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ordinanza 7 novembre 2003, n. 336 (Gazzetta ufficiale, 1aserie speciale, 12 novembre 2003, n. 45);...

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Page 1: ordinanza 7 novembre 2003, n. 336 (Gazzetta ufficiale, 1aserie speciale, 12 novembre 2003, n. 45); Pres. Chieppa, Est. Marini; Lanteri c. Comune di Taggia; Mongardi c. Comune di Riolo

ordinanza 7 novembre 2003, n. 336 (Gazzetta ufficiale, 1 a serie speciale, 12 novembre 2003, n.45); Pres. Chieppa, Est. Marini; Lanteri c. Comune di Taggia; Mongardi c. Comune di RioloTerme; interv. Pres. cons. ministri. Ord. Comm. trib. prov. Imperia 12 novembre 2002 eComm. trib. prov. Ravenna 22 maggio 2002 (G.U., 1 a s.s., nn. 9 e 10 del 2003)Source: Il Foro Italiano, Vol. 127, No. 1 (GENNAIO 2004), pp. 3/4-5/6Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23199611 .

Accessed: 28/06/2014 09:12

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PARTE PRIMA

In relazione a tale ratio, occorre, dunque, verificare se la di

stinzione tra gli immobili di interesse storico o artistico apparte nenti a «privati proprietari», di cui all'art. 3 1. n. 1089 del 1939, e quelli di proprietà di enti pubblici o persone giuridiche private senza scopo di lucro, di cui all'art. 4, sia tale da giustificare un

diverso trattamento fiscale, o se invece, sotto questo specificq

profilo, essa sia manifestamente arbitraria e, quindi, tale da ren

dere incostituzionale la limitazione dell'agevolazione fiscale su

di essa basata.

Riguardo agli esatti termini di tale distinzione non si rinviene,

peraltro, in giurisprudenza, uniformità di ricostruzioni interpre tative. In estrema sintesi, secondo una tesi più risalente, la diffe

renza di disciplina si sostanzierebbe essenzialmente nel fatto

che i beni di interesse storico-artistico appartenenti ad enti pub blici e persone giuridiche private senza fini di lucro, a differen

za di quelli appartenenti a persone fisiche e società, resterebbero

soggetti ex lege alle disposizioni di tutela, senza necessità di al

cuno specifico provvedimento da parte dell'autorità competente ed a prescindere anche dalla loro inclusione negli elenchi previ sti dallo stesso art. 4. Secondo un diverso indirizzo, che appare

prevalente nella più recente giurisprudenza amministrativa, an

che i beni appartenenti agli enti pubblici (ed alle persone giuri diche private senza fini di lucro) sarebbero invece sottoposti alla

legislazione vincolistica solo a seguito dell'adozione di un atto

formale da parte del ministero per i beni e le attività culturali, differenziandosi il procedimento, nei due casi, solo quanto alla

necessità, non richiesta per i soggetti di cui all'art. 4, di una

formale notifica dell'atto amministrativo.

Indipendentemente dall'opinione che si ritenga al riguardo

più corretta, risulta, in ogni caso, pacifico che la distinzione tra

le fattispecie di cui agli art. 3 e 4 1. n. 1089 del 1939 può even

tualmente riguardare le modalità attraverso le quali si perviene, nei due casi, all'individuazione dei beni oggetto di tutela, ma di

certo non attiene al regime giuridico cui i beni in questione sono

assoggettati, in ragione del loro interesse storico o artistico, identica essendo, nei due casi, la disciplina finalizzata alla loro

tutela.

Ed è appena il caso di sottolineare che il mancato riferimento, nella norma impugnata, ai beni di cui all'art. 4 1. n. 1089 del

1939 non può di certo trovare giustificazione né — come so

stiene il comune di Genova — in una presunta maggiore capa cità contributiva degli enti pubblici rispetto ai soggetti privati, trattandosi di una presunzione del tutto irragionevole e della

quale comunque non vi è traccia nell'ordinamento tributario, né — come assume l'avvocatura — nella considerazione che gli enti pubblici sono istituzionalmente chiamati al perseguimento di finalità di ordine generale, in quanto ciò naturalmente non

può significare che ciascun ente pubblico debba perseguire, ol

tre ai propri fini istituzionali, anche quelli di tutela del patrimo nio storico-artistico della nazione. E ciò a prescindere dal fatto che l'una e l'altra tesi sembrano completamente trascurare la

circostanza che l'art. 4 1. n. 1089 del 1939 non si riferisce sola

mente agli enti pubblici ma anche alle persone giuridiche pri vate senza fini di lucro.

Risulta, pertanto, evidente che la distinzione tra i beni di inte

resse storico o artistico di cui agli art. 3 e 4 1. n. 1089 del 1939

rappresenta un elemento di discrimine manifestamente irragio nevole rispetto all'applicazione di un beneficio fiscale che trova — come si è osservato — il suo fondamento oggettivo proprio nella peculiarità del regime giuridico dei beni di cui si tratta. Mentre, d'altro canto, l'esigenza di certezza nei rapporti tributa

ri cui assolve il provvedimento formale previsto dall'art. 3 1. n.

1089 del 1939 (che, secondo un diffuso orientamento interpre tativo, potrebbe mancare, come si è visto, per i beni di cui al

l'art. 4) ben può essere soddisfatta, per i beni appartenenti agli enti pubblici (o alle persone giuridiche private senza fini di lu cro), dalla loro inclusione negli elenchi di cui allo stesso art. 4

della legge ovvero da un atto dell'amministrazione dei beni

culturali ricognitivo dell'interesse storico o artistico del bene.

Conclusivamente, la norma impugnata va ricondotta a legit timità costituzionale attraverso una pronuncia che ne estenda

l'applicazione agli immobili di interesse storico o artistico di

cui all'art. 4 1. 1° giugno 1939 n. 1089. Per questi motivi, la Corte costituzionale dichiara l'illegitti

mità costituzionale dell'art. 2, 5° comma, d.l. 23 gennaio 1993 n. 16 (disposizioni in materia di imposte sui redditi, sui trasfe

II Foro Italiano — 2004.

rimenti di immobili di civile abitazione, di termini per la defini zione agevolata delle situazioni e pendenze tributarie, per la

soppressione della ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti

derivanti da depositi e conti correnti interbancari, nonché altre

disposizioni tributarie), convertito, con modificazioni, nella 1.

24 marzo 1993 n. 75, nella parte in cui non si applica agli im

mobili di interesse storico o artistico di cui all'art. 4 1. 1° giugno 1939 n. 1089 (tutela delle cose d'interesse artistico e storico), ora art. 5 d.leg. 29 ottobre 1999 n. 490 (t.u. delle disposizioni

legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma

dell'art. 1 1. 8 ottobre 1997 n. 352).

CORTE COSTITUZIONALE; ordinanza 7 novembre 2003, n. 336 (Gazzetta ufficiale, la serie speciale, 12 novembre 2003, n. 45); Pres. Chieppa, Est. Marini; Lanteri c. Comune di Tag

gia; Mongardi c. Comune di Riolo Terme; interv. Pres. cons,

ministri. Ord. Comm. trib. prov. Imperia 12 novembre 2002 e

Comm. trib. prov. Ravenna 22 maggio 2002 (G.U., 1" s.s., nn.

9 e 10 del 2003).

Tributi locali — lei — Agevolazioni — Coltivatori diretti —

Questione manifestamente infondata di costituzionalità

(Cost., art. 3, 53, 70, 76; d.leg. 30 dicembre 1992 n. 504, rior

dino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'art. 4 1.

23 ottobre 1992 n. 421, art. 9; d.leg. 15 dicembre 1997 n. 446, istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, re

visione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni del

l' Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale impo sta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali, art. 58).

E manifestamente infondata la questione di legittimità costitu

zionale dell'art. 58, 2° comma, d.leg. 15 dicembre 1997 n.

446, nella parte in cui esclude dalla agevolazione prevista dall'art. 9 d.leg. 30 dicembre 1992 n. 504 i coltivatori diretti

che non possono essere iscritti alla relativa gestione Inps in

difetto del requisito delle centoquattro giornate lavorative

annue nonché gli imprenditori agricoli a titolo principale ed i

coltivatori diretti già titolari di pensione, in riferimento agli art. 3, 53, 70 e 76 Cost. ( 1 )

(1) Le ordinanze di rimessione si leggono in Dir. e pratica trib.. 2003, II, 750.

La Consulta respinge la questione di costituzionalità ribadendo come l'individuazione del concreto ambito di applicazione delle agevolazioni fiscali rientra nella discrezionalità del legislatore, salva la manifesta ir

ragionevolezza (v. Corte cost. 11 giugno 2003, n. 202, Foro it., 2003,1, 1945, con nota di richiami) ed escludendo che sia irragionevole la scelta di non ammettere al beneficio della tassazione ridotta ai fini lei

prevista dall'art. 9 d.leg. n. 504 del 1992 quanti non traggano dal lavo ro agricolo la loro esclusiva fonte di reddito.

La corte esclude poi la violazione dell'art. 76 Cost. (sub specie di di fetto di delega) prospettata dalla commissione tributaria ravennate, at teso che la legge delega (art. 3, comma 149, lett./, n. 2, 1. 23 dicembre 1996 n. 662), espressamente attribuisce al governo il potere di discipli nare ai fini dell'art. 9 d.leg. n. 504 del 1992, i soggetti passivi ivi con

templati. Sulla spettanza del beneficio de quo, v., nella giurisprudenza di me

rito, Comm. trib. I grado Trento 22 febbraio 2002, id., Rep. 2002, voce Tributi locali, n. 179, e Corriere trib., 2002, 2811, con nota di Succio, Il regime speciale degli immobili posseduti da coltivatori diretti, per la

quale può considerarsi coltivatore diretto, e come tale ha diritto di rientrare tra i soggetti ai cui immobili si applica la disciplina prevista dall'art. 9 d.leg. n. 504 del 1992, il contribuente che si trovi in quie scenza e che — nel corso della sua precedente attività lavorativa — sia stato iscritto ai registri ex Scau.

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

Ritenuto che la Commissione tributaria provinciale di Impe ria, nel corso di un giudizio di impugnazione di un avviso di li quidazione lei emesso dal comune di Taggia, con ordinanza del

12 novembre 2002 ha sollevato, in riferimento agli art. 3 e 53

Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 58, 2°

comma, d.leg. 15 dicembre 1997 n. 446 (istituzione dell'impo sta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una

addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della di

sciplina dei tributi locali), secondo cui, «agli effetti dell'appli cazione dell'art. 9 d.leg. 30 dicembre 1992 n. 504, [...] si con

siderano coltivatori diretti od imprenditori agricoli a titolo prin

cipale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali

previsti dall'art. 11 1. 9 gennaio 1963 n. 9, e soggette al corri

spondente obbligo dell'assicurazione per invalidità, vecchiaia e

malattia»;

che, ad avviso del rimettente, la norma contrasterebbe con gli evocati parametri costituzionali escludendo dall'agevolazione

prevista dal richiamato art. 9 d.leg. 30 dicembre 1992 n. 504

(riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'art. 4

1. 23 ottobre 1992 n. 421) proprio quei coltivatori diretti che, non potendo essere iscritti alla relativa gestione Inps in difetto

del requisito delle centoquattro giornate lavorative annue, pre senterebbero in realtà una minore capacità contributiva;

che è intervenuto in giudizio il presidente del consiglio dei

ministri, rappresentato e difeso dall'avvocatura generale dello

Stato, concludendo per l'inammissibilità o l'infondatezza della

questione;

che, ad avviso dell'avvocatura, l'ordinanza sarebbe carente di

motivazione in punto di rilevanza, non essendo chiarito se il ter

reno cui si riferisce l'avviso di liquidazione impugnato sia un

terreno agricolo (nel quale caso godrebbe di esenzione totale, ri

cadendo in area montana o di collina ricompresa tra quelle di

cui all'art. 7, lett. h, d.leg. n. 504 del 1992) ovvero un terreno

potenzialmente fabbricabile sul quale persiste l'utilizzazione

agro-silvo-pastorale;

che, in ogni caso, non sussisterebbe la prospettata violazione

del principio di eguaglianza atteso che, stante l'evidente finalità

di incentivazione dell'attività agricola perseguita dalla norma, non sarebbe irragionevole la previsione di «requisiti e condizio

ni di accesso all'agevolazione», in funzione antielusiva; che la norma impugnata non contrasterebbe nemmeno con

l'art. 53 Cost., tenuto conto della discrezionalità spettante al le

gislatore, con il limite della non arbitrarietà, nella individuazio

ne delle ipotesi di agevolazione tributaria con finalità incenti

vante; che la Commissione tributaria provinciale di Ravenna, con

ordinanza del 22 maggio 2002, ha sollevato questione di legit timità costituzionale della medesima norma, in riferimento agli art. 3, 70 e 76 Cost.;

che, ad avviso del rimettente, la norma impugnata sarebbe le

siva del principio di eguaglianza in quanto, condizionando il

beneficio fiscale all'obbligo dell'assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia, escluderebbe dal beneficio stesso gli im

prenditori agricoli a titolo principale ed i coltivatori diretti già titolari di pensione;

che la norma stessa si porrebbe inoltre in contrasto con gli art.

70 e 76 Cost., violando la delega di cui all'art. 3, 14° comma, lett. f), n. 2 (recte: art. 3, comma 149, lett./, n. 2,1. 23 dicembre

1996 n. 662 (misure di razionalizzazione della finanza pubblica -

collegato alla legge finanziaria 1997); che è intervenuto anche in tale giudizio il presidente del con

siglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'avvocatura gene rale dello Stato, concludendo per la declaratoria di infondatezza

della questione; che non vi sarebbe, ad avviso dell'avvocatura, alcun eccesso

di delega atteso che la norma delegante espressamente prevede va che il governo individuasse i beneficiari delle agevolazioni

previste dall'art. 9, 1° comma, d.leg. n. 504 del 1992; che non sussisterebbe nemmeno violazione dell'art. 3 Cost.,

rientrando nella discrezionalità del legislatore, con il solo limite

della non arbitrarietà, la determinazione dei singoli fatti espres sivi della capacità contributiva.

Considerato che i due giudizi, avendo ad oggetto la medesima

norma, vanno riuniti per essere decisi con unico provvedimento;

Il Foro Italiano — 2004.

che, in via preliminare, va respinta l'eccezione — avanzata

dall'avvocatura — di inammissibilità della questione sollevata

dalla Commissione tributaria provinciale di Imperia, per difetto

di motivazione sulla rilevanza, risultando evidentemente pacifi ca tra le parti in causa la circostanza che il terreno cui l'avviso

di accertamento si riferisce non goda della esenzione totale dal

l'Ici; che, nel merito, la norma impugnata introduce un'agevola

zione fiscale la cui giustificazione evidentemente risiede in un

intento di incentivazione dell'attività agricola, connesso alla fi

nalità di razionale sfruttamento del suolo cui fa riferimento l'art.

44 Cost.; che l'individuazione del concreto ambito di applicazione del

l'agevolazione rientra — secondo la costante giurisprudenza di

questa corte — nella discrezionalità del legislatore, salva la ma

nifesta irragionevolezza (cfr., ex plurimis, sentenza n. 431 del

1997, Foro it., Rep. 1998, voce Tributi in genere, n. 1216; ordi

nanza n. 27 del 2001, id., Rep. 2001, voce Registro (imposta), n.

120); che, in relazione alla suddetta ratio incentivante, non appare

manifestamente irragionevole che dal beneficio siano esclusi

coloro che — per il limitato numero di giornate lavorative che

la coltivazione dei fondi di loro proprietà richiede ovvero per il

fatto di godere di trattamenti pensionistici — all'evidenza non

traggono dal lavoro agricolo la loro esclusiva fonte di reddito; che non sussiste poi il difetto di delega denunciato dalla

Commissione tributaria provinciale di Ravenna — che a tale ri

guardo evoca, del tutto impropriamente, anche l'art. 70 Cost. —

considerato che l'art. 3, comma 149, lett./j, n. 2,1. 23 dicembre

1996 n. 662 (misure di razionalizzazione della finanza pubblica -

collegato alla legge finanziaria 1997), espressamente attribui

sce al governo il potere di disciplinare «ai fini dell'art. 9 citato

d.leg. n. 504 del 1992, i soggetti passivi ivi contemplati»; che la questione risulta perciò, sotto ogni profilo, manifesta

mente infondata.

Visti gli art. 26, 2° comma, 1. 11 marzo 1953 n. 87 e 9, 2°

comma, delle norme integrative per i giudizi innanzi alla Corte

costituzionale.

Per questi motivi, la Corte costituzionale, riuniti i giudizi, di

chiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 58, 2° comma, d.leg. 15 dicembre 1997

n. 446 (istituzione dell'imposta regionale sulle attività produtti

ve, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni

dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale impo

sta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali), sollevata, in riferimento agli art. 3 e 53 Cost., dalla Commissione tributa

ria provinciale di Imperia e, in riferimento agli art. 3, 70 e 76 Cost., dalla Commissione tributaria provinciale di Ravenna, con

le ordinanze in epigrafe.

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