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ordinanza 7 marzo 1987; Giud. G. Cappabianca; Consiglio dell'ordine degli avvocati e dei procuratori...

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ordinanza 7 marzo 1987; Giud. G. Cappabianca; Consiglio dell'ordine degli avvocati e dei procuratori di Bari c. Cassa nazionale di previdenza e di assistenza a favore degli avvocati e dei procuratori Source: Il Foro Italiano, Vol. 110, No. 4 (APRILE 1987), pp. 1309/1310-1311/1312 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23179921 . Accessed: 25/06/2014 03:00 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 188.72.126.47 on Wed, 25 Jun 2014 03:00:26 AM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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ordinanza 7 marzo 1987; Giud. G. Cappabianca; Consiglio dell'ordine degli avvocati e deiprocuratori di Bari c. Cassa nazionale di previdenza e di assistenza a favore degli avvocati e deiprocuratoriSource: Il Foro Italiano, Vol. 110, No. 4 (APRILE 1987), pp. 1309/1310-1311/1312Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23179921 .

Accessed: 25/06/2014 03:00

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

locali». Tale normativa, ha ridisciplinato in toto l'intera materia

previdenziale di detto personale, tra cui l'indennità premio di ser

vizio, assoggettata ad un nuovo regime più favorevole, per vari

aspetti, agli assicurati (cfr. l'art. 2 1. n. 152/68 con l'art. 19 1.

2 giugno 1930 n. 733). Orbene nella nuova disciplina dell'inden

nità non è stata riprodotta la norma speciale sulla prescrizione

quinquennale sopra richiamata, ed anzi l'art. 19 1. 152 ha dispo sto che «sono abrogate le norme in contrasto con la presente

legge o con essa incompatibili».

Ricorre, pertanto, nel caso di specie una delle ipotesi di abro

gazione espressamente prevista dalla legge (art. 15 preleggi), vale

a dire il caso della «nuova legge che regola l'intera materia già

regolata dalla legge anteriore».

La 1. n. 152/68, invero, disciplina tutte le fattispecie contem

plate in materia dalle leggi precedenti (prestazioni previdenziali

dell'I.n.a.d.e.l.; presupposti; misura delle contribuzioni) dettan

do varie norme incompatibili con quelle preesistenti e costituendo

un sistema normativo completo. La natura, pacificamente previdenziale, inoltre, dell'indennità

premio servizio preclude l'applicazione del minor termine prescri zionale quinquennale previsto dall'art. 2948, n. 5, c.c. per l'in

dennità spettante per la cessazione del rapporto di lavoro, aventi

natura retributiva.

In conclusione, quindi, al caso di specie appare applicabile la

sola prescrizione ordinaria decennale, la cui eccezione non è stata

neppure dedotta dall'istituto appellante. (Omissis)

I

PRETURA DI BARI; ordinanza 7 marzo 1987; Giud. G. Cappa

bianca; Consiglio dell'ordine degli avvocati e dei procuratori di Bari c. Cassa nazionale di previdenza e di assistenza a favo

re degli avvocati e dei procuratori.

PRETURA DI BARI;

Avvocato e procuratore — Previdenza forense — Fondi destinati

all'assistenza — Devoluzione ai consigli dell'ordine (Cod. proc.

civ., art. 442, 444, 633; 1. 8 gennaio 1952 n. 6, istituzione della

Cassa nazionale di previdenza e di assistenza a favore degli avvocati e dei procuratori, art. 49; 1. 25 febbraio 1963 n. 289, modifiche alla 1. 8 gennaio 1952 n. 6, art. 23; 1. 5 luglio 1965

n. 798, modifiche alle 1. 8 gennaio 1952 n. 6 e 25 febbraio

1963 n. 289, art. 8; 1. 2 maggio 1983 n. 175, interpretazione autentica dell'art. 24 e integrazione e modifica di norme della

1. 20 settembre 1980 n. 576, contenente la riforma della previ denza forense, art. 4).

Non va sospesa l'esecuzione provvisoria del decreto con il quale è stato ingiunto alla cassa nazionale di previdenza e di assisten

za a favore degli avvocati e dei procuratori il pagamento in

favore dei consigli dell'ordine degli avvocati e dei procuratori delle somme destinate all'assistenza, a questi ultimi devolute. (1)

(1-2) I. - Non constano precedenti in termini. II. - Per una migliore comprensione del decreto 19 dicembre 1986 in

epigrafe, si riproduce il ricorso: Premesso: — che l'art. 49 1. 8 gennaio 1952 n. 6, istitutiva della Cassa

nazionale di previdenza e di assistenza a favore degli avvocati e procura tori, nel suo testo originario, stabiliva: «Per provvedere al trattamento

di assistenza sono assegnati ogni anno il 20 per cento delle entrate deri

vanti dai contributi stabiliti nel n. 2 dell'art. 17, il 5 per cento di quelle derivanti dai contributi stabiliti nel n. 3 e il 25 per cento delle entrate

derivanti dai contributi stabiliti nel n. 4 dello stesso articolo. Le somme

destinate all'assistenza sono devolute ai consigli dell'ordine e ripartite tra

essi in proporzione del numero dei rispettivi iscritti alla cassa. Le somme

non erogate devono essere restituite alla cassa»; — che questa disposizione è stata modificata dall'art. 23 1. 25 febbraio

1963 n. 289, ai sensi del quale «l'art. 49 1. 8 gennaio 1952 n. 6 è sostituito dal seguente: «Per provvedere al trattamento di assistenza a favore degli iscritti e loro familiari che versino in stato di bisogno, previsto dall'art.

Il Foro Italiano — 1987.

II

PRETURA DI BARI; decreto 19 dicembre 1986; Giud. Castel

laneta; Consiglio dell'ordine degli avvocati e dei procuratori di Bari c. Cassa nazionale di previdenza e di assistenza a favo

re degli avvocati e dei procuratori.

Avvocato e procuratore — Previdenza forense — Fondi destinati

all'assistenza — Devoluzione ai consigli dell'ordine (Cod. proc.

civ., art. 442, 444, 633; 1. 8 gennaio 1952 n. 6, art. 49; 1. 25

febbraio 1963 n. 289, art. 23; 1. 5 luglio 1965 n. 798, art. 8; 1. 2 maggio 1983 n. 175, art. 4).

Va ingiunto alla cassa nazionale di previdenza e di assistenza a

favore degli avvocati e dei procuratori il pagamento in favore dei consigli dell'ordine delle somme destinate all'assistenza a

ciascun consiglio devolute. (2)

14, lett. ti), della presente legge, sono destinate ogni anno il 10 per cento delle entrate derivanti dai contributi stabiliti dal n. 2 dell'art. 2, il 5 per cento di quelli derivanti dai contributi stabiliti nel n. 3, e il 10 per cento delle entrate derivanti dai contributi stabiliti nel n. 4 dello stesso articolo. Non è ammesso trattamento di assistenza a favore dell'iscritto che si trovi nelle condizioni di poter fruire della pensione di vecchiaia o di invalidità. All'iscritto già in godimento di una di tali pensioni potrà essere tuttavia concessa assistenza, ma in tal caso l'estremo del bisogno dovrà essere valutato alla stregua dell'art. 438 c.c. Le somme come sopra descritte e destinate all'assistenza sono devolute ai consigli dell'ordine e ripartite tra essi in proposizione del numero dei rispettivi iscritti alla cassa»;

— che la soppressione dell'ultimo capoverso dell'art. 49 1. 8 gennaio 1952 n. 6, intervenuta con la riportata modificazione del 1963, ha com

portato inequivocabilmente l'attribuzione di un diritto soggettivo perfetto a ciascun consiglio dell'ordine per il pagamento delle somme destinate all'assistenza degli iscritti che vengano a trovarsi in stato di bisogno;

— che, infatti, solo in base al testo originario della disposizione, che

imponeva la restituzione alla cassa dei residui, avrebbe potuto essere con

figurato un rapporto di servizio tra cassa e consigli dell'ordine, ai quali poteva ritenersi attribuito soltanto il compito di erogare le prestazioni di assistenza su fondi della cassa;

— che, invece, in base al testo vigente, la «devoluzione» delle somme destinate all'assistenza a ciascun consiglio dell'ordine avviene a titolo de

finitivo; — che, successivi provvedimenti legislativi hanno ancora modificato

i criteri di determinazione delle somme destinate all'assistenza, senza pe raltro incidere sulle modalità e sui criteri della loro «devoluzione» ai sin

goli consigli; — che, in particolare, l'art. 8 1. 5 luglio 1965 n. 798 ha disposto: «Per

provvedere al trattamento di assistenza a favore degli iscritti e loro fami liari che versano in stato di bisogno è destinato ogni anno l'importo di lire 230 milioni. Non è ammesso trattamento di assistenza a favore dell'i scritto che si trova nelle condizioni di poter fruire della pensione di vec chiaia o di invalidità. A coloro che già godono di una di tali pensioni può essere tuttavia concessa assistenza, ma in tal caso l'estremo del biso

gno è valutato alla stregua dell'art. 438 c.c. La somma sopra indicata, destinata all'assistenza, è devoluta ai consigli dell'ordine e ripartita tra essi in proporzione del numero degli iscritti alla cassa»;

— che tale disposizione, sostitutiva dell'art. 23 1. 25 febbraio 1963 n.

289, a sua volta modificativo dell'art. 49 1. 8 gennaio 1952 n. 6, confer ma che la «devoluzione» delle somme destinate all'assistenza ai singoli consigli dell'ordine avviene in via definitiva;

— che, infine, l'art. 4 1. 2 maggio 1983 n. 175 ha stabilito: «L'importo per provvedere al trattamento di assistenza a favore degli iscritti e loro familiari che versano in stato di bisogno, di cui al 1° comma dell'art. 8 1. 5 luglio 1965 n. 798, è fissato nella misura annua dell'uno per cento delle entrate iscritte nel bilancio di previsione della cassa».

— che, in applicazione della citata normativa, fino al 1985, la Cassa nazionale di previdenza e di assistenza a favore degli avvocati e procura tori ha «devoluto» annualmente al consiglio dell'ordine ricorrente le som me destinate all'assistenza agli iscritti bisognosi;

— che, tuttavia, con deliberazione del consiglio di amministrazione del

9 marzo 1985, la cassa ha, tra l'altro, stabilito: «I consigli dell'ordine

trasmettono alla cassa copia delle deliberazioni di assegnazione con indi

cazione dei nomi e dell'importo da erogare per il trattamento di assisten

za. Entro il termine di 15 giorni dalla ricezione delle delibere la cassa

trasmette ai consigli dell'ordine, a mezzo della banca cassiera, gli importi di volta in volta deliberati in favore degli assistiti nei limiti del fondo

attribuito a ciascun consiglio ai sensi del precedente punto 3»; — che tale deliberazione contrasta palesemente con le chiare disposi

zioni legislative innanzi richiamate ed è comunque inidonea ad incidere

sul diritto di credito del consiglio dell'ordine ricorrente; — che, infatti, in base alle richiamate disposizioni, la cassa, al pari

di qualunque debitore, non ha il potere di determinare in deroga al detta

to legislativo le modalità di pagamento;

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1311 PARTE PRIMA 1312

I

Il pretore, sciogliendo la riserva formulata, osserva che sulla

base della documentazione prodotta e delle deduzioni svolte dai

procuratori delle parti è da ritenere che non ricorrano nel caso

di specie i gravi motivi che legittimano la sospensione della prov visoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.

Non sembrano invero rilevanti i motivi allegati dall'ente op

ponente.

— che, prescindendo, per ora, dal grave pregiudizio provocato dalla menzionata deliberazione in riferimento alla tempestiva erogazione del l'assistenza e alla lesione del fondamentale diritto alla riservatezza degli iscritti bisognosi, l'unilaterale deliberazione della cassa di non «devolve re» quanto dovuto a ciascun consiglio dell'ordine lede il diritto di questi ultimi sugli eventuali residui;

— che, proprio in riferimento a questi ultimi, con comunicazione del 17 giugno 1985, la cassa ha informato il consiglio ricorrente di aver deli berato di invitare i presidenti dei consigli dell'ordine a provvedere alla

erogazione dell'assistenza con «le eventuali somme residue dei fondi assi stenziali degli anni precedenti», trattenendo ingiustificatamente le somme da devolvere per l'anno in corso;

— che, con comunicazione del 30 dicembre 1985, la cassa ha informato il consiglio ricorrente che la quota attribuitagli per l'anno 1986 per prov vedere al trattamento di assistenza ammonta a lire 44.050.074;

— che, con comunicazione del 13 ottobre 1986, il sig. presidente del

consiglio dell'ordine ricorrente ha invitato la cassa, in applicazione degli art. 49 1. 8 gennaio 1952 n. 6, 23 1. 25 febbraio 1963 n. 289, 8 1. 5

luglio 1965 n. 798 e 4 1. 2 maggio 1983 n. 175, a versare e a devolvere al consiglio la somma destinata all'assistenza, secondo quanto dalla me desima cassa affermato;

— che, invocando l'assolutamente irrilevante deliberazione del 9 marzo

1985, la cassa, con comunicazione del 25 ottobre 1986, ha replicato rifiu tando il pagamento di quanto dovuto;

— che, con successiva comunicazione del 27 novembre 1986, la Cassa nazionale di previdenza e di assistenza a favore degli avvocati e procura tori, ha precisato, che, in base all'assestamento del bilancio di previsione, la somma dovuta al consiglio dell'ordine ricorrente ammonta a lire

55.658.296, ribadendo, tuttavia, il proprio rifiuto di pagare; — che, pertanto, il credito del consiglio dell'ordine ricorrente risulta

assistito da prova scritta proveniente dal medesimo ente debitore; — che tale credito accede a un rapporto di assistenza e, come tale,

attribuito alla cognizione del pretore in funzione di giudice del lavoro; — che, infatti, la novità più significativa dell'art. 442 c.p.c., rispetto

al corrispondente art. 459 del testo previgente, consiste nell'aver esteso la disciplina processuale ad ogni controversia in materia di assistenza e sicurezza sociale;

— che, in applicazione di tale principio, l'orientamento della giurispru denza è appunto nel senso di riconoscere l'applicabilità degli art. 442 ss. c.p.c. a tutte le controversie in materia, eccezion fatta per quelle espres samente attribuite alla giurisdizione esclusiva (che nel caso di specie non è prevista): cfr., tra le ultime, Cass. 7 dicembre 1984, n. 6460, Foro it., Rep. 1985, voce Lavoro e previdenza (controversie), n. 490; e, in riferi mento al procedimento per ingiunzione, Cass. 16 febbraio 1976, n. 495, id., 1976, I, 580; in dottrina cfr. V. Andrioli (G. Pezzano, C.M. Baro ne, A. Proto Pisani), Le controversie in materia di lavoro, 482 ss.; C. Mandrioli, Corso di dir. proc. civ., IIP, 416 ss.

— che nel caso di specie è applicabile l'art. 444, 1° comma, c.p.c., non anche il 3° comma, e, conseguentemente la competenza per territorio va individuata in riferimento al luogo dove ha sede l'ente ricorrente, trat tandosi di controversia relativa all'assistenza a favore di lavoratori auto nomi: cfr., tra le ultime, con specifico riferimento a controversie tra avvocati e la cassa, Cass. 22 marzo 1986, n. 2053, Foro it., Mass., 352; 28 gennaio 1985, n. 469, id., Rep. 1985, voce cit., n. 499: «la controver sia concernente l'obbligo contributivo del professionista nei confronti della Cassa nazionale di previdenza e di assistenza degli avvocati e procuratori rientra tra quelle di previdenza e di assistenza per le quali l'art. 444, 1° comma, c.p.c. fissa la competenza territoriale del pretore che ha sede nel capoluogo della circoscrizione del tribunale in cui risiede il ricorrente, non potendosi applicare il 3° comma del medesimo articolo che prevede la competenza del pretore del luogo in cui ha sede l'ente erogante, non

potendo i professionisti essere considerati datori di lavoro di se stessi»; — che, pertanto, il consiglio dell'ordine degli avvocati e dei procurato

ri di Bari è titolare di un diritto di credito al pagamento di quanto dichia rato per iscritto dal medesimo ente debitore, in riferimento ad un rapporto di assistenza, compreso tra quelli previsti nell'art. 442 c.p.c. ed attribuito alla cognizione del Pretore di Bari, in funzione di giudice del lavoro; ai sensi dell'art. 444, 1° comma c.p.c.;

— che, peraltro, come già anticipato, il rifiuto della cassa di «devolve re» al consiglio ricorrente quanto dovuto e per iscritto riconosciuto, non solo contrasta con il preciso dettato legislativo, ma è fonte di grave pre giudizio per l'espletamento delle funzioni di assistenza legislativamente attribuite al consiglio medesimo;

Il Foro Italiano — 1987.

I motivi che risiedono nell'osservanza della legge formano l'og

getto stesso della controversia sollevata dalla proposta opposizio

ne; essi peraltro non coivolgono né la destinazione delle somme

all'assistenza né la devoluzione delle stesse al consiglio opposto ma investono sostanzialmente i modi e i tempi di esercizio delle

funzioni di assistenza e di gestione delle somme all'uopo destina

te nonché l'eventuale controllo da parte della cassa in relazione

al rapporto giuridico esistente tra la cassa e il consiglio opposto. In considerazione, poi, della qualità delle parti e in ogni caso

dei mezzi di tutela offerti dall'ordinamento contro eventuali irre

golarità amministrative e contabili, va esclusa l'esistenza delle pro

spettate gravi difficoltà nell'eventuale recupero delle somme che

dovessero risultare illegittimamente erogate. D'altra parte, il grave pregiudizio nel ritardo che è stato posto

a base del provvedimento di concessione della provvisoria esecu

zione ex art. 642, 2° comma, c.p.c. — permane tuttora essendo

collegato all'espletamento delle funzioni di assistenza e conseguen temente alle esigenze di urgenza connesse alla erogazione delle

prestazioni in favore dei professionisti bisognosi e dei loro fami

liari, e ciò tanto più a seguito della proposta opposizione, la qua le non è fondata su prova scritta né è di pronta soluzione.

Per questi motivi, visti gli art. 642, 2° comma, 648 e 649 c.p.c.,

rigetta l'istanza di sospensione della esecuzione provvisoria del

decreto ingiuntivo opposto e rimette le parti per la discussione del ricorso all'udienza, già fissata, del 7 aprile 1987.

II

Il Pretore di Bari giudice del lavoro, letto il ricorso che prece de; ritenuta la propria competenza, trattandosi di causa in mate

ria di assistenza a favore di lavoratori autonomi; ritenuto altresì'

che il credito appare fondato di prova scritta (cfr. lettera della

Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore degli avvo

cati e procuratori del 27 novembre 1986 prot. 2533/R); considerato che, per la destinazione assistenziale del credito,

vi è pericolo di grave pregiudizio nel ritardo; visti gli art. 641 e 642, 2° comma, c.p.c.;

ingiunge alla Cassa nazionale di previdenza e di assistenza a

favore degli avvocati e procuratori con sede in Roma, via E.Q. Visconti n. 8, in persona del suo rappresentante pro tempore, di pagare al consiglio dell'ordine degli avvocati e procuratori di Bari la somma di lire 55.658.296, oltre interessi legali e spese della procedura che liquida in lire 560.000, di cui lire 400.000 di onorario.

Dichiara il presente decreto provvisoriamente esecutivo asse

gnando il termine di giorni venti al solo fine dell'opposizione ed

autorizza l'esecuzione dello stesso, senza l'osservanza del termine di cui all'art. 482 c.p.c.

— che, infatti, il rifiuto di «devolvere» le somme, pari all'uno per cento del bilancio di previsione per l'anno 1986, pari a lire 55.658.296, ha impedito al consiglio ricorrente di sopperire alle esigenze degli iscritti

bisognosi; — che l'assistenza prevista dalle più volte richiamate disposizioni non

può che essere tempestiva e non può attendere i tempi necessariamente

lunghi dell'espletamento dell 'iter procedimentale unilateralmente e ingiu stificatamente escogitato dalla cassa;

— che, inoltre, l'assistenza prevista dalle più volte richiamate disposi zioni implica il rispetto del fondamentale diritto alla riservatezza del pro fessionista o dei suoi familiari che si trovino in stato di bisogno e non siano in grado di sopperire alle più elementari esigenze di vita;

— che anche tale esigenza viene ingiustificatamente pretermessa dall'i ter procedimentale divisato dalla cassa, esponendo i beneficiari dell'assi stenza alla pubblicità delle loro richieste e della loro non felice situazione.

Tutto ciò premesso: il consiglio dell'ordine degli avvocati e procuratori di Bari, come sopra rappresentato e difeso, chiede che il Pretore di Bari in funzione di giudice del lavoro, voglia, ai sensi degli art. 633 ss., 442 e 444, 1° comma, c.p.c., 49 1. 8 gennaio 1952 n. 6 e successive modifica

zioni, ingiungere alla Cassa nazionale di previdenza e di assistenza a fa vore degli avvocati e procuratori (ente di diritto pubblico), con sede in

Roma, via E.Q. Visconti, n. 8, in persona del suo rappresentante pro tempore, il pagamento della somma di lire 55.658.296, con gli interessi e la svalutazione monetaria dal tempo della maturazione del diritto di credito fino all'effettivo pagamento, concedendo, ai sensi dell'art. 642

c.p.c., l'esecuzione provvisoria dell'emanando decreto, in considerazione del grave pregiudizio nel ritardo, e condannando altresì l'ente debitore al pagamento delle spese processuali.

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