto degli art. 40 d.p.r. 597/73, 5 d.p.r. 598/73, 4, 3° comma, e 6, 5° comma, d.p.r. 599/73, nella parte in cui

prevedono che, ai fini dell'imposta locale sui redditi, i redditi degli immobili posseduti dalle società soggette all'imposta sulle

persone giuridiche non sono considerati redditi fondiari e con corrono a formare il reddito complessivo come componenti del reddito d'impresa, in relazione all'art. 4, n. 2, l. 825/71, secon do cui l'i.l.o.r. si applica al reddito complessivo netto ai fini dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, da cui sono esclusi i redditi da terreni, da fabbricati ed agrari, in riferimen to all'art. 76 Cost. (1)

(1) L'ordinanza di rimessione è massimata in Foro it., 1980, III, 336, con nota di richiami.

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