+ All Categories
Home > Documents > ordinanza 29 dicembre 1982; Pres. Mezzina, Rel. Cecere, P.M. Toscani (concl. conf.); Di Giacomo...

ordinanza 29 dicembre 1982; Pres. Mezzina, Rel. Cecere, P.M. Toscani (concl. conf.); Di Giacomo...

Date post: 29-Jan-2017
Category:
Upload: tranquynh
View: 215 times
Download: 2 times
Share this document with a friend
3
ordinanza 29 dicembre 1982; Pres. Mezzina, Rel. Cecere, P.M. Toscani (concl. conf.); Di Giacomo (Avv. Liberti) c. Urbano (Avv. Troccoli) Source: Il Foro Italiano, Vol. 106, No. 5 (MAGGIO 1983), pp. 1419/1420-1421/1422 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23175532 . Accessed: 28/06/2014 11:32 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 91.220.202.120 on Sat, 28 Jun 2014 11:32:38 AM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
Transcript
Page 1: ordinanza 29 dicembre 1982; Pres. Mezzina, Rel. Cecere, P.M. Toscani (concl. conf.); Di Giacomo (Avv. Liberti) c. Urbano (Avv. Troccoli)

ordinanza 29 dicembre 1982; Pres. Mezzina, Rel. Cecere, P.M. Toscani (concl. conf.); Di Giacomo(Avv. Liberti) c. Urbano (Avv. Troccoli)Source: Il Foro Italiano, Vol. 106, No. 5 (MAGGIO 1983), pp. 1419/1420-1421/1422Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23175532 .

Accessed: 28/06/2014 11:32

Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at .http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp

.JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range ofcontent in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new formsof scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected].

.

Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to IlForo Italiano.

http://www.jstor.org

This content downloaded from 91.220.202.120 on Sat, 28 Jun 2014 11:32:38 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

Page 2: ordinanza 29 dicembre 1982; Pres. Mezzina, Rel. Cecere, P.M. Toscani (concl. conf.); Di Giacomo (Avv. Liberti) c. Urbano (Avv. Troccoli)

1419 PARTE PRIMA 1420

proprio perché il regolamento proposto contro quella sentenza

mantiene pendente il relativo procedimento (le sentenze che

sembrerebbero orientate in senso diverso — Cass. 19 novembre

1976, n. 4348, id., Rep. 1976, voce cit., n. 150; 7 gennaio 1970, n.

28, id., Rep, 1970, voce cit., n. 248; 21 febbraio 1968, n. 589, id.,

Rep. 1968, voce cit., n. 339 — riguardano l'ipotesi di sopravvenuta declinatoria di competenza da parte del giudice preventivamente

adito, mentre nel caso L'Aquila è la sede prevenuta, e comun

que escludono, a seguito di una declinatoria siffatta, la rilevanza

in atto della litispendenza con riguardo alla pronunzia del giudi ce a quo prevenuto, e non a quella, di cui invece nella specie si

tratta, della Corte di cassazione in sede di regolamento).

È noto al collegio come non vi sia uniformità di indirizzo, nella giurisprudenza di questa Corte suprema, sul punto relativo

alla rilevabilità di profili di competenza vera e propria in co

stanza di una situazione di litispendenza. Numerose pronunce sono nel senso che in tal caso si imponga in via pregiudiziale ed esclusiva l'eliminazione della litispendenza, mediante la mec

canica applicazione del criterio della prevenzione (tra le tante:

sent. n. 194 del 1979, id., Rep. 1979, voce cit., n. 156; n. 3890

del 1976, id., Rep. 1976, voce cit., n. 148; n. 2439 del 1973, id.,

Rep. 1973, voce cit., n. 217; n. 915 del 1973, id., 1973, I, 2076; n. 28 del 1970, id., Rep. 1970, voce cit., n. 248; n. 3302 e n.

2686 del 1968, id., Rep. 1968, voce cit., nn. 339 quater, 340; n.

589 del 1968, cit.; n. 1216 del 1965, id., Rep. 1965, voce cit., n.

359, in tema di continenza, nel suo aspetto di litispen denza parziale; n. 2275 del 1963, id., Rep. 1963, voce cit., n.

367; n. 1603 del 1962, id., Rep. 1962, voce cit., n. 239), salvo il

successivo esame da parte del giudice preventivamente adito, in

favore del quale il giudice prevenuto abbia dichiarato la litis

pendenza, del problema relativo alla propria competenza, con

conseguente trasmigrazione del processo (sent. n. 106 del 1975,

id., Rep. 1975, voce cit., n. 196, e n. 2508 del 1964, id., Rep.

1964, voce cit., n. 99) eventualmente anche verso lo stesso

giudice prevenuto. Altre sentenze invece, affermano il principio che la litispendenza presuppone l'adizione di due giudici egual mente competenti (sent. 2377 del 1978, id., Rep. 1978, voce cit.,

n. 153, in genere; n. 1103 del 1966, id., Rep. 1966, voce cit., n.

335 e n. 348 del 1962, id., Rep. 1962, voce cit., n. 368, in

rapporto a un giudice speciale), ed altre negano che la preven zione possa operare almeno nei casi di competenza esclusiva

(sent. n. 3463 del 1971, id., Rep. 1971, voce cit., n. 287; n. 3594

del 1969, id., Rep. 1970, voce cit., n. 251; n. 2808 del 1962, id.,

Rep. 1962, voce cit., n. 367; n. 2909 del 1961, id., Rep. 1961,

voce cit., n. 338; n. 2049 del 1960, id., 1960, I, 1926).

Esclude peraltro il collegio che il problema possa fondatamen

te porsi riguardo alla Corte suprema, che sia chiamata a regola re la competenza a seguito della proposizione della relativa

istanza contro la sentenza emessa in uno dei due giudizi: a ciò

si oppone il principio secondo il quale la sentenza di regola

mento, essendo emessa dalla Cassazione con piena autonomia di

giudizio rispetto alla pronuncia impugnata e alle deduzioni delle

parti e con riferimento a ogni possibile titolo di competenza, rende ulteriormente incontestabile la competenza del giudice de

signato, con la conseguente impossibilità che successivamente sia

presa in considerazione la questione di competenza sotto altri

aspetti, anche se non esaminati nella pronuncia sull'istanza di

regolamento di competenza (sent. n. 4184 e n. 277 del 1980, id.,

Rep. 1980, voce cit., nn. 259, 260; n. 3539 e n. 1735 del 1979,

id., Rep. 1979, voce cit., nn. 234, 264; n. 4310 e n. 2555 del

1978, id., Rep. 1978, voce cit., nn. 240, 241). Inoltre, non è

ipotizzabile, rispetto alle decisione della Corte suprema in sede

di regolamento, la ragione che imporrebbe di privilegiare, in

costanza di una situazione di litispendenza, unicamente il criterio

della prevenzione al fine dell'eliminazione — immediata ed ante

omnia — della litispendenza stessa. Come, infatti, è stato sotto

lineato nelle sentenze che più a fondo hanno esaminato il pro blema (Cass. 10 agosto 1963, n. 2275, id., 1963, I, 1624; e, sulla

medesima linea argomentativa, Cass. 3 aprile 1973, n. 915, cit.), tale ragione va principalmente ravvisata nella necessità di evitare

che l'eventuale disparità di opinione sulla rispettiva competenza del giudice preveniente e del giudice prevenuto possa condurre

alla continuazione dei due giudizi ed alla formazione di giudica ti contraddittori: orbene, un simile pericolo è inconfigurabile in sede di regolamento di competenza, la cui proposizione comporta (o, almeno, nella fisiologia del sistema deve comportare) la so

spensione di tutti i processi « relativamente ai quali è chiesto il

regolamento » per effetto del deposito dell'istanza di trasmissione

dei rispettivi fascicoli (art. 47 e 48 c.p.c.).

Né possono condividersi i dubbi avanzati in dottrina ed emer

si nella giurisprudenza di questa Corte suprema, divisasi sul

punto: cfr. in opposti sensi Cass. 4 novembre 1977, n. 4701 (id.,

Rep. 1977, voce cit., n. 215) e Cass. 23 dicembre 1977, n. 5723

(id., 1978, I, 2259) — circa l'applicabilità anche alle ipotesi di

c. d. competenza impropria, costituite dalla litispendenza e, come

aspetto parziale di questa, dalla continenza, del principio sopra ricordato — concernente l'effetto esaustivo di ogni problema di

competenza, che si riconnette alla sentenza della Cassazione

emessa in sede di regolamento. Da un lato, invero, pur non trattandosi, almeno secondo la

prevalente dottrina, di casi di competenza vera e propria, litis

pendenza e continenza sono dal diritto positivo assoggettate alla

stessa disciplina di questi, sicché le une e gli altri vivono

nell'ordinamento e devono essere dall'interprete riguardati come

situazioni equiparate. Dall'altro, quella esigenza di economia

processuale e quella necessità di definizione sollecita dell'indagi ne pregiudiziale rivolta all'individuazione del giudice competente, che quel principio ispirano, ricorrono pressanti anche con rife

rimento alle situazioni di litispendenza e di continenza, oltre che

di competenza c. d. propria, e di ciò è clamoroso esempio la vicenda in esame, che — ove quel principio restasse disapplicato — vedrebbe ulteriormente differite l'individuazione del giudice competente a decidere sull'adottabilità e, in ipotesi, sull'adozione

della piccola Maria Letizia, ad un momento futuro, con il rischio che medio temopre si producano, in danno della bambi

na, quegli efletti dannosi irreversibili che fino ad oggi, considera

ta la sua tenerissima età, vi è ragione di sperare che non si siano ancora verificati.

A queste ragioni di particolare urgenza sarà sensibile il giudi ce designato competente, affinché la piccola Maria Letizia non

riceva pregiudizio dall'istituto rivolto, nel disegno legislativo, alla

migliore cura dei suoi interessi. Il proposto regolamento va dunque deciso dichiarandosi la

competenza del Tribunale per i minorenni de L'Aquila.

CORTE D'APPELLO DI BARI; ordinanza 29 dicembre 1982; Pres. Mezzina, Rei. Cecere, P.M. Toscani (conci, conf.); Di Giacomo (Aw. Liberti) c. Urbano (Avv. Troccoli).

CORTE D'APPELLO DI BARI;

Matrimonio — Matrimonio concordatario — Sentenza ecclesiasti

ca di nullità per riserva mentale unilaterale — Contrarietà al

l'ordine pubblico italiano (Cost., art. 7; 1. 27 maggio 1929 n.

810, esecuzione del trattato e del Concordato, sottoscritti in Ro

ma, fra la Santa Sede e l'Italia, I'll febbraio 1929, art. 1; Con cordato: art. 34; 1. 27 maggio 1929 n. 847, disposizioni per l'ap plicazione del Concordato dell'I 1 febbraio 1929 fra la Santa Se de e l'Italia, nella parte relativa al matrimonio, art. 17; cod.

civ., art. 123). Matrimonio — Matrimonio concordatario — Procedimento di ese

cutorietà delle sentenze ecclesiastiche — Mezzi istruttori con trari alle statuizioni della sentenza — Inammissibilità (L. 27

maggio 1929 n. 810, art. 1; Concordato: art. 34; 1. 27 maggio 1929 n. 847, art. 17).

È contraria all'ordine pubblico, e pertanto non può essere resa ese cutiva nel territorio dello Stato, la sentenza ecclesiastica che di chiari la nullità del matrimonio concordatario per riserva men tale unilaterale non comunicata all'altro coniuge (esclusione del bonum sacramenti ex parte viri). (1)

Nel procedimento per la dichiarazione di esecutorietà delle sen

tenze ecclesiastiche di nullità del matrimonio è inammissibile

l'istruttoria tesa ad accertare fatti in contrasto con quanto statuito dalla sentenza medesima (nella specie, il marito, che

nel processo ecclesiastico, come risultava dalla relativa sentenza, aveva dichiarato di non avere comunicato alla nubenda la pro

li) Nello stesso senso, citata in motivazione, Cass. 1° ottobre 1982, n. 5026, Foro it., 1982, I, 2799, con nota di S. Lariccia, Ese cutorietà delle sentenze ecclesiastiche in materia matrimoniale e ordine pubblico italiano. Nello stesso senso v. altresì App. Bologna 22 luglio 1982, ibid., 2801; Cass. 24 dicembre 1982, n. 7128, id., 1983, 1, 36, con osservazione di A. Lener, e in dottrina S. Lener, Incidenza delle sentenze 16-18/82 della Corte costituzionale sulla esecutorietà delle decisioni dei tribunali ecclesiastici, ibid., 922, spec. 929-930. In senso contrario App. Genova 11 maggio e 20 aprile 1982, id.. 1982, I, 2802 e 2804, e, nella motivazione, Cass. 17 febbraio 1983, n. 1225, id., 1983, I, 644, nonché in dottrina, da ultimo, F. Finoc chiaro, Giurisdizione ecclesiastica, diritto alla tutela giudiziaria e principi d'ordine pubblico davanti alla Corte costituzionale, in Riv. dir. proc., 1982, 528 ss., spec. 569 s.

This content downloaded from 91.220.202.120 on Sat, 28 Jun 2014 11:32:38 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

Page 3: ordinanza 29 dicembre 1982; Pres. Mezzina, Rel. Cecere, P.M. Toscani (concl. conf.); Di Giacomo (Avv. Liberti) c. Urbano (Avv. Troccoli)

GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

pria riserva mentale sull'indissolubilità del matrimonio, ha chie

sto, in sede civile, di provare con testi di avere effettuato tale

comunicazione). (2)

Ritenuto in fatto. — Con sentenza del 4 marzo 1982 il

Tribunale ecclesiastico d'appello di Benevento dichiarava la nul

lità ob exclusionem boni sacramenti ex parte viri del matri

monio concordatario contratto il 16 ottobre 1978 da Franco Di

Giacomo e Luigia Urbano.

Intervenuto in data 6 ottobre 1982 il decreto del Supremo tribunale della Segnatura apostolica previsto dall'art. 34 del

Concordato tra la S. Sede e l'Italia, copia della sentenza anzi

detta con nota del 9 ottobre 1982 veniva trasmessa a questa corte d'appello, ai sensi dell'art. 17 1. 27 maggio 1929 n. 847,

per la pronuncia di esecutività, ed analoga istanza veniva formu

lata dal Di Giacomo con ricorso depositato il 25 ottobre 1982.

Nel procedimento camerale conseguentemente istituito il pro curatore generale e la Urbano decisamente si opponevano alla

delibazione e deducevano che la sentenza ecclesiastica, avendo

pronunziato la nullità del matrimonio sul presupposto della « ri

serva mentale » del solo Di Giacomo, senza che l'altra parte ne

avesse avuto cognizione o per parteciparvi o anche solo per

prenderne atto, conteneva disposizioni che si ponevano in con

trasto con l'ordine pubblico italiano, nel senso postulato dalla

sentenza n. 18 del 1982 della Corte costituzionale (Foro it., 1982,

i, 934) e ribadito dalla Suprema corte di cassazione con la

sentenza a sezioni unite n. 5026 del 1° luglio 1982 (ibid., 2799). 11 Di Giacomo, insistendo invece nella propria istanza, chiede

va di provare a mezzo di interrogatorio e con audizione di

testimoni che « subito dopo la spedizione delle partecipazioni ed

inviti nuziali da parte della Urbano » egli, persistendo i suoi

dubbi sulla buona riuscita dell'unione matrimoniale, aveva co

municato alla nubenda di voler escludere l'indissolubilità del

matrimonio.

Considerato in diritto. — Non può farsi luogo alla pronunzia di esecutività della sentenza ecclesiastica sopra indicata. Questa, come emerge dal suo contenuto, ha sanzionato la nullità del

matrimonio contratto il 16 ottobre 1978 da Franco Di Giacomo

e Luigia Urbano per l'accertata esclusione, da parte del primo, del bonum sacramenti, senza che di tale riserva mentale la

Urbano avesse comunque potuto prender coscienza prima delle

nozze. Di questo stato soggettivo della Urbano la sentenza eccle

siastica ha preso atto, pur se ha avanzato riserve sull'attendibili

tà della donna, specialmente per le dichiarazioni rese dalla stessa

in merito alla sua propensione ad indulgere all'uso delle bevande

alcooliche, ed è proprio per tale statuizione della pronunzia ecclesiastica che la nuova istruttoria sollecitata dal Di Giacomo

non appare in questa sede ammissibile. L'accertamento della

contrarietà o meno all'ordine pubblico italiano della sentenza da

delibare deve avvenire infatti sulla base delle statuizioni conte

nute nella sentenza stessa, alla stregua cioè dei fatti da questa assunti e dei principi giuridici agli stessi applicati, senza che

possa procedersi a diversa interpretazione e valutazione dei fatti

medesimi. E se nella specie la nullità del vincolo è stata sancita

in sede canonica per riserva mentale unilaterale, limitata all'e

sclusione da parte del Di Giacomo del bonum sacramenti e

rimasta come volontà interna di tale nubente, sicuramente non

potrebbe in sede di delibazione accertarsi che della simulazione

fu partecipe e quanto meno consapevole la Urbano senza trava

licare i limiti stessi della sentenza da delibare ed alterarne cosi

la sua effettiva portata, anche per i riflessi, che la pronunzia cosi « interpretata » potrebbe avere nell'ordinamento italiano nel qua le con la delibazione verrebbe ad esser recepita (si pensi ai suoi

effetti su un possibile giudizio volto a far accertare la responsa bilità del coniuge al quale sia imputabile la nullità del matrimo

nio, ai sensi dell'art. 129 bis c. c.).

Fermo quindi il divieto di ulteriori accertamenti istruttori at

tinenti al merito della causa, quali appunto sarebbero quelli volti ad una 'nuova valutazione dello stato soggettivo dei nuben

di, poiché essi sarebbero sempre riferibili al vizio di consenso

assunto dalla sentenza ecclesiastica a fondamento della pronunzia di nullità del vincolo, la contrarietà della ricordata sentenza

canonica all'ordine pubblico italiano non può essere nella specie seriamente contestata.

Per dirimere i contrasti interpretativi generatisi dopo l'inter

vento della Corte costituzionale con la sentenza n. 18 del 1982,

(2) Nulla in termini. Peraltro, circa la possibilità di una nuova

istruttoria davanti alla corte d'appello, v. le prospettive schiuse da

Cass. 15 maggio 1982, n. 3024, Foro it., 1982, I, 1880; per ulteriori

riferimenti cfr. la nota di richiami a Cass. 17 febbraio 1983, n. 1225, cit.

le sezioni unite della Corte di cassazione hanno chiarito con la

cit. sentenza n. 5026 del 1982 che, per le stesse enunciazioni

fatte dalla Corte costituzionale, nella materia in esame « l'ordine

pubblico » italiano deve ritenersi costituito « dalle regole fon

damentali poste non solo dalla Costituzione ma anche dalle leggi a base degli istituti giuridici in cui si articola l'ordinamento

positivo nel suo perenne adeguarsi all'evoluzione della società».

In tale prospettiva, pur non essendo ostativa al riconoscimento

delle sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale una rilevante

differenza di disciplina fra le cause di nullità del matrimonio

considerate nei due ordinamenti, e ciò per quel particolare rap

porto posto dal Concordato tra l'ordinamento statuale e l'ordi

namento canonico, tuttavia una sentenza canonica, di annulla

mento del vincolo matrimoniale per effetto della riserva mentale

rimasta confinata alla sfera psichica interna di uno solo dei

nubendi sicuramente contrasta con il principio della « responsa bilità », per il quale il soggetto responsabile della discordanza

tra la volontà interna e la manifestazione deve considerarsi

obbligato da tale sua manifestazione e subirne le conseguenze

giuridiche per la tutela dei soggetti, nei cui confronti quella manifestazione di volontà è avvenuta, e dell'affidamento che essi

fanno in colui che l'ha compiuta, principio di « responsabilità »

questo che « permea di sé l'ordinamento positivo dello Stato e

in definitiva lo caratterizza». E poiché nella specie non emerge

da alcun passo della sentenza canonica che la riserva del Di

Giacomo fu in qualunque maniera manifestata all'Urbano prima

delle nozze, in modo che questa ne potesse prendere atto e

regolarsi in conseguenza, ed anzi espressamente risulta che lo

stesso Di Giacomo ammise di nulla aver detto al riguardo alla

sposa, la sentenza stessa non può essere dichiarata efficace in

Italia. (Omissis)

I

CORTE D'APPELLO DI ROMA; decreto 12 agosto 1982; Pres.

Pinnarò, Rei. 1 annotta; ric. Soc. Seind (Avv. Giorgianni).

CORTE D'APPELLO DI ROMA;

Liquidazione coatta amministrativa — Amministrazione straordi

naria delle grandi imprese in crisi — Conversione del falli

mento in amministrazione straordinaria — Intervento dei credi

tori — Inammissibilità (L. 3 aprile 1979 n. 95, conversione

in legge, con modificazioni, del d. 1. 30 gennaio 1979 n. 26 con

tenente provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordina

ria delle grandi imprese in crisi, art. 4).

Liquidazione coatta amministrativa — Amministrazione straordi

naria delle grandi imprese in crisi — Estensione della proce dura a società che hanno concesso crediti o garanzie — Con

dizioni — Fattispecie (L. 3 aprile 1979 n. 95, art. 3).

Nel procedimento di conversione previsto dall'art. 4 l. 3 aprile 1979 n. 95 è inammissibile l'intervento dei creditori di una so

cietà fallita interessati ad opporsi al passaggio dal fallimento al

l'amministrazione straordinaria. (1) Nel concetto di concessione di credito o garanzie di cui al

l'art. 3, 1" comma, lett. d), l. n. 95/79 sono riconducibili soltan

to gli atti negoziali che abbiano avuto come funzione princi

pale la messa a disposizione, in via autonoma e diretta, di

mezzi finanziari o di garanzie (nella specie, è stata esclusa la

situazione configurata dal citato art. 3, 1" comma, lett. d, nel

l'ipotesi di differimento del pagamento del prezzo di beni o

prestazioni, realizzato mediante il rilascio di cambiali girate dal

prenditore a terzi). (2)

(1,3) Il contrasto tra i decreti riportati sull'ammissibilità dell'inter

vento volontario nella procedura di conversione del fallimento in

amministrazione straordinaria trae origine dalla diversa configurazione

assegnata al procedimento camerale delineato dall'art. 4 1. n. 95/79, che la decisione della corte di appello ha ricostruito in termini di

rigorosa sommarietà, traendone la conseguenza che i soggetti controin

teressati alla conversione possono far valere le proprie ragioni esclu

sivamente nella successiva fase del giudizio di opposizione, a cogni zione piena, alla cui attivazione è legittimato qualunque interessato.

Nella stessa linea di pensiero v. Trib. Roma 29 luglio 1981, Foro it., Rep. 1981, voce Liquidazione coatta amministrattiva, n. 83, che ha ritenuto inammissibile l'intervento di società controllate nel procedi mento camerale tendente alla dichiarazione di insolvenza della società controllante ai sensi dell'art. 3 1. n. 95/79. Sulla specifica questione risolta dalle decisioni in epigrafe v. Lanfranchi, La legittimità costi tuzionale del contraddittorio nel procedimento di conversione del

fallimento in amministrazione straordinaria ex art. 4 d.l. 30 gennaio

Il Foro Italiano — 1983 — Parte I-91.

This content downloaded from 91.220.202.120 on Sat, 28 Jun 2014 11:32:38 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions


Recommended