ordinanza 6 marzo 2002, n. 41 (Gazzetta ufficiale, 1 a serie speciale, 13 marzo 2002, n. 11);Pres. Ruperto, Est. Mezzanotte; Min. giustizia c. Cinelli (Avv. Fabiani); interv. Pres. cons.ministri (Avv. dello Stato Cosentino). Ord. Trib. Ancona 14 aprile 2000 (G.U., 1 a s.s., n. 41 del2000)Source: Il Foro Italiano, Vol. 125, No. 5 (MAGGIO 2002), pp. 1287/1288-1289/1290Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23198326 .
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1287 PARTE PRIMA
CORTE COSTITUZIONALE; ordinanza 6 marzo 2002, n. 41 (Gazzetta ufficiale, la serie speciale, 13 marzo 2002, n. 11); Pres. Ruperto, Est. Mezzanotte; Min. giustizia c. Cinelli
(Avv. Fabiani); interv. Pres. cons, ministri (Avv. dello Stato
Cosentino). Ord. Trib. Ancona 14 aprile 2000 (G.U., la s.s., n. 41 del 2000).
Demanio e patrimonio dello Stato — Patrimonio dello Stato — Immobili adibiti ad abitazione — Canone — Aumenti — Criteri — Questione manifestamente inammissibile di costituzionalità (Cost., art. 3, 97; I. 23 dicembre 1994 n. 724, misure di razionalizzazione della finanza pubblica, art. 32).
Demanio e patrimonio dello Stato — Patrimonio dello Stato — Immobili adibiti ad abitazione — Canone — Aggior namento — Misura — Questione manifestamente inam
missibile di costituzionalità (Cost., art. 3; d.l. 2 ottobre 1995
n. 415, proroga di termini a favore dei soggetti residenti nelle
zone colpite dagli eventi alluvionali del novembre 1994 e di
sposizioni integrative del d.leg.-23 febbraio 1995 n. 41, con vertito, con modificazioni, dalla 1. 22 marzo 1995 n. 85, art. 5; 1. 29 novembre 1995 n. 507, conversione in legge, con modi
ficazioni, del d.l. 2 ottobre 1995 n. 415, art. 1).
E manifestamente inammissibile, per difetto di motivazione
sulla rilevanza nel giudizio a quo, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 32, 1°, 2° e 4° comma, I. 23 dicembre
1994 n. 724, nella parte in cui prevede che i canoni degli im
mobili appartenenti allo Stato destinati ad uso abitativo, con
cessi o locati a privati, sono aumentati, a decorrere da! 1°
gennaio 1995. nella misura del-doppio o del quintuplo, se
condo il reddito del nucleo familiare del conduttore riferito all'anno di imposta 1993, in riferimento agli art. 3 e 97, 1°
comma, Cost. (1) E manifestamente inammissibile, per difetto di motivazione
sulla rilevanza nel giudizio a quo, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 7 bis, d.l. 2 ottobre 1995 n.
415, convertito, con modificazioni, dalla l. 29 novembre 1995
n. 507, nella parte in cui prevede che i canoni degli immobili
appartenenti allo Stato destinati ad uso abitativo, concessi o
locati a privati, come rideterminati per il 1995 ai sensi del
l'art. 32 l. 724/94, sono aggiornati, negli anni successivi, in
base all'intera variazione dell'indice dei prezzi al consumo
accertata dall'lstat, in riferimento all'art. 3 Cost. (2)
(1-2) Il Tribunale di Ancona, sollevando le questioni di costituziona lità nel corso di un procedimento per convalida di sfratto per morosità, fondato sull'integrale sospensione del pagamento del canone (da oltre un anno) da parte della conduttrice, .osserva che «se fosse dichiarata
l'illegittimità costituzionale dell'art. 32 1. n. 724, il canone effettiva mente dovuto dalla intimata sarebbe pari alla metà di quello già corri
sposto ... sicché ella avrebbe diritto alla ripetizione di quanto corri
sposto in eccesso e non risulterebbe quindi morosa». L'ordinanza della corte rileva, peraltro, che il giudice a quo «non
avrebbe potuto ignorare, come invece ha fatto . . .» (ma «avrebbe
quanto meno dovuto esporre le ragioni che lo inducevano a discostar
sene») il consolidato orientamento della giurisprudenza secondo cui «anche nelle ipotesi in cui il canone sia determinato ex lege, la sospen sione del pagamento da parte del conduttore costituisce un fatto arbitra rio, idoneo a determinare di per sé la risoluzione per inadempimento». Effettivamente, costituisce principio da tempo consolidato che il con duttore non può legittimamente sospendere il pagamento del canone, a motivo della sua esorbitanza rispetto alla misura legale (non ancora determinata nell'apposito giudizio ex art. 45 1. 392/78), pretendendo di
compensare gli importi non corrisposti con quelli prima pagati in ecce denza: in proposito, v., anche con riferimento all'ipotesi della c.d. auto riduzione del canone (ammessa, in pendenza del giudizio di determina zione del canone legale, nei limiti di cui all'ultimo comma dell'art. 15 1. 392/78), Cass. 3 dicembre 1998, n. 12253, Foro it., Rep. 1999, voce Locazione, n. 297; 13 ottobre 1997, n. 9955, id.. Rep. 1998, voce cit., n.
248; 3 marzo 1997, n. 1870, id., Rep. .1997, voce cit., n. 293 (per este so, Rass. locazioni, 1998, 96, con nota di A. Carrato); 25 giugno 1990, n. 6403, Foro it.. Rep. 1990, voce cit., n. 331; 28 ottobre 1989, n. 4520, id., 1990, I, 2250, con nota di richiami; tra le pronunzie di meri to, App. Perugia 24 marzo 1993, id., Rep. 1994, voce cit., n. 284; Trib. Milano 21 giugno 1993, ibid., n. 285 (e Arch, locazioni, 1994, 360), e 18 marzo 1993, Foro it.. Rep. 1994, voce cit., n. 286; Pret. Busto Arsi z'ra 18 settembre 1990, id., Rep. 1990, voce cit., n. 371.
Li disciplina in tema di aumento dei canoni degli immobili dello Stato, introdotta dai primi commi dell'art. 32 1. 724/94, era già appro data ali ittenzione dei giudici della Consulta, ma senza che questi po
II Foro Itvuano — 2002.
Ritenuto che, nel corso di un procedimento per convalida di
sfratto per morosità, intentato dal ministero della giustizia nei
confronti di una conduttrice di un immobile ad uso abitativo sito
in Ancona, il Tribunale di Ancona, in composizione monocrati
ca, ha sollevato, in riferimento agli art. 3 e 97 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 32, 1°, 2° e 4° comma, 1. 23
dicembre 1994 n. 724 (misure di razionalizzazione della finanza
pubblica) e dell'art. 5, comma 7 bis, 1. 29 novembre 1995 n. 507
[recte: dell'art. 5, comma 7 bis, d.l. 2 ottobre 1995 n. 415 (pro
roga di termini a favore dei soggetti residenti nelle zone colpite
dagli eventi alluvionali del novembre 1994 e disposizioni inte
grative del d.leg. 23 febbraio 1995 n. 41, convertito, con modi
ficazioni, dalla 1. 22 marzo 1995 n. 85) convertito, con modifi
cazioni, dalla 1. 29 novembre 1995 n. 507]; che l'art. 32 1. n. 724 dispone che i canoni annui per i beni
patrimoniali e demaniali dello Stato destinati ad uso abitativo, concessi o locati a privati, a decorrere dal 1° gennaio 1995, sono
rivalutati, rispetto a quelli dovuti per l'anno 1994, di un coeffi
ciente pari a due volte il canone stesso per i soggetti apparte nenti ad un nucleo familiare con un reddito complessivo, riferito
all'anno d'imposta 1993, non superiore ad ottanta milioni di
lire, e a cinque volte il canone, per i soggetti che appartengano ad un nucleo familiare con un reddito complessivo, per il mede
simo anno 1993, pari o superiore ad ottanta milioni di lire, fa
cendo salva la posizione dei conduttori con reddito familiare
complessivo, per l'anno di imposta 1993, inferiore a quaranta milioni di lire;
che l'art. 5, comma 7 bis, d.l. n. 415 del 1995, convertito
dalla 1. n. 507 del 1995, dispone, a sua volta, che il canone de
terminato in base al 6° e 7° comma del medesimo articolo (il 6°
comma stabilisce che l'ammontare complessivo del canone per i
beni concessi o locati a privati nel corso del 1994, o in data an
teriore, non può comunque essere superiore alla media dei prez zi praticati in regime di mercato per immobili aventi caratteri
stiche analoghe), resta valido per sei anni a decorrere dal 1°
gennaio 1996 e viene aumentato di anno in anno in misura cor
rispondente alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo
per le famiglie di operai e impiegati accertata dall'Istituto cen
trale di statistica (Istat); che il rimettente premette che il ministero della giustizia ha
chiesto la convalida dello sfratto per morosità nei confronti del
l'attuale conduttrice assumendo che la stessa, non avendo più
corrisposto i canoni di locazione e gli oneri accessori dal mese
di novembre 1998, si era resa debitrice, alla data del 31 dicem
bre 1999, della somma di lire 17.266.331; che, riferisce ancora il rimettente, l'intimata, nel costituirsi in
giudizio, ha precisato che il canone di locazione, a far data dal
1° gennaio 1995, era stato raddoppiato in applicazione dell'art.
32 1. n. 724 del 1994, essendo il reddito familiare per l'anno di
imposta 1993 compreso tra i quaranta e gli ottanta milioni, e
che, a seguito del decesso della madre, avvenuto il 22 luglio 1997, la situazione di fatto era mutata, percependo ella, da quel momento, un reddito inferiore a quaranta milioni di lire;
che, prosegue il giudice a quo, l'intimata ha quindi chiesto
che non venisse emessa nei suoi confronti l'ordinanza di rilascio ed ha eccepito l'illegittimità costituzionale dell'art. 32 1. n. 724
del 1994, affermando che, una volta intervenuta la declaratoria
di illegittimità costituzionale di questa disposizione, sarebbe venuta meno la contestata morosità, in quanto i canoni corrispo sti in epoca successiva alla variazione del reddito familiare sa
tessero esaminarla nel merito: una prima volta, la questione (sollevata in riferimento agli art. 3, 11 e 47 Cost.) era stata dichiarata inammissi
bile, non avendo il giudice a quo tenuto conto delle modifiche intro dotte dall'art. 5 d.l. 415/95 (convertito in 1. 507/95) (v. Corte cost. 8
aprile 1997, n. 88, id., 1997, 1, 2053, con osservazioni di D. Piombo); successivamente, Corte cost., ord. 5 marzo 1999, n. 63. id., 2000, I, 1038, con nota di richiami di D. Piombo, ha restituito gli atti relativi al
giudice rimettente, in considerazione dello ius superveniens dell'art. 23 1. 146/98, che ha diversamente regolato la materia, prevedendo l'assog gettamento del rapporto di locazione (con effetto retroattivo, a far data dal 1° gennaio 1994) alla 1. 392/78 e successive modifiche, ove si tratti di immobile dello Stato adibito ad abitazione di un pubblico dipenden te; si noti, peraltro, che, ad avviso dell'ordinanza di rimessione del Tri bunale di Ancona, tale ultima differenziazione tra conduttori, a seconda che siano o non siano pubblici dipendenti, determinerebbe una ulteriore violazione del principio di uguaglianza.
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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE
rebbero risultati di importo tale da soddisfare integralmente le
pretese creditorie del ministero; che il Tribunale di Ancona, quanto alla rilevanza delle de
dotte questioni, osserva che, se fosse dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 32 1. n. 724, il canone effettivamente do
vuto dalla intimata sarebbe pari alla metà di quello già corrispo sto per le diciassette mensilità successive alla data della ridu
zione del reddito familiare, sicché ella avrebbe diritto alla ripe tizione di quanto corrisposto in eccesso e non risulterebbe quin di morosa;
che, quanto alla non manifesta infondatezza, il rimettente
prospetta la violazione dell'art. 3 Cost, per l'irragionevole di
sparità di trattamento che deriverebbe dall'art. 32 tra conduttori di immobili di proprietà pubblica e tutti gli altri conduttori: solo
ai primi, infatti, e per di più in violazione dell'autonomia nego ziale, verrebbe imposta la modificazione del corrispettivo origi nariamente concordato con la controparte;
che sotto altro profilo, il Tribunale di Ancona denuncia la di
sparità di trattamento che l'art. 32 introdurrebbe anche all'inter
no della categoria dei conduttori di immobili pubblici, a causa
dell'applicazione al canone, a suo tempo liberamente determi
nato, di un coefficiente moltiplicatore fisso, che prescinderebbe cioè sia dal momento in cui con la stipula del contratto tale ca
none è stato stabilito, sia dal valore di mercato dell'immobile
locato; che inoltre, ad avviso del rimettente, la maggiorazione del ca
none non sarebbe stata adeguata in modo appropriato al reddito
percepito dal nucleo familiare: il legislatore, per evitare spere
quazioni, avrebbe potuto prevedere un più ampio numero di co
efficienti di moltiplicazione ovvero disporre che gli aumenti
avrebbero dovuto essere proporzionali al reddito; che irragionevolmente, secondo il giudice a quo, il legislatore
avrebbe poi ancorato tutte le modificazioni al reddito percepito dal nucleo familiare nel 1993, senza attribuire alcun rilievo alle
eventuali successive modificazioni di tale reddito; che un'ulteriore violazione del principio di eguaglianza, ad
avviso del Tribunale di Ancona, consisterebbe nel fatto rhe
l'art. 20 1. 8 maggio 1998 n. 146, solo per i conduttori di imp o
bili di proprietà pubblica che siano dipendenti pubblici ha, a far data dal 1° gennaio 1994, interamente assoggettato la regola mentazione del rapporto locativo alle disposizioni dalla 1. 27 lu
glio 1978 n. 392; che l'art. 32 1. n. 724 del 1994, ad avviso del rimettente, vio
lerebbe anche i principi di imparzialità e buon andamento della
pubblica amministrazione, di cui all'art. 97, 1° comma, Cost., in
quanto dalla sua applicazione deriverebbero effetti non coerenti
rispetto alla finalità perseguita dal legislatore di assicurare una
adeguata redditività del patrimonio immobiliare pubblico; che, infine, secondo il rimettente, anche l'art. 5, comma 7 bis,
d.l. n. 415 del 1995, convertito dalla 1. n. 507 del 1995, viole
rebbe l'art. 3 Cost, per la disparità di trattamento che esso intro
durrebbe tra conduttori di immobili di proprietà dello Stato e
conduttori di immobili titolari di un rapporto intercorrente con
privati, giacché gli aggiornamenti del canone, come ridetermi
nato nel 1995, andrebbero computati, per i soli immobili pub blici, in base all'intera variazione Istat dei prezzi al consumo, mentre la legge sull'equo canone esclude il recupero integrale;
che si è costituita la parte privata e ha concluso per l'acco
glimento della questione; che è intervenuto nel presente giudizio il presidente del con
siglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'avvocatura gene rale dello Stato, e ha chiesto che le questioni di legittimità co
stituzionale sollevate dal Tribunale di Ancona vengano dichia
rate non fondate.
Considerato che viene all'esame di questa corte l'art. 32 1. 23
dicembre 1994 n. 724, il quale, secondo il Tribunale di Ancona,
nello stabilire per gli immobili appartenenti al demanio e al pa trimonio dello Stato destinati ad uso abitativo la rivalutazione
del canone di locazione rapportata al reddito complessivo del
nucleo familiare del conduttore nell'anno di imposta 1993, con
trasterebbe con l'art. 3 Cost, sotto vari profili e con il principio di buon andamento della pubblica amministrazione;
che la censura riguarda anche l'art. 5, comma 7 bis, d.l. 2 ot
tobre 1995 n. 415, convertito, con modificazioni, dalla 1. 29 no
vembre 1995 n. 507, poiché, in contrasto con l'art. 3 Cost., solo
per gli immobili di proprietà dello Stato dispone l'aggiorna mento dei canoni in base all'intera variazione dell'indice dei
Il Foro Italiano — 2002.
prezzi al consumo accertata dall'Istituto centrale di statistica
(Istat), anziché limitarla al settantacinque per cento come previ sto dalla legge sull'equo canone;
che, preliminarmente all'esame del merito, occorre rilevare
che le anzidette questioni sono state sollevate nel corso di un
procedimento di convalida di sfratto per morosità, nel quale ri
sultava non controverso il fatto che la conduttrice aveva smesso
di corrispondere i canoni di locazione e da lungo tempo godeva dell'immobile senza versare all'amministrazione statale locatri
ce alcun corrispettivo; che secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza
di legittimità anche nelle ipotesi in cui il canone sia determinato
ex lege, la sospensione del pagamento da parte del conduttore
costituisce un fatto arbitrario, idoneo a determinare di per sé la
risoluzione per inadempimento; che, nella descritta situazione, la rilevanza della questione è
motivata in maniera del tutto insufficiente, poiché il rimettente
non avrebbe potuto ignorare, come invece ha fatto, quel conso
lidato orientamento giurisprudenziale ed avrebbe quanto meno
dovuto esporre le ragioni che lo inducevano a discostarsene; che pertanto le questioni devono essere dichiarate manifesta
mente inammissibili. Per questi motivi, la Corte costituzionale dichiara la manife
sta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale
dell'art. 32, 1°, 2° e 4° comma, 1. 23 dicembre 1994 n. 724 (mi sure di razionalizzazione della finanza pubblica) e dell'art. 5, comma 7 bis, d.l. 2 ottobre 1995 n. 415 (proroga di termini a fa
vore dei soggetti residenti nelle zone colpite dagli eventi allu
vionali del novembre 1994 e disposizioni integrative del d.l. 23
febbraio 1995 n. 41, convertito, con modificazioni, dalla 1. 22 marzo 1995 n. 85), convertito, con modificazioni, dalla 1. 29
novembre 1995 n. 507, sollevate, in riferimento agli art. 3 e 97
Cost., dal Tribunale di Ancona, in composizione monocratica, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
1
CORTE COSTITUZIONALE; ordinanza 26 febbraio 2002, n. 35 (Gazzetta ufficiale, la serie speciale, 6 marzo 2002, n. 10); Pres. Ruperto, Est. Mezzanotte; interv. Pres. cons, ministri.
Ord. Trib. Milano 12 gennaio (tre) e 19 gennaio 2001 (dieci) (G.U., las.s., nn. 20 e 34 del 2001).
Straniero — Trattenimento presso i centri di permanenza —
Procedimento di convalida — Procedura camerale —
Questione manifestamente infondata di costituzionalità
(Cost., art. 3, 10, 13,24, 111; d.leg. 25 luglio 1998 n. 286, tu.
delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, art. 14).
Straniero — Trattenimento presso i centri di permanenza —
Procedimento di convalida — Obbligo di avviso al difen
sore — Mancata previsione — Questioni manifestamente
infondata e manifestamente inammissibile di costituziona
lità (Cost., art. 3, 10, 24; d.leg. 25 luglio 1998 n. 286, art. 14; d.p.r. 31 agosto 1999 n. 394, regolamento recante norme di
attuazione del t.u. delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a
norma dell'art. 1, 6° comma, d.leg. 25 luglio 1998 n. 286, art.
20). Straniero — Trattenimento presso i centri di permanenza
—
Provvedimento di convalida — Fissazione del termine
massimo — Potere del giudice di graduazione — Esclusio
ne — Questione manifestamente infondata di costituz""
nalità (Cost., art. 3, 10, 13, 111; d.leg. 25 luglio 1998 n -^6, art. 14).
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