+ All Categories
Home > Documents > ordinanza 4 gennaio 2001, n. 8 (Gazzetta ufficiale, 1aserie speciale, 10 gennaio 2001, n. 2); Pres....

ordinanza 4 gennaio 2001, n. 8 (Gazzetta ufficiale, 1aserie speciale, 10 gennaio 2001, n. 2); Pres....

Date post: 31-Jan-2017
Category:
Upload: lekhue
View: 213 times
Download: 1 times
Share this document with a friend
3
ordinanza 4 gennaio 2001, n. 8 (Gazzetta ufficiale, 1 a serie speciale, 10 gennaio 2001, n. 2); Pres. Santosuosso, Est. Marini; Comune di Ischia c. Soc. Grafica Nappa; interv. Pres. cons. ministri. Ord. Trib. Reggio Calabria-Melito Porto Salvo 1° dicembre 1999 (due) (G.U., 1 a s.s., n. 13 del 2000) Source: Il Foro Italiano, Vol. 124, No. 4 (APRILE 2001), pp. 1079/1080-1081/1082 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23196964 . Accessed: 25/06/2014 00:46 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 195.34.79.20 on Wed, 25 Jun 2014 00:46:39 AM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
Transcript
Page 1: ordinanza 4 gennaio 2001, n. 8 (Gazzetta ufficiale, 1aserie speciale, 10 gennaio 2001, n. 2); Pres. Santosuosso, Est. Marini; Comune di Ischia c. Soc. Grafica Nappa; interv. Pres.

ordinanza 4 gennaio 2001, n. 8 (Gazzetta ufficiale, 1 a serie speciale, 10 gennaio 2001, n. 2);Pres. Santosuosso, Est. Marini; Comune di Ischia c. Soc. Grafica Nappa; interv. Pres. cons.ministri. Ord. Trib. Reggio Calabria-Melito Porto Salvo 1° dicembre 1999 (due) (G.U., 1 a s.s.,n. 13 del 2000)Source: Il Foro Italiano, Vol. 124, No. 4 (APRILE 2001), pp. 1079/1080-1081/1082Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23196964 .

Accessed: 25/06/2014 00:46

Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at .http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp

.JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range ofcontent in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new formsof scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected].

.

Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to IlForo Italiano.

http://www.jstor.org

This content downloaded from 195.34.79.20 on Wed, 25 Jun 2014 00:46:39 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

Page 2: ordinanza 4 gennaio 2001, n. 8 (Gazzetta ufficiale, 1aserie speciale, 10 gennaio 2001, n. 2); Pres. Santosuosso, Est. Marini; Comune di Ischia c. Soc. Grafica Nappa; interv. Pres.

1079 PARTE PRIMA 1080

libertà controllata, ritenuta di maggiore afflittività, sia, più in

generale, per la stessa previsione di un «tetto» massimo entro il

quale deve operare la conversione, così prescindendo dall'entità

della pena pecuniaria inflitta in concreto.

L'intervento richiesto alla corte mira quindi, in via alternati

va, alla eliminazione del limite complessivo di durata del lavoro

sostitutivo, ovvero alla individuazione di un «tetto» massimo

superiore rispetto a quello attuale.

A prescindere dall'esattezza delle considerazioni del rimet

tente circa la durata massima del lavoro sostitutivo, che sarebbe

inferiore rispetto a quella della libertà controllata (il confronto

viene infatti operato tra termini del tutto disomogenei), e circa

la ragione (affermata ma non argomentata) per la quale, ove così

fosse, la disposizione censurata dovrebbe ritenersi irragionevo le, la previsione di un tetto massimo di durata del lavoro sosti

tutivo assolve evidentemente all'esigenza di evitare una ecces

siva afflittività della sanzione in conformità con il principio di eguaglianza e con la funzione rieducativa della pena (ordinai.za

n. 152 del 1992, id., Rep. 1992, voce Pena, n. 24). Entrambe le soluzioni prospettate dal rimettente condurrebbe

ro, comunque, a un intervento additivo in malam partem, che si

risolverebbe in un trattamento sfavorevole per il condannato in

solvente, precluso a questa corte secondo consolidata giuris

prudenza. La questione va pertanto dichiarata manifestamente

inammissibile. Da tale pronuncia discende altresì la manifesta inammissibi

lità della questione di costituzionalità dell'art. 102, 3° comma, 1.

n. 689 del 1981, sollevata con la medesima ordinanza e pro

spettata dallo stesso rimettente come subordinata all'accogli mento della prima censura.

Lo stesso giudice a quo mette infatti in rilievo che, stante

l'elevato importo della pena pecuniaria da convertire in lavoro

sostitutivo (per la precisione, lire 13.883.000), sia il coefficiente di conversione censurato (cinquantamila lire), sia quello sugge rito per sanare la supposta illegittimità costituzionale (centocin

quantamila lire), determinerebbero il superamento del limite

massimo di durata di sessanta giorni previsto per il lavoro so

stitutivo dall'art. 103, 2° comma, 1. n. 689 del 1981: ne deriva

che la questione difetta di rilevanza nel giudizio a quo restando

travolta dalla declaratoria di inammissibilità della questione

principale. Per questi motivi, la Corte costituzionale, riuniti i giudizi: dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 102, 3° comma, 1. 24 novembre 1981 n. 689 (modifiche al sistema penale), sollevata, in riferimento agli art. 3 e 27

Cost., dal magistrato di sorveglianza del Tribunale di Torino, con l'ordinanza in epigrafe;

dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legit timità costituzionale degli art. 102, 3° comma, e 103, 2° comma, 1. 24 novembre 1981 n. 689 (modifiche al sistema penale), sol

levate, in riferimento agli art. 3 e 27 Cost., dal magistrato di

sorveglianza del Tribunale di Torino, con l'ordinanza in epigra fe.

Il Foro Italiano — 2001.

CORTE COSTITUZIONALE; ordinanza 4 gennaio 2001, n. 8 (Gazzetta ufficiale, la serie speciale, 10 gennaio 2001, n. 2); Pres. Santosuosso, Est. Marini; Comune di Ischia c. Soc.

Grafica Nappa; interv. Pres. cons, ministri. Ord. Trib. Reggio Calabria-Melito Porto Salvo 1° dicembre 1999 (due) (G.U.,

las.s„ n. 13 del 2000).

Comune e provincia — Obbligazioni assunte verso terzi —

Dissesto finanziario dell'ente — Procedure esecutive —

Preclusione — Questione di costituzionalità — «Ius super veniens» — Restituzione degli atti al giudice «a quo» (Cost., art. 3, 24; d.leg. 25 febbraio 1995 n. 77, ordinamento

finanziario e contabile degli enti locali, art. 89; d.leg. 18 ago sto 2000 n. 267, t.u. delle leggi sull'ordinamento degli enti

locali, art. 274).

Vanno restituiti al giudice a quo, per il riesame della rilevanza

alla luce del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (d.leg. 267/00) che ha dettato un'autonoma disci

plina del dissesto finanziario degli enti locali, gli atti relativi

alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 89 d.leg. 77/95 (ora trasposto nell'art. 256 del menzionato testo uni

co), il quale, in materia di dissesto finanziario degli enti lo

cali, a) precluderebbe di procedere ad esecuzione forzata nei

confronti dell'ente locale soltanto a coloro il cui credito sia

antecedente alla dichiarazione di dissesto e b) disporrebbe che la realizzazione del credito sia subordinata allo svolgi mento di una procedura amministrativa il cui termine finale non è prefissato per legge, in riferimento agli art. 3 e 24

Cost. (1)

(1) Nel restituire gli atti al giudice a quo, la corte rileva che il d.leg. 267/00, t.u. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (Tuel), en trato in vigore successivamente alle ordinanze che avevano sollevato la

questione di costituzionalità, non solo ha abrogato l'intero d.leg. 77/95, sull'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali (il cui art. 89 veniva sospettato di incostituzionalità), ma ha anche «dettato un'auto noma disciplina dell'intera materia concernente la dichiarazione di dis sesto» di comuni e province.

Senonché, il Tuel, per quanto abbia novato le fonti normative del l'ordinamento degli enti locali (abrogando una lunga serie di disposi zioni legislative), non ha modificato la portata delle disposizioni in esso

«trasposte» se non nei ristretti limiti consentiti dall'unico criterio diret tivo fissato per l'esercizio della delega (art. 31 1. 256/98, sul quale, v.,

per tutti, Gelati, Commento, in Vigneri-Riccio, Nuovo ordinamento

degli enti locali e «status» degli amministratori, Rimini, 1999, 253 ss.), consistente nel «riunire e coordinare» le «disposizioni legislative vi

genti» in materia: il che avrebbe dovuto indurre, quanto meno, a verifi care che la portata normativa della disposizione vigente anteriormente all'esercizio della delega fosse stata effettivamente modificata in esito

all'operazione di «riunione e coordinamento» compiuta dal Tuel.

Orbene, la disposizione oggetto delle ordinanze di rimessione è inte

gralmente riprodotta dall'art. 256 Tuel (comprensivo, naturalmente, di tutte le modificazioni che l'originaria disposizione del d.leg. 77/95 aveva ricevuto [v. infra] e con variazioni relative unicamente ai richia mi normativi interni), in un contesto normativo che è rimasto sostan zialmente identico rispetto a quello del d.leg. 77/95 (e successive modi

ficazioni); sicché la corte ben avrebbe potuto applicare, nella specie, il

principio del «trasferimento» della questione da uno ad altro atto nor

mativo, stante la «perdurante identità della norma, cioè la permanenza della medesima nell'ordinamento ... perché riprodotta nella sua

espressione testuale o comunque nella sua identità essenziale da altra

disposizione successiva» (così, di recente, Corte cost. 21 marzo 1996, n. 84, Foro it., 1996,1, 1113, con nota di Romboli, Il controllo dei de creti legge da parte della Corte costituzionale: un passo avanti ed uno

indietro-, sull'applicazione di tale principio, v., altresì, con esiti diversi, Corte cost. 22 luglio 1996, n. 270, id., Rep. 1996, voce Corte costitu

zionale, n. 47; 24 ottobre 1996, n. 360, id., 1996, I, 3269, con nota di

Romboli, La reiterazione dei decreti legge decaduti: una dichiarazione di incostituzionalità con deroga per tutti i decreti in corso (tranne uno), spec. 3272; 23 dicembre 1997, n. 429, id., Rep. 1998, voce cit., nn. 99, 101, 104, e Regioni, 1998, 417, con nota di Angiolini, Decreto

legge, conversione e «sanatoria» nel giudizio in via principale; 23 di cembre 1997, n. 430, Foro it., Rep. 1998, voce cit., n. 102, e Regioni, 1998, 430).

Da segnalare che l'art. 89 d.leg. 77/95 aveva sostituito l'art. 21 1.

68/93, sulla cui legittimità costituzionale si erano già pronunciate —

sotto vari profili — Corte cost. 16 giugno 1994, n. 242, 21 aprile 1994, nn. 155 e 149, Foro it., 1994, I, 3343, con nota di Costantino, Prime note sul «fallimento» dei comuni. Sull'art. 21 cit., v., altresì, Cons.

Stato, ad. plen., 24 giugno 1998, n. 4, id., 1998, III, 480, con nota di ri

This content downloaded from 195.34.79.20 on Wed, 25 Jun 2014 00:46:39 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

Page 3: ordinanza 4 gennaio 2001, n. 8 (Gazzetta ufficiale, 1aserie speciale, 10 gennaio 2001, n. 2); Pres. Santosuosso, Est. Marini; Comune di Ischia c. Soc. Grafica Nappa; interv. Pres.

GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

Ritenuto che, nel corso di un giudizio di opposizione ad una

esecuzione mobiliare presso terzi, il Tribunale di Reggio Cala

bria, sezione distaccata di Melito Porto Salvo, con ordinanza

emessa il 1° dicembre 1999, ha sollevato, in riferimento agli art. 3, 10, 1° comma, e 24 Cost., questione di legittimità costituzio

nale dell'art. 89 d.leg. 25 febbraio 1995 n. 77 (ordinamento fi

nanziario e contabile degli enti locali);

che, ad avviso del rimettente, la norma denunciata violerebbe

gli art. 3 e 24 Cost, precludendo solo ai «vecchi creditori» di procedere ad esecuzione forzata nei confronti dell'ente pubblico territoriale dichiarato in stato di dissesto e disponendo che la re

alizzazione del credito sia subordinata allo svolgimento di un

procedimento non giurisdizionale ma «amministrativo-auto

ritario la cui definizione non ha un termine prefissato per leg

ge»; che sarebbe altresì violato l'art. 10, 1° comma, Cost., in rela

zione agli art. 5 e 6 della convenzione per la salvaguardia dei di

ritti dell'uomo e delle libertà fondamentali 4 novembre 1950

(ratificata e resa esecutiva con 1. 4 agosto 1955 n. 848) ed al

l'art. 1 del protocollo n. 1 della medesima convenzione, in

quanto la norma impugnata comporterebbe la privazione in capo al creditore del «bene-titolo di credito (recte: titolo esecutivo) e

del diritto di difesa ex art. 24 Cost.»;

che, nel corso di altro giudizio di opposizione ad esecuzione

mobiliare presso terzi vertente fra le stesse parti, il Tribunale di

Reggio Calabria, sezione distaccata di Melito Porto Salvo, con

distinta ordinanza emessa in pari data, ha sollevato identica que stione di legittimità costituzionale;

che, con distinti atti del 7 aprile 2000, è intervenuto nei sud

detti giudizi il presidente del consiglio dei ministri, rappresen tato e difeso dall'avvocatura generale dello Stato, concludendo

per la dichiarazione di manifesta infondatezza della questione. Considerato che le due ordinanze sollevano identiche que

stioni e che, pertanto, i relativi giudizi vanno riuniti per essere

unitariamente decisi;

che, successivamente alle ordinanze de quibus, è entrato in

vigore il d.leg. 18 agosto 2000 n. 267 (t.u. delle leggi sull'ordi namento degli enti locali), il quale, oltre a prevedere all'art.

274, lett. hh), la espressa abrogazione dell'intero d.leg. n. 77 del

1995, ha dettato un'autonoma disciplina dell'intera materia

concernente la dichiarazione di dissesto degli enti locali territo

riali comuni e province; che, pertanto, si impone, secondo la consolidata giurispru

denza di questa corte, la restituzione degli atti al giudice a quo

perché, alla luce dello ius superveniens, riesamini la rilevanza

della questione stessa.

Per questi motivi, la Corte costituzionale, riuniti i giudizi, or

dina la restituzione degli atti al Tribunale di Reggio Calabria, sezione distaccata di Melito Porto Salvo.

chiami, e Giornale dir. amm., 1999, 147, con nota di Mercati, Comuni: stato di dissesto e giudizio di ottemperanza.

A sua volta, l'art. 21 1. n. 68 cit. era stato oggetto, nel corso degli an

ni, di numerose modifiche, da ultimo ad opera del d.leg. 342/97 (sul

quale, v., anche per ulteriori riferimenti, Id., L'ente locale in dissesto: le nuove norme, id., 1998, 282 ss.).

Su altre questioni di costituzionalità relative alla materia del «disse sto» degli enti locali, v. Corte cost. 28 marzo 1996, n. 87, Foro it., Rep. 1996, voce Comune, n. 370; 20 marzo 1998, n. 69, id., 1998, I, 1352, con nota di Costantino; 17 luglio 1998, n. 269, ibid., 2640, con nota di

richiami; ord. 22 luglio 1998, n. 319, id., Rep. 1998, voce cit., n. 406; 9

ottobre 1998, n. 353, id., Rep. 1999, voce cit., n. 389. In dottrina, sulla disciplina del «dissesto», v., in generale, G. Roma

no, Sarracino, Zeoli, Inglese, Il dissesto finanziario degli enti locali, Milano, 1998; De Dominicis, Dissesto degli enti locali. Contenuto, ef

fetti, responsabilità, Milano, 2000. Sulla corrispondenza fra le norme del d.leg. 77/95 e quelle del Tuel,

v. la «tabella di raffronto» in Carpino, Testo unico delle leggi sull'or

dinamento degli enti locali (d.leg. 18 agosto 2000 n. 267) coordinato e

annotato, Rimini, 2000, 361 ss. [G. D'Auria]

Il Foro Italiano — 2001.

CORTE COSTITUZIONALE; sentenza 21 dicembre 2000, n. 569 (Gazzetta ufficiale, la serie speciale, 27 dicembre 2000, n. 53); Pres. Santosuosso, Est. Capotosti; Pres. cons, mini

stri (Avv. dello Stato Favara) c. Regione Liguria.

Regione in genere e regioni a statuto ordinario — Liguria —

Dipartimento regionale di genetica — Istituzione e funzio

namento — Questioni infondate di costituzionalità (Cost., art. 81, 117; 1. 23 dicembre 1978 n. 833, istituzione del servi zio sanitario nazionale, art. 6; d.leg. 30 dicembre 1992 n. 502, riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art.

1 1. 23 ottobre 1992 n. 421, art. 12; 1. 15 marzo 1997 n. 59,

delega al governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica ammi

nistrazione e per la semplificazione amministrativa, art. 1;

d.leg. 31 marzo 1998 n. 112, conferimento di funzioni e com

piti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo 11. 15 marzo 1997 n. 59, art. 125).

E infondata la questione di legittimità costituzionale degli art.

2, 1° comma, 3, 1° comma, lett. j), e 5 della delibera appro vata dalla regione Liguria il 28 ottobre 1997 e riapprovata, a

seguito di rinvio governativo, il 17 novembre 1998, nella

parte in cui istituiscono il dipartimento regionale di genetica e si riferiscono a programmi di ricerca scientifica, a studi e

ricerche, a pareri su progetti di ricerca biomedica, in riferi mento all'art. 117 Cost. (1)

E infondata la questione di legittimità costituzionale degli art. 6

e 7 della delibera approvata dalla regione Liguria il 28 otto

bre 1997 e riapprovata, a seguito di rinvio governativo, il 17

novembre 1998, nella parte in cui istituiscono il dipartimento

regionale di genetica senza quantificare i conseguenti oneri

finanziari, facendoli comunque gravare sulla quota del fondo sanitario per le spese correnti, in riferimento all'art. 81, 4°

comma, Cost. (2)

Diritto. — 1. - La questione di legittimità costituzionale pro mossa dal presidente del consiglio dei ministri con il ricorso in

dicato in epigrafe ha ad oggetto la delibera legislativa recante

«norme per l'istituzione ed il funzionamento del dipartimento

regionale di genetica», approvata dal consiglio della regione Li

guria il 28 ottobre 1997 e riapprovata, a seguito del rinvio go

vernativo, il 17 novembre del 1998.

Secondo il ricorrente, le disposizioni della delibera espressa mente impugnate appaiono in contrasto con l'art. 117 Cost., in

quanto gli art. 2, 1° comma, 3, 1° comma, lett. j), e 5 fanno rife

ci-2) La Corte costituzionale precisa come le questioni di costitu

zionalità si incentrano essenzialmente sulla interpretazione della delibe

ra impugnata nel senso di comprendere le funzioni dell'istituendo di

partimento regionale di genetica nell'ambito dell'assistenza sanitaria e

ospedaliera (di competenza regionale) oppure in quello della ricerca scientifica (di competenza statale) e conclude nel senso che l'attività di

diagnosi e cura ospedaliera non solo non è incompatibile, ma è suscet

tibile di ottimale collegamento, con l'attività di ricerca scientifica (in senso analogo, v. Corte cost. 16 maggio 1997, n. 134, Foro it., 1997,1, 2387, con nota di richiami; 23 luglio 1992, n. 356, id., 1993,1, 1379).

In ordine al riparto di competenza tra lo Stato e la regione, ai sensi

dell'art. 6, lett. c), 1. 833/78, v. Corte cost. 27 marzo 1992, n. 135, id.,

Rep. 1992, voce Sanità pubblica, n. 163, secondo cui spetta allo Stato

dettare norme relative all'installazione ed all'uso di apparecchiature diagnostiche a risonanza magnetica nucleare; 25 febbraio 1988, n. 216,

id., 1988, I, 2146, con nota di richiami, la quale ha dichiarato manife

stamente infondata la questione di legittimità costituzionale di tale di

sposizione, ove sia interpretata nel senso di attribuire allo Stato le fun

zioni amministrative relative all'autorizzazione e all'uso di apparec chiature diagnostiche a risonanza magnetica nucleare; Tar Lombardia, sez. I, 11 agosto 1988, n. 903, id., Rep. 1989, voce cit., n. 273, secondo

cui, in forza dell'art. 6, lett. c), 1. 833/78, sono riservate alla competen za statale tutte le funzioni amministrative concernenti la produzione, la

registrazione ed il commercio dei prodotti sanitari; Pret. Firenze 22

marzo 1986, id., Rep. 1986, voce Prezzi, n. 7.

Per l'infondatezza della questione di costituzionalità degli art. 1-4 1.

15 marzo 1997 n. 59, concernenti la delega per il conferimento di fun

zioni a regioni ed enti locali ed i relativi criteri direttivi, v. Corte cost.

14 dicembre 1998, n. 408, id., 2000,1, 1355, con nota di richiami.

In dottrina, v. Endrici, Regioni e ricerca scientifica: verso un mo

dello collaborativo?, in Confronti, 1987, fase. 3, 17; Merusi, Gli enti

per la ricerca biomedica fra Stato e regione, in Regioni, 1982, 275.

This content downloaded from 195.34.79.20 on Wed, 25 Jun 2014 00:46:39 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions


Recommended