ordinanza 28 dicembre 1998, n. 448 (Gazzetta ufficiale, 1 a serie speciale, 7 gennaio 1999, n. 1);Pres. Granata, Est. Mirabelli; D'Angelo c. Cardillo; interv. Pres. cons. ministri. Ord. Pret.Catania-Acireale 30 dicembre 1997 (G.U., 1 a s.s., n. 25 del 1998)Source: Il Foro Italiano, Vol. 122, No. 6 (GIUGNO 1999), pp. 1741/1742-1743/1744Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23193696 .
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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE
CORTE COSTITUZIONALE; ordinanza 28 dicembre 1998, n. 448 (Gazzetta ufficiale, la serie speciale, 7 gennaio 1999, n.
1); Pres. Granata, Est. Mirabelli; D'Angelo c. Cardillo; interv. Pres. cons, ministri. Ord. Pret. Catania-Acireale 30
dicembre 1997 (G.U., la s.s., n. 25 del 1998).
Sfratto (procedimento per la convalida) — Costituzione in giu dizio delle parti — Udienza — Questione manifestamente in
fondata di costituzionalità (Cost., art. 24; cod. proc. civ., art. 660; d.l. 18 ottobre 1995 n. 432, interventi urgenti sul
processo civile e sulla disciplina transitoria della 1. 26 novem
bre 1990 n. 353, relativa al medesimo processo, art. 8; 1. 20
dicembre 1995 n. 534, conversione in legge, con modificazio
ni, del d.l. 18 ottobre 1995 n. 432). Locazione — Legge 392/78 — Immobili adibiti ad abitazione
— Morosità del conduttore — Gravità — Valutazione — Que stione manifestamente infondata di costituzionalità (Cost., art.
3, 42; cod. civ., art. 1453, 1455; 1. 27 luglio 1978 n. 392,
disciplina delle locazioni di immobili urbani, art. 5).
È manifestamente infondata la questione di legittimità costitu
zionale dell'art. 660, 5° comma, c.p.c. (come modificato dal
la l. 20 dicembre 1995 n. 534, di conversione in legge del
d.l. 18 ottobre 1995 n. 432), nella parte in cui, derogando ai termini di costituzione previsti per il processo di cognizione ordinario, nel procedimento per convalida di sfratto consente
alle parti di costituirsi in giudizio in udienza, in riferimento all'art. 24 Cost. (1)
È manifestamente infondata la questione di legittimità costitu
zionale dell'art. 5 l. 27 luglio 1978 n. 392, nella parte in cui,
derogando alla regola generale dell'art. 1455 c.c. (che consen
te di valutare, ai fini della risoluzione del contratto, l'impor tanza dell'inadempimento avuto riguardo all'interesse dell'al
tra parte), per le locazioni di immobili ad uso di abitazione
(1) Il giudice delle leggi ha gioco facile nell'escludere la fondatezza della questione di legittimità dell'art. 660, 5° comma, c.p.c., sotto il
profilo prospettato dal giudice a quo, in base al rilievo che al momento dell'udienza di convalida avanti al pretore l'intimato già conosce i ter mini della domanda proposta nei suoi confronti dal locatore ai sensi dell'art. 657 ss. c.p.c., attraverso l'atto di intimazione e contestuale citazione in giudizio (atto che deve essergli notificato, di regola, almeno venti giorni liberi prima dell'udienza: v. il 4° comma dello stesso art.
660). La corte non manca, peraltro, di osservare come l'articolazione dello speciale procedimento di sfratto, rientrante nella discrezionalità del legislatore, non possa ritenersi priva di razionalità, anche tenuto conto della facoltà riconosciuta all'intimato di opporsi alla convalida
comparendo personalmente in udienza (senza bisogno, cioè, di costi tuirsi in giudizio a mezzo di procuratore) e della mancata previsione in tale fase sommaria di preclusioni o decadenze, il cui verificarsi è rinviato all'eventuale giudizio di cognizione (piena) che segue, ex art. 667 c.p.c., in caso di opposizione dell'intimato medesimo.
Sulla modulazione del procedimento di sfratto ex art. 657 ss. c.p.c., dopo la novella della 1. 534/95, v., fra gli altri, R. Frasca, Procedi mento per convalida di sfratto: le novità introdotte (. . . con al seguito qualche problema) dalla l. 534/95, in Foro it., 1996, I, 2575, e A. Ma
garaggia, Il procedimento di convalida dopo la riforma de! processo civile, in Rass. locazioni, 1996, 118, e Gius, 1996, 3119.
A norma del 3° comma dell'art. 660 c.p.c. novellato, la citazione
per la convalida deve contenere, insieme all'invito rivolto all'intimato a comparire avanti al pretore nell'udienza indicata, «l'avvertimento che se non comparisce o, comparendo, non si oppone, il giudice convalida la licenza o lo sfratto . . .». Nel senso che la mancanza di tale avverti mento determina la nullità dell'atto di citazione e, quindi, il pretore deve ordinarne la rinnovazione, ove l'intimato non sia comparso, v. Pret. Bologna, ord. 6 febbraio 1996, Foro it., 1996, I, 2574, e, analo
gamente, Pret. Lecce, ord. 7 maggio 1996, id., Rep. 1997, voce Sfratto, n. 9 (e Corriere giur., 1997, 942, con nota di B. Poliseno), anche in relazione all'ipotesi d'inosservanza del termine di comparizione prescritto dal 4° comma dello stesso articolo.
Circa la possibilità per l'intimato di proporre domande riconvenzio nali fino alla scadenza del termine assegnatogli dal pretore ai sensi degli art. 667 e 426 c.p.c., cfr., di recente, Cass. 22 maggio 1997, n. 4568, Foro it., Rep. 1997, voce Locazione, n. 404. Sul punto, v. anche Pret.
Venezia, ord. 23 maggio 1997, Giur. it., 1998, 53, secondo la quale con l'ordinanza di mutamento del rito ex art. 667 e 426 cit. il pretore deve assegnare alle parti due termini distinti (più breve quello per l'at
tore, più lungo quello per il convenuto) per la proposizione di nuove domande ed istanze istruttorie. Nel senso che l'ordinanza in discorso va notificata al convenuto contumace, derivandone altrimenti la nu» à
Il Foro Italiano — 1999.
prevede che il mancato pagamento del canone, decorsi venti
giorni dalla scadenza convenuta, costituisce motivo di risolu
zione del contratto, in riferimento agli art. 3 e 42 Cost. (2)
Ritenuto che nel corso di un procedimento di convalida di sfratto per morosità, nel quale il conduttore comparendo all'u dienza aveva proposto opposizione sostenendo di aver pagato il canone dopo la notificazione dell'intimazione per un ritardo
dovuto ad una assenza determinata da ragioni di salute, il Pre
tore di Catania, sezione distaccata di Acireale, con ordinanza
emessa il 30 dicembre 1997, ha sollevato questione di legittimità costituzionale:
a) dell'art. 660, 5° comma, c.p.c. (come modificato dalla 1. 20 dicembre 1995 n. 534, di conversione in legge, con modifica
zioni, del d.l. 18 ottobre 1995 n. 432, recante interventi urgenti sul processo civile), che, nel procedimento per convalida di sfrat
to, prevede che le parti si costituiscono in giudizio depositando in cancelleria l'intimazione con la relazione di notificazione o la comparsa di risposta, oppure presentando tali atti al giudice in udienza. Questa disposizione, che, derogando ai termini di
costituzione previsti per l'ordinario processo di cognizione sen za che, ad avviso del rimettente, vi siano ragioni di urgenza, consente la costituzione delle parti in udienza, violerebbe il di
ritto di difendersi in giudizio (art. 24 Cost.), rendendone più difficoltoso l'esercizio;
b) dell'art. 5 1. 27 luglio 1978 n. 392 (disciplina delle locazio ni di immobili urbani), nella parte in cui prevede che nelle loca zioni ad uso di abitazione il mancato pagamento del canone, decorsi venti giorni dalla scadenza, costituisce motivo di risolu
zione del contratto di locazione, così derogando alla regola ge nerale prevista dall'art. 1455 c.c., che consente di valutare, ai
fini della risoluzione del contratto, l'importanza dell'inadempi mento avuto riguardo all'interesse dell'altra parte. Ne derive
dei giudizio, v., d'altra parte, Trib. Napoli 12 giugno 1998, Arch, loca
zioni, 1998, 570.
(2) Quanto alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 1.
392/78, la corte rileva: a) da un lato, che, tenuto conto del collegamen to tra la norma impugnata ed il successivo art. 55 (che, in deroga al 3° comma dell'art. 1453 c.c., consente al conduttore di sanare la moro sità in giudizio), deve convenirsi che il sistema non attribuisca al locato re una ingiustificata posizione di vantaggio; b) dall'altro lato, come nessuna ingiustificata disparità di trattamento possa ravvisarsi tra con duttori di immobili abitativi e conduttori di immobili adibiti ad uso
diverso, giacché, anche a voler ritenere estesa a questi ultimi la possibi lità di fruire della sanatoria giudiziale della morosità ex art. 55 cit., «la comparazione non può essere effettuata prendendo in considerazio ne solo uno degli elementi che differenziano le regole ...» vigenti per i due tipi di locazione (e tra gli elementi di differenziazione qualificanti non può essere tralasciato quello dato dal fatto che nelle locazioni non
abitative, non trovando diretta applicazione l'art. 5 1. 392/78, i contraenti ben possono prevedere una disciplina convenzionale più gravosa per il conduttore rispetto a quella delineata dalla norma testé citata, attraverso la predisposizione di clausole risolutive espresse, ex art. 1456 c.c.).
Circa la non estensibilità alle locazioni ad uso diverso dall'abitazione
(se non come parametro orientativo) dei criteri legali stabiliti dall'art. 5 1. 392/78 per la valutazione della importanza della morosità del con
duttore, ai fini della risoluzione del contratto, la giurisprudenza è or mai da tempo consolidata, dopo l'intervento delle sezioni unite della
Cassazione, con la sent. 28 dicembre 1990, n. 12210, Foro it., 1992, I, 201: v., da ultimo, oltre ai precedenti richiamati in nota a Cass.
7253/96, cit. infra, Cass. 12 novembre 1998, n. 11448, id., Mass., 1202.
Recentemente, Cass. 21 dicembre 1998, n. 12769, ibid., 1372, nel
puntualizzare che ai sensi dell'art. 5 1. 392/78 anche il mancato paga mento di una sola mensilità di canone giustifica la risoluzione del con tratto di locazione, ha escluso che tale regola si ponga in contrasto con l'art. 3 Cost., sotto il profilo del diverso trattamento riservato alla morosità concernente gli oneri accessori (che giustifica la risoluzione del contratto quando il relativo importo superi quello di due mensilità del canone).
In ordine alla sanatoria giudiziale della morosità ex art. 55 1. 392/78
(in particolare per quel che concerne l'ambito di applicazione — sostan ziale e processuale — della norma, nonché il suo rapporto con la regola generale dell'art. 1453, 3° comma, c.c.), v., da ultimo, Corte cost. 21
gennaio 1999, n. 3, id., 1999, I, 404, con osservazioni di D. Piombo; Cass. 21 aprile 1998, n. 4031, e 9 febbraio 1998, n. 1316, id., 1998, I, 3599, con nota di richiami, nonché Cass. 7 agosto 1996, n. 7253, e Pret. Bologna, ord. 18 ottobre 1996, id., 1997, I, 1569 (e Giusi, civ., 1997, I, 735, con nota di N. Izzo).
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1743 PARTE PRIMA 1744
rebbe sia il contrasto con la funzione sociale che la proprietà deve assolvere (art. 42 Cost.), sia la violazione del principio di eguaglianza (art. 3 Cost.), giacché il ritardo di oltre venti
giorni nel pagamento del canone costituirebbe inadempimento che determina la risoluzione del contratto solo per le locazioni
abitative, mentre per quelle non abitative dovrebbe essere valu
tata la gravità dell'inadempimento, anche se in entrambi i casi
sarebbe possibile, in base all'art. 55 1. n. 392 del 1978, sanare
la morosità con il pagamento di quanto dovuto alla prima
udienza; che è intervenuto nel giudizio il presidente del consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall'avvocatura generale dello
Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate non fondate.
Considerato che, quanto alla prima questione, la norma che
consente alle parti, nello speciale coordinamento di convalida
dello sfratto, di costituirsi anche in udienza (art. 660, 5° com
ma, c.p.c.), non viola il diritto di difendersi in giudizio, giacché il contenuto della domanda ed i termini in cui essa è proposta dal locatore sono già conosciuti dalla parte intimata con la cita
zione che gli è stata notificata (art. 660, 1° e 3° comma, e art.
663, 1° comma, c.p.c.) ed il termine di comparizione consente
l'esercizio della difesa;
che, inoltre, rientra nella discrezionalità del legislatore l'arti
colazione del processo, sempre con il limite della non irraziona
lità della disciplina (sentenza n. 94 del 1996, Foro it., 1997,
I, 3476; ordinanza n. 305 del 1998, id., 1998, I, 3431); limite non valicato nell'ipotesi in esame, considerando anche la parti colare disciplina del procedimento per convalida di sfratto, che
attribuisce all'intimato la facoltà di comparire personalmente in udienza per opporsi alla convalida (art. 660, 6° comma, c.p.c.), e che in tale procedimento non sono previste preclusioni o deca
denze, le quali si verificano solo nell'eventuale giudizio di co
gnizione che segue in caso di opposizione (art. 667 c.p.c.); che la seconda questione di legittimità costituzionale — rela
tiva all'art. 5 1. 27 luglio 1978 n. 392, nella parte in cui prevede che il ritardo nel pagamento del canone (trascorsi venti giorni dalla scadenza) costituisce motivo di risoluzione del contratto
di locazione, senza che debba essere ulteriormente provata la
gravità dell'inadempimento (come altrimenti richiederebbe l'art.
1455 c.c.) — investe una regola operante per le locazioni di
immobili urbani ad uso abitativo in connessione con l'art. 55
stessa legge che, proprio con un riferimento esplicito all'art.
5 ed all'inadempimento del conduttore, consente a quest'ultimo di sanare la morosità in udienza o nel termine che il giudice
gli assegna in caso di comprovate condizioni di difficoltà, con
l'effetto che il pagamento esclude la risoluzione del contratto.
Sicché il sistema, per un verso, non attribuisce una ingiustifica ta posizione di vantaggio al locatore, ma consente, anzi, al con
duttore di adempiere (in deroga all'art. 1453, 3° comma, c.c.) la propria obbligazione anche quando in ragione del ritardo sia
stata chiesta, con l'intimazione dello sfratto, la risoluzione. Inol tre — se pure si ritenga che la facoltà del conduttore di sanare la mora in giudizio non si riferisca esclusivamente alle locazioni
di immobili urbani ad uso di abitazione, in ragione sia del ri
chiamo testuale che l'art. 55 1. n. 392 del 1978 opera all'art. 5 stessa legge, che disciplina appunto l'inadempimento del con
duttore in tale tipo di locazione, sia del riferimento al quadrien nio che caratterizza la durata legale di queste — comunque, ai fini della verifica di una eventuale disparità di trattamento, la comparazione non può essere effettuata prendendo in consi
derazione solo uno degli elementi che differenziano le regole delle locazioni ad uso di abitazione da quelle delle locazioni
ad uso diverso, tanto più che per queste ultime la valutazione
della gravità dell'inadempimento in base alla disciplina comune dei contratti (art. 1455 c.c.) può essere rimessa all'autonomia
contrattuale (art. 1456 c.c.), che solo per le locazioni diverse
da quelle abitative, non applicandosi direttamente l'art. 5 1. n.
392 del 1978, può disporre clausole risolutive espresse con ter
mini più gravosi per il conduttore di quelli delineati da quest'ul tima legge;
che, pertanto, non avendo con evidenza fondamento le cen
sure mosse dal rimettente, entrambe le questioni di legittimità costituzionale sono manifestamente infondate.
Visti gli art. 26, 2° comma, 1. 11 marzo 1953 n. 87 e 9, 2°
comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale.
Il Foro Italiano — 1999.
Per questi motivi, la Corte costituzionale dichiara la manife
sta infondatezza:
a) della questione di legittimità costituzionale dell'art. 660, 5° comma, c.p.c., sollevata, in riferimento all'art. 24 Cost., dal Pretore di Catania, sezione distaccata di Acireale, con l'or
dinanza indicata in epigrafe;
b) della questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 1.
27 luglio 1978 n. 392 (disciplina delle locazioni di immobili ur bani), sollevata, in riferimento agli art. 3 e 42 Cost., dal Preto
re di Catania, sezione distaccata di Acireale, con la stessa or
dinanza.
CORTE COSTITUZIONALE; sentenza 23 dicembre 1998, n.
421 (Gazzetta ufficiale, la serie speciale, 30 dicembre 1998, n. 52); Pres. Granata, Est. Capotosti; Provincia autonoma di Trento (Avv. Falcon) e Provincia autonoma di Bolzano
(Avv. Riz) c. Pres. cons, ministri (Avv. dello Stato Bafile).
Contabilità e bilancio dello Stato — Trentino-Alto Adige —
Monitoraggio statale dei flussi di spesa di regioni ed enti lo
cali — Limiti programmati dei flussi di spesa — Questioni infondate di costituzionalità (Statuto speciale per il Trentino
Alto Adige, art. 8, 9, 16, 54, 69, 80, 83, 84, 104, 107; d.leg. 16 marzo 1992 n. 268, norme di attuazione dello statuto spe ciale per il Trentino-Alto Adige in materia di finanza regio nale e provinciale, art. 8, 16; d.leg. 24 luglio 1996 n. 432, norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige recanti modifiche ed integrazioni al d.leg. 16 marzo 1992 n. 268, concernente la finanza regionale e pro vinciale; d.l. 31 dicembre 1996 n. 669, disposizioni urgenti in materia tributaria, finanziaria e contabile a completamento della manovra di finanza pubblica per l'anno 1997, art. 8).
Sono infondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art.
8, 1° e 5° comma, d.l. 31 dicembre 1996 n. 669, convertito
dalla l. 28 febbraio 1997 n. 30 (disposizioni urgenti in materia
tributaria, finanziaria e contabile a completamento della ma
novra di finanza pubblica per l'anno 1997), che prevede il
monitoraggio dei pagamenti mensilmente effettuati dalle re
gioni e dagli enti locali e che, in caso di significativo scosta mento da determinati limiti, autorizza il governo a predispor re tutte le misure, anche di carattere legislativo, necessarie a ricondurre i flussi di spesa entro i limiti programmati «nel
rispetto dei principi costituzionali in materia di autonomie», in riferimento al titolo VI, nonché agli art. 8, 9, 16, 54, 104 e 107 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige ed alle relative norme di attuazione. (1)
(1) I. - La sentenza si segnala per la precisione con cui stigmatizza alcuni concetti-chiave che coinvolgono — da una parte — il «potere» dello Stato di acquisire conoscenze e informazioni circa la gestione fi nanziaria di regioni (ordinarie e speciali) e province autonome e — dal l'altra — l'obbligo degli enti «a finanza derivata da quella statale» (quali sono, soprattutto, le regioni di autonomia speciale e le province auto
nome) di osservare vincoli di spesa finalizzati al contenimento della spe sa pubblica e, in ultima analisi, al rispetto dei «parametri» (primo fra tutti, il rapporto fra debito pubblico e prodotto interno lordo) in base ai quali sarebbero (e, in effetti, sono) state valutate, dall'Unione euro pea, le «credenziali» dell'Italia per l'ingresso nell'area della moneta unica
europea. Quanto al primo punto (il «potere» di informazione o, secondo altra
terminologia, il controllo-informazione dell'amministrazione statale su
gli andamenti della finanza regionale), la corte richiama un insieme di
precedenti, dalla cui combinazione risulta che l'amministrazione statale è legittimata ad acquisire, nel contesto della leale collaborazione tra Stato e regioni (ad autonomia sia ordinaria che speciale), dati e infor
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