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ordinanza 4 dicembre 2002, n. 515 (Gazzetta ufficiale, 1aserie speciale, 11 dicembre 2002, n. 49);...

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ordinanza 4 dicembre 2002, n. 515 (Gazzetta ufficiale, 1 a serie speciale, 11 dicembre 2002, n. 49); Pres. Ruperto, Est. Contri; Crescenzi e altri (Avv. Iaria) c. Regione Toscana (Avv. Loria). Ord. Tar Toscana 4 dicembre 2001 (G.U., 1 a s.s., n. 13 del 2002) Source: Il Foro Italiano, Vol. 126, No. 10 (OTTOBRE 2003), pp. 2549/2550-2553/2554 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23198675 . Accessed: 28/06/2014 18:59 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 46.243.173.98 on Sat, 28 Jun 2014 18:59:36 PM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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ordinanza 4 dicembre 2002, n. 515 (Gazzetta ufficiale, 1 a serie speciale, 11 dicembre 2002, n.49); Pres. Ruperto, Est. Contri; Crescenzi e altri (Avv. Iaria) c. Regione Toscana (Avv. Loria).Ord. Tar Toscana 4 dicembre 2001 (G.U., 1 a s.s., n. 13 del 2002)Source: Il Foro Italiano, Vol. 126, No. 10 (OTTOBRE 2003), pp. 2549/2550-2553/2554Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23198675 .

Accessed: 28/06/2014 18:59

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

zione civile, nonché a favore delle zone della regione Calabria

danneggiate dalle calamità idrogeologiche di settembre ed otto

bre 2000), convertito, con modificazioni, nella 1. 11 dicembre

2000 n. 365; 2) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, 2° comma,

predetta 1. 11 dicembre 2000 n. 365 (conversione in legge, con

modificazioni, del d.l. 12 ottobre 2000 n. 279, recante «inter

venti urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto elevato

ed in materia di protezione civile, nonché a favore delle zone

della regione Calabria danneggiate dalle calamità idrogeologi che di settembre e ottobre 2000»);

3) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzio

nale dell'art. 1 bis, 2°, 3° e 4° comma, predetto d.l. n. 279 del

2000, convertito, con modificazioni, nella 1. n. 365 del 2000,

sollevate, in riferimento agli art. 5, 9, 117, 118, 3 e 97 Cost,

dalla regione Piemonte; in riferimento agli art. 5, 9, 44, 2°

comma, 117, 118, 3 e 97 Cost., nonché al principio di leale col

laborazione tra Stato e regioni, dalla regione Emilia-Romagna; in riferimento agli art. 5, 97, 117 e 118 Cost., dalla regione Li

guria, con i ricorsi indicati in epigrafe; 4) dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla

questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 bis predetto d.l.

n. 279 del 2000, sollevata, in riferimento agli art. 3, 35, 97 e 117

Cost., dalla regione Veneto con il ricorso indicato in epigrafe; 5) dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla

questione di legittimità costituzionale degli art. 6 bis e 6 ter

predetto d.l. n. 279 del 2000, sollevata, in riferimento agli art. 3

e 97 Cost., dalla regione Emilia-Romagna con il ricorso indicato

in epigrafe.

CORTE COSTITUZIONALE; ordinanza 4 dicembre 2002, n. 515 (Gazzetta ufficiale, la serie speciale, 11 dicembre 2002, n. 49); Pres. Ruperto, Est. Contri; Crescenzi e altri (Avv.

Iaria) c. Regione Toscana (Avv. Loria). Ord. Tar Toscana 4

dicembre 2001 (G.U., la s.s., n. 13 del 2002).

Regione in genere e regioni a statuto ordinario — Toscana — Divulgatori agricoli — Inquadramento nella settima

qualifica funzionale — Questione manifestamente infon

data di costituzionalità (Cost., art. 3, 36, 97, 117; 1. reg. To

scana 2 settembre 1992 n. 44, assunzione nei ruoli regionali dei divulgatori agricoli formati ai sensi del regolamento Cee

n. 270/79, art. 2).

E manifestamente infondata la questione di legittimità costitu

zionale dell'art. 2 I. reg. Toscana 2 settembre 1992 n. 44, nella parte in cui prevede l'inquadramento dei divulgatori

agricoli nella settima, anziché nell'ottava qualifica funzio nale, in riferimento agli art. 3, 36, 97 e 117 Cost. (1)

( 1 ) La Corte costituzionale esclude che i divulgatori agricoli debba

no, sulla base della normativa nazionale e comunitaria, avere tutti un identico inquadramento nelle differenti regioni e conclude nel senso che rientra nella discrezionalità del legislatore regionale individuare la

qualifica di inquadramento e che l'inquadramento dei divulgatori agri coli nella settima qualifica non può ritenersi una valutazione irragione vole o lesiva del principio di buon andamento della pubblica ammini

strazione. La questione già sollevata dallo stesso giudice (ord. 28 aprile 1998,

n. 92, Foro it., Rep. 1998, voce Regione, n. 250), nell'ambito del me

desimo procedimento, era stata restituita per un riesame della rilevanza, alla luce della sopravvenuta 1. reg. Toscana 29 febbraio 2000 n.19

(Corte cost., ord. 23 gennaio 2001, n. 14, id., Rep. 2001, voce cit., n.

389) e di nuovo riproposta. Sull'inquadramento dei divulgatori agricoli, v. Corte cost. 28 feb

braio 1997, n. 50, id., 1997, I, 3501, con nota di richiami, la quale ha

dichiarato incostituzionale l'art. 6 1. reg. sic. approvata il 24 marzo

1996, nella parte in cui, in modifica del primo periodo del 2° comma

Il Foro Italiano — 2003.

Ritenuto che, nel corso di un giudizio amministrativo pro mosso da alcuni divulgatori agricoli dipendenti della regione Toscana, il Tar Toscana, con ordinanza emessa il 4 dicembre

2001, ha sollevato, in riferimento agli art. 3, 36, 97 e 117 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 1. reg. To

scana 2 settembre 1992 n. 44 (assunzione nei ruoli regionali dei

divulgatori agricoli formati ai sensi del regolamento Cee n.

dell'art. 1 1. reg. 30 ottobre 1995 n. 76, introduceva tra i destinatari del beneficio della riserva dei posti per l'inquadramento nella dotazione

organica del ruolo tecnico regionale per l'assistenza e la divulgazione agricola, una nuova categoria di soggetti da inquadrare prioritariamen te.

Sulla figura dei divulgatori agricoli, v. pure Cons. Stato, sez. IV, 19

aprile 2000, n. 2350, id., Rep. 2000, voce cit., n. 246, il quale ha affer mato che la 1. reg. Campania 28 dicembre 1989 n. 27, che prevede l'as sunzione, nei limiti dei posti e per le sedi di servizio vacanti nell'orga nico di cui alla 1. reg. Campania 3 gennaio 1985 n. 7 e del relativo li vello funzionale d'ingresso, dei divulgatori agricoli in possesso dei re

quisiti e/o dei titoli indicati dall'art. 1, lett. a), b), c) e d), 1. reg. Cam

pania 27/89, ha come fine l'istituzione nell'ordinamento regionale della

figura professionale del divulgatore agricolo e non quello della siste mazione in ruolo del personale assunto ai sensi della 1. 1° giugno 1977 n. 285; sez. VI 26 gennaio 1999, n. 58, id.. Rep. 1999, voce cit., n. 342, secondo cui i divulgatori agricoli polivalenti in servizio presso l'agen zia regionale per i servizi di sviluppo agricolo della regione Abruzzo non sono pubblici dipendenti, giacché la loro iscrizione in apposito ruolo prevista dall'art. 9 1. reg. Abruzzo 8 novembre 1994 n. 76, in as senza di altri elementi idonei a dimostrare l'esistenza dei caratteri sin tomatici del pubblico impiego (esclusività, continuità, inserimento or

ganico), vale solo ad identificare l'elenco dei soggetti ai quali conflui scono i contributi agricoli regionali previsti per il funzionamento del

servizio; Cons, giust. amm. sic., sez. consult., 14 febbraio 1995, n. 644, id., Rep. 1995, voce Agricoltura, n. 55, il quale ha ritenuto che coloro che abbiano superato un corso di formazione presso un determinato consorzio interregionale per la formazione dei divulgatori agricoli (Ci fda) e siano stati assunti presso una delle regioni consorziate, possono poi chiedere di essere inseriti nelle graduatorie di divulgatori agricoli di

regioni appartenenti ad altro Cifda e che deve tuttavia ritenersi — in considerazione della disomogeneità dei criteri di selezione impiegati —

che i divulgatori agricoli formati presso un Cifda non possano chiedere tout court di essere inseriti nelle graduatorie di altro Cifda in base al

punteggio da essi riportato presso il primo, ma possano soltanto chiede re di essere ammessi ad eventuali posti che risultassero disponibili (ad

esempio per rinunzia o per mancato superamento dell'esame di idonei

tà) dopo l'esaurimento della graduatoria specifica di quest'ultimo; sez.

giur. 29 gennaio 1994, n. 30, id., Rep. 1994, voce cit., n. 74, secondo cui lo scopo del piano-quadro di divulgazione agricola, che il governo ha elaborato in attuazione del regolamento Cee 6 febbraio 1979 n. 270 e la commissione Cee ha approvato, è di procedere alla formazione pro fessionale di tecnici dell'agricoltura con la qualifica di divulgatori agri coli, in vista di una loro assunzione nelle strutture pubbliche di divul

gazione e del conseguente impiego nella realizzazione di programmi di

sviluppo dell'agricoltura; Tar Sicilia, sez. I, 16 febbraio 1993, n. 119, id.. Rep. 1993, voce Sicilia, n. 97, secondo cui i divulgatori agricoli formati dalla Cifda Sicilia-Sardegna in eccedenza al limite numerico

(duecentottantasei) di cui all'art. 2, lett. b), 1. reg. sic. 88/82, non hanno titolo all'immissione in ruolo ai sensi dell'art. 7 1. reg. sic. 59/83.

Per altri recenti interventi della Corte costituzionale in tema di in

quadramento dei dipendenti regionali, v. sent. 25 maggio 1999. n. 185, id., 2000, I. 19, con nota di richiami, commentata da Tarli Barbieri, in

Regioni, 1999, 973, che ha dichiarato incostituzionale la legge riappro vata dal consiglio regionale della regione Liguria il 21 ottobre 1997, che prevedeva genericamente, per il personale della sesta, settima e ot tava qualifica, compiti di vigilanza e di polizia giudiziaria o ammini

strativa, attribuendo le relative indennità, e che istituisce una speciale indennità per il servizio di gonfalone; 30 ottobre 1997, n. 320, Foro it., 1998, I, 958, con nota di richiami, per la incostituzionalità dell'art. 1, 1° e 2° comma, 1. reg. Molise riapprovata il 7 maggio 1996 che ricono

sceva in favore del personale dell'Ersam, inquadrato per effetto della 1.

reg. 9 novembre 1977 n. 40, il servizio comunque prestato ai sensi del

l'art. 26 stessa legge, nonché il servizio precedentemente prestato pres so lo Stato o gli altri enti pubblici e che ne disponeva l'inquadramento nel livello funzionale ottavo se in possesso del diploma di laurea e con anzianità di servizio di anni dieci se non aveva beneficiato di alcun pas saggio di livello ai sensi delle precedenti leggi regionali.

Corte cost. 23 luglio 2002, n. 373, id., 2003, I, 22, con nota dì ri

chiami, commentata da Olivieri, in Giust. amm., 2002, 853, e da Mon

tini, in Lavoro nelle p.a., 2002, 571, ha dichiarato costituzionalmente

illegittimo il combinato disposto dell'art. 32, 1° comma, 1. reg. Puglia 4

febbraio 1997 n. 7 e dell'art. 39 1. reg. Puglia 9 maggio 1984 n. 26, nella parte in cui riserva la copertura del cento per cento dei posti messi a concorso al personale interno.

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PARTE PRIMA 2552

270/79), nella parte in cui prevede l'inquadramento dei divul

gatori agricoli nella settima anziché nell'ottava qualifica fun

zionale;

che la questione viene riproposta a seguito della restituzione

atti disposta da questa corte con l'ordinanza n. 14 del 2001 (Fo ro it., Rep. 2001, voce Regione, n. 389) per consentire al rimet

tente di riesaminarne la rilevanza alla luce dell'intervenuta 1.

reg. Toscana 29 febbraio 2000 n. 19 (semplificazione del siste

ma normativo regionale. Abrogazione di disposizioni normati

ve), che, al 1° comma dell'art, unico di cui si compone, ha di

sposto l'abrogazione espressa della legge impugnata dal Tar

Toscana, qualificando «non più operanti» le norme — tra le

quali la 1. reg. n. 44 del 1992 — inserite nell'allegato A e preci

sando, al 3° comma, che le disposizioni abrogate continuano ad

applicarsi nei rapporti sorti in base alle disposizioni medesime, nel periodo della loro vigenza, «al fine della completa esecuzio

ne dei procedimenti di entrata e di spesa»; che il Tar Toscana osserva anzitutto che la disposta abroga

zione della legge impugnata produce efficacia soltanto ex nunc e

che comunque essa non ha comportato il reinquadramento dei

ricorrenti nel profilo professionale corrispondente all'ottava

qualifica funzionale; che pertanto la previsione per cui la 1. reg. n. 44 del 1992

continua ad applicarsi ai rapporti precedentemente sorti nel pe riodo della relativa vigenza «al fine della completa esecuzione

dei procedimenti di entrata e di spesa» determina la permanente rilevanza della questione per la definizione del giudizio a quo\

che, secondo quanto osserva il Tar rimettente, la sopravve nuta privatizzazione del rapporto di lavoro dei dipendenti pub blici (d.leg. 31 marzo 1998 n. 80) non potrebbe indurre a con

clusioni diverse, essendo previsto l'inquadramento automatico

dei dipendenti medesimi in ragione della qualifica funzionale

precedentemente posseduta (art. 57 d.leg. 3 febbraio 1993 n. 29

e accordo 31 marzo 1999 — c.c.n.l. relativo alla revisione del

sistema di classificazione del personale del comparto delle «re

gioni-autonomie locali»), con la conseguenza che i divulgatori sono collocati nella categoria D, profilo professionale DI, anzi

ché nel superiore profilo professionale D3 che sarebbe loro au

tomaticamente spettato se fossero stati precedentemente inqua drati nell'ottava qualifica funzionale;

che il collegio rimettente argomenta la non manifesta infon

datezza della questione invocando, tra l'altro, l'art. 117 Cost., in

relazione ai principi fondamentali contenuti nella 1. 29 marzo

1983 n. 93 (legge quadro sul pubblico impiego); nel d.p.r. 5

marzo 1986 n. 68 (determinazione e composizione dei comparti di contrattazione collettiva, di cui all'art. 5 legge quadro sul

pubblico impiego 29 marzo 1983 n. 93); nel d.leg. 3 febbraio

1993 n. 29 (razionalizzazione dell'organizzazione delle ammi

nistrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di

pubblico impiego, a norma dell'art. 2 1. 23 ottobre 1992 n. 421); che, ad avviso del Tar Toscana, la figura del divulgatore agri

colo richiede l'inquadramento nell'ottava qualifica funzionale

giacché le funzioni ad esso affidate, di promozione e assistenza

alle imprese agricole, anche al fine di rendere queste ultime

idonee «al soddisfacimento degli obiettivi comunitari», com

portano «compiti di analisi, programmazione, gestione, con

trollo ed elaborazione di linee revisionali» che, anche a norma

dell'art. 12 1. reg. Toscana 21 agosto 1989 n. 51 (t.u. delle leggi sul personale), ritenuto sostanzialmente ricognitivo di principi fondamentali della legislazione statale, giustificano l'inquadra mento nell'ottava qualifica funzionale, analogamente a quanto

disposto da leggi di altre regioni, in relazione alle quali si la

menta un'ingiustificata disparità di trattamento; che il giudice amministrativo rimettente esclude che ogni re

gione possa del tutto liberamente rapportare la posizione dei di

vulgatori alle proprie specifiche esigenze organizzative, giacché la figura professionale di cui si tratta «è concepita per il perse

guimento di identiche finalità, ritenute di interesse comunitario, e si inserisce in un unico contesto programmatorio, elaborato a

livello nazionale»;

che, a giudizio del Tar rimettente, la disciplina impugnata si

porrebbe in contrasto con i parametri evocati, ed in particolare con l'art. 97 Cost., anche in considerazione della circostanza

che «per il trattamento dei pubblici dipendenti debbono essere

salvaguardati i principi dell'omogeneizzazione delle posizioni

Il Foro Italiano — 2003.

giuridiche, della perequazione e della trasparenza retributiva,

quali fattori influenti anche sull'efficienza dei servizi resi»;

che, nel giudizio davanti a questa corte, si sono costituiti i ri

correnti nel giudizio amministrativo a quo, per chiedere l'acco

glimento della questione di legittimità costituzionale sollevata

dal Tar Toscana con l'ordinanza in epigrafe, svolgendo dedu

zioni sostanzialmente analoghe alle argomentazioni in quella contenute e censurando sotto un profilo ulteriore la disciplina

impugnata, la quale, come da lavori preparatori, avrebbe previ sto l'inquadramento dei divulgatori agricoli in una categoria funzionale non corrispondente al loro profilo professionale esclusivamente per ragioni di contenimento della spesa;

che nel presente giudizio si è costituita anche la regione To

scana, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o

infondata;

che, in prossimità dell'udienza, i ricorrenti nel giudizio am

ministrativo a quo hanno depositato una memoria nella quale si

specifica, tra l'altro, che l'entrata in vigore della 1. cost. n. 3 del

2001 di modifica del titolo V della parte seconda della Costitu

zione non avrebbe mutato il quadro costituzionale di riferimento

e quindi il parametro di costituzionalità e, comunque, indipen dentemente dal fatto che la competenza regionale in materia sia

configurabile come concorrente (nel precedente art. 117 Cost.) o

come esclusiva (nell'attuale testo dell'art. 117 Cost.), che la di

screzionalità del legislatore regionale troverebbe un limite nei

principi fondamentali dell'ordinamento giuridico statale;

che, secondo quanto dedotto in memoria dai ricorrenti nel

giudizio amministrativo a quo, la normativa regionale avrebbe

violato i principi di perequarazione e omogeneizzazione del

trattamento giuridico-economico dei dipendenti pubblici, non

ché il principio dell'inquadramento secondo le declaratorie for

mali delle funzioni; che anche la regione Toscana, parte resistente nel procedi

mento principale, ha depositato una memoria nella quale, rite

nendo che l'ordinanza di rimessione sia stata emessa prima del

mutamento del quadro costituzionale di riferimento, chiede, an

zitutto, che venga disposta la restituzione degli atti al giudice rimettente, affinché riesamini la rilevanza e la non manifesta in

fondatezza della questione alla luce della riforma del titolo V

della parte seconda della Costituzione, operata con la 1. cost. 18

ottobre 2001 n. 3;

che, in secondo luogo, la regione Toscana eccepisce l'inam

missibilità della questione di legittimità costituzionale, in

quanto la questione sarebbe irrilevante ove, come sostiene il ri

mettente, vi sia contrasto con la normativa comunitaria, doven

dosi in questo caso procedere alla disapplicazione della legge

regionale; che la regione Toscana ribadisce le ragioni dell'infondatezza

della questione, rilevando in particolare che l'autonomia legis lativa regionale in materia di ordinamento degli uffici e di stato

giuridico dei dipendenti regionali, già nel regime previgente og

getto di un'ampia autonomia legislativa regionale, rientrerebbe

oggi, alla luce della nuova formulazione dell'art. 117 Cost., tra

le materie di competenza legislativa esclusiva delle regioni, e

che, comunque, l'obbligo di prevedere l'ottava qualifica fun

zionale per i divulgatori agricoli non troverebbe fondamento al

cuno né nella disciplina comunitaria né in quella statale, le quali nulla dicono in merito, così rimettendo al potere discrezionale

della regione la decisione sull'inquadramento, direttamente

strumentale all'organizzazione degli uffici regionali; che, infine, la questione, secondo la regione Toscana, sarebbe

infondata anche con riferimento agli art. 3 e 97 Cost., in quanto le funzioni proprie della settima qualifica funzionale sarebbero

del tutto conformi alle competenze della figura professionale del

divulgatore agricolo, la cui attività non sarebbe paragonabile a

quella di elevata specializzazione di figure professionali, quali avvocati e ingegneri, inquadrati nell'ottava qualifica.

Considerato che il Tar Toscana dubita della legittimità costi

tuzionale dell'art. 2 1. reg. Toscana 2 settembre 1992 n. 44 (as sunzione nei ruoli regionali dei divulgatori agricoli formati ai

sensi del regolamento Cee n. 270/79), nella parte in cui prevede

l'inquadramento dei divulgatori agricoli nella settima anziché

nell'ottava qualifica funzionale, in quanto detta norma si por rebbe in contrasto con gli art. 3, 36, 97 e 117 Cost.;

che deve essere respinta anzitutto la richiesta, avanzata dalla

regione Toscana, di restituzione degli atti al giudice rimettente.

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

affinché riesamini la rilevanza e la non manifesta infondatezza

della questione alla luce della riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione, operata con la 1. cost. 18 ottobre

2001 n. 3, in quanto l'ordinanza di rimessione, pur essendo stata

deliberata in una data anteriore (24 maggio 2001) all'entrata in

vigore della 1. cost. 18 ottobre 2001 n. 3, è stata depositata il 4

dicembre 2001, ovvero dopo l'entrata in vigore della suddetta

legge costituzionale; che rientra nella discrezionalità del legislatore regionale la

scelta di inquadrare i divulgatori agricoli nella settima qualifica funzionale al fine dello «svolgimento di un efficace servizio di

divulgazione agricola sul proprio territorio» (art. 1 della legge

impugnata), nell'ambito dell'ampia autonomia già riconosciuta

alle regioni in materia di ordinamento degli uffici e di stato giu ridico dei dipendenti sotto il regime del previgente art. 117

Cost, (ex plurimis, sentenza n. 278 del 1983, id., 1984, I, 2094, nonché sentenze n. 772 del 1988, id., 1988, I, 3147; n. 277 del

1983, id., 1984,1, 2094; n. 10 del 1980, id., 1980,1, 597); che non può ritenersi irragionevole la valutazione discrezio

nale della regione Toscana, che non ha ritenuto di considerare la

formazione specifica dei divulgatori agricoli (un corso di for

mazione di nove mesi dopo la laurea) elemento di «elevata spe cializzazione» assimilabile al profilo degli avvocati (chiamati a

sostenere la difesa in giudizio dell'ente) o degli ingegneri

(chiamati ad elaborare e sottoscrivere i progetti delle opere pub bliche di interesse regionale), inquadrati nell'ottava qualifica funzionale;

che nemmeno può ritenersi imposto, alla luce della normativa

comunitaria e statale, un identico inquadramento dei divulgatori

agricoli nelle diverse regioni; che, in particolare, il regolamento Cee n. 270/79 si propone di

favorire lo sviluppo in Italia della divulgazione agricola, preve dendo anche l'organizzazione di corsi di formazione, senza im

porre di perseguire gli obiettivi in esso indicati (art. 1 : «garanti re agli imprenditori agricoli in Italia l'accesso permanente ad un

sistema di divulgazione e di orientamento in campo agricolo e

contribuire in tal modo all'incremento della produttività e dei

redditi nonché all'ammodernamento delle aziende agricole ...») attraverso divulgatori inquadrati nell'ottava piuttosto che nella

settima qualifica funzionale, né prescrivendo per essi l'esercizio

di determinate funzioni ad elevata specializzazione; che, dunque, l'inquadramento dei divulgatori agricoli nella

settima qualifica funzionale è stato disposto dal legislatore re

gionale nell'esercizio della sua discrezionalità in materia, con

una valutazione che non può ritenersi irragionevole né lesiva del

principio di buon andamento della pubblica amministrazione;

che la questione deve pertanto essere dichiarata manifesta

mente infondata.

Per questi motivi, la Corte costituzionale dichiara la manife

sta infondatezza della questione di legittimità costituzionale

dell'art. 2 1. reg. Toscana 2 settembre 1992 n. 44 (assunzione nei ruoli regionali dei divulgatori agricoli formati ai sensi del

regolamento Cee n. 270/79), sollevata, in riferimento agli art. 3,

36, 97 e 117 Cost., dal Tar Toscana, con l'ordinanza in epigrafe.

Il Foro Italiano — 2003.

I

CORTE COSTITUZIONALE; sentenza 4 dicembre 2002, n.

506 (Gazzetta ufficiale, 1J serie speciale, 11 dicembre 2002, n. 49); Pres. Ruperto, Est. Vaccarella; Caruso c. Soc. Legai sud; interv. Pres. cons, ministri. Ord. Trib. Ragusa 31 gen naio 2002 (G.U., la s.s., n. 17 del 2002).

Previdenza e assistenza sociale — Pensioni, indennità ed as

segni corrisposti dall'Inps — Pignorabilità per ogni credi

to — Esclusione — Incostituzionalità (Cost., art. 3, 38; cod.

proc. civ., art. 545; r.d.l. 4 ottobre 1935 n. 1827, perfeziona mento e coordinamento legislativo della previdenza sociale, art. 128; 1. 6 aprile 1936 n. 1155, conversione in legge, con

modificazioni, del r.d.l. 4 ottobre 1935 n. 1827).

Impiegato dello Stato e pubblico in genere — Pensioni, in

dennità ed assegni — Pignorabilità per ogni credito — Esclusione — Incostituzionalità (Cost., art. 3, 38; cod. proc.

civ., art. 545; d.p.r. 5 gennaio 1950 n. 180, approvazione del

t.u. delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la

cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti delle

pubbliche amministrazioni, art. 1, 2; 1. 11 marzo 1953 n. 87, norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte co

stituzionale, art. 27). Previdenza e assistenza sociale — Pensione di vecchiaia cor

risposta dall'Inps — Pignorabilità per ogni credito —

Esclusione — Questione manifestamente infondata di co

stituzionalità (Cost., art. 3, 38; cod. proc. civ., art. 545; I. 30

aprile 1969 n. 153, revisione degli ordinamenti pensionistici e

norme in materia di sicurezza sociale, art. 69).

È incostituzionale l'art. 128 r.d.l. 4 ottobre 1935 n. 1827, con

vertito, con modificazioni, nella l. 6 aprile 1936 n. 1155, nella

parte in cui esclude la pignorabilità per ogni credito dell'in

tero ammontare di pensioni, assegni ed indennità erogati dal

l'Inps, anziché prevedere l'impignorabilità, con le eccezioni

previste dalla legge per crediti qualificati, della sola parte della pensione, assegno o indennità necessaria per assicurare

al pensionato mezzi adeguati alle esigenze di vita e la pigno rabilità nei limiti del quinto della residua parte. (1)

Sono incostituzionali, in applicazione dell'art. 27 l. 11 marzo 1953 n. 87, gli art. 1 e 2. 1° comma, d.p.r. 5 gennaio 1950 n.

180, nella parte in cui escludono la pignorabilità per ogni credito dell'intero ammontare di pensioni, indennità che ne

tengono luogo ed altri assegni di quiescenza erogati ai dipen denti dai soggetti individuati dall'art. 1, anziché prevedere

l'impignorabilità, con le eccezioni previste dalla legge per crediti qualificati, della sola parte delle pensioni, indennità o

altri assegni di quiescenza necessaria per assicurare al pen sionato mezzi adeguati alle esigenze di vita e la pignorabilità nei limiti del quinto della residua parte. (2)

E manifestamente infondata la questione di legittimità costitu

zionale dell'art. 69 l. 30 aprile 1969 n. 153, nella parte in cui

non prevede la pignorabilità nei limiti di un quinto della pen sione di vecchiaia per crediti diversi da quelli derivanti al

l' Inps da indebite prestazioni percepite a carico di forme di

previdenza gestite dall'istituto stesso, ovvero da omissioni

contributive, in riferimento all'art. 3 e 38 Cost. (3)

(1-4) I. - Trib. Ragusa 31 gennaio 2002 (che ha sollevato la questio ne di costituzionalità decisa dalla prima sentenza in epigrafe) si legge in Lavoro giur., 2002, 452, con nota di Romeo.

Con la sentenza n. 506 del 2002, in epigrafe, la Corte costituzionale — sulla scorta del percorso già compiuto in tema di pignorabilità delle

retribuzioni — travolge il principio della generale impignorabilità delle

pensioni e delle indennità ad esse equiparate. La corte si discosta dall'orientamento espresso in precedenza (v.

Corte cost. 6 febbraio 1991, n. 55, Foro it., Rep. 1991, voce Esecuzione

forzata per obbligazioni pecuniarie, n. 23), secondo cui il diverso re

gime della pignorabilità delle retribuzioni e delle pensioni sarebbe giu stificato dall'intrinseca differenza delle situazioni giuridiche dei lavo

ratori e dei pensionati, chiarendo, al contrario, che la differenza tra re

tribuzioni e pensioni è più strutturale che funzionale.

La corte precisa che il presidio costituzionale del diritto dei pensio nati a godere di «mezzi adeguati alle loro esigenze di vita» (art. 38) non è tale da comportare, quale suo ineludibile corollario, l'impignorabilità, in linea di principio, della pensione, ma soltanto l'impignorabilità as

soluta di quella parte di essa che vale, appunto, ad assicurare al pensio

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