ordinanza 31 ottobre 2002, n. 436 (Gazzetta ufficiale, 1 a serie speciale, 6 novembre 2002, n.44); Pres. Chieppa, Est. Marini; Intesa Bci gestione crediti, Banca popolare di Lodi; interv. Pres.cons. ministri. Ord. Trib. Brindisi-Fasano 26 giugno 2001, Trib. Sant'Angelo dei Lombardi 4agosto 2001 e Trib. Castrovillari 3 maggio 2001 (G.U., 1 a s.s., nn. 41 e 43 del 2001 e n. 17 del2002)Source: Il Foro Italiano, Vol. 126, No. 1 (GENNAIO 2003), pp. 17/18-21/22Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23198098 .
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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE
CORTE COSTITUZIONALE; ordinanza 31 ottobre 2002, n.
436 (Gazzetta ufficiale, la serie speciale, 6 novembre 2002, n.
44); Pres. Chieppa, Est. Marini; Intesa Bei gestione crediti, Banca popolare di Lodi; interv. Pres. cons, ministri. Ord.
Trib. Brindisi-Fasano 26 giugno 2001, Trib. Sant'Angelo dei
Lombardi 4 agosto 2001 e Trib. Castrovillari 3 maggio 2001
(G.U., la s.s., nn. 41 e 43 del 2001 e n. 17 del 2002).
Usura — Interessi usurari — Nozione — Interpretazione autentica — Questioni manifestamente infondate di costi
tuzionalità (Cost., art. 3, 24, 41, 47, 77; cod. civ., art. 1815;
cod. pen., art. 644; 1. 7 marzo 1996 n. 108, disposizioni in
materia di usura, art. 1, 2, 4; d.l. 29 dicembre 2000 n. 394,
interpretazione autentica della 1. 7 marzo 1996 n. 108, recante
disposizioni in materia di usura, art. 1; 1. 28 febbraio 2001 n.
24, conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 29 di
cembre 2000 n. 394).
Sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costi
tuzionale dell'art. 1,1° comma, d.l. 394/00, convertito, con
modificazioni, in I. 24/01, secondo il quale, ai fini dell'appli cazione dell'art. 644 c.p. e dell'art. 1815, 2° comma, c.c., si
intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito
dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comun
que convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal
momento del loro pagamento, in riferimento agli art. 3, 24,
41, 47 e 77 Cost. (1)
(1) I. - Tra i provvedimenti di rimessione che definiscono il thema
decidendum dell'odierna pronuncia, v. Trib. Sant'Angelo dei Lombar
di, ord. 4 agosto 2001, Foro it., 2002, 1, 952, e Trib. Brindisi-Fasano, ord. 26 giugno 2001, ibid., 954.
Analoghe questioni erano state già giudicate infondate o inammissi
bili da Corte cost. 25 febbraio 2002, n. 29, ibid., 933, con nota di A.
Palmieri, Interessi usurari: una nuova partenza (annotata altresì da V.
Carbone, La corte legittima l'intervento del legislatore a favore delle
banche: scompaiono gli interessi divenuti usurari, in Corriere giur., 2002, 612; O.T. Scozzafava, Interpretazione autentica della normativa
in materia di usura e legittimità costituzionale, in Contratti, 2002, 545; A. Gentili, Usurarietà sopravvenuta e interpretazione autentica del di
ritto giurisprudenziale, in Giur. it., 2002, 1125; Id., Il decreto legge sui
tassi non è irragionevole ma i limiti di applicabilità irrazionali, in Dir.
e giustizia, 2002, fase. 10, 25; C. De Chiara, Tassi usurari e vecchi
contratti. Primo intervento della Corte costituzionale, in Nuove leggi civ., 2002, 13; G. Oppo, Gli interessi usurari tra Costituzione, leggi e
mercato, in Giur. costit., 2002, 215; P. Passaglia, Dalla «diversità nel
l'indistinzione» all'enunciazione di tests di giudizi propri delle leggi di
interpretazione autentica: la corte varca il Rubicone, ibid., 219; A.
Fiadino, La rilevanza della pattuizione degli interessi o vantaggi usu
rari nella sentenza n. 29 del 2002 della Corte costituzionale, ibid., 236; R. Defina, L'interpretazione autentica in materia di tassi usurari al
vaglio della Corte costituzionale, ibid., 250; L. De Bernardin, II pro blematico vizio di illegittimità dei decreti legge ad efficacia differita, ibid., 264).
Nella medesima occasione la Consulta ha dichiarato la parziale inco
stituzionalità del 2° e 3° comma dello stesso art. 1 d.l. 394/00, concer
nenti il meccanismo di sostituzione del tasso degli interessi nei finan
ziamenti non agevolati in corso alla data di entrata in vigore del decre
to, che fossero stipulati nella forma di mutui a tasso fisso e assistiti da
garanzia reale. Per effetto dell'intervento correttivo l'operatività di
detto meccanismo è stata estesa, anticipando la sua applicazione alle
rate aventi scadenza a partire dal giorno stesso dell'entrata in vigore del
decreto, ossia dal 31 dicembre 2001 (e non dal 3 gennaio 2002, come
originariamente prevedevano le disposizioni manipolate).
Rispetto alla menzionata decisione, ferme restando le rimostranze nei
confronti degli art. 3, 24, 47 e 77 Cost., l'ordinanza in epigrafe è chia
mata a scrutinare la compatibilità della norma di interpretazione auten
tica anche con l'art. 41 Cost. Invero, tale parametro era stato evocato
anche da Trib. Benevento, ord. 4 maggio 2001, Foro it., 2001, I, 2024, con nota di A. Palmieri, Interessi usurari tra interpretazione autentica,
dubbi di costituzionalità e disfunzioni del mercato creditizio (annotata altresì da R. Conti, L. 28 febbraio 2001 n. 24. Dall'usurarietà soprav venuta al tasso di sostituzione: mutui senza pace, in Corriere giur.,
2001, 1345; A. Maniaci, Costituzionalità dell'art. 1, 1° comma, l.
24/01 in materia di usura, in Arch, civ., 2001, 1111), ma la relativa
censura non aveva superato il vaglio dell'ammissibilità, in quanto, ad
avviso della citata sent. 29/02, il rimettente si basava sull'erronea pre messa che la norma impugnata comportasse l'impossibilità di far valere
la nullità anche originaria delle clausole con le quali fossero stati con
venuti, dopo l'entrata in vigore della 1. 108/96. interessi usurari. Nem
meno in questo caso, tuttavia, si perviene ad indagare sul merito del
contrasto denunciato; la corte liquida sbrigativamente la questione, ri
Il Foro Italiano — 2003.
Ritenuto che il Tribunale di Brindisi, sezione distaccata di
Fasano — nel corso di un giudizio avente, tra l'altro, ad oggetto la questione di nullità della clausola di interessi, in misura dive
nuta superiore al c.d. tasso soglia, contenuta in un contratto di
finanziamento stipulato nel 1988 — con ordinanza del 26 giu
gno 2001, depositata il 9 luglio 2001 (Foro it., 2002, I, 954), ha
sollevato, in riferimento agli art. 3 e 24 Cost., questione di le
gittimità costituzionale dell'art. 1, 1° comma, d.l. 29 dicembre
2000 n. 394 (interpretazione autentica della 1. 7 marzo 1996 n.
108, recante disposizioni in materia di usura), convertito, con
levando come sia venuta meno ogni parvenza di fondatezza della pre messa su cui essa si fondava, ovverosia l'originaria applicabilità della 1.
108/96 anche ai contratti in corso al momento della sua entrata in vigo re.
II. - Nella giurisprudenza successiva al decreto legge, v. la motiva
zione di Cass. 26 giugno 2001, n. 8742, Foro it., Rep. 2001, voce Cas
sazione civile, n. 62 (per esteso, Giust. civ., 2002,1, 116), dove si legge che «non può [. . .] essere confermato l'indirizzo affermativo della —
parziale — retroattività della 1. 108/96», in precedenza enunciato a più
riprese dalla medesima corte di legittimità e culminato con la sent. 17
novembre 2000, n. 14899, Foro it., 2001, I, 80, con nota di A. Palmie
ri, Tassi usurari e introduzione della soglia variabile: ancora una ri
sposta interlocutoria (annotata altresì da E. Scoditti, Mutui a tasso fis so: inserzione automatica di clausole o integrazione giudiziale del
contratto?, ibid., 919; F. Di Marzio, Il trattamento dell'usura soprav venuta tra validità, illiceità e inefficacia della clausola interessi, in
Giust.. civ., 2000, I, 3103; A.A. Dolmetta, Le prime sentenze della
Cassazione civile in materia di usura ex lege 108/96, in Banca, borsa,
ecc., 2000, II, 627; G. Gioia, Usura: il punto della situazione, in Cor
riere giur., 2001, 43; G. Tucci, Usura e autonomia privata nella giu
risprudenza della Corte di cassazione, in Giur. it., 2001, 678; E. Spano, Tassi usurari, mutui a tasso fisso, contratto aleatorio e riflessi sulle
operazioni di cartolarizzazione dei crediti, ibid., 312; P.M. Putti. 1
mutui usurari e la rilevabilità d'ufficio della nullità, in Vita not., 2001, 103; A. Maniaci, Contratti in corso ed usurarietà c.d. sopravvenuta, in
Contratti, 2001, 151; A. Petraglia, Anatocismo ed usura nei contratti
a medio e lungo termine, in Fallimento, 2001, 1315; I. Borrello, Mutui
bancari e usura, in Giornale dir. amm., 2001, 355; A. Spangaro, Tassi
di interessi divenuti usurari alla luce della I. 108/96: nullità sopravve nuta o inefficacia?, in Nuova giur. civ., 2001, I, 135; A. Farolfi, Tassi
usurari e mutui bancari: è ancora possibile un'«armonia degli oppo sti»?, in Resp. comunicazione impresa, 2000, 605; S. Cappiello, P. Sa
nino e A. Montonese, Tre commenti in tema di «usura sopravvenuta», in Impresa, 2000, 1942; V. Pandolfini, Applicabilità della l. n. 108 del
1996 ai rapporti in corso, legittimità costituzionale della l. n. 24 del
2001 e rilevabilità d'ufficio della nullità del contratto, in Riv. dir.
comm., 2001, II, 72; A. Niutta-P. Jovino, Ancora sulla nullità degli interessi «usurari» nei mutui stipulati prima della I. 108/96, ibid., 123; a margine della stessa pronuncia, v. anche A. Nervi, L'impatto della l.
108/96 sui preesistenti contratti di mutuo: fra diritti acquisiti, nullità
sopravvenuta e regolazione del mercato creditizio, ibid., I, 299). Per l'insensibilità del contratto all'eventuale sconfinamento della
misura degli interessi pattuiti oltre la soglia usuraria vigente nello svol
gimento del rapporto, v. Trib. Napoli 17 novembre 2001, Foro it.,
2002,1, 951 (relativa ad un'apertura di credito); Trib. Roma 16 novem
bre 2001, Contratti, 2002, 510, con nota di B. Di Vjto, Usurarietà so
pravvenuta e inesigibilità della prestazione (relativa ad un contratto di
mutuo); Trib. Saluzzo 24 febbraio 2001, Foro it., Rep. 2001, voce Mu
tuo, n. 45 (annotata da M. Delucchi, Interessi usurari su prestito obbli
gazionario: un dibattito in corso, in Società, 2001, 825, e relativa ad un
prestito obbligazionario); Trib. Lanciano 12 dicembre 2000, Foro it.,
Rep. 2001, voce Contratti bancari, n. 98 (annotata da M. Salerno, Il
fantasma della retroattività tra anatocismo e tassi usurari, in P.Q.M., 2001. fase. 2, 53).
Muovendo dal presupposto che la 1. 108/96 non potesse ritenersi ope rativa rispetto ai contratti di mutuo stipulati prima della sua entrata in
vigore, tranne che per la regolamentazione degli effetti ancora in corso,
App. Milano 30 gennaio 2001, Foro it.. Rep. 2001, voce Mutuo, n. 46
(annotata da A. Niutta-P. Jovino, La giurisprudenza di merito «cor
regge il tiro» della Cassazione ... a proposito della c.d. «usurarietà
sopravvenuta» dei tassi d'interesse convenzionali e di mora sui mutui a
tasso fisso, applicando (solo a questi ultimi) il divieto di anatocismo ex
art. 1283 c.c., in Riv. dir. comm., 2001, II, 8), riteneva legittimo il tasso
degli interessi corrispettivi fissato in misura tale da risultare non di
molto superiore ai costi sostenuti dal mutuante per approvvigionarsi della valuta occorrente per l'erogazione del prestito.
La stessa corte ambrosiana ha statuito nel senso che la disposizione
interpretativa vale unicamente per i contratti di mutuo, mentre negli al
tri casi il sopraggiunto superamento del tasso di soglia comporta la ri
conduzione a tale valore del saggio degli interessi (anche moratori) an
cora dovuti: v. sent. 6 marzo 2002, segnalata in Contratti, 2002, 714.
Un respiro ancor più riduttivo all'interpretazione autentica era asse
gnato da Trib. Bologna 19 giugno 2001, Foro it., Rep. 2001, voce Usu
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PARTE PRIMA
modificazioni, in 1. 28 febbraio 2001 n. 24, secondo il quale, ai
fini dell'applicazione dell'art. 1815, 2° comma, c.c., l'usurarietà
degli interessi va valutata esclusivamente al momento della
pattuizione; che, ad avviso del rimettente, la norma censurata — che, no
nostante la dichiarata natura interpretativa, avrebbe in realtà in
novato il sistema legislativo, abrogando la fattispecie di usura
consistente nel farsi dare, anziché promettere, interessi usurari — sarebbe irragionevole e contraddittoria, e perciò in contrasto
con l'art. 3 Cost., sotto svariati profili, atteso che: 1) lascerebbe
ra, n. 40 (per esteso, Corriere giur., 2001, 1347, con la citata nota di R.
Conti), secondo cui essa non impediva l'applicazione del meccanismo di sostituzione legale dei tassi usurari con il tasso soglia ai rapporti sorti anteriormente all'entrata in vigore della 1. 108/96, limitandosi a rinsaldare la tesi che esclude la possibilità di irrogare la sanzione civili stica della nullità se non nei casi di usurarietà ab origine.
La tesi della inesigibilità parziale sopravvenuta della prestazione re lativa agli interessi, quante volte essi siano da considerare usurari se condo la normativa di periodo, è propugnata da Trib. Padova 10 agosto 2001, Giur. merito, 2002, 715, che peraltro non fa alcun cenno ai mu tamenti del quadro legislativo.
Da ultimo, una delle massime ufficiali estratte da Cass. 13 giugno 2002, n. 8442, Foro it., Mass., 609, occupandosi di un contratto di conto corrente bancario stipulato prima della normativa introdotta dalla 1. 108/96, afferma che «la clausola [. ..], con la quale siano stati pattuiti interessi divenuti superiori a quelli consentiti da detta normativa, è pri va di effetto quanto alla misura degli interessi anteriormente convenuti ed essi possono essere rinegoziati».
III. - In ambito penalistico, va segnalato il provvedimento reso dal
g.i.p. del Tribunale di Lecce in data 1° dicembre 2000, id., Rep. 2001, voce cit., nn. 33, 34, con cui è stata disposta l'archiviazione nei con fronti dei funzionari della banca mutuante, indagati per il delitto di usu ra, posto che il tasso di interesse sulle rate da rimborsare, originaria mente pattuito, era arrivato sì a superare la soglia di cui alla 1. 108/96, ma il mutuatario era rimasto inadempiente, determinando l'automatica risoluzione del mutuo in epoca molto anteriore all'entrata in vigore di detta legge; né era ravvisabile il tentativo di usura in danno del debitore
sottoposto a procedura esecutiva, se non altro per l'assoluta inidoneità della prospettata condotta antigiuridica, in presenza della possibile op posizione dell'esecutato volta a far valere nella sede giurisdizionale competente la sopravvenuta nullità della pattuizione di interessi usurari.
Sui profili generali del delitto di usura, v. altresì Cass. 30 maggio 2001, Penasso, ibid., 32, secondo cui sussiste continuità normativa tra l'art. 644 bis c.p., formalmente abrogato dalla 1. 108/96, e la fattispecie criminosa inserita nel 3° comma dell'art. 644 c.p., come modificato dall'art. 1 stessa 1. 108/96, in quanto quest'ultima disposizione ha in
globato in sé gli elementi costitutivi del reato di usura impropria, quali ficandone alcuni come circostanze aggravanti del reato previsto e pu nito dall'attuale testo dell'art. 644 c.p.; ne consegue che l'indicata suc cessione normativa non dà luogo ad un fenomeno di abolitio criminis, ma si risolve solo nella diversità di trattamento punitivo del medesimo fatto, soggetto alla disciplina di cui all'art. 2, 3° comma, c.p.
IV. - Quanto alla normativa secondaria, necessaria ad integrare le prescrizioni della 1. 108/96, in punto di contrasto al fenomeno usurario, vanno evidenziati:
a) il decreto 16 settembre 2002 (emanato dal ministro dell'economia, sentiti la Banca d'Italia e l'ufficio italiano dei cambi, e pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 30 settembre 2002, n. 229), con cui è stata effet tuata l'annuale classificazione delle operazioni creditizie per categorie omogenee, ai fini della rilevazione dei tassi effettivi globali medi prati cati dalle banche e dagli intermediari finanziari; si noti che la citata Cass. 8742/01 ha dichiarato inammissibile il motivo di ricorso con cui veniva dedotta la violazione dei decreti ministeriali adottati in virtù dell'art. 3 1. 108/96 (e di altri decreti determinativi di tassi di riferi
mento), dal momento che essi non risultavano acquisiti agli atti del
giudizio di merito, in quanto — fermo restando che la loro produzione non può avvenire per la prima volta in sede di legittimità, ostandovi il divieto di cui al 1° comma dell'art. 372 c.p.c. — la loro natura di atti amministrativi rende inapplicabile il principio iura novit curia:
b) il decreto 2 luglio 2002 n. 239 (emanato dal ministro dell'interno, di concerto con quelli dell'economia e delle attività produttive, e pub blicato sulla Gazzetta ufficiale del 30 ottobre 2002, n. 255). attuativo dell'art. 18, 3° comma, 1. 44/99, recante disposizioni concernenti il fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura; le disposizioni regolamentari disciplinano il versamento dei contributi sui premi assicurativi e la loro assegnazione al citato fondo, che — a
seguito dell'emanazione del d.p.r. 16 agosto 1999 n. 455 — unifica
quelli istituiti dagli art. 14 1. 108/96 e 18 1. 44/99, sotto la gestione della Concessionaria di servizi assicurativi pubblici (Consap) s.p.a., per conto del ministero dell'interno; i rapporti tra ministero e Consap sono
regolati sulla base di apposita concessione. Una delle misure di ausilio per la parte lesa del delitto di usura, che
abbia richiesto al fondo l'erogazione di mutui senza interesse, e per la
II. Foro Italiano — 2003.
intatta la rilevanza penale del farsi dare «altri vantaggi usurari»;
2) conserverebbe comunque rilevanza penale alla dazione di
interessi usurari ai fini della prescrizione del reato; 3) determi
nerebbe disparità di trattamento tra creditori, quanto alla san
zione di nullità della clausola di interessi, in ragione del mo
mento in cui la clausola è stata stipulata; 4) cancellerebbe la più efficace delle sanzioni privatistiche dell'usura; 5) determinereb
be disparità di trattamento con riguardo a quei contratti di fi
nanziamento «nei quali il tasso di interesse è soggetto allo ìus
variandi da parte della banca, che non rientra nella 'promessa' dell'interesse usurario né nella 'dazione' ma è il risultato di un
unilaterale potere, riconosciuto al mutuante, di modificare il tas
so d'interesse in epoca successiva alla pattuizione anche, in
ipotesi, superando il limite del c.d. tasso soglia»; che la medesima norma violerebbe, inoltre, il diritto di difesa,
tutelato dall'art. 24 Cost., compromettendo il legittimo affida
mento sulla certezza delle situazioni giuridiche in capo a coloro
i quali abbiano agito in giudizio per far dichiarare la nullità di clausole «obiettivamente in contrasto con le norme imperative dettate dalla 1. 108/96»;
che si è costituita in giudizio la s.p.a. Intesa Bei gestione cre
diti, convenuta nel giudizio a quo, concludendo per la manifesta
inammissibilità o manifesta infondatezza o, in subordine, per l'inammissibilità o l'infondatezza della questione;
che il Tribunale di Sant'Angelo dei Lombardi — nel corso di
un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo — con ordinan
za emessa il 4 agosto 2001, depositata il 6 settembre 2001 (ibid., 952), ha sollevato questione di legittimità costituzionale della
stessa norma, in riferimento agli art. 3, 24, 41, 2° e 3° comma, e
47. 1° comma, Cost., nonché, in via subordinata, in riferimento
ai soli art. 3 e 24 Cost., con specifico riguardo agli interessi mo
ratori; che la norma impugnata
— ad avviso del rimettente — si por rebbe in contrasto con il principio di eguaglianza per l'irrazio nale disparità di trattamento tra mutuatari, a seconda che il con
tratto sia stato stipulato prima o dopo l'entrata in vigore della 1.
n. 108 del 1996, essendo solo nel secondo caso valutabile l'usu rarietà del tasso di interesse con riferimento al c.d. tasso soglia;
che la medesima norma violerebbe inoltre l'art. 24 Cost, in
quanto — secondo il medesimo rimettente — nel caso di con
tratti stipulati prima dell'entrata in vigore della 1. n. 108 del
1996, resterebbe precluso al giudice qualsiasi tipo di valutazio ne in ordine alla usurarietà del tasso di interesse, stante l'inter
venuta abrogazione della previgente disciplina; che sarebbe altresì violato l'art. 41, 2° e 3° comma, Cost., a
causa della mancata valutazione, nell'intervento legislativo, dei fini sociali rispetto ai quali l'attività economica privata non può porsi in contrasto, dell'«orientamento giuridico comunitario» a
tutela del consumatore e delle stesse finalità della 1. n. 108 del
1996 e dell'art. 1469 bis, n. 6, c.c. (recte: art. 1469 bis, 3°
comma, n. 6, c.c.); che per le medesime ragioni la norma, «prescindendo da una
razionale, giusta, adeguata, coordinata disciplina del credito», si
porrebbe, altresì, in contrasto con l'art. 47 Cost.; che comunque, in via subordinata, la medesima norma si por
rebbe in contrasto con gli art. 3 e 24 Cost, relativamente agli
vittima di richieste estorsive, che abbia domandato un'elargizione in denaro a titolo di contributo al ristoro del danno patrimoniale subito, consiste nella sospensione dei termini di scadenza di cui all'art. 20 1. 44/99. Al riguardo, si è affermato che il beneficio è applicabile esclusi vamente ai soggetti in bonis e non a quelli a cui carico sia intervenuta dichiarazione di fallimento: v. Trib. Palermo 4 ottobre 2000, Foro il.,
Rep. 2001, voce cit., n. 35 (annotata da L.A. Russo. Benefici della leg ge antiracket e dichiarazione di fallimento, in Fallimento, 2001, 1035).
Per quel che riguarda il regolamento recante norme per la rinegozia zione dei mutui edilizi agevolati, esso è stato impugnato dinanzi ai giu dici amministrativi, che ne hanno sancito la legittimità con una serie di decisioni coeve, tra le quali v. Tar Lazio, sez. Ili, 8 luglio 2002, n. 6175, che sarà riportata in un prossimo fascicolo, con nota di A. Pal mieri. Perplessità circa il carattere obbligatorio della rinegoziazione, che sarebbe stata imposta da una fonte di rango inferiore, in difetto di
apposita previsione legislativa, erano state espresse da G. Sicchiero, La
rinegoziazione, in Contratto e impr., 2002, 774, 781 s. Il nutrito catalogo degli scritti concernenti i profili civilistici della
legislazione sull'usura si è arricchito di ulteriori contributi: cfr. G. Vet tori (a cura di), Squilibrio e usura nei contratti, Padova, 2002; V. San toro, Osservazioni su titoli di massa (e dintorni) in relazione alla legge sull'usura, in Riv. dir. civ., 2002, II, 381. [A. Palmieri]
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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE
interessi moratori, «perché l'obbligo del loro pagamento co
munque sorge nel momento della mancata restituzione del dena
ro dato in prestito e la loro usurarietà non può che essere valu
tata che in relazione a tale momento»; che si è costituita in giudizio la Banca popolare di Lodi soc.
coop, a r.l., creditrice opposta nel giudizio a quo, concludendo
per la manifesta inammissibilità o manifesta infondatez'za o, in
subordine, per l'inammissibilità o l'infondatezza della questio ne;
che anche il Tribunale di Castrovillari, con ordinanza del 3
maggio 2001, ha sollevato —1 nel corso di un giudizio di oppo sizione all'esecuzione —
questione di legittimità costituzionale
della stessa norma in riferimento agli art. 3, 24, 47 e 77 Cost.; che ad avviso del rimettente la norma impugnata, oltre ad es
sere lesiva — in base a considerazioni analoghe a quelle svolte
nelle ordinanze già esaminate — del principio di eguaglianza, del diritto di difesa e della tutela del risparmio, si porrebbe al
tresì in contrasto con l'art. 77 Cost, per la mancanza assoluta
dei presupposti giustificativi dell'adozione dei decreti legge, considerato il lungo tempo già trascorso dall'entrata in vigore della legge interpretata;
che è intervenuto nei tre giudizi il presidente del consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall'avvocatura generale dello
Stato, concludendo nei primi due per la declaratoria di inammis
sibilità o infondatezza della questione e, nel terzo, per la decla
ratoria di manifesta infondatezza, apparendo la questione del
tutto analoga ad altre dichiarate non fondate con sentenza n. 29
del 2002 (ibid., 933). Considerato preliminarmente che i tre giudizi, avendo ad og
getto la medesima norma, vanno riuniti per essere decisi con
unica pronuncia; che le censure riferite agli art. 3, 24, 47 e 77 Cost, sono del
tutto identiche a quelle già dichiarate non fondate con sentenza
n. 29 del 2002; che la censura sollevata dal Tribunale di Sant'Angelo dei
Lombardi in riferimento all'art. 41, 2° e 3° comma, Cost., si
fonda, come le altre, sulla premessa della originaria applicabi lità della 1. n. 108 del 1996 anche ai contratti in corso al mo
mento della sua entrata in vigore e della conseguente irragione vole innovatività della norma censurata;
che proprio la fondatezza di tale premessa è stata esclusa
nella menzionata sentenza n. 29 del 2002, laddove si afferma
che «l'art. 1,1° comma, d.l. n. 394 del 2000, nel precisare che
le sanzioni penali e civili di cui agli art. 644 c.p. e 1815, 2° comma, c.c. trovano applicazione con riguardo alle sole ipotesi di pattuizioni originariamente usurarie, impone
— tra le tante
astrattamente possibili —
un'interpretazione chiara e lineare
delle suddette norme codicistiche, come modificate dalla 1. n.
108 del 1996, che non è soltanto pienamente compatibile con il
tenore e la ratio della suddetta legge ma è altresì del tutto coe
rente con il generale principio di ragionevolezza»; che le questioni vanno, perciò, tutte dichiarate manifesta
mente infondate.
Visti gli art. 26, 2° comma, 1. 11 marzo 1953 n. 87 e 9, 2°
comma, delle norme integrative per i giudizi innanzi alla Corte
costituzionale.
Per questi motivi, la Corte costituzionale, riuniti i giudizi, di
chiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, 1° comma, d.l. 29 dicembre 2000 n.
394 (interpretazione autentica della 1. 7 marzo 1996 n. 108, re
cante disposizioni in materia di usura), convertito, con modifi
cazioni, in 1. 28 febbraio 2001 n. 24, sollevate, con le ordinanze
in epigrafe, dal Tribunale di Brindisi, sezione distaccata di Fasa
no, in riferimento agli art. 3 e 24 Cost., dal Tribunale di San
t'Angelo dei Lombardi, in riferimento agli art. 3, 24, 41, 2° e 3° comma, e 47, 1° comma, Cost., e dal Tribunale di Castrovillari, in riferimento agli art. 3, 24, 47 e 77 Cost.
Il Foro Italiano — 2003.
I
CORTE COSTITUZIONALE; sentenza 23 luglio 2002, n. 373 (Gazzetta ufficiale, la serie speciale, 31 luglio 2002, n.
30); Pres. Ruperto, Est. Bile; Caiazzo (Avv. Paccione), Ca
tamerò (Avv. Cipriani); interv. Regione Puglia (Avv. De Feo,
Zanon). Orci. Tar Puglia 5 luglio (cinque) e 6 dicembre (due) 2001 (G.U., la s.s., nn. 6, 7 e 8 del 2002).
Regione in genere e regioni a statuto ordinario — Puglia — Personale regionale — Concorso — Riserva interna — In
costituzionalità (Cost., art. 3, 97; 1. reg. Puglia 9 maggio 1984 n. 26, norme per la disciplina del trattamento giuridico ed economico del personale regionale per il triennio 1982
1984 (accordo nazionale del 29 aprile 1983), art. 39; 1. reg.
Puglia 4 febbraio 1997 n. 7, norme in materia di organizza zione dell'amministrazione regionale, art. 32).
E incostituzionale il combinato disposto dell'art. 32, 1° comma,
l. reg. Puglia 4 febbraio 1997 n. 7 e dell'art. 39 l. reg. Puglia 9 maggio 1984 n. 26, nella parte in cui riserva la copertura del cento per cento dei posti messi a concorso al personale interno. (1)
II
CORTE COSTITUZIONALE; sentenza 16 maggio 2002, n. 194 (Gazzetta ufficiale, la serie speciale, 22 maggio 2002, n.
20); Pres. Vari, Est. Capotosti; Dirstat-Finanze (Avv. Lioi) c. Pres. cons, ministri (Avv. dello Stato Stipo). Ord. Tar La
zio 18 ottobre 2000 (G.U., la s.s., n. 24 del 2001).
Impiegato dello Stato e pubblicò in genere — Amministra
zione finanziaria — Posti vacanti dal quinto al nono livello — Copertura — Procedimenti interni — Incostituzionali
tà (Cost., art. 3, 51, 97; 1. 28 dicembre 1995 n. 549, misure di
razionalizzazione della finanza pubblica, art. 3, commi 205,
206, 207; 1. 13 maggio 1999 n. 133, disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale, art.
22). Impiegato dello Stato e pubblico in genere
— Procedure di
selezione — Salvezza degli atti e dei procedimenti —
Norme inscindibilmente connesse con quelle dichiarate in
costituzionali — Incostituzionalità (Cost., art. 3, 51, 97; 1.
13 maggio 1999 n. 133, art. 22).
È incostituzionale l'art. 3, commi 205, 206 e 207, l. 28 dicem
bre 1995 n. 549, come modificato dall'art. 22, 1° comma, lett.
a), b) e c), 1: 13 maggio 1999 n. 133, nella parte in cui preve de procedimenti interni, detti di «riqualificazione», per la co
pertura del settanta per cento dei posti disponibili nelle dota
zioni organiche dell'amministrazione finanziaria per i livelli
dal quinto al nono. (2) È incostituzionale l'art. 22, 2° comma, l. 13 maggio 1999 n.
133, che prevede la salvezza e modifica di diritto degli atti e
dei procedimenti svolti nelle procedure di selezione già av
viate, logicamente ed inscindibilmente connesso al 1° comma
già dichiarato incostituzionale. (3)
(1-3) I. - Corte cost. 194/02, in epigrafe, s'inserisce nel tortuoso per corso di riorganizzazione dell'amministrazione finanziaria, cominciato con la 1. 549/95, cui ha fatto seguito la prima declaratoria d'incostitu zionalità da parte di Corte cost. 4 gennaio 1999, n. 1, Foro it., 1999, I, 1, con nota di richiami, in relazione all'art. 3, commi 205, 206 e 207, 1.
28 dicembre 1995 n. 549, come modificato dall'art. 6, comma 6 bis, d.l.
31 dicembre 1996 n. 669, convertito in 1. 28 febbraio 1997 n. 30, nella
parte in cui aveva istituito procedimenti interni, detti di «riqualificazio ne», per la copertura dei posti disponibili nelle dotazioni organiche de
gli uffici finanziari, limitatamente all'accesso alla settima qualifica funzionale.
Di seguito è intervenuto l'art. 22, 2° comma, 1. 133/99, con l'intento
dichiarato nel corso dei lavori parlamentari di attuare il giudicato co
stituzionale (li Corte cost. 1/99, cit., e nonostante ciò dichiarato inco
stituzionale, sia pure per via di altri profili di illegittimità; segnata mente: la previsione, per via di una riserva di posti incongruamente elevata per i concorrenti già dipendenti dell'amministrazione, di un
concorso sostanzialmente intemo; l'uso abnorme del criterio dell'an
zianità, considerato equipollente al titolo di studio; la non sufficiente
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