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ordinanza 6 marzo 2002, n. 41 (Gazzetta ufficiale, 1aserie speciale, 13 marzo 2002, n. 11); Pres....

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ordinanza 6 marzo 2002, n. 41 (Gazzetta ufficiale, 1 a serie speciale, 13 marzo 2002, n. 11);Pres. Ruperto, Est. Mezzanotte; Min. giustizia c. Cinelli (Avv. Fabiani); interv. Pres. cons.ministri (Avv. dello Stato Cosentino). Ord. Trib. Ancona 14 aprile 2000 (G.U., 1 a s.s., n. 41 del2000)Source: Il Foro Italiano, Vol. 125, No. 5 (MAGGIO 2002), pp. 1287/1288-1289/1290Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23198326 .

Accessed: 25/06/2014 03:22

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1287 PARTE PRIMA

CORTE COSTITUZIONALE; ordinanza 6 marzo 2002, n. 41 (Gazzetta ufficiale, la serie speciale, 13 marzo 2002, n. 11); Pres. Ruperto, Est. Mezzanotte; Min. giustizia c. Cinelli

(Avv. Fabiani); interv. Pres. cons, ministri (Avv. dello Stato

Cosentino). Ord. Trib. Ancona 14 aprile 2000 (G.U., la s.s., n. 41 del 2000).

Demanio e patrimonio dello Stato — Patrimonio dello Stato — Immobili adibiti ad abitazione — Canone — Aumenti — Criteri — Questione manifestamente inammissibile di costituzionalità (Cost., art. 3, 97; I. 23 dicembre 1994 n. 724, misure di razionalizzazione della finanza pubblica, art. 32).

Demanio e patrimonio dello Stato — Patrimonio dello Stato — Immobili adibiti ad abitazione — Canone — Aggior namento — Misura — Questione manifestamente inam

missibile di costituzionalità (Cost., art. 3; d.l. 2 ottobre 1995

n. 415, proroga di termini a favore dei soggetti residenti nelle

zone colpite dagli eventi alluvionali del novembre 1994 e di

sposizioni integrative del d.leg.-23 febbraio 1995 n. 41, con vertito, con modificazioni, dalla 1. 22 marzo 1995 n. 85, art. 5; 1. 29 novembre 1995 n. 507, conversione in legge, con modi

ficazioni, del d.l. 2 ottobre 1995 n. 415, art. 1).

E manifestamente inammissibile, per difetto di motivazione

sulla rilevanza nel giudizio a quo, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 32, 1°, 2° e 4° comma, I. 23 dicembre

1994 n. 724, nella parte in cui prevede che i canoni degli im

mobili appartenenti allo Stato destinati ad uso abitativo, con

cessi o locati a privati, sono aumentati, a decorrere da! 1°

gennaio 1995. nella misura del-doppio o del quintuplo, se

condo il reddito del nucleo familiare del conduttore riferito all'anno di imposta 1993, in riferimento agli art. 3 e 97, 1°

comma, Cost. (1) E manifestamente inammissibile, per difetto di motivazione

sulla rilevanza nel giudizio a quo, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 7 bis, d.l. 2 ottobre 1995 n.

415, convertito, con modificazioni, dalla l. 29 novembre 1995

n. 507, nella parte in cui prevede che i canoni degli immobili

appartenenti allo Stato destinati ad uso abitativo, concessi o

locati a privati, come rideterminati per il 1995 ai sensi del

l'art. 32 l. 724/94, sono aggiornati, negli anni successivi, in

base all'intera variazione dell'indice dei prezzi al consumo

accertata dall'lstat, in riferimento all'art. 3 Cost. (2)

(1-2) Il Tribunale di Ancona, sollevando le questioni di costituziona lità nel corso di un procedimento per convalida di sfratto per morosità, fondato sull'integrale sospensione del pagamento del canone (da oltre un anno) da parte della conduttrice, .osserva che «se fosse dichiarata

l'illegittimità costituzionale dell'art. 32 1. n. 724, il canone effettiva mente dovuto dalla intimata sarebbe pari alla metà di quello già corri

sposto ... sicché ella avrebbe diritto alla ripetizione di quanto corri

sposto in eccesso e non risulterebbe quindi morosa». L'ordinanza della corte rileva, peraltro, che il giudice a quo «non

avrebbe potuto ignorare, come invece ha fatto . . .» (ma «avrebbe

quanto meno dovuto esporre le ragioni che lo inducevano a discostar

sene») il consolidato orientamento della giurisprudenza secondo cui «anche nelle ipotesi in cui il canone sia determinato ex lege, la sospen sione del pagamento da parte del conduttore costituisce un fatto arbitra rio, idoneo a determinare di per sé la risoluzione per inadempimento». Effettivamente, costituisce principio da tempo consolidato che il con duttore non può legittimamente sospendere il pagamento del canone, a motivo della sua esorbitanza rispetto alla misura legale (non ancora determinata nell'apposito giudizio ex art. 45 1. 392/78), pretendendo di

compensare gli importi non corrisposti con quelli prima pagati in ecce denza: in proposito, v., anche con riferimento all'ipotesi della c.d. auto riduzione del canone (ammessa, in pendenza del giudizio di determina zione del canone legale, nei limiti di cui all'ultimo comma dell'art. 15 1. 392/78), Cass. 3 dicembre 1998, n. 12253, Foro it., Rep. 1999, voce Locazione, n. 297; 13 ottobre 1997, n. 9955, id.. Rep. 1998, voce cit., n.

248; 3 marzo 1997, n. 1870, id., Rep. .1997, voce cit., n. 293 (per este so, Rass. locazioni, 1998, 96, con nota di A. Carrato); 25 giugno 1990, n. 6403, Foro it.. Rep. 1990, voce cit., n. 331; 28 ottobre 1989, n. 4520, id., 1990, I, 2250, con nota di richiami; tra le pronunzie di meri to, App. Perugia 24 marzo 1993, id., Rep. 1994, voce cit., n. 284; Trib. Milano 21 giugno 1993, ibid., n. 285 (e Arch, locazioni, 1994, 360), e 18 marzo 1993, Foro it.. Rep. 1994, voce cit., n. 286; Pret. Busto Arsi z'ra 18 settembre 1990, id., Rep. 1990, voce cit., n. 371.

Li disciplina in tema di aumento dei canoni degli immobili dello Stato, introdotta dai primi commi dell'art. 32 1. 724/94, era già appro data ali ittenzione dei giudici della Consulta, ma senza che questi po

II Foro Itvuano — 2002.

Ritenuto che, nel corso di un procedimento per convalida di

sfratto per morosità, intentato dal ministero della giustizia nei

confronti di una conduttrice di un immobile ad uso abitativo sito

in Ancona, il Tribunale di Ancona, in composizione monocrati

ca, ha sollevato, in riferimento agli art. 3 e 97 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 32, 1°, 2° e 4° comma, 1. 23

dicembre 1994 n. 724 (misure di razionalizzazione della finanza

pubblica) e dell'art. 5, comma 7 bis, 1. 29 novembre 1995 n. 507

[recte: dell'art. 5, comma 7 bis, d.l. 2 ottobre 1995 n. 415 (pro

roga di termini a favore dei soggetti residenti nelle zone colpite

dagli eventi alluvionali del novembre 1994 e disposizioni inte

grative del d.leg. 23 febbraio 1995 n. 41, convertito, con modi

ficazioni, dalla 1. 22 marzo 1995 n. 85) convertito, con modifi

cazioni, dalla 1. 29 novembre 1995 n. 507]; che l'art. 32 1. n. 724 dispone che i canoni annui per i beni

patrimoniali e demaniali dello Stato destinati ad uso abitativo, concessi o locati a privati, a decorrere dal 1° gennaio 1995, sono

rivalutati, rispetto a quelli dovuti per l'anno 1994, di un coeffi

ciente pari a due volte il canone stesso per i soggetti apparte nenti ad un nucleo familiare con un reddito complessivo, riferito

all'anno d'imposta 1993, non superiore ad ottanta milioni di

lire, e a cinque volte il canone, per i soggetti che appartengano ad un nucleo familiare con un reddito complessivo, per il mede

simo anno 1993, pari o superiore ad ottanta milioni di lire, fa

cendo salva la posizione dei conduttori con reddito familiare

complessivo, per l'anno di imposta 1993, inferiore a quaranta milioni di lire;

che l'art. 5, comma 7 bis, d.l. n. 415 del 1995, convertito

dalla 1. n. 507 del 1995, dispone, a sua volta, che il canone de

terminato in base al 6° e 7° comma del medesimo articolo (il 6°

comma stabilisce che l'ammontare complessivo del canone per i

beni concessi o locati a privati nel corso del 1994, o in data an

teriore, non può comunque essere superiore alla media dei prez zi praticati in regime di mercato per immobili aventi caratteri

stiche analoghe), resta valido per sei anni a decorrere dal 1°

gennaio 1996 e viene aumentato di anno in anno in misura cor

rispondente alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo

per le famiglie di operai e impiegati accertata dall'Istituto cen

trale di statistica (Istat); che il rimettente premette che il ministero della giustizia ha

chiesto la convalida dello sfratto per morosità nei confronti del

l'attuale conduttrice assumendo che la stessa, non avendo più

corrisposto i canoni di locazione e gli oneri accessori dal mese

di novembre 1998, si era resa debitrice, alla data del 31 dicem

bre 1999, della somma di lire 17.266.331; che, riferisce ancora il rimettente, l'intimata, nel costituirsi in

giudizio, ha precisato che il canone di locazione, a far data dal

1° gennaio 1995, era stato raddoppiato in applicazione dell'art.

32 1. n. 724 del 1994, essendo il reddito familiare per l'anno di

imposta 1993 compreso tra i quaranta e gli ottanta milioni, e

che, a seguito del decesso della madre, avvenuto il 22 luglio 1997, la situazione di fatto era mutata, percependo ella, da quel momento, un reddito inferiore a quaranta milioni di lire;

che, prosegue il giudice a quo, l'intimata ha quindi chiesto

che non venisse emessa nei suoi confronti l'ordinanza di rilascio ed ha eccepito l'illegittimità costituzionale dell'art. 32 1. n. 724

del 1994, affermando che, una volta intervenuta la declaratoria

di illegittimità costituzionale di questa disposizione, sarebbe venuta meno la contestata morosità, in quanto i canoni corrispo sti in epoca successiva alla variazione del reddito familiare sa

tessero esaminarla nel merito: una prima volta, la questione (sollevata in riferimento agli art. 3, 11 e 47 Cost.) era stata dichiarata inammissi

bile, non avendo il giudice a quo tenuto conto delle modifiche intro dotte dall'art. 5 d.l. 415/95 (convertito in 1. 507/95) (v. Corte cost. 8

aprile 1997, n. 88, id., 1997, 1, 2053, con osservazioni di D. Piombo); successivamente, Corte cost., ord. 5 marzo 1999, n. 63. id., 2000, I, 1038, con nota di richiami di D. Piombo, ha restituito gli atti relativi al

giudice rimettente, in considerazione dello ius superveniens dell'art. 23 1. 146/98, che ha diversamente regolato la materia, prevedendo l'assog gettamento del rapporto di locazione (con effetto retroattivo, a far data dal 1° gennaio 1994) alla 1. 392/78 e successive modifiche, ove si tratti di immobile dello Stato adibito ad abitazione di un pubblico dipenden te; si noti, peraltro, che, ad avviso dell'ordinanza di rimessione del Tri bunale di Ancona, tale ultima differenziazione tra conduttori, a seconda che siano o non siano pubblici dipendenti, determinerebbe una ulteriore violazione del principio di uguaglianza.

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

rebbero risultati di importo tale da soddisfare integralmente le

pretese creditorie del ministero; che il Tribunale di Ancona, quanto alla rilevanza delle de

dotte questioni, osserva che, se fosse dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 32 1. n. 724, il canone effettivamente do

vuto dalla intimata sarebbe pari alla metà di quello già corrispo sto per le diciassette mensilità successive alla data della ridu

zione del reddito familiare, sicché ella avrebbe diritto alla ripe tizione di quanto corrisposto in eccesso e non risulterebbe quin di morosa;

che, quanto alla non manifesta infondatezza, il rimettente

prospetta la violazione dell'art. 3 Cost, per l'irragionevole di

sparità di trattamento che deriverebbe dall'art. 32 tra conduttori di immobili di proprietà pubblica e tutti gli altri conduttori: solo

ai primi, infatti, e per di più in violazione dell'autonomia nego ziale, verrebbe imposta la modificazione del corrispettivo origi nariamente concordato con la controparte;

che sotto altro profilo, il Tribunale di Ancona denuncia la di

sparità di trattamento che l'art. 32 introdurrebbe anche all'inter

no della categoria dei conduttori di immobili pubblici, a causa

dell'applicazione al canone, a suo tempo liberamente determi

nato, di un coefficiente moltiplicatore fisso, che prescinderebbe cioè sia dal momento in cui con la stipula del contratto tale ca

none è stato stabilito, sia dal valore di mercato dell'immobile

locato; che inoltre, ad avviso del rimettente, la maggiorazione del ca

none non sarebbe stata adeguata in modo appropriato al reddito

percepito dal nucleo familiare: il legislatore, per evitare spere

quazioni, avrebbe potuto prevedere un più ampio numero di co

efficienti di moltiplicazione ovvero disporre che gli aumenti

avrebbero dovuto essere proporzionali al reddito; che irragionevolmente, secondo il giudice a quo, il legislatore

avrebbe poi ancorato tutte le modificazioni al reddito percepito dal nucleo familiare nel 1993, senza attribuire alcun rilievo alle

eventuali successive modificazioni di tale reddito; che un'ulteriore violazione del principio di eguaglianza, ad

avviso del Tribunale di Ancona, consisterebbe nel fatto rhe

l'art. 20 1. 8 maggio 1998 n. 146, solo per i conduttori di imp o

bili di proprietà pubblica che siano dipendenti pubblici ha, a far data dal 1° gennaio 1994, interamente assoggettato la regola mentazione del rapporto locativo alle disposizioni dalla 1. 27 lu

glio 1978 n. 392; che l'art. 32 1. n. 724 del 1994, ad avviso del rimettente, vio

lerebbe anche i principi di imparzialità e buon andamento della

pubblica amministrazione, di cui all'art. 97, 1° comma, Cost., in

quanto dalla sua applicazione deriverebbero effetti non coerenti

rispetto alla finalità perseguita dal legislatore di assicurare una

adeguata redditività del patrimonio immobiliare pubblico; che, infine, secondo il rimettente, anche l'art. 5, comma 7 bis,

d.l. n. 415 del 1995, convertito dalla 1. n. 507 del 1995, viole

rebbe l'art. 3 Cost, per la disparità di trattamento che esso intro

durrebbe tra conduttori di immobili di proprietà dello Stato e

conduttori di immobili titolari di un rapporto intercorrente con

privati, giacché gli aggiornamenti del canone, come ridetermi

nato nel 1995, andrebbero computati, per i soli immobili pub blici, in base all'intera variazione Istat dei prezzi al consumo, mentre la legge sull'equo canone esclude il recupero integrale;

che si è costituita la parte privata e ha concluso per l'acco

glimento della questione; che è intervenuto nel presente giudizio il presidente del con

siglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'avvocatura gene rale dello Stato, e ha chiesto che le questioni di legittimità co

stituzionale sollevate dal Tribunale di Ancona vengano dichia

rate non fondate.

Considerato che viene all'esame di questa corte l'art. 32 1. 23

dicembre 1994 n. 724, il quale, secondo il Tribunale di Ancona,

nello stabilire per gli immobili appartenenti al demanio e al pa trimonio dello Stato destinati ad uso abitativo la rivalutazione

del canone di locazione rapportata al reddito complessivo del

nucleo familiare del conduttore nell'anno di imposta 1993, con

trasterebbe con l'art. 3 Cost, sotto vari profili e con il principio di buon andamento della pubblica amministrazione;

che la censura riguarda anche l'art. 5, comma 7 bis, d.l. 2 ot

tobre 1995 n. 415, convertito, con modificazioni, dalla 1. 29 no

vembre 1995 n. 507, poiché, in contrasto con l'art. 3 Cost., solo

per gli immobili di proprietà dello Stato dispone l'aggiorna mento dei canoni in base all'intera variazione dell'indice dei

Il Foro Italiano — 2002.

prezzi al consumo accertata dall'Istituto centrale di statistica

(Istat), anziché limitarla al settantacinque per cento come previ sto dalla legge sull'equo canone;

che, preliminarmente all'esame del merito, occorre rilevare

che le anzidette questioni sono state sollevate nel corso di un

procedimento di convalida di sfratto per morosità, nel quale ri

sultava non controverso il fatto che la conduttrice aveva smesso

di corrispondere i canoni di locazione e da lungo tempo godeva dell'immobile senza versare all'amministrazione statale locatri

ce alcun corrispettivo; che secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza

di legittimità anche nelle ipotesi in cui il canone sia determinato

ex lege, la sospensione del pagamento da parte del conduttore

costituisce un fatto arbitrario, idoneo a determinare di per sé la

risoluzione per inadempimento; che, nella descritta situazione, la rilevanza della questione è

motivata in maniera del tutto insufficiente, poiché il rimettente

non avrebbe potuto ignorare, come invece ha fatto, quel conso

lidato orientamento giurisprudenziale ed avrebbe quanto meno

dovuto esporre le ragioni che lo inducevano a discostarsene; che pertanto le questioni devono essere dichiarate manifesta

mente inammissibili. Per questi motivi, la Corte costituzionale dichiara la manife

sta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale

dell'art. 32, 1°, 2° e 4° comma, 1. 23 dicembre 1994 n. 724 (mi sure di razionalizzazione della finanza pubblica) e dell'art. 5, comma 7 bis, d.l. 2 ottobre 1995 n. 415 (proroga di termini a fa

vore dei soggetti residenti nelle zone colpite dagli eventi allu

vionali del novembre 1994 e disposizioni integrative del d.l. 23

febbraio 1995 n. 41, convertito, con modificazioni, dalla 1. 22 marzo 1995 n. 85), convertito, con modificazioni, dalla 1. 29

novembre 1995 n. 507, sollevate, in riferimento agli art. 3 e 97

Cost., dal Tribunale di Ancona, in composizione monocratica, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

1

CORTE COSTITUZIONALE; ordinanza 26 febbraio 2002, n. 35 (Gazzetta ufficiale, la serie speciale, 6 marzo 2002, n. 10); Pres. Ruperto, Est. Mezzanotte; interv. Pres. cons, ministri.

Ord. Trib. Milano 12 gennaio (tre) e 19 gennaio 2001 (dieci) (G.U., las.s., nn. 20 e 34 del 2001).

Straniero — Trattenimento presso i centri di permanenza —

Procedimento di convalida — Procedura camerale —

Questione manifestamente infondata di costituzionalità

(Cost., art. 3, 10, 13,24, 111; d.leg. 25 luglio 1998 n. 286, tu.

delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, art. 14).

Straniero — Trattenimento presso i centri di permanenza —

Procedimento di convalida — Obbligo di avviso al difen

sore — Mancata previsione — Questioni manifestamente

infondata e manifestamente inammissibile di costituziona

lità (Cost., art. 3, 10, 24; d.leg. 25 luglio 1998 n. 286, art. 14; d.p.r. 31 agosto 1999 n. 394, regolamento recante norme di

attuazione del t.u. delle disposizioni concernenti la disciplina

dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a

norma dell'art. 1, 6° comma, d.leg. 25 luglio 1998 n. 286, art.

20). Straniero — Trattenimento presso i centri di permanenza

Provvedimento di convalida — Fissazione del termine

massimo — Potere del giudice di graduazione — Esclusio

ne — Questione manifestamente infondata di costituz""

nalità (Cost., art. 3, 10, 13, 111; d.leg. 25 luglio 1998 n -^6, art. 14).

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