ordinanza 4 gennaio 2001, n. 8 (Gazzetta ufficiale, 1 a serie speciale, 10 gennaio 2001, n. 2);Pres. Santosuosso, Est. Marini; Comune di Ischia c. Soc. Grafica Nappa; interv. Pres. cons.ministri. Ord. Trib. Reggio Calabria-Melito Porto Salvo 1° dicembre 1999 (due) (G.U., 1 a s.s.,n. 13 del 2000)Source: Il Foro Italiano, Vol. 124, No. 4 (APRILE 2001), pp. 1079/1080-1081/1082Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23196964 .
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1079 PARTE PRIMA 1080
libertà controllata, ritenuta di maggiore afflittività, sia, più in
generale, per la stessa previsione di un «tetto» massimo entro il
quale deve operare la conversione, così prescindendo dall'entità
della pena pecuniaria inflitta in concreto.
L'intervento richiesto alla corte mira quindi, in via alternati
va, alla eliminazione del limite complessivo di durata del lavoro
sostitutivo, ovvero alla individuazione di un «tetto» massimo
superiore rispetto a quello attuale.
A prescindere dall'esattezza delle considerazioni del rimet
tente circa la durata massima del lavoro sostitutivo, che sarebbe
inferiore rispetto a quella della libertà controllata (il confronto
viene infatti operato tra termini del tutto disomogenei), e circa
la ragione (affermata ma non argomentata) per la quale, ove così
fosse, la disposizione censurata dovrebbe ritenersi irragionevo le, la previsione di un tetto massimo di durata del lavoro sosti
tutivo assolve evidentemente all'esigenza di evitare una ecces
siva afflittività della sanzione in conformità con il principio di eguaglianza e con la funzione rieducativa della pena (ordinai.za
n. 152 del 1992, id., Rep. 1992, voce Pena, n. 24). Entrambe le soluzioni prospettate dal rimettente condurrebbe
ro, comunque, a un intervento additivo in malam partem, che si
risolverebbe in un trattamento sfavorevole per il condannato in
solvente, precluso a questa corte secondo consolidata giuris
prudenza. La questione va pertanto dichiarata manifestamente
inammissibile. Da tale pronuncia discende altresì la manifesta inammissibi
lità della questione di costituzionalità dell'art. 102, 3° comma, 1.
n. 689 del 1981, sollevata con la medesima ordinanza e pro
spettata dallo stesso rimettente come subordinata all'accogli mento della prima censura.
Lo stesso giudice a quo mette infatti in rilievo che, stante
l'elevato importo della pena pecuniaria da convertire in lavoro
sostitutivo (per la precisione, lire 13.883.000), sia il coefficiente di conversione censurato (cinquantamila lire), sia quello sugge rito per sanare la supposta illegittimità costituzionale (centocin
quantamila lire), determinerebbero il superamento del limite
massimo di durata di sessanta giorni previsto per il lavoro so
stitutivo dall'art. 103, 2° comma, 1. n. 689 del 1981: ne deriva
che la questione difetta di rilevanza nel giudizio a quo restando
travolta dalla declaratoria di inammissibilità della questione
principale. Per questi motivi, la Corte costituzionale, riuniti i giudizi: dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 102, 3° comma, 1. 24 novembre 1981 n. 689 (modifiche al sistema penale), sollevata, in riferimento agli art. 3 e 27
Cost., dal magistrato di sorveglianza del Tribunale di Torino, con l'ordinanza in epigrafe;
dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legit timità costituzionale degli art. 102, 3° comma, e 103, 2° comma, 1. 24 novembre 1981 n. 689 (modifiche al sistema penale), sol
levate, in riferimento agli art. 3 e 27 Cost., dal magistrato di
sorveglianza del Tribunale di Torino, con l'ordinanza in epigra fe.
Il Foro Italiano — 2001.
CORTE COSTITUZIONALE; ordinanza 4 gennaio 2001, n. 8 (Gazzetta ufficiale, la serie speciale, 10 gennaio 2001, n. 2); Pres. Santosuosso, Est. Marini; Comune di Ischia c. Soc.
Grafica Nappa; interv. Pres. cons, ministri. Ord. Trib. Reggio Calabria-Melito Porto Salvo 1° dicembre 1999 (due) (G.U.,
las.s„ n. 13 del 2000).
Comune e provincia — Obbligazioni assunte verso terzi —
Dissesto finanziario dell'ente — Procedure esecutive —
Preclusione — Questione di costituzionalità — «Ius super veniens» — Restituzione degli atti al giudice «a quo» (Cost., art. 3, 24; d.leg. 25 febbraio 1995 n. 77, ordinamento
finanziario e contabile degli enti locali, art. 89; d.leg. 18 ago sto 2000 n. 267, t.u. delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali, art. 274).
Vanno restituiti al giudice a quo, per il riesame della rilevanza
alla luce del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (d.leg. 267/00) che ha dettato un'autonoma disci
plina del dissesto finanziario degli enti locali, gli atti relativi
alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 89 d.leg. 77/95 (ora trasposto nell'art. 256 del menzionato testo uni
co), il quale, in materia di dissesto finanziario degli enti lo
cali, a) precluderebbe di procedere ad esecuzione forzata nei
confronti dell'ente locale soltanto a coloro il cui credito sia
antecedente alla dichiarazione di dissesto e b) disporrebbe che la realizzazione del credito sia subordinata allo svolgi mento di una procedura amministrativa il cui termine finale non è prefissato per legge, in riferimento agli art. 3 e 24
Cost. (1)
(1) Nel restituire gli atti al giudice a quo, la corte rileva che il d.leg. 267/00, t.u. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (Tuel), en trato in vigore successivamente alle ordinanze che avevano sollevato la
questione di costituzionalità, non solo ha abrogato l'intero d.leg. 77/95, sull'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali (il cui art. 89 veniva sospettato di incostituzionalità), ma ha anche «dettato un'auto noma disciplina dell'intera materia concernente la dichiarazione di dis sesto» di comuni e province.
Senonché, il Tuel, per quanto abbia novato le fonti normative del l'ordinamento degli enti locali (abrogando una lunga serie di disposi zioni legislative), non ha modificato la portata delle disposizioni in esso
«trasposte» se non nei ristretti limiti consentiti dall'unico criterio diret tivo fissato per l'esercizio della delega (art. 31 1. 256/98, sul quale, v.,
per tutti, Gelati, Commento, in Vigneri-Riccio, Nuovo ordinamento
degli enti locali e «status» degli amministratori, Rimini, 1999, 253 ss.), consistente nel «riunire e coordinare» le «disposizioni legislative vi
genti» in materia: il che avrebbe dovuto indurre, quanto meno, a verifi care che la portata normativa della disposizione vigente anteriormente all'esercizio della delega fosse stata effettivamente modificata in esito
all'operazione di «riunione e coordinamento» compiuta dal Tuel.
Orbene, la disposizione oggetto delle ordinanze di rimessione è inte
gralmente riprodotta dall'art. 256 Tuel (comprensivo, naturalmente, di tutte le modificazioni che l'originaria disposizione del d.leg. 77/95 aveva ricevuto [v. infra] e con variazioni relative unicamente ai richia mi normativi interni), in un contesto normativo che è rimasto sostan zialmente identico rispetto a quello del d.leg. 77/95 (e successive modi
ficazioni); sicché la corte ben avrebbe potuto applicare, nella specie, il
principio del «trasferimento» della questione da uno ad altro atto nor
mativo, stante la «perdurante identità della norma, cioè la permanenza della medesima nell'ordinamento ... perché riprodotta nella sua
espressione testuale o comunque nella sua identità essenziale da altra
disposizione successiva» (così, di recente, Corte cost. 21 marzo 1996, n. 84, Foro it., 1996,1, 1113, con nota di Romboli, Il controllo dei de creti legge da parte della Corte costituzionale: un passo avanti ed uno
indietro-, sull'applicazione di tale principio, v., altresì, con esiti diversi, Corte cost. 22 luglio 1996, n. 270, id., Rep. 1996, voce Corte costitu
zionale, n. 47; 24 ottobre 1996, n. 360, id., 1996, I, 3269, con nota di
Romboli, La reiterazione dei decreti legge decaduti: una dichiarazione di incostituzionalità con deroga per tutti i decreti in corso (tranne uno), spec. 3272; 23 dicembre 1997, n. 429, id., Rep. 1998, voce cit., nn. 99, 101, 104, e Regioni, 1998, 417, con nota di Angiolini, Decreto
legge, conversione e «sanatoria» nel giudizio in via principale; 23 di cembre 1997, n. 430, Foro it., Rep. 1998, voce cit., n. 102, e Regioni, 1998, 430).
Da segnalare che l'art. 89 d.leg. 77/95 aveva sostituito l'art. 21 1.
68/93, sulla cui legittimità costituzionale si erano già pronunciate —
sotto vari profili — Corte cost. 16 giugno 1994, n. 242, 21 aprile 1994, nn. 155 e 149, Foro it., 1994, I, 3343, con nota di Costantino, Prime note sul «fallimento» dei comuni. Sull'art. 21 cit., v., altresì, Cons.
Stato, ad. plen., 24 giugno 1998, n. 4, id., 1998, III, 480, con nota di ri
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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE
Ritenuto che, nel corso di un giudizio di opposizione ad una
esecuzione mobiliare presso terzi, il Tribunale di Reggio Cala
bria, sezione distaccata di Melito Porto Salvo, con ordinanza
emessa il 1° dicembre 1999, ha sollevato, in riferimento agli art. 3, 10, 1° comma, e 24 Cost., questione di legittimità costituzio
nale dell'art. 89 d.leg. 25 febbraio 1995 n. 77 (ordinamento fi
nanziario e contabile degli enti locali);
che, ad avviso del rimettente, la norma denunciata violerebbe
gli art. 3 e 24 Cost, precludendo solo ai «vecchi creditori» di procedere ad esecuzione forzata nei confronti dell'ente pubblico territoriale dichiarato in stato di dissesto e disponendo che la re
alizzazione del credito sia subordinata allo svolgimento di un
procedimento non giurisdizionale ma «amministrativo-auto
ritario la cui definizione non ha un termine prefissato per leg
ge»; che sarebbe altresì violato l'art. 10, 1° comma, Cost., in rela
zione agli art. 5 e 6 della convenzione per la salvaguardia dei di
ritti dell'uomo e delle libertà fondamentali 4 novembre 1950
(ratificata e resa esecutiva con 1. 4 agosto 1955 n. 848) ed al
l'art. 1 del protocollo n. 1 della medesima convenzione, in
quanto la norma impugnata comporterebbe la privazione in capo al creditore del «bene-titolo di credito (recte: titolo esecutivo) e
del diritto di difesa ex art. 24 Cost.»;
che, nel corso di altro giudizio di opposizione ad esecuzione
mobiliare presso terzi vertente fra le stesse parti, il Tribunale di
Reggio Calabria, sezione distaccata di Melito Porto Salvo, con
distinta ordinanza emessa in pari data, ha sollevato identica que stione di legittimità costituzionale;
che, con distinti atti del 7 aprile 2000, è intervenuto nei sud
detti giudizi il presidente del consiglio dei ministri, rappresen tato e difeso dall'avvocatura generale dello Stato, concludendo
per la dichiarazione di manifesta infondatezza della questione. Considerato che le due ordinanze sollevano identiche que
stioni e che, pertanto, i relativi giudizi vanno riuniti per essere
unitariamente decisi;
che, successivamente alle ordinanze de quibus, è entrato in
vigore il d.leg. 18 agosto 2000 n. 267 (t.u. delle leggi sull'ordi namento degli enti locali), il quale, oltre a prevedere all'art.
274, lett. hh), la espressa abrogazione dell'intero d.leg. n. 77 del
1995, ha dettato un'autonoma disciplina dell'intera materia
concernente la dichiarazione di dissesto degli enti locali territo
riali comuni e province; che, pertanto, si impone, secondo la consolidata giurispru
denza di questa corte, la restituzione degli atti al giudice a quo
perché, alla luce dello ius superveniens, riesamini la rilevanza
della questione stessa.
Per questi motivi, la Corte costituzionale, riuniti i giudizi, or
dina la restituzione degli atti al Tribunale di Reggio Calabria, sezione distaccata di Melito Porto Salvo.
chiami, e Giornale dir. amm., 1999, 147, con nota di Mercati, Comuni: stato di dissesto e giudizio di ottemperanza.
A sua volta, l'art. 21 1. n. 68 cit. era stato oggetto, nel corso degli an
ni, di numerose modifiche, da ultimo ad opera del d.leg. 342/97 (sul
quale, v., anche per ulteriori riferimenti, Id., L'ente locale in dissesto: le nuove norme, id., 1998, 282 ss.).
Su altre questioni di costituzionalità relative alla materia del «disse sto» degli enti locali, v. Corte cost. 28 marzo 1996, n. 87, Foro it., Rep. 1996, voce Comune, n. 370; 20 marzo 1998, n. 69, id., 1998, I, 1352, con nota di Costantino; 17 luglio 1998, n. 269, ibid., 2640, con nota di
richiami; ord. 22 luglio 1998, n. 319, id., Rep. 1998, voce cit., n. 406; 9
ottobre 1998, n. 353, id., Rep. 1999, voce cit., n. 389. In dottrina, sulla disciplina del «dissesto», v., in generale, G. Roma
no, Sarracino, Zeoli, Inglese, Il dissesto finanziario degli enti locali, Milano, 1998; De Dominicis, Dissesto degli enti locali. Contenuto, ef
fetti, responsabilità, Milano, 2000. Sulla corrispondenza fra le norme del d.leg. 77/95 e quelle del Tuel,
v. la «tabella di raffronto» in Carpino, Testo unico delle leggi sull'or
dinamento degli enti locali (d.leg. 18 agosto 2000 n. 267) coordinato e
annotato, Rimini, 2000, 361 ss. [G. D'Auria]
Il Foro Italiano — 2001.
CORTE COSTITUZIONALE; sentenza 21 dicembre 2000, n. 569 (Gazzetta ufficiale, la serie speciale, 27 dicembre 2000, n. 53); Pres. Santosuosso, Est. Capotosti; Pres. cons, mini
stri (Avv. dello Stato Favara) c. Regione Liguria.
Regione in genere e regioni a statuto ordinario — Liguria —
Dipartimento regionale di genetica — Istituzione e funzio
namento — Questioni infondate di costituzionalità (Cost., art. 81, 117; 1. 23 dicembre 1978 n. 833, istituzione del servi zio sanitario nazionale, art. 6; d.leg. 30 dicembre 1992 n. 502, riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art.
1 1. 23 ottobre 1992 n. 421, art. 12; 1. 15 marzo 1997 n. 59,
delega al governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica ammi
nistrazione e per la semplificazione amministrativa, art. 1;
d.leg. 31 marzo 1998 n. 112, conferimento di funzioni e com
piti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo 11. 15 marzo 1997 n. 59, art. 125).
E infondata la questione di legittimità costituzionale degli art.
2, 1° comma, 3, 1° comma, lett. j), e 5 della delibera appro vata dalla regione Liguria il 28 ottobre 1997 e riapprovata, a
seguito di rinvio governativo, il 17 novembre 1998, nella
parte in cui istituiscono il dipartimento regionale di genetica e si riferiscono a programmi di ricerca scientifica, a studi e
ricerche, a pareri su progetti di ricerca biomedica, in riferi mento all'art. 117 Cost. (1)
E infondata la questione di legittimità costituzionale degli art. 6
e 7 della delibera approvata dalla regione Liguria il 28 otto
bre 1997 e riapprovata, a seguito di rinvio governativo, il 17
novembre 1998, nella parte in cui istituiscono il dipartimento
regionale di genetica senza quantificare i conseguenti oneri
finanziari, facendoli comunque gravare sulla quota del fondo sanitario per le spese correnti, in riferimento all'art. 81, 4°
comma, Cost. (2)
Diritto. — 1. - La questione di legittimità costituzionale pro mossa dal presidente del consiglio dei ministri con il ricorso in
dicato in epigrafe ha ad oggetto la delibera legislativa recante
«norme per l'istituzione ed il funzionamento del dipartimento
regionale di genetica», approvata dal consiglio della regione Li
guria il 28 ottobre 1997 e riapprovata, a seguito del rinvio go
vernativo, il 17 novembre del 1998.
Secondo il ricorrente, le disposizioni della delibera espressa mente impugnate appaiono in contrasto con l'art. 117 Cost., in
quanto gli art. 2, 1° comma, 3, 1° comma, lett. j), e 5 fanno rife
ci-2) La Corte costituzionale precisa come le questioni di costitu
zionalità si incentrano essenzialmente sulla interpretazione della delibe
ra impugnata nel senso di comprendere le funzioni dell'istituendo di
partimento regionale di genetica nell'ambito dell'assistenza sanitaria e
ospedaliera (di competenza regionale) oppure in quello della ricerca scientifica (di competenza statale) e conclude nel senso che l'attività di
diagnosi e cura ospedaliera non solo non è incompatibile, ma è suscet
tibile di ottimale collegamento, con l'attività di ricerca scientifica (in senso analogo, v. Corte cost. 16 maggio 1997, n. 134, Foro it., 1997,1, 2387, con nota di richiami; 23 luglio 1992, n. 356, id., 1993,1, 1379).
In ordine al riparto di competenza tra lo Stato e la regione, ai sensi
dell'art. 6, lett. c), 1. 833/78, v. Corte cost. 27 marzo 1992, n. 135, id.,
Rep. 1992, voce Sanità pubblica, n. 163, secondo cui spetta allo Stato
dettare norme relative all'installazione ed all'uso di apparecchiature diagnostiche a risonanza magnetica nucleare; 25 febbraio 1988, n. 216,
id., 1988, I, 2146, con nota di richiami, la quale ha dichiarato manife
stamente infondata la questione di legittimità costituzionale di tale di
sposizione, ove sia interpretata nel senso di attribuire allo Stato le fun
zioni amministrative relative all'autorizzazione e all'uso di apparec chiature diagnostiche a risonanza magnetica nucleare; Tar Lombardia, sez. I, 11 agosto 1988, n. 903, id., Rep. 1989, voce cit., n. 273, secondo
cui, in forza dell'art. 6, lett. c), 1. 833/78, sono riservate alla competen za statale tutte le funzioni amministrative concernenti la produzione, la
registrazione ed il commercio dei prodotti sanitari; Pret. Firenze 22
marzo 1986, id., Rep. 1986, voce Prezzi, n. 7.
Per l'infondatezza della questione di costituzionalità degli art. 1-4 1.
15 marzo 1997 n. 59, concernenti la delega per il conferimento di fun
zioni a regioni ed enti locali ed i relativi criteri direttivi, v. Corte cost.
14 dicembre 1998, n. 408, id., 2000,1, 1355, con nota di richiami.
In dottrina, v. Endrici, Regioni e ricerca scientifica: verso un mo
dello collaborativo?, in Confronti, 1987, fase. 3, 17; Merusi, Gli enti
per la ricerca biomedica fra Stato e regione, in Regioni, 1982, 275.
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