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ordinanza 30 dicembre 1997, n. 458 (Gazzetta ufficiale, 1aserie speciale, 7 gennaio 1998, n. 1);...

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ordinanza 30 dicembre 1997, n. 458 (Gazzetta ufficiale, 1 a serie speciale, 7 gennaio 1998, n. 1); Pres. Granata, Est. Vassalli; Commissario usi civici Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta c. Min. grazia e giustizia. Conflitto di attribuzione Source: Il Foro Italiano, Vol. 121, No. 3 (MARZO 1998), pp. 687/688-689/690 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23192288 . Accessed: 25/06/2014 09:50 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 185.44.77.128 on Wed, 25 Jun 2014 09:50:36 AM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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ordinanza 30 dicembre 1997, n. 458 (Gazzetta ufficiale, 1 a serie speciale, 7 gennaio 1998, n. 1);Pres. Granata, Est. Vassalli; Commissario usi civici Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta c. Min.grazia e giustizia. Conflitto di attribuzioneSource: Il Foro Italiano, Vol. 121, No. 3 (MARZO 1998), pp. 687/688-689/690Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23192288 .

Accessed: 25/06/2014 09:50

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PARTE PRIMA

posta ed assimilati non erano ancora gestiti dal neo-istituito en

te poste) la Corte costituzionale ebbe ad affermare l'incostitu

zionalità del citato art. 6, nonché degli art. 28, 48 e 93 d.p.r. 29 marzo 1973 n. 156 nella parte in cui non disponevano che

l'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni non è

tenuta al risarcimento dei danni, oltre all'indennità di cui al

l'art. 28 cit., in caso di perdita o di manomissione di raccoman

date con le quali siano stati spediti vaglia cambiari emessi in

commutazione di debiti dello Stato; — la citata decisione della Corte costituzionale resa al fine

di escludere l'illegittima limitazione della responsabilità, appare a questo collegio come la prima di una serie di decisioni tutte

improntate, sotto vari profili, al superamento di anacronistiche

situazioni di privilegio e disparità in violazione di più norme dettate dalla Costituzione (cfr. Corte cost. 1104/88, ibid., 1,

e 456/94, id., 1995, I, 1, con le quali — rispettivamente —

è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 6 del cit.

d.p.r., nella parte in cui dispone che il concessionario del servi

zio telefonico non è tenuto al risarcimento dei danni per le in

terruzioni del servizio dovute a sua colpa al di fuori dei limiti

ex art. 89, 2° comma, r.d. 19 luglio 1941 n. 1198, e dello stesso

art. 6 nella parte in cui esclude la responsabilità della società

concessionaria del servizio telefonico per le erronee indicazioni

nell'elenco degli abbonati, come specificate dall'art. 25 d.m. 11

novembre 1930); — anche con riguardo alla complessiva ratio delle cennate

decisioni, questo collegio ritiene che la questione di illegittimità costituzionale del medesimo art. 6, nella parte in cui esclude

ogni responsabilità in ordine al risarcimento del danno conse

guente a disservizio e grave ritardo nell'espletamento del servi

zio di vaglia telegrafico, vada oggi sollevata d'ufficio con riferi

mento alle norme di cui agli art. 2, 3 e 41 Cost.; — la stessa questione, oltre che per gli analoghi citati prece

denti di cui alle decisioni della Corte costituzionale, appare do

verosa specie con riguardo alla nuova natura del gestore del

servizio postale nel nostro paese ovvero all'ente poste italiane,

succeduto come detto ope legis alla precedente amministrazio

ne: il tutto, quindi, con indubbia accentuazione del carattere

e dell'impronta privatistica del servizio a maggior ragione in

conciliabile con limitazioni di responsabilità che non appaiono francamente più giustificabili e logicamente sostenibili, come,

peraltro, dimostrato ulteriormente ed indirettamente da talune

altre innovazioni quale quella — ad esempio — concernente

la sottrazione al medesimo ente dei poteri di controllo, ispettivi e sanzionatori sulla gestione di servizi eventualmente in viola

zione della privativa postale (v. art. 2 e 11 1. 71/94 e 48 d.m.p.t. 4 settembre 1996 e parere Cons. Stato, ad. gen., 27 luglio 1996, n. 124).

— Va, pertanto, stante l'innegabile e già ritenuta influenza

ai fini del decidere della sollevata questione, sospeso il presente

giudizio e disposta la trasmissione degli atti, per quanto di com

petenza, alla Corte costituzionale.

Il Foro Italiano — 1998.

CORTE COSTITUZIONALE; ordinanza 30 dicembre 1997, n.

458 (Gazzetta ufficiale, la serie speciale, 7 gennaio 1998, n.

1); Pres. Granata, Est. Vassalli; Commissario usi civici Pie

monte, Liguria e Valle d'Aosta c. Min. grazia e giustizia. Con

flitto di attribuzione.

Corte costituzionale — Usi civici — Commissari — Ministero

di grazia e giustizia — Conflitto tra poteri dello Stato — Inam

missibilità (Cost., art. 134; 1. 11 marzo 1953 n. 87, norme

sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzio

nale, art. 37).

È inammissibile, in quanto vertente tra soggetti che si collocano

all'interno di un complesso omogeneo di competenze ammi

nistrative, il conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato sol

levato dal commissario per il riordinamento degli usi civici

del Piemonte, della Liguria e della Valle d'Aosta nei confron ti del ministro di grazia e giustizia avverso i decreti ministe

riali con cui non sono stati approvati, perché spettanti alla

competenza regionale, provvedimenti commissariali riguardanti la legittimazione all'occupazione di terreni appartenenti al de

manio civico comunale. (1)

Ritenuto che, con ordinanza del 20 giugno 1997, il commissa

rio per il riordinamento degli usi civici del Piemonte, della Li guria e della Valle d'Aosta ha promosso conflitto di attribuzio

(1) La corte dichiara inammissibile il conflitto in quanto il commis sario per il riordinamento degli usi civici ed il governo non appartengo no a poteri statuali diversi e non risultano titolari di distinte funzioni, costituzionalmente rilevanti.

Per altre ipotesi in cui il commissario agli usi civici è stato parte di un conflitto tra poteri dello Stato, v. Corte cost., ord. 9 novembre

1993, n. 390, Foro it., Rep. 1994, voce Usi civici, n. 24, commentata da Pisaneschi, in Giur. costit., 1993, 3310, con cui è stato dichiarato inammissibile il conflitto per carenza dell'oggetto, posto che il potere rivendicato nei confronti del ministro dell'agricoltura non apparteneva al commissario ricorrente, bensì al ministro di grazia e giustizia.

Nel senso che la mancanza di una specifica normativa regionale non

preclude alla regione l'esercizio delle funzioni amministrative attribuite in materia di usi civici dall'art. 66 d.p.r. 24 luglio 1977 n. 616, con esclusione dei soli provvedimenti relativi all'approvazione delle legitti mazioni, riservate ai commissari per gli usi civici quali organi statali, v. Cons. Stato, sez. VI, 3 febbraio 1994, n. 82, Foro it., Rep. 1994, voce cit., n. 44.

In ordine alla ripartizione di competenza fra la regione ed il commis sario per gli usi civici, v. Corte cost. 10 maggio 1995, n. 156, id., 1995, I, 2770, con nota di richiami ed osservazioni di Fuzio, e id., 1996, I, 2297, con osservazioni di Pietrosanti, commentata, da Petronio, in Dir. e giur. agr. e ambiente, 1995, 403, circa la determinazione dei

compensi eventualmente spettanti ai fruitori degli usi civici sui beni espro priando Corte cost. 20 febbraio 1995, n. 46, Foro it., 1995, I, 741, con nota di richiami ed osservazioni di Benini, commentata da Casa massima e Marinelli, in Giust. civ., 1995, I, 865, da Ricciotti, in Corriere giur., 1995, 432, da Larizio, in Giornate dir. amm., 1995, 609 e da Petronio, in Dir. e giur. agr. e ambiente, 1995, 145, che ha dichiarato inammissibile, per irrilevanza, la questione di legittimità costituzionale degli art. 66 d.p.r. 616/77, 9 e 10 1. 16 giugno 1927 n. 1766 e 30 e 31 r.d. 26 febbraio 1928 n. 332, nella parte in cui escludono

ogni competenza del commissario nei procedimenti di legittimazione del

possesso di terreni gravati da usi civici; Corte cost. 30 dicembre 1991, n. 511, Foro it., Rep. 1992, voce Regione, n. 270, commentata da Ma rinelli, in Giust. civ., 1992, I, 1165; Tar Basilicata 17 novembre 1990, n. 187, Foro it., Rep. 1991, voce Usi civici, n. 32, commentata da Casamassima, in Giur. it., 1991, III, 1, 116, secondo cui, ai sensi del l'art. 66 d.p.r. 616/77, sono state trasferite alle regioni tutte le compe tenze amministrative statali in materia di usi civici, ivi comprese quelle attinenti l'esercizio dei poteri di autotutela relativi al possesso dei beni

gravati da tali diritti, già spettanti ai commissari per gli usi civici; la sfera delle attribuzioni dell'amministrazione comunale non va oltre l'at tività di sorveglianza, necessaria a garantire il corretto esercizio dei di ritti, a prevenire gli abusi ed a promuovere l'adozione dei provvedimen ti di autotutela da parte dell'autorità competente; Cons. Stato, sez VI, 26 giugno 1990, n. 661, Foro it., Rep. 1990, voce cit., n. 29; Tar Lazio, sez. I, 25 marzo 1986, n. 479, id., Rep. 1986, voce cit., n. 12, secondo cui il sistema normativo vigente in materia di usi civici deve essere rico struito alla stregua del d.p.r. 616/77, il cui art. 66 (5°, 6° e 7° comma) ha trasferito alle regioni tutte le funzioni amministrative già esercitate da organi dello Stato, con la sola eccezione dell'approvazione delle le gittimazioni, che è rimasta di spettanza dell'amministrazione statale, in quanto disposta con d.p.r., a seguito di intesa con la regione interes sata; Tar Abruzzo 19 febbraio 1985, n. 102, id.. Rep. 1985, voce cit., n. 25; Cons. Stato, sez. II, 11 febbraio 1981, n. 1277, id., Rep. 1983, voce cit., n. 33.

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

ne nei confronti del ministro di grazia e giustizia avverso i de

creti ministeriali del 12 febbraio 1997, registrati dalla Corte dei

conti il 17 aprile 1997, con i quali non sono stati approvati

provvedimenti commissariali riguardanti la legittimazione all'oc

cupazione di terreni appartenenti al demanio civico dei comuni

di Castelmagno e Viozene;

che, secondo l'allegazione del commissario, il ministero di gra zia e giustizia, dopo aver richiesto di riferire sulle prassi seguite in tema di legittimazione dei beni demaniali di uso civico, ha emanato, in data 8 maggio 1997, la circolare n. 5 (individuazio ne delle autorità competenti ad emettere i provvedimenti di le

gittimazione dell'occupazione e di approvazione della stessa), diretta ai commissari, al ministero delle risorse agricole, alimen

tari e forestali, alle regioni e all'avvocatura generale dello Stato; che a tale circolare il commissario ricorrente ha risposto con

nota del 22 maggio 1997, indirizzata al direttore generale per

gli affari civili e le libere professioni del ministero di grazia e giustizia, affermando — sulla base degli orientamenti del Con

siglio di Stato e della dottrina — che la funzione di legittima zione delle occupazioni abusive è rimasta di attribuzione stata

le, nonostante il trasferimento delle funzioni amministrative di

tale materia alle regioni;

che, pur non includendo la legittimazione delle occupazioni abusive fra le funzioni amministrative trasferite alle regioni, la

circolare offrirebbe una discutibile interpretazione dell'art. 66

d.p.r. 24 luglio 1977 n. 616 (attuazione della delega di cui al

l'art. 11. 22 luglio 1975 n. 382), limitandosi a prevedere la mera

intesa regionale; che soltanto il commissario potrebbe occuparsi di procedi

menti così complessi, connotati da forte discrezionalità e adot

tati in presenza di determinati requisiti di legge; che il commissario ha concluso con le richieste di riconosci

mento dell'attribuzione allo Stato delle funzioni in tema di le

gittimazione delle occupazioni abusive di terreni del demanio

civico e di annullamento dei decreti ministeriali, in quanto lesivi delle competenze commissariali e, quindi, delle attribuzioni sta

tali in materia.

Considerato che viene all'esame della corte l'ammissibilità del

conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato, promosso dal

commissario per il riordinamento degli usi civici del Piemonte, della Liguria e della Valle d'Aosta, con ordinanza del 20 giugno

1997, nei confronti del ministro di grazia e giustizia, in relazio ne ai due decreti del 12 febbraio 1997 (registrati il 17 aprile

1997) con i quali non sono stati approvati dal ministro, perché

spettanti alle competenze regionali, due provvedimenti adottati

dal commissario; che il conflitto è stato promosso dal commissario per il rior

dinamento degli usi civici del Piemonte, della Liguria e della Valle d'Aosta non già nella veste di autorità giurisdizionale, bensì come potere amministrativo statale;

che il commissario chiede di poter continuare a provvedere in materia di legittimazione all'occupazione dei terreni civici e, a tal proposito, contesta la legittimit della circolare del mini

stro di grazia e giustizia n. 5 dell'8 n aggio 1997, che nella so

stanza farebbe rifluire le attribuzioni : tatali nell'ambito dei po teri regionali, lasciando al ministro soltanto funzioni residuali

di controllo, esercitabili attraverso l'emanazione del provvedi mento finale;

che non sussiste materia di conflitto fra i poteri dello Stato,

poiché il commissario, con riguardo alle funzioni amministrati

ve in oggetto, e il governo (nella specie, il ministro di grazia e giustizia) non appartengono a poteri statuali diversi, e non

risultano titolari di distinte funzioni, costituzionalmente rilevanti, ma si collocano all'interno di un complesso omogeneo di com

petenze amministrative;

che non può essere vagliata in questa sede la richiesta avanza

ta dal commissario, in base alla quale andrebbe garantita la

permanenza in capo allo Stato del potere amministrativo in esa

me, e si dovrebbe individuare l'autorità competente nel com

missario per il riordinamento degli usi civici; che, pertanto, non sussistono i requisiti di ammissibilità del

conflitto a norma dell'art. 37, 1° comma, 1. 11 marzo 1953 n. 87.

Per questi motivi, la Corte costituzionale dichiara inammissi

bile il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato

promosso dal commissario per il riordinamento degli usi civici

del Piemonte, della Liguria e della Valle d'Aosta nei confronti

del ministro di grazia e giustizia, con l'atto in epigrafe.

Il Foro Italiano — 1998.

CORTE COSTITUZIONALE; ordinanza 30 dicembre 1997, n.

456 (Gazzetta ufficiale, la serie speciale, 7 gennaio 1998, n.

1); Pres. Granata, Est. Mezzanotte. Ord. Pret. Bologna 9 ottobre 1996 (G.U., la s.s., n. 51 del 1996).

Alimenti e bevande (igiene e commercio) — Vino a denomina

zione d'orìgine controllata — Sanzioni — Questione manife

stamente infondata di costituzionalità (Cost., art. 3, 25, 27; 1. 10 febbraio 1992 n. 164, nuova disciplina delle denomina

zioni d'origine dei vini, art. 10, 28).

È manifestamente infondata la questione di legittimità costitu

zionale degli art. 10 e 28 l. 10 febbraio 1992 n. 164, nella parte in cui sanzionano penalmente anche la violazione di pre scrizioni del disciplinare di produzione di vini a denominazio ne di origine controllata perché, in tal modo, si punirebbero

fatti privi della significatività minima necessaria a conferire al bene giuridico tutela penale; nella parte in cui irragionevol mente prevederebbero, per le condotte ivi considerate, una

sanzione più grave di quella posta dall'art. 516 c.p. per iden

tici fatti tipici lesivi del medesimo bene giuridico; nella parte in cui, a causa della mancata previsione di una ipotesi delit

tuosa attenuata per violazioni non comportanti adulterazione o manipolazione del prodotto, il legislatore avrebbe fatto un

uso irragionevole della propria discrezionalità nella determi

nazione della pena, in riferimento agli art. 3, 25 e 27, 2°

comma, Cost. (1)

Ritenuto che, nel corso di un processo di opposizione a de

creto penale di condanna alla pena di lire 102 milioni e 250

mila di multa, emesso nei confronti del titolare di un'azienda

agricola in relazione alle contravvenzioni previste e punite dal

l'art. 28 1. 10 febbraio 1992 n. 164 (nuova disciplina delle deno

minazioni di origine), per avere prodotto diverse quantità di

vino Merlot dei Colli Bolognesi Doc, Sauvignon dei Colli Bolo

gnesi Doc e Cabernet Sauvignon dei Colli Bolognesi Doc, risul

tate all'esame organolettico prive dei requisiti richiesti per l'uso

della denominazione perché interessate da «frizzantatura» o da

«presa di spuma», il Pretore di Bologna ha sollevato, in riferi

mento agli art. 3, 25 e 27, 2° comma, Cost., questione di legit timità costituzionale degli art. 10 e 28 della predetta legge;

che, ad avviso del giudice a quo, le disposizioni impugnate contrasterebbero con il principio di necessaria offensività del

reato, in quanto la sanzione penale viene prevista anche per la violazione di prescrizioni del disciplinare di produzione di

vini a denominazione di origine controllata prive, come nel ca

so di specie, della significatività minima necessaria a conferire

al bene giuridico tutela penale;

(1) In argomento, v. Corte giust. 5 giugno 1997, causa C-105/94, Foro it., 1997, IV, 265: spetta al giudice nazionale stabilire in base alle norme processuali vigenti nel suo Stato membro, se il metodo d'a nalisi dei vini denominato «determinazione del rapporto isotopico O'VO16 dell'acqua contenuta nel vino» sia conforme ai criteri di esat tezza, di ripetibilità e di riproducibilità sanciti dall'art. 74, n. 2, lett.

c), del regolamento (Cee) del consiglio 16 marzo 1987 n. 822, relativo

all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo. In materia di sofisticazione di prodotti vinicoli, v. Trib. Padova 1°

aprile 1996, ibid., II, 118: il «metil isotiocianato», se utilizato nelle

operazioni di vinificazione, assume una veste giuridica di additivo chi

mico; il suo impiego illecito non integra, però; il reato previsto all'art.

5, lett. g), 1. 283/62, che in generale tutela la genuinità degli alimenti e bevande, ma rientra nella previsione dell'art. 76 d.p.r. 162/65 per un doppio profilo di specialità trattandosi di un additivo usato in pro dotto alimentare specifico (il vino) e con finalità specifiche (frode nella

fermentazione). Da ultimo, Cons. Stato, sez. VI, 6 novembre 1997, n. 1608, Cons.

Stato, 1997,1, 1582, ha stabilito che spettano al giudice amministrativo le controversie sulle denominazioni di origine e sulle indicazioni geogra fiche tipiche dei vini.

In dottrina, in materia di vini denominazione di origine controllata, v. La Medica, Spetta allo Stato dettare la disciplina del riconoscimento

di vino Doc, in Dir. e giur. agr. e ambiente, 1996, 157; Bertolino, Denominazione di origine tipica e controllata, voce del Digesto pubbl., Torino, 1990, V, 31; Pinnarò, Indicazioni di provenienza e denomina

zione di origine (ordinamento italiano), voce dell'Enciclopedia giuridica Treccani, Roma, 1989, XVI; Goldoni, Denominazione d'origine, voce

del Digesto civ., Torino, 1989, V, 190; Bertolino, Denominazione di

origine tipica e controllata, voce del Digesto pen., Torino, 1989, III, 379.

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