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ordinanza 8 aprile 1997; Pres. Patrone, Rel. Grossi; Soc. Milano Finanza editori, Soc. Class editori...

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Page 1: ordinanza 8 aprile 1997; Pres. Patrone, Rel. Grossi; Soc. Milano Finanza editori, Soc. Class editori e Soc. Erinne (Avv. Morvillo) c. Soc. Selpress (Avv. Fossa)

ordinanza 8 aprile 1997; Pres. Patrone, Rel. Grossi; Soc. Milano Finanza editori, Soc. Classeditori e Soc. Erinne (Avv. Morvillo) c. Soc. Selpress (Avv. Fossa)Source: Il Foro Italiano, Vol. 120, No. 10 (OTTOBRE 1997), pp. 3029/3030-3035/3036Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23192545 .

Accessed: 28/06/2014 08:26

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

cabile ai sensi dell'art. 177 c.p.c., bensì reclamabile avanti al

collegio ai sensi [non già dell'art. 178, 2° comma, ma] dell'art.

308 c.p.c.; Si rileva, in via pregiudiziale, l'inammissibilità del proposto

reclamo, dovendosi ritenere che il provvedimento dichiarativo

dell'estinzione del processo reso dal g.i. che operi — come nella

specie — quale giudice unico, oltre a non essere revocabile dal

lo stesso giudice che lo ha emesso (come del resto già ritenuto

nella specie dal g.i., nel dare corso all'istanza in esame nei modi

di cui all'art. 178, 3° comma, c.p.c.), non sia neppure suscetti

bile di reclamo al collegio, bensì soggetto gli ordinari mezzi di

impugnazione previsti per le sentenze.

Tale assunto, conforme del resto all'opinione espressa sul pun to (sia pure con qualche eccezione) dalla dottrina, poggia sulle

seguenti considerazioni: a) che il provvedimento dichiarativo del

l'estinzione del processo ha natura decisoria, definendo il pro cesso per ragioni pregiudiziali di rito: si tratta dunque di prov vedimento avente contenuto di sentenza, la cui emissione non

può che spettare al giudice titolare del potere di decidere la con

troversia; b) che nell'assetto processuale anteriore alla riforma

del 1990 (entrata in vigore nella sua completezza nel 1995), per le cause di cognizione avanti al tribunale, in cui la decisione

era sempre collegiale, l'art. 307 c.p.c. prevedeva la possibilità che a dichiarare l'estinzione del processo fossero, secondo i ca

si, il collegio ovvero il g.i.; ma, proprio a motivo della spettan za solo al collegio del potere di decidere la controversia, soltan

to il primo (il collegio) provvedeva con sentenza, mentre il se

condo pronunciava ordinanza immediatamente reclamabile al

collegio, la cui decisione doveva a sua volta assumere la forma

della sentenza (come tale impugnabile in via ordinaria) in caso

di rigetto del reclamo (e, quindi, di conferma della pronunzia di estinzione), ed invece la forma dell'ordinanza in caso di suo

accoglimento (con conseguente rimessione della causa avanti al

g.i. per la sua prosecuzione). Quando a dichiarare estinto il pro cesso era il pretore (giudice monocratico, titolare del potere di

decidere la causa), la giurisprudenza, proprio in ragione del fat

to che tale pronunzia definisce il giudizio (pur rilevando anche

la non reclamabilità al collegio dei provvedimenti del pretore, ex art. 317, 2° comma, c.p.c.), si è consolidata nel senso della

sua impugnabilità con l'appello, ancorché l'estinzione fosse sta

ta dichiarata con provvedimento in forma di ordinanza anziché

di sentenza (v. Cass. 9279/89, Foro it., Rep. 1993, voce Cassa

zione civile, n. 26; 2151/92, id., Rep. 1992, voce Procedimento

civile davanti al pretore, n. 5; 3314/89, id., Rep. 1989, voce

Procedimento civile, n. 163; 3257/89, ibid., voce Procedimento

civile davanti al pretore, n. 3; 6924/87, id., Rep. 1987, voce

cit., n. 2); c) che la novella processuale ex 1. 353/90, nel disci

plinare in modo nuovo il controllo del collegio sulle ordinanze

del giudice istruttore qualora questi non operi in funzione di

giudice unico (trattandosi di controversia pr cui la legge preve de la riserva di collegialità), stabilisce (art. 178, 2° comma, c.p.c.) che in tal caso l'ordinanza dichiarativa della estinzione del pro

cesso emessa dal g.i. è immediatamente impugnabile con recla

mo al collegio: la disposizione appena menzionata trova la sua

ragion d'essere nel fatto che, quando il giudice istruttore non

opera come giudice unico, non è a lui che spetta il potere di

decidere la causa, ma al collegio, al quale infatti egli la rimette

all'esito dell'istruzione o quando la ritenga, comunque, matura

per la decisione; d) che, se è vero che la mancata riformulazio

ne degli art. 307 e 308 c.p.c. in relazione all'attribuzione al giu dice istruttore di poteri decisori, anche in considerazione della

pressoché totale «autosufficienza» della disciplina ora prevista

dall'art. 178 c.p.c. in tema di controllo del collegio sulle ordi

nanze del g.i. che non operi quale giudice unico, potrebbe in

zione forzata immobiliare è il giudice di tribunale in funzione di giudice unico.

Il Tribunale di Milano, investito di un reclamo ex art. 178 c.p.c. avverso ordinanza dichiarativa dell'estinzione pronunciata da un giudi ce istruttore in funzione di giudice unico, ha scelto la soluzione affer

mata dalla maggior parte della dottrina della riforma e dalla dottrina

e giurisprudenza che l'aveva sostenuta nel vecchio rito per il pretore ed il conciliatore, riprendendone gli argomenti e sostenendo che l'estin

zione deve dichiararsi con sentenza e non con ordinanza, conseguente mente dichiarando inammissibile il reclamo nel presupposto che l'art.

308 c.p.c. si applichi solo ai giudizi collegiali.

Il Foro Italiano — 1997.

durre a pensare che la reclamabilità al collegio sia rimasta (ec

cezionalmente) anche per la pronunzia di estinzione del proces so resa dal g.i. che operi come giudice unico, in forza dell'art. 308 c.p.c.; deve tuttavia osservarsi che tale soluzione non avrebbe

alcuna ragion d'essere (dal momento che il g.i. che opera come

giudice unico è esclusivo titolare del potere di decidere ogni que stione sottesa al processo) ed anzi, tenuto conto della sostanzia

le omologazione tra g.i.-giudee unico e pretore attuata dalla

novella processuale del 1990 quanto ai poteri di condizione e

di decisione della causa, sarebbe foriera di una ingiustificata

disparità di «trattamento» della pronunzia di estinzione del pro

cesso, secondo che sia stata emessa dall'uno piuttosto che dal

l'altro di tali giudici, pur costituendo essa in entrambi i casi

espressione del potere decisorio loro attribuito; e) che, peraltro, le ambiguità derivanti dal mancato coordinamento degli art. 307, 308 c.p.c. il nuovo assetto del processo di cognizione avanti

al tribunale, con i conseguenti rischi di irrazionalità e di viola

zione di principi costituzionali, appaiono superabili attraverso

una interpretazione adeguatrice delle suddette disposizioni, che

limiti al solo giudice istruttore che non operi quale giudice uni

co la statuizione secondo cui «l'estinzione ... è dichiarata con

ordinanza dal giudice istruttore ...» (di cui all'ultimo comma

dell'art. 307) e, conseguentemente, anche l'ambito di applica zione dell'art. 308 c.p.c., le cui statuizioni vengono così sempli cemente a completare la disciplina dettata dall'art. 178, 2° com

ma, ss.; laddove invece, qualora il g.i. operi quale giudice uni

co, stante la natura decisoria della pronunzia di estinzione del

processo, sulla base dei principi generali si deve ritenere che

essa vada emessa in forma di sentenza e comunque, essendo

questa la sua natura (anche se emessa in forma di ordinanza), sia impugnabile in via ordinaria con l'appello.

I

TRIBUNALE DI MILANO; ordinanza 8 aprile 1997; Pres. Pa

trone, Rei. Grossi; Soc. Milano Finanza editori, Soc. Class

editori e Soc. Erinne (Aw. Morvillo) c. Soc. Selpress (Avv.

Fossa).

Provvedimenti di urgenza — Diritti d'autore — Riproduzione di articoli e notizie — Illecito — Inibitoria (Cod. proc. civ.,

art. 700; 1. 22 aprile 1941 n. 633, protezione del diritto d'au

tore e di altri diritti connessi al suo esercizio, art. 65, 101).

La riproduzione sistematica in una rassegna-stampa di articoli

giornalistici e di notizie tratti da pubblicazioni altrui, ancor

ché effettuata mediante strumenti informatici e telematici, deve

essere inibita in via cautelare, posto che: a) costituisce un ille

cito sotto il duplice profilo della concorrenza sleale e della

violazione del diritto d'autore; b) il suo protrarsi comporta una recrudescenza degli effetti dannosi verosimilmente già ve

rificatisi. (1)

(1-2) I. - 11 'doppio grado' di giudizio cautelare si dimostra ancora

una volta terreno fertile per lo sviluppo di serrati confronti dialettici

all'interno di uno stesso ufficio giudiziario. Nel caso di specie, dal prov vedimento di rigetto reso dal giudice designato alla trattazione del pro cedimento, con annessa condanna alle spese delle società ricorrenti, si

è passati, nel breve volgere di pochi mesi, all'ordinanza collegiale di

parziale accoglimento dell'istanza cautelare e persino alla — inusuale

e, per certi versi, irrituale — condanna alle spese della parte soccom

bente (l'art. 669 septies, 2° comma, c.p.c. prevede la pronuncia sulle

spese in caso di provvedimento negativo ante causarti-, si ritiene, invece, che il provvedimento di accoglimento, non avendo carattere definitorio, nulla debba disporre riguardo alle spese e che, ove l'abbia fatto, contro

di esso potrà essere esperito il rimedio oppositorio ex art. 645 c.p.c.: v. Cass. 3 dicembre 1996, n. 10784, Foro it., 1997, I, 1192, con nota

di B. Gambineri, In tema di condanna al pagamento delle spese proces

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Page 3: ordinanza 8 aprile 1997; Pres. Patrone, Rel. Grossi; Soc. Milano Finanza editori, Soc. Class editori e Soc. Erinne (Avv. Morvillo) c. Soc. Selpress (Avv. Fossa)

3031 PARTE PRIMA 3032

II

TRIBUNALE DI MILANO; ordinanza 14 febbraio 1997; Giud.

Marangoni; Soc. Milano Finanza editori, Soc. Class editori

e Soc. Erinne (Aw. Morvillo) c. Soc. Selpress (Avv. Fossa).

Provvedimenti di urgenza — Diritti d'autore — Riproduzione di articoli e notizie — Inibitoria — Presupposti — Esclusione — Fattispecie (Cod. proc. civ., art. 700; 1. 22 aprile 1941

n. 633, art. 65, 101).

Non sussistono i presupposti per inibire in via cautelare la ri

produzione in una rassegna-stampa di articoli giornalistici e

di notizie tratti da pubblicazioni altrui (nella specie, è stato

ritenuto che difettassero sia il fumus boni iuris, in assenza

dell'allegazione di concreti episodi riconducibili alle ipotesi previste dalla legge sul diritto d'autore, sia il periculum in

mora, stante la prolungata inerzia degli editori ricorrenti a

fronte dei comportamenti denunciati). (2)

suali in sede cautelare; con riferimento alla disciplina previgente, si am metteva in questi casi la proposizione del ricorso per cassazione ex art. Ill Cost.: v. Cass., sez. un., 3 luglio 1995, n. 7359, id., Rep. 1995, voce Provvedimenti di urgenza, n. 60, e Corriere giur., 1995, 935, con nota di V. Carbone, Provvedimenti d'urgenza e spese giudiziali; Giust.

civ., 1996, I, 1419, con nota di F. Santaoada, Provvedimenti d'urgen za, condanna alle spese e ricorso straordinario per cassazione).

D'altra parte, ben si presta ai contrasti ed ai disorientamenti la mate ria del diritto d'autore che, per lungo tempo negletta, conosce adesso una vitalità sorprendente; si presentano così all'interprete, di pari passo con il tumultuoso progresso che interessa il settore della comunicazio

ne, problematiche sempre nuove, da risolvere con uno strumentario nor mativo che, nonostante i diversi ritocchi apportati (come, ad esempio, l'introduzione di un'apposita protezione dei programmi per elaborato

re, su cui v., da ultimo, Trib. Milano 29 gennaio 1997, Dir. ind., 1997, 345, con nota di G. Modiano, Requisiti ed ampiezza di tutela del soft ware), rivela preoccupanti segni di obsolescenza (si attende, peraltro, il recepimento della direttiva 11 marzo 1996 n. 96/9/Ce del consiglio e del parlamento europeo, relativa alla tutela giuridica delle banche da

ti, commentata da L. Chimienti, in Riv. dir. ind., 1996, III, 123; A.

Zoppini, in Dir. informazione e informatica, 1996, 490; F.B.R. Rosset

ti, in Dir. ind., 1997, 271; v. altresì le considerazioni di C. Garrigues, Databases: a subject-matter for copyright or for a neighbouring rights regime?, in European Intellectual Property Review, 1997, 3 ss., e l'ori

ginale studio in chiave economica di C. Koboldt, The EU-Directive on the legal protections of databases and the incentives to update: an economic analysis, in International Review of Law and Economics, 1997, 127 ss., dove si sottolineano le difficoltà di individuare il livello social mente ottimale degli incentivi all'ammodernamento delle banche dati).

Se non altro per gli aspetti di novità della fattispecie, certamente non era agevole l'approccio alla vicenda esaminata dal tribunale ambrosia no, a cui si sono rivolti gli editori di alcune testate, lamentando il pre giudizio derivante dalla diffusione 'in tempo reale' di una rassegna stampa realizzata con strumenti tecnologici avanzati, nella quale erano riprodotti brani comparsi sulle loro pubblicazioni (altro discorso di par ticolare interesse, anche se non emerso in questa occasione, sarebbe

quello della tutelabilità della rassegna stampa nei confronti di terzi, per cui occorrerebbe approfondire il grado di originalità dell'opera: su queste tematiche, salva la valutazione dell'impatto sul sistema della nor mativa sui databases, cfr. A. Mastrorilli, Originalità nelle opere com

pilative e informazione, in Foro it., 1994, I, 2417, nonché R. Pardole si, Qualitative standards for the protection of literary and artistic pro perty, in Italian national reports to the XlVth International Congress of Comparative Law, Milano, 1994, 291 ss.).

I referenti normativi alla cui stregua valutare la condotta del curatore della rassegna-stampa erano offerti dagli art. 65 e 101 1. 633/41 (1-a.), disposizioni concernenti, rispettivamente, l'utilizzazione libera degli ar ticoli giornalistici e la riproduzione di informazioni e notizie (sul modo di intendere tali concetti e sulla loro distinzione ai fini della tutela ap prestata dalla legge sul diritto d'autore, v. M. Cartella, La riprodu zione di articoli, notizie e informazioni, in Riv. dir. ind., 1988, 1, 319 ss.).

Dopo che in prima battuta il ricorso era stato respinto a causa delle riscontrate carenze probatorie e dell'insussistenza di un pregiudizio im minente ed irreparabile (aderendo così all'orientamento secondo cui il

lungo protrarsi della condotta che si assume lesiva esclude il requisito dell'imminenza: v., ad es., Pret. Roma 16 luglio 1991, Foro it., Rep. 1992, voce cit., n. 44, e Giur. merito, 1992, 1065, con nota di M. Ci rulli, Imminenza de! pregiudizio, funzione preventiva della tutela cau telare urgente e tardiva proposizione del ricorso ex art. 700 c.p.c.), in sede di reclamo si giungeva al riconoscimento dell'illiceità in base ad entrambi i parametri ricordati, dell'attività denunciata, nonché del peri colo insito nella sua continuazione (l'intervento del giudice nel caso in cui la potenzialità dannosa del fatto, pur verificatosi da tempo, non

Il Foro Itallano — 1997.

I

Sciogliendo la riserva formulata all'udienza del 24 marzo 1997, il collegio, esaminati gli atti ed i documenti di causa, osserva

quanto segue: Il giudice designato ha fondato la sua decisione sulla valuta

zione dell'insussistenza sia del fumus boni iuris che del pericu lum in mora. In ordine al primo requisito è stata dichiarata

la impossibilità di valutare il comportamento della convenuta

alla luce dei due parametri normativi rilevanti in materia (art. 65 e 101 l.d.a.) per l'assenza della prova, in concreto, della

effettiva utilizzazione da parte di Selpress di articoli e/o notizie

pubblicati dalle società ricorrenti sulle riviste 'Milano Finanza', 'Italia Oggi' e 'Class'.

Il rilievo pare al collegio infondato. La convenuta, invero,

lungi dal negare i comportamenti contestabili, basa la propria difesa sulla pretesa legittimità della propria condotta, che costi

tuisce del resto la sua attività d'impresa e la sua stessa ragion

si sia ancora totalmente esaurita è ammesso da E.A. Dini e G. Mammo

ne, I provvedimenti d'urgenza, 7a ed., Milano, 1997, 314). Quanto all'art. 65 La., ad integrare la sua violazione è stata ritenuta

sufficiente la circostanza che la riproduzione degli articoli inseriti nella

rassegna-stampa fosse stata espressamente riservata dai detentori dei relativi diritti di utilizzazione economica.

Con riferimento ad altri profili di tale disposizione, in passato è stata considerata illecita la riproduzione di un'intervista senza la precisazione che essa era stata rilasciata ad un altro giornale (cfr. Giud. istr. Trib.

Napoli 21 marzo 1994, Foro it., Rep. 1995, voce Diritti d'autore, n.

146, e Dir. ind., 1994, 1031, con nota di A. Sa vini, Reputazione politi ca tra individuo e partito di appartenenza)', è stata inoltre dichiarata inammissibile l'utilizzazione di alcune frasi tratte da articoli giornalisti ci nelle inserzioni pubblicitarie relative ad un libro (v., per la fase cau

telare, Pret. Roma 3 ottobre 1988, Foro it., 1989, I, 3505, e, per quella di merito, Trib. Roma 9 giugno 1993, id., Rep. 1994, voce cit., n.

233, e Dir. informazione e informatica, 1993, 972) e ad una bevanda

(v. Pret. Roma 19 settembre 1988, Foro it., 1989, I, 3505). Quanto all'ipotesi prevista dall'art. 101 La., è venuto in rilievo nella

circostanza il carattere antologico e parassitario dell'attività consistente nella sistematica riproposizione alla propria clientela del materiale in formativo diffuso originariamente da altre pubblicazioni.

Si tratta, infatti, di una norma che afferisce al tema della concorren za sleale (secondo Cass. 10 maggio 1993, n. 5346, id., Rep. 1994, voce Sentenza civile, n. 20, e Dir. autore, 1994, 70, con nota di M. Fabiani, Sui limiti di protezione delle notizie e informazioni di stampa, tra l'art. 101 La. e l'art. 2598 c.c. intercorre un rapporto di specialità: «l'impie go di atti contrari agli usi onesti in materia giornalistica» costituisce una peculiare manifestazione di scorrettezza professionale), da ricon

durre, in particolare, nell'alveo della concorrenza parassitaria, figura caratterizzata dallo sfruttamento continuo e sistematico del lavoro e della creatività altrui (cfr. Cass. 10 novembre 1994, n. 9387, Foro it., Rep. 1995, voce Concorrenza (disciplina), n. 449, e Dir. ind., 1995, 644, con nota di B.M. Gutierrez, Illiceità concorrenziale dell'imitazio ne non confusoria; per ulteriori riferimenti, v. M. Dell'Utri, Appunti in tema di concorrenza parassitaria, in Giur. it., 1990, I, 2, 16).

Per altri casi di applicazione dell'art. 101 La., oltre alla sentenza con fermata da Cass. 5346/93, cit. — App. Roma 26 settembre 1988, Foro it., Rep. 1990, voce cit., n. 132, e Giur. dir. ind., 1988, 761 —, v. Trib. Milano 11 giugno 1987, Foro it., Rep. 1989, voce Diritti d'autore, n. 77, e Giur. dir. ind., 1987, 606 (in ambedue i casi è stata censurata la pubblicazione di una rubrica concernente le quotazioni delle autovet ture usate, ripresa da una rivista specializzata); pur muovendosi esclusi vamente sul versante dell'art. 2598 c.c., può ricordarsi anche Pret. Ve rona 13 aprile 1984, Foro it., 1984, I, 1711, che ha inibito ad un perio dico locale la c.d. «spigolatura» delle inserzioni pubblicate da una rivista il cui oggetto principale era proprio quello di pubblicare annunci eco nomici gratuiti. Sui rapporti tra concorrenza sleale e diritto d'autore, cfr., altresì, G. Ferrari, Concorrenza sleale e diritto d'autore, in Dir. ind., 1994, 867.

II. - Nel nostro panorama giurisprudenziale non constano precedenti a proposito dell'attività di monitoraggio della stampa e delle sue inter ferenze con il diritto d'autore.

Un tentativo di analisi di tale complesso fenomeno nella realtà bri tannica, con uno sguardo alla casistica internazionale, è rinvenibile in un recente articolo di M. Sinclar, Fair is not always fair: media moni tors and copyright, in European Intellectual Property Review, 1997, 188 ss.; l'autore, dopo aver sottolineato la necessità di bilanciare il pub blico interesse alla diffusione di notizie ed informazioni con il legittimo interesse economico dei copyright owners, perviene alla conclusione che «the fair dealing provisions of the U.K. Act [United Kingdom's Copy right, Designs and Patents Act 1988] are not adequate to protect the activities of media monitors and nor do they promote the dissemination

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

d'essere; e continua ad elencare — nel materiale pubblicitario — le riviste edite dalle ricorrenti tra quelle sistematicamente 'mo

nitorate'. È fuor di dubbio, quindi, che i comportamenti ogget to del contendere siano stati effetivamente posti in essere da

Selpress in passato e lo siano tuttora.

In relazione al periculum in mora, è ben vero che i primi illeciti furono opposti alla convenuta nel 1995, ma il comporta

mento contestato continua ad essere attuato in spregio ai diritti

delle ricorrenti, perpetrando, e certamente aggravando, i danni

dalle stesse temuti e — verosimilmente — già patiti. Anche se

il notevole ritardo della relazione giudiziaria della parte danneg

giata può, in linea di principio, indurre a ritenere insussistente — o comunque non imminente ed irreparabile — il pregiudizio

paventato, non può prescindersi dalla valutazione in concreto

circa il persistere della situazione dannosa per concludere che

il periculum continua a sussistere tutte le volte che la lesione

sia in corso con conseguente recrudescenza degli effetti dannosi.

Nel merito, ritiene il collegio che il comportamento della resi

stente, che pubblica in tempo reale, ossia contemporaneamente

all'uscita di quotidiani e riviste, gli articoli e le informazioni che specificamente interessano i suoi clienti (vuoi perché li ri

guardano direttamente vuoi perché attengono al settore nel quale

essi operano), vada valutato come illecito sotto il duplice profi lo della concorrenza sleale e del diritto d'autore.

Sotto il primo aspetto, va in primo luogo rilevato che le im

prese a confronto svolgano attività non sovrapponibili, ma as

sai contigue, che si rivolgono certamente alla stessa fascia di

consumatori per svolgere la stessa funzione di tempestiva e si

stematica informazione. Originale quella prodotta dalle ricor

renti e 'antologica' e parassitariamente derivata quella della re

sistente. Né va sottovalutata la precisazione che appartiene or

mai all'attività usuale delle società editrici di pubblicazioni periodiche l'offerta di archivi e banche date derivate dalle pro

prie opere e, sotto questo profilo, che appartiene alla potenziale

of information» ed auspica una riforma per regolarizzare l'attività dei

media monitors (come possibile modello viene indicata la section 91

del New Zealand's Copyright Act 1994, che, limitatamente ai program mi televisivi di argomento informativo, ne permette la copia e la trascri

zione anche senza il consenso del copyright owner, ma a condizione

che quest'ultimo venga remunerato con un equo compenso).

Sempre in tema di complessi rapporti tra stampa, diritti d'autore e

nuove tecnologie, e rimanendo ancora nel Regno unito, può essere se

gnalato il caso Shetland Times Ltd. v. Wills, recentemente deciso dalla

Court of Session scozzese. È stato, infatti, accordato un interim inter

dict (l'equivalente della interlocutory injunction inglese) per inibire al

titolare di un sito Internet di includere tra i links della sua home page una serie di headlines identici a quelli presenti in un altro sito facente

capo ad un editore, che a sua volta li riprendeva da proprie pubblica

zioni; per alcuni brevi commenti a questa decisione, v. K.J. Campbell,

Copyright on the Internet: the view from Shetland, ibid., 255-256; J.

Carter Shaw, The Shetland Times case-are links to other Internet sites

illegal?, in Communications Law, 1997, 113-115 (il quale segnala le

difficoltà del giudice incaricato del caso di stabilire «whether a hyper text link is an 'item' and whether it is 'included' in a cable programme service» e ritiene che, considerate le peculiarità della vicenda, qualun

que sia l'eventuale decisione definitiva, «this will not be a precedent that all hypertext links are a breach of the copyright of the linked si

te»). Il problema della inclusione in una banca dati on-line, accessibile

via terminal, dei titoli e degli abstracts di articoli pubblicati da «Le

Monde» e «Le Monde Diplomatique» era stato al centro di una trava

gliata controversia dinanzi ai giudici transalpini, caratterizzata da un

vero e proprio duello tra Cassation e Cour d'appel di Parigi (sent. 18

dicembre 1985, Foro it., 1987, IV, 357, con nota di Pardolesi, Banche

dati al guado), risolto dalla Assemblée plénière nel senso della liceità

della pratica (sent. 30 ottobre 1987, id., 1988, IV, 214, con osservazioni

di Pardolesi). Non è stata immune da censure nemmeno la creazione, ad opera dei

principali editori del Belgio, di una banca dati contenente gli articoli

pubblicati su quotidiani e periodici nazionali e consultabile dal pubbli co tramite Internet; il Tribunal de première instance di Bruxelles, con

decisione del 16 ottobre 1996 (riprodotta in Revue Internationale du

Droit d'Auteur, 1997, 238), ha accolto la domanda proposta dall'asso

ciazione dei giornalisti ed ha ordinato la cessazione della diffusione di

articoli di stampa sulle reti informatiche senza il consenso dei loro autori.

Per un resoconto sui primi, ed ancora timidi, passi compiuti dall'in

formazione on line nel nostro paese, messi a raffronto con l'eclatante

successo di «Voralberg Online» nella vicina Austria, cfr. P. Giovanet

ti, Giornali on line: l'esperimento «Repubblica» e l'esempio di Bre

genz, in Problemi dell'informazione, 1997, 267 ss. [A. Palmieri]

Il Foro Italiano — 1997.

espansione delle ricorrenti, l'attività della convenuta si pone in

concorrenza diretta.

La forma di concorrenza istituzionalmente posta in essere da

Selpress non può non qualificarsi scorretta, giacché si attua con

la sistematica riproposizione alla clientela dei lettori della pro duzione delle società editrici. È ben vero che i lettori stessi pos sono procedere autonomamente alla formazione di rassegne stam

pa e di banche dati, ma la loro attività non può prescindere

dall'acquisto delle pubblicazioni, acquisto che è illegittimamen te escluso a danno delle ricorrenti dalla raccolta offerta da Sel

press. Del resto, anche l'art. 101 l.d.a. sanziona come atto di

slealtà commerciale la riproduzione sistematica di informazioni

raccolte e proposte da un imprenditore concorrente; né può es

sere interpretato come limite alla tutela il mezzo della riprodu

zione, circoscritto dalla norma in esame a quella attuata a mez

zo di 'giornali o altri periodici' ovvero di 'radiodiffusione'. In

vero, la legge, ormai 'datata', sembra ricomprendere tutti i mezzi

di riproduzione prevedibili all'epoca, si ché non può escludersi

la forma tecnologicamente più avanzata ma sostanzialmente equi valente posta in essere dalla convenuta.

Ma anche la protezione riservata dalla l.d.a. — all'art. 65,

come ha correttamente rilevato il giudice di prime cure — agli

articoli, considerati, a differenza delle informazioni, oggetto della

tutela riservata all'opera dell'ingegno per il loro carattere origi

nale, conduce inevitabilmente alla illegittimità del comportamento della convenuta considerato che gli articoli in esame erano stati

espressamente riservati quanto alla riproduzione dalle ricorrenti.

Ne consegue che il provvedimento reclamato deve essere inte

gralmente revocato ed il ricorso proposto da Milano Finanza,

Italia Oggi ed Erinne s.p.a. deve essere accolto nei limiti dell'i

nibitoria alla resistente di inserire articoli ed informazioni tratte

dalle riviste sopra citate nelle proprie rassegne stampa, misura

certamente sufficiente a garantire l'interesse delle ricorrenti.

II

La questione relativa alla riproduzione su rassegna-stampa di

articoli comparsi su quotidiani deve essere ricondotta in via ge nerale alle diverse ipotesi previste dall'art. 65 e dall'art. 101

l.a. Quanto all'art. 65 l.a. deve osservarsi che esso considera

il caso dell'articolo giornalistico — intendendosi con esso un

elaborato caratterizzato da attività creativa, contenente o meno

informazioni e notizie — che certamente deve essere considera

to quale oggetto della protezione accordata dalla normativa in

tema di diritto d'autore.

Tale norma pone uno specifico limite alla natura esclusiva

propria del diritto d'autore in considerazione del riconosciuto

interesse generale alla libera circolazione delle opinioni, stabi

lendo in via generale il principio della libera utilizzazione degli

articoli comparsi sulla stampa periodica. Detto limite opera a condizione che la riproduzione del sin

golo articolo non sia stata espressamente riservata dal titolare

del diritto di utilizzazione economica relativo all'articolo stesso.

Diverso ambito deve ricollegarsi alla previsione dell'art. 101

l.a. che per la sua collocazione sistematica — all'interno delle

disposizioni concernenti i diritti connessi all'esercizio del diritto

d'autore — non si riferisce a elaborazioni creative bensì a noti

zie ed informazioni, la cui utilizzazione da parte di altri soggetti

viene regolata al fine di tutela dell'interesse economico del sog

getto che ha investito mezzi e capitali al fine di predisporre una

organizzazione di natura imprenditoriale finalizzata alla acqui

sizione delle medesime per la successiva cessione a terzi.

La forma di tutela dettata dall'art. 101 l.a. prevede la indivi

duazione di specifiche forme di attività qualificate come illecite

in quanto contrarie agli usi onesti in materia giornalistica —

tanto che detta norma è pacificamente considerata quale parti

colare fattispecie di concorrenza sleale — sia in riferimento alla

riproduzione di notizie e informazioni con modalità tali da pre

giudicarne l'utilizzabilità economica da parte dell'agenzia o dal

giornale che ne abbia acquisito la facoltà di pubblicazione (v.

2° comma, lett. a), sia in relazione a forme di parassitismo gior

nalistico (v. 2° comma, lett. b). Così sommariamente indicato il quadro normativo di riferi

mento — rispetto al quale non sembra costituire elemento di

estraneità la circostanza che nel caso di specie la riproduzione

dei brani giornalistici avvenga con modalità connesse all'uso pe

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Page 5: ordinanza 8 aprile 1997; Pres. Patrone, Rel. Grossi; Soc. Milano Finanza editori, Soc. Class editori e Soc. Erinne (Avv. Morvillo) c. Soc. Selpress (Avv. Fossa)

3035 PARTE PRIMA 3036

raltro ormai diffuso di strumenti informatici e telematici, posto che il risultato in definitiva consiste nella produzione di una

pubblicazione a carattere comunque periodico e tendenzialmen

te continuativa nel tempo sia pure in diretta relazione alla rile

vazione sui quotidiani «monitorati» di articoli attinenti ai sog getti previamente individuati dal cliente — deve procedersi alla

verifica se le domande cautelari proposte dalle ricorrenti risulti

no fondate in punto di fatto e se ricorra altresì il presupposto del periculum in mora.

Ritiene questo giudice che la risposta debba essere negativa. Le ricorrenti hanno allegato al ricorso introduttivo documen

tazione relativa alla produzione pubblicitaria diffusa dalla resi

stente Selpress, l'elenco delle testate «monitorate» nell'ambito

del servizio offerto dalla medesima, una copia della rassegna

stampa prodotta dalla Selpress riproducente articoli di giornali

pubblicati in data 30 maggio 1995 nonché fotocopia di un arti

colo pubblicato su MF del 3 dicembre 1996 in calce al quale è apposta la dicitura «riproduzione riservata». Appare evidente

che detti elementi risultano del tutto insufficienti a dare concre

to fondamento ai fatti esposti in ricorso.

Invero, le ricorrenti di fatto non hanno provato che in epoca successiva al maggio 1995 la resistente abbia effettivamente ri

prodotto e diffuso presso i propri clienti brani giornalistici ri

prodotti dalle rispettive testate.

Ciò appare rilevante sia in via generale — posto che l'adozio

ne di un provvedimento di inibitoria presuppone evidentemente

che il comportamento qualificato come illecito si sia già concre

tamente avverato e che ciò non può ritenersi integrato dalla

semplice inclusione delle testate in questione tra quelle «moni

torate» dalla Selpress — sia in riferimento alla necessità di pro cedere alla riconduzione dell'asserita illiceità del comportamen to della resistente all'una o all'altra delle ipotesi normative in

precedenza sommariamente richiamate.

La considerazione della natura dello specifico brano giornali stico riprodotto è infatti indispensabile al fine di valutare se

esso sia articolo protetto dal diritto d'autore o invece mera no

tizia utilizzata con modalità concorrenzialmente illecite, doven

dosi nel primo caso verificare la sussistenza dell'elemento di

creatività che legittima il ricorso alla riserva di pubblicazione e nel secondo caso procedere all'accertamento della sussistenza

del presupposto della sistematicità della riproduzione di cui alla

lett. c) dell'art. 101 La.

Lo stesso unico esemplare di rassegna-stampa della Selpress

prodotto dalle ricorrenti presenta brani giornalistici classificabi

li come articoli ma non protetti da riserva di pubblicazione (v.

pag. 14 della rassegna-stampa) insieme a mere notizie ed infor

mazioni, tutte peraltro riprodotte dalla sola testata MF. L'assenza di allegazione di concreti episodi riconducibili al

l'una o all'altra ipotesi normativa che si siano verificati nell'ar co dei circa diciannove mesi precedenti la presentazione del ri

corso — ma rispetto ai periodici Italia Oggi e Class in effetti vi è assenza assoluta di prova di illecita riproduzione — impedi sce di fatto di ritenere integrato il fumus boni iuris sotteso al diritto reclamato.

D'altra parte, la circostanza che la ricorrente Milano Finanza editore abbia formalmente diffidato la Selpress per i fatti di cui al ricorso sin dall'ottobre 1995 senza intraprendere alcuna ulteriore iniziativa nei confronti della resistente fino al 9 gen naio 1997 costituisce — per costante orientamento di questo tribunale — elemento idoneo al fine di ritenere carente anche l'ulteriore presupposto del periculum in mora, dovendosi neces sariamente dedursi da tale inattività l'assenza di un concreto

pregiudizio dotato delle caratteristiche di gravità ed irreparabili tà richieste in sede cautelare.

Il ricorso deve pertanto essere respinto.

Il Foro Italiano — 1997.

TRIBUNALE DI ROMA; decreto 16 dicembre 1996; Pres. Deo

dato, Rei. Nazzicone; Soc. Tekne.

TRIBUNALE DI ROMA;

Società — Capitale sociale — Riduzione per perdite — Deter

minazione — Criteri (Cod. civ., art. 2446). Società — Capitale sociale — Riduzione per esuberanza — Ri

feribilità della esuberanza all'oggetto sociale — Motivazione — Necessità (Cod. civ., art. 2445).

La riduzione del capitale per perdite presuppone la determina

zione delle perdite al netto delle riserve; non vi è, pertanto, erosione del capitale se le perdite sono inferiori alle riserve

e totalmente coperte da esse. (1)

(1) Il Tribunale di Roma si conforma all'orientamento seguito dalla

prevalente giurisprudenza, secondo cui, nel caso di riduzione del capita le sociale ex art. 2446 c.c., le perdite vanno determinate al netto delle riserve. È necessario, cioè, che, dapprima, siano assorbite le riserve; soltanto successivamente può procedersi alla riduzione del capitale so ciale nella misura corrispondente alle perdite che residuano. Cfr., in

questo senso, alcune delle sentenze citate nel provvedimento in epigra fe: Trib. Napoli 20 febbraio 1991, Foro it., Rep. 1991, voce Società, n. 518, e Riv. not., 1991, 769, con nota di Montagnani, Note in tema di riduzione del capitale; Trib. Roma 16 maggio 1986, Foro it., Rep. 1986, voce cit., n. 344, e Società, 1986, 1317, con nota du Rordorf, Limiti di validità della riduzione del capitale per perdite; cfr., inoltre, Trib. Udine 17 gennaio 1995, Foro it., Rep. 1995, voce cit., n. 639, e Società, 1995, 676, con nota di Natale, Perdite di esercizio e perdite di bilancio: condizioni di ripianamento; App. Torino 5 aprile 1994, Fo ro it., Rep. 1994, voce cit., n. 573, e Giur. piemontese, 1994, 230, con nota di Collura; Trib. Napoli 1° marzo 1994, Foro it., Rep. 1994, voce cit., n. 574, e Nuovo dir., 1995, 31, con nota di Santarsiere, Riduzione del capitale sociale per perdite, supposto l'esaurimento delle

riserve; Trib. Cassino 18 gennaio 1991, Foro it., 1991, I, 1000, e 21 novembre 1990, id., Rep. 1991, voce cit., n. 519; Trib. Verona 9 no vembre 1990, ibid., n. 510, e Società, 1991, 232, con nota di Rovelli, Azzeramento del capitale prima della utilizzazione del fondo copertura perdite?-, App. Napoli 29 gennaio 1988, Foro it., Rep. 1988, voce cit., n. 571, e Società, 1988, 736, con nota di Marescotti, Il controllo del tribunale sulle irregolarità sociali; Trib. Genova 2 febbraio 1987, Foro it., Rep. 1987, voce cit., n. 427, e Società, 1987, 526, con nota di Sala

fla, Imputazione al capitale delle perdite di esercizio; App. Trieste 16 febbraio 1985, Foro it., Rep. 1985, voce cit., n. 492, e Società, 1985, 971, con nota di Salafia, Perdite del capitale sociale e criterio di deter minazione del valore.

Particolare menzione meritano: Trib. Genova 6 giugno 1989, Foro

it., Rep. 1990, voce cit., n. 556, e Società, 1990, 59, con nota di Sala

fia, Riduzione del capitale e ricostituzione immediata, che, pur dichia rando di «riallacciarsi» all'orientamento seguito dalla sentenza in epi grafe, ammette che le perdite siano imputate direttamente al capitale e non alla riserva nel caso in cui il capitale sia contestualmente reinte

grato: in tale ipotesi, secondo i giudici genovesi, la tutela dei terzi sa rebbe garantita dalla immediata sottoscrizione del capitale; nonché Trib. Udine 19 febbraio 1983 (Foro it., Rep. 1984, voce cit., n. 857, e Socie tà, 1983, 1278, con nota di Salafla, La riduzione del capitale per perdi te di esercizio va riferita al capitale nominale o a! patrimonio netto?), ove si sostiene che l'art. 2446 opera, non quando la perdita assorba interamente la riserva ed incida sul capitale per più di 1/3, bensì quan do la perdita superi di 1/3 la somma del capitale e delle riserve.

È stato osservato (Rordorf, Limiti di validità della riduzione del

capitale per perdite, cit.) che il legislatore, nel disciplinare l'ipotesi della riduzione del capitale sociale per perdite, non chiarisce in che cosa le

perdite di capitale esattamente consistano. All'orientamento seguito dalla decisione in epigrafe, se ne è, così, contrapposto un altro, decisamente minoritario, secondo cui le perdite risultanti dal raffronto contabile tra l'attivo ed il passivo della situazione patrimoniale devono essere impu tate direttamente al capitale, prescindendo dall'eventuale presenza di riserve: cfr. Trib. Treviso 9 ottobre 1985, Foro it., Rep. 1986, voce cit., n. 350; Trib. Trieste 22 dicembre 1984, id., Rep. 1985, voce cit., n. 493.

La dottrina è quasi unanime nel seguire il primo indirizzo, fin dai

tempi del codice di commercio: cfr. Vivante, Trattato di diritto com merciale, Milano, 1923, II, 315 ss.; Navarrini, Delle società e delle associazioni commerciali, in Commentario al cod. comm. redatto da

Bensa, Milano, 1924, 785; Soprano, Trattato teorico-pratico delle so cietà commerciali, in II codice di commmercio, commentato, Torino, 1938, 314; nel vigore dell'attuale codice civile, cfr., per tutti, Ferri, Le società, Torino, 1971, 581; Fenghi, La riduzione del capitale, Mila no, 1974, 68 ss.; Costa, Le riserve nel diritto delle società, Milano, 1984, 64; Colombo, Il bilancio e le operazioni sul capitale, in AA.VV., Aumenti e riduzioni del capitale, Giornate di studio organizzate dal comitato regionale lombardo, Milano, 1984, 34 ss.; Nobili, Problemi in tema di riduzione del capitale, ibid., 118 ss.; Salafia, Riduzione del capitale e ricostituzione immediata, cit.; Di Sabato, Manuale delle

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