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ordinanza 4 marzo 1999, n. 60 (Gazzetta ufficiale, 1 a serie speciale, 10 marzo 1999, n. 10);Pres. Granata, Est. Ruperto; Proc. rep. Trib. Palermo c. Camera dei deputati. Conflitto diattribuzioneSource: Il Foro Italiano, Vol. 122, No. 5 (MAGGIO 1999), pp. 1391/1392-1393/1394Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23193451 .
Accessed: 28/06/2014 12:39
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1391 PARTE PRIMA 1392
È infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art.
1, 2° comma, d.l. 27 dicembre 1989 n. 413, convertito, con
modificazioni, in l. 28 febbraio 1990 n. 37, dell'art. 5 d.l.
24 novembre 1990 n. 344, convertito, con modificazioni, in
1. 23 gennaio 1991 n. 21, e degli art. 2, 3 e 4 d.l. 7 gennaio 1992 n. 5, convertito, con modificazioni, in l. 6 marzo 1992
n. 216, nella parte in cui non prevedono un sistema di pere
quazione automatica per i trattamenti pensionistici dei diri
genti collocati a riposo, in riferimento agli art. 3, 36 e 38
Cost. (1)
Diritto. — 1. - La Corte dei conti, sezione seconda centrale, ha sollevato, in riferimento agli art. 3, 36 e 38 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, lc comma, d.l. 27 di
cembre 1989 n. 413 (disposizioni urgenti in materia di tratta
mento economico dei dirigenti dello Stato e delle categorie ad
essi equiparate, nonché in materia di pubblico impiego), con
vertito in 1. 28 febbraio 1990 n. 37, dell'art. 2 d.l. 24 novembre
1990 n. 344 (corresponsione ai pubblici dipendenti di acconti
sui miglioramenti economici relativi al periodo contrattuale
1988-1990, nonché disposizioni urgenti in materia di pubblico
impiego), convertito in legge, con modifiche, dall'art. 1, 1° com
ma, 1. 23 gennaio 1991 n. 21, e degli art. 2, 3 e 4 d.l. 7 gennaio 1992 n. 5 (autorizzazione di spesa per la perequazione del trat
tamento economico dei sottufficiali dell'arma dei carabinieri in
relazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 277 del 3-12
giugno 1991 [Foro it., 1993,1, 361] e all'esecuzione di giudicati, nonché perequazione dei trattamenti economici relativi al per sonale delle corrispondenti categorie delle altre forze di polizia), convertito in legge, con modifiche, dall'art. 1 1. 6 marzo 1992
n. 216.
2. - Va preliminarmente osservato che il giudice a quo, volen
do sottoporre allo scrutinio di questa corte le norme che hanno
disposto incrementi degli stipendi, ha invece indicato articoli
diversi da quelli che specificamente prevedono detti aumenti sti
pendiali (e cioè più esattamente: l'art. 1, 2° comma, d.l. 27
dicembre 1989 n. 413, convertito in 1. 28 febbraio 1990 n. 37, e l'art. 5 d.l. 24 novembre 1990 n. 344, convertito in legge, con modifiche, dall'art. 1, 1° comma, 1. 23 gennaio 1991 n.
21). Tuttavia, la questione delineata in termini sostanziali suffi
cientemente chiari nell'ordinanza di rimessione, può essere ugual mente decisa, previa correzione di detto errore.
3. - Nel merito la questione non è fondata.
Le norme impugnate si limitano, secondo quanto rilevato dallo
stesso giudice a quo, a disporre incrementi degli stipendi per il personale dirigenziale in servizio, senza che vi sia alcuna pre visione riguardante il personale in quiescenza. Tale omissione
legislativa, osserva l'ordinanza di rimessione, non rispettando
l'esigenza del necessario costante adeguamento della dinamica
(1) La stessa questione era stata dichiarata inammissibile perché sol levata avverso gli interi testi legislativi, senza l'indicazione specifica de
gli articoli, da Corte cost. 17 maggio 1995, n. 178, Foro it., 1995, I, 3378. La corte liquida con un generico richiamo alla sua giurisprudenza in materia ed all'affermato principio della insussistenza di un principio costituzionale che imponga l'automatico adeguamento delle pensioni agli stipendi, la questione posta dalla Corte dei conti con specifico riferi mento alla necessità di valutare la gravità della sperequazione venutasi a creare, in danno dei pensionati, nel corso del tempo per il progressivo aumento del trattamento economico del personale in servizio conseguente ai rinnovati interventi legislativi fatti oggetto della censura di incostitu
zionalità, secondo quanto era stato ritenuto in altre occasioni dalla stes sa Corte costituzionale idoneo a giustificare il vaglio di legittimità di
disposizioni simili a quelle ora in esame: v., in particolare, Corte cost. 9 gennaio 1991, n. 1, id., 1991, I, 375, con nota di G. Albenzio, che ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 3, 1° comma, d.l. 379/87, nella
parte in cui non disponeva la riliquidazione delle pensioni dei dirigenti statali sulla base degli stipendi derivanti dall'applicazione del d.l. 681/82; nonché Corte cost. 27 luglio 1995, n. 409, id., Rep. 1995, voce Ordina mento giudiziario, n. 108, e 10 febbraio 1993, n. 42, id., Rep. 1993, voce cit., n. 123, che, pur rigettando le censure di illegittimità e richia mando la discrezionalità del legislatore in materia, hanno fatta salva la possibilità di riesame qualora col tempo «venga a prodursi un divario tra pensioni e retribuzioni superiore al limite del ragionevole»: a questo aspetto del problema nessuna risposta si rinviene nella sentenza in
epigrafe. Per ogni riferimento, oltre alla cit. nota a Corte cost. 1/91, v. Cons.
Stato, ad. plen., 11 maggio 1998, n. 2, id., 1998, III, 297, con nota di richiami.
Il Foro Italiano — 1999.
pensionistica a quella stipendiale, avrebbe determinato una ec
cessiva divaricazione tra gli emolumenti percepiti dal personale in servizio e quelli dei colleghi di pari grado collocati a riposo in data antecedente all'entrata in vigore delle norme contestate.
Si chiede pertanto nel dispositivo la declaratoria di incostituzio
nalità delle disposizioni relative agli aumenti stipendiali «nella
parte in cui non prevedono l'estensione dei benefici da essi con
templati al personale collocato in quiescenza». 4. - Nei termini della questione, così come impostata dall'or
dinanza, è decisivo rilevare in questa sede che la costante giuris
prudenza di questa corte (v. le sentenze n. 409 del 1995, id.,
Rep. 1995, voce Ordinamento giudiziario, nn. 106-108; n. 226
del 1993, id., Rep. 1993, voce Pensione, n. 326; n. 42 del 1993,
ibid., voce Ordinamento giudiziario, n. 123; n. 119 del 1991,
id., 1991, I, 2601; n. 20 del 1991, id., Rep. 1991, voce Previ
denza sociale, n. 940; n. 173 del 1986, id., 1986, I, 2087) ha
sempre ribadito — contrariamente a quanto prospetta il giudice rimettente — che non vi è un principio costituzionale che im
ponga l'automatico adeguamento delle pensioni agli stipendi. Per questi motivi, la Corte costituzionale dichiara non fonda
ta la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, 2° com
ma, d.l. 27 dicembre 1989 n. 413 (disposizioni urgenti in mate
ria di trattamento economico dei dirigenti dello Stato e delle
categorie ad essi equiparate, nonché in materia di pubblico im
piego), convertito in 1. 28 febbraio 1990 n. 37, dell'art. 5 d.l.
24 novembre 1990 n. 344 (corresponsione ai pubblici dipendenti di acconti sui miglioramenti economici relativi al periodo con
trattuale 1988-1990, nonché disposizioni urgenti in materia di
pubblico impiego), convertito in legge, con modifiche, dall'art.
1, 1° comma, 1. 23 gennaio 1991 n. 21, e degli art. 2, 3 e 4
d.l. 7 gennaio 1992 n. 5 (autorizzazione di spesa per la perequa zione del trattamento economico dei sottufficiali dell'arma dei
carabinieri in relazione alla sentenza della Corte costituzionale
n. 277 del 3-12 giugno 1991 e all'esecuzione di giudicati, nonché
perequazione dei trattamenti economici relativi al personale del
le corrispondenti categorie delle altre forze di polizia), converti
to in legge, con modifiche, dall'art. 1 1. 6 marzo 1992 n. 216,
sollevata, in riferimento agli art. 3, 36 e 38 Cost., dalla Corte
dei conti, sezione seconda centrale, con l'ordinanza di cui in
epigrafe.
CORTE COSTITUZIONALE; ordinanza 4 marzo 1999, n. 60
(Gazzetta ufficiale, la serie speciale, 10 marzo 1999, n. 10); Pres. Granata, Est. Ruperto; Proc. rep. Trib. Palermo c.
Camera dei deputati. Conflitto di attribuzione.
Corte costituzionale — Conflitto tra poteri dello Stato — Par
lamentare — Rilevazione del traffico telefonico — Acquisi zione di tabulati — Mancata autorizzazione — Ammissibilità
(Cost., art. 15, 68, 101, 102, 104, 112; cod. pen., art. 256; 1. 11 marzo 1953 n. 87, norme sulla costituzione e sul funzio
namento della Corte costituzionale, art. 37).
È ammissibile il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato
proposto dal procuratore della repubblica presso il Tribunale
di Palermo nei confronti della camera dei deputati a seguito della deliberazione con cui la stessa in data 16 luglio 1998
ha negato l'autorizzazione ad acquisire e utilizzare i tabulati
concernenti il traffico telefonico relativo alle utenze d'uso di
un deputato indagato per i delitti di associazione per delin
quere di tipo mafioso ed altro. (1)
(1) A giudizio del ricorrente il regime giuridico delle intercettazioni telefoniche, con le connesse garanzie di cui all'art. 68 Cost., non è ap plicabile alla differente fattispecie dell'acquisizione dei tabulati telefoni ci, per cui la camera dei deputati avrebbe agito in una situazione di carenza di potere.
Nel giudicare in ordine alla legittimazione soggettiva al conflitto tra poteri, la corte ha fatto riferimento alla propria ormai consolidata giuris
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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE
Considerato che la corte è chiamata a delibare in camera di
consiglio e senza contraddittorio, ai sensi dell'art. 37, 3° e 4°
comma, 1. 11 marzo 1953 n. 87, se il ricorso sia ammissibile, sotto il profilo dell'esistenza della materia di un conflitto la
cui risoluzione spetti alla sua competenza; che sussistono i requisiti soggettivi ed oggettivi previsti dal
1° comma del citato art. 37, ai fini della configurabilità di un
conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato;
che, infatti, sotto l'aspetto soggettivo, il procuratore della re
pubblica presso il Tribunale di Palermo è legittimato a sollevare
conflitti di attribuzione tra poteri dello Stato, in quanto, nel
l'assolvimento della funzione di iniziativa ed esercizio dell'azio
ne penale, dichiara definitivamente la volontà del potere cui
appartiene (sentenze n. 110 del 1998, Foro it., 1998, I, 2357;
n. 379 del 1996, id., 1997, I, 370; n. 420 del 1995, id., 1996, I, 3307; ordinanze n. 266 del 1998, id., 1998, I, 3435; n. 269 del 1996, id., 1997, I, 370; n. 216 del 1995, id., 1995, I, 2019);
che, del pari, la camera dei deputati è legittimata ad essere
parte del conflitto, quale organo competente a dichiarare defi
nitivamente la propria volontà in ordine all'applicabilità del
l'art. 68, ultimo comma, Cost. (v. sentenze n. 289 del 1998,
id., 1998, I, 2634; n. 265 del 1997, id., 1997, I, 2361; n. 379 del 1996, cit.; ordinanze n. 469 del 1998; n. 261 del 1998, id.,
1998, I, 3025; n. 178 del 1998; n. 177 del 1998, ibid., 2055; n. 37 del 1998, ibid., 973);
che, sotto l'aspetto oggettivo del conflitto, il ricorrente pro
spetta la lesione della sfera di attribuzioni costituzionalmente
garantita al pubblico ministero dagli art. 101, 102, 104, 112
Cost., in conseguenza dell'esercizio asseritamente illegittimo, per
inesistenza dei relativi presupposti, del potere spettante alla ca
mera dei deputati di negare l'autorizzazione a sottoporre il suo
parlamentare ad intercettazioni di comunicazioni, ai sensi del
l'art. 68, ultimo comma, Cost.; che dallo stesso ricorso si ricavano le ragioni del conflitto
e le norme costituzionali che regolano la materia, come richie
sto dall'art. 26 delle norme integrative per i giudizi davanti alla
Corte costituzionale.
Per questi motivi, la Corte costituzionale dichiara ammissibi
le ai sensi dell'art. 37 1. 11 marzo 1953 n. 87, il conflitto di
attribuzione proposto dal procuratore della repubblica presso
il Tribunale di Palermo nei confronti della camera dei deputati,
con il ricorso indicato in epigrafe.
prudenza circa la legittimazione della camera dei deputati (Corte cost.
18 luglio 1998, n. 289, Foro it., 1998, I, 2634, con nota di richiami) e del pubblico ministero (Corte cost., ord. 15 luglio 1998, n. 266, ibid.,
3435, con nota di richiami). In ordine alla acquisizione di tabulati concernenti la rilevazione del
traffico telefonico, la corte è di recente tornata sull'argomento, dichia
rando inammissibile, in quanto veniva ad essa richiesto un intervento
additivo in materia da ritenersi riservato alle scelte discrezionali del le
gislatore, la questione di costituzionalità dell'art. 267, 1° comma, c.p.p., nella parte in cui non prevede l'adozione del provvedimento autorizza
tivo del giudice per la rilevazione del traffico telefonico e l'individua
zione delle utenze chiamate, delle date e dell'ora delle conversazioni:
Corte cost. 17 luglio 1998, n. 281, id., 1999, I, 433, con nota di richia
mi e osservazioni di Di Chiara; cfr. anche Cass. 13 luglio 1998, Gallie
ri, ibid., II, 87, con nota di richiami, la quale ha ritenuto che, costi
tuendo la stampa dei tabulati concernenti il flusso informatico relativo
ai dati esterni al contenuto delle comunicazioni telefoniche la documen
tazione, in forma intelligibile, del flusso medesimo, la relativa acquisi zione soggiace alla stessa disciplina delle garanzie di segretezza e libertà
delle comunicazioni a mezzo di sistemi informatici di cui alla 1. 547/93,
per cui il divieto di utilizzazione previsto dall'art. 271 c.p.p. è riferibile
anche all'acquisizione dei tabulati predetti tutte le volte che avvenga in violazione dell'art. 267 c.p.p., cioè in assenza del prescritto decreto
motivato. Da ultimo, in argomento, Trib. Pavia, decr. 1° febbraio 1999, e Trib. Lecce, ord. 5 ottobre 1998, in questo fascicolo, II, 346.
Per un'ampia e completa ricostruzione dei rapporti tra le camere e
la magistratura, v. Midiri, Autonomia costituzionale delle camere e po tere giudiziario, Padova, 1999, il quale affronta anche specificamente
(330 ss.) il tema delle intercettazioni «indirette».
In ordine ai numerosi conflitti tra poteri che hanno visto, di recente,
contrapposte le camere e la magistratura relativamente all'interpretazio ne ed alla applicazione della immunità parlamentare per voti dati ed
opinioni espresse di cui all'art. 68 Cost., v. Corte cost. 4 marzo 1999, n. 50, e 19 febbraio 1999, n. 35, Foro it., 1999, I, 1107, con nota
di richiami, che hanno dichiarato improcedibili due ricorsi promossi dal G.i.p. presso il Tribunale di Roma in quanto depositati, unitamente
alla prova delle avvenute notificazioni, oltre il termine di venti giorni dall'ultima notificazione.
Il Foro Italiano — 1999.
CORTE COSTITUZIONALE; sentenza 19 febbraio 1999, n.
34 (Gazzetta ufficiale, la serie speciale, 24 febbraio 1999, n.
8); Pres. Vassalli, Est. Mezzanotte; interv. Pres. giunta reg. Umbria (Aw. Tarantini). Ord. Tar Umbria 12 marzo 1997
(G.U., la s.s., n. 35 del 1997).
Regione in genere e regioni a statuto ordinario — Umbria —
Agenzia regionale per lo sviluppo in agricoltura — Collegio dei revisori contabili — Cessazione di un componente — Rin
novazione dell'intero collegio — Questione infondata di co
stituzionalità (Cost., art. 97; 1. reg. Umbria 26 ottobre 1994
n. 35, riordino delle funzioni amministrative regionali in ma
teria di agricoltura e foreste: scioglimento dell'Ente di svilup
po agricolo in Umbria (Esaù) e istituzione dell'Agenzia regio nale umbra per lo sviluppo e l'innovazione in agricoltura (Aru
sia), art. 17).
È infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art.
17, 3° comma, l. reg. Umbria 26 ottobre 1994 n. 35, nella
parte in cui prevede che, in caso di decadenza, dimissioni o
decesso di uno dei componenti del collegio dei revisori conta
bili dell'Agenzia regionale umbra per lo sviluppo e l'innova
zione in agricoltura (Arusia), si deve procedere alla rielezione
dell'intero organo, in riferimento all'art. 97 Cost. (1)
Diritto. — 1. - Il Tar Umbria dubita della legittimità costitu
zionale, in riferimento all'art. 97 Cost., dell'art. 17, 3° comma,
1. reg. Umbria 26 ottobre 1994 n. 35 (riordino delle funzioni
amministrative regionali in materia di agricoltura e foreste: scio
glimento dell'Ente di sviluppo agricolo in Umbria — Esaù —
e istituzione dell'Agenzia regionale umbra per lo sviluppo e l'in
novazione in agricoltura — Arusia —), che stabilisce, per ciò
che riguarda il collegio dei revisori dell'agenzia, che la decaden
za, le dimissioni o il decesso di uno solo dei componenti com
porta la rielezione dell'intero organo.
(1) La Corte costituzionale dichiara l'infondatezza della questione sol
levata, rilevando come la scelta operata dal legislatore regionale non
appare arbitraria né irragionevole, essendo al contrario fondata sulla
necessità di assicurare, attraverso la tecnica del voto limitato, la presen za nel collegio dei revisori di membri riferibili alla minoranza. Esigenza
questa che deve ritenersi meritevole di maggiore tutela rispetto a quella dell'interesse individuale dei singoli revisori alla certezza della durata
dell'incarico e che potrebbe invece essere vanificata dalla possibilità di
una surrogazione attraverso una semplice deliberazione della maggioranza. Per un'ipotesi di sostituzione di uno dei componenti del collegio dei
revisori, v. Tar Lazio, sez. I, ord. 30 dicembre 1988, n. 1895, Foro
it., Rep. 1989, voce Professioni intellettuali, n. 74, il quale ha ritenuto
che, ai sensi dell'art. 2399, 2° comma, c.c., la cancellazione o la so
spensione dal ruolo dei revisori ufficiali dei conti è causa di decadenza
dall'ufficio di sindaco; pertanto, legittimamente il presidente del consi
glio dei ministri dispone, su proposta del ministro dei trasporti, la sosti
tuzione in via definitiva di un componente del collegio dei revisori dei
conti del detto ente decaduto dall'incarico rivestito. In tema di sostitu
zione di un componente e di rinnovazione del collegio dei revisori dei
conti, v. pure, con riguardo al Coni, Tar Lazio, sez. Ili, 23 febbraio
1991, n. 238, id., Rep. 1991, voce Sport, n. 22, e, con riferimento
al collegio dei revisori dell'ente ospedaliero «SS. Giacomo e Cristofo
ro» di Massa Carrara, Corte cost., ord. 30 dicembre 1985, n. 376, id.,
Rep. 1986, voce Sanità pubblica, n. 171.
Sulla composizione e la nomina dei membri del collegio dei revisori
in ambito regionale, v. Corte cost. 7 aprile 1987, n. 107, id., 1988, I,
1477, con nota di richiami, commentata da Porcu, in Riv. giur. sarda,
1987, 830, circa l'inclusione nel collegio dei revisori delle Usi di un com
ponente designato dal ministero del tesoro; Corte cost., ord. 30 dicembre
1985, n. 376, cit.; Cons. Stato, sez. II, 10 novembre 1982, n. 1136, Foro
it., Rep. 1985, voce Sardegna, n. 10, circa la nomina dei componenti del
collegio dei revisori dei conti delle camere di commercio.
In ordine al ruolo del collegio dei revisori contabili nell'ordinamento
regionale, v. Corte conti, sez. enti loc., 24 gennaio 1992, n. 1, id.,
Rep. 1992, voce Sicilia, n. 106, secondo cui l'introduzione di detto col
legio in Sicilia realizza un nuovo regime di controllo, interno agli enti
locali della regione, affidato ad organo neutrale, di estrazione profes sionale e con carattere di permanenza cui sono attribuiti compiti oltre
che di vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione anche di collaborazione con il relativo consiglio dell'ente nella sua fun
zione di controllo ed indirizzo; Corte conti, sez. II, 17 ottobre 1985, n. 183, id., Rep. 1986, voce Responsabilità contabile, n. 533, secondo
cui il collegio dei revisori dei conti dell'Usi, in quanto organo composi to costituito da rappresentanti del ministero del tesoro e della regione, esercita un controllo esterno per fini di pubblico interesse.
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