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ordinanza 7 marzo 1987; Giud. G. Cappabianca; Consiglio dell'ordine degli avvocati e deiprocuratori di Bari c. Cassa nazionale di previdenza e di assistenza a favore degli avvocati e deiprocuratoriSource: Il Foro Italiano, Vol. 110, No. 4 (APRILE 1987), pp. 1309/1310-1311/1312Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23179921 .
Accessed: 25/06/2014 03:00
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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE
locali». Tale normativa, ha ridisciplinato in toto l'intera materia
previdenziale di detto personale, tra cui l'indennità premio di ser
vizio, assoggettata ad un nuovo regime più favorevole, per vari
aspetti, agli assicurati (cfr. l'art. 2 1. n. 152/68 con l'art. 19 1.
2 giugno 1930 n. 733). Orbene nella nuova disciplina dell'inden
nità non è stata riprodotta la norma speciale sulla prescrizione
quinquennale sopra richiamata, ed anzi l'art. 19 1. 152 ha dispo sto che «sono abrogate le norme in contrasto con la presente
legge o con essa incompatibili».
Ricorre, pertanto, nel caso di specie una delle ipotesi di abro
gazione espressamente prevista dalla legge (art. 15 preleggi), vale
a dire il caso della «nuova legge che regola l'intera materia già
regolata dalla legge anteriore».
La 1. n. 152/68, invero, disciplina tutte le fattispecie contem
plate in materia dalle leggi precedenti (prestazioni previdenziali
dell'I.n.a.d.e.l.; presupposti; misura delle contribuzioni) dettan
do varie norme incompatibili con quelle preesistenti e costituendo
un sistema normativo completo. La natura, pacificamente previdenziale, inoltre, dell'indennità
premio servizio preclude l'applicazione del minor termine prescri zionale quinquennale previsto dall'art. 2948, n. 5, c.c. per l'in
dennità spettante per la cessazione del rapporto di lavoro, aventi
natura retributiva.
In conclusione, quindi, al caso di specie appare applicabile la
sola prescrizione ordinaria decennale, la cui eccezione non è stata
neppure dedotta dall'istituto appellante. (Omissis)
I
PRETURA DI BARI; ordinanza 7 marzo 1987; Giud. G. Cappa
bianca; Consiglio dell'ordine degli avvocati e dei procuratori di Bari c. Cassa nazionale di previdenza e di assistenza a favo
re degli avvocati e dei procuratori.
PRETURA DI BARI;
Avvocato e procuratore — Previdenza forense — Fondi destinati
all'assistenza — Devoluzione ai consigli dell'ordine (Cod. proc.
civ., art. 442, 444, 633; 1. 8 gennaio 1952 n. 6, istituzione della
Cassa nazionale di previdenza e di assistenza a favore degli avvocati e dei procuratori, art. 49; 1. 25 febbraio 1963 n. 289, modifiche alla 1. 8 gennaio 1952 n. 6, art. 23; 1. 5 luglio 1965
n. 798, modifiche alle 1. 8 gennaio 1952 n. 6 e 25 febbraio
1963 n. 289, art. 8; 1. 2 maggio 1983 n. 175, interpretazione autentica dell'art. 24 e integrazione e modifica di norme della
1. 20 settembre 1980 n. 576, contenente la riforma della previ denza forense, art. 4).
Non va sospesa l'esecuzione provvisoria del decreto con il quale è stato ingiunto alla cassa nazionale di previdenza e di assisten
za a favore degli avvocati e dei procuratori il pagamento in
favore dei consigli dell'ordine degli avvocati e dei procuratori delle somme destinate all'assistenza, a questi ultimi devolute. (1)
(1-2) I. - Non constano precedenti in termini. II. - Per una migliore comprensione del decreto 19 dicembre 1986 in
epigrafe, si riproduce il ricorso: Premesso: — che l'art. 49 1. 8 gennaio 1952 n. 6, istitutiva della Cassa
nazionale di previdenza e di assistenza a favore degli avvocati e procura tori, nel suo testo originario, stabiliva: «Per provvedere al trattamento
di assistenza sono assegnati ogni anno il 20 per cento delle entrate deri
vanti dai contributi stabiliti nel n. 2 dell'art. 17, il 5 per cento di quelle derivanti dai contributi stabiliti nel n. 3 e il 25 per cento delle entrate
derivanti dai contributi stabiliti nel n. 4 dello stesso articolo. Le somme
destinate all'assistenza sono devolute ai consigli dell'ordine e ripartite tra
essi in proporzione del numero dei rispettivi iscritti alla cassa. Le somme
non erogate devono essere restituite alla cassa»; — che questa disposizione è stata modificata dall'art. 23 1. 25 febbraio
1963 n. 289, ai sensi del quale «l'art. 49 1. 8 gennaio 1952 n. 6 è sostituito dal seguente: «Per provvedere al trattamento di assistenza a favore degli iscritti e loro familiari che versino in stato di bisogno, previsto dall'art.
Il Foro Italiano — 1987.
II
PRETURA DI BARI; decreto 19 dicembre 1986; Giud. Castel
laneta; Consiglio dell'ordine degli avvocati e dei procuratori di Bari c. Cassa nazionale di previdenza e di assistenza a favo
re degli avvocati e dei procuratori.
Avvocato e procuratore — Previdenza forense — Fondi destinati
all'assistenza — Devoluzione ai consigli dell'ordine (Cod. proc.
civ., art. 442, 444, 633; 1. 8 gennaio 1952 n. 6, art. 49; 1. 25
febbraio 1963 n. 289, art. 23; 1. 5 luglio 1965 n. 798, art. 8; 1. 2 maggio 1983 n. 175, art. 4).
Va ingiunto alla cassa nazionale di previdenza e di assistenza a
favore degli avvocati e dei procuratori il pagamento in favore dei consigli dell'ordine delle somme destinate all'assistenza a
ciascun consiglio devolute. (2)
14, lett. ti), della presente legge, sono destinate ogni anno il 10 per cento delle entrate derivanti dai contributi stabiliti dal n. 2 dell'art. 2, il 5 per cento di quelli derivanti dai contributi stabiliti nel n. 3, e il 10 per cento delle entrate derivanti dai contributi stabiliti nel n. 4 dello stesso articolo. Non è ammesso trattamento di assistenza a favore dell'iscritto che si trovi nelle condizioni di poter fruire della pensione di vecchiaia o di invalidità. All'iscritto già in godimento di una di tali pensioni potrà essere tuttavia concessa assistenza, ma in tal caso l'estremo del bisogno dovrà essere valutato alla stregua dell'art. 438 c.c. Le somme come sopra descritte e destinate all'assistenza sono devolute ai consigli dell'ordine e ripartite tra essi in proposizione del numero dei rispettivi iscritti alla cassa»;
— che la soppressione dell'ultimo capoverso dell'art. 49 1. 8 gennaio 1952 n. 6, intervenuta con la riportata modificazione del 1963, ha com
portato inequivocabilmente l'attribuzione di un diritto soggettivo perfetto a ciascun consiglio dell'ordine per il pagamento delle somme destinate all'assistenza degli iscritti che vengano a trovarsi in stato di bisogno;
— che, infatti, solo in base al testo originario della disposizione, che
imponeva la restituzione alla cassa dei residui, avrebbe potuto essere con
figurato un rapporto di servizio tra cassa e consigli dell'ordine, ai quali poteva ritenersi attribuito soltanto il compito di erogare le prestazioni di assistenza su fondi della cassa;
— che, invece, in base al testo vigente, la «devoluzione» delle somme destinate all'assistenza a ciascun consiglio dell'ordine avviene a titolo de
finitivo; — che, successivi provvedimenti legislativi hanno ancora modificato
i criteri di determinazione delle somme destinate all'assistenza, senza pe raltro incidere sulle modalità e sui criteri della loro «devoluzione» ai sin
goli consigli; — che, in particolare, l'art. 8 1. 5 luglio 1965 n. 798 ha disposto: «Per
provvedere al trattamento di assistenza a favore degli iscritti e loro fami liari che versano in stato di bisogno è destinato ogni anno l'importo di lire 230 milioni. Non è ammesso trattamento di assistenza a favore dell'i scritto che si trova nelle condizioni di poter fruire della pensione di vec chiaia o di invalidità. A coloro che già godono di una di tali pensioni può essere tuttavia concessa assistenza, ma in tal caso l'estremo del biso
gno è valutato alla stregua dell'art. 438 c.c. La somma sopra indicata, destinata all'assistenza, è devoluta ai consigli dell'ordine e ripartita tra essi in proporzione del numero degli iscritti alla cassa»;
— che tale disposizione, sostitutiva dell'art. 23 1. 25 febbraio 1963 n.
289, a sua volta modificativo dell'art. 49 1. 8 gennaio 1952 n. 6, confer ma che la «devoluzione» delle somme destinate all'assistenza ai singoli consigli dell'ordine avviene in via definitiva;
— che, infine, l'art. 4 1. 2 maggio 1983 n. 175 ha stabilito: «L'importo per provvedere al trattamento di assistenza a favore degli iscritti e loro familiari che versano in stato di bisogno, di cui al 1° comma dell'art. 8 1. 5 luglio 1965 n. 798, è fissato nella misura annua dell'uno per cento delle entrate iscritte nel bilancio di previsione della cassa».
— che, in applicazione della citata normativa, fino al 1985, la Cassa nazionale di previdenza e di assistenza a favore degli avvocati e procura tori ha «devoluto» annualmente al consiglio dell'ordine ricorrente le som me destinate all'assistenza agli iscritti bisognosi;
— che, tuttavia, con deliberazione del consiglio di amministrazione del
9 marzo 1985, la cassa ha, tra l'altro, stabilito: «I consigli dell'ordine
trasmettono alla cassa copia delle deliberazioni di assegnazione con indi
cazione dei nomi e dell'importo da erogare per il trattamento di assisten
za. Entro il termine di 15 giorni dalla ricezione delle delibere la cassa
trasmette ai consigli dell'ordine, a mezzo della banca cassiera, gli importi di volta in volta deliberati in favore degli assistiti nei limiti del fondo
attribuito a ciascun consiglio ai sensi del precedente punto 3»; — che tale deliberazione contrasta palesemente con le chiare disposi
zioni legislative innanzi richiamate ed è comunque inidonea ad incidere
sul diritto di credito del consiglio dell'ordine ricorrente; — che, infatti, in base alle richiamate disposizioni, la cassa, al pari
di qualunque debitore, non ha il potere di determinare in deroga al detta
to legislativo le modalità di pagamento;
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1311 PARTE PRIMA 1312
I
Il pretore, sciogliendo la riserva formulata, osserva che sulla
base della documentazione prodotta e delle deduzioni svolte dai
procuratori delle parti è da ritenere che non ricorrano nel caso
di specie i gravi motivi che legittimano la sospensione della prov visoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
Non sembrano invero rilevanti i motivi allegati dall'ente op
ponente.
— che, prescindendo, per ora, dal grave pregiudizio provocato dalla menzionata deliberazione in riferimento alla tempestiva erogazione del l'assistenza e alla lesione del fondamentale diritto alla riservatezza degli iscritti bisognosi, l'unilaterale deliberazione della cassa di non «devolve re» quanto dovuto a ciascun consiglio dell'ordine lede il diritto di questi ultimi sugli eventuali residui;
— che, proprio in riferimento a questi ultimi, con comunicazione del 17 giugno 1985, la cassa ha informato il consiglio ricorrente di aver deli berato di invitare i presidenti dei consigli dell'ordine a provvedere alla
erogazione dell'assistenza con «le eventuali somme residue dei fondi assi stenziali degli anni precedenti», trattenendo ingiustificatamente le somme da devolvere per l'anno in corso;
— che, con comunicazione del 30 dicembre 1985, la cassa ha informato il consiglio ricorrente che la quota attribuitagli per l'anno 1986 per prov vedere al trattamento di assistenza ammonta a lire 44.050.074;
— che, con comunicazione del 13 ottobre 1986, il sig. presidente del
consiglio dell'ordine ricorrente ha invitato la cassa, in applicazione degli art. 49 1. 8 gennaio 1952 n. 6, 23 1. 25 febbraio 1963 n. 289, 8 1. 5
luglio 1965 n. 798 e 4 1. 2 maggio 1983 n. 175, a versare e a devolvere al consiglio la somma destinata all'assistenza, secondo quanto dalla me desima cassa affermato;
— che, invocando l'assolutamente irrilevante deliberazione del 9 marzo
1985, la cassa, con comunicazione del 25 ottobre 1986, ha replicato rifiu tando il pagamento di quanto dovuto;
— che, con successiva comunicazione del 27 novembre 1986, la Cassa nazionale di previdenza e di assistenza a favore degli avvocati e procura tori, ha precisato, che, in base all'assestamento del bilancio di previsione, la somma dovuta al consiglio dell'ordine ricorrente ammonta a lire
55.658.296, ribadendo, tuttavia, il proprio rifiuto di pagare; — che, pertanto, il credito del consiglio dell'ordine ricorrente risulta
assistito da prova scritta proveniente dal medesimo ente debitore; — che tale credito accede a un rapporto di assistenza e, come tale,
attribuito alla cognizione del pretore in funzione di giudice del lavoro; — che, infatti, la novità più significativa dell'art. 442 c.p.c., rispetto
al corrispondente art. 459 del testo previgente, consiste nell'aver esteso la disciplina processuale ad ogni controversia in materia di assistenza e sicurezza sociale;
— che, in applicazione di tale principio, l'orientamento della giurispru denza è appunto nel senso di riconoscere l'applicabilità degli art. 442 ss. c.p.c. a tutte le controversie in materia, eccezion fatta per quelle espres samente attribuite alla giurisdizione esclusiva (che nel caso di specie non è prevista): cfr., tra le ultime, Cass. 7 dicembre 1984, n. 6460, Foro it., Rep. 1985, voce Lavoro e previdenza (controversie), n. 490; e, in riferi mento al procedimento per ingiunzione, Cass. 16 febbraio 1976, n. 495, id., 1976, I, 580; in dottrina cfr. V. Andrioli (G. Pezzano, C.M. Baro ne, A. Proto Pisani), Le controversie in materia di lavoro, 482 ss.; C. Mandrioli, Corso di dir. proc. civ., IIP, 416 ss.
— che nel caso di specie è applicabile l'art. 444, 1° comma, c.p.c., non anche il 3° comma, e, conseguentemente la competenza per territorio va individuata in riferimento al luogo dove ha sede l'ente ricorrente, trat tandosi di controversia relativa all'assistenza a favore di lavoratori auto nomi: cfr., tra le ultime, con specifico riferimento a controversie tra avvocati e la cassa, Cass. 22 marzo 1986, n. 2053, Foro it., Mass., 352; 28 gennaio 1985, n. 469, id., Rep. 1985, voce cit., n. 499: «la controver sia concernente l'obbligo contributivo del professionista nei confronti della Cassa nazionale di previdenza e di assistenza degli avvocati e procuratori rientra tra quelle di previdenza e di assistenza per le quali l'art. 444, 1° comma, c.p.c. fissa la competenza territoriale del pretore che ha sede nel capoluogo della circoscrizione del tribunale in cui risiede il ricorrente, non potendosi applicare il 3° comma del medesimo articolo che prevede la competenza del pretore del luogo in cui ha sede l'ente erogante, non
potendo i professionisti essere considerati datori di lavoro di se stessi»; — che, pertanto, il consiglio dell'ordine degli avvocati e dei procurato
ri di Bari è titolare di un diritto di credito al pagamento di quanto dichia rato per iscritto dal medesimo ente debitore, in riferimento ad un rapporto di assistenza, compreso tra quelli previsti nell'art. 442 c.p.c. ed attribuito alla cognizione del Pretore di Bari, in funzione di giudice del lavoro; ai sensi dell'art. 444, 1° comma c.p.c.;
— che, peraltro, come già anticipato, il rifiuto della cassa di «devolve re» al consiglio ricorrente quanto dovuto e per iscritto riconosciuto, non solo contrasta con il preciso dettato legislativo, ma è fonte di grave pre giudizio per l'espletamento delle funzioni di assistenza legislativamente attribuite al consiglio medesimo;
Il Foro Italiano — 1987.
I motivi che risiedono nell'osservanza della legge formano l'og
getto stesso della controversia sollevata dalla proposta opposizio
ne; essi peraltro non coivolgono né la destinazione delle somme
all'assistenza né la devoluzione delle stesse al consiglio opposto ma investono sostanzialmente i modi e i tempi di esercizio delle
funzioni di assistenza e di gestione delle somme all'uopo destina
te nonché l'eventuale controllo da parte della cassa in relazione
al rapporto giuridico esistente tra la cassa e il consiglio opposto. In considerazione, poi, della qualità delle parti e in ogni caso
dei mezzi di tutela offerti dall'ordinamento contro eventuali irre
golarità amministrative e contabili, va esclusa l'esistenza delle pro
spettate gravi difficoltà nell'eventuale recupero delle somme che
dovessero risultare illegittimamente erogate. D'altra parte, il grave pregiudizio nel ritardo che è stato posto
a base del provvedimento di concessione della provvisoria esecu
zione ex art. 642, 2° comma, c.p.c. — permane tuttora essendo
collegato all'espletamento delle funzioni di assistenza e conseguen temente alle esigenze di urgenza connesse alla erogazione delle
prestazioni in favore dei professionisti bisognosi e dei loro fami
liari, e ciò tanto più a seguito della proposta opposizione, la qua le non è fondata su prova scritta né è di pronta soluzione.
Per questi motivi, visti gli art. 642, 2° comma, 648 e 649 c.p.c.,
rigetta l'istanza di sospensione della esecuzione provvisoria del
decreto ingiuntivo opposto e rimette le parti per la discussione del ricorso all'udienza, già fissata, del 7 aprile 1987.
II
Il Pretore di Bari giudice del lavoro, letto il ricorso che prece de; ritenuta la propria competenza, trattandosi di causa in mate
ria di assistenza a favore di lavoratori autonomi; ritenuto altresì'
che il credito appare fondato di prova scritta (cfr. lettera della
Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore degli avvo
cati e procuratori del 27 novembre 1986 prot. 2533/R); considerato che, per la destinazione assistenziale del credito,
vi è pericolo di grave pregiudizio nel ritardo; visti gli art. 641 e 642, 2° comma, c.p.c.;
ingiunge alla Cassa nazionale di previdenza e di assistenza a
favore degli avvocati e procuratori con sede in Roma, via E.Q. Visconti n. 8, in persona del suo rappresentante pro tempore, di pagare al consiglio dell'ordine degli avvocati e procuratori di Bari la somma di lire 55.658.296, oltre interessi legali e spese della procedura che liquida in lire 560.000, di cui lire 400.000 di onorario.
Dichiara il presente decreto provvisoriamente esecutivo asse
gnando il termine di giorni venti al solo fine dell'opposizione ed
autorizza l'esecuzione dello stesso, senza l'osservanza del termine di cui all'art. 482 c.p.c.
— che, infatti, il rifiuto di «devolvere» le somme, pari all'uno per cento del bilancio di previsione per l'anno 1986, pari a lire 55.658.296, ha impedito al consiglio ricorrente di sopperire alle esigenze degli iscritti
bisognosi; — che l'assistenza prevista dalle più volte richiamate disposizioni non
può che essere tempestiva e non può attendere i tempi necessariamente
lunghi dell'espletamento dell 'iter procedimentale unilateralmente e ingiu stificatamente escogitato dalla cassa;
— che, inoltre, l'assistenza prevista dalle più volte richiamate disposi zioni implica il rispetto del fondamentale diritto alla riservatezza del pro fessionista o dei suoi familiari che si trovino in stato di bisogno e non siano in grado di sopperire alle più elementari esigenze di vita;
— che anche tale esigenza viene ingiustificatamente pretermessa dall'i ter procedimentale divisato dalla cassa, esponendo i beneficiari dell'assi stenza alla pubblicità delle loro richieste e della loro non felice situazione.
Tutto ciò premesso: il consiglio dell'ordine degli avvocati e procuratori di Bari, come sopra rappresentato e difeso, chiede che il Pretore di Bari in funzione di giudice del lavoro, voglia, ai sensi degli art. 633 ss., 442 e 444, 1° comma, c.p.c., 49 1. 8 gennaio 1952 n. 6 e successive modifica
zioni, ingiungere alla Cassa nazionale di previdenza e di assistenza a fa vore degli avvocati e procuratori (ente di diritto pubblico), con sede in
Roma, via E.Q. Visconti, n. 8, in persona del suo rappresentante pro tempore, il pagamento della somma di lire 55.658.296, con gli interessi e la svalutazione monetaria dal tempo della maturazione del diritto di credito fino all'effettivo pagamento, concedendo, ai sensi dell'art. 642
c.p.c., l'esecuzione provvisoria dell'emanando decreto, in considerazione del grave pregiudizio nel ritardo, e condannando altresì l'ente debitore al pagamento delle spese processuali.
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