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ordinanza 3 luglio 1981; Giud. Maccarone; Lega nazionale settore professionisti della Federazione...

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ordinanza 3 luglio 1981; Giud. Maccarone; Lega nazionale settore professionisti della Federazione italiana giuoco calcio (Avv. Fusi, Persichelli) c. Soc. Dimensione P. Source: Il Foro Italiano, Vol. 104, No. 9 (SETTEMBRE 1981), pp. 2313/2314-2315/2316 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23173052 . Accessed: 28/06/2014 19:10 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 193.142.30.191 on Sat, 28 Jun 2014 19:10:34 PM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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Page 1: ordinanza 3 luglio 1981; Giud. Maccarone; Lega nazionale settore professionisti della Federazione italiana giuoco calcio (Avv. Fusi, Persichelli) c. Soc. Dimensione P

ordinanza 3 luglio 1981; Giud. Maccarone; Lega nazionale settore professionisti dellaFederazione italiana giuoco calcio (Avv. Fusi, Persichelli) c. Soc. Dimensione P.Source: Il Foro Italiano, Vol. 104, No. 9 (SETTEMBRE 1981), pp. 2313/2314-2315/2316Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23173052 .

Accessed: 28/06/2014 19:10

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

D'altra parte, la transitorietà non può equivalere alla stabilità, di cui parla l'art. 26, 1° comma, lett. a, della legge, per il semplice fatto che la stabile relazione con l'immobile alla quale si riferisce la stessa norma presuppone il carattere transitorio della necessità

abitativa. Infatti con quella parte del citato art. 26 il legislatore ha voluto estendere l'applicazione dell'equo canone a coloro che, avendo appunto esigenze abitative di natura transitoria, potrebbe ro aver interesse per la temporaneità dei motivi di lavoro o di

studio — sempre che abitino stabilmente (cioè in modo durevole

e non provvisorio) nell'immobile — a stipulare un contratto

infraquadriennale, apparendo veramente illogico obbligarli co

munque al normale vincolo di quattro anni. Inoltre, la transitorità

non è neppure equipollente alla « secondarietà », ognun com

prendendo che la prima esprime la precarietà dell'esigenza, men

tra la seconda, che depone per il significato complementare del

bisogno locativo, attiene in sostanza alla continuità del godimento della casa. Continuità di uso che non è giuridicamente richiesta

per il riconoscimento della quadriennalità minima del rapporto locativo. Se ne ha indiretta conferma dalla disposizione contenuta

nel n. 8 dell'art. 59 legge 392/78, che, prevedendo la facoltà di

recesso del locatore « quando il conduttore non occupa continua

tivamente l'immobile senza giustificato motivo », dimostra all'evi

denza che, laddove l'ha ritenuta rilevante, il legislatore ha esplici tamente accennato alla continuità (ubi voluit, dixit). Vero è che

la su trascritta disposizione sembrerebbe avallare la tesi di parte

attrice, in quanto, essendo caratteristica tipica della seconda casa

l'occupazione non continua, il potere di recesso dovrebbe avere

per oggetto soprattutto quel genere di locazione.

Ma non è men vero che l'uso dell'avverbio « continuativamen te » è stato fatto proprio in una norma che — anche a voler

prescindere dalla sua efficacia transitoria — non può applicarsi alla seconda casa, poiché codesto contratto, per le ragioni dianzi

esposte, non era soggetto a proroga.

Infatti, il combinato disposto degli art. 58 e 59, n. 8, limita ai

contratti soggetti a proroga la facoltà di recesso del locatore, stando alla formulazione originaria della legge che in quel punto non è stata travolta dalla sentenza n. 22/1980 della Corte

costituzionale (Foro it., 1980, I, 553), la quale ha dichiarato

l'incostituzionalità degli art. 58, 59, n. 1, e 65 nella sola parte in

cui è escluso il diritto di recesso per necessità del locatore dai

contratti in corso alla data del 30 luglio 1978 e non soggetti a

proroga. Peraltro, non è difficile spiegarsi la ragione del tratta

mento normativo transitorio, sol che si consideri che la locazione

dell'abitazione diversa da quella in cui il conduttore dimorava abitualmente presupponeva la discontinuità dell'uso, col conse

guente assoggettamento del rapporto al libero mercato, epperò non c'era motivo di abilitare il locatore a recedere da un

contratto a lui presumibilmente vantaggioso. Si deve, quindi, ritenere che — ad esclusione delle eccezioni tassativamente elen

cate nel citato art. 26 legge 392/78 e non suscettibili di interpre tazione analogica per il divieto dell'art. 14 disp. sulla legge in

generale — tutte le altre locazioni di immobili urbani adibiti ad

uso di abitazione rientrano nella regola generale. Il che significa che vi è compresa la locazione della seconda casa, a nulla

rilevando la discontinuità del godimento che, concretandosi nell'u

tilizzazione intervallata del bene, non determina l'interruzione

giuridica del rapporto contrattuale, dato il ripetersi del bisogno locativo. Va perciò affermato il principio che la locazione della

cosiddetta seconda casa, finalizzata al soddisfacimento di esigenze abitative reiterabili ancorché discontinue, non ha natura transito

ria, eppertanto rientra nel tipico rapporto quadriennale assoggetta to all'equo canone di cui alla legge 27 luglio 1978 n. 392.

D'altronde, non si può pensare che il legislatore — il quale volle

con la menzionata legge n. 351 del 1974 escludere le seconde case

dai benefici della normativa vincolistica, per sottrarle opportuna mente al vantaggio del fitto bloccato e alla proroga del contratto — non si sia fatto carico, nel momento in cui con la legge del

1978 ha sostanzialmente introdotto un generale sistema di prezzi amministrativi per riequilibrare il mercato alterato dal regime

vincolistico, di evitare il pericolo di un nuovo doppio mercato,

favorendo la scontata preferenza dei locatori per i contratti

infraquadriennali a libero canone. E per di più in un paese che

ha tanti centri urbani di interesse turistico lungo ottomila chilo

metri circa di costa e nelle località montane. Le intuibili conse

guenze a carico della popolazione indigena hanno perciò determi

nato, ad avviso del pretore, la scelta legislativa per la limitazione

della piena autonomia negoziale delle parti ai soli rapporti locati

vi protesi al soddisfacimento di bisogni abitativi del tutto tran

seunti o stagionali.

Resta da precisare che, quand'anche non fosse applicabile alla

concreta fattispecie il surriportato 1° comma dell'art. 65 legge

392/78 o si ritenesse di comprendere la seconda casa tra le

esigenze abitative di natura transitoria, la domanda andrebbe

ugualmente respinta, perché l'attrice non ha fornito la prova che

la controparte fruisca dell'alloggio in questione come seconda

casa. (Omissis) Per questi motivi, ecc.

PRETURA DI ROMA; ordinanza 3 luglio 1981; Giud. Mac

carone; Lega nazionale settore professionisti della Federa zione italiana giuoco calcio (Avv. Fusi, Persichelli) c. Soc. Dimensione P.

PRETURA DI ROMA;

Provvedimenti d'urgenza — Società sportive — Diritto esclusivo di sfruttamento economico di incontri di calcio — Cessione

di filmati ad emittenti private da parte di soggetto non au

torizzato dalle imprese organizzatrici — Illiceità (Cod. proc. civ., art. 700).

Va accolta la richiesta di provvedimento d'urgenza — avanzata dalla Lega calcio in nome e per conto di società sportive (ad essa affiliate), titolari del diritto esclusivo di sfruttamento eco nomico degli incontri da loro organizzati — per inibire la ces sione di filmati o registrazioni delle partite ad emittenti tele

visive private, da parte di soggetto che tale diritto non aveva

acquistato dai titolari. (1)

Il Pretore, ecc. — Fatto. — Che la ricorrente — agendo in

nome e per conto delle società Ascoli calcio 1898 s.p.a., Avel

lino unione sportiva s.p.a., Bologna football club s.p.a., Brescia

calcio s.p.a., Cagliari calcio s.p.a., Catanzaro unione sportiva

s.p.a., Como calcio s.p.a., Fiorentina associazione calcio s.p.a., Internazionale football club s.p.a., Juventus football club s.p.a.,

Napoli società sportiva calcio s.p.a., Pistoiese • unione sportiva

s.p.a., Roma associazione sportiva s.p.a. e Torino calcio s.p.a. —

allega il proprio diritto esclusivo di disporre, anche mediante

la trasmissione televisiva e la commercializzazione dei relativi

filmati, delle partite di calcio giocate dalle squadre suddette,

quale risultato dell'attività imprenditoriale del soggetto che le allestisce e le organizza, e lamenta che la società resistente, as sumendo una inesistente titolarità di tali diritti di sfruttamento, li abbia ceduti ad emittenti televisive locali: pertanto la ricor

rente, al fine di cautelare i vantati diritti ;in attesa del giudizio di merito, ha chiesto che ex art. 700 cod. proc. civ. si inibisca alla società resistente di offrire e cedere a terzi filmati o regi strazioni delle partite organizzate dalle società calcistiche rap presentate, di cui non abbia lecitamente acquistato la facoltà di sfruttamento economico;

che a sua volta la resistente Dimensione P, costituendosi in giudizio, ha contestato anzitutto l'esistenza del diritto esclu sivo della controparte di disporre dei filmati delle partite; ha inoltre dedotto di aver legittimamente acquistato dalle società calcistiche ricorrenti, o da aventi causa di queste, i diritti di sfruttamento televisivo in questione.

Diritto. — L'indagine ricognitiva circa l'esistenza nella fat

tispecie dei presupposti di cui all'art. 700 cod. proc. civ. de ve muovere dalla verifica della titolarità da parte della ricor

rente di un diritto avente il contenuto preteso, quello cioè di disporre in via esclusiva della trasmissione o della commer

cializzazione dei filmati della partita di calcio, con la corrispon dente facoltà di inibire ai terzi non autorizzati le medesime for me di utilizzazione.

In proposito la difesa della parte ricorrente ha opportuna mente richiamato recente giurisprudenza sia della Cassazione

penale che della Corte d'appello di Roma: le due pronunce convalidano l'assunto della Lega e gli argomenti che le sosten

gono meritano senz'altro di essere condivisi, fondati come sono

sul principio — già affermato dalla Suprema corte — che le

associazioni professionistiche affiliate alla F.i.g.c. e costituite

in s.p.a. svolgono attività economica imprenditoriale di produ zione di servizi a fini di lucro (vedi Cass. 26 gennaio 1971, n.

(1) Sul diritto esclusivo, in capo alle società calcistiche, di sfrutta mento economico degli incontri da loro organizzati (diritto che com

prende la facoltà di disporre della trasmissione o commercializzazione dei relativi filmati), v. in senso conforme App. Roma 10 novembre

1980, Foro it., 1981, I, 520, con nota di richiami a dottrina e giuris prudenza (tale decisione è riportata anche in Dir. radiodiffusioni, 1980, 609, ov'è leggesi, a pag. 600, una pronunzia della Corte per la Danimarca orientale, in data 23 giugno 1980, allineata, nella sostanza, sulle medesime posizioni).

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2315 PARTE PRIMA 2316

174, Foro it., 1971, I, 342), sull'incontestabile rilievo che tale

sfruttamento economico si realizza non solo nella forma prima ria della offerta onerosa del biglietto di ingresso che abilita ad

assistere all'avvenimento sportivo ma anche con modalità se

condarie, e cronologicamente successive, tra cui principalmen te la trasmissione televisiva delle riprese filmate della partita e infine sulla non opinabile constatazione che il conseguente divieto per i terzi non legittimati di appropriarsi di tale ri

sultato dell'altrui attività imprenditoriale, non viola affatto il

precetto costituzionale (art. 21) della libertà di manifestazione

di pensiero nella sua accezione di diritto di cronaca.

Le esposte, persuasive ragioni di diritto inducono dunque a ri

tenere che la parte ricorrente sia titolare del vantato diritto e

della facoltà di escludere i terzi dalle forme di sfruttamento eco

nomico in questione, onde resta solo da esaminare — per com

pletare l'indagine sul primo dei requisiti prescritti dall'art. 700

cod. proc. civ. — se di tale diritto esclusivo le società rappre sentate si siano private disponendone a favore di altri, come

appunto deduce la resistente richiamandosi ai documenti pro batori prodotti.

Riguardo a questi ultimi, è subito da escludere che la scrit

tura privata contrattuale del 30 ottobre 1980 stipulata dall'A.S.

Roma con Teleregione e Teleroma 56 possa dimostrare il trasfe

rimento del diritto in favore della resistente, sia per la estra

neità di quest'ultima alla convenzione sia perché con apposita clausola la concedente ha vietato alle due concessionarie di ce

dere a terzi i diritti di cui all'accordo; sono invece destituiti

di efficacia probatoria i documenti provenienti da emittenti te

levisive private (Videolina, Telenovaradio) ed attestanti la ces

sione a Dimensione P del diritto di trasmettere i filmati di

incontri di calcio, per l'assorbente motivo che non risulta af

fatto dimostrato (ed è anzi contestato dalla ricorrente) che le

danti causa della resistente abbiano mai acquistato i diritti me

desimi dagli originari titolari, e cioè dalle società di calcio.

Concludendo la disamina su tale profilo soggettivo della con

troversia deve coerentemente negarsi la liceità della iniziativa

intrapresa dalla parte resistente (documentata dal contratto pro dotto dalla Lega) ed affermarsi la persistente titolarità in capo alle società rappresentate dei diritti medesimi, con la corri

spondente loro facoltà di esigere l'inibitoria per le eventuali

violazioni. È poi da verificare se l'accertata violazione dei diritti della

ricorrente n. q. induca come conseguenza quel pericolo di dan

no « irreparabile » che la norma dell'art. 700 cod. proc. civ. pre scrive per l'utile esercizio dell'azione cautelare.

Al quesito ritiene il pretore debba darsi risposta positiva per i

motivi che di seguito sinteticamente si espongono.

Anzitutto è il caso di precisare, analizzando le componenti del pregiudizio temuto, che questo consta non solo del lucro

cessante subito dalle società per la mancata alienazione dei di

ritti di trasmissione ma anche della ulteriore conseguenza dan

nosa, indotta dalla indisciplinata e generalizzata teletrasmissio

ne, costituita dalla disaffezione del pubblico alla partecipazione diretta all'avvenimento sportivo e quindi dalla perdita nume

rica di spettatori paganti. È poi conforme alla consolidata giurisprudenza di questo uf

ficio la valutazione in termini di irreparabilità del pregiudizio descritto, come in tutti quei casi in cui si verifichi una priva zione o uno sviamento di clientela, di dimensioni né prevedibili né quantificabili e quindi non reintegrabile per equivalente con

la pronuncia risarcitoria conclusiva del giudizio di merito.

In definitiva, ricorrono tutti i presupposti di applicabilità del

l'art. 700 cod. proc. civ. e, in accoglimento della principale istanza cautelare di parte ricorrente, può inibirsi alla resistente

di cedere a terzi i filmati e/o le registrazioni delle partite orga nizzate dalle società ricorrenti per le quali essa non abbia ac

quistato — con il consenso di queste ultime — i diritti di uti

lizzazione economica.

Per questi motivi, visto l'art. 700 cod. proc. civ., accoglie la

domanda di provvedimenti di urgenza e, per l'effetto, inibisce

alla resistente di cedere a terzi i filmati e/o le registrazioni delle partite organizzate dalle società ricorrenti per cui non abbia acquistato dalle medesime i diritti di utilizzazione eco

nomina; visto l'art. 702, T comma, cod. proc. civ., assegna ter

mine perentorio di giorni sessanta per l'inizio della causa di

merito.

PRETURA DI TARANTO; ordinanza 3 luglio 1981; Giud. Lan

zo; Fall. Caputo e Cerni (Avv. Sebastio) c. Soc. Sidermec

(Avv. Palmi, Baucina).

PRETURA DI TARANTO;

Provvedimenti d'urgenza — Locazione di autogrù — Restituzio

ne — Tutela in via urgente — Inammissibilità (Cod. proc. civ., art. 670, 700).

Non è tutelabile in via d'urgenza il diritto del locatore di un'au

togrù alla restituzione del bene alla scadenza del contratto, trovando tale diritto tutela cautelare tipica nella disciplina del sequestro giudiziario. (1)

Il Pretore, ecc. — A) Il fallimento ricorrente ha chiesto la

restituzione con un provvedimento d'urgenza della autogrù

Ormig targata TA 163065 arbitrariamente detenuta dalla s.r.l.

Sidermec, alla quale la stessa autogrù era stata concessa in lo

cazione per la durata di un anno con il patto n. 30 che era

stato aggiunto ad un contratto stipulato dalle parti il 19 marzo

1979 e registrato il 21 marzo 1979 al n. 1563, patto che preve deva l'obbligo tassativo di riconsegna dell'autogrù alla fine del

primo anno di locazione con l'espressa esclusione dell'eventuale

rinnovazione del predetto contratto.

B) La Sidermec ha contestato l'ammissibilità del procedi mento ex art. 700 cod. proc. civ. sia perché alla fattispecie sa

rebbero applicabili altri procedimenti cautelari tipici sia per ché non sussisterebbero gli estremi del pericolo di pregiudizio imminente e irreparabile, osservando altresì che in caso di ven

dita della autogrù le spettava il diritto di prelazione in base

al già citato contratto.

C) Nella fattispecie avrebbe potuto essere richiesto un se

questro giudiziario e di conseguenza è inammissibile il prov vedimento ex art. 700 cod. proc. civ. in quanto, come è stato

esattamente chiarito dalla dottrina e dalla giurisprudenza, il se

questro giudiziario adempie all'ampia funzione di assicurare, sul piano pratico, in via preventiva e cautelare, la concreta

efficacia dei futuri provvedimenti di tutela giurisdizionale, ed

è pertanto ammissibile tutte le volte che ricorre una siffatta pos

sibilità, tenuto conto della particolare correlazione esistente tra

l'oggetto del sequestro e l'oggetto sostanziale della pretesa che

viene dedotta nel giudizio di merito, e quindi, oltre che rispetto alle caratteristiche azioni di revindica, in tutti i casi in cui

l'oggetto della pretesa sia uno ius ad rem, e l'azione tenda per il suo carattere personale ad ottenere, come nel caso in esame, il rilascio o la restituzione della cosa da altri detenuta (v. Cass.

28 giugno 1969, n. 2342, Foro it., Rep. 1969, voce Sequestro, n. 39; nonché Cass. 3 marzo 1979, n. 1344, id., Rep. 1979, voce

cit., n. 5; 14 dicembre 1978, n. 5965, id., Rep. 1978, voce cit., n.

23; 31 maggio 1966, n. 1459, id., Rep. 1966, voce cit., n. 36; 18

gennaio 1956, n. 134, id., Rep. 1956, voce cit., n. 99).

D) Più precisamente è stato puntualizzato, con molto acume, che « come il sequestro conservativo tutela esclusivamente la

garanzia generica spettante al creditore sul patrimonio del de

bitore ed anticipa ed assicura i risultati della futura esecuzione

per espropriazione per tantundem, cosi, inversamente, il seque stro giudiziario è inteso al solo scopo di prevenire ed assicu

rare i risultati di una controversia sulla proprietà o sul pos sesso (ius in re o ius ad rem) e ad assicurare o ad anticipare i risultati della procedura specifica per consegna o rilascio della

cosa, nella sua materialità, a favore di chi, in definitiva, sa

rà giudicato titolare di quel diritto in re o ad rem » (v. la mo

tivazione della sentenza Cass. 6 agosto 1965, n. 1879, id., Rep.

1966, voci Provvedimenti d'urgenza, n. 12; Sequestro, nn. 37,56).

E) Con più preciso riferimento a casi simili a quello in esa

me la Corte suprema ha sottolineato che controversia sulla pro

prietà o sul possesso di una cosa, ai fini della concessione del

sequestro giudiziario, sussiste non soltanto quando siano speri mentate le azioni di revindica, di reintegra o di manutenzione, ma anche quando sia controverso il diritto alla consegna e

semplice disponibilità della cosa (Cass. 25 ottobre 1955, n. 3484,

id., Rep. 1955, voce cit., n. 120) e ancora più particolarmente

quando sia promossa un'azione contrattuale che importi una

statuizione sulla proprietà o la restituzione di una cosa da altri

detenuta a titolo precario come ad esempio nell'azione di resti

tuzione per risoluzione della locazione (Cass. 23 ottobre 1961, n. 2340, id., Rep. 1961, voce cit., n. 52).

(1) Sull'ammissibilità di provvedimento d'urgenza in materia di locazione, v., da ultimo, Pret. Carpi 17 settembre 1980, Foro it., 1981, I, 287, con nota di richiami; sui rapporti fra provvedimenti d'urgenza e sequestri, v. pure, da ultimo, Pret. Trieste 13 dicembre 1979, id., 1980, I, 848, con nota di richiami.

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