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ordinanza 8 gennaio 1996; Giud. Meliadò; Branchina c. Usl Catania

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ordinanza 8 gennaio 1996; Giud. Meliadò; Branchina c. Usl Catania Source: Il Foro Italiano, Vol. 119, No. 4 (APRILE 1996), pp. 1469/1470-1479/1480 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23190329 . Accessed: 28/06/2014 18:21 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 91.238.114.35 on Sat, 28 Jun 2014 18:21:01 PM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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ordinanza 8 gennaio 1996; Giud. Meliadò; Branchina c. Usl CataniaSource: Il Foro Italiano, Vol. 119, No. 4 (APRILE 1996), pp. 1469/1470-1479/1480Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23190329 .

Accessed: 28/06/2014 18:21

Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at .http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp

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Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to IlForo Italiano.

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

me ne risponderebbe nel caso avesse delegato un suo dipenden te ad esercitare tali poteri.

Alla luce delle considerazioni di cui sopra è allora possibile osservare. (Omissis)

Nel merito il ricorso è fondato.

Fumus boni iuris. Mastropasqua si è difesa sostenendo che il trasferimento è legittimo perché il non gradimento manifesta

to dalla Sestri cantiere navale concretizza una ragione tecnico

organizzativa che ai sensi dell'art. 2103 c.c. giustifica lo sposta mento del lavoratore ad altra unità.

La questione, impostata in questi termini è sicuramente con

divisibile: ciò che invece non è condivisibile è l'uso che in con creto è stato fatto della clausola.

Tale clausola infatti è palesemente nulla (per contrasto con

norma imperativa) nella parte in cui consente l'allontamento

del lavoratore subordinato ad nutum.

Sestri cantiere navale infatti senza dare alcuna motivazione

ha facoltà di chiedere a Mastropasqua l'allontamento. Ma Mastropasqua non può applicare tale clausola sic et sim

pliciter: nell'esercizio del potere imprenditoriale deve provare che sussistono comprovate ragioni tecniche, organizzative e pro duttive.

E tali ragioni non possono essere costituite dalla clausola in

sé: nella lettera di trasferimento si dice «avendo ... il cantiere

navale espresso il "non gradimento" nei suoi confronti, ci ve

diamo costretti a trasferirla ad altra unità produttiva . . .».

Proprio l'orientamento giurisprudenziale che consente il tra

sferimento per incompatibilità ambientale (cui si è fatto riferi mento nelle difese Mastropasqua) è la chiave di lettura dell'ille

gittimità del trasferimento.

Infatti la Suprema corte ha statuito che in relazione a situa

zioni soggettive connesse al comportamento del dipendente l'im

prenditore può ricorrere al trasferimento ex art. 2103 c.c. quan do peraltro tale condotta abbia prodotto conseguenze valutabili

alla stregua di un criterio oggettivo e rilevanti come elementi

di disorganizzazione e disfunzione dell'unità produttiva (Cass. 16 aprile 1992, n. 4655, id., Rep. 1992, voce Lavoro (rapporto), n. 962): è cioè necessario che la situazione di incompatibilità ambientale si rifletta sul normale svolgimento dell'attività del

l'impresa (Cass. 4655/92, cit.). Orbene, a seguito dell'accertata nullità della clausola come

sopra prospettata (sul punto non può sussistere domanda nuova

come eccepito dalla difesa della Matropasqua perché per accer

tare le ragioni che fondano il trasferimento ex art. 2103 c.c.

deve applicarsi necessariamente la clausola sicché d'ufficio il

pretore deve sindacarla per non rischiare di applicare una clau

sola contra legem) è possibile affermare in tutta tranquillità che

non sussiste alcuna situazione oggettiva alla base del trasferi

mento ma solamente una situazione determinata dal «non gra dimento».

In altri termini, il trasferimento è pacificamente fondato su

una clausola nulla e quindi è tamquam non esset.

Sestri cantiere navale può non motivare il gradimento ma nei

rapporti Mastropasqua/Mendola ciò non è sufficiente: occorre

per legge una ragione oggettiva, ragione allo stato del tutto sco

nosciuta.

Ed infatti dall'istruttoria sommaria non è emerso alcun ele

mento per poter affermare che sussiste incompatibilità ambien

tale che si rifletta sul normale svolgimento dell'attività dell'im

presa (Mastropasqua) determinando cosi la situazione oggettiva che fonda il trasferimento.

L'unica eventuale situazionne di incompatibilità emergente po teva essere costituita dalla presenza della Iraci che è però pacifi co abbia smesso di lavorare presso la mensa lo stesso giorno

in cui è avvenuto il litigio. Non è poi contestato che la Mendola lavorasse presso la men

sa da circa ventidue anni: nessun addebito risulta per il passato. Non sembra quindi assolutamente possibile ritenere sussistere

una incompatibilità ambientale per l'assoluta mancanza di ele

menti che possano corroborare una ricaduta del comportamen

to tenuto dalla Mendola (nell'occasione per cui è causa) sull'or

ganizzazione aziendale.

Ed infatti la Mastropasqua non ha avuto in concreto alcuna

disfunzione dal comportamento tenuto dalla Mendola: se aves

se avuto una disorganizzazione avrebbe dovuto provarla, inve

ce, invocando una clausola nulla, ha dato la prova provata che

nessuna disorganizzazione si è mai verificata. Il trasferimento è quindi illegittimo. (Omissis)

Il Foro Italiano — 1996.

I

PRETURA DI CATANIA; PRETURA DI CATANIA; ordinanza 8 gennaio 1996; Giud. Meliadò; Branchina c. Usi Catania.

Provvedimenti di urgenza — Sanità pubblica — Medicinali —

Dispensazione gratuita — Attesa di pubblicazione del provve dimento di classificazione — Insostituibilità del farmaco — Condizioni economiche del richiedente — Tutelabilità in via

di urgenza (Cost., art. 32; cod. proc. civ., art. 700; d.leg. 30 giugno 1995 n. 261, diposizioni urgenti in materia di assi stenza farmaceutica e di sanità).

Il giudice ordinario può ordinare alla competente unità sanita ria locale, in via cautelare e urgente e nelle more della pubbli cazione del provvedimento di classificazione del farmaco (nella

specie, nella fascia H del Betaferon), la sua dispensazione gra

tuita, in conformità alla prescrizione specialistica, ove il far maco stesso risulti insostituibile per la parte ricorrente (nella

specie, affetta da sclerosi multipla) e le sue condizioni econo

miche non le consentano di proseguire il trattamento sanita

rio già praticato. (1)

II

PRETURA DI ENNA; ordinanza 6 ottobre 1995; Giud. Zu

lian; Scivoli c. Usi 4 Enna.

Provvedimenti di urgenza — Sanità pubblica — Medicinali —

Dispensazione gratuita — Diniego di rinnovo dell'autorizza

zione — Insostituibilità del farmaco — Condizioni economi

che del richiedente — Tutelabilità in via di urgenza (Cost., art. 32; cod. proc. civ., art. 700; d.leg. 30 giugno 1995 n. 261).

Il giudice ordinario può ordinare, in via cautelare e urgente, alla unità sanitaria locale la dispensazione gratuita di un far

maco, con le modalità e per la durata stabilite dal medico

che abbia prescritto la terapia, ove il farmaco stesso risulti

insostituibile per la ricorrente (nella specie, affetta da sclerosi

multipla di tipo «relapsing remitting» con ricadute) e le sue

condizioni economiche non ne consentano l'acquisto. (2)

III

PRETURA DI GENOVA; ordinanza 20 febbraio 1995; Giud. Ravera; Arcaini c. Usi 3 Genova.

Provvedimenti di urgenza — Sanità pubblica — Medicinali —

Dispensazione gratuita — Insostituibilità del farmaco — Con

dizioni economiche del richiedente — Tutelabilità in via di urgenza (Cost., art. 32; cod. proc. civ., art. 700; d.leg. 30

giugno 1995 n. 261).

Il giudice ordinario può ordinare, in via cautelare e urgente, alla unità sanitaria locale la dispensazione gratuita, per tutta

la durata della prescritta terapia, di un farmaco, anche se

non ancora registrato, ove il suo uso sia necessario a ritarda

re il decorso della malattia e le condizioni economiche della

ricorrente (nella specie, affetta da sclerosi multipla) non ne

consentano l'acquisto. (3)

(1-3) Alle ordinanze riportate va aggiunta la decisione di Pret. Roma 26 gennaio 1995, Nuovo dir., 1995, 302, che conferma l'orientamento favorevole alla concessione del rimedio cautelare.

E risalendo nel tempo, non mancano i precedenti. Infatti, già Pret.

Genova 12 gennaio 1989, Foro it., 1989, I, 1767, con nota di richiami, affermando che il mancato godimento del diritto de quo per tutto

il tempo necessario ad essere fatto valere in via ordinaria costituisce

pregiudizio irreparabile neutralizzabile attraverso un provvedimento d'ur

genza ex art. 700 c.p.c., aveva ordinato la fornitura gratuita e diretta a carico del servizio sanitario nazionale di un medicinale costoso e

indispensabile non compreso nel prontuario nazionale. Veniva cosi sancita

la facoltà del giudice ordinario di disapplicare il prontuario nazionale

e, di conseguenza, ordinare agli organi competenti del servizio di for

nire gratuitamente e direttamente il farmaco (nella specie, «ossicodo

ne»), nel presupposto che in materia non sussiste alcun potere discre

zionale in capo all'amministrazione. La riaffermazione dei principi alla base anche delle ordinanze riportate si trova, da ultimo, in Cass. 22

aprile 1994, n. 3870, id., 1995, I, 577, con ampia nota di richiami

(e sul diritto al rimborso del prezzo del medicinale insostituibile e

indispensabile, ancorché non compreso nel prontuario terapeutico del

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1471 PARTE PRIMA 1472

I

1. - Costituisce principio consolidato nella giurisprudenza che «il diritto all'assistenza farmaceutica comprende la somministra zione gratuita di farmaci che — sebbene non inclusi nel prontua rio terapeutico . . . risultano, tuttavia, indispensabili ed insosti tuibili» (cosi, da ultimo, Cass. 3870/94, Foro it., 1995,1, 577).

E ciò in quanto la salvaguardia del «contenuto minimo essen ziale» del diritto costituzionale alla salute (cosi, da ultimo, Cor

te cost. 184/93, id., 1993, I, 1329) implica che non possa «ne garsi agli assistiti la somministrazione dei medicinali non con templati nel prontuario, ma indispensabili per la cura di

servizio sanitario nazionale approvato con decreto ministeriale, stante il potere del giudice ordinario di disapplicarlo se incidente sul diritto fondamentale alla salute dell'individuo, cfr. Cass. 20 febbraio 1985, n. 1504, id., 1985, I, 672). La corte di legittimità, decidendo sulla que stione della rimborsabilità dei farmaci assenti dal prontuario terapeuti co, ribadisce che, ove si tratti di farmaco destinato al trattamento di

gravi condizioni o sindromi morbose che esigano terapie di lunga dura ta, l'esclusione del medicinale dal prontuario non giustifica il sacrificio del diritto alla salute nel suo contenuto essenziale (cosi la massima).

Sulla tutela cautelare e urgente attivata dal privato nei confronti delle unità sanitarie locali, si vedano:

— Pret. Torino 25 marzo 1991, id., Rep. 1991, voce Provvedimenti di urgenza, n. 84 (per esteso in Nuovo dir., 1991, 956, con nota di

Ciauri, Appunti sul fondamentale diritto alla vita ed alla salute), che ha accolto il ricorso ex art. 700 c.p.c., per la tutela del fondamentale diritto alla salute ed alla vita di un cittadino, il quale, dopo una lunga lista di attesa per farsi operare in un centro pubblico ospedaliero per una grave cardiopatia, si era poi recato presso un centro cardio-chirurgico di un paese Cee (Francia), dove sarebbe stato operato in breve tempo (mentre gli era stata negata l'autorizzazione a farsi operare all'estero dal centro regionale di riferimento, dove il paziente era stato messo in lista di attesa);

— Pret. Milano 16 aprile 1987, Foro it., 1989, I, 499, che ha ordina to in via cautelare alla Usi di iscrivere con effetto immediato al servizio sanitario nazionale il cittadino straniero che abbia soddisfatto gli adem

pimenti formali richiesti dalle norme in materia, atteso il pericolo in combente di lesione del diritto alla salute del ricorrente e la possibilità di condannare la pubblica amministrazione ad un facere costituito da un semplice comportamento materiale conseguente alla disposta disap plicazione del provvedimento di cancellazione d'ufficio;

— Pret. Napoli 13 ottobre 1986, id., Rep. 1987, voce cit., n. Ili, dove si ammette che, in sede di tutela cautelare richiesta ex art. 700

c.p.c. dagli assistiti per ottenere le prestazioni di assistenza farmaceuti ca in regime convenzionale nell'ambito del servizio sanitario nazionale, possa essere opposta (ma nel caso è stato ritenuto non fondatamente

opponibile) l'eccezione di inadempimento da parte dei farmacisti con venzionati, creditori delle Usi che erogano tale assistenza; il pretore tuttavia ha ritenuto insussistente, comunque, il periculum in mora in difetto di prova di danno alla salute, ravvisabile solo quando l'assistito abbia la prescrizione da parte del medico di farmaci costosi e non sia in condizione economica di provvedere alla anticipazione della spesa;

— Pret. Livorno 5 luglio 1984, id., 1986, I, 875, che ha ritenuto il rifiuto opposto dalla Usi alla scelta del medico specialista convenzio nato (operata dagli assistibili all'interno del territorio dell'intera Usi di appartenenza e non solo del comune in cui egli eserciti l'attività) idoneo a provocare nell'assistibile un pregiudizio grave ed irreparabile alla sua salute, tale da giustificare l'adozione del provvedimento d'ur

genza ex art. 700 c.p.c. In materia di cure termali, invece, cfr. Pret. Siena 19 marzo 1990,

id., Rep. 1990, voce cit., n. 170, la quale ha ritenuto che dall'espleta mento delle modalità procedimentali adottate dall'Inps per istruire le richieste di cure termali non scaturisce alcuna lesione al diritto alla salu

te; consegue la inapplicabilità dell'art. 700 c.p.c. Ma, da un altro punto di vista, Pret. Bologna 14 agosto 1981, id., Rep. 1983, voce cit., n.

142, ha ammesso il ricorso alla procedura ex art. 700 c.p.c. per la tutela del diritto del dipendente ad ottenere un permesso retribuito per cure termali in base all'art. 77 ccnl 18 aprile 1980, trattandosi di un diritto che riguarda la salute del lavoratore, che può essere goduto solamente una volta l'anno e in relazione ai tempi di funzionalità degli stabilimen ti terminali e che, perciò, non potrebbe essere riparato adeguatamente se ingiustamente negato.

Legata alla tematica generale dei rimedi urgenti per la prestazione delle cure necessarie, sebbene sia da classificare più propriamente nella

giurisprudenza relativa ai conflitti fra genitori sull'esercizio della pote stà, cfr. Trib. min. Potenza 29 luglio 1993, id., Rep. 1994, voce Potestà dei genitori, n. 17, e Dir. famiglia, 1993, 1199: qualora un infante, denunciato alla nascita di sesso maschile ma affetto da spicca tissimo pseudoermafroditismo femminile (e pertanto, in realtà, di ses so femminile), abbia urgente bisogno degli interventi chirurgici, sanita ri, farmacologici e psicologici idonei a riportarlo a normalità anche sul piano scolastico e sociale, ed i genitori, pur dichiaratisi convinti della necessità di porre in atto, senza dilazione, gli interventi necessari al benessere psicofisico del figlio, non si decidano ad agire, rimanendo

li Foro Italiano — 1996.

determinate malattie, senza violare il diritto all'assistenza sani

taria e farmaceutica costituzionalmente tutelato» (cosi sez. un.

1504/85, id., 1985, I, 672). Dal momento che «di fronte ad una eventuale insopprimibile

esigenza, rispetto alla quale le strutture organizzative del servi

zio sanitario nazionale non offrono rimedi alternativi, il diritto fondamentale dell'individuo alla salute si impone nella sua inte

grità ed assolutezza senza limiti e condizionamenti di sorta e, in realtà, alla totale assenza di una tutela predisposta dal servi

zio sanitario nazionale corrisponde il pregiudizio diretto e at

tuale al bene della salute del cittadino e in ultima analisi la

lesione di una posizione avente consistenza di diritto soggetti

a lungo inerti e continuando a rinviare sine die ogni cura, al minore va nominato un curatore speciale che provochi le occorrenti pratiche chirurgiche e terapeutiche e che del minore curi anche l'equilibrio psico logico ed il fecondo e non frustrante inserimento nei corsi scolastici, attivandosi, insomma, in ogni modo, anche sul piano giudiziario ed

amministrativo, affinché il minore abbia a crescere in maniera serena, regolare e consona al suo effettivo sesso (in parte qua, i genitori dell'in fante venivano sospesi dalla potestà parentale fino al compimento del

l'opera del curatore, mentre il figlio veniva affidato alla Usi locale che, d'intesa con il curatore, avrebbe garantito al minore tutta l'assistenza

economica, tecnica e di sostegno anche sociofamiliare rispondente ai

propri compiti istituzionali, relazionando, infine, periodicamente al tri bunale per i minorenni).

In materia di rimborso o anticipazione o ancora saldo diretto delle

spese mediche usufruite dagli assistiti, subordinati al potere autorizzati vo o discrezionale dell'ente pubblico competente, Pret. Milano 25 mar zo 1994, Foro it.. Rep. 1994, voce Sanità pubblica, n. 282, ha ritenuto

ogni controversia devoluta al giudice amministrativo, in quanto que stione attinente alla tutela non di un diritto soggettivo ma di un interes se legittimo; va pertanto esclusa la competenza in materia del giudice ordinario a meno che — per l'urgenza delle cure — il rifiuto dell'ente

competente non si palesi come una violazione di un diritto soggettivo perfetto (nel caso di specie di nessuna violazione di diritto si può parla re, in quanto il mancato intervento della regione competente non è di

peso da una decisione dell'ente o da una sua inefficienza, ma è imme diatamente conseguente alla mancata attivazione da parte dell'interessa ta dell'apposito procedimento a tal fine previsto dalla legge).

In tema di prestazioni medico specialistiche, comprese quelle di dia

gnostica strumentale e di laboratorio, Cass. 1° giugno 1993, n. 6065, id., Rep. 1993, voce cit., n. 235, ha affermato che l'autorizzazione al l'assistito a rivolgersi ad una struttura privata convenzionata, di norma

oggetto di un potere discrezionale della Usi, cessa di essere tale in pre senza di situazioni di urgenza — che comportano per l'assistito pericoli di vita o di aggravamento della malattia o non di adeguata guarigione evitabili soltanto con cure tempestive, non ottenibili dalla struttura pub blica — e diviene contenuto di un diritto soggettivo del cittadino, che si estende anche alla libera scelta della struttura privata designata ad erogare le prestazioni di cui si tratta e che è tutelabile davanti al giudice ordinario, anche in tale sua specifica estensione, si da comportare la

possibilità di disapplicazione del provvedimento amministrativo che im

ponga una scelta diversa. Cfr. altresì' Cass. 29 dicembre 1990, n. 12218, id., Rep. 1991, voce cit., n. 191, e Giust. civ., 1991, I, 556, che ha ritenuto, in presenza dell'estrema gravità delle condizioni di salute in cui versa il cittadino e dell'impossibilità di ottenere dalle strutture pub bliche prestazioni adeguate (nella specie, il soggetto doveva essere sot

toposto, con estrema urgenza, ad un intervento di alta chirurgia, im

possibile prima di trenta-quaranta giorni, a carico del servizio sanitario nazionale, ma attuabile pressoché immediatamente, presso la medesima struttura, ove a pagamento) la pretesa del cittadino al riconoscimento ed al rimborso delle spese per suo conto sostenute, fondata su un dirit to soggettivo perfetto, la cui tutela è demandata alla giurisdizione del l'a.g.o., con competenza ratione materiae del pretore-giudice del lavoro.

Più in generale, sulla tutela cautelare delle situazioni soggettive in cui l'attività della pubblica amministrazione possa comportare la lesio ne del diritto alla salute, cfr. Pret. Cirié 25 marzo 1993, Foro it., Rep. 1994, voce Giurisdizione civile, n. 120, che ha ritenuto rientrante nei

poteri del giudice ordinario, anche in via cautelare ed urgente ex art. 700 c.p.c., inibire tutti gli atti o comportamenti dell'amministrazione che risultino pregiudizievoli per il diritto alla salute del cittadino o di una determinata collettività; nonché Pret. Roma 26 ottobre 1989, id., Rep. 1991, voce Provvedimenti di urgenza, n. 45, e Giur. merito, 1991, 269. In materia ambientale, v. Pret. Modica 31 luglio 1990, Foro it., 1992, I, 2303, con nota di richiami, secondo cui il giudice ordinario

può inibire (temporaneamente) ex art. 700 c.p.c. l'efficacia di un prov vedimento amministrativo, fonte di insalubrità ambientale e, come tale, in grado di pregiudicare il diritto alla salute di uno o più soggetti. Sulla classica tematica delle immissioni, v., fra le più recenti, Trib. Bologna 20 luglio 1993, id., 1994, I, 205, con onta di G. Lener.

Sul diverso problema della tutela cautelare del farmacista per la for nitura dei prodotti farmaceutici, cfr. Pacilli, La tutela in via di urgen za della pretesa dei farmacisti di ottenere la fornitura dei prodotti far maceutici senza il contestuale pagamento del prezzo, in Giur. merito, 1988, 996.

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

vo» (cosi ancora sezioni unite cit., e da ultimo, v. anche sez.

un. 1003/93, id., Rep. 1993, voce Sanità pubblica, n. 234). 2. - Risulta conseguenziale all'affermazione di tali principi

che «il criterio dell'economicità non può escludere la generale esenzione della compartecipazione alla spesa, ove il farmaco ri

sulti indispensabile ed insostituibile per il trattamento di gravi condizioni o sindromi morbose», restando gli atti di accerta

mento devoluti all'autorità amministrativa (prontuario) in tal

senso vincolati (cosi, per tutte, Cass. 3870/94, cit.). E tali principi — in quanto coessenziali al sistema, e cioè

alla pienezza, esaustività ed effettività che deve rivestire la ga ranzia concessa dall'art. 32 Cost, (cfr., in tali termini, Corte cost. 992/88, id., 1989, I, 1766) — vanno ripetuti anche nel l'ambito della nuova disciplina dell'assistenza sanitaria posta dalla

1. n. 537 del 1993, che — abolito il prontuario terapeutico —

ha devoluto, per come noto, alla commissione unica del farma

co (in prosieguo Cuf) la riclassifiazione delle specialità medici nali e la loro collocazione in distinte classi.

Il che vale quanto dire che, ove un farmaco risulti indispen sabile ed insostituibile, per la cura di gravi condizioni morbose, la mancata classificazione dello stesso fra i farmaci «essenziali

e ... per malattie croniche» (classe A) o fra quelle di «rilevan

te interesse terapeutico» (classe B) — non può, in ogni caso, affievolire il diritto del cittadino all'assistenza sanitaria e far maceutica costituzionalmente garantito.

E, del resto, lo stesso legislatore non ha mancato di avvertire

l'imprescindibile doverosità di tale esigenza di «completezza» ed «esaustività» della tutela, allorché ha previsto, con l'art. 3.3

d.l. 419/94 e successivi, che il servizio sanitario nazionale è ob

bligato alla dispensazione gratuita anche dei medicinali classifi cati in classe C) (e cioè, di quelli normalmente a totale carico

dell'utenza) «qualora un assistito . . . (ne) abbia assoluta neces

sità, in ragione della particolare patologia cronica o di lunga durata della quale soffre», e purché tale necessità «sia stata

riconosciuta dalla stessa unità sanitaria locale» in conformità

ai criteri stabiliti dalla Cuf. Criteri che hanno portato tale organismi, più che ad adottare

«nuove classificazioni nosologiche identificative di forme mor

bose», a far riferimento alla «assoluta necessità» delle singole

situazioni, e alla esigenza di assicurare «il maggior grado di

salute fisica e psichica», avuto riguardo ai parametri della «ec

cezionalità nel caso clinico, della disponibilità di documentazio ne scientifica e della impossibilità di alternative terapeutiche».

Assicurando, pertanto, in tali casi la dispensazione gratuita di

«farmaci non inseriti nelle classi a) o b), e anche eventualmente

non ancora registrati in Italia».

In pari modo, non può trascurarsi che il legislatore — pur non reiterando in seno al d.l. 261/95, e quindi nei d.l. 362/95, 448/95 e 553/95 la rammentata previsione del d.l. n. 419 e di

quelli conformi che si erano succeduti dall'agosto 1994 all'apri le del 1995 — abbia previsto, nondimeno, l'identificazione, da

parte della Cuf, entro trenta giorni dalla conversione in legge del decreto, «dei farmaci necessari al trattamento di particolari

patologie nonché dell'identificazione delle patologie stesse» as similando tali farmaci a quelli di fascia A), a totale carico del servizio sanitario nazionale.

E cioè l'inclusione in un ambito — quello dell'esenzione della

spesa — nel quale ha trovato sempre collocazione la sclerosi

multipla, in considerazione della sua gravità e cronicità (v., ad

es., d.m. 1° febbraio 1991 in atti). 3. - Osserva, tuttavia, l'azienda resistente che, a seguito della

mancata reiterazione del d.l. 135/95, l'assessorato regionale ha

«revocato», a decorrere dal 29 giugno 1995, le precedenti di

sposizioni riguardanti l'erogazione gratuita dei farmaci di fascia

C), e che, in ogni caso, l'uso sperimentale di farmaci (e cioè

per patologie diverse da quelle per i quali risultano registrati) non può essere posto a carico del servizio nazionale.

Ma non ci si avvede: a) che compito indeclinabile delle strut ture del servizio sanitario nazionale, in attuazione dell'art. 32

Cost., è quello di provvedere «alla promozionne, al manteni

mento ed al recupero della salute fisica e psichica di tutta la

popolazione», attraverso la «diagnosi e la cura degli eventi mor bosi quali che ne siano le cause, la fenomenologia, la durata»,

(v. art. 1.2 1. 833/78); b) che, nell'attuazione di tale finalità, l'ordinamento non tollera, per come si è visto, «zone d'om

bra», quali si determinerebbero ove farmaci, pur riconosiuti in

dispensabili e insostituibili per la tutela della salute dei cittadi ni, non venissero erogati dalla struttura sanitaria per ragioni

Il Foro Italiano — 1996.

di economicità della spesa e, comunque, per la mancata inclu

sione nelle fasce abilitati ve.

E tale situazione — di sostanziale abdicazione dei compiti del servizio pubblico — si manifesta gravemente nel caso in

esame.

Sol che si consideri che l'azienda resistente ha dimostrato di

considerare, con i precedenti, reiterati provvedimenti di dispen sazione, «l'assoluta necessità» del trattamento farmacologico ero

gato al fine di garantire a soggetti affetti da tanto gravi patolo gie «il maggior grado di salute fisica e psichica», cosi come

l'impossibilità di alternative terapeutiche e la «sussistenza di una

adeguata documentazione scientifica comprovante l'efficacia del farmaco» (in conformità ai criteri richiamati nella già rammen

tata circolare del Cuf del 25 luglio 1994 e nella circolare asses

soriale n. 770 del 19 ottobre 1994). E che, peraltro, la sussistenza di tali condizioni non viene

nemmeno in questa sede contestata.

Non si può, del resto, trascurare che lo stesso assessorato alla sanità, con circolare n. 735 del 14 febbraio 1994, prenden do lo spunto da casi di «cattiva assistenza sanitaria» derivanti

dall'impossibilità da parte di una determinata utenza di acquisi re farmaci necessari alla propria sopravvivenza e che in ogni caso, garantiscono il miglioramento della qualità della vita per alcune patologie, non potendone sostenere l'acquisto», aveva, in precedenza, rammentato che «alcuni atti normativi contenuti nella 1. 412/91 art. 4 e successivo d.p.r. 20 dicembre 1992 art.

6 disciplinano le modalità di acquisizione da parte degli utenti di quanto necessario alla prosecuzione delle terapie in atto, on

de evitare interruzioni anche irreparabili, in regime di day ho

spital, sulla base di criteri quali il costo elevato, la necessità di cicli di cura programmizzati, che prescindono dalla fascia

di appartenenza dei farmaci stessi».

Circolare — giova sottolineare — emanata anteriormente al

l'entrata in vigore dello stesso d.l. 419/95 (che per primo ha

espressamente codificato la dispensazione gratuita dei farmaci

della fascia C), ed ispirata dall'esigenza — del tutto indeclinabi le e normativamente fondata — di assicurare l'assistenza sanita

ria, ogniqualvolta l'«assoluta necessità» della stessa sia ricono

sciuta dalla struttura sanitaria, in attuazione dei suoi compiti istituzionali.

Ma, a prescindere da ciò, si deve rilevare che, di recente, la stessa Cuf, nella seduta del 6 novembre 1990, ha deliberato la classificazione in fascia H, e cioè come prodotto dispensabile in regime ospedaliero o di day hospital, del Betaferon della dit

ta Schering. La commissione (si legge nella nota del ministero della sanità

del 17 novembre 1995 in atti), pur non ritenendo del tutto esau

rienti i dati in base ai quali l'Emea ha approvato l'Interferone Beta - 1 B per la prevenzione della sclerosi multipla, ha, tutta

via, ritenuto («per la doverosa attenzione alla rilevanza sociale

del problema») di dover provvedere alla suddetta classificazio

ne, anche se «al massimo per un anno con una nota che stabili

sca dettagliate limitazioni, quali quelle che sono rilevabii dal

Sism e da altre che possono essere suggerite dai neurologi». Sta di fatto che a tutt'oggi, però, il provvedimento di classifi

cazione della Cuf non risulta pubblicato e che la ditta produt trice «non ha iniziato la commercializzazione della specialità in

Italia in quanto ... in attesa di conoscere le decisioni del mini

stero della sanità italiana in merito alla sua classificazione ai

sensi dell'art. 8, 10° comma, 1. n. 537 del 24 dicembre 1993». Con la conseguenza che, allo stato, i malati di sclerosi multi

pla si trovano nell'impossibilità di accedere sia ai farmaci (e cioè alle varianti farmacologiche dell'Interferone, prescritti dai

centri specialistici e) già dispensati dal servizio sanitario nazio

nale, che alla specifica specialità oggetto del provvedimento Cuf

del 6 novembre 1995. E sebbene tale ultimo provvedimento, adottato nell'ambito

dei poteri di classificazione dei farmaci che spettano alla Cuf

a fronte di nuove acquisizioni scientifiche e della già intervenu

ta approvazione in sede comunitaria, confermi, in ultima anali

si, l'indispensabilità dell'Interferone per una aggiornata terapia della sclerosi multipla, e, comunque, il ruolo che lo stesso può svolgere al fine di assicurare il «maggior grado di salute fisica

e psichica» del malato.

E sebbene — è da aggiungere ancora — la struttura specializ zata pubblica che ha assistito l'istante non abbia mancato di

rilevare che, durante il trattamento con Interferone, non si so

no manifestate riacutizzazioni della patologia e che, a seguito della sospensione del trattamento, risulta «imprevedibile» l'en

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1475 PARTE PRIMA 1476

tità del peggioramento che ne può derivare (v. certificazione

dell'istituto di clinica neurologica dell'università di Catania -

sez. sclerosi multipla in data 31 ottobre 1995).

4. - Le considerazioni che si sono svolte valgono a far ap

prezzare nella pretesa avanzata dall'istante la sussistenza dei re

quisiti sia del fumus boni iuris che del periculum in mora. Essendo evidente il rischio che — a fronte della particolare

costosità del farmaco e della (documentata) esiguità dei redditi

(del nucleo familiare) della ricorrente — la stessa sia indotta

a sospendere il trattamento sanitario già praticato, per non pri

vare se stessa e la propria famiglia di redditi indispensabili per garantire primari bisogni di vita.

E per prevenire tale esito deve, pertanto, farsi obbligo all'a

zienda resistente — nelle more della pubblicazione del provvedi

mento di classificazione in fascia H del betaferon — di conti

nuare a dispensare gratuitamente (e secondo le modalità orga

nizzative che l'azienda resistente stessa riterrà più opportune)

il farmaco Rebif (Interferone Bla ricombinante) 6.000.000 U.T. fi., in conformità della prescrizione spacialistica dell'istituto di clinica neurologica — sez. sclerosi multipla — policlinico di Ca tania in data 14 settembre 1995, in atti.

II

La domanda di provvedimento d'urgenza appare — nei limiti

imposti dalla sommarietà del rito — fondata.

La ricorrente, come attestato dalla certificazione medica 12

giugno 1995 dimessa in atti, rilasciata dal prof. Vincenzo Bona

vita, direttore dell'istituto di scienze neurologiche presso la fa

coltà di medicina e chirurgia della seconda università degli studi

di Napoli, è affetta da sclerosi multipla di tipo relapsing remit

ting con elevato numero di ricadute/anno.

Lo stesso specialista ha prescritto alla Scivoli il farmaco RP.

Rebif 3 M.U.I. fiale, in somministrazione di due per via intra muscolare ogni settimana, per un periodo non inferiore a due

anni. Su proposta del medico curante della Scivoli, l'Unità sanita

ria locale n. 21 di Piazza Armerina, rilasciava l'autorizzazione

n. 56 del 13 luglio 1995, con la quale l'interessata veniva am

messa alla distribuzione del farmaco Rebif per la duruta di un

mese.

Successivamente, con nota del 22 agosto 1995, l'azienda Usi

n. 4 di Enna, cui medio tempore è stata accorpata la Usi n.

21 di Piazza Armerina, comunicava, a seguito dell'ulteriore pro

posta di dispensazione avanzata dal medico della Scivoli, la sop

pressione, ad opera del d.l. 30 giugno 1995 n. 261, della «nor

ma che consentiva alle Usi, in particolari casi, la dispensazione

gratuita dei medicinali di fascia C». L'incoerenza procedimentale ascrivibile alla unità sanitaria —

da un lato, il diniego di reiterazione dell'autorizzazione risulta

motivato con la soppressione della disposizione legittimante le

Usi alla dispensazione gratuita dei farmaci in questione, men

tre, dall'altro lato, la prima autorizzazione alla dispensazione

gratuita risulta intervenuta (in data 13 luglio 1995) nonostante

la norma, che ne consentiva l'emanazione, avesse già perduto

efficacia da due settimane (ossia il 29 giugno 1995) — non con

sente di desumere daWiter amministrativo testé descritto con

cludenti elementi di valutazione ai fini della decisione.

Questo giudice ritiene che, nella disarmonia degli interventi

normativi succedutisi — il d.l. 30 giugno 1995 n. 261 (disposi zioni urgenti in materia di assistenza farmaceutica e di sanità) ha attribuito alla commissione unica del farmaco le competen

ze, in precedenza conferite alle Usi, in ordine all'individuazione delle particolari patologie, il cui trattamento farmacologico è

posto a carico del servizio sanitario nazionale, collegando però

la decorrenza del termine per l'identificazione di dette patologie

(nonché dei farmaci necessari al trattamento delle stesse), ad

un evento incertus an (e cioè la data di entrata in vigore della

legge di conversione del decreto medesimo), evento che, nella

specie, non si è verificato, per essere il decreto decaduto e suc

cessivamente reiterato (con d.l. 28 agosto 1995 n. 362) — il

fondamento della posizione soggettiva sottesa all'emissione del

richiesto provvedimento cautelare vada necessariamente ancora

to alle norme costituzionali, venendo in rilievo il godimento di

diritti individuali fondamentali, quale quello alla salute, ogget

to di tutela ai sensi dell'art. 32 Cost., realizzata nella forma,

per quanto attiene al caso di specie, della prestazione di assi

stenza farmaceutica essenziale.

Il Foro Italiano — 1996.

Ora, se è pur vero che nella attuazione della tutela anzidetta

il legislatore ha il potere di apprestare un diversificato apparato

strumentale-organizzativo, in relazione alla cui concreta struttu

ra le situazioni soggettive degli assistiti possono atteggiarsi in forme diverse, qualificandosi in modo differenziato a seconda

delle diverse modalità in cui la tutela medesima è realizzata,

in ogni caso la posizione dell'utente, che risulti, come nell'ipo

tesi in esame, affetta da sclerosi multipla, in relazione alla qua

le una struttura medica altamente specialistica, come l'istituto

di scienze neurologiche della seconda università di Napoli, ab

bia diagnosticato «l'assoluta necessità, in ragione della patolo

gia cronica a decorso altamente invalidante», del trattamento

farmacologico prescritto, la prestazione di detto trattamento da

parte delle strutture sanitarie non può non considerarsi come

contenuto di un diritto soggettivo facente capo all'interessata,

e come tale tutelato in via immediata e diretta.

E, invero, il bene afferente alla salute «è tutelato dall'art.

32 Cost, non solo come interesse della collettività, ma anche

e soprattutto come diritto fondamentale dell'individuo, sicché

si configura come un diritto primario ed assoluto» . . . «certa

mente da ricomprendere tra le posizioni soggettive direttamente

tutelate dalla Costituzione», lo stesso dovendosi considerare «co

me posizione soggettiva autonoma, indipendente da ogni altra

circostanza e conseguenza» (Corte cost. 26 luglio 1979, n. 88,

Foro it., 1979, I, 2542). Ciò posto, quanto alla sussistenza delle condizioni richieste

dalla legge per l'emanazione del richiesto provvedimento d'ur

genza, occorre evidenziare che, circa il fumus boni iuris, deve

ritenersi probabilmente fondata la domanda, volta ad ottenere

la dispensazione gratuita del farmaco Rebif, atteso che in rela

zione all'attuale stato di salute della ricorrente, il farmaco di

cui si tratta risulta insostituibile con farmaci diversi eventual

mente rientranti nella fascia di esenzione, avendo gli esami me

dici chiarito che «la paziente non ha manifestato risposta clini

ca significativa alle tradizionali terapie», e pertanto, in base alle

valutazioni della scienza medica corrente, la somministrazione

gratuita del medicinale in argomento può, in questo stadio di

cognizione, fondatamente presumersi come prestazione che la

struttura sanitaria pubblica è tenuta a garantire.

Quanto al periculum in mora, premesso che il farmaco pre

scritto alla ricorrente è stato riconosciuto di «compravata effi

cacia clinica» . . . «nel diminuire la frequenza di ricadute e la

progressione della disabilità in pazienti affetti da sclerosi multi

pla» (relazione medico specialistica del 12 giugno 1995), si os serva che alla luce della diagnosticata «assoluta necessità» per

la ricorrente di assumere detto farmaco «in ragione della pato

logia cronica a decorso altamente invalidante» da cui la Scivoli

è affetta, non può revocarsi in dubbio la gravità e l'imminenza

del pericolo inevitabilmente derivante dalla mancata sommini

strazione del medicinale.

A ciò aggiungasi che detto farmaco, in base alla posologia

prescritta all'interessata, va assunto in dosi di due fiale alla set

timana, per le quali la ricorrente dovrebbe sostenere una spesa

mensile di 1.800.000 lire circa: trattandosi di casalinga priva di reddito, il cui marito espleta l'attività di guardia giurata alle

dipendenze di un istituto privato, appare evidente che l'entità

delle somme occorrenti per la prosecuzione del trattamento ri

schia, ove venissero fatte incidere sul reddito familiare della ri

corrente, di comportare la forzata interruzione della cura, con

l'effetto di determinare la vanificazione degli effetti terapeutici sin qui ottenuti, nonché il pressoché certo aggravamento della

malattia diagnosticata.

Ili

Con ricorso ex art. 700 c.p.c. la ricorrente Arcaini Rita dopo

avere premesso che fin dal dicembre 1991 le era stata formulata

diagnosi di «sclerosi multipla», lamentava che la Usi 3 genovese

avesse negato immotivatamente di dispensarle gratuitamente l'In

terferone Beta 1 B (ovvero Interferone ricombinante Beta 1 B)

farmaco non ancora registrato in Italia ma da ritenersi assolu

tamente necessario se non altro per ritardare il decorso della

malattia da cui risulta affetta.

All'udienza del 16 febbraio 1995 il procuratore della ricorren

te dopo avere esibito al pretore la copia notificata del ricorso

discuteva la causa nell'assenza della convenuta che risultava pe

raltro regolarmente citata in giudizio.

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

Il ricorso è fondato. Come risulta dalla relazione 9 gennaio 1995 a firma del prof. Giorgio Massazza, primario del servizio di neurofisiopatologia dell'ente ospedaliero ospedali Galliera di Genova, alla ricorrente è stata emessa la seguente diagnosi: «Scle

rosi multipla, in donna di 37 anni, con tipico decorso di malat tia a ricadute. Dal punto di vista clinico, la paziente ha presen tato negli ultimi due anni almeno tre ricadute con sintomi obiet

tivi all'esame neurologico, rappresentati da ipostenia agli arti

inferiori (attribuibili alle lesioni sopratentoriali) e da disturbi dell'equilibrio (attribuibili alle lesioni sottotentoriali). La paziente tuttavia è tuttora autonoma nell'andatura e può deambulare senza

appoggio». E altresì' pacifico in causa che la Usi convenuta ha espresso

rifiuto (senza motivazione alcuna) alla richiesta della ricorrente

di ottenere gratuitamente la somministrazione del farmaco In

terferone Beta 1 B.

La normativa di riferimento è la seguente. Con diversi «decreti» reiterati (l'ultimo il 23 dicembre 1994

n. 722 non ancora convertito) è stato disposto che «qualora un assistito del servizio sanitario nazionale abbia assoluta ne

cessità, in ragione della particolare patologia cronica o di lunga durata della quale soffre, di essere trattato con i medicinali di

cui all'art. 8, 10° comma, lett. c), 1. 24 dicembre 1993 n. 537,

la Usi competente provvede alla dispensazione gratuita dei me

dicinali, purché l'assoluta necessità di trattamento sia stata ri

conosciuta dalla stessa Usi, in conformità dei criteri che saran

no a tal fine adottati dalla commissione unica del farmaco en

tro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto . . .».

La commissione unica del farmaco in data 25 luglio 1994 (in attuazione del d.l. 419/94 non convertito e poi reiterato fino

a quello attualmente in vigore) dopo avere nel preambolo chia

rito che:

a) la dizione «particolare patologia cronica o di lunga dura

ta» utilizzata nel richiamato art. 3, 3° comma, d.l. 419/94, sia

da riferire non solo al tipo di patologia, ma soprattutto alla

gravità con cui una patologia si manifesta nel singolo in

dividuo . . b) «l'assoluta necessità» sia da riferire all'opportunità di ga

rantire all'individuo il maggior grado di salute fisica e psichica,

anche — eccezionalmente — attraverso farmaci non inseriti nel

le classi A o B, e anche eventualmente non ancora registrati in Italia, e che tali interventi debbano avere la caratteristica

del «trattamento compassionevole»; ha disposto che «la dispensazione gratuita dei medicinali di

cui alla lett. c) dell'art. 8, 10° comma, 1. 24 dicembre 1993

n. 537, secondo quanto previsto all'art. 3, 3° comma, d.l. 30

giugno 1994 n. 419, deve conformarsi ai criteri della ecceziona

lità del caso clinico, della disponibilità di documentazione scien tifica e dell'impossibilità di alternative terapeutiche, nel rispetto

delle seguenti modalità . . .».

Alla luce della normativa sopra riportata emerge evidente il

buon diritto della ricorrente.

La ratio della normativa è infatti quella di garantire agli assi

stiti affetti da comprovate e croniche patologie il diritto di cu rarsi gratuitamente: infatti concetto cardine è quello dell'«asso

luta necessità» del trattamento terapeutico. E su tale concetto non può interferire in modo alcuno la clas

sificazione dei medicinali e la connessa esentabilità di spesa.

Infatti dalla classificazione dei farmaci — v. art. 8 1. 537/93:

classe C farmaci a totale carico dell'assistito, che non hanno

i caratteri di quelli inseriti nelle altre due classi ovvero: classe

A definiti come essenziali e per malattie croniche per il «tratta

mento di gravi patologie per i quali esiste una soddisfacente

ed accreditata efficacia» cfr. provvedimento 30 dicembre 1993

Cuf; classe B definiti di «rilevante interesse terapeutico» «per

patologie meno gravi... per i quali la documentazione esisten

te fornisce dati significativamente favorevoli per parametri cli

nici e funzionali» — emerge che se il trattamento curativo risul

ta in modo comprovato assolutamente necessario per i farmaci

di cui alle classi A e B non fossero efficaci per la patologia

cui è affetto l'assistito, quest'ultimo potrebbe trovarsi nell'im

possibilità di ricevere alcun trattamento, perché i medicinali di classe C per loro natura non hanno i criteri dell'essenzialità,

dell'efficacia accreditata, della cura di malattie croniche e gravi

e del rilevante interesse terapeutico. Non appare quindi del tutto casuale la circostanza che la Cuf

Il Foro Italiano — 1996.

nel provvedimento 25 luglio 1994 abbia inteso i farmaci di clas

se C come un'area residuale indicata dal legislatore (d.l. 419/94,

art. 3, 3° comma), con la precisazione che la dipensazione gra

tuita deve conformarsi ai criteri di eccezionalità del caso clinico

non trattabile con farmaci di classe A e B e ritenendo utilizzabi

li anche farmaci non ancora registrati in Italia (cfr. art. 1 pream bolo provvedimento 25 luglio 1994 Cuf).

In sintesi: la gravità della patologia, che rende assolutamente

necessario un determinato trattamento terapeutico, consente di

utilizzare un determinato farmaco anche nel caso in cui le ac

quisizioni scientifiche ad esso relative non siano state ancora

valutate al fine del suo inserimento nella classe A, tenuto conto

che altrimenti il malato rimarrebbe privo di cura mancando un'al

ternativa terapeutica efficace.

Ma tale deroga al sistema deve sottostare ai criteri posti dalla

Cuf: «pertanto, non è la riconosciuta ed autorizzata efficacia

terapeutica di un farmaco per un determinato tipo di patologia

a costituire il parametro di necessario riferimento per la dispen sazione gratuita di cui al d.l. 722/94, bensì l'assoluta necessità

di un trattamento curativo (per il raggiungimento del «maggior

grado di salute fisica e psichica» ed anche se di carattere «com

passionevole») che un certo farmaco risulta consentire rispetto

ad una patologia cronica e di lunga durata, in forza di una

valutazione adeguantesi ai criteri tecnici rimessi dal d.l. 722/94

alla commissione unica del farmaco (e da questa adottati con

il provvedimento del 25 luglio 1994) e presupponendosi proprio

il mancato inserimento del farmaco tra quelli ritenuti «efficaci

e come tali esenti da spesa» o addirittura tra quelli «registrati»

(cosi Pret. Roma, ord. 25 gennaio 1995, inedita). Deve poi evidenziarsi che la dispensa gratuita del farmaco

è obbligo a carico della Usi («. . . la Usi competente provvede

alla dispensazione gratuita dei medicinali. . .») e che il giudizio sull'assoluta necessità del trattamento deve essere realizzato dalla

Usi in conformità dei criteri palesati dalla Cuf sicché trattasi

di giudizio tecnico e non discrezionale.

In altri termini: la sussistenza dei parametri tecnici determina

l'integrazione della fattispecie legale con conseguente diritto del

l'assistito a richiedere la prestazione e obbligo della Usi di ese guirla.

Alla luce di quanto sopra esposto emerge evidente il fumus del diritto della ricorrente.

Dalla documentazione in atti emerge che il medico di base

della ricorrente aveva presentato allegando una relazione del prof.

Giorgio Massazza primario del servizio di neurofisiopatologia dell'ospedale Galliera da cui risultano indicazioni scientifiche sull'efficacia del farmaco nel trattamento della sclerosi multi

pla, anche con riferimenti bibliografici relativi all'efficacia del Betaseron.

La Usi convenuta ha espresso giudizio negativo.

Orbene, tale rifiuto appare illegittimo posto che nel caso di

specie risultano presenti tutti i criteri indicati dalla Cuf, sicché la Usi doveva autorizzare la dispensazione gratuita del farmaco.

Infatti: — la procedura descritta dall'art. 1, lett. a, b, c, risulta ri

spettata; — le condizioni soggettive ed oggettive della ricorrente per

la somministrazione del farmaco risultano dalla documentazio

ne in atti (relazione prof. Massazza); — la documentazione scientifica sulle proprietà del farmaco

è stata allegata alla richiesta e vi è cenno nelle relazioni del

prof. Massazza; — la terapia del Betaferone non consente altre alternative te

rapeutiche posto che trattasi dell'unico farmaco che provoca

«miglioramenti statisticamente significativi sia sui sintomi clini ci che sulle immagini della risonanza magnetica nelle lesioni de mielinizzanti» (cfr. relazione prof. Massazza 15 gennaio 1995);

— trattasi di caso cinico eccezionale tenuto conto che per

quanto sopra esposto «l'assoluta necessità» deve essere riferita

all'opportunità di garantire all'individuo il maggior grado di

salute fisica e psichica; — il trattamento è compassionevole.

Pertanto, appare evidente che la Usi è venuta meno all'obbli

go di legge posto che tutti i requisiti della fattispecie legale ri sultavano realizzati.

Il diritto della ricorrente, che trova diretto fondamento nella

Costituzione (art. 32), viene compresso proprio dal comporta

mento omissivo della Usi che rifiutando il farmaco pone in es

sere un comportamento direttamente lesivo di quel diritto (non

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1479 PARTE PRIMA 1480

suscettibile, come è noto, di essere «degradato» ad interesse le

gittimo dall'azione della pubblica amministrazione). In tal senso deve, incidentalmente, affermarsi la giurisdizione

del giudice ordinario perché l'emendando provvedimento non

è destinato ad incidere sui poteri discrezionali della pubblica amministrazione, bensì' su poteri a contenuto vincolato, a fron te dei quali vi è appunto un inviolabile diritto soggettivo perfet to (v., in tal senso, per fattispecie analoga a quella in esame, Pret. Genova 12 gennaio 1989, Foro it., 1989, I, 1767).

Per quanto riguarda il pericolo nel ritardo è sufficiente osser

vare che tenuto conto sia della patologia di cui è sofferente

la Arcaini sia dell'«assoluta necessità» cui il legislatore collega la dispensa gratuita del farmaco il pericolo potrebbe ritenersi

in re ipsa. Giova peraltro osservare che il trattamento è assolutamente

necessario proprio per tardare l'aggravarsi della patologia e le

condizioni economiche della ricorrente renderebbero ulteriormente

penosa la sua esistenza perché l'Arcaini dovrebbe vivere per pa garsi un farmaco il cui costo ammonterebbe a circa lire quattro milioni al mese ed i cui tempi di rimborso verrebbero inevitabil

mente ad incidere sulla prosecuzione del trattamento terapeutico. Deve conseguentemente ordinarsi alla Usi 3 «Genovese» di

consegnare gratuitamente ad Arcaini Rita il farmaco Interfero

ne Beta 1 B ovvero Interferone ricombinante Betaseron 1 B.

Rivista di giurisprudenza costituzionale e civile

Previdenza e assistenza sociale — Pensione di reversibilità colti

vatori diretti, mezzadri e coloni — Cumulo con pensione di

reversibilità dello Stato — Integrazione al minimo — Esclu

sione — Incostituzionalità (Cost., art. 3, 38; 1. 9 gennaio 1963

n. 9, elevazione dei trattamenti minimi di pensione e riordi

namento delle norme in materia di previdenza dei coltivatori diretti e dei coloni e mezzadri, art. 1).

Previdenza e assistenza sociale — Pensione di reversibilità colti

vatori diretti, mezzadri e coloni — Cumulo con pensione di

retta del fondo trasporti — Integrazione al minimo — Esclu

sione — Incostituzionalità (Cost., art. 3, 38; 1. 9 gennaio 1963

n. 9, art. 1).

È incostituzionale l'art. 1, 2° comma, 1. 9 gennaio 1963 n.

9, nella parte in cui preclude l'integrazione al minimo della pen sione di reversibilità a carico del fondo per coltivatori diretti, mezzadri e coloni in caso di cumulo con pensione di reversibili

tà dello Stato. (1) È incostituzionale l'art. 1, 2° comma, 1. 9 gennaio 1963 n.

9, nella parte in cui preclude l'integrazione al minimo della pen sione di reversibilità a carico del fondo per coltivatori diretti, mezzadri e coloni in caso di cumulo con pensione diretta a cari

co del fondo speciale addetti ai pubblici servizi di trasporto. (2)

Corte costituzionale; sentenza 4 aprile 1996, n. 104 (Gazzetta

ufficiale, la serie speciale, 10 aprile 1996, n. 15); Pres. Ferri, Est. Vari; Petrucci e altro c. Inps. Ord. Pret. Udine 21 febbraio 1995 (G.U., la s.s., n. 17 del 1995) e Pret. La Spezia 5 maggio 1995 (G.U., la s.s., n. 27 del 1995).

(1-2) La norma è stata già dichiarata illegittima per varie ipotesi di cumulo fra pensioni: cfr. Corte cost. 13 novembre 1992, n. 438, Foro it., 1994, I, 3581, con nota di richiami; 8 aprile 1992, n. 165, id., Rep. 1992, voce Previdenza sociale, n. 843; 19 dicembre 1990, n. 547, id., 1991, I, 384, con nota di richiami; 22 febbraio 1990, n. 70 e n. 69,

Il Foro Italiano — 1996.

ibid., 385, con nota di richiami; 29 dicembre 1988, n. 1144, id., 1989, I, 2054, con nota di richiami; 18 dicembre 1988, n. 184, ibid., 2055 con nota di richiami; 13 febbraio 1988, n. 184, ibid., 2055, con nota di richiami; 27 maggio 1982, n. 102, id., 1982, I, 1489, con nota di

richiami, e id., 1984, I, 41, con nota di Sorace. Sulla «cristallizzazione» delle pensioni integrate al minimo in caso

di cumulo, a decorrere dal 1° ottobre 1983, da ultimo, cfr. Cass. 21 ottobre 1995, n. 10952, id., 1996, I, 607, con nota di richiami; sempre in tema di cristallizzazione, cfr. Cass. 9 gennaio 1996, n. 95, ibid., 874, con nota di richiami di S.L. Gentile e in dottrina, M. Cinelli, Diritto della previdenza sociale, Giappichelli, Torino, 1996, cap. VI,

par. 8 e cap. XIV, par. 11

* » *

La sentenza è cosi motivata: Diritto. — 1. -1 giudici rimettenti pro spettano l'illegittimità dell'art. 1, 2° comma, 1. 9 gennaio 1963 n. 9

(elevazione dei trattamenti minimi di pensione e riordinamento delle norme in materia di previdenza dei coltivatori diretti e dei coloni e mez

zadri), con riguardo a due distinte ipotesi di preclusione dell'integrazio ne al minimo della pensione di reversibilità a carico del fondo per colti vatori diretti, mezzadri e coloni in caso di cumulo, rispettivamente, con

pensione di reversibilità dello Stato e con pensione diretta a carico del fondo speciale addetti ai pubblici servizi di trasporto.

2. - Le questioni, che possono essere trattate congiuntamente, sono entrambe fondate.

La norma denunciata è stata già più volte dichiarata, sotto altri pro fili, illegittima in applicazione del principio che esclude — sino alla data del 1° ottobre 1983 — ogni preclusione dell'integrazione al mini mo in caso di titolarità di più trattamenti (cfr. sentenze nn. 547, 70, 69 del 1990, Foro it., 1991, I, 384, 385; 1144 e 184 del 1988, id., 1989, I, 2054, 2055, e 102 del 1982, id., 1982, I, 1489), anche con riguardo alla medesima pensione di reversibilità a carico del fondo per coltivato ri diretti, mezzadri e coloni (da ultimo con le sentenze nn. 438 del 1992, ibid., I, 3581; e 165 del 1992, id., Rep. 1982, voce Previdenza sociale, n. 843).

Sussistendo identiche ragioni, anche nei casi in esame va eliminata la residua area di operatività della norma.

Per questi motivi, la Corte costituzionale, riuniti i giudizi, a) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, 2° comma, 1. 9

gennaio 1963 n. 9 (elevazione dei trattamenti minimi di pensione e rior dinamento delle norme in materia di previdenza dei coltivatori diretti e dei coloni e mezzadri), nella parte in cui preclude l'integrazione al minimo della pensione di reversibilità a carico del fondo per coltivatori

diretti, mezzadri e coloni in caso di cumulo con pensione di reversibilità dello Stato;

b) dichiara l'illegittimità costituzionale della norma suddetta nella parte in cui preclude l'integrazione al minimo del medesimo trattamento di reversibilità in caso di cumulo con pensione diretta erogata dal fondo

speciale addetti ai pubblici servizi di trasporto.

I

Assicurazione (contratto di) — Assicurazione obbligatoria della

responsabilità civile — Beneficiari — Carenza di legittimazio ne del giudice «a quo» — Questione manifestamente inam

missibile di costituzionalità (Cost., art. 2, 3; 1. 24 dicembre 1969 n. 990, assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei

natanti, art. 4; 1. 19 febbraio 1992 n. 142, disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'I

talia alle Comunità europee (legge comunitaria per il 1991)).

È manifestamente inammissibile, per carenza di legittimazio ne del giudice a quo (nella specie, giudice istruttore civile ri guardo a disposizione la cui applicabilità sia di competenza del collegio), la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, lett. a), 1. 24 dicembre 1969 n. 990, nel testo anteriore all'entra

ta in vigore della 1. 19 febbraio 1992 n. 142, nella parte in cui, escludendo dai benefici assicurativi tutti coloro la cui responsa bilità deve essere coperta dall'assicurazione, non consente di ri

conoscere i benefici stessi al proprietario del veicolo assicurato

coinvolto nell'incidente quale terzo trasportato dal veicolo me

desimo, in riferimento agli art. 2 e 3 Cost. (1)

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