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ordinanza 30 settembre 2005, n. 357 (Gazzetta ufficiale, 1aserie speciale, 5 ottobre 2005, n. 40);...

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ordinanza 30 settembre 2005, n. 357 (Gazzetta ufficiale, 1 a serie speciale, 5 ottobre 2005, n. 40); Pres. Capotosti, Est. Bile; Cossiga c. Corte d'appello di Roma. Conflitto di attribuzione Source: Il Foro Italiano, Vol. 128, No. 12 (DICEMBRE 2005), pp. 3259/3260-3261/3262 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23201462 . Accessed: 28/06/2014 13:09 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 185.31.194.117 on Sat, 28 Jun 2014 13:09:08 PM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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Page 1: ordinanza 30 settembre 2005, n. 357 (Gazzetta ufficiale, 1aserie speciale, 5 ottobre 2005, n. 40); Pres. Capotosti, Est. Bile; Cossiga c. Corte d'appello di Roma. Conflitto di attribuzione

ordinanza 30 settembre 2005, n. 357 (Gazzetta ufficiale, 1 a serie speciale, 5 ottobre 2005, n.40); Pres. Capotosti, Est. Bile; Cossiga c. Corte d'appello di Roma. Conflitto di attribuzioneSource: Il Foro Italiano, Vol. 128, No. 12 (DICEMBRE 2005), pp. 3259/3260-3261/3262Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23201462 .

Accessed: 28/06/2014 13:09

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3259 PARTE PRIMA 3260

6.5. - In conclusione, deve essere dichiarata l'illegittimità co

stituzionale degli interi 9°, 10° e 11° comma dell'art. 1 d.l. n.

168 del 2004, per contrasto con gli art. 117, 3° comma, e 119

Cost., restando assorbito ogni altro profilo di incostituzionalità

dedotto dalle ricorrenti.

7. - Le regioni Campania e Marche censurano il 1° comma

dell'art. 3 d.l. n. 168 del 2004, che inserisce nell'art. 3 1. n. 350

del 2003 i commi 21 bis e 21 ter, per contrasto con gli art. 117, 3° e 4° comma, 118, 119 Cost, e con il principio di leale colla

borazione.

La regione Campania censura tale comma sia nel testo origi nario del decreto legge, sia nel testo convertito, del tutto identi

co.

La regione Valle d'Aosta censura la stessa norma del decreto

legge convertito, in riferimento a parametri statutari e cioè: agli art. 2, 1° comma, lett. a) e b), 3, 1° comma, lett. f), e 48 bis

dello statuto speciale; all'art. 11 1. n. 690 del 1981; agli art. 2 e

6 d.leg. n. 431 del 1989; all'art. 1 d.leg. n. 320 del 1994.

7.1. - In particolare il comma 21 bis stabilisce che, in deroga al precedente 18° comma — il quale definisce i diversi tipi di investimenti ai fini dell'art. 119, 6° comma, Cost. — le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono indebi

tarsi per finanziare contributi agli investimenti a privati entro i

limiti fissati dalle lett. a) e b) dello stesso comma. Il comma 21

ter consente il finanziamento dei soli contributi agli investi

menti a privati che soddisfino le condizioni richieste dalle lett.

a) e b) del precedente comma.

Le ricorrenti fanno derivare l'illegittimità costituzionale delle

norme denunciate dall'illegittimità dei commi da 16 a 21 del

l'art. 3 1. n. 350 del 2003, in quanto questi ultimi conterrebbero

una definizione delle diverse tipologie di indebitamento e inve

stimento in contrasto con il principio di cui all'art. 119, 6°

comma, Cost.

7.2. - Va preliminarmente osservato che, come per le doglian ze concernenti il 5°, 9°, 10° e 11° comma dell'art. 1 d.l. n. 168

del 2004, le censure rivolte dalla regione Campania al testo ori

ginario dell'art. 3, 1° comma, citato decreto legge debbono rite

nersi assorbite in quelle rivolte alla corrispondente disposizione risultante dalla conversione in legge, data l'identità testuale di

tali disposizioni. 7.3. - Le questioni sono inammissibili. Le tre regioni ricorrenti si limitano ad appuntare le proprie

doglianze sugli elenchi dei tipi di indebitamento e investimento, contenuti nel 17° e 18° comma dell'art. 3 citata 1. n. 350 del

2003: le regioni Campania e Marche sostengono che tali elenchi

non costituiscono principi fondamentali di coordinamento della

finanza pubblica e si pongono comunque in contrasto con le de

finizioni generali già presenti nell'ordinamento della contabilità

dello Stato, cui avrebbe fatto implicito riferimento l'art. 119, 6°

comma, Cost.; la regione Valle d'Aosta lamenta invece la viola

zione di parametri statutari.

Le ricorrenti omettono, però, di formulare specifici motivi di censura proprio riguardo alla norma del 1° comma dell'art. 3

oggetto di denuncia, la quale amplia il novero degli investimenti

ricomprendendovi anche «contributi agli investimenti a privati» e si configura così come norma di favore per le regioni rispetto al sistema delineato dai commi da 16 a 21 dell'art. 3 1. n. 350

del 2003. In conseguenza di tale carenza di specifici motivi, la questio

ne di costituzionalità del 1° comma dell'art. 3 d.l. n. 168 del

2004 deve essere dichiarata inammissibile.

Per questi motivi, la Corte costituzionale, riuniti i giudizi: 1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, 9°, 10° e

11° comma, d.l. 12 luglio 2004 n. 168 (interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica), convertito, con modifica

zioni, dalla 1. 30 luglio 2004 n. 191, nella parte in cui si riferisce alle regioni e agli enti locali;

2) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costitu zionale dell'art. 3, 1° comma, d.l. n. 168 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla 1. n. 191 del 2004, sollevate dalla re

gione Campania e dalla regione Marche, in relazione agli art.

117, 3° e 4° comma, 118, 119 Cost, e al principio di leale colla

borazione, con i ricorsi in epigrafe; 3) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costitu

zionale dell'art. 3, 1° comma, d.l. n. 168 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla 1. n. 191 del 2004, sollevate dalla re

gione autonoma Valle d'Aosta, in relazione agli art. 2, 1° com

ma, lett. a) e b), 3, 1° comma, lett. /), e 48 bis 1. cost. 26 feb

II Foro Italiano — 2005.

braio 1948 n. 4 (statuto speciale per la Valle d'Aosta); all'art.

11 1. 26 novembre 1981 n. 690 (revisione dell'ordinamento fi

nanziario della regione Valle d'Aosta); agli art. 2 e 6 d.leg. 28

dicembre 1989 n. 431 (norme di attuazione dello statuto spe ciale per la regione Valle d'Aosta in materia di finanze regionali e comunali); all'art. 1 d.leg. 22 aprile 1994 n. 320 (norme di

attuazione dello statuto speciale della Regione Valle d'Aosta),

con il ricorso in epigrafe;

4) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzio

nale dell'art. 1, 4° comma, d.l. n. 168 del 2004, convertito, con

modificazioni, dalla 1. n. 191 del 2004, sollevate dalla regione autonoma Valle d'Aosta, in relazione agli art. 117, 3° e 4°

comma, e 119, 1° comma, Cost, e agli art. 2, 1° comma, lett. a) e b), e 4 1. cost. n. 4 del 1948 (statuto speciale per la Valle

d'Aosta), con il ricorso in epigrafe;

5) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzio nale dell'art. 1, 5° comma, d.l. n. 168 del 2004, convertito, con

modificazioni, dalla 1. n. 191 del 2004, sollevate dalla regione

Campania, in relazione agli art. 3, 100, 114, 117 e 118 Cost., al

l'art. 9 1. cost. 18 ottobre 2001 n. 3 (modifiche al titolo V della

parte seconda della Costituzione), e al principio di leale collabo

razione, con i ricorsi in epigrafe.

CORTE COSTITUZIONALE; ordinanza 30 settembre 2005, n. 357 (Gazzetta ufficiale, la serie speciale, 5 ottobre 2005, n.

40); Pres. Capotosti, Est. Bile; Cossiga c. Corte d'appello di

Roma. Conflitto di attribuzione.

Corte costituzionale — Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato — Immunità del presidente della repubblica — Provvedimento giudiziario — Ricorso proposto da ex pre sidente della repubblica — Ammissibilità (Cost., art. 89, 90, 134; 1. 11 marzo 1953 n. 87, norme sulla costituzione e sul

funzionamento della Corte costituzionale, art. 37).

E ammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dal sen. Francesco Cossiga, nella veste di

ex presidente della repubblica, nei confronti della sentenza

emessa dalla Corte di appello di Roma, sezione II civile, 23

settembre 2004, n. 4024, con la quale è stata riconosciuta la

responsabilità del sen. Cossiga, sul presupposto che egli non

avesse agito nell'esercizio delle funzioni presidenziali, sia ti

piche, che atipiche (in sede di esercizio del c.d. potere di ester nazione). (1)

(1) Il ricorso del senatore a vita Francesco Cossiga ha stavolta ad

oggetto la decisione con cui la Corte d'appello di Roma, in sede di rin vio a seguito di Cass. 27 giugno 2000, n. 8734 (Foro it., 2000, I, 3130, con nota di richiami), ha ritenuto non coperte dalla immunità presiden ziale (art. 90 Cost.) le affermazioni in considerazione delle quali il se natore Pierluigi Onorato chiedeva di essere risarcito per danno morale ed ha condannato l'ex presidente della repubblica al risarcimento.

Il senatore Cossiga aveva infatti già impugnato, sempre con ricorso

per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, la suddetta decisione della Corte di cassazione ed in quella occasione la Corte costituzionale aveva dapprima «sospeso» il giudizio circa l'ammissibilità di un con flitto sollevato da un soggetto che, al momento del ricorso, non ricopri va più la carica cui l'immunità si riferisce (Corte cost., ord. 12 novem bre 2002. n. 455, id., 2003, I, 377, con nota di richiami e osservazioni di Romboli, commentata da Pace e Biondi, in Giur. costit., 2002, 3745, da Veronesi, in Dir. e giustizia, 2002, fase. 42, 14, e da Maggio, in Nuove autonomie, 2002, 957) e poi, a contraddittorio pieno, ammesso eccezionalmente il ricorso stesso, in considerazione della stretta con nessione del conflitto con la tutela del diritto di difesa del ricorrente

(Corte cost. 26 maggio 2004, n. 154, Foro it., 2004,1, 1971, con nota di

richiami, commentata da Teresi, in Nuove autonomie, 2004, 556, da

Salerno, in Guida al dir., 2004, fase. 25, 28, e da Pugiotto. in Dir. e

giustizia, 2004, fase. 26, 18). La corte ha infatti in tale occasione soste nuto che la legittimazione a ricorrere al giudice costituzionale attraver so il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato spetta anche ai pre

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

Ritenuto che con ricorso depositato il 17 gennaio 2005 il se

natore a vita Francesco Cossiga — nella qualità di ex presidente

della repubblica — ha proposto conflitto di attribuzione fra po

teri dello Stato in relazione alla sentenza del 23 settembre 2004, n. 4024, pronunciata dalla Corte d'appello di Roma, in sede di

rinvio, nel giudizio civile contro di lui promosso dal senatore

Pierluigi Onorato per il risarcimento del danno derivante da di

chiarazioni (ritenute diffamatorie) pronunciate dal presidente

Cossiga nel corso del mandato presidenziale; che, secondo quanto riferisce il ricorso, tali dichiarazioni so

no state rese il 15 marzo 1991, nel corso di un'audizione dispo sta dal comitato parlamentare sui servizi per l'informazione e la

sicurezza dello Stato in merito alla struttura denominata «Gla

dio», quando il presidente Cossiga, rivolgendosi al senatore

Onorato, componente del comitato, e prendendo spunto da un

appello da lui sottoscritto contro la guerra del Golfo, aveva di

chiarato: «Tu hai un'altra veduta perché non sei da questa parte, Onorato, tu sei dall'altra. Tu saresti stato un magnifico inquisi tore del ministro di grazia e giustizia del governo collaborazio

nista! [...] Tu sei la figura tipica degli inquisitori che interroga vano London. Hai capito? Anche con la scopolamina! Ti credo

capace di questo e altro, perché ti conosco come sardo e mi ver

gogno che tu sia sardo, perché sei una persona di una faziosità

tale per cui mi adopererò con gli amici del Pds perché ti candi

dino e ti eleggano perché l'idea che domani l'onore, la vita, la

libertà, i beni di un cittadino possano essere messi nelle tue ma

ni di magistrato è cosa che come liberale mi atterrisce»; e alla

replica del senatore Onorato: «non ho la stessa concezione dello

Stato e della patria, in questo senso non mi considero un tradito

re», il presidente Cossiga aveva risposto: «certo tu non hai nes

suna concezione di Stato e di patria»; che con sentenza del 23 giugno 1993 (con data 1° giugno

1993, Foro it., Rep. 1994, voce Presidente della repubblica, n.

4) il Tribunale di Roma ha accolto la domanda del senatore

Onorato (in relazione sia a tale episodio, sia ad altri due non più rilevanti in questa sede), condannando il senatore Cossiga al ri

sarcimento dei danni morali, oltre alla pubblicazione della sen

tenza e alle spese del giudizio; che la decisione è stata integralmente riformata dalla Corte

d'appello di Roma con sentenza del 21 aprile 1997 (id.. Rep. 1999, voce cit., n. 5);

che, accogliendo il ricorso del senatore Onorato, la Corte di

cassazione, con sentenza del 27 giugno 2000, n. 8734 {id., 2000,

I, 3130), ha cassato la decisione impugnata, rinviando la causa

ad altra sezione della Corte d'appello di Roma; che contro tale sentenza della Corte di cassazione il senatore

Cossiga, nella qualità di ex presidente della repubblica, ha pro mosso conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, chiedendo

l'annullamento della decisione impugnata; che questa corte —

dopo avere ritenuto ammissibile il con

flitto con ordinanza n. 455 del 2002 (id., 2003,1, 377) — lo ha deciso con sentenza n. 154 del 2004 (id., 2004, I, 1971), affer mando che nel giudizio per conflitto tra poteri dello Stato relati

vo a pronunce dell'autorità giudiziaria assunte come lesive della

prerogativa di irresponsabilità del presidente della repubblica

garantita dall'art. 90 Cost., la legittimazione attiva — che di

cedenti titolari della carica limitatamente ai conflitti concernenti atti da loro stessi compiuti durante il mandato ed a quelli soltanto nei quali la lesione lamentata consista proprio nella negazione in concreto, nei loro

confronti, della prerogativa di irresponsabilità ed in cui quindi l'inte resse al ricorso nasca dal fatto che oggetto del conflitto sia l'afferma zione o la negazione della possibilità di far valere in concreto la re

sponsabilità per detti atti. Nel merito la Corte costituzionale (sent. 154/04, cit.) ha affermato

che spetta all'autorità giudiziaria, investita di controversie sulla respon sabilità del presidente della repubblica in relazione a dichiarazioni da lui rese durante il mandato, accertare se le dichiarazioni medesime co

stituiscano esercizio delle funzioni o siano strumentali ed accessorie ad una funzione presidenziale e solo in caso di accertamento positivo rite nerle coperte dall'immunità di cui all'art. 90 Cost.

Richiamandosi a quanto sostenuto nella sentenza sopra citata la cor

te, con la pronuncia in epigrafe, ha dichiarato ammissibile l'ulteriore conflitto proposto dal senatore Cossiga, provvedendo, come già acca

duto nella precedente occasione, ad un'integrazione del contraddittorio e disponendo, a tal fine, la notificazione del ricorso anche al presidente della repubblica in carica, nella considerazione che il ricorso solleva

problemi concernenti la posizione e la figura del presidente nel sistema costituzionale.

Il Foro Italiano — 2005.

norma spetta soltanto a chi, nel momento in cui il ricorso è pro

posto, impersona il potere delle cui attribuzioni si discute —

può eccezionalmente estendersi a dir ha cessato di ricoprire là

carica qualora, come nella specie, la controversia sulle attribu

zioni e sulla loro ipotizzata lesione coincida con una controver

sia sull'applicabilità della norma costituzionale che escluda o

limiti, in via di eccezionale prerogativa, la responsabilità del ti

tolare della carica costituzionale per atti da lui compiuti, e nel

momento in cui l'atto è stato posto vi sia coincidenza fra la per sóna fisica della cui responsabilità si discute e ir titolare della carica monocratica cui la norma costituzionale collega l'immu

nità; che questa corte ha peraltro dichiarato inammissibile il con

flitto di attribuzioni, in quanto spetta all'autorità giudiziaria, in

vestita di controversie sullà responsabilità del presiderite della

repubblica in relazione a dichiarazioni da lui rese durante il

mandato, di accertare se esse costituiscano esercizio di una fun

zione presidenziale o siano ad essa strumentali ed accessorie, e

in caso di accertamento positivo ritenerle coperte dall'immunità

di cui all'art. 90 Cost.; ed ha precisato che la giurisdiziope co

stituzionale sui conflitti non sostituisce l'esercizio della funzio

ne giurisdizionale ove siano in gioco diritti di cui si chieda l'ac certamento e il ristoro, ma vale solo a restaurare la corretta os

servanza delle norme costituzionali ove, in concreto, un cattivo

esercizio di funzioni giurisdizionali abbia causato illegittime menomazioni di attribuzioni costituzionali di un altro potere;

che successivamente la Corte d'appello di Roma, con senten

za 23 settembre 2004, emessa in sede di rinvio, ha riconosciuto

la responsabilità del senatore Cossiga, sul presupposto che egli non avesse agito nell'esercizio delle funzioni presidenziali, sia

tipiche (ai sensi dell'art. 89 Cost.) che atipiche (in sede di eser cizio del c.d. potere di esternazione);

che contro questa sentenza il senatore Cossiga, sempre nella

qualità di ex presidente della repubblica, ha proposto il presente conflitto di attribuzione, chiedendo l'annullamento della senten

za stessa, la quale — avendo negato che le dichiarazioni in esa

me fossero espressione del potere di esternazione del presidente della repubblica, e come tali coperte da irresponsabilità

avrebbe violato i principi di diritto dalla Corte di cassazione

enunciati con la sentenza di rinvio e da questa corte ritenuti

espressione di corretto esercizio del potere di valutazione spet tante all'autorità giudiziaria (sentenza n. 154 del 2004, cit.);

che, secondo il ricorrente, non potrebbero sollevarsi dubbi

sull'ammissibilità del conflitto, ih particolare sul suo «tono» co

stituzionale.

Considerato che in questa fase del giudizio la corte è chiamata

a deliberare — senza contraddittorio e prima facie — sull'am

missibilità del conflitto, sotto il profilo dell'identificazione dei poteri dello Stato che si, contrappongono e dell'esistenza.della

materia di un conflitto la cui risoluzione spetti alla propria com

petenza, restando impregiudicata ogni ulteriore decisione, anche

in ordine alla stessa questione di ammissibilità; che, sotto il profilo soggettivo, questa corte ha già ritenuto

(ordinanza n. 455 del 2002, cit., resa in riferimento alla stessa

vicenda) la legittimazione del senatore Cossiga, come ex presi dente della repubblica, a proporre conflitto fra poteri dello Stato

nei confronti di atti del potere giudiziario; che sotto lo stesso profilo

— alla luce di quanto affermato

dalla citata sentenza n. 154 del 2004, a proposito della stessa vi

cenda cui si riferisce l'impugnata decisione della Corte d'ap

pello di Roma — va disposta, a norma dell'art. 37, 4° comma, 1.

n. 87 del 1953, la notificazione del ricorso anche al presidente della repubblica in carica la cui posizione costituzionale, in re

lazione alle questioni di principio circa l'immunità di cui all'art.

90 Cost., è oggetto della decisione della Corte d'appello di Ro

ma e del ricorso per conflitto di attribuzione;

che, sotto il profilo oggettivo, il ricorso deduce la lesione da

parte dell'autorità giudiziaria, per il tramite dell'impugnata de

cisione, delle prerogative costituzionali di un ex presidente della

repubblica, come riconosciute da questa corte nella sentenza n.

154 del 2004; che pertanto ricorrono i requisiti sia soggettivi che oggettivi

necessari ai fini dell'ammissibilità del conflitto. Per questi motivi, la Corte costituzionale dichiara ammissi

bile, ai sensi dell'art. 37 1. 11 marzo 1953 n. 87, il conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato proposto dal senatore a vita

Francesco Cossiga nei confronti della Corte d'appello di Roma,

con il ricorso indicato in epigrafe.

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