ordinanza 4 dicembre 2002, n. 515 (Gazzetta ufficiale, 1 a serie speciale, 11 dicembre 2002, n.49); Pres. Ruperto, Est. Contri; Crescenzi e altri (Avv. Iaria) c. Regione Toscana (Avv. Loria).Ord. Tar Toscana 4 dicembre 2001 (G.U., 1 a s.s., n. 13 del 2002)Source: Il Foro Italiano, Vol. 126, No. 10 (OTTOBRE 2003), pp. 2549/2550-2553/2554Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23198675 .
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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE
zione civile, nonché a favore delle zone della regione Calabria
danneggiate dalle calamità idrogeologiche di settembre ed otto
bre 2000), convertito, con modificazioni, nella 1. 11 dicembre
2000 n. 365; 2) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, 2° comma,
predetta 1. 11 dicembre 2000 n. 365 (conversione in legge, con
modificazioni, del d.l. 12 ottobre 2000 n. 279, recante «inter
venti urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto elevato
ed in materia di protezione civile, nonché a favore delle zone
della regione Calabria danneggiate dalle calamità idrogeologi che di settembre e ottobre 2000»);
3) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzio
nale dell'art. 1 bis, 2°, 3° e 4° comma, predetto d.l. n. 279 del
2000, convertito, con modificazioni, nella 1. n. 365 del 2000,
sollevate, in riferimento agli art. 5, 9, 117, 118, 3 e 97 Cost,
dalla regione Piemonte; in riferimento agli art. 5, 9, 44, 2°
comma, 117, 118, 3 e 97 Cost., nonché al principio di leale col
laborazione tra Stato e regioni, dalla regione Emilia-Romagna; in riferimento agli art. 5, 97, 117 e 118 Cost., dalla regione Li
guria, con i ricorsi indicati in epigrafe; 4) dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla
questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 bis predetto d.l.
n. 279 del 2000, sollevata, in riferimento agli art. 3, 35, 97 e 117
Cost., dalla regione Veneto con il ricorso indicato in epigrafe; 5) dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla
questione di legittimità costituzionale degli art. 6 bis e 6 ter
predetto d.l. n. 279 del 2000, sollevata, in riferimento agli art. 3
e 97 Cost., dalla regione Emilia-Romagna con il ricorso indicato
in epigrafe.
CORTE COSTITUZIONALE; ordinanza 4 dicembre 2002, n. 515 (Gazzetta ufficiale, la serie speciale, 11 dicembre 2002, n. 49); Pres. Ruperto, Est. Contri; Crescenzi e altri (Avv.
Iaria) c. Regione Toscana (Avv. Loria). Ord. Tar Toscana 4
dicembre 2001 (G.U., la s.s., n. 13 del 2002).
Regione in genere e regioni a statuto ordinario — Toscana — Divulgatori agricoli — Inquadramento nella settima
qualifica funzionale — Questione manifestamente infon
data di costituzionalità (Cost., art. 3, 36, 97, 117; 1. reg. To
scana 2 settembre 1992 n. 44, assunzione nei ruoli regionali dei divulgatori agricoli formati ai sensi del regolamento Cee
n. 270/79, art. 2).
E manifestamente infondata la questione di legittimità costitu
zionale dell'art. 2 I. reg. Toscana 2 settembre 1992 n. 44, nella parte in cui prevede l'inquadramento dei divulgatori
agricoli nella settima, anziché nell'ottava qualifica funzio nale, in riferimento agli art. 3, 36, 97 e 117 Cost. (1)
( 1 ) La Corte costituzionale esclude che i divulgatori agricoli debba
no, sulla base della normativa nazionale e comunitaria, avere tutti un identico inquadramento nelle differenti regioni e conclude nel senso che rientra nella discrezionalità del legislatore regionale individuare la
qualifica di inquadramento e che l'inquadramento dei divulgatori agri coli nella settima qualifica non può ritenersi una valutazione irragione vole o lesiva del principio di buon andamento della pubblica ammini
strazione. La questione già sollevata dallo stesso giudice (ord. 28 aprile 1998,
n. 92, Foro it., Rep. 1998, voce Regione, n. 250), nell'ambito del me
desimo procedimento, era stata restituita per un riesame della rilevanza, alla luce della sopravvenuta 1. reg. Toscana 29 febbraio 2000 n.19
(Corte cost., ord. 23 gennaio 2001, n. 14, id., Rep. 2001, voce cit., n.
389) e di nuovo riproposta. Sull'inquadramento dei divulgatori agricoli, v. Corte cost. 28 feb
braio 1997, n. 50, id., 1997, I, 3501, con nota di richiami, la quale ha
dichiarato incostituzionale l'art. 6 1. reg. sic. approvata il 24 marzo
1996, nella parte in cui, in modifica del primo periodo del 2° comma
Il Foro Italiano — 2003.
Ritenuto che, nel corso di un giudizio amministrativo pro mosso da alcuni divulgatori agricoli dipendenti della regione Toscana, il Tar Toscana, con ordinanza emessa il 4 dicembre
2001, ha sollevato, in riferimento agli art. 3, 36, 97 e 117 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 1. reg. To
scana 2 settembre 1992 n. 44 (assunzione nei ruoli regionali dei
divulgatori agricoli formati ai sensi del regolamento Cee n.
dell'art. 1 1. reg. 30 ottobre 1995 n. 76, introduceva tra i destinatari del beneficio della riserva dei posti per l'inquadramento nella dotazione
organica del ruolo tecnico regionale per l'assistenza e la divulgazione agricola, una nuova categoria di soggetti da inquadrare prioritariamen te.
Sulla figura dei divulgatori agricoli, v. pure Cons. Stato, sez. IV, 19
aprile 2000, n. 2350, id., Rep. 2000, voce cit., n. 246, il quale ha affer mato che la 1. reg. Campania 28 dicembre 1989 n. 27, che prevede l'as sunzione, nei limiti dei posti e per le sedi di servizio vacanti nell'orga nico di cui alla 1. reg. Campania 3 gennaio 1985 n. 7 e del relativo li vello funzionale d'ingresso, dei divulgatori agricoli in possesso dei re
quisiti e/o dei titoli indicati dall'art. 1, lett. a), b), c) e d), 1. reg. Cam
pania 27/89, ha come fine l'istituzione nell'ordinamento regionale della
figura professionale del divulgatore agricolo e non quello della siste mazione in ruolo del personale assunto ai sensi della 1. 1° giugno 1977 n. 285; sez. VI 26 gennaio 1999, n. 58, id.. Rep. 1999, voce cit., n. 342, secondo cui i divulgatori agricoli polivalenti in servizio presso l'agen zia regionale per i servizi di sviluppo agricolo della regione Abruzzo non sono pubblici dipendenti, giacché la loro iscrizione in apposito ruolo prevista dall'art. 9 1. reg. Abruzzo 8 novembre 1994 n. 76, in as senza di altri elementi idonei a dimostrare l'esistenza dei caratteri sin tomatici del pubblico impiego (esclusività, continuità, inserimento or
ganico), vale solo ad identificare l'elenco dei soggetti ai quali conflui scono i contributi agricoli regionali previsti per il funzionamento del
servizio; Cons, giust. amm. sic., sez. consult., 14 febbraio 1995, n. 644, id., Rep. 1995, voce Agricoltura, n. 55, il quale ha ritenuto che coloro che abbiano superato un corso di formazione presso un determinato consorzio interregionale per la formazione dei divulgatori agricoli (Ci fda) e siano stati assunti presso una delle regioni consorziate, possono poi chiedere di essere inseriti nelle graduatorie di divulgatori agricoli di
regioni appartenenti ad altro Cifda e che deve tuttavia ritenersi — in considerazione della disomogeneità dei criteri di selezione impiegati —
che i divulgatori agricoli formati presso un Cifda non possano chiedere tout court di essere inseriti nelle graduatorie di altro Cifda in base al
punteggio da essi riportato presso il primo, ma possano soltanto chiede re di essere ammessi ad eventuali posti che risultassero disponibili (ad
esempio per rinunzia o per mancato superamento dell'esame di idonei
tà) dopo l'esaurimento della graduatoria specifica di quest'ultimo; sez.
giur. 29 gennaio 1994, n. 30, id., Rep. 1994, voce cit., n. 74, secondo cui lo scopo del piano-quadro di divulgazione agricola, che il governo ha elaborato in attuazione del regolamento Cee 6 febbraio 1979 n. 270 e la commissione Cee ha approvato, è di procedere alla formazione pro fessionale di tecnici dell'agricoltura con la qualifica di divulgatori agri coli, in vista di una loro assunzione nelle strutture pubbliche di divul
gazione e del conseguente impiego nella realizzazione di programmi di
sviluppo dell'agricoltura; Tar Sicilia, sez. I, 16 febbraio 1993, n. 119, id.. Rep. 1993, voce Sicilia, n. 97, secondo cui i divulgatori agricoli formati dalla Cifda Sicilia-Sardegna in eccedenza al limite numerico
(duecentottantasei) di cui all'art. 2, lett. b), 1. reg. sic. 88/82, non hanno titolo all'immissione in ruolo ai sensi dell'art. 7 1. reg. sic. 59/83.
Per altri recenti interventi della Corte costituzionale in tema di in
quadramento dei dipendenti regionali, v. sent. 25 maggio 1999. n. 185, id., 2000, I. 19, con nota di richiami, commentata da Tarli Barbieri, in
Regioni, 1999, 973, che ha dichiarato incostituzionale la legge riappro vata dal consiglio regionale della regione Liguria il 21 ottobre 1997, che prevedeva genericamente, per il personale della sesta, settima e ot tava qualifica, compiti di vigilanza e di polizia giudiziaria o ammini
strativa, attribuendo le relative indennità, e che istituisce una speciale indennità per il servizio di gonfalone; 30 ottobre 1997, n. 320, Foro it., 1998, I, 958, con nota di richiami, per la incostituzionalità dell'art. 1, 1° e 2° comma, 1. reg. Molise riapprovata il 7 maggio 1996 che ricono
sceva in favore del personale dell'Ersam, inquadrato per effetto della 1.
reg. 9 novembre 1977 n. 40, il servizio comunque prestato ai sensi del
l'art. 26 stessa legge, nonché il servizio precedentemente prestato pres so lo Stato o gli altri enti pubblici e che ne disponeva l'inquadramento nel livello funzionale ottavo se in possesso del diploma di laurea e con anzianità di servizio di anni dieci se non aveva beneficiato di alcun pas saggio di livello ai sensi delle precedenti leggi regionali.
Corte cost. 23 luglio 2002, n. 373, id., 2003, I, 22, con nota dì ri
chiami, commentata da Olivieri, in Giust. amm., 2002, 853, e da Mon
tini, in Lavoro nelle p.a., 2002, 571, ha dichiarato costituzionalmente
illegittimo il combinato disposto dell'art. 32, 1° comma, 1. reg. Puglia 4
febbraio 1997 n. 7 e dell'art. 39 1. reg. Puglia 9 maggio 1984 n. 26, nella parte in cui riserva la copertura del cento per cento dei posti messi a concorso al personale interno.
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PARTE PRIMA 2552
270/79), nella parte in cui prevede l'inquadramento dei divul
gatori agricoli nella settima anziché nell'ottava qualifica fun
zionale;
che la questione viene riproposta a seguito della restituzione
atti disposta da questa corte con l'ordinanza n. 14 del 2001 (Fo ro it., Rep. 2001, voce Regione, n. 389) per consentire al rimet
tente di riesaminarne la rilevanza alla luce dell'intervenuta 1.
reg. Toscana 29 febbraio 2000 n. 19 (semplificazione del siste
ma normativo regionale. Abrogazione di disposizioni normati
ve), che, al 1° comma dell'art, unico di cui si compone, ha di
sposto l'abrogazione espressa della legge impugnata dal Tar
Toscana, qualificando «non più operanti» le norme — tra le
quali la 1. reg. n. 44 del 1992 — inserite nell'allegato A e preci
sando, al 3° comma, che le disposizioni abrogate continuano ad
applicarsi nei rapporti sorti in base alle disposizioni medesime, nel periodo della loro vigenza, «al fine della completa esecuzio
ne dei procedimenti di entrata e di spesa»; che il Tar Toscana osserva anzitutto che la disposta abroga
zione della legge impugnata produce efficacia soltanto ex nunc e
che comunque essa non ha comportato il reinquadramento dei
ricorrenti nel profilo professionale corrispondente all'ottava
qualifica funzionale; che pertanto la previsione per cui la 1. reg. n. 44 del 1992
continua ad applicarsi ai rapporti precedentemente sorti nel pe riodo della relativa vigenza «al fine della completa esecuzione
dei procedimenti di entrata e di spesa» determina la permanente rilevanza della questione per la definizione del giudizio a quo\
che, secondo quanto osserva il Tar rimettente, la sopravve nuta privatizzazione del rapporto di lavoro dei dipendenti pub blici (d.leg. 31 marzo 1998 n. 80) non potrebbe indurre a con
clusioni diverse, essendo previsto l'inquadramento automatico
dei dipendenti medesimi in ragione della qualifica funzionale
precedentemente posseduta (art. 57 d.leg. 3 febbraio 1993 n. 29
e accordo 31 marzo 1999 — c.c.n.l. relativo alla revisione del
sistema di classificazione del personale del comparto delle «re
gioni-autonomie locali»), con la conseguenza che i divulgatori sono collocati nella categoria D, profilo professionale DI, anzi
ché nel superiore profilo professionale D3 che sarebbe loro au
tomaticamente spettato se fossero stati precedentemente inqua drati nell'ottava qualifica funzionale;
che il collegio rimettente argomenta la non manifesta infon
datezza della questione invocando, tra l'altro, l'art. 117 Cost., in
relazione ai principi fondamentali contenuti nella 1. 29 marzo
1983 n. 93 (legge quadro sul pubblico impiego); nel d.p.r. 5
marzo 1986 n. 68 (determinazione e composizione dei comparti di contrattazione collettiva, di cui all'art. 5 legge quadro sul
pubblico impiego 29 marzo 1983 n. 93); nel d.leg. 3 febbraio
1993 n. 29 (razionalizzazione dell'organizzazione delle ammi
nistrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di
pubblico impiego, a norma dell'art. 2 1. 23 ottobre 1992 n. 421); che, ad avviso del Tar Toscana, la figura del divulgatore agri
colo richiede l'inquadramento nell'ottava qualifica funzionale
giacché le funzioni ad esso affidate, di promozione e assistenza
alle imprese agricole, anche al fine di rendere queste ultime
idonee «al soddisfacimento degli obiettivi comunitari», com
portano «compiti di analisi, programmazione, gestione, con
trollo ed elaborazione di linee revisionali» che, anche a norma
dell'art. 12 1. reg. Toscana 21 agosto 1989 n. 51 (t.u. delle leggi sul personale), ritenuto sostanzialmente ricognitivo di principi fondamentali della legislazione statale, giustificano l'inquadra mento nell'ottava qualifica funzionale, analogamente a quanto
disposto da leggi di altre regioni, in relazione alle quali si la
menta un'ingiustificata disparità di trattamento; che il giudice amministrativo rimettente esclude che ogni re
gione possa del tutto liberamente rapportare la posizione dei di
vulgatori alle proprie specifiche esigenze organizzative, giacché la figura professionale di cui si tratta «è concepita per il perse
guimento di identiche finalità, ritenute di interesse comunitario, e si inserisce in un unico contesto programmatorio, elaborato a
livello nazionale»;
che, a giudizio del Tar rimettente, la disciplina impugnata si
porrebbe in contrasto con i parametri evocati, ed in particolare con l'art. 97 Cost., anche in considerazione della circostanza
che «per il trattamento dei pubblici dipendenti debbono essere
salvaguardati i principi dell'omogeneizzazione delle posizioni
Il Foro Italiano — 2003.
giuridiche, della perequazione e della trasparenza retributiva,
quali fattori influenti anche sull'efficienza dei servizi resi»;
che, nel giudizio davanti a questa corte, si sono costituiti i ri
correnti nel giudizio amministrativo a quo, per chiedere l'acco
glimento della questione di legittimità costituzionale sollevata
dal Tar Toscana con l'ordinanza in epigrafe, svolgendo dedu
zioni sostanzialmente analoghe alle argomentazioni in quella contenute e censurando sotto un profilo ulteriore la disciplina
impugnata, la quale, come da lavori preparatori, avrebbe previ sto l'inquadramento dei divulgatori agricoli in una categoria funzionale non corrispondente al loro profilo professionale esclusivamente per ragioni di contenimento della spesa;
che nel presente giudizio si è costituita anche la regione To
scana, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o
infondata;
che, in prossimità dell'udienza, i ricorrenti nel giudizio am
ministrativo a quo hanno depositato una memoria nella quale si
specifica, tra l'altro, che l'entrata in vigore della 1. cost. n. 3 del
2001 di modifica del titolo V della parte seconda della Costitu
zione non avrebbe mutato il quadro costituzionale di riferimento
e quindi il parametro di costituzionalità e, comunque, indipen dentemente dal fatto che la competenza regionale in materia sia
configurabile come concorrente (nel precedente art. 117 Cost.) o
come esclusiva (nell'attuale testo dell'art. 117 Cost.), che la di
screzionalità del legislatore regionale troverebbe un limite nei
principi fondamentali dell'ordinamento giuridico statale;
che, secondo quanto dedotto in memoria dai ricorrenti nel
giudizio amministrativo a quo, la normativa regionale avrebbe
violato i principi di perequarazione e omogeneizzazione del
trattamento giuridico-economico dei dipendenti pubblici, non
ché il principio dell'inquadramento secondo le declaratorie for
mali delle funzioni; che anche la regione Toscana, parte resistente nel procedi
mento principale, ha depositato una memoria nella quale, rite
nendo che l'ordinanza di rimessione sia stata emessa prima del
mutamento del quadro costituzionale di riferimento, chiede, an
zitutto, che venga disposta la restituzione degli atti al giudice rimettente, affinché riesamini la rilevanza e la non manifesta in
fondatezza della questione alla luce della riforma del titolo V
della parte seconda della Costituzione, operata con la 1. cost. 18
ottobre 2001 n. 3;
che, in secondo luogo, la regione Toscana eccepisce l'inam
missibilità della questione di legittimità costituzionale, in
quanto la questione sarebbe irrilevante ove, come sostiene il ri
mettente, vi sia contrasto con la normativa comunitaria, doven
dosi in questo caso procedere alla disapplicazione della legge
regionale; che la regione Toscana ribadisce le ragioni dell'infondatezza
della questione, rilevando in particolare che l'autonomia legis lativa regionale in materia di ordinamento degli uffici e di stato
giuridico dei dipendenti regionali, già nel regime previgente og
getto di un'ampia autonomia legislativa regionale, rientrerebbe
oggi, alla luce della nuova formulazione dell'art. 117 Cost., tra
le materie di competenza legislativa esclusiva delle regioni, e
che, comunque, l'obbligo di prevedere l'ottava qualifica fun
zionale per i divulgatori agricoli non troverebbe fondamento al
cuno né nella disciplina comunitaria né in quella statale, le quali nulla dicono in merito, così rimettendo al potere discrezionale
della regione la decisione sull'inquadramento, direttamente
strumentale all'organizzazione degli uffici regionali; che, infine, la questione, secondo la regione Toscana, sarebbe
infondata anche con riferimento agli art. 3 e 97 Cost., in quanto le funzioni proprie della settima qualifica funzionale sarebbero
del tutto conformi alle competenze della figura professionale del
divulgatore agricolo, la cui attività non sarebbe paragonabile a
quella di elevata specializzazione di figure professionali, quali avvocati e ingegneri, inquadrati nell'ottava qualifica.
Considerato che il Tar Toscana dubita della legittimità costi
tuzionale dell'art. 2 1. reg. Toscana 2 settembre 1992 n. 44 (as sunzione nei ruoli regionali dei divulgatori agricoli formati ai
sensi del regolamento Cee n. 270/79), nella parte in cui prevede
l'inquadramento dei divulgatori agricoli nella settima anziché
nell'ottava qualifica funzionale, in quanto detta norma si por rebbe in contrasto con gli art. 3, 36, 97 e 117 Cost.;
che deve essere respinta anzitutto la richiesta, avanzata dalla
regione Toscana, di restituzione degli atti al giudice rimettente.
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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE
affinché riesamini la rilevanza e la non manifesta infondatezza
della questione alla luce della riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione, operata con la 1. cost. 18 ottobre
2001 n. 3, in quanto l'ordinanza di rimessione, pur essendo stata
deliberata in una data anteriore (24 maggio 2001) all'entrata in
vigore della 1. cost. 18 ottobre 2001 n. 3, è stata depositata il 4
dicembre 2001, ovvero dopo l'entrata in vigore della suddetta
legge costituzionale; che rientra nella discrezionalità del legislatore regionale la
scelta di inquadrare i divulgatori agricoli nella settima qualifica funzionale al fine dello «svolgimento di un efficace servizio di
divulgazione agricola sul proprio territorio» (art. 1 della legge
impugnata), nell'ambito dell'ampia autonomia già riconosciuta
alle regioni in materia di ordinamento degli uffici e di stato giu ridico dei dipendenti sotto il regime del previgente art. 117
Cost, (ex plurimis, sentenza n. 278 del 1983, id., 1984, I, 2094, nonché sentenze n. 772 del 1988, id., 1988, I, 3147; n. 277 del
1983, id., 1984,1, 2094; n. 10 del 1980, id., 1980,1, 597); che non può ritenersi irragionevole la valutazione discrezio
nale della regione Toscana, che non ha ritenuto di considerare la
formazione specifica dei divulgatori agricoli (un corso di for
mazione di nove mesi dopo la laurea) elemento di «elevata spe cializzazione» assimilabile al profilo degli avvocati (chiamati a
sostenere la difesa in giudizio dell'ente) o degli ingegneri
(chiamati ad elaborare e sottoscrivere i progetti delle opere pub bliche di interesse regionale), inquadrati nell'ottava qualifica funzionale;
che nemmeno può ritenersi imposto, alla luce della normativa
comunitaria e statale, un identico inquadramento dei divulgatori
agricoli nelle diverse regioni; che, in particolare, il regolamento Cee n. 270/79 si propone di
favorire lo sviluppo in Italia della divulgazione agricola, preve dendo anche l'organizzazione di corsi di formazione, senza im
porre di perseguire gli obiettivi in esso indicati (art. 1 : «garanti re agli imprenditori agricoli in Italia l'accesso permanente ad un
sistema di divulgazione e di orientamento in campo agricolo e
contribuire in tal modo all'incremento della produttività e dei
redditi nonché all'ammodernamento delle aziende agricole ...») attraverso divulgatori inquadrati nell'ottava piuttosto che nella
settima qualifica funzionale, né prescrivendo per essi l'esercizio
di determinate funzioni ad elevata specializzazione; che, dunque, l'inquadramento dei divulgatori agricoli nella
settima qualifica funzionale è stato disposto dal legislatore re
gionale nell'esercizio della sua discrezionalità in materia, con
una valutazione che non può ritenersi irragionevole né lesiva del
principio di buon andamento della pubblica amministrazione;
che la questione deve pertanto essere dichiarata manifesta
mente infondata.
Per questi motivi, la Corte costituzionale dichiara la manife
sta infondatezza della questione di legittimità costituzionale
dell'art. 2 1. reg. Toscana 2 settembre 1992 n. 44 (assunzione nei ruoli regionali dei divulgatori agricoli formati ai sensi del
regolamento Cee n. 270/79), sollevata, in riferimento agli art. 3,
36, 97 e 117 Cost., dal Tar Toscana, con l'ordinanza in epigrafe.
Il Foro Italiano — 2003.
I
CORTE COSTITUZIONALE; sentenza 4 dicembre 2002, n.
506 (Gazzetta ufficiale, 1J serie speciale, 11 dicembre 2002, n. 49); Pres. Ruperto, Est. Vaccarella; Caruso c. Soc. Legai sud; interv. Pres. cons, ministri. Ord. Trib. Ragusa 31 gen naio 2002 (G.U., la s.s., n. 17 del 2002).
Previdenza e assistenza sociale — Pensioni, indennità ed as
segni corrisposti dall'Inps — Pignorabilità per ogni credi
to — Esclusione — Incostituzionalità (Cost., art. 3, 38; cod.
proc. civ., art. 545; r.d.l. 4 ottobre 1935 n. 1827, perfeziona mento e coordinamento legislativo della previdenza sociale, art. 128; 1. 6 aprile 1936 n. 1155, conversione in legge, con
modificazioni, del r.d.l. 4 ottobre 1935 n. 1827).
Impiegato dello Stato e pubblico in genere — Pensioni, in
dennità ed assegni — Pignorabilità per ogni credito — Esclusione — Incostituzionalità (Cost., art. 3, 38; cod. proc.
civ., art. 545; d.p.r. 5 gennaio 1950 n. 180, approvazione del
t.u. delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la
cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti delle
pubbliche amministrazioni, art. 1, 2; 1. 11 marzo 1953 n. 87, norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte co
stituzionale, art. 27). Previdenza e assistenza sociale — Pensione di vecchiaia cor
risposta dall'Inps — Pignorabilità per ogni credito —
Esclusione — Questione manifestamente infondata di co
stituzionalità (Cost., art. 3, 38; cod. proc. civ., art. 545; I. 30
aprile 1969 n. 153, revisione degli ordinamenti pensionistici e
norme in materia di sicurezza sociale, art. 69).
È incostituzionale l'art. 128 r.d.l. 4 ottobre 1935 n. 1827, con
vertito, con modificazioni, nella l. 6 aprile 1936 n. 1155, nella
parte in cui esclude la pignorabilità per ogni credito dell'in
tero ammontare di pensioni, assegni ed indennità erogati dal
l'Inps, anziché prevedere l'impignorabilità, con le eccezioni
previste dalla legge per crediti qualificati, della sola parte della pensione, assegno o indennità necessaria per assicurare
al pensionato mezzi adeguati alle esigenze di vita e la pigno rabilità nei limiti del quinto della residua parte. (1)
Sono incostituzionali, in applicazione dell'art. 27 l. 11 marzo 1953 n. 87, gli art. 1 e 2. 1° comma, d.p.r. 5 gennaio 1950 n.
180, nella parte in cui escludono la pignorabilità per ogni credito dell'intero ammontare di pensioni, indennità che ne
tengono luogo ed altri assegni di quiescenza erogati ai dipen denti dai soggetti individuati dall'art. 1, anziché prevedere
l'impignorabilità, con le eccezioni previste dalla legge per crediti qualificati, della sola parte delle pensioni, indennità o
altri assegni di quiescenza necessaria per assicurare al pen sionato mezzi adeguati alle esigenze di vita e la pignorabilità nei limiti del quinto della residua parte. (2)
E manifestamente infondata la questione di legittimità costitu
zionale dell'art. 69 l. 30 aprile 1969 n. 153, nella parte in cui
non prevede la pignorabilità nei limiti di un quinto della pen sione di vecchiaia per crediti diversi da quelli derivanti al
l' Inps da indebite prestazioni percepite a carico di forme di
previdenza gestite dall'istituto stesso, ovvero da omissioni
contributive, in riferimento all'art. 3 e 38 Cost. (3)
(1-4) I. - Trib. Ragusa 31 gennaio 2002 (che ha sollevato la questio ne di costituzionalità decisa dalla prima sentenza in epigrafe) si legge in Lavoro giur., 2002, 452, con nota di Romeo.
Con la sentenza n. 506 del 2002, in epigrafe, la Corte costituzionale — sulla scorta del percorso già compiuto in tema di pignorabilità delle
retribuzioni — travolge il principio della generale impignorabilità delle
pensioni e delle indennità ad esse equiparate. La corte si discosta dall'orientamento espresso in precedenza (v.
Corte cost. 6 febbraio 1991, n. 55, Foro it., Rep. 1991, voce Esecuzione
forzata per obbligazioni pecuniarie, n. 23), secondo cui il diverso re
gime della pignorabilità delle retribuzioni e delle pensioni sarebbe giu stificato dall'intrinseca differenza delle situazioni giuridiche dei lavo
ratori e dei pensionati, chiarendo, al contrario, che la differenza tra re
tribuzioni e pensioni è più strutturale che funzionale.
La corte precisa che il presidio costituzionale del diritto dei pensio nati a godere di «mezzi adeguati alle loro esigenze di vita» (art. 38) non è tale da comportare, quale suo ineludibile corollario, l'impignorabilità, in linea di principio, della pensione, ma soltanto l'impignorabilità as
soluta di quella parte di essa che vale, appunto, ad assicurare al pensio
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