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ordinanza 4 marzo 1999, n. 60 (Gazzetta ufficiale, 1aserie speciale, 10 marzo 1999, n. 10); Pres....

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Page 1: ordinanza 4 marzo 1999, n. 60 (Gazzetta ufficiale, 1aserie speciale, 10 marzo 1999, n. 10); Pres. Granata, Est. Ruperto; Proc. rep. Trib. Palermo c. Camera dei deputati. Conflitto

ordinanza 4 marzo 1999, n. 60 (Gazzetta ufficiale, 1 a serie speciale, 10 marzo 1999, n. 10);Pres. Granata, Est. Ruperto; Proc. rep. Trib. Palermo c. Camera dei deputati. Conflitto diattribuzioneSource: Il Foro Italiano, Vol. 122, No. 5 (MAGGIO 1999), pp. 1391/1392-1393/1394Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23193451 .

Accessed: 28/06/2014 12:39

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1391 PARTE PRIMA 1392

È infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art.

1, 2° comma, d.l. 27 dicembre 1989 n. 413, convertito, con

modificazioni, in l. 28 febbraio 1990 n. 37, dell'art. 5 d.l.

24 novembre 1990 n. 344, convertito, con modificazioni, in

1. 23 gennaio 1991 n. 21, e degli art. 2, 3 e 4 d.l. 7 gennaio 1992 n. 5, convertito, con modificazioni, in l. 6 marzo 1992

n. 216, nella parte in cui non prevedono un sistema di pere

quazione automatica per i trattamenti pensionistici dei diri

genti collocati a riposo, in riferimento agli art. 3, 36 e 38

Cost. (1)

Diritto. — 1. - La Corte dei conti, sezione seconda centrale, ha sollevato, in riferimento agli art. 3, 36 e 38 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, lc comma, d.l. 27 di

cembre 1989 n. 413 (disposizioni urgenti in materia di tratta

mento economico dei dirigenti dello Stato e delle categorie ad

essi equiparate, nonché in materia di pubblico impiego), con

vertito in 1. 28 febbraio 1990 n. 37, dell'art. 2 d.l. 24 novembre

1990 n. 344 (corresponsione ai pubblici dipendenti di acconti

sui miglioramenti economici relativi al periodo contrattuale

1988-1990, nonché disposizioni urgenti in materia di pubblico

impiego), convertito in legge, con modifiche, dall'art. 1, 1° com

ma, 1. 23 gennaio 1991 n. 21, e degli art. 2, 3 e 4 d.l. 7 gennaio 1992 n. 5 (autorizzazione di spesa per la perequazione del trat

tamento economico dei sottufficiali dell'arma dei carabinieri in

relazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 277 del 3-12

giugno 1991 [Foro it., 1993,1, 361] e all'esecuzione di giudicati, nonché perequazione dei trattamenti economici relativi al per sonale delle corrispondenti categorie delle altre forze di polizia), convertito in legge, con modifiche, dall'art. 1 1. 6 marzo 1992

n. 216.

2. - Va preliminarmente osservato che il giudice a quo, volen

do sottoporre allo scrutinio di questa corte le norme che hanno

disposto incrementi degli stipendi, ha invece indicato articoli

diversi da quelli che specificamente prevedono detti aumenti sti

pendiali (e cioè più esattamente: l'art. 1, 2° comma, d.l. 27

dicembre 1989 n. 413, convertito in 1. 28 febbraio 1990 n. 37, e l'art. 5 d.l. 24 novembre 1990 n. 344, convertito in legge, con modifiche, dall'art. 1, 1° comma, 1. 23 gennaio 1991 n.

21). Tuttavia, la questione delineata in termini sostanziali suffi

cientemente chiari nell'ordinanza di rimessione, può essere ugual mente decisa, previa correzione di detto errore.

3. - Nel merito la questione non è fondata.

Le norme impugnate si limitano, secondo quanto rilevato dallo

stesso giudice a quo, a disporre incrementi degli stipendi per il personale dirigenziale in servizio, senza che vi sia alcuna pre visione riguardante il personale in quiescenza. Tale omissione

legislativa, osserva l'ordinanza di rimessione, non rispettando

l'esigenza del necessario costante adeguamento della dinamica

(1) La stessa questione era stata dichiarata inammissibile perché sol levata avverso gli interi testi legislativi, senza l'indicazione specifica de

gli articoli, da Corte cost. 17 maggio 1995, n. 178, Foro it., 1995, I, 3378. La corte liquida con un generico richiamo alla sua giurisprudenza in materia ed all'affermato principio della insussistenza di un principio costituzionale che imponga l'automatico adeguamento delle pensioni agli stipendi, la questione posta dalla Corte dei conti con specifico riferi mento alla necessità di valutare la gravità della sperequazione venutasi a creare, in danno dei pensionati, nel corso del tempo per il progressivo aumento del trattamento economico del personale in servizio conseguente ai rinnovati interventi legislativi fatti oggetto della censura di incostitu

zionalità, secondo quanto era stato ritenuto in altre occasioni dalla stes sa Corte costituzionale idoneo a giustificare il vaglio di legittimità di

disposizioni simili a quelle ora in esame: v., in particolare, Corte cost. 9 gennaio 1991, n. 1, id., 1991, I, 375, con nota di G. Albenzio, che ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 3, 1° comma, d.l. 379/87, nella

parte in cui non disponeva la riliquidazione delle pensioni dei dirigenti statali sulla base degli stipendi derivanti dall'applicazione del d.l. 681/82; nonché Corte cost. 27 luglio 1995, n. 409, id., Rep. 1995, voce Ordina mento giudiziario, n. 108, e 10 febbraio 1993, n. 42, id., Rep. 1993, voce cit., n. 123, che, pur rigettando le censure di illegittimità e richia mando la discrezionalità del legislatore in materia, hanno fatta salva la possibilità di riesame qualora col tempo «venga a prodursi un divario tra pensioni e retribuzioni superiore al limite del ragionevole»: a questo aspetto del problema nessuna risposta si rinviene nella sentenza in

epigrafe. Per ogni riferimento, oltre alla cit. nota a Corte cost. 1/91, v. Cons.

Stato, ad. plen., 11 maggio 1998, n. 2, id., 1998, III, 297, con nota di richiami.

Il Foro Italiano — 1999.

pensionistica a quella stipendiale, avrebbe determinato una ec

cessiva divaricazione tra gli emolumenti percepiti dal personale in servizio e quelli dei colleghi di pari grado collocati a riposo in data antecedente all'entrata in vigore delle norme contestate.

Si chiede pertanto nel dispositivo la declaratoria di incostituzio

nalità delle disposizioni relative agli aumenti stipendiali «nella

parte in cui non prevedono l'estensione dei benefici da essi con

templati al personale collocato in quiescenza». 4. - Nei termini della questione, così come impostata dall'or

dinanza, è decisivo rilevare in questa sede che la costante giuris

prudenza di questa corte (v. le sentenze n. 409 del 1995, id.,

Rep. 1995, voce Ordinamento giudiziario, nn. 106-108; n. 226

del 1993, id., Rep. 1993, voce Pensione, n. 326; n. 42 del 1993,

ibid., voce Ordinamento giudiziario, n. 123; n. 119 del 1991,

id., 1991, I, 2601; n. 20 del 1991, id., Rep. 1991, voce Previ

denza sociale, n. 940; n. 173 del 1986, id., 1986, I, 2087) ha

sempre ribadito — contrariamente a quanto prospetta il giudice rimettente — che non vi è un principio costituzionale che im

ponga l'automatico adeguamento delle pensioni agli stipendi. Per questi motivi, la Corte costituzionale dichiara non fonda

ta la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, 2° com

ma, d.l. 27 dicembre 1989 n. 413 (disposizioni urgenti in mate

ria di trattamento economico dei dirigenti dello Stato e delle

categorie ad essi equiparate, nonché in materia di pubblico im

piego), convertito in 1. 28 febbraio 1990 n. 37, dell'art. 5 d.l.

24 novembre 1990 n. 344 (corresponsione ai pubblici dipendenti di acconti sui miglioramenti economici relativi al periodo con

trattuale 1988-1990, nonché disposizioni urgenti in materia di

pubblico impiego), convertito in legge, con modifiche, dall'art.

1, 1° comma, 1. 23 gennaio 1991 n. 21, e degli art. 2, 3 e 4

d.l. 7 gennaio 1992 n. 5 (autorizzazione di spesa per la perequa zione del trattamento economico dei sottufficiali dell'arma dei

carabinieri in relazione alla sentenza della Corte costituzionale

n. 277 del 3-12 giugno 1991 e all'esecuzione di giudicati, nonché

perequazione dei trattamenti economici relativi al personale del

le corrispondenti categorie delle altre forze di polizia), converti

to in legge, con modifiche, dall'art. 1 1. 6 marzo 1992 n. 216,

sollevata, in riferimento agli art. 3, 36 e 38 Cost., dalla Corte

dei conti, sezione seconda centrale, con l'ordinanza di cui in

epigrafe.

CORTE COSTITUZIONALE; ordinanza 4 marzo 1999, n. 60

(Gazzetta ufficiale, la serie speciale, 10 marzo 1999, n. 10); Pres. Granata, Est. Ruperto; Proc. rep. Trib. Palermo c.

Camera dei deputati. Conflitto di attribuzione.

Corte costituzionale — Conflitto tra poteri dello Stato — Par

lamentare — Rilevazione del traffico telefonico — Acquisi zione di tabulati — Mancata autorizzazione — Ammissibilità

(Cost., art. 15, 68, 101, 102, 104, 112; cod. pen., art. 256; 1. 11 marzo 1953 n. 87, norme sulla costituzione e sul funzio

namento della Corte costituzionale, art. 37).

È ammissibile il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato

proposto dal procuratore della repubblica presso il Tribunale

di Palermo nei confronti della camera dei deputati a seguito della deliberazione con cui la stessa in data 16 luglio 1998

ha negato l'autorizzazione ad acquisire e utilizzare i tabulati

concernenti il traffico telefonico relativo alle utenze d'uso di

un deputato indagato per i delitti di associazione per delin

quere di tipo mafioso ed altro. (1)

(1) A giudizio del ricorrente il regime giuridico delle intercettazioni telefoniche, con le connesse garanzie di cui all'art. 68 Cost., non è ap plicabile alla differente fattispecie dell'acquisizione dei tabulati telefoni ci, per cui la camera dei deputati avrebbe agito in una situazione di carenza di potere.

Nel giudicare in ordine alla legittimazione soggettiva al conflitto tra poteri, la corte ha fatto riferimento alla propria ormai consolidata giuris

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

Considerato che la corte è chiamata a delibare in camera di

consiglio e senza contraddittorio, ai sensi dell'art. 37, 3° e 4°

comma, 1. 11 marzo 1953 n. 87, se il ricorso sia ammissibile, sotto il profilo dell'esistenza della materia di un conflitto la

cui risoluzione spetti alla sua competenza; che sussistono i requisiti soggettivi ed oggettivi previsti dal

1° comma del citato art. 37, ai fini della configurabilità di un

conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato;

che, infatti, sotto l'aspetto soggettivo, il procuratore della re

pubblica presso il Tribunale di Palermo è legittimato a sollevare

conflitti di attribuzione tra poteri dello Stato, in quanto, nel

l'assolvimento della funzione di iniziativa ed esercizio dell'azio

ne penale, dichiara definitivamente la volontà del potere cui

appartiene (sentenze n. 110 del 1998, Foro it., 1998, I, 2357;

n. 379 del 1996, id., 1997, I, 370; n. 420 del 1995, id., 1996, I, 3307; ordinanze n. 266 del 1998, id., 1998, I, 3435; n. 269 del 1996, id., 1997, I, 370; n. 216 del 1995, id., 1995, I, 2019);

che, del pari, la camera dei deputati è legittimata ad essere

parte del conflitto, quale organo competente a dichiarare defi

nitivamente la propria volontà in ordine all'applicabilità del

l'art. 68, ultimo comma, Cost. (v. sentenze n. 289 del 1998,

id., 1998, I, 2634; n. 265 del 1997, id., 1997, I, 2361; n. 379 del 1996, cit.; ordinanze n. 469 del 1998; n. 261 del 1998, id.,

1998, I, 3025; n. 178 del 1998; n. 177 del 1998, ibid., 2055; n. 37 del 1998, ibid., 973);

che, sotto l'aspetto oggettivo del conflitto, il ricorrente pro

spetta la lesione della sfera di attribuzioni costituzionalmente

garantita al pubblico ministero dagli art. 101, 102, 104, 112

Cost., in conseguenza dell'esercizio asseritamente illegittimo, per

inesistenza dei relativi presupposti, del potere spettante alla ca

mera dei deputati di negare l'autorizzazione a sottoporre il suo

parlamentare ad intercettazioni di comunicazioni, ai sensi del

l'art. 68, ultimo comma, Cost.; che dallo stesso ricorso si ricavano le ragioni del conflitto

e le norme costituzionali che regolano la materia, come richie

sto dall'art. 26 delle norme integrative per i giudizi davanti alla

Corte costituzionale.

Per questi motivi, la Corte costituzionale dichiara ammissibi

le ai sensi dell'art. 37 1. 11 marzo 1953 n. 87, il conflitto di

attribuzione proposto dal procuratore della repubblica presso

il Tribunale di Palermo nei confronti della camera dei deputati,

con il ricorso indicato in epigrafe.

prudenza circa la legittimazione della camera dei deputati (Corte cost.

18 luglio 1998, n. 289, Foro it., 1998, I, 2634, con nota di richiami) e del pubblico ministero (Corte cost., ord. 15 luglio 1998, n. 266, ibid.,

3435, con nota di richiami). In ordine alla acquisizione di tabulati concernenti la rilevazione del

traffico telefonico, la corte è di recente tornata sull'argomento, dichia

rando inammissibile, in quanto veniva ad essa richiesto un intervento

additivo in materia da ritenersi riservato alle scelte discrezionali del le

gislatore, la questione di costituzionalità dell'art. 267, 1° comma, c.p.p., nella parte in cui non prevede l'adozione del provvedimento autorizza

tivo del giudice per la rilevazione del traffico telefonico e l'individua

zione delle utenze chiamate, delle date e dell'ora delle conversazioni:

Corte cost. 17 luglio 1998, n. 281, id., 1999, I, 433, con nota di richia

mi e osservazioni di Di Chiara; cfr. anche Cass. 13 luglio 1998, Gallie

ri, ibid., II, 87, con nota di richiami, la quale ha ritenuto che, costi

tuendo la stampa dei tabulati concernenti il flusso informatico relativo

ai dati esterni al contenuto delle comunicazioni telefoniche la documen

tazione, in forma intelligibile, del flusso medesimo, la relativa acquisi zione soggiace alla stessa disciplina delle garanzie di segretezza e libertà

delle comunicazioni a mezzo di sistemi informatici di cui alla 1. 547/93,

per cui il divieto di utilizzazione previsto dall'art. 271 c.p.p. è riferibile

anche all'acquisizione dei tabulati predetti tutte le volte che avvenga in violazione dell'art. 267 c.p.p., cioè in assenza del prescritto decreto

motivato. Da ultimo, in argomento, Trib. Pavia, decr. 1° febbraio 1999, e Trib. Lecce, ord. 5 ottobre 1998, in questo fascicolo, II, 346.

Per un'ampia e completa ricostruzione dei rapporti tra le camere e

la magistratura, v. Midiri, Autonomia costituzionale delle camere e po tere giudiziario, Padova, 1999, il quale affronta anche specificamente

(330 ss.) il tema delle intercettazioni «indirette».

In ordine ai numerosi conflitti tra poteri che hanno visto, di recente,

contrapposte le camere e la magistratura relativamente all'interpretazio ne ed alla applicazione della immunità parlamentare per voti dati ed

opinioni espresse di cui all'art. 68 Cost., v. Corte cost. 4 marzo 1999, n. 50, e 19 febbraio 1999, n. 35, Foro it., 1999, I, 1107, con nota

di richiami, che hanno dichiarato improcedibili due ricorsi promossi dal G.i.p. presso il Tribunale di Roma in quanto depositati, unitamente

alla prova delle avvenute notificazioni, oltre il termine di venti giorni dall'ultima notificazione.

Il Foro Italiano — 1999.

CORTE COSTITUZIONALE; sentenza 19 febbraio 1999, n.

34 (Gazzetta ufficiale, la serie speciale, 24 febbraio 1999, n.

8); Pres. Vassalli, Est. Mezzanotte; interv. Pres. giunta reg. Umbria (Aw. Tarantini). Ord. Tar Umbria 12 marzo 1997

(G.U., la s.s., n. 35 del 1997).

Regione in genere e regioni a statuto ordinario — Umbria —

Agenzia regionale per lo sviluppo in agricoltura — Collegio dei revisori contabili — Cessazione di un componente — Rin

novazione dell'intero collegio — Questione infondata di co

stituzionalità (Cost., art. 97; 1. reg. Umbria 26 ottobre 1994

n. 35, riordino delle funzioni amministrative regionali in ma

teria di agricoltura e foreste: scioglimento dell'Ente di svilup

po agricolo in Umbria (Esaù) e istituzione dell'Agenzia regio nale umbra per lo sviluppo e l'innovazione in agricoltura (Aru

sia), art. 17).

È infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art.

17, 3° comma, l. reg. Umbria 26 ottobre 1994 n. 35, nella

parte in cui prevede che, in caso di decadenza, dimissioni o

decesso di uno dei componenti del collegio dei revisori conta

bili dell'Agenzia regionale umbra per lo sviluppo e l'innova

zione in agricoltura (Arusia), si deve procedere alla rielezione

dell'intero organo, in riferimento all'art. 97 Cost. (1)

Diritto. — 1. - Il Tar Umbria dubita della legittimità costitu

zionale, in riferimento all'art. 97 Cost., dell'art. 17, 3° comma,

1. reg. Umbria 26 ottobre 1994 n. 35 (riordino delle funzioni

amministrative regionali in materia di agricoltura e foreste: scio

glimento dell'Ente di sviluppo agricolo in Umbria — Esaù —

e istituzione dell'Agenzia regionale umbra per lo sviluppo e l'in

novazione in agricoltura — Arusia —), che stabilisce, per ciò

che riguarda il collegio dei revisori dell'agenzia, che la decaden

za, le dimissioni o il decesso di uno solo dei componenti com

porta la rielezione dell'intero organo.

(1) La Corte costituzionale dichiara l'infondatezza della questione sol

levata, rilevando come la scelta operata dal legislatore regionale non

appare arbitraria né irragionevole, essendo al contrario fondata sulla

necessità di assicurare, attraverso la tecnica del voto limitato, la presen za nel collegio dei revisori di membri riferibili alla minoranza. Esigenza

questa che deve ritenersi meritevole di maggiore tutela rispetto a quella dell'interesse individuale dei singoli revisori alla certezza della durata

dell'incarico e che potrebbe invece essere vanificata dalla possibilità di

una surrogazione attraverso una semplice deliberazione della maggioranza. Per un'ipotesi di sostituzione di uno dei componenti del collegio dei

revisori, v. Tar Lazio, sez. I, ord. 30 dicembre 1988, n. 1895, Foro

it., Rep. 1989, voce Professioni intellettuali, n. 74, il quale ha ritenuto

che, ai sensi dell'art. 2399, 2° comma, c.c., la cancellazione o la so

spensione dal ruolo dei revisori ufficiali dei conti è causa di decadenza

dall'ufficio di sindaco; pertanto, legittimamente il presidente del consi

glio dei ministri dispone, su proposta del ministro dei trasporti, la sosti

tuzione in via definitiva di un componente del collegio dei revisori dei

conti del detto ente decaduto dall'incarico rivestito. In tema di sostitu

zione di un componente e di rinnovazione del collegio dei revisori dei

conti, v. pure, con riguardo al Coni, Tar Lazio, sez. Ili, 23 febbraio

1991, n. 238, id., Rep. 1991, voce Sport, n. 22, e, con riferimento

al collegio dei revisori dell'ente ospedaliero «SS. Giacomo e Cristofo

ro» di Massa Carrara, Corte cost., ord. 30 dicembre 1985, n. 376, id.,

Rep. 1986, voce Sanità pubblica, n. 171.

Sulla composizione e la nomina dei membri del collegio dei revisori

in ambito regionale, v. Corte cost. 7 aprile 1987, n. 107, id., 1988, I,

1477, con nota di richiami, commentata da Porcu, in Riv. giur. sarda,

1987, 830, circa l'inclusione nel collegio dei revisori delle Usi di un com

ponente designato dal ministero del tesoro; Corte cost., ord. 30 dicembre

1985, n. 376, cit.; Cons. Stato, sez. II, 10 novembre 1982, n. 1136, Foro

it., Rep. 1985, voce Sardegna, n. 10, circa la nomina dei componenti del

collegio dei revisori dei conti delle camere di commercio.

In ordine al ruolo del collegio dei revisori contabili nell'ordinamento

regionale, v. Corte conti, sez. enti loc., 24 gennaio 1992, n. 1, id.,

Rep. 1992, voce Sicilia, n. 106, secondo cui l'introduzione di detto col

legio in Sicilia realizza un nuovo regime di controllo, interno agli enti

locali della regione, affidato ad organo neutrale, di estrazione profes sionale e con carattere di permanenza cui sono attribuiti compiti oltre

che di vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione anche di collaborazione con il relativo consiglio dell'ente nella sua fun

zione di controllo ed indirizzo; Corte conti, sez. II, 17 ottobre 1985, n. 183, id., Rep. 1986, voce Responsabilità contabile, n. 533, secondo

cui il collegio dei revisori dei conti dell'Usi, in quanto organo composi to costituito da rappresentanti del ministero del tesoro e della regione, esercita un controllo esterno per fini di pubblico interesse.

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