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ordinanza 30 dicembre 1997, n. 458 (Gazzetta ufficiale, 1 a serie speciale, 7 gennaio 1998, n. 1);Pres. Granata, Est. Vassalli; Commissario usi civici Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta c. Min.grazia e giustizia. Conflitto di attribuzioneSource: Il Foro Italiano, Vol. 121, No. 3 (MARZO 1998), pp. 687/688-689/690Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23192288 .
Accessed: 25/06/2014 09:50
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PARTE PRIMA
posta ed assimilati non erano ancora gestiti dal neo-istituito en
te poste) la Corte costituzionale ebbe ad affermare l'incostitu
zionalità del citato art. 6, nonché degli art. 28, 48 e 93 d.p.r. 29 marzo 1973 n. 156 nella parte in cui non disponevano che
l'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni non è
tenuta al risarcimento dei danni, oltre all'indennità di cui al
l'art. 28 cit., in caso di perdita o di manomissione di raccoman
date con le quali siano stati spediti vaglia cambiari emessi in
commutazione di debiti dello Stato; — la citata decisione della Corte costituzionale resa al fine
di escludere l'illegittima limitazione della responsabilità, appare a questo collegio come la prima di una serie di decisioni tutte
improntate, sotto vari profili, al superamento di anacronistiche
situazioni di privilegio e disparità in violazione di più norme dettate dalla Costituzione (cfr. Corte cost. 1104/88, ibid., 1,
e 456/94, id., 1995, I, 1, con le quali — rispettivamente —
è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 6 del cit.
d.p.r., nella parte in cui dispone che il concessionario del servi
zio telefonico non è tenuto al risarcimento dei danni per le in
terruzioni del servizio dovute a sua colpa al di fuori dei limiti
ex art. 89, 2° comma, r.d. 19 luglio 1941 n. 1198, e dello stesso
art. 6 nella parte in cui esclude la responsabilità della società
concessionaria del servizio telefonico per le erronee indicazioni
nell'elenco degli abbonati, come specificate dall'art. 25 d.m. 11
novembre 1930); — anche con riguardo alla complessiva ratio delle cennate
decisioni, questo collegio ritiene che la questione di illegittimità costituzionale del medesimo art. 6, nella parte in cui esclude
ogni responsabilità in ordine al risarcimento del danno conse
guente a disservizio e grave ritardo nell'espletamento del servi
zio di vaglia telegrafico, vada oggi sollevata d'ufficio con riferi
mento alle norme di cui agli art. 2, 3 e 41 Cost.; — la stessa questione, oltre che per gli analoghi citati prece
denti di cui alle decisioni della Corte costituzionale, appare do
verosa specie con riguardo alla nuova natura del gestore del
servizio postale nel nostro paese ovvero all'ente poste italiane,
succeduto come detto ope legis alla precedente amministrazio
ne: il tutto, quindi, con indubbia accentuazione del carattere
e dell'impronta privatistica del servizio a maggior ragione in
conciliabile con limitazioni di responsabilità che non appaiono francamente più giustificabili e logicamente sostenibili, come,
peraltro, dimostrato ulteriormente ed indirettamente da talune
altre innovazioni quale quella — ad esempio — concernente
la sottrazione al medesimo ente dei poteri di controllo, ispettivi e sanzionatori sulla gestione di servizi eventualmente in viola
zione della privativa postale (v. art. 2 e 11 1. 71/94 e 48 d.m.p.t. 4 settembre 1996 e parere Cons. Stato, ad. gen., 27 luglio 1996, n. 124).
— Va, pertanto, stante l'innegabile e già ritenuta influenza
ai fini del decidere della sollevata questione, sospeso il presente
giudizio e disposta la trasmissione degli atti, per quanto di com
petenza, alla Corte costituzionale.
Il Foro Italiano — 1998.
CORTE COSTITUZIONALE; ordinanza 30 dicembre 1997, n.
458 (Gazzetta ufficiale, la serie speciale, 7 gennaio 1998, n.
1); Pres. Granata, Est. Vassalli; Commissario usi civici Pie
monte, Liguria e Valle d'Aosta c. Min. grazia e giustizia. Con
flitto di attribuzione.
Corte costituzionale — Usi civici — Commissari — Ministero
di grazia e giustizia — Conflitto tra poteri dello Stato — Inam
missibilità (Cost., art. 134; 1. 11 marzo 1953 n. 87, norme
sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzio
nale, art. 37).
È inammissibile, in quanto vertente tra soggetti che si collocano
all'interno di un complesso omogeneo di competenze ammi
nistrative, il conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato sol
levato dal commissario per il riordinamento degli usi civici
del Piemonte, della Liguria e della Valle d'Aosta nei confron ti del ministro di grazia e giustizia avverso i decreti ministe
riali con cui non sono stati approvati, perché spettanti alla
competenza regionale, provvedimenti commissariali riguardanti la legittimazione all'occupazione di terreni appartenenti al de
manio civico comunale. (1)
Ritenuto che, con ordinanza del 20 giugno 1997, il commissa
rio per il riordinamento degli usi civici del Piemonte, della Li guria e della Valle d'Aosta ha promosso conflitto di attribuzio
(1) La corte dichiara inammissibile il conflitto in quanto il commis sario per il riordinamento degli usi civici ed il governo non appartengo no a poteri statuali diversi e non risultano titolari di distinte funzioni, costituzionalmente rilevanti.
Per altre ipotesi in cui il commissario agli usi civici è stato parte di un conflitto tra poteri dello Stato, v. Corte cost., ord. 9 novembre
1993, n. 390, Foro it., Rep. 1994, voce Usi civici, n. 24, commentata da Pisaneschi, in Giur. costit., 1993, 3310, con cui è stato dichiarato inammissibile il conflitto per carenza dell'oggetto, posto che il potere rivendicato nei confronti del ministro dell'agricoltura non apparteneva al commissario ricorrente, bensì al ministro di grazia e giustizia.
Nel senso che la mancanza di una specifica normativa regionale non
preclude alla regione l'esercizio delle funzioni amministrative attribuite in materia di usi civici dall'art. 66 d.p.r. 24 luglio 1977 n. 616, con esclusione dei soli provvedimenti relativi all'approvazione delle legitti mazioni, riservate ai commissari per gli usi civici quali organi statali, v. Cons. Stato, sez. VI, 3 febbraio 1994, n. 82, Foro it., Rep. 1994, voce cit., n. 44.
In ordine alla ripartizione di competenza fra la regione ed il commis sario per gli usi civici, v. Corte cost. 10 maggio 1995, n. 156, id., 1995, I, 2770, con nota di richiami ed osservazioni di Fuzio, e id., 1996, I, 2297, con osservazioni di Pietrosanti, commentata, da Petronio, in Dir. e giur. agr. e ambiente, 1995, 403, circa la determinazione dei
compensi eventualmente spettanti ai fruitori degli usi civici sui beni espro priando Corte cost. 20 febbraio 1995, n. 46, Foro it., 1995, I, 741, con nota di richiami ed osservazioni di Benini, commentata da Casa massima e Marinelli, in Giust. civ., 1995, I, 865, da Ricciotti, in Corriere giur., 1995, 432, da Larizio, in Giornate dir. amm., 1995, 609 e da Petronio, in Dir. e giur. agr. e ambiente, 1995, 145, che ha dichiarato inammissibile, per irrilevanza, la questione di legittimità costituzionale degli art. 66 d.p.r. 616/77, 9 e 10 1. 16 giugno 1927 n. 1766 e 30 e 31 r.d. 26 febbraio 1928 n. 332, nella parte in cui escludono
ogni competenza del commissario nei procedimenti di legittimazione del
possesso di terreni gravati da usi civici; Corte cost. 30 dicembre 1991, n. 511, Foro it., Rep. 1992, voce Regione, n. 270, commentata da Ma rinelli, in Giust. civ., 1992, I, 1165; Tar Basilicata 17 novembre 1990, n. 187, Foro it., Rep. 1991, voce Usi civici, n. 32, commentata da Casamassima, in Giur. it., 1991, III, 1, 116, secondo cui, ai sensi del l'art. 66 d.p.r. 616/77, sono state trasferite alle regioni tutte le compe tenze amministrative statali in materia di usi civici, ivi comprese quelle attinenti l'esercizio dei poteri di autotutela relativi al possesso dei beni
gravati da tali diritti, già spettanti ai commissari per gli usi civici; la sfera delle attribuzioni dell'amministrazione comunale non va oltre l'at tività di sorveglianza, necessaria a garantire il corretto esercizio dei di ritti, a prevenire gli abusi ed a promuovere l'adozione dei provvedimen ti di autotutela da parte dell'autorità competente; Cons. Stato, sez VI, 26 giugno 1990, n. 661, Foro it., Rep. 1990, voce cit., n. 29; Tar Lazio, sez. I, 25 marzo 1986, n. 479, id., Rep. 1986, voce cit., n. 12, secondo cui il sistema normativo vigente in materia di usi civici deve essere rico struito alla stregua del d.p.r. 616/77, il cui art. 66 (5°, 6° e 7° comma) ha trasferito alle regioni tutte le funzioni amministrative già esercitate da organi dello Stato, con la sola eccezione dell'approvazione delle le gittimazioni, che è rimasta di spettanza dell'amministrazione statale, in quanto disposta con d.p.r., a seguito di intesa con la regione interes sata; Tar Abruzzo 19 febbraio 1985, n. 102, id.. Rep. 1985, voce cit., n. 25; Cons. Stato, sez. II, 11 febbraio 1981, n. 1277, id., Rep. 1983, voce cit., n. 33.
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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE
ne nei confronti del ministro di grazia e giustizia avverso i de
creti ministeriali del 12 febbraio 1997, registrati dalla Corte dei
conti il 17 aprile 1997, con i quali non sono stati approvati
provvedimenti commissariali riguardanti la legittimazione all'oc
cupazione di terreni appartenenti al demanio civico dei comuni
di Castelmagno e Viozene;
che, secondo l'allegazione del commissario, il ministero di gra zia e giustizia, dopo aver richiesto di riferire sulle prassi seguite in tema di legittimazione dei beni demaniali di uso civico, ha emanato, in data 8 maggio 1997, la circolare n. 5 (individuazio ne delle autorità competenti ad emettere i provvedimenti di le
gittimazione dell'occupazione e di approvazione della stessa), diretta ai commissari, al ministero delle risorse agricole, alimen
tari e forestali, alle regioni e all'avvocatura generale dello Stato; che a tale circolare il commissario ricorrente ha risposto con
nota del 22 maggio 1997, indirizzata al direttore generale per
gli affari civili e le libere professioni del ministero di grazia e giustizia, affermando — sulla base degli orientamenti del Con
siglio di Stato e della dottrina — che la funzione di legittima zione delle occupazioni abusive è rimasta di attribuzione stata
le, nonostante il trasferimento delle funzioni amministrative di
tale materia alle regioni;
che, pur non includendo la legittimazione delle occupazioni abusive fra le funzioni amministrative trasferite alle regioni, la
circolare offrirebbe una discutibile interpretazione dell'art. 66
d.p.r. 24 luglio 1977 n. 616 (attuazione della delega di cui al
l'art. 11. 22 luglio 1975 n. 382), limitandosi a prevedere la mera
intesa regionale; che soltanto il commissario potrebbe occuparsi di procedi
menti così complessi, connotati da forte discrezionalità e adot
tati in presenza di determinati requisiti di legge; che il commissario ha concluso con le richieste di riconosci
mento dell'attribuzione allo Stato delle funzioni in tema di le
gittimazione delle occupazioni abusive di terreni del demanio
civico e di annullamento dei decreti ministeriali, in quanto lesivi delle competenze commissariali e, quindi, delle attribuzioni sta
tali in materia.
Considerato che viene all'esame della corte l'ammissibilità del
conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato, promosso dal
commissario per il riordinamento degli usi civici del Piemonte, della Liguria e della Valle d'Aosta, con ordinanza del 20 giugno
1997, nei confronti del ministro di grazia e giustizia, in relazio ne ai due decreti del 12 febbraio 1997 (registrati il 17 aprile
1997) con i quali non sono stati approvati dal ministro, perché
spettanti alle competenze regionali, due provvedimenti adottati
dal commissario; che il conflitto è stato promosso dal commissario per il rior
dinamento degli usi civici del Piemonte, della Liguria e della Valle d'Aosta non già nella veste di autorità giurisdizionale, bensì come potere amministrativo statale;
che il commissario chiede di poter continuare a provvedere in materia di legittimazione all'occupazione dei terreni civici e, a tal proposito, contesta la legittimit della circolare del mini
stro di grazia e giustizia n. 5 dell'8 n aggio 1997, che nella so
stanza farebbe rifluire le attribuzioni : tatali nell'ambito dei po teri regionali, lasciando al ministro soltanto funzioni residuali
di controllo, esercitabili attraverso l'emanazione del provvedi mento finale;
che non sussiste materia di conflitto fra i poteri dello Stato,
poiché il commissario, con riguardo alle funzioni amministrati
ve in oggetto, e il governo (nella specie, il ministro di grazia e giustizia) non appartengono a poteri statuali diversi, e non
risultano titolari di distinte funzioni, costituzionalmente rilevanti, ma si collocano all'interno di un complesso omogeneo di com
petenze amministrative;
che non può essere vagliata in questa sede la richiesta avanza
ta dal commissario, in base alla quale andrebbe garantita la
permanenza in capo allo Stato del potere amministrativo in esa
me, e si dovrebbe individuare l'autorità competente nel com
missario per il riordinamento degli usi civici; che, pertanto, non sussistono i requisiti di ammissibilità del
conflitto a norma dell'art. 37, 1° comma, 1. 11 marzo 1953 n. 87.
Per questi motivi, la Corte costituzionale dichiara inammissi
bile il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato
promosso dal commissario per il riordinamento degli usi civici
del Piemonte, della Liguria e della Valle d'Aosta nei confronti
del ministro di grazia e giustizia, con l'atto in epigrafe.
Il Foro Italiano — 1998.
CORTE COSTITUZIONALE; ordinanza 30 dicembre 1997, n.
456 (Gazzetta ufficiale, la serie speciale, 7 gennaio 1998, n.
1); Pres. Granata, Est. Mezzanotte. Ord. Pret. Bologna 9 ottobre 1996 (G.U., la s.s., n. 51 del 1996).
Alimenti e bevande (igiene e commercio) — Vino a denomina
zione d'orìgine controllata — Sanzioni — Questione manife
stamente infondata di costituzionalità (Cost., art. 3, 25, 27; 1. 10 febbraio 1992 n. 164, nuova disciplina delle denomina
zioni d'origine dei vini, art. 10, 28).
È manifestamente infondata la questione di legittimità costitu
zionale degli art. 10 e 28 l. 10 febbraio 1992 n. 164, nella parte in cui sanzionano penalmente anche la violazione di pre scrizioni del disciplinare di produzione di vini a denominazio ne di origine controllata perché, in tal modo, si punirebbero
fatti privi della significatività minima necessaria a conferire al bene giuridico tutela penale; nella parte in cui irragionevol mente prevederebbero, per le condotte ivi considerate, una
sanzione più grave di quella posta dall'art. 516 c.p. per iden
tici fatti tipici lesivi del medesimo bene giuridico; nella parte in cui, a causa della mancata previsione di una ipotesi delit
tuosa attenuata per violazioni non comportanti adulterazione o manipolazione del prodotto, il legislatore avrebbe fatto un
uso irragionevole della propria discrezionalità nella determi
nazione della pena, in riferimento agli art. 3, 25 e 27, 2°
comma, Cost. (1)
Ritenuto che, nel corso di un processo di opposizione a de
creto penale di condanna alla pena di lire 102 milioni e 250
mila di multa, emesso nei confronti del titolare di un'azienda
agricola in relazione alle contravvenzioni previste e punite dal
l'art. 28 1. 10 febbraio 1992 n. 164 (nuova disciplina delle deno
minazioni di origine), per avere prodotto diverse quantità di
vino Merlot dei Colli Bolognesi Doc, Sauvignon dei Colli Bolo
gnesi Doc e Cabernet Sauvignon dei Colli Bolognesi Doc, risul
tate all'esame organolettico prive dei requisiti richiesti per l'uso
della denominazione perché interessate da «frizzantatura» o da
«presa di spuma», il Pretore di Bologna ha sollevato, in riferi
mento agli art. 3, 25 e 27, 2° comma, Cost., questione di legit timità costituzionale degli art. 10 e 28 della predetta legge;
che, ad avviso del giudice a quo, le disposizioni impugnate contrasterebbero con il principio di necessaria offensività del
reato, in quanto la sanzione penale viene prevista anche per la violazione di prescrizioni del disciplinare di produzione di
vini a denominazione di origine controllata prive, come nel ca
so di specie, della significatività minima necessaria a conferire
al bene giuridico tutela penale;
(1) In argomento, v. Corte giust. 5 giugno 1997, causa C-105/94, Foro it., 1997, IV, 265: spetta al giudice nazionale stabilire in base alle norme processuali vigenti nel suo Stato membro, se il metodo d'a nalisi dei vini denominato «determinazione del rapporto isotopico O'VO16 dell'acqua contenuta nel vino» sia conforme ai criteri di esat tezza, di ripetibilità e di riproducibilità sanciti dall'art. 74, n. 2, lett.
c), del regolamento (Cee) del consiglio 16 marzo 1987 n. 822, relativo
all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo. In materia di sofisticazione di prodotti vinicoli, v. Trib. Padova 1°
aprile 1996, ibid., II, 118: il «metil isotiocianato», se utilizato nelle
operazioni di vinificazione, assume una veste giuridica di additivo chi
mico; il suo impiego illecito non integra, però; il reato previsto all'art.
5, lett. g), 1. 283/62, che in generale tutela la genuinità degli alimenti e bevande, ma rientra nella previsione dell'art. 76 d.p.r. 162/65 per un doppio profilo di specialità trattandosi di un additivo usato in pro dotto alimentare specifico (il vino) e con finalità specifiche (frode nella
fermentazione). Da ultimo, Cons. Stato, sez. VI, 6 novembre 1997, n. 1608, Cons.
Stato, 1997,1, 1582, ha stabilito che spettano al giudice amministrativo le controversie sulle denominazioni di origine e sulle indicazioni geogra fiche tipiche dei vini.
In dottrina, in materia di vini denominazione di origine controllata, v. La Medica, Spetta allo Stato dettare la disciplina del riconoscimento
di vino Doc, in Dir. e giur. agr. e ambiente, 1996, 157; Bertolino, Denominazione di origine tipica e controllata, voce del Digesto pubbl., Torino, 1990, V, 31; Pinnarò, Indicazioni di provenienza e denomina
zione di origine (ordinamento italiano), voce dell'Enciclopedia giuridica Treccani, Roma, 1989, XVI; Goldoni, Denominazione d'origine, voce
del Digesto civ., Torino, 1989, V, 190; Bertolino, Denominazione di
origine tipica e controllata, voce del Digesto pen., Torino, 1989, III, 379.
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