ordinanza 30 settembre 2005, n. 357 (Gazzetta ufficiale, 1 a serie speciale, 5 ottobre 2005, n.40); Pres. Capotosti, Est. Bile; Cossiga c. Corte d'appello di Roma. Conflitto di attribuzioneSource: Il Foro Italiano, Vol. 128, No. 12 (DICEMBRE 2005), pp. 3259/3260-3261/3262Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23201462 .
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3259 PARTE PRIMA 3260
6.5. - In conclusione, deve essere dichiarata l'illegittimità co
stituzionale degli interi 9°, 10° e 11° comma dell'art. 1 d.l. n.
168 del 2004, per contrasto con gli art. 117, 3° comma, e 119
Cost., restando assorbito ogni altro profilo di incostituzionalità
dedotto dalle ricorrenti.
7. - Le regioni Campania e Marche censurano il 1° comma
dell'art. 3 d.l. n. 168 del 2004, che inserisce nell'art. 3 1. n. 350
del 2003 i commi 21 bis e 21 ter, per contrasto con gli art. 117, 3° e 4° comma, 118, 119 Cost, e con il principio di leale colla
borazione.
La regione Campania censura tale comma sia nel testo origi nario del decreto legge, sia nel testo convertito, del tutto identi
co.
La regione Valle d'Aosta censura la stessa norma del decreto
legge convertito, in riferimento a parametri statutari e cioè: agli art. 2, 1° comma, lett. a) e b), 3, 1° comma, lett. f), e 48 bis
dello statuto speciale; all'art. 11 1. n. 690 del 1981; agli art. 2 e
6 d.leg. n. 431 del 1989; all'art. 1 d.leg. n. 320 del 1994.
7.1. - In particolare il comma 21 bis stabilisce che, in deroga al precedente 18° comma — il quale definisce i diversi tipi di investimenti ai fini dell'art. 119, 6° comma, Cost. — le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono indebi
tarsi per finanziare contributi agli investimenti a privati entro i
limiti fissati dalle lett. a) e b) dello stesso comma. Il comma 21
ter consente il finanziamento dei soli contributi agli investi
menti a privati che soddisfino le condizioni richieste dalle lett.
a) e b) del precedente comma.
Le ricorrenti fanno derivare l'illegittimità costituzionale delle
norme denunciate dall'illegittimità dei commi da 16 a 21 del
l'art. 3 1. n. 350 del 2003, in quanto questi ultimi conterrebbero
una definizione delle diverse tipologie di indebitamento e inve
stimento in contrasto con il principio di cui all'art. 119, 6°
comma, Cost.
7.2. - Va preliminarmente osservato che, come per le doglian ze concernenti il 5°, 9°, 10° e 11° comma dell'art. 1 d.l. n. 168
del 2004, le censure rivolte dalla regione Campania al testo ori
ginario dell'art. 3, 1° comma, citato decreto legge debbono rite
nersi assorbite in quelle rivolte alla corrispondente disposizione risultante dalla conversione in legge, data l'identità testuale di
tali disposizioni. 7.3. - Le questioni sono inammissibili. Le tre regioni ricorrenti si limitano ad appuntare le proprie
doglianze sugli elenchi dei tipi di indebitamento e investimento, contenuti nel 17° e 18° comma dell'art. 3 citata 1. n. 350 del
2003: le regioni Campania e Marche sostengono che tali elenchi
non costituiscono principi fondamentali di coordinamento della
finanza pubblica e si pongono comunque in contrasto con le de
finizioni generali già presenti nell'ordinamento della contabilità
dello Stato, cui avrebbe fatto implicito riferimento l'art. 119, 6°
comma, Cost.; la regione Valle d'Aosta lamenta invece la viola
zione di parametri statutari.
Le ricorrenti omettono, però, di formulare specifici motivi di censura proprio riguardo alla norma del 1° comma dell'art. 3
oggetto di denuncia, la quale amplia il novero degli investimenti
ricomprendendovi anche «contributi agli investimenti a privati» e si configura così come norma di favore per le regioni rispetto al sistema delineato dai commi da 16 a 21 dell'art. 3 1. n. 350
del 2003. In conseguenza di tale carenza di specifici motivi, la questio
ne di costituzionalità del 1° comma dell'art. 3 d.l. n. 168 del
2004 deve essere dichiarata inammissibile.
Per questi motivi, la Corte costituzionale, riuniti i giudizi: 1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, 9°, 10° e
11° comma, d.l. 12 luglio 2004 n. 168 (interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica), convertito, con modifica
zioni, dalla 1. 30 luglio 2004 n. 191, nella parte in cui si riferisce alle regioni e agli enti locali;
2) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costitu zionale dell'art. 3, 1° comma, d.l. n. 168 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla 1. n. 191 del 2004, sollevate dalla re
gione Campania e dalla regione Marche, in relazione agli art.
117, 3° e 4° comma, 118, 119 Cost, e al principio di leale colla
borazione, con i ricorsi in epigrafe; 3) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costitu
zionale dell'art. 3, 1° comma, d.l. n. 168 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla 1. n. 191 del 2004, sollevate dalla re
gione autonoma Valle d'Aosta, in relazione agli art. 2, 1° com
ma, lett. a) e b), 3, 1° comma, lett. /), e 48 bis 1. cost. 26 feb
II Foro Italiano — 2005.
braio 1948 n. 4 (statuto speciale per la Valle d'Aosta); all'art.
11 1. 26 novembre 1981 n. 690 (revisione dell'ordinamento fi
nanziario della regione Valle d'Aosta); agli art. 2 e 6 d.leg. 28
dicembre 1989 n. 431 (norme di attuazione dello statuto spe ciale per la regione Valle d'Aosta in materia di finanze regionali e comunali); all'art. 1 d.leg. 22 aprile 1994 n. 320 (norme di
attuazione dello statuto speciale della Regione Valle d'Aosta),
con il ricorso in epigrafe;
4) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzio
nale dell'art. 1, 4° comma, d.l. n. 168 del 2004, convertito, con
modificazioni, dalla 1. n. 191 del 2004, sollevate dalla regione autonoma Valle d'Aosta, in relazione agli art. 117, 3° e 4°
comma, e 119, 1° comma, Cost, e agli art. 2, 1° comma, lett. a) e b), e 4 1. cost. n. 4 del 1948 (statuto speciale per la Valle
d'Aosta), con il ricorso in epigrafe;
5) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzio nale dell'art. 1, 5° comma, d.l. n. 168 del 2004, convertito, con
modificazioni, dalla 1. n. 191 del 2004, sollevate dalla regione
Campania, in relazione agli art. 3, 100, 114, 117 e 118 Cost., al
l'art. 9 1. cost. 18 ottobre 2001 n. 3 (modifiche al titolo V della
parte seconda della Costituzione), e al principio di leale collabo
razione, con i ricorsi in epigrafe.
CORTE COSTITUZIONALE; ordinanza 30 settembre 2005, n. 357 (Gazzetta ufficiale, la serie speciale, 5 ottobre 2005, n.
40); Pres. Capotosti, Est. Bile; Cossiga c. Corte d'appello di
Roma. Conflitto di attribuzione.
Corte costituzionale — Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato — Immunità del presidente della repubblica — Provvedimento giudiziario — Ricorso proposto da ex pre sidente della repubblica — Ammissibilità (Cost., art. 89, 90, 134; 1. 11 marzo 1953 n. 87, norme sulla costituzione e sul
funzionamento della Corte costituzionale, art. 37).
E ammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dal sen. Francesco Cossiga, nella veste di
ex presidente della repubblica, nei confronti della sentenza
emessa dalla Corte di appello di Roma, sezione II civile, 23
settembre 2004, n. 4024, con la quale è stata riconosciuta la
responsabilità del sen. Cossiga, sul presupposto che egli non
avesse agito nell'esercizio delle funzioni presidenziali, sia ti
piche, che atipiche (in sede di esercizio del c.d. potere di ester nazione). (1)
(1) Il ricorso del senatore a vita Francesco Cossiga ha stavolta ad
oggetto la decisione con cui la Corte d'appello di Roma, in sede di rin vio a seguito di Cass. 27 giugno 2000, n. 8734 (Foro it., 2000, I, 3130, con nota di richiami), ha ritenuto non coperte dalla immunità presiden ziale (art. 90 Cost.) le affermazioni in considerazione delle quali il se natore Pierluigi Onorato chiedeva di essere risarcito per danno morale ed ha condannato l'ex presidente della repubblica al risarcimento.
Il senatore Cossiga aveva infatti già impugnato, sempre con ricorso
per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, la suddetta decisione della Corte di cassazione ed in quella occasione la Corte costituzionale aveva dapprima «sospeso» il giudizio circa l'ammissibilità di un con flitto sollevato da un soggetto che, al momento del ricorso, non ricopri va più la carica cui l'immunità si riferisce (Corte cost., ord. 12 novem bre 2002. n. 455, id., 2003, I, 377, con nota di richiami e osservazioni di Romboli, commentata da Pace e Biondi, in Giur. costit., 2002, 3745, da Veronesi, in Dir. e giustizia, 2002, fase. 42, 14, e da Maggio, in Nuove autonomie, 2002, 957) e poi, a contraddittorio pieno, ammesso eccezionalmente il ricorso stesso, in considerazione della stretta con nessione del conflitto con la tutela del diritto di difesa del ricorrente
(Corte cost. 26 maggio 2004, n. 154, Foro it., 2004,1, 1971, con nota di
richiami, commentata da Teresi, in Nuove autonomie, 2004, 556, da
Salerno, in Guida al dir., 2004, fase. 25, 28, e da Pugiotto. in Dir. e
giustizia, 2004, fase. 26, 18). La corte ha infatti in tale occasione soste nuto che la legittimazione a ricorrere al giudice costituzionale attraver so il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato spetta anche ai pre
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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE
Ritenuto che con ricorso depositato il 17 gennaio 2005 il se
natore a vita Francesco Cossiga — nella qualità di ex presidente
della repubblica — ha proposto conflitto di attribuzione fra po
teri dello Stato in relazione alla sentenza del 23 settembre 2004, n. 4024, pronunciata dalla Corte d'appello di Roma, in sede di
rinvio, nel giudizio civile contro di lui promosso dal senatore
Pierluigi Onorato per il risarcimento del danno derivante da di
chiarazioni (ritenute diffamatorie) pronunciate dal presidente
Cossiga nel corso del mandato presidenziale; che, secondo quanto riferisce il ricorso, tali dichiarazioni so
no state rese il 15 marzo 1991, nel corso di un'audizione dispo sta dal comitato parlamentare sui servizi per l'informazione e la
sicurezza dello Stato in merito alla struttura denominata «Gla
dio», quando il presidente Cossiga, rivolgendosi al senatore
Onorato, componente del comitato, e prendendo spunto da un
appello da lui sottoscritto contro la guerra del Golfo, aveva di
chiarato: «Tu hai un'altra veduta perché non sei da questa parte, Onorato, tu sei dall'altra. Tu saresti stato un magnifico inquisi tore del ministro di grazia e giustizia del governo collaborazio
nista! [...] Tu sei la figura tipica degli inquisitori che interroga vano London. Hai capito? Anche con la scopolamina! Ti credo
capace di questo e altro, perché ti conosco come sardo e mi ver
gogno che tu sia sardo, perché sei una persona di una faziosità
tale per cui mi adopererò con gli amici del Pds perché ti candi
dino e ti eleggano perché l'idea che domani l'onore, la vita, la
libertà, i beni di un cittadino possano essere messi nelle tue ma
ni di magistrato è cosa che come liberale mi atterrisce»; e alla
replica del senatore Onorato: «non ho la stessa concezione dello
Stato e della patria, in questo senso non mi considero un tradito
re», il presidente Cossiga aveva risposto: «certo tu non hai nes
suna concezione di Stato e di patria»; che con sentenza del 23 giugno 1993 (con data 1° giugno
1993, Foro it., Rep. 1994, voce Presidente della repubblica, n.
4) il Tribunale di Roma ha accolto la domanda del senatore
Onorato (in relazione sia a tale episodio, sia ad altri due non più rilevanti in questa sede), condannando il senatore Cossiga al ri
sarcimento dei danni morali, oltre alla pubblicazione della sen
tenza e alle spese del giudizio; che la decisione è stata integralmente riformata dalla Corte
d'appello di Roma con sentenza del 21 aprile 1997 (id.. Rep. 1999, voce cit., n. 5);
che, accogliendo il ricorso del senatore Onorato, la Corte di
cassazione, con sentenza del 27 giugno 2000, n. 8734 {id., 2000,
I, 3130), ha cassato la decisione impugnata, rinviando la causa
ad altra sezione della Corte d'appello di Roma; che contro tale sentenza della Corte di cassazione il senatore
Cossiga, nella qualità di ex presidente della repubblica, ha pro mosso conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, chiedendo
l'annullamento della decisione impugnata; che questa corte —
dopo avere ritenuto ammissibile il con
flitto con ordinanza n. 455 del 2002 (id., 2003,1, 377) — lo ha deciso con sentenza n. 154 del 2004 (id., 2004, I, 1971), affer mando che nel giudizio per conflitto tra poteri dello Stato relati
vo a pronunce dell'autorità giudiziaria assunte come lesive della
prerogativa di irresponsabilità del presidente della repubblica
garantita dall'art. 90 Cost., la legittimazione attiva — che di
cedenti titolari della carica limitatamente ai conflitti concernenti atti da loro stessi compiuti durante il mandato ed a quelli soltanto nei quali la lesione lamentata consista proprio nella negazione in concreto, nei loro
confronti, della prerogativa di irresponsabilità ed in cui quindi l'inte resse al ricorso nasca dal fatto che oggetto del conflitto sia l'afferma zione o la negazione della possibilità di far valere in concreto la re
sponsabilità per detti atti. Nel merito la Corte costituzionale (sent. 154/04, cit.) ha affermato
che spetta all'autorità giudiziaria, investita di controversie sulla respon sabilità del presidente della repubblica in relazione a dichiarazioni da lui rese durante il mandato, accertare se le dichiarazioni medesime co
stituiscano esercizio delle funzioni o siano strumentali ed accessorie ad una funzione presidenziale e solo in caso di accertamento positivo rite nerle coperte dall'immunità di cui all'art. 90 Cost.
Richiamandosi a quanto sostenuto nella sentenza sopra citata la cor
te, con la pronuncia in epigrafe, ha dichiarato ammissibile l'ulteriore conflitto proposto dal senatore Cossiga, provvedendo, come già acca
duto nella precedente occasione, ad un'integrazione del contraddittorio e disponendo, a tal fine, la notificazione del ricorso anche al presidente della repubblica in carica, nella considerazione che il ricorso solleva
problemi concernenti la posizione e la figura del presidente nel sistema costituzionale.
Il Foro Italiano — 2005.
norma spetta soltanto a chi, nel momento in cui il ricorso è pro
posto, impersona il potere delle cui attribuzioni si discute —
può eccezionalmente estendersi a dir ha cessato di ricoprire là
carica qualora, come nella specie, la controversia sulle attribu
zioni e sulla loro ipotizzata lesione coincida con una controver
sia sull'applicabilità della norma costituzionale che escluda o
limiti, in via di eccezionale prerogativa, la responsabilità del ti
tolare della carica costituzionale per atti da lui compiuti, e nel
momento in cui l'atto è stato posto vi sia coincidenza fra la per sóna fisica della cui responsabilità si discute e ir titolare della carica monocratica cui la norma costituzionale collega l'immu
nità; che questa corte ha peraltro dichiarato inammissibile il con
flitto di attribuzioni, in quanto spetta all'autorità giudiziaria, in
vestita di controversie sullà responsabilità del presiderite della
repubblica in relazione a dichiarazioni da lui rese durante il
mandato, di accertare se esse costituiscano esercizio di una fun
zione presidenziale o siano ad essa strumentali ed accessorie, e
in caso di accertamento positivo ritenerle coperte dall'immunità
di cui all'art. 90 Cost.; ed ha precisato che la giurisdiziope co
stituzionale sui conflitti non sostituisce l'esercizio della funzio
ne giurisdizionale ove siano in gioco diritti di cui si chieda l'ac certamento e il ristoro, ma vale solo a restaurare la corretta os
servanza delle norme costituzionali ove, in concreto, un cattivo
esercizio di funzioni giurisdizionali abbia causato illegittime menomazioni di attribuzioni costituzionali di un altro potere;
che successivamente la Corte d'appello di Roma, con senten
za 23 settembre 2004, emessa in sede di rinvio, ha riconosciuto
la responsabilità del senatore Cossiga, sul presupposto che egli non avesse agito nell'esercizio delle funzioni presidenziali, sia
tipiche (ai sensi dell'art. 89 Cost.) che atipiche (in sede di eser cizio del c.d. potere di esternazione);
che contro questa sentenza il senatore Cossiga, sempre nella
qualità di ex presidente della repubblica, ha proposto il presente conflitto di attribuzione, chiedendo l'annullamento della senten
za stessa, la quale — avendo negato che le dichiarazioni in esa
me fossero espressione del potere di esternazione del presidente della repubblica, e come tali coperte da irresponsabilità
—
avrebbe violato i principi di diritto dalla Corte di cassazione
enunciati con la sentenza di rinvio e da questa corte ritenuti
espressione di corretto esercizio del potere di valutazione spet tante all'autorità giudiziaria (sentenza n. 154 del 2004, cit.);
che, secondo il ricorrente, non potrebbero sollevarsi dubbi
sull'ammissibilità del conflitto, ih particolare sul suo «tono» co
stituzionale.
Considerato che in questa fase del giudizio la corte è chiamata
a deliberare — senza contraddittorio e prima facie — sull'am
missibilità del conflitto, sotto il profilo dell'identificazione dei poteri dello Stato che si, contrappongono e dell'esistenza.della
materia di un conflitto la cui risoluzione spetti alla propria com
petenza, restando impregiudicata ogni ulteriore decisione, anche
in ordine alla stessa questione di ammissibilità; che, sotto il profilo soggettivo, questa corte ha già ritenuto
(ordinanza n. 455 del 2002, cit., resa in riferimento alla stessa
vicenda) la legittimazione del senatore Cossiga, come ex presi dente della repubblica, a proporre conflitto fra poteri dello Stato
nei confronti di atti del potere giudiziario; che sotto lo stesso profilo
— alla luce di quanto affermato
dalla citata sentenza n. 154 del 2004, a proposito della stessa vi
cenda cui si riferisce l'impugnata decisione della Corte d'ap
pello di Roma — va disposta, a norma dell'art. 37, 4° comma, 1.
n. 87 del 1953, la notificazione del ricorso anche al presidente della repubblica in carica la cui posizione costituzionale, in re
lazione alle questioni di principio circa l'immunità di cui all'art.
90 Cost., è oggetto della decisione della Corte d'appello di Ro
ma e del ricorso per conflitto di attribuzione;
che, sotto il profilo oggettivo, il ricorso deduce la lesione da
parte dell'autorità giudiziaria, per il tramite dell'impugnata de
cisione, delle prerogative costituzionali di un ex presidente della
repubblica, come riconosciute da questa corte nella sentenza n.
154 del 2004; che pertanto ricorrono i requisiti sia soggettivi che oggettivi
necessari ai fini dell'ammissibilità del conflitto. Per questi motivi, la Corte costituzionale dichiara ammissi
bile, ai sensi dell'art. 37 1. 11 marzo 1953 n. 87, il conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato proposto dal senatore a vita
Francesco Cossiga nei confronti della Corte d'appello di Roma,
con il ricorso indicato in epigrafe.
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