+ All Categories
Home > Documents > ordinanza 8 maggio 1984; Giud. V. Paone; Borio c. Soc. S.i.p

ordinanza 8 maggio 1984; Giud. V. Paone; Borio c. Soc. S.i.p

Date post: 30-Jan-2017
Category:
Upload: lykhue
View: 220 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
4
ordinanza 8 maggio 1984; Giud. V. Paone; Borio c. Soc. S.i.p. Source: Il Foro Italiano, Vol. 107, No. 10 (OTTOBRE 1984), pp. 2635/2636-2639/2640 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23178107 . Accessed: 28/06/2014 11:27 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 185.31.195.33 on Sat, 28 Jun 2014 11:27:36 AM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
Transcript
Page 1: ordinanza 8 maggio 1984; Giud. V. Paone; Borio c. Soc. S.i.p

ordinanza 8 maggio 1984; Giud. V. Paone; Borio c. Soc. S.i.p.Source: Il Foro Italiano, Vol. 107, No. 10 (OTTOBRE 1984), pp. 2635/2636-2639/2640Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23178107 .

Accessed: 28/06/2014 11:27

Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at .http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp

.JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range ofcontent in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new formsof scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected].

.

Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to IlForo Italiano.

http://www.jstor.org

This content downloaded from 185.31.195.33 on Sat, 28 Jun 2014 11:27:36 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

Page 2: ordinanza 8 maggio 1984; Giud. V. Paone; Borio c. Soc. S.i.p

2635 PARTE PRIMA 2636

nanza n. 1801/NS in data 8 giugno 1083 del prefetto della

provincia di Roma, notificata il 29 giugno 1083, con cui gli era stato ingiunto di pagare la somma di lire 1.100.000, oltre alle

spese del procedimento, a titolo di sanzione amministrativa per violazione dell'art. 32, 1° comma, 1. 24 dicembre 1969 n. 990

{guida di veicolo non coperto da assicurazione obbligatoria), accertata in Roma il 21 febbraio 1976 con rapporto in pari data n. 15185 del comando della locale legione dei carabinieri - nucleo radiomobile. Deduceva il ricorrente che, giusta l'intervenuta am nistia dell'illecito per d.p.r. 18 dicembre 1981 n. 744, in epoca anteriore alla sua depenalizzazione, l'autorità giudiziaria aveva errato nel disporre la trasmissione degli atti all'autorità ammini

strativa perché procedesse in ordine alla violazione non costituen te più reato e, quindi, erronea ovvero ingiustificata era l'opposta sanzione amministrativa. Pertanto, chiedeva declaratoria d'illegit timità e d'inefficacia dell'ordinanza ingiunzione, col favore delle

spese processuali. (Omissis) Motivi della decisione. — L'opposizione va accolta siccome

fondata.

Inconstestabili appaiono, invero, a mente dei principi che

regolano la funzione punitiva dello Stato, le argomentazioni dedotte dal ricorrente a sostegno della domanda, e specificamente quella che vuole non più sanzionabile un illecito, qual è quello ascritto al predetto (violazione dell'art. 32, 1° comma, 1. n.

990/69, accertata in data 21 febbraio 1976; amnistia della viola zione del d.p.r. 18 dicembre 1981 n. 744, applicabile al ricorrente con certificato penale privo di annotazioni; successiva depenaliz zazione dell'illecito, da reato a contravvenzione amministrativa, ai sensi dell'art. 33 1. n. 689/81, entrato in vigore il 29 maggio 1982), per il quale si sia estinta la funzione punitiva dello Stato,

giusta amnistia propria del medesimo, intervenuta in epoca ante cedente alla sua depenalizzazione.

L'amnistia propria, infatti, applicabile nella specie per il con corso delle condizioni oggettive e soggettive previste nel relativo

provvedimento, produce l'effetto di abolire il potere dell'autorità statale di perseguire l'illecito; in altri termini, ne determina l'irrilevanza sul piano sanzionatorio, l'estingue, tanto è che al

giudice non è dato procedere in merito (v. art. 591 c.p.p.). La mancata declaratoria di siffatta causa di estinzione dell'ille

cito non può nuocere, poi, all'evidenza, al perseguito; non può determinare la « reviviscenza » sotto altra configurazione, quella appunto d'illecito amministrativo, del fatto previsto in origine quale reato ed estinto poi in ragione di amnistia.

La recente 1. n. 689/81 ne è una conferma. Al suo art. 41 è

previsto, infatti, che l'autorità giudiziaria, in relazione ai proce dimenti penali per violazioni non costituenti più reato, pendenti alla data di entrata in vigore della legge, dispone la trasmissione

degli atti all'autorità amministrativa competente perché proceda in merito, sempre che essa autorità giudiziaria non debba pro nunciare decreto di archiviazione o sentenza di proscioglimento, sentenza — appunto — di non doversi procedere perché il reato è estinto per amnistia.

Pertanto, conclusivamente, accertata l'applicabilità nella specie dell'amnistia in epoca anteriore alla entrata in vigore della legge di depenalizzazione dell'illecito, da reato a contravvenzione am

ministrativa, va annullata l'ordinanza ingiunzione opposta. (Omis sis)

PRETURA DI ASTI; ordinanza 8 maggio 1984; Giud. V. Paone; Bordo c. Soc. S.i.p.

PRETURA DI ASTI;

Lavoro (collocamento della mano d'opera) — Assunzioni obbliga torie — Aliquote spettanti alle singole categorie di aventi diritto — Scorrimento tra i riservata» — Esclusione — Que stione non manifestamente infondata di costituzionalità (Cost., art. 4, 35, 38, 41; 1. 2 aprile 1968 n. 482, disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazio

ni e le aziende private, art. 9; d.l. 12 settembre 1983 n. 463, misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il con tenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari settori della p.a. e proroga di taluni termini, art. 9; 1. 11 novembre 1983 n. 638, conversione in legge, con modificazioni del d.l. 12

settembre 1983 n. 463, art. unico). Lavoro (collocamento della mano d'opera) — Avviamento obbli

gatorio — Minorazione psichica — Diritto all'assunzione —

Esclusione — Questione non manifestamente infondata di costi

tuzionalità (Cost., art. 3, 4, 35, 38, 41; 1. 2 aprile 1968 n. 482, art. 5).

Non è manifestamente infondata (e se ne rimette quindi l'esame al

la Corte costituzionale) la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 9, ult. comma, d.l. 12 settembre 1983 n. 463, convertito, con modificazioni, in l. 11 novembre 1983 n. 638, nella parte in cui esclude la possibilità di operare il c.d. scorrimento tra

gli iscritti alle varie categorie di riservatari, previsto dall'art. 9, ult. comma, l. 2 aprile 1968 n. 482, in riferimento agli art. 4, 1° comma, 38, 3° comma, e 41, 2° comma, Cost. (1)

Non è manifestamente infondata (e se ne rimette quindi l'esame

alla Corte costituzionale) la questione di legittimità costituzio

nale dell'art. 5 l. 2 aprile 1968 n. 482 nella parte in cui esclude

i minorati psichici dall'ambito di applicazione della legge, in

riferimento agli art. 3, 1° comma, 4, 1" comma, 35, 1° comma,

38, 3" comma, e 41, 1° comma, Cost. (2)

(1) L'ordinanza solleva per la prima volta la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, ult. comma, 1. 11 novembre 1983 n. 638 che ha escluso il c.d. scorrimento tra le categorie di riservatari protetti dalla legge 482/68 sulle assunzioni obbligatorie.

Il congegno dello scorrimento mirava a non esentare i datori di

lavoro privati o le p.a. dall'obbligo di assumere comunque un certo numero di inabili al lavoro nell'ipotesi in cui mancassero i diretti be

neficiari di una delle categorie previste dall'art. 9, 1° comma, 1. 482/68, al fine di evitare la cristallizzazione delle singole aliquote di riservatari

e di prevenire il pericolo della disparità di trattamento tra gli iscritti

alle varie classi di aventi diritto. L'abolizione del criterio dello scorrimento era già stata prevista in

una nota a verbale allegata al testo dell'accordo sul costo del lavoro del 22 gennaio 1983 il cui contenuto era stato poi recepito nell'art. 9, 3° comma, d.l. 29 gennaio 1983 n. 17; tuttavia tale disposizione era

stata eliminata dalla legge di conversione del 25 marzo 1983 n. 79. In

seguito l'esclusione dello scorrimento è stata appunto riproposta dal

l'art. 9, ult. comma, 1. 11 novembre 1983 n. 638 (che ha convertito in

legge con modificazioni il d.l. 12 settembre 1983 n. 463) sulla cui legitti mità costituzionale ha sollevato questione l'ordinanza in epigrafe. In par ticolare sull'argomento, cfr. A. Rossi, Sospetti di incostituzionalità delle

recenti norme in tema di assunzioni obbligatorie, in Lavoro 80, 1984,

19; Io., Invalidi, sindacati e governo (ovvero « le due verità »), in Pro

spettive assistenziali, 1984, n. 1, 41; Id., Il governo insiste: gli handicappati non devono lavorare {e il sindacato approva...), id., 1983, n. 4, 4; Mariucci, Compromessi precari e linee di tendenza nell'accordo del gennaio 1983, in Laboratorio politico, 1983, I, 155.

In generale, sulle ulteriori innovazioni introdotte dall'art. 9 1. 638/83 (e con particolare riferimento alla questione della computabilità nella

quota d'obbligo dei lavoratori divenuti invalidi in costanza di rappor to), adde Trib. Roma 12 settembre 1983 e 22 dicembre 1982, Foro it.,

1984, il, 1383, con nota di richiami anche sulle modifiche legislative intervenute; Balduzzi, L'enigma del collocamento obbligatorio, in

Diritto e pratica del lavoro, 1984, 52. Sullo specifico problema della compatibilità del sistema del colloca

mento obbligatorio (cosi modificato dall'art. 9 1. 638/83) con le

assunzioni di lavoratori a termine, cfr. Filadoro, L'assunzione a

termine nel collocamento obbligatorio, ibid., 327. Sull'art. 9 si è svolto il 18 ottobre a Roma presso la Sala del Cenacolo

(Montecitorio) un convegno, promosso dai deputati Calamida, Ferrari

Marte, Garocchio, Rodotà, Spagnoli, sul tema « Per il diritto al lavoro

degli handicappati un anno dopo l'approvazione dell'art. 9 per la

riforma del collocamento obbligatorio». Le relazioni introduttive sono state curate da Z. Moscheni, Il diritto al lavoro degli handicappati come pratica concreta; E. Montobbio, L'inserimento lavorativo degli handicappati psichici considerazioni metodologiche desunte da un'e

sperienza concreta-, A. Rossi, Il lavoro dei portatori di handicap nella

Costituzione e nelle leggi. Il convegno è stato una occasione di confronto tra operatori ed

esperti del settore, associazioni degli handicappati, forze politiche, enti

locali, sindacati, consigli di fabbrica, alla luce di esperienze concrete di inserimento al lavoro degli handicappati, del bilancio di un anno di

applicazione dell'art. 9 1. 638/83, delle diverse proposte di legge di modifica delle norme relative alle assunzioni obbligatorie, per delineare una sollecita riforma del collocamento obbligatorio.

(2) Analoghe questioni di legittimità costituzionale dell'art. 5 1. 2 aprile 1968 n. 482 sono state sollevate da Pret. Brescia, ord. 27 settembre 1982, Foro it., Rep. 1983, voce Lavoro (collocamen to), n. 161 e Pret. S. Vito al Tagliamento, ord. 19 febbraio 1982, ibid., n. 162.

Sul problema la giurisprudenza presenta due opposti indirizzi. Un primo orientamento è nel senso dell'applicabilità anche ai

minorati psichici della normativa prevista dalla legge sulle assunzioni

obbligatorie. In proposito cfr. Trib. Milano 18 gennaio 1984, Orient,

giur. lav., 1984, 403; Pret. Milano 9 novembre 1983, ibid., 74; Trib. Lodi 9 luglio 1983, ibid., 65; Pret. Milano 30 giugno 1983, ibid., 73; 19 febbraio 1983, Foro it., Rep. 1983, voce cit., n. 157; 21 dicembre

1982, ibid., n. 159; iPret. Parma 20 ottobre 1982, id., 1983, I, 1159, con nota di richiami.

In senso contrario, cfr. Pret. Milano 1° dicembre 1983, Orient, giur. lav., 1984, 404; 15 ottobre 1983, ibid., 64; 31 gennaio 1983, Foro it., Rep. 1983, voce cit., n. 165; Trib. Milano 15 dicembre 1982, ibid., n. 163; Pret. Milano 29 novembre 1982, ibid., n. 166; 15 ottobre 1982, ibid., n. 167; Pret. Cadogno 26 agosto 1982, ibid., 168;

This content downloaded from 185.31.195.33 on Sat, 28 Jun 2014 11:27:36 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

Page 3: ordinanza 8 maggio 1984; Giud. V. Paone; Borio c. Soc. S.i.p

GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

Con atto del 18 ottobre 1983 l'U.p.l.m.o. di Asti avviava al

lavoro presso la S.i.p. il sig. Borio Secondo inserito fin dal 1979

nell'elenco degli invalidi civili previsto dalla 1. 2 aprile 1968 n.

482.

La S.i.p. rifiutava di assumerlo in quanto riteneva che ài Borio, riconosciuto affetto da minorazione psichica, non avesse diritto

all'avviamento obbligatorio perché l'art. 5 1. n. 482/68 prevede il

collocamento obbligatorio soltanto per gli invalidi civili affetti da

minorazioni fisiche.

Il Borio si rivolgeva a questo giudice del lavoro per far

riconoscere il suo diritto all'assunzione alle dipendenze della S.i.p. La ditta convenuta si costituiva ritualmente e, oltre che richia

mare la motivazione già espressa nella comunicazione inviata

all'U.pi.m.o., assumeva che per effetto dell'art. 9, ult. comma, 1.11

novembre 1983 n. 638 era venuta meno la possibilità di delibera

re il c.d. scorrimento tra iscritti alle varie categorie di riservatari

con la conseguenza che, alla data dell'avviamento, la S.i.p. aveva

già coperto tutti d posti riservati per legge alla categoria degli invalidi civili.

La presente causa non può essere decisa se preliminarmente non vengono risolte due questioni di legittimità costituzionale

delle norme di legge che dovrebbero essere applicate nel giudizio in corso. Le questioni, per vero, si pongono in stretto rapporto di

interdipendenza in quanto la rilevanza dell'una dipende dalla

fondatezza dell'altra e viceversa. Ma procediamo con ordine.

La S.i.p. ha opposto il suo rifiuto ad assumere il Borio sulla

base di due motivi distinti: dn primo luogo, non esiste l'obbligo dell'azienda di occupare altri invalidi civili in quanto se è vero

che l'U.p.l.m.o. a suo tempo deliberò lo scorrimento tra categorie

protette, è altrettanto vero che l'art. 9 1. n. 638/83 ha reso

inapplicabile l'art. 9 1. n. 482/68 che prevedeva tale facoltà; in

secondo luogo, il Borio non ha diritto al collocamento obbligatorio

perché affetto da minorazione psichica. In merito alla prima questione, il pretore ha disposto la

citazione come teste del direttore dell'U.p.l.m.o. il quale ha

confermato che in data 16 settembre 1980 e 21 maggio 1982 sono

state assunte due delibere di Cjd. scorrimento per effetto delle

quali la S.Lp. di Asti era tenuta ad assumere, mei gruppo degli in

validi civili, cinque unità in più oltre il numero già assegnato alla

azienda per carico diretto derivante dall'applicazione delle ali

quote di legge. Il pretore opina che non sia manifestamente infondata la

questione di legittimità dell'art. 9 1. 11 novembre 1983 n. 638 per contrasto con gli art. 4, 35, 38 e 41 Cost.

È palese la rilevanza della questione sollevata: infatti dall'ac

coglimento o meno dell'impugnativa deriva l'obbligo della S.i.p. di procedere all'assunzione dei cinque invalidi civili in sopran numero rispetto ai posti riservati per legge. .

Ma prima di esaminare il merito della questione proposta, occorre soffermarsi sulla tesi svolta da parte ricorrente e fatta

propria anche dall'U.p.l.m.o. Dalla premessa che l'atto di avvia

mento è autonomo e distinto rispetto ai precedenti atti ammini

strativi con i quali si è deliberato di far scorrere alcuni posti riservati agli invalidi di guerra in favore degli invalidi civili, il

ricorrente ha dedotto che la 1. n. 638 non toccherebbe la validità

di quelle delibere, le quali pertanto resterebbero tutt'ora applica

bili, tenuto anche conto che l'art. 9 1. n. 638 non ha effetto

retroattivo.

Tale tesi dimentica però che l'avviamento al lavoro è l'atto

conclusivo di un complesso e articolato procedimento amministra

tivo e non può di conseguenza essere ritenuto avulso dagli atti

preparatori e intermedi che devono essere posti in essere affinché

si realizzi la fattispecie costitutiva del collocamento obbligatorio

previsto dalla 1. n. 482/68. Tra gli atti del procedimento è

indubbio che abbiano una rilevanza tutta particolare le delibere

del 1980 e del 1982 con le quali l'U.p.l.m.o. ha stabilito di

assegnare agli invalidi civili i posti che presso la S.i.p. erano

rimasti non coperti dagli invalidi di guerra: infatti, mediante

queste delibere l'U.p.l.m.o. ha posto le premesse giuridiche per far luogo al provvedimento di avviamento al lavoro del Borio.

Non si può dire in assoluto che le delibere di scorrimento

Pret. Milano 1" luglio 1982, ibid., n. 169; 11 marzo 1982, ibid., n.

170. In dottrina, da ultimo, cfr. A. Martone, Avviamento obbligatorio

al lavoro. Costituzione del rapporto ed incapacità fisio-psichiche alla

prestazione {relazione presentata al 4° Convegno nazionale del coordi namento giuridico della Federmeccanica tenuto a Torino nell'ottobre

del 1982), in Mass. giur. lav., 1983, 184; G. Dondi, Handicap

psichico, collocamento coattivo e giurisprudenza, in Giur. piemontese, 1983, 411; P. Cendon, Il prezzo della follia, 1984, 165 ss.; Montobbio, cit.; T. Renzi, Rilievo dell'inabilità psichica nel rapporto di lavoro, in Giur. it., 1984, IV, 193.

costituiscano elementi essenziali e indispensabili della procedura che si conclude con l'assegnazione di un lavoratore ad un'impre sa: infatti, non per tutte le aziende si profila la necessità o

l'opportunità di provvedere agli scorrimenti. Ma è indiscutibile che quegli atti, ove esistenti, sono funzionalmente preordinati all'avviamento obbligatorio e pertanto rappresentano dei requisiti di legittimità dell'atto conclusivo del procedimento. A questa stregua, si osserva che l'U.p.l.m.o., nell'adottare il provvedimento di avviamento del Borio presso la S.i.p., ha incidentalmente

accertato e valutato di presupposto costituito dalla carenza dei

posti riservati agli invalidi civili, carenza determinatasi proprio

per effetto delle delibere precedentemente assunte. Ma la verifica dell'esistenza dei presupposti di fatto e di diritto per procedere all'avviamento va condotta sulla base delle norme vigenti all'epo ca del perfezionamento dell'atto amministrativo: alla data del 18

ottobre 1983 l'assegnazione del Borio alla S.i.p. non poteva essere

disposta perché fondata su un presupposto inesistente o comun

que erroneamente considerato. Infatti, l'art. 9 d.l. 12 settembre

bre 1983 n. 463, convertito senza modifiche nella 1. lil novembre

1983 n. 638, entrato in vigore prima del provvedimento del

l'U.p.l.m.o., dispone che non venga applicato il disposto dell'art.

9, ult. comma, 1. n. 482/68.

La norma, pur non perspicua quanto a formulazione, non può avere altro significato se non quello di abrogare la disposizione che consentiva all'U.p.l.m.o. di decidere gli scorrimenti. Ne deriva

che le delibere dell'U.p.l.m.o. del 1980 e del 1982, ancorché

adottate prima della nuova normativa, hanno attualmente perduto validità perché in contrasto con una norma di legge, ovvero il

più volte citato art. 9, successiva all'emanazione delle deli

bere stesse. Il che, si badi, è diverso dall'affermare che l'art. 9

è retroattivo: ciò è esatto, ma altra è l'incidenza che il soprav venire di una legge ha sugli atti ad efficacia prolungata — dital

ché restano perfettamente validi gli avviamenti decisi, sulla scorta

di quelle stesse delibere, prima dell'entrata in vigore della 1. n.

638 — altro è il rilievo che la legge sopravvenuta ha sul

perfezionamento e sulla validità di un provvedimento amministra

tivo il quale presupponga un atto preparatorio non conforme alla

nuova disciplina normativa. Per convincersene, è sufficiente osser

vare che le delibere di scorrimento hanno avuto una efficacia

meramente interna all'U.p.l.m.o. in quanto da esse non è sorto

alcun obbligo diretto ed immediato a carico della S.i.p.: ne

consegue che l'organo amministrativo avrebbe dovuto accertare se

alla data del 18 ottobre 1983 quelle delibere erano ancora idonee

ad esplicare gli effetti voluti e se ad esse era ancora possibile attribuire il valore che avevano prima dell'entrata in vigore del

d.l. 463/83. Alla luce di quanto considerato, il pretore opina che l'avvia

mento al lavoro del Borio sia viziato per eccesso di potere e per violazione di legge e che di conseguenza lo stesso debba essere

disapplicato nel giudizio in corso ai sensi degli art. 4 e 5 I.

2248/1865, ali. E. Ma a questo punto il giudicante pone il dubbio

che l'art. 9 1. n. 638/83 sia non conforme alle disposizioni costitu

zionali di cui agli art. 4, 1° comma, 35, 1° comma, 38, 3° comma, e

4-1, 2" comma.

La norma che viene denunciata pare in contrasto con le norme

costituzionali che tutelano il diritto al lavoro e segnatamente l'avviamento al lavoro degli inabili e dei minorati: infatti, non si riesce a comprendere la logica giustificazione di questo articolo

che ha soppresso la possibilità di operare il c.d. scorrimento tra

categorie protette dalla legge del 1968. Per vero, l'art. 9 1. n. 482

consentiva di adeguare l'applicazione del benefìcio del colloca

mento obbligatorio in funzione dell'effettiva consistenza numerica

degli iscritti alle diverse categorie di riservatali: non è chi non

veda che con il passare degli anni, dal 1068 in avanti, alcuni

gruppi di riservatari si siano andati assottigliando, mentre sono

cresciuti (o comunque sono rimasti inalterati) gli iscritti ad altri

gruppi protetti. Lo scorrimento permetteva all'U.p.l.m.o. di copri

re i posti vacanti, perché non occupabili per mancanza di

riservatari indicati ex lege, con altri elementi tratti da altre

categorie più abbondanti fermo restando però al definitivo l'ob

bligo delle aziende di occupare complessivamente lo stesso nume

ro di invalidi (o altri beneficiari). La finalità della disposizione ora abrogata è evidente: la

mancanza dei diretti beneficiari dei posti determinati in applica zione dell'art. 9, 1° e 2° comma, 1. n. 482/68 non determinava

l'esonero delle aziende private e della p.a. dall'obbligo di occupa re un certo numero di inabili al lavoro, ma semplicemente dava

luogo ad una diversa e più equa distribuzione ed individuazione

dei riservatari da assegnare a copertura di quegli stessi posti. Ciò

corrispondeva pienamente allo spirito e agli scopi assistenziali e

solidaristici sottesi alla normativa sull'assunzione obbligatoria.

Il Foro Italiano — 1984 — Parte j-169.

This content downloaded from 185.31.195.33 on Sat, 28 Jun 2014 11:27:36 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

Page 4: ordinanza 8 maggio 1984; Giud. V. Paone; Borio c. Soc. S.i.p

2639 PARTE PRIMA 2640

Invece, la disposizione dell'art. 9 1. n. 638 non pare aver tenuto

nel debito conto la finalità complessò va della normativa del 1968

in quanto, di fatto, viene a legittimare una riduzione « secca » a

favore dielle aziende del numero complessivo di avviati obbligato riamente: infatti, la impossibilità di deliberare gli scorrimenti

determina a favore delle aziende un'esenzione dalla copertura di

quei posti, da assegnarsi secondo la 1. n. 482, vacanti per mancanza dei diretti beneficiari.

Non si può tacere che la norma impugnata può trarre la sua

giustificazione dalle ragioni inerenti l'attuale momento di crisi

economica: l'occupazione di « inabili al lavoro » costituisce sen

z'altro un peso per le aziiende, magari già versanti in cattive

condizioni economiche. Ma se questo era l'unico scopo dell'art. 9, il pretore rileva che ben diverso doveva essere l'intervento

legislativo: infatti, era più opportuno modificare le aliquote previste dalla 1. n. 482, diminuendo il numero dei posti propor zialmente per tutte le categorie protette, e non invece intaccare un meccanismo che era idoneo a riequilibrare, nelle singole situazioni, il rapporto tra posti riservati a certe categorie protette e il numero effettivo dei soggetti iscritti nelle singole categorie.

Ed anche procedendo ad una comparazione tra gli interessi

tutelati dalla Carta costituzionale, non si riesce a comprendere perché sia stata data la prevalenza all'interesse sancito dall'art.

41, 1° comma (libertà di iniziativa economica) rispetto all'interes

se, che pervade tutta la nostra Carta fondamentale, di garantire ad ogni cittadino il diritto al lavoro, soprattutto per coloro che a

causa di minorazioni fisiche o psichiche siano più svantaggiati nella ricerca di una occupazione lavorativa. Non senza dimentica re che la stessa iniziativa economica non deve svolgersi in

contrasto con l'utilità sociale: al contrario, l'applicazione della 1.

n. 638 squilibria fortemente i due valori in gioco in quanto sottrae le aziende private a quei compiti di solidarietà e di

assistenza indicati nella legge sulle assunzioni obbligatorie.

Per queste ragioni si formula il dubbio che l'art. 9 1. 11

novembre 1983 n. 638 sia illegittimo costituzionalmente. L'eventua le invalidazione della norma permetterebbe di ritenere tuttora

valide ed operanti le delibere di scorrimento in forza delle quali

l'U.p.l.m.o. ha avviato al lavoro presso la Sji.p. il Borio.

Ma la causa in corso non potrebbe essere definita, anche se

venisse accolta la questione sopra esposta, se pregiudizialmente non venisse risolta la questione di legittimità relativa all'art. 5 1.

n. 482/68 nella parte in cui esclude dall'avviamento obbligatorio

gli invalidi psichici. A questo proposito, va osservato che, nonostante l'autorevole

parere del ministero del lavoro, la tesi secondo cui l'invalido

psichico dovrebbe ritenersi compreso nella categoria degli invalidi civili e quindi beneficiare del collocamento obbligatorio, non può essere accolta.

L'art. 5 1. n. 482/68 non consente assolutamente di comprende re nella categoria degli i.e. anche gli invalidi affetti da minora

zioni psichiche. In primo luogo, giova rilevare che l'articolo, nel

fornire la definizione di invalido civile, si apre con l'espressione « agli effetti della presente legge »: oiò non consente di integrare quella definizione con la diversa qualificazione di invalido civile

indicata nell'art. 2 1. 30 marzo 1971 n. 118. Peraltro, anche questa legge dà una definizione di invalido civile limitatamente agli effetti previsti dalla legge stessa. Ne deriva che sia dal punto di

vista letteralmente testuale sia dal punto di vista logico non è

possibile ritenere che l'art. 5 della 482 sia superato dall'art. 2 1.

30 marzo 1971 n. 118.

Né ha miglior pregio la tesi del ricorrente che fa leva sulla

origine della invalidità e sulla commistione, nello stesso soggetto, di handicap fisici e psichici. Ugualmente inaccoglibile è la tesi

attorca fondata sul rilievo che l'art. 8 1. 118/71 prevede che la

commissione sanitaria provinciale, 'tra l'altro, provveda anche al

l'inclusione degli invalidi civili negli elenchi di cui all'art. 19 1. n.

482/68. Sul punto sono esatte le precise obiezioni mosse da parte convenuta che vengono recepite integralmente dal pretore.

Ma da queste premesse il giudicante trae lo spunto per sostenere che sia non manifestamente infondata la questione di

legittimità dell'art. 5 1. n. 482 per contrasto con gli art. 3, 1"

comma, 4, 35, 38 e 41 Cost.

Tale questione ha già formato oggetto di altre ordinanze di

rimessione degli atti alla Corte costituzionale: dal C.e.d. della

Corte di cassazione risultano le ordinanze del Pretore di Milano

26 giugno 1979 (Foro it., Rep. 1980, voce Lavoro (collocamento), n. 63), del Pretore di Torino 27 gennaio 1982 (id., 1982, I, 1784), del Pretore di San Vito al Tagliamento del 19 febbraio 1982 (id.,

Rep. 1983, voce cit., n. 162), del Pretore di Brescia del 27

settembre 1982 (ibid., n. 161), del Tribunale di Parma del 12

gennaio 1983 e del Pretore di Bari del 13 gennaio 1983.

Orbene il pretore ritiene che la violazione dell'art. 3 Cost, si

fondi sul rilievo che la condizione del minorato psichico non sia

così diversa da quella del minorato fisico da legittimare un

diverso trattamento giuridico. È vero quanto assume la convenuta

circa i possibili pericoli derivanti dall'inserimento dell'invalido

psichico nell'organizzazione del lavoro più o meno complessa; ed

è anche condivisibile l'ulteriore considerazione secondo cui la

ridotta capacità di intendere e volere può essere di ostacolo

all'instaurazione e allo svolgimento del rapporto di lavoro. Ma a

queste obiezioni può replicarsi, in primo luogo, osservando che la

situazione descritta non è comune (o perlomeno non deve ritener

si comune) a tutti i minorati psichici e che è ben possibile che il

grado di invalidità consenta ancora al soggetto di rendersi conto

pienamente degli obblighi che assume stipulando il contratto di

lavoro. O forse si vuol sostenere una presunzione legale a carico

del minorato psichico di assoluta incapacità di intendere e volere

e di pericolosità a sé e agli altri? Argomenti questi che, data una

certa analogia, rimandano alle precise affermazioni contenute

nelle sentenze della Corte costituzionale del 27 luglio 1982, n. 139

(id., 1982, I, 2-109) e del 28 luglio 1983, n. 249 (id., 1983, I, 2337)

relative all'applicazione delle misure di sicurezza del ricovero in

ospedale psichiatrico giudiziario o in casa di cura e custodia per

gli imputati prosciolti per infermità psichica. Ma vi è una considerazione decisiva per ritenere quantomeno

equiparabile la condizione dell'invalido fisico a quella dell'invali

do psichico: è la stessa 1. n. 482/68 che consente di superare in

via interpretativa questa pretesa diversità di trattamento. Infatti

l'art. 1 della legge stabilisce che le disposizioni in materia non si

applicano nei confronti di coloro che « per la natura ed il grado della loro invalidità possono riuscire di danno alla salute e alla

incolumità dei compagni di lavoro o alla sicurezza degli impian ti » ; analoga precisazione è contenuta nell'art. 20 della legge medesima. Questa norma è dettata per tutti i soggetti avviati

obbligatoriamente al lavoro e costituisce indubbiamente un limite

esterno alla operatività dell'obbligo sorto per effetto dell'avvia

mento deliberato daH'U.p.l.m.o. In questa ottica, a parere del

giudicante, è corretto opinare che i pericoli paventati dalla S.i.p.

possano essere eliminati mediante l'accertamento obiettivo della

natura e del grado di invalidità, senza che rilevi la distinzione tra

minorazione fisica e psichica: sarebbe perciò sufficiente prevedere un controllo da eseguirsi caso per caso sulla possibilità « obietti

va » di inserire l'invalido affetto da minorazione psichica all'in

terno dell'azienda obbligata all'assunzione.

Se non esistono sostanziali differenze tra minorato fisico e

psichico e se la stessa 1. n. 482 già appresta i rimedi amministra

tivi per risolvere le situazioni poste « al limite », ne consegue che

non pare razionalmente giustificata la discriminazione operata

implicitamente dall'art. 5 in danno degli inabili al lavoro affetti

da infermità di natura psichica.

Inoltre, tale disparità di trattamento determina anche un so

spetto contrasto con gli art. 4, 35 e 38 Cost, che tutelano il

diritto al lavoro in generale e in particolare garantiscono l'avvia

mento professionale degli inabili e dei minorati, oltre che con

l'art. 41 Cost, nella parte in cui stabilisce che la iniziativa economica non deve svolgersi in contrasto con l'utilità sociale.

Per le ragioni esposte ritiene il pretore che vada dichiarato

costituzionalmente illegittimo l'art. 5 1. n. 482/68 nella parte in

cui esclude dal collocamento obbligatorio gli invalidi psichici. Sulla rilevanza della questione vi è da osservare che la stessa è

subordinata logicamente all'accoglimento dell'altra questione di

costituzionalità; in ogni caso, nel giudizio in corso occorre dar

applicazione al disposto dell'art. 5 e pertanto è evidente che la

risoluzione dell'impugnazione è pregiudiziale alla definizione del

giudizio.

PRETURA DI TORINO; sentenza 19 marzo 1984; Giud. F.

Rossi; Faia (Avv. Scalvini) c. Soc. Delfer (Avv. Bassi).

PRETURA DI TORINO;

Lavoro (rapporto) — Licenziamento collettivo per riduzione del

personale — Direttiva comunitaria — Efficacia diretta — Vio

lazione — Conseguenze (Cost., art. 41; cod. civ., art. 1324,

1325, 1344, 1345, 1418; 1. 20 maggio 1970 n. 300, norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sinda cale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul

collocamento, art. 18; direttiva 17 febbraio 1975 n. 129 CEE del consiglio, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di licenziamenti collettivi, art. 1, 2, 3, 4).

La violazione eli norme — direttamente efficaci anche nei

rapporti tra privati — della direttiva CEE del consiglio n.

This content downloaded from 185.31.195.33 on Sat, 28 Jun 2014 11:27:36 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions


Recommended